28.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/31 |
Rettifica dell’invito a presentare proposte
Linee guida — EACEA 03/2015
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario:
Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari
Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 17 del 20 gennaio 2015 )
(2015/C 72/14)
A pagina 12:
anziché:
«6.1.2. Partner e partenariati ammissibili
Le organizzazioni partner devono essere:
— |
organizzazioni non governative senza scopo di lucro, oppure |
— |
organismi di diritto pubblico a carattere civile, oppure |
— |
la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.», |
leggi:
«6.1.2. Partner e partenariati ammissibili
Per l’assistenza tecnica, le organizzazioni partner devono appartenere a una delle seguenti categorie:
— |
organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione, oppure |
— |
organismi di diritto pubblico a carattere civile, oppure |
— |
Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. |
Per il rafforzamento delle capacità, le organizzazioni partner devono appartenere a una delle seguenti categorie:
— |
organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in tale paese, oppure |
— |
organismi di diritto pubblico a carattere civile, oppure |
— |
agenzie ed organizzazioni internazionali.»; |
a pagina 13:
anziché:
«b) |
Gli organismi stabiliti nei seguenti paesi possono essere partner nell’ambito di progetti di rafforzamento delle capacità:
I progetti di rafforzamento delle capacità devono coinvolgere le organizzazioni candidate e quelle partner di almeno sei paesi, delle quali:
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leggi:
«b) |
Gli organismi stabiliti nei seguenti paesi possono essere partner nell’ambito di progetti di rafforzamento delle capacità:
I progetti di rafforzamento delle capacità devono coinvolgere le organizzazioni candidate e quelle partner di almeno sei paesi, delle quali:
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(1) L’aiuto umanitario è definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 375/2014, come attività e interventi condotti in paesi terzi e destinati a fornire un’assistenza d’emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall’uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l’esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero.»