Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1369/72 del Consiglio, del 27 giugno 1972, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 149 del 01/07/1972 pag. 0001 - 0002
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0580
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0606
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 000P
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0154
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0154
Regolamento (EURATOM, CECA, CEE) N. 1369/72 del Consiglio del 27 giugno 1972 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo [1], visto il parere della Corte di giustizia, considerando che è risultato opportuno, in base all'esperienza acquisita e tenuto conto delle difficoltà incontrate nell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [2] e modificati dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2278/69 [3], procedere prioritariamente alla modifica di alcune disposizioni dello statuto in considerazione del carattere particolare di certe prestazioni di servizio dei funzionari e agenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti che prestano servizio presso gli stabilimenti del Centro comune di ricerche o che svolgono azioni indirette, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue : 1. All'articolo 55 viene aggiunto un comma così redatto : " Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il funzionario retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche o svolge azioni indirette, può essere obbligato a restare a disposizione dell'istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. L'istituzione fissa le modalità d'applicazione del presente comma, previa consultazione del suo Comitato del personale. " 2. Dopo l'articolo 56 viene inserito un articolo così redatto : " Articolo 56 bis Il funzionario retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche o svolge azioni indirette, il quale, nel contesto di un servizio continuo deciso dall'istituzione a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e da essa considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi, può beneficiare di indennità. Il Consiglio, che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del Comitato dello statuto, determina le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità. La durata normale del lavoro di un funzionario che assicura il servizio continuo non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro. " 3. Dopo l'articolo 56 bis viene inserito un articolo così redatto : " Articolo 56 ter Il funzionario retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche o svolge azioni indirette, il quale, con decisione adottata dall'autorità che ha il potere di nomina, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, è regolarmente tenuto a restare a disposizione dell'istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro, può beneficiare di indennità. Il Consiglio, che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del Comitato dello statuto, determina le condizioni d'attribuzione e l'ammontare di dette indennità. " Articolo 2 Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue : 1. All'articolo 16, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente : " Le disposizioni degli articoli da 55 a 61 dello statuto concernenti la durata e l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, il lavoro per servizio continuo, le permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio, i congedi ed i giorni festivi, si applicano per analogia. " 2. Il testo dell'articolo 57 è sostituito dal testo seguente : " Le disposizioni degli articoli da 55 a 56 ter dello statuto concernenti la durata e l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, il lavoro per servizio continuo e le permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio, sono applicabili per analogia. " 3. Il testo dell'articolo 93 è sostituito dal testo seguente : " Le disposizioni degli articoli 55, e da 56 bis a 61 dello statuto relative alla durata e all'orario di lavoro, al lavoro per servizio continuo, alle permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio, ai congedi ed ai giorni festivi, si applicano per analogia all'agente degli stabilimenti del Centro comune di ricerche. " Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1972. Per il Consiglio Il Presidente G. Thorn [1] GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 10. [2] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. [3] GU n. L 289 del 17. 11. 1969, pag. 1. --------------------------------------------------