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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.CE2010.285.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 285E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
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Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Mercoledì 25 novembre 2009 |
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2010/C 285E/01 |
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2010/C 285E/02 |
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2010/C 285E/03 |
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2010/C 285E/04 |
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2010/C 285E/05 |
Marchio d'origine |
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Giovedì 26 novembre 2009 |
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2010/C 285E/06 |
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2010/C 285E/07 |
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2010/C 285E/08 |
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2010/C 285E/09 |
Ambienti senza fumo |
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2010/C 285E/10 |
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2010/C 285E/11 |
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2010/C 285E/12 |
Nicaragua |
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2010/C 285E/13 |
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2010/C 285E/14 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Martedì 24 novembre 2009 |
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2010/C 285E/15 |
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Mercoledì 25 novembre 2009 |
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2010/C 285E/16 |
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III Atti preparatori |
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Parlamento europeo |
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Martedì 24 novembre 2009 |
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2010/C 285E/17 |
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2010/C 285E/18 |
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2010/C 285E/21 |
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2010/C 285E/22 |
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2010/C 285E/23 |
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2010/C 285E/24 |
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2010/C 285E/25 |
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2010/C 285E/26 |
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2010/C 285E/27 |
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2010/C 285E/28 |
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2010/C 285E/29 |
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2010/C 285E/30 |
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2010/C 285E/31 |
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2010/C 285E/32 |
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Mercoledì 25 novembre 2009 |
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Giovedì 26 novembre 2009 |
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2010/C 285E/35 |
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2010/C 285E/36 |
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2010/C 285E/37 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione) Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ . Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo SESSIONE 2009-2010 Sedute dal 24 al 26 novembre 2009 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 95 E del 15.4.2010. I testi approvati del 25 novembre 2009 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2007 sono stati pubblicati nella GU L 19 del 23.1.2010. TESTI APPROVATI
Mercoledì 25 novembre 2009
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/1 |
Mercoledì 25 novembre 2009
Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici
P7_TA(2009)0089
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sulla strategia dell'Unione europea per la conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15)
2010/C 285 E/01
Il Parlamento europeo,
visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) e il protocollo di Kyoto all'UNFCCC,
visto il piano d'azione di Bali (decisione 1/COP 13),
viste la prossima quindicesima conferenza delle parti (COP 15) alla UNFCCC e la quinta conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (COP/MOP 5), previste a Copenaghen, in Danimarca, dal 7 al 18 dicembre 2009,
visto il pacchetto sul clima e l'energia adottato dal Parlamento il 17 dicembre 2008, in particolare la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (1) e la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (2),
vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (3),
vista la comunicazione della Commissione del 10 settembre 2009 intitolata «Maggiori finanziamenti internazionali per il clima: una proposta europea in vista di Copenaghen» (COM(2009)0475),
viste le sue precedenti risoluzioni sui cambiamenti climatici, in particolare quella del 4 febbraio 2009 dal titolo «2050: il futuro inizia oggi - raccomandazioni per la futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico» (4) e quella dell'11 marzo 2009 sulla «strategia UE relativa ad un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenaghen e alla predisposizione di un adeguato finanziamento alla politica in materia di cambiamento climatico» (5),
vista la dichiarazione comune del 20 dicembre 2005 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» (6) e in particolare i punti 22, 38, 75, 76 e 105 della stessa,
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009,
vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 intitolata «Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti» (7),
visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
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A. |
considerando che i negoziati su un accordo globale internazionale post 2012 sui cambiamenti climatici dovrebbero concludersi a Copenaghen nel dicembre 2009; considerando che tale accordo dovrebbe essere giuridicamente vincolante e coerente con i più recenti dati scientifici, che indicano che il cambiamento climatico sta avanzando più velocemente e in modo più aggressivo di quanto in precedenza previsto, e con l'obiettivo di limitare l'aumento complessivo annuo globale della temperatura media in superficie a 2o C al di sopra dei livelli pre-industriali («l'obiettivo dei 2o C»), |
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B. |
considerando che, per soddisfare l'obiettivo dei 2o C, è necessario che i paesi sviluppati prendano l'iniziativa di ridurre sensibilmente le loro emissioni e che anche i paesi in via di sviluppo contribuiscano al raggiungimento di tale obiettivo, |
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C. |
considerando che i paesi in via di sviluppo hanno contribuito meno al cambiamento climatico ma si trovano ad affrontarne le conseguenze più gravi e considerando che i cambiamenti climatici stanno mettendo a repentaglio il 40 % degli investimenti internazionali volti alla riduzione della povertà, minacciando così l'efficacia e la sostenibilità delle politiche di sviluppo; considerando che vi è un'evidente necessità di coordinamento, complementarità e coerenza maggiori tra i cambiamenti climatici e le iniziative di sviluppo, |
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D. |
considerando che i cambiamenti climatici possono esacerbare potenziali conflitti per le risorse naturali a causa della diminuzione delle terre coltivabili, della crescente scarsità d'acqua o della deforestazione, o a causa di migrazioni indotte dal clima, e che è necessario tenere conto anche del loro eventuale impatto sulla salute pubblica, |
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E. |
considerando che la deforestazione è responsabile di circa il 20 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, che è una delle principali cause della perdita di biodiversità e che rappresenta una seria minaccia per lo sviluppo e, in particolare, per le condizioni di vita dei poveri, |
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F. |
considerando che è necessario aumentare in modo significativo le risorse finanziarie necessarie per l'adozione di adeguate azioni di attenuazione e di adattamento nei paesi in via di sviluppo e che occorrerebbe quindi mobilitare risorse al fine di contrastare i cambiamenti climatici con un impegno simile a quello necessario per affrontare la crisi finanziaria in corso, |
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G. |
considerando che la maggior parte dei fondi promessi per i cambiamenti climatici viene dal bilancio dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), quindi deviando stanziamenti dall'assistenza allo sviluppo e mettendo gravemente a rischio il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della povertà e degli obiettivi di sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals - MDG), |
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H. |
considerando che un quadro internazionale vincolante che dia luogo a riduzioni delle emissioni nella misura necessaria apporterà altresì numerosi benefici correlati immediati per la salute a livello mondiale, e considerando che senza un tale quadro l'avanzamento verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio è a rischio e potrebbe subire un'inversione, |
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I. |
considerando che l'Unione europea è l'unica entità regionale al mondo ad aver accettato obiettivi vincolanti per la realizzazione di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'adozione del suddetto pacchetto sul clima e l'energia composto da provvedimenti legislativi volti ad attuare una riduzione unilaterale del 20 % delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, con l'impegno di passare a una riduzione pari o superiore al 30 %, in linea con gli ultimi sviluppi scientifici, qualora un accordo sufficientemente ambizioso e vincolante a livello internazionale venga concluso a Copenhagen, che richiede uno sforzo analogo da parte di altri paesi sviluppati e contributi adeguati da parte di paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati, commisurati alle loro responsabilità e capacità, |
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J. |
considerando che risulta necessaria una trasformazione globale nell'ambito della tecnologia e della cooperazione tecnologica per accelerare il ritmo dell'innovazione e aumentare il grado di dimostrazione e applicazione, in modo tale che tutti i paesi abbiano accesso a tecnologie sostenibili a costi abbordabili, |
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K. |
considerando che l'efficienza energetica riveste un'importanza cruciale nel limitare le emissioni di CO2, in particolare le recenti iniziative sul rendimento energetico degli edifici e sulle norme in materia di etichettatura energetica, |
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L. |
considerando che misure climatiche ambiziose contribuirebbero a risolvere l'attuale crisi economica mediante la creazione di posti di lavoro e un aumento dell'attività economica, e che l'Agenzia internazionale per l'energia ritiene necessario un accordo ambizioso a Copenaghen onde canalizzare gli investimenti ritardati dalla crisi verso investimenti sostenibili sul piano ambientale, |
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M. |
considerando che per combattere i cambiamenti climatici alcuni paesi terzi hanno adottato misure quali gli obiettivi di riduzione delle emissioni, |
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N. |
considerando che a Copenaghen è necessario raggiungere un accordo di portata globale per affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e creare condizioni paritarie nel cammino verso una riduzione del 30 % delle emissioni di gas a effetto serra, |
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O. |
considerando che una riduzione efficace delle emissioni dei gas a effetto serra richiede un approccio olistico che copra tutti i settori della produzione e della mobilità responsabili delle emissioni e che tale riduzione dovrebbe essere contemplata nel quadro di una riuscita transizione verso un modello economico sostenibile in cui qualità dell'ambiente e crescita economica, creazione di ricchezza e progresso tecnologico vanno di pari passo, |
Obiettivo
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1. |
esorta l'Unione europea a continuare a sviluppare una politica estera in materia di clima e a parlare con una sola voce per poter conservare il suo ruolo guida nei negoziati durante la COP 15 e a mantenere un elevato livello di ambizione nelle discussioni con i suoi partner internazionali, al fine di giungere ad un ambizioso accordo internazionale giuridicamente vincolante a Copenaghen, in linea con gli ultimi sviluppi scientifici e coerente con l'obiettivo dei 2° C; |
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2. |
sottolinea che entro la fine dell'anno in corso a Copenaghen, le Parti debbano giungere a un accordo giuridicamente vincolante in materia di obiettivi di attenuazione e di finanziamento dei paesi industrializzati, e stabilire un processo formale per conseguire, nei primi mesi del 2010, un accordo globale sul clima, giuridicamente vincolante, e che entri in vigore il 1° gennaio 2013; |
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3. |
invita i capi di Stato o di governo di tutti i membri COP 15 a conferire alla questione la massima priorità e a dimostrare leadership politica e sottolinea l'importanza che quei capi di Stato o di governo si rendano disponibili a partecipare alla riunione ad alto livello della COP 15 per evitare ogni possibilità che non si riesca a raggiungere un accordo che preveda impegni nazionali significativi e a lungo termine perché i negoziatori presenti non dispongono del mandato o dell'autorità politica necessari; |
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4. |
sottolinea che, al fine di garantire un impegno costante al termine del primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, è fondamentale concludere i negoziati relativi ad un accordo post-2012 a Copenaghen, e segnala che ulteriori ritardi nell'azione globale potrebbero determinare una situazione in cui le generazioni future non saranno più in grado di controllare il cambiamento climatico; |
Impegni di riduzione
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5. |
sottolinea che l'accordo internazionale dovrebbe basarsi sul principio della «responsabilità comune ma differenziata», con l'assunzione di un ruolo guida da parte dei paesi industrializzati nella riduzione delle loro emissioni a livello nazionale; ritiene tuttavia che, dato il loro peso economico, la Cina, l'India e il Brasile dovrebbero impegnarsi per il conseguimento di obiettivi analoghi a quelli dei paesi industrializzati, mentre altri paesi emergenti, in linea con il piano d'azione di Bali, dovrebbero adottare le azioni di mitigazione opportune a livello nazionale nel contesto dello sviluppo sostenibile, supportati e coadiuvati, in modo quantificabile, notificabile e verificabile, dai paesi sviluppati in termini di tecnologia, finanziamenti e sviluppo delle capacità, nel pieno rispetto della protezione dei diritti di proprietà industriale e delle esigenze specifiche dei paesi meno sviluppati per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia; |
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6. |
ritiene che l’accordo di Copenaghen dovrebbe vincolare le parti a riduzioni obbligatorie e prevedere sanzioni a livello internazionale in caso di inosservanza, la cui forma resta ancora da definire; |
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7. |
ricorda che l'accordo internazionale dovrebbe garantire riduzioni collettive delle emissioni di gas serra nei paesi sviluppati miranti a raggiungere i valori più alti della scala compresa tra il 25 e il 40 % entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, come raccomandato dalla quarta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC 4AR) e che da recenti dati scientifici si evince che è necessaria una riduzione delle emissioni di almeno il 40 %; chiede che tali riduzioni siano effettuate a livello nazionale; ricorda che dovrebbe essere fissato un obiettivo di riduzione a lungo termine per l'Unione europea e gli altri paesi sviluppati di almeno l'80 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990; rammenta che le emissioni globali di gas a effetto serra dovrebbero iniziare a decrescere al più tardi entro il 2015; sottolinea la necessità che gli obiettivi di riduzione stabiliti nell'accordo internazionale siano in linea con l'obiettivo dei 2° C e con le recenti ricerche scientifiche; chiede pertanto che l’accordo sia sottoposto a revisione quinquennale al fine di garantire che gli obiettivi di riduzione siano sufficientemente ambiziosi da realizzare l'obiettivo dei 2° C e che continuino ad essere in linea con le recenti ricerche scientifiche; chiede l'istituzione di un meccanismo globale di contabilità del carbonio; |
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8. |
invita l'Unione europea a chiarire a quali condizioni sarebbe disposta ad incrementare il proprio impegno di riduzione, tenendo conto del fatto che le raccomandazioni scientifiche più recenti chiedono un impegno di riduzione delle emissioni del 40 %; |
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9. |
chiede l'inclusione nell'accordo di Copenaghen di obblighi di informazione secondo cui le parti di cui all'allegato I dovranno definire piani d'azione per la riduzione delle emissioni nel periodo fino al 2050, in linea con il limite dei 2° C; |
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10. |
riconosce l'impegno del Giappone a ridurre le sue emissioni del 25 % entro il 2020 e accoglie con favore i segnali positivi provenienti dalla Cina; alla luce di questi sviluppi, esorta gli Stati Uniti a rendere vincolanti gli obiettivi fissati durante la campagna elettorale, segnalando così con forza la volontà dei principali paesi sviluppati di impegnarsi nella lotta contro i cambiamenti climatici; sottolinea a tal riguardo che è altresì estremamente importante che l'India apporti un contributo; |
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11. |
accoglie favorevolmente la summenzionata comunicazione della Commissione del 10 settembre 2009 come passo importante nell'ambito della discussione e sottolinea in particolare il ruolo del Parlamento in quanto autorità di bilancio; |
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12. |
rammenta che l'accordo internazionale dovrebbe altresì garantire che i paesi in via di sviluppo si impegnino collettivamente a contenere l'incremento delle loro emissioni a un livello inferiore del 15-30 % rispetto alla progressione prevista nello scenario dello status quo, al fine di assicurarsi che l'obiettivo dei 2o C sia raggiunto; |
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13. |
ribadisce che i paesi non figuranti nell'allegato I non possono essere considerati come un unico blocco in quanto la capacità di investire nella mitigazione e nell'adattamento al cambiamento climatico, nonché la capacità di adeguarvisi, variano da paese a paese; |
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14. |
chiede all'Unione europea di invitare i membri della COP 15 a sviluppare una visione comune per l'anno 2050 e oltre; |
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15. |
ricorda inoltre la sua raccomandazione di utilizzare come modelli per l'accordo internazionale alcuni principi adottati nel pacchetto sul clima e l'energia, in particolare il percorso lineare vincolante per gli impegni dei paesi sviluppati, la differenziazione sulla base delle emissioni verificate e del prodotto interno lordo (PIL) e un rafforzato regime di conformità rispetto ad un fattore annuale di riduzione; |
Finanziamento
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16. |
sottolinea che un accordo a Copenaghen potrebbe fornire l'impulso necessario per un «New deal sostenibile» che rilanci la crescita sociale ed economica sostenibile, promuova le tecnologie sostenibili sotto il profilo ambientale, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, riduca il consumo energetico e garantisca nuovi posti di lavoro, nonché la coesione sociale sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo; prende atto della necessità di tenere debitamente conto degli aspetti dei cambiamenti climatici che si ripercuotono sulla salute pubblica; rammenta la relazione Stern sull'aspetto economico dei cambiamenti climatici, che propone chiari incentivi economici affinché la comunità internazionale agisca quanto prima per affrontare il cambiamento climatico; riconosce che gli investimenti iniziali da parte del settore pubblico in una infrastruttura energetica sostenibile e nel campo della ricerca e dello sviluppo complementari comporteranno una riduzione dei costi sociali del cambiamento climatico; |
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17. |
sottolinea che la partecipazione attiva di tutti i paesi alla lotta contro la sfida del clima si realizzerà solo se i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti saranno in grado di mantenere una crescita economica sostenibile; chiede quindi risposte strategiche più autenticamente integrate alle sfide del clima; |
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18. |
rileva che il cambiamento climatico è una sfida per la quale non esiste un'unica soluzione politica e che, invece, la combinazione delle opportunità esistenti e un forte incremento dell'efficienza in tutti i settori dell'economia e della società nei paesi sviluppati e nei paesi in via di sviluppo potrebbero contribuire a risolvere il problema delle risorse e della distribuzione e spianare la strada ad una terza rivoluzione industriale; |
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19. |
sottolinea che le popolazioni dei paesi in via di sviluppo risentiranno in misura ancora maggiore delle conseguenze del cambiamento climatico e che è quindi anche nell'interesse di tali paesi contribuire alla positiva conclusione di un accordo sul cambiamento climatico; |
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20. |
sottolinea la responsabilità dei paesi sviluppati di fornire ai paesi in via di sviluppo sostegno finanziario e tecnico sufficiente, sostenibile e prevedibile, per consentire loro di impegnarsi a favore della riduzione delle proprie emissioni di gas serra, adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici e ridurre le emissioni provenienti da deforestazione e degrado delle foreste, nonché rafforzare lo sviluppo di capacità, al fine di rispettare gli obblighi previsti dal futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici; |
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21. |
insiste sul fatto che tali impegni volti a fornire il prevedibile sostegno finanziario necessario alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento nel contesto dell'UNFCCC devono essere nuovi e supplementari rispetto all'APS, oltre che indipendenti dalle procedure annuali di bilancio degli Stati membri; ricorda che tali risorse non dovrebbero essere erogate sotto forma di prestiti agevolati, ma come sovvenzioni; ricorda gli impegni già assunti, il cui obiettivo è di giungere a un aiuto a titolo di APS pari al 0,7 % del PIL entro il 2015; |
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22. |
sottolinea la necessità di un sostegno pubblico internazionale «avvio rapido» al fine di concludere un ambizioso accordo a Copenaghen, e invita l'Unione europea ad impegnarsi almeno conformemente alle stime della Commissione che prevedono un finanziamento globale di 5-7 miliardi EUR l'anno per il periodo 2010-2012; |
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23. |
ricorda che il contributo collettivo dell'Unione europea agli sforzi di mitigazione e alle esigenze di adattamento dei paesi in via di sviluppo non dovrebbe essere inferiore a 30 000 milioni EUR all’anno entro il 2020, una cifra che potrebbe aumentare con le nuove conoscenze acquisite sulla gravità dei cambiamenti climatici e l'entità dei relativi costi; |
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24. |
invita la comunità internazionale ad aumentare in misura significativa il suo sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo per l'adattamento al cambiamento climatico e la mitigazione dei suoi effetti, esplorando altri meccanismi finanziari innovativi (ad esempio i «debt-for-nature swaps», ossia accordi di remissione del debito in cambio di interventi di salvaguardia ambientale); |
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25. |
sottolinea che una parte sostanziale delle entrate derivanti dalla messa all'asta dei certificati nell'ambito del regime comunitario di scambio di emissioni (EU ETS), compresa la messa all'asta per i trasporti aerei e marittimi, dovrebbe essere destinata a permettere ai paesi in via di sviluppo di combattere i cambiamenti climatici e adattarvisi; richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che il 50 % delle emissioni dell'Unione europea non è coperto dal sistema EU ETS varato nel 2005; ricorda dunque la necessità di sviluppare strategie alternative affinché ogni settore dell'economia, non solo l'industria, e in particolare tutti gli Stati membri, si facciano carico dell'onere di ridurre le emissioni e si assumano le loro responsabilità; |
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26. |
sottolinea che la prossima revisione del bilancio dell'Unione europea dovrà concentrarsi sulla messa a disposizione di risorse sufficienti per misure di protezione dagli effetti del cambiamento climatico e di adattamento allo stesso; |
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27. |
raccomanda che i paesi sviluppati prevedano di destinare una parte del loro PIL alla creazione di un fondo di cooperazione per la realizzazione di tecnologie energetiche non inquinanti, indipendentemente dai fondi di aiuto allo sviluppo esistenti; |
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28. |
appoggia la proposta della Norvegia relativa alle unità di quantità assegnate (Assigned Amount Units) e le proposte della Danimarca e del Messico; |
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29. |
chiede che le strutture direttive istituite in relazione al meccanismo di finanziamento per il clima previsto dall'accordo di Copenaghen garantiscano che i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo siano rappresentati in modo paritario; sottolinea inoltre che, al fine di garantire che i trasferimenti finanziari siano utilizzati in modo sostenibile, occorrerebbe applicare l'esperienza acquisita nell'ambito della politica di sviluppo e principi consolidati come quello del «buon governo»; richiama l'attenzione sul fatto che i paesi donatori devono investire nel rafforzamento della «capacità di assorbimento» dei paesi in via di sviluppo, affinché questi ultimi possano essere in grado di utilizzare le risorse in modo efficace; |
Cooperazione con i paesi in via di sviluppo
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30. |
esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a rafforzare gli attuali partenariati sul clima con i paesi in via di sviluppo e a concludere nuovi partenariati laddove non esistano, fornendo un sostegno finanziario molto più consistente per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico, l'accordo sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e il rafforzamento della capacità istituzionale, come pure per i programmi d'azione nazionali di adattamento (National Adaptation Programmes of Action - NAPA), quali importanti strumenti di adattamento al cambiamento climatico, promuovendo la responsabilizzazione; |
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31. |
insiste sul fatto che l'accordo internazionale sul cambiamento climatico per il periodo successivo al 2012 dovrebbe tener conto dei processi di sviluppo esistenti a livello sia internazionale che nazionale; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a creare i necessari collegamenti tra il cambiamento climatico e gli obiettivi di sviluppo del Millennio, integrando l'adattamento al cambiamento climatico e la mitigazione dei suoi effetti nei progetti e programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio e in tutte le strategie di riduzione della povertà; |
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32. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare considerevolmente la dotazione prevista per l'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico (Global Climate Change Alliance - AMCC) e suggerisce che una fonte di finanziamento potrebbe essere rappresentata dai proventi attesi dalle vendite all'asta nell'ambito del sistema UE ETS; sollecita la Commissione a garantire che il GCCA divenga una camera di compensazione per il finanziamento di misure di adattamento nei paesi in via di sviluppo, evitando così la creazione di nuove iniziative bilaterali nell'Unione europea; |
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33. |
ritiene che il cambiamento climatico causi lo spostamento di popolazioni, dando origine pertanto a una nuova migrazione forzata cui la comunità internazionale deve fornire una risposta adeguata; invita la comunità internazionale a individuare e a colmare le lacune giuridiche esistenti in merito alla protezione dei «rifugiati climatici» e ad introdurre uno specifico sistema di assistenza e protezione; |
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34. |
sottolinea la necessità della responsabilizzazione delle istituzioni e della fiducia nei loro confronti, da conseguire prevedendo un'equa rappresentanza di paesi donatori e paesi beneficiari negli organismi di gestione delle istituzioni di finanziamento delle misure di adattamento; |
Energia ed efficienza energetica
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35. |
ritiene che la trasformazione globale in un'economia sostenibile efficiente non sia solo necessaria per prevenire cambiamenti climatici pericolosi mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ma abbia altresì le potenzialità di aumentare gli investimenti, l'occupazione, la crescita economica e la competitività e migliorare la qualità della vita senza compromettere l'obiettivo di assicurare a tutti l'accesso a servizi energetici moderni; sottolinea l'urgente necessità di migliorare l'efficienza energetica su scala globale e di aumentare la quota delle risorse energetiche rinnovabili; |
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36. |
sottolinea che una transizione internazionale verso un'economia a basse emissioni di carbonio porterà a considerare l’energia nucleare come un elemento importante del mix energetico nel medio termine; precisa tuttavia che la questione della sicurezza del ciclo del combustibile nucleare va affrontata in modo adeguato a livello internazionale al fine di garantire il massimo livello possibile di sicurezza; |
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37. |
invita tutti i governi, compresi quelli degli Stati membri dell’Unione europea e l'Unione europea, a stimolare l’efficienza energetica; esorta gli Stati membri dell'Unione europea a intensificare le loro ambizioni in merito al pacchetto «efficienza energetica», in particolare per quanto riguarda la rifusione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, che é attualmente in fase di discussione (COM(2008)0780), al fine di consentire il raggiungimento di un accordo dinamico e coerente con il Consiglio, lanciando in tal modo un messaggio forte sull'impegno dell'Unione europea in vista dell’accordo di Copenaghen e facilitando la transizione verso una riduzione del 30 % delle emissioni di gas a effetto serra; |
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38. |
sottolinea che l'utilizzo massiccio di combustibili fossili nella produzione di energia è una delle principali fonti di emissioni di CO2 in tutto il mondo; riconosce che a medio termine i combustibili fossili continueranno a svolgere un ruolo importante nella fornitura di energia; invita le parti negoziali ad attribuire grande importanza all'ulteriore sviluppo e utilizzo di tecnologie basate sui combustibili fossili, che siano sostenibili e a basso consumo di combustibile e contribuiscano alla riduzione delle emissioni, nel campo della produzione di energia elettrica; |
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39. |
ritiene che sia gli obiettivi di riduzione delle emissioni sia gli impegni di finanziamento debbano essere soggetti a un regime di conformità rafforzato, che comprenda un meccanismo di allerta rapida e sanzioni, quali il ritiro di future unità di quantità assegnate; |
Adattamento
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40. |
sottolinea la responsabilità storica dei paesi sviluppati del cambiamento climatico irreversibile e ricorda l'obbligo di assistere i paesi in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati ad adattarsi a questi cambiamenti; |
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41. |
invita pertanto l'Unione europea e i suoi Stati membri ad assistere i paesi in via di sviluppo nella creazione di capacità di adattamento ai cambiamenti climatici nonché a fornire un adeguato supporto tecnologico ai paesi più colpiti dai mutamenti ambientali; |
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42. |
riconosce l'importanza di un adeguamento proattivo ai cambiamenti climatici inevitabili, in particolare nelle regioni e nei gruppi più vulnerabili nelle società, e sottolinea l'importanza di aumentare la sensibilizzazione per affrontare nel modo più efficace possibile l'adeguamento ai cambiamenti climatici; |
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43. |
sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono altresì intensificare gli interventi per sostenere l'urgente attuazione di azioni di adeguamento all'interno dell'Unione europea, al fine di risparmiare le risorse per future azioni in campo internazionale; |
Cooperazione tecnologica e ricerca
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44. |
ritiene che occorra un nuovo approccio alla cooperazione in campo tecnologico al fine di imprimere la necessaria accelerazione al ritmo di innovazione e al grado di diffusione dell'innovazione stessa, così da permettere a tutti i paesi di accedere a tecnologie abbordabili e attente agli aspetti climatici, tenendo conto nel contempo delle preoccupazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale; |
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45. |
ritiene che l'accordo di Copenaghen dovrebbe prevedere programmi d'azione in campo tecnologico per le principali tecnologie di adattamento e mitigazione, onde fornire sostegno lungo l'intera catena tecnologica, perseguendo l'obiettivo di un significativo incremento dei finanziamenti per le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione (RS&D) connesse alla mitigazione e all'adattamento; condivide, a questo proposito, il giudizio della Commissione, secondo la quale, a livello mondiale, le attività di RS & D nel campo dell'energia dovrebbero essere quanto meno raddoppiate entro il 2012 e quadruplicate entro il 2020, rispetto al livello attuale; |
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46. |
sollecita i paesi sviluppati a investire maggiormente nella ricerca su tecnologie innovative e avanzate finalizzate a processi di produzione sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico; ritiene essenziale migliorare i finanziamenti per la cooperazione internazionale sul cambiamento climatico nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca; |
Un mercato mondiale del carbonio
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47. |
sottolinea che, sebbene le soluzioni di mercato, compreso lo sviluppo di un mercato globale del carbonio, attraverso meccanismi di limitazione e scambio o regimi di tassazione nei paesi sviluppati, non siano la soluzione per i paesi in via di sviluppo nel prossimo futuro, esse debbano rimanere l'obiettivo a lungo termine di tutti i negoziati; invita l'Unione europea e i suoi partner nel mondo a trovare, nell'immediato futuro, il modo più efficace per promuovere legami tra il regime UE ETS e i regimi di scambio a livello regionale e federale negli Stati Uniti e altrove, che a loro volta consentirebbero una maggiore diversità di opzioni di riduzione, un incremento delle dimensioni del mercato e della liquidità e, in ultima analisi, una più efficiente allocazione delle risorse; |
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48. |
rileva che un mercato mondiale del carbonio funzionante è fondamentale per l'economia dell'Unione europea al fine di far fronte agli ambiziosi impegni dell'Unione europea di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020; sottolinea la necessità di un accordo globale internazionale post-2012 che preveda che siano esplicati sforzi analoghi da parte di altri paesi sviluppati al fine di eliminare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare ai fini di obiettivi a lungo termine in materia di emissioni di gas a effetto serra a lungo termine; sottolinea in proposito il ruolo chiave di una stretta cooperazione tra le economie emergenti e i paesi sviluppati; |
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49. |
valuta positivamente il meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Development Mechanism - CDM) del protocollo di Kyoto inteso come uno dei modi possibili per consentire ai paesi in via di sviluppo di partecipare al mercato del carbonio e fornire loro tecnologie moderne ed efficienti; sottolinea, tuttavia, che l'uso delle compensazioni per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni da parte dei paesi sviluppati non può rientrare tra le responsabilità dei paesi in via di sviluppo di ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra in un accordo internazionale sui cambiamenti climatici e non è un surrogato del sostegno finanziario e tecnologico ai paesi in via di sviluppo per la loro azione di mitigazione; |
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50. |
insiste, inoltre, sulla necessità di prevedere rigorose norme di qualità dei progetti nei futuri meccanismi di compensazione, onde evitare che i paesi sviluppati sottraggano ai paesi in via di sviluppo le opzioni di riduzione a basso costo e per garantire che tali progetti abbiano standard elevati e consentano ulteriori riduzioni affidabili, verificabili ed effettive delle emissioni tali da sostenere inoltre lo sviluppo sostenibile di tali paesi; |
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51. |
ritiene che il CDM e l'attuazione congiunta (Joint Implementation - JI) dovrebbero essere riformati alla luce di tali norme di qualità dei progetti; appoggia inoltre il punto di vista della Commissione, secondo cui sarebbe opportuno concordare, per il periodo successivo al 2012, meccanismi settoriali per i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati, rendendoli uno strumento efficace per la protezione del clima e lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo; |
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52. |
ribadisce che l'Unione europea e gli Stati membri devono rispettare gli impegni in materia di mitigazione in primo luogo all'interno dell'Unione europea e ricorda a tutte le parti che l'uso di meccanismi flessibili dovrebbe essere ridotto allo stretto indispensabile; |
Cambio d'uso dei terreni, deforestazione e degrado delle foreste e delle risorse naturali
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53. |
ritiene che ai paesi in via di sviluppo occorra fornire un cospicuo sostegno finanziario, nonché assistenza tecnica e amministrativa per fermare la deforestazione tropicale totale, al più tardi entro il 2020, e che la dimostrazione dell'impegno in questo senso sarà determinante nei negoziati internazionali per un accordo globale post-2012 sul clima; |
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54. |
rileva che la conservazione dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio costituisce lo strumento più efficiente ed efficace di attenuazione del cambiamento climatico e non comporta noti effetti collaterali negativi; ritiene, inoltre, che lo sviluppo di una politica globale di forestazione sia di importanza inestimabile nell'affrontare il cambiamento climatico; |
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55. |
invita l'Unione europea ad impegnarsi a finanziare gli sforzi internazionali per fermare la deforestazione e promuovere un rimboschimento globale non commerciale; |
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56. |
sottolinea che la tutela delle foreste è essenziale per una corretta protezione del clima a livello globale e invita l'Unione europea e gli Stati membri a riconoscere la necessità di preservare le foreste e di integrare tale aspetto in un accordo internazionale; |
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57. |
appoggia il parere della Commissione secondo cui il finanziamento pubblico rappresenta lo strumento più realistico per fornire incentivi a favore della lotta alla deforestazione nel periodo 2013-2020; chiede inoltre all'Unione europea e ai suoi Stati membri di fornire finanziamenti per il periodo 2013-2020 destinati a interventi tempestivi nei paesi in via di sviluppo e appoggia la proposta della Commissione di creare un meccanismo mondiale per il carbonio forestale (Global Forest Carbon Mechanism - GFCM) ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, basato su un regime di finanziamento permanente; invita gli Stati membri a sostenere il loro impegno a fermare la deforestazione e il degrado forestale e dei terreni a livello mondiale nonché la desertificazione, destinando notevole parte dei proventi della vendita all'asta di quote nell'ambito dell'UE ETS alla riduzione della deforestazione e del degrado forestale nei paesi in via di sviluppo; invita gli Stati membri ad accogliere la proposta della Commissione di aderire alla proposta di finanziamento avanzata dalla Norvegia destinando al GFCM parte dei futuri proventi della vendita all'asta di unità di quantità assegnate; |
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58. |
sottolinea che il futuro GFCM deve essere collegato alle decisioni e contribuire agli obiettivi della convenzione sulla biodiversità e che gli effetti sulla biodiversità devono essere esplicitamente presi in considerazione nel quadro delle attività, delle norme e delle modalità del programma delle Nazioni Unite intitolato «Riduzione delle emissioni originate dalla deforestazione e dal degrado» (REDD); ritiene che il GFCM debba in primo luogo garantire la protezione delle foreste primarie; sottolinea che le attività forestali industriali con ridotte potenzialità sotto il profilo della mitigazione del cambiamento climatico e che possono rappresentare un rischio per la biodiversità non devono essere ammissibili ad un finanziamento a titolo del GFCM; |
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59. |
sottolinea che qualsiasi futuro GFCM deve rispettare i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, compreso il diritto alla proprietà collettiva e a territori indigeni autonomi, e garantire la loro piena ed effettiva partecipazione e facoltà decisionale a tutti i livelli, incluso lo sviluppo e l'attuazione dei piani REDD nazionali e l'assegnazione o la ripartizione dei finanziamenti; |
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60. |
esorta l'Unione europea a promuovere standard socio-ambientali elevati per la riduzione delle emissioni originate da deforestazione e degrado (REDD); invita l'Unione europea a promuovere meccanismi REDD che vadano al di là dell'attuale approccio concettuale del CDM e che affrontino le cause più profonde della deforestazione, quali il malgoverno, la povertà, la corruzione e la carente applicazione della legge, sostenendo riforme politiche e istituzionali a livello nazionale, regionale e locale; |
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61. |
chiede che l'efficacia ambientale degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui all'allegato I costituisca il principio guida dell'approccio dell'Unione europea per quanto riguarda le norme contabili internazionali in materia di gestione forestale e, in generale, di uso del terreno, cambiamenti dell'uso del terreno e silvicoltura (LULUCF); |
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62. |
sottolinea che le prassi seguite in diversi settori, quali la gestione delle acque, la conservazione degli ecosistemi, la produzione agricola, le condizioni dei suoli, la variazione della destinazione d'uso dei suoli, la salute, la sicurezza alimentare e il rischio di calamità, hanno causato e aggravato il cambiamento climatico, ma che nel contempo tali settori hanno anche subito gravi conseguenze dovute agli effetti negativi del cambiamento climatico; ritiene che queste due dimensioni debbano essere incluse nell'accordo di Copenaghen insieme a misure mirate, al fine di garantire un elevato livello di mitigazione e di adattamento di tali settori al cambiamento climatico; |
Trasporti aerei e marittimi internazionali
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63. |
ricorda che il trasporto aereo comporta una serie di ripercussioni climatiche non legate al CO2 che quasi raddoppiano le sue potenzialità di riscaldamento globale; chiede all'Unione europea di garantire che si tenga conto di tali ripercussioni nell'accordo di Copenaghen; |
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64. |
insiste affinché, alla luce del fallimento dei negoziati dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), i trasporti aerei e marittimi internazionali siano inseriti in un accordo nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); |
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65. |
chiede che gli accordi internazionali nei settori del trasporto aereo e marittimo prevedano gli stessi obiettivi vincolanti degli altri settori industriali; chiede altresì che, in un quadro globale, almeno il 50 % delle quote in tali settori siano messe all'asta; |
Partecipazione della società civile
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66. |
sottolinea la grande importanza della divulgazione di informazioni esaurienti ai cittadini a livello locale, della loro consultazione e della loro partecipazione ai processi decisionali e incoraggia in particolare i centri urbani, le regioni e gli agglomerati urbani a lanciare, con il sostegno del governo, le proprie campagne di informazione che potrebbero essere collegate a obiettivi di riduzione specifici; |
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67. |
riconosce, alla luce del fatto che entro il 2030 due terzi dell'umanità vivrà nei centri urbani, che le autorità municipali, locali e regionali rivestono un ruolo fondamentale nell'attuazione di misure pratiche concernenti il cambiamento climatico; plaude all'impegno dimostrato con l'accordo mondiale per la protezione del clima firmato dai sindaci e dalle amministrazioni locali e invita l'Unione europea a promuovere il coinvolgimento delle autorità municipali, locali e regionali nella definizione e nell'attuazione delle strategie nazionali sul cambiamento climatico, inclusi i piani d'azione per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e i programmi d'azione in materia di adattamento; |
Delegazione del Parlamento europeo
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68. |
ritiene che la delegazione Unione europea svolga un ruolo importante in questi negoziati sul cambiamento climatico e ritiene quindi inaccettabile che i deputati al Parlamento europeo facenti parte di detta delegazione non abbiano potuto partecipare alle riunioni di coordinamento dell'Unione europea alla precedente Conferenza delle parti; auspica che i partecipanti del Parlamento europeo abbiano accesso a queste riunioni a Copenaghen, almeno in veste di osservatori con o senza diritto di parola; |
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* *
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69. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con richiesta di trasmetterla a tutte le parti contraenti che non sono membri dell'Unione europea. |
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.
(2) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.
(3) GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.
(4) Testi approvati, P6_TA(2009)0042.
(5) Testi approvati, P6_TA(2009)0121.
(6) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(7) Testi approvati, P6_TA(2008)0491.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/12 |
Mercoledì 25 novembre 2009
Programma pluriennale 2010-2014 in materia di libertà, sicurezza e giustizia (programma di Stoccolma)
P7_TA(2009)0090
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» – Programma di Stoccolma
2010/C 285 E/02
Il Parlamento europeo,
visti il trattato di Lisbona, in particolare le disposizioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia («l'SLSG») e il suo nuovo quadro giuridico in materia di protezione dei diritti fondamentali e rafforzamento della cittadinanza dell'Unione, gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea modificato dal trattato di Lisbona, il protocollo n. 8 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), inserito dal trattato di Lisbona, sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la CEDU») nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati,
visti la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2009 dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» (COM(2009)0262), che delinea le sue priorità nell'ambito dell'SLSG per il 2010-2014, unitamente alla sua valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia (COM(2009)0263) e l’associato quadro di valutazione dell’attuazione (SEC(2009)0765), nonché i contributi forniti dai parlamenti nazionali, dalla società civile e dalle agenzie e organi dell'Unione europea,
visto il progetto di documento della Presidenza del Consiglio del 16 ottobre 2009 intitolato «The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving the citizen» (Il programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio dei cittadini) (14449/09),
viste le decisioni congiunte della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali conformemente all'articolo 51 del regolamento,
visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
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A. |
considerando che, fin dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'SLSG è stato un obiettivo fondamentale dell'Unione europea; considerando che è essenziale ritornare allo spirito originale del programma di Tampere che abbracciava aspetti del diritto penale e civile, attribuendo particolare attenzione allo stato di diritto e al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; |
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B. |
considerando che la globalizzazione non interessa solo il settore finanziario ma tocca anche, in misura sempre maggiore, l'SLSG; che ciò richiede un approccio politico più olistico, unito a misure intese ad affrontare le pressanti questioni della migrazione e dell'asilo, e presuppone in particolare un approfondimento degli scambi e della cooperazione tra tutti i soggetti implicati nelle politiche della giustizia e degli affari interni, dello sviluppo, del commercio internazionale e degli affari sociali, |
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C. |
considerando che il trattato di Lisbona, recentemente approvato attraverso il voto parlamentare o un referendum popolare, riplasmerà le basi giuridiche, gli obiettivi, gli strumenti e i metodi decisionali delle politiche relative all'SLSG, |
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D. |
considerando che i diritti e il ruolo istituzionale riconosciuti ai parlamenti nazionali per la prima volta dal trattato di Lisbona eserciteranno un impatto positivo sullo sviluppo e sul funzionamento dell'SLSG in particolare, non da ultimo poiché forniranno una migliore garanzia del rispetto del principio di sussidiarietà, |
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E. |
considerando che in molti ambiti della politica della giustizia e degli affari interni non sono più sufficienti soluzioni nazionali e che occorre pertanto elaborare risposte europee alle sfide internazionali della migrazione, della sicurezza e della tecnologia, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, |
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F. |
considerando che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne dell'Unione europea è una delle più grandi conquiste dell'integrazione europea, |
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G. |
considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello di Unione, nel Parlamento europeo e che gli Stati membri sono rappresentati in seno al Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai rispettivi parlamenti nazionali; considerando pertanto che la necessaria parlamentarizzazione dell'Unione europea deve fondarsi, da un lato, sull'ampliamento delle competenze del Parlamento europeo per quanto riguarda l'intero processo decisionale dell'Unione e, dall'altro, su un maggiore controllo sui governi nazionali da parte dei rispettivi parlamenti, |
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H. |
considerando che le misure comuni devono collocarsi all'interno dell'ambito di competenza della Comunità e che il ricorso a strategie europee può trovare applicazione solo nel caso in cui queste ultime promettono maggiori risultati rispetto alle azioni nazionali, |
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I. |
considerando che vanno salvaguardati i diritti dei cittadini dell'Unione e i diritti di protezione, in particolare in materia di dati, così come occorre mantenere il controllo parlamentare sulla politica comune della giustizia e degli affari interni, |
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J. |
considerando che la trasparenza del processo legislativo deve essere di massima importanza e che i parlamenti nazionali e i cittadini dovrebbero essere in grado di seguire e monitorare la definizione e l'attuazione delle politiche connesse all’SLSG, |
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K. |
considerando che l’adesione dell’Unione alla CEDU, prevista dal trattato di Lisbona, non inciderà sulla protezione dei diritti fondamentali dell’Unione sulla base della Carta e della giurisprudenza della Corte di giustizia, e che costituirà un prezioso elemento di protezione aggiuntiva, tenendo comunque presente che dovrà essere stabilita una distinzione chiara delle competenze tra la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia, |
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L. |
considerando che, al fine di contrastare la criminalità organizzata, le frodi e la corruzione in modo incisivo e tempestivo e di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, è necessario rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia, associare in modo più sistematico alle indagini Europol ed Eurojust, istituire una procura europea e ottenere risultati concreti e misurabili; considerando altresì che i cittadini dell'Unione vogliono che l'Unione europea svolga un ruolo maggiore nella lotta contro la corruzione, |
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M. |
considerando che, nel settore della giustizia civile, le priorità per il prossimo quinquennio devono riflettere le esigenze espresse da singoli cittadini ed imprese, |
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N. |
considerando che il riconoscimento reciproco, elemento centrale dell'SLGS, presuppone la fiducia reciproca nei sistemi giuridici degli altri Stati membri, e che detto valore può essere garantito solo attraverso la conoscenza e la comprensione reciproche, creando in questo modo una cultura giudiziaria europea, |
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O. |
considerando che lo spazio giudiziario europeo deve fondarsi su una cultura giudiziaria europea presso i professionisti del settore, la magistratura e i pubblici ministeri che non si basi esclusivamente sul diritto dell'Unione, ma si sviluppi attraverso la conoscenza e la comprensione reciproche dei sistemi giudiziari nazionali, una riformulazione da cima a fondo dei corsi di studio universitari, scambi, visite di studio e una formazione comune con il sostegno attivo della rete europea di formazione giudiziaria e dell'Accademia di diritto europeo, |
|
P. |
considerando che la fiducia reciproca dipende anche da una valutazione continua, condotta sia a livello nazionale che a livello europeo, dell'efficacia e dei risultati dei vari sistemi nazionali; considerando che in tale contesto occorre altresì fare riferimento all'inestimabile lavoro svolto dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, |
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Q. |
considerando che le reti europee nei vari settori del sistema giudiziario (la rete europea di formazione giudiziaria, la rete europea dei Consigli della magistratura, la rete dei Presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea, la rete Eurojustice dei procuratori generali europei, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e le reti degli operatori della giustizia) devono svolgere un ruolo attivo nell'ulteriore sviluppo di una cultura giudiziaria europea, viste la sua risoluzione del 10 settembre 1991 sull'istituzione di un'Accademia di diritto europeo (1), la sua posizione del 24 settembre 2002 in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria (2), la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo (3) e la sua raccomandazione del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea (4), |
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R. |
considerando che la criminalità informatica è significativamente aumentata negli ultimi anni, confrontando la giustizia a sfide più complesse con un conseguente onere sulla capacità dei tribunali; considerando altresì che, alla luce di tali sviluppi, è necessario valutare l'istituzione di una Corte europea per la criminalità informatica specializzata nelle questioni connesse a questo tipo di reati, |
Verso l’SLSG in base al trattato di Lisbona
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1. |
rileva che il nuovo programma pluriennale in ambito SLSG sarà probabilmente adottato ed attuato in base al nuovo quadro giuridico definito dal trattato di Lisbona per cui deve già contenere tutte le innovazioni ivi previste, secondo le quali:
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2. |
osserva che l'azione dell'Unione europea acquisterà maggiore credibilità, dal momento che si baserà su un quadro giuridico nuovo o ridefinito, comprendente nuove disposizioni per la tutela dei diritti fondamentali, inclusi i diritti delle minoranze nazionali, nuove disposizioni intese a prevenire qualsiasi forma di diseguaglianza, in particolare tra uomini e donne (articolo 8 TFUE), o qualsiasi forma di discriminazione (articolo 10 TFUE), disposizioni intese a promuovere la trasparenza in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione (articolo 15 TFUE), disposizioni sulla protezione dei dati di carattere personale da abusi da parte di organismi pubblici o privati (articolo 16 TFUE), sulla tutela diplomatica e consolare (articolo 23 TFUE), su politiche comuni in materia di asilo e immigrazione (articolo 77 e seguenti TFUE), sulla promozione dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi (articolo 79, paragrafo 4, TFUE) e sul miglioramento della buona amministrazione (articolo 298 TFUE); |
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3. |
sottolinea l’importanza di ampliare senza restrizioni la competenza della Corte di giustizia, sia affinché quest'ultima possa adottare decisioni pregiudiziali su qualsiasi questione derivante dall’SLSG sia affinché sia consentito alla Commissione di avviare procedure d’infrazione in questo settore (5); |
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4. |
richiama l'attenzione sul fatto che l'accesso alla giustizia di cittadini e imprese all'interno dell'SLSG europeo è reso più complicato e meno trasparente dall'esistenza di deroghe nazionali («opt out») che andrebbero pertanto evitate, nella misura del possibile, nell'interesse dell'equità, della coerenza e della semplicità; |
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5. |
si compiace dell'introduzione ad opera del trattato di Lisbona della procedura di codecisione quale procedura legislativa ordinaria nei settori dell'SLSG in cui non era finora applicata, il che garantisce il controllo parlamentare sui diversi aspetti e le varie misure della politica europea della giustizia e degli affari interni; ritiene che la partecipazione del Parlamento europeo alla ratifica degli accordi internazionali sia solo il complemento necessario dei poteri e delle responsabilità che gli saranno riconosciuti sul piano interno, soprattutto in settori contemplati dall'attuale terzo pilastro; |
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6. |
ritiene che il principio di solidarietà tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Unione, assuma un significato particolare nell’SLSG e debba trasformarsi in solidarietà attiva e obbligatoria soprattutto quando si tratta di controllo alle frontiere, immigrazione, protezione civile e clausola di solidarietà; |
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7. |
sottolinea che l'Unione europea ha le sue radici nel principio di libertà; rimarca che la sicurezza, a sostegno di tale libertà, deve essere perseguita nel rispetto dello stato di diritto e subordinata a diritti fondamentali vincolanti; osserva che l'equilibrio tra sicurezza e libertà deve collocarsi in questa prospettiva; |
Un programma pluriennale più coerente, trasparente e democratico
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8. |
ritiene che il programma di Stoccolma dovrebbe in particolare:
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9. |
ritiene che, nell'attuazione di questo programma, un obiettivo prioritario debba essere quello di garantire, in uno spirito di leale cooperazione, che i cittadini beneficino di un livello equivalente di protezione dei loro diritti fondamentali ovunque si trovino, qualora siano confrontati al potere pubblico esercitato dall'Unione, comprese le agenzie e gli altri organi, e dagli Stati membri, e che nessuno debba subire svantaggi nell'esercizio delle libertà fondamentali conferite ai cittadini dell'Unione in conformità con la tradizione dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto condivisa dagli Stati membri; |
Cooperazione interparlamentare
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10. |
rileva che, nel nuovo quadro giuridico ed istituzionale creato dal trattato di Lisbona, è possibile mettere a punto ulteriori azioni nell’ambito dell'SLSG soltanto associando debitamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nonché la società civile in modo opportuno, al fine di creare un dibattito aperto e costante; |
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11. |
chiede un processo legislativo più trasparente a livello dell'Unione europea e nazionale, e accoglie con favore il ricorso alla procedura legislativa ordinaria che consentirà la più ampia applicazione del diritto di accesso ai documenti e alle informazioni nel quadro dell'iter decisionale, soprattutto nei casi in cui una proposta potrebbe incidere sui diritti del singolo e del cittadino, a prescindere dal fatto che l'iniziativa sia presentata dalla Commissione o da un gruppo di Stati membri; |
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12. |
annuncia il suo impegno a seguire da vicino gli sviluppi della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nell'interesse della trasparenza del processo legislativo a livello internazionale, in cui la Commissione ha acquisito la competenza comunitaria lasciando al Parlamento solamente il diritto di esprimere un parere conforme, come è evidenziato in particolare dagli sviluppi connessi con la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato; si impegna a sponsorizzare la creazione di un Forum parlamentare aperto ai deputati europei e ai deputati dei parlamenti nazionali interessati, al fine di fornire un mezzo per informare i parlamentari degli sviluppi in seno alla Conferenza, dei suoi lavori e dei suoi risultati e consentire la discussione delle varie problematiche in un forum pubblico; |
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13. |
accoglie con favore la creazione tramite il trattato di Lisbona di un quadro per la valutazione delle politiche dell'SLSG e chiede l'istituzione di un sistema concreto di monitoraggio e di valutazione, in particolare nel settore della giustizia, che si concentri sulla qualità, l'efficienza e l'equità degli strumenti giuridici esistenti, dell'amministrazione della giustizia e della protezione dei diritti fondamentali, associando strettamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; conseguentemente,
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14. |
ritiene che occorra dare priorità all'esigenza di ridurre l'ampio divario tra le norme e le politiche approvate a livello europeo e la loro applicazione a livello nazionale; |
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15. |
chiede che una valutazione periodica dei risultati conseguiti nell'ambito del programma pluriennale sia soggetta a discussione annuale in seno al Parlamento europeo, che dovrebbe prevedere la partecipazione della società civile e concentrarsi sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nonché basarsi sulle relazioni del Consiglio, della Commissione, del Garante europeo della protezione dei dati nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, come pure sulle valutazioni e gli studi di esperti indipendenti, sui contributi delle organizzazioni della società civile e sulle risoluzioni del Parlamento; |
Un’Europa dei diritti
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16. |
ritiene che la tutela e la promozione efficaci dei diritti fondamentali costituiscano la base della democrazia in Europa e i presupposti per il consolidamento dell’SLSG; è pertanto fermamente convinto che al Consiglio e alla Commissione spetti di proporre attivamente misure volte a promuovere i diritti fondamentali; |
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17. |
ricorda altresì che l’Unione è in procinto di aderire alla CEDU e che, di conseguenza, i negoziati in vista dell’adesione dell'Unione alla CEDU dovrebbero iniziare immediatamente; |
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18. |
invita la Commissione a sviluppare ulteriormente l'accordo interistituzionale alla luce del trattato di Lisbona e delle conseguenze del legame tra la CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo e le istituzioni dell'Unione europea; |
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19. |
esige una proposta chiara e completa sui diritti che devono essere garantiti ai convenuti per assicurare che essi beneficino di un processo equo e respinge l'approccio incrementale attualmente seguito; |
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20. |
ricorda che, con il trattato di Lisbona, la Carta diventerà vincolante allo stesso titolo dei trattati ed interamente applicabile a tutte le misure adottate nel settore dell’SLSG e che il suo rispetto sarà controllato dalla Corte di giustizia; deplora tuttavia l'introduzione del protocollo che limita gli effetti della Carta sul diritto interno di due Stati membri e ribadisce la sua preoccupazione per la diseguaglianza tra le persone che ne può derivare; |
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21. |
chiede che si proceda ad una revisione approfondita e imparziale della necessità, proporzionalità ed efficacia delle misure vigenti in materia di libertà e giustizia, ivi compreso il loro impatto sulla protezione e la promozione dei valori e dei principi dell'Unione europea e dei diritti fondamentali dei cittadini; chiede che sia svolta una valutazione d'impatto in ordine ai diritti fondamentali e ai valori dell'Unione europea per ogni nuova politica, proposta legislativa e programma, valutazione che dovrebbe chiaramente stabilire quali sono i diritti fondamentali che potrebbero essere interessati e quali sono le misure previste per salvaguardarli in conformità con i principi di proporzionalità e necessità; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dovrebbe essere consultata durante tutto il ciclo politico delle proposte legislative che hanno implicazioni sui diritti fondamentali e i diritti dell'uomo e invita la Commissione a presentare un risposta ufficiale a ogni relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali che includa un elenco delle azioni proposte per ovviare alle questioni sollevate da quest'ultima; |
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22. |
chiede che la promozione dei valori dell'Unione europea, compresa l'integrazione della dimensione dei diritti dell'uomo, sia incorporata in modo permanente tra gli obiettivi fondamentali degli accordi dell'Unione europea con i paesi terzi e dell'intera dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare alla luce dei nuovi strumenti previsti a tale scopo dal trattato di Lisbona;riconosce l'importanza di una politica dei diritti dell'uomo interna adeguata e coerente,al fine di poter acquisire e mantenere la necessaria credibilità esterna; |
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23. |
ritiene che la pena di morte sia una pena crudele, disumana e degradante ed esorta l'Unione e i suoi Stati membri ad adoperarsi tenacemente per la sua abolizione in tutti i paesi del mondo; |
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24. |
chiede che la dimensione esterna delle politiche dell'SLSG rispetti, tuteli e promuova i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che la cooperazione internazionale sia basata su questi valori, che la tortura non sia tollerata, che le consegne straordinarie vengano definitivamente abbandonate e che tali pratiche siano oggetto di opportune indagini in modo da evitare che si ripetano in futuro; |
Combattere la discriminazione e promuovere l'integrazione
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25. |
chiede che sia intrapresa un'azione volta a informare in modo esauriente cittadini e residenti dell'Unione europea dei loro diritti fondamentali, azione che includa campagne di sensibilizzazione rivolte sia al pubblico in generale che alle categorie vulnerabili, iniziative educative informali e l'introduzione della non discriminazione e della parità di genere nei piani di studio ufficiali, nonché a sensibilizzare le istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri attive nell'SLSG sull'importanza basilare dei diritti fondamentali e a individuare strumenti di ricorso, a livello nazionale o europeo, qualora tali diritti siano violati; |
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26. |
sottolinea che occorre contrastare il crescente fenomeno dell'intolleranza all'interno dell'Unione europea non solo dando piena attuazione alla decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (6), ma anche adottando ulteriori misure legislative a livello europeo per quanto riguarda i reati generati dall'odio; |
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27. |
ritiene che la diversità arricchisca l'Unione e che quest'ultima debba essere un ambiente sicuro in cui siano rispettate le differenze e le sensibilità nazionali e siano tutelati i gruppi più vulnerabili, come ad esempio i Rom; insiste pertanto sulla necessità che tra le priorità del programma di Stoccolma rientrino l'impegno attivo per una maggiore sensibilizzazione alla normativa antidiscriminazione e l'uguaglianza di genere, la lotta alla povertà, alla discriminazione basata sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'età, sulla disabilità, sull'affiliazione o credo religiosi, sul colore, sull'ascendenza, sull'origine nazionale o etnica, al razzismo, all'antisemitismo, alla xenofobia e all'omofobia, nonché la tutela dei minori e delle minoranze; ritiene che occorra perseguire con determinazione e applicare appieno gli strumenti esistenti e le misure di contrasto alla violenza contro le donne; invita la Presidenza spagnola e le successive Presidenze a promuovere, durante il loro mandato, l'ordine europeo di protezione onde garantire che le vittime di tali reati godano dello stesso livello di protezione in tutti gli Stati membri; |
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28. |
ricorda che, dal punto di vista di un comune cittadino, una delle maggiori minacce per la sicurezza interna è l'emarginazione sociale; sottolinea che la disoccupazione e altri problemi legati al reddito, come ad esempio l'eccessivo indebitamento, aggravati dalla crisi finanziaria globale, contribuiscono ad aumentare il rischio di emarginazione, e che le minoranze etniche sono decisamente vulnerabili giacché debbono anche affrontare i rischi legati alla discriminazione e ai crimini razzisti; |
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29. |
chiede che l'Agenzia per i diritti fondamentali raccolga e compili statistiche affidabili e comparabili su tutte le cause di discriminazione, tra cui quella nei confronti delle minoranze nazionali, e che tali cause diverse siano trattate in modo uguale, includendo anche dati comparativi sulla violenza contro le donne nell'Unione europea, e pubblicate in formato facilmente comprensibile e condivide l'opinione della troika di Presidenze del Consiglio (spagnola, belga e ungherese), secondo cui dovrà essere avviata al più presto un'eventuale verifica del mandato di tale Agenzia, che offrirà l'occasione di approfondire la cooperazione con il Consiglio d'Europa e consentirà di valutare una possibile estensione del mandato dell'Agenzia per i diritti fondamentali, che attualmente consiste nel monitorare la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea; |
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30. |
ribadisce la necessità che l'Unione europea e gli Stati membri coordinino gli sforzi mirati a una piena integrazione sociale dei gruppi vulnerabili, in particolare dei Rom, incentivandone l'inserimento nel sistema scolastico e nel mercato del lavoro e adoperandosi per prevenire la violenza di cui possono essere vittime; |
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31. |
sottolinea che, benché i responsabili della legislazione e del processo decisionale dell'Unione europea abbiano adottato un ampio corpus di norme per contrastare le molteplici discriminazioni che subiscono le donne provenienti da minoranze, in particolare le donne Rom, non è dato riscontrare alcun progresso significativo; invita pertanto gli Stati membri a riesaminare l'attuazione di tutte le politiche relative al fenomeno delle discriminazioni molteplici; |
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32. |
ritiene essenziale che l’Unione europea si adoperi per l'adozione di una direttiva e di un piano d’azione europeo sulla violenza contro le donne che assicurino la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e il perseguimento degli autori dei reati; stima necessario che l’Unione europea istituisca meccanismi volti a garantire che la dimensione di genere e l'analisi della tratta di esseri umani rientrino in tutte le politiche volte a prevenire e a combattere tale tratta; |
Maggiori diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione
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33. |
sottolinea che, con l'introduzione dell'iniziativa dei cittadini nel trattato di Lisbona, i cittadini avranno un ruolo diretto nell'esercizio del potere di sovranità dell'Unione, poiché saranno per la prima volta direttamente coinvolti nell'avvio di proposte legislative comunitarie; insiste affinché questo nuovo strumento sia applicato in modo da incoraggiare realmente i cittadini ad avvalersene e invita la Commissione a tenere nel debito conto tutte le iniziative che soddisfano i criteri giuridici; |
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34. |
plaude alle disposizioni del trattato di Lisbona concernenti l'iniziativa dei cittadini e sollecita la Commissione a tenere nella dovuta considerazione il ruolo del Parlamento e l'attuale diritto di petizione in sede di presentazione di una proposta sulle modalità pratiche della sua attuazione; |
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35. |
intende presentare una nuova proposta relativa a una profonda riforma della legge che disciplina le elezioni al Parlamento europeo; ribadisce la propria posizione secondo cui, per incoraggiare i cittadini dell'Unione a partecipare alle elezioni europee nel loro luogo di residenza, il Consiglio, con modalità che è già stato chiamato a stabilire, dovrebbe agire al fine di facilitare il diritto di voto attivo e passivo; |
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36. |
invita gli Stati membri ad attuare pienamente i diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione, in modo che i cittadini comunitari possano esercitare il loro diritto alla libera circolazione insieme ai loro familiari, consentendo loro in tal modo di viaggiare, lavorare, studiare, andare in pensione, partecipare alla vita politica e democratica ed avere una vita familiare senza restrizioni in qualsiasi parte dell'Unione, accertandosi nel contempo che essi conservino il diritto a tutti i benefici sociali a prescindere dal luogo in cui vivono; ritiene che gli Stati membri debbano garantire che i cittadini dell'Unione possano esercitare facilmente il loro diritto di voto alle elezioni comunali; |
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37. |
invita gli Stati membri, fatte salve le legislazioni nazionali in materia di diritto di famiglia, a garantire la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e delle loro famiglie, comprese le unioni registrate e i matrimoni, in conformità degli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (7), nonché ad evitare ogni forma di discriminazione per qualsivoglia motivo, compreso l'orientamento sessuale; |
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38. |
invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare in che modo si possa facilitare la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, aiutando coloro che intendono avvalersi di tale diritto a integrarsi e a partecipare nel paese ospitante, nel quale hanno scelto di migrare nell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione nell'Unione europea; |
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39. |
ritiene che l'esercizio di tali libertà debba essere garantito al di là delle frontiere nazionali e che i cittadini dell'Unione debbano essere in grado di esercitare pienamente i loro diritti specifici anche al di fuori dell'Unione; sottolinea pertanto l'importanza di rafforzare il coordinamento e la cooperazione della protezione consolare; |
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40. |
invita gli Stati membri ad applicare in modo equo e coerente il loro obbligo di garantire una protezione consolare e diplomatica per i cittadini dell'Unione, mediante l'attuazione di un accordo sull'assistenza consolare minima offerta ai cittadini dell'Unione al di fuori del suo territorio; |
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41. |
invita il Consiglio e la Commissione a privilegiare il miglioramento della trasparenza e dell'accesso ai documenti, dato che si tratta di elementi essenziali per conseguire un'Unione orientata al cittadino; |
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42. |
plaude al riferimento contenuto nel programma di Stoccolma alla partecipazione alla vita democratica dell'Unione europea; esorta il Consiglio a includere nel programma di Stoccolma una sezione specifica sulle opportune misure necessarie a favorire la partecipazione delle donne alle campagne elettorali e alla vita politica in generale, onde colmare il deficit democratico tuttora esistente dovuto a una limitata presenza femminile alle elezioni comunali, nazionali ed europee; |
Migrazione
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43. |
sottolinea che qualsiasi approccio globale all'immigrazione deve tenere conto dei «fattori di spinta» che inducono in primo luogo le persone ad abbandonare il proprio paese e necessita di piani chiari di sviluppo e di investimento nei paesi di origine e di transito, in particolare facilitando i trasferimenti di denaro dei migranti verso i loro paesi di origine o istituendo politiche commerciali e agricole che promuovano le opportunità economiche, nonché sviluppando la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali; |
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44. |
sottolinea la necessità di un costante sviluppo di programmi regionali di protezione ambiziosi e dotati di finanziamenti sufficienti in stretta collaborazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e con i paesi terzi interessati; |
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45. |
chiede fermamente che le politiche comunitarie in materia di integrazione, immigrazione ed asilo siano fondate sul pieno rispetto dei diritti fondamentali e della CEDU, in modo da garantire l'effettiva tutela dei diritti umani dei cittadini dei paesi terzi nonché il pieno rispetto del principio di non respingimento; sottolinea che le politiche in materia di immigrazione e asilo dovrebbero altresì affrontare le esigenze dei gruppi più vulnerabili, quali i rifugiati e i richiedenti asilo, in particolare i minori e i minori non accompagnati; chiede che venga definito un quadro giuridico coerente e completo per agevolare l'immigrazione legale; |
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46. |
esorta a elaborare una politica di immigrazione più solida e strettamente connessa con le altre politiche comunitarie, in particolare con la politica ambientale, in modo tale da definire l'immigrazione regolare quale alternativa all'immigrazione irregolare e da massimizzare l'effetto positivo sia per gli Stati membri sia per il benessere degli immigrati stessi; |
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47. |
insiste sulla necessità di consolidare l'approccio globale dell'Unione europea all'immigrazione in modo tale da offrire la possibilità di nuove modalità di dialogo politico e di cooperazione con i paesi terzi, al fine di migliorare i flussi migratorie prevenire tragedie umanitarie; |
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48. |
pone l'accento sulla necessità di istituire una stretta correlazione fra la politica in materia di migrazione e la politica di sviluppo nonché sull'esigenza di intensificare il dialogo con i paesi d'origine e di transito, in particolare per prevenire il problema dell'immigrazione irregolare; sottolinea a questo proposito che un'azione efficace e comune di contrasto dell'immigrazione irregolare offre agli Stati membri presupposti migliori per regolamentare l'immigrazione regolare; |
Asilo
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49. |
chiede che venga ulteriormente sviluppato il sistema europeo comune di asilo per costruire una «Europa dell'asilo», come previsto dal Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo; ritiene che una procedura comune dovrebbe garantire una maggiore coerenza e una migliore qualità del processo decisionale in materia di asilo tra gli Stati membri, al fine di colmare il divario di protezione in Europa; |
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50. |
esorta il Consiglio e gli Stati membri a rispettare la definizione giuridica di rifugiato enunciata nella Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati; |
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51. |
ritiene che, considerando che la solidarietà deve rimanere al centro di una politica comune in materia di immigrazione e di asilo, essa debba anche includere la solidarietà con gli Stati membri che ottemperano ai loro obblighi internazionali concernenti la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo e debba pertanto garantire che nessuno Stato membro venga meno a tali obblighi; |
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52. |
ricorda che l'asilo è un diritto che va garantito a tutti coloro che fuggono da conflitti e situazioni di violenza; condanna il respingimento e le espulsioni collettive verso paesi dove i diritti dell'uomo non vengono rispettati o paesi che non hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati; |
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53. |
incoraggia i negoziati sulle proposte legislative in corso e future su gli strumenti europei in materia di asilo, al fine di definire norme migliori e colmare le lacune presenti nell'attuale quadro giuridico; |
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54. |
esorta inoltre alla solidarietà tra gli Stati membri, da un lato, e tra i richiedenti asilo e gli altri rifugiati, dall'altro; |
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55. |
invita gli Stati membri ad attivarsi e a dimostrare di essere pienamente impegnati a favore dei meccanismi di solidarietà, quali il progetto pilota per la ridistribuzione interna dei beneficiari di protezione internazionale previsto dalla Commissione, come pure di altre iniziative che portano alla creazione di un'effettiva solidarietà a lungo termine tra gli Stati membri, nonché a promuovere programmi di protezione regionale; ritiene, a tale proposito, che occorra introdurre un sistema trasparente per la valutazione delle rispettive capacità di accoglienza degli Stati membri e che vada chiarito al riguardo il ruolo dell'UESA; chiede, su tale base, l'avvio di un dibattito aperto sulle opzioni possibili per la messa a punto di un meccanismo obbligatorio inteso a garantire un'effettiva solidarietà, in particolare mediante la ridistribuzione interna; |
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56. |
chiede a questo proposito la sollecita formalizzazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità di cui all'articolo 80 del TFUE, che dovrebbe comportare un sistema di «solidarietà obbligatoria e irrevocabile» unitamente ad una maggiore cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi limitrofi, inteso a contribuire allo sviluppo dei loro sistemi di asilo e di protezione secondo modalità che rispettino i diritti fondamentali e le norme di tutela internazionali, fissino aspettative realistiche e non pregiudichino o tentino di sostituire l'accesso alla protezione nell'Unione europea; |
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57. |
reputa necessario adottare un approccio basato sul partenariato con i paesi d'origine e di transito onde garantire che essi svolgano un ruolo attivo nel contribuire alla gestione dei flussi migratori, prevenire l'immigrazione irregolare informando i potenziali migranti dei rischi connessi e organizzare campagne informative efficaci sulle possibilità di entrare e/o lavorare legalmente negli Stati membri dell'Unione europea; |
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58. |
sottolinea che tutti gli accordi con i paesi d'origine e di transito, come la Turchia e la Libia, dovrebbero includere capitoli sulla cooperazione in materia di immigrazione, tenendo debitamente conto della situazione degli Stati membri più esposti ai flussi migratori, ponendo l'accento sulla lotta all'immigrazione irregolare e alla tratta di esseri umani e agevolando il lavoro di Frontex; |
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59. |
chiede che si prosegua la cooperazione sul rafforzamento delle misure intese a garantire un rimpatrio efficace e rapido degli immigrati irregolari e che non necessitano protezione, privilegiando i rimpatri volontari; |
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60. |
chiede l'adozione di misure intese a rimuovere gli ostacoli all'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare da parte di cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente negli Stati membri; |
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61. |
sottolinea l'importanza di garantire ai migranti l'accesso alla giustizia, all'alloggio, all'istruzione e all'assistenza sanitaria, tra l'altro in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; |
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62. |
invita la Commissione a presentare proposte concrete per contrastare in modo efficace il ricorso abusivo all'asilo; |
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63. |
sottolinea la necessità di promuovere la migrazione circolare, pur rammentando che un tale approccio non deve equivalere al dumping salariale e sociale, né deve ignorare la necessità di misure a favore dell'integrazione; |
Frontiere e visti
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64. |
chiede l'adozione di un programma completo che stabilisca gli obiettivi e l'architettura generale della strategia integrata dell'Unione in materia di gestione delle frontiere, affinché sia davvero messa in atto una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 2, del TFUE; |
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65. |
chiede che venga sviluppato un approccio strategico nel settore della politica dei visti, al fine di preservare la coerenza delle azioni, dei regolamenti interni e degli impegni esterni, in particolare il rispetto del principio della parità di trattamento degli Stati membri da parte dei paesi terzi; |
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66. |
invita la Commissione a trarre le dovute conclusioni dall'attuazione dei vigenti accordi in materia di visti e di riammissione e dagli attuali accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale tra l'Unione europea e i suoi vicini orientali, oltre che dal processo di liberalizzazione dei visti nei Balcani occidentali, per elaborare una serie di criteri e parametri ben definiti, caso per caso, che consentano di valutare e migliorare gli accordi esistenti in materia di facilitazione dei visti e puntare all'obiettivo di un'area senza visti di viaggio e a rafforzare il livello dei contatti interpersonali; |
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67. |
esorta la Commissione a rivedere la sua strategia, al fine di applicare in modo più efficace il principio della reciprocità dei visti con i paesi terzi e di garantire in questo modo la parità di trattamento di tutti i cittadini dell'Unione a tale riguardo, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, tra cui le sanzioni, e collegando tale questione ai negoziati in corso con i paesi terzi interessati; |
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68. |
ritiene che Frontex, in quanto strumento essenziale nell'ambito della strategia globale dell'Unione sull'immigrazione, debba rispettare pienamente i diritti umani dei migranti; chiede un maggiore controllo parlamentare delle sue attività e sostiene la revisione del suo mandato – tra cui un chiaro quadro per le operazioni di rimpatrio che rispetti le norme internazionali in materia dei diritti dell'uomo e l'istituzione di uffici regionali e specializzati – al fine di rafforzarne il ruolo; Frontex; |
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69. |
ricorda l'assoluta necessità che Frontex possa contare sulla disponibilità delle risorse messe a disposizione dagli Stati membri sia per il coordinamento da parte sua delle singole operazioni congiunte che per le sue missioni permanenti; |
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70. |
invita tutti gli Stati membri interessati a risolvere i potenziali problemi pratici e/o giuridici connessi all'impiego delle risorse dei rispettivi Stati membri coinvolti in operazioni congiunte; |
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71. |
ricorda l'assoluta necessità che il sistema d'informazione Schengen II (SIS II) e il sistema d'informazione sui visti (VIS) possano iniziare a funzionare il prima possibile; ritiene che il SIS II comporterà notevoli miglioramenti e nuove funzionalità, come l'introduzione dei dati biometrici e l'interconnessione delle segnalazioni, che contribuiranno a un migliore controllo delle frontiere esterne nonché a una maggiore sicurezza; |
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72. |
insiste sull'opportunità di non varare nuovi strumenti di gestione delle frontiere o nuovi sistemi di stoccaggio dati su vasta scala fintantoché non saranno pienamente operativi, sicuri ed affidabili gli strumenti esistenti e chiede una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di nuovi strumenti relativi a questioni quali ingresso/uscita, il programma per viaggiatori registrati, il Passenger Name Record e il sistema dell'autorizzazione di viaggio preventiva; |
Tutela dei minori
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73. |
sottolinea l'importanza del trattato di Lisbona, che conferisce valore giuridicamente vincolante alla Carta, il cui articolo 24 disciplina specificamente i diritti del bambino e stabilisce fra l'altro che «in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»; |
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74. |
ritiene essenziale che tutte le misure dell'Unione europea in questo settore rispettino e promuovano i diritti dei bambini, come stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e riconosciuto nella Carta, e chiede un maggiore intervento dell'Unione in materia di tutela dei minori in tutto l'SLSG; |
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75. |
invita gli Stati membri a rispettare e applicare i diritti del bambino quali sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; |
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76. |
esorta l'Unione europea ad affrontare con maggiore incisività gli abusi sui minori, quali la violenza, la discriminazione, l'emarginazione sociale e il razzismo, il lavoro minorile, la prostituzione e la tratta di esseri umani, e a promuovere uno sforzo coordinato per proteggere i minori e difenderne i diritti, adottando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo quale guida per l'azione dell'Unione europea e quale fondamento per modificare la legislazione vigente; |
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77. |
ritiene che vi sia un'urgente necessità di affrontare la questione della protezione dei bambini non accompagnati e separati dalle famiglie, alla luce dei particolari rischi cui sono esposti; |
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78. |
sottolinea l'importanza di tenere in considerazione i diritti dei bambini e di riservare un'attenzione speciale ai bambini che si trovano in situazioni particolarmente vulnerabili nel contesto della politica di immigrazione; ritiene che in questo ambito occorra definire una strategia europea ambiziosa; |
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79. |
esorta gli Stati membri a garantire che le politiche dell'Unione europea in materia di asilo, migrazione e tratta di esseri umani in questo ambito contemplino i bambini migranti innanzitutto e principalmente come bambini, al fine di garantire che essi possano beneficiare dei loro diritti in quanto tali, senza discriminazioni, in particolare del diritto al ricongiungimento familiare; insiste pertanto sulla necessità che un eventuale piano d'azione dell'Unione europea in materia di bambini non accompagnati provenienti da paesi terzi garantisca che:
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80. |
chiede che sia prestata un'attenzione particolare ai minori, siano essi accompagnati o meno, onde garantire che non siano in alcun caso posti in stato di trattenimento; |
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81. |
sottolinea che i bambini originari di paesi terzi possono essere particolarmente esposti alle situazioni di sfruttamento del lavoro, soprattutto nei paesi in cui, a causa della loro situazione di irregolarità, non godono di assistenza e protezione adeguate; insiste sulla necessità che le politiche dell'Unione europea in materia di lavoro, asilo, immigrazione e tratta di esseri umani riconoscano e affrontino queste realtà; |
Protezione dei dati e sicurezza
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82. |
prende atto della crescente importanza di internet e rileva che la natura universale e aperta di internet richiede norme generali per la protezione dei dati, la sicurezza e la libertà di espressione; invita il Consiglio e la Commissione a prendere l'iniziativa di istituire una piattaforma globale per redigere tali norme; considera estremamente importante limitare, definire e regolamentare in maniera rigorosa i casi in cui una società di internet privata può essere sollecitata a divulgare dati alle autorità governative, e garantire che l'uso di questi dati da parte delle autorità governative sia soggetto alle più severe norme sulla protezione dei dati; |
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83. |
insiste sulla garanzia che la dimensione relativa ai diritti fondamentali della protezione dei dati e il diritto alla riservatezza siano rispettati in tutte le politiche dell'Unione; |
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84. |
sottolinea la necessità di integrare la tutela dei dati personali e della vita privata, in considerazione dello sviluppo delle tecnologie e della creazione di sistemi d'informazione su larga scala; |
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85. |
ritiene che un approccio di «privacy by design» debba essere un elemento essenziale di qualsiasi iniziativa che rischi di compromettere la sicurezza delle informazioni personali relative ai singoli nonché la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti di coloro che detengono tali informazioni personali; |
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86. |
ricorda che il principio di disponibilità rischia di permettere lo scambio di dati personali che non siano raccolti in modo legittimo e rispettoso della legalità e che lo stesso deve essere ancorato a regole comuni; esprime riserve in merito alla facilitazione di attività operative che non includano una definizione e norme comuni europee in merito alle indagini coperte da segreto, alla sorveglianza dei cittadini, e così via; |
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87. |
ritiene che, prima che sia prevista un'azione dell'Unione europea in tale settore, occorra stabilire criteri chiari per valutare la proporzionalità e la necessità di limitazioni ai diritti fondamentali; ritiene altresì che l'adozione di una decisione debba sempre essere preceduta da un attento esame delle conseguenze di quanto proposto; |
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88. |
esprime preoccupazione per la pratica sempre più diffusa della definizione di profili attraverso l'uso di tecniche di estrazione di dati (data mining) e la raccolta generalizzata di dati relativi a cittadini innocenti per finalità di prevenzione e di polizia; ricorda l'importanza del fatto che le azioni coercitive devono essere basate sul rispetto dei diritti dell'uomo, dal principio della presunzione di innocenza fino al diritto alla protezione dei dati e della vita privata; |
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89. |
plaude alla proposta relativa a norme internazionali in materia di protezione dei dati; sottolinea che gli accordi con i paesi terzi in materia di protezione dei dati dovrebbero essere realizzati in modo pienamente trasparente e con il controllo democratico del Parlamento e che la presenza nel paese terzo di norme in materia di protezione dei dati a livello europeo costituisce un requisito minimo affinché lo scambio di dati possa aver luogo; |
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90. |
accoglie con favore la proposta relativa a un regime completo in materia di protezione dei dati nell'Unione europea e con i paesi terzi; chiede che si proceda a una valutazione approfondita di tutta la pertinente normativa (concernente la lotta contro il terrorismo, la cooperazione giudiziaria e di polizia, l'immigrazione, gli accordi transatlantici, ecc.) in materia di protezione dei dati personali e della vita privata; |
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91. |
plaude all'enfasi data all'importanza della tecnologia nel programma di Stoccolma nel quadro di una protezione efficace dei dati personali e della vita privata; |
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92. |
esorta l'Unione europea a mostrare la sua determinazione nel tenere conto in tutte le sue politiche delle particolari esigenze delle persone vulnerabili; |
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93. |
sottolinea la necessità di limiti più chiari e rigorosi in materia di scambio di informazioni tra Stati membri e di uso di registri comuni dell'Unione europea; ritiene che, in caso contrario, l'accumulo di registri di notevoli dimensioni a livello di Unione europea potrebbe risultare in una minaccia all'integrità personale, in una diminuzione dell'efficacia dei registri e in un aumento del rischio di fughe di notizie e corruzione; |
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94. |
invita gli Stati membri a rafforzare la fiducia reciproca e la fiducia nella capacità di ciascuno di essi di potenziare la sicurezza; ritiene che la fiducia reciproca dipenda altresì da una valutazione costante, rigorosa ed efficiente dell'efficacia e dei risultati delle azioni dei vari Stati membri; |
Giustizia civile e commerciale per le famiglie, i cittadini e le imprese
Maggiore accesso alla giustizia civile per i cittadini e le imprese
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95. |
ritiene che le priorità nel settore della giustizia civile debbano concentrarsi innanzitutto sul rispetto delle esigenze espresse da singoli cittadini e imprese, semplificando costantemente la macchina della giustizia e creando procedure più semplici, più chiare e più accessibili al fine di garantire la corretta applicazione dei diritti fondamentali e della tutela dei consumatori; a tal fine, pur elogiando la decisione della Commissione di presentare una proposta su testamenti e successioni e un Libro verde in materia di regime patrimoniale fra coniugi in connessione con separazione e divorzio, chiede:
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96. |
insiste sul fatto che l'abolizione dell'exequatur nel contesto del regolamento Bruxelles I (9) non dovrebbe essere affrettata e dovrebbe essere accompagnata da garanzie adeguate; |
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97. |
esaminerebbe con interesse proposte per l'elaborazione di un 28o regime opzionale per le questioni di diritto civile aventi aspetti transfrontalieri in settori concernenti il diritto di famiglia, delle persone e dei beni; |
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98. |
sottolinea la necessità di promuovere ulteriormente la presenza internazionale dell'Unione europea in ambito giuridico mediante soluzioni globali e strumenti multilaterali; reputa che una stretta cooperazione con organizzazioni internazionali, quali la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e il Consiglio d'Europa rivesta un'importanza particolare; reputa inoltre che l'Unione europea debba incoraggiare e sostenere l'accesso dei paesi terzi, in particolare i paesi vicini dell'Unione europea, agli accordi giuridici internazionali e che tale aspetto sia di fondamentale importanza nel settore del diritto di famiglia e della protezione dei bambini; |
Sfruttare appieno i benefici del mercato unico attraverso il diritto contrattuale comunitario
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99. |
esorta la Commissione ad accelerare la sua attività in materia di diritto contrattuale comunitario sulla base del progetto accademico di quadro comune di riferimento (PQCR), nonché di altre opere accademiche nel campo del diritto contrattuale comunitario, e ad associare pienamente il Parlamento nel processo aperto e democratico che dovrà portare all'adozione di un quadro politico comune di riferimento (QCR); evidenzia che il QCR dovrebbe sfociare in uno strumento facoltativo e direttamente applicabile che consenta alle parti di un contratto, fra l'altro società e consumatori, di scegliere liberamente il diritto contrattuale comunitario che disciplina la loro transazione; |
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100. |
ribadisce che la Commissione dovrebbe rendere disponibile nel maggior numero possibile di lingue pertinenti il PQCR, unitamente ad altre opere scientifiche, al fine di garantirne l'accessibilità per tutte le parti interessate, e che tale progetto dovrebbe già servire quale strumento giuridico non vincolante per i legislatori comunitari e nazionali; insiste affinché le disposizioni pertinenti del PQCR siano prese in considerazione sin d'ora, in maniera sistematica e approfondita, in tutte le future proposte della Commissione nonché nelle valutazioni d'impatto concernenti il diritto contrattuale; |
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101. |
incoraggia la Commissione a portare avanti la sua recente idea di proporre contratti tipo che potranno essere utilizzati volontariamente in settori specifici sulla base del QCR; |
Migliorare la legislazione nel settore della giustizia
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102. |
sottolinea la necessità di una legislazione comunitaria nel settore della cooperazione giudiziaria della massima qualità possibile e fondata su valutazioni d'impatto condotte correttamente, al fine di dotare i cittadini e le imprese di strumenti efficaci; deplora che in passato non siano state condotte in tale settore vere e proprie valutazioni d'impatto; nota al riguardo un certo miglioramento e si impegna per il periodo a venire a sottoporre a vaglio critico una valutazione d'impatto della Commissione; |
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103. |
è fermamente persuaso del fatto che, onde garantire un livello minimo di controllo indipendente in sede di elaborazione delle valutazioni d'impatto, sarebbe opportuno istituire un comitato di esperti indipendente incaricato di monitorare, mediante controlli a campione, la qualità dei pareri formulati dal Comitato per la valutazione d'impatto, così come si dovrebbe consentire ai rappresentanti delle parti interessate di collaborare alla loro realizzazione; |
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104. |
ritiene che la cooperazione giudiziaria sia la chiave per conseguire un ravvicinamento delle procedure non soltanto civili ma anche penali dei vari Stati membri; ritiene pertanto che si debba promuovere il ravvicinamento dei diritti procedurali dei cittadini dei vari Stati membri in materia tanto civile quanto penale; |
Creare una cultura giudiziaria europea
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105. |
chiede che venga creata una cultura giudiziaria europea che abbracci tutti gli aspetti del diritto; a tal fine, evidenzia che:
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106. |
invita pertanto la Commissione a promuovere la creazione da parte delle università, degli istituti specializzati di istruzione superiore e dei competenti ordini professionali di un sistema comune di punti/crediti di formazione per i magistrati e i professionisti del diritto; invita inoltre la Commissione ad istituire nell'Unione una rete di organismi di formazione giuridica abilitati ad impartire corsi di familiarizzazione al diritto nazionale, comparato e comunitario per gli operatori e i magistrati su base permanente e continua; |
E-Justice: uno strumento per i cittadini, gli operatori e la magistratura
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107. |
chiede un maggiore sforzo per promuovere e sviluppare la e-Justice a livello comunitario, per favorire l'accesso della giustizia per i cittadini e le imprese e ritiene che:
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108. |
ritiene che e-Justice debba semplificare l'accesso dei cittadini all'assistenza legale, abbreviare i procedimenti e migliorare l'efficienza dell'iter giudiziario e chiede pertanto che il futuro portale multilingue e-Justice preveda l'accesso alle banche dati giuridiche, ricorsi elettronici giudiziali e stragiudiziali, sistemi intelligenti in grado di assistere il cittadino nella risoluzione di problemi legali, registri ed elenchi completi di professionisti del diritto e guide di facile consultazione sugli ordinamenti giuridici di ogni Stato membro; |
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109. |
ritiene che il portale debba altresì essere concepito come uno strumento per i magistrati, il personale giudiziario, i funzionari dei ministeri nazionali della giustizia e gli avvocati, i quali dovrebbero tutti essere abilitati a un accesso securizzato alla sezione del portale di loro competenza; ritiene che in questa sua funzione il portale debba consentire la comunicazione sicura, la videoconferenza e lo scambio di documenti tra i tribunali e le parti in causa (dematerializzazione dei procedimenti), permettere la verifica delle firme elettroniche, prevedere adeguati sistemi di verifica e offrire la possibilità di scambiarsi informazioni; |
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110. |
invita la Commissione a fare in modo che tutta la futura legislazione in materia civile sia concepita per essere utilizzata in applicazioni on-line che richiedano l'inserimento di quantità minime di testo libero; chiede iniziative che garantiscano, ove necessario, l'assistenza on-line in tutte le lingue ufficiali e la disponibilità di servizi on-line di traduzione elettronica; analogamente, ove siano previste la notifica e la comunicazione degli atti, è opportuno fare in modo che la notifica dei documenti e le comunicazioni possano essere effettuate mediante posta elettronica e che anche le firme possano essere trasmesse elettronicamente e che, qualora sia necessaria una testimonianza orale, venga incoraggiato il ricorso alla videoconferenza; ritiene inoltre che tutte le future proposte debbano includere una dichiarazione motivata della Commissione in cui si certifica l'avvenuto controllo della facilità di accesso all'e-Justice; |
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111. |
chiede che ECRIS riservi uno spazio importante ai precedenti in materia di violenza di genere; |
Priorità nel settore della giustizia penale
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112. |
chiede la costruzione di uno spazio della giustizia penale dell'Unione europea basato sul rispetto dei diritti fondamentali, sul principio del riconoscimento reciproco e sull'esigenza di mantenere la coerenza degli ordinamenti nazionali di diritto penale, da sviluppare attraverso:
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113. |
sottolinea che le attività nel settore dell’immigrazione irregolare devono tenere conto degli sforzi per combattere la tratta di esseri umani e non devono in alcun modo penalizzare le vittime particolarmente vulnerabili dei reati, soprattutto le donne e i bambini, né mettere a repentaglio i loro diritti; |
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114. |
sottolinea che una donna su quattro in Europa ha subito o subisce violenza maschile; invita pertanto la Commissione a consolidare la base giuridica in seno all’attuale struttura dell’Unione europea per garantire che tutte le forme di violenza contro le donne siano coperte da una definizione ampia e basata sul genere della violenza contro le donne; chiede che siano presentati, fondandosi su tale base giuridica, una direttiva e un piano d’azione europeo sulla violenza contro le donne che assicurino la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e il perseguimento degli autori dei reati; invita gli Stati membri a tenere debito conto della situazione specifica delle donne immigrate, in particolare delle ragazze che sono ben integrate nell'Unione europea (spesso aventi la doppia cittadinanza) e che, nei rapporti familiari o intimi, sono vittime di rapimenti, reclusione illegale, violenze fisiche e abusi psicologici per motivi religiosi, culturali o tradizionali, e a garantire che siano adottati meccanismi efficaci di accesso all'assistenza e alla protezione; |
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115. |
insiste affinché la questione del genere sia tenuta presente in tutte le fasi dell'elaborazione della politica intesa a combattere la tratta di esseri umani; |
Una strategia coerente di sicurezza a più livelli – un'Europa che protegge i propri cittadini (combattere la criminalità rispettando i diritti dei cittadini)
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116. |
critica l’assenza di un piano generale esaustivo che definisca gli obiettivi e l’architettura globali della strategia dell’Unione europea in materia di sicurezza e di gestione delle frontiere nonché la mancanza di dettagli che dimostrino come tutti i programmi e i meccanismi correlati (già attivi, in fase di preparazione o in fase di definizione) dovrebbero funzionare di concerto e le modalità con cui il rapporto tra detti programmi possa essere ottimizzato; sottolinea che, nell'analizzare l'architettura della strategia dell'Unione europea in materia di sicurezza e di gestione delle frontiere, la Commissione dovrebbe innanzi tutto valutare l'efficacia delle normative esistenti, al fine di creare sinergie ottimali fra di esse; |
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117. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che la futura azione dell'Unione europea in questo settore rispetti pienamente l'importanza basilare dei diritti e delle libertà fondamentali e consegua il giusto equilibrio tra sicurezza e libertà e che tale obiettivo sia adeguatamente controllato e razionalizzato; crede fermamente nella supremazia dello stato di diritto, in un controllo giurisdizionale efficace e nel principio di responsabilità; |
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118. |
si impegna, nell'ambito del nuovo quadro istituzionale definito dal trattato di Lisbona, a lavorare con la Commissione e il Consiglio concentrandosi sulla promozione della libertà dei cittadini dell'Unione europea, sviluppando nel contempo il quadro giuridico dell'Unione europea in materia penale; considera in effetti imperativo che la protezione dei cittadini dal terrorismo e dalla criminalità organizzata debba essere sostenuta mediante strumenti legislativi e operativi efficaci, tenendo conto della dimensione globale di tali fenomeni, e inquadrata in una legislazione chiara che offra ai cittadini dell'Unione la piena tutela dei loro diritti, incluso il diritto di contestare norme sproporzionate o ambigue e l'applicazione impropria delle norme; |
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119. |
ritiene che gli Stati membri debbano valutare fino a che punto sia possibile conseguire la creazione di un quadro giuridico dell'Unione europea in materia penale; |
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120. |
invita l'Unione europea a riconoscere la dignità, il coraggio e la sofferenza delle vittime indirette del terrorismo e sottolinea che dovrebbe essere una priorità difendere e promuovere i diritti delle vittime del terrorismo nonché provvedere al loro conseguente risarcimento economico; riconosce l'estrema vulnerabilità delle donne come vittime indirette del terrorismo; |
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121. |
chiede che venga adottato un quadro giuridico completo che offra alle vittime una protezione e un risarcimento adeguati, segnatamente attraverso l'approvazione di un progetto di decisione quadro che modifichi gli strumenti esistenti per la protezione delle vittime; ritiene di fondamentale importanza sviluppare un approccio comune che preveda una risposta coerente e rafforzata alle esigenze e ai diritti di tutte le vittime, garantendo che esse siano trattate in quanto tali e non come criminali; |
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122. |
accoglie con favore il sostegno alle vittime della criminalità, comprese le donne oggetto di violenza e molestie sessuali, come questione prioritaria per la Presidenza svedese; esorta il Consiglio ad includere nel programma di Stoccolma una strategia europea globale volta ad eliminare la violenza contro le donne, che comporti misure di prevenzione (quali la sensibilizzazione sulla violenza maschile contro le donne), politiche per la protezione delle vittime, compresa una sezione specifica sui diritti delle vittime della criminalità, e a rafforzare il sostegno alle vittime della criminalità, in particolare alle ragazze, che sono sempre più spesso vittime di gravi crimini, introducendo inoltre misure concrete per perseguire gli autori dei reati; chiede alla Presidenza spagnola di dare piena applicazione, durante il suo mandato, al piano d’azione stabilito nel programma di Stoccolma e di informare a cadenza mensile il Parlamento sui progressi realizzati; |
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123. |
ritiene che l'obiettivo di un'Europa sicura sia legittimo e riconosce l'importanza di sviluppare e rafforzare costantemente la politica comune dell'Unione europea nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, l'immigrazione irregolare, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale; |
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124. |
sollecita l'elaborazione di una strategia globale transeuropea per la lotta contro la criminalità organizzata che combini azioni e risorse a disposizione degli Stati membri, delle istituzioni europee, degli organismi specializzati dell'Unione europea e delle reti per lo scambio di informazioni; rileva a tale proposito che la criminalità economica organizzata, come il contrabbando di tabacco, determina perdite di gettito che peggiorano la già grave situazione delle finanze pubbliche di molti Stati membri dell'Unione europea e sollecita l'adozione urgente di misure efficaci di prevenzione; |
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125. |
ritiene che un ulteriore intervento contro la criminalità organizzata e il terrorismo debba orientarsi maggiormente verso la protezione dei diritti fondamentali e fornire un'adeguata protezione dei testimoni, incentivi per coloro i quali cooperano al fine di smantellare le reti terroristiche e politiche di prevenzione e di integrazione a favore soprattutto di persone appartenenti a categorie ad alto rischio; reputa in ogni caso necessario dare priorità alle misure etiche, economiche e sociali di prevenzione, risarcimento e riparazione a favore delle vittime del terrorismo; |
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126. |
ritiene particolarmente importante che l'Unione europea intraprenda un serio sforzo per combattere la tratta di esseri umani, problema in costante crescita; che tale tratta sia combattuta sia all'esterno che all'interno dell'Unione europea e che venga effettuata un’analisi in base al genere per tutte le misure proposte; ritiene che l'Unione europea e gli Stati membri debbano in particolare affrontare la questione della domanda di servizi forniti dalle vittime della tratta di esseri umani, mediante l'introduzione di sanzioni, misure educative e campagne di sensibilizzazione; ritiene che, poiché in termini assoluti la tratta di esseri umani a fini sessuali costituisce la quota maggiore di questo fenomeno criminale (il 79 % stando ai dati delle Nazioni Unite), la relazione tra la domanda d'acquisto di tali servizi e la tratta di esseri umani debba essere chiarita e riconosciuta; e che, se si riuscirà a contenere la domanda di servizi sessuali, la tratta di esseri umani verrà ridotta; |
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127. |
chiede misure a favore della trasparenza e dell'integrità e una più decisa lotta contro la corruzione, sulla base di un piano articolato per obiettivi e di una valutazione periodica degli interventi anti-corruzione adottati dagli Stati membri; sollecita in particolare l'applicazione concreta degli strumenti sviluppati dalla stessa Unione europea con specifico riguardo alla corruzione transfrontaliera e lo sviluppo di una politica organica anti-corruzione con un monitoraggio periodico della sua attuazione effettiva; |
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128. |
chiede il sostegno attivo della società civile nell'azione di monitoraggio dell'integrità e di lotta alla corruzione e l'impegno dei cittadini contro tale fenomeno, non soltanto mediante l'apertura di consultazioni e l'istituzione di canali di comunicazione diretti, ma anche destinando risorse e programmi affinché i cittadini possano utilizzare agevolmente gli spazi messi a loro disposizione; |
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129. |
sottolinea l'aumento dei furti di identità e sollecita la creazione di una strategia di vasta portata dell'Unione europea per la lotta contro la criminalità informatica in questo settore, da sviluppare in collaborazione con i fornitori di servizi internet e le organizzazioni degli utenti, nonché la creazione di uno sportello per l'offerta di assistenza dell'Unione europea alle vittime di furto e di usurpazione di identità; |
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130. |
chiede che si faccia chiarezza sulle regole di giurisdizione e sul quadro giuridico applicabili al ciberspazio, onde favorire le indagini transfrontaliere e gli accordi di cooperazione fra le autorità di polizia e gli operatori, soprattutto ai fini della lotta contro la pornografia minorile su internet; |
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131. |
chiede politiche più efficaci e orientate ai risultati che permettano di estendere l'attuazione della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, associando alle indagini in modo più sistematico Europol e Eurojust, specie nei casi di criminalità organizzata, frode, corruzione e altri reati gravi che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini e gli interessi finanziari dell'Unione europea; |
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132. |
chiede la pubblicazione annuale di una relazione completa sulla criminalità nell'Unione europea, che consolidi le relazioni concernenti settori specifici come l'analisi della minaccia della criminalità organizzata e la relazione annuale Eurojust, e sottolinea l’esigenza di un approccio interdisciplinare e di una strategia globale per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera quali la tratta di esseri umani e la criminalità informatica; |
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133. |
invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare strettamente per uno scambio delle migliori prassi ed esperienze nel campo della lotta alla radicalizzazione; ritiene in proposito che le autorità locali e regionali si trovino in una posizione privilegiata per condividere le migliori prassi nella lotta alla radicalizzazione e polarizzazione e chiede pertanto che esse vengano associate nella elaborazione di strategie anti-terrorismo; |
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134. |
chiede che venga incoraggiata la cooperazione di polizia fra gli Stati membri attraverso iniziative atte a rafforzare la reciproca conoscenza e fiducia, l'addestramento comune, la cooperazione nell'ambito di squadre di polizia miste e un programma di scambi di allievi in cooperazione con l'Accademia europea di polizia; |
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135. |
invita la Commissione e il Consiglio europeo a porre urgentemente rimedio alla situazione creatasi a seguito delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause sulle liste nere, in particolare la causa Kadi (12) e, nel far ciò, a rispettare pienamente i diritti fondamentali degli interessati, fra cui il diritto a un processo equo e il diritto di riparazione; |
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136. |
chiede il rafforzamento di ECRIS al fine di impedire la commissione di reati in più Stati membri, con specifico riguardo ai reati contro i minori; |
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137. |
invita in particolare la Commissione ad avviare quanto prima dibattiti e consultazioni con le parti interessate, compresa la società civile, su tutti gli aspetti connessi all'istituzione della Procura pubblica europea per la lotta contro i reati che pregiudicano gli interessi finanziari dell'Unione, così come previsto dall'articolo 86 TFUE; |
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138. |
sottolinea la necessità di sviluppare una strategia di sicurezza europea di vasta portata, basata sui piani di sicurezza degli Stati membri, su un più forte principio di solidarietà e su una valutazione oggettiva del valore aggiunto delle agenzie dell'Unione europea, delle reti e dello scambio di informazioni; intende seguire da vicino, insieme ai parlamenti nazionali, tutte le attività espletate dal Consiglio nell’ambito della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna dell'Unione europea; |
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139. |
esorta il Consiglio e la Commissione a sviluppare strategie in materia di sicurezza che tengano conto degli aspetti interni ed esterni della criminalità organizzata e del terrorismo; insiste sulla necessità per l'Unione europea di adottare un approccio maggiormente integrato alla politica europea di sicurezza e di difesa e alla giustizia e agli affari interni; |
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140. |
invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a valutare e rivedere le leggi e le politiche internazionali, comunitarie e nazionali in vigore in materia di stupefacenti e a promuovere politiche di riduzione del danno, prevenzione e recupero, segnatamente in vista delle conferenze organizzate a livello delle Nazioni Unite su tali temi; |
Organismi e agenzie di tipo operativo e strumenti tecnici
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141. |
annette grande importanza al rafforzamento di Eurojust e Europol e si impegna a partecipare pienamente insieme ai parlamenti nazionali alla definizione, valutazione e controllo della loro attività, al precipuo fine di esplorare la possibilità di compiere progressi sulla via dell'istituzione di una Procura pubblica europea; |
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142. |
afferma che gli sforzi per combattere la criminalità economica e finanziaria dovrebbero essere mantenuti e, anzi, rafforzati; in questo contesto, dichiara che è particolarmente importante proteggere l'euro, in quanto simbolo dell'Unione; afferma che la lotta contro la contraffazione e il consolidamento e potenziamento del programma Pericles dovrebbero essere tra i principali obiettivi dell'Unione europea; |
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143. |
chiede la revisione della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (13), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (14), e dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (15); |
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144. |
chiede una cooperazione più stretta e più approfondita tra amministrazioni nazionali, agenzie europee e squadre operative comuni attraverso le reti specializzate (come il SIS II, il VIS, il sistema di informazione doganale, Eurodac - un sistema per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino - e le reti giudiziarie) e una specifica cooperazione tra servizi di intelligence e di polizia a livello nazionale ed europeo nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata; ritiene necessario assicurare una più efficace cooperazione europea di polizia fra tutti i paesi terzi e gli Stati membri dell'Unione europea, con opportune garanzie di un adeguato livello di protezione dei dati personali; |
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145. |
deplora la mancanza di progressi nell'attuazione del SIS II e del VIS ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurarsi che tutte le misure preparatorie al loro livello rispettivo siano rafforzate al fine di evitare ulteriori ritardi; |
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146. |
sottolinea la necessità di sviluppare una gestione efficiente, sostenibile e sicura dei sistemi europei di tecnologia informatica su larga scala come SIS II, VIS ed Eurodac, atta a garantire che tutte le regolamentazioni applicabili a tali sistemi per quanto attiene a finalità, diritti di accesso e misure di sicurezza e protezione dei dati trovino incondizionata attuazione; pone l'accento, in questo contesto, sull'imprescindibilità di una regolamentazione esaustiva e uniforme in materia di protezione dei dati personali nell'Unione europea; |
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147. |
ricorda che in taluni settori la creazione di agenzie – come ad esempio l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Eurojust, Europol, Frontex e l'UESA – si è rivelata estremamente utile ai fini dell'istituzione di un SLSG; ritiene che, dal momento che Schengen rappresenta il nucleo dell'SLSG, sia fondamentale ed essenziale creare un'agenzia europea per la gestione dei sistemi di informazione sostanziale in tale campo, segnatamente SIS II, VIS e EURODAC, poiché questa è la soluzione più affidabile; |
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148. |
deplora il fatto che il trattato di Lisbona entrerà in vigore senza che Consiglio e Commissione abbiano adeguatamente preparato le misure necessarie per un «nuovo inizio» relativamente all'SLSG; osserva che, contrariamente a quanto è stato fatto nell'ambito della politica europea di sicurezza e di difesa, in particolare per il Servizio per l'azione esterna, non sono stati effettuati lavori preparatori al fine di dare attuazione alla base giuridica sulla trasparenza (articolo 15 TFUE), la protezione dei dati (articolo 16 TFUE) e la non discriminazione (articolo 12 TFUE); osserva altresì che tale situazione potrebbe sfociare in un lungo periodo di incertezza giuridica che si ripercuoterà in modo particolare sull'SLSG; invita la Commissione, alla luce di tutto ciò e con riferimento all'articolo 265 del TFUE, a presentare entro il 1o settembre 2010, secondo la procedura legislativa ordinaria, i documenti elencati in appresso:
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Questioni urgenti
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149. |
chiede alla Commissione di proporre immediatamente, a fini di coerenza, un testo unico che riunisca le 1 200 misure diverse approvate nell’ambito dell'SLSG dal 1993, tenendo conto delle missioni e dei ruoli nuovi dell'Unione nonché del nuovo quadro giuridico offerto dal trattato di Lisbona, a partire da settori considerati prioritari d'intesa con il Parlamento europeo; rammenta alla Commissione che il Parlamento ne valuterà gli impegni in occasione delle prossime audizioni dei Commissari; invita dunque la Commissione a comunicare chiaramente, caso per caso, quali proposte intende codificare o rifondere e si riserva il diritto di avvalersi pienamente dei suoi poteri di modifica della legislazione; ritiene che il nuovo quadro giuridico dell'SLSG dovrebbe avere la precedenza rispetto ad esigenze di continuità o di consolidamento di atti legislativi concepiti all'interno di un quadro costituzionale considerevolmente diverso; |
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150. |
sottolinea che, soprattutto per le proposte legislative connesse all'SLSG, sin dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il processo decisionale dovrebbe essere trasparente e conforme alle norme riguardanti:
ritiene che, nei casi in cui una procedura legislativa sia stata avviata in base alle disposizioni del trattato di Nizza prevedendo una semplice consultazione del Parlamento, com'è il caso per molte questioni concernenti l'SLSG, e il Parlamento abbia già emesso un parere, la procedura legislativa dovrebbe essere avviata nuovamente in base al trattato di Lisbona in prima lettura, al fine di dare al Parlamento la possibilità di esprimere la propria opinione nella consapevolezza delle sue prerogative; |
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151. |
sottolinea che, contrariamente a quanto affermato nel progetto di programma di Stoccolma della Presidenza, quando sono in gioco i diritti fondamentali la politica estera dell'Unione europea dovrebbe conformarsi al quadro giuridico interno dell'Unione, e non viceversa; chiede di essere immediatamente informato in merito ai negoziati in programma o in corso su accordi internazionali che interessano l'SLSG, in particolare se basati sugli articoli 24 e 38 dell'attuale trattato UE; ritiene che occorra attribuire una priorità particolare alla formulazione, prima del prossimo vertice UE-USA, di una strategia comune coerente per le future relazioni con gli Stati Uniti con riferimento all'SLSG, in particolare per quanto concerne la conclusione dei seguenti accordi ancora in corso di definizione:
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152. |
invita la Commissione a semplificare e a rendere maggiormente accessibili i programmi finanziari istituiti per sostenere la creazione dell'SLSG; rileva in tale contesto la necessità di solidarietà finanziaria nella preparazione delle nuove prospettive finanziarie; |
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153. |
si riserva il diritto di ritornare su specifiche proposte quando sarà consultato sul programma di azione legislativa; |
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154. |
chiede una valutazione e revisione a medio termine del programma di Stoccolma per gli inizi del 2012; |
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155. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 267 del 14.10.1991, pag. 33.
(2) GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 99.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0352.
(4) Testi approvati, P6_TA(2009)0386.
(5) In base all'articolo 10 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie e all'articolo 276 del TFUE.
(6) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(7) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(8) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
(9) Regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
(11) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.
(12) Cause congiunte C-402/05 P e C-415/05P, Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione, [2008] Racc. I-6351.
(13) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
(14) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(15) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/35 |
Mercoledì 25 novembre 2009
Partenariato economico e commerciale euromediterraneo
P7_TA(2009)0091
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sul partenariato economico e commerciale euromediterraneo in vista dell'ottava Conferenza ministeriale Euromed sul commercio – Bruxelles – 9 dicembre 2009
2010/C 285 E/03
Il Parlamento europeo,
vista la dichiarazione di Barcellona adottata durante la prima Conferenza ministeriale Euromed tenutasi il 27 e 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato tra l'Unione europea e i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale,
visti la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2003 dal titolo «Europa ampliata – Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» (COM(2003)0104), il documento di strategia della Commissione del 12 maggio 2004 sulla politica europea di prossimità (COM(2004)0373), la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2004 sulle proposte della Commissione riguardanti piani d'azione nell'ambito della politica europea di prossimità (COM(2004)0795), i piani d'azione per Israele, la Giordania, il Marocco, l'Autorità Palestinese, la Tunisia e il Libano, e il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1),
visti gli accordi di associazione euromediterranei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Tunisia (2), Israele (3), il Marocco (4), la Giordania (5), l'Egitto (6), il Libano (7) e l'Algeria (8), dall'altra, e l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) (a beneficio dell'Autorità palestinese) (9),
vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (10),
visto l'accordo di libero scambio, noto come l'accordo di Agadir, firmato il 25 febbraio 2004 da Giordania, Egitto, Tunisia e Marocco,
viste le conclusioni delle conferenze ministeriali euromediterranee e delle conferenze ministeriali settoriali che si sono svolte sin dall'avvio del processo di Barcellona, con specifico riferimento alle conclusioni della sesta conferenza ministeriale euromediterranea dei ministri del commercio, tenutasi a Lisbona il 21 ottobre 2007 e della settima conferenza euromediterranea dei ministri del commercio tenutasi il 2 luglio 2008 a Marsiglia,
visto il vertice per il Mediterraneo dei capi di Stato e di governo euromediterranei, tenutosi il 13 luglio 2008 a Parigi, durante il quale è stata creata l'Unione per il Mediterraneo,
vista la valutazione d'impatto sulla sostenibilità (SIA) della zona di libero scambio euromediterranea (ZLS) elaborata dall'Istituto per la politica e la gestione dello sviluppo dell'università di Manchester,
vista la dichiarazione finale del vertice Euromed dei Consigli economico e sociale e di istituzioni analoghe tenutosi il 18 e 19 ottobre 2009 ad Alessandria,
vista la riunione degli alti funzionari euromediterranei del commercio, tenutasi l'11 novembre 2009 a Bruxelles,
viste le sue precedenti risoluzioni sulla politica euromediterranea dell'Unione europea, in particolare quelle del 15 marzo 2007 sulla creazione della zona di libero scambio euromediterranea (11), e del 19 febbraio 2009 sul processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo (12),
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
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A. |
considerando che la Conferenza di Barcellona del 1995 ha varato un progetto molto ambizioso, vale a dire la creazione di nuovi e più stretti legami politici, economici, sociali e culturali tra le sponde settentrionale e meridionale del Mediterraneo e considerando che questo progetto è ancora molto lontano dal completamento, |
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B. |
considerando che il processo di creazione dell'Unione per il Mediterraneo, inteso a rilanciare il processo di integrazione euromediterranea mediante progetti concreti e visibili, non è ancora completato; considerando che tra il gennaio e il luglio 2009 non è stata programmata nessuna riunione Euromed a causa del conflitto nella striscia di Gaza, |
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C. |
considerando che la riunione dei ministri degli affari esteri Euromed, che avrebbe dovuto aver luogo il 24-25 novembre 2009 a Istanbul, ha dovuto essere rinviata a causa di un boicottaggio da parte degli Stati arabi, che protestano contro la posizione di Israele nel processo di pace in Medio Oriente, |
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D. |
considerando che l'Unione europea ha firmato accordi di associazione con tutti i suoi partner del sud del Mediterraneo, ad eccezione della Siria e della Libia; considerando che i negoziati con la Siria per un accordo di associazione sono stati conclusi ma che la Siria ne ha rinviato la firma e considerando che la Commissione ha aperto negoziati con la Libia, |
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E. |
considerando che l'approccio bilaterale, che è una componente di qualsiasi processo di questo genere e una conseguenza di specifiche diversità culturali, sociali, economiche e politiche fra i paesi interessati, dovrebbe essere guidato e sostenuto da una visione più globale e da un piano per le relazioni tra i vari partner ed integrato da un approccio regionale, |
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F. |
considerando che le due sponde del Mediterraneo continuano a presentare una stridente asimmetria sui piani economico, sociale e demografico, evidenziando un divario in termini di benessere che è alla radice dell'instabilità e delle pressioni ambientali e migratorie nella regione; considerando che fra i paesi mediterranei si notano rilevanti disparità in termini di sviluppo; considerando che oltre il 30 % della popolazione dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale vive con meno di 2 dollari USA al giorno, |
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G. |
considerando che le economie dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale sono fortemente dipendenti dal commercio con l'estero; considerando che circa il 50 % dei loro flussi commerciali si dirige verso l'Unione europea, sebbene essi rappresentino solo l'8 % del commercio esterno comunitario, con un saldo positivo per l'Unione europea; considerando che la struttura delle esportazioni di questi paesi è molto poco diversificata e che essi continuano ad essere specializzati in settori che favoriscono poco la crescita, |
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H. |
considerando che l'Unione europea costituisce il principale investitore estero nella regione, ma che gli investimenti diretti esteri (IDE) rimangono a livelli molto bassi rispetto ad altre regioni del mondo e considerando che vi sono grandi differenze, da un paese all'altro, nella capacità di attirare tali investimenti, |
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I. |
considerando che l'integrazione regionale sud-sud è ben lungi dall'essere realizzata e che gli scambi commerciali sud-sud sono poco sviluppati, rappresentando solo il 6 % degli scambi commerciali globali dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale, |
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J. |
considerando che questa situazione potrebbe avere effetti estremamente nocivi per il processo di integrazione euromediterraneo e in particolare per la sicurezza alimentare e la sovranità dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale, in particolare esacerbando gli effetti della concentrazione degli scambi, quale la crescente dipendenza da un numero ristretto di esportazioni principalmente agricole nell'Unione europea, aumentando nello stesso momento l'esigenza di importazioni di generi alimentari di base e pertanto senza nessun vantaggio per tali paesi e per le loro imprese, |
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K. |
considerando che i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale devono eliminare gli ostacoli politici ed economici che rallentano il processo di integrazione nell'intera area per poter conseguire una più proficua collaborazione reciproca, |
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L. |
considerando che gli operatori del settore tessile, calzaturiero e della confezione stanno perdendo molte quote di mercato, a causa del mercato globalizzato e della forte concorrenza dei paesi asiatici, |
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M. |
considerando che per avere effetti positivi certi, la ZLS dovrebbe agevolare l'integrazione dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale nel commercio internazionale ed assicurarne la diversificazione economica assicurando una ripartizione equa dei vantaggi che ne derivano, per centrare il principale obiettivo del partenariato economico e commerciale euromediterraneo, vale a dire la riduzione del divario esistente in termini di sviluppo tra la sponda settentrionale e quella meridionale del Mediterraneo, |
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N. |
considerando che gli effetti della crisi economica e finanziaria hanno aggravato le sfide politiche, economiche e sociali già esistenti nei paesi partner, in particolare per quanto riguarda il problema della disoccupazione; considerando che è nell'interesse comune di questi paesi e dell'Unione europea ridurre i tassi di disoccupazione nella regione e offrire prospettive di vita dignitose alle popolazioni interessate, specie alle donne, ai giovani e alla popolazione rurale, |
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1. |
pur riconoscendo taluni miglioramenti, deplora il fatto che i principali obiettivi del partenariato euromediterraneo siano ancora lungi dall'essere realizzati; sottolinea che il successo di questo processo, in particolare della ZLS, che potrebbe contribuire alla pace, alla prosperità e alla sicurezza in tutta la regione, richiede uno sforzo sostenuto e convergente di tutte le parti in causa e un maggiore coinvolgimento della società civile e dei cittadini di entrambe le sponde del Mediterraneo; |
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2. |
ritiene che le numerose difficoltà, non solo di natura economica, ma anche politica, come il conflitto in Medio Oriente, hanno avuto un notevole impatto negativo sui progressi e gli sviluppi di questo processo e della ZLS in particolare; deplora il fatto che, a causa di questi stessi motivi politici, la riunione ministeriale Euromed dei ministri degli affari esteri, prevista a Istanbul per il 24-25 novembre 2009, sia stata cancellata e che l'Unione per il Mediterraneo non proceda; |
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3. |
ricorda la definizione nell'Unione per il Mediterraneo di progetti significativi in settori strategici, come la costruzione di nuove infrastrutture, la cooperazione tra le piccole e medie imprese (PMI), le comunicazioni e lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili al fine di contribuire allo sviluppo e alla facilitazione degli scambi e degli investimenti euromediterranei; invita a continuare a tenere le riunioni programmate nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo e a creare un segretariato permanente a Barcellona; |
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4. |
interpreta gli attuali ostacoli come un segnale che l'approfondimento delle relazioni economiche debba progredire di pari passo con l'approfondimento delle relazioni politiche; ritiene che una vera integrazione regionale ed economica possa essere realizzata solo facendo progressi concreti nella risoluzione dei conflitti esistenti e nel campo della democrazia e dei diritti umani; |
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5. |
invita la Commissione, gli Stati membri e i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale a prendere in considerazione gli effetti della crisi finanziaria, economica e ambientale, integrando maggiormente le considerazioni sociali ed ambientali nel partenariato economico e commerciale; esorta tutti i governi di tali paesi ad attuare politiche coerenti ed efficaci in materia di occupazione e di protezione sociale, al fine di mitigare gli effetti della crisi; |
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6. |
ricorda a questo proposito che l'obiettivo di una ZLS non può essere valutato solo in termini di crescita economica, ma anche e soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro; sottolinea che la disoccupazione giovanile e femminile rappresenta la principale emergenza sociale nei paesi del Mediterraneo; |
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7. |
sottolinea l'importanza che rivestono l'integrazione regionale dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale e il potenziamento degli scambi commerciali sud-sud; si rammarica che la cooperazione sud-sud sia ancora sottosviluppata; |
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8. |
incoraggia vivamente i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale a sviluppare gli scambi sud-sud, conformemente all'accordo di Agadir firmato dall'Egitto, dalla Giordania, dal Marocco e dalla Tunisia; considera questa misura essenziale per l'integrazione regionale; invita gli altri paesi della regione ad aderire all'accordo per sviluppare ulteriormente le iniziative di integrazione in cui sono impegnati i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale e per sfruttare le sinergie attraverso l'approfondimento degli accordi di associazione euro-mediterranei tra questi paesi e l'Unione europea; sottolinea che le istituzioni dell'Unione europea devono rispondere positivamente alle richieste di sostegno tecnico e finanziario per promuovere tale integrazione economica sud-sud; |
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9. |
reputa che il sistema di cumulo dell'origine debba essere rafforzato, in quanto si tratta di uno strumento doganale utile per rilanciare il commercio in tale regione, e che le norme d'origine debbano essere aggiornate e semplificate, onde tener conto degli interessi dei partner Euromed; invita i ministri euromediterranei del commercio ad appoggiare la convenzione regionale sul sistema pan-euromediterraneo di norme di origine che pone le basi per la semplificazione di tali norme, nonché ad adottare ulteriori misure per l'attuazione del sistema pan-euromediterraneo del cumulo di origine; |
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10. |
rileva che i ministri euromediterranei del commercio discuteranno misure volte ad affrontare l'attuale debolezza delle relazioni economiche e commerciali Euromed, una nuova tabella di marcia per gli scambi commerciali euromediterranei e un nuovo meccanismo per agevolare gli scambi e gli investimenti nella regione; accoglie con favore tutte le iniziative comuni volte a riesaminare gli attuali accordi di associazione, alla luce delle nuove esigenze e sfide economiche; |
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11. |
insiste sulla necessità che tali discussioni si svolgano in un contesto di fiducia e rispetto reciproci tra i partner, allo scopo di garantire ai paesi del Mediterraneo meridionale e orientale il diritto di controllare il ritmo della loro apertura commerciale e le loro strategie nazionali di sviluppo economico e sociale; rammenta che i negoziati sulla ZLS dovrebbero essere pianificati in modo concertato e graduale, nell'ambito di un partenariato razionale e prevedibile che rispecchi le realtà socioeconomiche dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale; |
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12. |
sottolinea che qualsiasi ulteriore liberalizzazione nel settore dell'agricoltura e della pesca dovrebbe tenere conto della necessità di proteggere le merci sensibili, valutando in modo sistematico l'impatto sociale dei processi di liberalizzazione, nonché delle norme fitosanitarie; invita i ministri del commercio del Mediterraneo a garantire la gradualità di questo processo, tenendo conto del tempo necessario per attuare eque riforme fiscali destinate a compensare la riduzione delle entrate fiscali doganali; invita i partner euromediterranei a considerare il concetto di una politica agricola euromediterranea integrata, fondata sulla complementarità della catena di approvvigionamento e su una politica idrica valida e incentrata inoltre sulle esigenze di sovranità alimentare piuttosto che su considerazioni commerciali; |
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13. |
ritiene che il settore dei servizi sia essenziale per lo sviluppo dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale; è del parere che qualsiasi liberalizzazione dei servizi debba aver luogo su una base concertata con tali paesi, riconoscendo loro il diritto di aumentare gradualmente e controllare l'apertura dei settori sensibili e vulnerabili delle loro economie; ritiene che occorra distinguere tra servizi commerciali e servizi pubblici; |
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14. |
sollecita l'adeguamento del calendario per la liberalizzazione del settore industriale sulla base delle condizioni economiche e sociali di ogni paese, incluso il livello di disoccupazione, nonché il suo impatto ambientale; sottolinea che il partenariato economico e commerciale dovrebbe promuovere una maggiore diversificazione della produzione di beni industriali nonché del loro elevato valore aggiunto; invita i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale ad attuare politiche regionali che tengano conto del ruolo delle imprese molto piccole e delle PMI; |
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15. |
osserva che i produttori tessili euromediterranei incontrano gravi difficoltà nell'ambito della crescente concorrenza mondiale; richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare il partenariato nord-sud per mantenere la produttività e la competitività del settore tessile e dell'abbigliamento euromediterraneo e per promuovere le attività dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale che abbiano un valore aggiunto maggiore, basate su creatività e innovazione, e non solo sull'esternalizzazione; |
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16. |
sottolinea la necessità di promuovere la sicurezza degli investimenti nella regione del Mediterraneo, mediante un sistema che coordini strategie incentrate sulle PMI e copra ambiti molteplici: salvaguardie, finanziamento, informazione e messa in rete delle PMI; |
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17. |
ritiene che la nuova proposta di stabilire un meccanismo euromediterraneo di agevolazione degli investimenti costituisca un significativo passo avanti verso la centralizzazione e la diffusione delle informazioni tramite una rete unica, che consentirebbe agli operatori economici di farsi un'idea generale delle condizioni di commercio e d'investimento nella regione; sottolinea che lo strumento dovrebbe essere complementare alle reti esistenti; |
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18. |
richiama l'attenzione sulla necessità di creare una Banca euromediterranea per gli investimenti e lo sviluppo, che riunirebbe donatori dalle due sponde del Mediterraneo e sarebbe in grado di attrarre gli IDE necessari alla regione euromediterranea; |
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19. |
accoglie con favore l'istituzione del «fondo Inframed», che era stata annunciata nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo, come un fondo di investimento a lungo termine per finanziare progetti di infrastrutture; |
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20. |
è dell'avviso che l'Unione per il Mediterraneo dovrebbe intensificare le forme di cooperazione esistenti nel quadro di Euromed per offrire a tutti i paesi partner l'opportunità di partecipare ai programmi e alle politiche corrispondenti dell'Unione europea in base a priorità e obiettivi fissati di comune accordo; fa notare che è importante estendere ulteriormente l'ambito di applicazione dei programmi comunitari sino a comprendere la partecipazione dei paesi partner, in particolare nei settori della cooperazione transfrontaliera (InterReg), dell'istruzione, della ricerca e della formazione professionale (scambi di studenti, ecc.); |
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21. |
incoraggia l'uso dell'energia solare ed eolica nella regione mediterranea; accoglie con favore le recenti iniziative come il «Plan Solaire» e le prime idee in merito all'iniziativa industriale Desertec per sviluppare il vasto potenziale di energia solare in Medio Oriente e in Nord Africa, ma deplora il fatto che le azioni siano ancora concepite ad un livello nazionale; sottolinea che l'azione dell'Unione europea relativamente al progetto Desertec deve essere coerente e contribuire attivamente allo sviluppo dei paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente e chiede alla Commissione di coordinare proattivamente gli sforzi dell'Unione europea; |
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22. |
prende atto con preoccupazione delle conclusioni della SIA; invita la Commissione a seguire sistematicamente le raccomandazioni di tale valutazione per quanto riguarda l'impatto sociale e ambientale del processo di liberalizzazione, al fine di tener conto delle dimensioni della coesione sociale e dello sviluppo sostenibile; sottolinea, inoltre, che tale impatto può variare in modo significativo da un settore all'altro e da un paese all'altro; sottolinea, al fine di realizzare un vero progresso sociale, l'importanza di promuovere nel partenariato economico e commerciale il lavoro degno e i codici di condotta, negoziati con le multinazionali, che integrano gli obiettivi di offrire un lavoro dignitoso; |
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23. |
ritiene che occorra completare la ZLS con la graduale e condizionata concessione della libera circolazione dei lavoratori, pur tenendo conto della situazione del mercato del lavoro europeo e delle attuali riflessioni della comunità internazionale sui legami intercorrenti fra migrazione e sviluppo; reputa urgente stabilire procedure giuridiche e amministrative atte ad agevolare la concessione dei visti, specialmente per gli attori del partenariato euromediterraneo, gli studenti, gli universitari e gli operatori socioeconomici; insiste sull'importanza e la necessità di una riduzione del costo dei trasferimenti delle rimesse dei migranti, per massimizzarne l'utilizzazione nell'economia locale; |
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24. |
chiede alla Commissione di tenerlo debitamente informato sui progressi dell'accordo di associazione con la Siria, la cui firma è stata recentemente rinviata da tale paese; ritiene che sussistano preoccupazioni circa il ritorno della Libia al tavolo dei negoziati in vista di un accordo di associazione e, più in generale, nell'Unione per il Mediterraneo; chiede alla Commissione di tenerlo debitamente informato e di coinvolgerlo e consultarlo in ogni fase dei negoziati; |
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25. |
osserva inoltre che diversi paesi mediterranei hanno espresso interesse ad approfondire e/o estendere i loro accordi commerciali con l'Unione europea e chiede alla Commissione, in considerazione dei nuovi poteri in materia commerciale conferiti al Parlamento dal trattato di Lisbona, di tenere conto di una precedente risoluzione del Parlamento nel negoziare tali nuovi accordi; |
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26. |
sottolinea anche che gli approcci bilaterali non dovrebbero essere conclusi a spese di un approccio regionale multilaterale; ritiene che la Commissione, mentre invoca una più stretta cooperazione con i partner più avanzati, e tenendo nel debito conto le loro specifiche caratteristiche politiche, culturali e sociali, debba mantenere il principio di negoziati tra regione e regione; |
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27. |
sottolinea che, data la situazione palestinese, sarebbe opportuno adottare misure specifiche e speciali per aiutare la popolazione e permettere l'integrazione di tale zona nei flussi commerciali mediterranei; a tale proposito, ritiene che debba essere individuata una soluzione per affrontare il problema della certificazione d'origine e del conseguente trattamento preferenziale che, nel quadro dell'accordo di associazione CE-Israele, è applicabile alle merci provenienti dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania; |
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28. |
ritiene che una tabella di marcia equilibrata, basata su un ampio consenso e, tra l'altro, una valutazione positiva di impatto sociale e ambientale, potrebbe essere un utile strumento per il rilancio della cooperazione economica e commerciale nei prossimi anni; invita pertanto i ministri euromediterranei del commercio ad approvarla durante la loro riunione ministeriale nel dicembre 2009; invita gli alti funzionari euromediterranei per il commercio a controllare l'attuazione della tabella di marcia nei prossimi anni e a proporre qualsiasi modifica necessaria, e chiede di essere informato su queste misure; |
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29. |
sottolinea la necessità che il processo di integrazione euromediterraneo torni a essere una priorità politica dell'Unione europea; |
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30. |
sottolinea il ruolo svolto dall'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM) in seno al partenariato, in quanto istanza democratica che riunisce parlamentari delle due sponde del Mediterraneo attorno ai tre pilastri del processo di Barcellona; invita, infine, a rafforzare la cooperazione in campo economico tra l'APEM e la Commissione e il Consiglio; |
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31. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai capi di stato e di governo, ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale, nonché all'APEM. |
(1) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
(2) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
(3) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
(4) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
(5) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.
(6) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.
(7) GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.
(8) GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.
(9) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.
(10) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.
(11) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 210.
(12) Testi approvati, P6_TA(2009)0077.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/42 |
Mercoledì 25 novembre 2009
Risarcimento ai passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea
P7_TA(2009)0092
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea
2010/C 285 E/04
Il Parlamento europeo,
vista l'interrogazione del 15 ottobre 2009 alla Commissione sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea (O-0089/09 – B7-0210/2009),
vista la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” (1),
visto il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (2),
visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (3),
visto il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (4),
visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (5),
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento,
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A. |
considerando che la direttiva 90/314/CEE disciplina aspetti del settore delle vacanze “tutto compreso” e prevede un adeguato risarcimento e il rimpatrio del consumatore in caso di fallimento dell'impresa organizzatrice delle vacanze “tutto compreso”, |
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B. |
considerando che il regolamento (CE) n. 2027/97 stabilisce la natura della responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti e prevede un regime di risarcimento per i passeggeri, |
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C. |
considerando che il regolamento (CE) n. 785/2004 stabilisce i requisiti assicurativi che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili devono soddisfare, |
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D. |
considerando che il regolamento (CE) n. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, |
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E. |
considerando che il regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce norme finanziarie rigorose per gli esercenti di aeromobili, |
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F. |
considerando che negli ultimi dieci anni si è registrata una forte crescita del numero di vettori aerei a basso costo relativamente piccoli che operano voli verso destinazioni di vacanza rinomate nonché del numero di passeggeri che essi trasportano, |
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G. |
considerando che nel settore dell'aviazione negli ultimi nove anni si sono verificati 77 fallimenti, con il risultato che in taluni casi svariate migliaia di passeggeri sono rimasti a terra nelle rispettive destinazioni, nell'impossibilità di utilizzare il loro biglietto aereo di ritorno, |
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1. |
osserva che la Commissione ha avviato una consultazione ad ampio raggio delle parti interessate sulla questione del fallimento di compagnie aeree; |
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2. |
ricorda che la Commissione ha intrapreso uno studio approfondito delle difficoltà derivanti dal fallimento di compagnie aeree e delle conseguenti ripercussioni sui passeggeri, e ha trasmesso al Parlamento i relativi risultati nel febbraio 2009; |
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3. |
prende atto dei risultati di tale studio e della serie di opzioni in esso analizzate; |
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4. |
ricorda al riguardo che esiste una serie di opzioni che la Commissione potrebbe adottare al fine di rafforzare la posizione dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea, tra cui un'assicurazione obbligatoria per le compagnie aeree, un programma di assicurazione volontaria per i passeggeri che le compagnie aeree sarebbero tenute a proporre, e l'istituzione di un fondo di garanzia; |
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5. |
invita la Commissione ad esaminare la possibilità di elaborare una proposta legislativa e a presentarla, se lo ritiene opportuno, entro il 1o luglio 2010; tale proposta dovrebbe avere lo scopo specifico di prevedere un risarcimento per i passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea e di definire altresì le relative modalità finanziarie e amministrative, compreso il principio della responsabilità collettiva, grazie al quale tutte le compagnie aeree che volino sulla stessa rotta e abbiano posti disponibili consentirebbero di garantire il rimpatrio dei passeggeri lasciati a terra in aeroporti stranieri in caso di fallimento di una compagnia aerea; chiede alla Commissione di proporre, in sede di revisione della direttiva concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, un'estensione in ordine al rimpatrio o all'imbarco su un volo alternativo dei passeggeri interessati; |
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6. |
invita la Commissione a valutare la possibilità di estendere tali misure alle compagnie aeree che hanno cessato di operare causando ai passeggeri inconvenienti analoghi a quelli provocati dal fallimento di una compagnia aerea; |
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7. |
invita la Commissione ad analizzare la possibilità di un rapido svincolo degli aeromobili sequestrati da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di modo che tali aeromobili possano essere utilizzati per rimpatriare i passeggeri lasciati a terra; |
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8. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(2) GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1.
(3) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.
(5) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/44 |
Mercoledì 25 novembre 2009
Marchio d'origine
P7_TA(2009)0093
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sul marchio d'origine
2010/C 285 E/05
Il Parlamento europeo,
visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1),
vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (2),
visti l'articolo IX e l'articolo XXIV, paragrafo 5, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994,
visti il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (4), che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, i quali delineano il sistema delle norme di origine non preferenziale della Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (5),
vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale (6),
vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sul marchio di origine (7),
vista la sua dichiarazione sul marchio d'origine (8),
vista la proposta della Commissione, del 16 dicembre 2005, per un regolamento del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM(2005)0661),
visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
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A. |
considerando che attualmente l'Unione europea non ha disposizioni armonizzate o prassi uniformi in materia di marchio d'origine nell'Unione; considerando che le disparità tra le regolamentazioni vigenti negli Stati membri nonché la mancanza di norme comunitarie chiare in materia danno luogo a un quadro giuridico frammentario, |
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B. |
considerando che sono vietate misure nazionali che impongano un marchio d'origine obbligatorio sulle merci importate da altri Stati membri, mentre non esistono limitazioni analoghe per il marchio d'origine obbligatorio su merci importate da paesi terzi, |
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C. |
considerando che parecchi dei principali partner commerciali dell'Unione europea, quali Stati Uniti, Cina, Giappone e Canada, hanno introdotto obblighi di legge in materia di marchio d'origine, |
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D. |
considerando che, nell'Agenda di Lisbona, l'Unione europea si è posta l'obiettivo di rafforzare la propria economia anche migliorando la competitività dell'industria comunitaria nel contesto dell'economia mondiale; considerando che la concorrenza può essere considerata leale se si svolge con regole chiare per i produttori così come per gli esportatori e gli importatori e se è costruita su presupposti e valori comuni in campo sociale e ambientale, |
|
E. |
considerando che un regime che preveda il marchio d'origine avrebbe lo scopo di permettere ai consumatoridi essere pienamente consapevoli del paese d'origine dei prodotti che acquistano; che i consumatori sarebbero così in grado di mettere tali prodotti in relazione con le norme sociali, ambientali e di sicurezza generalmente associate a tale paese, |
|
F. |
considerando che la proposta che introduce nell’Unione europea un regime obbligatorio d'indicazione del paese d'origine è circoscritta a un numero limitato di prodotti importati, quali tessili, gioielleria, abbigliamento, calzature, mobili, cuoio, apparecchi per l’illuminazione, oggetti di vetro, ceramiche, borse e borsette, per i quali l'obbligo del “made in” fornisce un'informazione molto utile per la scelta da parte del consumatore finale, |
|
G. |
considerando essenziale assicurare parità di condizioni con i produttori dei maggiori partner dell'Unione europea che hanno introdotto il marchio d'origine, |
|
H. |
considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009 porrà il Parlamento europeo e il Consiglio su un piano di parità in materia di politica commerciale comune; considerando che, ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla futura regolamentazione sul marchio d'origine si applicherà la procedura legislativa ordinaria, |
|
1. |
ribadisce che la protezione dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, che prevedano anche indicazioni dell'origine; |
|
2. |
invita la Commissione e il Consiglio a compiere tutti i passi necessari per assicurare parità di condizioni con i partner commerciali che hanno introdotto obblighi in materia di marchio d'origine; |
|
3. |
invita la Commissione e il Consiglio a istituire opportuni meccanismi di vigilanza e di lotta contro la frode in campo doganale; |
|
4. |
esorta gli Stati membri a tenere un approccio comunitario coerente sulla questione in modo da consentire ai consumatori di ricevere informazioni più complete e accurate; considera il marchio d'origine obbligatorio un importante passo in avanti verso un'informazione più completa sulle norme sociali e ambientali concernenti produzione e trasformazione; |
|
5. |
invita la Commissione a intervenire energicamente, di concerto con gli Stati membri, per difendere i legittimi diritti e le legittime aspettative dei consumatori ogniqualvolta vi siano prove di un uso fraudolento o ingannevole dei marchi d'origine da parte di importatori e di produttori di paesi terzi; |
|
6. |
considera la summenzionata proposta di regolamento del Consiglio che introduce indicazioni obbligatorie del paese d'origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'Unione europea utile per conseguire l'obiettivo della trasparenza e della corretta informazione del consumatore nonché della coerenza delle regole del commercio internazionale; |
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7. |
ritiene che dal 1o dicembre 2009, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria introdotta dal trattato di Lisbona, debbano avere ufficialmente inizio consultazioni e scambi di opinioni tra Parlamento e Consiglio, e che ogni ulteriore differimento recherebbe serio danno ai diritti dei cittadini, all'occupazione nell'Unione europea e al principio del commercio libero ed equo; |
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8. |
invita la Commissione a mantenere inalterata la sua proposta e a ripresentarla al Parlamento a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona; |
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9. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
(2) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(5) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.
(6) Testi approvati, P6_TA(2009)0048.
(7) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 881.
(8) GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 140.
Giovedì 26 novembre 2009
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/47 |
Giovedì 26 novembre 2009
Strategia di allargamento 2009 concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia
P7_TA(2009)0097
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sul documento 2009 di strategia per l'allargamento presentato dalla Commissione concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia
2010/C 285 E/06
Il Parlamento europeo,
viste la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2009-2010» (COM(2009)0533) e le relazioni 2009 di accompagnamento sullo stato di avanzamento nei singoli paesi,
viste le sue risoluzioni del 16 marzo 2006 sul documento 2005 di strategia per l'allargamento della Commissione (1), del 13 dicembre 2006 sulla comunicazione della Commissione concernente la strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2006-2007 (2), e del 10 luglio 2008 sul documento di strategia di allargamento 2007 presentato dalla Commissione (3),
viste tutte le sue precedenti risoluzioni sui paesi dei Balcani occidentali e sulla Turchia,
vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2009 concernente il Kosovo (4) e la concretizzazione della prospettiva europea di tale paese (COM(2009)0534),
visto l'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento,
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A. |
considerando che, in base all'articolo 49 del trattato UE, «[ogni] Stato europeo … può domandare di diventare membro dell'Unione», |
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B. |
considerando che il futuro dei Balcani occidentali è con l'Unione europea, come riaffermato dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e20 giugno 2003, dal Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e16 giugno 2006 e in occasione di vertici successivi; considerando che vanno onorati tutti gli impegni esistenti assunti nei confronti dei paesi dell'Europa sud-orientale, |
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C. |
considerando che la Turchia è un paese candidato dal 1999, la Croazia dal 2004 e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dal 2005; considerando che l'Albania, il Montenegro e l'Islanda hanno presentato richiesta di adesione all'Unione e che la Commissione sta valutando le domande del Montenegro e dell'Islanda; considerando che con la Bosnia-Erzegovina e con la Serbia sono stati firmati accordi di stabilizzazione e associazione; considerando che la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre accordi commerciali e la liberalizzazione dei visti per il Kosovo a medio termine, |
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D. |
considerando che, poiché i precedenti allargamenti sono stati indubbiamente un successo, sia per l'Unione europea che per gli Stati membri che vi hanno aderito, e hanno contribuito alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità dell’Europa nel suo complesso, è fondamentale creare le condizioni necessarie a garantire che anche i futuri allargamenti siano un successo, |
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E. |
considerando che la strategia di allargamento deve essere molto più di una metodologia negoziale, in quanto riflette la convinzione fondamentale secondo cui l'Unione europea è una comunità di valori condivisi, e che tale strategia è inestricabilmente collegata al dibattito sugli obiettivi e sull'efficacia dell'Unione, sul suo futuro e sul suo ruolo nella regione e nel mondo, |
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F. |
considerando che continuano a sussistere questioni irrisolte tra alcuni candidati e potenziali candidati all'adesione all'Unione europea e i paesi ad essi vicini; considerando altresì che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato restano fattori chiave del processo d'integrazione, |
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1. |
ribadisce il suo fermo impegno per la politica di allargamento, che si è dimostrata una delle politiche più riuscite dell'Unione europea ed ha recato benefici sia ai vecchi che ai nuovi Stati membri; ricorda che gli allargamenti precedenti hanno contribuito a un'estensione mai prima raggiunta dello spazio di pace, sicurezza e prosperità in Europa e riafferma l'impegno dell'Unione europea a mantenere il processo di allargamento; |
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2. |
è convinto che si possano trarre insegnamenti dai precedenti allargamenti e che nuovi modi di migliorare la qualità del processo di allargamento debbano basarsi sulle esperienze positive acquisite finora; ricorda inoltre, come indicato in precedenti risoluzioni, la necessità di far sì che, mentre viene portato avanti il processo di allargamento, abbia luogo un adeguato consolidamento istituzionale, finanziario e politico; |
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3. |
pone l'accento sul fatto che i principi espressi nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 e15 dicembre 2006 riguardo al «rinnovato consenso sull'allargamento», in particolare la capacità dell'Unione europea di funzionare efficacemente e di svilupparsi, devono continuare a rappresentare canoni indispensabili della politica di allargamento dell'Unione europea; |
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4. |
ribadisce che, anche ai fini della capacità d'integrazione dell'Unione europea, è imperativo che i paesi candidati così come l'Unione europea mantengano fermo l'impegno al rispetto pieno e rigoroso di tutti i criteri stabiliti al Consiglio europeo di Copenhagen del 21 e 22 giugno 1993; |
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5. |
invita le istituzioni dell'Unione europea ad analizzare e a potenziare la capacità di integrazione dell'Unione europea; |
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6. |
sottolinea che lo Stato di diritto è un principio fondamentale per lo sviluppo democratico, economico e sociale e rappresenta una delle condizioni primarie per l'adesione all'Unione europea; plaude agli sforzi compiuti nella regione per l'attuazione delle rispettive riforme ma rileva che alcuni paesi continuano a far fronte a sfide importanti, particolarmente nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata; sollecita tali paesi ad intensificare i loro sforzi in questo ambito; |
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7. |
sottolinea che la libertà d'espressione è uno dei principi fondamentali della democrazia e rileva con preoccupazione che in alcuni paesi tale principio non viene ancora rispettato appieno; ritiene che per i Balcani occidentali e la Turchia sia prioritario assicurare la libertà dei media da interferenze politiche e garantire l'indipendenza degli organismi di regolamentazione; invita i paesi interessati a istituire quadri giuridici appropriati e ad assicurare il rispetto della legge; |
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8. |
sottolinea che la piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) costituisce per i paesi dei Balcani occidentali una condizione fondamentale per progredire verso l'adesione all'Unione, ma ritiene ugualmente importante che i risarcimenti per i crimini di guerra siano visti dalla società in questi paesi come un passo essenziale per rendere giustizia alle vittime e facilitare la riconciliazione regionale; |
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9. |
pone in risalto l'importanza di relazioni di buon vicinato come presupposto della stabilità e della cooperazione regionali e di un processo di allargamento che proceda senza ostacoli; invita pertanto tutti i paesi interessati ad adoperarsi al massimo per risolvere nelle fasi iniziali del processo di allargamento i disaccordi con i paesi loro vicini; sottolinea tuttavia che tali dispute bilaterali dovrebbero essere risolte dalle parti in causa; ritiene che, in caso di mancata soluzione di tali dispute ad opera delle parti interessate, l'Unione europea dovrebbe compiere ogni sforzo affinché si pervenga a una soluzione; osserva che, mentre tali dispute non dovrebbero costituire di per sé un ostacolo al cammino verso l'adesione, l'Unione europea dovrebbe evitare di essere gravata da queste controversie bilaterali irrisolte e dovrebbe adoperarsi a risolverle prima dell'adesione dei paesi interessati; |
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10. |
rileva con preoccupazione i problemi economici che la regione dei Balcani occidentali si trova ad affrontare come conseguenza della crisi finanziaria; plaude alla volontà della Commissione di fornire aiuti finanziari straordinari, come l'assistenza macroeconomica e il sostegno diretto al bilancio; sottolinea che la situazione è particolarmente difficile dati gli elevati livelli di povertà e disoccupazione in alcuni dei paesi in questione; invita la Commissione e i paesi stessi a compiere ogni sforzo possibile per mitigare gli effetti della crisi, in particolare sui membri più vulnerabili della società; |
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11. |
sottolinea l'importanza della cooperazione regionale nei Balcani occidentali quale condizione importante per il processo di allargamento e al contempo quale elemento vitale del processo di riconciliazione, favorendo i contatti interpersonali; ricorda inoltre i benefici di tale cooperazione in termini di aumento dei volumi commerciali e di rafforzamento della sicurezza energetica grazie alla diversificazione di fornitori, fonti e rotte di approvvigionamento, nonché in termini di politiche ambientali e di lotta contro la criminalità organizzata e i traffici illeciti; prende atto con soddisfazione, a tal riguardo, dell'operato del Consiglio di cooperazione regionale; chiede una maggiore volontà politica e un migliore coordinamento per l'attuazione della strategia contro i traffici illeciti, in particolare per quanto riguarda la protezione delle vittime; sottolinea che la cooperazione politica ed economica regionale deve includere tutti gli attori politici nonché la società civile, in particolare le organizzazioni delle donne, e non dovrebbe essere ostacolata da problemi politici bilaterali; invita a tal riguardo tutte le parti interessate a cercare soluzioni pragmatiche per assicurare il carattere inclusivo della cooperazione regionale, fatte salve le diverse posizioni sullo status del Kosovo; |
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12. |
invita tutti i paesi interessati a compiere un maggiore sforzo nel campo dei diritti delle donne e della parità tra i sessi, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la violenza di genere, la promozione dell'accesso ai rimedi giurisdizionali per le discriminazioni di genere e l'incoraggiamento della partecipazione politica delle donne; |
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13. |
considera essenziale incoraggiare una maggiore partecipazione della società civile e delle organizzazioni non governative (ONG) a livello sia centrale che locale e migliorare il sostegno e i finanziamenti alle ONG, favorire la loro partecipazione alla pianificazione e all'utilizzazione dello strumento per la società civile creato nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA), nonché migliorare il dialogo sociale sul mercato del lavoro; |
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14. |
invita i paesi della regione a compiere maggiori sforzi per migliorare la situazione delle minoranze etniche, in particolare dei rom; sottolinea che i rom sono sovente vittime di discriminazione e in particolare che la loro partecipazione ai processi decisionali, al mercato del lavoro e al sistema scolastico ufficiale dovrebbe essere considerevolmente incrementata; prende atto a tal riguardo degli accordi di riammissione concordati a livello bilaterale conclusi dai paesi dei Balcani occidentali con gli Stati membri e invita i paesi interessati a intensificare gli sforzi per creare condizioni sociali e infrastrutture appropriate e assicurare un accesso adeguato ai servizi pubblici, al fine di garantire i diritti fondamentali dei rom e di facilitarne il reinserimento dopo il loro ritorno; invita i paesi dei Balcani occidentali e gli Stati membri a seguire da vicino il reinserimento dei rom rimpatriati e a riferire annualmente alla Commissione sui risultati raggiunti, in modo da agevolare la valutazione delle politiche di reinserimento e lo scambio delle migliori prassi; |
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15. |
sottolinea l'importanza cruciale del processo di liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali; accoglie positivamente il fatto che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia si siano conformati ai criteri per la liberalizzazione dei visti, di modo che si possa prevedere l'entrata in vigore del regime di esenzione dall'obbligo di visto per i rispettivi cittadini a partire dal 19 dicembre 2009; accoglie con favore le misure adottate dalle autorità di Bosnia-Erzegovina ed Albania per accelerare il soddisfacimento delle condizioni fissate nella tabella di marcia quanto al regime di esenzione dall'obbligo di visto e le esorta a portare avanti i preparativi affinché siano rispettati tutti i criteri pertinenti, di modo che la liberalizzazione dei visti per i cittadini di detti paesi possa applicarsi a partire dal luglio 2010; ritiene che, al fine di portare avanti l'attuazione dell'agenda di Salonicco e nel quadro della sua impostazione regionale, la Commissione, entro i limiti delle sue competenze e tenuto conto della risoluzione 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dovrebbe avviare il dialogo sui visti con il Kosovo quanto prima possibile, al fine di predisporre una tabella di marcia per la facilitazione e la liberalizzazione dei visti sul modello di quelle definite per i paesi dei Balcani occidentali; |
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16. |
sollecita tutti i paesi della regione ad adottare o ad applicare efficacemente, quanto prima possibile, provvedimenti legislativi sul divieto di discriminazione, specialmente alla luce del fatto che molti casi di minacce, aggressioni, intimidazioni o discriminazioni ai danni di persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali non vengono denunciati e perseguiti; |
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17. |
invita le autorità internazionali e kosovare a fare quanto in loro potere per l'immediata chiusura dei campi per sfollati interni contaminati da piombo di Çesmin Llugë/Česmin Lug, Osterode e Leposaviq/Leposavić, situati presso le discariche di sterili altamente tossiche della miniera di piombo di Trepça, e a garantire i più elementari diritti umani delle famiglie che vivono in tali campi, reinsediandole in luoghi sicuri che offrano condizioni igieniche accettabili; |
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18. |
è dell'avviso che, per mantenere il sostegno dei cittadini dell'Unione europea a favore di ulteriori allargamenti e l'impegno dei cittadini dei paesi candidati nei confronti della prosecuzione delle riforme, è indispensabile fornire loro informazioni chiare ed esaurienti sui benefici e sulle implicazioni di tale politica; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi in tal senso; considera altrettanto essenziale ascoltare i cittadini e rispondere alle loro preoccupazioni e alle loro domande; |
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19. |
plaude alla Croazia per i continui progressi registrati nell'adempimento dei criteri di adesione all'Unione nonché degli obblighi che l'adesione comporta; valuta positivamente l'accordo bilaterale per la risoluzione della controversia sui confini con la Slovenia, che ha dato un impulso all'apertura di ulteriori capitoli nel processo di adesione; ritiene che i negoziati di adesione possano essere conclusi entro la metà del 2010, a patto che la Croazia intensifichi i suoi sforzi e ottemperi a tutti i criteri e parametri di riferimento necessari, tra i quali la piena cooperazione con l'ICTY; |
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20. |
si congratula con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui progressi da essa realizzati dalla precedente relazione sullo stato di avanzamento, e in particolare negli ultimi mesi; rileva con soddisfazione che questi progressi sono stati riconosciuti dalla Commissione, che ha raccomandato l'apertura dei negoziati di adesione con il paese; invita il Consiglio ad agire conformemente alla raccomandazione della Commissione in occasione del vertice che si terrà nel dicembre 2009; si attende che i negoziati siano avviati nel prossimo futuro, con l'auspicio che si riescano a trovare soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti riguardo alle questioni in sospeso con i paesi vicini, compresa la questione del nome tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Grecia; invita i governi di entrambi i paesi ad intensificare gli sforzi a tal fine; rammenta l'importanza di intrattenere buone relazioni di vicinato ed esorta l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a dar prova di sensibilità sulle questioni riguardanti i suoi vicini; rileva con soddisfazione la recente instaurazione di relazioni diplomatiche con il Kosovo, nonché la conclusione dell'accordo sulla demarcazione fisica del confine quale contributo fondamentale alla stabilità regionale; |
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21. |
invita le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a perseverare negli sforzi di riforma, in particolare per quanto riguarda la pubblica amministrazione e il sistema giudiziario, la politica anticorruzione, i diritti delle donne e le relazioni interetniche, compresi la tutela dei diritti delle persone di tutte le origini etniche e il rafforzamento della loro partecipazione alla vita pubblica e alla pubblica amministrazione; |
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22. |
plaude ai progressi che la Turchia ha compiuto in qualità di paese candidato verso l'adempimento dei criteri politici di Copenaghen; esorta il governo turco e tutti i partiti parlamentari della Turchia a raggiungere il consenso sulla formulazione e l'attuazione delle principali riforme; plaude all'approvazione da parte del governo della strategia di riforma giudiziaria ed evidenzia l'importanza cruciale della sua rapida attuazione per il funzionamento dello Stato e della società in Turchia; è preoccupato per la situazione riguardante la libertà di espressione e la libertà di stampa, in particolare in seguito alla sanzione senza precedenti imposta a un gruppo mediatico; accoglie con soddisfazione il dibattito pubblico sempre più aperto in Turchia su questioni un tempo considerate tabù; si rammarica per i progressi limitati realizzati nell'ambito della libertà di culto e sollecita il governo ad istituire un quadro giuridico in linea con la Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, che consenta a tutte le comunità religiose non musulmane e alla comunità alevita di operare senza indebite restrizioni; deplora la perdurante inadempienza degli impegni derivanti dal protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione CE-Turchia e incita la Turchia a procedere all'attuazione integrale e non discriminatoria di detto protocollo; invita il governo turco e tutte le parti interessate a contribuire attivamente alla rapida individuazione di una soluzione globale della questione cipriota, basata sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e sui principi su cui si fonda l'Unione europea; plaude agli sforzi volti a risolvere la questione curda nel contesto del progetto di apertura democratica, incoraggia il governo turco a prendere provvedimenti concreti per affrontare la situazione dei cittadini di origine curda e chiede a tutte le forze politiche di sostenere questo processo; elogia gli sforzi diplomatici compiuti per normalizzare le relazioni con l'Armenia e sollecita la Grande assemblea nazionale turca, nonché il parlamento armeno, a ratificare i pertinenti protocolli; accoglie con favore la firma da parte della Turchia dell'accordo intergovernativo sul gasdotto «Nabucco», la cui applicazione rimane una delle massime priorità dell'Unione europea per la sicurezza energetica, e chiede l'apertura del capitolo energia nei negoziati di adesione; prende atto della ripresa dei negoziati per un accordo di riammissione UE-Turchia e sollecita la Turchia a dare piena attuazione, nel frattempo, agli accordi bilaterali di riammissione vigenti con gli Stati membri; invita il governo turco a intensificare il coordinamento della politica estera con l'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'Iran; deplora, tuttavia, che la Turchia continui a bloccare con le sue obiezioni la cooperazione strategica NATO-UE che va oltre gli accordi «Berlin Plus», il che ha ripercussioni negative sulla protezione del personale dell'Unione europea dispiegato, ed esorta la Turchia ad accantonare quanto prima le proprie obiezioni; |
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23. |
prende atto con soddisfazione dei progressi compiuti dalla Serbia, e in particolare della sua applicazione unilaterale dell'accordo interinale; è dell'avviso che tale applicazione unilaterale, condotta sullo sfondo della crisi finanziaria, evidenzi l'impegno del paese ad avanzare verso l'adesione all'Unione; esorta pertanto il Consiglio a decidere senza indugio in merito alla ratifica dell'accordo interinale; chiede alla Serbia di cooperare pienamente con l'ICTY; accoglie con favore, a tal riguardo, la relazione presentata il 4 giugno 2009 dal procuratore capo del ICTY, in cui si afferma che la Serbia ha compiuto ulteriori progressi nella sua cooperazione con l'ICTY; attribuisce importanza al fatto che presso la Camera per i crimini di guerra del Tribunale distrettuale di Belgrado continuino a tenersi azioni giudiziarie; plaude alla firma da parte delle autorità serbe del protocollo di polizia con la missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) e invita la Serbia ad intensificare ulteriormente la sua cooperazione con l'EULEX KOSOVO, specialmente per quanto concerne le operazioni di quest'ultima nel Kosovo settentrionale; deplora l'invito rivolto dalle autorità serbe ai serbi del Kosovo a boicottare le elezioni locali del 15 novembre 2009 e le esorta ad adottare un approccio costruttivo volto a incoraggiare la partecipazione attiva della comunità serba del Kosovo nelle istituzioni locali; |
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24. |
riconosce che la Bosnia-Erzegovina ha compiuto alcuni progressi in materia di sicurezza e gestione delle frontiere; si dichiara tuttavia insoddisfatto per i progressi limitati conseguiti dalla Bosnia-Erzegovina in quanto potenziale paese candidato all'adesione all'Unione europea; rileva con crescente preoccupazione l'instabilità del clima politico e la mancanza di una visione comune condivisa da entrambe le entità, e condanna l'uso di un linguaggio incendiario, che può minare i risultati conseguiti nel processo di riconciliazione interetnica e nel funzionamento delle strutture dello Stato; esorta il Consiglio a perseverare, con il sostegno della comunità internazionale, negli sforzi per portare avanti un dialogo con i leader politici in Bosnia-Erzegovina al fine di aiutare il paese e i suoi popoli a restare sul cammino verso l'integrazione europea; sottolinea l'importanza di creare una struttura costituzionale più sostenibile che permetta alle istituzioni del paese di funzionare in modo più efficace; prende quindi atto dei più recenti sforzi diplomatici congiunti da parte della Presidenza del Consiglio, della Commissione e dell'amministrazione statunitense e raccomanda ulteriori negoziati in cui si tenga conto di precedenti accordi tra politici in Bosnia-Erzegovina; richiama alla necessità di associare più strettamente i parlamentari e la società civile al consolidamento di un paese sostenibile; |
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25. |
plaude all'intenzione della Commissione di rafforzare le relazioni con il Kosovo (5), studiando tra l'altro la possibilità di far partecipare il Kosovo ai programmi comunitari; si aspetta che il processo di decentramento sia concluso entro la fine dell'anno onde soddisfare i requisiti di base del piano Ahtisaari, che assicura la rappresentazione politica per tutti gli abitanti del Kosovo e in particolare per la minoranza serba; invita le autorità kosovare a perseverare negli sforzi volti a migliorare e garantire il rispetto dei diritti delle minoranze; plaude allo svolgimento generalmente pacifico e regolare delle elezioni locali del 15 novembre 2009 e riconosce gli sforzi esplicati dalla Commissione elettorale centrale per la loro preparazione; si compiace inoltre del buon tasso di partecipazione, che ha raggiunto livelli senza precedenti, dei serbi del Kosovo e vede in ciò un elemento incoraggiante che indica la volontà della comunità serba del Kosovo di assumersi le proprie responsabilità nelle istituzioni del Kosovo; plaude al conseguimento da parte dell'EULEX KOSOVO di una piena capacità operativa tale da consentirle di adempiere al proprio mandato di promuovere lo Stato di diritto, l'ordine pubblico e la sicurezza all'insegna della trasparenza e dell'assunzione di responsabilità in tutto il Kosovo e di spianare la strada all'integrazione del Kosovo nell'Unione, se soddisferà le condizioni e i requisiti necessari; |
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26. |
riconosce i progressi compiuti dal Montenegro dall'ultima relazione sullo stato di avanzamento; rileva che il Montenegro ha presentato domanda di adesione all'Unione e che il Consiglio ha preso la decisione di invitare la Commissione ad elaborare un parere in merito; elogia il Montenegro per i suoi risultati, in particolare per il regolare svolgimento delle recenti elezioni e per le solide prestazioni della sua economia, malgrado la crisi economica globale, e lo esorta a perseverare nei suoi sforzi di riforma; |
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27. |
riconosce i progressi compiuti dall'Albania dall'ultima relazione sullo stato di avanzamento, in particolare per quanto concerne il processo di rilascio di carte d'identità e i miglioramenti nel quadro giuridico e amministrativo del processo elettorale, come emerso dalle ultime elezioni nazionali; esorta l'opposizione a cessare di boicottare il parlamento e la invita ad assolvere all'obbligo che le incombe di rappresentare i propri elettori in parlamento; invita il governo e l'opposizione a trovare una base comune per dare seguito alle ultime elezioni parlamentari; rileva che l'Albania ha presentato domanda di adesione all'Unione e che il Consiglio ha preso la decisione di invitare la Commissione ad elaborare un parere in merito; incoraggia le autorità dell'Albania a proseguire negli sforzi di riforma a favore del progresso economico e sociale dei suoi cittadini, in modo che il paese possa avanzare sul cammino dell'adesione all'Unione europea; |
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28. |
accoglie con favore la domanda di adesione dell'Islanda e si aspetta che la Commissione esprima presto un parere e una raccomandazione al riguardo e che questo paese, dati la sua consolidata tradizione democratica e il suo elevato grado di allineamento con l'acquis comunitario, ottenga lo status di paese candidato in tempi brevi; ritiene tuttavia che i risultati conseguiti dall'Islanda nell'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo sullo Spazio economico europeo debbano costituire un elemento essenziale della valutazione da parte della Commissione; rinnova l'invito rivolto alla Commissione affinché istituisca una propria delegazione a Reykjavik già nella prima metà del 2010; |
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29. |
invita la Commissione e il Consiglio a mettere a punto un modello funzionale e coerente per le nuove delegazioni nei paesi interessati dall'allargamento, salvaguardando l'unità dell'azione esterna dell'Unione europea dopo l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in particolare se la competenza per la politica di allargamento non rientrerà nel campo d'azione del SEAE; |
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30. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi interessati. |
(1) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 402.
(2) GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 480.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0363.
(4) Ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(5) 22 Stati membri dell'Unione europea hanno riconosciuto il Kosovo mentre 5 non l'hanno fatto.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/53 |
Giovedì 26 novembre 2009
Eliminazione della violenza contro le donne
P7_TA(2009)0098
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne
2010/C 285 E/07
Il Parlamento europeo,
viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, quali la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna, del 25 giugno 1993 adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23), la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104), le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo «Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne» (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo «Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore» (A/RES/57/179), e del 22 dicembre 2003 intitolata «Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne» (A/RES/58/147), le relazioni dei relatori speciali dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992),
viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino (1), e del 10 marzo 2005 sul seguito dato alla quarta Conferenza mondiale sulle donne – Piattaforma d'azione (Pechino+10) (2),
vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 6 luglio 2006, dal titolo «Studio approfondito su tutte le forme di violenza contro le donne» (A/61/122/Add.1),
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata «Itensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne» (A/RES/61/143),
vista la risoluzione 2003/45 della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite del 23 aprile 2003 intitolata «Eliminazione della violenza contro le donne» (E/CN.4/RES/2003/45),
vista la risoluzione dell'Unione interparlamentare adottata dalla 114a Assemblea il 12 maggio 2006 sul ruolo dei parlamenti nella lotta alla violenza contro le donne,
vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne (3),
vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future (4),
vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno (5),
vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea (6),
viste le interrogazioni presentate il 1 ottobre 2009 al Consiglio (O-0096/2009 – B7-0220/2009)e alla Commissione (O-0097/2009 – B7-0221/2009) sull'eliminazione della violenza contro le donne,
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
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A. |
considerando che la piattaforma di azione di Pechino delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne come un qualsiasi atto di violenza fondato sul genere, che causa o può causare alle donne danni o sofferenze di tipo fisico, sessuale o psicologico, includendovi anche le minacce di compiere gli atti in questione, la coercizione o la deprivazione arbitraria della libertà, |
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B. |
considerando che la piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite ha stabilito che la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, che hanno portato a una situazione in cui l'uomo domina la donna, adotta verso di lei un atteggiamento discriminatorio e le impedisce di realizzarsi pienamente come persona, |
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C. |
considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne non costituisce meramente un problema di salute pubblica, ma anche una questione di diseguaglianza tra donne e uomini, ambito in cui l'Unione europea ha il mandato per intervenire, |
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D. |
considerando che l'uguaglianza tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto dal trattato CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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E. |
considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne costituisce una violazione dei diritti umani, segnatamenteil diritto alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all'integrità mentale e fisica nonché alla scelta e alla salute sessuale e riproduttiva, |
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F. |
considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne ostacola la partecipazione delle donne alle attività sociali, alla vita politica, alla vita pubblica e al mercato del lavoro e può portare le donne all'emarginazione e alla povertà, |
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G. |
considerando che, nelle sue forme estreme, la violenza contro le donne può portare fino al loro assassinio, |
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H. |
considerando che la violenza contro le donne va di pari passo con la violenza contro i bambini ed incide sul benessere psichico e sulle vite di questi ultimi, |
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I. |
considerando che la violenza contro le donne come madri esercita, direttamente e indirettamente, un impatto negativo duraturo sulla salute mentale ed emotiva dei loro figli, e può innescare un ciclo di violenza e di abusi che si perpetua di generazione in generazione, |
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J. |
considerando che la violenza maschile contro le donne è un problema strutturale e diffuso in tutta l'Europa e nel mondo intero, un fenomeno che riguarda le vittime e i loro aguzzini a prescindere dall'età, dall'istruzione, dal reddito o dalla posizione sociale ed è collegato all'iniqua distribuzione del potere tra donne e uomini nella nostra società, |
|
K. |
considerando che i tipi di violenza contro le donne variano nelle diverse culture e tradizioni e che la mutilazione genitale femminile, i cosiddetti delitti d'onore e i matrimoni forzati sono una realtà nell'Unione europea, |
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L. |
considerando che le situazioni di guerra e di conflitto armato, di ricostruzione postbellica così come di crisi economica, sociale e/o finanziaria aumentano la vulnerabilità delle donne, sia individualmente che collettivamente, dinanzi alla violenza maschile di cui sono vittime, e non dovrebbero essere prese a pretesto per tollerare la violenza maschile, |
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M. |
considerando che la tratta di donne a fini sessuali o per altri scopi costituisce una violazione fondamentale dei diritti umani delle donne e colpisce tanto le singole vittime quanto la società nel suo complesso, |
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N. |
considerando che la tolleranza che l'Europa manifesta nei confronti della prostituzione determina l'intensificarsi della tratta di donne in Europa a fini sessuali, nonché l'aumento del turismo sessuale, |
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O. |
considerando che non esistono statistiche regolari e confrontabili sui diversi tipi di violenza contro le donne nell'Unione europea, il che rende difficile verificare la reale portata del fenomeno e trovare soluzioni idonee al problema, |
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P. |
considerando che il numero di donne vittime della violenza di genere è allarmante, |
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Q. |
considerando che la rappresentazione, spesso distorta e consumistica, della donna trasmessa dai media pregiudica il rispetto della dignità umana, |
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R. |
considerando che, a prescindere dalla dipendenza economica (frequente nel caso delle donne), i fattori importanti che inducono le donne a non denunciare la violenza di cui sono vittime risiedono nella cultura e negli stereotipi della società che considerano la violenza maschile contro le donne come una questione privata o che ritengono che essa sia spesso imputabile alle donne stesse, |
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S. |
considerando che sovente, per una serie di complessi motivi di carattere psicologico, finanziario, sociale e culturale, le donne non denunciano le violenze subite dagli uomini e sono talora frenate nel farlo talora dalla mancanza di fiducia nei confronti della polizia, del sistema giudiziario e dei servizi sociali e medici, |
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T. |
considerando che il Parlamento ha frequentemente sollecitato l'istituzione di un Anno europeo dell'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne, |
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U. |
considerando che l'ONU ha proclamato il 25 novembre Giornata internazionale dell'eliminazione della violenza contro le donne, e che nel dicembre 2009 il Parlamento europeo ospiterà un seminario internazionale sulla violenza nei confronti delle donne, |
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V. |
considerando che è ormai pressante l'esigenza di creare uno strumento giuridico globale per la lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne in Europa, compresa la tratta delle donne, |
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1. |
esorta gli Stati membri a migliorare le loro leggi e politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne, in particolare tramite lo sviluppo di piani d'azione nazionali di ampia portata per la lotta alla violenza contro le donne, basati su un'analisi delle conseguenze per l'uguaglianza di genere della violenza esercitata contro le donne e sugli obblighi imposti agli Stati membri dai trattati internazionali di eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, e comprendenti misure concrete volte a prevenire la violenza maschile, proteggerne le vittime e perseguirne gli autori; |
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2. |
esorta gli Stati membri a sostenere, con appositi programmi e finanziamenti nazionali, gli organismi e le organizzazionidi volontariato che forniscono accoglienza e sostegno psicologico alle donne vittime di violenze, anche ai fini del loro reinserimento nel mercato del lavoro recuperando così pienamente la loro dignità umana; |
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3. |
chiede alla Commissione di sottoporre al Parlamento e al Consiglio un piano strategico dell'Unione europea mirato e più coerente per combattere tutte le forme di violenza contro le donne, come dichiarato nella comunicazione della Commissione del 1o marzo 2006 intitolata «Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010» (COM(2006)0092), di inserire nel suo programma d'azione 2011-2016 per le pari opportunità tra uomini e donne provvedimenti per combattere la violenza alle donne e misure concrete volte a prevenire tutte le forme di violenza, a proteggerne le vittime e a perseguirne gli autori, di garantire la realizzazione di un'analisi delle conseguenze per l'uguaglianza di genere della violenza maschile contro le donne in tutti i settori delle sue politiche, nonché di vigilare affinché le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea rispondano in modo coordinato, impegnato e coerente alla necessità di sradicare tale violenza; |
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4. |
esorta la Commissione ad esaminare la possibilità di adottare nuove misure per combattere la violenza contro le donne; |
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5. |
chiede alla Commissione di organizzare una conferenza speciale ad alto livello, cui parteciperanno rappresentanti degli organi politici, della società civile, di organizzazioni sociali ed istituzionali, con l'obiettivo di contribuire ad un processo di sviluppo di politiche più coerenti di lotta a tutte le forme di violenza contro le donne; |
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6. |
chiede all'Unione europea di garantire il diritto all'assistenza e al sostegno per tutte le vittime della violenza, ivi compresa la tratta di esseri umani, indipendentemente dalla loro nazionalità, e di assicurare la protezione delle donne vittime di violenza domestica il cui status giuridico potrebbe dipendere dal loro partner; |
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7. |
chiede all'Unione europea di istituire meccanismi tali da assicurare che tutte le misure legislative e le politiche volte a prevenire e combattere la tratta di esseri umani comprendano l'analisi del fenomeno nella sua dimensione di genere, e di affrontare le cause profonde della violenza attraverso misure preventive quali sanzioni, azioni nel campo dell'istruzione e campagne di sensibilizzazione; |
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8. |
fa presente di essere tuttora in attesa dei risultati dello studio della Commissione sulla legislazione in materia di violenza di genere e di violenza contro le donne; |
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9. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le donne vittime di violenza abbiano adeguato accesso all'assistenza e protezione legale, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla natura del loro coinvolgimento in indagini di polizia; |
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10. |
esorta il Consiglio e la Commissione a istituire una base giuridica chiara per la lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la tratta; |
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11. |
invita la Commissione ad avviare l'elaborazione di una proposta di direttiva globale sull'azione di prevenzione e di lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne; |
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12. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad agire per affrontare le cause della violenza contro le donne, in particolare mediante misure di prevenzione e campagne di sensibilizzazione sulle varie forme che tale violenza può assumere; |
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13. |
invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere un'azione concertata, comprendente campagne di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sulla violenza domestica e strategie che consentano di modificare, tramite l'istruzione e i media, gli stereotipi sociali sulle donne, e a promuovere lo scambio di buone prassi; |
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14. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della violenza contro le donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani a livello internazionale, in particolare nel contesto degli accordi d'associazione bilaterali e degli accordi commerciali internazionali in vigore o in corso di negoziazione; |
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15. |
deplora, in tale contesto, l'assenza di una significativa dimensione di genere nelle valutazioni obbligatorie dell'impatto sulla sostenibilità che sono effettuate prima della conclusione di tali accordi, per non dire dell'assenza di qualsiasi riconoscimento del problema della violenza sessuale, così come lamenta la mancanza di un insieme di strumenti per analizzare l'impatto in termini di genere, e invita la Commissione a presentare quanto prima possibile una proposta per risolvere questo problema; |
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16. |
invita gli Stati membri a tenere debito conto delle circostanze specifiche relative a determinate categorie di donne che sono particolarmente vulnerabili alla violenza, come le donne appartenenti a minoranze, le donne migranti, le donne rifugiate, le donne che vivono in uno stato di povertà in comunità rurali o isolate, le donne in carcere o in altri istituti, le ragazze, le donne omosessuali, le donne disabili e le donne in età avanzata; |
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17. |
esorta gli Stati membri a rafforzare le azioni di prevenzione della violenza di genere fra i giovani attraverso interventi educativi mirati e una migliore collaborazione fra gli attori e i diversi ambiti interessati al fenomeno quali le famiglie, la scuola, lo spazio pubblico e i media; |
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18. |
invita la Commissione ad affrontare anche la dimensione internazionale della violenza contro le donne nel contesto del suo lavoro sulla responsabilità sociale delle imprese, soprattutto per quanto riguarda le imprese europee che operano nelle zone di trasformazione per l'esportazione («zone franche industriali»); |
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19. |
sottolinea l'importanza di una formazione appropriata per coloro che operano a contatto con le donne vittime della violenza maschile, compresi i rappresentanti delle autorità giudiziarie e di quelle preposte all'applicazione della legge, in particolare la polizia, i tribunali, i servizi sociali, medici e legali, le agenzie di collocamento, i datori di lavoro e i sindacati; |
|
20. |
chiede l'istituzione di meccanismi atti ad agevolare, per le donne che sono vittime della violenza di genere e delle reti della tratta, l'accesso a un'assistenza legale gratuita che consenta loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione; insiste sulla necessità di migliorare la collaborazione tra gli operatori della giustizia e lo scambio delle migliori pratiche nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere, nonché di trovare i mezzi per eliminare gli ostacoli al riconoscimento degli atti giuridici in altri Stati membri, ivi comprese le condanne per reati di violenza di genere e le misure restrittive adottate nei confronti degli autori delle violenze; |
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21. |
valuta positivamente l'istituzione, in alcuni Stati membri, di tribunali che hanno competenza specifica per la violenza contro le donne, e invita tutti gli Stati membri a portare avanti tale iniziativa; |
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22. |
chiede che, nell'ambito del sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), sia attribuito un ruolo di rilievo ai precedenti per violenza di genere; |
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23. |
esorta gli Stati membri a introdurre un sistema coerente per il rilevamento di dati statistici sulla violenza contro le donne, con particolare attenzione alla violenza contro le minorenni e compresi gli omicidi commessi nel contesto di violenze all'interno della famiglia o tra persone intime, in stretta cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al fine di ottenere dati confrontabili sulla violenza contro le donne in tutto il territorio dell'Unione europea; |
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24. |
esorta gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, anche all'interno del matrimonio e di rapporti intimi non ufficializzati e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente, e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio, nonché a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose o a tradizioni come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne, compresi i cosiddetti «delitti d'onore» e le mutilazioni genitali femminili; |
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25. |
constata che alcuni Stati membri hanno messo in atto strategie volte a far riconoscere come reato la violenza sessuale all'interno della coppia, e specificamente la violenza coniugale; invita gli Stati membri a esaminare i risultati di queste strategie al fine di favorire uno scambio di buone prassi a livello paneuropeo; |
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26. |
invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per far cessare le mutilazioni genitali femminili; ricorda che gli immigrati che risiedono nella Comunità devono essere consapevoli del fatto che la mutilazione genitale femminile costituisce un grave attentato alla salute della donna e una violazione dei diritti umani; invita gli Stati membri ad applicare specifiche disposizioni di legge concernenti le mutilazioni genitali femminili, ovvero ad adottare tali disposizioni e a perseguire chiunque pratichi mutilazioni genitali; |
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27. |
invita l'Unione europea a garantire a tutte le vittime della violenza maschile contro le donne il diritto all'assistenza e al sostegno; |
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28. |
esorta gli Stati membri ad esaminare con urgenza le gravissime violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti delle donne rom, a punire i colpevoli e a fornire un adeguato indennizzo alle vittime della sterilizzazione forzata; |
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29. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |
(1) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
(2) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.
(3) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.
(4) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.
(5) GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.
(6) Testi approvati, P6_TA(2009)0161.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/59 |
Giovedì 26 novembre 2009
Per una soluzione politica nei confronti della pirateria al largo delle coste somale
P7_TA(2009)0099
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 su una soluzione politica al problema della pirateria al largo della Somalia
2010/C 285 E/08
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Somalia,
vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2008 sulla pirateria in mare (1),
vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sulle uccisioni sistematiche di civili in Somalia (2),
viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio «Relazioni esterne» del 27 luglio 2009 (12354/2009) e del 17 novembre 2009 (15914/2009),
vista la decisione 2008/918/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (3), denominata operazione Atalanta,
viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite S/RES 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009) e 1972 (2009),
visto lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento dalla forza navale europea (EUNAVFOR) al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria trattenute dall'EUNAVFOR e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, nonché del loro trattamento dopo tale trasferimento,
visto lo scambio di lettere concluso il 30 ottobre 2009 tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che autorizza il trasferimento alle Seychelles delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata arrestate nella zona di operazione dall'EUNAVFOR,
visti i principi guida concordati fra le parti contraenti dell'Accordo di pace di Gibuti del 25 novembre 2008, in particolare la creazione di un governo di unità nazionale e di un parlamento inclusivo in Somalia,
visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
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A. |
considerando che la recente ripresa degli scontri tra i ribelli dell'Unione delle Corti islamiche e le truppe del governo federale di transizione e della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) ha aggravato l'instabilità nel paese e provocato la perdita di vite umane, |
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B. |
considerando che la comunità internazionale rispetta la sovranità, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica e l'unità della Somalia, |
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C. |
considerando che la Somalia non ha più avuto un governo funzionante dal rovesciamento del regime di Siad Barre nel 1991 e che da allora la situazione politica è caratterizzata dall'anarchia ed è segnata dalle lotte tra clan e dal banditismo, |
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D. |
considerando che il deterioramento della situazione della sicurezza nella capitale somala, Mogadiscio, ha reso impossibile alle organizzazioni non governative (ONG) nazionali e internazionali far fronte a una catastrofe umanitaria che sta assumendo dimensioni sempre più ampie e rispondere alle emergenze, |
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E. |
considerando che in Somalia continuano a verificarsi diffuse violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale perpetrate da tutte le parti in conflitto - in particolare torture ed altri maltrattamenti, stupri, esecuzioni sommarie, detenzioni arbitrarie e attacchi a civili, giornalisti e difensori dei diritti dell'uomo nonché alle infrastrutture civili, |
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F. |
considerando la sua preoccupazione per la prolungata guerra civile in Somalia e per le sue ripercussioni sul processo di pace e di riconciliazione nel paese, nonché sulla sicurezza e sulla stabilità dell'intero Corno d'Africa, |
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G. |
considerando che, fino a pochissimo tempo fa, gli attacchi dei pirati hanno preso di mira non solo navi mercantili ma anche le navi del Programma alimentare mondiale (PAM), pescherecci e navi da crociera, |
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H. |
considerando che tali episodi di pirateria sono in parte la conseguenza, ma anche una delle cause, della violenza e dell'instabilità politica in Somalia e hanno ripercussioni sul resto della regione del Corno d'Africa, con relative conseguenze per la popolazione civile somala in termini di esposizione al pericolo, di ritardo nello sviluppo e di interruzione della consegna degli aiuti alimentari e di altre missioni umanitarie, |
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I. |
considerando che l'8 dicembre 2008 il Consiglio ha deciso di lanciare, nel quadro dell'azione globale dell'Unione europea nel Corno d'Africa, la suddetta prima operazione navale dell'Unione europea, EUNAVFOR Atalanta, con il mandato di reprimere, dissuadere e prevenire gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia e contribuire alla protezione delle navi mercantili, nella fattispecie delle navi del PAM che trasportano gli aiuti alimentari destinati agli sfollati in Somalia, |
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J. |
considerando che dal dicembre 2008 l'operazione EUNAVFOR Atalanta ha efficacemente protetto 50 navi del PAM, le quali hanno così potuto sbarcare circa 300 000 tonnellate di generi alimentari, di cui hanno beneficiato direttamente 1,6 milioni di somali, |
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K. |
considerando che alla suddetta riunione del Consiglio Relazioni Esterne del 27 luglio 2009 il Consiglio ha deciso di intensificare la partecipazione dell'Unione europea alla promozione della pace e dello sviluppo in Somalia, in stretta cooperazione con tutti gli attori rilevanti, in particolare le Nazioni Unite e l'Unione africana, ed ha esaminato a tale fine quale potrebbe essere il contributo dell'Unione europea agli sforzi internazionali, compreso il settore della sicurezza, |
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L. |
considerando che alla suddetta riunione del Consiglio Relazioni Esterne del 17 novembre 2009 il Consiglio ha approvato un «concetto di gestione della crisi» relativo a una possibile missione della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) intesa a contribuire alla formazione di 2 000 elementi delle forze di sicurezza del governo federale di transizione della Somalia, |
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M. |
considerando che la pirateria è divenuta un business lucrativo, nel quale si richiedono altissimi riscatti per gli ostaggi, e che i pirati del giorno d'oggi utilizzano metodi più sofisticati, sono molto ben armati, mettono in atto strategie ben determinate e sanno adeguarsi rapidamente a nuove tattiche, |
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N. |
considerando che l'assistenza a lungo termine proveniente dai partner internazionali non può essere efficace senza una stabilizzazione della situazione della sicurezza, |
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O. |
considerando che i ribelli dell'Unione delle Corti islamiche hanno escluso qualsiasi contatto politico e qualsiasi forma di riconciliazione ai fini della pace sulla base del processo di pace di Gibuti, che istituisce un quadro per pervenire a una soluzione politica duratura in Somalia, |
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P. |
considerando che il personale militare che partecipa all'operazione EUNAVFOR Atalanta ha facoltà di arrestare, fermare e trasferire le persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e di rapina a mano armata nelle zone di operazione; che inoltre le persone sospettate possono essere sottoposte a procedimento penale in uno Stato membro dell'Unione europea o in Kenya in virtù dell'accordo firmato da questo Stato con l'Unione europea il 6 marzo 2009, accordo che dà alle autorità keniote la facoltà di perseguire penalmente tali atti, |
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Q. |
considerando che, secondo un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), lungo la costa somala è stato scaricato un gran numero di spedizioni illegali di rifiuti tossici, il cui contenuto si disperde, nel totale disprezzo per la salute della popolazione locale e per la conservazione dell'ambiente, |
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1. |
condanna fermamente le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo perpetrate da tutte le parti coinvolte nel conflitto somalo; chiede l'immediata cessazione delle ostilità e invita tutti i gruppi armati a deporre con urgenza le armi e ad unirsi in un autentico dialogo su ampia base con il governo federale di transizione; esige che tutte le fazioni in lotta si astengano da attacchi indiscriminati contro i civili e chiede che un comitato indipendente sia incaricato di indagare sui crimini di guerra e sulle violazioni dei diritti dell'uomo; |
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2. |
ribadisce il proprio sostegno al governo federale di transizione guidato dal Presidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed e agli impegni assunti dal Presidente di rispettare i principi sanciti nell'accordo di pace di Gibuti, tra cui lo spirito di riconciliazione e la ricerca di un processo politico inclusivo; condanna gli attacchi armati contro il governo federale di transizione della Somalia e contro le Nazioni Unite e le ONG; |
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3. |
rammenta che la comunità internazionale e tutte le parti coinvolte nel presente conflitto hanno la responsabilità di proteggere la popolazione civile, di consentire l'inoltro degli aiuti e di salvaguardare lo spazio umanitario e la sicurezza degli operatori umanitari; chiede pertanto formalmente che vengano create immediatamente le giuste condizioni per rispondere in modo adeguato alla catastrofe umanitaria in atto in Somalia; |
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4. |
rileva con grande soddisfazione che EUNAVFOR Atalanta continua a contribuire con successo alla sicurezza marittima al largo della Somalia, proteggendo le navi noleggiate dal PAM che trasportano gli aiuti diretti alla Somalia, le navi che forniscono approvvigionamenti essenziali alla missione dell'Unione africana in Somalia a sostegno della pace e altre navi vulnerabili; invita il Consiglio a prorogare l'operazione di un altro anno al termine dell'attuale mandato, che scade il 12 dicembre 2009; appoggia un'eventuale estensione verso sud della zona di operazione, in funzione dell'attività della pirateria, ma sottolinea che tale estensione non dovrebbe intaccare l'obiettivo centrale della missione, ossia la protezione dei convogli del PAM e di altre navi vulnerabili, come le navi mercantili e i pescherecci; |
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5. |
sottolinea che la pirateria in alto mare compromette gravemente la situazione della sicurezza e danneggia seriamente la fornitura di aiuti alimentari in una situazione umanitaria già critica; |
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6. |
sottolinea che la pirateria potrà essere contrastata con successo solo affrontando le cause alla radice di tale fenomeno, che vanno ricercate a terra e comprendono la povertà e il fallimento dello Stato, e che possono essere eliminate solo attraverso la pace, lo sviluppo e la costruzione di uno Stato in Somalia; |
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7. |
ritiene che, fintanto che non sarà stata trovata dalla comunità internazionale una soluzione politica al problema dell'affidabilità della Somalia in quanto stato, sarà necessario continuare a dare la precedenza alla strategia di sicurezza attuata mediante l'operazione EUNAVFOR Atalanta e addirittura rafforzarla, in termini di risorse messe a disposizione delle forze dispiegate dall'operazione; |
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8. |
invita pertanto il Consiglio a esaminare la possibilità di definire una nuova operazione PESD su piccola scala, parallelamente all'operazione EUNAVFOR Atalanta, per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza del governo federale di transizione, armonizzando fra loro, in questo modo, le iniziative esistenti – tra cui quella della Francia a Gibuti e quella dell'Uganda che rientra nel quadro del programma di formazione istituito dall'AMISOM – assicurando l'uniformità della loro azione; valuta positivamente, a tale proposito, l'approvazione da parte degli Stati membri, il 17 novembre 2009, del concetto di gestione della crisi per una possibile nuova operazione PESD in Somalia, ma insiste sul fatto che l'approvazione del concetto di gestione non dovrebbe in alcun modo pregiudicare la decisione di avviare una missione, in quanto tale decisione può essere presa solo dopo un'analisi più dettagliata della situazione sul posto, accertandosi che i diritti dell'uomo siano rispettati, che le retribuzioni siano pagate, che le attrezzature siano disponibili e che le forze di sicurezza formate siano integrate nelle strutture statali e di comando, di modo che, una volta rientrate in patria, non si rivoltino contro il governo che dovrebbero proteggere; |
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9. |
si rammarica che il 35-40 % delle navi nella zona non siano registrate presso l'organo centrale di coordinamento della sicurezza marittima, per cui queste navi non sono a conoscenza delle minacce specifiche alla sicurezza; chiede dunque agli Stati membri di garantire che tutte le loro navi siano registrate; esorta tutte le navi a seguire le raccomandazioni della EUNAVFOR Atalanta onde garantire il massimo livello di sicurezza possibile e ridurre in tal modo i rischi di attacchi o sequestri; |
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10. |
deplora il fatto che un atteggiamento debole nei confronti delle richieste dei pirati somali, che escluda l'applicazione delle misure coercitive necessarie, potrebbe avere in futuro effetti controproducenti e indesiderabili, incoraggiando nuovi atti di pirateria nella zona; |
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11. |
esprime il suo costante sostegno all'AMISOM, visto il suo ruolo cardine nel processo di pace; insiste sul fatto che l'ulteriore impegno dell'Unione europea a fianco dell'Unione africana e dell'AMISOM dovrebbe individuare le esigenze più urgenti e i termini del possibile sostegno aggiuntivo che l'Unione europea potrebbe offrire affinché l'AMISOM sviluppi capacità commisurate al suo mandato; |
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12. |
invita la comunità internazionale, e soprattutto l'Unione europea, a rafforzare l'assistenza umanitaria per gli sfollati interni e le popolazioni bisognose di aiuto; |
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13. |
è del parere che il coinvolgimento delle organizzazioni di donne somale e della società civile possa svolgere un ruolo positivo nel processo di riconciliazione nazionale; |
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14. |
invita gli Stati membri a studiare la possibilità di formare equipaggi e pescatori affinché siano preparati all'eventualità di una presa di ostaggi; |
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15. |
chiede che si ricominci ad applicare e controllare rigorosamente l'embargo sulle armi imposto alla Somalia dalle Nazioni Unite nel 1992 e che al momento viene scarsamente rispettato; chiede che quanti violano tale embargo siano chiamati a risponderne; |
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16. |
invita le Nazioni Unite e la Commissione a condurre indagini approfondite sugli scarichi di rifiuti tossici e la pesca illegale lungo le coste somale, ad accertare le responsabilità a tutti i livelli, ad appoggiare gli sforzi tendenti a portare in giudizio i responsabili di siffatti crimini e a far sì che l'inquinamento ambientale sia affrontato in tutti i suoi aspetti; |
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17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Segretari generali dell'Unione africana, delle Nazioni Unite e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, al Presidente del governo federale transitorio, al governo dell'Etiopia e al Parlamento panafricano. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0519.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0313.
(3) GU L 330 del 9.12.2008, pag. 19.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/63 |
Giovedì 26 novembre 2009
Ambienti senza fumo
P7_TA(2009)0100
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sugli ambienti senza fumo
2010/C 285 E/09
Il Parlamento europeo,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma,
vista la proposta della Commissione del 30 giugno 2009 per una raccomandazione del Consiglio relativa agli ambienti senza fumo (COM(2009)0328),
visto il Libro verde della Commissione del 30 gennaio 2007 dal titolo «Verso un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione europea» (COM(2007)0027),
vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2007 sul Libro verde «Verso un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione europea» (1),
viste le sue risoluzioni del 23 febbraio 2005 relativa al piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (2) e del 4 settembre 2008 sulla valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (3),
vista la Convenzione quadro per il controllo del tabacco (FCTC)del 2003 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in particolare l'articolo 8 (protezione contro l'esposizione al fumo di tabacco) e l'articolo 14 (misure di riduzione della domanda relative alla dipendenza dal tabacco e all'abbandono del tabagismo),
vista la strategia europea per il 2004 dell'OMS per la politica di disassuefazione dal fumo,
viste le raccomandazioni politiche per il 2007 dell'OMS concernenti l'esposizione al fumo di tabacco di seconda mano,
vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
vista la dichiarazione del Consiglio sugli ambienti senza fumo,
visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
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A. |
considerando che il tabacco è la singola causa principale di decessi evitabili, essendo responsabile di oltre mezzo milione di morti all'anno nell'Unione europea (4), |
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B. |
considerando che, secondo le stime, il 25 % dei decessi per tumore e il 15 % del numero totale dei morti nell'Unione europea possono essere attribuiti al fumo (5); considerando che, secondo stime prudenti, nell'Unione europea 7 300 adulti, di cui 2 800 non fumatori, sono deceduti nel 2002 a seguito dell'esposizione al fumo di tabacco presente negli ambienti (fumo ambientale) sul luogo di lavoro; e considerando che altri 72 000 adulti, di cui 16 400 non fumatori, hanno perso la vita per cause connesse all'esposizione al fumo ambientale in casa (6), |
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C. |
considerando che, secondo lo studio dell'Eurobarometro di marzo 2009, il 70 % della popolazione dell'Unione europea non fuma e un'ampia maggioranza dei cittadini europei è favorevole all'applicazione di un divieto di fumo in tutti i luoghi pubblici (luoghi di lavoro, ristoranti, bar e pub), |
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D. |
considerando che, nonostante l'ovvia considerazione in merito alla particolare vulnerabilità dei bambini all'esposizione al fumo ambientale, i relativi dati riguardanti specificatamente gli effetti sui bambini di un'esposizione a lungo termine e sistematica al fumo ambientale sono insufficienti o non disponibili e che uno studio in cui siano forniti dati rilevanti potrebbe essere realizzato con maggiore efficacia a livello paneuropeo e costituirebbe un opzione da privilegiare rispetto a 27 studi diversi effettuati nei 27 Stati membri, |
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E. |
considerando che l'esposizione al fumo ambientale, noto anche come «fumo di seconda mano», rappresenta un'importante causa aggiuntiva di mortalità, patologia e disabilità nell'Unione europea, |
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F. |
considerando che il fumo di tabacco costituisce una complessa mistura tossica di oltre 4 000 sostanze gassose e particellari, di cui 69 sostanze cancerogene conosciute e numerosi agenti tossici, |
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G. |
considerando che l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS ha classificato il fumo ambientale quale agente cancerogeno riconosciuto per l'uomo, |
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H. |
considerando che non esiste un livello di esposizione al fumo di seconda mano che sia privo di rischi; che tutte le persone hanno diritto a un elevato livello di tutela della salute e dovrebbero essere protette dall'esposizione al fumo di tabacco di seconda mano e che i bambini sono particolarmente vulnerabili all'inquinamento da tabacco, |
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I. |
considerando che i fumatori chiedono più giorni di congedo per malattie a breve e lungo termine in confronto ai non fumatori e agli ex fumatori, contribuendo in tal modo agli enormi costi provocati dal consumo di tabacco per i singoli, i datori di lavoro, le imprese e l'economia nel suo complesso, |
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J. |
considerando che i bambini da soli non possono dare il proprio consenso ad essere esposti al fumo ambientale negli spazi chiusi e che hanno il diritto di essere protetti e di non subire danni a causa di pratiche pregiudizievoli alla salute, |
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K. |
considerando che l'esposizione all'inquinamento da tabacco durante la gravidanza comporta un aumento del rischio di malformazioni del feto, di aborto, di parto prematuro e di decesso perinatale nonché di crescita ridotta del feto, di una minore circonferenza cranica e di un peso ridotto alla nascita; considerando che esiste un legame tra il fumo passivo e le infezioni all'orecchio medio, la riduzione della capacità respiratoria, l'insorgenza dell'asma nonché la sindrome della morte improvvisa del neonato, |
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L. |
considerando che, secondo i dati a disposizione, dall'introduzione di politiche senza fumo è derivato un miglioramento generale delle condizioni di lavoro e una riduzione dell'incidenza delle patologie connesse con il fumo, (ad esempio episodi coronarici acuti, malattie respiratorie o infezioni miocardiche), |
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M. |
considerando che per i sistemi sanitari i costi connessi al consumo del tabacco sono sostenuti dalla popolazione nel suo complesso e non da coloro che sono responsabili del loro insorgere, |
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N. |
considerando che l'Unione europea e 26 dei suoi Stati membri hanno già firmato e ratificato la FCTC e ricordando altresì il preambolo della costituzione dell'OMS in cui si afferma che il godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, |
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O. |
considerando che l'articolo 8 della FCTC vincola giuridicamente le parti ad adottare e attuare, nelle aree di competenza nazionale stabilite dal diritto nazionale, misure efficaci di protezione delle persone dall'esposizione al fumo di tabacco di seconda mano in tutti i luoghi di lavoro chiusi, i trasporti pubblici e nei luoghi pubblici chiusi nonché, se del caso, in luoghi pubblici di altro tipo, |
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P. |
considerando che il Parlamento ha invitato gli Stati membri ad introdurre, entro ottobre 2009, un divieto totale di fumo in tutti i luoghi di lavoro chiusi, incluso il settore della ristorazione, e in tutti gli edifici e i mezzi di trasporto pubblici chiusi nell'Unione europea, |
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Q. |
considerando le considerevoli differenze tra le legislazioni nazionali degli Stati membri, |
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1. |
si rammarica che la Presidenza abbia deciso di adottare la raccomandazione del Consiglio senza il parere del Parlamento; |
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2. |
deplora che la mancanza di normative esaustive in materia di ambienti senza fumo nella maggior parte degli Stati membri (in particolare nei settori dell'ospitalità e del tempo libero) provochi disuguaglianze tra le diverse categorie professionali e i gruppi socio-economici; per i lavoratori del settore alberghiero, ad esempio, la probabilità di essere esposti al fumo di tabacco per più di cinque ore giornaliere è tre volte maggiore rispetto agli impiegati; |
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3. |
sottolinea che il Parlamento ha ripetutamente sostenuto l'adozione di misure più incisive per contrastare la dipendenza dal tabacco e ridurre l'esposizione dei giovani al fumo di seconda mano; |
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4. |
sottolinea i gravi effetti nocivi del fumo di tabacco di seconda mano, gli effetti specifici che l'esposizione a sostanze nocive può causare durante il vulnerabile periodo dell'infanzia e il fatto che i bambini non hanno la capacità giuridica di dare il proprio consenso alla permanenza sistematica e a lungo termine in ambienti pieni di fumo; |
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5. |
sottolinea che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia provocano un'enorme diversità nella protezione dall'esposizione al fumo di tabacco di seconda mano tra gli Stati membri; |
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6. |
ritiene fondamentale che la legislazione esistente negli Stati membri in materia di divieto di fumo rispetti il principio di uguaglianza tra i diversi tipi di struttura ricettiva del settore dell'ospitalità, garantendo al contempo la certezza del diritto; |
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7. |
accoglie con favore il fatto che l'Unione europea sia attiva nello sviluppo di una politica globale di controllo del tabacco caratterizzata da misure legislative, dal sostegno alle iniziative europee di prevenzione e abbandono del fumo e dall'integrazione del controllo del tabacco in una gamma di altre politiche comunitarie, divenendo in tal modo un attore principale del controllo del tabacco a livello globale; |
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8. |
accoglie con favore la volontà dell'Unione europea di contrastare il consumo di tabacco, così come la recente dimostrazione della coerenza delle sue politiche; |
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9. |
sottolinea che da una normativa vincolante basata sugli articoli 137 e 152 del trattato potrebbero potenzialmente scaturire riduzioni della prevalenza del fumo ambientale e dell'onere economico e sanitario connessovi; riconosce, tuttavia, che tali articoli, e in particolare l'articolo 137, non affrontano in modo diretto i problemi specifici dei bambini; |
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10. |
sottolinea che soltanto un divieto totale di fumo in tutti i luoghi di lavoro chiusi, compreso il settore della ristorazione, e in tutti gli edifici e i mezzi di trasporto pubblici può garantire la tutela della salute degli impiegati e dei non fumatori nonché incentivare considerevolmente i fumatori a smettere di fumare; |
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11. |
accoglie con favore le azioni intraprese dagli Stati membri che hanno già adottato misure efficaci di protezione dall'esposizione al fumo di tabacco di seconda mano; invita gli Stati membri a proseguire nell'introduzione di norme volte alla protezione dei non fumatori nel campo della protezione della salute dei lavoratori e ad incrementare gli sforzi attualmente profusi per la protezione dei non fumatori; |
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12. |
esorta la Commissione ad elaborare una relazione sui costi che il fumo e le conseguenze dell'inquinamento da fumo di tabacco comportano per i sistemi sanitari nazionali e per l'economia dell'Unione europea; |
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13. |
suggerisce che il Consiglio raccomandi agli Stati membri di avviare un dialogo continuo e una consultazione con tutte le rilevanti parti interessate, in conformità dell'articolo 5.3 del degli orientamenti di attuazione del FCTC adottati dalla Conferenza delle parti al FCTC nel 2009, al fine di garantire il sostegno di tutti gli attori all'attuazione delle strategie e dei programmi nazionali di controllo del tabacco; |
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14. |
invita nuovamente la Commissione a presentare una proposta di modifica della direttiva 2001/37/CE (7) sui prodotti del tabacco che comprenda, quanto meno, le modifiche contenute nella summenzionata risoluzione del Parlamento del 24 ottobre 2007; |
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15. |
esorta la Commissione a svolgere uno studio esaustivo concernente gli effetti che l'esposizione sistematica e a lungo termine al fumo di tabacco di seconda e terza mano ha sui bambini in tutti i luoghi che frequentano; |
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16. |
invita la Commissione e gli Stati membri a ricorrere sia alla raccomandazione proposta dal Consiglio sia alle migliori prassi degli Stati membri come base per i contributi alla formulazione degli orientamenti di attuazione dell'articolo 14 della FCTC («misure di riduzione della domanda relative alla dipendenza dal tabacco e all'abbandono del tabagismo»), che saranno adottati alla prossima Conferenza delle parti alla FCTC; |
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17. |
incoraggia la Commissione a continuare l'attuazione di misure di supporto a livello dell'Unione europea quali, ad esempio, le misure di sensibilizzazione, comprese le informazioni sui pacchetti di prodotti del tabacco, che si affianchino alle campagne di comunicazione nazionale volte a scoraggiare il fumo; |
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18. |
reputa essenziale che la Commissione, parallelamente alle misure in favore di «un'Europa senza tabacco», collabori strettamente con gli Stati membri per dotarsi di nuovi strumenti preposti alla lotta contri i diversi tipi di traffico e di contraffazione dei prodotti del tabacco, in particolare su Internet, visto che questi ultimi pongono rischi maggiori ed imminenti per la salute dei consumatori; |
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19. |
ricordando la necessità di misure incisive volte a garantire che il monitoraggio e l'attuazione siano completi e accurati, invita gli Stati membri che hanno già ratificato la FCTC ad attuarne le raccomandazioni, nel quadro degli obblighi di cui all'articolo 8 della FCTC, e a riferire ogni due anni alla Commissione in merito ai progressi della loro attuazione; |
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20. |
invita nuovamente il Presidente e l'Ufficio di presidenza, alla luce del loro dovere di fungere da esempio per gli Stati membri, ad introdurre un divieto di fumo senza eccezioni in tutti i locali del Parlamento con effetto immediato; chiede che tale divieto sia applicato con rigorosità; |
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21. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'OMS. |
(1) GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 447.
(2) GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 264.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0410.
(4) http://europa.eu/health/ph_determinants_life_style/Tobacco/tobacco_en.htm.
(5) http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm.
(6) The Smoke Free Partnership (2006), Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe - Bruxelles, Belgio: Società respiratoria europea.
(7) Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/67 |
Giovedì 26 novembre 2009
Ratifica e attuazione delle Convenzioni OIL aggiornate
P7_TA(2009)0101
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sulle Convenzioni che sono state classificate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) come aggiornate
2010/C 285 E/10
Il Parlamento europeo,
viste le Convenzioni che sono state classificate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) come aggiornate,
vista la dichiarazione OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta adottata il 10 giugno 2008,
visto il Patto globale per l'occupazione adottato dall'OIL il 19 giugno 2009,
vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 sull'Agenda sociale rinnovata (COM(2008)0412),
vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata (1),
vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2004 dal titolo «La dimensione sociale della globalizzazione – Il contributo della politica dell’UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi» (COM(2004)0383),
vista la comunicazione della Commissione del 24 maggio 2006 dal titolo «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell’Unione alla realizzazione dell’agenda per il lavoro dignitoso nel mondo» (COM(2006)0249),
vista la giurisprudenza risultante dalla sentenza «AETS» applicata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-45/07, Commissione/Grecia (2) per quanto concerne la competenza esterna degli Stati membri,
vista la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione,
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
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A. |
considerando che i valori fondamentali della libertà, della dignità umana, della giustizia sociale, della sicurezza sociale e dell'uguaglianza sono elementi essenziali di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, |
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B. |
considerando che, nel contesto dell'attuale crisi mondiale dell'economia e dell'occupazione, tali valori rivestono un'importanza ancora maggiore, |
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C. |
considerando che sin dal 1919 l'OIL garantisce il mantenimento e lo sviluppo di un sistema di principi internazionali di diritto del lavoro che abbracciano un'ampia gamma di tematiche, quali il lavoro, l'occupazione, la sicurezza sociale, le politiche sociali e i diritti umani correlati, |
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D. |
considerando che occorre assicurare la coerenza tra le politiche interne e le politiche esterne dell'Unione europea, |
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1. |
valuta positivamente le Convenzioni che sono state classificate dall'OIL come aggiornate, frutto di un processo tripartito in seno all'OIL che ha coinvolto datori di lavoro, lavoratori e governi; |
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2. |
invita gli Stati membri a considerare le forti ragioni sociali a favore della ratifica e dell'applicazione delle Convenzioni classificate come aggiornate dall'OIL, in conformità dei trattati UE; |
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3. |
chiede alla Commissione di indicare con precisione al Parlamento e agli Stati membri quali Convenzioni rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione europea e quali sono soggette al principio di sussidiarietà; |
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4. |
invita il Presidente eletto del Consiglio europeo a compiere, nell'ambito del suo mandato, gli sforzi più ambiziosi per incoraggiare gli Stati membri a ratificare e ad applicare le Convenzioni aggiornate dell'OIL; |
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5. |
invita la Commissione ad esaminare la possibilità di adottare una raccomandazione agli Stati membri che li incoraggi a ratificare le Convenzioni classificate dall'OIL come aggiornate e a contribuire attivamente alla loro applicazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà; |
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2009)0370.
(2) GU C 82 del 4.4.2009, pag. 3.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/69 |
Giovedì 26 novembre 2009
Vertice mondiale della FAO sulla sicurezza alimentare
P7_TA(2009)0102
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sul vertice della FAO e la sicurezza alimentare
2010/C 285 E/11
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 33 del trattato CE,
viste le sue risoluzioni del 25 ottobre 2007 sull'aumento dei prezzi dei mangimi e dei prodotti alimentari (1) e del 22 maggio 2008 sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nell'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo (2),
vista la sua risoluzione del 29 novembre 2007 dal titolo «Dare slancio all’agricoltura africana – Proposta per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare in Africa» (3),
visto il regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (4),
vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulla politica agricola comune e la sicurezza alimentare globale (5),
viste le prospettive per l'agricoltura 2008-2017 elaborate della FAO (Food and Agricultural Organisation) e dall' OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico),
viste le raccomandazioni dell'International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD),
visti i risultati della «valutazione dello stato di salute» della politica agricola comune,
vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti,
viste le conclusioni e la dichiarazione del vertice mondiale sulla sicurezza alimentare della FAO tenutosi a Roma dal 16 al 18 novembre 2009,
visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
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A. |
considerando che l'Unione europea è il primo donatore mondiale di aiuti umanitari e allo sviluppo, ma che a livello internazionale la quota di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) destinata all'agricoltura, in particolare dall'Unione europea, non ha cessato di diminuire dagli anni ottanta, scendendo dal 17% del 1980 al 3,8% nel 2006; considerando che in un contesto di pressione sulle risorse naturali la domanda mondiale di alimenti prevedibilmente raddoppierà entro il 2050 e che la produzione mondiale di alimenti dovrà aumentare, |
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B. |
considerando che la dichiarazione finale del vertice mondiale sulla sicurezza alimentare del 2009 non analizza a sufficienza le ragioni della mancata eliminazione della fame, né formula proposte concrete per intensificare la lotta contro la fame; considerando che, secondo la FAO, sarebbe sufficiente un investimento di 30 miliardi di EUR l'anno per assicurare la sicurezza alimentare della popolazione mondiale, che nel 2050 arriverà a 9 miliardi di persone, |
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C. |
considerando che l'Unione europea resta uno dei principali produttori di alimenti, ma è anche tra i maggiori importatori di prodotti agricoli, essendo largamente al di sotto della soglia di autosufficienza per l'approvvigionamento di numerosi prodotti agricoli di base; considerando che l'aumento dei prezzi dei mangimi porta ad un rialzo dei costi di produzione, con il rischio di un calo della produzione dei prodotti d'allevamento, |
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D. |
considerando che le notevoli fluttuazioni dei prezzi dei prodotti di base rischiano di diventare una caratteristica precipua e regolare del mercato mondiale e che prezzi alimentari più elevati non si traducono automaticamente in redditi agricoli più alti, a causa soprattutto della rapida crescita dei costi dei fattori di produzione agricola e del crescente divario osservabile tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo, |
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E. |
considerando che le riserve alimentari mondiali si sono assottigliate fino a raggiungere livelli critici, passando da una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno di un anno dopo la seconda guerra mondiale ad una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno di appena 57 giorni nel 2007 e di soli 40 giorni nel 2008, |
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F. |
considerando che la riduzione delle riserve alimentari, persino nell’Unione europea, ha ripercussioni negative sul programma di aiuto alimentare d'urgenza, il quale dispone al momento di un minore quantitativo di prodotti alimentari da distribuire; considerando che questo problema e la crisi globale dei prezzi alimentari hanno avuto il grave e immediato effetto di aumentare il numero di persone che soffrono la fame nel mondo portandolo, secondo la FAO, a un miliardo di persone nel 2009, il che vuol dire che attualmente una persona su sei è denutrita e soffre di fame cronica, |
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G. |
considerando che oltre 40 milioni di persone muoiono per cause legate alla fame e alla povertà ogni anno, compreso un bambino ogni sei secondi; che questi sviluppi hanno provocato sommosse e tumulti nel mondo, destabilizzando ulteriormente paesi e regioni nel mondo intero; considerando che al vertice mondiale sull'alimentazione del 1996 i rappresentanti di 185 paesi si sono impegnati a ridurre della metà entro il 2015 il numero delle persone che soffrono la fame e che le famiglie contadine, i pastori e i lavoratori agricoli rappresentano oltre la metà della popolazione mondiale e sono le principali vittime della fame, |
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H. |
considerando che i cambiamenti climatici stanno avendo gravi ripercussioni sull'agricoltura, ad esempio riducendo le rese dei raccolti per la carenza d'acqua che colpisce le attività agricole dei paesi più poveri, |
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I. |
considerando che l'agricoltura assicura occupazione e sussistenza a oltre il 70% della popolazione attiva nei paesi in via di sviluppo, in alcuni paesi africani persino oltre all'80%, e che pertanto sono essenziali politiche di sviluppo rurale per affrontare in modo incisivo il problema della povertà e della fame; che, in base alle stime della Banca mondiale, la crescita nel settore agricolo è doppiamente efficace nel ridurre la povertà rispetto alla crescita registrata in altri settori, |
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J. |
considerando che l'Unione europea finanzia oltre il 50% della cooperazione allo sviluppo a livello mondiale, inclusi i contributi dei singoli Stati membri e che tale circostanza è confermata dall'attuale contributo mediante strumenti comunitari (circa 1,8 miliardi EUR, di cui un miliardo tramite il nuovo strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo e il resto tramite gli strumenti attualmente esistenti per gli aiuti allo sviluppo e l'aiuto umanitario), |
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K. |
considerando che la proporzione di terreni disboscati e di risorse agricole utilizzata per la produzione di alimenti per animali, carni e biomassa per agrocarburanti è aumentata, contribuendo in misura considerevole alla speculazione a livello mondiale sui prodotti agricoli di base, |
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1. |
sottolinea che il numero di persone che soffrono la fame e la povertà supera ora il miliardo e che questa è un'insostenibile privazione che colpisce la vita di un sesto della popolazione mondiale; osserva che gli effetti di anni di insufficienti investimenti nella sicurezza alimentare, nell'agricoltura e nello sviluppo rurale sono stati recentemente esacerbati dalle crisi alimentari, finanziarie ed economiche tra gli altri fattori e che gli sforzi compiuti in termini globali sono lungi dalla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio; osserva che vanno adottate misure collettive per invertire questa tendenza e realizzare progressivamente il diritto a un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare a livello nazionale; |
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2. |
sottolinea il diritto di ognuno di avere accesso a cibo sicuro, sufficiente e nutriente; lancia un appello per un mondo libero dalla fame e sottolinea che una reale lotta contro la fame richiede l'instaurazione di politiche di ampio respiro che rafforzino l'agricoltura sostenibile e sistemi sostenibili di produzione alimentare, in modo da migliorare la capacità dei paesi in via di sviluppo di nutrire la propria popolazione; esorta i paesi ad applicare gli «orientamenti volontari della FAO per la realizzazione progressiva del diritto a un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare a livello nazionale» e sostiene l'applicazione concreta di tali orientamenti sulla base dei principi di partecipazione, trasparenza e responsabilità; si compiace degli impegni assunti in linea di principio al vertice di Roma, ma si dichiara deluso per l'assenza di specifici impegni finanziari e per la scarsa partecipazione da parte di rappresentanti di primo piano del G8; in questo contesto, chiede a tutti gli Stati membri di raddoppiare il loro impegno per il raggiungimento dell'obiettivo del millennio n.1 (dimezzare la fame entro il 2015) e di appoggiare l'obiettivo mondiale di debellare la fame e la malnutrizione entro il 2025 o, se ciò non fosse possibile, al più presto; |
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3. |
sottolinea l'importanza della politica agricola comune (PAC) in quanto strumento per consolidare la produzione di alimenti nell'Unione europea; ritiene che sin dal suo avvio nel 1962 la PAC abbia garantito ai cittadini dell'Unione europea la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, unitamente alla protezione e al miglioramento dell’ambiente rurale e alla definizione di norme comunitarie in materia di produzione alimentare che sono le più rigorose al mondo; sottolinea la necessità che l'agricoltura comunitaria continui a svolgere questo ruolo anche in futuro; |
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4. |
sottolinea che dal 2007 i prezzi dei prodotti agricoli di base hanno subito fluttuazioni rilevanti e che tra la metà del 2007 e la metà del 2008 i prezzi sono aumentati bruscamente, seguiti da un secco rialzo dei prezzi al consumo; osserva che tale incremento esagerato dei prezzi dei prodotti di base è stato seguito da un calo repentino dei prezzi degli stessi prodotti di base a livelli insostenibili; rimane preoccupato per una nuova possibile impennata dei prezzi alimentari, dato che la ripresa dell'economia mondiale lascia irrisolti numerosi problemi strutturali, tra cui la mancanza di investimenti e la domanda elevata in talune regioni; |
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5. |
osserva con preoccupazione il continuo aumento dei costi dei fattori della produzione agricola (ad esempio l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti e delle sementi), che si è tradotto in un aumento dei costi non compensato in maniera uniforme per tutti gli agricoltori (soprattutto nel settore dell'allevamento) e che ha comportato una significativa erosione di ogni potenziale di crescita dei redditi agricoli derivante dai prezzi più elevati dei prodotti di base e degli alimenti, diminuendo in tal modo l'incentivo ad aumentare la produzione agricola sostenibile; teme che forti aumenti dei prezzi dei fattori di produzione possano riflettersi in un loro minor utilizzo e in una produzione potenzialmente inferiore, con un conseguente aggravarsi della crisi alimentare in Europa e nel mondo; |
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6. |
ricorda come la volatilità dei prezzi negli ultimi anni – sia i picchi che i crolli – abbia reso particolarmente arduo assicurare la sicurezza alimentare; sottolinea che se gli agricoltori non riceveranno un prezzo equo per i propri prodotti, ne sospenderanno la produzione; ribadisce che le aziende agricole dell'Unione europea producono tra il 17 e il 30% del grano, del latte e delle carni bovine a livello mondiale; segnala che il mantenimento di aziende agricole vitali nell'Unione europea rivestirà nei prossimi anni un'importanza essenziale ai fini degli approvvigionamenti alimentari per l'Unione stessa e a livello mondiale; |
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7. |
richiama l'attenzione sulle cause strutturali e a lungo termine all'origine dei recenti aumenti dei prezzi dei prodotti agricoli di base, comprese la domanda mondiale in crescita costante e la riduzione netta degli investimenti nella produzione agricola; osserva che, fra tali fattori, l’aumento del prezzo dell’energia e soprattutto del petrolio ha avuto un impatto di primaria importanza sulla produzione agricola mondiale (a causa dei maggiori costi della produzione agricola e della distribuzione alimentare) e sulla frequenza delle crisi alimentari nei paesi poveri (a causa dei più elevati costi dei trasporti degli alimenti al loro interno); |
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8. |
osserva che, per alimentare una popolazione mondiale che nel 2050 supererà i nove miliardi di persone, la produzione agricola dovrà aumentare del 70% entro oggi e tale data; rileva che oltre 860 milioni di persone soffrono nel mondo di fame cronica; nota che, secondo le previsioni della Banca mondiale, l’impennata dei prezzi alimentari e l'attuale crisi del carburante e dei prodotti alimentari potrebbe spingere altri 130-155 milioni di persone nella povertà più estrema rispetto al 2008; |
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9. |
ritiene che la PAC debba continuare a essere il pilastro fondamentale della politica dell'Unione europea per la sicurezza alimentare, e che essa dovrebbe essere ulteriormente adeguata per rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare in Europa e a livello mondiale; alla luce dell'estrema volatilità dei prezzi dei prodotti di base e, di conseguenza, dei redditi agricoli, mette in guardia dallo smantellamento di misure di sostegno ai mercati e da tagli alle misure di sostegno alle aziende agricole; |
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10. |
sottolinea l'importanza della cooperazione e della solidarietà internazionale, nonché della necessità di astenersi da misure unilaterali in contrasto con il diritto internazionale e con la Carta della Nazioni Unite, atte a mettere a repentaglio la sicurezza alimentare; auspica accordi commerciali equilibrati, in quanto essi costituiscono un elemento essenziale per dare una risposta alla questione della sicurezza alimentare mondiale; |
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11. |
sollecita la Commissione e gli Stati membri a includere negli imminenti negoziati di Copenaghen meccanismi finanziari equi e il principio della ripartizione dell'onere degli adattamenti ai cambiamenti climatici, prestando particolare attenzione al sostegno a prassi agricole compatibili con il clima quali strumenti coerenti di lotta alla fame, adottando misure coordinate contro un'ulteriore perdita di fertilità dei suoli e perdita di biodiversità quali elementi essenziali dei metodi di produzione alimentare, aumentando l'efficienza generale, riducendo gli sprechi nelle catene alimentari mondiali e migliorando l'accesso ai mercati locali; |
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12. |
prende atto della posizione espressa dalla FAO secondo cui i paesi importatori netti di prodotti alimentari sono quelli più duramente colpiti dall'aumento dei prezzi degli alimenti e molti di questi paesi sono tra i paesi meno sviluppati del mondo; torna a sottolineare che la povertà e la dipendenza dalle importazioni alimentari sono tra le cause principali dell'insicurezza alimentare; è consapevole del fatto che solo una piccola percentuale della produzione alimentare mondiale, che proviene da un numero di paesi esportatori sempre più esiguo, è attualmente oggetto di transazioni sui mercati internazionali; |
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13. |
teme che l'attuale crisi finanziaria mondiale possa portare a una riduzione delle dotazioni finanziarie disponibili per l'agricoltura; invita la Commissione ad analizzare gli effetti della crisi finanziaria sul settore agricolo e ad esaminare proposte intese ad assicurare la stabilità del settore, anche in termini di accesso ai prestiti e alle garanzie creditizie; evidenzia che questa crisi alimentare è strettamente correlata con la crisi finanziaria, nell'ambito della quale le iniezioni di liquidità effettuate dalle banche centrali per impedire i fallimenti potrebbero aver rafforzato gli investimenti speculativi nei prodotti di base; invita il Fondo monetario internazionale e il Forum per la stabilità finanziaria a valutare questo effetto collaterale e a tenerlo presente al momento di proporre rimedi globali; |
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14. |
ritiene che la PAC dovrebbe svolgere sin d'ora e oltre il 2013 un ruolo rilevante nelle politiche comunitarie di sicurezza alimentare, nonché un ruolo significativo nelle politiche di sviluppo, rivolgendo particolare attenzione alla politica di sicurezza alimentare esterna; ritiene che ecosistemi funzionanti, la fertilità dei terreni, la stabilità delle risorse idriche e un'economia rurale diversificata siano elementi essenziali nel contesto delle sicurezza alimentare a lungo termine; ritiene che, oltre a provvedere alla produzione di alimenti dell'Unione europea, la PAC possa concorrere anche alla copertura della crescente domanda mondiale di prodotti alimentari senza distorsioni del mercato; propone l'introduzione di misure volte a stabilizzare sistemi agricoli locali e regionali basati su prassi agricole sostenibili in grado di fornire riserve alimentari strategiche; |
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15. |
considera che lo strumento finanziario di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo sia un primo passo indispensabile verso la possibilità di soddisfare le necessità immediate delle persone più direttamente colpite dalla crisi alimentare; ritiene che la Commissione debba verificare le modalità di utilizzazione dei fondi e assicurare che essi siano sempre impiegati dove risulta maggiore la necessità e presentare regolarmente al Parlamento relazioni in merito; |
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16. |
invita la Commissione a potenziare i suoi programmi esistenti intesi ad assicurare la sicurezza alimentare in Europa e nel mondo; auspica il rafforzamento del finanziamento del programma tematico di sicurezza alimentare (2007-2010), per il quale sono stati attualmente stanziati 925 milioni EUR per l’intero periodo di programmazione; chiede alla Commissione di svolgere una valutazione completa dell'impatto delle politiche e dei programmi dell'Unione europea nei settori della politica agricola comune e della politica commerciale e di sviluppo, al fine di garantire un approccio politico coerente e sostenibile alla sicurezza alimentare globale; |
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17. |
ribadisce che la sicurezza alimentare rientra nelle competenze nazionali e che ogni programma mirato a far fronte alle sfide connesse alla sicurezza alimentare deve essere concepito, coordinato, gestito e diretto a livello nazionale, nonché attuato in consultazione con tutti i principali soggetti interessati; sottolinea che la sicurezza alimentare è una priorità assoluta e che tale importanza deve trovare riscontro nei programmi e bilanci nazionali; sottolinea la necessità che la buona governance svolga un ruolo centrale e che sia affrontata la corruzione a livello nazionale; ritiene che la lotta contro la fame debba basarsi sul riconoscimento del diritto alla sovranità alimentare, definita quale capacità di un paese o di una regione di attuare democraticamente le proprie politiche, priorità e strategie in relazione all'agricoltura e al cibo; |
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18. |
reputa essenziale una ricerca continua sui sistemi di produzione dell'agricoltura sostenibile; sottolinea l'importanza dei programmi di ricerca finanziati con risorse pubbliche, della piattaforma tecnologica dell'Unione europea per la ricerca nel campo dell'agricoltura ecologica e del settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico; chiede che siano elaborati programmi per il trasferimento di tecnologie ai paesi in via di sviluppo ove opportuno; invita i governi dei membri della FAO a seguire le raccomandazioni formulate nella IAASTD, affinché si invertano le concezioni scientifiche basate su un trasferimento di tecnologia dall'alto verso il basso, sostituendole con concetti di innovazione partecipativa dal basso verso l'alto, orientate sugli agricoltori; |
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19. |
ritiene che un ostacolo serio all'incremento della produzione agricola nei paesi in via di sviluppo dipenda dallo scarso accesso dei piccoli agricoltori ai crediti e ai microcrediti per investimenti in sementi, fertilizzanti e dispositivi di irrigazione; segnala inoltre la questione delle garanzie creditizie, nella maggior parte dei casi inesistenti; invita la Banca europea per gli investimenti a individuare il modo per predisporre programmi destinati a assistere i produttori locali di alimenti nei paesi in via di sviluppo, offrendo loro garanzie creditizie mirate a sostenere l'accesso al credito e al microcredito; |
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20. |
decide di istituire in seno al Parlamento europeo un gruppo di lavoro permanente ad alto livello sul contributo dell'Unione europea al raggiungimento della sicurezza alimentare globale, al fine di elaborare punti di intervento comuni per le principali sfide individuate dalla Commissione europea per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurali sostenibili; |
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21. |
osserva che la crisi alimentare mondiale è una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza nel mondo; plaude, in tale contesto, ai recenti sforzi della Commissione per valutare i mezzi per far fronte alle questioni legate alla sicurezza alimentare mondiale; invita gli Stati membri a sostenere simili iniziative a livello nazionale e locale; |
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22. |
sottolinea che l'acquisizione di terreni agricoli da parte di investitori stranieri, soprattutto in Africa, non deve avere impatti negativi sulla sicurezza alimentare locale o portare ad un uso non sostenibile delle terre; osserva che essa può anche avere effetti positivi, convertendo le terre ad un uso produttivo; sollecita la FAO e gli Stati membri a lavorare per regole comuni ed iniziative legislative, riconoscendo il diritto delle popolazioni dei singoli paesi di controllare i terreni agricoli ed altre risorse naturali essenziali per la loro sicurezza alimentare; |
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23. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 621.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0229.
(3) GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 201.
(4) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62.
(5) Testi approvati, P6_TA(2009)0006.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/74 |
Giovedì 26 novembre 2009
Nicaragua
P7_TA(2009)0103
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sul Nicaragua
2010/C 285 E/12
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quella del 18 dicembre 2008 sui casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto in Nicaragua (1),
visto l'accordo di dialogo politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, del 15 dicembre 2003 e l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama (2),
visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti dell'uomo, giugno 2004,
viste le relazioni del gruppo di esperti dell'Unione europea sulle elezioni comunali nicaraguensi svoltesi il 9 novembre 2008,
viste le dichiarazioni del Commissario Ferrero-Waldner sugli avvenimenti in Nicaragua in seguito alle elezioni comunali del 9 novembre 2008,
visti i negoziati in corso sulla firma di un accordo di associazione tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale,
visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
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A. |
considerando che l'Associazione della stampa interamericana (IAPA) ha espresso preoccupazione a causa di una serie di azioni intraprese dal governo nicaraguense e di dichiarazioni da esso rilasciate, che reprimono la libertà di stampa nel paese, |
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B. |
considerando che l'articolo 147 della Costituzione nicaraguense, che era stato inserito nel 1995, non consente di candidarsi per due volte consecutive al mandato presidenziale e che il presidente Ortega sta cercando illegalmente di eludere detta disposizione per potersi candidare per un secondo mandato alle elezioni del 2011, |
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C. |
considerando che solo il potere legislativo può pronunciarsi sulla riforma costituzionale e che l'attuale partito al governo, il Fronte sandinista di liberazione nazionale (FSLN) non raggiunge la necessaria maggioranza dei due terzi, |
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D. |
considerando che la Corte Suprema di giustizia nicaraguense si è riunita nella notte del 19 ottobre 2009 nonostante l'assenza di tre dei sei giudici membri, che non erano stati invitati e che sono stati sostituiti da tre giudici filogovernativi, e ha dichiarato unanimemente l'inapplicabilità dell'articolo 147 della Costituzione, |
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E. |
considerando che tutti i partiti politici dell'opposizione rappresentati nell'Assemblea nazionale, nonché molte associazioni della società civile, avvocati e organizzazioni non governative (ONG), hanno rifiutato la suddetta dichiarazione giudiziaria considerandola illegale e hanno deciso di collaborare per proteggere la democrazia e lo stato di diritto in Nicaragua, |
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F. |
considerando che la dichiarazione giudiziaria ha riscosso l'immediata approvazione dei paesi membri dell'Alleanza bolivariana delle Americhe (ALBA), |
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G. |
considerando che una delegazione del gruppo dell'Internazionale liberale, durante una visita in Nicaragua, ha ricevuto minacce ed insulti e che le autorità sandiniste hanno persino minacciato il suo presidente, il deputato europeo Johannes Cornelis van Baalen, di essere espulso dal Nicaragua e di essere dichiarato persona non grata, |
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H. |
considerando che si è verificata una regressione della democrazia in Nicaragua in seguito ai presunti brogli durante le elezioni comunali nel 2008, gli attacchi e gli atti di intimidazione commessi contro le organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo e i loro membri, così come contro i giornalisti e i rappresentanti dei mezzi di informazione ad opera di singoli individui, forze politiche e organismi connessi alle autorità dello Stato, |
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I. |
considerando che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali devono essere parte integrante della politica estera dell'Unione europea, |
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J. |
considerando che l'Unione europea e i suoi partner, quando concludono con i paesi terzi accordi contenenti una clausola sui diritti dell'uomo, si assumono la responsabilità di garantire il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo e che dette clausole sono necessariamente reciproche, |
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K. |
considerando che l'Unione europea dovrebbe esercitare un controllo maggiore sull'uso dei fondi assegnati al Nicaragua a titolo di progetti di sviluppo per garantire che i gruppi sandinisti non si approprino di detto denaro, |
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L. |
considerando che le Nazioni Unite, l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America e varie ONG del Nicaragua hanno espresso preoccupazione in merito alla mancanza di trasparenza delle ultime elezioni, |
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1. |
deplora i numerosi attacchi e gli atti di intimidazione subiti dalle organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo e dai loro membri nonché da giornalisti indipendenti ad opera di singoli individui, forze politiche e organismi connessi allo Stato; |
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2. |
condanna le modifiche alla Costituzione che implicano una violazione dell'ordine costituzionale in Nicaragua, in particolare il ricorso da parte del governo nicarguense alle manovre di dubbia legalità che hanno implicato i giudici filogovernativi nella Corte Suprema di giustizia; |
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3. |
esorta il presidente Ortega a rispettare la Costituzione nicaraguense che proibisce lo svolgimento di due mandati consecutivi e sottolinea che soltanto alle autorità legislative è consentito pronunciarsi sulla riforma costituzionale e che in nessuna circostanza i tribunali possono assumersi detta responsabilità; |
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4. |
ritiene che l'atteggiamento del presidente Ortega rispecchi una scarsa comprensione e un limitato rispetto della democrazia, dello stato di diritto e dell'esercizio dei diritti fondamentali di base quali la libertà di espressione e di associazione politica; |
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5. |
sostiene tutti coloro che in Nicaragua si oppongono alla violazione dell'ordine costituzionale perpetrata dalle autorità governative e chiede che detto ordine sia ristabilito con urgenza e che la summenzionata dichiarazione giudiziaria del 19 ottobre 2009 sia annullata; |
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6. |
condanna e deplora tutte le minacce, gli insulti e le intimidazioni a cui la delegazione dell'Internazionale liberale, presieduta dal deputato europeo Johannes Cornelis van Baalen, è stata soggetta ed esprime la propria solidarietà ai membri di tale delegazione; |
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7. |
deplora profondamente il modo in cui si sono svolte le elezioni comunali del 9 novembre 2008, caratterizzato dalle manovre del governo nicaraguense per escludere i partiti politici all'opposizione, numerose irregolarità nello spoglio, presunti brogli elettorali e il rifiuto di accreditare gli osservatori indipendenti alle elezioni, sia stranieri che locali; invita la Commissione ad inviare una missione di osservazione elettorale dell'Unione europea per monitorare le prossime elezioni presidenziali; |
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8. |
si rammarica profondamente che l'Organizzazione degli Stati americani, di norma assiduamente impegnata ad affrontare altre questioni problematiche, non abbia reputato opportuno esprimersi in merito a una tale violazione palese dell'ordine costituzionale di uno dei suoi paesi membri; |
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9. |
sottolinea che, durante i negoziati sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale, occorre ricordare al Nicaragua la necessità di rispettare i principi dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo, quali difesi e promossi dall'Unione europea; |
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10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento dell'America centrale, nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua e alla Corte suprema di giustizia del Nicaragua. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0641.
(2) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 39.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/76 |
Giovedì 26 novembre 2009
Laos e Vietnam
P7_TA(2009)0104
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sulla situazione in Laos e in Vietnam
2010/C 285 E/13
Il Parlamento europeo,
visto il XV vertice dell'ASEAN del 23-25 ottobre 2009,
vista l'inaugurazione, in data 23 ottobre 2009, della Commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti dell'uomo,
vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo del 2008,
visti i negoziati in corso sul nuovo accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e il Vietnam e il dialogo UE-Vietnam sui diritti dell'uomo che ha luogo due volte l'anno tra l'Unione europea e il governo del Vietnam,
viste le sue precedenti risoluzioni sul Laos, in particolare quella del 15 novembre 2001 sugli arresti arbitrari e la situazione politica nel Laos (1) e quella del 1o dicembre 2005 sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, Laos e Vietnam (2),
visto l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica democratica popolare del Laos del 1o dicembre 1997, basato sul «rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo»,
visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
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A. |
considerando che il governo vietnamita ha rifiutato di rispondere a numerose raccomandazioni presentate nel corso della Revisione periodica universale del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, svoltasi da maggio a settembre 2009, al fine di migliorare la propria situazione in materia di diritti dell'uomo, |
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B. |
considerando che centinaia di persone sono attualmente in carcere in Vietnam per le loro convinzioni religiose o politiche, in particolare taluni cristiani Montagnard, un sacerdote cattolico, pastori mennoniti, adepti della dottrina Cao Dai e buddisti Hoa Hao, |
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C. |
considerando che il 27 settembre 2009, mentre centinaia di giovani monaci buddisti del monastero di Bat Nha venivano violentemente aggrediti e picchiati e il loro monastero razziato, le autorità dello Stato e la polizia ignoravano la loro richiesta di aiuto; considerando che altri monaci, che avevano trovato rifugio nel tempio Phuoc Hue, sono stati oggetto di violenze fisiche e vessazioni da parte della polizia; considerando che i monaci sono minacciati dal rischio di espulsione da parte del governo per aver occupato il monastero Bat Nha senza autorizzazione o registrazione preventiva, |
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D. |
considerando che l'assalto al monastero è da molti considerato collegato alla proposta di riforme religiose in dieci punti che Thich Nhat Hanh ha presentato al Presidente vietnamita Nguyen Minh Triet nel 2007, |
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E. |
considerando che tutti i gruppi religiosi devono essere autorizzati dal governo e controllati da un comitato di gestione di nomina governativa e considerando che molte organizzazioni religiose sono vietate e i loro adepti perseguitati se vogliono restare indipendenti dal governo, |
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F. |
considerando che i dignitari della Chiesa buddista unificata del Vietnam sono quasi tutti in carcere, a cominciare dal suo Patriarca Thich Quang Do (di ottantuno anni), il più eminente dei dissidenti vietnamiti, che è stato detenuto per più di ventisette anni e che si trova attualmente nel suo monastero di Zen Thanh Minh a Ho Chi Minh City, |
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G. |
considerando che Tran Khai Thanh Thuy, scrittrice vietnamita e figura di spicco del movimento per la democrazia in Vietnam, è stata nuovamente arrestata dopo aver scontato, nel 2007, un periodo di detenzione di nove mesi; considerando che, nonostante la donna soffra di una grave forma di diabete, le autorità vietnamite rifiutano di rilasciarla su cauzione o di consentirle l'assunzione di farmaci, |
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H. |
considerando che a diversi prigionieri per motivi di coscienza, compresi Nguyen Van Ly, Le Thi Cong Nhan e Nguyen Binh Thanh, tutti condannati per «propaganda contro il governo della Repubblica socialista del Vietnam», è stato negato di ricevere in carcere le necessarie cure mediche sebbene le loro condizioni di salute richiedessero un ricovero immediato, |
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I. |
considerando che, in mancanza di organizzazioni indipendenti per i diritti dell'uomo, gli esponenti della Chiesa assumono spesso il ruolo di difensori dei diritti dell'uomo e lottano per una maggiore tolleranza e per principi più democratici, |
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J. |
considerando che il Vietnam, che assumerà la presidenza dell'ASEAN nel 2010, dovrebbe dare l'esempio migliorando le proprie prassi relative ai diritti dell'uomo; considerando che il governo potrebbe iniziare rilasciando centinaia di pacifici dissidenti del governo, attivisti della chiesa indipendente, blogger e sostenitori della democrazia imprigionati in violazione del diritto internazionale sulla base di infondate accuse relative alla sicurezza nazionale per avere espresso il proprio dissenso pacifico, |
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K. |
considerando che il 25 settembre 2009 la Repubblica democratica popolare del Laos ha ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici che garantisce, in particolare, il diritto dei cittadini alla libertà di fede, di associazione, di parola e di stampa, così come il diritto di manifestare e i diritti politici, |
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L. |
considerando che quasi un mese dopo il decimo anniversario del «Movimento studentesco del 26 ottobre 1999», promosso da studenti e insegnanti di Vientiane, i principali leader del movimento - Thongpaseuth Keuakoun, Seng-Aloun Phengphanh, Bouavanh Chanmanivong e Keochay - sono ancora detenuti in un luogo segreto, mentre si sostiene che Khamphouvieng Sisa-At sia morto in carcere in circostanze poco chiare, |
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M. |
considerando che il 2 novembre 2009 più di 300 persone, che si stavano preparando per una manifestazione pacifica a Vientiane al fine di chiedere il rispetto dei diritti dell'uomo e un sistema multipartitico in ricordo del decimo anniversario della repressione, sono state fermate dalla polizia segreta della Repubblica democratica popolare del Laos e considerando che nove di loro - le signore Kingkèo e Somchit e i signori Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, Nou, Somkhit e Sourigna - sono ancora in custodia, |
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N. |
considerando che il Laos continua a perseguitare le comunità Hmong per una rivolta che risale agli anni '60, sottoponendo i cittadini Hmong che vivono in zone del Laos sospettate di essere i centri della rivolta ad arresti, torture, abusi sessuali e omicidi extragiudiziali, |
|
O. |
considerando che 5 000 Lao Hmong sono attualmente detenuti nel campo tailandese di Huay Nam Khao e sono candidati all'espulsione a seguito di un accordo tra i governi della Tailandia e del Laos e considerando che altre 158 persone, compresi 85 bambini, sono state detenute per oltre tre anni in condizioni disumane nella regione di Nong Khai, |
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P. |
considerando che vi è preoccupazione per la situazione politica generale del Laos, governato sin dal 1975 da un partito unico e la cui popolazione continua ad essere privata dei diritti dell'uomo fondamentali, |
Vietnam
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1. |
esorta vivamente il governo a porre fine a tutte le forme di repressione contro coloro che esercitano il proprio diritto alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero e religione e alla libertà di riunione conformemente alle norme internazionali sui diritti dell'uomo e alla costituzione vietnamita; chiede al governo vietnamita di rispettare i suoi obblighi internazionali, il che comporta il riconoscimento di tutte le comunità religiose e della libertà di culto e la restituzione dei beni arbitrariamente confiscati dallo Stato alla Chiesa unificata buddhista del Vietnam e alla Chiesa cattolica nonché a tutte le altre comunità religiose; |
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2. |
condanna ciò che le denunce descrivono come l'espulsione violenta di oltre 150 monaci e suore dai monasteri nonché il fatto che la situazione sempre più tesa instauratasi a seguito di tali azioni contro la pacifica comunità buddhista è chiaramente contraria all'impegno di rispettare le norme accettate a livello internazionale in materia di libertà di religione, in particolare laddove si tratta di persone che cercano di esercitare i propri diritti, che il governo della Repubblica socialità del Vietnam si è impegnato a osservare quale membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e futuro Presidente dell'ASEAN; |
|
3. |
chiede alla Commissione e al Consiglio, nell'ambito degli attuali negoziati sul nuovo accordo di partenariato e cooperazione con il Vietnam, di inserire una clausola vincolante ed inequivocabile sui diritti dell'uomo e la democrazia, unitamente a un meccanismo che ne consenta l'applicazione, onde porre fine alle sistematiche violazioni della democrazia e dei diritti dell'uomo; |
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4. |
chiede la cessazione di tutte le forme di persecuzione e vessazioni e che sia consentito ai monaci e alle suore di praticare il buddhismo in base alla tradizione della comunità del bonzo buddhista Thich Nhat Hanh a Bat Nha e altrove; |
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5. |
esige la liberazione incondizionata di Thich Quang Do e la riabilitazione dello status giuridico della Chiesa buddhista unificata del Vietnam e dei suoi dignitari; |
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6. |
chiede al governo di istituire una commissione nazionale indipendente sui diritti dell'uomo incaricata di ricevere denunce su presunti casi di tortura e altri abusi di potere da parte di funzionari pubblici, compresi i membri dei servizi di sicurezza, di indagare sulle stesse e di avviare procedimenti per abolire la pena di morte; |
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7. |
chiede al governo del Vietnam, in considerazione del suo ruolo di membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di trasmettere un invito permanente ai relatori speciali delle Nazioni Unite, in particolare a quelli che si occupano di libertà di espressione, libertà religiosa, tortura, difensori dei diritti dell'uomo e violenza contro le donne, nonché al Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria; |
Laos
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8. |
plaude alla ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici da parte del governo del Laos; invita le autorità laotiane a rispettare pienamente le condizioni del Patto, ad armonizzare quanto prima l'ordinamento laotiano con le disposizioni del Patto e ad applicare tali disposizioni sulla base di criteri accettati sul piano internazionale, in particolare in materia di libertà di parola, di riunione e religiosa; |
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9. |
reitera la sua richiesta per l'immediata liberazione dei leader del «Movimento studentesco del 26 ottobre 1999» e di tutti i prigionieri di coscienza detenuti in Laos e incarica la delegazione competente dell'Unione europea a Vientiane di seguire la questione; |
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10. |
chiede alla autorità laotiane di rilasciare incondizionatamente tutte le persone arrestate nel corso del tentativo di dimostrazione pacifica del 2 novembre 2009; |
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11. |
invita le autorità thailandesi a porre immediatamente fine alla detenzione dei 158 profughi Lao Hmong e a permettere il loro reinsediamento in Thailandia o negli Stati Uniti, in Canada, nei Paesi Bassi o in Australia, paesi che hanno già accettato di accoglierli; chiede, analogamente, al governo thailandese di garantire che tutti i Lao Hmong presenti nel campo di Huay Nam Khao abbiano accesso a procedure di esame e determinazione del loro status, qualora desiderino presentare domanda di asilo; |
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12. |
chiede alla Commissione di esaminare da vicino la situazione della comunità Lao Hmong e i programmi del governo per le minoranze etniche; |
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13. |
reitera la sua richiesta alle autorità laotiane di mettere a punto e applicare quanto prima tutte le riforme necessarie per instaurare la democrazia nel paese, garantire il diritto alla pacifica espressione delle opposizioni politiche e fare in modo che si tengano in tempi rapidi elezioni pluraliste sottoposte al monitoraggio internazionale, nella prospettiva di una riconciliazione nazionale; |
Aspetti generali
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14. |
chiede con insistenza alle autorità di rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i difensori dei diritti dell'uomo, i prigionieri politici e i prigionieri di coscienza, poiché la loro detenzione costituisce una violazione dei diritti dell'uomo; chiede altresì alle autorità di garantire il loro benessere fisico e psicologico in tutti i casi e di offrire a chi ne ha bisogno valide cure mediche fornite da personale indipendente; |
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15. |
chiede al Consiglio e alla Commissione di elaborare una valutazione dettagliata delle politiche di attuazione nel settore della democrazia e dei diritti dell'uomo realizzate in Laos e in Vietnam dalla firma degli accordi di partenariato e cooperazione e a riferire in merito al Parlamento; |
*
* *
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16. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti del Vietnam e del Laos, al Segretariato dell'ASEAN, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |
(1) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 577.
(2) GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 129.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/80 |
Giovedì 26 novembre 2009
Cina: diritti delle minoranze e applicazione della pena di morte
P7_TA(2009)0105
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sulla situazione in Cina: diritti delle minoranze e applicazione della pena di morte
2010/C 285 E/14
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni su una moratoria universale in materia di pena di morte del 1o febbraio 2007 (1) e del 27 settembre 2007 (2),
viste le risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU del 18 dicembre 2007 (A/RES/62/149) e del 18 dicembre 2008 (A/RES/63/168) dal titolo «Moratoria in materia di applicazione della pena di morte»,
viste le dichiarazioni della Presidenza per conto dell'Unione europea del 29 ottobre 2009 sull'esecuzione di due tibetani, il sig. Lobsang Gyaltsen e il sig. Loyak, e del 12 novembre 2009 sull'esecuzione di due persone appartenenti all'etnia uigura dopo le rivolte del 5-7 luglio 2009 a Urumqi, nella regione autonoma dello Xinjiang (XUAR),
visti gli articoli 35, 36 e 37 della costituzione della Repubblica popolare cinese, i quali riconoscono a ogni cittadino la libertà di espressione e di confessione religiosa e definiscono «inviolabile» la libertà della persona,
viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina, in particolare quella del 13 dicembre 2007 sul vertice UE-Cina e sul dialogo UE-Cina sui diritti umani (3),
visto il seminario UE-Cina del 18-19 novembre 2009 e il 28o ciclo del dialogo UE-Cina sui diritti umani, tenutosi il 20 novembre 2009 a Pechino,
visto il 27o ciclo del dialogo sui diritti umani tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, tenutosi a Praga, Repubblica ceca, il 14 maggio 2009,
visto il 12o vertice UE-Cina che si terrà il 30 novembre 2009 a Nanjing (Nanchino),
visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
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A. |
considerando che l'Unione si basa sull'adesione ai valori della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti umani, nonché dello Stato di diritto, e che essa ritiene che il rispetto di detti diritti inalienabili sia una premessa indispensabile per un'armoniosa vita sociale, |
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B. |
considerando che il nuovo partenariato strategico UE-Cina in corso di negoziazione riveste una notevole importanza per le relazioni future tra l'Unione e la Cina, e considerando che un autentico partenariato deve basarsi su valori comuni condivisi, |
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C. |
considerando che l'8 maggio 2009 l'Unione ha chiesto la commutazione delle condanne alla pena di morte di diversi tibetani pronunciate dal tribunale intermedio del popolo di Lhasa dopo le sommosse del marzo 2008, |
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D. |
considerando che nei primi giorni del luglio 2009 nella regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR) si sono verificati le peggiori violenze etniche dopo decenni, quando dimostranti uiguri sono scesi in piazza e hanno attaccato e provocato morti tra la popolazione Han a Urumqi per protestare contro le aggressioni subite da operai uiguri in una fabbrica della Cina meridionale nel giugno 2009; considerando che secondo le cifre ufficiali sono morte 197 persone e più di 1 600 sono state ferite, |
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E. |
considerando che per garantire che i popoli tibetano e uiguro, che costituiscono le due principali minoranze etniche possano coesistere pacificamente con la grande maggioranza del popolo cinese, di etnia Han, occorre assolutamente instaurare un dialogo sincero, permanente e reciprocamente rispettoso, |
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F. |
considerando che un crescente malcontento e risentimento si diffondono tra la popolazione uigura – la quale è in maggioranza musulmana e intrattiene legami linguistici e culturali con l'Asia centrale e rappresenta quasi la metà dei venti milioni di abitanti dello Xinjiang, soprattutto contro le autorità cinesi di etnia Han, accusate di sorvegliare severamente e reprimere le attività religiose in un contesto di discriminazione occupazionale e di emarginazione del proprio gruppo etnico nella regione; considerando che non ha ottenuto risposta l'appello rivolto alla comunità internazionale da ONG impegnate nella difesa dei diritti umani per l'invio di una commissione d'inchiesta indipendente nei luoghi delle sommosse, |
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G. |
considerando che la Repubblica popolare cinese ha espresso l'auspicio di relazioni etniche armoniose nella regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR), |
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H. |
considerando che le legittimità delle sentenze pronunciate a carico di tibetani condannati per reati commessi durante le sommosse del marzo 2008 è messa in discussione in una relazione della Human Rights Watch in cui si dichiara che alcuni processi sono stati celebrati in segreto e in date non rese note e che ai tibetani è stato negato l'accesso a una difesa effettiva con avvocati di loro scelta, |
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I. |
considerando che le pratiche religiose in Cina sono soggette a restrizioni e sono rigorosamente controllate dallo Stato, |
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J. |
considerando che in Cina la pena di morte può essere comminata per 68 reati, anche non violenti come la frode fiscale e reati legati alla droga, |
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1. |
ribadisce la sua opposizione di vecchia data alla pena di morte in ogni caso e in qualsiasi circostanza; ricorda l'impegno solenne dell'Unione europea di operare per l'abolizione della pena di morte ovunque e sottolinea di nuovo che l'abolizione della pena di morte contribuisce a promuovere la dignità umana e a far progredire i diritti dell'uomo; |
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2. |
prende atto del passo positivo registrato nel gennaio 2007, quando il tribunale supremo del popolo è stato abilitato a riesaminare le sentenze di morte, tuttavia deplora che ciò non abbia portato a un calo significativo del numero di esecuzioni capitali in Cina; esprime pertanto le sue preoccupazioni perché la Cina resta pur sempre il paese con il numero più grande di esecuzioni capitali nel mondo; |
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3. |
sollecita pertanto il governo cinese ad adottare, immediatamente e senza condizioni, una moratoria in materia di pena di morte, da considerare come un passo cruciale verso l'abolizione della pena di morte; condanna energicamente l'esecuzione di due tibetani, il sig. Lobsang Gyaltsen e il sig. Loyak, nonché di 9 persone dell'etnia uigura dopo gli incidenti di marzo 2008 a Lhasa e del 5-7 luglio 2009 a Urumqi; chiede alle autorità cinesi di sospendere tutte le altre condanne alla pena di morte pronunciate dai due tribunali intermedi del popolo di Lhasa e di Urumqi nonché di commutare dette condanne in pene detentive per i responsabili di atti di violenza debitamente accertati; deplora altresì le condanne a morte con due anni di sospensione a carico del sig. Tenzin Phuntsok e del sig. Kangtsuk dopo le proteste di marzo e l'ergastolo a carico del sig. Dawa Sangpo, ed esprime il dubbio che non sia stato loro consentito un processo corretto; |
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4. |
invita di nuovo la Cina a ratificare il Patto internazionale sui diritti civili e politici; denuncia il trattamento sovente discriminatorio delle minoranze etniche e religiose in Cina; |
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5. |
segnala che il governo cinese nell'aprile 2009 ha reso pubblico il suo primo piano d'azione nazionale sui diritti dell'uomo (2009-2010) in cui si enuncia l'obiettivo di migliorare la tutela dei diritti dei cittadini in ogni procedimento penale e nelle procedure giudiziarie, mettendo fine alle detenzioni arbitrarie, proibendo di estorcere confessioni sotto tortura e garantendo processi corretti e pubblici; invita le autorità cinesi e rendere pubblico il numero di esecuzioni capitali effettuate; |
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6. |
invita le autorità cinesi a compiere ogni sforzo per sviluppare un autentico dialogo tra Han e uiguri e ad applicare nello Xinjiang politiche economiche di maggiore coinvolgimento e partecipazione, mirate a rafforzare le istanze locali e a tutelare l'identità culturale della popolazione uigura; |
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7. |
sottolinea che la situazione dei diritti umani in Cina resta al centro di profonde apprensioni; insiste sull'esigenza di un accompagnamento assiduo tra tutti i cicli di dialogo UE-Cina sui diritti umani al fine di assicurare l'applicazione delle raccomandazioni formulate nei dialoghi precedenti, concordate dalle due parti, e di quelle adottate nei seminari giuridici UE-Cina sui diritti umani, che solitamente precedono i cicli di dialogo con la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico e della società civile; chiede al Consiglio e alla Commissione di inserire nell'ordine del giorno del 12o vertice UE-Cina del 30 novembre 2009 la questione dell'abolizione della pena di morte e il rispetto dei diritti delle minoranze etniche e religiose e di continuare a impegnarsi per far figurare nel nuovo accordo di partenariato e cooperazione in corso di negoziazione la clausola relativa al rispetto dei diritti umani in Cina; |
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8. |
invita le autorità cinesi a porre fine immediata alla campagna di repressione violenta che reprime i diritti dell'intera popolazione dello Xinjiang trascurando le cause delle sommosse; |
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9. |
sollecita la riapertura di un dialogo sincero e mirato a risultati tra il governo cinese e i rappresentanti del Dalai Lama sulla base del memorandum per un'autonomia effettiva del popolo tibetano, inteso a portare a una svolta positiva, sostanziale e significativa nel Tibet, in linea con i principi enunciati dalla costituzione e dalla legislazione della Repubblica popolare cinese; |
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10. |
ribadisce la sua solidarietà a tutte le vittime degli eventi a Urumqi, nella regione autonoma uigura dello Xingjian nel luglio 2009, pur riconoscendo il dovere degli organi statali di mantenere l'ordine pubblico; esprime preoccupazione per i resoconti su un presunto uso sproporzionato della forza contro appartenenti all'etnia uigura e per il grande numero di arrestati in detta etnia; |
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11. |
invita la autorità cinesi ad assicurare che alle persone arrestate in seguito agli eventi sopra citati sia garantito un trattamento umano durante la detenzione e processi corretti conformi agli standard del diritto internazionale, compreso l'accesso a avvocati di propria scelta, la presunzione di innocenza e la pronuncia di sentenze proporzionate per le persone giudicate colpevoli; |
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12. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite e al governo della Repubblica popolare cinese. |
(1) GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 91.
(2) GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 306.
(3) GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 489.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Martedì 24 novembre 2009
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/84 |
Martedì 24 novembre 2009
Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Tobias Pflüger
P7_TA(2009)0082
Decisione del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Tobias Pflüger (2009/2055(IMM))
2010/C 285 E/15
Il Parlamento europeo,
vista la richiesta presentata da Tobias Pflüger in difesa della sua immunità, comunicata in seduta plenaria il 5 maggio 2009,
visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell' 8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),
visto l’articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,
vista la sua decisione del 16 maggio 2006 sulla richiesta di revoca dell’immunità di Tobias Pflüger (2),
visti l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0054/2009),
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A. |
considerando che il Parlamento ha già revocato l’immunità di Tobias Pflüger con la sua decisione del 16 maggio 2006 per gli stessi fatti, |
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B. |
considerando che, previo esame della questione, emerge che né la sentenza pronunciata contro Tobias Pflüger il 2 marzo 2009 né la richiesta del Pubblico ministero del 15 aprile 2009 di inasprire la pena inflittagli pregiudicano le prerogative del Parlamento, |
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1. |
decide di non difendere l’immunità e i privilegi di Tobias Pflüger; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica federale di Germania. |
(1) Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.
(2) GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 74.
Mercoledì 25 novembre 2009
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/86 |
Mercoledì 25 novembre 2009
Adeguamento del regolamento del Parlamento europeo al trattato di Lisbona
P7_TA(2009)0088
Decisione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sull’adeguamento del regolamento del Parlamento europeo al trattato di Lisbona (2009/2062(REG))
2010/C 285 E/16
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali che integra gli emendamenti proposti dalla commissione per i bilanci nel parere del 31 marzo 2009 (A7-0043/2009),
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1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; |
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2. |
decide che tali modifiche entrano in vigore il 1o dicembre 2009; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO IN VIGORE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 3 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis in attesa dell’entrata in vigore delle modalità (1) per l’assegnazione a taluni Stati membri di un certo numero di seggi aggiuntivi nel Parlamento fino al termine della settima legislatura. Gli Stati membri interessati sono invitati a designare gli osservatori in conformità del proprio diritto nazionale. |
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Emendamento 6 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 36 |
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Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dello Stato di diritto e delle incidenze finanziarie |
Rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
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Durante l’esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei diritti fondamentali, e verifica in particolare che l’atto legislativo sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e allo Stato di diritto. Inoltre, in caso di proposta avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste adeguate risorse finanziarie. |
1. In tutte le sue attività il Parlamento rispetta pienamente i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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Il Parlamento rispetta altresì pienamente i diritti e i principi sanciti all’articolo 2 e all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del trattato sull’Unione europea. |
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2. Qualora la commissione competente, un gruppo politico o almeno 40 deputati ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino i diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione è deferita, su loro richiesta, alla commissione competente per l’interpretazione della Carta. Il parere di detta commissione è allegato alla relazione della commissione competente. |
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Emendamento 7 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 38 – paragrafo -1 (nuovo) |
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-1. In caso di proposta di atto legislativo avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste risorse finanziarie sufficienti. |
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Emendamento 8 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 38 bis (nuovo) |
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Articolo 38 bis Esame del rispetto del principio di sussidiarietà 1. Durante l’esame di una proposta di atto legislativo il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 2. La commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà può decidere di presentare raccomandazioni alla commissione competente su qualsiasi proposta di atto legislativo. 3. Se un parlamento nazionale invia al Presidente un parere motivato in conformità dell’articolo 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea e dell’articolo 6 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tale documento è deferito alla commissione competente per il merito e trasmesso, per conoscenza, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. 4. Tranne che nei casi urgenti di cui all’articolo 4 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane previsto all’articolo 6 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 5. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, o un quarto qualora si tratti di una proposta di atto legislativo presentato sulla base dell’articolo 76 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento non prende alcuna decisione finché l’autore della proposta non abbia dichiarato come intende procedere. 6. Qualora, secondo la procedura legislativa ordinaria, i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la commissione competente, previo esame dei pareri motivati dei parlamenti nazionali e della Commissione, e avendo ascoltato le osservazioni della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà, può raccomandare al Parlamento di respingere la proposta per violazione del principio di sussidiarietà o sottoporre al Parlamento qualsiasi altra raccomandazione che può contenere suggerimenti di modifica in relazione al rispetto di detto principio. Il parere della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà è allegato a detta raccomandazione. La raccomandazione è presentata al Parlamento per discussione e votazione. Se una raccomandazione di reiezione della proposta è approvata a maggioranza dei voti espressi, il Presidente dichiara conclusa la procedura. Se il Parlamento non respinge la proposta, la procedura prosegue tenendo conto delle raccomandazioni approvate dal Parlamento. |
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Emendamento 9 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 44 |
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Consultazione sulle iniziative presentate da uno Stato membro |
Procedure legislative sulle iniziative presentate dagli Stati membri |
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1. Le iniziative presentate da uno Stato membro a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o degli articoli 34, paragrafo 2, e 42 del trattato UE vengono esaminate a norma del presente articolo e degli articoli da 36 a 39, 43 e 55 del presente regolamento. |
1. Le iniziative presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 76 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vengono esaminate a norma del presente articolo e degli articoli da 36 a 39, 43 e 55 del presente regolamento. |
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2. La commissione competente può invitare un rappresentante dello Stato membro in questione a presentarle la sua iniziativa. Detto rappresentante può essere accompagnato dalla Presidenza del Consiglio. |
2. La commissione competente può invitare rappresentanti degli Stati membri promotori a presentarle la loro iniziativa. Detti rappresentanti possono essere accompagnati dalla Presidenza del Consiglio. |
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3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se ha messo a punto una posizione sull’iniziativa e, in caso affermativo, la invita a precisarle tale posizione. |
3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se ha messo a punto una posizione sull’iniziativa e, in caso affermativo, la invita a precisarle tale posizione. |
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4. Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell’ambito di un’unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi. |
4. Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell’ambito di un’unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi. |
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5. Il termine di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE decorre dal momento della comunicazione in Aula che il Parlamento ha ricevuto, nelle lingue ufficiali, un’iniziativa corredata di una relazione che deve confermare la conformità dell’iniziativa stessa al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato CE. |
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Emendamento 11 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 58 – paragrafo 1 |
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1. Nel periodo successivo all’approvazione della posizione del Parlamento su una proposta della Commissione, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all’adozione della proposta da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente gli impegni assunti verso il Parlamento riguardo alle modifiche da esso apportate . |
1. Nel periodo successivo all’adozione della posizione del Parlamento su una proposta della Commissione, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all’adozione della proposta da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente gli impegni assunti verso il Parlamento riguardo alla sua posizione . |
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Emendamento 12 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 59 – sottotitolo 1 |
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Procedura di codecisione |
Procedura legislativa ordinaria |
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(Emendamento orizzontale: i termini «codecisione» e «procedura di codecisione» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «procedura legislativa ordinaria».) |
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Emendamento 13 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 60 |
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Articolo 60 Procedura di concertazione prevista nella dichiarazione comune del 1975 1. Per talune importanti decisioni comunitarie il Parlamento, nell’esprimere il suo parere, può aprire, con la cooperazione attiva della Commissione, una procedura di concertazione con il Consiglio, quando quest’ultimo non intenda conformarsi al parere del Parlamento. 2. Questa procedura è avviata dal Parlamento, su propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio. 3. Per la composizione e la procedura della delegazione al comitato di concertazione nonché per la trasmissione dei risultati al Parlamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68. 4. La commissione competente elabora una relazione sui risultati della concertazione, che è sottoposta alla discussione e al voto del Parlamento. |
soppresso |
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Emendamento 14 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 61 – titolo |
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Comunicazione della posizione comune del Consiglio |
Comunicazione della posizione del Consiglio |
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(Emendamento orizzontale: i termini «posizione comune del Consiglio» o «posizione comune» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «posizione del Consiglio» o «posizione».) |
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Emendamento 15 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 2 |
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Per ogni proroga dei termini conformemente all’articolo 252, lettera g), del trattato CE o all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, il Presidente chiede l’assenso del Consiglio. |
soppresso |
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Emendamento 16 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 62 – paragrafo 2 |
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2. Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all’articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE , su iniziativa del Parlamento o del Consiglio. |
2. Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all’articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea , su iniziativa del Parlamento o del Consiglio. |
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(Emendamento orizzontale: la numerazione degli articoli nel trattato UE e nel trattato CE è adattata in tutto il regolamento alla versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.) |
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Emendamento 17 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 62 – paragrafo 3 |
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3. Il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può dare il proprio assenso a una richiesta del Consiglio volta a prorogare i termini conformemente all’articolo 252, lettera g), del trattato CE. |
soppresso |
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Emendamento 18 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 65 – paragrafo 4 |
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4. In deroga al paragrafo 3, qualora la reiezione del Parlamento rientri nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 252 del trattato CE, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa. |
soppresso |
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Emendamenti 73 e 88 |
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Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – Capitolo 6 bis (nuovo) – titolo (da inserire dopo l’articolo 74) |
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Emendamento 20 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 bis (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 bis Revisione ordinaria dei trattati 1. In conformità degli articoli 41 e 48, la commissione competente può presentare al Parlamento una relazione contenente proposte al Consiglio volte a modificare i trattati. 2. Se il Consiglio europeo decide di convocare una Convenzione, i rappresentanti del Parlamento sono nominati da quest’ultimo su proposta della Conferenza dei presidenti. La delegazione del Parlamento elegge il proprio capo e i candidati a qualsiasi gruppo direttivo o ufficio di presidenza istituito dalla Convenzione. 3. Qualora il Consiglio europeo chieda l’approvazione del Parlamento in relazione alla decisione di non convocare una Convenzione per l’esame delle proposte di modifica dei trattati, la questione è deferita alla commissione competente in conformità dell’articolo 81. |
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Emendamento 21 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 ter (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 ter Revisione semplificata dei trattati In conformità degli articoli 41 e 48, la commissione competente può presentare al Parlamento, secondo la procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea, una relazione contenente le proposte al Consiglio europeo volte a rivedere in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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Emendamento 22 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 quater (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 quater Trattati di adesione 1. Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell’Unione europea è deferita, per esame, alla commissione competente. 2. Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, di chiedere al Consiglio e alla Commissione di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati con lo Stato richiedente. 3. Per l’intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente del loro andamento, se necessario in forma riservata. 4. In ogni fase dei negoziati, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno Stato richiedente all’Unione europea. 5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento, per approvazione, a norma dell’articolo 81. |
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(L’articolo 89 è soppresso.) |
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Emendamento 23 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 quinquies (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 quinquies Recesso dall’Unione Se uno Stato membro decide, a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea, di recedere dall’Unione, la questione è deferita per l’esame alla commissione competente. L’articolo 74 quater si applica mutatis mutandis. Il Parlamento decide sull’approvazione di un accordo di recesso a maggioranza dei voti espressi. |
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Emendamento 24 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 sexies (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 sexies Violazione dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro 1. Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente elaborata a norma degli articoli 41 e 48, può:
2. Le richieste di approvazione provenienti dal Consiglio relative a una proposta presentata a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono comunicate al Parlamento e deferite alla commissione competente in conformità dell’articolo 81. Tranne in casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della commissione competente. 3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che costituisce la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. 4. Previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento. Tale proposta di risoluzione illustra la posizione del Parlamento su una grave violazione da parte di uno Stato membro, sulle opportune sanzioni e sui criteri applicabili per la loro modifica o revoca. 5. La commissione competente provvede affinché il Parlamento sia tenuto pienamente informato e, se necessario, consultato su tutte le misure di accompagnamento adottate sulla base della sua approvazione, a norma del paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad illustrare gli eventuali sviluppi. Su proposta della commissione competente, elaborata con l’autorizzazione della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può approvare raccomandazioni destinate al Consiglio. |
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(Il capitolo 15 del Titolo II è soppresso.) |
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Emendamento 25 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 septies (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 septies Composizione del Parlamento In tempo utile prima del termine di una legislatura, il Parlamento può, sulla base di una relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell’articolo 41, formulare una proposta volta a modificare la propria composizione. Il progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento è esaminato in conformità dell’articolo 81. |
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Emendamento 26 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 82 (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 82 Procedure in seno al Parlamento 1. Le richieste degli Stati membri o le proposte della Commissione miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri e le consultazioni del Parlamento a norma dell’ articolo 40 A, paragrafo 2, del trattato UE sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applicano gli articoli 37, 38, 39, 43, da 53 a 60 e 81 del presente regolamento, ove opportuno. |
Articolo 74 octies Cooperazione rafforzata fra Stati membri 1. Le richieste miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri a norma dell’ articolo 20 del trattato sull’Unione europea sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applicano gli articoli 37, 38, 39, 43, da 53 a 59 e 81 del presente regolamento, ove opportuno. |
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2. La commissione competente verifica il rispetto dell’ articolo 11 del trattato CE e degli articoli 27 A, 27 B, 40, 43, 44 e 44 A del trattato UE . |
2. La commissione competente verifica il rispetto dell’ articolo 20 del trattato sull’Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea . |
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3. Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata. |
3. Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 43. |
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(Il capitolo 10 del Titolo II è soppresso.) |
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Emendamenti 27 e 28 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 |
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Bilancio generale |
Quadro finanziario pluriennale |
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Le procedure da applicare per l’esame del bilancio generale dell’Unione europea e dei bilanci suppletivi, in conformità delle disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee, sono adottate mediante risoluzioni del Parlamento e allegate al presente regolamento (2). |
Qualora il Consiglio chieda l’approvazione del Parlamento sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, la questione è deferita alla commissione competente secondo la procedura di cui all’articolo 81. L’approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che lo compongono. |
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(L’allegato V è soppresso.) |
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Emendamento 29 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 bis (nuovo) |
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Articolo 75 bis Documenti di lavoro 1. I seguenti documenti sono messi a disposizione dei deputati:
2. Tali documenti sono deferiti alla commissione competente. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere. 3. Se altre commissioni sono interessate ad esprimere un parere, il Presidente fissa il termine entro cui quest’ultimo deve essere trasmesso alla commissione competente. |
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(L’articolo 1 dell’allegato V è soppresso.) |
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Emendamento 30 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 ter (nuovo) |
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Articolo 75 ter Esame del progetto di bilancio - Prima fase 1. Ogni deputato può, secondo le modalità stabilite in appresso, presentare e illustrare progetti di emendamento al progetto di bilancio. 2. Per essere ricevibili i progetti di emendamento devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno 40 deputati ovvero presentati a nome di un gruppo politico o di una commissione, devono indicare la posizione in materia di bilancio cui si riferiscono e garantire il rispetto del principio dell’equilibrio delle entrate e delle spese. I progetti di emendamento forniscono ogni indicazione utile circa il commento alla disposizione di bilancio in oggetto. Tutti i progetti di emendamento al progetto di bilancio devono essere corredati da una motivazione scritta. 3. Il Presidente stabilisce il termine di presentazione dei progetti di emendamento. 4. La commissione competente per il merito esprime il proprio parere sui testi così presentati prima della loro discussione in seduta plenaria. I progetti di emendamento che siano stati respinti in seno alla commissione competente per il merito non sono posti in votazione in Aula a meno che una commissione o almeno 40 deputati non ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro un termine fissato dal Presidente; tale termine non può in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima dell’inizio della votazione. 5. I progetti di emendamento allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione, sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito. 6. In deroga al disposto dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento si pronuncia con votazioni distinte e successive su:
Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all’articolo 161, paragrafi da 4 a 8 del regolamento. 7. Gli articoli, i capitoli, i titoli e le sezioni del progetto di bilancio per i quali non siano stati presentati progetti di emendamento sono considerati approvati. 8. Per essere approvati i progetti di emendamento devono ottenere i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. 9. Qualora il Parlamento abbia emendato il progetto di bilancio, quest’ultimo così emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione corredato delle motivazioni. 10. Il processo verbale della seduta nel corso della quale il Parlamento si è pronunciato in merito al progetto di bilancio è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. |
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(L’articolo 3 dell’allegato V è soppresso.) |
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Emendamento 31 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 quater (nuovo) |
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Articolo 75 quater Trilogo finanziario Il Presidente partecipa ai regolari incontri fra i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione convocati, su iniziativa della Commissione, nel quadro delle procedure di bilancio di cui al titolo II della parte sesta del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Presidente prende tutte le misure necessarie per promuovere la concertazione e il ravvicinamento delle posizioni delle istituzioni al fine di agevolare l’attuazione delle procedure summenzionate. Il Presidente del Parlamento può delegare questo compito a un Vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio. |
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Emendamento 32 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 quinquies (nuovo) |
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Articolo 75 quinquies Conciliazione di bilancio 1. Il Presidente convoca il Comitato di conciliazione in conformità dell’articolo 314, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 2. La delegazione che rappresenta il Parlamento alle riunioni del Comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio. 3. I membri della delegazione sono nominati annualmente dai gruppi politici prima che il Parlamento voti la posizione del Consiglio, preferibilmente tra i membri della commissione competente per le questioni di bilancio e altre commissioni interessate. La delegazione è guidata dal Presidente del Parlamento. Il Presidente può delegare tale ruolo a un vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio. 4. Si applica l’articolo 68, paragrafi 2, 4, 5, 7 e 8. 5. Qualora in seno al Comitato di conciliazione si raggiunga l’accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all’ordine del giorno di una seduta del Parlamento da tenersi nei 14 giorni successivi alla data di tale accordo. Il progetto comune è messo a disposizione dei deputati. Si applica l’articolo 69, paragrafi 2 e 3. 6. Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. La votazione si svolge per appello nominale. Il progetto comune si considera approvato a meno che la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento lo respinga. 7. Se il Parlamento approva il progetto comune mentre il Consiglio lo respinge, la commissione competente può presentare per conferma tutti gli emendamenti del Parlamento alla posizione del Consiglio o parte di essi, in conformità dell’articolo 314, paragrafo 7, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il voto di conferma è iscritto all’ordine del giorno di una seduta entro 14 giorni dalla data di comunicazione della reiezione del testo comune da parte del Consiglio. Gli emendamenti sono considerati confermati qualora siano approvati dalla maggioranza dei membri che compongono il Parlamento e dai tre quinti dei voti espressi. |
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Emendamento 33 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 sexies (nuovo) |
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Articolo 75 sexies Adozione definitiva del bilancio Una volta constatata l’adozione del bilancio in conformità delle disposizioni dell’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(L’articolo 4 dell’allegato V è soppresso.) |
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Emendamento 34 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 septies(nuovo) |
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Articolo 75 septies Nuovo regime dei dodicesimi provvisori 1. Le decisioni adottate dal Consiglio che autorizzano spese superiori al dodicesimo provvisorio sono deferite alla commissione competente. 2. La commissione competente può presentare un progetto di decisione volto a ridurre le spese di cui al paragrafo 1. Il Parlamento decide in merito entro trenta giorni a decorrere dall’adozione della decisione del Consiglio. 3. Il Parlamento delibera a maggioranza dei deputati che lo compongono. |
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(L’articolo 7 dell’allegato V è soppresso.) |
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Emendamento 35 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 79 bis (nuovo) |
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Articolo 79 bis Procedure da applicare per stabilire lo stato di previsione del Parlamento 1. Per quanto riguarda il bilancio del Parlamento, l’Ufficio di presidenza e la commissione competente per le questioni di bilancio decidono in fasi successive:
2. Le decisioni sull’organigramma sono prese secondo la seguente procedura:
3. Per quanto riguarda lo stato di previsione propriamente detto, la procedura relativa ai preparativi ha inizio non appena l’Ufficio di presidenza si sia pronunciato definitivamente sull’organigramma. Le tappe di tale procedura sono quelle delineate all’articolo 79. Si avvia una fase di concertazione se la commissione competente per le questioni di bilancio e l’Ufficio di presidenza hanno posizioni molto divergenti. |
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(L’articolo 79, paragrafo 7, e l’articolo 8 dell’allegato V sono soppressi.) |
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Emendamento 37 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 81 – paragrafo 1 |
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1. Qualora sia stato invitato a fornire il suo parere conforme su un atto proposto, il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto. |
1. Qualora sia stato invitato a fornire la sua approvazione di un atto proposto, il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto. |
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Il Parlamento si pronuncia con una sola votazione sull’atto per il quale i trattati CE o UE richiedono il suo parere conforme . Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l’approvazione del parere conforme è quella indicata all’articolo corrispondente del trattato CE o del trattato UE che costituisce la base giuridica dell’atto proposto. |
Il Parlamento si pronuncia con una sola votazione sull’atto per il quale il trattato sull’Unione europea o il trattato sul funzionamento dell’Unione europea richiedono la sua approvazione . Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l’approvazione è quella indicata all’articolo corrispondente del trattato sull’Unione europea o del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che costituisce la base giuridica dell’atto proposto. |
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Emendamento 38 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 81 – paragrafo 2 |
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2. Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali e la constatazione di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni si applicano rispettivamente gli articoli 89, 90 e 102 . Per le cooperazioni rafforzate negli ambiti disciplinati dalla procedura di cui all’articolo 251 del trattato CE si applica l’articolo 82 del presente regolamento. |
2. Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali e la constatazione di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni si applicano rispettivamente gli articoli 74 quater, 74 sexies e 90. Per le cooperazioni rafforzate negli ambiti disciplinati dalla procedura legislativa ordinaria si applica l’articolo 74 octies del presente regolamento. |
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(Emendamento orizzontale: i termini «procedura di cui all’articolo 251 del trattato CE» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «procedura legislativa ordinaria».) |
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Emendamento 39 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 81 – paragrafo 3 |
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3. Qualora per una proposta legislativa sia richiesto il parere conforme del Parlamento, la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta della Commissione, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l’attuazione della proposta . |
3. Qualora per una proposta di atto legislativo o un progetto di accordo internazionale sia richiesta l’approvazione del Parlamento, la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta della Commissione, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l’attuazione dell’atto proposto . |
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Qualora il Parlamento approvi almeno una raccomandazione, il Presidente chiede di proseguire l’esame con il Consiglio. |
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La commissione competente formula la sua raccomandazione definitiva per il parere conforme del Parlamento alla luce dei risultati dell’esame con il Consiglio. |
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(Emendamento orizzontale: ad eccezione degli articoli 56 e 57, i termini «proposta della Commissione» e «proposta legislativa» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «proposta di atto legislativo» o «atto legislativo proposto» a seconda delle esigenze grammaticali.) |
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Emendamento 76 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 87 bis (nuovo) |
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Articolo 87 bis Atti delegati Quando un atto legislativo delega alla Commissione la competenza di completare o modificare alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo, la commissione competente:
Le disposizioni dell’articolo 88, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano mutatis mutandis. |
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Emendamento 41 |
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Regolamento del Parlamento europeo Titolo II bis (nuovo) (da inserire prima del Capitolo 12) |
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Emendamento 42 |
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Regolamento del Parlamento europeo Capitolo 12 – titolo |
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Emendamento 43 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 92 |
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Articolo 92 Nomina dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune 1. Prima della nomina dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, il Presidente invita il Presidente in carica del Consiglio a fare una dichiarazione al Parlamento, a norma dell’articolo 21 del trattato UE. Il Presidente invita il Presidente della Commissione a fare a sua volta una dichiarazione. 2. Al momento della nomina del nuovo Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, a norma dell’articolo 207, paragrafo 2, del trattato CE, e prima che questi assuma ufficialmente le sue funzioni, il Presidente invita l’Alto rappresentante a fare una dichiarazione alla commissione competente e a rispondere alle domande di quest’ultima. 3. Dopo la dichiarazione e le risposte di cui ai paragrafi 1 e 2 e su iniziativa della commissione competente o a norma dell’articolo 121, il Parlamento può formulare una raccomandazione. |
soppresso |
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Emendamento 44 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 93 – titolo |
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Nomina di rappresentanti speciali ai fini della politica estera e di sicurezza comune |
Rappresentanti speciali |
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Emendamento 45 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 93 – paragrafo 4 bis (nuovo) |
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4 bis. Un rappresentante speciale nominato dal Consiglio con un mandato relativo a questioni politiche specifiche può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente, su iniziativa del Parlamento o di propria iniziativa. |
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(L’articolo 94, paragrafo 3, è soppresso.) |
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Emendamento 46 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 94 |
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Articolo 94 Dichiarazioni dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e di altri rappresentanti speciali 1. L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune è invitato a fare una dichiarazione in Parlamento almeno quattro volte l’anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 110. 2. L’Alto rappresentante è invitato almeno quattro volte l’anno a partecipare alle riunioni della commissione competente, a fare una dichiarazione e a rispondere a domande. L’Alto rappresentante può anche essere invitato in altre occasioni, qualora la commissione lo ritenga necessario, o di propria iniziativa. 3. Ogni volta che un rappresentante speciale è nominato dal Consiglio con un mandato per problemi politici specifici può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente, su iniziativa del Parlamento o di propria iniziativa. |
soppresso |
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Emendamento 47 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 2 |
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2. Le commissioni interessate si adoperano affinché l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune , il Consiglio e la Commissione trasmettano loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull’evoluzione e sull’attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea, sui costi previsti ogni volta che viene adottata una decisione nel settore di detta politica avente incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all’attuazione di azioni rientranti nell’ambito della PESC. In via eccezionale, su richiesta della Commissione, del Consiglio o dell’Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse. |
2. Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza , il Consiglio e la Commissione trasmettano loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull’evoluzione e sull’attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea, sui costi previsti ogni volta che viene adottata una decisione nel settore di detta politica avente incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all’attuazione di azioni rientranti nell’ambito della PESC. In via eccezionale, su richiesta della Commissione, del Consiglio o del Vicepresidente /Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse. |
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(Emendamento orizzontale: i termini «Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza».) |
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Emendamento 48 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 3 |
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3. Ogni anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Consiglio in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all’articolo 110. |
3. Due volte l’ anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente /Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della PESC, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all’articolo 110. |
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Emendamento 49 |
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Regolamento del Parlamento europeo Capitolo 14 – titolo |
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soppresso |
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Emendamento 50 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 99 |
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Articolo 99 Informazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale 1. La commissione competente si adopera affinché il Parlamento sia pienamente e regolarmente informato sulle attività rientranti nell’ambito di tale cooperazione e si tenga debito conto dei suoi pareri quando il Consiglio adotta posizioni comuni che definiscono la posizione dell’Unione europea su una questione determinata, a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del trattato UE. 2. In via eccezionale, su richiesta della Commissione o del Consiglio, la commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse. 3. La discussione di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea si svolge conformemente alle modalità stabilite dall’articolo 110, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento. |
soppresso |
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Emendamento 51 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 100 |
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Articolo 100 Consultazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale La consultazione del Parlamento a norma degli articoli 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del trattato UE è disciplinata dagli articoli da 36 a 39, 43, 44 e 55 del presente regolamento. Se del caso, l’esame della proposta è iscritto, al più tardi, all’ordine del giorno della seduta che avrà luogo immediatamente prima della scadenza del termine stabilito a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE. Quando il Parlamento è consultato sul progetto di decisione del Consiglio concernente la nomina del direttore e dei membri del consiglio di amministrazione di Europol, si applica mutatis mutandis l’articolo 108. |
soppresso |
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Emendamento 52 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 101 |
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Articolo 101 Raccomandazioni nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale 1. La commissione competente per i diversi aspetti della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell’articolo 121, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio relativamente all’ambito di cui al titolo VI del trattato UE. 2. In caso di urgenza, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa dal Presidente, il quale può parimenti autorizzare una riunione d’urgenza della commissione interessata. 3. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all’ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. L’articolo 97, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis. (Cfr. anche interpretazione dell’articolo 121) |
soppresso |
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Emendamento 53 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 105 |
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1. Dopo che il Consiglio ha concordato una proposta in vista della designazione del Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato proposto a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione. Il Consiglio è invitato a partecipare al dibattito. |
1. Dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione. Il Consiglio europeo è invitato a partecipare al dibattito. |
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2. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti espressi . La votazione si svolge a scrutinio segreto. |
2. Il Parlamento elegge il Presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono . La votazione si svolge a scrutinio segreto. |
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3. Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest’ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario. |
3. Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest’ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario. |
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4. Se il Parlamento non approva la nomina , il Presidente invita il Consiglio a designare un nuovo candidato. |
4. Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta , il Presidente invita il Consiglio europeo a proporre, entro un mese, un nuovo candidato all’elezione, secondo la stessa procedura . |
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Emendamento 54 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 107 bis (nuovo) |
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Articolo 107 bis Nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia dell’Unione europea Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento nomina un candidato al comitato di sette persone incaricato di esaminare l’idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di giudice o avvocato generale alla Corte di giustizia e al Tribunale. |
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Emendamento 55 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 121 – paragrafo 1 |
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1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di raccomandazione al Consiglio, relativamente a materie di cui ai Titoli V e VI del trattato UE o qualora il Parlamento non sia stato consultato su un accordo internazionale che rientra nell’ambito dell’articolo 90 o dell’articolo 91. |
1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di raccomandazione al Consiglio, relativamente a materie di cui al Titolo V del trattato sull’Unione europea o qualora il Parlamento non sia stato consultato su un accordo internazionale che rientra nell’ambito dell’articolo 90 o dell’articolo 91. |
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Emendamento 56 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 124 – paragrafo -1 (nuovo) |
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-1. Qualora il trattato sul funzionamento dell’Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento. |
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Emendamento 57 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 124 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale sono deferiti alla commissione competente. |
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Emendamento 58 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 125 – paragrafo -1 (nuovo) |
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-1. Qualora il trattato sul funzionamento dell’Unione europea preveda la consultazione del Comitato delle regioni, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento. |
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Emendamento 59 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 125 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. I pareri trasmessi dal Comitato delle regioni sono deferiti alla commissione competente. |
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Emendamento 91 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 129 |
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Articolo 129 Conseguenze dell’inazione del Consiglio dopo l’approvazione della sua posizione comune nel quadro della procedura di cooperazione Se entro un termine di tre mesi o, con il consenso del Consiglio, al massimo di quattro mesi dopo la comunicazione della posizione comune conformemente all’articolo 252 del trattato CE, il Parlamento non ha né respinto né modificato la posizione comune del Consiglio e qualora quest’ultimo non adotti la legislazione proposta secondo la posizione comune, il Presidente, a nome del Parlamento e previa consultazione della commissione competente per le questioni giuridiche, può proporre un ricorso contro il Consiglio davanti alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo 232 del trattato CE. |
soppresso |
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Emendamento 61 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 132 |
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La Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento a qualsiasi convenzione, conferenza o analogo organo ai quali partecipino rappresentanti di parlamenti e conferisce ad essa un mandato conforme alle eventuali pertinenti risoluzioni del Parlamento. La delegazione designa tra i suoi membri il proprio presidente e, se del caso, uno o più vicepresidenti. |
La Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento a qualsiasi conferenza o analogo organo ai quali partecipino rappresentanti di parlamenti e conferisce ad essa un mandato conforme alle eventuali pertinenti risoluzioni del Parlamento. La delegazione designa tra i suoi membri il proprio presidente e, se del caso, uno o più vicepresidenti. |
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Emendamento 65 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 149 – paragrafo 12 |
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12. Fatto salvo l’ articolo 197 del trattato CE , il Presidente cerca di concordare con la Commissione e il Consiglio l’assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato. |
12. Fatto salvo l’ articolo 230 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea , il Presidente cerca di concordare con la Commissione , il Consiglio e il Presidente del Consiglio europeo l’assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato. |
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(Il presente paragrafo diventa l’ultimo paragrafo dell’articolo 149) |
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Emendamento 67 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 204 – titolo |
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Nomina del Mediatore |
Elezione del Mediatore |
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Emendamento 68 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 204 – paragrafo 7 |
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7. Il candidato nominato è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia. |
7. Il candidato eletto è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia. |
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Emendamento 69 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato V – Articolo 2 |
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Articolo 2 Tasso 1. Ogni deputato può, secondo le modalità in appresso stabilite, presentare e illustrare proposte di decisione intese a fissare un nuovo tasso massimo. 2. Per essere ricevibili tali proposte devono essere presentate per iscritto ed essere sottoscritte da almeno quaranta deputati ovvero presentate a nome di un gruppo politico o di una commissione. 3. Il Presidente fissa il termine per la presentazione di tali proposte. 4. La commissione competente per il merito riferisce in merito alle suddette proposte prima della loro discussione in seduta plenaria. 5. Il Parlamento si pronuncia successivamente sulle proposte. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. Nel caso in cui il Consiglio abbia comunicato al Parlamento di essere d’accordo sulla fissazione di un nuovo tasso, il Presidente proclama in seduta la modifica del tasso così decisa. In caso contrario, la posizione del Consiglio è sottoposta all’esame della commissione competente per il merito. |
soppresso |
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Emendamento 70 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato V – Articolo 5 |
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Articolo 5 Esame delle deliberazioni del Consiglio – Seconda fase 1. Qualora il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti approvati dal Parlamento, il testo così modificato dal Consiglio è rinviato alla commissione competente per il merito. 2. Ogni deputato può, secondo le modalità in appresso stabilite, presentare e illustrare progetti di emendamento al testo modificato dal Consiglio. 3. Per essere ricevibili questi progetti devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno quaranta deputati ovvero presentati a nome di una commissione e garantire il rispetto del principio dell’equilibrio tra entrate e spese. L’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento non è applicabile. Sono ricevibili soltanto i progetti di emendamento riguardanti il testo modificato dal Consiglio. 4. Il Presidente stabilisce il termine di presentazione dei progetti di emendamento. 5. La commissione competente per il merito si pronuncia sui testi modificati dal Consiglio ed esprime il proprio parere sui progetti di emendamento ai medesimi. 6. I progetti di emendamento relativi ai testi modificati dal Consiglio sono sottoposti a votazione in seduta, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. L’approvazione di questi progetti di emendamento determina la reiezione del testo modificato dal Consiglio. La loro reiezione determina l’approvazione di tale testo. 7. L’esposizione del Consiglio sul risultato delle proprie deliberazioni in merito alle proposte di modificazione approvate dal Parlamento è oggetto di un dibattito che può concludersi con la votazione su una proposta di risoluzione. 8. Allorché la procedura prevista nel presente articolo sia conclusa - e con riserva dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 - il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
soppresso |
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Emendamento 71 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato V – Articolo 6 |
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Articolo 6 Reiezione totale 1. Una commissione o almeno quaranta deputati possono presentare, per gravi motivi, una proposta intesa a respingere l’insieme del progetto di bilancio. Per essere ricevibile, tale proposta deve essere motivata per iscritto e presentata entro il termine fissato dal Presidente. I motivi della reiezione non devono presentare incompatibilità reciproche. 2. La commissione competente per il merito esprime il proprio parere su tale proposta prima della sua votazione in seduta. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi. L’approvazione della proposta di reiezione determina il rinvio al Consiglio dell’insieme del progetto di bilancio. |
soppresso |
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(1) Basato sulle conclusioni del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008.
(2) Cfr. allegato V.
III Atti preparatori
Parlamento europeo
Martedì 24 novembre 2009
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/111 |
Martedì 24 novembre 2009
Reti e servizi di comunicazione elettronica ***III
P7_TA(2009)0068
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009 – 2007/0247(COD))
2010/C 285 E/17
(Procedura di codecisione: terza lettura)
Il Parlamento europeo,
visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009),
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0697),
vista la proposta modificata della Commissione (COM(2008)0724),
vista la sua posizione in seconda lettura (2) sulla posizione comune del Consiglio (3),
visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2009)0420),
visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
visto l'articolo 69 del suo regolamento,
vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A7-0070/2009),
|
1. |
approva il progetto comune; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE; |
|
3. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati del 24.9.2008, P6_TA(2008)0449.
(2) Testi approvati del 6.5.2009, P6_TA(2009)0361.
(3) GU C 103 E del 5.5.2009, pag. 1.
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21.10.2010 |
IT |
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CE 285/112 |
Martedì 24 novembre 2009
Statistiche sui pesticidi ***III
P7_TA(2009)0069
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi (PE-CONS 3676/2009 – C7-0258/2009 – 2006/0258(COD))
2010/C 285 E/18
(Procedura di codecisione: terza lettura)
Il Parlamento europeo,
visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3676/2009 – C7-0258/2009),
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0778),
vista la sua posizione in seconda lettura (2) sulla posizione comune del Consiglio (3),
visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2009)0486),
visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
visto l'articolo 69 del suo regolamento,
vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A7-0063/2009),
|
1. |
approva il progetto comune; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE; |
|
3. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 98.
(2) Testi approvati del 24.4.2009, P6_TA(2009)0318.
(3) GU C 38 E del 17.2.2009, pag. 1.
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21.10.2010 |
IT |
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CE 285/113 |
Martedì 24 novembre 2009
Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (versione codificata) ***I
P7_TA(2009)0070
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (versione codificata) (COM(2009)0113 – C7-0039/2009 – 2009/0037(COD))
2010/C 285 E/19
(Procedura di codecisione – codificazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0113),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0039/2009),
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0057/2009),
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
|
1. |
approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
|
21.10.2010 |
IT |
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CE 285/114 |
Martedì 24 novembre 2009
Assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia *
P7_TA(2009)0071
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (COM(2009)0523 – C7-0269/2009 – 2009/0147(CNS))
2010/C 285 E/20
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0523),
visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0269/2009),
visto il rapporto della missione d'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia del settembre 2009 (rapporto Tagliavini);
visti l'articolo 55 e l’articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0060/2009),
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
|
21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/115 |
Martedì 24 novembre 2009
Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia *
P7_TA(2009)0072
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (COM(2009)0531 – C7-0268/2009 – 2009/0150(CNS))
2010/C 285 E/21
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0531),
visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0268/2009),
visti gli articoli 55 e 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0059/2009),
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
|
21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/116 |
Martedì 24 novembre 2009
Assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia *
P7_TA(2009)0073
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia (COM(2009)0513 – C7-0270/2009 – 2009/0145(CNS))
2010/C 285 E/22
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0513),
visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0270/2009),
visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0061/2009),
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
|
21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/117 |
Martedì 24 novembre 2009
Assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina *
P7_TA(2009)0074
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (COM(2009)0596 – C7-0278/2009 – 2009/0166(CNS))
2010/C 285 E/23
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0596),
visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0278/2009),
visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0067/2009),
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
|
21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/118 |
Martedì 24 novembre 2009
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto *
P7_TA(2009)0075
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))
2010/C 285 E/24
(Procedura di consultazione - nuova consultazione)
Il Parlamento europeo,
visto il progetto del Consiglio (10893/2009),
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0677),
vista la sua posizione dell’8 luglio 2008 (1),
visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C7-0002/2009),
visti l'articolo 55 e l'articolo 59, paragrafo 3, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0055/2009),
|
1. |
approva la proposta del Consiglio quale emendata; |
|
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
|
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
|
TESTO DEL CONSIGLIO |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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|
Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 |
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Emendamento 2 |
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|
Progetto di direttiva – atto modificativo Considerando 9 |
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Emendamento 3 |
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|
Progetto di direttiva – atto modificativo Considerando 10 |
|||||
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Emendamento 4 |
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|
Progetto di direttiva – atto modificativo Considerando 11 |
|||||
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|
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|
Emendamento 5 |
|||||
|
Progetto di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 12 Direttiva 2006/112/CE Articolo 168 bis – paragrafo 1 |
|||||
|
1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all 'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo . In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato . |
1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all 'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione , che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per operazioni che danno diritto alla detrazione . In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione alle condizioni di cui agli articoli 187, 188, 190 e 192 per la rettifica dell'esercizio iniziale del diritto alla detrazione . Le variazioni di cui al secondo comma sono prese in considerazione per il periodo definito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 187, paragrafo 1, per i beni immobili d'investimento. |
||||
|
Emendamento 6 |
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|
Progetto di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 12 Direttiva 2006/112/CE Articolo 168 bis – paragrafo 2 |
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|
2. Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all'IVA sulle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato. |
soppresso |
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|
Emendamento 7 |
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|
Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo) |
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|
|
Articolo 1 bis Valutazione La Commissione esamina in che misura sia opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare l'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE e le rettifiche generali di cui ai relativi articoli da 184 a 192 ai beni mobili di natura durevole e facenti parte del patrimonio dell'impresa. Ogni eventuale proposta legislativa a tale riguardo è volta ad armonizzare le disposizioni in vigore al fine di eliminare, quanto più possibile, i fattori che potrebbero distorcere la concorrenza, al fine di garantire l'adeguato funzionamento del mercato interno. Tale proposta legislativa è corredata di una valutazione d'impatto indipendente, che tenga conto degli aspetti negativi e positivi. |
||||
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0319.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/121 |
Martedì 24 novembre 2009
Emendamenti degli allegati II e III alla Convenzione OSPAR *
P7_TA(2009)0076
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente l’approvazione, a nome della Comunità europea, degli emendamenti degli allegati II e III della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR) in relazione allo stoccaggio di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))
2010/C 285 E/25
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0236),
visti l’articolo 175, paragrafo 1, e l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,
visto l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0019/2009),
visti l’articolo 55 e l’articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0051/2009),
|
1. |
approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva gli emendamenti degli allegati II e III della convenzione; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. |
|
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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|
Proposta di decisione del Consiglio Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di decisione del Consiglio Considerando 4 ter (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di decisione del Consiglio Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo) |
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|
Gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione si adoperano per intraprendere le necessarie iniziative in vista del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione simultaneamente a quelli della Comunità europea e degli altri Stati membri e, per quanto possibile, entro il 1o giugno 2010. |
||
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/123 |
Martedì 24 novembre 2009
Accordo CE/Danimarca sulla notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale *
P7_TA(2009)0077
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2006/326/CE al fine di istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (COM(2009)0100 – C6-0108/2009 – 2009/0031(CNS))
2010/C 285 E/26
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0100),
visti gli articoli 61, lettera c), e 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0108/2009),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0058/2009),
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
|
21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/124 |
Martedì 24 novembre 2009
Accordo CE/Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale *
P7_TA(2009)0078
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2006/325/CE al fine di istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)0101 – C6-0109/2009 – 2009/0034(CNS))
2010/C 285 E/27
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0101),
visti gli articoli 61, lettera c) e 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0109/2009),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0056/2009),
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
|
21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/125 |
Martedì 24 novembre 2009
Ricostituzione per l’ippoglosso nero *
P7_TA(2009)0079
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (COM(2009)0127 – C7-0006/2009 – 2009/0041(CNS))
2010/C 285 E/28
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0127),
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0006/2009),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0046/2009),
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1. |
approva la proposta della Commissione; |
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2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/126 |
Martedì 24 novembre 2009
Accordo di adesione della Comunità europea alla convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) *
P7_TA(2009)0080
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell'accordo di adesione della Comunità europea alla convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COM(2009)0441 – C7-0164/2009 – 2009/0121(CNS))
2010/C 285 E/29
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0441),
visti l'articolo 71 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0164/2009),
visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0053/2009),
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1. |
approva la conclusione dell'accordo; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/127 |
Martedì 24 novembre 2009
Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari *
P7_TA(2009)0081
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (COM(2009)0081 – C6-0101/2009 – 2009/0023(CNS))
2010/C 285 E/30
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0081),
visti l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0101/2009),
visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0062/2009)
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1. |
approva la conclusione del protocollo; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/128 |
Martedì 24 novembre 2009
Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - Quinta parte ***I
P7_TA(2009)0083
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - Quinta parte (COM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))
2010/C 285 E/31
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0142),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0047/2009),
vista la risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia (1),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0036/2009),
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1. |
respinge la proposta della Commissione; |
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2. |
invita la Commissione a presentare una nuova proposta che tenga conto delle disposizioni del Trattato di Lisbona, in particolare l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della sopra citata risoluzione del Parlamento del 23 settembre 2008; |
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3. |
invita la Commissione a presentare proposte intese ad allineare l'acquis comunitario all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0424.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/129 |
Martedì 24 novembre 2009
Uso dell'informatica nel settore doganale *
P7_TA(2009)0084
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sull'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale (17483/2008 – C6-0037/2009 – 2009/0803(CNS))
2010/C 285 E/32
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista l'iniziativa della Repubblica francese (17483/2008),
visto l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del trattato UE,
visti gli articoli 39, paragrafo 1, e l’articolo 34, paragrafo 2 del trattato UE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0037/2009),
visti gli articoli 100 e 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0052/2009),
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1. |
approva l'iniziativa della Repubblica francese quale emendata; |
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2. |
invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica francese; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio nonché al governo della Repubblica francese. |
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TESTO PROPOSTO DALLA REPUBBLICA FRANCESE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Iniziativa della Repubblica francese Considerando 3 |
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Emendamento 2 |
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Iniziativa della Repubblica francese Considerando 4 |
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Emendamento 3 |
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Iniziativa della Repubblica francese Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Iniziativa della Repubblica francese Considerando 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Iniziativa della Repubblica francese Considerando 5 ter (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Iniziativa della Repubblica francese Considerando 8 |
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Emendamento 7 |
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Iniziativa della Repubblica francese Considerando 9 bis (nuovo) |
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Emendamento 8 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 2 – punto 1 – lettera a |
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Emendamento 9 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 2 – punto 1 – lettera a bis (nuova) |
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Emendamento 10 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 2 – punto 1 – lettera b – punto i |
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Emendamento 11 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 2 – punto 2 |
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Emendamento 13 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) |
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Emendamento 14 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a |
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Emendamento 15 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea |
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4. Nell'ambito della categoria di cui all' articolo 3, lettera g) , le informazioni personali sono limitate alle informazioni seguenti: |
4. Nell'ambito delle categorie di cui all' articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e g bis) , le informazioni personali sono limitate alle informazioni seguenti: |
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Emendamento 16 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 4 – paragrafo 5 |
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5. Non sono comunque inclusi i dati personali elencati all'articolo 6 , prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, in appresso denominata “convenzione di Strasburgo 1981” . |
5. Non sono comunque introdotti i dati personali elencati all'articolo 6 della decisione quadro 2008/977/GAI . |
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Emendamento 17 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 5 – paragrafo 1 |
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1. I dati relativi alle categorie di cui all' articolo 3 sono inseriti nel Sistema informativo doganale unicamente a fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta, di controlli specifici e di analisi operativa. |
1. I dati relativi alle categorie di cui all' articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g) sono introdotti nel Sistema informativo doganale unicamente a fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta, di controlli specifici e di analisi strategica o operativa. |
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Emendamento 18 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. I dati della categoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g bis), sono inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto a fini di analisi strategica o operativa. |
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Emendamento 19 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 5 – paragrafo 2 |
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2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, vale a dire osservazione o rendiconto, sorveglianza discreta, controlli specifici o analisi operativa, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all' articolo 3 possono essere inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attività illecite, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali. |
2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, vale a dire osservazione o rendiconto, sorveglianza discreta, controlli specifici e analisi strategica o operativa, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all' articolo 3, paragrafo 1, ad eccezione della lettera e), possono essere introdotti nel Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attività illecite, vi sono indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali. |
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Emendamento 20 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 6 – paragrafo 1 – punto iv |
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soppresso |
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Emendamento 21 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 7 – paragrafo 2 |
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2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23 un elenco delle proprie autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per accedere direttamente al Sistema informativo doganale e precisa , per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi. |
2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23 un elenco delle autorità competenti da esso nominate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per accedere direttamente al Sistema informativo doganale. Qualsiasi modifica apportata a tale elenco viene comunicata altresì agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23. L’elenco indica , per ciascuna autorità, i dati che essa può consultare e per quali scopi. Ciascuno Stato membro provvede alla pubblicazione dell'elenco e di qualsiasi modifica ad esso apportata. |
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Emendamento 22 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 7 – paragrafo 3 |
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3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, mediante accordo unanime, consentire l'accesso al Sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Detto accordo deve rivestire la forma di decisione del Consiglio. Per prendere questa decisione gli Stati membri tengono conto di tutti gli accordi bilaterali vigenti e di ogni parere dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 25, in merito all'adeguatezza delle misure di protezione dei dati. |
soppresso |
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Emendamento 23 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 8 – paragrafo 1 |
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1. Gli Stati membri possono utilizzare i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2. Essi possono tuttavia utilizzare tali dati a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite. In tal caso l'utilizzazione è conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati e dovrebbe tener conto del principio 5.5 della raccomandazione R (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, intesa a regolamentare l'uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia, in seguito denominata “raccomandazione R (87) 15”. |
1. Gli Stati membri , Europol ed Eurojust possono utilizzare i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2. |
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Emendamento 24 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 8 – paragrafo 2 |
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2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo, l'articolo 7, paragrafo 3, e gli articoli 11 e 12, i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2. |
2. Fatti salvi gli articoli 11 e 12, i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2. |
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Emendamento 25 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) |
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Qualsiasi modifica apportata a tale elenco viene comunicata altresì agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23. Ciascuno Stato membro provvede alla pubblicazione dell'elenco e di qualsiasi modifica ad esso apportata. |
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Emendamento 26 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 8 – paragrafo 4 |
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4. I dati ottenuti dal Sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere messi a disposizione di autorità nazionali, diverse da quelle nominate ai sensi del paragrafo 2, di paesi terzi e di organizzazioni internazionali o regionali che intendono servirsene. Ciascuno Stato membro adotta misure speciali per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del proprio territorio. I particolari di tali misure devono essere comunicati all'autorità comune di controllo di cui all'articolo 25. |
soppresso |
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Emendamento 27 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 11 |
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1. Fatto salvo il capitolo IX della presente decisione, l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha il diritto, nei limiti del suo mandato, di accedere ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale a norma degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, di consultarli direttamente e di inserire dati nel suddetto sistema . |
Fatto salvo il capitolo IX della presente decisione, Europol ha il diritto di chiedere , nei limiti del suo mandato e con le debite giustificazioni, che i dati inseriti nel Sistema informativo doganale a norma degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 siano comunicati a un membro del suo personale chiaramente identificato . |
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2. Qualora una consultazione del sistema effettuata da Europol riveli la presenza di una segnalazione nel Sistema informativo doganale, Europol, tramite i canali definiti dalla decisione … del Consiglio che istituisce un ufficio europeo di polizia (Europol), in seguito denominata la “decisione Europol”, informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. |
I dati comunicati conformemente al primo comma sono distrutti immediatamente, se non risultano utili per un'inchiesta o un'indagine in corso condotta da Europol, o conformemente alle disposizioni dell'articolo 14. Europol notifica all'autorità competente che gli ha trasmesso i dati l'avvenuta distruzione di questi ultimi e i relativi motivi. L'autorità competente registra la notifica. |
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3. L'uso delle informazioni ottenute tramite una consultazione del Sistema informativo doganale è soggetto al consenso dello Stato membro che ha introdotto i dati nel sistema. Se detto Stato membro autorizza l'uso di tali informazioni, il loro trattamento è disciplinato dalla decisione Europol. Le informazioni sono trasmesse da Europol a paesi terzi o organismi terzi solo con il consenso dello Stato che ha introdotto i dati nel sistema. |
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4. Europol può chiedere altre informazioni agli Stati membri interessati, conformemente alla decisione Europol. |
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5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, non spetta a Europol collegare le parti del Sistema informativo doganale né trasferire i dati in esso contenuti cui ha accesso a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati da Europol o in funzione presso di esso, né scaricare o copiare altrimenti parti del Sistema informativo doganale. |
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Europol limita l'accesso ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale a personale di Europol specificamente autorizzato. |
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Europol consente all'autorità di controllo comune, istituita a norma dell'articolo 34 della decisione Europol, di passare in rassegna le attività di Europol nell'esercizio del suo diritto di accesso ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale e a consultarli. |
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Emendamento 28 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (2) (“decisione Europol”) concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte del personale Europol, né le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione. |
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Emendamento 29 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 12 – paragrafo 1 |
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1. Fatto salvo il capitolo IX , i membri nazionali dell'Unita europea di cooperazione giudiziaria ( Eurojust ) e i loro assistenti hanno il diritto, nei limiti del loro mandato, di accedere ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale a norma degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 e di consultarli. |
1. I membri nazionali di Eurojust, i loro sostituti, assistenti e il personale specificamente autorizzato hanno il diritto, nei limiti del loro mandato e ai fini dell'adempimento dei loro compiti , di accedere ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale a norma degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 e 19 e di consultarli. |
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Emendamento 30 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 12 – paragrafo 2 |
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2. Qualora una consultazione del sistema effettuata da un membro nazionale di Eurojust riveli la presenza di una segnalazione nel Sistema informativo doganale, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione . Qualsiasi informazione ottenuta a seguito di detta consultazione può essere comunicata a paesi e organismi terzi soltanto con il consenso dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione. |
2. Qualora una consultazione del sistema effettuata da un membro nazionale di Eurojust , da suoi sostituti, assistenti o dal personale specificamente autorizzato riveli una corrispondenza tra le informazioni trattate da Eurojust e i dati introdotti nel Sistema informativo doganale, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha introdotto i dati . |
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Emendamento 31 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 12 – paragrafo 3 |
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3. Nessuna disposizione del presente articolo dev'essere interpretata nel senso che pregiudica le disposizioni della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali di Eurojust o dei loro assistenti, né le competenze dell'autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione. |
3. È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust (3) concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali di Eurojust o dei loro sostituti, assistenti e il personale specificamente autorizzato, né le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione. |
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Emendamento 32 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 12 – paragrafo 4 |
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4. Nessuna parte del Sistema informativo doganale cui hanno accesso i membri nazionali o i loro assistenti può essere collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati da Eurojust o in funzione presso di essa e nessun dato contenuto nei primi può essere trasferito verso il secondo né nessuna parte del Sistema informativo doganale viene scaricata. |
4. Nessuna parte del Sistema informativo doganale cui hanno accesso i membri nazionali di Eurojust, i loro sostituti, assistenti o il personale specificamente autorizzato può essere collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati da Eurojust o in funzione presso di essa e nessun dato contenuto nei primi può essere trasferito verso il secondo né nessuna parte del Sistema informativo doganale viene scaricata. |
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Emendamento 33 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 12 – paragrafo 5 |
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5. L'accesso ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale è limitato ai membri nazionali e ai loro assistenti e non si estende al personale di Eurojust. |
5. L'accesso ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale è limitato ai membri nazionali di Eurojust, ai loro sostituti, ai loro assistenti e al personale specificamente autorizzato e non si estende ad altro personale di Eurojust. |
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Emendamento 34 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 13 – paragrafo 1 |
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1. Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati o Europol ha il diritto di modificare, completare, correggere o cancellare i dati che ha inserito nel Sistema informativo doganale. |
1. Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, rettificare o cancellare i dati che ha inserito nel Sistema informativo doganale. |
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Emendamento 35 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 13 – paragrafo 2 |
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2. Qualora uno Stato membro che ha fornito i dati o Europol rilevi o sia portato a rilevare che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati contrariamente alla presente decisione, esso modifica, completa, corregge o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri Stati membri e Europol . |
2. Qualora uno Stato membro che ha fornito i dati rilevi o sia portato a rilevare che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati contrariamente alla presente decisione, esso modifica, completa, rettifica o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri Stati membri e Eurojust . |
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Emendamento 36 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 13 – paragrafo 3 |
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3. Se uno degli Stati membri o Europol dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, oppure che è stato inserito o memorizzato nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente decisione, esso ne avvisa quanto prima possibile lo Stato membro che lo ha fornito o Europol . Quest'ultimo controlla il dato in questione e, ove necessario, lo corregge o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli altri Stati membri e Europol della correzione o cancellazione effettuata . |
3. Se uno degli Stati membri, Europol o Eurojust dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, oppure che è stato inserito o memorizzato nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente decisione, esso ne avvisa quanto prima possibile lo Stato membro che lo ha fornito. Lo Stato membro che ha fornito i dati controlla il dato in questione e, ove necessario, lo rettifica o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli altri Stati membri e Eurojust qualora un dato sia stato rettificato o cancellato . |
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Emendamento 37 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 13 – paragrafo 4 |
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4. Uno Stato membro o Europol , qualora al momento di inserire dati nel Sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione suggerita, da una segnalazione precedente, ne informa immediatamente Europol o lo Stato membro che ha effettuato quest'ultima. I due Stati membri o lo Stato membro e Europol cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova, non discordanti dalla prima, vengono inserite nel Sistema. |
4. Uno Stato membro, qualora al momento di inserire dati nel Sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione suggerita, da una segnalazione precedente, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha effettuato quest'ultima. I due Stati membri cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova, non discordanti dalla prima, vengono inserite nel Sistema. |
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Emendamento 38 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 13 – paragrafo 5 |
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5. Fatta salva la presente decisione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un'altra autorità competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla correzione o alla cancellazione di dati nel Sistema informativo doganale, gli Stati membri e Europol si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorità competenti, incluse quelle di cui all'articolo 22, paragrafo 4, in materia di correzione o cancellazione, Europol o lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal Sistema. |
5. Fatta salva la presente decisione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un'altra autorità competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla rettifica o alla cancellazione di dati nel Sistema informativo doganale, gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorità competenti, incluse quelle di cui all'articolo 22, paragrafo 4, in materia di rettifica o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal Sistema. |
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Emendamento 39 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 14 – paragrafo 1 |
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1. I dati inseriti nel Sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessità di conservarli è riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti o da Europol, qualora i dati siano stati inseriti da Europol . |
1. I dati inseriti nel Sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessità di conservarli è riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti. |
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Emendamento 40 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 14 – paragrafo 2 |
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2. Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati o Europol, qualora i dati siano stati inseriti da tale organismo, può decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatto salvo l'articolo 22, qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del Sistema informativo doganale il cui accesso è limitato a norma del paragrafo 4 del presente articolo. |
2. Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati può decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatto salvo l'articolo 22, qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del Sistema informativo doganale il cui accesso è limitato a norma del paragrafo 4 del presente articolo. |
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Emendamento 41 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 14 – paragrafo 3 |
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3. Il Sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati o Europol, qualora i dati siano stati inseriti da Europol, del previsto trasferimento dei dati stessi dal Sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese. |
3. Il Sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati stessi dal Sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese. |
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Emendamento 42 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 14 – paragrafo 4 |
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4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere conservati per un anno nel Sistema informativo doganale, ma, fatto salvo l'articolo 22, ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all'articolo 23 o le autorità di controllo di cui all ' articolo 24, paragrafo 1, ed all'articolo 25, paragrafo 1 . Durante detto periodo essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalità, dopo di che i dati devono essere cancellati. |
4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere conservati per un anno nel Sistema informativo doganale, ma, fatto salvo l'articolo 22, ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all'articolo 23 o le autorità di controllo di cui agli articoli 22 bis e 25 bis . Durante detto periodo essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalità, dopo di che i dati vengono cancellati. |
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Emendamento 43 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 15 – paragrafo 1 |
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1. Il Sistema informativo doganale comprende, oltre ai dati di cui dell'articolo 3, i dati previsti dal presente capitolo, in una banca dati specifica, in seguito denominata “Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali”. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo e dei capitoli VII e VIII, le disposizioni della presente decisione si applicano anche all'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali. |
1. Il Sistema informativo doganale comprende, oltre ai dati di cui dell'articolo 3, i dati previsti dal presente capitolo, in una banca dati specifica, in seguito denominata “Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali”. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo e dei capitoli VII e VIII, le disposizioni della presente decisione si applicano anche all'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali. Non sono applicabili le deroghe previste all'articolo 21, paragrafo 3 . |
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Emendamento 44 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 15 – paragrafo 2 |
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2. L'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ha lo scopo di consentire alle autorità di uno Stato membro competenti in materia di indagini doganali, designate a norma dell'articolo 7, che aprano un fascicolo o che indaghino su una o più persone o imprese, di individuare le autorità competenti degli altri Stati membri che stanno indagando o che hanno indagato su dette persone o imprese al fine di realizzare lo scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, mediante informazioni sull'esistenza di fascicoli d'indagine. |
2. L'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ha lo scopo di consentire alle autorità di uno Stato membro competenti in materia di indagini doganali, designate a norma dell'articolo 7, che aprano un fascicolo o che indaghino su una o più persone o imprese, a Europol e a Eurojust, di individuare le autorità competenti degli altri Stati membri che stanno indagando o che hanno indagato su dette persone o imprese al fine di realizzare lo scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, mediante informazioni sull'esistenza di fascicoli d'indagine. |
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Emendamento 45 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 15 – paragrafo 3 – commi 1 e 2 – alinea |
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3. Ai fini dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23 l'elenco delle violazioni gravi delle leggi nazionali. |
3. Ai fini dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri , a Europol, a Eurojust e al comitato di cui all'articolo 23 l'elenco delle violazioni gravi delle leggi nazionali. |
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Tale elenco comprende solo le violazioni punibili: |
Tale elenco comprende solo le violazioni punibili: |
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Emendamento 46 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b |
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Emendamento 47 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea |
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1. Le autorità competenti introducono dati dei fascicoli d'indagine nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ai fini di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Tali dati riguardano unicamente le categorie seguenti: |
1. I dati dei fascicoli d'indagine sono introdotti nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali soltanto ai fini di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Tali dati riguardano unicamente le categorie seguenti: |
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Emendamento 49 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 17 |
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Uno Stato membro non è tenuto a registrare i dati di cui all'articolo 16 in casi particolari se e fintantoché detta registrazione nuoce all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro interessato , soprattutto in materia di protezione dei dati . |
Uno Stato membro non è tenuto a registrare i dati di cui all'articolo 16 in casi particolari se e fintantoché detta registrazione nuoce all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali, soprattutto qualora ciò costituisca una minaccia grave e immediata per la sicurezza pubblica nello Stato membro in questione, in un altro Stato membro o in un paese terzo e qualora siano in gioco altri interessi essenziali di pari importanza, o tali registrazioni possano arrecare un danno grave ai diritti delle persone o pregiudichino indagini in corso . |
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Emendamento 50 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b |
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Emendamento 51 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b |
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Emendamento 52 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 20 |
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1. Gli Stati membri che intendano ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati personali adottano, entro …, disposizioni sufficienti per raggiungere un livello di protezione dei dati personali pari almeno a quello risultante dai principi della convenzione di Strasburgo del 1981. |
La decisione quadro 2008/977/GAI si applica alla protezione dei dati scambiati a norma della presente decisione, salvo disposizioni contrarie della stessa. |
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2. Uno Stato membro può ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati personali soltanto se nel suo territorio sono entrate in vigore le disposizioni relative alla protezione di detti dati di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro deve anche aver prima designato una o più autorità di sorveglianza nazionali ai sensi dell'articolo 24. |
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3. Ai fini di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente decisione in materia di protezione dei dati personali, il Sistema informativo doganale è assimilato, in ciascuno Stato membro, ad un archivio nazionale soggetto alle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e ad ogni più rigorosa disposizione contenuta nella presente decisione. |
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Emendamento 53 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 21 – paragrafo 1 |
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1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro fa sì che, in virtù delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure, sia considerata illegale qualsiasi utilizzazione dei dati personali del Sistema informativo doganale a fini diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2. |
soppresso |
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Emendamento 54 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 21 – paragrafo 3 |
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3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, i dati personali inseriti da altri Stati membri non possono essere copiati dal Sistema informativo doganale in altri registri nazionali, tranne in caso di copie nei sistemi di gestione dei rischi intesi ad orientare i controlli doganali a livello nazionale oppure di copie in un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni. |
3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, i dati personali inseriti da altri Stati membri non possono essere copiati dal Sistema informativo doganale in altri registri nazionali, tranne in caso di copie nei sistemi di gestione dei rischi intesi ad orientare i controlli doganali a livello nazionale oppure di copie in un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni. Dette copie possono essere effettuate nella misura necessaria a casi o indagini specifici. |
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Emendamento 55 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 21 – paragrafo 4 |
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4. Nei due casi di eccezione di cui al paragrafo 3, soltanto gli analisti incaricati dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro sono autorizzati a trattare i dati personali provenienti dal Sistema informativo doganale nell'ambito di un sistema di gestione dei rischi inteso ad orientare i controlli doganali da parte delle autorità nazionali oppure nell'ambito di un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni. |
4. Nei due casi di eccezione di cui al paragrafo 3, soltanto gli analisti autorizzati dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro hanno la facoltà di trattare i dati personali provenienti dal Sistema informativo doganale nell'ambito di un sistema di gestione dei rischi inteso ad orientare i controlli doganali da parte delle autorità nazionali oppure nell'ambito di un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni. |
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Emendamento 56 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 21 – paragrafo 7 |
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7. I dati personali copiati dal Sistema informativo doganale sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati copiati. La necessità di conservarli è esaminata almeno annualmente dal partner del Sistema informativo doganale che li ha copiati. Il periodo di archiviazione non eccede dieci anni. I dati personali non necessari per proseguire l'analisi sono immediatamente soppressi o resi anonimi. |
7. I dati personali copiati dal Sistema informativo doganale sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati copiati. La necessità di conservarli è esaminata almeno annualmente dallo Stato membro del Sistema informativo doganale che li ha copiati. Il periodo di archiviazione non eccede dieci anni. I dati personali non necessari per proseguire l'analisi operativa sono immediatamente cancellati o resi anonimi. |
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Emendamento 57 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 1 |
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1. I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel Sistema informativo doganale, in particolare il diritto di accesso, sono esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in cui sono fatti valere. |
I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel Sistema informativo doganale, in particolare il diritto di accesso , di rettifica, di cancellazione o di blocco, sono esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che attua la decisione quadro 2008/977/GAI in cui sono fatti valere. L'accesso è rifiutato nella misura in cui tale rifiuto sia necessario e commisurato per evitare di pregiudicare eventuali indagini nazionali in corso, o durante il periodo di sorveglianza discreta o di osservazione e rendiconto. Nel valutare l’applicabilità di un’esenzione, si tiene conto dei legittimi interessi della persona in questione. |
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Qualora le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro interessato lo prevedano, l'autorità di controllo nazionale di cui all'articolo 23 decide in merito alla comunicazione dell'informazione e determina le procedure da seguire. |
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Uno Stato membro che non abbia fornito i dati in questione può comunicare i dati soltanto se ha dato preliminarmente allo Stato membro che ha fornito i dati la possibilità di prendere posizione. |
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Emendamento 58 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 2 |
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2. Uno Stato membro cui sia stata presentata una richiesta di accesso ai dati personali rifiuta tale accesso se questo può compromettere lo svolgimento del compito giuridico specificato nella relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure per proteggere i diritti e le libertà di terzi. L'accesso è rifiutato in ogni caso durante il periodo di sorveglianza discreta o di osservazione e rendiconto e in periodi in cui sia in corso l'analisi operativa dei dati o l'indagine amministrativa o penale. |
soppresso |
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Emendamento 59 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 3 |
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3. In ciascuno Stato membro, chiunque può, conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro interessato, richiedere che i dati personali che lo riguardano siano corretti o cancellati qualora siano di fatto inesatti o siano stati inseriti o memorizzati nel Sistema informativo doganale in violazione dello scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2 della presente decisione o dell'articolo 5 della convenzione di Strasburgo del 1981. |
soppresso |
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Emendamento 60 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova) |
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Emendamento 61 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 |
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Gli Stati membri interessati si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive di un tribunale o di un'altra autorità competente, in merito ai punti a), b) e c). |
Gli Stati membri interessati si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive di un tribunale o di un'altra autorità competente, in merito alle lettere a), b) e c) , fatto salvo l'articolo 29 . |
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Emendamento 62 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 5 |
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5. I riferimenti di cui al presente articolo e all'articolo 13, paragrafo 5, alla “decisione definitiva” non comportano l'obbligo, per uno Stato membro, di presentare un ricorso avverso una decisione presa da un tribunale o da un'altra autorità competente. |
soppresso |
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Emendamento 63 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 bis (nuovo) |
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Articolo 22 bis Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare un controllo indipendente di tali dati introdotti nel Sistema informativo doganale conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. |
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Emendamento 64 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 23 – paragrafo 3 |
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3. Il comitato deve riferire annualmente al Consiglio, ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in merito all' efficacia e al buon funzionamento del Sistema informativo doganale formulando, all'occorrenza, raccomandazioni. |
3. Il comitato deve riferire annualmente al Consiglio, ai sensi del titolo VI del trattato UE, in merito all'efficacia e al buon funzionamento del Sistema informativo doganale formulando, all'occorrenza, raccomandazioni. Tale relazione è inviata per conoscenza al Parlamento europeo. |
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Emendamento 65 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 24 |
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Articolo 24 1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati inseriti nel Sistema informativo doganale. Le autorità di controllo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, devono esercitare una sorveglianza ed effettuare controlli esterni per garantire che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nel Sistema informativo doganale non violino i diritti della persona interessata. A tal fine le autorità nazionali di controllo hanno accesso al Sistema informativo doganale. 2. Chiunque può chiedere a qualsiasi autorità nazionale di controllo di verificare i dati personali del Sistema informativo doganale concernenti la sua persona e l'uso che di essi è stato o è fatto. Tale diritto è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro in cui è fatta la richiesta. Se i dati sono stati inseriti da un altro Stato membro, la verifica è effettuata in stretto coordinamento con l'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro. |
soppresso |
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Emendamento 66 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 25 |
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Articolo 25 1. È istituita un'autorità comune di controllo. Essa è composta di due rappresentanti di ciascuno Stato membro provenienti dalle relative autorità nazionali indipendenti di controllo. 2. L'autorità comune di controllo svolge il proprio compito secondo la presente decisione e la convenzione di Strasburgo del 1981, tenendo conto della raccomandazione R (87) 15. 3. All'autorità comune di controllo spetta sorvegliare il funzionamento del Sistema informativo doganale, esaminare qualsiasi difficoltà di applicazione o interpretazione che possa sorgere durante il funzionamento, studiare eventuali problemi relativi all'applicazione della sorveglianza esterna da parte delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri o all'esercizio dei diritti di accesso al Sistema da parte delle persone, nonché formulare proposte al fine di trovare soluzioni comuni per i problemi. 4. Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità comune di controllo ha accesso al Sistema informativo doganale. 5. Le relazioni elaborate dall'autorità comune di controllo sono trasmesse alle autorità cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni. |
soppresso |
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Emendamento 67 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 25 bis (nuovo) |
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Articolo 25 bis 1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla le attività della Commissione relativamente al Sistema informativo doganale. Si applicano di conseguenza i doveri e i poteri di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4). |
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2. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'esercizio delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del Sistema informativo doganale. |
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3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno una volta all’anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Una relazione d'attività è trasmessa ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. |
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Emendamento 68 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 69 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 26 – paragrafo 2 – alinea |
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2. In particolare, le autorità competenti ed il comitato di cui all'articolo 23 adottano misure intese a: |
2. In particolare, le autorità competenti, Europol, Eurojust ed il comitato di cui all'articolo 23 adottano misure intese a: |
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Emendamento 70 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) |
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Emendamento 71 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e |
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soppresso |
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Emendamento 72 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) |
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Emendamento 73 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova) |
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Emendamento 74 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 28 – paragrafo 1 |
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1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'esattezza, dell'aggiornamento e della legalità dei dati da esso inseriti nel Sistema informativo doganale. Ciascuno Stato membro è altresì tenuto all'osservanza dell'articolo 5 della convenzione di Strasburgo del 1981. |
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i dati che ha introdotto nel Sistema informativo doganale ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della decisione quadro 2008/977/GAI siano esatti, aggiornati, completi, affidabili e siano stati inseriti legalmente . |
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Emendamento 75 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 28 – paragrafo 2 |
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2. Ciascuno Stato membro è responsabile secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure del danno arrecato ad una persona dall'uso del Sistema informativo doganale nello Stato membro in questione . La responsabilità sussiste anche quando il danno è stato arrecato dallo Stato membro che ha fornito dati inesatti o dati contrari alla presente decisione . |
2. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente al diritto nazionale, dei danni arrecati ad una persona dall'uso del Sistema informativo doganale. La responsabilità sussiste anche per i danni causati da uno Stato membro che ha introdotto dati inesatti o ha introdotto o conservato dati illegalmente . |
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Emendamento 76 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 28 – paragrafo 3 |
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3. Se lo Stato membro contro cui è stata intentata un'azione in relazione a dati inesatti non è lo Stato membro che li ha forniti, gli Stati membri interessati ricercano un accordo sull'eventuale proporzione delle somme versate a titolo di indennizzo da rimborsare da parte del secondo al primo. Le somme concordate sono rimborsate su richiesta . |
3. Se uno Stato membro ricevente paga un risarcimento per i danni causati dall'uso di dati inesatti inseriti nel Sistema informativo doganale da un altro Stato membro, lo Stato membro che ha inserito i dati inesatti rimborsa allo Stato membro ricevente la somma versata a titolo di indennizzo , tenendo conto degli eventuali errori commessi dallo Stato membro ricevente . |
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Emendamento 77 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Europol ed Eurojust sono responsabili in virtù delle rispettive norme costitutive. |
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Emendamento 79 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 31 |
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Gli Stati membri adottano le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla presente decisione entro … . |
Gli Stati membri adottano le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 1o luglio 2011 . |
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Emendamento 80 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 32 |
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La presente decisione sostituisce la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale nonché il protocollo del 12 marzo 1999 relativo al riciclaggio di proventi illeciti nella convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (in seguito denominato “il protocollo relativo al riciclaggio di proventi illeciti”), e il protocollo dell'8 maggio 2003 stabilito ai sensi dell’articolo 34 del trattato sull’Unione europea recante modifica, per quanto attiene all’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale (in seguito denominato “protocollo relativo all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali”), e ciò a decorrere da … . |
La presente decisione sostituisce la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale nonché il protocollo del 12 marzo 1999 relativo al riciclaggio di proventi illeciti nella convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (in seguito denominato “il protocollo relativo al riciclaggio di proventi illeciti”), e il protocollo dell'8 maggio 2003 stabilito ai sensi dell’articolo 34 del trattato sull’Unione europea recante modifica, per quanto attiene all’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale (in seguito denominato “protocollo relativo all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali”), e ciò a decorrere dal 1o luglio 2011 . |
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Emendamento 81 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 32 – comma 1 bis (nuovo) |
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La convenzione e i protocolli di cui al paragrafo 1 cessano pertanto di essere in vigore a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione. |
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Emendamento 82 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 33 |
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Salvo disposizione contraria della presente decisione, le misure di attuazione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dei protocolli relativi al riciclaggio di proventi illeciti e all’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, sono abrogate con effetto da … . |
Salvo disposizione contraria della presente decisione, le misure di attuazione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dei protocolli relativi al riciclaggio di proventi illeciti e all’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, sono abrogate con effetto dal 1o luglio 2011 . |
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Emendamento 83 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 34 |
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Articolo 34 Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente decisione è, in una prima fase, esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato, al fine di giungere ad una soluzione. Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunità europee può essere adita da una delle parti delle controversia. |
soppresso |
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Emendamento 84 |
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Iniziativa della Repubblica francese Articolo 35 – paragrafo 2 |
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2. Essa si applica a decorrere dal … . |
2. Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2011 . |
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(1) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
(2) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(3) OJ L 138 del 4.6.2009, p. 14.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
Mercoledì 25 novembre 2009
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/150 |
Mercoledì 25 novembre 2009
Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante ***II
P7_TA(2009)0086
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))
2010/C 285 E/33
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (14639/6/2009 – C7-0287/2009),
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0779),
vista la proposta modificata della Commissione (COM(2009)0348),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 72 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0076/2009),
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1. |
approva la posizione comune; |
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2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune; |
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3. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
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4. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE; |
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5. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati del 22.4.2009, P6_TA(2009)0248.
Mercoledì 25 novembre 2009
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione è favorevole all'uso di strumenti comunitari, quali il programma Energia intelligente – Europa, per contribuire a iniziative volte a sensibilizzare gli utenti finali sui vantaggi dell'etichettatura dei pneumatici.
Entro giugno 2012 la Commissione renderà disponibili sul suo sito Internet ec.europa.eu, in particolare per le organizzazioni di consumatori e i fabbricanti di pneumatici, informazioni esplicative relative a ciascuna delle voci dell'etichetta del pneumatico e un calcolatore del risparmio di carburante armonizzato.
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/151 |
Mercoledì 25 novembre 2009
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Belgio - settore tessile e Irlanda - Dell
P7_TA(2009)0087
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))
2010/C 285 E/34
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0515 – C7-0208/2009),
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),
visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0044/2009),
|
A. |
considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro, |
|
B. |
considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 in vista dell'assunzione di decisioni relative alla mobilizzazione del Fondo, |
|
C. |
considerando che il Belgio e l'Irlanda hanno presentato una richiesta di assistenza finanziaria per quanto riguarda i licenziamenti per esubero nel settore tessile rispettivamente delle regioni delle Fiandre orientali e occidentali (3) e del Limburgo (4), e nel settore dell'industria informatica nelle contee irlandesi di Limerick, Clare e North Tipperary, nonché nella città di Limerick (5), |
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D. |
considerando che entrambe le domande soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG, |
|
E. |
considerando che nel caso della domanda presentata dall'Irlanda la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha chiesto ulteriori informazioni alla Commissione, |
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1. |
chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG; |
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2. |
ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del Fondo, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione; |
|
3. |
sottolinea che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale; rileva, a tale riguardo, che il FEG può svolgere un ruolo essenziale nella reintegrazione dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro; |
|
4. |
sottolinea che, a norma dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga la reintegrazione nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'aiuto del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le azioni di ristrutturazione di imprese o settori; |
|
5. |
ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal Fondo sociale europeo, in quanto il FEG è stato creato come uno strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze propri; |
|
6. |
ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e dei vari altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito del riesame del quadro finanziario pluriennale 2007-2013; |
|
7. |
osserva che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha esaminato la proposta della Commissione e non ha sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda le domande presentate dal Belgio, ma ha chiesto chiarimenti alla Commissione per quanto concerne la domanda presentata dall'Irlanda relativa al caso Dell; richiama tuttavia l'attenzione sui paragrafi da 1 a 6 del parere di tale commissione; |
|
8. |
intende valutare le conseguenze delle risposte della Commissione prima di adottare una decisione definitiva sia sullo strumento giuridico che sullo strumento finanziario; |
|
9. |
invita la Commissione a fare il punto sulle difficoltà attuali e a presentare fin da ora le sue proposte di decisione sulla mobilitazione del FEG in documenti separati, vale a dire una proposta di decisione per ciascuna domanda presentata dagli Stati membri; |
|
10. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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11. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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12. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen textiles.
(4) EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
(5) EGF/2009/008 IE/Dell.
Mercoledì 25 novembre 2009
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2009
concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei cambiamenti fondamentali nella struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
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(2) |
L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per includere le domande inviate a partire dal 1o maggio 2009 al fine di includere il sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. |
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(3) |
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro. |
|
(4) |
Il 5 maggio 2009 il Belgio ha presentato due domande di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti nel settore tessile. Essendo le domande conformi ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 9 198 874 EUR. |
|
(5) |
Il 29 giugno 2009 l'Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti nel settore della produzione informatica. Essendo la domanda conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 14 831 050 EUR. |
|
(6) |
Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande presentate dal Belgio e dall'Irlanda, |
DECIDONO:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2009, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 24 029 924 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
Giovedì 26 novembre 2009
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/156 |
Giovedì 26 novembre 2009
Anno europeo del volontariato (2011) *
P7_TA(2009)0094
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'Anno europeo del volontariato (2011) (COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))
2010/C 285 E/35
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0254),
visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0054/2009),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0077/2009),
|
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
ritiene che l'importo indicativo menzionato nella proposta legislativa debba essere compatibile con i massimali della sotto-rubrica 3b del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 e sottolinea che l'importo annuo sarà stabilito dall'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale; |
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3. |
sottolinea che il finanziamento di nuove attività non deve compromettere programmi o altre iniziative già esistenti; |
|
4. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
5. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di decisione Considerando -1 (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di decisione Considerando -1 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di decisione Considerando -1 ter (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di decisione Considerando 1 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di decisione Considerando 3 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di decisione Considerando 3 bis (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di decisione Considerando 4 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di decisione Considerando 5 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di decisione Considerando 12 |
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Emendamento 10 |
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Proposta di decisione Considerando 12 bis (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di decisione Considerando 13 |
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Emendamento 12 |
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Proposta di decisione Considerando 13 bis (nuovo) |
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Emendamento 13 |
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Proposta di decisione Considerando 13 ter (nuovo) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di decisione Considerando 14 |
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Emendamento 15 |
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Proposta di decisione Considerando 14 bis (nuovo) |
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Emendamento 16 |
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Proposta di decisione Considerando 14 ter (nuovo) |
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Emendamento 17 |
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Proposta di decisione Considerando 14 quater (nuovo) |
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Emendamento 18 |
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Proposta di decisione Considerando 14 quinquies (nuovo) |
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Emendamento 19 |
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Proposta di decisione Considerando 15 |
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Emendamento 20 |
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Proposta di decisione Considerando 15 bis (nuovo) |
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Emendamento 21 |
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Proposta di decisione Considerando 15 ter (nuovo) |
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Emendamento 22 |
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Proposta di decisione Considerando 16 |
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Emendamento 23 |
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Proposta di decisione Considerando 16 bis (nuovo) |
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Emendamento 24 |
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Proposta di decisione Considerando 16 ter (nuovo) |
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Emendamento 25 |
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Proposta di decisione Considerando 16 quater (nuovo) |
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Emendamento 26 |
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Proposta di decisione Considerando 16 quinquies (nuovo) |
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Emendamento 27 |
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Proposta di decisione Articolo 1 |
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L'anno 2011 è proclamato «Anno europeo del volontariato» (in appresso «l'Anno europeo»). |
L'anno 2011 è proclamato «Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono una cittadinanza attiva » (in appresso «l'Anno europeo»). (Questa modifica si applica all’intero testo) |
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Emendamento 28 |
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Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 |
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L'obiettivo generale dell'Anno europeo è quello di incoraggiare e sostenere — in particolare attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche — gli sforzi degli Stati membri , delle autorità locali e regionali e della società civile per creare condizioni favorevoli al volontariato nell'Unione europea. |
L'obiettivo generale dell'Anno europeo è quello di incoraggiare e sostenere — in particolare attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche e la promozione di approcci innovativi e la valutazione di esperienze — gli sforzi dell'Unione europea , degli Stati membri e delle autorità locali e regionali per creare , per la società civile, condizioni favorevoli al volontariato nell'Unione europea e conferire maggiore visibilità alle attività di volontariato nella stessa, evidenziandone altresì l'importanza . |
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Emendamento 29 |
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Proposta di decisione Articolo 2 – comma 2 – punto 1 |
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Emendamento 30 |
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Proposta di decisione Articolo 2 – comma 2 – punto 2 |
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Emendamento 31 |
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Proposta di decisione Articolo 2 – comma 2 – punto 3 |
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Emendamento 32 |
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Proposta di decisione Articolo 2 – comma 2 – punto 3 bis (nuovo) |
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Emendamento 33 |
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Proposta di decisione Articolo 2 – comma 2 – punto 4 |
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Emendamento 34 |
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Proposta di decisione Articolo 2 – comma 2 – punto 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 35 |
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Proposta di decisione Articolo 2 – comma 2 – punto 4 ter (nuovo) |
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Emendamento 36 |
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Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 |
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1. Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono le seguenti iniziative organizzate ai livelli comunitario, nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo: |
1. Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono le seguenti iniziative organizzate ai livelli comunitario, nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo: |
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Emendamento 37 |
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Proposta di decisione Articolo 4 – comma 2 |
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Ogni Stato membro garantisce che il predetto organismo coinvolga in maniera appropriata un'ampia pluralità di soggetti ai livelli nazionale, regionale e locale. |
Ogni Stato membro garantisce che il predetto organismo coinvolga in maniera appropriata un'ampia pluralità di soggetti ai livelli nazionale, regionale e locale , in particolare in sede di elaborazione del programma di lavoro nazionale e della o delle iniziative nazionali, per l'intera durata dell'Anno europeo. I fondi previsti per il conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo sono destinati a organizzazioni della società civile che partecipano direttamente ad attività e lavori di volontariato. Nell'ambito di ciascun programma nazionale si deve prestare particolare attenzione alla semplificazione delle procedure amministrative, segnatamene agevolando l'accesso ai finanziamenti per le piccole associazioni che dispongono di risorse limitate. |
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Emendamento 38 |
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Proposta di decisione Articolo 5 – comma 4 |
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Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono associati alle attività. |
Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono strettamente associati alle attività onde conseguire il valore aggiunto garantito dallo scambio di prassi eccellenti a livello comunitario, anche tra le stesse istituzioni dell'Unione europea . |
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Emendamento 39 |
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Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 1 |
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1. Il bilancio stanziato per l'attuazione della presente decisione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 è di 6 000 000EUR . |
1. Il bilancio stanziato per l'attuazione della presente decisione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 è di 10 000 000 EUR . |
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Emendamento 40 |
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Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 |
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2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. |
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario , senza compromettere il finanziamento di altri programmi o attività nell'ambito della sotto-rubrica 3 b . |
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Emendamento 41 |
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Proposta di decisione Articolo 8 |
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Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, avendo cura di assicurare la visibilità della partecipazione dell'UE. |
Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, avendo cura di assicurare la visibilità della partecipazione dell'Unione europea, nonché adottare misure per incoraggiare la partecipazione di altre organizzazioni internazionali onde rafforzare la dimensione del volontariato a livello mondiale . In collaborazione con tali organizzazioni, la Commissione promuove programmi di volontariato internazionale volti a incoraggiare lo scambio di prassi eccellenti sulle attività di volontariato in paesi terzi . |
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Emendamento 42 |
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Proposta di decisione Articolo 9 |
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La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e gli altri programmi e iniziative comunitarie, nazionali e regionali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo. |
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità fra le azioni previste dalla presente decisione e gli altri programmi e azioni comunitari, nonché gli altri programmi e iniziative nazionali e regionali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo. |
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Emendamento 43 |
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Proposta di decisione Allegato – lettera A – punto 1 |
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Emendamento 44 |
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Proposta di decisione Allegato – lettera A – punto 2 – trattino 1 |
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Emendamento 45 |
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Proposta di decisione Allegato – lettera C – comma 1 |
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Ogni coordinatore nazionale presenta un'unica domanda di finanziamento comunitario. Tale domanda di sovvenzione – finalizzata a sostenere l'Anno europeo - illustra il programma di lavoro del coordinatore o l'azione da finanziare. La domanda di sovvenzione è corredata di un bilancio dettagliato indicante il costo totale delle iniziative o del programma di lavoro proposti nonché l'importo e le fonti del cofinanziamento. La sovvenzione comunitaria può coprire fino ad un massimo del 80 % dei costi complessivi. |
Ogni organismo nazionale di coordinamento presenta un'unica domanda di finanziamento comunitario. Tale domanda di sovvenzione è corredata di una descrizione – elaborata in costante concertazione con le organizzazioni di volontari – delle priorità dell'organismo di coordinamento e del programma di lavoro o della o delle azioni da finanziare ed è finalizzata a sostenere l'Anno europeo . La domanda di sovvenzione è corredata di un bilancio dettagliato indicante il costo totale della o delle azioni o del programma di lavoro proposti nonché l'importo e le fonti del cofinanziamento. La sovvenzione comunitaria può coprire fino ad un massimo del 80 % dei costi complessivi. Negli Stati membri il cui quadro normativo lo consente dovrebbe essere ammessa la possibilità di effettuare contributi in natura. |
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Emendamento 46 |
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Proposta di decisione Allegato – lettera C – comma 2 |
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La Commissione determina gli importi indicativi disponibili per gli aiuti finanziari ai coordinatori nazionali e il termine finale per la presentazione delle domande. I criteri di selezione si basano su elementi quali la popolazione, il costo della vita e un importo forfettario per Stato membro che garantisca un minimo di attività. |
La Commissione determina gli importi indicativi disponibili per gli aiuti finanziari a ciascun organismo nazionale di coordinamento e il termine finale per la presentazione delle domande. I criteri di selezione si basano su elementi quali la popolazione, il costo della vita e un importo forfettario per Stato membro che garantisca un minimo di attività. |
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Emendamento 47 |
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Proposta di decisione Allegato – lettera C – comma 4 |
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I programmi di lavoro o le misure prevedono: |
I programmi di lavoro o le misure prevedono: |
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/170 |
Giovedì 26 novembre 2009
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Ucraina *
P7_TA(2009)0095
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (COM(2009)0182 – C7-0018/2009 – 2009/0062(CNS))
2010/C 285 E/36
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0182),
visti l'articolo 170, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0018/2009),
visti l'articolo 55, l'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0074/2009),
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1. |
approva il rinnovo dell'accordo; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Ucraina. |
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21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/171 |
Giovedì 26 novembre 2009
Statuto della partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC) e memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato della partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica *
P7_TA(2009)0096
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma da parte della Comunità europea dello «Statuto della partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (IPEEC)» e del «Memorandum relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia del segretariato della partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica» (COM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS))
2010/C 285 E/37
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0438),
visti l'articolo 175, paragrafo 1, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0219/2009),
visti l'articolo 55, l'articolo 90, paragrafo 8, e l’articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0075/2009),
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1. |
approva la firma dello Statuto e del Memorandum; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all’Agenzia internazionale dell’energia. |