8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 23/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

che adegua, a partire dal 1o luglio 2004, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e, a partire dal 1o gennaio 2005, il tasso d’interesse utilizzato per i trasferimenti fra il regime comunitario e i regimi nazionali

IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare gli articoli 83 e 83 bis e l’allegato XII dello statuto,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2004 Eurostat ha presentato la relazione relativa alla valutazione attuariale quinquennale 2004 del regime pensionistico che attualizza i parametri oggetto di tale allegato.

(2)

Sulla base di questa relazione è opportuno procedere a un adeguamento dell’aliquota di contributo necessaria per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee. In base all’articolo 2 dell’allegato XII, l’adeguamento 2004 non può superare il 9,75 %.

(3)

Occorre rivedere il tasso di cui agli articoli 4 e 8 dell’allegato VIII, nonché agli articoli 40 e 110 del RAA, a norma dell'articolo 12 dell’allegato XII,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o luglio 2004, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 9,75 %.

Articolo 2

Con effetto al 1o gennaio 2005, il tasso d’interesse di cui agli articoli 4 e 8 dell’allegato VIII dello statuto nonché agli articoli 40 e 110 del regime applicabile agli altri agenti è fissato al 3,9 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)   GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.