ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.302.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 302

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
12 dicembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 302/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5684 — BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni) ( 1 )

1

2009/C 302/02

Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2009/C 302/03

Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 26 novembre 2009, sullo sviluppo del ruolo dell'educazione in un triangolo della conoscenza perfettamente funzionante

3

2009/C 302/04

Conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2009, sullo sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi istituto

6

2009/C 302/05

Progetto di conclusioni del Consiglio, del 1o dicembre 2009, su incentivi innovativi per farmaci antibiotici efficaci

10

2009/C 302/06

Conclusioni del Consiglio, del 1o dicembre 2009, sulla sicurezza ed efficienza dell’assistenza sanitaria mediante la sanità elettronica

12

2009/C 302/07

Progetto di conclusioni del Consiglio, del 1o dicembre 2009, in materia di alcol e salute

15

 

Commissione

2009/C 302/08

Tassi di cambio dell'euro

19

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 302/09

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

20

2009/C 302/10

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

21

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 302/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5731 — AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22

 

2009/C 302/12

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5684 — BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 302/01

In data 4 dicembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5684. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/2


Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

2009/C 302/02

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono così modificate:

Pagina 94

Il paragrafo «2208 30 32 e 2208 30 38 Whisky detto “single malt”, presentato in recipienti di capacità» è sostituito da:

«2208 30 30

Whisky detto “single malt”

 

Il “single malt whisky” scozzese è un'acquavite prodotta in un'unica distilleria e ottenuta mediante distillazione, in alambicchi discontinui, di mosto fermentato di solo orzo maltizzato.».

Il paragrafo «2208 30 52 e 2208 30 58 Whisky detto “blended”, presentato in recipienti di capacità» è sostituito da:

«2208 30 41

e

2208 30 49

Whisky detto “blended malt”, presentato in recipienti di capacità

 

Il “blended malt whisky” scozzese è prodotto mediante miscelazione di due o più “single malt whisky” scozzesi che sono stati distillati/ottenuti presso distillerie diverse.

2208 30 61

e

2208 30 69

Whisky detto “Single grain” e “Blended grain”, presentato in recipienti di capacità

 

Il “Single grain whisky” scozzese è un'acquavite diversa dal “Single malt whisky” scozzese o dal “Blended malt whisky” scozzese, prodotta in un'unica distilleria mediante distillazione di mosto fermentato di orzo maltizzato con o senza grani interi di altri cereali (prevalentemente frumento o mais).

Il “Blended grain whisky” scozzese è prodotto mediante miscelazione di due o più “single grain whisky” scozzesi che sono stati distillati/ottenuti presso distillerie diverse».

Pagina 95

Il paragrafo «2208 30 72 e 2208 30 78 Altri, presentati in recipienti di capacità» è sostituito da:

«2208 30 71

e

2208 30 79

Altri whisky detti “blended”, presentati in recipienti di capacità

 

Gli altri whisky scozzesi detti “Blended” (“Blended Scotch Whisky”) sono prodotti mediante miscelazione di due o più “single malt whisky” scozzesi con uno o più “Single grain Scotch Whisky”.».


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/3


Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 26 novembre 2009 sullo sviluppo del ruolo dell'educazione in un triangolo della conoscenza perfettamente funzionante

2009/C 302/03

Il Consiglio e i Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio,

 

RICHIAMANDO

i valori fondanti della strategia di Lisbona rinnovata, imperniata sulla crescita e l'occupazione quali vettori di un futuro prospero, equo ed ecosostenibile per l'Europa e il ruolo essenziale che il triangolo della conoscenza svolge in tale processo;

il principio affermato dal Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007, ossia che «l'istruzione e la formazione sono presupposti essenziali per il buon funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione- ricerca — innovazione) e svolgono un ruolo fondamentale per stimolare la crescita e l'occupazione» e l'esortazione del Consiglio europeo di Bruxelles del 19 e 20 marzo 2009 a adottare urgentemente misure concrete per «incoraggiare il partenariato tra imprese, ricerca, istruzione e formazione» e «potenziare e migliorare la qualità degli investimenti nella ricerca, nella conoscenza e nell'istruzione»,

 

CONSAPEVOLI

che la persistente crisi continua a ripercuotersi pesantemente sull'economia globale e che occorre sfruttare appieno la strategia di Lisbona rinnovata — con il rilievo che pone sul triangolo della conoscenza — quale base per una ripresa effettiva e duratura in tutta l'Unione europea;

che, perché l'Unione europea possa disporre dei mezzi necessari a rispondere alle sfide a lungo termine di un'economia globale competitiva, dei cambiamenti climatici e dell'invecchiamento della popolazione, tutte e tre le componenti del triangolo della conoscenza devono funzionare adeguatamente e in perfetta sinergia;

che il ruolo fondamentale dell'educazione è lo sviluppo di individui in grado di realizzarsi pienamente nella società contemporanea, e che, di conseguenza, gli istituti di educazione di tutti i livelli ricoprono una gamma molto vasta di funzioni e responsabilità. Va comunque tenuto presente che la specifica funzione dell’educazione come base del triangolo della conoscenza necessita di ulteriori approfondimenti.

RITENGONO CHE UN'ULTERIORE INTEGRAZIONE TRA EDUCAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE IN UN TRIANGOLO DELLA CONOSCENZA PERFETTAMENTE FUNZIONANTE

Rafforzi la capacità d'innovazione dell'Europa e lo sviluppo di un'economia e di una società creative ad alta intensità di conoscenza mediante:

la presenza, nelle università (1) e nei centri di ricerca, di una base di conoscenza molto rafforzata ed in costante evoluzione che possa tradursi rapidamente in prodotti, servizi, approcci e metodi innovativi nell'economia allargata e nella società in generale;

la promozione di una mentalità creativa, innovativa ed imprenditoriale negli studenti dei diversi gradi, nei tirocinanti, nei docenti e nei ricercatori, dalla quale si sviluppi gradualmente una cultura d'impresa più solida, grazie all'educazione e alla formazione in combinazione con un mercato europeo del lavoro più dinamico e una forza lavoro meglio qualificata;

concorra alla realizzazione di progressi significativi:

verso il conseguimento dell'obiettivo, fissato nell'iniziativa «Nuove competenze per nuovi lavori», di migliorare l'occupabilità dei cittadini dell'UE in un mercato del lavoro in evoluzione;

nel quadro del programma di ammodernamento delle università (2),

RILEVANO LE SEGUENTI SFIDE SPECIFICHE PER IL SETTORE DELL'EDUCAZIONE:

la necessità di colmare il divario culturale fra educazione — intesa come insegnamento, apprendimento e trasmissione di valori socioculturali — e ricerca e innovazione nella sfera commerciale;

la necessità di una cultura più innovativa e imprenditoriale in ambito universitario;

la necessità di migliorare la comunicazione e la mobilità fra il mondo dell'insegnamento e della ricerca e il mondo dell'impresa e dell'economia in generale e di promuovere la mobilità e lo scambio d'idee fra le diverse discipline accademiche e di ricerca;

la necessità di riformare ulteriormente le strutture di governo e di finanziamento delle università prevedendo una maggiore autonomia e responsabilità, per agevolare una maggiore diversificazione delle fonti di reddito e una collaborazione più efficace con il mondo dell'impresa, nonché di dotare le università dei mezzi necessari per essere parte del triangolo della conoscenza su scala mondiale.

RITENGONO CHE I SEGUENTI PRINCIPI GENERALI DEBBANO ISPIRARE POLITICHE TESE A RISPONDERE A TALI SFIDE SPECIFICHE:

la nozione di triangolo della conoscenza è correlata alla necessità di migliorare l'impatto degli investimenti nelle tre componenti -educazione, ricerca e innovazione- mediante un'interazione sistemica e continua;

l'integrazione piena nel triangolo della conoscenza implica un'azione politica più coordinata e maggiore collaborazione tra i settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, a livello sia di Unione europea sia di Stati membri;

perché l'educazione possa assolvere compiutamente alla sua funzione nell’ambito del triangolo della conoscenza, gli obiettivi e i risultati della ricerca e dell'innovazione devono essere reimmessi in essa, in modo che l'insegnamento e l'apprendimento siano sostenuti da una solida base di ricerca e gli ambienti di insegnamento e di apprendimento si sviluppino e migliorino integrando maggiormente il pensiero creativo e approcci e comportamenti innovativi;

nelle università, occorre integrare la cultura accademica tradizionale con la consapevolezza del ruolo fondamentale che l'università riveste nell'offerta di una forza lavoro meglio qualificata, flessibile e dotata di spirito imprenditoriale che costituirà il fondamento della crescita economica, della prosperità e di una qualità di vita migliore negli anni a venire. La formazione dei ricercatori e dei docenti dovrebbe consentire loro di meglio trasmettere una cultura dell'innovazione nell'organizzazione per cui lavorano;

si deve tener conto del triangolo della conoscenza nell'elaborare le strategie di apprendimento permanente a livello nazionale, regionale e istituzionale, affinché gli atenei siano coinvolti maggiormente nell'innalzamento delle competenze pertinenti per l'economia della conoscenza e affinché le norme di ammissione riconoscano sufficientemente il valore delle precedenti esperienze educative e lavorative;

le idee nuove e innovative nascono dall'incontro di diversi tipi di conoscenza e grazie alla curiosità di sapere di più che muove la ricerca. Oltre alla scienza e alla tecnologia, è pertanto essenziale riconoscere che la qualità dell'educazione e della ricerca nelle scienze sociali e negli studi umanistici svolge un ruolo importante nell'innovazione;

il pluralismo dei sistemi universitari e di ricerca in Europa va considerato un vantaggio ai fini della definizione di approcci diversificati a un triangolo della conoscenza perfettamente funzionante,

STABILISCONO LE SETTE PRIORITÀ D'AZIONE SEGUENTI:

1.   Migliorare la coerenza fra le politiche in materia di educazione, ricerca e innovazione

È necessaria una maggiore coerenza nell'elaborazione delle politiche a livello di Unione europea e di Stati membri ai fini della perfetta integrazione delle tre componenti del triangolo della conoscenza. Le politiche in materia di educazione, ricerca e innovazione dovrebbero operare in sinergia per assicurare un triangolo della conoscenza perfettamente funzionante e per accelerare la transizione verso la realizzazione di un'economia ed una società basate sulla conoscenza. Nell'ambito delle procedure vigenti in materia di comunicazione nel metodo di coordinamento aperto, la Commissione dovrebbe riferire al Consiglio sulle misure adottate in materia di educazione, ricerca e innovazione a sostegno dell'integrazione del triangolo della conoscenza. La relazione dovrebbe, tra l'altro, individuare gli ostacoli e avanzare proposte per lo sviluppo futuro.

2.   Accelerare la riforma pedagogica

Gli Stati membri dovrebbero spronare gli istituti d'educazione e di formazione a stabilire programmi di studio, metodi didattici e tipi di esami a tutti i livelli di educazione, anche quello di dottorato, che inglobino e promuovano la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità. Uno dei possibili percorsi verso tale obiettivo passa per la definizione dei programmi di studio in continua cooperazione con gli istituti di ricerca, le imprese e gli altri soggetti pertinenti, laddove opportuno.

3.   Partenariato fra atenei e imprese e altri soggetti interessati

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero accogliere prontamente gli inviti ad agire contenuti nelle conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 12 maggio 2009, sul potenziamento dei partenariati fra istituti d'educazione e di formazione e le parti sociali, in particolare i datori di lavoro, nel contesto dell'apprendimento permanente. Nel contesto dello sviluppo di legami più stretti tra le università e le comunità da esse servite si dovrebbe prestare particolare attenzione allo sviluppo di incentivi alla mobilità del personale fra università e imprese, anche con programmi di scambio di personale. La cooperazione con le imprese dovrebbe essere rafforzata nell'ambito delle strategie d'educazione, ricerca e innovazione degli atenei.

4.   Misure atte a sviluppare una cultura dell'innovazione nelle università

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le università ad intensificare gli sforzi per sviluppare una «cultura dell'innovazione»mediante, fra l'altro, un ambiente d'apprendimento più dinamico e interattivo e incentivi al personale affinché si dedichi a progetti con carica innovativa. Si potrebbero stabilire modalità di finanziamento e sistemi d'incentivazione che promuovano una «svolta culturale», nella quale la cooperazione con le imprese sia riconosciuta come un fattore importante ai fini dell'evoluzione della carriera. Occorre riconoscere il ruolo fondamentale dei responsabili dell'istruzione superiore nel sostenere l'effettivo sviluppo di una «cultura dell'innovazione».

5.   Incentivare le università a produrre conoscenze trasferibili

Gli Stati membri dovrebbero valutare se le università possano contare su incentivi adeguati ai fini della produzione di conoscenze che siano trasferibili alla sfera economica più ampia per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Qualora le disposizioni giuridiche, le strutture di governo o le disposizioni finanziarie vietino alle istituzioni di ricavare un profitto dallo sviluppo e trasferimento di conoscenze, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adattare il quadro nel quale tali istituzioni operano, in modo da rimuovere gli ostacoli e conferire agli atenei un'autonomia sufficiente. Le università dovrebbero elaborare strategie specifiche per la creazione, lo sviluppo e il trasferimento delle conoscenze.

6.   Approcci nuovi alla valutazione della qualità

Specialmente per l'istruzione superiore, gli Stati membri dovrebbero collaborare al fine di definire criteri basati sul triangolo della conoscenza per valutare la qualità delle loro istituzioni, in base ai quali si esaminino, in particolare, i risultati ottenuti integrando la ricerca e l'innovazione nell'insegnamento e nelle funzioni didattiche fondamentali e i risultati ottenuti dalle istituzioni nella creazione di un ambiente d'apprendimento che stimoli approcci improntati alla creatività e all'imprenditorialità nell'arricchimento delle conoscenze e nella preparazione degli studenti al loro futuro sociale ed economico.

7.   Sviluppo dell'EIT come modello per il futuro

In quanto prima iniziativa a livello UE fondata sull'interazione coerente fra tutti gli attori del triangolo della conoscenza, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) dovrebbe assurgere a modello di buona prassi per gli Stati membri, per gli istituti d'istruzione superiore e di ricerca, nonché per le imprese per quanto riguarda l'integrazione dei tre lati del triangolo.

Potenzialmente, le future comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), ossia i principali organi operativi dell'EIT, saranno in grado d'indicare risposte nuove alle sfide che si pongono alla società e a livello economico (ad esempio la sostenibilità energetica e la mitigazione e l'adattamento a fronte dei cambiamenti climatici) mediante approcci olistici e multidisciplinari e attraverso modelli di governo e di finanziamento atti a stimolare un'innovazione del massimo livello. L'EIT dovrebbe divulgare questi modelli, che dovrebbero essere fonte d'ispirazione per la creazione di altre iniziative comuni a vari livelli e attraverso le frontiere prestando particolare attenzione alla necessità di sviluppare la funzione dell'educazione nell'ambito del triangolo della conoscenza.

La Commissione dovrebbe provvedere, nell'ambito del nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, a divulgare agli Stati membri le migliori pratiche riguardo alle sette priorità e a raffrontare i progressi compiuti in questi settori,

SOTTOLINEANO ALTRESÌ CHE È IMPORTANTE:

accertarsi che la strategia per la crescita e l'occupazione per il periodo successivo al 2010 ponga l'educazione alla base del triangolo della conoscenza e sottolinei la necessità che tutti e tre gli elementi del triangolo (educazione-ricerca-innovazione) operino in sinergia. L'intero sistema d'educazione e formazione svolge una funzione nella promozione delle competenze fondamentali necessarie per il buon funzionamento del triangolo;

assicurare una cooperazione e un coordinamento totali fra le strategie di sviluppo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, lo Spazio europeo della ricerca e le iniziative nel settore dell'innovazione, in particolare la strategia d'innovazione ad ampia base e il futuro piano d'innovazione europeo;

che la Commissione tenga pienamente presenti le esigenze della strategia per la crescita e l'occupazione per il periodo successivo al 2010 nell'elaborare le proposte di programmi comunitari in materia d'istruzione, e in altri settori pertinenti, relativamente al periodo coperto dal prossimo quadro finanziario e, insieme agli Stati membri, rifletta sulle possibilità di ricorrere ai fondi strutturali per sostenere iniziative collegate al pieno sviluppo dell'educazione quale base del triangolo della conoscenza.


(1)  Ai fini del presente testo, per università s'intendono tutti i tipi di istituti d'istruzione superiore.

(2)  Si veda la risoluzione del Consiglio del 23 novembre 2007 sulla modernizzazione delle università per la competitività dell'Europa in un'economia globale della conoscenza (doc. 16096/1/07) e la comunicazione della Commissione «Portare avanti l’agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione» del maggio 2006 (doc. 9166/06).


12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/6


Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2009 sullo sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi istituto

2009/C 302/04

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

VISTO QUANTO SEGUE:

1.

le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, in cui si sottolinea che investire nelle persone è essenziale per la posizione dell'Europa nell'economia della conoscenza e si chiede agli Stati membri di adottare provvedimenti per rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei docenti e attirare docenti di alto livello (1);

2.

l'obiettivo 1.1 del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», che sottolinea l'importanza di attirare e mantenere nel corpo insegnante personale adeguatamente qualificato e motivato, di individuare le competenze che gli insegnanti devono possedere vista la trasformazione delle esigenze della società, di creare le condizioni per sostenere gli insegnanti attraverso la formazione iniziale e continua e di attirare nuovi insegnanti e formatori che abbiano esperienza professionale in altri campi (2);

3.

la risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente, in cui il Consiglio invita gli Stati membri a migliorare l'istruzione e la formazione dei docenti coinvolti nell'apprendimento permanente cosicché acquisiscano le necessarie competenze per la società della conoscenza (3);

4.

la relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione del 26 febbraio 2004 sui progressi verso il conseguimento degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione (4), in cui è stata attribuita priorità allo sviluppo di principi comuni su scala europea riguardanti le competenze e qualifiche necessarie agli insegnanti per svolgere i loro ruoli in evoluzione nella società della conoscenza (5);

5.

la relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione del 23 febbraio 2006 sull'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», in cui si sottolinea che gli investimenti nella formazione di insegnanti e formatori e il rafforzamento della leadership degli istituti di istruzione e formazione sono cruciali per migliorare l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione (6);

6.

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 2006, su efficienza ed equità nell'istruzione e formazione in cui si afferma che la motivazione, le conoscenze e le competenze di insegnanti, formatori, altro personale docente e servizi per l'orientamento e il benessere degli studenti, nonché la qualità della leadership scolastica sono fattori chiave per raggiungere risultati di apprendimento di alta qualità e che gli sforzi del corpo insegnante dovrebbero essere sostenuti dallo sviluppo professionale continuo;

7.

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 2006, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, che sottolineano la necessità di insegnanti altamente qualificati impegnati nello sviluppo professionale continuo (7);

8.

la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente, che tende all'obiettivo specifico di migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti e che sostiene la mobilità degli insegnanti e dell'altro personale docente (8);

9.

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (9), che delinea le conoscenze, abilità e attitudini di cui le persone hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione e che, data la loro trasversalità, presuppongono un maggior livello di collaborazione e di lavoro di squadra tra insegnanti e un approccio all'insegnamento che trascende i tradizionali ambiti disciplinari;

10.

le conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2007, relative ad un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione, che invitano a proseguire i lavori sulla messa a punto di un indicatore riguardante lo sviluppo professionale di insegnanti e formatori (10);

11.

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008, sulla mobilità dei giovani, che invitano gli Stati membri a lavorare all'obiettivo di aumentare la mobilità degli insegnanti, dei formatori e di altro personale docente (11);

12.

le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (12), che raccomandano la graduale espansione della mobilità per insegnanti e formatori affinché i periodi di apprendimento all'estero costituiscano la regola piuttosto che l'eccezione, che definiscono come una delle priorità durante il primo ciclo dei lavori la necessità di concentrarsi sulla qualità dell'istruzione iniziale e sul sostegno a inizio carriera per i nuovi insegnanti e sull'innalzamento della qualità delle opportunità di sviluppo professionale continuo degli insegnanti, dei formatori e del personale coinvolto in attività di gestione o di orientamento e che invitano la Commissione a esaminare la possibilità di includere la mobilità degli insegnanti in un'eventuale futura proposta relativa a un criterio di riferimento sulla mobilità,

 

e RICORDANDO IN PARTICOLARE

1.

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 15 novembre 2007, sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti (13), in cui si conviene di impegnarsi per assicurare che gli insegnanti siano esortati e sostenuti nell'arco della loro carriera a continuare ad aggiornare le loro conoscenze, capacità e competenze in base alle necessità nonché provvedere affinché gli insegnanti con funzioni direttive abbiano accesso a una formazione di alta qualità nel campo della gestione e direzione scolastica;

2.

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 21 novembre 2008«Preparare i giovani per il 21o secolo» (14), in cui si invitano gli Stati membri, nel dar seguito alle suddette conclusioni sul miglioramento della qualità dell'istruzione degli insegnanti, a incentrare la cooperazione sui seguenti aspetti: mettere in grado tutti gli insegnanti principianti di beneficiare di programmi strutturati di sostegno a inizio carriera, migliorare l'offerta e la qualità dei programmi di sviluppo professionale continuo degli insegnanti nonché i livelli di partecipazione a tali programmi e migliorare il reclutamento e la formazione dei capi istituto.

RIBADISCE che

fermo restando che l'organizzazione e i contenuti dei sistemi d'istruzione e di formazione sono di competenza dei singoli Stati membri, la cooperazione a livello europeo mediante il metodo di coordinamento aperto, insieme al ricorso efficace a programmi comunitari, può contribuire allo sviluppo di un'istruzione e una formazione di qualità sostenendo e integrando le misure prese a livello nazionale e assistendo gli Stati membri a fronteggiare le sfide comuni.

RICONOSCE che

1.

le conoscenze, le competenze e l'impegno degli insegnanti (15) nonché la qualità della leadership scolastica sono i fattori più importanti per raggiungere risultati di apprendimento di alta qualità. Un insegnamento di qualità e la capacità di stimolare tutti gli alunni a dare il meglio di sé possono avere un impatto positivo duraturo sul futuro dei giovani. Per questo motivo è essenziale non solo assicurare che chi ricopre un posto di insegnante o dirigente scolastico sia di ottimo livello e idoneo ai compiti da svolgere, ma anche prevedere per il corpo insegnante di ogni ordine e grado un'istruzione iniziale e uno sviluppo professionale continuo del livello più elevato. Ciò contribuirà a sua volta a migliorare sia lo status che l'attrattiva della professione.

2.

I programmi di formazione per insegnanti, fondamentali sia per preparare insegnanti e capi istituto ad esercitare le loro competenze che per assicurarne lo sviluppo professionale permanente, devono essere di alta qualità, rispondere alle necessità e basarsi su un insieme equilibrato di seria ricerca accademica e vasta esperienza pratica. È essenziale che la formazione iniziale dell'insegnante, il sostegno a inizio carriera [«introduzione alla professione» (16)] e la formazione professionale continua siano trattati come un insieme coerente.

3.

Il primo incarico di un nuovo insegnante dopo il completamento della formazione iniziale è un momento particolarmente importante in termini di motivazione, rendimento e sviluppo professionale. Gli insegnanti principianti possono incontrare difficoltà nell'adattarsi al contesto scolastico reale e nell'applicare ciò che hanno imparato durante la formazione iniziale. In effetti, molti di loro finiscono per abbandonare la carriera d'insegnante, con un costo elevato sia personale che per la società. Una grande quantità di dati comprovati da ricerche nazionali ed internazionali mostra tuttavia che programmi strutturati di sostegno per tutti i nuovi insegnanti possono ridurre questo fenomeno e possono essere utili anche per gli insegnanti che riprendono la professione.

4.

Nessun corso di formazione iniziale, per quanto ottimo, può dotare gli insegnanti di tutte le competenze che saranno loro necessarie nel corso della carriera. Le esigenze cui deve rispondere il corpo insegnante evolvono rapidamente, imponendo la necessità di nuovi approcci. Per essere pienamente efficaci nell'insegnamento e saper adattarsi alle mutevoli necessità dei discenti in un mondo di rapidi cambiamenti sociali, culturali, economici e tecnologici, gli insegnanti stessi devono riflettere sulle proprie esigenze in termini di formazione nel contesto dello specifico contesto scolastico in cui operano e assumersi maggiori responsabilità riguardo al proprio apprendimento permanente come mezzo per aggiornare e sviluppare le proprie conoscenze e competenze. È tuttavia comprovato che alcuni insegnanti hanno ancora troppo poche opportunità di partecipare a programmi di sviluppo professionale continuo, mentre una percentuale importante di coloro che hanno tali possibilità ritiene che i programmi non sempre rispondano sufficientemente alle loro necessità personali e alle sfide cui sono confrontati.

5.

Una dirigenza scolastica efficace è un fattore importante per configurare l'ambiente globale di insegnamento e apprendimento, innalzare le aspirazioni e fornire sostegno agli alunni, ai genitori e al personale e favorire così il conseguimento di risultati più elevati. È quindi di importanza fondamentale che i capi istituto abbiano, o possano sviluppare, le capacità e qualità necessarie per farsi carico del crescente numero di mansioni cui sono confrontati. Di pari importanza è far si che i capi istituto non siano sovraccaricati di compiti amministrativi e possano concentrarsi su questioni essenziali come la qualità dell'apprendimento, il programma, le questioni pedagogiche nonché il rendimento, la motivazione e lo sviluppo del personale.

6.

Gli insegnanti di ogni ordine e grado, compresi i capi istituto, potrebbero trarre più vantaggio dalla maggiore mobilità e messa in rete nel campo dell'apprendimento, dato il ruolo preminente che queste svolgono nel migliorare la qualità dei sistemi e degli istituti di istruzione e di formazione e nel rendere tali sistemi e istituti più ricettivi e aperti sul mondo e maggiormente accessibili ed efficienti.

CONVIENE che

1.

benché differiscano sotto molti aspetti, i sistemi d'istruzione europei hanno in comune il bisogno di attrarre e trattenere insegnanti e capi istituto del massimo livello per garantire risultati scolastici di alta qualità. Pertanto, si dovrebbe prestare grande cura e attenzione nel definire il profilo richiesto dei potenziali insegnanti e capi istituto e nel selezionarli e prepararli a svolgere le loro mansioni.

2.

I programmi di formazione per insegnanti dovrebbero essere di alta qualità, basati sui risultati delle ricerche e rispondenti alle necessità. I responsabili della formazione degli insegnanti — e a maggior ragione di quella dei formatori degli insegnanti — dovrebbero avere essi stessi un livello accademico elevato e possedere una solida esperienza pratica di insegnamento, nonché le competenze che implica un buon insegnamento. Ci si dovrebbe impegnare anche affinché gli istituti di formazione degli insegnanti cooperino efficacemente, da un lato con coloro che effettuano ricerche pedagogiche in altri istituti di istruzione superiore e, dall'altro, con i capi istituto.

3.

In considerazione delle esigenze sempre maggiori cui devono rispondere e della crescente complessità del loro ruolo, gli insegnanti devono poter beneficiare di un effettivo sostegno personale e professionale durante tutta la carriera, e soprattutto al debutto nella professione.

4.

In un mondo in rapida evoluzione e in linea con il concetto di apprendimento permanente, la formazione e lo sviluppo degli insegnanti dovrebbero costituire un continuum coerente che abbracci la formazione iniziale per insegnanti (con una forte componente pratica), l'introduzione alla professione e lo sviluppo professionale continuo. In particolare, occorre adoperarsi affinché:

a)

tutti i neoinsegnanti ricevano, nei primi anni di insegnamento, un sostegno e un orientamento adeguati ed efficaci;

b)

sia promosso un approccio riflessivo in cui sia i neoinsegnanti che gli insegnanti con maggiore esperienza sono incoraggiati a riesaminare costantemente il proprio lavoro individualmente e collettivamente;

c)

tutti gli insegnanti ottengano periodicamente un riscontro delle loro prestazioni e assistenza per identificare le proprie esigenze di sviluppo professionale e elaborare un programma che le soddisfi;

d)

alla luce di tale riscontro, siano messe a disposizione degli insegnanti in servizio opportunità sufficienti per aggiornare, sviluppare e ampliare le loro competenze in tutto l'arco della carriera e gli insegnanti siano incoraggiati e messi in grado di valersi di tali opportunità;

e)

i programmi di sviluppo professionale per insegnanti siano pertinenti, commisurati alle esigenze, profondamente radicati nell'esperienza concreta e di qualità assicurata;

f)

gli insegnanti e i capi istituto siano incoraggiati a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dai sistemi di scambio e di mobilità e dalle reti, a livello sia nazionale che internazionale, e siano messi in grado di valersi di tali opportunità;

g)

gli insegnanti e i capi istituto siano incoraggiati a partecipare alla formazione e sviluppo professionali avanzati, a intraprendere la ricerca pedagogica e a trarre vantaggio dalle opportunità di sviluppare conoscenze in altri settori e siano messi in grado di valersi di tali possibilità.

5.

Dato l'impatto considerevole che i capi istituto hanno sull'ambiente globale di apprendimento, inclusi la motivazione, il morale e il rendimento del personale, le prassi di insegnamento e gli atteggiamenti e aspirazioni di alunni e genitori, è necessario garantire che i capi istituto abbiano sufficienti opportunità di sviluppare e mantenere competenze concrete di leadership. Poiché le sfide implicite nel dirigere comunità di apprendimento sono simili in tutta Europa, i capi istituto potrebbero beneficiare anche dell'apprendimento collaborativo con i loro omologhi di altri Stati membri, in particolare mediante la condivisione di esperienze ed esempi di buone prassi e con opportunità transfrontaliere di sviluppo professionale.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

1.

Prendere ulteriori iniziative affinché la professione di insegnante attragga e trattenga candidati di ottimo livello e che gli insegnanti ricevano una preparazione e un sostegno sufficienti per consentir loro di esercitare in modo efficace le proprie competenze.

2.

Adottare opportune disposizioni affinché tutti i nuovi insegnanti partecipino a un programma di introduzione alla professione che offra un sostegno sia professionale che personale nei primi anni di lavoro da insegnante.

3.

Prevedere revisioni periodiche delle esigenze individuali di sviluppo professionale degli insegnanti definite sulla base di un'autovalutazione e/o di una valutazione esterna e mettere a disposizione opportunità sufficienti di sviluppo professionale continuo al fine di soddisfare tali esigenze, assicurando al tempo stesso effetti positivi sui risultati di apprendimento degli alunni.

4.

Promuovere attivamente le opportunità offerte dai sistemi di scambio e di mobilità a livello sia nazionale che internazionale e sostenere la partecipazione a tali sistemi, al fine di aumentare sensibilmente la partecipazione di insegnanti e capi istituto.

5.

Rivedere le competenze dei capi istituto e il sostegno fornito loro, in particolare riducendo l'onere amministrativo per consentire loro di concentrarsi sulla creazione di un ambiente globale di insegnamento e apprendimento e sulla promozione di risultati più elevati.

6.

Assicurare che vi sia un'offerta di qualità elevata per sviluppare le conoscenze, capacità e attitudini necessarie sia per i futuri docenti che per gli insegnanti in servizio, nonché per sviluppare, ad esempio mediante programmi specifici, le conoscenze, le capacità e le attitudini necessarie per una leadership scolastica efficace.

INVITA LA COMMISSIONE A:

1.

Migliorare e sostenere la cooperazione politica europea nei settori della formazione iniziale per insegnanti, dello sviluppo professionale continuo e della leadership scolastica, segnatamente mediante piattaforme e attività di apprendimento tra pari ai fini dello scambio di conoscenze, esperienze e competenze tra dirigenti politici e professionisti dell'insegnamento.

2.

Presentare informazioni concrete per i dirigenti politici in tema di elaborazione di programmi strutturati di introduzione alla professione per tutti i nuovi insegnanti, unitamente ad esempi di misure che possono essere prese per attuare o migliorare tali programmi.

3.

Promuovere e sostenere una maggiore partecipazione degli insegnanti, dei capi istituto e dei formatori degli insegnanti a programmi di mobilità transnazionale, partenariati e progetti istituiti nell'ambito di programmi comunitari, soprattutto del programma di apprendimento permanente.

4.

Preparare uno studio sulle disposizioni esistenti negli Stati membri per selezionare, assumere e formare i formatori degli insegnanti.

5.

Fornire una sintesi delle competenze degli insegnanti negli Stati membri, accompagnata da attività di apprendimento tra pari in questo settore.

6.

Sostenere l'ulteriore sviluppo di una base di conoscenze comprovate sulle professioni di insegnante e capo istituto, anche tramite la cooperazione con organizzazioni internazionali.

7.

Informare il Consiglio, mediante i meccanismi di relazione esistenti e alla prima occasione opportuna, sulle misure adottate dagli Stati membri e nel contesto della cooperazione europea come seguito delle conclusioni del Consiglio del novembre 2007 sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti e di quelle del novembre 2008 su un'agenda per la cooperazione europea in materia scolastica per quanto riguarda lo sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi istituto.


(1)  Migliorare l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori — SN 100/1/00 REV 1.

(2)  GU C 142 del 14.6.2002.

(3)  GU C 163 del 9.7.2002.

(4)  6905/04.

(5)  Allegati I e II del doc. 12414/07 ADD 1.

(6)  GU C 79 dell'1.4.2006.

(7)  GU C 298 dell'8.12.2006.

(8)  GU L 327 del 24.11.2006.

(9)  GU L 394 del 30.12.2006.

(10)  GU C 311 del 21.12.2007.

(11)  GU C 320 del 16.12.2008.

(12)  GU C 119 del 28.5.2009.

(13)  GU C 300 del 12.12.2007.

(14)  GU C 319 del 13.12.2008.

(15)  Nel contesto delle presenti conclusioni il termine «insegnante» è utilizzato per denotare una persona che possiede la qualifica riconosciuta di docente (o una qualifica equivalente) conformemente alla legislazione e alla prassi di uno Stato membro. È compresa la situazione specifica di insegnanti e formatori nell'istruzione e formazione professionali, ma sono esclusi coloro che esercitano la professione al di fuori dei sistemi formali di istruzione e di formazione a causa della diversa natura dei compiti loro affidati e del diverso contesto in cui li svolgono.

(16)  In questo contesto il termine «introduzione alla professionale» si riferisce a qualsiasi programma strutturato di sostegno previsto per i nuovi insegnanti che hanno concluso il programma ufficiale di formazione iniziale per insegnanti e che iniziano il primo lavoro a contratto come insegnanti in una scuola.


12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/10


Progetto di conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2009 su incentivi innovativi per farmaci antibiotici efficaci

2009/C 302/05

Nota bene: Nel presente documento il termine «antibiotici» comprende i farmaci prodotti sinteticamente o in modo naturale impiegati per sopprimere o inibire la crescita di batteri, nonché i farmaci dotati di meccanismi di azione alternativi, ad esempio che hanno effetti sulla virulenza dei batteri. In questo ambito, si dovrebbe tener conto anche di metodi alternativi di prevenzione e controllo delle infezioni.

1.

RAMMENTA la strategia comunitaria contro la resistenza agli agenti antimicrobici [COM(2001) 333].

2.

RAMMENTA la raccomandazione del Consiglio, del 15 novembre 2001, sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana (1).

3.

RAMMENTA le conclusioni del Consiglio sulla resistenza agli antimicrobici del 10 giugno 2008 (2).

4.

RAMMENTA la raccomandazione del Consiglio, del 9 giugno 2009, sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria (3).

5.

SI RICHIAMA alla relazione dell'OMS, del 2004, sui medicinali prioritari per i cittadini dell'Europa e del mondo (4).

6.

SI RICHIAMA alla relazione tecnica comune del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMEA), del 2009, intitolata «The bacterial challenge: time to react» (La sfida batterica: è tempo di reagire) sullo scompenso esistente tra la presenza nell'UE di batteri multifarmacoresistenti e lo sviluppo di nuovi agenti antibatterici (5).

7.

RICONOSCE che la diffusione dell'antibioticoresistenza rappresenta una grave minaccia alla sicurezza della salute pubblica su scala mondiale che richiede un intervento a tutti i livelli. Il carico di malattia connesso ai batteri resistenti agli antibiotici, che non possono essere affrontati con farmaci di primo e neppure di secondo approccio terapeutico, è in rapido aumento nel mondo.

8.

RICONOSCE che la resistenza agli agenti antibiotici potrebbe essere la conseguenza finale di varie carenze riscontrate nel sistema sanitario e nell'allevamento, comprese le carenze in materia di prevenzione, gestione e trattamento delle infezioni.

9.

RICONOSCE che la disponibilità di antibiotici efficaci ed impiegati in modo razionale è essenziale al fine di assicurare una sanità pubblica di elevato livello ed un'assistenza sanitaria efficace sia nei paesi sviluppati, sia in quelli in via di sviluppo. In assenza di tale disponibilità, comuni malattie infettive potrebbero tornare a rappresentare minacce letali e numerosi procedimenti medici e terapeutici, come le cure contro i tumori e i trapianti, comporterebbero rischi elevati.

10.

RICONOSCE che, per far sì che gli antibiotici attualmente disponibili conservino la loro efficacia quanto più a lungo possibile, occorre un'ampia gamma di provvedimenti, ad esempio vaccini efficaci per prevenire le infezioni, nuovi metodi diagnostici ed una maggiore sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori sanitari e veterinari circa l'importanza di un impiego razionale degli antibiotici per prevenire la diffusione della resistenza a tali sostanze in ambito sia umano sia animale.

11.

RICONOSCE che una prevenzione ed un controllo con adeguate risorse delle infezioni dovute a resistenza agli agenti antibiotici e associate all'assistenza sanitaria costituiscono una strategia efficiente in termini di costi che contribuisce alla sostenibilità finanziaria generale dei sistemi sanitari ed assicura continuità nella qualità e nei miglioramenti della sicurezza dei pazienti.

12.

RICONOSCE che la ricerca e l'elaborazione di nuovi antibiotici efficaci si è significativamente ridotta e, probabilmente, entro i prossimi 5-10 anni non fornirà nuove alternative terapeutiche sufficienti a far fronte alle esigenze mediche. È pertanto urgentemente necessario creare incentivi per la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici, specialmente nei settori dove la necessità è maggiore.

13.

ACCOGLIE CON FAVORE i risultati della conferenza che si è tenuta il 17 settembre 2009 a Stoccolma sul tema «Innovative Incentives for Effective Antibacterials» (incentivare innovativamente lo sviluppo di farmaci antibatterici efficaci), che ha fornito validi spunti per ulteriori azioni volte a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi medicinali e metodi antibiotici efficaci.

14.   INVITA GLI STATI MEMBRI a:

elaborare ed attuare strategie per promuovere tra il pubblico e gli operatori sanitari la consapevolezza della minaccia rappresentata dalla resistenza agli agenti antibiotici e delle misure disponibili per affrontare il problema,

far sì che vengano elaborate ed impiegate strategie per diminuire lo sviluppo e la diffusione della resistenza agli agenti antibiotici, nonché le infezioni associate all'assistenza sanitaria e le loro conseguenze, per incoraggiare le istituzioni sanitarie a porre in essere strutture e per garantire un efficace coordinamento dei programmi incentrati sulla diagnosi, sul corretto impiego degli antibiotici in ambito sanitario e sul controllo delle infezioni,

esaminare e considerare opzioni volte a rafforzare gli incentivi alla ricerca e allo sviluppo di nuovi antibiotici efficaci, sia nel mondo accademico sia nel settore farmaceutico nel suo insieme, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese. Tali opzioni e metodi potrebbero includere meccanismi d'incentivo («push mechanisms») efficaci sotto il profilo dei costi in modo da rimuovere le strozzature nelle fasi iniziali della ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici e meccanismi di sostegno («pull mechanisms») per promuovere l'introduzione rapida dei nuovi prodotti.

15.   INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE a:

sostenere la condivisione di infrastrutture di ricerca, l'assunzione di ricercatori, lo stimolo e la promozione della cooperazione mondiale nel campo della ricerca, l'estensione della diffusione dei risultati della ricerca e delle conoscenze per mezzo di strutture per lo scambio di informazioni e prendendo in esame gli strumenti finanziari esistenti al pari di strumenti finanziari nuovi,

esplorare vie per promuovere nuovi partenariati pubblico-privati tra industria, mondo accademico, organizzazioni senza scopo di lucro e sistema sanitario per facilitare la ricerca di nuovi antibiotici, strategie di impiego degli antibiotici attualmente disponibili e metodi diagnostici,

nell'ambito del quadro giuridico per l'autorizzazione alla commercializzazione dei farmaci, facilitare lo sviluppo di nuovi antibiotici per i quali si riscontra un'esigenza medica specifica e, quando il richiedente, per motivi oggettivi, è in grado di presentare solo dati clinici limitati, sfruttare appieno strumenti supplementari di valutazione della sicurezza e dell'efficacia, quali il ricorso a strumenti di valutazione preclinica e l'analisi dei dati farmacocinetici,

individuare strumenti regolamentari appropriati atti a facilitare l'approvazione rapida di nuovi antibiotici per i quali si riscontra un'esigenza medica specifica, in termini di consulenza scientifica continua da parte dell'EMEA e delle autorità competenti a livello nazionale, ivi comprese strategie per un follow-up adeguato dell'autorizzazione che pongano l'accento sugli aspetti di sicurezza, compresa la sorveglianza della resistenza antibiotica,

esaminare come mantenere sul mercato gli antibiotici efficaci,

assicurare la prevenzione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e di altra natura, nonché l'impiego razionale dei farmaci esistenti e nuovi, agevolando nel contempo lo sviluppo di nuovi antibiotici efficaci,

far sì che tutte le azioni siano coordinate in modo appropriato tra le diverse parti interessate dei settori in causa, ad esempio quello sanitario, finanziario, economico, giuridico e della ricerca.

16.   INVITA LA COMMISSIONE a:

elaborare entro 24 mesi un piano d'azione globale che comprenda proposte concrete in materia di incentivi allo sviluppo di antibiotici efficaci, ivi compresi metodi per garantirne l'impiego razionale; assicurare che tali proposte tengano conto dell'impatto economico sulla sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari,

valutare la possibilità di avvalersi delle esperienze relative a procedure pertinenti derivanti da precedenti norme comunitarie specifiche in materia di medicinali orfani e medicinali ad uso pediatrico per stimolare lo sviluppo di nuovi antibiotici che rispondano ad un'esigenza medica specifica,

sorvegliare e riferire periodicamente al Consiglio sulle necessità di nuovi antibiotici nel settore della sanità pubblica in base all'emergenza di resistenze agli agenti antibiotici, alla caratterizzazione di nuovi agenti patogeni resistenti e di nuovi antibiotici e di altri metodi di cura e prevenzione delle malattie infettive in fase di sviluppo, proponendo altresì ulteriori azioni, ove opportuno.


(1)  GU L 34 del 5.2.2002, pag. 13.

(2)  9637/08.

(3)  GU C 151 del 3.7.2009, pag. 1.

(4)  http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_EDM_PAR_2004.7.pdf

(5)  http://www.nelm.nhs.uk/en/NeLM-Area/News/2009September/17/ECDCEMEA-joint-technical-report-The-bacterial-challengetime-to-react/


12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/12


Conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2009 sulla sicurezza ed efficienza dell’assistenza sanitaria mediante la sanità elettronica

2009/C 302/06

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

1.

RICORDA che l’articolo 152 del trattato stabilisce che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana e che la Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui a tale articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. Qualsiasi azione intrapresa a livello comunitario rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura dell’assistenza sanitaria;

2.

RIBADISCE che uno degli obiettivi della strategia comunitaria in materia di salute (2008-2013) (1) è promuovere sistemi sanitari dinamici e nuove tecnologie, riconoscendo che queste possono migliorare la prevenzione, la diagnosi e i trattamenti delle malattie, agevolare la sicurezza dei pazienti e migliorare il coordinamento, l’utilizzo delle risorse e la sostenibilità dei sistemi sanitari;

3.

RICORDA che i rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea hanno formulato, il 20 febbraio 2009, una dichiarazione in occasione della conferenza ministeriale sulla sanità elettronica (2) svoltasi a Praga, riconoscendo i vantaggi della sanità elettronica per un settore sanitario più sicuro e più efficiente, invitando all’azione per rafforzare il settore della sanità elettronica per i cittadini europei e avviando un processo per azioni coordinate e governance in questo stesso settore;

4.

RAMMENTA le iniziative dell’Unione europea relative alla sanità elettronica, tra cui:

a)

«Sanità elettronica — migliorare l’assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d’azione per uno spazio europeo della sanità elettronica» (3);

b)

le conclusioni del Consiglio sull’e-Health (4) del 27 maggio 2004;

c)

la comunicazione della Commissione «Mercati guida: un’iniziativa per l’Europa» (5) con particolare attenzione sulla necessità di eliminare gli ostacoli del frazionamento del mercato e alla mancanza di interoperabilità dei sistemi sanitari elettronici al fine di accelerare lo sviluppo del mercato;

d)

la raccomandazione della Commissione sull’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartella clinica elettronica (6);

e)

la comunicazione della Commissione sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società; (7)

5.

SI COMPIACE della recente collaborazione tra vari Stati membri:

a)

nel progetto pilota su vasta scala epSOS (8), che mira a sviluppare l’interoperabilità transfrontaliera degli estratti delle cartelle cliniche elettroniche e delle prescrizioni elettroniche, e nella rete tematica Calliope (9), volta a elaborare una tabella di marcia per l’interoperabilità della sanità elettronica in Europa e a creare il consenso necessario per la sua attuazione;

b)

nella cooperazione in corso nel settore della standardizzazione della sanità elettronica in risposta al mandato 403 della Commissione europea sulla sanità elettronica (10);

6.

ACCOGLIE FAVOREVOLMENTE la relazione della presidenza svedese sulla sanità elettronica per un’Europa più sana (11), presentata alla riunione informale dei ministri della sanità svoltasi a Jönköping il 6 e 7 luglio 2009, la quale fornisce un esempio di come gli obiettivi politici riguardanti l’assistenza sanitaria possano essere realizzati attraverso investimenti nella sanità elettronica;

7.

RICONOSCE l’importanza della sanità elettronica quale strumento per migliorare la qualità e la sicurezza dei pazienti e per modernizzare i sistemi sanitari nazionali, accrescerne l’efficacia e renderli maggiormente accessibili a tutti e più idonei a rispondere alle esigenze personali dei pazienti e dei professionisti sanitari e alle sfide di una società che invecchia;

8.

RICONOSCE la necessità di un’ulteriore guida politica e di integrazione della sanità elettronica nella politica sanitaria al fine di sviluppare servizi sanitari elettronici sulla base delle esigenze della sanità pubblica;

9.

INVITA gli Stati membri a concepire e attuare iniziative volte a permettere l’attivazione e l’utilizzo di servizi sanitari elettronici, in particolare a:

1)

impegnarsi politicamente e strategicamente nella sanità elettronica quale uno dei principali strumenti per rafforzare la qualità, l’accesso e la sicurezza dell’assistenza sanitaria:

a)

inserendo la sanità elettronica nel contesto dei programmi di riforma dell’assistenza sanitaria e prendendo in esame la creazione di specifici meccanismi finanziari di incentivazione per l’attivazione;

b)

impegnandosi a superare in maniera coordinata le barriere che ostacolano l’attivazione dei servizi sanitari elettronici;

2)

creare fiducia nei servizi sanitari elettronici e favorire l’accettazione dei medesimi:

a)

garantendo i livelli più elevati in materia di sicurezza dei pazienti, protezione dei dati e tutela della vita privata;

b)

promuovendo la conoscenza, la fiducia e l’accettazione da parte delle autorità sanitarie, dei professionisti, dei pazienti e dei loro familiari;

c)

garantendo, ai pazienti e ai professionisti sanitari, valutazioni delle esigenze e attività di formazione adeguate;

3)

introdurre la chiarezza del diritto e garantire la protezione dei dati sanitari:

a)

esaminando le disposizioni attuali in materia di concessione di licenze, accreditamento e regolamentazione dei servizi sanitari elettronici e offrendo consulenza su eventuali miglioramenti;

b)

esaminando le pratiche correnti per l’individuazione e l’autenticazione dei professionisti sanitari che hanno accesso e utilizzano dati sanitari personali;

c)

superando i vincoli giuridici allo scambio sicuro di dati medici attraverso i confini nazionali, rispettando l’esigenza di protezione dei dati sanitari e l’integrità personale del paziente, e pertanto il diritto dei pazienti di dare il consenso per l’utilizzo dei propri dati medici;

4)

risolvere i problemi tecnici e agevolare lo sviluppo del mercato:

a)

facendo sì che nelle strategie sanitarie e nei piani di investimento a livello nazionale, regionale e locale si tenga conto dell’obiettivo dell’interoperabilità dei servizi sanitari elettronici oltre i confini organizzativi e nazionali;

b)

garantendo l’adozione e l’attuazione di terminologie mediche e standard tecnici comuni, in particolare per i dati medici che sono oggetto di scambio tra Stati membri;

c)

ricorrendo agli appalti pubblici, nel pieno rispetto della normativa in vigore, per sostenere l’attivazione di servizi sanitari elettronici interoperabili;

10.

ESORTA la Commissione a:

1)

aggiornare il piano d’azione europeo per la sanità elettronica;

2)

presentare una relazione sullo sviluppo delle attuali politiche e azioni dell’UE concernenti la gestione dell’identificazione elettronica nei settori correlati al fine di sfruttare le sinergie possibili;

3)

organizzare, a intervalli regolari, una valutazione dei vantaggi sanitari e dell’efficienza, in termini di costi derivanti dall’utilizzo di servizi sanitari elettronici diversi, basandosi sulle conoscenze accumulate a livello di UE e a livello nazionale;

11.

INVITA gli Stati membri e la Commissione a:

1)

sfruttare lo slancio politico creato attraverso le attuali riunioni informali dei sottosegretari e dei loro omologhi, al fine di sviluppare, tramite il meccanismo ad alto livello più efficace e idoneo condotto a livello di Stato membro, la governance, il coordinamento e il consolidamento delle attività in corso nel settore della sanità elettronica, in collegamento con la Commissione europea, per portare avanti l’attivazione della sanità elettronica e il ricorso effettivo a servizi sanitari elettronici interoperabili nell’ambito dei sistemi nazionali di assistenza sanitaria e fra di essi;

2)

assicurare che le principali finalità di questo meccanismo siano:

a)

mettere insieme e coordinare gruppi, progetti e istituzioni a livello di UE;

b)

promuovere l’allineamento della sanità elettronica con le strategie e le esigenze sanitarie a livello di UE e a livello nazionale tramite il coinvolgimento diretto delle autorità sanitarie nazionali;

c)

divulgare le prove scientifiche dei vantaggi socioeconomici e in termini di costi dei servizi sanitari elettronici, scaturiti dalla ricerca svolta a livello nazionale e comunitario;

d)

riferire periodicamente sulle sue attività alle pertinenti sessioni del Consiglio;

3)

applicare questo meccanismo in particolare nei seguenti settori:

a)

collaborazione per affrontare questioni e sfide comuni in relazione alla realizzazione di sistemi sanitari elettronici per conseguire obiettivi sanitari;

b)

sostegno agli Stati membri attraverso l’elaborazione di una tabella di marcia che includa il sostegno decisionale e orientamenti per l’attivazione, l’accettazione e l’utilizzo di servizi sanitari elettronici;

c)

cooperazione con gli attori interessati, in particolare pazienti e professionisti sanitari, per garantire che gli strumenti e i servizi della sanità elettronica rispecchino appieno le esigenze cliniche e gli obiettivi generali del sistema sanitario.


(1)  LIBRO BIANCO — «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013» [COM(2007) 630].

(2)  http://www.ehealth2009.cz/Pages/108-Prague-Declaration.html

(3)  COM(2004) 356.

(4)  Doc. 9628/04.

(5)  COM(2007) 860.

(6)  COM(2008) 3282.

(7)  COM(2008) 689.

(8)  Smart Open Services for European Patients — cofinanziato dalla CE nell’ambito del programma di sostegno alle politiche in materia di TIC del programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP): http://www.epsos.eu

(9)  CALL for Interoperability, finanziata dalla CE nell’ambito del programma di sostegno alle politiche in materia di TIC del CIP: http://www.calliope-network.eu

(10)  Mandato (M/403) per le norme di interoperabilità in materia di sanità elettronica: http://www.ehealth-interop.nen.nl

(11)  eHealth for a Healthier Europe — opportunities for a better use of healthcare resources http://www.se2009.eu


12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/15


Progetto di conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2009 in materia di alcol e salute

2009/C 302/07

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1.   RICORDA

l'articolo 152 del trattato CE secondo il quale nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità deve essere garantito da parte di tutte le istituzioni comunitarie un livello elevato di protezione della salute umana e l'azione della Comunità deve completare le politiche nazionali,

la comunicazione della Commissione sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità (1),

la raccomandazione del Consiglio sul consumo di bevande alcoliche da parte dei giovani (2), che invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ad avvalersi pienamente di tutte le politiche comunitarie al fine di far fronte ai problemi di cui alla raccomandazione, tra l'altro per sviluppare a livello nazionale ed europeo politiche integrate di promozione della salute per quanto attiene all'alcol,

le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2001 relative a una strategia comunitaria intesa a ridurre i pericoli connessi con l'alcol (3), ribadite nelle conclusioni del Consiglio del 2004 (4),

il sostegno del Consiglio (5) alla comunicazione della Commissione relativa ad una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol (6), incluse le problematiche prioritarie e le azioni ivi previste, e l'invito rivolto alla Commissione a riferire periodicamente, a decorrere dal 2008, sui progressi compiuti a livello dell'UE e nazionale,

che la Corte di giustizia europea ha ripetutamente affermato che la sanità pubblica occupa il primo posto tra gli interessi tutelati dall'articolo 30 del trattato, e che spetta agli Stati membri, nei limiti imposti dal trattato, stabilire il livello al quale essi intendono assicurarne la tutela attraverso le politiche e le legislazioni nazionali (7),

la Carta europea dell'OMS sull'alcol, adottata da tutti gli Stati membri dell'UE nel 1995, ed in particolare il principio etico secondo cui tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani hanno il diritto di crescere in un ambiente protetto dagli effetti negativi che possono derivare dal consumo di alcol e, per quanto possibile, dalla promozione di bevande alcoliche,

il lavoro svolto nel quadro della risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità sulle strategie intese a ridurre il consumo nocivo di alcol (WHA61.4), in cui si chiede al direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità di preparare un progetto di strategia globale intesa a ridurre il consumo nocivo di alcol da includere nella documentazione per la 126a riunione del consiglio esecutivo che si terrà nel gennaio 2010,

2.   RIBADISCE

che le politiche nazionali concernenti l'alcol sono principalmente di competenza degli Stati membri e che la Commissione, mediante la strategia dell'UE in materia di alcol, può sostenere ed integrare ulteriormente le politiche nazionali di sanità pubblica,

che il consumo nocivo e pericoloso di alcol costituisce il terzo fattore di rischio, per importanza, per i problemi di salute e la mortalità prematura nell'UE, dopo il tabacco e l'ipertensione (8),

che molte politiche comunitarie hanno un potenziale impatto, positivo o negativo, sulla salute e il benessere, e che è importante prendere in considerazione l'impatto sulla salute delle decisioni prese in tutti i settori d'intervento,

3.   CONSTATA

che il livello dei danni connessi all'alcol, soprattutto tra le persone vulnerabili, sulle strade e sul posto di lavoro è tuttora elevato negli Stati membri, che secondo le stime il 15 % della popolazione adulta nell'UE consuma regolarmente alcol a livelli nocivi, che tra cinque e nove milioni di bambini nelle famiglie dell'UE risentono degli effetti negativi dell'alcol e che il consumo nocivo e pericoloso di alcol è un fattore causale del 16 % circa dei casi di maltrattamento e di abbandono di bambini e che un numero stimato di 60 000 nascite sottopeso ogni anno è attribuibile al consumo nocivo e pericoloso di alcol (9)  (10),

che l'impatto del consumo nocivo di alcol è maggiore nelle fasce più giovani di età di entrambi i sessi. Nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 29 anni, il tasso di mortalità da consumo pericoloso di alcol è del 10 % e oltre per le ragazze e del 25 % circa per i ragazzi (11) e inoltre il consumo nocivo di alcol tra i bambini e gli adolescenti si ripercuote negativamente anche sul livello di istruzione,

che le questioni connesse con l'alcol, per le loro connotazioni transfrontaliere e gli effetti negativi sia sullo sviluppo economico e sociale che sulla sanità pubblica, sono parimenti di rilevanza per la Comunità,

che la commercializzazione dell'alcol, insieme all'influenza di altri fattori pertinenti, quali il ruolo della famiglia e dell'ambiente sociale, è un fattore che aumenta la probabilità che bambini e adolescenti inizino a consumare alcol e che bevano di più se già consumano alcol (12),

che, l'alcol è diventato più abbordabile in tutta l'UE tra il 1996 e il 2004 (13) e che politiche nazionali opportunamente concepite in materia di prezzi dell'alcol, in particolare se associate ad altre misure preventive, possono avere un impatto sui livelli di consumo nocivo e pericoloso di alcol e sui danni ad esso correlati, soprattutto tra i giovani (14),

che per un determinato consumo di alcol, le popolazioni più povere possono subire danni connessi all'alcol sproporzionatamente maggiori, il che contribuisce ad un'ineguaglianza sanitaria tra gruppi di popolazione nonché a divari sanitari tra gli Stati membri (15),

che gli adulti più anziani (di età pari o superiore ai 60 anni) sono più sensibili degli altri adulti agli effetti del consumo nocivo di alcol e che negli ultimi dieci anni il numero di decessi connessi con l'alcol è notevolmente aumentato, tra gli adulti più anziani e che in alcuni casi il tasso di mortalità è più che raddoppiato (16),

che esiste un nesso tra il consumo nocivo di alcol e le malattie trasmissibili come l'HIV/AIDS e la tubercolosi, nonché la salute materna (17),

che la consultazione regionale dell'OMS in Europa (18) ha sottolineato che si considerano molto importanti le risorse per attuare le politiche e fornire un trattamento adeguato a coloro che ne hanno bisogno.

4.   RITIENE

che la strategia dell'UE in materia di alcol riconosca la diversità dei costumi culturali riguardo al consumo di alcol nei vari Stati membri e che le misure adottate debbano pertanto tenere conto dell'esito delle valutazioni d'impatto nazionali (19),

che sia necessario consigliare e sostenere i bambini, gli adolescenti e i giovani e/o le famiglie che subiscono i danni derivanti dall'alcol,

che negli attuali sistemi d'informazione degli Stati membri dell'UE e a livello dell'UE occorra includere la fascia di età dai 60 anni in poi,

che occorra esplorare i modelli di comportamento di donne e uomini appartenenti a gruppi di età diversi per elaborare le misure di prevenzione del consumo di alcol più adeguate, al fine di affrontare in modo opportuno i vari tipi di rischi,

che le disuguaglianze a livello sanitario basate sui determinanti sociali siano fortemente connesse, tra l'altro, al consumo di alcol sia come causa che come conseguenza. Il consumo nocivo di alcol rappresenta di per sé un fattore di rischio o un fattore causale ben noto di alcune malattie, trasmissibili o non trasmissibili, ed ha un impatto sulla salute della forza lavoro.

5.   INVITA GLI STATI MEMBRI a

attuare le buone prassi presentate nella strategia dell'UE in materia di alcol e a utilizzare i dati esistenti sulle misure efficaci per ridurre i danni connessi con l'alcol tenendo conto delle cinque problematiche prioritarie identificate: proteggere i giovani, i bambini ed i nascituri; ridurre il numero dei morti e dei feriti per incidenti stradali causati dall'alcol; prevenire i danni connessi con l'alcol negli adulti e limitare le conseguenze negative sul luogo di lavoro; informare, educare e sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze di un consumo nocivo e pericoloso di alcol e creare e mantenere una base comune di conoscenze a livello dell'UE,

promuovere un approccio multisettoriale e, in coordinamento con il lavoro svolto a livello dell'UE, rafforzare o elaborare, se del caso, strategie nazionali complete o piani d'azione adeguati alle necessità nazionali e informare entro il 2011 la Commissione circa gli sviluppi e i risultati,

avvalersi delle misure più efficaci onde garantire una regolamentazione e attuazione nel settore delle politiche in materia di alcol a livello nazionale,

considerare il ruolo della politica dei prezzi, ad esempio la regolamentazione delle «happy hours», l'applicazione di tasse speciali sulle bevande miscelate e sulle bevande offerte gratuitamente, come uno strumento efficace, in particolare se associato ad altre misure preventive, ai fini della riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, e valutarne l'impatto,

trattare la questione del benessere della popolazione anziana dell'UE, inclusi gli effetti di un consumo nocivo di alcol su un invecchiamento sano e dignitoso a livello dell'UE, e contribuire a sensibilizzare i professionisti della salute, coloro che forniscono un'assistenza informale e i cittadini anziani sulle potenziali interazioni tra medicinali e alcol.

6.   INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE a

mantenere un'elevata priorità, nel calendario per il 2012, per la politica in materia di alcol basata sulla salute pubblica in modo da assumere impegni sostenibili e a lungo termine per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol a livello dell'UE, ed esaminare le priorità della prossima fase dei lavori della Commissione per aiutare gli Stati membri a ridurre i danni causati dall'alcol nell'UE,

rafforzare l'individuazione, la diffusione e il controllo di misure efficaci volte a ridurre al minimo l'impatto sanitario e sociale del consumo dannoso di alcol,

rafforzare lo sviluppo e la diffusione di esempi empirici di programmi preventivi volti a ridurre i danni connessi all'alcol durante la gravidanza e durante la guida,

riconoscere la riduzione delle disuguaglianze a livello sanitario come una priorità politica e l'esigenza di ridurle mediante interventi sociali e interventi mirati di prevenzione del consumo di alcol, tenendo conto dei determinanti sociali,

impegnare i protagonisti della filiera degli alcolici ad intervenire proattivamente per vigilare sull’applicazione delle disposizioni regolamentari in modo che i loro prodotti siano fabbricati, distribuiti e commercializzati in maniera responsabile, in modo da contribuire a ridurre i danni causati dall'alcol. Esaminare inoltre in che modo migliorare l'attuazione delle normative nazionali e dell'UE relative alla commercializzazione dell'alcol, per proteggere efficacemente i bambini e gli adolescenti quanto più possibile dall'esposizione alla promozione commerciale dell'alcol,

far sì che, laddove esistano, le norme e i codici di autoregolamentazione siano sviluppati, attuati e controllati in collaborazione con gli organismi di promozione sanitaria,

inserire negli attuali sistemi di informazione i dati sul consumo di alcol e sui danni causati dal consumo nocivo di alcol nella fascia di età dai 60 anni in poi,

promuovere la ricerca sui nessi tra il consumo nocivo di alcol e le malattie infettive come l'HIV/AIDS e la tubercolosi,

elaborare e applicare procedure di identificazione precoce di intervento breve in materia di assistenza sanitaria primaria e per gli anziani nonché negli ambiti sanitari scolastici,

incoraggiare iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze che un consumo nocivo di alcol comporta per la sanità e la protezione sociale, come elemento dell'approccio olistico previsto dal concetto di scuola promotrice di salute,

studiare come meglio informare ed educare i consumatori, ricercando anche il modo in cui le etichette delle bevande alcoliche possano contribuire ad aiutare i consumatori a valutare il loro consumo o informarli sui rischi per la salute,

tenere conto delle presenti conclusioni nell'elaborare e sostenere l'attuazione della strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico.

7.   INVITA LA COMMISSIONE a

continuare a fornire un forte sostegno agli Stati membri nell'elaborazione di politiche nazionali in materia di alcol esaurienti, efficaci e durevoli,

adottare le misure necessarie per garantire che l'obiettivo di ridurre i danni causati dall’alcol sul piano sanitario e sociale sia preso in conto nella definizione ed attuazione di tutte le pertinenti politiche ed attività comunitarie,

prendere in considerazione, se opportuno, ulteriori misure per proteggere i bambini, gli adolescenti e i giovani dai danni derivanti dal consumo di alcol, riducendo in particolare il consumo di alcol tra i minori, il consumo di alcol fino all'ubriacatura, l'esposizione alla promozione commerciale dell'alcol e i danni subiti dai bambini che crescono in famiglie alcoldipendenti,

sviluppare le conoscenze, in cooperazione con gli Stati membri, circa gli attuali problemi transfrontalieri causati nell'UE dal commercio illegale, dalla commercializzazione transfrontaliera e dalle differenze nei prezzi al dettaglio delle bevande alcoliche,

sviluppare le conoscenze sull'impatto dell'alcol sul luogo di lavoro e sul modo di trattare il consumo nocivo di alcol nel quadro più ampio della prevenzione delle lesioni e delle malattie e della promozione della salute,

informare il Consiglio, al più tardi nel 2012, sui progressi e i risultati dei lavori della Commissione nonché sulle attività comunicate dagli Stati membri,

definire le priorità per la prossima fase dei lavori della Commissione in materia di alcol e salute al termine della strategia attuale, nel 2012.


(1)  Doc. 8756/00.

(2)  Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti (GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38).

(3)  Conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2001 relative ad una strategia comunitaria intesa a ridurre i pericoli connessi con l’alcol (GU C 175 del 20.6.2001, pag. 1).

(4)  Conclusioni del Consiglio del 1o e 2 giugno 2004 sui giovani e l'alcol (doc. 9881/04).

(5)  Conclusioni del Consiglio su una strategia dell'Unione europea per ridurre i danni connessi con l'alcol, 30 novembre-1o dicembre 2006 (doc. 16165/06).

(6)  Comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2006 (doc. 14851/06).

(7)  Cause Franzen (C-89/95), Heinonen (C-394/97), Gourmet (C-405/98), Catalogna (cause riunite C-1/90 e C-179/90) e Legge «Evin» (C-262/02 e C-429/02).

(8)  Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS, Alcohol in Europe (L'alcol in Europa) (2006).

(9)  Alcohol in Europe: A public health perspective (L'alcol in Europa: una prospettiva di sanità pubblica), Institute of Alcohol Studies, UK 2006, documento basato sullo studio Global Burden of Disease (L'onere globale delle patologie) dell'OMS, Rehm et al 2004 e 2005.

(10)  Strategia dell'UE in materia di alcol Commissione europea (2006).

(11)  Strategia dell'UE in materia di alcol — Commissione europea (2006) e relativa valutazione di impatto.

(12)  Scientific Opinion of the Science Group of the European Alcohol and Health Forum (2009) and Impact of Alcohol Advertising and Media Exposure on Adolescent Alcohol Use:

A Systematic Review of Longitudinal Studies (2009) [Parere scientifico del Gruppo scientifico del Forum europeo «Alcol e salute» (2009) e impatto della pubblicità di alcolici e dell'esposizione mediatica sul consumo di alcol tra gli adolescenti: un esame sistematico degli studi longitudinali] (2009).

(13)  Fonte: Eurostat, calcoli speciali Rabinovich L et. al.

(14)  Rabinovich L et al. (2009) The affordability of alcoholic beverages in the EU: understanding the link between alcohol affordability, consumption and harms. (L'accessibilità dei prezzi delle bevande alcoliche nell'UE: comprendere il nesso tra accessibilità dell'alcol, consumo e danni).

(15)  Commissione dell'OMS sui determinanti sociali e l'alcol: equità e determinanti sociali, documento di riferimento dell'OMS per la riunione degli esperti mondiali sull'alcol, la salute e lo sviluppo sociale del 23 settembre 2009 http://www.who.int/social_determinants/final_report/en/index.html

(16)  Mats H et al: Alcohol consumption among elderly European Union citizens (Il consumo di alcol tra i cittadini anziani nell'Unione europea) (2009).

(17)  J Rehm et al., Alcohol, Social Development and Infectious Disease (Alcol, sviluppo sociale e malattie infettive) (2009).

(18)  Consultazione regionale dell'OMS a Copenaghen, 20-23 aprile 2009 http://www.who.int/substance_abuse/activities/globalstrategy/en/index.html

(19)  Comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2006 (doc. 14851/06, pag. 4).


Commissione

12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/19


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 dicembre 2009

2009/C 302/08

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4757

JPY

yen giapponesi

131,13

DKK

corone danesi

7,4420

GBP

sterline inglesi

0,90515

SEK

corone svedesi

10,4490

CHF

franchi svizzeri

1,5125

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4435

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,727

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

273,12

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7068

PLN

zloty polacchi

4,1457

RON

leu rumeni

4,2568

TRY

lire turche

2,2058

AUD

dollari australiani

1,6076

CAD

dollari canadesi

1,5481

HKD

dollari di Hong Kong

11,4373

NZD

dollari neozelandesi

2,0274

SGD

dollari di Singapore

2,0495

KRW

won sudcoreani

1 718,14

ZAR

rand sudafricani

11,0255

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0755

HRK

kuna croata

7,2810

IDR

rupia indonesiana

13 936,05

MYR

ringgit malese

5,0166

PHP

peso filippino

68,082

RUB

rublo russo

44,3730

THB

baht thailandese

48,868

BRL

real brasiliano

2,5846

MXN

peso messicano

19,0144

INR

rupia indiana

68,7100


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/20


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 302/09

Stato membro

Francia

Rotte interessate

Pointe-à-Pitre–La Désirade

Pointe-à-Pitre–Les Saintes

Pointe-à-Pitre–Marie-Galante

Pointe-à-Pitre–Saint-Barthélemy

Pointe-à-Pitre–Saint-Martin (Grand Case)

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

Abrogazione

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico modificati

Arrêté du 10 novembre 2009 relatif à l’abrogation des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Pointe-à-Pitre, d’une part, et La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante, Saint-Martin (Grand Case) et Saint-Barthélemy, d’autre part

NOR: DEVA0926582A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Referenti:

Direzione Generale dell’aviazione Civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75720 Paris Cedex 15

FRANCE

Tel. +33 158094321

E-mail: [email protected]


12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/21


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 302/10

Stato membro

Francia

Rotte interessate

Clermont–Ferrand–Lille

Clermont–Ferrand–Marsiglia

Clermont–Ferrand–Strasburgo

Clermont–Ferrand–Tolosa

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

1o gennaio 2010

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico modificati

Decreto del 26 novembre 2009 relativo alla modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Clermont-Ferrand e Lille

NOR: DEVA0925650A

Decreto del 26 novembre 2009 relativo alla modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Clermont-Ferrand e Marsiglia

NOR: DEVA0925656A

Decreto del 26 novembre 2009 relativo alla modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Clermont-Ferrand e Strasburgo

NOR: DEVA0925656A

Decreto del 26 novembre 2009 relativo alla modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Clermont-Ferrand e Tolosa

NOR: DEVA0925664A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

per qualsiasi informazione:

Direzione generale dell'aviazione civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75737 Paris Cedex 15

FRANCIA

Tel. +33 158094321

E-mail: [email protected]


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/22


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5731 — AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 302/11

1.

In data 3 dicembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa AXA LBO FUND IV (Francia), controllata in ultima istanza dal gruppo AXA («AXA», Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo dell'impresa Home Shopping Europe GmbH («HSE», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

AXA LBO FUND IV: partecipazioni in imprese,

AXA: gruppo internazionale operante nella fornitura di assicurazioni vita e non vita e servizi finanziari correlati,

HSE: televendite, vendite via internet.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5731 — AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


12.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 302/s3


AVVISO

Il 12 dicembre 2009 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 302 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Ventottesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del (dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell’abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, CA, CE) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet http://eur-lex.europa.eu

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