28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/24


REGOLAMENTO (UE) N. 1416/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che adegua, con effetto dal 1o luglio 2013, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63 e 64 e l'allegato XIII dello statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l'equivalenza del potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione a prescindere dalla sede di servizio, è opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione a titolo di riesame 2013.

(2)

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che modifica lo statuto dei funzionari, non è prevista l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione nel 2013 e 2014. L'adeguamento annuale sarà limitato al mantenimento dello stesso potere d'acquisto nelle varie sedi di servizio nel 2013.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 2013, la data «1o luglio 2010» di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1o luglio 2013».

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2013, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti ai sensi dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o gennaio 2014, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o luglio 2013, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

1

2

3

4

Stato/Sede

Remunerazione

Trasferimento

Pensione

1.7.2013

1.1.2014

1.7.2013

Bulgaria

57,5

56,8

100,0

Repubblica ceca

80,0

74,8

100,0

Danimarca

134,8

132,2

132,2

Germania

96,8

96,5

100,0

Bonn

94,9

 

 

Karlsruhe

92,8

 

 

Monaco di Baviera

108,2

 

 

Estonia

78,9

79,2

100,0

Irlanda

113,0

105,8

105,8

Grecia

91,2

91,7

100,0

Spagna

96,3

91,3

100,0

Francia

117,4

109,2

109,2

Croazia

80,0

75,0

100,0

Italia

104,4

97,9

100,0

Varese

92,8

 

 

Cipro

83,7

86,9

100,0

Lettonia

76,1

73,7

100,0

Lituania

71,9

71,1

100,0

Ungheria

76,1

67,0

100,0

Malta

84,4

84,5

100,0

Paesi Bassi

108,9

105,6

105,6

Austria

108,3

104,8

104,8

Polonia

73,0

66,0

100,0

Portogallo

83,1

85,1

100,0

Romania

69,8

62,4

100,0

Slovenia

85,4

80,6

100,0

Slovacchia

80,2

73,2

100,0

Finlandia

123,7

114,9

114,9

Svezia

132,9

124,4

124,4

Regno Unito

139,2

113,5

113,5

Culham

107,6

 

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).