7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/93


Articolo 109

(ex articolo 89 del TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.