ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.045.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 45

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
12 febbraio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2011/C 045/01

Parere della Commissione, dell’11 febbraio 2011, in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità olandesi nei confronti di un tosaerba elettrico di marca Intratuin, tipo 07426 MD-2009-156 ( 1 )

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 045/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6053 — CVC/Apollo/Brit Insurance) ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 045/03

Tassi di cambio dell'euro

4

 

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

2011/C 045/04

Decisione n. H6, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 2 )

5

2011/C 045/05

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 045/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

12

2011/C 045/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

18

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 045/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6115 — Steinhoff/Conforama) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 045/09

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

21

2011/C 045/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

25

2011/C 045/11

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2011

in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità olandesi nei confronti di un tosaerba elettrico di marca Intratuin, tipo 07426 MD-2009-156

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 45/01

1.   La notifica delle autorità olandesi

L’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (1) (applicabile fino al 29 dicembre 2009) dispone che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché le macchine o i componenti di sicurezza ai quali si applica tale direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva se uno Stato membro constata che macchine munite della marcatura «CE» utilizzate conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirarle dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso oppure limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro è tenuto a informare immediatamente la Commissione di ogni misura in questo senso adottata, motivando la decisione.

Il 3 settembre 2009 le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione europea un provvedimento di divieto concernente l'immissione sul mercato di un tosaerba elettrico di marca Intratuin, tipo 07426. La macchina è stata realizzata dalla YAT Electrical Appliance Co., Cina e importata sul mercato UE dalla Intratuin Trade & Logistics, P.O. Box 228, 3440 AE Woerden, Olanda.

Il fascicolo trasmesso alla Commissione europea comprende i seguenti documenti:

certificato «GS» n. S 50121261 rilasciato dalla TÜV Rheinland alla Electrical Appliance Co., Ltd, North Shiwei Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zheijang, Cina, relativo a un tosaerba elettrico tipo YT5124AB,

certificato di conformità della macchina alla direttiva n. AM 50121263 0001 rilasciata dalla TÜV Rheinland per lo stesso tipo di tosaerba,

contratto di vendita SC0903028 rilasciato dalla YAT Electrical Appliance Co., Ltd. 23-25 Maosheng Road, Lianghui Industrypark, Yuyao, Ningbo, Cina, indicante che riferimenti dei prodotti YT5124AB e 07426 si riferiscono allo stesso tipo di tosaerba.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 della suddetta direttiva, la Commissione, consultate le parti interessate, è tenuta a dichiarare se considera giustificato il provvedimento. Se la Commissione ritiene il provvedimento giustificato, ne informa gli Stati membri affinché questi possano prendere i provvedimenti del caso nei confronti della macchina in questione, secondo quanto prescritto all'articolo 2, paragrafo 1.

2.   Motivi addotti dalle autorità dei Paesi Bassi

Il provvedimento adottato dalle autorità olandesi si basa sulla mancata conformità del tosaerba elettrico alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 98/37/CE con riferimento alle specifiche delle norme europee armonizzate EN 60335-2-77:2000 — Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili — Sicurezza — Parte 2-77: Norme particolari per i tosaerba elettrici alimentati dalla rete con operatore a terra, a cui si fa riferimento nel certificato «GS» della TÜV Rheinland.

«1.3.3. — Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti e 1.3.7. Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili

Il tosaerba determina il rischio di lesioni poiché la carcassa in cui è alloggiata la lama rotante sporge di 0,6 mm dal piano circolare di taglio, e non di 3 mm, come richiesto dalla norma. Ciò può comportare gravi lesioni in conseguenza della proiezione di oggetti.

1.7.4. —   Istruzioni per l'uso

Informazioni relative all'impiego su pendenze e al movimento retrocedente del tosaerba non sono presenti sulle istruzioni per l'uso.»

3.   Parere della Commissione

In data 30 luglio 2010 la Commissione ha scritto a Intratuin, responsabile dell'importazione del tosaerba elettrico Intratuin tipo 07426 sul mercato UE, invitando a comunicare le loro osservazioni in merito ai provvedimenti presi dalle autorità olandesi.

Ancora in data 30 luglio 2010 la Commissione ha inoltre scritto alla TÜV Rheinland che aveva rilasciato i certificati di conformità per il tosaerba elettrico tipo YT5124AB che si affermava essere equivalente al tosaerba elettrico tipo 07426 oggetto dei provvedimenti delle autorità olandesi.

Nella sua risposta del 12 agosto 2010 la TÜV Rheinland confermava che i certificati n. S 50121261 e AM 50121263 0001 erano stati rilasciati per il tosaerba elettrico tipo YT5124AB. Si affermava che il campione sottoposto a verifica non presentava le difformità identificate dalle autorità olandesi. Si affermava inoltre che la società non era a conoscenza del tosaerba elettrico della Intratuin di tipo 07426, non potendo così confermare se i due riferimenti YT5124AB e 07426 si riferissero allo stesso prodotto.

Alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta da Intratuin.

La Commissione constata che né Intratuin né TÜV Rheinland hanno contestato i provvedimenti presi dalle autorità olandesi. I contratti commerciali stipulati tra la YAT e la Intratuin indicano che i tosaerba elettrici venduti a Intratuin erano identificati con il riferimento YT5124AB, che è il riferimento associato ai certificati n. S50121261 e AM 50121263 0001 rilasciati dalla TÜV Rheinland.

Alla luce della documentazione disponibile, la Commissione ritiene che le autorità olandesi abbiano dimostrato che il macchinario oggetto della misura restrittiva non soddisfano i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza sopra descritti. Tali non conformità comportano gravi rischi per le persone che usano la macchina in questione.

Avendo seguito la procedura prescritta, la Commissione ritiene pertanto che le misure prese dalle autorità dei Paesi Bassi siano giustificate.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6053 — CVC/Apollo/Brit Insurance)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 45/02

In data 19 gennaio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6053. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 febbraio 2011

2011/C 45/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3524

JPY

yen giapponesi

113,01

DKK

corone danesi

7,4566

GBP

sterline inglesi

0,84570

SEK

corone svedesi

8,8022

CHF

franchi svizzeri

1,3163

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9300

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,250

HUF

fiorini ungheresi

271,67

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7040

PLN

zloty polacchi

3,9193

RON

leu rumeni

4,2583

TRY

lire turche

2,1575

AUD

dollari australiani

1,3544

CAD

dollari canadesi

1,3464

HKD

dollari di Hong Kong

10,5411

NZD

dollari neozelandesi

1,7869

SGD

dollari di Singapore

1,7358

KRW

won sudcoreani

1 525,88

ZAR

rand sudafricani

9,8878

CNY

renminbi Yuan cinese

8,9164

HRK

kuna croata

7,4110

IDR

rupia indonesiana

12 107,49

MYR

ringgit malese

4,1413

PHP

peso filippino

59,354

RUB

rublo russo

39,6880

THB

baht thailandese

41,722

BRL

real brasiliano

2,2586

MXN

peso messicano

16,3513

INR

rupia indiana

61,7880


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/5


DECISIONE N. H6

del 16 dicembre 2010

concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2011/C 45/04

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

visto l'articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

in conformità delle condizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 1, lettera t) del regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce la definizione di «periodo assicurativo». Dalla formulazione del predetto articolo del regolamento in questione si evince che i periodi assimilati sono equivalenti ai periodi assicurativi e non è necessario che siano equivalenti ai periodi di contribuzione.

(2)

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 definisce il principio della totalizzazione dei periodi. Questo principio deve essere applicato in modo uniforme tale da comprendere la totalizzazione dei periodi che, a norma della legislazione nazionale, sono presi in considerazione unicamente in termini di acquisizione del diritto o di aumento della misura della prestazione.

(3)

Il considerando 10 del regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce che il principio di assimilazione di certi fatti o eventi non deve interferire con il principio della totalizzazione dei periodi.

(4)

Quando si applica il principio della totalizzazione dei periodi, come stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, occorre garantire che i periodi assicurativi comunicati in quanto tali da uno Stato membro siano accettati dallo Stato membro destinatario senza metterne in discussione la natura.

(5)

Al tempo stesso, occorre riconoscere il principio secondo il quale gli Stati membri restano competenti per determinare le condizioni previste dalla loro legislazione nazionale per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale — purché queste condizioni siano applicate in modo non discriminatorio — e affermare che questo principio non viene messo in discussione dal principio della totalizzazione. Lo Stato membro destinatario deve, in primo luogo, accettare tutti i periodi comunicati in quanto tali per superare eventuali ostacoli all'apertura di un diritto e poi, in secondo luogo, determinare se vengono soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti dalla loro legislazione nazionale.

(6)

La definizione di «periodi assicurativi» è rimasta immutata nell'articolo 1, lettera t) del regolamento (CE) n. 883/2004 rispetto all'articolo 1, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1408/71.

(7)

Dato che questa decisione ha come obiettivo la certezza del diritto, essa deve applicarsi unicamente ai casi decisi dopo la sua entrata in vigore,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1.

Tutti i periodi assicurativi — siano essi contributivi o assimilati ai periodi assicurativi ai sensi della legislazione nazionale — soddisfano la nozione di «periodi assicurativi» ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

2.

Tutti i periodi per il relativo rischio maturati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, vanno presi in considerazione unicamente applicando il principio della totalizzazione dei periodi stabilito dagli articoli 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 987/2009. Il principio della totalizzazione prevede che i periodi comunicati da altri Stati membri vengano totalizzati senza che la loro natura sia messa in discussione.

3.

Gli Stati membri restano tuttavia competenti — dopo aver applicato il principio della totalizzazione di cui al punto 2 — per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale, tenuto conto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 — purché tali condizioni siano applicate in modo non discriminatorio — e tale principio non è pregiudicato dall’applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004.

4.

La presente decisione si applica unicamente ai casi decisi dopo la sua entrata in vigore.

5.

Gli esempi forniti in allegato relativi all'applicazione pratica dei punti 1, 2 e 3 della presente decisione costituiscono parte di quest'ultima.

6.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Presidente della Commissione amministrativa

Keyina MPEYE


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


ALLEGATO

ESEMPI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE PRATICA DEI PUNTI 1, 2 E 3 DELLA PRESENTE DECISIONE

Esempio relativo all'applicazione dei punti 1 e 2 della decisione:

Secondo la legislazione dello Stato membro A, la persona assicurata ha 10 anni di periodi contributivi e 2 anni di periodi equivalenti che dalla sua legislazione sono presi in considerazione unicamente per il calcolo.

Come stabilito dal punto 1 della decisione, i periodi da comunicare allo Stato membro B sono di 12 anni.

Come prevede il punto 2 (e il considerando 2) della decisione, lo Stato membro B deve tener conto di questi 12 anni di periodi in quanto tali ai fini della totalizzazione.

Esempio relativo all'applicazione dei punti 2 e 3 della decisione:

Secondo la legislazione dello Stato membro A, la persona assicurata ha 30 anni di contributi legati all'«esercizio effettivo di un'attività lavorativa». La legislazione nazionale dello Stato membro A prevede, quale condizione per ottenere la pensione anticipata, che l'interessato abbia almeno 35 anni di contributi legati all'«esercizio effettivo di un'attività lavorativa».

Secondo la legislazione dello Stato membro B, la persona assicurata ha 2 anni di studio (comunicati come «periodi equivalenti di studio») e 3 anni di contributi legati all'«esercizio effettivo di un'attività lavorativa».

Come prevede il punto 2 della decisione, lo Stato membro A deve tener conto di questi 5 anni di periodi ai fini della totalizzazione (prima fase).

Come previsto dal punto 3 della decisione, lo Stato membro A verifica poi se le altre condizioni richieste dalla sua legislazione nazionale sono soddisfatte (l'«esercizio effettivo di un'attività lavorativa») e se queste condizioni sono applicate in modo non discriminatorio (seconda fase).

Poiché esistono solo 3 anni di contributi legati all'«esercizio effettivo di un'attività lavorativa» nello Stato membro B, il requisito previsto dalla legislazione dello Stato membro A di avere 35 anni di «esercizio effettivo di un'attività lavorativa» non è soddisfatto. Partendo dal presupposto che non esiste una discriminazione (indiretta) basata sulla nazionalità, nessuna pensione anticipata è dovuta in virtù della legislazione dello Stato membro A.


12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/8


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

2011/C 45/05

I costi medi annui non tengono conto della riduzione del 20 % prevista negli articoli 94, paragrafo 2, e 95, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (1).

I costi medi mensili netti sono stati ridotti del 20 %.

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2006

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2006 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (2) saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuali

Mensili netti

Finlandia (pro capite)

Familiari di lavoratori indipendentemente dall'età

Pensionati under 65

Familiari di pensionati under 65

1 167,41 EUR

77,83 EUR

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2006 ai sensi degli articoli 28 e 28bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (soltanto pro capite dal 2002):

 

Annuali

Mensili netti

Finlandia (pro capite)

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

4 540,17 EUR

302,68 EUR

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2007

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2007 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (3) saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuali

Mensili netti

Cipro

741,21 EUR

49,41 EUR

Finlandia (pro capite)

Familiari di lavoratori indipendentemente dall'età

Pensionati under 65

Familiari di pensionati under 65

1 234,09 EUR

82,27 EUR

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2007 ai sensi degli articoli 28 e 28bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (soltanto pro capite dal 2002):

 

Annuali

Mensili netti

Cipro

991,21 EUR

66,08 EUR

Finlandia (pro capite)

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

4 762,07 EUR

317,47 EUR

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2008

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2008 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuali

Mensili netti

Grecia

1 251,34 EUR

83,42 EUR

Francia

2 278,83 EUR

151,92 EUR

Lettonia

334,96 LVL

22,33 LVL

Paesi Bassi (pro capite)

Familiari di lavoratori indipendentemente dall'età

Pensionati under 65

Familiari di pensionati under 65

1 993,91 EUR

132,93 EUR

Regno Unito

1 841,93 GBP

122,80 GBP

Slovacchia (pro capite)

Familiari di lavoratori under 65

Pensionati under 65

Familiari di pensionati under 65

460,99 EUR

30,73 EUR

Finlandia (pro capite)

Familiari di lavoratori indipendentemente dall'età

Pensionati under 65

Familiari di pensionati under 65

1 312,09 EUR

87,47 EUR

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2008 ai sensi degli articoli 28 e 28bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (soltanto pro capite dal 2002):

 

Annuali

Mensili netti

Grecia

2 532,33 EUR

168,82 EUR

Francia

5 359,52 EUR

357,30 EUR

Lettonia

398,89 LVL

26,59 LVL

Paesi Bassi (pro capite)

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

9 423,45 EUR

628,23 EUR

Regno Unito

3 598,65 GBP

239,91 GBP

Slovacchia (pro capite)

Familiari di lavoratori d 65 anni e più

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

1 401,46 EUR

93,43 EUR

Finlandia (pro capite)

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

4 893,18 EUR

326,21 EUR

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2009

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2009 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuali

Mensili netti

Repubblica ceca (pro capite)

Familiari di lavoratori under 65

Pensionati under 65

Familiari di pensionati under 65

15 355,33 CZK

1 023,69 CZK

Estonia (pro capite)

Familiari di lavoratori under 63

Pensionati under 63

Familiari di pensionati under 63

6 036,14 EEK

402,41 EEK

25,72 EUR

Spagna

1 244,87 EUR

82,99 EUR

Italia

2 428,26 EUR

161,88 EUR

Ungheria (pro capite)

Familiari di lavoratori under 65

Pensionati under 65

Familiari di pensionati under 65

85 093 HUF

5 673 HUF

Austria

1 828,35 EUR

121,89 EUR

Slovenia (pro capite — per familiare di un lavoratore)

722,10 EUR

48,14 EUR

Liechtenstein

4 364,82 CHF

290,99 CHF

Norvegia

42 573 NOK

2 838 NOK

Svizzera

2 751,28 CHF

183,42 CHF

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2009 ai sensi degli articoli 28 e 28bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (soltanto pro capite dal 2002):

 

Annuali

Mensili netti

Repubblica ceca (pro capite)

Familiari di lavoratori di 65 anni e più

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

47 454,23 CZK

3 163,62 CZK

Estonia (pro capite)

Familiari di lavoratori di 63 anni e più

Pensionati di 63 e più

Familiari di pensionati di 63 anni e più

15 325,26 EEK

1 021,68 EEK

65,30 EUR

Spagna

3 987,94 EUR

265,86 EUR

Italia

2 884,01 EUR

192,27 EUR

Ungheria (pro capite)

Familiari di lavoratori di 65 anni e più

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

246 892 HUF

16 459 HUF

Austria

4 852,14 EUR

323,48 EUR

Slovenia

1 896,16 EUR

126,41 EUR

Liechtenstein

9 272,22 CHF

618,15 CHF

Norvegia

77 133 NOK

5 142 NOK

Svizzera

7 306,32 CHF

487,09 CHF


(1)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(2)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(3)  Cfr. nota 2.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 45/06

Aiuto n.: XA 160/10

Stato membro: Repubblica slovacca

Regione: Tutte le regioni della Repubblica slovacca

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre mikro, malé a stredné podniky.

Base giuridica:

§ 5 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

articoli 11 e 18 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001,

allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'importo dei finanziamenti previsto nell'ambito del regime per il 2010 è pari a 10 milioni di EUR

L'importo complessivo dei finanziamenti previsto nell'ambito del regime per il periodo 2010-2013 è pari a 40 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: L'80 % delle perdite se l'agricoltore è assicurato e ha stipulato una polizza assicurativa che copra almeno il 50 % della sua produzione media annua o del reddito derivante dalla produzione dei prodotti agricoli considerati nella sua azienda e se tale assicurazione copre i fenomeni atmosferici statisticamente più significativi nella Repubblica slovacca secondo l'Istituto idrometeorologico slovacco (Slovenský hydrometeorologický ústav);

il 90 % delle perdite se l'agricoltore opera in una zona svantaggiata e ha stipulato una polizza assicurativa che copra almeno il 50 % della sua produzione media annua o del reddito derivante dalla produzione dei prodotti agricoli considerati nella sua azienda e se tale assicurazione copre i fenomeni atmosferici statisticamente più significativi nella Repubblica slovacca secondo l'Istituto idrometeorologico slovacco (Slovenský hydrometeorologický ústav);

il 40 % delle perdite se l'agricoltore non è assicurato o ha stipulato una polizza assicurativa che copra meno del 50 % della sua produzione media annua o del reddito derivante dalla produzione dei prodotti agricoli considerati nella sua azienda;

il 45 % delle perdite se l'agricoltore opera in una zona svantaggiata e non è assicurato o ha stipulato una polizza assicurativa che copra meno del 50 % della sua produzione media annua o del reddito derivante dalla produzione dei prodotti agricoli considerati nella sua azienda.

La sovvenzione può essere concessa se le perdite sono pari ad almeno 2 000 EUR.

Data di applicazione: Il regime entrerà in vigore e prenderà effetto alla data in cui sarà stato attribuito un numero di identificazione alla domanda di esenzione e si sarà proceduto alla pubblicazione delle informazioni sintetiche sul sito web della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea

Il regime di aiuto è pubblicato sul sito web seguente: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=4016

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime scade il 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'aiuto è indennizzare i danni causati alla produzione primaria vegetale da avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale.

La compensazione prevista dal regime è concessa in particolare ove i danni siano causati da:

Per «avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale» si intendono condizioni atmosferiche che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata per l'insieme dell'azienda

Settore economico: Divisione A — Agricoltura, silvicoltura e pesca

01 — Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel. +421 259266111

Sito web: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=4016

Altre informazioni: Per «avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale» si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Sono pertanto considerati ammissibili i seguenti costi:

Le perdite (riduzione del reddito) sono calcolate moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto e sottraendo poi il risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo prodotto nell'anno dell'avversità atmosferica per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno. Dalle perdite così calcolate sono detratti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche. Il calcolo è effettuato a livello della singola azienda.

Gli aiuti devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 8, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Aiuto n.: XA 190/10

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subsidie Gebiedscoöperatie Oregional

Base giuridica: Besluit Milieusubsidies

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Un milione di EUR

Intensità massima di aiuti: La presente misura di aiuto copre fino al 100 % delle spese ammissibili (cfr. la voce «Obiettivo dell'aiuto»)

Data di applicazione: 15 ottobre 2010. La misura si applica successivamente alla pubblicazione del regime di aiuto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto individuale sarà erogato in quattro fasi durante il periodo 2010-2013 compresi

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo della misura è il sostegno alle piccole e medie aziende. L'obiettivo secondario consiste nello stimolare per i prossimi tre anni la produzione sostenibile di prodotti agricoli regionali della regione di Nimega in modo efficace dal punto di vista strutturale mediante l'iniziativa Gebiedscoöperatie Oregional. Il punto essenziale è qui costituito dall'armonizzazione della domanda e dell'offerta dei prodotti regionali. La finalità del progetto finanziato è l'eliminazione degli ostacoli affinché sia possibile soddisfare in modo efficace dal punto di vista strutturale la domanda di prodotti agricoli regionali sostenibili, in particolare per gli istituti di cura, le scuole, le mense aziendali e il settore della ristorazione.

Si fa riferimento ai seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006:

Articolo 14 — Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese:

100 % delle spese per ricerche di mercato e ideazione e progettazione dei prodotti,

100 % delle spese per introdurre i sistemi di garanzia della qualità,

100 % delle spese per formare il personale all'applicazione dei sistemi di garanzia della qualità,

100 % delle spese fatturate dagli istituti di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dei sistemi di garanzia della qualità et similia

Articolo 15 — Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese:

le spese per l'istruzione e la formazione degli imprenditori agricoli e dei collaboratori,

le spese per servizi di consulenza forniti da terzi, che hanno natura non permanente o periodica e che non rientrano nelle spese consuete dell'azienda,

le spese per l'organizzazione e la partecipazione a riunioni per condividere le conoscenze fra aziende, oltre a concorsi, esposizioni e borse,

le spese di divulgazione delle conoscenze scientifiche,

le spese sostenute per le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web contenenti informazioni pratiche sui produttori di una determinata regione o di un determinato prodotto, a condizione che le informazioni e la presentazione siano neutre e che tutti i produttori abbiano la stessa possibilità di figurare nella pubblicazione

Settore economico: Tutte le piccole e medie aziende agricole attive nella produzione primaria dei prodotti elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerie van VROM

Postbus 20951

2500 EZ Den Haag

NEDERLAND

Sito web: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/10/01/verstrekking-subsidie-project-duurzaam-inkopen-van-regionale-producten.html

Altre informazioni: Ai fini del presente aiuto, si fa inoltre riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 (cosiddetto «regolamento generale di esenzione per categoria»). Lo stanziamento di importo pari a un milione di euro sarà destinato in via principale alle aziende agricole. La parte residua sarà destinata alle PMI.

Non è possibile conoscere in anticipo l'importo esatto assegnato a ciascuna azienda

Aiuto n.: XA 191/10

Stato membro: Italia

Regione: Lombardia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicolo colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini — indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni

Base giuridica: DGR n. 581 del 6.10.2010«Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicolo colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini — indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni»

L.R. 31/2008 (Testo unico Leggi Agricoltura) art. 18

Decreto DG Sanità n. 6929 del 26.6.2007

Decreto DG Sanità n. 9348 del 27.8.2007

Provvedimento DG Sanità prot. H1.2007.0046390 del 29.10.2007«Malattia vescicolare dei suini — intervento straordinario».

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2 000 000 EUR

Intensità massima di aiuti: Fino al 100 % del costo ammissibile, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento CE) n. 1857/06

Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2011

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti per compensare gli allevatori del mancato reddito per sospensione delle fecondazioni in relazione ai provvedimenti delle autorità sanitarie per l’eradicazione della malattia vescicolare suina

Settore economico: A10406 — Allevamento di suini

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Regione Lombardia

DG Agricoltura

Via Pola 12/14

20124 Milano MI

ITALIA

Sito web: (vedi altre informazioni)

Altre informazioni: http://www.regione.lombardia.it, clicca di seguito «Settori e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di stato nel settore agricolo: pubblicazione dei regimi di aiuto»

Aiuto n.: XA 196/10

Stato membro: Italia

Regione: Basilicata

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Sostegno delle aziende agricole per l'abbattimento di frutteti colpiti da Sharka

Base giuridica:

direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunita’ e in particolare l’art. 16, punto 1

legge 1 luglio 1997, n. 206 Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi,

decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28 luglio 2009 recante lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka),

delibera di Giunta Regionale n. 1591 del 21 settembre 2010 avente per oggetto:

Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole colpite da Vaiolatura delle drupacee (Sharka), causate dall’agente patogeno Plum pox virus. Approvazione criteri e modulistica e contestuale apertura bando. Anno 2010.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L’importo globale del regime di aiuto da concedere per l’intero periodo 1 novembre 2010-30 aprile 2011 è di 328 000,00 EUR

Intensità massima di aiuti: L’indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione al valore di mercato delle piante distrutte e alla perdita di reddito dovuta agli obblighi della quarantena ed alle difficoltà relative al reimpianto. L’entità del contributo è stabilito come nella tabella seguente:

Il contributo minimo erogabile per singolo beneficiario è stabilito in 250,00 EUR. Pertanto per importi inferiori non si procederà all’erogazione di contributi.

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Il virus (Plum pox virus) responsabile della malattia nota come Sharka, è riconosciuto organismo nocivo da Quarantena. Il divieto della sua introduzione e diffusione nell’Unione Europea e in Italia è disposto rispettivamente dalla Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 e dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

La gravità di questa malattia ha portato all’emissione del Decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28 luglio 2009 recante lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka).

Le misure di aiuto si prefiggono l’obiettivo di eradicazione delle piante e dei frutteti infetti.

In conformità all’art. 10 del regolamento (CE) 1857/2006, a salvaguardia della frutticoltura regionale, si è ritenuto opportuno, in continuità con quanto realizzato nel 2008 e nel 2009, istituire un regime di aiuti teso a compensare i frutticoltori dei costi per l’eradicazione dei focolai. L’indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione al valore di mercato delle piante distrutte e alla perdita di reddito dovuta agli obblighi della quarantena ed alle difficoltà relative al reimpianto.

Settore economico: Coltivazioni di Albicocco, Pesco e Nettarine

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Regione Basilicata — Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale, economia montana

Sito web: http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049&area=111544&otype=1058&id=538603

Altre informazioni: Complessivamente i frutteti infetti da Sharka accertati ufficialmente nel 2010 e prontamente estirpati sono 12 per una superficie complessiva di 22 ettari

Aiuto n.: XA 198/10

Stato membro: Italia

Regione: Sardegna

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola).

Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1o gennaio 2009-31 dicembre 2010. Spesa 300 000 EUR.

Base giuridica: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Deliberazione della Giunta regionale n. 32/25 del 15 settembre 2010 recante «Aiuti per la perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1o gennaio 2009-31 dicembre 2010». Spesa 300 000 EUR.

Deliberazione della Giunta regionale n. 13/26 del 4 marzo 2008 — All. B

Deliberazione della Giunta regionale n. 34/19 del 19 giugno 2008 — All. B

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La dotazione finanziaria prevista per l’aiuto, riferito alle perdite degli anni 2009 e 2010 è complessivamente di 300 000,00 EUR

Intensità massima di aiuti: Aiuto per le perdite di reddito:

100 % della perdita di reddito calcolata secondo il procedimento specificato nel punto 2. delle direttive di attuazione di cui all’allegato B) della D.G.R. n. 34/19 del 19 giugno 2008.

Data di applicazione: L’ aiuto si applica a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: per l’anno 2009 fino al 31 dicembre 2012

per l’anno 2010 fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: L’aiuto per la perdita di reddito è applicato ai sensi dell’articolo 10 punto 2. lett. a), ii) del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Produzione animale: bovini

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno 4

09125 Cagliari CA

ITALIA

Sito web:

 

deliberazione n. 32/25 del 15 settembre 2009:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20100920141740.pdf

 

deliberazione n. 13/26 del 4 marzo 2008:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104215.pdf

 

allegato B:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104251.pdf

 

deliberazione n. 34/19 del 19 giugno 2008:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080619175155.pdf

 

allegato B:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080624123014.pdf

Altre informazioni: L’aiuto è finalizzato a compensare i titolari di allevamenti bovini sedi di focolai di tubercolosi bovina ubicati nel territorio regionale, per le perdite derivanti dall’applicazione delle seguenti misure restrittive prescritte dall’autorità sanitaria pubblica nell’ambito del piano di eradicazione della tubercolosi bovina, nel periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2010:

divieto di monta (ne consegue diminuzione nascite di vitelli = ridotta produzione di carne = perdita di reddito);

divieto di ripopolamento (ne consegue difficoltà a reintegrare la mandria a seguito degli abbattimenti coatti, quindi diminuzione nascite di vitelli = ridotta produzione di carne = perdita di reddito)

Di norma le aziende che praticano allevamenti estensivi e semiestensivi, alle quali è destinato l’intervento, non sostengono costi per l’acquisto di mangimi e foraggi di provenienza extra aziendale in quanto gli animali adulti, fattrici e tori, utilizzano essenzialmente risorse pabulari spontanee per cui il carico di UBA per ettaro è dimensionato alle risorse foraggere naturali, mentre i vitelli si nutrono del latte materno ed una volta svezzati vengono venduti.

Pertanto dall’importo dell’aiuto non dovranno essere dedotti costi di produzione non sostenuti dalle aziende a causa delle restrizioni imposte come precedentemente indicate.

Dall’importo dell’aiuto saranno invece dedotti gli importi eventualmente percepiti dagli allevatori nell’ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati.

Bianca CARBONI

Direttore Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze


12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/18


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 45/07

Aiuto n.: XA 202/10

Stato membro: Repubblica federale tedesca

Regione: Freie und Hansestadt Hamburg

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Richtlinie für die Gewährung von Beihilfen für Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit vom Serotyp 8 (BTV 8) bei Rindern, Schafen, Ziegen und sonstigen empfänglichen Tieren (BTV 8-Beihilfe-Richtlinie)

Base giuridica: § 7 Absatz 1 Nummer 3 des Hamburgischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 6. Februar 2007 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt geändert am 6. April 2010 (HmbGVBl. S. 260)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Per la concessione degli aiuti in virtù della direttiva BTV 8 relativa agli aiuti, si calcola uno stanziamento annuo di 7 500 EUR.

Intensità massima di aiuti: Il 100 % dei costi dei vaccini.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione della misura di aiuto da parte della Commissione europea

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Lotta contro la febbre catarrale ovina (sierotipo 8), a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Agricoltori [unicamente piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria] (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3) che sono proprietari di animali sensibili al sierotipo 8 del virus della febbre catarrale.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Fachabteilung Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Billstraße 80

20539 Hamburg

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.hamburg.de/contentblob/1371778/data/beihilfe-blauzungenkrankheit.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 203/10

Stato membro: Germania

Regione: Tutti i Länder

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere

Base giuridica: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) für den Zeitraum 2010-2013“

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 20 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti: 60 %

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Articolo 16 — Sostegno all'allevamento del bestiame da produzione

Sono ammissibili le spese sostenute da un imprenditore agricolo per:

la determinazione pianificata e regolare delle caratteristiche che possono essere influenzate dall'allevamento nell'ambito di programmi di allevamento di organizzazioni di allevamento riconosciute o per raffrontare i diversi prodotti dell'allevamento o i programmi di incrocio di questo tipo di organizzazioni, nonché la raccolta, l'analisi intraaziendale (ai fini del programma d'incrocio) e la valutazione dei parametri relativi alla salute animale, delle condizioni di allevamento dei capi, della relativa alimentazione e della gestione dell'azienda agricola,

trattamento e diffusione dei dati raccolti a fini di consultazione, in particolare con l'intento di migliorare la salute animale e di conseguire un livello elevato di protezione degli animali e dell'ambiente,

prevenzione dell'inquinamento ambientale e produzione di merci prive di rischi per la salute,

trattamento dei dati raccolti per calcolare la qualità genetica del bestiame al fine di compiere progressi nell'ambito dell'allevamento e di mantenere la diversità genetica.

Settore economico: Allevamento del bestiame da produzione (bovini, suini, ovini)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Ministeri dell'agricoltura dei Länder

Sito web: http://www.bmelv.de/cln_181/sid_971CCA44FC3F68E872B1F27075851F06/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/Rahmenplan2010-2013.pdf?blob=publicationFile

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 204/10

Stato membro: Germania

Regione: Thüringen (DEG0)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse

Base giuridica: § 7 Abs. 2 und § 20 Thüringer Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (Thüringer Tierseuchengesetz — ThürTierSG-) in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. 2010, S. 89) in Verbindung mit der Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 30. September 2010)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Aiuti complessivi pari a circa 3,151 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti: Fino al 100 %

Data di applicazione: A decorrere dal 1o gennaio 2011, tuttavia non prima dell'attribuzione di un numero di identificazione da parte della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto:

compensare gli agricoltori dei costi per i controlli sanitari, test ed altre indagini di diagnosi precoce, l'acquisto e la somministrazione di vaccini o medicine per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006,

articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006,

risarcire gli agricoltori per le perdite causate da epizoozie ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006,

articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006,

Costi ammissibili: cfr. Allegato 1 della Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung)

Settore economico: Allevamento (codice NACE A104)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Thüringer Tierseuchenkasse

Victor-Goerttler-Straße 4

07745 Jena

DEUTSCHLAND

E-mail: direkt@thueringertierseuchenkasse.de

Sito web: Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung):

http://www.thueringertierseuchenkasse.de/Download/Beihilfesatzung2011.pdf

Altre informazioni: —


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6115 — Steinhoff/Conforama)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 45/08

1.

In data 3 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Steinhoff International Holdings Limited («Steinhoff», Sudafrica) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Conforama Group («Conforama», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Steinhoff: produzione, vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio di mobili e articoli per la casa, fornitura di servizi logistici e di magazzinaggio,

Conforama: vendita al dettaglio di mobili, attrezzature per la casa, articoli di arredamento, apparecchiature elettroniche e elettronica di consumo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6115 — Steinhoff/Conforama, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/21


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 45/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«NATIVE SHETLAND WOOL»

N. CE: UK-PDO-0005-0737-19.01.2009

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Native Shetland Wool»

2.   Stato membro o paese terzo:

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 3.6.

Lana

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La «Native Shetland Wool» (lana autoctona delle Shetland) deve essere ottenuta da pecore di pura razza Shetland allevate in unità biologiche e secondo i criteri della produzione biologica nelle isole Shetland. Da ogni tosatura si ricavano 1-2 kg di lana, di colore variante su tutta una gamma di tinte naturali che vanno dal bianco al nero, passando per il grigio e il marrone.

Le pecore, che pascolano sulle colline della zona geografica delimitata, vengono tosate tra i mesi di luglio e agosto. La tosatura può essere praticata con tosatrici meccaniche, con forbici o con il metodo noto come «rooing» (strappando il vello con le dita).

Le fasi di lavorazione, effettuate conformemente alla norma internazionale per i prodotti tessili biologici, sono le seguenti:

—   lavaggio: è la prima operazione essenziale per ottenere un prodotto di buona qualità. La lana è sottoposta a un ciclo di lavaggio breve o lungo, a temperature accuratamente regolate tra 20 °C e 25 °C;

—   cernita e separazione: le fibre di lana vengono poi selezionate e separate, per dividere le fibre fini da quelle grossolane e rimuovere ogni eventuale residuo vegetale come fieno o semi;

—   cardatura: la carda è l’elemento centrale del filatoio, in quanto trasforma un ammasso informe di fibre in un nastro continuo, destinato a formare il «velo» per la produzione di feltro o ad essere intrecciato per formare lo «stoppino»;

—   filatura: il processo di filatura si compone di due parti: stiratura e torcitura degli stoppini per produrre filati di diverso peso e spessore, che vengono avvolti su rocche dalle quali verranno successivamente assemblati in gomitoli o matasse;

—   feltratura: la feltratrice produce fogli di feltro o «veli» utilizzando fibre sciolte. Il piatto della macchina si sposta per consentire l’uso di fibre di diverso spessore in modo da produrre vari strati di veli esercitando pressione e vibrazione sulle fibre umide che così si aggrovigliano e si amalgamano tra loro.

Tra i prodotti ottenuti si annoverano filati in gomitoli o matasse e fogli di feltro o veli.

Le caratteristiche tipiche di questa lana sono la morbidezza, la resistenza e l’elasticità, oltreché proprietà isolanti. La sezione del fiocco mostra in superficie fibre lunghe di vari centimetri e in basso fibre molto sottili. La lunghezza media del fiocco è di 5-10 cm e il diametro della fibra misura in media 29,9 micron.

Designazione

Lunghezza media del fiocco

Numero medio di micron (diametro della fibra)

Effetto al tatto

Colore

Peso

Shetland White

5-10 cm

29,9

morbida e setosa

bianco

1-2 kg

Shetland Moorit

5-10 cm

29,9

morbida e setosa

marrone

1-2 kg

Shetland Fawn

5-10 cm

29,9

morbida e setosa

fulvo chiaro

1-2 kg

Shetland Grey

5-10 cm

29,9

morbida e setosa

grigio

1-2 kg

Shetland Black

5-10 cm

29,9

morbida e setosa

nero

1-2 kg

Il particolare «effetto al tatto» è dato dall’effetto combinato di morbidezza, resistenza ed elasticità. Quest’ultima caratteristica è determinata dall’inconfondibile forma arricciata, increspata della Shetland (meno densa, ad esempio, della lana merino).

I colori naturali di base della lana Shetland sono il bianco, il moorit (marrone rossiccio), il fulvo chiaro, il grigio scuro e il «nero Shetland» (marrone scuro). Le pecore Shetland recano spesso segni distintivi naturali sul corpo, che possono conferire al vello una varietà di sfumature di colore naturale. La lana Shetland è tra le più morbide che esistono. Può essere filata e ritorta in fili di vario spessore, sia per tessitura che per lavoro a maglia.

La presente domanda di registrazione definisce la lana prodotta nelle isole Shetland da pecore della razza autoctona Shetland, come indica la denominazione che si intende tutelare. I richiedenti riconoscono che la lana biologica ottenuta dalla razza Shetland viene prodotta al di fuori della zona delimitata.

3.3.   Materie prime:

La «Native Shetland Wool» deve essere ottenuta da pecore di pura razza Shetland allevate in unità biologiche e secondo i criteri della produzione biologica nelle isole Shetland. La lana lavorata deve essere certificata in base alla norma internazionale per i prodotti tessili biologici (Global Organic Textile Standard).

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

n.p.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

La «Native Shetland Wool» deve essere ottenuta da pecore di pura razza Shetland allevate secondo i criteri della produzione biologica nelle isole Shetland. Anche le varie fasi di produzione del filato devono avere luogo nelle isole, segnatamente:

lavaggio

cernita

separazione

cardatura

filatura

feltratura

I filati così ottenuti possono essere venduti, anche al di fuori delle isole, per un’ulteriore lavorazione da parte di imprese commerciali o per uso privato.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

n.p.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

L’etichettatura della «Native Shetland Wool» può recare, oltre al simbolo dell’UE per le denominazioni di origine protette, qualsiasi altro simbolo o logo, compresi quelli inerenti ad un regime di certificazione privato, di cui il prodotto sia autorizzato a fregiarsi, purché non si induca in errore il consumatore.

La denominazione «Native Shetland Wool» è protetta in virtù della vigente normativa dell’Unione; l’uso di termini quali «Shetland wool» (lana Shetland) o «Shetland organic wool» (lana Shetland biologica), che designano il prodotto della razza ovina, ma non originario della zona geografica delimitata, non è in conflitto con le condizioni della registrazione della DOP «Native Shetland Wool».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Isole Shetland

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Le pecore della razza autoctona Shetland di allevamento biologico si trovano unicamente in unità biologiche nelle isole Shetland. Il clima delle Shetland è molto rigido e il suolo generalmente poco fertile. In questo ambiente, le pecore delle Shetland si sono adattate a condizioni di vita molto particolari nel corso di almeno 5 000 anni. Le particolari condizioni ambientali e climatiche hanno forgiato una razza ovina abituata a vivere su colline e isole inospitali, pascolando nelle brughiere di erica dell’entroterra, sui pascoli marini della fascia costiera e sui numerosi isolotti antistanti la costa.

5.2.   Specificità del prodotto:

Le caratteristiche tipiche della lana di pecora autoctona sono la morbidezza, la resistenza e l’elasticità, oltreché proprietà isolanti. Il fiocco presenta fibre lunghe in superficie (per far sgocciolare via l’abbondante acqua piovana) e fibre molto sottili all’interno, che formano una protezione isolante contro i forti venti freddi. Pochissimi filati di pura lana vergine presentano le caratteristiche distintive che conferiscono a questa lana al tempo stesso leggerezza e morbidezza al tatto. La tipica arricciatura della fibra grezza conferisce al filato una particolare elasticità.

Questa fibra è particolarmente ricercata per vari usi professionali. Grazie alle spiccate proprietà isolanti che favoriscono la ritenzione del calore, è stata utilizzata in molte famose spedizioni polari e sull'Himalaya.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto:

Le pecore delle Shetland sono da tempo apprezzate per la loro lana pregiata, che ha dato origine a una fiorente industria tessile nelle isole Shetland. Paragonabile per finezza alla lana Merino, la lana Shetland è da tempo rinomata per le sue eccezionali qualità. La qualità e le caratteristiche uniche della «Native Shetland Wool» sono dovute all’evoluzione naturale della razza autoctona, adattatasi alle condizioni geografiche delle isole Shetland.

Il vello, le ossa e la pelle delle pecore erano utilizzati per fabbricare una grande varietà di oggetti necessari alla sopravvivenza della popolazione isolana. I resti di ossa e i piccoli utensili rinvenuti nei siti archeologici dall’età del ferro al XIII secolo confermano la continuità dell’allevamento ovino nelle Shetland. I coloni venuti dalla Norvegia nel IX secolo hanno introdotto la loro razza ovina per nutrirsi del latte, della carne e delle frattaglie di pecora. Isolate tutte insieme nelle Shetland, le pecore dell’arcipelago si sono evolute come razza a sé, la «Shetland» appunto, rinomata per l’omonima lana. Le singolari qualità della lana Shetland sono state «scoperte» dal resto della Scozia nel 1790, quando furono portati a Edinburgo dei campioni prelevati nelle isole e accolti con entusiasmo nella capitale scozzese. A quell'epoca è stata istituita la Society of British Wool con il compito di migliorare gli standard zootecnici delle razze ovine e la produzione di lana.

Le molteplici tinte naturali del vello della pecora Shetland e dei relativi filati rispondono all’odierna domanda di mercato di filati ecologici, prodotti senza l’uso di tinture chimiche. Grazie alle sue eccezionali qualità, la lana Shetland detiene una posizione stabile su numerosi mercati d’esportazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/shetland-organic-wool.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/25


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 45/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ŠEBRELJSKI ŽELODEC»

N. CE: SI-PGI-0005-0415-29.10.2004

DOP ( ) IGP ( X )

Nella presente scheda sono indicati a fini informativi i principali elementi del disciplinare del prodotto.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Denominazione:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Indirizzo:

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14789109

Fax

+386 14789055

E-mail:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Združenje izdelovalcev Zgornjesavinjskega želodca

Indirizzo:

Šebrelje 53

SI-5282 Cerkno

SLOVENIJA

Tel.

+386 53744276

Fax

+386 53720181

E-mail:

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2.

Derivati della carne (cotti, salati, affumicati ecc.).

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Denominazione:

«Šebreljski Želodec».

4.2.   Descrizione:

Lo Zgornjesavinjski želodec è un prodotto a base di carne fatto asciugare/stagionare all'aria aperta, elaborato utilizzando carni suine di qualità (coscia, spalla) e schienale. Il ripieno di carne, condito con sale e spezie, è insaccato in budelli naturali, come tratti d'intestino o di vescica di suini e intestino cieco di bovini, o in budelli artificiali permeabili. Il nome del prodotto deriva dalla tradizione di insaccare l'impasto in budello naturale, soprattutto intestino di maiale. Nella composizione dello Zgornjesavinjski želodec figurano carne e lardo secondo un rapporto che varia da 85:15 a 80:20, con l'aggiunta di aglio, sale, pepe e zucchero. Non è consentito usare nitrati, nitriti o altri additivi. Il tenore di sale deve essere inferiore al 7 %.

Il prodotto essiccato ha forma tonda o rettangolare, un peso minimo di 700 g e uno spessore variabile da 3 a 5 cm, data la sua caratteristica forma appiattita dalla pressatura. L'involucro esterno è liscio, ben aderente all'impasto e leggermente ricoperto di una muffa dal tipico colore grigio-marrone del ceppo Penicillium. A causa della forma schiacciata, le fette di Zgornjesavinjski želodec sono strette e allungate. Caratteristica del prodotto è la presenza di un forte aroma, cui si aggiunge quello delle spezie che tuttavia non maschera il profumo di base della carne stagionata e del lardo. La struttura è leggermente ferma e facile da affettare. Le fette si riconoscono per il caratteristico «mosaico» formato dai pezzi di carne rossa e rosa nonché, in particolare, dal lardo di colore che varia dal bianco al latteo. Di consistenza liscia, si sciolgono velocemente in bocca.

4.3.   Zona geografica:

La zona geografica si trova nella parte occidentale della regione statistica del Goriziano e comprende il territorio di Idrija e di Cerkno; essa è delimitata dal confine che comprende la località di Stopnik, lungo la valle del fiume Idrijca, sull'altopiano di Šentvid attraverso la località di Bukovo, lungo le colline di Cerkno fino a Zakojce compreso, attraverso Porezen, costeggiando la valle di Davča, passando ai piedi del Monte Blegoš verso la località di Podjelovo Brdo fino alla località di Jazne (compresa); il confine prosegue verso Govejk ed include le località di Govejk, Zavratec, Potok, Godovič per poi proseguire attraverso Javornik, passando per Kanji Dol, lungo il bordo di Gora, attraverso la Selva di Tarnova verso Oblakovi Vrh, anch'esso appartenente alla zona geografica, fino a Stopnik.

4.4.   Metodo di ottenimento:

Ciascun produttore deve tenere un registro che dimostri la quantità e la qualità delle materie prime utilizzate, la quantità degli Stomaci di Šebrelje prodotti e il numero di quelli venduti. Il registro deve garantire la tracciabilità di ogni singolo lotto. Ogni lotto deve essere contrassegnato con un numero progressivo, la data di produzione, il numero e la quantità degli Stomaci di Šebrelje che fanno parte del lotto.

4.5.   Metodo di ottenimento:

Per la produzione dello Stomaco di Šebrelje si utilizza la carne di suini che abbiano raggiunto almeno 115 kg di peso vivo o un peso carcassa minimo di 85 kg.

Per la preparazione dell'impasto dello Stomaco di Šebrelje si utilizza la carne di coscia, spalla, collo e dorso. La carne viene macinata con grana di 8-10 mm mentre il lardo della coscia, della spalla e del dorso viene macinato con grana di 6-8 mm. Il macinato di carne e il lardo si mescolano insieme nella proporzione da 75:25 a 80:20. Si aggiunge circa l'1 % di aglio, il 2,4-2,5 % di sale e lo 0,1-0,35 % di pepe. Si utilizza il sale marino da cucina con l'aggiunta di zucchero, fino ad un massimo dello 0,5 % del peso dell'impasto. Non è consentito l'uso di nitrati, di nitriti né di altri additivi. Dopo aver mescolato l'impasto si procede al riempimento degli involucri, quali vesciche di maiale, budelli di manzo o budelli artificiali. Il peso di uno želodec appena riempito varia da 1,3 a 3 kg. L'involucro viene cucito o legato. Segue la sgocciolatura e la pressatura degli Šebreljski želodec per 10 giorni al massimo. Gli Stomaci di Šebrelje vengono quindi affumicati a freddo per due giorni al massimo. L'asciugatura e la stagionatura si svolgono in condizioni naturali in locali ad atmosfera controllata. La temperatura dell'asciugatura varia da 10 a 15 °C. Nel caso dell'asciugatura naturale, nei mesi più freddi la temperatura può scendere anche al di sotto dei 10 °C. Le basse temperature rallentano il processo di asciugatura. In entrambi i casi, l'umidità relativa deve variare tra il 60 e l'80 %.

Nel caso dell'asciugatura esclusivamente naturale in strutture tradizionali, il procedimento dura dai 3 ai 5 mesi. In condizioni di clima controllato, il tempo di asciugatura è di almeno 100 giorni. L'asciugatura in locali ad atmosfera controllata avviene con ventilazione naturale (apertura saltuaria delle finestre) mentre l'umidità e la temperatura vengono controllate. Il peso di uno želodec stagionato varia da 0,8 a 2 kg.

4.6.   Legame:

Il legame tra la zona geografica e lo Stomaco di Šebrelje si basa principalmente sulla reputazione determinata dalle condizioni climatiche favorevoli (condizioni climatiche in cui avvengono l'asciugatura e la stagionatura), sul metodo tradizionale di produzione dei Šebreljski Želodec e sulla qualità delle materie prime.

Sebbene il Šebreljski Želodec venga prodotto già da molti anni nelle zone dell'Idrija e di Cerkno, non ne esistono molte testimonianze scritte. Nella zona geografica di cui trattasi è stata svolta un'indagine conoscitiva tra gli anziani che hanno confermato l'esistenza di una antica tradizione della produzione del Šebreljski Želodec nelle regioni di Idrija e di Cerkno. È stato confermato che da sempre per il Šebreljski Želodec vengono utilizzate solo materie prime di qualità, che la stagionatura avviene tuttora in modo tradizionale e che la forma, il sapore e l'aroma particolari contribuiscono alla fama del prodotto.

Le colline di Idrija e di Cerkno si trovano nella parte occidentale della Slovenia, nelle Prealpi, ossia nel territorio in cui le Alpi si congiungono con le Alpi Dinariche. Esse fanno parte di regioni che costituiscono una zona di transizione climatica influenzate sia dal clima più caldo del Mar Adriatico che dal clima più freddo delle Alpi.

Sulle colline di Idrija e di Cerkno la combinazione di influssi mediterranei ed alpini ha dato origine ad un clima particolare.

Le colline di Idrija confinano a sud-ovest con l'altopiano di Selva di Tarnova, che costituisce una barriera naturale che mitiga gli effetti del clima della valle di Vipava mentre, grazie all'apertura verso la valle del fiume Idrijca, si avverte l'influenza del Mar Adriatico soprattutto nella regione di Cerkno.

Nella zona geografica in questione troviamo le caratteristiche di un clima centroeuropeo rigido di montagna: inverni lunghi e rigidi con medie termiche basse e abbondanti precipitazioni ed estati brevi e non molto calde — clima continentale.

Grazie alla debole influenza del Mar Adriatico, nella valle di Cerkno gli inverni sono più miti e nevica di meno che nelle altre zone di Idrija e di Cerkno. La zona geografica è caratterizzata dalla costante circolazione dell'aria, indotta dalle differenze di temperatura tra le zone soleggiate e quelle ombrose che determinano nella vallata le correnti d'aria con un livello adeguato di umidità relativa.

Nelle fasi di asciugatura e stagionatura tutte queste risorse naturali incidono sulle caratteristiche specifiche dello Stomaco di Šebrelje.

4.7.   Organismo di controllo:

Denominazione:

Bureau Veritas, d.o.o.

Indirizzo:

Linhartova 49a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14757670

Fax

+386 14747602

E-mail:

info@bureauveritas.si

4.8.   Etichettattura:

I Šebreljski želodci devono essere contrassegnati con la denominazione «Šebreljski želodec», l'«indicazione geografica protetta» o la corrispondente abbreviazione ed il relativo marchio CE.

I Šebreljski želodci possono anche essere contrassegnati con il logo dello «Šebreljski želodec», simbolo nazionale di qualità, con indicazione facoltativa della denominazione dell'organo di certificazione.

Se i Šebreljski želodci vengono confezionati al di fuori della zona geografica, ai fini della tracciabilità il marchio deve riportare anche la denominazione esatta e l'ubicazione del produttore, il numero di serie nonché il nome del condizionatore e il luogo del condizionamento.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/28


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 45/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC»

N. CE: SI-PGI-0005-0416-29.10.2004

DOP ( ) IGP ( X )

Nella presente scheda sono indicati a fini informativi i principali elementi del disciplinare del prodotto.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Indirizzo:

Dunajska 58

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14789109

Fax

+386 14789055

E-mail:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Associazione:

Nome:

Združenje izdelovalcev Zgornjesavinjskega želodca

Indirizzo:

Rečica ob Savinji 55

SI-3332 Rečica ob Savinji

SLOVENIJA

Tel.

+386 38390910

Fax

E-mail:

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.).

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Denominazione:

«Zgornjesavinjski želodec».

4.2.   Descrizione:

Lo Zgornjesavinjski želodec è un prodotto a base di carne fatto asciugare/stagionare all'aria aperta, elaborato utilizzando carni suine di qualità (coscia, spalla) e schienale. Il ripieno di carne, condito con sale e spezie, è insaccato in budelli naturali, come tratti d'intestino o di vescica di suini e intestino cieco di bovini, o in budelli artificiali permeabili.

Il nome del prodotto deriva dalla tradizione di insaccare l'impasto in budello naturale, soprattutto intestino di maiale.

Nella composizione dello Zgornjesavinjski želodec figurano carne e lardo secondo un rapporto che varia da 85:15 a 80:20, con l'aggiunta di aglio, sale, pepe e zucchero. Non è consentito usare nitrati, nitriti o altri additivi. Il tenore di sale deve essere inferiore al 7 %.

Il prodotto essiccato ha forma tonda o rettangolare, un peso minimo di 700 g e uno spessore variabile da 3 a 5 cm, data la sua caratteristica forma appiattita dalla pressatura. L'involucro esterno è liscio, ben aderente all'impasto e leggermente ricoperto di una muffa dal tipico colore grigio-marrone del ceppo Penicillium.

A causa della forma schiacciata, le fette di Zgornjesavinjski želodec sono strette e allungate. Caratteristica del prodotto è la presenza di un forte aroma, cui si aggiunge quello delle spezie che tuttavia non maschera il profumo di base della carne stagionata e del lardo.

La struttura è leggermente ferma e facile da affettare. Le fette si riconoscono per il caratteristico «mosaico» formato dai pezzi di carne rossa e rosa nonché, in particolare, dal lardo di colore che varia dal bianco al latteo. Di consistenza liscia, si sciolgono velocemente in bocca.

4.3.   Zona geografica:

Soltanto il prodotto proveniente dall'alta val Savinja reca l'indicazione geografica protetta. Tale zona è delimitata a nord da una linea parallela alla cresta dell'Olševa che passa per la sommità delle colline di Smrekovško pogorje. A sud, questa linea attraversa i picchi di Dobrovelj e di Menina che separano l'alta val Savinja dalla bassa val Savinja e dalla valle di Tuhinjska dolina. A ovest, detta linea attraversa il colle del Črnivec, dirigendosi quindi verso Kranjska reber e Velika planina per poi attraversare il colle di Presedljaj in direzione di Ojstrica. Da qui essa prosegue sulla cresta del Grintavec fino a Skuta e in seguito verso nord fino a Mrzla gora. Giunge quindi al confine con l'Austria che segue in direzione nord fino al colle di Pavličevo sedlo, cambiando poi direzione per dirigersi verso est e tornare quindi a Olševa.

4.4.   Prova dell’origine:

Lo želodec è prodotto e stagionato nella zona geografica. Per garantire la tracciabilità del prodotto, i produttori di Zgornjesavinjski želodec devono essere registrati nella zona geografica.

Ogni produttore deve consegnare i dati da cui risulta che egli ha rispettato i requisiti del disciplinare per tale prodotto. I dati indicano i quantitativi delle materie prime acquistate e utilizzate, il processo di produzione, il numero e il peso degli želodci prodotti e venduti. Ogni želodec reca un'etichetta che indica il numero di lotto e la data di produzione. Su ciascun lotto figura un numero di serie, il numero di pezzi che lo compongono e il peso.

4.5.   Metodo di ottenimento:

Lo Zgornjesavinjski želodec è prodotto utilizzando carni suine di qualità (coscia e spalla) e lardo del dorso di suini da carne e loro ibridi. La carne una volta fredda è tagliata a pezzi di 8-10 mm, mentre il lardo raffreddato è tagliato a pezzi di 6-8 mm. Il rapporto carne-lardo varia da 85:15 a 80:20. Questa miscela è addizionata di aglio (dall'1 al 2 % di aglio e dal 4 al 6 % di marinata di aglio, a base d'acqua, in funzione del peso del ripieno), sale, pepe e zucchero. L'impasto è lavorato a macchina o a mano ed è introdotto in modo uniforme in budelli naturali (intestino, vescica, intestino cieco di bovini) o artificiali permeabili al vapore. I budelli sono chiusi con una zeppa di legno o cuciti. Appena insaccato, lo želodec ha un peso variabile da 1,3 a 2,5 kg. Viene poi lasciato sgocciolare per due giorni e quindi pressato tra delle assicelle per 4-7 giorni in una stanza leggermente ventilata.

La stagionatura e l'asciugatura avvengono naturalmente in luoghi adeguati (essiccatoi) con una temperatura variabile da 12 °C a 18 °C e un'umidità relativa che va dal 60 all'80 %. Se le condizioni meteorologiche sono avverse, l'umidità e la temperatura sono controllate tramite un'adeguata ventilazione o una parziale climatizzazione.

Gli želodci sono posti ad asciugare su graticci. All'inizio del processo di asciugatura, gli želodci sono girati da due a sette volte a settimana. Il processo di asciugatura/stagionatura dura da tre a cinque mesi, a seconda del peso del prodotto. Durante l'asciugatura, sull'involucro esterno si sviluppano muffe che hanno il colore grigio-marrone del ceppo Penicillium. Le muffe sono naturali, non provocano odori sgradevoli e, oltre a evitare un'asciugatura troppo rapida del prodotto, conferiscono allo Zgornjesavinjski želodec le sue specifiche caratteristiche organolettiche.

Durante tale fase il prodotto perde almeno il 36 % del peso iniziale. Il suo peso finale minimo è di 700 g.

Quando il processo di asciugatura/stagionatura è terminato, vengono effettuati test organolettici per verificare la qualità del prodotto. Gli želodci, interi o divisi a metà, sono confezionati sotto vuoto. Le fette sono imballate sotto vuoto o in atmosfera modificata. Il prodotto può essere conservato in luoghi freschi e bui, a una temperatura massima di + 8 °C.

4.6.   Legame:

La tutela dello Zgornjesavinjski želodec è basata sulla sua reputazione e la sua principale caratteristica è costituita dal metodo tradizionale di produzione. I salumi essiccati che si trovano in altre regioni della Slovenia sono in genere salsicce e salami artigianali, mentre in questa regione circondata da montagne, la ricetta dell'autentico želodec è trasmessa da secoli di generazione in generazione. La sua produzione è dapprima apparsa nelle zone ad alta quota delle montagne dell'alta val Savinja. I primi documenti scritti in cui è citata la produzione dello želodec risalgono probabilmente al XIX secolo. Nei suoi manoscritti, l'etnografo Jože Lekse descrive il significato rituale dello želodec che veniva servito in occasioni particolari, come matrimoni, banchetti funebri o feste di famiglia. Nel XX secolo, si è iniziato a produrre lo želodec in settori della valle a minore altitudine e più popolati, come dimostra tra l'altro la ricetta, scritta a mano, della sua preparazione nella fattoria Logar, ubicata nella valle Logarska dolina, che risale al 1930 circa.

Aleksander Videčnik, autore che ha effettuato ricerche sui costumi e sulla vita degli abitanti dell'alta val Savinja, riferisce in particolare che il re d'Inghilterra Giorgio VI, durante una visita a re Alessandro nel periodo tra le due guerre, aveva visitato la valle Logarska dolina (che fa parte dell'alta val Savinja) e assaggiato lo želodec, che aveva talmente apprezzato da farselo poi spedire regolarmente alla corte d'Inghilterra.

Nel corso degli anni il prodotto è stato riconosciuto come un alimento tipico di questa regione e ancor oggi rappresenta una delle principali specialità servite in occasione di eventi importanti, di festività, di matrimoni e della Pasqua, giorno in cui gli abitanti della valle lo fanno benedire in chiesa.

L'area geografica dell'alta val Savinja è caratterizzata da un clima alpino e prealpino. Il tipo di clima prevalente dipende soprattutto dalla quota. Le zone di maggiore altitudine hanno un clima alpino e una temperatura media inferiore ai – 3 °C nel mese più freddo, mentre le zone che si trovano a una quota inferiore hanno un clima prealpino. Nella val Savinja e nella valle Dreta, l'aria fresca proveniente dalle montagne circostanti rende le estati piacevoli e mai troppo calde. Gli autunni come le primavere sono freschi e gli inverni sono in genere freddi e lunghi. Oltre a queste condizioni generali, esistono alcune particolarità locali (aree soleggiate e in ombra, valli senza sbocco).

Occorre segnalare in particolare gli sbalzi di temperatura esistenti tra le zone soleggiate e quelle in ombra nonché tra le aree ad alta e a bassa quota, che creando correnti d'aria locali consentono l'asciugatura dello želodec grazie alla circolazione naturale dell'aria.

L'alta val Savinja si distingue per il suo microclima unico, le vaste foreste di abeti rossi, la prossimità di alte colline e l'acqua eccezionalmente abbondante. Il microclima della regione come anche quello dei luoghi di essiccazione dello želodec sono eccellenti e importanti per l'essiccazione e la stagionatura del prodotto.

Nella costruzione di essiccatoi per lo želodec vengono utilizzati principalmente legno di abete, pietre e mattoni.

Tutte queste condizioni specifiche esercitano una notevole influenza sull'essiccazione e sulla stagionatura dello želodec, sul suo gusto e sul suo aroma.

Oltre che alle favorevoli condizioni naturali, la qualità del prodotto è dovuta anche ai produttori che hanno sviluppato una tecnica unica di preparazione, elaborazione, ed essiccazione dello želodec. La produzione dello želodec avviene ancor oggi secondo il metodo tradizionale e l'introduzione di migliorie tecniche non modifica la forma o le caratteristiche organolettiche del prodotto. L'ambiente e il profumo delle foreste, come anche il clima e la competenza di uomini che utilizzano tecniche specifiche e conoscenze pratiche, sono insostituibili nella produzione dello Zgornjesavinjski želodec.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Bureau Veritas, d.o.o.

Indirizzo:

Linhartova 49a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14757670

Fax

+386 14747602

E-mail:

info@bureauveritas.si

4.8.   Etichettatura:

I prodotti certificati recano la denominazione Zgornjesavinjski želodec, unitamente a «Indicazione geografica protetta», al corrispondente simbolo comunitario, al marchio nazionale di qualità e al logo del prodotto. L'apposizione del logo è necessaria per la commercializzazione dello želodec.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.