ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 157

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
17 giugno 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 538/2008 del Consiglio, del 29 maggio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1386/2007 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

1

 

 

Regolamento (CE) n. 539/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

13

 

*

Regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti

15

 

*

Regolamento (CE) n. 541/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2008 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

23

 

*

Regolamento (CE) n. 542/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il ciflutrin e la lectina estratta dai fagioli rossi (Phaseolus vulgaris) ( 1 )

43

 

*

Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

46

 

*

Regolamento (CE) n. 544/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, relativo al divieto di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e nelle acque comunitarie e internazionali della zona VI per le navi battenti bandiera della Spagna

88

 

 

Regolamento (CE) n. 545/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

90

 

 

Regolamento (CE) n. 546/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1399/2007 per alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera

92

 

 

Regolamento (CE) n. 547/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine

93

 

 

Regolamento (CE) n. 548/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 812/2007 per le carni suine

94

 

 

Regolamento (CE) n. 549/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 979/2007 per le carni suine

95

 

 

Regolamento (CE) n. 550/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 806/2007 per le carni suine

96

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/448/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 maggio 2008, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2008) 2168]

98

 

 

2008/449/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 giugno 2008, che modifica la decisione 2008/155/CE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Australia, in Canada e negli Stati Uniti [notificata con il numero C(2008) 2466]  ( 1 )

108

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2008/450/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa all’ulteriore contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale

110

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/1


REGOLAMENTO (CE) N. 538/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1386/2007 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1386/2007, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (1), in particolare l’articolo 70,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1386/2007 attua talune misure di conservazione e di esecuzione adottate dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (di seguito «NAFO»).

(2)

Nella sua ventinovesima riunione annuale, svoltasi nel settembre 2007, la NAFO ha adottato una serie di modifiche delle sue misure di conservazione e di esecuzione. Tali modifiche riguardano disposizioni in materia di dimensioni delle maglie, trasbordi, zone di divieto per la protezione dei coralli, dichiarazioni di cattura, definizione della nozione di infrazione grave, codici dei prodotti, modello per le ispezioni in porto e requisiti tecnici per le scalette d’imbarco.

(3)

Inoltre, nel regolamento (CE) n. 1386/2007 sono stati rilevati errori che devono essere rettificati; in particolare si riscontrano alcuni errori nei rinvii incrociati e mancano alcuni elementi al punto 3 dell’allegato VII.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1386/2007 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1386/2007 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 3 è aggiunto il punto seguente:

«20)

“trasbordo”: il trasferimento, effettuato da un peschereccio a un altro sulla fiancata dell’imbarcazione, di qualsiasi quantitativo di risorse della pesca o di prodotti derivati detenuti a bordo.»;

2)

nell’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I pescherecci che pescano lo scorfano nella divisione 3O con reti da traino pelagiche utilizzano reti con maglia minima di 90 mm.»;

3)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca

1.   È vietato l’esercizio della pesca con reti a strascico nelle seguenti zone:

Zona

Coordinata 1

Coordinata 2

Coordinata 3

Coordinata 4

Orphan Knoll

50.00.30 N

45.00.30 O

51.00.30 N

45.00.30 O

51.00.30 N

47.00.30 O

50.00.30 N

45.00.30 O

Corner Seamounts

35.00.00 N

48.00.00 O

36.00.00 N

48.00.00 O

36.00.00 N

52.00.00 O

35.00.00 N

52.00.00 O

Newfoundland Seamounts

43.29.00 N

43.20.00 O

44.00.00 N

43.20.00 O

44.00.00 N

46.40.00 O

43.29.00 N

46.40.00 O

New England Seamounts

35.00.00 N

57.00.00 O

39.00.00 N

57.00.00 O

39.00.00 N

64.00.00 O

35.00.00 N

64.00.00 O

2.   Nella divisione 3O la seguente zona è chiusa a tutte le attività di pesca praticate con attrezzi di fondo. La zona di divieto è definita dalla linea che congiunge le seguenti coordinate (in ordine numerico e ritornando alla coordinata 1):

N. punto.

Latitudine

Longitudine

1

42°53′00″N

51°00′00″O

2

42°52′04″N

51°31′44″O

3

43°24′13″N

51°58′12″O

4

43°24′20″N

51°58′18″O

5

43°39′38″N

52°13′10″O

6

43°40′59″N

52°27′52″O

7

43°56′19″N

52°39′48″O

8

44°04′53″N

52°58′12″O

9

44°18′38″N

53°06′00″O

10

44°18′36″N

53°24′07″O

11

44°49′59″N

54°30′00″O

12

44°29′55″N

54°30′00″O

13

43°26′59″N

52°55′59″O

14

42°48′00″N

51°41′06″O

15

42°33′02″N

51°00′00″O»

4)

nell’articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ogni due anni gli Stati membri certificano l’esattezza dei piani di capacità di tutte le navi comunitarie autorizzate ad esercitare l’attività di pesca ai sensi dell’articolo 14. Il comandante della nave provvede affinché una copia di tale certificazione sia conservata a bordo per essere visionata da un ispettore, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta.»;

5)

nell’articolo 21, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

le catture precedenti all’entrata nella divisione 3L e all’uscita dalla medesima. I resoconti sono elaborati dalle navi che praticano la pesca del gamberello nella divisione 3L e inviati un’ora prima di attraversare il confine di tale divisione. Essi indicano le catture prese a bordo dopo il precedente resoconto di cattura, per divisione e per specie (codice Alpha-3), in kg, arrotondate a 100 kg.»;

6)

nell’articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il comandante della nave sottoposta a osservazione può, su richiesta, ottenere una copia del rapporto dell’osservatore di cui all’articolo 28, paragrafo 1.»;

7)

nell’articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono il rapporto dell’osservatore conformemente all’articolo 28 ne valutano il contenuto e le conclusioni.»;

8)

l’articolo 47 è modificato come segue:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

mettono a disposizione una scaletta d’imbarco costruita e utilizzata come indicato nelle norme di conservazione e di esecuzione della NAFO;»;

b)

è inserita la seguente lettera:

«b) bis

se viene messo a disposizione un dispositivo meccanico d’imbarco, provvedono affinché la relativa attrezzatura sia di tipo approvato dall’amministrazione nazionale. Il dispositivo deve essere progettato e costruito in modo da garantire l’imbarco e lo sbarco dell’ispettore in condizioni di sicurezza, anche per quanto riguarda il passaggio dal dispositivo al ponte e viceversa. Una scaletta d’imbarco conforme alla lettera b) va collocata sul ponte in prossimità del dispositivo d’imbarco, pronta per un impiego immediato;»;

9)

l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

10)

l’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento;

11)

l’allegato XII è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;

12)

l’allegato XIII è soppresso;

13)

l’allegato XIV(b) è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Nell’elenco che segue sono enumerati gli stock soggetti ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 22.

ANG/N3NO

Lophius americanus

Rana pescatrice americana

CAA/N3LMN

Anarhichas lupus

Lupo di mare

CAP/N3LM

Mallotus villosus

Capelin

CAT/N3LMN

Anarhichas spp.

Bavose lupe

HAD/N3LNO

Melanogrammus aeglefinus

Eglefino

HAL/N23KL

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3M

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3NO

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HER/N3L

Clupea harengus

Aringa

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Musdea atlantica

HKR/N3MNO

Urophycis chuss

Musdea atlantica

HKS/N3LMNO

Merlucius bilinearis

Nasello atlantico

RNG/N23

Coryphaenoides rupestris

Granatiere

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Musdea americana

POK/N3O

Pollachius virens

Merluzzo carbonaro

PRA/N3M

Pandalus borealis

Gamberello boreale

RHG/N23

Macrourus berglax

Granatiere

SKA/N2J3K

Raja spp.

Razze

SKA/N3M

Raja spp.

Razze

SQI/N56

Illex illecebrosus

Totano

VFF/N3LMN

Pesci non sottoposti a cernita, non identificati

WIT/N3M

Glyptocephalus cynoglossus

Passera lingua di cane

YEL/N3M

Limanda ferruginea

Limanda».


ALLEGATO II

Il punto 3 dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1386/2007 è sostituito dal seguente:

«3.   Rapporto «Catture»

Dato

Dato codice

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni:

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO

Della

FR

O

Nome della parte che trasmette

Numero di serie

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «CAT» per rapporto «catture»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave

Parte contraente

Riferimento interno

Numero

IR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero individuale della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave

Area di cui trattasi

RA

O

Divisione NAFO in cui la nave è entrata

Latitudine

LA

O (1)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O (1)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Catture

CA

 

Dato relativo all’attività; catture totali detenute a bordo per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario

Specie

O

Codice FAO della specie

Peso vivo

O

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Giorni di pesca

DF

O

Dato relativo all’attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO dall’inizio dell’attività di pesca o dall’ultimo rapporto «catture»

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio


(1)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO XII

Rapporto di ispezione in porto

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ALLEGATO IV

«ALLEGATO XIV(b):

Codici dei tipi di prodotti

Codice

Tipo di prodotto

A

Intero — congelato

B

Intero — congelato (cotto)

C

Eviscerato non decapitato — congelato

D

Eviscerato decapitato — congelato

E

Eviscerato decapitato — rifilato — congelato

F

Filetti senza pelle — con lische — congelati

G

Filetti senza pelle — senza lische — congelati

H

Filetti con pelle — con lische — congelati

I

Filetti con pelle — senza lische — congelati

J

Pesce salato

K

Pesce in salamoia

L

Prodotti in scatola

M

Olio

N

Farina proveniente da pesci interi

O

Farina proveniente da frattaglie

P

Altro (specificare)».


17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/13


REGOLAMENTO (CE) N. 539/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

44,6

MK

36,7

TR

59,3

ZZ

46,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

119,3

ZZ

135,3

0709 90 70

TR

103,9

ZZ

103,9

0805 50 10

AR

123,7

EG

150,8

US

132,6

ZA

121,6

ZZ

132,2

0808 10 80

AR

101,4

BR

84,3

CL

92,5

CN

92,5

MK

63,0

NZ

111,5

US

104,5

UY

84,0

ZA

82,9

ZZ

90,7

0809 10 00

IL

124,0

TR

230,0

ZZ

177,0

0809 20 95

TR

401,5

US

429,2

ZZ

415,4

0809 30 10, 0809 30 90

EG

182,1

US

239,8

ZZ

211,0

0809 40 05

IL

190,0

TR

223,9

ZZ

207,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.6.2008   

IT

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L 157/15


REGOLAMENTO (CE) N. 540/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) è stato modificato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) mediante la risoluzione 179(79) del Comitato per la sicurezza marittima, adottata il 10 dicembre 2004, che ha modificato il modello del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza con effetto a decorrere dal 1o luglio 2006.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 336/2006 definisce il codice ISM come riportato nell'allegato I del suddetto regolamento (versione aggiornata).

(3)

Per ragioni di chiarezza e leggibilità, è necessario aggiornare anche i modelli in questione nell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte B, sezione 5, del regolamento (CE) n. 336/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.


ALLEGATO

«5.   Modelli dei Documenti di Conformità e dei Certificati di Gestione della Sicurezza

Quando le navi operano in un unico Stato membro, gli Stati membri devono utilizzare i modelli allegati al codice ISM oppure il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio predisposti secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui siano state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, il certificato rilasciato deve essere diverso da quello di cui sopra e deve indicare chiaramente che è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento ed inoltre deve indicare le limitazioni operative applicabili.

DOCUMENTO DI CONFORMITÀ

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE del 1974, e sue modifiche e] (1) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona o organismo autorizzato)

Denominazione e sede della società

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):

 

Nave da passeggeri

 

Unità veloce da passeggeri

 

Unità veloce da carico

 

Portarinfusa

 

Petroliera

 

Chimichiera

 

Gasiera

 

Unità mobile di perforazione offshore

 

Nave da carico di altro tipo

 

Nave ro-ro da passeggeri (traghetto ro-ro)

Il presente documento di conformità è valido sino al …, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche.

Data di completamento della verifica su cui si basa il presente certificato …

(gg/mm/aaaa)

Rilasciato a: …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

VISTO DI VERIFICA ANNUALE

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola IX/6.1 della convenzione, del paragrafo 13.4 del codice ISM e] (2) dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del codice ISM.

1a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

2a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

3a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

4a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE del 1974, e sue modifiche] e (3) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona o organismo autorizzato)

Nome della nave: …

Nominativo internazionale: …

Porto di immatricolazione: …

Tipo di nave (4): …

Stazza lorda: …

Numero IMO: …

Denominazione e sede della società: …

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), essendo stato verificato che il documento di conformità della società si applica a questo tipo di nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza è valido sino al …, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche e che il documento di conformità non sia scaduto.

Data di completamento della verifica su cui si basa il presente certificato …

(gg/mm/aaaa)

Rilasciato a: …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

VISTO DI VERIFICA INTERMEDIA E VERIFICA ADDIZIONALE (SE RICHIESTA)

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola IX/6.1 della convenzione, del paragrafo 13.8 del codice ISM e] (5) dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del codice ISM.

VERIFICA INTERMEDIA (da completarsi tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato)

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (6)

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (6)

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (6)

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE del 1974, e sue modifiche e] (7) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona o organismo autorizzato)

Denominazione e sede della società

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato riconosciuto conforme agli obiettivi di cui all'allegato I, parte A, punto 1.2.3, del regolamento (CE) n. 336/2006 per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):

 

Nave da passeggeri

 

Unità veloce da passeggeri

 

Unità veloce da carico

 

Portarinfusa

 

Petroliera

 

Chimichiera

 

Gasiera

 

Unità mobile di perforazione offshore

 

Nave da carico di altro tipo

 

Nave ro-ro da passeggeri (traghetto ro-ro)

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al: …

Rilasciato a: …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE del 1974, e sue modifiche e] (8) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona o organismo autorizzato)

Nome della nave: …

Nominativo internazionale: …

Porto di immatricolazione: …

Tipo di nave (9): …

Stazza lorda: …

Numero IMO: …

Denominazione e sede della società: …

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che le prescrizioni di cui all'allegato I, parte A, punto 14.4, del regolamento (CE) n. 336/2006 sono soddisfatte e che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (10) rilasciato alla società è pertinente a questa nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è valido fino al …, a condizione che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (10) non sia scaduto.

Rilasciato a: …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

La validità del presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è prorogata sino al:

Data della proroga: …

(firma del funzionario autorizzato che proroga la validità)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)


(1)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(2)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(3)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(4)  Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo; nave ro-ro da passeggeri.

(5)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(6)  Se applicabile. Si fa riferimento al paragrafo 13.8 del codice ISM e al paragrafo 3.4.1 delle linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) [risoluzione A.913 (22)].

(7)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(8)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(9)  Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo; nave ro-ro da passeggeri.

(10)  Depennare la menzione non pertinente.»


17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/23


REGOLAMENTO (CE) N. 541/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2008 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (4) e il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5), specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006, il regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (6), il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (7), fissano i contingenti per taluni stock per il 2008.

(3)

Il regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (8), riduce alcuni contingenti di pesca assegnati al Regno Unito e all’Irlanda per il periodo 2007-2012.

(4)

Alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all’anno successivo parte dei loro contingenti per il 2007, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo al 2008.

(5)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2008 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 prevede che, in caso di superamento degli sbarchi consentiti nel 2007, si proceda a detrazioni ponderate dai contingenti nazionali relativi al 2008 per taluni stock indicati nei regolamenti (CE) n. 41/2007, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 1941/2006. Tali detrazioni vanno effettuate tenendo conto delle disposizioni specifiche applicabili agli stock regolamentati dalle organizzazioni regionali per la pesca.

(6)

Alcuni Stati membri hanno chiesto, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96, l’autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesci di alcuni stock nel corso del 2007. È tuttavia opportuno che tali quantitativi supplementari siano detratti dai rispettivi contingenti per il 2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 147/2007, i contingenti fissati dai regolamenti (CE) n. 40/2008, (CE) n. 1404/2007 e (CE) n. 2015/2006 sono aumentati in conformità dell’allegato I o ridotti in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1533/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 21).

(4)  GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26).

(5)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1533/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 21).

(6)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 1.

(7)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

(8)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.


ALLEGATO I

RIPORTO DEI CONTINGENTI AL 2008

Codice paese

Codice stock

Specie

Zona

Quantità modificata 2007

Margine

Catture 2007

Catture CS 2007

%

Quantità modificata

Quantità riportata

Quantità iniziale 2008

Quantità rivista 2008

Nuovo codice 2008

BEL

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

2 255

 

928,7

121,9

46,6

225,50

2 595

2 821

 

BEL

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, b, d, e

101

 

20,9

 

20,7

10,10

0

10

 

BEL

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

133

 

65,7

 

49,4

13,30

16

29

 

BEL

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb e VIa (acque CE)

17

 

0,2

 

1,2

1,70

7

9

 

BEL

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII, XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

16

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa e IV (acque CE)

80

 

58,5

 

73,1

8,00

27

35

 

BEL

HKE/571214

Nasello

VI, VII; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)

26

 

10,6

 

40,8

2,60

278

281

 

BEL

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, b, d, e

10

 

2,7

 

27,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Rombo giallo

VIIIa, b, d, e

6

 

3,3

 

55,0

0,60

0

1

 

BEL

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa e IV (acque CE)

926

 

194,1

 

21,0

92,60

1 368

1 461

 

BEL

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

788

 

179,8

 

22,8

78,80

47

126

 

BEL

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf,g

232

 

174,9

 

75,4

23,20

77

100

 

BEL

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

599

 

288,6

 

48,2

59,90

326

386

 

BEL

SOL/07D.

Sogliola

VIId

1 846

 

1 345,3

 

72,9

184,60

1 775

1 960

 

BEL

SOL/24.

Sogliola

II e IV (acque CE)

1 497

 

936,7

 

62,6

149,70

1 059

1 209

 

BEL

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf, g

590

 

538,9

 

91,3

51,10

603

654

 

DEU

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

245

 

148,0

 

60,4

24,50

289

314

 

DEU

BLI/245-

Molva azzurra

II,IV,V (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

7

 

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

BSF/1234-

Pesce sciabola nero

I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

DEU

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

V,VI,VII,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

18

 

0,0

 

0,0

1,80

35

37

 

DEU

COD/3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

8 341

 

7 626,6

 

91,4

714,40

4 102

4 816

 

DEU

DWS/56789-

Squali pelagici

V,VI,VII,VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

7

 

0,1

 

1,4

0,70

39

40

 

DEU

GFB/1234-

Musdee

I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GFB/567-

Musdee

V,VI,VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb e VIa (acque CE)

20

 

0,0

 

0,0

2,00

9

11

 

DEU

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII, XIV

12

 

0,0

 

0,0

1,20

19

20

 

DEU

HER/3BC+24

Aringa

Sottodivisioni 22-24

26 749

 

22 903,0

 

85,6

2 674,90

24 579

27 254

 

DEU

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa e IV (acque CE)

107

 

95,9

 

89,6

10,70

126

137

 

DEU

JAX/578/14

Suro

VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

6 710

 

4 525,8

 

67,4

671,00

12 178

12 849

 

DEU

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa e IV (acque CE)

676

 

580,2

 

85,8

67,60

20

88

 

DEU

PLE/3BCD-C

Passera di mare

IIIbcd (acque CE)

330

 

242,0

 

73,3

33,00

255

288

 

DEU

RNG/3A/BCD

Granatiere

IIIa; IIIbcd (acque CE)

6

 

0,0

 

0,0

0,60

5

6

 

DEU

RNG/5B67-

Granatiere

Vb,VI,VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

9

 

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

RNG/8X14-

Granatiere

VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

111

 

0,0

 

0,0

11,10

40

51

 

DEU

SOL/24.

Sogliola

II e IV (acque CE)

732

 

455,4

 

62,2

73,20

847

920

 

DEU

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; IIIbcd (acque CE)

45

 

41,0

 

91,1

4,00

46

50

 

DEU

SPR/3BCD-C

Spratto

IIIbcd (acque CE)

31 603

 

23 642,0

 

74,8

3 160,30

28 403

31 563

 

DEU

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali)

37 819

 

33 978,8

744

91,8

3 096,20

10 416

13 512

 

DNK

BLI/03-

Molva azzurra

III (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

9

 

0,4

 

4,4

0,90

6

7

 

DNK

BLI/245-

Molva azzurra

II,IV,V (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

8

 

0,1

 

1,3

0,80

6

7

 

DNK

COD/3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

13 713

 

12 105,0

 

88,3

1 371,30

8 390

9 761

 

DNK

HER/3BC+24

Aringa

Sottodivisioni 22-24

8 961

 

5 445,9

 

60,8

896,10

6 245

7 141

 

DNK

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa e IV (acque CE)

1 153

 

389,8

 

33,8

115,30

1 096

1 211

 

DNK

HKE/3A/BCD

Nasello

IIIa; IIIb, IIIc e IIId (acque CE)

1 575

 

311,8

 

19,8

157,50

1 499

1 657

 

DNK

JAX/578/14

Suro

VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

13 384

 

7 971,7

 

59,6

1 338,40

15 236

16 574

 

DNK

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa e IV (acque CE)

1 523

 

772,2

 

50,7

152,30

1 368

1 520

 

DNK

NEP/3A/BCD

Scampo

IIIa; IIIbcd (acque CE)

4 063

 

2 916,6

 

71,8

406,30

3 800

4 206

 

DNK

PLE/3BCD-C

Passera di mare

IIIbcd (acque CE)

2 968

 

1 965,6

 

66,2

296,80

2 293

2 590

 

DNK

SOL/24.

Sogliola

II e IV (acque CE)

702

 

415,3

 

59,2

70,20

484

554

 

DNK

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; IIIbcd (acque CE)

837

 

568,6

 

67,9

83,70

788

872

 

DNK

SPR/3BCD-C

Spratto

IIIbcd (acque CE)

43 788

 

39 028,9

 

89,1

4 378,80

44 833

49 212

 

DNK

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali)

43 257

 

40 643,8

176,1

94,4

2 437,10

26 789

29 226

 

ESP

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

2 150

 

2 043,9

 

95,1

106,10

1 031

1 137

 

ESP

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, b, d, e

1 205

 

695,6

 

57,7

120,50

1 206

1 327

 

ESP

ANF/8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

1 541

 

1 539,9

 

99,9

1,10

1 629

1 630

 

ESP

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

VIII,IX,X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

13

 

5,0

 

38,5

1,30

13

14

 

ESP

DWS/12-

Squali pelagici

XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

69

 

4,3

 

6,2

6,90

34

41

 

ESP

DWS/56789-

Squali pelagici

V,VI,VII,VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

228

 

204,0

 

89,5

22,80

187

210

 

ESP

GFB/89-

Musdee

VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

225

 

220,0

 

97,8

5,00

242

247

 

ESP

HKE/571214

Nasello

VI, VII; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

10 871

 

9 342,3

10,9

86,0

1 087,10

8 926

10 013

 

ESP

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, b, d, e

6 784

 

4 491,0

 

66,2

678,40

6 214

6 892

 

ESP

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

3 819

 

3 816,8

 

99,9

2,20

4 510

4 512

 

ESP

JAX/578/14

Suro

VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

1 642

 

978,7

 

59,6

164,20

16 631

16 795

 

ESP

JAX/8C9.

Suro

VIIIc, IX

29 622

 

29 597,6

 

99,9

24,40

31 069

31 093

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Rombo giallo

VIIIa,b,d,e

1 302

 

294,4

 

22,6

130,20

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Rombo giallo

VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

1 310

 

960,7

 

73,3

131,00

1 320

1 451

 

ESP

NEP/07.

Scampo

VII

1 504

 

447,1

 

29,7

150,40

1 509

1 659

 

ESP

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

115

 

84,3

 

73,3

11,50

119

131

 

ESP

NEP/5BC6.

Scampo

VI; Vb (acque CE)

43

 

2,0

 

4,7

4,30

40

44

 

ESP

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa,b,d,e

55

 

0,4

 

0,7

5,50

259

265

 

ESP

NEP/9/3411

Scampo

IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

123

 

116,2

 

94,5

6,80

104

111

 

ESP

ORY/06-

Pesce specchio atlantico

VI (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

ESP

RNG/8X14-

Granatiere

VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

5 765

 

5 753,1

 

99,8

11,90

4 391

4 403

 

ESP

SBR/09-

Occhialone

IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

850

 

85,0

 

10,0

85,00

850

935

 

ESP

SBR/10-

Occhialone

X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

WHB/8C3411

Melù

VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

43 707

 

26 953,3

 

61,7

4 370,70

25 686

30 057

 

EST

COD/3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

174

 

73,3

 

42,1

17,40

186

203

 

EST

HER/03D.RG

Aringa

Sottodivisione 28.1

19 164

 

12 763,8

 

66,6

1 916,40

16 668

18 584

 

FIN

HER/30/31.

Aringa

Sottodivisioni 30-31

82 809

 

71 089,7

 

85,8

8 280,90

71 344

79 625

 

FRA

ALF/3X14-

Berici

III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

30

 

0,0

 

0,0

3,00

20

23

 

FRA

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

17 055

 

12 703,5

 

74,5

1 705,50

16 651

18 357

 

FRA

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, b, d, e

7 333

 

5 835,3

 

79,6

733,30

6 714

7 447

 

FRA

ANF/8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

34

 

23,3

 

68,5

3,40

2

5

 

FRA

BLI/245-

Molva azzurra

II,IV,V (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

55

 

41,8

 

76,0

5,50

34

40

 

FRA

BLI/67-

Molva azzurra

VI,VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

2 140

 

1 960,1

 

91,6

179,90

1 518

1 698

 

FRA

BSF/1234-

Pesce sciabola nero

I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

5

 

1,6

 

32,0

0,50

5

6

 

FRA

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

V,VI,VII,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

2 617

 

2 324,9

 

88,8

261,70

2 433

2 695

 

FRA

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

VIII,IX,X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

111

 

20,4

 

18,4

11,10

31

42

 

FRA

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

62

 

9,8

 

15,8

6,20

44

50

 

FRA

COD/561214

Merluzzo bianco

VI; Vb (acque CE); XII, XIV (acque internazionali)

101

 

91,5

 

90,6

9,50

64

74

 

FRA

DWS/56789-

Squali pelagici

V,VI,VII,VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

1 311

 

929,1

 

70,9

131,10

676

807

 

FRA

GFB/1012-

Musdee

X,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/1234-

Musdee

I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

10

 

1,1

 

11,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/567-

Musdee

V,VI,VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

677

 

609,5

 

90,0

67,50

356

424

 

FRA

GFB/89-

Musdee

VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

26

 

22,5

 

86,5

2,60

15

18

 

FRA

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb e VIa (acque CE)

803

 

218,7

 

27,2

80,30

366

446

 

FRA

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII, XIV

515

 

0,6

 

0,1

51,50

763

815

 

FRA

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, h, j, k

587

 

577,8

 

98,4

9,20

487

496

 

FRA

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa e IV (acque CE)

257

 

246,1

 

95,8

10,90

243

254

 

FRA

HKE/571214

Nasello

VI, VII; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)

12 370

 

6 787,2

0,2

54,9

1 237,00

13 785

15 022

 

FRA

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, b, d, e

14 349

 

4 708,0

 

32,8

1 434,90

13 955

15 390

 

FRA

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

251

 

179,0

 

71,3

25,10

433

458

 

FRA

JAX/578/14

Suro

VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

21 839

 

12 413,8

 

56,8

2 183,90

8 047

10 231

 

FRA

JAX/8C9.

Suro

VIIIc, IX

415

 

12,2

 

2,9

41,50

393

435

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Rombo giallo

VIIIa, b, d, e

1 055

 

589,2

 

55,8

105,50

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Rombo giallo

VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

72

 

12,8

 

17,8

7,20

66

73

 

FRA

NEP/07.

Scampo

VII

6 696

 

2 373,0

 

35,4

669,60

6 116

6 786

 

FRA

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

32

 

14,5

 

45,3

3,20

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa e IV (acque CE)

44

 

0,0

 

0,0

4,40

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Scampo

VI; Vb (acque CE)

176

 

0,8

 

0,5

17,60

161

179

 

FRA

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa, b, d, e

4 444

 

3 093,5

 

69,6

444,40

4 061

4 505

 

FRA

ORY/06-

Pesce specchio atlantico

VI (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

33

 

11,0

 

33,3

3,30

22

25

06C-

FRA

ORY/07-

Pesce specchio atlantico

VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

147

 

136,9

 

93,1

10,10

98

108

07C-

FRA

ORY/1X14-

Pesce specchio atlantico

I,II,III,IV,V,VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

31

 

24,3

 

78,4

3,10

15

18

1CX14C

FRA

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

23

 

2,2

 

9,6

2,30

21

23

 

FRA

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf, g

105

 

101,2

 

96,4

3,80

139

143

 

FRA

RNG/1245A-

Granatiere

I,II,IV,Va (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

14

 

4,5

 

32,1

1,40

14

15

 

FRA

RNG/5B67-

Granatiere

Vb,VI,VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

3 841

 

1 868,0

 

48,6

384,10

3 789

4 173

 

FRA

RNG/8X14-

Granatiere

VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

202

 

30,5

 

15,1

20,20

202

222

 

FRA

SBR/678-

Occhialone

VI,VII,VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

94,5

 

89,7

 

94,9

4,80

12

17

 

FRA

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

6

 

0,6

 

10,0

0,60

4

5

 

FRA

SOL/07D.

Sogliola

VIId

3 691

 

1 821,4

 

49,3

369,10

3 550

3 919

 

FRA

SOL/24.

Sogliola

II e IV (acque CE)

629

 

447,2

 

71,1

62,90

212

275

 

FRA

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf,g

100

 

85,5

 

85,5

10,00

60

70

 

FRA

SOL/8AB.

Sogliola

VIIIa,b

4 023

 

3 605,6

 

89,6

402,30

3 823

4 225

 

FRA

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali)

28 445

 

14 378,8

 

50,5

2 844,50

18 643

21 488

 

GBR

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

5 468

 

4 470,1

82,9

83,3

546,80

5 050

5 597

 

GBR

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

724

 

425,6

 

58,8

72,40

345

417

 

GBR

COD/561214

Merluzzo bianco

VI; Vb (acque CE); XII, XIV (acque internazionali)

360,8

 

303,3

 

84,1

36,08

241

277

 

GBR

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

601

 

569,5

 

94,8

31,50

328

360

 

GBR

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb e VIa (acque CE)

6 080

 

2 761,7

 

45,4

608,00

4 743

5 351

 

GBR

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII, XIV

3 659

 

1 643,0

 

44,9

365,90

5 574

5 940

 

GBR

HER/07A/MM

Aringa

VIIa

4 699

 

4 629,7

 

98,5

69,30

3 550

3 619

 

GBR

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, h, j, k

64

 

63,3

 

98,9

0,70

10

11

 

GBR

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa e IV (acque CE)

398

 

360,4

 

90,6

37,60

341

379

 

GBR

HKE/571214

Nasello

VI, VII; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

5 775

 

3 322,7

0,3

57,5

577,50

5 442

6 020

 

GBR

JAX/578/14

Suro

VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

11 910

 

10 159,6

 

85,3

1 191,00

16 470

17 661

 

GBR

NEP/07.

Scampo

VII

9 119

 

7 044,7

 

77,3

911,90

8 251

9 163

 

GBR

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa e IV (acque CE)

24 462

 

20 923,2

 

85,5

2 446,20

22 644

25 090

 

GBR

NEP/5BC6.

Scampo

VI; Vb (acque CE)

21 178

 

16 055,6

 

75,8

2 117,80

19 415

21 533

 

GBR

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

708

 

415,1

 

58,6

70,80

558

629

 

GBR

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf, g

72

 

60,9

 

84,6

7,20

73

80

 

GBR

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

204

 

70,5

 

34,6

20,40

146

166

 

GBR

SOL/07D.

Sogliola

VIId

1 315

 

780,1

 

59,3

131,50

1 268

1 400

 

GBR

SOL/24.

Sogliola

II e IV (acque CE)

1 406

 

1 190,7

 

84,7

140,60

545

686

 

GBR

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf, g

272

 

244,1

 

89,7

27,20

271

298

 

GBR

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali)

55 565

 

53 666,7

 

96,6

1 898,30

34 759

36 657

 

GBR

ALF/3X14-

Berici

III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

10

 

0,6

 

6,0

1,00

10

11

 

GBR

BLI/245-

Molva azzurra

II,IV,V (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

19

 

5,5

 

28,9

1,90

20

22

 

GBR

BLI/67-

Molva azzurra

VI,VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

222

 

174,2

 

78,5

22,20

386

408

 

GBR

BSF/1234-

Pesce sciabola nero

I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

GBR

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

V,VI,VII,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

93

 

56,4

 

60,6

9,30

173

182

 

GBR

DWS/56789-

Squali pelagici

V,VI,VII,VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

467

 

83,1

 

17,8

46,70

375

422

 

GBR

GFB/1234-

Musdee

I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

16

 

2,2

 

13,8

1,60

16

18

 

GBR

GFB/567-

Musdee

V,VI,VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

709

 

343,5

 

48,4

70,90

814

885

 

GBR

GFB/1012-

Musdee

X,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

GBR

ORY/06-

Pesce specchio atlantico

VI (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

GBR

RNG/5B67-

Granatiere

Vb,VI,VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

170

 

4,3

 

2,5

17,00

222

239

 

GBR

RNG/8X14-

Granatiere

VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

18

 

0,0

 

0,0

1,80

18

20

 

GBR

SBR/10-

Occhialone

X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

3 162

 

2 938,7

 

92,9

223,30

2 128

2 351

 

IRL

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

V,VI,VII,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

122

 

121,3

 

99,4

0,70

87

88

 

IRL

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

743

 

608,1

 

81,8

74,30

790

864

 

IRL

DWS/12-

Squali pelagici

XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

5

 

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

IRL

DWS/56789-

Squali pelagici

V,VI,VII,VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

9

 

7,3

 

81,1

0,90

109

110

 

IRL

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb e VIa (acque CE)

1 105

 

759,4

 

68,7

110,50

995

1 106

 

IRL

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII, XIV

468

 

339,1

 

72,5

46,80

544

591

 

IRL

HER/07A/MM

Aringa

VIIa

587

 

0,0

 

0,0

58,70

1 250

1 309

 

IRL

HER/6AS7BC

Aringa

VIaS, VIIb, c

13 732

 

12 174,5

 

88,7

1 373,20

10 584

11 957

 

IRL

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, h, j, k

9 109

 

8 267,6

 

90,8

841,40

6 818

7 659

 

IRL

HKE/571214

Nasello

VI, VII; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

1 765

 

1 427,6

 

80,9

176,50

1 670

1 847

 

IRL

JAX/578/14

Suro

VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

34 297

 

29 133,5

 

84,9

3 429,70

39 646

43 076

 

IRL

NEP/5BC6.

Scampo

VI; Vb (acque CE)

383

 

161,2

 

42,1

38,30

269

307

 

IRL

ORY/06-

Pesce specchio atlantico

VI (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

7

 

0,0

 

0,0

0,70

4

5

06C-

IRL

ORY/1X14-

Pesce specchio atlantico

I,II,III,IV,V,VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

1CX14C

IRL

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

507

 

192,9

 

38,0

50,70

1 209

1 260

 

IRL

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf, g

59

 

57,6

 

97,6

1,40

202

203

 

IRL

POK/561214

Merluzzo carbonaro

VI; Vb (acque CE); XII, XIV (acque internazionali)

514

 

321,5

 

62,5

51,40

483

534

 

IRL

RNG/5B67-

Granatiere

Vb,VI,VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

323

 

29,7

 

9,2

32,30

299

331

 

IRL

RNG/8X14-

Granatiere

VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

10

 

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

IRL

SAN/2A3A4.

Cicerello

IIIa; IIa e IV (acque CE)

148 972

 

 

 

0,0

14 897,20

0

14 897

 

IRL

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali)

34 498

 

31 091,8

 

90,1

3 406,20

20 745

24 151

 

LTU

JAX/578/14

Suro

VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

6 437

 

3 466,7

 

53,9

643,70

0

644

 

LTU

SPR/3BCD-C

Spratto

IIIbcd (acque CE)

22 027

 

14 773,5

 

67,1

2 202,70

22 745

24 948

 

LTU

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali)

9 974

 

9 812,0

 

98,4

162,00

0

162

 

NLD

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

112

 

13,6

 

12,1

11,20

336

347

 

NLD

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

5

 

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

NLD

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

51

 

46,6

 

91,4

4,40

25

29

 

NLD

HER/6AS7BC

Aringa

VIaS, VIIb, c

258

 

254,4

 

98,6

3,60

1 058

1 062

 

NLD

HER/7G-K.

Aringa

VIIg,h,j,k

473

 

461,8

 

97,6

11,20

487

498

 

NLD

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa e IV (acque CE)

47

 

29,9

 

63,6

4,70

63

68

 

NLD

HKE/571214

Nasello

VI, VII; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)

201

1

63,6

1

32,0

20,10

180

200

 

NLD

JAX/578/14

Suro

VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

52 731

 

40 530,0

 

76,9

5 273,10

58 102

63 375

 

NLD

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa e IV (acque CE)

1 367

 

1 155,6

 

84,5

136,70

704

841

 

NLD

SOL/24.

Sogliola

II e IV (acque CE)

11 887

 

10 348,8

 

87,1

1 188,70

9 563

10 752

 

NLD

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali)

88 561

 

79 699,6

69,9

90,1

8 791,50

32 666

41 458

 

POL

HER/3BC+24

Aringa

Sottodivisioni 22-24

6 441

 

2 935,8

 

45,6

644,10

5 797

6 441

 

POL

SPR/3BCD-C

Spratto

IIIbcd (acque CE)

121 135

 

57 801,8

 

47,7

12 113,50

133 435

145 549

 

PRT

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

VIII,IX,X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

3 876

 

3 466,6

 

89,4

387,60

3 956

4 344

 

PRT

BSF/C3412-

Pesce sciabola nero

COPACE 34.1.2 (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

4 285

 

3 086,9

 

72,0

428,50

4 285

4 714

 

PRT

DWS/10-

Squali pelagici

X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

20

 

10,5

 

52,5

2,00

20

22

 

PRT

GFB/1012-

Musdee

X, XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

43

 

16,9

 

39,3

4,30

43

47

 

PRT

JAX/8C9.

Suro

VIIIc, IX

25 036

 

14 498,8

 

57,9

2 503,60

26 288

28 792

 

PRT

NEP/9/3411

Scampo

IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

328

 

267,8

 

81,6

32,80

311

344

 

PRT

SBR/09-

Occhialone

IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

230

 

187,2

 

81,4

23,00

230

253

 

SWE

BLI/03-

Molva azzurra

III (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

8

 

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

COD/3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

3 602

 

2 960,2

 

82,2

360,20

2 989

3 349

 

SWE

HER/30/31.

Aringa

Sottodivisioni 30-31

16 501

 

3 626,1

 

22,0

1 650,10

15 676

17 326

 

SWE

HER/3BC+24

Aringa

Sottodivisioni 22-24

8 806

 

7 724,6

 

87,7

880,60

7 926

8 807

 

SWE

HKE/3A/BCD

Nasello

IIIa; IIIbcd (acque CE)

125

 

45,8

 

36,6

12,50

128

141

 

SWE

NEP/3A/BCD

Scampo

IIIa; IIIbcd (acque CE)

1 509

 

1 462,7

 

96,9

46,30

1 359

1 405

 

SWE

PLE/3BCD-C

Passera di mare

IIIbcd (acque CE)

192

 

170,5

 

88,8

19,20

173

192

 

SWE

RNG/3A/BCD

Granatiere

IIIa; IIIbcd (acque CE)

52

 

0,0

 

0,0

5,20

49

54

 

SWE

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; IIIbcd (acque CE)

46

 

44,3

 

96,3

1,70

30

32

 

SWE

SPR/3BCD-C

Spratto

IIIbcd (acque CE)

94 970

 

86 272,2

 

90,8

8 697,80

86 670

95 368

 

SWE

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali)

539

 

148,8

 

27,6

53,90

6 627

6 681

 


ALLEGATO II

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2008

Paese

Codice specie

Codice zona 2007

Nome della specie

Nome della zona

Sanzioni art. 5, par 2 reg. 847/96

Quantità modificata 2007

Margine

Quantità modificata totale 2007

Catture CS 2007

Catture 2007

Catture totali 2007

%

Detrazioni

Quantità iniziale 2008

Quantità rivista 2008

Codice zona 2008

BEL

COD

2AC4.

Merluzzo bianco

IV; IIa (acque CE)

si

937,00

0,0

937,00

0,0

998,60

998,60

106,6

–61,60

654,00

592

2A3AX4

BEL

COD

7X7A34

Merluzzo bianco

VII b-k, VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

si

172,00

0,0

172,00

0,0

180,40

180,40

104,9

–8,40

177,00

169

 

BEL

LEZ

2AC4-C

Rombo giallo

IIa e IV (acque CE)

si

4,00

0,0

4,00

0,0

5,60

5,60

140,0

–1,60

5,00

3

 

BEL

SOL

8AB.

Sogliola

VIII a e b

si

393,00

0,0

393,00

0,0

396,00

396,00

100,76

–3,00

52,00

49

 

DEU

ANF

561214

Rana pescatrice

VI; Vb (acque CE); acque internazionali di XII e XIV (acque norvegesi)

si

213,00

0,0

213,00

0,0

227,80

227,80

106,9

–14,80

212,00

197

 

DEU

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Kattegat

si

53,00

0,0

53,00

0,0

63,40

63,40

119,6

–10,40

64,00

54

 

DEU

COD

2AC4.

Merluzzo bianco

IV; IIa (acque CE)

si

1 828,00

0,0

1 828,00

0,0

1 922,60

1 922,60

105,2

–94,60

2 384,00

2 289

2A3AX4

DEU

LEZ

2AC4-C

Rombo giallo

IIa e IV (acque CE)

si

4,00

0,0

4,00

0,0

12,90

12,90

322,5

–8,90

4,00

–5

 

DEU

LIN

4AB-N.

Molva

IV (acque norveges

si

33,00

0,0

33,00

0,0

34,00

34,00

103,0

–1,00

21,00

20

 

DEU

HAL

514GRN

Ippoglosso atlantico

Zona Groenlandia: V & XIV

si

 

 

0,00

 

3,40

3,40

0,0

–3,40

0,00

–3

 

DEU

HKE

571214

Nasello

Vb) (1), VI, VII, XII, XIV

si

 

 

0,00

 

4,00

4,00

0,0

–4,00

0,00

–4

 

DEU

PRA

03A.

Gamberello boreale

IIIa)

si

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

DEU

SPR

2AC4-C

Spratto

IIa e IV (acque CE)

si

 

 

0,00

 

2,70

2,70

0,0

–2,70

2 018,00

2 015

 

DNK

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

I, II (acque norvegesi)

si

 

 

0,00

 

11,00

11,00

0,0

–11,00

0,00

–11

 

DNK

MAC

2CX14-

Sgombro

VI,VII,VIIIa),b),d),e); Vb (acque CE); IIa, XII e XIV (acque internazionali)

si

 

 

0,00

 

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

–8

 

DNK

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese

IIIa; IIa e IV (acque CE)

si

 

 

0,00

 

83,00

83,00

0,0

83,00

36 466,00

36 383

 

DNK

OTH

1N2AB.

Altre specie

I, II (acque norvegesi)

si

 

 

0,00

 

14,70

14,70

0,0

–14,70

0,00

–15

 

DNK

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

I, II (acque norvegesi)

si

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

ESP

BLI

67-

Molva azzurra

VI, VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità e giurisdizione di paesi terzi)

no

72,00

0,0

72,00

0,0

211,00

211,00

293,1

– 139,00

67,00

–72

 

ESP

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I e IIb

si

7 006,00

0,0

7 006,00

0,0

7 014,00

7 014,00

100,1

–8,00

7 349,00

7 341

 

ESP

HAD

1N2AB.

Eglefino

I e II (acque norvegesi)

si

60,00

0,0

60,00

0,0

65,00

65,00

108,3

–5,00

0,00

–5

 

ESP

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

I e II (acque norvegesi)

si

50,00

0,0

50,00

0,0

53,00

53,00

106,0

–3,00

0,00

–3

 

ESP

SBR

678-

Occhialone

VI, VII e VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità e giurisdizione di paesi terzi)

si

188,00

23,8

211,80

0,0

204,50

204,50

96,6

7,30

238,00

222

(x)

(x) margine autorizzato catture in eccesso fino al 10 % — reg. 847/96 art 3, par.3

EST

PLE

3BCD-C

Passera di mare

IIIb),c),d) (1)- tranne MU3

 

 

 

0,0

 

0,80

0,80

0,0

–0,80

0,00

–1

 

FRA

COD

7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k; VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

si

3 736,00

0,0

3 736,00

0,0

4 079,60

4 079,60

109,2

– 343,60

3 033,00

2 689

 

GBR

LEZ

2AC4-C

Rombo giallo

IIa e IV (acque CE)

si

1 424,00

0,0

1 424,00

0,0

1 430,40

1 430,40

100,4

–6,40

1 537,00

1 531

 

GBR

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese

IIIa; IIa e IV (acque CE)

 

 

 

0,00

 

4,30

4,30

0,0

–4,30

0,00

–4

 

IRL

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I, II b

si

57,00

100,0

157,00

0,0

201,80

201,80

128,5

–44,80

0,00

–45

(xx)

IRL

COD

561214

Merluzzo bianco

VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque CE e acque internazionali)

si

93,00

0,0

93,00

0,0

94,20

94,20

101,3

–1,20

241,00

240

 

IRL

COD

7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k; VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

si

737,00

0,0

737,00

0,0

792,00

792,00

107,5

–55,00

753,00

698

 

IRL

ORY

07-

Pesce specchio atlantico

VII (acque CE)

no

68,00

0,0

68,00

0,0

199,80

199,80

293,8

– 131,80

29,00

– 103

 

IRL

SOL

07A.

Sogliola

VIIa

si

111,00

0,0

111,00

0,0

115,20

115,20

103,8

–4,20

90,00

86

 

(xx) margine indicato nel contingente TSM utilizzato unicamente da IRL

NLD

HER

1/2.

Aringa

I e II (acque CE, acque norvegesi e acque internazionali)

si

27 651,00

0,0

27 651,00

0,0

28 125,70

28 125,70

101,7

– 474,70

12 117,00

11 642

 

POL

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Acque CE della sottodivisione 22-24

si

2 287,00

0,0

2 287,00

0,0

2 360,70

2 360,70

103,2

–73,70

2 245,00

2 171

 

POL

GHL

514GRN

Ippoglosso nero

V e XIV (acque della Groenlandia)

si

1 217,00

0,0

1 217,00

0,0

1 228,40

1 228,40

100,9

–11,40

0,00

–11

 

POL

HER

1/2.

Aringa

I e II (acque CE, acque norvegesi e acque internazionali)

si

3 057,00

0,0

3 057,00

0,0

3 153,50

3 153,50

103,2

–96,50

1 714,00

1 618

 

POL

PRA

N3L.

Gamberello boreale

NAFO 3L

si

245,00

0,0

245,00

0,0

245,80

245,80

100,3

–0,80

278,00

277

 

POL

HAD

2AC4.

Eglefino

IV; IIa (acque CE)

 

 

 

0,00

 

1,40

1,40

0,0

–1,40

0,00

–1

 

PRT

ALF

3X14-

Berici

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità e giurisdizione di paesi terzi)

no

214,00

0,0

214,00

0,0

224,40

224,40

104,9

–10,40

214,00

204

 

PRT

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

si

375,00

0,0

375,00

0,0

392,20

392,20

104,6

–17,20

324,00

307

 

PRT

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I e IIb

si

1 479,00

0,0

1 479,00

0,0

1 490,30

1 490,30

100,8

–11,30

1 552,00

1 541

 

PRT

DWS

56789-

Squali pelagici

V, VI, VII, VIII, IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità e giurisdizione di paesi terzi)

no

483,00

0,0

483,00

0,0

505,50

505,50

104,7

–22,50

254,00

232

 

PRT

HKE

8C3411

Nasello

VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

si

1 990,00

0,0

1 990,00

0,0

2 054,30

2 054,30

103,2

–64,30

2 104,00

2 040

 

PRT

COD

7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb),c),d),e),f),g),h),j),k),VIII,IX,X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

 

 

 

0,00

 

4,70

4,70

0,0

–4,70

0,00

–5

 

PRT

GHL

2A-C46

Ippoglosso nero

IIa (acque CE); IV, VI (acque CE e acque internazionali)

 

 

 

0,00

 

17,70

17,70

0,0

–17,70

0,00

–18

 

PRT

HAD

1N2AB.

Eglefino

I, II (acque norvegesi)

 

 

 

0,00

 

369,20

369,20

0,0

– 369,20

0,00

– 369

 

PRT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

I, II (acque norvegesi)

 

 

 

0,00

 

391,40

391,40

0,0

– 391,40

0,00

– 391

 


17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/43


REGOLAMENTO (CE) N. 542/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il ciflutrin e la lectina estratta dai fagioli rossi (Phaseolus vulgaris)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza ciflutrin figura attualmente nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per muscolo, grasso, fegato e reni e al latte purché, per quanto riguarda il latte, siano osservate le ulteriori disposizioni di cui alla direttiva 94/29/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2). In seguito alla richiesta di estendere a tutti i ruminanti la voce relativa al ciflutrin che attualmente figura nell'allegato I in riferimento ai bovini, il comitato per i medicinali veterinari (di seguito «CVMP»), riesaminati i limiti massimi di residui («LMR») già stabiliti per il ciflutrin, ha concluso che gli LMR attuali per i bovini non possono essere estesi a tutti i ruminanti, dal momento che non sono disponibili dati sui residui in riferimento agli ovini. Il CVMP ha quindi stabilito che la suddetta estensione è possibile soltanto per i caprini. Di conseguenza, si ritiene opportuno estendere la voce relativa al ciflutrin che attualmente figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in modo da includere i caprini, con gli stessi valori di LMR validi per i bovini per muscolo, grasso, fegato, reni e latte purché, per quanto riguarda il latte, siano osservate le ulteriori disposizioni di cui alla direttiva 94/29/CE.

(3)

La lectina estratta dai fagioli rossi (Phaseolus vulgaris) attualmente non figura negli allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90. In seguito all'esame di una richiesta di definizione di LMR per la lectina estratta dai fagioli rossi (Phaseolus vulgaris) in riferimento ai suini, il CVMP ha concluso che non occorre stabilire tali limiti e ha raccomandato l'inserimento di tale sostanza nell'allegato II in riferimento ai suini, esclusivamente per uso orale. Si ritiene quindi opportuno inserire detta sostanza nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai suini, esclusivamente per uso orale.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza.

(5)

Prima di applicare il presente regolamento occorre concedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari interessati rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (3), in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 203/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 18).

(2)  GU L 189 del 23.7.1994, pag. 67.

(3)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

A.

Al punto 2.2.3 dell'allegato I (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui), la voce «Ciflutrin» è sostituita dal testo seguente:

2.2.3.   Piretroidi

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni

«Ciflutrin

Ciflutrin (somma di isomeri)

Bovini, caprini

10 μg/kg

Muscolo

 

50 μg/kg

Grasso

10 μg/kg

Fegato

10 μg/kg

Rene

20 μg/kg

Latte

Devono essere osservate le ulteriori disposizioni di cui alla direttiva 94/29/CE»

B.

Al punto 6 dell'allegato II (Elenco delle sostanze non soggette a un limite massimo di residui), è inserita la sostanza seguente:

6.   Sostanze di origine vegetale

Sostanze farmacologicamente attive

Specie animale

Altre disposizioni

«Lectina estratta dai fagioli rossi (Phaseolus vulgaris)

Suini

Esclusivamente per uso orale»


17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/46


REGOLAMENTO (CE) N. 543/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o luglio 2008 il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (2), è abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

Alcune delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel regolamento (CEE) n. 1906/90 non sono stati ripresi dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

È pertanto necessario che nell'ambito di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 siano adottate opportune disposizioni e obblighi che garantiscano la continuità e il buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, con particolare riguardo alle norme di commercializzazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 ha stabilito norme di commercializzazione per la cui applicazione è necessaria l'adozione di disposizioni riguardanti, in particolare, l'elenco delle carcasse, delle parti di tali carcasse e delle frattaglie cui si applica detto regolamento, la classificazione in funzione della conformazione, dell'aspetto e del peso, i tipi di presentazione, la denominazione di vendita dei prodotti in questione, l'indicazione facoltativa del metodo di refrigerazione e del tipo di allevamento, le condizioni di magazzinaggio e di trasporto relative ad alcuni tipi di carni di pollame e l'effettuazione di controlli periodici intesi a garantire l'applicazione uniforme di dette disposizioni in tutta la Comunità. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (3), che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90, e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(5)

La commercializzazione del pollame in classi distinte a seconda della conformazione e dell'aspetto esige l'adozione di definizioni relative alle specie, all'età e alla presentazione delle carcasse, nonché alla conformazione anatomica e al contenuto dei tagli di pollame. L'elevato valore del prodotto denominato «foie gras» e il conseguente rischio di pratiche fraudolente impongono la definizione di precisi requisiti minimi per la commercializzazione.

(6)

Non è necessario applicare dette norme di commercializzazione a taluni prodotti e presentazioni che rivestono importanza locale o comunque limitata. Nondimeno le denominazioni di vendita di detti prodotti non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, dando adito a confusione tra i prodotti in questione e altri prodotti soggetti alle norme suddette. Analogamente, il principio qui esposto vale anche per le diciture supplementari utilizzate a corredo delle denominazioni dei prodotti in parola.

(7)

Ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, occorre definire le nozioni di commercializzazione e di lotto nel settore delle carni di pollame.

(8)

La temperatura di magazzinaggio e di manipolazione rappresenta un elemento fondamentale per la salvaguardia di elevati standard qualitativi. È pertanto opportuno stabilire la temperatura limite per la conservazione delle carni di pollame refrigerate.

(9)

Le disposizioni dal presente regolamento, e in particolare quelle riguardanti la vigilanza e il rispetto dello stesso, devono essere applicate in modo uniforme su tutto il territorio della Comunità. Le modalità di applicazione adottate a tal fine devono essere anch'esse uniformi. È pertanto necessario stabilire norme comuni per il campionamento e le tolleranze.

(10)

Per fornire al consumatore informazioni adeguate, chiare e oggettive sui prodotti posti in vendita e per garantire la libera circolazione degli stessi nella Comunità, è necessario che le norme di commercializzazione delle carni di pollame tengano conto, per quanto possibile, delle disposizioni della direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (4).

(11)

Tra le indicazioni facoltative nell'etichettatura figurano quelle relative al metodo di refrigerazione e al tipo di allevamento. Ai fini della tutela del consumatore, l'indicazione del tipo di allevamento deve essere subordinata al rispetto di criteri ben precisi riguardanti le condizioni di allevamento e di limiti quantitativi per l'indicazione di parametri quali l'età alla macellazione, la durata del periodo d'ingrasso o la razione di determinati ingredienti alimentari.

(12)

Quando sull'etichetta delle carni di anatre e oche allevate per la produzione di «fegato grasso» (foie gras) è riportata l'indicazione «allevato all'aperto», per garantire un'informazione completa sulle caratteristiche del prodotto è opportuno far figurare tale dicitura anche sull'etichetta destinata al consumatore.

(13)

È opportuno che la Commissione vigili costantemente sulla compatibilità tra i provvedimenti nazionali adottati in applicazione delle presenti disposizioni e la legislazione comunitaria, comprese le norme di commercializzazione. Occorre in particolare prevedere la registrazione e l'ispezione periodica delle aziende autorizzate a utilizzare termini che fanno riferimento a particolari tipi di allevamento. Le aziende suddette devono essere quindi obbligate a tenere una registrazione dettagliata a tal fine.

(14)

Tenuto conto della natura specifica di queste ispezioni, le autorità competenti degli Stati membri interessati devono essere in grado di delegarne la responsabilità ad enti indipendenti debitamente qualificati e riconosciuti, fatta salva la supervisione e le precauzioni del caso.

(15)

Gli operatori di paesi terzi potrebbero essere interessati ad utilizzare indicazioni facoltative concernenti i metodi di refrigerazione e i tipi di allevamento. Occorre adottare le disposizioni a tal fine necessarie, fermo restando che le competenti autorità del paese terzo interessato abbiano rilasciato un apposito certificato e sempre che il paese di cui trattasi figuri in un elenco compilato dalla Commissione.

(16)

Tenuto conto dell'evoluzione economica e tecnica nella preparazione delle carni di pollame e nei controlli e del fatto che il tenore d'acqua riveste particolare importanza nella commercializzazione delle carni di pollame congelate o surgelate, è opportuno fissare il tenore massimo d'acqua nelle carcasse di pollame congelato o surgelato nonché definire un sistema di controllo sia nei macelli che in tutte le fasi della commercializzazione, senza contravvenire al principio della libera circolazione delle merci in un mercato unico.

(17)

È necessario verificare l'assorbimento d'acqua nello stabilimento di produzione nonché mettere a punto metodi affidabili per la determinazione del tenore d'acqua aggiunta nella preparazione delle carcasse di pollame congelate o surgelate, senza distinguere tra il liquido fisiologico e l'acqua estranea proveniente dalla preparazione delle carni, in quanto tale distinzione presenterebbe difficoltà pratiche.

(18)

È opportuno vietare la commercializzazione, senza un'apposita dicitura sull'imballaggio, del pollame congelato o surgelato ritenuto non conforme. È quindi necessario adottare modalità pratiche relative alle diciture apposte sugli imballaggi individuali e su quelli collettivi secondo la loro destinazione, per agevolare i controlli e impedire che i prodotti cambino di destinazione.

(19)

È necessario prevedere le misure da prendere in esito a controlli in cui si constati l'irregolarità di una spedizione, quando le merci non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. È opportuno stabilire una procedura per la composizione delle controversie che possono sorgere in merito alle spedizioni intracomunitarie.

(20)

In caso di controversia la Commissione deve avere la possibilità di intervenire, recandosi sul posto e adottando opportuni provvedimenti.

(21)

L'armonizzazione dei requisiti relativi al tenore d'acqua presuppone che vengano designati laboratori comunitari e nazionali di riferimento.

(22)

È necessario prevedere l'aiuto finanziario della Comunità.

(23)

È necessario concludere un contratto tra la Comunità e il laboratorio comunitario di riferimento per stabilire le condizioni relative al pagamento dell'aiuto.

(24)

È opportuno disporre che gli Stati membri adottino le modalità pratiche di controllo del tenore d'acqua del pollame congelato e surgelato. Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento è opportuno disporre che essi ne informino la Commissione e gli altri Stati membri.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui all'articolo 121, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono definiti nel modo di seguito indicato.

1)

Carcasse di pollame

a)

POLLI DOMESTICI (Gallus domesticus)

polli, broiler: animale nel quale la punta dello sterno è flessibile (non ossificata),

galli, galline, pollame da brodo: animali nei quali la punta dello sterno è rigida (ossificata),

capponi: animali di sesso maschile, castrati chirurgicamente prima che abbiano raggiunto la maturità sessuale e macellati a un'età di almeno 140 giorni; dopo la capponatura, i capponi devono essere stati ingrassati per un periodo di almeno 77 giorni,

galletti: polli con peso carcassa inferiore a 650 g (senza frattaglie, testa e zampe); i polli di peso compreso tra 650 g e 750 g possono essere denominati «galletti» se al momento della macellazione non hanno superato l'età di ventotto giorni. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni dell'articolo 12 per accertare l'età alla macellazione,

giovane gallo: pollo maschio di razza ovaiola, nel quale la punta dello sterno è rigida ma non completamente ossificata e di età non inferiore a 90 giorni alla macellazione;

b)

TACCHINI (Meleagris gallopavo dom.)

(giovani) tacchini: animali nei quali la punta dello sterno è flessibile (non ossificata),

tacchini: animali nei quali la punta dello sterno è rigida (ossificata);

c)

ANATRE (Anas platyrhynchos dom., Cairina muschata), anatre «Mulard» (Cairina muschata x Anas platyrhynchos)

(giovani) anatre, (giovani) anatre mute, (giovani) anatre «Mulard»: animali nei quali la punta dello sterno è flessibile (non ossificata),

anatre, anatre mute, anatre «Mulard»: animali nei quali la punta dello sterno è rigida (ossificata);

d)

OCHE (Anser anser dom.)

(giovani) oche: animali nei quali la punta dello sterno è flessibile (non ossificata). Lo strato di grasso che ricopre la carcassa è sottile o comunque modesto; il grasso della giovane oca può presentare un colore indicativo di una dieta particolare,

oche: animali nei quali la punta dello sterno è rigida (ossificata); uno strato di grasso da esiguo a spesso ricopre tutta la carcassa;

e)

FARAONE (Numida meleagris dom.)

(giovani) faraone: animali nei quali la punta dello sterno è flessibile (non ossificata),

faraone: animale nel quale la punta dello sterno è rigida (ossificata).

Ai fini del presente regolamento, le varianti dei termini di cui alle lettere da a) ad e) concernenti il sesso dell'animale sono da ritenersi equivalenti ai termini stessi.

2)

Tagli di pollame

a)

metà: metà carcassa, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;

b)

quarto: quarto della coscia o quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;

c)

cosciotto: i due quarti posteriori uniti da una parte del dorso, con o senza il codrione;

d)

petto con osso: lo sterno e le costole, o parte delle stesse, che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre. Il petto con osso può essere presentato intero o sezionato a metà;

e)

coscia: femore, tibia e fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

f)

coscetta: coscia di pollo con unita parte del dorso; la parte di dorso non deve incidere per più del 25 % sul peso complessivo del taglio;

g)

sovraccoscia: il femore unitamente alla muscolatura che lo ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

h)

fuso: la tibia e la fibula unitamente alla muscolatura che le ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

i)

ala: l'omero, il radio e l'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. Nel caso delle ali di tacchino, omero e radio/ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre possono essere presentati separatamente. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

j)

ali non separate: le due ali unite da una parte del dorso; quest'ultima non deve incidere per più del 45 % sul peso complessivo del taglio;

k)

filetto/fesa (tacchino): il petto intero o il mezzo petto disossati, vale a dire mondati dello sterno e delle costole. La fesa di tacchino può essere costituita dal solo muscolo pettorale profondo;

l)

petto (con forcella), fesa (con forcella): il filetto o la fesa (senza pelle), con la clavicola e la punta cartilaginea dello sterno; il peso della clavicola e della cartilagine non deve incidere per più del 3 % sul peso complessivo del taglio;

m)

magret, maigret: filetto di anatre od oche di cui al punto 3), compresi la pelle e lo strato adiposo sottocutaneo che ricopre il muscolo del petto, escluso il muscolo pettorale profondo;

n)

carne di coscia di tacchino disossata: sovraccoscia e/o fuso di tacchino disossati, ovvero privi di femore, tibia e fibula, interi, tagliati in cubetti o strisce.

Per i prodotti indicati alle lettere e), g) e h), la frase «le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni» va intesa nel senso che i pezzi devono essere sezionati tra le due righe tratteggiate che delimitano l'articolazione nella figura riportata nell'allegato II.

I prodotti di cui alle lettere da d) a k) possono essere presentati con o senza la pelle. L'assenza della pelle nei prodotti di cui alle lettere da d) a j) o la presenza della pelle nei prodotti di cui alla lettera k) vanno indicate nell'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

3)

Foie gras

I fegati di oche o di anatre delle specie Cairina muschata o Cairina muschata x Anas platyrhynchos, alimentate in modo da determinare ipertrofia delle cellule epatiche.

I fegati vengono asportati previo completo dissanguamento degli animali dai quali sono prelevati e presentano colorazione uniforme.

Le caratteristiche ponderali dei fegati sono le seguenti:

i fegati di anatra hanno un peso netto di almeno 300 grammi,

i fegati d'oca hanno un peso netto di almeno 400 grammi.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a)

«carcassa»: il corpo intero di un volatile da cortile delle specie di cui all'articolo 1, punto 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia l'asportazione dei rognoni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;

b)

«parti della carcassa»: le carni di pollame che, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del tessuto muscolare, possono essere identificate come ricavate da determinate parti della carcassa;

c)

«carni di pollame preconfezionate»: le carni di pollame presentate in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE;

d)

«carni di pollame senza preconfezionamento»: le carni di pollame presentate senza preconfezionamento per la vendita al consumatore finale ossia confezionate sul luogo di vendita a richiesta dell'acquirente;

e)

«commercializzazione»: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione;

f)

«lotto»: carni di pollame di specie e tipo uniformi, della stessa classe, dello stesso ciclo produttivo, provenienti dallo stesso macello o laboratorio di sezionamento, ubicati nello stesso luogo, che formano oggetto dell'ispezione. Ai fini dell'articolo 9 e degli allegati V e VI, un lotto comprende esclusivamente preconfezionati appartenenti alla medesima categoria di peso nominale.

Articolo 3

1.   Per poter essere commercializzate in conformità al presente regolamento, le carcasse di pollame devono essere poste in vendita in una delle seguenti presentazioni:

parzialmente eviscerate («sfilate» o «tradizionali»),

con frattaglie,

senza frattaglie.

Può essere aggiunto il termine «sviscerate».

2.   Per carcasse parzialmente eviscerate si intendono le carcasse dalle quali non sono stati asportati il cuore, il fegato, i polmoni, il ventriglio, il gozzo e i rognoni.

3.   Per tutte le presentazioni di carcasse, se la testa non è stata asportata, la trachea, l'esofago e il gozzo possono rimanere nella carcassa.

4.   Nelle frattaglie sono compresi esclusivamente:

il cuore, il collo, il ventriglio e il fegato, nonché tutte le altre parti considerate commestibili sul mercato verso il quale il prodotto è avviato per il consumo finale. Dal fegato è asportata la vescichetta biliare. Il ventriglio, svuotato del suo contenuto, è privato della membrana cornea. Il cuore può essere con o senza il pericardio. Qualora rimanga unito alla carcassa, il collo non è considerato parte delle frattaglie.

Se uno di questi quattro organi non è solitamente presente nella carcassa posta in vendita, la sua assenza è indicata nell'etichetta.

5.   Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate in conformità alla direttiva 2000/13/CE, sui documenti commerciali di accompagnamento ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:

a)

la categoria di cui all'allegato XIV, parte B, punto III 1), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b)

lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate, in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 2), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata.

Articolo 4

1.   Per i prodotti cui si applica il presente regolamento, le denominazioni di vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2000/13/CE sono costituite dalle denominazioni indicate all'articolo 1 del presente regolamento e dai termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie contenuti nell'allegato I del presente regolamento; la denominazione reca anche:

nel caso di carcasse intere, il riferimento ad una delle presentazioni specificate all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento,

nel caso di tagli di pollame, il riferimento alle rispettive specie.

2.   Le denominazioni di cui all'articolo 1, punti 1) e 2), possono essere completate da altri termini, a condizione che questi non inducano gravemente in errore il consumatore e in particolare non diano adito a confusioni con altri prodotti elencati all'articolo 1, punti 1) e 2), o recanti una delle indicazioni di cui all'articolo 11.

Articolo 5

1.   I prodotti diversi da quelli definiti all'articolo 1 possono essere commercializzati nella Comunità soltanto se recano una denominazione che non induca gravemente in errore il consumatore, generando confusione con le denominazioni di cui all'articolo 1 o con le indicazioni di cui all'articolo 11.

2.   Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate in conformità della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale devono essere conformi ai requisiti supplementari di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3.   Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla «data di scadenza», in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2000/13/CE.

4.   Per le carni di pollame preconfezionate, sull'involucro o su di un'etichetta apposta su tale involucro devono figurare anche le seguenti indicazioni:

a)

la categoria di cui all'allegato XIV, parte B, punto III 1), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b)

per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di peso a livello della vendita al dettaglio;

c)

lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate, in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 2), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata;

d)

il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento attribuito in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), eccettuati i casi in cui il sezionamento e il disosso si effettuano sul luogo di vendita, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento;

e)

per le carni di pollame importate da paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine.

5.   Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, a condizione che tali operazioni abbiano luogo a richiesta ed in presenza del consumatore, alle indicazioni di cui al paragrafo 4 si applica l'articolo 14 della direttiva 2000/13/CE.

6.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 5, e ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, non è necessario procedere alla classificazione delle carni di pollame o fare uso delle indicazioni supplementari di cui ai detti articoli quando si tratta di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione.

Articolo 6

Alle carni di pollame congelate quali definite nell'allegato XIV, parte B, punto II 3), del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano anche le seguenti disposizioni:

Le carni di pollame congelate cui si applica il presente regolamento devono essere mantenute a una temperatura stabile e pari o inferiore a – 12 °C in ogni punto del prodotto; sono ammesse brevi fluttuazioni, con un innalzamento massimo di 3 °C. Queste tolleranze per quanto riguarda la temperatura del prodotto sono ammesse, nel rispetto delle buone pratiche di conservazione e di distribuzione, durante la distribuzione locale e nei banchi per la vendita al consumatore finale.

Articolo 7

1.   Per appartenere alla classe A o alla classe B, le carcasse e i tagli di pollame cui si applica il presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti minimi e risultare:

a)

integri, tenuto conto della presentazione;

b)

puliti, esenti da qualsiasi elemento estraneo visibile, da sporcizia o da sangue;

c)

privi di odori atipici;

d)

esenti da tracce di sangue visibili, salvo quelle di modesta entità e non appariscenti;

e)

privi di ossa rotte sporgenti;

f)

privi di ecchimosi gravi.

Il pollame fresco non deve presentare alcuna traccia di precedenti congelamenti.

2.   Per rientrare nella classe A le carcasse e i tagli di pollame devono inoltre risultare conformi ai criteri di seguito precisati:

a)

avere una buona conformazione. La carne deve essere soda, il petto ben sviluppato, largo, lungo e carnoso, le cosce devono essere carnose. I polli, le giovani anatre e i tacchini devono presentare un sottile e regolare strato di grasso sul petto, sul dorso e sulle cosce. Per i galli, le galline, le anatre e le giovani oche è ammesso uno strato di grasso più spesso. Sulle oche uno strato di grasso da modesto a spesso deve ricoprire tutta la carcassa;

b)

un numero limitato di piccole penne, spuntoni (calami) e filopiume può essere presente sul petto, sulle cosce, sul codriolo, in corrispondenza delle articolazioni delle zampe e sulla punta delle ali; può essere presente anche in altre parti della carcassa nel caso di pollame da brodo e di anatre, tacchini e oche;

c)

lesioni, ecchimosi e scolorimenti sono tollerati, purché in numero limitato, di modesta entità, poco appariscenti e in punti diversi dal petto e dalle cosce. La punta delle ali può mancare. È ammesso un leggero rossore sulla punta delle ali e sui follicoli;

d)

il pollame congelato o surgelato non deve presentare alcuna traccia di bruciature (7) da congelamento, salvo se accidentali, di modesta entità, poco appariscenti e in punti diversi dal petto e dalle cosce.

Articolo 8

1.   I provvedimenti conseguenti alla mancata osservanza degli articoli 1, 3 e 7 devono riguardare l'intero lotto sottoposto a controllo a norma del presente articolo.

2.   Da ogni lotto che deve essere ispezionato presso un macello, un laboratorio di sezionamento, un punto di vendita all'ingrosso o al minuto, o in qualunque altra fase della commercializzazione, anche durante il trasporto o, nel caso di importazioni da paesi terzi, all'atto dello sdoganamento, viene prelevato a caso un campione costituito dal seguente numero di singoli prodotti, quali definiti all'articolo 1:

Dimensione del lotto

Dimensione del campione

Tolleranza (Numero di unità inidonee)

Totale

Per l'articolo 1, punti 1) (8) e 3), e l'articolo 7, paragrafo 1

1

2

3

4

Da 100 a 500

30

5

2

Da 501 a 3 200

50

7

3

> 3 200

80

10

4

3.   Nell'ambito dell'ispezione di lotti di carni di pollame della classe A, è ammessa una tolleranza corrispondente al numero totale delle unità inidonee indicato nella colonna 3 della tabella contenuta nel paragrafo 2. Dette unità inidonee possono anche comprendere, per il filetto o la fesa, filetti o fese con non più del 2 % in peso di cartilagine (punta flessibile dello sterno).

Tuttavia, il numero di unità inidonee che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1, punti 1) e 3), e all'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere superiore a quello indicato nella colonna 4 della tabella contenuta nel paragrafo 2.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, punto 3), eventuali unità inidonee sono tollerate soltanto se di peso non inferiore a 240 g per i fegati d'anatra e a 385 g per i fegati d'oca.

4.   Nell'ambito dell'ispezione di lotti di carni di pollame della classe B, la tolleranza relativa al numero di unità inidonee è raddoppiata.

5.   Se il lotto ispezionato non è considerato idoneo, l'ente incaricato della sorveglianza ne vieta la commercializzazione, ovvero l'importazione se il lotto proviene da un paese terzo, fino al momento in cui venga dimostrato che si è provveduto a renderlo conforme con quanto disposto dagli articoli 1 e 7.

Articolo 9

1.   Le carni di pollame congelate o surgelate, presentate in imballaggi preconfezionati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE, possono essere classificate per categorie di peso in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 3), del regolamento (CE) n. 1234/2007. I preconfezionati possono essere costituiti da:

preconfezionati contenenti una carcassa di pollame, oppure

preconfezionati contenenti uno o più tagli di pollame del medesimo tipo e specie, quali definiti all'articolo 1.

2.   Tutti i preconfezionati recano l'indicazione del cosiddetto «peso nominale» del prodotto che in essi deve essere contenuto, in conformità dei paragrafi 3 e 4.

3.   I preconfezionati di carni di pollame congelate o surgelate possono essere classificati secondo le seguenti categorie di peso nominale:

a)

carcasse:

< 1 100 grammi: per classi di 50 grammi (1 050 — 1 000 — 950 ecc.),

1 100 a < 2 400 grammi: per classi di 100 grammi (1 100 — 1 200 — 1 300 ecc.),

≥ 2 400 grammi: per classi di 200 grammi (2 400 — 2 600 — 2 800 ecc.);

b)

tagli:

< 1 100 grammi: per classi di 50 grammi (1 050 — 1 000 — 950 ecc.),

≥ 1 100 grammi: per classi di 100 grammi (1 100 — 1 200 — 1 300 ecc.).

4.   I preconfezionati di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

il contenuto effettivo non deve essere inferiore, in media, al peso nominale;

b)

la proporzione di preconfezionati che presentano un errore per difetto maggiore dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9 deve essere sufficientemente contenuta affinché i lotti di preconfezionati superino i controlli di cui al paragrafo 10;

c)

non può essere commercializzato alcun preconfezionato che presenti un errore per difetto maggiore del doppio dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9.

Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di peso nominale, contenuto effettivo ed errore per difetto contenute nell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.

5.   In ordine alla responsabilità del confezionatore o dell'importatore di carni di pollame congelate o surgelate e ai controlli che devono essere effettuati dalle competenti autorità, si applicano in quanto compatibili i punti 4), 5) e 6) dell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.

6.   Il controllo dei preconfezionati è effettuato per campionamento e si articola in due parti:

una verifica del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione,

una verifica del contenuto effettivo medio dei preconfezionati del campione.

I singoli lotti di preconfezionati sono considerati ammissibili se i risultati di entrambe le verifiche indicano che sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 10 e 11.

7.   Il lotto è costituito da tutti i preconfezionati dello stesso peso nominale, dello stesso tipo e dello stesso ciclo di produzione, confezionati nello stesso luogo, che costituiscono oggetto di ispezione.

La dimensione del lotto è limitata ai quantitativi di seguito indicati:

se il controllo è eseguito alla fine della linea di confezionamento, ogni lotto contiene un numero di preconfezionati pari alla produzione oraria massima della linea medesima, senza altre limitazioni dimensionali,

negli altri casi la dimensione del lotto è limitata a 10 000 preconfezionati.

8.   Da ogni lotto viene prelevato a caso un campione da sottoporre a controllo, costituito dal seguente numero di preconfezionati:

Dimensione del lotto

Dimensione del campione

100-500

30

501-3 200

50

> 3 200

80

Per i lotti comprendenti meno di 100 preconfezionati, il controllo non distruttivo ai sensi dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE riguarda, se effettuato, il 100 % dei preconfezionati medesimi.

9.   Nel caso di carni di pollame preconfezionate, sono ammesse le seguenti tolleranze per difetto:

(grammi)

Peso nominale

Tolleranza per difetto

Carcasse

Tagli

meno di 1 100

25

25

1 100 a < 2 400

50

50

2 400 e oltre

100

 

10.   Ai fini del controllo del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione, il contenuto minimo ammissibile è calcolato sottraendo dal peso nominale del preconfezionato la tolleranza per difetto relativa a tale peso.

I preconfezionati del campione il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto minimo ammissibile sono considerati inidonei.

Il lotto di preconfezionati controllato è considerato ammissibile se il numero di unità inidonee presenti nel campione è inferiore o uguale al limite di ammissibilità, secondo la tabella di seguito riportata; se il numero di unità inidonee è uguale o superiore al limite di ammissibilità, il lotto non è considerato ammissibile.

Dimensione del campione

Numero di unità inidonee

Limite di ammissibilità

Limite di inammissibilità

30

2

3

50

3

4

80

5

6

11.   Ai fini del controllo del contenuto medio effettivo, un lotto di preconfezionati è considerato ammissibile se il contenuto medio effettivo dei preconfezionati che costituiscono il campione è superiore al limite ammissibile di seguito indicato:

Dimensione del campione

Limite di ammissibilità per il contenuto medio effettivo

30

x— ≥ Qn – 0,503 s

50

x— ≥ Qn – 0,379 s

80

x— ≥ Qn – 0,295 s

x

=

contenuto medio effettivo dei preconfezionati

Qn

=

peso nominale del preconfezionato

s

=

deviazione standard dei contenuti effettivi dei preconfezionati del lotto.

La deviazione standard è stimata come indicato al punto 2.3.2.2 dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE.

12.   Fintantoché l'impiego di indicazioni supplementari è autorizzato dalla direttiva 80/181/CEE del Consiglio (9), l'indicazione del peso nominale sui preconfezionati cui si applica il presente articolo può essere accompagnata da un'indicazione supplementare.

13.   Per le carni di pollame importate nel Regno Unito in provenienza da altri Stati membri i controlli sono effettuati in modo casuale e non sono eseguiti alla frontiera.

Articolo 10

L'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, può recare un riferimento all'impiego di uno dei metodi di raffreddamento di seguito definiti e dei termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato III:

per il raffreddamento ad aria: raffreddamento delle carcasse di pollame con aria fredda,

per il raffreddamento per aspersione o ventilazione: raffreddamento delle carcasse di pollame mediante aria fredda e aspersione con acqua nebulizzata o finemente spruzzata,

per il raffreddamento per immersione: raffreddamento delle carcasse di pollame in serbatoi d'acqua o di ghiaccio e acqua, utilizzando il sistema dell'avanzamento contro corrente.

Articolo 11

1.   Ai fini dell'indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati e quelli corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato IV, ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato V del presente regolamento:

a)

«alimentato con il … % di …»;

b)

«estensivo al coperto»;

c)

«all'aperto»;

d)

«rurale all'aperto»;

e)

«rurale in libertà».

Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche dei rispettivi tipi di allevamento.

Quando sull'etichetta della carne ottenuta da anatre e oche allevate per la produzione di «fegato grasso» figura l'indicazione del tipo di allevamento all'aperto [lettere c), d) ed e)] occorre indicare anche i termini «per la produzione di fegato grasso».

2.   L'età dell'animale alla macellazione o la durata del periodo d'ingrasso possono figurare soltanto se è utilizzata una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purché l'età non sia inferiore a quella specificata nell'allegato V, lettere b), c) o d). La presente disposizione non si applica tuttavia per gli animali di cui all'articolo 1, punto 1), lettera a), quarto trattino.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato V. Detti provvedimenti nazionali si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame.

4.   I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 sono comunicati alla Commissione.

5.   Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogniqualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti cui fa riferimento il presente articolo sono compatibili con il diritto comunitario e conformi alle norme comuni per la commercializzazione delle carni di pollame.

Articolo 12

1.   I macelli autorizzati a utilizzare le diciture di cui all'articolo 11 sono soggetti a uno speciale riconoscimento. Essi tengono, per ogni tipo di allevamento, un registro separato recante:

a)

i nomi e gli indirizzi dei produttori degli animali in questione; l'iscrizione viene effettuata dopo un'ispezione compiuta dalla competente autorità dello Stato membro;

b)

su richiesta della medesima autorità, il numero di animali allevato in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore;

c)

il numero e il peso totale, vivo o morto, degli animali consegnati e trasformati;

d)

i dati relativi alle vendite, con indicazione del nome e dell'indirizzo degli acquirenti per un periodo minimo di sei mesi dopo la consegna.

2.   I produttori di cui al paragrafo 1 sono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati, per un periodo minimo di sei mesi dopo la consegna, nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, il numero di animali venduti e il nome e indirizzo degli acquirenti, nonché i quantitativi e la provenienza dei mangimi.

Inoltre i produttori che allevano i volatili all'aperto registrano anche la data alla quale detti volatili hanno avuto accesso per la prima volta all'aperto.

3.   I mangimifici e i fornitori di mangimi tengono, per un periodo minimo di sei mesi dalla consegna, una registrazione da cui risulta che la composizione dei mangimi forniti ai produttori per il tipo di allevamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), è conforme alle prescrizioni in materia di alimentazione degli animali.

4.   Gli incubatoi tengono una registrazione dei volatili delle razze a crescita lenta forniti ai produttori per i tipi di allevamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), per un periodo minimo di sei mesi dalla consegna.

5.   Regolari ispezioni circa il rispetto dell'articolo 11 e dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono effettuate presso:

a)

l'allevamento: almeno una volta per ogni ciclo di produzione;

b)

i mangimifici e i fornitori di mangimi: almeno una volta all'anno;

c)

il macello: almeno quattro volte all'anno;

d)

l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascun tipo di allevamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e).

6.   Ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei macelli riconosciuti e registrati a norma del paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il numero attribuito a ciascuno di essi. Qualsiasi modifica dei dati contenuti nell'elenco è comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare.

Articolo 13

Per quanto concerne i controlli relativi all'indicazione del tipo di allevamento praticato, di cui all'articolo 121, lettera e), punto v), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare i criteri definiti nella norma europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989 e in tale contesto sono soggetti a riconoscimento e sorveglianza da parte delle competenti autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 14

Le carni di pollame importate provenienti da paesi terzi possono recare una o più delle indicazioni facoltative di cui agli articoli 10 e 11, a condizione che siano accompagnate da un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine, nel quale si attesti che i prodotti di cui trattasi sono conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Qualora un paese terzo ne faccia richiesta, la Commissione predispone un elenco di dette autorità.

Articolo 15

1.   Fermo restando il disposto dell'articolo 16, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 3, i polli congelati e surgelati, oggetto di attività commerciali o professionali, possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se il tenore d'acqua non supera il livello tecnicamente inevitabile, determinato secondo uno dei due metodi di analisi descritti nell'allegato VI (prova di sgocciolamento) o nell'allegato VII (prova chimica).

2.   Le competenti autorità designate da ciascuno Stato membro vigilano a che i macelli adottino tutte le misure necessarie per conformarsi con quanto disposto dal paragrafo 1 e in particolare a che:

siano prelevati campioni per il controllo dell'assorbimento d'acqua durante la refrigerazione e del tenore d'acqua dei polli congelati e surgelati,

i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di un anno,

ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare nei registri di produzione.

Articolo 16

1.   Presso i macelli, almeno una volta durante ciascun ciclo di lavorazione di otto ore, occorre controllare l'assorbimento d'acqua, procedendo come indicato nell'allegato IX o come indicato nell'allegato VI.

Se tali verifiche evidenziano un assorbimento d'acqua superiore a quello compatibile, tenuto conto dell'assorbimento d'acqua verificatosi nelle fasi della preparazione delle carcasse che non sono soggette a controllo, con il tenore totale autorizzato dal presente regolamento e se comunque l'assorbimento d'acqua è superiore ai valori previsti dall'allegato IX, punto 10, o dall'allegato VI, punto 7, i macelli apportano immediatamente al processo di lavorazione i necessari correttivi tecnici.

2.   In tutti i casi contemplati al paragrafo 1, secondo comma, e comunque almeno una volta ogni due mesi, si effettuano per ciascun macello le verifiche a campione del tenore d'acqua nei polli congelati e surgelati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, attenendosi alle disposizioni degli allegati VI o VII, a scelta della competente autorità dello Stato membro. Detti controlli non devono essere effettuati sulle carcasse per le quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell'autorità competente, che sono destinate esclusivamente all'esportazione.

3.   Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate dalle competenti autorità o sotto la loro responsabilità. In casi specifici, le competenti autorità possono rendere più rigorose, per un determinato macello, le disposizioni di cui al paragrafo 1, con particolare riguardo alle indicazioni dell'allegato IX, punti 1 e 10, e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora ciò risulti necessario ai fini del rispetto del tenore totale d'acqua ammesso dal presente regolamento.

In tutti i casi in cui si ritenga che un lotto di polli congelati o surgelati non soddisfi le disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti riprendono i controlli con la frequenza minima prevista al paragrafo 2 soltanto dopo che abbiano dato risultati negativi tre verifiche successive, effettuate conformemente agli allegati VI o VII, su campioni prelevati in tre diversi giorni di produzione nell'arco di un periodo massimo di quattro settimane. I costi di tali verifiche sono a carico del macello interessato.

4.   Se i risultati dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati da VI a IX, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 1 può essere ridotta a una volta al mese. In caso di inosservanza dei criteri stabiliti nei suddetti allegati i controlli sono ripresi con la frequenza di cui al paragrafo 1.

5.   Se i risultati dei controlli di cui al paragrafo 2 indicano un superamento dei limiti tollerati, il lotto in questione è considerato non conforme al presente regolamento. In tal caso, tuttavia, il macello interessato può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi nel laboratorio di riferimento dello Stato membro, secondo un metodo scelto dalla competente autorità dello stesso Stato membro. I costi dell'analisi suddetta sono a carico del detentore del lotto.

6.   Se, eventualmente dopo la controanalisi, il lotto di cui trattasi è considerato non conforme al presente regolamento, l'autorità competente provvede affinché il lotto stesso possa essere commercializzato come tale nella Comunità soltanto se sugli imballaggi individuali e sugli imballaggi collettivi delle carcasse in questione siano apposti dal macello, sotto il controllo dell'autorità competente, una fascetta o un'etichetta recanti, in lettere maiuscole di colore rosso, almeno una delle diciture di cui all'allegato X.

Il lotto di cui al primo comma resta sotto il controllo dell'autorità competente sino al momento in cui riceve un trattamento conforme alle disposizioni del presente paragrafo o è oggetto di altra decisione. Se si certifica all'autorità competente che il lotto di cui al primo comma è destinato all'esportazione, la medesima autorità competente adotta i necessari provvedimenti per evitare che detto lotto sia commercializzato all'interno della Comunità.

Le diciture di cui al primo comma sono apposte in un punto ben visibile, in maniera che risultino chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono essere in alcun modo occultate, segnate o interrotte da scritte o figure. Le lettere devono avere un'altezza di almeno 1 cm nel caso di imballaggi individuali e di almeno 2 cm nel caso di imballaggi collettivi.

Articolo 17

1.   Lo Stato membro di destinazione può, ove sussistano fondati motivi per sospettare irregolarità, effettuare controlli a campione non discriminatori su polli congelati o surgelati, per verificare che un lotto soddisfi i requisiti previsti dagli articoli 15 e 16.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati nel luogo di destinazione della merce o in altra opportuna sede; in quest'ultimo caso, l'inoltro della merce deve essere perturbato quanto meno possibile, il luogo prescelto non deve trovarsi alla frontiera e la merce deve poter pervenire normalmente a destinazione dopo il prelievo dei campioni necessari. I prodotti in questione, tuttavia, possono essere venduti al consumatore finale solo dal momento in cui è disponibile il risultato del controllo.

I controlli in parola sono effettuati il più rapidamente possibile, in modo da non ritardare indebitamente l'immissione sul mercato del prodotto e non provocare ritardi che possano pregiudicare la qualità dello stesso.

I risultati dei controlli, tutte le conseguenti decisioni e i motivi che hanno portato all'adozione delle stesse, sono notificati allo speditore, al destinatario o al loro rappresentante entro due giorni lavorativi dal prelievo dei campioni. Le decisioni adottate dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione sono comunicate, con le relative motivazioni, all'autorità competente dello Stato membro di spedizione.

A richiesta dello speditore o del suo rappresentante, le decisioni con le relative motivazioni sono loro comunicate per iscritto, con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della procedura e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

3.   Se il risultato dei controlli di cui al paragrafo 1 indica un superamento della tolleranza ammessa, il detentore del lotto di cui trattasi può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi in uno dei laboratori di riferimento elencati nell'allegato XI, secondo lo stesso metodo impiegato per il controllo iniziale. Le spese relative a detta analisi in contraddittorio sono assunte dal detentore del lotto. I compiti e le competenze dei laboratori di riferimento sono precisati nell'allegato XII.

4.   Se a seguito di un controllo effettuato a norma dei paragrafi 1 e 2 nonché, se del caso, di una controanalisi, si constata che i polli congelati o surgelati non sono conformi a quanto disposto dagli articoli 15 e 16, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione applica le procedure indicate all'articolo 16, paragrafo 6.

5.   Nei casi previsti dai paragrafi 3 e 4 l'autorità competente dello Stato membro di destinazione si mette immediatamente in contatto con le autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Queste ultime prendono tutte le misure necessarie e comunicano alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

Qualora i controlli di cui ai paragrafi 1 e 3 evidenzino ripetute irregolarità o qualora detti controlli, secondo il parere dello Stato membro di spedizione, siano stati effettuati senza una giustificazione sufficiente, le autorità competenti degli Stati membri interessati ne informano la Commissione.

Se necessario, per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento o su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni:

inviare una missione di esperti presso lo stabilimento di cui trattasi ed effettuare sopralluoghi di concerto con le competenti autorità nazionali, oppure

chiedere all'autorità competente dello Stato membro di spedizione di intensificare i prelievi di campioni sulla produzione dello stabilimento di cui trattasi, applicando eventualmente sanzioni, in conformità delle disposizioni dell'articolo 194 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La Commissione comunica agli Stati membri le proprie conclusioni. Gli Stati membri sul cui territorio è effettuata un'ispezione forniscono agli esperti l'assistenza necessaria all'espletamento delle loro mansioni.

In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro di spedizione, su richiesta dello Stato membro di destinazione, intensifica i controlli sui prodotti provenienti dallo stabilimento in questione.

Qualora tali provvedimenti siano adottati a seguito di ripetute irregolarità da parte di uno stabilimento, la Commissione pone a carico di quest'ultimo tutte le spese sostenute per l'applicazione delle disposizioni contenute nei trattini del terzo comma.

Articolo 18

1.   Le competenti autorità degli Stati membri informano immediatamente i rispettivi laboratori nazionali di riferimento dei risultati dei controlli di cui agli articoli 15, 16 e 17 effettuati da esse o sotto la loro responsabilità.

Prima del 1o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui all'articolo 19, per un'ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati sono presentati per esame al comitato di gestione secondo la procedura prevista dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2.   Gli Stati membri adottano le modalità pratiche dei controlli di cui agli articoli 15, 16 e 17 per tutte le fasi della commercializzazione, inclusi i controlli delle importazioni da paesi terzi al momento dello sdoganamento, in conformità degli allegati VI e VII. Essi comunicano dette misure agli altri Stati membri e alla Commissione. Qualsiasi modifica delle suddette modalità è comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 19

Un comitato di esperti nel controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame funge da organismo di coordinamento delle attività di analisi dei laboratori nazionali di riferimento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento. I compiti del comitato e dei laboratori nazionali di riferimento, nonché la relativa struttura organizzativa, sono precisati nell'allegato XII.

Al laboratorio di riferimento è versato un aiuto finanziario, secondo i termini di un contratto concluso tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e detto laboratorio.

Il direttore generale della Direzione generale dell'agricoltura è autorizzato a firmare il contratto a nome della Commissione.

Articolo 20

1.   I seguenti tagli di pollame freschi, congelati e surgelati, oggetto di attività commerciali o professionali, possono essere commercializzati all'interno della Comunità, soltanto se il loro tenore d'acqua non supera i valori tecnicamente inevitabili determinati col metodo di analisi descritto nell'allegato VIII (prova chimica):

a)

filetto/fesa di pollo, con o senza forcella, senza pelle;

b)

petto di pollo, con pelle;

c)

sovraccoscia, fuso, coscia, coscetta, quarto della coscia, con pelle;

d)

filetto/fesa di tacchino, senza pelle;

e)

petto di tacchino, con pelle;

f)

sovraccoscia, fuso, coscia di tacchino, con pelle;

g)

carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle.

2.   Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro vigilano a che i macelli e i laboratori di sezionamento, annessi o meno ai macelli, adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, e in particolare a che:

a)

siano effettuati controlli regolari dell'assorbimento d'acqua presso i macelli, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, anche per le carcasse di polli e di tacchini destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Detti controlli sono effettuati almeno una volta per ogni periodo di lavoro di otto ore. Tuttavia, nel caso del raffreddamento ad aria delle carcasse di tacchino non è necessario procedere a controlli regolari del tenore d'acqua. I valori limite di cui all'allegato IX, punto 10, si applicano anche alle carcasse di tacchino;

b)

i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di un anno;

c)

ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare nei registri di produzione.

Se i risultati dei controlli di cui alla lettera a) e al paragrafo 3, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati da VI a IX, la frequenza dei controlli di cui alla lettera a) può essere ridotta a una volta al mese. In caso di inosservanza dei criteri stabiliti negli allegati da VI a IX i controlli sono ripresi con la frequenza prevista alla lettera a).

3.   Almeno ogni tre mesi sono effettuati controlli a campione del tenore d'acqua nei tagli congelati e surgelati di cui al paragrafo 1, per ciascun laboratorio di sezionamento che produce detti tagli, attenendosi alle indicazioni contenute nell'allegato VIII. Detti controlli non debbono essere eseguiti sui tagli per i quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell'autorità competente, che sono destinati esclusivamente all'esportazione.

Se un laboratorio di sezionamento rispetta per un anno i criteri indicati nell'allegato VIII, la frequenza dei controlli è ridotta a un controllo ogni sei mesi. In caso di inosservanza di detti criteri i controlli riprendono con la frequenza prevista al primo comma.

4.   L'articolo 16, paragrafi da 3 a 6, e gli articoli 17 e 18 si applicano, in quanto compatibili, ai tagli di pollame di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 21

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2008.

I riferimenti al regolamento abrogato e al regolamento (CEE) n. 1906/90 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 470/2008 (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 1).

(2)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/2006 (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 6).

(3)  GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1474/2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 14).

(4)  GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/45/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

(5)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(7)  Bruciatura da congelamento: (con riferimento a uno scadimento qualitativo) disidratazione irreversibile locale o diffusa della pelle e/o della carne, che può manifestarsi con alterazioni:

del colore originario (generalmente con un impallidimento), oppure

del sapore e dell'odore (insipidezza o rancidità), oppure

della consistenza (essiccamento, spugnosità).

(8)  Tolleranza nell'ambito di ciascuna specie, non tra una specie e l'altra.

(9)  GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.


ALLEGATO I

Articolo 1, punto 1) —   Denominazioni delle carcasse intere

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, ‘Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες (για βράοιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina

Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

Kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberiand

(Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge Mulardente)

(Noor) part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra

(Giovane) Anatra muta

(Giovane) Anatra ‘mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (Jauna) Mulard pīle

2.

Патица, мускусна патица, мюлар

Pato, pato de Barbaria, pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard

Avlsand

Avlsberberiand

Avlsmulardand

Ente, Barbarieente

Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard

Pīle, muskuspīle, Mulard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec – brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk

(főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa

(tal-brodu)

Haan, hen soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kurčiatko

Mlad piščanec, mlad petelin

(kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, muskusinės anties ančiukai, mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard-kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, muskusinė antis, mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, muškatna raca, mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsa

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Farghuna

(żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda)

perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

Articolo 1, punto 2) —   Denominazioni dei tagli

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-)Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno

(palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с „ядеца“

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou

(Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret

(filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha

(„magret” või „maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa

n)

Oбезкостен пуешки бут

Carne de muslo y contramuslo de pavo deshuesada

U vykostěných krůtích stehen

Udbenet kød af hele kalkunlår

Entbeintes Fleisch von Putenschenkeln

Kalkuni konditustatud koivaliha

Κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο

Deboned turkey leg meat

Cuisse désossée de dinde

Carne di coscia di tacchino disossata

Atkaulotai tītara kāju gaļai


 

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sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos da coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa

(drumstick)

Onderpoot, onderdij

(Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separati

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens

(magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

n)

Kalakuto kojų mėsa be kaulų

Kicsontozott pulykacomb

Laħam tas-saqajn tad-dundjan dissussat

Vlees van hele poten/hele dijen van kalkoenen, zonder been

Pozbawione kości mięso z nogi indyka

Carne desossada da perna inteira de peru

Pulpă dezosată de curcan

Vykostené morčacie stehno

Puranje bedro brez kosti

Kalkkunan luuton koipi-reisiliha

Urbenat kalkonkött av klubba


ALLEGATO II

Sezionatura che separa la sovraccoscia/coscia dal dorso

delimitazione dell'articolazione dell'anca

Image

Sezionatura che separa la sovraccoscia dal fuso

delimitazione dell'articolazione del ginocchio

Image


ALLEGATO III

ARTICOLO 10 —   Metodi di raffreddamento

 

bg

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lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Ōhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Ōhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

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pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessih bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessih b'air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning


ALLEGATO IV

Articolo 11, paragrafo 1 —   Tipi di allevamento

 

bg

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da

de

et

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en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovsem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l’avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt

(skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine

(lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor

(barnreared)

Élevé à l’intérieur:

système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās

(“Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Freilandhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l’extérieur

All’aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Freilandhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all’aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Unbegrenzter Auslauf

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

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a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’… % ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

Husi kŕmené ovsom

Krmljeno z … % …

gos krmljena z ovsom

Ruokittu rehulla, joka sisältää … …%

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Chované na hlbokej podstielke (chov v hale)

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra

(free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Výbehový chov (chov v exteriéri)

Prosta reja

Vapaa laidun – perinteinen kasvatustapa

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované navol'no

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Úplne vol'ný chov

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa laidun – täydellinen liikkumavapaus

Uppfödd i full frihet


ALLEGATO V

Le condizioni di cui all'articolo 11 sono le seguenti:

a)

Alimentato con il … % di …

L'indicazione degli ingredienti dell'alimentazione precisati qui di seguito è autorizzata soltanto se:

nel caso dei cereali, costituiscono, in peso, almeno il 65 % del mangime somministrato per la maggior parte del periodo di ingrasso; i sottoprodotti dei cereali non possono rappresentare più del 15 % di detta percentuale; se tuttavia viene fatto riferimento a un cereale specifico, questo deve rappresentare almeno il 35 % del mangime utilizzato e almeno il 50 % nel caso del granturco,

nel caso delle leguminose o dei foraggi verdi, costituiscono, in peso, almeno il 5 % del mangime somministrato per gran parte del periodo di ingrasso,

nel caso di prodotti lattiero-caseari, costituiscono, in peso, almeno il 5 % del mangime somministrato durante la fase di finissaggio.

Il termine «oca ingrassata con avena» può tuttavia essere utilizzato se le oche nella fase di finissaggio di tre settimane ricevono giornalmente almeno 500 grammi di avena.

b)

«Estensivo al coperto»

Questa dicitura può figurare soltanto se:

i)

la densità per metro quadrato di superficie al suolo non supera:

per i polli, i giovani galli e i capponi: 15 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo,

per le anatre, le faraone e i tacchini: 25 kg di peso vivo,

per le oche: 15 kg di peso vivo;

ii)

gli animali non vengono macellati prima di aver raggiunto un'età di:

polli: 56 giorni o più,

tacchini: 70 giorni o più,

oche: 112 giorni o più,

anatre di Pechino: 49 giorni o più,

anatre mute: 70 giorni o più per le femmine, 84 giorni o più per i maschi,

anatre «mulard» femmine: 65 giorni o più,

faraone: 82 giorni o più,

oche giovani: 60 giorni o più,

giovani galli: 90 giorni o più,

capponi: 140 giorni o più.

c)

«All'aperto»

Questa dicitura può figurare soltanto se:

i)

la densità nel ricovero e l'età alla macellazione rispettano le condizioni fissate alla lettera b), eccetto per i polli, per i quali la densità può essere aumentata a 13, ma non oltre 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato, e per i capponi, per i quali la densità non deve superare i 7,5 capi per metro quadrato, con un massimale di 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato;

ii)

per almeno metà della durata del loro ciclo vitale, gli animali hanno avuto permanentemente accesso, durante le ore diurne, a parchetti esterni ricoperti in buona parte da vegetazione, con una superficie pari ad almeno:

1 m2 per pollo o per faraona,

2 m2 per anatra o per cappone,

4 m2 per tacchino o per oca;

per le faraone, i parchetti esterni possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella del ricovero, con un'altezza di almeno 2 m. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispondente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera);

iii)

il mangime somministrato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70 % di cereali;

iv)

il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è di almeno 4 m per 100 m2 di superficie dell'edificio.

d)

«Rurale all'aperto»

Questa dicitura può figurare soltanto se:

i)

la densità per metro quadrato di superficie all'interno del ricovero non supera:

per i polli: 12 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo; tuttavia, se sono impiegati ricoveri mobili di superficie non superiore a 150 m2 che restano aperti durante la notte, la densità per metro quadrato può arrivare a 20 capi, ma senza superare i 40 kg di peso vivo per metro quadrato,

per i capponi: 6,25 capi (fino all'età di 91 giorni, 12 capi), ma non più di 35 kg di peso vivo,

per le anatre mute e le anatre di Pechino: 8 maschi, ma non più di 35 kg di peso vivo, 10 femmine, ma non più di 25 kg di peso vivo,

per le anatre «mulard»: 8 capi ma non più di 35 kg di peso vivo,

per le faraone: 13 capi ma non più di 25 kg di peso vivo,

per i tacchini: 6,25 capi (fino all'età di 7 settimane, 10 capi), ma non più di 35 kg di peso vivo,

per le oche: 5 capi (fino all'età di 6 settimane, 10 capi), 3 capi se il finissaggio è operato in clausura durante le ultime 3 settimane dell'ingrassamento, ma non più di 30 kg di peso vivo;

ii)

la superficie totale utilizzabile dei ricoveri di ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m2;

iii)

ciascun ricovero non contiene più di:

4 800 polli,

5 200 faraone,

4 000 femmine di anatra muta o di anatra di Pechino o 3 200 maschi di anatra muta o di anatra di Pechino o 3 200 anatre «mulard»,

2 500 capponi, oche e tacchini;

iv)

il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è di almeno 4 m per 100 m2 di superficie dell'edificio;

v)

gli animali hanno permanentemente accesso, durante le ore diurne, a parchetti esterni almeno fin dall'età di:

sei settimane nel caso di polli e capponi,

otto settimane nel caso di anatre, oche, faraone e tacchini;

vi)

i parchetti esterni comprendono una superficie in gran parte coperta di vegetazione almeno pari a:

2 m2 per pollo, anatra muta, anatra di Pechino o faraona,

3 m2 per anatra «mulard»,

4 m2 per cappone, a partire dal 92o giorno (2 m2 fino al 91o giorno),

6 m2 per tacchino,

10 m2 per oca.

Nel caso delle faraone, i parchetti esterni possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno al doppio di quella del ricovero, con un'altezza di almeno 2 m. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispondente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera);

vii)

gli animali ingrassati sono di una razza riconosciuta a crescita lenta;

viii)

il mangime utilizzato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70 % di cereali;

ix)

l'età minima alla macellazione è di:

81 giorni per i polli,

150 giorni per i capponi,

49 giorni per le anatre di Pechino,

70 giorni per le femmine di anatra muta,

84 giorni per i maschi di anatra muta,

92 giorni per le anatre «mulard»,

94 giorni per le faraone,

140 giorni per i tacchini e le oche da carne, venduti interi,

98 giorni per le femmine di tacchino destinate al sezionamento,

126 giorni per i maschi di tacchino destinati al sezionamento,

95 giorni per le oche destinate alla produzione di fegato grasso e di magret,

60 giorni per le oche giovani;

x)

il finissaggio in clausura non supera:

per i polli di più di 90 giorni: 15 giorni,

4 settimane per i capponi,

per le oche e le anatre «mulard» di più di 70 giorni destinate alla produzione di fegato grasso e di magret: 4 settimane.

e)

«Rurale in libertà»

L'impiego di questa dicitura presuppone il rispetto delle condizioni indicate alla lettera d); gli animali devono però avere anche costantemente accesso, durante le ore diurne, a spazi all'aperto di superficie illimitata.

In caso di restrizione, anche di ordine veterinario, all'accesso del pollame all'aperto, disposta a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali, il pollame allevato secondo i metodi di produzione di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), eccetto le faraone allevate in voliera, può continuare a essere commercializzato con una particolare indicazione del tipo di allevamento durante il periodo di applicazione della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane.


ALLEGATO VI

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ D'ACQUA RISULTANTE DAL DECONGELAMENTO

(Prova di sgocciolamento)

1.   Oggetto e campo di applicazione

Questa tecnica è utilizzata per determinare la quantità d'acqua risultante dal decongelamento di polli congelati o surgelati. Se la quantità d'acqua proveniente dallo sgocciolamento, espressa in percentuale, in peso, della carcassa, comprese tutte le frattaglie commestibili contenute nell'imballaggio, supera il valore minimo fissato al punto 7, si ritiene che la carcassa abbia assorbito un eccesso d'acqua durante il trattamento.

2.   Definizione

La quantità d'acqua determinata con questa tecnica si esprime in percentuale, in peso d'acqua sgocciolata, calcolando tale percentuale rispetto al peso totale della carcassa congelata o surgelata, comprese le frattaglie commestibili.

3.   Principio

La carcassa congelata o surgelata, comprese eventualmente le frattaglie commestibili, è decongelata in condizioni controllate che consentono di calcolare il peso dell'acqua sgocciolata.

4.   Attrezzatura

4.1.

Una bilancia in grado di pesare fino a 5 chilogrammi con una precisione non inferiore a 1 grammo.

4.2.

Sacchetti di plastica sufficientemente grandi per contenere la carcassa e muniti di un sistema sicuro di fissazione.

4.3.

Una bacinella d'acqua sottoposta a controllo termostatico, in grado di contenere le carcasse descritte ai punti 5.5 e 5.6. La bacinella deve contenere una quantità d'acqua pari a almeno 8 volte il volume dei volatili da controllare e in grado di mantenere l'acqua ad una temperatura di 42 ± 2 °C.

4.4.

Carta da filtro o altre salviette di carta assorbente.

5.   Tecnica

5.1.

Prelevare, a caso, 20 carcasse dalla quantità di volatili sottoposti al controllo. Conservarli a una temperatura massima di – 18 °C finché essi possano essere sottoposti alla prova di cui ai punti 5.2-5.11.

5.2.

Asciugare la parte esterna dell'imballaggio per togliere l'acqua e il ghiaccio che vi aderiscono. Pesare l'imballaggio e il suo contenuto arrotondandolo al grammo più vicino; si ottiene così M0.

5.3.

Togliere dalla carcassa, ed eventualmente dalle frattaglie commestibili vendute insieme ad essa, l'imballaggio esterno. Lasciare asciugare e pesare l'imballaggio, arrotondando il peso al grammo più vicino; si ottiene così M1.

5.4.

Calcolare il peso della carcassa e delle frattaglie congelate, deducendo M1 da M0.

5.5.

Introdurre la carcassa, comprese le frattaglie commestibili, in un solido sacchetto di plastica impermeabile, dirigendo la cavità addominale verso la parte inferiore e chiusa del sacchetto. Le dimensioni di quest'ultimo devono essere tali da poterlo fissare saldamente durante l'immersione nella bacinella, ma non eccessive e tali da permettere alla carcassa di non presentarsi più in posizione verticale.

5.6.

La parte del sacchetto contenente la carcassa e le frattaglie commestibili va completamente immersa nell'acqua, mentre l'imboccatura resta aperta per consentire la fuoriuscita di quanta più aria possibile. Con l'eventuale ausilio di apposite sbarre o con l'introduzione di pesi, il sacchetto viene tenuto in posizione verticale in modo che l'acqua della bacinella non possa entrarvi. I singoli sacchetti non devono toccarsi.

5.7.

Il sacchetto va lasciato a bagno nell'acqua, mantenuta a una temperatura costante di 42 ± 2 °C, muovendolo o agitando l'acqua di continuo, finché il centro termico della carcassa (corrispondente, per le presentazioni senza frattaglie, alla parte più interna del muscolo pettorale, in prossimità dello sterno, per le presentazioni con le frattaglie al centro delle stesse) abbia raggiunto la temperatura di + 4 °C. La misurazione della temperatura si effettua su due carcasse scelte a caso. Le carcasse non devono rimanere immerse per un tempo superiore a quello necessario per raggiungere la suddetta temperatura di + 4 °C. A titolo indicativo, la durata dell'immersione per carcasse conservate a – 18 °C è dell'ordine di:

Classe ponderale (g)

Peso carcassa + frattaglie (g)

Tempo indicativo di immersione in minuti

Polli senza frattaglie

Polli con frattaglie

< 800

< 825

77

92

850

825 — 874

82

97

900

875 — 924

85

100

950

925 — 974

88

103

1 000

975 — 1 024

92

107

1 050

1 025 — 1 074

95

110

1 100

1 075 — 1 149

98

113

1 200

1 150 — 1 249

105

120

1 300

1 250 — 1 349

111

126

1 400

1 350 — 1 449

118

133

Oltre i 1 400 g i tempi si allungano di sette minuti per ogni 100 g supplementari. Se il tempo indicativo di immersione non è sufficiente a far raggiungere la temperatura di + 4 °C alle due carcasse controllate, il decongelamento deve proseguire finché il centro termico delle stesse è effettivamente a + 4 °C.

5.8.

Togliere il sacchetto ed il suo contenuto dalla bacinella d'acqua; forare la base del sacchetto per consentire l'uscita dell'acqua proveniente dal decongelamento. Lasciare sgocciolare il sacchetto e il suo contenuto per un'ora a una temperatura ambiente compresa tra + 18 °C e + 25 °C.

5.9.

Ritirare la carcassa decongelata dal sacchetto ed estrarre (ove sia presente) l'imballaggio contenente le frattaglie dalla cavità addominale. Asciugare l'interno e l'esterno della carcassa con carta filtro o salviette di carta. Forare l'imballaggio contenente le frattaglie e, una volta uscita l'acqua, asciugare il più possibile l'imballaggio e le frattaglie decongelate.

5.10.

Determinare il peso totale della carcassa decongelata e delle frattaglie nonché del loro imballaggio, arrotondandolo al grammo più vicino; si ottiene così M2.

5.11.

Determinare il peso dell'imballaggio che conteneva le frattaglie, arrotondandolo al grammo più vicino; si ottiene così M3.

6.   Calcolo del risultato

Si ottiene la quantità d'acqua proveniente da decongelamento, espressa in percentuale, in peso, della carcassa congelata o surgelata (comprese le frattaglie) applicando la formula seguente:

[(M0 – M1 – M2)/(M0 – M1 – M3)] ×100

7.   Valutazione del risultato

Se per il campione di 20 carcasse la quantità media d'acqua proveniente dal decongelamento è superiore alle percentuali di seguito indicate, si ritiene che la quantità d'acqua assorbita durante il trattamento superi il valore limite.

Le percentuali in parola sono:

per il raffreddamento ad aria: 1,5 %,

per il raffreddamento per aspersione e ventilazione: 3,3 %,

per il raffreddamento per immersione: 5,1 %.


ALLEGATO VII

DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI POLLI

(Prova chimica)

1.   Oggetto e campo di applicazione

Questo metodo è utilizzato per valutare il tenore totale d'acqua dei polli congelati o surgelati. Il metodo comporta la determinazione dei tenori d'acqua e di proteine di campioni prelevati da carcasse omogeneizzate di tali volatili. Il tenore totale d'acqua così determinato è confrontato col valore limite espresso dalle formule di cui al punto 6.4 per determinare se sia stata o meno assorbita acqua in eccesso durante il processo. Se l'analista sospetta la presenza di sostanze che potrebbero interferire con la valutazione, prenderà le precauzioni del caso.

2.   Definizioni

Carcassa: la carcassa del volatile con ossa, cartilagine ed eventualmente frattaglie.

Frattaglie: fegato, cuore, ventriglio e collo.

3.   Principio

Il tenore d'acqua e di proteine è determinato con i metodi descritti nelle norme ISO (International Organization for Standardization) o con altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.

Il limite massimo del tenore totale d'acqua della carcassa è desunto dal tenore di proteine della carcassa, che può essere correlato al tenore d'acqua fisiologica.

4.   Attrezzatura e reagenti

4.1.

Bilancia per pesare le carcasse e relativi involucri con una precisione non inferiore a 1 grammo.

4.2.

Ascia o sega per carne per sezionare la carcassa in pezzi che possano essere introdotti nel trituratore.

4.3.

Trituratore e miscelatore di grande potenza, in grado di omogeneizzare pezzi interi di volatile congelato o surgelato.

Nota:

Non si raccomanda alcun tipo particolare di tritacarne. Esso dovrebbe essere abbastanza potente da permettere di sminuzzare carni e ossi surgelati o congelati, in modo da ottenere campioni omogenei corrispondenti a quelli che si potrebbero ottenere impiegando un tritacarne provvisto di un disco con fori da 4 mm.

4.4.

Per la determinazione del tenore d'acqua effettuata secondo la norma ISO 1442, l'attrezzatura specificata in questo metodo.

4.5.

Per la determinazione del tenore di proteine effettuata secondo la norma ISO 937, l'attrezzatura specificata in questo metodo.

5.   Procedimento

5.1.

Prelevare a caso sette carcasse dalla quantità di volatili sottoposta al controllo e mantenerle allo stato congelato in attesa dell'inizio dell'analisi di cui ai punti da 5.2 a 5.6.

Invece di effettuare un'analisi di ciascuna delle sette carcasse separatamente, si può anche procedere all'analisi di un campione composto dalle sette carcasse.

5.2.

Procedere all'esame nell'ora successiva al ritiro delle carcasse dal congelatore.

5.3.

a)

Asciugare la parte esterna dell'imballaggio per togliere l'acqua e il ghiaccio che vi aderiscono. Pesare ogni carcassa e liberarla dall'imballaggio. Dopo aver tagliato la carcassa in piccoli pezzi, eliminare per quanto possibile i materiali di imballaggio che avvolgono le frattaglie. Determinare il peso totale della carcassa, comprese le frattaglie e il ghiaccio della carcassa, escluso il peso del materiale d'imballaggio tolto, arrotondandolo al grammo più vicino, per ottenere il valore P1.

b)

Nel caso di un'analisi di un campione composto, determinare il peso totale delle sette carcasse, preparate conformemente al punto 5.3.a), per ottenere il valore P7.

5.4.

a)

Tritare la totalità della carcassa, il cui peso dà il valore P1, in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore) in modo da ottenere un prodotto omogeneo dal quale possa essere prelevato un campione rappresentativo di ogni carcassa.

b)

Nel caso di un'analisi di un campione composto, tritare la totalità delle sette carcasse il cui peso dà il valore P7 in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore) in modo da ottenere un prodotto omogeneo sul quale possano essere prelevati due campioni rappresentativi delle sette carcasse. Analizzare i due campioni come indicato ai punti 5.5 e 5.6.

5.5.

Prelevare un campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il suo tenore d'acqua secondo il metodo descritto nella norma ISO 1442, in modo da ottenere il tenore d'acqua indicato con «a %».

5.6.

Prelevare anche un altro campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto secondo il metodo descritto nella norma ISO 937. Convertire questo tenore in azoto in tenore di proteine grezze indicato come «b %», moltiplicandolo per il coefficiente 6,25.

6.   Calcolo dei risultati

6.1.

a)

Il peso dell'acqua (W) contenuta in ogni carcassa è dato dalla formula aP1/100 e il peso delle proteine (RP) dalla formula bP1/100, espressi in grammi. Determinare i totali dei pesi dell'acqua (W7) e dei pesi delle proteine (RP7) delle sette carcasse analizzate.

b)

Nel caso di un'analisi di un campione composto, determinare il tenore medio d'acqua (a %) e proteine (b %) dei due campioni analizzati. Il peso dell'acqua (W7) delle sette carcasse è dato dalla formula aP7 /100 e il peso delle proteine (RP7) dalla formula bP7/100, espressi in grammi.

6.2.

Determinare il peso medio d'acqua (WA) e di proteine (RPA) dividendo W7 e RP7 per sette.

6.3.

Il tenore teorico d'acqua fisiologica determinato mediante questo metodo può essere calcolato con la seguente formula:

polli: 3,53 × RPA + 23.

6.4.

a)

Raffreddamento ad aria

Assumendo il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 2 % (1), il valore massimo ammissibile del tenore totale d'acqua (WG) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottiene con la seguente formula:

polli: WG = 3,65 × RPA + 42.

b)

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Assumendo l'assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 4,5 % (2), il valore massimo ammissibile del tenore totale d'acqua (WG) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottiene con la seguente formula:

polli: WG = 3,79 × RPA + 42.

c)

Raffreddamento per immersione

Assumendo l'assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 7 % (3), i valori massimi ammissibili del tenore totale d'acqua (WG) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottengono dalle seguenti formule:

polli: WG = 3,93 × RPA + 42.

6.5.

Se il valore medio del tenore d'acqua (WA) delle sette carcasse, determinato in base al punto 6.2, non è superiore ai valori massimi di cui al punto 6.4 (WG), la quantità di pollame sottoposto a controllo è considerata conforme.


(1)  Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l'acqua estranea assorbita.

(2)  Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l'acqua estranea assorbita.

(3)  Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l'acqua estranea assorbita.


ALLEGATO VIII

DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI TAGLI DI POLLAME

(Prova chimica)

1.   Oggetto e campo di applicazione

Questo metodo è utilizzato per determinare il tenore totale d'acqua di alcuni tagli di pollame. Esso comporta la determinazione del tenore d'acqua e di proteine dei campioni a partire dai tagli di pollame omogeneizzati. Il tenore totale d'acqua così determinato è confrontato col valore limite espresso dalle formule di cui al punto 6.4 per determinare se sia stata o meno assorbita acqua in eccesso durante il processo. Se l'analista sospetta la presenza di sostanze che potrebbero interferire con la valutazione, prenderà le precauzioni del caso.

2.   Definizioni e procedure di campionamento

Le definizioni di cui all'articolo 1, punto 2), si applicano ai tagli di pollame di cui all'articolo 20. L'entità dei campioni deve essere almeno la seguente:

petto di pollo: metà del petto,

filetto di petto di pollo: metà del petto, disossato e senza pelle,

petto di tacchino, filetto/fesa di tacchino e carne di coscia di tacchino disossata: porzioni da 100 g circa,

altri tagli: come definito all'articolo 1, punto 2).

Nel caso di prodotti sfusi congelati o surgelati (tagli non imballati al pezzo), gli imballaggi dai quali devono essere prelevati i campioni possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 °C fino al momento della rimozione dei singoli tagli.

3.   Principio

Il tenore d'acqua e di proteine è determinato con i metodi descritti nelle norme ISO (International Organization for Standardization) o con altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.

Il tenore massimo totale ammissibile d'acqua nei tagli di pollame è desunto dal tenore di proteine dei tagli, che può essere correlato al tenore d'acqua fisiologica.

4.   Attrezzatura e reagenti

4.1.

Bilancia per pesare i tagli e gli involucri, in grado di pesare con una precisione superiore a ± 1 grammo.

4.2.

Ascia o sega per carne per sezionare i tagli in pezzi che possano essere introdotti nel trituratore.

4.3.

Trituratore e miscelatore di grande potenza, in grado di omogeneizzare i tagli di pollame o parti di essi.

Nota:

Non si raccomanda alcun tipo particolare di tritacarne. Esso dovrebbe essere abbastanza potente da permettere di sminuzzare carni ed ossi surgelati o congelati, in modo da ottenere campioni omogenei corrispondenti a quelli che si potrebbero ottenere impiegando un tritacarne provvisto di un disco con fori da 4 millimetri.

4.4.

Per la determinazione del tenore d'acqua effettuata secondo la norma ISO 1442, l'attrezzatura specificata in questo metodo.

4.5.

Per la determinazione del tenore di proteine effettuata secondo la norma ISO 937, l'attrezzatura specificata in questo metodo.

5.   Procedimento

5.1.

Prelevare a caso cinque tagli della quantità di volatili sottoposta al controllo e mantenerli allo stato refrigerato o congelato, in attesa dell'inizio dell'analisi di cui ai punti da 5.2 a 5.6.

I campioni di prodotti sfusi congelati o surgelati di cui al punto 2 possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 °C in attesa dell'inizio dell'analisi.

L'analisi può essere eseguita sia su ciascuno dei cinque tagli, sia su un campione composto dai cinque tagli.

5.2.

Procedere alla preparazione nell'ora successiva al ritiro dei tagli dal congelatore o dal frigorifero.

5.3.

a)

Asciugare la parte esterna dell'imballaggio per togliere l'acqua e il ghiaccio che vi aderiscono. Pesare i singoli tagli e liberarli dall'imballaggio. Dopo aver ridotto il taglio in piccoli pezzi, determinare il peso del taglio arrotondandolo al grammo più vicino, escludendo il peso del materiale d'imballaggio tolto, per ottenere il valore P1.

b)

Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il peso totale dei cinque tagli, preparati conformemente al punto 5.3 a), per ottenere il valore P5.

5.4.

a)

Tritare la totalità del taglio, il cui peso dà il valore P1, in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore), in modo da ottenere un prodotto omogeneo dal quale si possa prelevare un campione rappresentativo di ciascun taglio.

b)

Nel caso dell'analisi di un campione composto, tritare in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 tutti i cinque tagli il cui peso complessivo dà il valore P5 (se necessario, mescolare con un miscelatore), in modo da ottenere un prodotto omogeneo dal quale si possano prelevare due campioni rappresentativi dei cinque tagli.

Analizzare i due campioni come indicato ai punti 5.5 e 5.6.

5.5.

Prelevare un campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il suo tenore d'acqua secondo il metodo descritto nella norma ISO 1442, in modo da ottenere il tenore d'acqua indicato con «a %».

5.6.

Prelevare anche un altro campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto secondo il metodo descritto nella norma ISO 937. Convertire questo tenore in azoto in tenore di proteine grezze indicato come «b %», moltiplicandolo per il coefficiente 6,25.

6.   Calcolo dei risultati

6.1.

a)

Il peso dell'acqua (W) di ciascun taglio è dato dalla formula W = P1/100 e il peso delle proteine (RP) dalla formula bP1/100, espressi in grammi.

Determinare la somma dei pesi d'acqua (W5) e di proteine (RP5) nei cinque tagli analizzati.

b)

Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il tenore medio d'acqua (a %) e di proteine (b %) dei due campioni analizzati. Il peso dell'acqua (W5) nei cinque tagli è dato dalla formula aP5/100 e quello delle proteine (RP5) dalla formula bP5/100; ambedue i valori sono espressi in grammi.

6.2.

Determinare il peso medio d'acqua (WA) e di proteine (RPA) dividendo rispettivamente per cinque i valori di W5 e RP5.

6.3.

Il rapporto teorico medio W/RP determinato con questo metodo è il seguente:

filetto/fesa e petto di pollo: 3,19 ± 0,12,

coscia e quarto della coscia di pollo: 3,78 ± 0,19,

filetto/fesa e petto di tacchino: 3,05 ± 0,15,

coscia di tacchino: 3,58 ± 0,15,

carne di coscia di tacchino disossata: 3,65 ± 0,17.

6.4.

Assumendo che il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione sia pari al 2 %, 4 % o 6 % (1) a seconda del tipo di prodotto e del metodo di raffreddamento utilizzato, i valori massimi ammissibili per il rapporto W/RP determinati con questo metodo sono i seguenti:

 

Raffreddamento ad aria

Refrigerati per aspersione

Raffreddamento per immersione

Filetto/fesa di pollo, senza pelle

3,40

3,40

3,40

Petto di pollo, con pelle

3,40

3,50

3,60

Sovraccoscia, fuso, coscia, coscetta di pollo, quarto della coscia, con pelle

4,05

4,15

4,30

Filetto/fesa di tacchino, senza pelle

3,40

3,40

3,40

Petto di tacchino con pelle

3,40

3,50

3,60

Sovraccoscia, fuso, coscia di tacchino, con pelle

3,80

3,90

4,05

Carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle

3,95

3,95

3,95

Se il rapporto medio WA/RPA dei cinque tagli, determinato in base ai valori di cui al punto 6.2, non è superiore ai rapporti indicati al punto 6.4, la quantità di tagli di pollame sottoposta al controllo è considerata conforme.


(1)  Calcolato in base al taglio, esclusa l'acqua estranea assorbita. Per i filetti (senza pelle) e la carne di coscia di tacchino disossata, la percentuale è pari al 2 % per ciascuno dei metodi di refrigerazione.


ALLEGATO IX

VERIFICA DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA NELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE

(Prova presso l'impianto)

1.

Almeno una volta per periodo di lavorazione di otto ore:

prelevare a caso 25 carcasse dalla catena di eviscerazione, immediatamente dopo l'eviscerazione e la completa asportazione delle frattaglie e del grasso e prima del primo lavaggio.

2.

Se necessario, tagliare il collo lasciando la pelle del collo attaccata alla carcassa.

3.

Identificare ciascuna carcassa individualmente. Pesare ciascuna carcassa e registrarne il peso, arrotondato al grammo più vicino.

4.

Rimettere le carcasse che sono oggetto di controllo sulla catena di eviscerazione, affinché proseguano il corso normale delle operazioni di lavaggio, di refrigerazione, di sgocciolamento, ecc.

5.

Riprendere le carcasse etichettate al termine della catena di sgocciolamento, senza sottoporle ad uno sgocciolamento di durata superiore a quello normalmente praticato per i volatili del lotto da cui proviene il campione.

6.

Il campione è formato dalle prime 20 carcasse recuperate. Queste vengono nuovamente pesate. Il loro peso, arrotondato al grammo più vicino, è indicato in corrispondenza del peso constatato all'atto della prima pesatura. La prova è nulla se si recuperano meno di 20 carcasse identificate.

7.

Togliere i marchi di identificazione dalle carcasse del campione e sottoporre le carcasse alle abituali operazioni di imballaggio.

8.

Determinare la percentuale di assorbimento d'acqua deducendo il peso totale delle 20 carcasse esaminate prima del lavaggio dal peso totale delle medesime carcasse dopo il lavaggio, la refrigerazione e lo sgocciolamento, dividendo la differenza per il peso iniziale e moltiplicando per 100.

9.

In luogo della pesatura manuale descritta sopra ai punti da 1 a 8, si può utilizzare la pesatura automatica per determinare la percentuale di assorbimento d'acqua per lo stesso numero di carcasse, applicando gli stessi principi, a condizione che la pesatura automatica sia stata precedentemente approvata a tale scopo dall'autorità competente.

10.

Il risultato non deve essere superiore alle percentuali seguenti del peso iniziale della carcassa o a qualsiasi altra cifra che consenta di rispettare il tenore massimo totale d'acqua estranea:

:

per il raffreddamento ad aria

:

0 %,

:

per il raffreddamento per aspersione o ventilazione

:

2 %,

:

per il raffreddamento per immersione

:

4,5 %.


ALLEGATO X

DICITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 6

:

in bulgaro

:

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕО

:

in spagnolo

:

Contenido en agua superior al límite CE

:

in ceco

:

Obsah vody překračuje limit ES

:

in danese

:

Vandindhold overstiger EF-Normen

:

in tedesco

:

Wassergehalt über dem EG-Höchstwert

:

in estone

:

Veesisaldus ületab EÜ normi

:

in greco

:

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΚ

:

in inglese

:

Water content exceeds EC limit

:

in francese

:

Teneur en eau supérieure à la limite CE

:

in italiano

:

Tenore d’acqua superiore al limite CE

:

in lettone

:

Ūdens saturs pārsniedz EK noteikto normu

:

in lituano

:

Vandens kiekis viršija EB nustatytą ribą

:

in ungherese

:

Víztartalom meghaladja az EK által előírt határértéket

:

in maltese

:

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KE

:

in olandese

:

Watergehalte hoger dan het EG-maximum

:

in polacco

:

Zawartość wody przekracza normę WE

:

in portoghese

:

Teor de água superior ao limite CE

:

in rumeno

:

Conținutul de apă depășește limita CE

:

in slovacco

:

Obsah vody presahuje limit ES

:

in sloveno

:

Vsebnost vode presega ES omejitev

:

in finlandese

:

Vesipitoisuus ylittää EY-normin

:

in svedese

:

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EG.


ALLEGATO XI

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

Belgio

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

Bulgaria

Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София–1606

(Sofia–1606)

Repubblica ceca

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické,

chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

Danimarca

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Germania

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

Irlanda

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

Grecia

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

Spagna

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

Francia

SCL Laboratoire de Lyon

10, avenue des Saules

BP 74

F-69922 Oullins

Italia

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

Cipro

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

Lettonia

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

Lituania

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

Lussemburgo

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

Ungheria

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

Malta

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

Paesi Bassi

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

6708 AE Wageningen

Nederland

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

Polonia

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

60-791 Poznań

Polska

Portogallo

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 Lisboa

Romania

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

Slovenia

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

Slovacchia

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

842 52 Bratislava

Slovenská republika

Finlandia

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FI-00710 Helsinki

Svezia

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

Regno Unito

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY

United Kingdom


ALLEGATO XII

Compiti e struttura organizzativa del comitato di esperti nel controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame

Al comitato di esperti di cui all'articolo 19 sono affidati i seguenti compiti:

a)

fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi di analisi e sulle prove comparative del tenore d'acqua nelle carni di pollame;

b)

coordinare l'applicazione, da parte dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare mediante l'organizzazione di prove comparative e valutative;

c)

sostenere i laboratori nazionali di riferimento nelle prove valutative prestando assistenza scientifica per la valutazione dei dati statistici e per l'elaborazione di relazioni;

d)

coordinare la sperimentazione di nuovi metodi di analisi ed informare i laboratori nazionali di riferimento in merito ai progressi compiuti in materia;

e)

prestare assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, segnatamente nei casi di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri.

Il comitato di esperti di cui all'articolo 19 è organizzato come segue:

Il comitato di esperti per il controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame è formato da rappresentanti dell'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca (CCR), della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento. Il rappresentante dell'IRMM funge da presidente del comitato e designa i laboratori nazionali di riferimento secondo un criterio di rotazione. Le autorità degli Stati membri responsabili del laboratorio nazionale di riferimento designato nominano quindi i singoli esperti nel controllo del tenore d'acqua dei prodotti alimentari che dovranno prestare la loro opera in seno al comitato. Ogni anno a rotazione viene sostituito uno dei laboratori nazionali di riferimento partecipanti, in modo da garantire al comitato una certa continuità. Le spese incorse dagli esperti degli Stati membri e/o dai laboratori nazionali di riferimento nell'esercizio delle loro funzioni a norma della presente sezione del presente allegato sono a carico dei rispettivi Stati membri.

Compiti dei laboratori nazionali di riferimento

Ai laboratori nazionali di riferimento elencati nell'allegato XI sono affidati i seguenti compiti:

a)

coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell'analisi del tenore d'acqua delle carni di pollame;

b)

assistere l'autorità competente dello Stato membro nell'organizzazione del sistema di controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame;

c)

partecipare a prove comparative (prove valutative) tra i vari laboratori nazionali di cui alla lettera a);

d)

provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal comitato di esperti presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali di cui alla lettera a);

e)

collaborare con il comitato di esperti e, nel caso in cui il laboratorio nazionale sia designato a farne parte, preparare i campioni necessari per le prove, incluse le prove di omogeneità, e provvedere alla loro spedizione nei modi appropriati.


ALLEGATO XIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1906/90

Regolamento (CEE) n. 1538/91

Presente regolamento

 

Articolo 1

Articolo 1

 

Articolo 1 bis, termini introduttivi

Articolo 2, termini introduttivi

Articolo 2, punti 2), 3) e 4)

 

Articolo 2, punti a), b) e c)

Articolo 2, punto 8)

 

Articolo 2, punto d)

 

Articolo 1 bis, primo e secondo trattino

Articolo 2, punti e) e f)

 

Articolo 2

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

Articolo 4

 

Articolo 3, paragrafo 5

 

Articolo 3

Articolo 4

 

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi da 1 a 4

 

Articolo 5, paragrafi da 2 a 5

Articolo 6

 

Articolo 5, paragrafo 6

 

Articolo 5

Articolo 6

 

Articolo 6, paragrafo 1, termini introduttivi

Articolo 7, paragrafo 1, termini introduttivi

 

Articolo 6, paragrafo 1, dal primo al sesto trattino

Articolo 7, paragrafo 1, punti da a) a f)

 

Articolo 6, paragrafo 2, termini introduttivi

Articolo 7, paragrafo 2, termini introduttivi

 

Articolo 6, paragrafo 2, dal primo al quarto trattino

Articolo 7, paragrafo 2, punti da a) a d)

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

 

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 4

 

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 5

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 3, termini introduttivi

Articolo 9, paragrafo 3, termini introduttivi

 

Articolo 8, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 3, punto a)

 

Articolo 8, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 3, punto b)

 

Articolo 8, paragrafo 4, primo comma, termini introduttivi

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, termini introduttivi

 

Articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dal primo al terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, punti da a) a c)

 

Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma

 

Articolo 8, paragrafi da 5 a 12

Articolo 9, paragrafi da 5 a 12

 

Articolo 8, paragrafo 13, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 13, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 13

 

Articolo 9

Articolo 10

 

Articolo 10

Articolo 11

 

Articolo 11, paragrafo 1, termini introduttivi

Articolo 12, paragrafo 1, termini introduttivi

 

Articolo 11, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino

Articolo 12, paragrafo 1, punti da a) a d)

 

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 2 bis

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 11, paragrafo 2 ter

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 11, paragrafo 3, termini introduttivi

Articolo 12, paragrafo 5, termini introduttivi

 

Articolo 11, paragrafo 3, dal primo al quarto trattino

Articolo 12, paragrafo 5, punti da a) a d)

 

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 6

 

Articolo 12

Articolo 13

 

Articolo 13

Articolo 14

 

Articolo 14 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 15

 

Articolo 14 bis, paragrafi da 3 a 5

Articolo 16, paragrafi da 1 a 3

 

Articolo 14 bis, paragrafo 5 bis

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 14 bis, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 5

 

Articolo 14 bis, paragrafo 7, primo comma, termini introduttivi

Articolo 16, paragrafo 6, primo comma

 

Articolo 14 bis, paragrafo 7, primo comma, trattini

Allegato X

 

Articolo 14 bis, paragrafo 7, secondo e terzo comma

Articolo 16, paragrafo 6, secondo e terzo comma

 

Articolo 14 bis, paragrafi da 8 a 12

Articolo 17, paragrafi da 1 a 5

 

Articolo 14 bis, paragrafo 12 bis

Articolo 18, paragrafo 1

 

Articolo 14 bis, paragrafo 13

Articolo 18, paragrafo 2

 

Articolo 14 bis, paragrafo 14

Articolo 19

 

Articolo 14 ter, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

 

Articolo 14 ter, paragrafo 2, primo comma, termini introduttivi

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, termini introduttivi

 

Articolo 14 ter, paragrafo 2, primo comma, dal primo al terzo trattino

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, punti da a) a c)

 

Articolo 14 ter, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 14 ter, paragrafi 3 e 4

Articolo 20, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 15

 

Articolo 21

 

Articolo 22

 

Allegato I

Allegato I

 

Allegato I bis

Allegato II

 

Allegato II

Allegato III

 

Allegato III

Allegato IV

 

Allegato IV

Allegato V

 

Allegato V

Allegato VI

 

Allegato VI

Allegato VII

 

Allegato VI bis

Allegato VIII

 

Allegato VII

Allegato IX

 

Allegato VIII

Allegato XI

 

Allegato IX

Allegato XII

 

Allegato XIII


17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/88


REGOLAMENTO (CE) N. 544/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2008

relativo al divieto di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e nelle acque comunitarie e internazionali della zona VI per le navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

11/T&Q

Stato membro

Spagna

Stock

GHL/2A-C46

Specie

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

Acque comunitarie delle zone IIa e IV; acque comunitarie e internazionali della zona VI

Data

12.5.2008


17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/90


REGOLAMENTO (CE) N. 545/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 526/2008 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 155 del 13.6.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 17 giugno 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

19,90

6,35

1701 11 90 (1)

19,90

12,02

1701 12 10 (1)

19,90

6,16

1701 12 90 (1)

19,90

11,50

1701 91 00 (2)

23,80

13,75

1701 99 10 (2)

23,80

8,81

1701 99 90 (2)

23,80

8,81

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/92


REGOLAMENTO (CE) N. 546/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1399/2007 per alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1399/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per quanto riguarda le salsicce e alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1399/2007 ha aperto dei contingenti tariffari per l’importazione di alcuni prodotti a base di carne.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4180 a norma del regolamento (CE) n. 1399/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono pari a 1 390 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). : Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 311 del 29.11.2007, pag. 7.


17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/93


REGOLAMENTO (CE) N. 547/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1382/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione per le carni suine (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1382/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4046 ai sensi del regolamento (CE) n. 1382/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono pari a 5 250 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 309, del 27.11.2007, pag. 28.


17.6.2008   

IT

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L 157/94


REGOLAMENTO (CE) N. 548/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 812/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 812/2007 della Commissione, dell’11 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d’America (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 812/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4170 ai sensi del regolamento (CE) n. 812/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono pari a 600 500 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 182 del 12.7.2007, pag. 7.


17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/95


REGOLAMENTO (CE) N. 549/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 979/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario nel settore delle carni suine originarie del Canada (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 979/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4204 ai sensi del regolamento (CE) n. 979/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono pari a 1 156 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 217 del 22.08.2007, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1564/2007 della Commissione (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 36).


17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/96


REGOLAMENTO (CE) N. 550/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 806/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 806/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 806/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 806/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 181 dell'11.7.2007, pag. 3.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.7.2008-30.9.2008

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo 1.10.2008-31.12.2008

(kg)

G2

09.4038

85,853052

G3

09.4039

 (2)

738 000

G4

09.4071

 (1)

750 500

G5

09.4072

 (1)

1 540 250

G6

09.4073

 (1)

3 766 750

G7

09.4074

 (2)

1 119 750


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/98


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2008

relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(2008) 2168]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2008/448/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I.   FATTI E PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 21 novembre 2007 pervenuta alla Commissione il 23 novembre 2007, la rappresentanza permanente del Regno di Danimarca presso l’Unione europea ha, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, notificato le misure nazionali concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne. Il Regno di Danimarca ritiene necessario mantenere queste disposizioni nonostante l’adozione della direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (1) e non intende recepire nella legislazione nazionale la direttiva 2006/52/CE limitatamente all’aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne.

1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA

1.1.   ARTICOLO 95, PARAGRAFI 4 E 6, DEL TRATTATO CE

(2)

L’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE recita: «Allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse».

(3)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

1.2.   DIRETTIVA 2006/52/CE

(4)

In base ai principi generali della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (2), un additivo alimentare può essere approvato solo qualora esista una sufficiente necessità tecnologica, esso sia accettabile da un punto di vista sanitario e non induca in errore il consumatore.

(5)

Da molti decenni i nitriti vengono utilizzati nelle carni e nei prodotti a base di carne per garantire, unitamente ad altri fattori, la conservazione e la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne, in particolare di quelli ottenuti mediante salatura; essi inibiscono, tra l’altro, la moltiplicazione del Clostridium botulinum, il batterio responsabile del botulismo, che è potenzialmente letale. Nel contempo è noto che la presenza di nitriti nei prodotti a base di carne può determinare la formazione di nitrosammine, risultate cancerogene. La normativa in questo settore deve quindi garantire un equilibrio tra il rischio di formazione di nitrosammine derivante dalla presenza di nitriti nei prodotti a base di carne e la funzione protettiva dei nitriti contro la moltiplicazione dei batteri, in particolare quelli responsabili del botulismo.

(6)

Nella sua versione originaria la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (3) stabiliva livelli massimi dei residui di nitriti e nitrati per vari prodotti a base di carne ed anche le «quantità introdotte indicative». L’allegato I, punto 3, lettera c), della direttiva 2006/52/CE modifica l’allegato III, parte C, della direttiva 95/2/CE per quanto concerne l’E 249 (nitrito di potassio) e l’E 250 (nitrito di sodio).

(7)

La direttiva 2006/52/CE stabilisce invece, a titolo di regola generale, la dose massima di E 249 (nitrito di potassio) e di E 250 (nitrito di sodio) che può essere aggiunta durante la fabbricazione. Tale dose è di 150 mg/kg per i prodotti a base di carne in generale e di 100 mg/kg per i prodotti a base di carne sterilizzati. Per alcuni particolari prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura in determinati Stati membri la dose massima è di 180 mg/kg.

(8)

Tale impostazione è conforme ai pareri del comitato scientifico dell’alimentazione umana (di seguito SCF) del 1990 (4) e 1995 (5) e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 26 novembre 2003 (6) la quale ha concluso che sono le quantità di nitriti «introdotte», piuttosto che la dose residua, a contribuire all’effetto di inibizione nei confronti del C. botulinum, e ha raccomandato di sostituire l’espressione «quantità introdotta indicativa» con l’espressione «quantità massima introdotta». L’EFSA tiene conto anche della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-3/00 Regno di Danimarca contro Commissione delle Comunità europee concernente una precedente richiesta della Danimarca a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE; nella sentenza la Corte ha statuito che la Commissione, nel respingere la richiesta della Danimarca concernente l’impiego dei nitriti nei prodotti a base di carne, non ha preso sufficientemente in considerazione i pareri dell’SCF del 1990 e 1995, i quali esprimevano dubbi sull’adeguatezza delle quantità dei nitriti autorizzate dalla direttiva 95/2/CE (7).

(9)

A titolo di eccezione alla regola generale, la direttiva 2006/52/CE stabilisce le dosi massime residue relative ad alcuni particolari prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura con processi di fabbricazione tradizionale. La dose massima residua è di 50 mg/kg, 100 mg/kg e 175 mg/kg a seconda delle diverse tipologie di questi prodotti: ad esempio è di 175 kg/kg per il Wiltshire bacon, il dry cured bacon e prodotti affini e di 100 mg/kg per il Wiltshire ham e prodotti affini. Per quanto concerne questi prodotti è stata stabilita la dose massima residua, in quanto, data la natura stessa del processo di fabbricazione, non è possibile controllare quale sia la quantità «introdotta» di sali per la conservazione assorbita dalla carne. La direttiva descrive il processo di produzione di questi particolari prodotti al fine di consentire l’individuazione dei «prodotti affini» e di chiarire a quali prodotti si applichino le diverse dosi massime residue. La tabella che segue riporta le dosi massime residue stabilite dalla direttiva 2006/52/CE (8).

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione

(espressa in NaNO3)

Dose massima residua

(espressa in NaNO3)

E 249

Nitrito di potassio (x)

Prodotti a base di carne

150 mg/kg

 

E 250

Nitrito di sodio (x)

Prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3,00) (y)

100 mg/kg

 

Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura per immersione (1):

 

 

Wiltshire bacon (1.1);

 

 

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados);

 

175 mg/kg

Toucinho fumado (1.2);

 

 

e prodotti affini

 

 

Wiltshire ham (1.1);

 

100 mg/kg

e prodotti affini

 

 

Rohschinken, nassgepökelt (1.6);

 

50 mg/kg

e prodotti affini

 

 

Cured tongue (1.3)

 

50 mg/kg

Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura a secco (2):

 

 

Dry cured bacon (2.1);

 

175 mg/kg

e prodotti affini

 

 

Dry cured ham (2.1);

 

100 mg/kg

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);

 

 

Presunto, presunto da pá e paio do lombo (2.3);

 

 

e prodotti affini

 

 

Rohschinken, trockengepökelt (2.5);

 

50 mg/kg

e prodotti affini

 

 

Altri prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura (3):

 

 

Vysočina

180 mg/kg

 

Selský salám

 

 

Turistický trvanlivý salám

 

 

Poličan

 

 

Herkules

 

 

Lovecký salám

 

 

Dunajská klobása

 

 

Paprikáš (3.5);

 

 

e prodotti affini

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);

 

50 mg/kg

e prodotti affini

 

 

Jellied veal e brisket (3.2)

 

 

(10)

Come raccomandato dai pareri dell’SCF e dell’EFSA, la direttiva 2006/52/CE si basa sulla fissazione di dosi massime aggiunte e riflette gli intervalli dei valori indicati nei citati pareri scientifici precisando che il valore massimo ammesso è di 100 mg/kg di nitriti nei prodotti a base di carne sterilizzati e di 150 mg/kg negli altri prodotti a base di carne. Data l’ampia gamma di prodotti a base di carne (ottenuti mediante salatura) e di metodi di fabbricazione che si registrano nella Comunità, il legislatore comunitario ha all’epoca ritenuto che non fosse possibile precisare il livello di nitriti adeguato per ciascun prodotto.

(11)

Le eccezioni alla regola della dose massima aggiunta hanno carattere limitato; si applicano a determinati prodotti tradizionalmente fabbricati in alcuni Stati membri per i quali, data la natura stessa del processo di fabbricazione, non è possibile controllare quale sia la quantità «introdotta» di sali per la conservazione assorbiti dalla carne. I prodotti tradizionali cui si applicano le eccezioni vengono definiti mediante una descrizione del metodo di fabbricazione.

(12)

La direttiva 2006/52/CE doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 15 febbraio 2008 al fine di autorizzare il commercio e l’uso dei prodotti conformi alla direttiva medesima entro il 15 febbraio 2008 e vietare il commercio e l’uso dei prodotti non conformi entro il 15 agosto 2008.

2.   DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATE

(13)

Le disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca sono il decreto n. 22 dell’11.1.2005 relativo agli additivi alimentari (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer) e l’elenco positivo danese degli additivi alimentari autorizzati (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, «Positivlisten»).

(14)

Il decreto n. 22 contiene il principio secondo cui solo gli additivi che figurano in un elenco positivo possono essere utilizzati nei prodotti alimentari a determinate condizioni e nel rispetto degli obiettivi e delle limitazioni indicate (9). Esso prevede altresì che, salvo quanto altrimenti disposto, i valori massimi indicati nell’elenco positivo facciano riferimento al tenore massimo dell’additivo che può essere presente in un prodotto alimentare nella forma in cui è presentato per la vendita (10). Di conseguenza possono essere venduti sul mercato danese solo i prodotti alimentari conformi a quanto disposto dal decreto n. 22 e dall’elenco positivo. L’elenco positivo compilato dalla Danish Veterinary and Food Administration (DFVA — Amministrazione veterinaria e alimentare danese) sulla base del decreto n. 22 indica quali additivi possono essere utilizzati nei singoli prodotti alimentari e in quali quantitativi. La versione notificata si applica dal 29 gennaio 2005.

(15)

Per quanto concerne l’impiego dei nitriti E 249 ed E 250 nelle carni e nei prodotti a base di carne, l’elenco positivo danese indica soltanto la dose massima aggiunta.

Prodotti alimentari

Dose di nitriti aggiunta (mg/kg)

8.2.1.

Prodotti a base di carne non trattati termicamente, ottenuti da pezzi interi di carne, comprese le fette di prodotti (in generale)

60

Bacon di tipo Wiltshire e tagli simili, compreso il prosciutto salato

150

8.2.2.

Prodotti a base di carne trattati termicamente, ottenuti da pezzi interi di carne, comprese le fette di prodotti (in generale)

60

Rullepølse (salsiccia di carne arrotolata)

100

Prodotti conservati o semiconservati, bacon di tipo Wiltshire e relativi tagli, compreso il prosciutto salato

150

8.3.1.

Prodotti a base di carne non trattati termicamente, ottenuti da carne macinata, comprese le fette di prodotti (in generale)

60

Salame fermentato

100

Prodotti a base di carne, non trattati termicamente, conservati o semiconservati, ottenuti da carni macinate

150

8.3.2.

Prodotti a base di carne trattati termicamente, ottenuti da carni macinate

60

Polpette di carne e pâté di fegato (kødboller e leverpostej)

0

Prodotti a base di carne trattati termicamente, conservati o semiconservati, ottenuti da carni macinate

150

(16)

Emerge quindi che a molti prodotti a base di carne si applica il limite di 60 mg/kg (11), mentre i corrispondenti limiti massimi stabiliti dalla direttiva 2006/52/CE sono 100 o 150 mg/kg. Per alcune salsicce il limite massimo consentito in Danimarca è pari a 100 mg/kg, mentre per alcuni particolari prodotti a base di carne conservati o semiconservati, compreso il «bacon di tipo Wiltshire e tagli simili» il limite massimo è di 150 mg/kg.

3.   PROCEDIMENTO

(17)

Il 17 agosto la Commissione ha ricevuto una prima comunicazione dal Regno di Danimarca, datata 14 agosto 2007, con la quale la Danimarca criticava vari aspetti della direttiva 2006/52/CE e informava la Commissione che non intendeva recepire tale direttiva limitatamente ai nitriti nei prodotti alimentari. La Danimarca non ha però notificato le disposizioni nazionali che intendeva mantenere e la Commissione ha provveduto a segnalarlo al governo danese con lettera del 13 novembre 2007. La rappresentanza permanente di Danimarca presso l’Unione europea ha notificato le disposizioni nazionali pertinenti con lettera del 21 novembre 2007 pervenuta alla Commissione in data 23 novembre 2007. In un’ulteriore nota del 22 novembre 2007 pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2007 e corredata di una relazione del 30 ottobre 2007 del National Food Institute (Istituto nazionale dell’alimentazione), la Danimarca ha prodotto elementi per dimostrare la fondatezza della sua richiesta.

(18)

Con lettera datata 21 dicembre 2007 la Commissione ha informato il governo danese di avere ricevuto la notifica, comunicando che il periodo di sei mesi previsto per il suo esame a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, decorreva dal 24 novembre 2007, giorno successivo al ricevimento della notifica.

(19)

Con nota del 31 marzo 2008 la Danimarca ha fornito dati circa il consumo di prodotti a base di carne in Danimarca.

(20)

Con lettera del 31 gennaio 2008 la Commissione ha informato della notifica gli altri Stati membri e i paesi EFTA, dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni. La Commissione ha anche pubblicato una comunicazione riguardante la notifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (12) per informare le altri parti interessate delle disposizioni nazionali danesi e delle motivazioni addotte dalla Danimarca. La Commissione ha ricevuto osservazioni dall’Estonia, dalla Francia, dall’Ungheria e dalla Norvegia (13).

L’Estonia sottolinea che è essenziale che le restrizioni siano scientificamente giustificate, visto che la legislazione danese produce effetti restrittivi sul commercio.

La Francia evidenzia che i nitriti sono un potente inibitore della proliferazione di alcuni batteri, tra cui il Clostridium botulinum, e perciò importanti ai fini della prevenzione delle intossicazioni alimentari e che non esistono alternative per quanto riguarda i prodotti a base di carne. Secondo la Francia, la direttiva 2006/52/CE si basa sul parere dell’EFSA del 26 novembre 2003 e limita quanto più possibile la concentrazione di nitrosammine, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare. Conformemente a quanto raccomandato dall’EFSA, la direttiva stabilisce le dosi aggiunte e fa riferimento alle dosi massime residue solo a titolo di eccezione e solo quando non sia stato possibile stabilire le dosi massime aggiunte. Una nuova analisi dovrebbe essere condotta solo quando saranno disponibili i risultati degli studi condotti negli Stati membri in merito al consumo degli additivi in base alla nuova disciplina.

L’Ungheria, pur essendo a favore di una riduzione con tutti i mezzi possibili dell’esposizione ai nitriti e alle nitrosammine, sottolinea l’esigenza di stabilire livelli adeguati dei nitriti a livello dell’UE, e ciò anche per i prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura, che possono essere diversi dai prodotti a base di carne danesi e per i quali l’aggiunta di livelli più elevati di nitriti può essere giustificata. Essa contesta la tesi danese secondo cui il recepimento della direttiva 2006/52/CE potrebbe determinare in Danimarca un aumento dei nitriti compreso tra il 230 e il 240 %, considerato che i fabbricanti sono tenuti a impiegare dosi inferiori a quella massima consentita se possono garantire la prescritta sicurezza microbiologica. La cultura europea subirebbe un impoverimento se i prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura dovessero scomparire dal mercato.

La Norvegia ritiene che la misura danese trovi giustificazione nelle esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato CE. A suo avviso la misura mira a garantire un elevato livello di tutela della salute umana sulla base di pareri scientifici e non costituisce una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio. La Norvegia sostiene che l’ostacolo al funzionamento del mercato interno che tale misura comporta è necessario e proporzionato. Concorda infine con la Danimarca sul fatto che, per quanto concerne i prodotti a base di carne, la direttiva 2006/52/CE non riflette appieno i pareri scientifici: ciò in quanto non garantisce l’applicazione del livello minimo dei nitriti per ottenere l’effetto auspicato e l’applicazione delle dosi residue in relazione ad alcuni prodotti a base di carne.

4.   RICHIESTA ALL’EFSA

(21)

Con lettera del 10 marzo 2008 la direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori ha chiesto all’EFSA un parere scientifico per conoscere se i precedenti pareri dell’SCF del 1990 e del 1995 e quello dell’EFSA del 2003 fossero tuttora validi alla luce dei dati presentati dalla Danimarca. Nella risposta del 28 marzo 2008 l’EFSA ha concluso che i precedenti pareri dell’SCF e dell’EFSA erano ancora validi alla luce dei dati forniti dalla Danimarca.

(22)

Per quanto concerne gli effetti dei nitriti/nitrati sulla sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne, l’EFSA rinvia al parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici del 26 novembre 2003, nel quale si legge che vari fattori contribuiscono alla sicurezza dei prodotti a base di carne (il processo di preparazione, il sale e la sua concentrazione, l’attività dell’acqua, ecc.) e che ai fini della sicurezza microbiologica è importante la dose introdotta di nitriti, motivo per cui è questa dose a dover essere controllata (piuttosto che la dose residua). L’EFSA ricorda inoltre che il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici concordava con la posizione del comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF) secondo cui 50-100 mg di nitriti aggiunti per kg di prodotti a base di carne possono essere sufficienti per molti prodotti, mentre per altri prodotti, soprattutto quelli con un basso tenore di sale e una prolungata conservabilità, è necessaria l’aggiunta di una dose di nitriti compresa tra 50 e 150 mg/kg per inibire la crescita del C. botulinum.

II.   VALUTAZIONE

1.   RICEVIBILITÀ

(23)

A norma dell’articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione uno Stato membro può mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro qualora esso le notifichi alla Commissione e quest’ultima ne approvi l’applicazione.

(24)

La notifica danese riguarda disposizioni nazionali che derogano, per quanto concerne l’E 249 e l’E 250, all’allegato I, punto 3, lettera c), della direttiva 2006/52/CE che modifica l’allegato III, parte C, della direttiva 95/2/CE. Le attuali disposizioni danesi erano già vigenti al momento dell’adozione della direttiva 2006/52/CE.

(25)

Per quanto attiene all’uso dei nitriti nelle carni e nei prodotti a base di carne, il decreto n. 22 e l’elenco positivo danese contengono disposizioni più severe della direttiva 2006/52/CE, in quanto per vari tipi di prodotti stabiliscono dosi massime aggiunte inferiori a quelle della direttiva 2006/52/CE (in molti casi 60 mg/kg) e in quanto, a differenza della direttiva 2006/52/CE, non consentono che per l’immissione sul mercato di alcuni prodotti a base di carne tradizionali si faccia riferimento alla dose massima residua.

(26)

Secondo quanto disposto dall’articolo 95, paragrafo 4, la notifica precisava le motivazioni relative a una o più delle esigenze importanti di cui all’articolo 30 o alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro: in questo caso si trattava della protezione della salute e della vita dell’uomo. La posizione danese è spiegata più diffusamente in una relazione del National Food Institute del 30 ottobre 2007, presentata in data 27 novembre 2007, e negli altri documenti citati ai considerando 17 e 19.

(27)

Stante quanto precede, la Commissione ritiene che la richiesta avanzata dalla Danimarca per ottenere l’autorizzazione a mantenere le proprie disposizioni nazionali relative all’impiego dei nitriti nelle carni e nei prodotti a base di carne sia ricevibile a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

2.   VALUTAZIONE DI MERITO

(28)

Secondo quanto disposto dall’articolo 95, paragrafo 4, e dall’articolo 95, paragrafo 6, primo comma, del trattato CE, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga a una misura di armonizzazione comunitaria adottata a norma del medesimo articolo.

(29)

La Commissione deve in particolare valutare se le disposizioni nazionali siano giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro e verificare che esse non vadano al di là di quanto necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Inoltre la Commissione, qualora ritenga le disposizioni nazionali conformi alle condizioni di cui sopra, deve verificare, a norma all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(30)

Va rilevato che, in considerazione dei termini stabiliti dall’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione, nel valutare se le misure nazionali notificate ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, siano giustificate, deve fondarsi sui «motivi» addotti dallo Stato membro che effettua la notifica. Ciò significa che, a norma delle disposizioni del trattato CE, spetta allo Stato membro in questione dimostrare che le misure nazionali che intende mantenere sono giustificate. Considerato il quadro procedurale stabilito dall’articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE, in particolare il termine imperativo previsto per l’adozione di una decisione, la Commissione deve di norma limitarsi a esaminare la pertinenza degli elementi presentati dallo Stato membro richiedente, senza dover cercare essa stessa le possibili giustificazioni.

(31)

Tuttavia, se alla Commissione sono noti elementi alla luce dei quali potrebbe imporsi una revisione della misura di armonizzazione comunitaria dalla quale derogano le misure nazionali notificate, essa può tenere conto di tali elementi nel valutare le misure nazionali notificate.

2.1.   POSIZIONE DELLA DANIMARCA

(32)

Il Regno di Danimarca sostiene che la propria legislazione garantisce un più elevato livello di protezione della salute e della vita dell’uomo in quanto stabilisce dosi massime aggiunte di E 249 (nitrito di potassio) ed E 250 (nitrito di sodio) inferiori a quelle previste dalla direttiva 2006/52/CE e non consente l’immissione sul mercato dei prodotti a base di carne tradizionali per i quali non possano essere stabilite le dosi introdotte. La Danimarca ritiene le proprie disposizioni pienamente compatibili con le raccomandazioni formulate dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF) nel 1990 e 1995 e con il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 26 novembre 2003, in quanto non prevedono eccezioni al principio della fissazione di dosi massime aggiunte contrapposte alle dosi residue e stabiliscono dosi massime maggiormente differenziate in rapporto a particolari gruppi di prodotti a base di carne.

(33)

La Danimarca riconosce che sotto alcuni profili la direttiva 2006/52/CE è conforme alle raccomandazioni scientifiche dell’SCF e dell’EFSA, in particolare laddove essa prevede, a differenza del testo originario della direttiva 95/2/CE «dosi massime aggiunte», invece di dosi residue e «dosi aggiunte indicative». Essa critica però la presenza di eccezioni a tale principio, che fanno sì che alcuni prodotti a base di carne tradizionali siano tuttora disciplinati in base al principio della dose residua e ritiene che ciò possa costituire un pericolo per la salute umana. Sottolinea che la concentrazione di nitrito residuo costituisce un indicatore molto dubbio del nitrito aggiunto e rinvia agli studi che hanno dimostrato che la dose residua può perfino nascondere aggiunte molto elevate di nitriti, con conseguente formazione imprevedibilmente elevata di composti N-nitrosi.

(34)

La Danimarca evidenzia anche che le nitrosammine, la cui formazione dipende dalla presenza di nitrito nei prodotti a base di carne, sono genotossiche e cancerogene, motivo per cui l’impiego dei nitriti dovrebbe essere consentito solo nelle dosi assolutamente necessarie. Essa ritiene che le dosi massime aggiunte di cui alla direttiva 2006/52/CE sono troppo elevate da un punto di vista sanitario e che non ne è stata dimostrata la necessità tecnologica. Essa sostiene che, alla luce dei pareri degli organismi scientifici della Comunità, l’inibizione della crescita del Clostridium botulinum potrebbe essere ottenuta mantenendo i limiti di nitrito nell’intervallo compreso tra 50 e 150 mg/kg e specificando i limiti per le varie categorie di prodotti a base di carne in funzione di esigenze scientificamente dimostrate.

(35)

Dato che il 90 % circa del consumo danese di prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura è rappresentato da prodotti ai quali si applica attualmente la dose massima di 60 mg/kg di nitrito aggiunto stabilita a livello nazionale, la Danimarca rileva che il recepimento della direttiva e l’introduzione di un limite generale di 150 mg/kg per ogni prodotto a base di carne ottenuto mediante salatura determinerebbero in Danimarca un incremento dell’assunzione di nitriti del 230-240 %, che potrebbe tradursi in un corrispondente incremento dell’assunzione di nitrosammine preformate.

(36)

La Danimarca sottolinea che le sue norme, le quali prevedono dosi più basse di nitriti che possono essere aggiunte, pur in vigore da molti anni, si sono rivelate adeguate nella prevenzione del botulismo. Il governo danese osserva che queste disposizioni non hanno mai causato problemi per quanto attiene alla conservazione dei prodotti interessati e che in Danimarca la percentuale di intossicazioni alimentari provocate da salsicce è molto bassa rispetto a quella di altri Stati membri. Essa afferma che il numero dei casi di botulismo è inferiore a quello della maggior parte degli altri Stati membri. Secondo il numero speciale dello European Communicable Disease Bulletin di Eurosurveillance del gennaio 1999 dedicato al botulismo in Europa, tale intossicazione è molto rara in Danimarca. Secondo quanto pubblicato sul sito Internet dello «Statens Serum Institut», organismo di sorveglianza sanitaria in Danimarca, dal 1980 si sono verificati solo cinque casi di botulismo nella popolazione danese, nessuno dei quali dovuto al consumo di prodotti a base di carne.

(37)

La Danimarca sostiene inoltre che le sue disposizioni sul nitrito non costituiscono un ostacolo agli scambi e cita per questo i dati relativi all’importazione di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri che negli ultimi anni ha conosciuto tra l’altro un progressivo aumento.

(38)

In sintesi, la Danimarca ritiene legittimo ridurre al di là di quanto prescritto dalla direttiva 2006/52/CE il rischio per la salute umana derivante dall’esposizione alle nitrosammine mantenendo la propria legislazione.

2.2.   VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

2.2.1.   Giustificazione sulla base delle esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato CE

(39)

La legislazione danese mira a garantire un più elevato livello di protezione della salute e della vita dell’uomo dall’esposizione ai nitriti e dalla possibile formazione di nitrosammine nei prodotti a base di carne: lo fa mediante la fissazione, per molti prodotti a base di carne, di più basse dosi massime aggiunte di nitriti e mediante il divieto di immissione sul mercato dei prodotti per i quali possono essere stabilite solo dosi massime residue.

(40)

Nel valutare se la legislazione danese sia effettivamente adeguata e necessaria ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo occorre tenere conto di una serie di fattori. Deve in particolare essere trovato un equilibrio tra due rischi per la salute: da un lato quello connesso alla presenza di nitrosammine nei prodotti a base di carne e dall’altro la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne. Quest’ultimo aspetto è più di una semplice necessità tecnologica, costituendo di per sé un problema sanitario molto importante. Benché si riconosca che occorre limitare il livello dei nitriti nei prodotti a base di carne, livelli più bassi non determineranno automaticamente una maggiore protezione della salute umana. Il livello più opportuno di nitrito dipende da una serie di fattori riconosciuti nei pareri sull’argomento dell’SCF e dell’EFSA, quali ad esempio l’aggiunta di sale, l’umidità, il pH, la conservabilità del prodotto, l’igiene, il controllo della temperatura, ecc.

(41)

In base alle considerazioni di cui sopra e a quanto precisato ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che la direttiva 2006/52/CE costituisca in linea di massima una risposta adeguata al problema di conciliare due rischi per la salute tra loro contrastanti, tenuto conto della diversità dei prodotti a base di carne presenti nella Comunità.

(42)

La Commissione deve d’altro canto valutare le scelte specifiche del legislatore danese e l’esperienza nell’applicazione di queste norme, in vigore da molto tempo. Con i dati forniti circa i casi di intossicazione alimentare, in particolare quelli di botulismo, la Danimarca ha dimostrato di aver ottenuto finora risultati soddisfacenti con la propria legislazione. Da tali dati emerge che le dosi massime previste dalla legislazione danese sono a quanto pare sufficienti a garantire la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne attualmente fabbricati in Danimarca e dei metodi di fabbricazione ivi impiegati.

(43)

La Commissione osserva che la legislazione danese è compatibile con i pareri scientifici espressi in materia dagli organismi scientifici comunitari. La disciplina si basa sulle dosi massime aggiunte e rispetta per le dosi aggiunte di nitrito l’intervallo compreso tra 50 e 150 mg/kg di cui ai suddetti pareri. D’altra parte, per determinati gruppi di prodotti a base di carne la Danimarca ha stabilito anche dosi massime aggiunte più specifiche rispetto a quelle contemplate dalla direttiva, tenendo conto delle tipologie di prodotti a base di carne e dei metodi di fabbricazione più diffusi in Danimarca.

(44)

Va altresì considerato che, secondo le informazioni fornite dalla Danimarca, la maggior parte (il 90 % circa) dei prodotti a base di carne consumati dalla popolazione danese è costituito da prodotti per i quali il limite attuale è di 60 mg/kg, cui subentrerebbe un limite di 100 o 150 mg/kg. Dato che i produttori danesi, come quelli degli altri Stati membri, non avrebbero l’obbligo di innalzare la dose di nitriti attualmente aggiunta ai loro prodotti fino alle dosi massime di cui alla direttiva 2006/52/CE, è improbabile che l’esposizione reale della popolazione danese ai nitriti dovuta al consumo di prodotti a base di carne subisca un aumento dell’ordine del 230-240 %, come ipotizzato nella documentazione prodotta dalla Danimarca, anche se non si può escludere un aumento dell’effettiva esposizione della popolazione danese ai nitriti.

(45)

Alla luce dei dati attualmente disponibili la Commissione ritiene che per motivi di tutela della salute pubblica in Danimarca possa essere accolta la richiesta di mantenere misure più severe di quelle della direttiva 2006/52/CE.

2.2.2.   Assenza di discriminazioni arbitrarie, di restrizioni dissimulate al commercio tra gli Stati membri o di ostacoli al funzionamento del mercato interno

2.2.2.1.   Assenza di discriminazioni arbitrarie

(46)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, perché non vi sia discriminazione situazioni simili non devono essere trattate in modo differente e situazioni diverse non devono essere trattate nello stesso modo.

(47)

Le norme nazionali danesi si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti fabbricati in altri Stati membri. In assenza di prove di segno contrario, si può concludere che le disposizioni nazionali non sono uno strumento di discriminazione arbitraria.

2.2.2.2.   Assenza di una restrizione dissimulata al commercio

(48)

Le disposizioni nazionali che limitano l’impiego di un prodotto in misura maggiore rispetto a quanto imposto da una direttiva comunitaria costituiscono di norma un ostacolo agli scambi, se e in quanto sia prevedibile che un prodotto legittimamente immesso sul mercato e usato nel resto della Comunità non possa essere immesso sul mercato dello Stato membro in questione per effetto del divieto di impiego. Le condizioni di cui al paragrafo 6 dell’articolo 95 del trattato CE sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri dei paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo vengano applicate per motivi non ammissibili e costituiscano in realtà misure economiche volte a impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri, cioè un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale

(49)

Le norme danesi rischiano di costituire una restrizione dissimulata del commercio o un ostacolo al funzionamento del mercato interno giacché impongono anche agli operatori di altri Stati membri il rispetto, in un settore altrimenti armonizzato, di norme più severe per quanto attiene all’aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne. Va tuttavia notato che l’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE deve essere interpretato nel senso che a non poter essere approvate sono solo le misure nazionali che costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno. A questo proposito la Danimarca ha presentato dati i quali indicano che i prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri vengono importati nonostante la sua legislazione e che queste importazioni hanno conosciuto persino un progressivo aumento negli ultimi anni.

(50)

In assenza di prove indicanti che le disposizioni nazionali costituiscono in effetti una misura intesa a proteggere la produzione nazionale, si può concludere che esse non costituiscono una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

2.2.2.3.   Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno

(51)

Tale condizione non può essere interpretata in modo da precludere l’approvazione di qualsiasi disposizione nazionale capace di incidere sulla realizzazione del mercato interno. In effetti qualsiasi disposizione nazionale che deroghi a una misura di armonizzazione finalizzata all’istituzione e al funzionamento del mercato interno costituisce in sostanza una misura capace di incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per salvaguardare l’utilità della procedura di cui all’articolo 95 del trattato CE, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere inteso, in rapporto all’articolo 95, paragrafo 6, come un effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.

(52)

Considerati i benefici per la salute addotti dal governo danese, ovvero la riduzione dell’esposizione ai nitriti contenuti nei prodotti a base di carne, e tenuto conto che dai dati attualmente disponibili l’incidenza sugli scambi sembra essere nulla o al massimo molto modesta, la Commissione ritiene che le misure notificate dalla Danimarca possano essere temporaneamente mantenute per motivi connessi alla protezione della salute e della vita dell’uomo, visto che non si tratta di misure sproporzionate e non costituiscono quindi un ostacolo al funzionamento del mercato interno ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE.

(53)

Alla luce della presente analisi, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione relativa all’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno.

2.2.3.   Limitazione temporale

(54)

Le conclusioni di cui sopra si basano sulle informazioni attualmente disponibili, in particolare sui dati che indicano che la Danimarca è riuscita a tenere sotto controllo il botulismo pur applicando a determinati tipi di prodotti a base di carne dosi massime aggiunte di nitrito più basse, senza con ciò provocare perturbazioni sproporzionate degli scambi.

(55)

Un altro aspetto importante è il tasso di consumo di prodotti a base di carne in Danimarca, per cui l’applicazione della direttiva 2006/52/CE potrebbe determinare un aumento dell’esposizione della popolazione danese ai nitriti e di conseguenza alle nitrosammine.

(56)

Dato che non è possibile prevedere con sufficiente certezza che questi fattori non subiranno modifiche significative nel tempo, la Commissione ritiene opportuno riesaminare la situazione entro due anni in base ad informazioni aggiornate.

(57)

Il termine di due anni consentirà al governo danese di presentare a tempo debito una nuova domanda e di fornire ulteriori dati pertinenti per suffragare la tesi secondo cui l’applicazione delle dosi di cui alla direttiva 2006/52/CE non assicura il livello di tutela necessario e determinerebbe rischi inaccettabili per la salute umana.

(58)

Per poter presentare questi dati la Danimarca dovrà monitorare la situazione, in particolare per quanto concerne il controllo del botulismo, la percentuale di prodotti a base di carne cui si applica la dose di 60 mg/kg sul totale prodotti a base di carne consumati in Danimarca, compresi se dal caso eventuali altri fattori di rischio legati ad abitudini alimentari particolari, ed infine le importazioni di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri.

(59)

Nella nuova richiesta la Danimarca dovrebbe anche motivare esaurientemente l’ulteriore mantenimento della sua legislazione.

(60)

Nel contempo il termine di due anni consentirà alla Commissione di verificare e analizzare l’attuazione della direttiva 2006/52/CE negli Stati membri e di riesaminare la direttiva 2006/52/CE a norma dell’articolo 95, paragrafo 7, del trattato CE, anche consultando ulteriormente gli Stati membri e l’EFSA.

(61)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali, nei limiti sopra specificati, possano essere autorizzate per un periodo di tempo limitato. L’approvazione dovrebbe essere concessa per il tempo che occorre per raccogliere e valutare attentamente le informazioni necessarie. La Commissione ritiene che a tal fine sia necessario un periodo di due anni dalla data della presente decisione. La decisione scadrà in tale data.

(62)

Resta l’obbligo per la Danimarca di recepire nel suo ordinamento nazionale le altre disposizioni della direttiva 2006/52/CE.

III.   CONCLUSIONE

In base alle considerazioni suesposte e tenuto conto delle osservazioni degli Stati membri in merito alla notifica presentata dalle autorità danesi, la Commissione ritiene si possa approvare la richiesta presentata dalla Danimarca il 23 novembre 2007 per il mantenimento delle sue misure nazionali relative all’aggiunta dei nitriti, più severe di quelle stabilite dalla direttiva 2006/52/CE, possano essere approvate per un periodo di due anni dall’adozione della presente decisione, in attesa che le autorità danesi dimostrino che le dosi di cui alla citata direttiva comporterebbero un rischio inaccettabile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali sull’aggiunta di nitriti alle carni e ai prodotti a base di carne di cui al decreto n. 22 dell’11 gennaio 2005 sugli additivi alimentari (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer) nonché l’elenco positivo danese degli additivi alimentari autorizzati (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, «Positivlisten») che il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE con lettera del 21 novembre 2007.

Articolo 2

La presente decisione scade il 23 maggio 2010.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10.

(2)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

(4)  Parere sui nitrati e sui nitriti adottato il 19 ottobre 1990, Commissione europea — Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana (26a serie), pag. 21.

(5)  Parere sui nitrati e sui nitriti adottato il 22 settembre 1995, Commissione europea — Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana (38a serie), pag. 1.

(6)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici adottato a seguito di una richiesta della Commissione relativa agli effetti dei nitriti/nitrati sulla sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne, The EFSA Journal (2003) 14, pagg. 1-34.

(7)  Sentenza del 20 marzo 2003; cfr. in particolare punti da 109 a 115.

(8)  Direttiva 2006/52/CE come rettificata (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 32).

(9)  Cfr. § 13 del decreto n. 22 «Impiego degli additivi».

(10)  Cfr. § 20 del decreto n. 22.

(11)  Per quanto concerne le kødboller e il leverpostej, l’impiego dei nitriti è vietato a norma della decisione n. 292/97/CE.

(12)  GU C 30 del 2.2.2008, pag. 5.

(13)  In data 1o maggio 2008 la Commissione ha ricevuto osservazioni anche dall’Irlanda, ovvero oltre il termine da essa stabilito.


17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/108


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2008

che modifica la decisione 2008/155/CE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Australia, in Canada e negli Stati Uniti

[notificata con il numero C(2008) 2466]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/449/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/155/CE della Commissione, del 14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità (2), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta e produzione di embrioni elencati nell’allegato di tale decisione.

(2)

L’Australia ha chiesto di sopprimere dall’elenco di tale paese un gruppo di raccolta di embrioni.

(3)

Il Canada e gli Stati Uniti hanno chiesto di modificare le voci dell’elenco relative a detti paesi per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta di embrioni.

(4)

Il Canada e gli Stati Uniti garantiscono di ottemperare alle pertinenti norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e garantiscono che i gruppi di raccolta interessati sono stati ufficialmente abilitati dai rispettivi servizi veterinari ai fini dell’esportazione verso la Comunità.

(5)

La decisione 2008/155/CE deve essere quindi modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2008/155/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(2)  GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51.


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2008/155/CE è modificato come segue:

1)

la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni ETV0006 dell’Australia è soppressa;

2)

la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni E 1159 del Canada è sostituita dalla riga seguente:

«CA

 

E 1159

E 1719

 

Clinique vétérinaire de Saint-Georges

555, rue 130ième Est

Saint-Georges de Beauce, Québec G5Y 2T4

Dr. Michel Donnelly

Dr. Clermont Roy»

3)

per il Canada vengono inserite le righe seguenti:

«CA

 

E 1596

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert Street, suite 407

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr. Stan Bychawski

CA

 

E 1020

 

Progressive Dairy Techniques International Inc

1223 Cedar Creek Road, R.R. 4

Cambridge, Ontario N1R 5S5

Dr. John C. Draper

CA

 

E 1732

 

Aylmer Veterinary Clinic

421 Talbot St. West

Aylmer, Ontario N5H 1K8

Dr. James Raddatz

CA

 

E 1680

 

Oxford Bovine Veterinary Services

276311 27th Line, R.R. 3

Lakeside, Ontario, N0M 2G0

Dr. Frank Jongert»

4)

la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 99TX104 E874 degli Stati Uniti è sostituita dalla riga seguente:

«US

 

99TX104

E1376

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr. Dan Miller»

5)

la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 96TX088 E928 degli Stati Uniti è sostituita dalla riga seguente:

«US

 

96TX088

E1376

 

Advanced Genetic Services

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr. Dan Miller»

6)

per gli Stati Uniti vengono inserite le righe seguenti:

«US

 

08TX138

E1376

 

Santa Elena Ranch

720 HWY 75 S

Madisonville, TX 77864

Dr. Dan Miller

US

 

08GA139

E795

 

Troy Yoder

5979 HWY 26

Montezuma, GA 31063

Dr. Mitchell Parks»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/110


AZIONE COMUNE 2008/450/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

relativa all’ulteriore contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/439/PESC relativa all’ulteriore contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale (1), che è stata prorogata dall’azione comune 2007/484/PESC (2) fino al 31 dicembre 2007.

(2)

L’assistenza dell’UE nel quadro dell’azione comune 2006/439/PESC ha rafforzato l’efficacia del suo ruolo nonché di quello dell’OSCE nella risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale. In particolare, il contributo dell’UE alla missione dell’OSCE in Georgia ha consentito di garantire il funzionamento dei segretariati permanenti per i rappresentanti georgiano e dell’Ossezia meridionale sotto l’egida dell’OSCE e di agevolare le riunioni nell’ambito della Commissione congiunta di controllo (in seguito denominata «JCC»), che costituisce il principale consesso del processo di risoluzione del conflitto.

(3)

L’OSCE ha chiesto il proseguimento dell’assistenza dell’UE, e quest’ultima ha deciso di continuare a offrire assistenza finanziaria al processo di risoluzione del conflitto. Tale assistenza finanziaria dovrebbe incentrarsi sul sostegno alle riunioni della JCC, alle riunioni del comitato direttivo riguardanti il programma di riabilitazione socioeconomica e il bollettino d’informazione pertinente, all’organizzazione di un workshop mirante a rafforzare la fiducia e ad una riunione dei rappresentanti degli organismi preposti all’applicazione della legge.

(4)

L’assistenza che l’UE fornirà nel quadro della presente azione è complementare al lavoro del Rappresentante speciale dell’Unione europea (in seguito denominato «RSUE») per il Caucaso meridionale nominato dall’azione comune 2008/132/PESC (3), il cui mandato è, tra l’altro, quello di contribuire alla prevenzione del conflitto, aiutare alla risoluzione dei conflitti e intensificare il dialogo dell’Unione europea con i principali attori interessati per quanto riguarda la regione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   L’Unione europea contribuisce a rafforzare il processo di risoluzione del conflitto nell’Ossezia meridionale.

2.   A tale fine l’Unione europea fornisce un contributo all’OSCE, allo scopo di finanziare le riunioni della JCC e di altri meccanismi nell’ambito della stessa.

3.   L’Unione europea fornisce un contributo all’OSCE allo scopo di finanziare le riunioni del comitato direttivo riguardanti un programma di riabilitazione socioeconomica ed il bollettino d’informazione su tale programma, il workshop mirante a rafforzare la fiducia ed una riunione dei rappresentanti degli organismi preposti all’applicazione della legge.

4.   Nel quadro del sostegno dell’UE riguardante una serie di misure miranti a rafforzare la fiducia in Georgia, l’Unione europea fornisce un contributo inoltre per la convocazione di una riunione informale della JCC a Bruxelles o nella capitale dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio.

Articolo 2

La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC, è incaricata dell’attuazione della presente azione comune allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1.

Articolo 3

1.   L’erogazione dell’aiuto finanziario ai sensi della presente azione comune è subordinata all’organizzazione di riunioni periodiche della JCC e di altri meccanismi nell’ambito della stessa, nonché di riunioni del comitato direttivo riguardanti il programma di riabilitazione socioeconomica e la pubblicazione del bollettino d’informazione su tale programma, all’organizzazione di un workshop mirante a rafforzare la fiducia, di una riunione dei rappresentanti degli organismi preposti all’applicazione della legge come anche di una riunione informale della JCC a Bruxelles o nella capitale dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’accordo di finanziamento che sarà concluso tra la Commissione e la missione dell’OSCE in Georgia. La Georgia e l’Ossezia meridionale dovrebbero compiere sforzi dimostrabili al fine di realizzare progressi politici reali verso una risoluzione duratura e pacifica delle controversie che le oppongono.

2.   La Commissione ha il compito di controllare e valutare l’attuazione del contributo finanziario dell’UE, in particolare per quanto riguarda le condizioni di cui al paragrafo 1. A tal fine, la Commissione conclude con la missione dell’OSCE in Georgia un accordo di finanziamento sull’utilizzazione del contributo dell’Unione europea, che assume la forma di sovvenzione. La Commissione garantisce inoltre la corretta utilizzazione della sovvenzione per gli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4.

3.   La missione dell’OSCE in Georgia è incaricata del rimborso delle spese di missione, dell’organizzazione di conferenze sotto l’egida della JCC e dell’acquisto e della consegna delle attrezzature. L’accordo di finanziamento stabilisce che la missione dell’OSCE in Georgia garantisce visibilità al contributo dell’UE al progetto e riferisce ogni tre mesi alla Commissione sulla sua attuazione.

4.   La Commissione, in stretta cooperazione con il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale, è in stretto collegamento con la missione dell’OSCE in Georgia al fine di controllare e valutare l’impatto del contributo dell’UE.

5.   La Commissione riferisce per iscritto al Consiglio sotto la responsabilità della presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, riguardo all’attuazione della presente azione comune. Le informazioni fornite dalla Commissione sono basate in particolare sulle relazioni trimestrali che la missione dell’OSCE in Georgia elabora come previsto nel paragrafo 3.

Articolo 4

1.   L’importo totale di riferimento finanziario del contributo dell’UE di cui all’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 è pari a 223 000 EUR.

2.   La spesa finanziata con l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure della Comunità europea e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 5

1.   La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica fino al 16 giugno 2009.

2.   La presente azione comune è riesaminata dieci mesi dopo la sua entrata in vigore. A tal fine il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale, in associazione con la Commissione, valuta la necessità di un ulteriore contributo al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale e, se del caso, formula raccomandazioni al Consiglio.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 174 del 28.6.2006, pag. 9.

(2)  GU L 181 dell’11.7.2007, pag. 14.

(3)  GU L 43 del 19.2.2008, pag. 30.