Procedura legislativa speciale

La procedura legislativa speciale implica che il Consiglio è il solo legislatore anziché essere il colegislatore in condizioni di parità (codecisione) insieme al Parlamento europeo riguardo a una proposta legislativa presentata dalla Commissione europea (procedura legislativa ordinaria impiegata per la maggioranza della legislazione dell’Unione europea).

L’articolo 289, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che, per taluni casi definiti in articoli specifici del trattato, il Consiglio è il solo legislatore e il Parlamento è tenuto a:

Procedura di approvazione

In base a questa procedura:

Questa procedura viene utilizzata quando viene proposta una nuova legislazione sulla lotta alla discriminazione.

L’articolo 352 del TFUE conferisce al Parlamento il diritto di veto quando tale disposizione del trattato viene utilizzata come base giuridica per l’adozione della proposta presentata dalla Commissione.

La procedura viene utilizzata anche nei casi di:

Procedura di consultazione

In base a questa procedura:

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