14.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2311 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2017
che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1), in particolare l'articolo 6 sexies, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, a decorrere dal 15 giugno 2017 i fornitori nazionali non dovrebbero addebitare ai clienti in roaming di qualsiasi Stato membro alcun sovrapprezzo, in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, entro i limiti consentiti dalla politica di utilizzo corretto. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 531/2012 consente ai fornitori nazionali di applicare, dopo il 15 giugno 2017, al termine del periodo di transizione e in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, un sovrapprezzo per un utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente gli eventuali limiti definiti nell'ambito di una politica di utilizzo corretto. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 531/2012 limita l'eventuale sovrapprezzo applicato per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 (2) della Commissione fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione da applicare nel 2017 sulla base dei dati del 1o luglio 2016. |
(5) |
L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri concernenti il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione, in conformità degli articoli 7 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell'articolo 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), su ciascun mercato nazionale per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso su singole reti mobili; e il numero totale di abbonati negli Stati membri. |
(6) |
A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione ha calcolato la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione: i) moltiplicando la tariffa massima di terminazione delle chiamate mobili consentita in un determinato Stato membro per il numero totale di abbonati nello stesso Stato membro; ii) sommando tale prodotto a quelli ottenuti per tutti gli Stati membri; e iii) dividendo il totale ottenuto per il numero complessivo di abbonati in tutti gli Stati membri, sulla base dei valori dei dati del 1o luglio 2017. Per i paesi non appartenenti alla zona euro, il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre del 2017 ottenuta dalla banca dati della Banca centrale europea. |
(7) |
Occorre pertanto aggiornare il valore della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione fissata nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292. |
(8) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292. |
(9) |
A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione è tenuta a riesaminare ogni anno la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione è fissata a 0,0091 EUR al minuto.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 77).
(3) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(4) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).