Regolamento (CE) n. 293/1999 della Commissione del 9 febbraio 1999 recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87, (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame
Gazzetta ufficiale n. L 036 del 10/02/1999 pag. 0012 - 0013
REGOLAMENTO (CE) N. 293/1999 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 1999 recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87, (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15, considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (4), ha stabilito le norme generali per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2334/98 (6) ha definito le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (8), ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli; considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2581/98 (10), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore del pollame; considerando che i problemi insorti sul mercato della Russia a partire dalla seconda metà del mese di agosto 1998 hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori e la situazione creatasi ha seriamente compromesso le possibilità di esportazione secondo le condizioni prescritte dai regolamenti (CEE) n. 565/80, (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88; considerando che con il regolamento (CE) n. 2334/98 della Commissione (11) sono state adottate misure speciali nel settore del pollame intese a prorogare alcuni dei termini previsti dalla normativa in materia di restituzioni, in modo da poter regolarizzare le operazioni di esportazione che non sono potute essere portate a termine a causa delle circostanze suindicate; considerando che le difficoltà sul mercato russo persistono e che tale situazione pregiudica in particolare le possibilità di esportazione dei polli interi; che è pertanto necessario prorogare alcuni dei termini applicabili alle esportazioni di tali prodotti sulla base dei titoli richiesti tra il 18 novembre e il 3 dicembre 1998; considerando che il beneficio delle suddette deroghe è limitato agli operatori in grado di comprovare, in base ai documenti previsti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (13), che i titoli sono stati chiesti per la realizzazione di esportazioni destinate alla Russia; considerando che, tenendo conto dei recenti sviluppi, è necessario che il presente regolamento entri immediatamente in vigore e acquisti efficacia a decorrere dal 18 novembre 1998; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i quali, in applicazione del regolamento (CE) n. 1372/95, siano stati rilasciati titoli di esportazione recanti, nella casella 7, l'indicazione della «Russia» o di altri paesi situati nella stessa zona della Russia per quanto riguarda le restituzioni, quale definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 2471/98 della Commissione (14). 2. In questo ultimo caso, le suddette disposizioni si applicano soltanto a condizione che l'operatore fornisca la prova, con soddisfazione dell'organismo emittente, che i titoli sono stati chiesti per effettuare esportazioni destinate alla Russia. Nella propria valutazione l'organismo emittente si basa in particolare sui documenti commerciali contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89. Articolo 2 A richiesta del titolare, la validità dei titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1372/95 e che siano stati chiesti tra il 18 novembre e il 3 dicembre 1998 per i prodotti di cui alle categorie 3 e 4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1372/95 è prorogata di sessanta giorni. Articolo 3 Le maggiorazioni del 15 e 20 % di cui, rispettivamente, all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applicano alle esportazioni effettuate sulla scorta dei titoli di cui all'articolo 2, purché le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo siano state espletate dopo il 3 dicembre 1998. Articolo 4 A richiesta dell'operatore e per i prodotti per i quali sono state espletate le formalità doganali di esportazione e che sono stati sottoposti ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 tra il 18 novembre e il 3 dicembre 1998, il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 4, paragrafo 1, e articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 è portato a centocinquanta giorni. Articolo 5 Gli Stati membri comunicano ogni giovedì alla Commissione i quantitativi dei prodotti che, nella settimana precedente, sono stati oggetto di ciascuna delle misure suddette. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 18 novembre 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (2) GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49. (3) GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. (4) GU L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12. (5) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (6) GU L 291 del 30. 10. 1998, pag. 15. (7) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (8) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11. (9) GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26. (10) GU L 322 dell'1. 12. 1998, pag. 33. (11) GU L 291 del 30. 10. 1998, pag. 15. (12) GU L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18. (13) GU L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16. (14) GU L 308 del 18. 11. 1998, pag. 14.