ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Direttiva 2005/52/CE della Commissione, del 9 settembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 1o dicembre 2004, relativa all'aiuto di Stato previsto dalla Grecia, in forma di riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle società, a favore delle imprese che effettuano investimenti del valore di almeno 30 milioni di EUR [notificata con il numero C(2004) 4566] ( 1 ) |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
10.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1470/2005 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
47,6 |
999 |
47,6 |
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0707 00 05 |
052 |
71,2 |
999 |
71,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
67,9 |
999 |
67,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
100,1 |
382 |
64,7 |
|
388 |
71,2 |
|
524 |
59,7 |
|
528 |
65,7 |
|
999 |
72,3 |
|
0806 10 10 |
052 |
82,7 |
624 |
148,6 |
|
999 |
115,7 |
|
0808 10 80 |
388 |
73,0 |
400 |
80,3 |
|
508 |
34,8 |
|
512 |
67,1 |
|
528 |
39,5 |
|
720 |
22,0 |
|
800 |
126,8 |
|
804 |
63,7 |
|
999 |
63,4 |
|
0808 20 50 |
052 |
95,6 |
388 |
82,5 |
|
512 |
62,2 |
|
528 |
11,6 |
|
999 |
63,0 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
95,9 |
999 |
95,9 |
|
0809 40 05 |
052 |
110,1 |
066 |
66,4 |
|
093 |
40,2 |
|
098 |
40,2 |
|
624 |
113,6 |
|
999 |
74,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
10.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2005 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2005
che fissa l’importo supplementare da versare per le pere in Ungheria a norma del regolamento (CE) n. 416/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto il regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi di pere oggetto di domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, notificati dagli Stati membri a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), superano il limite comunitario di 11 946 tonnellate. Occorre pertanto versare un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005 negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 e non hanno superato il limite nazionale o lo hanno superato in misura inferiore al 25 %. |
(2) |
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’Ungheria non ha superato il proprio limite nazionale. In tale Stato membro occorre pertanto versare un importo supplementare totale di 40,42 EUR per tonnellata. |
(3) |
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i produttori della Repubblica ceca non hanno presentato alcuna domanda di aiuto per le pere destinate alla trasformazione. In tale Stato membro non occorre pertanto versare alcun importo supplementare per la campagna di commercializzazione 2004/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’importo supplementare di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004, pari a 40,42 EUR per tonnellata di pere destinate alla trasformazione, è versato in Ungheria dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 (GU L 93 del 12.4.2005, pag. 3).
(2) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7).
10.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1472/2005 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2005
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di agosto 2005 per bovini vivi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1217/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1217/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/286/CE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1217/2005 ha fissato a 6 600 il numero di animali vivi della specie bovina originari della Bulgaria che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. |
(2) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2005, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2005, è soddisfatta a concorrenza del 43,5787 % della quantità richiesta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 199 del 29.7.2005, pag. 33.
10.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1473/2005 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2005
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di agosto 2005 per bovini vivi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1241/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1241/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/18/CE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1241/2005 ha fissato a 46 000 il numero di animali vivi della specie bovina originari della Romania che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o agosto 2005 al 30 giugno 2006. |
(2) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1241/2005, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1241/2005, è soddisfatta a concorrenza del 10,785 % della quantità richiesta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 38.
10.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1474/2005 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2005
che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1218/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1218/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1182/2005 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1218/2005 ha fissato a 2 300 capi il quantitativo del contingente per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento. |
(2) |
Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1218/2005, occorre fissare una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1218/2005 è soddisfatta a concorrenza del 74,074 % dei diritti d'importazione richiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 199 del 29.7.2005, pag. 39.
10.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1475/2005 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 20,206 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
10.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1476/2005 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2005
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). |
(2) |
L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. |
(3) |
Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 settembre 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di ottobre 2005 possono essere presentate domande di titoli per 3 391,363 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
10.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/9 |
DIRETTIVA 2005/52/CE DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2005
recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
sentito il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/87/CE della Commissione, del 7 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III, ha prorogato fino al 31 dicembre 2005 l’uso provvisorio di 60 coloranti per capelli elencati nella parte 2 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE con i numeri di riferimento da 1 a 60 (2). |
(2) |
Secondo la strategia per la colorazione dei capelli pubblicata su Internet, è stato concordato con gli Stati membri e le parti interessate di effettuare nel luglio 2005 la presentazione delle informazioni aggiuntive sui coloranti per capelli sopra indicati al comitato scientifico dei prodotti di consumo. |
(3) |
Le industrie hanno presentato ulteriori informazioni riguardo a 38 coloranti per capelli elencati nella parte 2 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE, che devono essere valutate dal comitato scientifico dei prodotti di consumo. La regolamentazione definitiva di questi coloranti per capelli, sulla base di tali valutazioni, e la sua attuazione nella legislazione degli Stati membri non sarà possibile prima del 31 dicembre 2006. Per questo motivo il loro uso provvisorio nei prodotti cosmetici, secondo le restrizioni e le condizioni di cui alla parte 2 dell’allegato III, va prorogato fino al 31 dicembre 2006. |
(4) |
Per 22 coloranti per capelli elencati nella parte 2 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE non sono state presentate altre informazioni. La regolamentazione definitiva di questi coloranti per capelli sarà considerata dopo che saranno state svolte le procedure appropriate. Questa regolamentazione definitiva e la sua attuazione nelle leggi degli Stati membri non saranno possibili prima del 31 agosto 2006. Per questo motivo il loro uso provvisorio nei prodotti cosmetici secondo le restrizioni e le condizioni di cui alla parte 2 dell’allegato III va prorogato fino al 31 agosto 2006. |
(5) |
La direttiva 76/768/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza. |
(6) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La parte 2, colonna g), dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
1) |
Per i numeri di riferimento 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 e 60 la data «31.12.2005» è sostituita dalla data «31.8.2006». |
2) |
Per i numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 e 58 la data «31.12.2005» è sostituita dalla data «31.12.2006». |
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/42/CE (GU L 158 del 20.6.2005, pag. 17).
(2) GU L 287, dell’8.9.2004, pag. 4.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
10.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2004
relativa all'aiuto di Stato previsto dalla Grecia, in forma di riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle società, a favore delle imprese che effettuano investimenti del valore di almeno 30 milioni di EUR
[notificata con il numero C(2004) 4566]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/642/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1),
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 3 marzo 2004 [C(2004) 456 def.], la Commissione ha informato la Grecia di aver deciso d'iniziare il procedimento formale di esame riguardo alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle società, una misura adottata a favore delle imprese che effettuano investimenti del valore di almeno 30 milioni di EUR. |
(2) |
Tale decisione della Commissione d’iniziare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha chiesto agli interessati di presentare osservazioni riguardo alla misura in oggetto. |
(3) |
In risposta alla suddetta decisione, le autorità greche hanno inviato una lettera, ricevuta dalla Commissione il 13 aprile 2004 [SG(2004) A/3964], e hanno fornito informazioni, da ultimo con lettera del 17 agosto 2004 (A/36270). |
(4) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi. |
II. DESCRIZIONE
(5) |
Il 15 gennaio 2004 è stata emanata in Grecia la legge n. 3220/2004, riguardante «Misure di sviluppo e di politica sociale — Obiettività dell’imposizione fiscale e altre disposizioni», entrata in vigore il 30 gennaio 2004 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ellenica (GURE A 15/2004). L’articolo 1 di tale legge prevede che, per le imprese le quali effettuano investimenti del valore di almeno 30 milioni di EUR, l’aliquota dell’imposta sulle società viene ridotta dal normale 35 % al 25 %, per la durata di 10 anni. |
III. VALUTAZIONE
(6) |
La legge che costituiva l’oggetto del procedimento formale di esame è stata abrogata con effetto retroattivo mediante l’articolo 22, comma 1, della legge n. 3259/2004, pubblicata il 4 agosto 2004. |
(7) |
La Grecia ha confermato che nessuna impresa ha beneficiato dell’incentivo previsto all’articolo 1 della legge n. 3220/2004. |
(8) |
Poiché la misura in oggetto non è mai stata attuata in concreto ed è già stata abrogata, è ormai priva di oggetto la valutazione della misura nell’ambito del procedimento formale di esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si dichiara concluso il procedimento formale di esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, iniziato il 3 marzo 2004, relativo alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle società a favore delle imprese che effettuano investimenti del valore di almeno 30 milioni di euro.
Articolo 2
La Repubblica Ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 87 del 7.4.2004, pag. 10.
(2) Cfr. nota 1.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
10.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/13 |
AZIONE COMUNE 2005/643/PESC DEL CONSIGLIO
del 9 settembre 2005
sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell'Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione europea (UE) è impegnata a promuovere una soluzione duratura e pacifica del conflitto in Aceh (Indonesia) e a rafforzare la stabilità nell'intero Sud-Est asiatico, che comprendono la realizzazione di progressi in tema di riforme dei settori economico, giuridico, politico e della sicurezza. |
(2) |
L'11 ottobre 2004 il Consiglio ha ribadito l'importanza che annette ad un'Indonesia unita, democratica, stabile e prospera, nonché il rispetto dell'UE per l'integrità territoriale della Repubblica d'Indonesia e il riconoscimento della sua importanza quale partner fondamentale. Il Consiglio ha incoraggiato il governo indonesiano a ricercare soluzioni pacifiche nelle zone di conflitto e di potenziale conflitto, e ha espresso compiacimento per la dichiarazione del Presidente Susilo Bambang Yudhoyono di voler applicare le leggi speciali relative all'autonomia in Aceh. Il Consiglio ha ribadito il desiderio dell'UE di creare un partenariato più stretto con l'Indonesia. |
(3) |
Il 12 luglio 2005 il Ministro degli Affari esteri dell'Indonesia, a nome del governo del suo paese, ha invitato l'UE a partecipare a una missione di vigilanza in Aceh per assistere l'Indonesia nell'attuazione dell'accordo definitivo riguardante l'Aceh. Il governo indonesiano ha rivolto un invito analogo ad alcuni paesi dell'ASEAN — Brunei, Malaysia, Filippine, Singapore e Tailandia. Anche il Movimento per l'Aceh libero (GAM) ha dichiarato che appoggia la partecipazione dell'UE. |
(4) |
Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha preso atto della relazione della missione di valutazione dell'Unione europea in Indonesia/Aceh condotta congiuntamente dal Segretariato del Consiglio e dalla Commissione. Esso si è rallegrato della conclusione favorevole dei negoziati di Helsinki e ha convenuto che, in linea di massima, l'UE è pronta a fornire osservatori per monitorare l'attuazione del memorandum d'intesa. Ha chiesto agli organi competenti di proseguire la progettazione di un'eventuale missione di vigilanza a richiesta delle parti e di prendere contatti con l'ASEAN e con i paesi che vi aderiscono ai fini di una loro eventuale cooperazione. |
(5) |
Il 15 agosto 2005 il governo indonesiano e il GAM hanno firmato un memorandum d'intesa in cui sono specificati l'accordo e i principi che guideranno l'instaurazione di condizioni atte a permettere al popolo di Aceh di essere governato attraverso un processo equo e democratico all'interno dello Stato e della costituzione unitari della Repubblica di Indonesia. Il memorandum d'intesa prevede l'istituzione di una missione di vigilanza in Aceh, a cura dell'Unione europea e dei paesi contributori dell'ASEAN, con l'incarico di controllare l'attuazione degli impegni sottoscritti nel memorandum dal governo indonesiano e dal GAM. |
(6) |
Il memorandum d'intesa prevede, in particolare, che il governo indonesiano sia responsabile della sicurezza di tutti i membri del personale della missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) e che tra il governo indonesiano e l'Unione europea venga concluso un accordo sullo status della missione. |
(7) |
La missione di vigilanza in Aceh sarà condotta in una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ledere gli obiettivi della Politica estera e di sicurezza comune quali figurano all'articolo 11 del trattato. |
(8) |
In conformità agli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del Segretario Generale/Alto Rappresentante, in conformità degli articoli 18 e 26 del trattato. |
(9) |
L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L'indicazione di importi da finanziare tramite il bilancio comunitario esprime la volontà dell'autorità politica ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d'impegno nel rispettivo esercizio di bilancio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Missione
1. L'Unione europea istituisce una missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia), denominata «Missione di vigilanza in Aceh» (AMM), con una fase operativa che inizia il 15 settembre 2005.
2. L'AMM opera conformemente al proprio mandato definito all'articolo 2.
Articolo 2
Mandato
1. L'AMM controlla l'attuazione degli impegni assunti dal governo indonesiano e dal GAM conformemente al memorandum d'intesa.
2. L'AMM, segnatamente:
a) |
vigila sulla smobilitazione del GAM come pure vigila e fornisce assistenza in materia di disarmo e distruzione delle armi, munizioni ed esplosivi che questo detiene; |
b) |
vigila sul reinsediamento delle formazioni militari non governative e delle forze irregolari di polizia; |
c) |
vigila sulla reintegrazione dei membri attivi del GAM; |
d) |
vigila sulla situazione in materia di diritti dell'uomo e fornisce assistenza in questo settore, nell'ambito dei compiti di cui alle lettere a), b) e c); |
e) |
vigila sul processo di modifica della legislazione; |
f) |
dirime le controversie riguardanti casi di amnistia; |
g) |
indaga e delibera sulle denunce e sulle presunte violazioni del memorandum d'intesa; |
h) |
stabilisce e mantiene i collegamenti e la buona cooperazione tra le parti. |
Articolo 3
Fase di pianificazione
1. Durante la fase di pianificazione il gruppo di pianificazione comprende un capomissione/capo del gruppo di pianificazione e il personale necessario per svolgere le funzioni risultanti dai bisogni dell'AMM.
2. In via prioritaria è effettuata una valutazione globale dei rischi, quale parte del processo di pianificazione. Tale valutazione potrà essere aggiornata, se necessario.
3. Il gruppo di pianificazione redige il piano operativo (OPLAN) ed elabora gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione del mandato dell'AMM. L'OPLAN tiene conto della valutazione globale dei rischi e comprende un piano di sicurezza. Il Consiglio approva l'OPLAN.
Articolo 4
Struttura dell'AMM
In linea di massima, l'AMM è strutturata come segue:
a) |
Comando (QG). Il QG sarà costituito dall'ufficio del capomissione e dal personale del QG, che svolgono tutte le necessarie funzioni di comando e controllo, nonché di sostegno della missione. Il QG sarà ubicato a Banda Aceh; |
b) |
undici uffici distrettuali ripartiti geograficamente, che svolgono mansioni di controllo; |
c) |
quattro squadre incaricate del disarmo. |
Questi elementi sono ulteriormente sviluppati nell'OPLAN.
Articolo 5
Capomissione
1. Il sig. Pieter Feith è nominato capomissione dell'AMM.
2. Il capomissione esercita il controllo operativo dell'AMM e assume la gestione quotidiana nonché il coordinamento delle attività dell'AMM, compresa la gestione della sicurezza della missione in termini di personale, risorse ed informazioni.
3. Ciascun membro del personale resta subordinato all'autorità dell'istituzione comunitaria o dell'autorità nazionale competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell'interesse della missione. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione. Sia durante che dopo la missione il personale mantiene il massimo riserbo su tutti i fatti e tutte le informazioni riguardanti la missione.
4. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o comunitaria interessata.
5. Il capomissione dirime le controversie concernenti l'attuazione del memorandum d'intesa come disposto nel medesimo ed in conformità all'OPLAN.
Articolo 6
Personale
1. Il personale dell'AMM è adeguato per entità e competenza con il mandato di cui all'articolo 2 e con la struttura di cui all'articolo 4.
2. Il personale della missione è distaccato dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie. Ogni Stato membro ed istituzione comunitaria sostiene i costi connessi con il personale della missione da esso o da essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità (diverse da quelle giornaliere) e le spese di viaggio.
3. Il personale internazionale e il personale locale sono assunti su base contrattuale in funzione delle necessità.
4. Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi a ciascun membro del personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità e le spese di viaggio.
Articolo 7
Status del personale
1. Lo status dell'AMM e del suo personale in Aceh, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione stessa, è stabilito in un accordo concluso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome.
2. Lo Stato membro o l'istituzione comunitaria che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo connesse al distacco, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione comunitaria in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale assunto in loco sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione ed i singoli membri del personale.
Articolo 8
Catena di comando
1. La struttura dell'AMM ha una catena di comando unificata.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.
3. Il capomissione riferisce all'SG/AR.
4. L'SG/AR impartisce orientamenti al capomissione.
Articolo 9
Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti ai fini della missione e per la durata della stessa, a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include la competenza a modificare l'OPLAN e la catena di comando. Le competenze decisionali in relazione agli obiettivi e alla conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente dal capomissione rapporti sulla condotta della missione. Se del caso, il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione.
Articolo 10
Partecipazione di paesi terzi
1. Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, gli Stati aderenti sono invitati ed i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'AMM, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione contro i rischi gravi, le indennità e le spese di viaggio per e da Aceh (Indonesia), e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'AMM.
2. I paesi terzi che apportano un contributo all'AMM hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri che partecipano alla missione.
3. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo in conformità dell'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Allorché l'UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'AMM.
Articolo 11
Sicurezza
1. Il capomissione, in consultazione con il Servizio di sicurezza del Consiglio, è incaricato di assicurare l'osservanza di norme minime di sicurezza, secondo norme di sicurezza del Consiglio concordate.
2. Il capomissione si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della missione secondo le istruzioni impartite dall'SG/AR.
3. I membri del personale dell'AMM sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima della loro entrata in servizio.
Articolo 12
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 9 000 000 EUR.
2. La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo allorché gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi.
3. Il capomissione rende conto alla Commissione di tutte le spese imputate al bilancio generale dell'UE e sottoscrive, a tal fine, un contratto con la Commissione.
4. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.
Articolo 13
Azione comunitaria
1. Il Consiglio e la Commissione assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e l'azione esterna della Comunità in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.
2. Il Consiglio rileva altresì la necessità di adottare modalità di coordinamento a Banda Aceh, come pure, se del caso, a Giacarta, nonché a Bruxelles.
Articolo 14
Comunicazione di informazioni classificate
1. L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.
2. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'Unione europea.
3. L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune ed allo Stato ospitante documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (1).
Articolo 15
Revisione
Entro il 15 marzo 2006 il Consiglio valuta se l'AMM debba essere prorogata.
Articolo 16
Entrata in vigore e durata
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Essa scade il 15 marzo 2006.
Articolo 17
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 9 settembre 2005
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004 relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).