7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/396


Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1.   Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2.   Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3.   I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione.