22.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8759 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 441/14)

1.

In data 11 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

CEFC Group (Europe) Company a.s. (di seguito: «CEFC Europa», Repubblica ceca), appartenente al gruppo CEFC China Energy Company Limited (di seguito: «CEFC», Repubblica popolare cinese),

Rockaway Capital SE (di seguito: «Rockaway Capital», Repubblica ceca),

European Bridge Travel a.s. (di seguito: «EBT», Repubblica ceca).

Le imprese CEFC Europa e Rockaway Capital acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa EBT.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   CEFC Europa: appartiene al gruppo CEFC, che è un’impresa privata specializzata in energia e servizi finanziari. Il gruppo CEFC opera sui mercati dell’UE nei seguenti settori: metallurgia, siderurgia, ingegneria meccanica, industria della birra, settore alberghiero, locazione di beni immobili (uffici e spazi vendita), sport (calcio) ed è in procinto di iniziare a operare anche nel settore dei servizi finanziari e bancari,

—   Rockaway Capital: investe in imprese esistenti e in start-up nel settore dei servizi Internet, compreso il commercio elettronico,

—   EBT: l’impresa EBT è una holding che controlla indirettamente imprese attive nel settore dei servizi turistici, in particolare per quanto riguarda la vendita di pacchetti turistici di paesi terzi, la vendita di biglietti online e l’intermediazione assicurativa. Quest’ultimo servizio non viene fornito separatamente, ma soltanto come servizio accessorio della vendita di pacchetti turistici.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8759 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, fax o posta ai seguenti recapiti.

Email:

[email protected]

Fax

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.