28.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/31


Rettifica dell’invito a presentare proposte

Linee guida — EACEA 03/2015

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario:

Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari

Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 17 del 20 gennaio 2015 )

(2015/C 72/14)

A pagina 12:

anziché:

«6.1.2.   Partner e partenariati ammissibili

Le organizzazioni partner devono essere:

organizzazioni non governative senza scopo di lucro, oppure

organismi di diritto pubblico a carattere civile, oppure

la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.»,

leggi:

«6.1.2.   Partner e partenariati ammissibili

Per l’assistenza tecnica, le organizzazioni partner devono appartenere a una delle seguenti categorie:

organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione, oppure

organismi di diritto pubblico a carattere civile, oppure

Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

Per il rafforzamento delle capacità, le organizzazioni partner devono appartenere a una delle seguenti categorie:

organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in tale paese, oppure

organismi di diritto pubblico a carattere civile, oppure

agenzie ed organizzazioni internazionali.»;

a pagina 13:

anziché:

«b)

Gli organismi stabiliti nei seguenti paesi possono essere partner nell’ambito di progetti di rafforzamento delle capacità:

gli Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,

paesi terzi in cui venga fornito aiuto umanitario (2). L’elenco dei paesi terzi è disponibile al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/

I progetti di rafforzamento delle capacità devono coinvolgere le organizzazioni candidate e quelle partner di almeno sei paesi, delle quali:

almeno tre organizzazioni partner devono provenire da paesi terzi,

tutte le organizzazioni partner di paesi partecipanti al programma devono essere attive da almeno cinque anni nell’ambito dell’aiuto umanitario,

almeno due organizzazioni partner di paesi terzi devono essere attive nell’ambito dell’aiuto umanitario,

almeno un’organizzazione partner di paesi partecipanti al programma deve essere attiva da almeno cinque anni nell’ambito della gestione dei volontari.»,

leggi:

«b)

Gli organismi stabiliti nei seguenti paesi possono essere partner nell’ambito di progetti di rafforzamento delle capacità:

gli Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,

paesi terzi in cui venga fornito aiuto umanitario (1).

I progetti di rafforzamento delle capacità devono coinvolgere le organizzazioni candidate e quelle partner di almeno sei paesi, delle quali:

partenariati che coinvolgano partner provenienti da almeno tre paesi partecipanti al programma, tra cui la ricorrente, e almeno tre paesi terzi,

tutte le organizzazioni partner di paesi partecipanti al programma devono essere attive da almeno cinque anni nell’ambito dell’aiuto umanitario,

almeno due organizzazioni partner di paesi terzi devono essere attive nell’ambito dell’aiuto umanitario,

almeno un’organizzazione partner di paesi partecipanti al programma deve essere attiva da almeno cinque anni nell’ambito della gestione dei volontari.


(1)  L’aiuto umanitario è definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 375/2014, come attività e interventi condotti in paesi terzi e destinati a fornire un’assistenza d’emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall’uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l’esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero.»