28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/23


REGOLAMENTO (UE) N. 1415/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che adegua, a decorrere dal 1o luglio 2013, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 83 bis, e l’allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato il rapporto sulla valutazione attuariale quinquennale 2013 del regime pensionistico, che aggiorna i parametri stabiliti da detto allegato. Da tale valutazione emerge che l’aliquota contributiva necessaria per mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,3 % dello stipendio base.

(2)

Ai fini dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, l’aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata al 10,3 % dello stipendio base.

(3)

Tuttavia, il risultato di questo adeguamento può essere soggetto a modifica in funzione delle sentenze recenti e future concernenti l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per gli anni 2011 e 2012 e l'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011. L'esecuzione di tali sentenze può incidere sul calcolo delle aliquote di contributo per gli anni 2012 e 2013, obbligando dunque il Consiglio a riadeguare tali aliquote di contributo con effetto retroattivo. Ove applicabile, ciò può comportare un recupero delle somme pagate in eccesso dal personale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2013, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,3 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.