Tra i documenti fondamentali della politica agricola comune (PAC) dell’Unione europea (Unione), questo regolamento stabilisce le norme per il finanziamento, la gestione e il monitoraggio nell’ambito dei due principali fondi PAC.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Questo regolamento stabilisce le norme riguardanti:
il finanziamento delle spese nell’ambito della PAC;
i sistemi di gestione e di controllo che gli Stati membri dell’Unione dovranno istituire;
le procedure di liquidazione e conformità.
Fondi a finanziamento della politica agricola comune
387 miliardi di euro di finanziamenti assegnati alla PAC per il periodo 2021–2027, provenienti da due fondi differenti:
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che ammonta a 95,5 miliardi di euro, di cui 8,1 miliardi di euro provenienti dallo strumento per la ripresa NextGenerationEU al fine di affrontare le sfide presentate dalla pandemia di COVID-19, e cofinanzia i programmi nazionali di sviluppo rurale definiti dagli Stati membri nel regolamento (UE) n. 1305/2013 (si veda la sintesi).
Inoltre, i fondi finanziano ulteriori attività di sostegno, quali:
misure per l’informazione e la promozione dei prodotti agricoli;
attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica.
Struttura di governance
Gli Stati membri designano gli organismi di governance per la PAC, come segue:
l’autorità competente, a livello ministeriale, responsabile:
del rilascio, della revisione e della revoca del riconoscimento degli organismi pagatori;
della designazione e quindi del rilascio, della revisione e della revoca del riconoscimento dell’organismo di coordinamento;
l’organismo pagatore, ovvero servizi od organismi degli Stati membri che:
sono responsabili della gestione e del controllo delle spese;
l’organismo di coordinamento, da istituire quando uno Stato membro dispone di più di un organismo pagatore, incaricato di una serie di compiti quali:
raccolta e trasmissione di informazioni alla Commissione;
presentazione alla Commissione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione;
promozione dell’applicazione uniforme delle norme dell’Unione;
l’organismo di certificazione, organismo di audit pubblico o privato che esprime un parere, elaborato in base ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che stabilisce se:
i conti dell’organismo pagatore forniscono un quadro fedele e veritiero;
i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato;
la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del presente regolamento, e la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell’articolo 37 del presente regolamento, sono corrette;
le spese relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 229/2013, n. 1308/2013 e n. 1144/2014 (si veda la sintesi) per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.
Gestione finanziaria
Il regolamento stabilisce norme per la gestione finanziaria di entrambi i fondi, tra le quali:
per il FEAGA:
la disciplina di bilancio, che comprende il massimale di bilancio, la riserva agricola, la disciplina finanziaria, la procedura della disciplina di bilancio e un sistema mensile di allarme e di monitoraggio;
il finanziamento delle spese, che comprende la procedura per i pagamenti mensili;
il contributo finanziario agli interventi per lo sviluppo rurale, compresi prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamento del saldo e disimpegno automatico.
Liquidazione contabile
Controlli: la Commissione eseguirà controlli negli Stati membri allo scopo di verificare se:
le prassi amministrative rispettano le norme dell’Unione;
le spese rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 6 del presente regolamento e relative agli interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 trovano corrispondenza nei risultati dichiarati nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione;
le spese corrispondenti alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 sono state effettuate e verificate secondo le norme applicabili dell’Unione;
i lavori dell’organismo di certificazione sono svolti conformemente all’articolo 12 e ai fini della sezione 2 del capo II, titolo II;
l’organismo pagatore rispetta le condizioni minime per il riconoscimento di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e se lo Stato membro applica correttamente le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 4;
il piano strategico della PAC è attuato adeguatamente;
i piani d’azione sono attuati correttamente.
Accesso alle informazioni e ai documenti: gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione l’insieme delle informazioni e dei documenti necessari.
Relazione finanziaria annuale: la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti annuali presentati dagli organismi pagatori riconosciuti.
Verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione: la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono gli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell’Unione se alle spese nell’ambito dei piani strategici della PAC non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
Procedura di conformità: la Commissione, se constata che le spese non sono state effettuate in conformità del diritto dell’Unione, determina gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione.
Controlli
Per garantire la corretta assegnazione del sostegno ai beneficiari, agli Stati membri è richiesta l’istituzione di sistemi di gestione e di controllo efficienti.
L’esecuzione di controlli sistematici da parte delle autorità nazionali è destinata ai settori in cui il rischio di errori è più alto.
Nel caso di determinati pagamenti, gli Stati membri devono avvalersi di un sistema per la gestione e il controllo dei pagamenti alle aziende agricole, ovvero il sistema integrato di gestione e di controllo.
Sono previste norme specifiche sul controllo dei documenti commerciali degli organismi pagatori o dei beneficiari (o loro rappresentanti) relativi, direttamente o indirettamente, al sistema di finanziamento del FEAGA per verificare l’effettiva e la corretta esecuzione delle transazioni nel sistema. Tali norme non si applicano alle misure contemplate nel sistema integrato di gestione e di controllo.
Sanzioni
Oltre al mancato pagamento o alla revoca del pagamento ai beneficiari che non soddisfano i requisiti di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi, il regolamento richiede agli Stati membri di imporre sanzioni amministrative, se opportuno.
Il regolamento richiede agli Stati membri l’istituzione di un sistema per l’applicazione di sanzioni amministrative a coloro che non rispettano le norme relative alla condizionalità sociale associate a condizioni di salute, sicurezza e occupazione.
Norme comuni
Il regolamento stabilisce inoltre una serie di norme comuni che riguardano questioni, quali:
informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri e la loro modalità di utilizzo;
il requisito di trasparenza per la pubblicazione dei nominativi delle persone beneficiarie, tranne quelle che ricevono importi molto ridotti (importi pari o inferiori a 1 250 euro, a seconda dello Stato membro);
mezzi che permettono alla Commissione di garantire che le spese siano state effettuate in conformità alle norme dell’Unione europea, compresa la facoltà di ridurre o sospendere i pagamenti.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il presente regolamento è in vigore dal ;
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, tuttavia, determinati aspetti di tale regolamento continueranno ad applicarsi;
il regolamento di modifica (UE) 2020/2220 consente il proseguimento dell’applicazione delle norme nell’ambito del quadro PAC 2014–2020 e garantisce la continuità dei pagamenti alle aziende agricole e ad altri beneficiari per il sostegno dal FEAGA e dal FEASR nel 2021 e 2022 fino alla data di applicazione del nuovo quadro legislativo che entrerà in vigore il .
In relazione al 2021 e al 2022, la riserva è fissata a 400 milioni di euro (ai prezzi del 2011) e rientra nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale, come stabilito nell’allegato al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (si veda la sintesi).
Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del , pag. 187).
Le correzioni successive al regolamento (UE) 2021/2116 sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del , pag. 95).