13.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/55 |
DECISIONE (PESC) 2015/1835 DEL CONSIGLIO
del 12 ottobre 2015
che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa
(rifusione)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 45,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») è stata istituita dall'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio (1) con l'obiettivo di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'Unione nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la politica europea di sicurezza e di difesa. |
(2) |
La strategia europea in materia di sicurezza, approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, identifica nella creazione di un'agenzia per la difesa un elemento importante per sviluppare risorse militari europee più flessibili ed efficienti. |
(3) |
La relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza, dell'11 dicembre 2008, approva il ruolo guida dell'Agenzia nel processo di sviluppo di capacità di difesa essenziali per la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). |
(4) |
L'articolo 45 del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede l'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione che fissi lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia e tenga conto del grado di partecipazione effettiva degli Stati membri alle attività dell'Agenzia. |
(5) |
L'Agenzia dovrebbe contribuire all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare della PSDC. |
(6) |
È opportuno che la struttura dell'Agenzia sia tale da consentirle di soddisfare le necessità operative dell'Unione e dei suoi Stati membri in relazione alla PSDC e, qualora necessario per svolgere le sue funzioni, di cooperare con Stati terzi, organizzazioni ed entità. |
(7) |
L'Agenzia dovrebbe instaurare assidue relazioni di lavoro con regimi, gruppi e organizzazioni esistenti, quali l'accordo quadro della Lettera di intenti («accordo quadro della LoI»), l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) e l'Agenzia spaziale europea (ESA). |
(8) |
Per svolgere la sua missione, l'Agenzia dovrebbe poter cooperare e concludere opportuni accordi con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione. |
(9) |
A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, TUE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) dovrebbe avere un ruolo guida nella struttura dell'Agenzia e garantire il collegamento necessario tra l'Agenzia stessa e il Consiglio. |
(10) |
Nell'esercitare le sue funzioni di controllo politico e di elaborazione delle politiche, il Consiglio dovrebbe impartire orientamenti all'Agenzia. |
(11) |
Alla luce della loro natura, la conclusione di accordi amministrativi tra l'Agenzia e paesi terzi, organizzazioni ed entità dovrebbe essere approvata dal Consiglio, che delibera all'unanimità. |
(12) |
Quando adotta orientamenti e decisioni in relazione ai lavori dell'Agenzia, il Consiglio dovrebbe riunirsi a livello di ministri della Difesa. Gli orientamenti o le decisioni adottati dal Consiglio in merito ai lavori dell'Agenzia dovrebbero essere elaborati a norma dell'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). |
(13) |
Dovrebbero restare impregiudicate le competenze degli organi preparatori e consultivi del Consiglio, in particolare quelle del Comitato dei rappresentanti permanenti ai sensi dell'articolo 240 TFUE, del Comitato politico e di sicurezza (CPS) ai sensi dell'articolo 38 TUE e del Comitato militare dell'UE (EUMC). |
(14) |
I direttori nazionali degli armamenti (DNA), i direttori della capacità, i direttori per la ricerca e la tecnologia e i direttori per la politica di difesa dovrebbero ricevere relazioni e contribuire, per le questioni di loro competenza, alla preparazione delle decisioni del Consiglio riguardanti l'Agenzia. |
(15) |
L'Agenzia dovrebbe disporre della personalità giuridica necessaria per svolgere le proprie funzioni e realizzare i propri obiettivi, pur mantenendo stretti legami con il Consiglio, nel pieno rispetto delle competenze dell'Unione e delle sue istituzioni. |
(16) |
È opportuno provvedere affinché i bilanci amministrati dall'Agenzia possano ricevere, caso per caso, contributi dal bilancio generale dell'Unione, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali applicabili, compreso l'articolo 41, paragrafo 2, TUE. |
(17) |
L'Agenzia, aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri, dovrebbe anche consentire a gruppi specifici di Stati membri di elaborare progetti o programmi ad hoc. |
(18) |
Il fatto che tali progetti e programmi ad hoc rientrino nelle funzioni e nei compiti attribuiti all'Agenzia è suffragato dagli sforzi compiuti per chiarire lo status delle attività in questione quali parti integranti del bilancio dell'Agenzia. Questo dovrebbe assicurare che solo le attività in relazione alle quali il ruolo dell'Agenzia nell'amministrazione di progetti o programmi a sostegno degli Stati membri apporta un valore aggiunto possano beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea («protocollo n. 7») allegato al TUE e al TFUE, e all'articolo 151, paragrafo 1, lettera a bis), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2). Affinché tale esenzione si applichi, è necessario che il ruolo svolto dall'Agenzia apporti un valore aggiunto. L'esenzione non si estenderebbe pertanto ai casi in cui tale ruolo implichi meramente l'acquisizione di beni o servizi per gli Stati membri. |
(19) |
Fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, a norma dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 TUE nonché del protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 TUE («protocollo n. 10») allegato al TUE e al TFUE, l'Agenzia dovrebbe sostenere l'attuazione dalla cooperazione strutturata permanente. |
(20) |
L'Agenzia dovrebbe disporre di procedure decisionali che le consentano di svolgere con efficacia i suoi compiti, nel rispetto delle politiche nazionali di sicurezza e di difesa degli Stati membri partecipanti. |
(21) |
L'Agenzia dovrebbe assolvere la sua missione nel pieno rispetto dell'articolo 40 TUE. |
(22) |
L'Agenzia dovrebbe agire in piena conformità con gli standard e le norme del Consiglio in materia di sicurezza. L'Agenzia dovrebbe applicare la pertinente legislazione dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), come pure quella in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(23) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non sarà pertanto vincolata dalla presente decisione. |
(24) |
È necessario apportare varie modifiche alla decisione 2011/411/PESC del Consiglio (5). È opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione di tale decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
CREAZIONE, MISSIONE E COMPITI DELL'AGENZIA
Articolo 1
Creazione
1. Un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti («Agenzia europea per la difesa» o «Agenzia»), originariamente istituita con l'azione comune 2004/551/PESC, continua le proprie attività a norma della presente decisione.
2. L'Agenzia opera sotto l'autorità del Consiglio, a sostegno della PESC e della PSDC, all'interno del quadro istituzionale unico dell'Unione e fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione e degli organi del Consiglio. La sua missione non pregiudica le altre competenze dell'Unione, nel pieno rispetto dell'articolo 40 TUE.
3. L'Agenzia è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Gli Stati membri già partecipanti all'Agenzia all'atto dell'adozione della presente decisione continuano a essere Stati membri partecipanti.
4. Qualsiasi Stato membro che desideri partecipare all'Agenzia, o ritirarsi da essa, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, ne dà notifica al Consiglio e ne informa l'alto rappresentante. Eventuali disposizioni tecniche e finanziarie necessarie alla partecipazione o al ritiro sono definite dal comitato direttivo di cui all'articolo 8.
5. La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.
Articolo 2
Missione
1. L'Agenzia ha la missione di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'Unione nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la PSDC nel suo assetto attuale e in quello futuro.
2. L'Agenzia individua le esigenze operative e promuove misure intese a soddisfarle, contribuisce all'individuazione e, ove opportuno, all'attuazione di qualsiasi misura necessaria a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea in materia di capacità e armamenti e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.
3. La missione dell'Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) |
«Stato membro partecipante», uno Stato membro che partecipa all'Agenzia; |
b) |
«Stati membri contributori», gli Stati membri partecipanti che contribuiscono a un progetto o programma particolare dell'Agenzia. |
Articolo 4
Controllo politico e relazioni al Consiglio
1. L'Agenzia opera sotto l'autorità e il controllo politico del Consiglio, al quale riferisce e dal quale riceve orientamenti in relazione ai lavori dell'Agenzia, con particolare riguardo al quadro di pianificazione triennale.
2. L'Agenzia riferisce regolarmente al Consiglio sulle sue attività, in particolare:
a) |
ogni anno, nel mese di novembre, presenta al Consiglio una relazione sulle attività dell'anno in corso; |
b) |
fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, presenta al Consiglio almeno una volta l'anno informazioni sul contributo dell'Agenzia alle attività di valutazione nel contesto della cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), punto ii). |
L'Agenzia fornisce, in tempo utile, al Consiglio informazioni su questioni importanti da sottoporre per decisione al comitato direttivo.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità e previo parere del CPS o, se del caso, di altri organismi competenti del Consiglio, emana orientamenti in relazione ai lavori dell'Agenzia, con particolare riguardo al suo quadro di pianificazione triennale.
4. Se necessario per espletare la sua missione, l'Agenzia può formulare raccomandazioni al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 5
Funzioni e compiti
1. Nello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti l'Agenzia rispetta le altre competenze dell'Unione e quelle delle istituzioni dell'Unione.
2. Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.
3. Sotto l'autorità del Consiglio, l'Agenzia:
a) |
contribuisce ad individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri, in particolare mediante:
|
b) |
promuove l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili, in particolare mediante:
|
c) |
propone progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicura il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici, in particolare mediante:
|
d) |
sostiene la ricerca nel settore della tecnologia della difesa e coordina e pianifica attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future, in particolare mediante:
|
e) |
contribuisce a individuare e, se del caso, ad attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari, in particolare:
|
f) |
fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, sostiene tale cooperazione, in particolare:
|
g) |
persegue la coerenza con altre politiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano implicazioni in termini di capacità di difesa; |
h) |
promuove la cooperazione di difesa più profonda fra gli Stati membri partecipanti in linea con il quadro strategico per la cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa; |
i) |
fornisce supporto alle operazioni PSDC, tenendo conto delle procedure UE di gestione delle crisi. |
Articolo 6
Personalità giuridica
L'Agenzia dispone della personalità giuridica necessaria per svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a conferire all'Agenzia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nei rispettivi ordinamenti. L'Agenzia può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Può concludere contratti con entità o organizzazioni pubbliche o private.
CAPO II
ORGANI E PERSONALE DELL'AGENZIA
Articolo 7
Capo dell'Agenzia
1. Il capo dell'Agenzia è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
2. Il capo dell'Agenzia è responsabile del funzionamento e dell'organizzazione generali dell'Agenzia e vigila affinché gli orientamenti forniti dal Consiglio e le decisioni del comitato direttivo siano attuati dal direttore esecutivo, che riferisce al capo dell'Agenzia.
3. Il capo dell'Agenzia presenta le relazioni dell'Agenzia al Consiglio, come previsto nell'articolo 4, paragrafo 2.
4. Il capo dell'Agenzia è competente a negoziare accordi amministrativi con gli Stati terzi e altre organizzazioni, gruppi o entità, conformemente alle direttive impartite dal comitato direttivo. Nell'ambito di detti accordi, ove approvati dal comitato direttivo, il capo dell'Agenzia è competente a instaurare appropriate relazioni di lavoro con gli stessi.
Articolo 8
Comitato direttivo
1. Un comitato direttivo, composto da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri partecipanti abilitato a impegnare il proprio governo e da un rappresentante della Commissione, è l'organo decisionale dell'Agenzia. Il comitato direttivo opera nell'ambito degli orientamenti forniti dal Consiglio.
2. Il comitato direttivo si riunisce a livello di ministri della Difesa degli Stati membri partecipanti o dei loro rappresentanti. Il comitato direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno a livello di ministri della Difesa.
3. Il capo dell'Agenzia convoca e presiede le riunioni del comitato direttivo. Se uno Stato membro partecipante ne fa richiesta, il capo dell'Agenzia convoca una riunione entro un mese.
4. Il capo dell'Agenzia può delegare la competenza a presiedere le riunioni del comitato direttivo a livello di rappresentanti dei ministri della Difesa.
5. Il comitato direttivo può riunirsi in formazioni specifiche (ad esempio a livello di DNA, direttori della capacità, direttori per la ricerca e la tecnologia o direttori per la politica di difesa).
6. Alle riunioni del comitato direttivo partecipano:
a) |
il direttore esecutivo dell'Agenzia di cui all'articolo 10, o un suo rappresentante; |
b) |
il presidente dell'EUMC o un suo rappresentante; |
c) |
rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). |
7. Il comitato direttivo può decidere di invitare, per le questioni di interesse comune:
a) |
il segretario generale della NATO o un suo rappresentante; |
b) |
i capi/presidenti di altri regimi, organizzazioni o gruppi le cui attività siano pertinenti a quelle dell'Agenzia (per esempio LoI, OCCAR ed ESA); |
c) |
se del caso, i rappresentanti di altre parti terze. |
Articolo 9
Funzioni e competenze del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo, nell'ambito degli orientamenti del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 1:
a) |
approva le relazioni da sottoporre al Consiglio; |
b) |
adotta, all'unanimità, il bilancio generale dell'Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno; |
c) |
approva il quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia, che stabilisce le priorità dell'Agenzia entro i limiti del bilancio generale, tenendo conto che i valori finanziari attribuiti al secondo e terzo anno del quadro di pianificazione sono destinati esclusivamente a fini di pianificazione e non costituiscono massimali giuridicamente vincolanti; |
d) |
approva la realizzazione in seno all'Agenzia di progetti o programmi ad hoc a norma dell'articolo 19; |
e) |
nomina il direttore esecutivo e il suo vice; |
f) |
decide che l'Agenzia possa essere incaricata da uno o più Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza a norma dell'articolo 17; |
g) |
approva le eventuali raccomandazioni destinate al Consiglio o alla Commissione; |
h) |
adotta il regolamento interno del comitato direttivo; |
i) |
può modificare le disposizioni finanziarie per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia; |
j) |
può modificare le norme e i regolamenti applicabili al personale temporaneo e contrattuale e a esperti nazionali distaccati; |
k) |
stabilisce le disposizioni tecniche e finanziarie relative alla partecipazione o al ritiro degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4; |
l) |
adotta direttive riguardanti la negoziazione di accordi amministrativi da parte del capo dell'Agenzia; |
m) |
approva gli accordi ad hoc di cui all'articolo 23, paragrafo 1; |
n) |
conclude gli accordi amministrativi tra l'Agenzia e le parti terze di cui all'articolo 26, paragrafo 1; |
o) |
approva i conti e il bilancio annuali; |
p) |
fornisce il suo assenso alle decisioni relative alla struttura organizzativa dell'Agenzia; |
q) |
approva gli accordi sul livello di servizio o accordi di lavoro di cui all'articolo 25, con l'esclusione di quelli di natura amministrativa; |
r) |
adotta tutte le altre pertinenti decisioni relative all'assolvimento della missione dell'Agenzia. |
2. Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente decisione, il comitato direttivo decide a maggioranza qualificata. Ai voti degli Stati membri partecipanti è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE. Solo i rappresentanti degli Stati membri partecipanti possono partecipare alla votazione.
3. Se un rappresentante di uno Stato membro partecipante in seno al comitato direttivo dichiara che, per importanti e specificati motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Tale rappresentante, tramite il capo dell'Agenzia, può investire il Consiglio della questione, affinché siano impartiti, se del caso, orientamenti al comitato direttivo. In alternativa, il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che della questione sia investito il Consiglio affinché si pronunci. Il Consiglio delibera all'unanimità.
4. Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, può decidere di istituire:
a) |
comitati incaricati di preparare le decisioni amministrative e di bilancio del comitato direttivo, composti da delegati degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione; |
b) |
comitati specializzati in questioni specifiche di competenza dell'Agenzia. Tali comitati sono composti da delegati degli Stati membri partecipanti e, salvo diversa decisione del comitato direttivo, da un rappresentante della Commissione. |
La decisione relativa all'istituzione di tali comitati specifica il mandato e la durata dei comitati stessi.
Articolo 10
Il direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo e il suo vice sono selezionati e nominati dal comitato direttivo, su proposta del capo dell'Agenzia, per un periodo di tre anni. Il comitato direttivo può concedere una proroga di due anni. Il direttore esecutivo e il suo vice agiscono sotto l'autorità del capo dell'Agenzia e conformemente alle decisioni del comitato direttivo.
2. Gli Stati membri partecipanti sottopongono candidature al capo dell'Agenzia, che ne informa il comitato direttivo. Il processo di preselezione è organizzato sotto la responsabilità del capo dell'Agenzia.
Previa approvazione da parte del comitato direttivo, è istituito un gruppo consultivo composto in modo tale da assicurare un giusto equilibrio tra rappresentanti del SEAE, dell'Agenzia e degli Stati membri partecipanti.
Sulla base del processo di preselezione, il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una rosa di almeno due candidati indicando quello da esso raccomandato.
3. Il direttore esecutivo, assistito dal suo vice, adotta tutte le misure necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo è responsabile del controllo e del coordinamento delle unità funzionali, al fine di garantire la coerenza globale delle loro attività.
4. Il direttore esecutivo è responsabile:
a) |
dell'attuazione del quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia; |
b) |
della preparazione dei lavori del comitato direttivo; |
c) |
dell'elaborazione del progetto di bilancio generale annuale da sottoporre al comitato direttivo; |
d) |
dell'elaborazione del quadro di pianificazione triennale da sottoporre al comitato direttivo; |
e) |
di una stretta cooperazione con gli organi preparatori del Consiglio, in particolare il CPS e l'EUMC, e della loro informazione; |
f) |
dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2; |
g) |
dell'elaborazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia e dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc affidati all'Agenzia; |
h) |
di provvedere all'amministrazione corrente dell'Agenzia; |
i) |
di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza; |
j) |
di tutte le questioni relative al personale. |
5. Nei limiti del bilancio generale dell'Agenzia e tenendo conto del quadro di pianificazione triennale concordato, il direttore esecutivo è abilitato a stipulare contratti e assumere personale. Il direttore esecutivo esercita lo stesso potere con riguardo agli altri bilanci di cui all'articolo 12, in particolare i bilanci relativi alle attività che rientrano nel capo IV e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari di cui all'articolo 15.
6. Il direttore esecutivo risponde al comitato direttivo.
7. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
Articolo 11
Personale
1. Il personale dell'Agenzia, incluso il direttore esecutivo, è composto da agenti temporanei e da agenti contrattuali assunti tra i candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell'Unione. Il personale dell'Agenzia è selezionato dal direttore esecutivo in base a competenze e conoscenze specifiche e tramite procedure concorsuali eque e trasparenti. Il direttore esecutivo pubblica in anticipo i particolari relativi a tutti i posti disponibili e i criteri pertinenti al processo di selezione. In tutti i casi, le assunzioni devono garantire all'Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia.
2. Il capo dell'Agenzia, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione con il comitato direttivo, nomina il personale dell'Agenzia a livello di quadri superiori e ne rinnova i contratti.
3. Il personale dell'Agenzia è costituito da:
a) |
personale assunto direttamente dall'Agenzia con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta i regolamenti applicabili a tale personale (6). Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi conferiscano tale potere al comitato direttivo; |
b) |
esperti nazionali distaccati dagli Stati membri partecipanti in posti all'interno della struttura organizzativa dell'Agenzia oppure per compiti e progetti specifici. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, ha adottato i regolamenti applicabili a tale personale (7). Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi gli conferiscano tale potere; |
c) |
funzionari dell'Unione distaccati presso l'Agenzia per un periodo determinato e/o per compiti o progetti specifici, in funzione delle esigenze. |
4. L'Agenzia può anche ricorrere a:
a) |
personale di paesi terzi, organizzazioni ed entità, che provvedono alla retribuzione di tale personale e con cui l'Agenzia ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, distaccato o assegnato all'Agenzia in accordo con il comitato direttivo, conformemente alle condizioni stabilite in detti accordi; |
b) |
agenti contrattuali ed esperti distaccati al fine di contribuire all'attuazione di uno o più progetti o programmi ad hoc dell'Agenzia di cui al capo IV. In tali casi, i bilanci relativi a tali progetti o programmi ad hoc possono coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali e le indennità e le spese degli esperti distaccati interessati. |
5. Mettendo insieme tutte le posizioni ricoperte, il numero totale di anni di servizio presso l'Agenzia non è superiore a dieci anni.
6. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie tra l'Agenzia e qualsiasi persona soggetta ai regolamenti applicabili al personale dell'Agenzia.
CAPO III
BILANCIO E NORME FINANZIARIE
Articolo 12
Bilancio dell'Agenzia
Il bilancio dell'Agenzia comprende il bilancio generale, i bilanci relativi alle attività che rientrano nel capo IV e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari di cui all'articolo 15.
Il bilancio dell'Agenzia è formato conformemente ai principi di bilancio dell'Unione europea (8).
Articolo 13
Bilancio generale
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una stima preliminare del progetto di bilancio generale per l'esercizio successivo.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il capo dell'Agenzia propone al comitato direttivo una stima preliminare rivista del progetto di bilancio generale per l'anno successivo, unitamente al progetto di quadro di pianificazione triennale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il capo dell'Agenzia propone il progetto di bilancio generale al comitato direttivo unitamente al progetto di quadro di pianificazione triennale. Il progetto comprende:
a) |
gli stanziamenti ritenuti necessari:
|
b) |
una stima delle entrate necessarie per coprire le spese. |
4. Il comitato direttivo mira ad assicurare che gli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), rappresentino una percentuale significativa degli stanziamenti complessivi di cui a tale paragrafo. Tali stanziamenti corrispondono alle esigenze effettive e consentono all'Agenzia di svolgere un ruolo operativo.
5. Il progetto di bilancio generale è supportato da motivazioni particolareggiate e una tabella dell'organico.
6. Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, può decidere che il progetto di bilancio generale copra altresì un particolare progetto o programma ove questo risulti chiaramente a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti.
7. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli.
8. Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi, quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.
9. Le entrate comprendono:
a) |
contributi degli Stati membri partecipanti in base al criterio del reddito nazionale lordo (RNL); |
b) |
altre entrate. |
Il progetto di bilancio generale prevede per le entrate con destinazione specifica una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, l'importo previsto.
10. Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, adotta il progetto di bilancio generale entro il 31 dicembre di ogni anno. In tale occasione, il comitato direttivo è presieduto dal capo dell'Agenzia ovvero da un rappresentante da questo designato o da un membro del comitato direttivo invitato dal capo dell'Agenzia a svolgere tale funzione. Il direttore esecutivo dichiara che il bilancio è stato adottato e lo notifica agli Stati membri partecipanti.
11. Se, all'inizio dell'esercizio, il progetto di bilancio generale non è stato adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Tale misura non può tuttavia avere per effetto di mettere a disposizione dell'Agenzia stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio generale in preparazione. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, a condizione che i complessivi stanziamenti di bilancio per tale esercizio finanziario non superino quelli iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Il direttore esecutivo può chiedere che siano versati i contributi necessari per coprire gli stanziamenti autorizzati ai sensi della presente disposizione, pagabili entro 30 giorni dall'invio della richiesta di contributi.
Articolo 14
Bilancio rettificativo
1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, il direttore esecutivo può proporre al comitato direttivo un progetto di bilancio rettificativo.
2. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell'urgenza.
Articolo 15
Entrate supplementari
1. Nell'ambito della sua missione ai sensi dell'articolo 2, l'Agenzia può ricevere entrate supplementari con destinazione specifica:
a) |
a carico del bilancio generale dell'Unione decise caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali a esso applicabili; |
b) |
degli Stati membri, di Stati terzi o di altre parti terze, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione di tali informazioni da parte dell'Agenzia. |
2. Le entrate di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.
Articolo 16
Contributi e rimborsi
1. Determinazione dei contributi laddove è applicabile il criterio dell'RNL:
a) |
laddove è applicabile il criterio dell'RNL, la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo come previsto nell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (9), o di qualsiasi altra decisione che la sostituisca; |
b) |
i dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo. |
2. Calendario di pagamento dei contributi:
a) |
i contributi destinati a finanziare il bilancio generale dell'Agenzia sono versati dagli Stati membri partecipanti in tre quote uguali, entro il 15 marzo, il 15 giugno e il 15 ottobre dell'esercizio interessato; |
b) |
quando è adottato un bilancio di rettifica, i contributi necessari sono versati dagli Stati membri interessati entro 60 giorni dall'invio della richiesta corrispondente; |
c) |
le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne; |
d) |
se il bilancio annuale non è approvato entro il 30 novembre, su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia può emettere una richiesta individuale provvisoria di contributi per tale Stato membro. |
Articolo 17
Gestione da parte dell'Agenzia di bilanci relativi ad attività ad hoc
1. Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l'Agenzia può essere incaricata dagli Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza conformemente agli articoli 19 e 20.
2. Il comitato direttivo, nell'ambito dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia, può autorizzare quest'ultima, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano le attività in questione, a concludere contratti e convenzioni di sovvenzione, nonché a raccogliere in via preliminare presso tali Stati membri i contributi necessari per onorare detti contratti e convenzioni di sovvenzione.
Articolo 18
Esecuzione del bilancio
1. Il Consiglio adotta le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia di cui alla decisione 2007/643/PESC del Consiglio (10). Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, riesamina e modifica dette disposizioni, ove necessario.
2. Se necessario e fatta salva la pertinente normativa dell'Unione, il comitato direttivo adotta, su proposta del direttore esecutivo, le modalità per l'esecuzione e il controllo del bilancio, in particolare in materia di aggiudicazione dei contratti. Il comitato direttivo assicura, in particolare, che siano tenuti in debito conto la sicurezza dell'approvvigionamento e le esigenze legate alla tutela sia del segreto in materia di difesa che dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Il collegio di revisori esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Agenzia.
CAPO IV
GESTIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DI PROGETTI O PROGRAMMI AD HOC E RELATIVI BILANCI
Articolo 19
Progetti o programmi ad hoc della categoria A (opt out) e relativi bilanci ad hoc
1. Uno o più Stati membri partecipanti o il direttore esecutivo possono sottoporre al comitato direttivo un progetto o programma ad hoc di competenza dell'Agenzia che presuma la partecipazione di tutti gli Stati membri partecipanti, indicando anche il valore aggiunto previsto proposto dall'Agenzia. Il comitato direttivo è informato dell'eventuale bilancio ad hoc, relativo al progetto o programma proposto, e dei potenziali contributi di parti terze.
2. Tutti gli Stati membri partecipanti sono, in linea di principio, contributori e informano il direttore esecutivo delle loro intenzioni in proposito.
3. Il comitato direttivo approva la realizzazione del progetto o programma ad hoc.
4. Il comitato direttivo può decidere, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, di istituire un comitato incaricato di controllare la gestione e l'attuazione del progetto o programma ad hoc. Il comitato è composto da delegati di ciascun Stato membro contributore e, qualora l'Unione contribuisca al progetto o programma, da un rappresentante della Commissione. La decisione del comitato direttivo specifica il mandato e la durata del comitato.
5. Per il progetto o programma ad hoc gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano:
a) |
le norme che disciplinano la gestione del progetto o programma; |
b) |
ove opportuno, il bilancio ad hoc relativo al progetto o programma, il criterio di ripartizione dei contributi e le necessarie norme di attuazione; |
c) |
la partecipazione delle parti terze al comitato di cui al paragrafo 4. Tale partecipazione non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. |
6. Se l'Unione contribuisce a un progetto o programma ad hoc la Commissione partecipa alle decisioni di cui al paragrafo 5, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell'Unione.
Articolo 20
Progetti o programmi ad hoc della categoria B (opt in) e relativi bilanci ad hoc
1. Uno o più Stati membri partecipanti possono informare il comitato direttivo che intendono realizzare un progetto o programma ad hoc di competenza dell'Agenzia e, se del caso, il relativo bilancio ad hoc, indicando anche il valore aggiunto previsto proposto dall'Agenzia. Il comitato direttivo è informato del bilancio ad hoc, se esistente, da associare al progetto o programma proposto e dei dettagli, se rilevanti, sulle risorse umane da destinare a tale progetto o programma nonché dei potenziali contributi di parti terze.
2. Nella prospettiva di massimizzare le opportunità di cooperazione, tutti gli Stati membri partecipanti sono informati tempestivamente del progetto o programma ad hoc, comprese le condizioni per estendere la partecipazione, affinché possano manifestare un interesse a parteciparvi. Inoltre, il promotore/i promotori del progetto o programma si adopera/adoperano per estendere quanto più possibile la base di partecipazione. La partecipazione è stabilita caso per caso dai promotori.
3. Il progetto o programma ad hoc è allora considerato progetto o programma dell'Agenzia, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
4. Qualsiasi Stato membro partecipante che, in una fase successiva, desideri prendere parte al progetto o programma ad hoc notifica la sua intenzione agli Stati membri contributori. Entro due mesi dalla ricezione di detta notifica e tenendo in debita considerazione le condizioni comunicate agli Stati membri partecipanti insieme alle informazioni sul progetto o programma, gli Stati membri contributori decidono di concerto in merito alla partecipazione dello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri contributori adottano le decisioni necessarie per l'elaborazione e l'esecuzione del progetto o programma ad hoc e, ove opportuno, il relativo bilancio. Se l'Unione contribuisce a tale progetto o programma la Commissione partecipa alle decisioni di cui al presente paragrafo, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell'Unione. Gli Stati membri contributori tengono opportunamente informato il comitato direttivo degli sviluppi relativi a tale progetto o programma.
Articolo 21
Portata dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia e relativi bilanci ad hoc
1. Nell'ambito della missione, delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia definiti rispettivamente agli articoli 2 e 5, e fatta salva l'approvazione dei progetti e dei programmi ad hoc conformemente agli articoli 19 e 20, le attività dell'Agenzia possono riguardare, tra l'altro:
a) |
acquisizioni mediante appalti pubblici, aggiudicate conformemente alle pertinenti norme dell'Unione che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici; |
b) |
sovvenzioni concesse conformemente alle modalità e alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18. |
2. I bilanci ad hoc relativi a progetti e programmi dell'Agenzia e gestiti a norma dell'articolo 17 devono contenere, se del caso, stanziamenti destinati a coprire:
a) |
i costi relativi agli impegni giuridici di cui al paragrafo 1; |
b) |
i costi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), punto i), nella misura in cui tali costi siano direttamente occasionati dalla gestione dei progetti e programmi ad hoc interessati. |
Articolo 22
Contributi del bilancio generale dell'Unione ai bilanci ad hoc
Il bilancio generale dell'Unione può contribuire ai bilanci ad hoc stabiliti per i progetti o programmi ad hoc di cui agli articoli 19 e 20.
Articolo 23
Partecipazione di parti terze
1. A un particolare progetto o programma ad hoc, elaborato a norma dell'articolo 19 o 20 e al relativo bilancio, possono contribuire parti terze in qualità di membri contributori. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, approva se del caso accordi ad hoc tra l'Agenzia e parti terze per ciascun particolare progetto o programma.
2. Per i progetti e programmi ad hoc elaborati a norma dell'articolo 19, gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.
3. Per i progetti o programmi ad hoc elaborati a norma dell'articolo 20, gli Stati membri contributori decidono tutte le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.
CAPO V
RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI, GLI ORGANI E GLI ORGANISMI DELL'UNIONE
Articolo 24
Relazioni con la Commissione
1. La Commissione è membro del comitato direttivo senza diritto di voto ed è pienamente associata ai lavori dell'Agenzia, in uno spirito di cooperazione e reciproco vantaggio.
2. L'Agenzia stabilisce relazioni di lavoro con la Commissione, in particolare al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori in cui le attività dell'Unione sono rilevanti per le missioni dell'Agenzia e in cui le attività dell'Agenzia hanno attinenza con quelle dell'Unione.
3. L'Agenzia e la Commissione, o gli Stati membri contributori e la Commissione, stabiliscono di comune accordo le modalità necessarie per coprire caso per caso i contributi a carico del bilancio generale dell'Unione a norma degli articoli 15 e 22.
4. La Commissione può partecipare ai progetti e programmi dell'Agenzia. In tal caso, partecipa alle decisioni di cui all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, fatta salva la competenza sovrana degli Stati membri nel corso dello sviluppo delle capacità di difesa.
Articolo 25
Relazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione
1. Qualora sia utile allo svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni e gli organi e organismi istituiti dal TUE o dal TFUE, o sulla base dei medesimi.
Se necessario, l'Agenzia conclude accordi sul livello di servizio o accordi di lavoro con tali entità. Tali accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni classificate, conformemente alle pertinenti norme di sicurezza.
2. Le entità di cui al paragrafo 1 possono partecipare ai progetti e programmi dell'Agenzia e al relativo bilancio.
CAPO VI
RELAZIONI CON PAESI TERZI, ORGANIZZAZIONI ED ENTITÁ
Articolo 26
Accordi amministrativi e altre questioni
1. Per svolgere la sua missione, l'Agenzia può concludere accordi amministrativi con paesi terzi, organizzazioni ed entità. Tali accordi riguardano in particolare:
a) |
principi che regolano i rapporti fra l'Agenzia e la parte terza; |
b) |
modalità di consultazione su argomenti connessi ai lavori dell'Agenzia; |
c) |
questioni inerenti alla sicurezza. |
L'Agenzia opera nel rispetto del quadro istituzionale unico e dell'autonomia decisionale dell'Unione. Ciascun accordo è concluso dal comitato direttivo previa approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.
2. L'Agenzia stabilisce assidue relazioni di lavoro con i pertinenti elementi dell'OCCAR e l'accordo quadro della LoI al fine di integrare detti elementi o assimilarne i principi e le pratiche a tempo debito, se del caso e di comune accordo.
3. L'applicazione delle procedure del CDM garantisce la trasparenza reciproca e sviluppi coerenti nel settore delle capacità. Altre relazioni di lavoro tra l'Agenzia e i competenti organi della NATO sono definite tramite un accordo amministrativo di cui al paragrafo 1, nel pieno rispetto del quadro stabilito per la cooperazione e la consultazione Unione-NATO.
4. Nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con organizzazioni ed entità diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi.
5. Nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con Stati terzi al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi specifici.
6. Se l'Agenzia intende stabilire nuove relazioni di lavoro con organizzazioni, entità o paesi terzi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, chiede l'approvazione preventiva del comitato direttivo.
L'Agenzia riferisce inoltre al comitato direttivo in merito all'andamento delle relazioni stabilite.
Qualora gli Stati membri partecipanti ne facciano richiesta, l'Agenzia convoca una riunione ad hoc con gli Stati membri partecipanti e l'organizzazione, l'entità o il paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso accordi amministrativi, al fine di procedere a consultazioni e a uno scambio di informazioni sull'eventuale partecipazione di tale organizzazione, entità o paese terzo a specifici progetti e programmi.
CAPO VII
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 27
Privilegi e immunità
1. I privilegi e le immunità del direttore esecutivo e dei membri del personale dell'Agenzia sono indicati nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 novembre 2004, concernente i privilegi e le immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.
In attesa dell'entrata in vigore di tale decisione, lo Stato ospitante può concedere al direttore esecutivo e al personale dell'Agenzia i privilegi e le immunità da essa previsti.
2. I privilegi e le immunità dell'Agenzia sono quelli indicati nel protocollo n. 7.
3. In particolare, l'articolo 3, secondo comma, del protocollo n. 7 si applica alle attività in relazione alle quali il ruolo dell'Agenzia nell'amministrazione di progetti o programmi a sostegno degli Stati membri apporta un valore aggiunto, e non ai casi in cui tale ruolo implica meramente l'acquisizione di beni o servizi per gli Stati membri.
Articolo 28
Clausola di riesame
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione il capo dell'Agenzia presenta al comitato direttivo una relazione sull'attuazione della presente decisione in vista di un eventuale riesame da parte del Consiglio.
Articolo 29
Responsabilità giuridica
1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'agenzia.
3. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle pertinenti norme applicabili all'Agenzia.
Articolo 30
Accesso ai documenti
Ai documenti in possesso dell'Agenzia si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001.
Articolo 31
Protezione dei dati
Al trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001.
Ove necessario, il comitato direttivo adotta, su proposta del capo dell'Agenzia, le modalità di esecuzione.
Articolo 32
Sicurezza
1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (11).
2. L'Agenzia garantisce adeguata sicurezza nelle sue comunicazioni esterne.
Articolo 33
Regime linguistico
Il regime linguistico dell'Agenzia è stabilito dal Consiglio che delibera all'unanimità.
Articolo 34
Abrogazione
La decisione 2011/411/PESC è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 35
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17).
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(5) Decisione 2011/411/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga l'azione comune 2004/551/PESC (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 16).
(6) Decisione 2004/676/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa allo statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 9).
(7) Decisione 2004/677/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 64).
(8) Principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione e della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(9) Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).
(10) Decisione 2007/643/PESC del Consiglio, del 18 settembre 2007, sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa nonché sulle norme di aggiudicazione degli appalti e norme relative a contributi finanziari a titolo del bilancio operativo dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 269 del 12.10.2007, pag. 1).
(11) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
ATTI ABROGATI E MODIFICHE SUCCESSIVE
Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio |
|
Azione comune 2008/299/PESC del Consiglio |
|
Decisione 2011/411/PESC del Consiglio |
ALLEGATO II
TABELLA DI CONCORDANZA
Decisione 2011/411/PESC |
Presente decisione |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 3, lettera c) |
Articolo 4, paragrafi 3 e 4 |
— |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
— |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera g) |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 11, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 11, paragrafo 3 |
— |
Articolo 11, paragrafo 1 |
— |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 3, lettera a) |
— |
Articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c) |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 1, seconda, terza e quarta frase |
Articolo 11, paragrafo 6 |
— |
Articolo 11, paragrafo 8 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 9 |
Articolo 12 |
— |
— |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a), punto ii) |
— |
— |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a), punto ii) |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
— |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
Articolo 22 |
Articolo 22 |
Articolo 23 |
Articolo 22, paragrafo 4 |
Articolo 24, paragrafo 4, seconda frase |
Articolo 23 |
Articolo 24 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 4, prima frase |
— |
Articolo 25 |
Articolo 24 |
Articolo 26 |
Articolo 24, paragrafi da 6 a 8 |
— |
— |
Articolo 24, paragrafo 6 |
Articolo 25 |
Articolo 27 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
— |
Articolo 26 |
Articolo 28 |
Articolo 27 |
Articolo 29 |
Articolo 28 |
Articolo 30 |
— |
Articolo 31 |
Articolo 29 |
Articolo 32 |
Articolo 30 |
Articolo 33 |
Articolo 31 |
Articolo 34 |
Articolo 32 |
Articolo 35 |