Regolamento ( CEE ) n. 3912/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli, originari d' Israele ( 1992 )
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1991 pag. 0016 - 0019
REGOLAMENTO (CEE) N. 3912/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli, originari d'Israele (1992) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (1) prevede, agli articoli 1 e 2, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di: - 17 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 (periodo 1o gennaio-31 marzo); - 11 200 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate dei codici NC 0703 10 11, 0703 10 19 e ex 0709 90 90 (periodo 15 febbraio-15 maggio); - 3 100 tonnellate di carote, del codice NC ex 0706 10 00 (periodo 1o gennaio-31 marzo); - 10 800 tonnellate di sedani da coste, del codice NC ex 0709 40 00 (periodo 1o gennaio-30 aprile); - 7 400 tonnellate di peperoni, del codice NC 0709 60 10; - 6 400 tonnellate di limoni freschi del codice NC ex 0805 30 10; - 7 800 tonnellate di cocomeri del codice NC 0807 10 10 (periodo 1o aprile-15 giugno); - 2 200 tonnellate di fragole fresche, del codice NC ex 0810 10 90 (periodo 1o novembre-31 marzo); - 5 900 tonnellate di arance finemente trattate del codice NC ex 0812 90 20; - 2 800 tonnellate di pomodori pelati del codice NC 2002 10 10; - 150 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91 (periodo 1o gennaio-31 dicembre); - 82 700 tonnellate di succhi di arancia dei codici NC 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 91, 2009 11 99, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 19 91 e 2009 19 99. La quota dei succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l non deve superare 20 000 tonnellate; - 8 500 tonnellate di succhi di pomodoro dei codici NC 2009 50 10 e 2009 50 90, originari d'Israele; considerando che, per quanto riguarda le fragole fresche e per il periodo che va dal 1o novembre al 31 dicembre 1991, Israele gode di un dazio doganale meno elevato di quello della Spagna e del Portogallo; che è opportuno aprire il contingente in questione per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 1992; che per tener conto del carattere stagionale delle importazioni di questo prodotto è opportuno fissare il volume del suddetto contingente al livello delle importazioni tradizionali medie effettuate nel periodo in questione, ossia a 1 505 tonnellate; considerando che, entro i limiti di questi contingenti tariffari, i dazi doganali sono progressivamente aboliti negli stessi periodi e secondo gli stessi ritmi di quelli previsti agli articoli 74, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; considerando che nei limiti di tali contingenti tariffari, la Spagna e il Portogallo applicano i dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele (2); che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1992; considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo (3), tali dazi sono, per quanto riguarda i prodotti contemplati all'allegato II del trattato, totalmente sospesi a decorrere dal momento in cui essi hanno raggiunto un livello del 2 % o meno; che conviene applicare la stessa aliquota alle importazioni degli stessi prodotti da Israele; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari d'Israele, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi: >SPAZIO PER TABELLA> Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87. Articolo 2 I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace. Articolo 3 Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno. Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione. Articolo 4 Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente. Articolo 5 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT (1) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 19.