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7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/93 |
Articolo 109
(ex articolo 89 del TCE)
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.