23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/872 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

La Repubblica di Corea ha comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto un organismo di controllo all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Repubblica di Corea.

(3)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

(4)

«Abcert AG» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» per le categorie di prodotti A e D in relazione all'Angola e a Sao Tomé e Principe.

(6)

«Argencert SA» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.

(7)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E alla Malaysia e a Singapore e estendere il riconoscimento per la Cina alle categorie di prodotti B ed E.

(8)

«CCOF Certification Services» ha informato la Commissione che desidererebbe ritirare il riconoscimento per la categoria F in relazione al Messico. Pertanto non dovrebbe più figurare, per tale paese, nell'elenco di detta categoria contenuto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(9)

«Certisys» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo. Inoltre la Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certisys» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Repubblica democratica del Congo.

(10)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Angola, Bielorussia, Ciad, Gibuti, Eritrea, Figi, Kosovo (3), Liberia e Niger alle categorie di prodotti A, D, E ed F e per la Repubblica democratica del Congo e il Madagascar alle categorie di prodotti A, E ed F.

(11)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D all'Egitto, estendere il riconoscimento per Monaco alla categoria di prodotti C e il riconoscimento per la Bosnia-Erzegovina alle categorie di prodotti E e F.

(12)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, C e D all'Indonesia.

(13)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMOcert Latinoamérica Ltda» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D ad Argentina, Costa Rica, Guyana e Honduras. È inoltre giustificato estendere il riconoscimento di «IMOcert Latinoamérica Ltda» per Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela alla categoria di prodotti B.

(14)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «LACON GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D a Bosnia-Erzegovina, Cile, Cuba, Etiopia e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia e per le categorie di prodotti A e D a Repubblica dominicana, Kenya, Swaziland e Zimbabwe.

(15)

«ÖkoP Zertifizierungs GmbH» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione nel paese terzo per il quale era riconosciuta. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(16)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Valsts SIA» Sertifikācijas un testēšanas centrs«» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Valsts SIA» per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F in relazione alla Russia e all'Ucraina.

(17)

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 (4), contiene il nuovo modello dell'estratto del certificato di ispezione per le importazioni di prodotti biologici nell'ambito del nuovo sistema di certificazione elettronica cui si riferisce l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. L'articolo 14, paragrafo 2, comma 4 (ex comma 5), si riferisce tuttora alla casella 15 invece della casella 14 dell'estratto. Inoltre la casella 14 dell'estratto e la corrispondente nota nell'allegato VI fanno erroneamente riferimento all'articolo 33 invece dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (5). È necessario rettificare tali errori.

(18)

Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza gli allegati III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(19)

Per motivi di chiarezza, le rettifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione delle pertinenti modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così rettificato:

1)

all'articolo 14, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 14 dell'originale dell'estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.»;

2)

l'allegato VI è rettificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 19 aprile 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 89/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 19).

(5)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

Nel punto 5 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, nel testo relativo alla Repubblica di Corea, è inserita la riga seguente:

«KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr»


ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

il testo relativo ad «Abcert AG» è soppresso;

2)

dopo il testo relativo ad «Agreco R.F. Göderz GmbH» è inserito il seguente nuovo testo:

« ‘Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDÀ’

1.

Indirizzo: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portogallo

2.

Sito Internet: www.agricert.pt

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

Sao Tomé e Principe

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»;

3)

nel testo relativo ad «Argencert SA» , il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: Bouchard 644 6o piso ‘A’, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina»;

4)

nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l» ., il punto 3 è così modificato:

a)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«MY-BIO-132

Malaysia

X

X

x

—»

«SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

—»

b)

nella riga riguardante la Cina è aggiunta una crocetta nelle colonne B ed E;

5)

nel testo relativo a «CCOF Certification Services» , al punto 3, nella riga riguardante il Messico, la crocetta nella colonna F è soppressa;

6)

il testo relativo a «Certisys» è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgio»;

b)

al punto 3 la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«CD-BIO-128

Repubblica democratica del Congo

x

x

—»

7)

il testo relativo a «Control Union Certifications» è così modificato:

a)

nelle righe riguardanti Angola, Bielorussia, Ciad, Gibuti, Eritrea, Figi, Kosovo, Liberia e Niger è aggiunta una crocetta nelle colonne A, D, E ed F;

b)

nelle righe riguardanti la Repubblica democratica del Congo e il Madagascar è aggiunta una crocetta nelle colonne A, E ed F;

8)

nel testo relativo a «Ecocert SA» , il punto 3 è così modificato:

a)

la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«EG-BIO-154

Egitto

x

x

x

—»

b)

nella riga riguardante la Bosnia-Erzegovina è aggiunta una crocetta nelle colonne E e F;

c)

nella riga riguardante Monaco, è aggiunta una crocetta nella colonna C;

9)

nel testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» , al punto 3, la seguente riga è aggiunta nell'ordine dei numeri di codice:

«ID-BIO-144

Indonesia

x

x

x

—»

10)

nel testo relativo a «IMOcert Latinoamérica Ltda.» , il punto 3 è così modificato:

a)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«AR-BIO-123

Argentina

x

x

x

—»

«CR-BIO-123

Costa Rica

x

x

x

—»

«GY-BIO-123

Guyana

x

x

x

—»

«HN-BIO-123

Honduras

x

x

x

—»

b)

nelle righe riguardanti Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela, è aggiunta una crocetta nella colonna B;

c)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione.»;

11)

nel testo relativo a «LACON GmbH» , al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«BA-BIO-134

Bosnia-Erzegovina

x

x

x

—»

«CL-BIO-134

Cile

x

x

x

—»

«CU-BIO-134

Cuba

x

x

 

x

—»

«DO-BIO-134

Repubblica dominicana

x

x

—»

«ET-BIO-134

Etiopia

x

x

x

—»

«KE-BIO-134

Kenya

x

x

—»

«MK-BIO-134

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

x

x

x

—»

«SZ-BIO-134

Swaziland

x

x

—»

«ZW-BIO-134

Zimbabwe

x

x

—»

12)

il testo relativo a «ÖkoP Zertifizierungs GmbH» è soppresso;

13)

è aggiunto il seguente nuovo testo:

« «Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” »

1.

Indirizzo: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Lettonia

2.

Sito Internet: www.stc.lv

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Russia

x

x

x

x

x

UA-BIO-173

Ucraina

x

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

ALLEGATO III

Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1235/2008, il riferimento all'«articolo 33» nella casella 14 dell'estratto e nella relativa nota è sostituito dal riferimento all'«articolo 34».