11.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 207/18 |
DICHIARAZIONE POLITICA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN OCCASIONE DELL'ADOZIONE DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE SU UN REGISTRO PER LA TRASPARENZA OBBLIGATORIO
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea riconoscono l'importanza del principio di condizionalità quale cardine dell'approccio coordinato adottato dalle tre istituzioni al fine di rafforzare una cultura comune della trasparenza, stabilendo al contempo norme rigorose per una rappresentanza di interessi trasparente ed etica a livello dell'Unione.
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea riconoscono che le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza in vigore negli ambiti seguenti sono coerenti con l'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio, rafforzano l'obiettivo del loro approccio coordinato e costituiscono una solida base per continuare a sviluppare e migliorare tale approccio e consolidare ulteriormente una rappresentanza di interessi etica a livello dell'Unione:
— |
incontri dei decisori con rappresentanti d'interessi iscritti nel registro, se del caso (1); |
— |
pubblicazione degli incontri con rappresentanti d'interessi, se del caso (2); |
— |
incontri tra il personale, in particolare a livello di alta dirigenza, e rappresentanti d'interessi iscritti nel registro (3); |
— |
interventi durante le audizioni pubbliche al Parlamento europeo (4); |
— |
composizione dei gruppi di esperti della Commissione e partecipazione a determinati eventi, forum o sessioni informative (5); |
— |
accesso ai locali delle istituzioni (6); |
— |
patrocinio di eventi rivolti a rappresentanti d'interessi iscritti nel registro, se del caso; |
— |
dichiarazione politica degli Stati membri di applicare volontariamente il principio di condizionalità, in conformità del diritto e delle competenze nazionali, alle riunioni del loro Rappresentante Permanente e del loro Rappresentante Permanente aggiunto con i rappresentanti d'interessi durante la presidenza di turno del Consiglio e nei sei mesi precedenti, e qualsiasi altra misura volontaria che vada oltre, adottata da singoli Stati membri in conformità del diritto e delle competenze nazionali, di cui è in entrambi i casi ugualmente preso atto. |
(1) Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo; articolo 7 della decisione della Commissione del 31 gennaio 2018 su un codice di condotta per i membri della Commissione europea C(2018)0700 (GU C 65 del 21.2.2018, pag. 7); punto V dei metodi di lavoro della Commissione europea.
(2) Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo; decisione 2014/838/UE della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 19); decisione 2014/839/UE, Euratom, del 25 novembre 2014, relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 22).
(3) Articolo 3 della decisione (UE) 2021/929 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti d'interessi (cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale); punto V dei metodi di lavoro della Commissione europea.
(4) Articolo 7 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 18 giugno 2003 concernente le audizioni pubbliche.
(5) Articolo 35 del regolamento del Parlamento europeo; articolo 8 della decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione C(2016)3301; articoli 4 e 5 della decisione (UE) 2021/929 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti d'interessi (cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) Articolo 123 del regolamento del Parlamento europeo, in combinato disposto con la decisione del Segretario generale del 13 dicembre 2013 sulla regolamentazione relativa ai titoli e alle autorizzazioni per l'accesso ai locali del Parlamento europeo; articolo 6 della decisione (UE) 2021/929 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti d'interessi (cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale).