16.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/29


DECISIONE 2013/384/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

recante modifica della decisione 2012/325/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC (1), che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan.

(2)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/499/PESC (2), che ha modificato il mandato e il titolo dell’RSUE in vista della dichiarazione di indipendenza da parte del Sud Sudan. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2013.

(3)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri quattro mesi.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/325/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/325/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato della sig.ra Rosalind MARSDEN quale RSUE per il Sudan e il Sud Sudan è prorogato fino al 31 ottobre 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2013 al 31 ottobre 2013 è pari a 690 000 EUR.»;

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Assistenza in relazione ai reclami

L’RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Sudan, e fornisce assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)   GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42.

(2)   GU L 206 dell’11.8.2011, pag. 50.