9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2007

che stabilisce misure di protezione relative agli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide che provocano una contaminazione dell’acqua potabile

[notificata con il numero C(2007) 1865]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/322/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il tolilfluanide è una sostanza attiva iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE in forza della direttiva 2006/6/CE della Commissione (2).

(2)

Il 23 febbraio 2007 la Germania ha comunicato alla Commissione che recentemente è stato scoperto che il tolilfluanide può avere un effetto imprevisto sull’acqua potabile. In particolare l’utilizzo di un determinato prodotto fitosanitario, «Euparen M WG», contenente tolilfluanide, porta alla formazione di un metabolita del tolilfluanide, ovvero del dimetil-sulfamide, che può essere presente nel suolo, in acque sotterranee e di superficie. Nel corso di un normale trattamento dell’acqua potabile (ozonizzazione) questo metabolita si trasforma in una nitrosammina (NDMA) pericolosa per la salute.

(3)

Altre sostanze attive, con una struttura molecolare simile a quella del tolilfluanide, potrebbero subire lo stesso processo di degradazione.

(4)

Le nitrosammine sono sostanze il cui carattere genotossico e cancerogeno è sospettato o dimostrato, pertanto occorre evitarne la presenza nell’acqua potabile.

(5)

L’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE dispone che se uno Stato membro ha un motivo valido di ritenere che un prodotto da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare conformemente all’articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, può limitarne o proibirne provvisoriamente l’uso e/o la vendita nel proprio territorio. Tale Stato membro è tenuto a informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

(6)

In base alle informazioni ricevute, la Repubblica ceca, la Germania, l’Irlanda, la Spagna, l’Italia, il Lussemburgo, l’Austria, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito hanno già sospeso l’utilizzo all’aperto di prodotti contenenti tolilfluanide.

(7)

L’articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE dispone che venga presa una decisione a livello comunitario. In questo caso è necessario prendere provvedimenti urgenti, volti a garantire che gli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide non provochino una contaminazione dell’acqua potabile. Il problema non è limitato a uno Stato membro poiché la contaminazione delle acque sotterranee e di superficie potrebbe avere effetti transnazionali. Come indicato al suo nono considerando, la direttiva 91/414/CEE mira a garantire un elevato livello di protezione della salute, delle acque sotterranee e dell’ambiente. A norma del quinto considerando tale direttiva intende inoltre eliminare gli ostacoli inutili agli scambi. Provvedimenti unilaterali degli Stati membri potrebbero comportare livelli diversi di protezione, ostacolando così gli scambi di prodotti fitosanitari. Occorre pertanto adottare provvedimenti a livello comunitario.

(8)

Nel caso presente un avviso nell’etichettatura non è sufficiente per la tutela della salute umana.

(9)

È opportuno raccogliere ulteriori informazioni per consentire alla Commissione di modificare, se de caso, la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda il tolilfluanide. È inoltre necessario studiare se problemi simili potrebbero sorgere con altre sostanze in corso di valutazione o già valutate a livello comunitario. Ciascuno Stato membro nominato relatore nel contesto della valutazione di una sostanza attiva a norma della direttiva 91/414/CEE deve pertanto verificare al più presto se l’utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza potrebbero suscitare preoccupazioni simili.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri nei quali l’ozono è utilizzato per il trattamento dell’acqua potabile modificano o ritirano le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide, vietando qualsiasi utilizzo che possa portare a una contaminazione di acque sotterranee o di superficie da parte del tolilfluanide o dei suoi metaboliti e provocare così la contaminazione dell’acqua potabile da parte delle nitrosammine durante il processo di ozonizzazione.

Articolo 2

Gli Stati membri verificano al più presto se l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in merito ai quali sono relatori possano suscitare preoccupazioni simili. Se gli Stati membri di cui all’articolo 1 dispongono di elementi indicanti la formazione di nitrosammine e la contaminazione dell’acqua potabile prendono provvedimenti simili a quelli di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri di cui all’articolo 1 assicurano che i notificanti su richiesta dei quali il tolilfluanide è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentino agli Stati membri relatori entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione studi riguardanti:

a)

il comportamento alla lisciviazione di tale sostanza attiva e

b)

le condizioni alle quali può essere esclusa la formazione di nitrosammine.

Articolo 4

Gli Stati membri di cui agli articoli 1 e 2 informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti presi. Entro la data di notifica della presente decisione essi trasmettono inoltre alla Commissione una rassegna delle azioni intraprese in seguito alla presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

(2)  GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21.