ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157 |
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![]() |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 542/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il ciflutrin e la lectina estratta dai fagioli rossi (Phaseolus vulgaris) ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/448/CE |
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2008/449/CE |
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Decisione della Commissione, del 10 giugno 2008, che modifica la decisione 2008/155/CE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Australia, in Canada e negli Stati Uniti [notificata con il numero C(2008) 2466] ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 538/2008 DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 1386/2007 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1386/2007, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (1), in particolare l’articolo 70,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1386/2007 attua talune misure di conservazione e di esecuzione adottate dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (di seguito «NAFO»). |
(2) |
Nella sua ventinovesima riunione annuale, svoltasi nel settembre 2007, la NAFO ha adottato una serie di modifiche delle sue misure di conservazione e di esecuzione. Tali modifiche riguardano disposizioni in materia di dimensioni delle maglie, trasbordi, zone di divieto per la protezione dei coralli, dichiarazioni di cattura, definizione della nozione di infrazione grave, codici dei prodotti, modello per le ispezioni in porto e requisiti tecnici per le scalette d’imbarco. |
(3) |
Inoltre, nel regolamento (CE) n. 1386/2007 sono stati rilevati errori che devono essere rettificati; in particolare si riscontrano alcuni errori nei rinvii incrociati e mancano alcuni elementi al punto 3 dell’allegato VII. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1386/2007 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1386/2007 è modificato come segue:
1) |
nell’articolo 3 è aggiunto il punto seguente:
|
2) |
nell’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. I pescherecci che pescano lo scorfano nella divisione 3O con reti da traino pelagiche utilizzano reti con maglia minima di 90 mm.»; |
3) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca 1. È vietato l’esercizio della pesca con reti a strascico nelle seguenti zone:
2. Nella divisione 3O la seguente zona è chiusa a tutte le attività di pesca praticate con attrezzi di fondo. La zona di divieto è definita dalla linea che congiunge le seguenti coordinate (in ordine numerico e ritornando alla coordinata 1):
|
4) |
nell’articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Ogni due anni gli Stati membri certificano l’esattezza dei piani di capacità di tutte le navi comunitarie autorizzate ad esercitare l’attività di pesca ai sensi dell’articolo 14. Il comandante della nave provvede affinché una copia di tale certificazione sia conservata a bordo per essere visionata da un ispettore, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta.»; |
5) |
nell’articolo 21, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
|
6) |
nell’articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Il comandante della nave sottoposta a osservazione può, su richiesta, ottenere una copia del rapporto dell’osservatore di cui all’articolo 28, paragrafo 1.»; |
7) |
nell’articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono il rapporto dell’osservatore conformemente all’articolo 28 ne valutano il contenuto e le conclusioni.»; |
8) |
l’articolo 47 è modificato come segue:
|
9) |
l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; |
10) |
l’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento; |
11) |
l’allegato XII è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento; |
12) |
l’allegato XIII è soppresso; |
13) |
l’allegato XIV(b) è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Nell’elenco che segue sono enumerati gli stock soggetti ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 22.
ANG/N3NO |
Lophius americanus |
Rana pescatrice americana |
CAA/N3LMN |
Anarhichas lupus |
Lupo di mare |
CAP/N3LM |
Mallotus villosus |
Capelin |
CAT/N3LMN |
Anarhichas spp. |
Bavose lupe |
HAD/N3LNO |
Melanogrammus aeglefinus |
Eglefino |
HAL/N23KL |
Hippoglossus hippoglossus |
Ippoglosso atlantico |
HAL/N3M |
Hippoglossus hippoglossus |
Ippoglosso atlantico |
HAL/N3NO |
Hippoglossus hippoglossus |
Ippoglosso atlantico |
HER/N3L |
Clupea harengus |
Aringa |
HKR/N2J3KL |
Urophycis chuss |
Musdea atlantica |
HKR/N3MNO |
Urophycis chuss |
Musdea atlantica |
HKS/N3LMNO |
Merlucius bilinearis |
Nasello atlantico |
RNG/N23 |
Coryphaenoides rupestris |
Granatiere |
HKW/N2J3KL |
Urophycis tenuis |
Musdea americana |
POK/N3O |
Pollachius virens |
Merluzzo carbonaro |
PRA/N3M |
Pandalus borealis |
Gamberello boreale |
RHG/N23 |
Macrourus berglax |
Granatiere |
SKA/N2J3K |
Raja spp. |
Razze |
SKA/N3M |
Raja spp. |
Razze |
SQI/N56 |
Illex illecebrosus |
Totano |
VFF/N3LMN |
— |
Pesci non sottoposti a cernita, non identificati |
WIT/N3M |
Glyptocephalus cynoglossus |
Passera lingua di cane |
YEL/N3M |
Limanda ferruginea |
Limanda». |
ALLEGATO II
Il punto 3 dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1386/2007 è sostituito dal seguente:
«3. Rapporto «Catture»
Dato |
Dato codice |
Obbligatorio/facoltativo |
Osservazioni: |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
Indirizzo |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO |
Della |
FR |
O |
Nome della parte che trasmette |
Numero di serie |
SQ |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «CAT» per rapporto «catture» |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave |
Numero della bordata |
TN |
F |
Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
Nome della nave |
NA |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave |
Parte contraente Riferimento interno Numero |
IR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero individuale della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave |
Area di cui trattasi |
RA |
O |
Divisione NAFO in cui la nave è entrata |
Latitudine |
LA |
O (1) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Longitudine |
LO |
O (1) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Catture |
CA |
|
Dato relativo all’attività; catture totali detenute a bordo per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario |
Specie |
O |
Codice FAO della specie |
|
Peso vivo |
O |
Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
|
Giorni di pesca |
DF |
O |
Dato relativo all’attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO dall’inizio dell’attività di pesca o dall’ultimo rapporto «catture» |
Data |
DA |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio |
(1) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.»
ALLEGATO III
«ALLEGATO XII
Rapporto di ispezione in porto
ALLEGATO IV
«ALLEGATO XIV(b):
Codici dei tipi di prodotti
Codice |
Tipo di prodotto |
A |
Intero — congelato |
B |
Intero — congelato (cotto) |
C |
Eviscerato non decapitato — congelato |
D |
Eviscerato decapitato — congelato |
E |
Eviscerato decapitato — rifilato — congelato |
F |
Filetti senza pelle — con lische — congelati |
G |
Filetti senza pelle — senza lische — congelati |
H |
Filetti con pelle — con lische — congelati |
I |
Filetti con pelle — senza lische — congelati |
J |
Pesce salato |
K |
Pesce in salamoia |
L |
Prodotti in scatola |
M |
Olio |
N |
Farina proveniente da pesci interi |
O |
Farina proveniente da frattaglie |
P |
Altro (specificare)». |
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 539/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
44,6 |
MK |
36,7 |
|
TR |
59,3 |
|
ZZ |
46,9 |
|
0707 00 05 |
JO |
151,2 |
TR |
119,3 |
|
ZZ |
135,3 |
|
0709 90 70 |
TR |
103,9 |
ZZ |
103,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
123,7 |
EG |
150,8 |
|
US |
132,6 |
|
ZA |
121,6 |
|
ZZ |
132,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
101,4 |
BR |
84,3 |
|
CL |
92,5 |
|
CN |
92,5 |
|
MK |
63,0 |
|
NZ |
111,5 |
|
US |
104,5 |
|
UY |
84,0 |
|
ZA |
82,9 |
|
ZZ |
90,7 |
|
0809 10 00 |
IL |
124,0 |
TR |
230,0 |
|
ZZ |
177,0 |
|
0809 20 95 |
TR |
401,5 |
US |
429,2 |
|
ZZ |
415,4 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
EG |
182,1 |
US |
239,8 |
|
ZZ |
211,0 |
|
0809 40 05 |
IL |
190,0 |
TR |
223,9 |
|
ZZ |
207,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 540/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008
recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) è stato modificato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) mediante la risoluzione 179(79) del Comitato per la sicurezza marittima, adottata il 10 dicembre 2004, che ha modificato il modello del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza con effetto a decorrere dal 1o luglio 2006. |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 336/2006 definisce il codice ISM come riportato nell'allegato I del suddetto regolamento (versione aggiornata). |
(3) |
Per ragioni di chiarezza e leggibilità, è necessario aggiornare anche i modelli in questione nell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II, parte B, sezione 5, del regolamento (CE) n. 336/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.
ALLEGATO
«5. Modelli dei Documenti di Conformità e dei Certificati di Gestione della Sicurezza
Quando le navi operano in un unico Stato membro, gli Stati membri devono utilizzare i modelli allegati al codice ISM oppure il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio predisposti secondo i modelli allegati.
Nel caso in cui siano state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, il certificato rilasciato deve essere diverso da quello di cui sopra e deve indicare chiaramente che è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento ed inoltre deve indicare le limitazioni operative applicabili.
DOCUMENTO DI CONFORMITÀ
(Timbro ufficiale) (Stato)
Certificato n.
rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE del 1974, e sue modifiche e] (1) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.
Sotto l'autorità del governo di …
(nome dello Stato)
da …
(persona o organismo autorizzato)
Denominazione e sede della società
…
[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]
SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):
|
Nave da passeggeri |
|
Unità veloce da passeggeri |
|
Unità veloce da carico |
|
Portarinfusa |
|
Petroliera |
|
Chimichiera |
|
Gasiera |
|
Unità mobile di perforazione offshore |
|
Nave da carico di altro tipo |
|
Nave ro-ro da passeggeri (traghetto ro-ro) |
Il presente documento di conformità è valido sino al …, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche.
Data di completamento della verifica su cui si basa il presente certificato …
(gg/mm/aaaa)
Rilasciato a: …
(luogo di rilascio del documento)
Data di rilascio: …
…
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)
(timbro dell'autorità che procede al rilascio)
Certificato n.
VISTO DI VERIFICA ANNUALE
SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola IX/6.1 della convenzione, del paragrafo 13.4 del codice ISM e] (2) dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del codice ISM.
1a VERIFICA ANNUALE |
Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: … |
2a VERIFICA ANNUALE |
Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: … |
3a VERIFICA ANNUALE |
Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: … |
4a VERIFICA ANNUALE |
Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: … |
CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
(Timbro ufficiale) (Stato)
Certificato n.
rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE del 1974, e sue modifiche] e (3) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.
Sotto l'autorità del governo di …
(nome dello Stato)
da …
(persona o organismo autorizzato)
Nome della nave: …
Nominativo internazionale: …
Porto di immatricolazione: …
Tipo di nave (4): …
Stazza lorda: …
Numero IMO: …
Denominazione e sede della società: …
[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]
SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), essendo stato verificato che il documento di conformità della società si applica a questo tipo di nave.
Il presente certificato di gestione della sicurezza è valido sino al …, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche e che il documento di conformità non sia scaduto.
Data di completamento della verifica su cui si basa il presente certificato …
(gg/mm/aaaa)
Rilasciato a: …
(luogo di rilascio del documento)
Data di rilascio …
…
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)
(timbro dell'autorità che procede al rilascio)
Certificato n.
VISTO DI VERIFICA INTERMEDIA E VERIFICA ADDIZIONALE (SE RICHIESTA)
SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola IX/6.1 della convenzione, del paragrafo 13.8 del codice ISM e] (5) dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del codice ISM.
VERIFICA INTERMEDIA (da completarsi tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato) |
Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: … |
VERIFICA ADDIZIONALE (6) |
Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: … |
VERIFICA ADDIZIONALE (6) |
Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: … |
VERIFICA ADDIZIONALE (6) |
Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: … |
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO
(Timbro ufficiale) (Stato)
Certificato n.
rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE del 1974, e sue modifiche e] (7) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.
Sotto l'autorità del governo di …
(nome dello Stato)
da …
(persona o organismo autorizzato)
Denominazione e sede della società
…
[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]
SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato riconosciuto conforme agli obiettivi di cui all'allegato I, parte A, punto 1.2.3, del regolamento (CE) n. 336/2006 per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):
|
Nave da passeggeri |
|
Unità veloce da passeggeri |
|
Unità veloce da carico |
|
Portarinfusa |
|
Petroliera |
|
Chimichiera |
|
Gasiera |
|
Unità mobile di perforazione offshore |
|
Nave da carico di altro tipo |
|
Nave ro-ro da passeggeri (traghetto ro-ro) |
Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al: …
Rilasciato a: …
(luogo di rilascio del documento)
Data di rilascio: …
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)
(timbro dell'autorità che procede al rilascio)
CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO
(Timbro ufficiale) (Stato)
Certificato n.
rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE del 1974, e sue modifiche e] (8) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.
Sotto l'autorità del governo di …
(nome dello Stato)
da …
(persona o organismo autorizzato)
Nome della nave: …
Nominativo internazionale: …
Porto di immatricolazione: …
Tipo di nave (9): …
Stazza lorda: …
Numero IMO: …
Denominazione e sede della società: …
[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]
SI ATTESTA che le prescrizioni di cui all'allegato I, parte A, punto 14.4, del regolamento (CE) n. 336/2006 sono soddisfatte e che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (10) rilasciato alla società è pertinente a questa nave.
Il presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è valido fino al …, a condizione che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (10) non sia scaduto.
Rilasciato a: …
(luogo di rilascio del documento)
Data di rilascio: …
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)
(timbro dell'autorità che procede al rilascio)
Certificato n.
La validità del presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è prorogata sino al:
Data della proroga: …
(firma del funzionario autorizzato che proroga la validità)
(timbro dell'autorità che procede al rilascio)
(1) Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.
(2) Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.
(3) Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.
(4) Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo; nave ro-ro da passeggeri.
(5) Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.
(6) Se applicabile. Si fa riferimento al paragrafo 13.8 del codice ISM e al paragrafo 3.4.1 delle linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) [risoluzione A.913 (22)].
(7) Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.
(8) Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.
(9) Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo; nave ro-ro da passeggeri.
(10) Depennare la menzione non pertinente.»
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 541/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008
recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2008 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (4) e il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5), specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2015/2006, il regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (6), il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (7), fissano i contingenti per taluni stock per il 2008. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (8), riduce alcuni contingenti di pesca assegnati al Regno Unito e all’Irlanda per il periodo 2007-2012. |
(4) |
Alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all’anno successivo parte dei loro contingenti per il 2007, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo al 2008. |
(5) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2008 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 prevede che, in caso di superamento degli sbarchi consentiti nel 2007, si proceda a detrazioni ponderate dai contingenti nazionali relativi al 2008 per taluni stock indicati nei regolamenti (CE) n. 41/2007, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 1941/2006. Tali detrazioni vanno effettuate tenendo conto delle disposizioni specifiche applicabili agli stock regolamentati dalle organizzazioni regionali per la pesca. |
(6) |
Alcuni Stati membri hanno chiesto, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96, l’autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesci di alcuni stock nel corso del 2007. È tuttavia opportuno che tali quantitativi supplementari siano detratti dai rispettivi contingenti per il 2008. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 147/2007, i contingenti fissati dai regolamenti (CE) n. 40/2008, (CE) n. 1404/2007 e (CE) n. 2015/2006 sono aumentati in conformità dell’allegato I o ridotti in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(3) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1533/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 21).
(4) GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26).
(5) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1533/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 21).
(6) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 1.
(7) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
(8) GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.
ALLEGATO I
RIPORTO DEI CONTINGENTI AL 2008
Codice paese |
Codice stock |
Specie |
Zona |
Quantità modificata 2007 |
Margine |
Catture 2007 |
Catture CS 2007 |
% Quantità modificata |
Quantità riportata |
Quantità iniziale 2008 |
Quantità rivista 2008 |
Nuovo codice 2008 |
BEL |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
2 255 |
|
928,7 |
121,9 |
46,6 |
225,50 |
2 595 |
2 821 |
|
BEL |
ANF/8ABDE. |
Rana pescatrice |
VIIIa, b, d, e |
101 |
|
20,9 |
|
20,7 |
10,10 |
0 |
10 |
|
BEL |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
VIIa |
133 |
|
65,7 |
|
49,4 |
13,30 |
16 |
29 |
|
BEL |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Vb e VIa (acque CE) |
17 |
|
0,2 |
|
1,2 |
1,70 |
7 |
9 |
|
BEL |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
VIb, XII, XIV |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 |
1,00 |
16 |
17 |
|
BEL |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
IIa e IV (acque CE) |
80 |
|
58,5 |
|
73,1 |
8,00 |
27 |
35 |
|
BEL |
HKE/571214 |
Nasello |
VI, VII; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali) |
26 |
|
10,6 |
|
40,8 |
2,60 |
278 |
281 |
|
BEL |
HKE/8ABDE. |
Nasello |
VIIIa, b, d, e |
10 |
|
2,7 |
|
27,0 |
1,00 |
9 |
10 |
|
BEL |
LEZ/8ABDE. |
Rombo giallo |
VIIIa, b, d, e |
6 |
|
3,3 |
|
55,0 |
0,60 |
0 |
1 |
|
BEL |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
IIa e IV (acque CE) |
926 |
|
194,1 |
|
21,0 |
92,60 |
1 368 |
1 461 |
|
BEL |
PLE/07A. |
Passera di mare |
VIIa |
788 |
|
179,8 |
|
22,8 |
78,80 |
47 |
126 |
|
BEL |
PLE/7FG. |
Passera di mare |
VIIf,g |
232 |
|
174,9 |
|
75,4 |
23,20 |
77 |
100 |
|
BEL |
SOL/07A. |
Sogliola |
VIIa |
599 |
|
288,6 |
|
48,2 |
59,90 |
326 |
386 |
|
BEL |
SOL/07D. |
Sogliola |
VIId |
1 846 |
|
1 345,3 |
|
72,9 |
184,60 |
1 775 |
1 960 |
|
BEL |
SOL/24. |
Sogliola |
II e IV (acque CE) |
1 497 |
|
936,7 |
|
62,6 |
149,70 |
1 059 |
1 209 |
|
BEL |
SOL/7FG. |
Sogliola |
VIIf, g |
590 |
|
538,9 |
|
91,3 |
51,10 |
603 |
654 |
|
DEU |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
245 |
|
148,0 |
|
60,4 |
24,50 |
289 |
314 |
|
DEU |
BLI/245- |
Molva azzurra |
II,IV,V (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
7 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,70 |
6 |
7 |
|
DEU |
BSF/1234- |
Pesce sciabola nero |
I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
5 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,50 |
5 |
6 |
|
DEU |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
V,VI,VII,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
18 |
|
0,0 |
|
0,0 |
1,80 |
35 |
37 |
|
DEU |
COD/3BC+24 |
Merluzzo bianco |
Sottodivisioni 22-24 (acque CE) |
8 341 |
|
7 626,6 |
|
91,4 |
714,40 |
4 102 |
4 816 |
|
DEU |
DWS/56789- |
Squali pelagici |
V,VI,VII,VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
7 |
|
0,1 |
|
1,4 |
0,70 |
39 |
40 |
|
DEU |
GFB/1234- |
Musdee |
I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 |
1,00 |
10 |
11 |
|
DEU |
GFB/567- |
Musdee |
V,VI,VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 |
1,00 |
10 |
11 |
|
DEU |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Vb e VIa (acque CE) |
20 |
|
0,0 |
|
0,0 |
2,00 |
9 |
11 |
|
DEU |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
VIb, XII, XIV |
12 |
|
0,0 |
|
0,0 |
1,20 |
19 |
20 |
|
DEU |
HER/3BC+24 |
Aringa |
Sottodivisioni 22-24 |
26 749 |
|
22 903,0 |
|
85,6 |
2 674,90 |
24 579 |
27 254 |
|
DEU |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
IIa e IV (acque CE) |
107 |
|
95,9 |
|
89,6 |
10,70 |
126 |
137 |
|
DEU |
JAX/578/14 |
Suro |
VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) |
6 710 |
|
4 525,8 |
|
67,4 |
671,00 |
12 178 |
12 849 |
|
DEU |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
IIa e IV (acque CE) |
676 |
|
580,2 |
|
85,8 |
67,60 |
20 |
88 |
|
DEU |
PLE/3BCD-C |
Passera di mare |
IIIbcd (acque CE) |
330 |
|
242,0 |
|
73,3 |
33,00 |
255 |
288 |
|
DEU |
RNG/3A/BCD |
Granatiere |
IIIa; IIIbcd (acque CE) |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,60 |
5 |
6 |
|
DEU |
RNG/5B67- |
Granatiere |
Vb,VI,VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
9 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,90 |
9 |
10 |
|
DEU |
RNG/8X14- |
Granatiere |
VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
111 |
|
0,0 |
|
0,0 |
11,10 |
40 |
51 |
|
DEU |
SOL/24. |
Sogliola |
II e IV (acque CE) |
732 |
|
455,4 |
|
62,2 |
73,20 |
847 |
920 |
|
DEU |
SOL/3A/BCD |
Sogliola |
IIIa; IIIbcd (acque CE) |
45 |
|
41,0 |
|
91,1 |
4,00 |
46 |
50 |
|
DEU |
SPR/3BCD-C |
Spratto |
IIIbcd (acque CE) |
31 603 |
|
23 642,0 |
|
74,8 |
3 160,30 |
28 403 |
31 563 |
|
DEU |
WHB/1X14 |
Melù |
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali) |
37 819 |
|
33 978,8 |
744 |
91,8 |
3 096,20 |
10 416 |
13 512 |
|
DNK |
BLI/03- |
Molva azzurra |
III (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
9 |
|
0,4 |
|
4,4 |
0,90 |
6 |
7 |
|
DNK |
BLI/245- |
Molva azzurra |
II,IV,V (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
8 |
|
0,1 |
|
1,3 |
0,80 |
6 |
7 |
|
DNK |
COD/3BC+24 |
Merluzzo bianco |
Sottodivisioni 22-24 (acque CE) |
13 713 |
|
12 105,0 |
|
88,3 |
1 371,30 |
8 390 |
9 761 |
|
DNK |
HER/3BC+24 |
Aringa |
Sottodivisioni 22-24 |
8 961 |
|
5 445,9 |
|
60,8 |
896,10 |
6 245 |
7 141 |
|
DNK |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
IIa e IV (acque CE) |
1 153 |
|
389,8 |
|
33,8 |
115,30 |
1 096 |
1 211 |
|
DNK |
HKE/3A/BCD |
Nasello |
IIIa; IIIb, IIIc e IIId (acque CE) |
1 575 |
|
311,8 |
|
19,8 |
157,50 |
1 499 |
1 657 |
|
DNK |
JAX/578/14 |
Suro |
VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) |
13 384 |
|
7 971,7 |
|
59,6 |
1 338,40 |
15 236 |
16 574 |
|
DNK |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
IIa e IV (acque CE) |
1 523 |
|
772,2 |
|
50,7 |
152,30 |
1 368 |
1 520 |
|
DNK |
NEP/3A/BCD |
Scampo |
IIIa; IIIbcd (acque CE) |
4 063 |
|
2 916,6 |
|
71,8 |
406,30 |
3 800 |
4 206 |
|
DNK |
PLE/3BCD-C |
Passera di mare |
IIIbcd (acque CE) |
2 968 |
|
1 965,6 |
|
66,2 |
296,80 |
2 293 |
2 590 |
|
DNK |
SOL/24. |
Sogliola |
II e IV (acque CE) |
702 |
|
415,3 |
|
59,2 |
70,20 |
484 |
554 |
|
DNK |
SOL/3A/BCD |
Sogliola |
IIIa; IIIbcd (acque CE) |
837 |
|
568,6 |
|
67,9 |
83,70 |
788 |
872 |
|
DNK |
SPR/3BCD-C |
Spratto |
IIIbcd (acque CE) |
43 788 |
|
39 028,9 |
|
89,1 |
4 378,80 |
44 833 |
49 212 |
|
DNK |
WHB/1X14 |
Melù |
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali) |
43 257 |
|
40 643,8 |
176,1 |
94,4 |
2 437,10 |
26 789 |
29 226 |
|
ESP |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
2 150 |
|
2 043,9 |
|
95,1 |
106,10 |
1 031 |
1 137 |
|
ESP |
ANF/8ABDE. |
Rana pescatrice |
VIIIa, b, d, e |
1 205 |
|
695,6 |
|
57,7 |
120,50 |
1 206 |
1 327 |
|
ESP |
ANF/8C3411 |
Rana pescatrice |
VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
1 541 |
|
1 539,9 |
|
99,9 |
1,10 |
1 629 |
1 630 |
|
ESP |
BSF/8910- |
Pesce sciabola nero |
VIII,IX,X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
13 |
|
5,0 |
|
38,5 |
1,30 |
13 |
14 |
|
ESP |
DWS/12- |
Squali pelagici |
XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
69 |
|
4,3 |
|
6,2 |
6,90 |
34 |
41 |
|
ESP |
DWS/56789- |
Squali pelagici |
V,VI,VII,VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
228 |
|
204,0 |
|
89,5 |
22,80 |
187 |
210 |
|
ESP |
GFB/89- |
Musdee |
VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
225 |
|
220,0 |
|
97,8 |
5,00 |
242 |
247 |
|
ESP |
HKE/571214 |
Nasello |
VI, VII; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) |
10 871 |
|
9 342,3 |
10,9 |
86,0 |
1 087,10 |
8 926 |
10 013 |
|
ESP |
HKE/8ABDE. |
Nasello |
VIIIa, b, d, e |
6 784 |
|
4 491,0 |
|
66,2 |
678,40 |
6 214 |
6 892 |
|
ESP |
HKE/8C3411 |
Nasello |
VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
3 819 |
|
3 816,8 |
|
99,9 |
2,20 |
4 510 |
4 512 |
|
ESP |
JAX/578/14 |
Suro |
VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) |
1 642 |
|
978,7 |
|
59,6 |
164,20 |
16 631 |
16 795 |
|
ESP |
JAX/8C9. |
Suro |
VIIIc, IX |
29 622 |
|
29 597,6 |
|
99,9 |
24,40 |
31 069 |
31 093 |
|
ESP |
LEZ/8ABDE. |
Rombo giallo |
VIIIa,b,d,e |
1 302 |
|
294,4 |
|
22,6 |
130,20 |
1 176 |
1 306 |
|
ESP |
LEZ/8C3411 |
Rombo giallo |
VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
1 310 |
|
960,7 |
|
73,3 |
131,00 |
1 320 |
1 451 |
|
ESP |
NEP/07. |
Scampo |
VII |
1 504 |
|
447,1 |
|
29,7 |
150,40 |
1 509 |
1 659 |
|
ESP |
NEP/08C. |
Scampo |
VIIIc |
115 |
|
84,3 |
|
73,3 |
11,50 |
119 |
131 |
|
ESP |
NEP/5BC6. |
Scampo |
VI; Vb (acque CE) |
43 |
|
2,0 |
|
4,7 |
4,30 |
40 |
44 |
|
ESP |
NEP/8ABDE. |
Scampo |
VIIIa,b,d,e |
55 |
|
0,4 |
|
0,7 |
5,50 |
259 |
265 |
|
ESP |
NEP/9/3411 |
Scampo |
IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
123 |
|
116,2 |
|
94,5 |
6,80 |
104 |
111 |
|
ESP |
ORY/06- |
Pesce specchio atlantico |
VI (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,60 |
4 |
5 |
06C- |
ESP |
RNG/8X14- |
Granatiere |
VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
5 765 |
|
5 753,1 |
|
99,8 |
11,90 |
4 391 |
4 403 |
|
ESP |
SBR/09- |
Occhialone |
IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
850 |
|
85,0 |
|
10,0 |
85,00 |
850 |
935 |
|
ESP |
SBR/10- |
Occhialone |
X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 |
1,00 |
10 |
11 |
|
ESP |
WHB/8C3411 |
Melù |
VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
43 707 |
|
26 953,3 |
|
61,7 |
4 370,70 |
25 686 |
30 057 |
|
EST |
COD/3BC+24 |
Merluzzo bianco |
Sottodivisioni 22-24 (acque CE) |
174 |
|
73,3 |
|
42,1 |
17,40 |
186 |
203 |
|
EST |
HER/03D.RG |
Aringa |
Sottodivisione 28.1 |
19 164 |
|
12 763,8 |
|
66,6 |
1 916,40 |
16 668 |
18 584 |
|
FIN |
HER/30/31. |
Aringa |
Sottodivisioni 30-31 |
82 809 |
|
71 089,7 |
|
85,8 |
8 280,90 |
71 344 |
79 625 |
|
FRA |
ALF/3X14- |
Berici |
III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
30 |
|
0,0 |
|
0,0 |
3,00 |
20 |
23 |
|
FRA |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
17 055 |
|
12 703,5 |
|
74,5 |
1 705,50 |
16 651 |
18 357 |
|
FRA |
ANF/8ABDE. |
Rana pescatrice |
VIIIa, b, d, e |
7 333 |
|
5 835,3 |
|
79,6 |
733,30 |
6 714 |
7 447 |
|
FRA |
ANF/8C3411 |
Rana pescatrice |
VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
34 |
|
23,3 |
|
68,5 |
3,40 |
2 |
5 |
|
FRA |
BLI/245- |
Molva azzurra |
II,IV,V (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
55 |
|
41,8 |
|
76,0 |
5,50 |
34 |
40 |
|
FRA |
BLI/67- |
Molva azzurra |
VI,VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
2 140 |
|
1 960,1 |
|
91,6 |
179,90 |
1 518 |
1 698 |
|
FRA |
BSF/1234- |
Pesce sciabola nero |
I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
5 |
|
1,6 |
|
32,0 |
0,50 |
5 |
6 |
|
FRA |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
V,VI,VII,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
2 617 |
|
2 324,9 |
|
88,8 |
261,70 |
2 433 |
2 695 |
|
FRA |
BSF/8910- |
Pesce sciabola nero |
VIII,IX,X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
111 |
|
20,4 |
|
18,4 |
11,10 |
31 |
42 |
|
FRA |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
VIIa |
62 |
|
9,8 |
|
15,8 |
6,20 |
44 |
50 |
|
FRA |
COD/561214 |
Merluzzo bianco |
VI; Vb (acque CE); XII, XIV (acque internazionali) |
101 |
|
91,5 |
|
90,6 |
9,50 |
64 |
74 |
|
FRA |
DWS/56789- |
Squali pelagici |
V,VI,VII,VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
1 311 |
|
929,1 |
|
70,9 |
131,10 |
676 |
807 |
|
FRA |
GFB/1012- |
Musdee |
X,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 |
1,00 |
10 |
11 |
|
FRA |
GFB/1234- |
Musdee |
I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
10 |
|
1,1 |
|
11,0 |
1,00 |
10 |
11 |
|
FRA |
GFB/567- |
Musdee |
V,VI,VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
677 |
|
609,5 |
|
90,0 |
67,50 |
356 |
424 |
|
FRA |
GFB/89- |
Musdee |
VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
26 |
|
22,5 |
|
86,5 |
2,60 |
15 |
18 |
|
FRA |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Vb e VIa (acque CE) |
803 |
|
218,7 |
|
27,2 |
80,30 |
366 |
446 |
|
FRA |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
VIb, XII, XIV |
515 |
|
0,6 |
|
0,1 |
51,50 |
763 |
815 |
|
FRA |
HER/7G-K. |
Aringa |
VIIg, h, j, k |
587 |
|
577,8 |
|
98,4 |
9,20 |
487 |
496 |
|
FRA |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
IIa e IV (acque CE) |
257 |
|
246,1 |
|
95,8 |
10,90 |
243 |
254 |
|
FRA |
HKE/571214 |
Nasello |
VI, VII; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali) |
12 370 |
|
6 787,2 |
0,2 |
54,9 |
1 237,00 |
13 785 |
15 022 |
|
FRA |
HKE/8ABDE. |
Nasello |
VIIIa, b, d, e |
14 349 |
|
4 708,0 |
|
32,8 |
1 434,90 |
13 955 |
15 390 |
|
FRA |
HKE/8C3411 |
Nasello |
VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
251 |
|
179,0 |
|
71,3 |
25,10 |
433 |
458 |
|
FRA |
JAX/578/14 |
Suro |
VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) |
21 839 |
|
12 413,8 |
|
56,8 |
2 183,90 |
8 047 |
10 231 |
|
FRA |
JAX/8C9. |
Suro |
VIIIc, IX |
415 |
|
12,2 |
|
2,9 |
41,50 |
393 |
435 |
|
FRA |
LEZ/8ABDE. |
Rombo giallo |
VIIIa, b, d, e |
1 055 |
|
589,2 |
|
55,8 |
105,50 |
949 |
1 055 |
|
FRA |
LEZ/8C3411 |
Rombo giallo |
VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
72 |
|
12,8 |
|
17,8 |
7,20 |
66 |
73 |
|
FRA |
NEP/07. |
Scampo |
VII |
6 696 |
|
2 373,0 |
|
35,4 |
669,60 |
6 116 |
6 786 |
|
FRA |
NEP/08C. |
Scampo |
VIIIc |
32 |
|
14,5 |
|
45,3 |
3,20 |
5 |
8 |
|
FRA |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
IIa e IV (acque CE) |
44 |
|
0,0 |
|
0,0 |
4,40 |
40 |
44 |
|
FRA |
NEP/5BC6. |
Scampo |
VI; Vb (acque CE) |
176 |
|
0,8 |
|
0,5 |
17,60 |
161 |
179 |
|
FRA |
NEP/8ABDE. |
Scampo |
VIIIa, b, d, e |
4 444 |
|
3 093,5 |
|
69,6 |
444,40 |
4 061 |
4 505 |
|
FRA |
ORY/06- |
Pesce specchio atlantico |
VI (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
33 |
|
11,0 |
|
33,3 |
3,30 |
22 |
25 |
06C- |
FRA |
ORY/07- |
Pesce specchio atlantico |
VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
147 |
|
136,9 |
|
93,1 |
10,10 |
98 |
108 |
07C- |
FRA |
ORY/1X14- |
Pesce specchio atlantico |
I,II,III,IV,V,VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
31 |
|
24,3 |
|
78,4 |
3,10 |
15 |
18 |
1CX14C |
FRA |
PLE/07A. |
Passera di mare |
VIIa |
23 |
|
2,2 |
|
9,6 |
2,30 |
21 |
23 |
|
FRA |
PLE/7FG. |
Passera di mare |
VIIf, g |
105 |
|
101,2 |
|
96,4 |
3,80 |
139 |
143 |
|
FRA |
RNG/1245A- |
Granatiere |
I,II,IV,Va (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
14 |
|
4,5 |
|
32,1 |
1,40 |
14 |
15 |
|
FRA |
RNG/5B67- |
Granatiere |
Vb,VI,VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
3 841 |
|
1 868,0 |
|
48,6 |
384,10 |
3 789 |
4 173 |
|
FRA |
RNG/8X14- |
Granatiere |
VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
202 |
|
30,5 |
|
15,1 |
20,20 |
202 |
222 |
|
FRA |
SBR/678- |
Occhialone |
VI,VII,VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
94,5 |
|
89,7 |
|
94,9 |
4,80 |
12 |
17 |
|
FRA |
SOL/07A. |
Sogliola |
VIIa |
6 |
|
0,6 |
|
10,0 |
0,60 |
4 |
5 |
|
FRA |
SOL/07D. |
Sogliola |
VIId |
3 691 |
|
1 821,4 |
|
49,3 |
369,10 |
3 550 |
3 919 |
|
FRA |
SOL/24. |
Sogliola |
II e IV (acque CE) |
629 |
|
447,2 |
|
71,1 |
62,90 |
212 |
275 |
|
FRA |
SOL/7FG. |
Sogliola |
VIIf,g |
100 |
|
85,5 |
|
85,5 |
10,00 |
60 |
70 |
|
FRA |
SOL/8AB. |
Sogliola |
VIIIa,b |
4 023 |
|
3 605,6 |
|
89,6 |
402,30 |
3 823 |
4 225 |
|
FRA |
WHB/1X14 |
Melù |
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali) |
28 445 |
|
14 378,8 |
|
50,5 |
2 844,50 |
18 643 |
21 488 |
|
GBR |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
5 468 |
|
4 470,1 |
82,9 |
83,3 |
546,80 |
5 050 |
5 597 |
|
GBR |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
VIIa |
724 |
|
425,6 |
|
58,8 |
72,40 |
345 |
417 |
|
GBR |
COD/561214 |
Merluzzo bianco |
VI; Vb (acque CE); XII, XIV (acque internazionali) |
360,8 |
|
303,3 |
|
84,1 |
36,08 |
241 |
277 |
|
GBR |
COD/7X7A34 |
Merluzzo bianco |
VIIb-k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
601 |
|
569,5 |
|
94,8 |
31,50 |
328 |
360 |
|
GBR |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Vb e VIa (acque CE) |
6 080 |
|
2 761,7 |
|
45,4 |
608,00 |
4 743 |
5 351 |
|
GBR |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
VIb, XII, XIV |
3 659 |
|
1 643,0 |
|
44,9 |
365,90 |
5 574 |
5 940 |
|
GBR |
HER/07A/MM |
Aringa |
VIIa |
4 699 |
|
4 629,7 |
|
98,5 |
69,30 |
3 550 |
3 619 |
|
GBR |
HER/7G-K. |
Aringa |
VIIg, h, j, k |
64 |
|
63,3 |
|
98,9 |
0,70 |
10 |
11 |
|
GBR |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
IIa e IV (acque CE) |
398 |
|
360,4 |
|
90,6 |
37,60 |
341 |
379 |
|
GBR |
HKE/571214 |
Nasello |
VI, VII; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) |
5 775 |
|
3 322,7 |
0,3 |
57,5 |
577,50 |
5 442 |
6 020 |
|
GBR |
JAX/578/14 |
Suro |
VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) |
11 910 |
|
10 159,6 |
|
85,3 |
1 191,00 |
16 470 |
17 661 |
|
GBR |
NEP/07. |
Scampo |
VII |
9 119 |
|
7 044,7 |
|
77,3 |
911,90 |
8 251 |
9 163 |
|
GBR |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
IIa e IV (acque CE) |
24 462 |
|
20 923,2 |
|
85,5 |
2 446,20 |
22 644 |
25 090 |
|
GBR |
NEP/5BC6. |
Scampo |
VI; Vb (acque CE) |
21 178 |
|
16 055,6 |
|
75,8 |
2 117,80 |
19 415 |
21 533 |
|
GBR |
PLE/07A. |
Passera di mare |
VIIa |
708 |
|
415,1 |
|
58,6 |
70,80 |
558 |
629 |
|
GBR |
PLE/7FG. |
Passera di mare |
VIIf, g |
72 |
|
60,9 |
|
84,6 |
7,20 |
73 |
80 |
|
GBR |
SOL/07A. |
Sogliola |
VIIa |
204 |
|
70,5 |
|
34,6 |
20,40 |
146 |
166 |
|
GBR |
SOL/07D. |
Sogliola |
VIId |
1 315 |
|
780,1 |
|
59,3 |
131,50 |
1 268 |
1 400 |
|
GBR |
SOL/24. |
Sogliola |
II e IV (acque CE) |
1 406 |
|
1 190,7 |
|
84,7 |
140,60 |
545 |
686 |
|
GBR |
SOL/7FG. |
Sogliola |
VIIf, g |
272 |
|
244,1 |
|
89,7 |
27,20 |
271 |
298 |
|
GBR |
WHB/1X14 |
Melù |
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali) |
55 565 |
|
53 666,7 |
|
96,6 |
1 898,30 |
34 759 |
36 657 |
|
GBR |
ALF/3X14- |
Berici |
III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
10 |
|
0,6 |
|
6,0 |
1,00 |
10 |
11 |
|
GBR |
BLI/245- |
Molva azzurra |
II,IV,V (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
19 |
|
5,5 |
|
28,9 |
1,90 |
20 |
22 |
|
GBR |
BLI/67- |
Molva azzurra |
VI,VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
222 |
|
174,2 |
|
78,5 |
22,20 |
386 |
408 |
|
GBR |
BSF/1234- |
Pesce sciabola nero |
I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
5 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,50 |
5 |
6 |
|
GBR |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
V,VI,VII,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
93 |
|
56,4 |
|
60,6 |
9,30 |
173 |
182 |
|
GBR |
DWS/56789- |
Squali pelagici |
V,VI,VII,VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
467 |
|
83,1 |
|
17,8 |
46,70 |
375 |
422 |
|
GBR |
GFB/1234- |
Musdee |
I,II,III,IV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
16 |
|
2,2 |
|
13,8 |
1,60 |
16 |
18 |
|
GBR |
GFB/567- |
Musdee |
V,VI,VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
709 |
|
343,5 |
|
48,4 |
70,90 |
814 |
885 |
|
GBR |
GFB/1012- |
Musdee |
X,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 |
1,00 |
10 |
11 |
|
GBR |
ORY/06- |
Pesce specchio atlantico |
VI (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,60 |
4 |
5 |
06C- |
GBR |
RNG/5B67- |
Granatiere |
Vb,VI,VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
170 |
|
4,3 |
|
2,5 |
17,00 |
222 |
239 |
|
GBR |
RNG/8X14- |
Granatiere |
VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
18 |
|
0,0 |
|
0,0 |
1,80 |
18 |
20 |
|
GBR |
SBR/10- |
Occhialone |
X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 |
1,00 |
10 |
11 |
|
IRL |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
3 162 |
|
2 938,7 |
|
92,9 |
223,30 |
2 128 |
2 351 |
|
IRL |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
V,VI,VII,XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
122 |
|
121,3 |
|
99,4 |
0,70 |
87 |
88 |
|
IRL |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
VIIa |
743 |
|
608,1 |
|
81,8 |
74,30 |
790 |
864 |
|
IRL |
DWS/12- |
Squali pelagici |
XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
5 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,50 |
2 |
3 |
|
IRL |
DWS/56789- |
Squali pelagici |
V,VI,VII,VIII,IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
9 |
|
7,3 |
|
81,1 |
0,90 |
109 |
110 |
|
IRL |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Vb e VIa (acque CE) |
1 105 |
|
759,4 |
|
68,7 |
110,50 |
995 |
1 106 |
|
IRL |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
VIb, XII, XIV |
468 |
|
339,1 |
|
72,5 |
46,80 |
544 |
591 |
|
IRL |
HER/07A/MM |
Aringa |
VIIa |
587 |
|
0,0 |
|
0,0 |
58,70 |
1 250 |
1 309 |
|
IRL |
HER/6AS7BC |
Aringa |
VIaS, VIIb, c |
13 732 |
|
12 174,5 |
|
88,7 |
1 373,20 |
10 584 |
11 957 |
|
IRL |
HER/7G-K. |
Aringa |
VIIg, h, j, k |
9 109 |
|
8 267,6 |
|
90,8 |
841,40 |
6 818 |
7 659 |
|
IRL |
HKE/571214 |
Nasello |
VI, VII; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) |
1 765 |
|
1 427,6 |
|
80,9 |
176,50 |
1 670 |
1 847 |
|
IRL |
JAX/578/14 |
Suro |
VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) |
34 297 |
|
29 133,5 |
|
84,9 |
3 429,70 |
39 646 |
43 076 |
|
IRL |
NEP/5BC6. |
Scampo |
VI; Vb (acque CE) |
383 |
|
161,2 |
|
42,1 |
38,30 |
269 |
307 |
|
IRL |
ORY/06- |
Pesce specchio atlantico |
VI (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
7 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,70 |
4 |
5 |
06C- |
IRL |
ORY/1X14- |
Pesce specchio atlantico |
I,II,III,IV,V,VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,60 |
4 |
5 |
1CX14C |
IRL |
PLE/07A. |
Passera di mare |
VIIa |
507 |
|
192,9 |
|
38,0 |
50,70 |
1 209 |
1 260 |
|
IRL |
PLE/7FG. |
Passera di mare |
VIIf, g |
59 |
|
57,6 |
|
97,6 |
1,40 |
202 |
203 |
|
IRL |
POK/561214 |
Merluzzo carbonaro |
VI; Vb (acque CE); XII, XIV (acque internazionali) |
514 |
|
321,5 |
|
62,5 |
51,40 |
483 |
534 |
|
IRL |
RNG/5B67- |
Granatiere |
Vb,VI,VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
323 |
|
29,7 |
|
9,2 |
32,30 |
299 |
331 |
|
IRL |
RNG/8X14- |
Granatiere |
VIII,IX,X,XII,XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 |
1,00 |
9 |
10 |
|
IRL |
SAN/2A3A4. |
Cicerello |
IIIa; IIa e IV (acque CE) |
148 972 |
|
|
|
0,0 |
14 897,20 |
0 |
14 897 |
|
IRL |
WHB/1X14 |
Melù |
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali) |
34 498 |
|
31 091,8 |
|
90,1 |
3 406,20 |
20 745 |
24 151 |
|
LTU |
JAX/578/14 |
Suro |
VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) |
6 437 |
|
3 466,7 |
|
53,9 |
643,70 |
0 |
644 |
|
LTU |
SPR/3BCD-C |
Spratto |
IIIbcd (acque CE) |
22 027 |
|
14 773,5 |
|
67,1 |
2 202,70 |
22 745 |
24 948 |
|
LTU |
WHB/1X14 |
Melù |
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali) |
9 974 |
|
9 812,0 |
|
98,4 |
162,00 |
0 |
162 |
|
NLD |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
112 |
|
13,6 |
|
12,1 |
11,20 |
336 |
347 |
|
NLD |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
VIIa |
5 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,50 |
4 |
5 |
|
NLD |
COD/7X7A34 |
Merluzzo bianco |
VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) |
51 |
|
46,6 |
|
91,4 |
4,40 |
25 |
29 |
|
NLD |
HER/6AS7BC |
Aringa |
VIaS, VIIb, c |
258 |
|
254,4 |
|
98,6 |
3,60 |
1 058 |
1 062 |
|
NLD |
HER/7G-K. |
Aringa |
VIIg,h,j,k |
473 |
|
461,8 |
|
97,6 |
11,20 |
487 |
498 |
|
NLD |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
IIa e IV (acque CE) |
47 |
|
29,9 |
|
63,6 |
4,70 |
63 |
68 |
|
NLD |
HKE/571214 |
Nasello |
VI, VII; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali) |
201 |
1 |
63,6 |
1 |
32,0 |
20,10 |
180 |
200 |
|
NLD |
JAX/578/14 |
Suro |
VI, VII e VIIIabde; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) |
52 731 |
|
40 530,0 |
|
76,9 |
5 273,10 |
58 102 |
63 375 |
|
NLD |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
IIa e IV (acque CE) |
1 367 |
|
1 155,6 |
|
84,5 |
136,70 |
704 |
841 |
|
NLD |
SOL/24. |
Sogliola |
II e IV (acque CE) |
11 887 |
|
10 348,8 |
|
87,1 |
1 188,70 |
9 563 |
10 752 |
|
NLD |
WHB/1X14 |
Melù |
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali) |
88 561 |
|
79 699,6 |
69,9 |
90,1 |
8 791,50 |
32 666 |
41 458 |
|
POL |
HER/3BC+24 |
Aringa |
Sottodivisioni 22-24 |
6 441 |
|
2 935,8 |
|
45,6 |
644,10 |
5 797 |
6 441 |
|
POL |
SPR/3BCD-C |
Spratto |
IIIbcd (acque CE) |
121 135 |
|
57 801,8 |
|
47,7 |
12 113,50 |
133 435 |
145 549 |
|
PRT |
BSF/8910- |
Pesce sciabola nero |
VIII,IX,X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
3 876 |
|
3 466,6 |
|
89,4 |
387,60 |
3 956 |
4 344 |
|
PRT |
BSF/C3412- |
Pesce sciabola nero |
COPACE 34.1.2 (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
4 285 |
|
3 086,9 |
|
72,0 |
428,50 |
4 285 |
4 714 |
|
PRT |
DWS/10- |
Squali pelagici |
X (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
20 |
|
10,5 |
|
52,5 |
2,00 |
20 |
22 |
|
PRT |
GFB/1012- |
Musdee |
X, XII (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
43 |
|
16,9 |
|
39,3 |
4,30 |
43 |
47 |
|
PRT |
JAX/8C9. |
Suro |
VIIIc, IX |
25 036 |
|
14 498,8 |
|
57,9 |
2 503,60 |
26 288 |
28 792 |
|
PRT |
NEP/9/3411 |
Scampo |
IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
328 |
|
267,8 |
|
81,6 |
32,80 |
311 |
344 |
|
PRT |
SBR/09- |
Occhialone |
IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
230 |
|
187,2 |
|
81,4 |
23,00 |
230 |
253 |
|
SWE |
BLI/03- |
Molva azzurra |
III (acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
8 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,80 |
6 |
7 |
|
SWE |
COD/3BC+24 |
Merluzzo bianco |
Sottodivisioni 22-24 (acque CE) |
3 602 |
|
2 960,2 |
|
82,2 |
360,20 |
2 989 |
3 349 |
|
SWE |
HER/30/31. |
Aringa |
Sottodivisioni 30-31 |
16 501 |
|
3 626,1 |
|
22,0 |
1 650,10 |
15 676 |
17 326 |
|
SWE |
HER/3BC+24 |
Aringa |
Sottodivisioni 22-24 |
8 806 |
|
7 724,6 |
|
87,7 |
880,60 |
7 926 |
8 807 |
|
SWE |
HKE/3A/BCD |
Nasello |
IIIa; IIIbcd (acque CE) |
125 |
|
45,8 |
|
36,6 |
12,50 |
128 |
141 |
|
SWE |
NEP/3A/BCD |
Scampo |
IIIa; IIIbcd (acque CE) |
1 509 |
|
1 462,7 |
|
96,9 |
46,30 |
1 359 |
1 405 |
|
SWE |
PLE/3BCD-C |
Passera di mare |
IIIbcd (acque CE) |
192 |
|
170,5 |
|
88,8 |
19,20 |
173 |
192 |
|
SWE |
RNG/3A/BCD |
Granatiere |
IIIa; IIIbcd (acque CE) |
52 |
|
0,0 |
|
0,0 |
5,20 |
49 |
54 |
|
SWE |
SOL/3A/BCD |
Sogliola |
IIIa; IIIbcd (acque CE) |
46 |
|
44,3 |
|
96,3 |
1,70 |
30 |
32 |
|
SWE |
SPR/3BCD-C |
Spratto |
IIIbcd (acque CE) |
94 970 |
|
86 272,2 |
|
90,8 |
8 697,80 |
86 670 |
95 368 |
|
SWE |
WHB/1X14 |
Melù |
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (acque CE e acque internazionali) |
539 |
|
148,8 |
|
27,6 |
53,90 |
6 627 |
6 681 |
|
ALLEGATO II
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2008
Paese |
Codice specie |
Codice zona 2007 |
Nome della specie |
Nome della zona |
Sanzioni art. 5, par 2 reg. 847/96 |
Quantità modificata 2007 |
Margine |
Quantità modificata totale 2007 |
Catture CS 2007 |
Catture 2007 |
Catture totali 2007 |
% |
Detrazioni |
Quantità iniziale 2008 |
Quantità rivista 2008 |
Codice zona 2008 |
BEL |
COD |
2AC4. |
Merluzzo bianco |
IV; IIa (acque CE) |
si |
937,00 |
0,0 |
937,00 |
0,0 |
998,60 |
998,60 |
106,6 |
–61,60 |
654,00 |
592 |
2A3AX4 |
BEL |
COD |
7X7A34 |
Merluzzo bianco |
VII b-k, VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
si |
172,00 |
0,0 |
172,00 |
0,0 |
180,40 |
180,40 |
104,9 |
–8,40 |
177,00 |
169 |
|
BEL |
LEZ |
2AC4-C |
Rombo giallo |
IIa e IV (acque CE) |
si |
4,00 |
0,0 |
4,00 |
0,0 |
5,60 |
5,60 |
140,0 |
–1,60 |
5,00 |
3 |
|
BEL |
SOL |
8AB. |
Sogliola |
VIII a e b |
si |
393,00 |
0,0 |
393,00 |
0,0 |
396,00 |
396,00 |
100,76 |
–3,00 |
52,00 |
49 |
|
DEU |
ANF |
561214 |
Rana pescatrice |
VI; Vb (acque CE); acque internazionali di XII e XIV (acque norvegesi) |
si |
213,00 |
0,0 |
213,00 |
0,0 |
227,80 |
227,80 |
106,9 |
–14,80 |
212,00 |
197 |
|
DEU |
COD |
03AN. |
Merluzzo bianco |
Kattegat |
si |
53,00 |
0,0 |
53,00 |
0,0 |
63,40 |
63,40 |
119,6 |
–10,40 |
64,00 |
54 |
|
DEU |
COD |
2AC4. |
Merluzzo bianco |
IV; IIa (acque CE) |
si |
1 828,00 |
0,0 |
1 828,00 |
0,0 |
1 922,60 |
1 922,60 |
105,2 |
–94,60 |
2 384,00 |
2 289 |
2A3AX4 |
DEU |
LEZ |
2AC4-C |
Rombo giallo |
IIa e IV (acque CE) |
si |
4,00 |
0,0 |
4,00 |
0,0 |
12,90 |
12,90 |
322,5 |
–8,90 |
4,00 |
–5 |
|
DEU |
LIN |
4AB-N. |
Molva |
IV (acque norveges |
si |
33,00 |
0,0 |
33,00 |
0,0 |
34,00 |
34,00 |
103,0 |
–1,00 |
21,00 |
20 |
|
DEU |
HAL |
514GRN |
Ippoglosso atlantico |
Zona Groenlandia: V & XIV |
si |
|
|
0,00 |
|
3,40 |
3,40 |
0,0 |
–3,40 |
0,00 |
–3 |
|
DEU |
HKE |
571214 |
Nasello |
Vb) (1), VI, VII, XII, XIV |
si |
|
|
0,00 |
|
4,00 |
4,00 |
0,0 |
–4,00 |
0,00 |
–4 |
|
DEU |
PRA |
03A. |
Gamberello boreale |
IIIa) |
si |
|
|
0,00 |
|
0,50 |
0,50 |
0,0 |
–0,50 |
0,00 |
–1 |
|
DEU |
SPR |
2AC4-C |
Spratto |
IIa e IV (acque CE) |
si |
|
|
0,00 |
|
2,70 |
2,70 |
0,0 |
–2,70 |
2 018,00 |
2 015 |
|
DNK |
COD |
1N2AB. |
Merluzzo bianco |
I, II (acque norvegesi) |
si |
|
|
0,00 |
|
11,00 |
11,00 |
0,0 |
–11,00 |
0,00 |
–11 |
|
DNK |
MAC |
2CX14- |
Sgombro |
VI,VII,VIIIa),b),d),e); Vb (acque CE); IIa, XII e XIV (acque internazionali) |
si |
|
|
0,00 |
|
8,00 |
8,00 |
0,0 |
–8,00 |
0,00 |
–8 |
|
DNK |
NOP |
2A3A4. |
Busbana norvegese |
IIIa; IIa e IV (acque CE) |
si |
|
|
0,00 |
|
83,00 |
83,00 |
0,0 |
83,00 |
36 466,00 |
36 383 |
|
DNK |
OTH |
1N2AB. |
Altre specie |
I, II (acque norvegesi) |
si |
|
|
0,00 |
|
14,70 |
14,70 |
0,0 |
–14,70 |
0,00 |
–15 |
|
DNK |
POK |
1N2AB. |
Merluzzo carbonaro |
I, II (acque norvegesi) |
si |
|
|
0,00 |
|
0,50 |
0,50 |
0,0 |
–0,50 |
0,00 |
–1 |
|
ESP |
BLI |
67- |
Molva azzurra |
VI, VII (acque CE e acque non soggette alla sovranità e giurisdizione di paesi terzi) |
no |
72,00 |
0,0 |
72,00 |
0,0 |
211,00 |
211,00 |
293,1 |
– 139,00 |
67,00 |
–72 |
|
ESP |
COD |
1/2B. |
Merluzzo bianco |
I e IIb |
si |
7 006,00 |
0,0 |
7 006,00 |
0,0 |
7 014,00 |
7 014,00 |
100,1 |
–8,00 |
7 349,00 |
7 341 |
|
ESP |
HAD |
1N2AB. |
Eglefino |
I e II (acque norvegesi) |
si |
60,00 |
0,0 |
60,00 |
0,0 |
65,00 |
65,00 |
108,3 |
–5,00 |
0,00 |
–5 |
|
ESP |
POK |
1N2AB. |
Merluzzo carbonaro |
I e II (acque norvegesi) |
si |
50,00 |
0,0 |
50,00 |
0,0 |
53,00 |
53,00 |
106,0 |
–3,00 |
0,00 |
–3 |
|
ESP |
SBR |
678- |
Occhialone |
VI, VII e VIII (acque CE e acque non soggette alla sovranità e giurisdizione di paesi terzi) |
si |
188,00 |
23,8 |
211,80 |
0,0 |
204,50 |
204,50 |
96,6 |
7,30 |
238,00 |
222 |
(x) |
(x) margine autorizzato catture in eccesso fino al 10 % — reg. 847/96 art 3, par.3 |
||||||||||||||||
EST |
PLE |
3BCD-C |
Passera di mare |
IIIb),c),d) (1)- tranne MU3 |
|
|
|
0,0 |
|
0,80 |
0,80 |
0,0 |
–0,80 |
0,00 |
–1 |
|
FRA |
COD |
7X7A34 |
Merluzzo bianco |
VIIb-k; VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
si |
3 736,00 |
0,0 |
3 736,00 |
0,0 |
4 079,60 |
4 079,60 |
109,2 |
– 343,60 |
3 033,00 |
2 689 |
|
GBR |
LEZ |
2AC4-C |
Rombo giallo |
IIa e IV (acque CE) |
si |
1 424,00 |
0,0 |
1 424,00 |
0,0 |
1 430,40 |
1 430,40 |
100,4 |
–6,40 |
1 537,00 |
1 531 |
|
GBR |
NOP |
2A3A4. |
Busbana norvegese |
IIIa; IIa e IV (acque CE) |
|
|
|
0,00 |
|
4,30 |
4,30 |
0,0 |
–4,30 |
0,00 |
–4 |
|
IRL |
COD |
1/2B. |
Merluzzo bianco |
I, II b |
si |
57,00 |
100,0 |
157,00 |
0,0 |
201,80 |
201,80 |
128,5 |
–44,80 |
0,00 |
–45 |
(xx) |
IRL |
COD |
561214 |
Merluzzo bianco |
VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque CE e acque internazionali) |
si |
93,00 |
0,0 |
93,00 |
0,0 |
94,20 |
94,20 |
101,3 |
–1,20 |
241,00 |
240 |
|
IRL |
COD |
7X7A34 |
Merluzzo bianco |
VIIb-k; VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
si |
737,00 |
0,0 |
737,00 |
0,0 |
792,00 |
792,00 |
107,5 |
–55,00 |
753,00 |
698 |
|
IRL |
ORY |
07- |
Pesce specchio atlantico |
VII (acque CE) |
no |
68,00 |
0,0 |
68,00 |
0,0 |
199,80 |
199,80 |
293,8 |
– 131,80 |
29,00 |
– 103 |
|
IRL |
SOL |
07A. |
Sogliola |
VIIa |
si |
111,00 |
0,0 |
111,00 |
0,0 |
115,20 |
115,20 |
103,8 |
–4,20 |
90,00 |
86 |
|
(xx) margine indicato nel contingente TSM utilizzato unicamente da IRL |
||||||||||||||||
NLD |
HER |
1/2. |
Aringa |
I e II (acque CE, acque norvegesi e acque internazionali) |
si |
27 651,00 |
0,0 |
27 651,00 |
0,0 |
28 125,70 |
28 125,70 |
101,7 |
– 474,70 |
12 117,00 |
11 642 |
|
POL |
COD |
3BC+24 |
Merluzzo bianco |
Acque CE della sottodivisione 22-24 |
si |
2 287,00 |
0,0 |
2 287,00 |
0,0 |
2 360,70 |
2 360,70 |
103,2 |
–73,70 |
2 245,00 |
2 171 |
|
POL |
GHL |
514GRN |
Ippoglosso nero |
V e XIV (acque della Groenlandia) |
si |
1 217,00 |
0,0 |
1 217,00 |
0,0 |
1 228,40 |
1 228,40 |
100,9 |
–11,40 |
0,00 |
–11 |
|
POL |
HER |
1/2. |
Aringa |
I e II (acque CE, acque norvegesi e acque internazionali) |
si |
3 057,00 |
0,0 |
3 057,00 |
0,0 |
3 153,50 |
3 153,50 |
103,2 |
–96,50 |
1 714,00 |
1 618 |
|
POL |
PRA |
N3L. |
Gamberello boreale |
NAFO 3L |
si |
245,00 |
0,0 |
245,00 |
0,0 |
245,80 |
245,80 |
100,3 |
–0,80 |
278,00 |
277 |
|
POL |
HAD |
2AC4. |
Eglefino |
IV; IIa (acque CE) |
|
|
|
0,00 |
|
1,40 |
1,40 |
0,0 |
–1,40 |
0,00 |
–1 |
|
PRT |
ALF |
3X14- |
Berici |
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (acque CE e acque non soggette alla sovranità e giurisdizione di paesi terzi) |
no |
214,00 |
0,0 |
214,00 |
0,0 |
224,40 |
224,40 |
104,9 |
–10,40 |
214,00 |
204 |
|
PRT |
ANF |
8C3411 |
Rana pescatrice |
VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
si |
375,00 |
0,0 |
375,00 |
0,0 |
392,20 |
392,20 |
104,6 |
–17,20 |
324,00 |
307 |
|
PRT |
COD |
1/2B. |
Merluzzo bianco |
I e IIb |
si |
1 479,00 |
0,0 |
1 479,00 |
0,0 |
1 490,30 |
1 490,30 |
100,8 |
–11,30 |
1 552,00 |
1 541 |
|
PRT |
DWS |
56789- |
Squali pelagici |
V, VI, VII, VIII, IX (acque CE e acque non soggette alla sovranità e giurisdizione di paesi terzi) |
no |
483,00 |
0,0 |
483,00 |
0,0 |
505,50 |
505,50 |
104,7 |
–22,50 |
254,00 |
232 |
|
PRT |
HKE |
8C3411 |
Nasello |
VIIIc, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
si |
1 990,00 |
0,0 |
1 990,00 |
0,0 |
2 054,30 |
2 054,30 |
103,2 |
–64,30 |
2 104,00 |
2 040 |
|
PRT |
COD |
7X7A34 |
Merluzzo bianco |
VIIb),c),d),e),f),g),h),j),k),VIII,IX,X; COPACE 34.1.1 (acque CE) |
|
|
|
0,00 |
|
4,70 |
4,70 |
0,0 |
–4,70 |
0,00 |
–5 |
|
PRT |
GHL |
2A-C46 |
Ippoglosso nero |
IIa (acque CE); IV, VI (acque CE e acque internazionali) |
|
|
|
0,00 |
|
17,70 |
17,70 |
0,0 |
–17,70 |
0,00 |
–18 |
|
PRT |
HAD |
1N2AB. |
Eglefino |
I, II (acque norvegesi) |
|
|
|
0,00 |
|
369,20 |
369,20 |
0,0 |
– 369,20 |
0,00 |
– 369 |
|
PRT |
POK |
1N2AB. |
Merluzzo carbonaro |
I, II (acque norvegesi) |
|
|
|
0,00 |
|
391,40 |
391,40 |
0,0 |
– 391,40 |
0,00 |
– 391 |
|
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 542/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008
che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il ciflutrin e la lectina estratta dai fagioli rossi (Phaseolus vulgaris)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 2 e 3,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(2) |
La sostanza ciflutrin figura attualmente nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per muscolo, grasso, fegato e reni e al latte purché, per quanto riguarda il latte, siano osservate le ulteriori disposizioni di cui alla direttiva 94/29/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2). In seguito alla richiesta di estendere a tutti i ruminanti la voce relativa al ciflutrin che attualmente figura nell'allegato I in riferimento ai bovini, il comitato per i medicinali veterinari (di seguito «CVMP»), riesaminati i limiti massimi di residui («LMR») già stabiliti per il ciflutrin, ha concluso che gli LMR attuali per i bovini non possono essere estesi a tutti i ruminanti, dal momento che non sono disponibili dati sui residui in riferimento agli ovini. Il CVMP ha quindi stabilito che la suddetta estensione è possibile soltanto per i caprini. Di conseguenza, si ritiene opportuno estendere la voce relativa al ciflutrin che attualmente figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in modo da includere i caprini, con gli stessi valori di LMR validi per i bovini per muscolo, grasso, fegato, reni e latte purché, per quanto riguarda il latte, siano osservate le ulteriori disposizioni di cui alla direttiva 94/29/CE. |
(3) |
La lectina estratta dai fagioli rossi (Phaseolus vulgaris) attualmente non figura negli allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90. In seguito all'esame di una richiesta di definizione di LMR per la lectina estratta dai fagioli rossi (Phaseolus vulgaris) in riferimento ai suini, il CVMP ha concluso che non occorre stabilire tali limiti e ha raccomandato l'inserimento di tale sostanza nell'allegato II in riferimento ai suini, esclusivamente per uso orale. Si ritiene quindi opportuno inserire detta sostanza nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai suini, esclusivamente per uso orale. |
(4) |
Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza. |
(5) |
Prima di applicare il presente regolamento occorre concedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari interessati rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (3), in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 203/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 18).
(2) GU L 189 del 23.7.1994, pag. 67.
(3) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
A. |
Al punto 2.2.3 dell'allegato I (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui), la voce «Ciflutrin» è sostituita dal testo seguente: 2.2.3. Piretroidi
|
B. |
Al punto 6 dell'allegato II (Elenco delle sostanze non soggette a un limite massimo di residui), è inserita la sostanza seguente: 6. Sostanze di origine vegetale
|
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/46 |
REGOLAMENTO (CE) N. 543/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1o luglio 2008 il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (2), è abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(2) |
Alcune delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel regolamento (CEE) n. 1906/90 non sono stati ripresi dal regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
È pertanto necessario che nell'ambito di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 siano adottate opportune disposizioni e obblighi che garantiscano la continuità e il buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, con particolare riguardo alle norme di commercializzazione. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 ha stabilito norme di commercializzazione per la cui applicazione è necessaria l'adozione di disposizioni riguardanti, in particolare, l'elenco delle carcasse, delle parti di tali carcasse e delle frattaglie cui si applica detto regolamento, la classificazione in funzione della conformazione, dell'aspetto e del peso, i tipi di presentazione, la denominazione di vendita dei prodotti in questione, l'indicazione facoltativa del metodo di refrigerazione e del tipo di allevamento, le condizioni di magazzinaggio e di trasporto relative ad alcuni tipi di carni di pollame e l'effettuazione di controlli periodici intesi a garantire l'applicazione uniforme di dette disposizioni in tutta la Comunità. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (3), che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90, e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
(5) |
La commercializzazione del pollame in classi distinte a seconda della conformazione e dell'aspetto esige l'adozione di definizioni relative alle specie, all'età e alla presentazione delle carcasse, nonché alla conformazione anatomica e al contenuto dei tagli di pollame. L'elevato valore del prodotto denominato «foie gras» e il conseguente rischio di pratiche fraudolente impongono la definizione di precisi requisiti minimi per la commercializzazione. |
(6) |
Non è necessario applicare dette norme di commercializzazione a taluni prodotti e presentazioni che rivestono importanza locale o comunque limitata. Nondimeno le denominazioni di vendita di detti prodotti non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, dando adito a confusione tra i prodotti in questione e altri prodotti soggetti alle norme suddette. Analogamente, il principio qui esposto vale anche per le diciture supplementari utilizzate a corredo delle denominazioni dei prodotti in parola. |
(7) |
Ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, occorre definire le nozioni di commercializzazione e di lotto nel settore delle carni di pollame. |
(8) |
La temperatura di magazzinaggio e di manipolazione rappresenta un elemento fondamentale per la salvaguardia di elevati standard qualitativi. È pertanto opportuno stabilire la temperatura limite per la conservazione delle carni di pollame refrigerate. |
(9) |
Le disposizioni dal presente regolamento, e in particolare quelle riguardanti la vigilanza e il rispetto dello stesso, devono essere applicate in modo uniforme su tutto il territorio della Comunità. Le modalità di applicazione adottate a tal fine devono essere anch'esse uniformi. È pertanto necessario stabilire norme comuni per il campionamento e le tolleranze. |
(10) |
Per fornire al consumatore informazioni adeguate, chiare e oggettive sui prodotti posti in vendita e per garantire la libera circolazione degli stessi nella Comunità, è necessario che le norme di commercializzazione delle carni di pollame tengano conto, per quanto possibile, delle disposizioni della direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (4). |
(11) |
Tra le indicazioni facoltative nell'etichettatura figurano quelle relative al metodo di refrigerazione e al tipo di allevamento. Ai fini della tutela del consumatore, l'indicazione del tipo di allevamento deve essere subordinata al rispetto di criteri ben precisi riguardanti le condizioni di allevamento e di limiti quantitativi per l'indicazione di parametri quali l'età alla macellazione, la durata del periodo d'ingrasso o la razione di determinati ingredienti alimentari. |
(12) |
Quando sull'etichetta delle carni di anatre e oche allevate per la produzione di «fegato grasso» (foie gras) è riportata l'indicazione «allevato all'aperto», per garantire un'informazione completa sulle caratteristiche del prodotto è opportuno far figurare tale dicitura anche sull'etichetta destinata al consumatore. |
(13) |
È opportuno che la Commissione vigili costantemente sulla compatibilità tra i provvedimenti nazionali adottati in applicazione delle presenti disposizioni e la legislazione comunitaria, comprese le norme di commercializzazione. Occorre in particolare prevedere la registrazione e l'ispezione periodica delle aziende autorizzate a utilizzare termini che fanno riferimento a particolari tipi di allevamento. Le aziende suddette devono essere quindi obbligate a tenere una registrazione dettagliata a tal fine. |
(14) |
Tenuto conto della natura specifica di queste ispezioni, le autorità competenti degli Stati membri interessati devono essere in grado di delegarne la responsabilità ad enti indipendenti debitamente qualificati e riconosciuti, fatta salva la supervisione e le precauzioni del caso. |
(15) |
Gli operatori di paesi terzi potrebbero essere interessati ad utilizzare indicazioni facoltative concernenti i metodi di refrigerazione e i tipi di allevamento. Occorre adottare le disposizioni a tal fine necessarie, fermo restando che le competenti autorità del paese terzo interessato abbiano rilasciato un apposito certificato e sempre che il paese di cui trattasi figuri in un elenco compilato dalla Commissione. |
(16) |
Tenuto conto dell'evoluzione economica e tecnica nella preparazione delle carni di pollame e nei controlli e del fatto che il tenore d'acqua riveste particolare importanza nella commercializzazione delle carni di pollame congelate o surgelate, è opportuno fissare il tenore massimo d'acqua nelle carcasse di pollame congelato o surgelato nonché definire un sistema di controllo sia nei macelli che in tutte le fasi della commercializzazione, senza contravvenire al principio della libera circolazione delle merci in un mercato unico. |
(17) |
È necessario verificare l'assorbimento d'acqua nello stabilimento di produzione nonché mettere a punto metodi affidabili per la determinazione del tenore d'acqua aggiunta nella preparazione delle carcasse di pollame congelate o surgelate, senza distinguere tra il liquido fisiologico e l'acqua estranea proveniente dalla preparazione delle carni, in quanto tale distinzione presenterebbe difficoltà pratiche. |
(18) |
È opportuno vietare la commercializzazione, senza un'apposita dicitura sull'imballaggio, del pollame congelato o surgelato ritenuto non conforme. È quindi necessario adottare modalità pratiche relative alle diciture apposte sugli imballaggi individuali e su quelli collettivi secondo la loro destinazione, per agevolare i controlli e impedire che i prodotti cambino di destinazione. |
(19) |
È necessario prevedere le misure da prendere in esito a controlli in cui si constati l'irregolarità di una spedizione, quando le merci non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. È opportuno stabilire una procedura per la composizione delle controversie che possono sorgere in merito alle spedizioni intracomunitarie. |
(20) |
In caso di controversia la Commissione deve avere la possibilità di intervenire, recandosi sul posto e adottando opportuni provvedimenti. |
(21) |
L'armonizzazione dei requisiti relativi al tenore d'acqua presuppone che vengano designati laboratori comunitari e nazionali di riferimento. |
(22) |
È necessario prevedere l'aiuto finanziario della Comunità. |
(23) |
È necessario concludere un contratto tra la Comunità e il laboratorio comunitario di riferimento per stabilire le condizioni relative al pagamento dell'aiuto. |
(24) |
È opportuno disporre che gli Stati membri adottino le modalità pratiche di controllo del tenore d'acqua del pollame congelato e surgelato. Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento è opportuno disporre che essi ne informino la Commissione e gli altri Stati membri. |
(25) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prodotti di cui all'articolo 121, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono definiti nel modo di seguito indicato.
1) |
Carcasse di pollame
Ai fini del presente regolamento, le varianti dei termini di cui alle lettere da a) ad e) concernenti il sesso dell'animale sono da ritenersi equivalenti ai termini stessi. |
2) |
Tagli di pollame
Per i prodotti indicati alle lettere e), g) e h), la frase «le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni» va intesa nel senso che i pezzi devono essere sezionati tra le due righe tratteggiate che delimitano l'articolazione nella figura riportata nell'allegato II. I prodotti di cui alle lettere da d) a k) possono essere presentati con o senza la pelle. L'assenza della pelle nei prodotti di cui alle lettere da d) a j) o la presenza della pelle nei prodotti di cui alla lettera k) vanno indicate nell'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
3) |
Foie gras I fegati di oche o di anatre delle specie Cairina muschata o Cairina muschata x Anas platyrhynchos, alimentate in modo da determinare ipertrofia delle cellule epatiche. I fegati vengono asportati previo completo dissanguamento degli animali dai quali sono prelevati e presentano colorazione uniforme. Le caratteristiche ponderali dei fegati sono le seguenti:
|
Articolo 2
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) |
«carcassa»: il corpo intero di un volatile da cortile delle specie di cui all'articolo 1, punto 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia l'asportazione dei rognoni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale; |
b) |
«parti della carcassa»: le carni di pollame che, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del tessuto muscolare, possono essere identificate come ricavate da determinate parti della carcassa; |
c) |
«carni di pollame preconfezionate»: le carni di pollame presentate in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE; |
d) |
«carni di pollame senza preconfezionamento»: le carni di pollame presentate senza preconfezionamento per la vendita al consumatore finale ossia confezionate sul luogo di vendita a richiesta dell'acquirente; |
e) |
«commercializzazione»: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione; |
f) |
«lotto»: carni di pollame di specie e tipo uniformi, della stessa classe, dello stesso ciclo produttivo, provenienti dallo stesso macello o laboratorio di sezionamento, ubicati nello stesso luogo, che formano oggetto dell'ispezione. Ai fini dell'articolo 9 e degli allegati V e VI, un lotto comprende esclusivamente preconfezionati appartenenti alla medesima categoria di peso nominale. |
Articolo 3
1. Per poter essere commercializzate in conformità al presente regolamento, le carcasse di pollame devono essere poste in vendita in una delle seguenti presentazioni:
— |
parzialmente eviscerate («sfilate» o «tradizionali»), |
— |
con frattaglie, |
— |
senza frattaglie. |
Può essere aggiunto il termine «sviscerate».
2. Per carcasse parzialmente eviscerate si intendono le carcasse dalle quali non sono stati asportati il cuore, il fegato, i polmoni, il ventriglio, il gozzo e i rognoni.
3. Per tutte le presentazioni di carcasse, se la testa non è stata asportata, la trachea, l'esofago e il gozzo possono rimanere nella carcassa.
4. Nelle frattaglie sono compresi esclusivamente:
il cuore, il collo, il ventriglio e il fegato, nonché tutte le altre parti considerate commestibili sul mercato verso il quale il prodotto è avviato per il consumo finale. Dal fegato è asportata la vescichetta biliare. Il ventriglio, svuotato del suo contenuto, è privato della membrana cornea. Il cuore può essere con o senza il pericardio. Qualora rimanga unito alla carcassa, il collo non è considerato parte delle frattaglie.
Se uno di questi quattro organi non è solitamente presente nella carcassa posta in vendita, la sua assenza è indicata nell'etichetta.
5. Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate in conformità alla direttiva 2000/13/CE, sui documenti commerciali di accompagnamento ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:
a) |
la categoria di cui all'allegato XIV, parte B, punto III 1), del regolamento (CE) n. 1234/2007; |
b) |
lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate, in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 2), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata. |
Articolo 4
1. Per i prodotti cui si applica il presente regolamento, le denominazioni di vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2000/13/CE sono costituite dalle denominazioni indicate all'articolo 1 del presente regolamento e dai termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie contenuti nell'allegato I del presente regolamento; la denominazione reca anche:
— |
nel caso di carcasse intere, il riferimento ad una delle presentazioni specificate all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, |
— |
nel caso di tagli di pollame, il riferimento alle rispettive specie. |
2. Le denominazioni di cui all'articolo 1, punti 1) e 2), possono essere completate da altri termini, a condizione che questi non inducano gravemente in errore il consumatore e in particolare non diano adito a confusioni con altri prodotti elencati all'articolo 1, punti 1) e 2), o recanti una delle indicazioni di cui all'articolo 11.
Articolo 5
1. I prodotti diversi da quelli definiti all'articolo 1 possono essere commercializzati nella Comunità soltanto se recano una denominazione che non induca gravemente in errore il consumatore, generando confusione con le denominazioni di cui all'articolo 1 o con le indicazioni di cui all'articolo 11.
2. Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate in conformità della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale devono essere conformi ai requisiti supplementari di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla «data di scadenza», in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2000/13/CE.
4. Per le carni di pollame preconfezionate, sull'involucro o su di un'etichetta apposta su tale involucro devono figurare anche le seguenti indicazioni:
a) |
la categoria di cui all'allegato XIV, parte B, punto III 1), del regolamento (CE) n. 1234/2007; |
b) |
per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di peso a livello della vendita al dettaglio; |
c) |
lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate, in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 2), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata; |
d) |
il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento attribuito in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), eccettuati i casi in cui il sezionamento e il disosso si effettuano sul luogo di vendita, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento; |
e) |
per le carni di pollame importate da paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine. |
5. Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, a condizione che tali operazioni abbiano luogo a richiesta ed in presenza del consumatore, alle indicazioni di cui al paragrafo 4 si applica l'articolo 14 della direttiva 2000/13/CE.
6. In deroga all'articolo 3, paragrafo 5, e ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, non è necessario procedere alla classificazione delle carni di pollame o fare uso delle indicazioni supplementari di cui ai detti articoli quando si tratta di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione.
Articolo 6
Alle carni di pollame congelate quali definite nell'allegato XIV, parte B, punto II 3), del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano anche le seguenti disposizioni:
Le carni di pollame congelate cui si applica il presente regolamento devono essere mantenute a una temperatura stabile e pari o inferiore a – 12 °C in ogni punto del prodotto; sono ammesse brevi fluttuazioni, con un innalzamento massimo di 3 °C. Queste tolleranze per quanto riguarda la temperatura del prodotto sono ammesse, nel rispetto delle buone pratiche di conservazione e di distribuzione, durante la distribuzione locale e nei banchi per la vendita al consumatore finale.
Articolo 7
1. Per appartenere alla classe A o alla classe B, le carcasse e i tagli di pollame cui si applica il presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti minimi e risultare:
a) |
integri, tenuto conto della presentazione; |
b) |
puliti, esenti da qualsiasi elemento estraneo visibile, da sporcizia o da sangue; |
c) |
privi di odori atipici; |
d) |
esenti da tracce di sangue visibili, salvo quelle di modesta entità e non appariscenti; |
e) |
privi di ossa rotte sporgenti; |
f) |
privi di ecchimosi gravi. |
Il pollame fresco non deve presentare alcuna traccia di precedenti congelamenti.
2. Per rientrare nella classe A le carcasse e i tagli di pollame devono inoltre risultare conformi ai criteri di seguito precisati:
a) |
avere una buona conformazione. La carne deve essere soda, il petto ben sviluppato, largo, lungo e carnoso, le cosce devono essere carnose. I polli, le giovani anatre e i tacchini devono presentare un sottile e regolare strato di grasso sul petto, sul dorso e sulle cosce. Per i galli, le galline, le anatre e le giovani oche è ammesso uno strato di grasso più spesso. Sulle oche uno strato di grasso da modesto a spesso deve ricoprire tutta la carcassa; |
b) |
un numero limitato di piccole penne, spuntoni (calami) e filopiume può essere presente sul petto, sulle cosce, sul codriolo, in corrispondenza delle articolazioni delle zampe e sulla punta delle ali; può essere presente anche in altre parti della carcassa nel caso di pollame da brodo e di anatre, tacchini e oche; |
c) |
lesioni, ecchimosi e scolorimenti sono tollerati, purché in numero limitato, di modesta entità, poco appariscenti e in punti diversi dal petto e dalle cosce. La punta delle ali può mancare. È ammesso un leggero rossore sulla punta delle ali e sui follicoli; |
d) |
il pollame congelato o surgelato non deve presentare alcuna traccia di bruciature (7) da congelamento, salvo se accidentali, di modesta entità, poco appariscenti e in punti diversi dal petto e dalle cosce. |
Articolo 8
1. I provvedimenti conseguenti alla mancata osservanza degli articoli 1, 3 e 7 devono riguardare l'intero lotto sottoposto a controllo a norma del presente articolo.
2. Da ogni lotto che deve essere ispezionato presso un macello, un laboratorio di sezionamento, un punto di vendita all'ingrosso o al minuto, o in qualunque altra fase della commercializzazione, anche durante il trasporto o, nel caso di importazioni da paesi terzi, all'atto dello sdoganamento, viene prelevato a caso un campione costituito dal seguente numero di singoli prodotti, quali definiti all'articolo 1:
Dimensione del lotto |
Dimensione del campione |
Tolleranza (Numero di unità inidonee) |
|
Totale |
Per l'articolo 1, punti 1) (8) e 3), e l'articolo 7, paragrafo 1 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Da 100 a 500 |
30 |
5 |
2 |
Da 501 a 3 200 |
50 |
7 |
3 |
> 3 200 |
80 |
10 |
4 |
3. Nell'ambito dell'ispezione di lotti di carni di pollame della classe A, è ammessa una tolleranza corrispondente al numero totale delle unità inidonee indicato nella colonna 3 della tabella contenuta nel paragrafo 2. Dette unità inidonee possono anche comprendere, per il filetto o la fesa, filetti o fese con non più del 2 % in peso di cartilagine (punta flessibile dello sterno).
Tuttavia, il numero di unità inidonee che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1, punti 1) e 3), e all'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere superiore a quello indicato nella colonna 4 della tabella contenuta nel paragrafo 2.
Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, punto 3), eventuali unità inidonee sono tollerate soltanto se di peso non inferiore a 240 g per i fegati d'anatra e a 385 g per i fegati d'oca.
4. Nell'ambito dell'ispezione di lotti di carni di pollame della classe B, la tolleranza relativa al numero di unità inidonee è raddoppiata.
5. Se il lotto ispezionato non è considerato idoneo, l'ente incaricato della sorveglianza ne vieta la commercializzazione, ovvero l'importazione se il lotto proviene da un paese terzo, fino al momento in cui venga dimostrato che si è provveduto a renderlo conforme con quanto disposto dagli articoli 1 e 7.
Articolo 9
1. Le carni di pollame congelate o surgelate, presentate in imballaggi preconfezionati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE, possono essere classificate per categorie di peso in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 3), del regolamento (CE) n. 1234/2007. I preconfezionati possono essere costituiti da:
— |
preconfezionati contenenti una carcassa di pollame, oppure |
— |
preconfezionati contenenti uno o più tagli di pollame del medesimo tipo e specie, quali definiti all'articolo 1. |
2. Tutti i preconfezionati recano l'indicazione del cosiddetto «peso nominale» del prodotto che in essi deve essere contenuto, in conformità dei paragrafi 3 e 4.
3. I preconfezionati di carni di pollame congelate o surgelate possono essere classificati secondo le seguenti categorie di peso nominale:
a) |
carcasse:
|
b) |
tagli:
|
4. I preconfezionati di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) |
il contenuto effettivo non deve essere inferiore, in media, al peso nominale; |
b) |
la proporzione di preconfezionati che presentano un errore per difetto maggiore dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9 deve essere sufficientemente contenuta affinché i lotti di preconfezionati superino i controlli di cui al paragrafo 10; |
c) |
non può essere commercializzato alcun preconfezionato che presenti un errore per difetto maggiore del doppio dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9. |
Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di peso nominale, contenuto effettivo ed errore per difetto contenute nell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.
5. In ordine alla responsabilità del confezionatore o dell'importatore di carni di pollame congelate o surgelate e ai controlli che devono essere effettuati dalle competenti autorità, si applicano in quanto compatibili i punti 4), 5) e 6) dell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.
6. Il controllo dei preconfezionati è effettuato per campionamento e si articola in due parti:
— |
una verifica del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione, |
— |
una verifica del contenuto effettivo medio dei preconfezionati del campione. |
I singoli lotti di preconfezionati sono considerati ammissibili se i risultati di entrambe le verifiche indicano che sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 10 e 11.
7. Il lotto è costituito da tutti i preconfezionati dello stesso peso nominale, dello stesso tipo e dello stesso ciclo di produzione, confezionati nello stesso luogo, che costituiscono oggetto di ispezione.
La dimensione del lotto è limitata ai quantitativi di seguito indicati:
— |
se il controllo è eseguito alla fine della linea di confezionamento, ogni lotto contiene un numero di preconfezionati pari alla produzione oraria massima della linea medesima, senza altre limitazioni dimensionali, |
— |
negli altri casi la dimensione del lotto è limitata a 10 000 preconfezionati. |
8. Da ogni lotto viene prelevato a caso un campione da sottoporre a controllo, costituito dal seguente numero di preconfezionati:
Dimensione del lotto |
Dimensione del campione |
100-500 |
30 |
501-3 200 |
50 |
> 3 200 |
80 |
Per i lotti comprendenti meno di 100 preconfezionati, il controllo non distruttivo ai sensi dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE riguarda, se effettuato, il 100 % dei preconfezionati medesimi.
9. Nel caso di carni di pollame preconfezionate, sono ammesse le seguenti tolleranze per difetto:
(grammi) |
||
Peso nominale |
Tolleranza per difetto |
|
Carcasse |
Tagli |
|
meno di 1 100 |
25 |
25 |
1 100 a < 2 400 |
50 |
50 |
2 400 e oltre |
100 |
|
10. Ai fini del controllo del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione, il contenuto minimo ammissibile è calcolato sottraendo dal peso nominale del preconfezionato la tolleranza per difetto relativa a tale peso.
I preconfezionati del campione il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto minimo ammissibile sono considerati inidonei.
Il lotto di preconfezionati controllato è considerato ammissibile se il numero di unità inidonee presenti nel campione è inferiore o uguale al limite di ammissibilità, secondo la tabella di seguito riportata; se il numero di unità inidonee è uguale o superiore al limite di ammissibilità, il lotto non è considerato ammissibile.
Dimensione del campione |
Numero di unità inidonee |
|
Limite di ammissibilità |
Limite di inammissibilità |
|
30 |
2 |
3 |
50 |
3 |
4 |
80 |
5 |
6 |
11. Ai fini del controllo del contenuto medio effettivo, un lotto di preconfezionati è considerato ammissibile se il contenuto medio effettivo dei preconfezionati che costituiscono il campione è superiore al limite ammissibile di seguito indicato:
Dimensione del campione |
Limite di ammissibilità per il contenuto medio effettivo |
30 |
x— ≥ Qn – 0,503 s |
50 |
x— ≥ Qn – 0,379 s |
80 |
x— ≥ Qn – 0,295 s |
x— |
= |
contenuto medio effettivo dei preconfezionati |
Qn |
= |
peso nominale del preconfezionato |
s |
= |
deviazione standard dei contenuti effettivi dei preconfezionati del lotto. |
La deviazione standard è stimata come indicato al punto 2.3.2.2 dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE.
12. Fintantoché l'impiego di indicazioni supplementari è autorizzato dalla direttiva 80/181/CEE del Consiglio (9), l'indicazione del peso nominale sui preconfezionati cui si applica il presente articolo può essere accompagnata da un'indicazione supplementare.
13. Per le carni di pollame importate nel Regno Unito in provenienza da altri Stati membri i controlli sono effettuati in modo casuale e non sono eseguiti alla frontiera.
Articolo 10
L'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, può recare un riferimento all'impiego di uno dei metodi di raffreddamento di seguito definiti e dei termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato III:
— |
per il raffreddamento ad aria: raffreddamento delle carcasse di pollame con aria fredda, |
— |
per il raffreddamento per aspersione o ventilazione: raffreddamento delle carcasse di pollame mediante aria fredda e aspersione con acqua nebulizzata o finemente spruzzata, |
— |
per il raffreddamento per immersione: raffreddamento delle carcasse di pollame in serbatoi d'acqua o di ghiaccio e acqua, utilizzando il sistema dell'avanzamento contro corrente. |
Articolo 11
1. Ai fini dell'indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati e quelli corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato IV, ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato V del presente regolamento:
a) |
«alimentato con il … % di …»; |
b) |
«estensivo al coperto»; |
c) |
«all'aperto»; |
d) |
«rurale all'aperto»; |
e) |
«rurale in libertà». |
Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche dei rispettivi tipi di allevamento.
Quando sull'etichetta della carne ottenuta da anatre e oche allevate per la produzione di «fegato grasso» figura l'indicazione del tipo di allevamento all'aperto [lettere c), d) ed e)] occorre indicare anche i termini «per la produzione di fegato grasso».
2. L'età dell'animale alla macellazione o la durata del periodo d'ingrasso possono figurare soltanto se è utilizzata una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purché l'età non sia inferiore a quella specificata nell'allegato V, lettere b), c) o d). La presente disposizione non si applica tuttavia per gli animali di cui all'articolo 1, punto 1), lettera a), quarto trattino.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato V. Detti provvedimenti nazionali si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame.
4. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 sono comunicati alla Commissione.
5. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogniqualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti cui fa riferimento il presente articolo sono compatibili con il diritto comunitario e conformi alle norme comuni per la commercializzazione delle carni di pollame.
Articolo 12
1. I macelli autorizzati a utilizzare le diciture di cui all'articolo 11 sono soggetti a uno speciale riconoscimento. Essi tengono, per ogni tipo di allevamento, un registro separato recante:
a) |
i nomi e gli indirizzi dei produttori degli animali in questione; l'iscrizione viene effettuata dopo un'ispezione compiuta dalla competente autorità dello Stato membro; |
b) |
su richiesta della medesima autorità, il numero di animali allevato in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore; |
c) |
il numero e il peso totale, vivo o morto, degli animali consegnati e trasformati; |
d) |
i dati relativi alle vendite, con indicazione del nome e dell'indirizzo degli acquirenti per un periodo minimo di sei mesi dopo la consegna. |
2. I produttori di cui al paragrafo 1 sono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati, per un periodo minimo di sei mesi dopo la consegna, nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, il numero di animali venduti e il nome e indirizzo degli acquirenti, nonché i quantitativi e la provenienza dei mangimi.
Inoltre i produttori che allevano i volatili all'aperto registrano anche la data alla quale detti volatili hanno avuto accesso per la prima volta all'aperto.
3. I mangimifici e i fornitori di mangimi tengono, per un periodo minimo di sei mesi dalla consegna, una registrazione da cui risulta che la composizione dei mangimi forniti ai produttori per il tipo di allevamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), è conforme alle prescrizioni in materia di alimentazione degli animali.
4. Gli incubatoi tengono una registrazione dei volatili delle razze a crescita lenta forniti ai produttori per i tipi di allevamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), per un periodo minimo di sei mesi dalla consegna.
5. Regolari ispezioni circa il rispetto dell'articolo 11 e dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono effettuate presso:
a) |
l'allevamento: almeno una volta per ogni ciclo di produzione; |
b) |
i mangimifici e i fornitori di mangimi: almeno una volta all'anno; |
c) |
il macello: almeno quattro volte all'anno; |
d) |
l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascun tipo di allevamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e). |
6. Ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei macelli riconosciuti e registrati a norma del paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il numero attribuito a ciascuno di essi. Qualsiasi modifica dei dati contenuti nell'elenco è comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare.
Articolo 13
Per quanto concerne i controlli relativi all'indicazione del tipo di allevamento praticato, di cui all'articolo 121, lettera e), punto v), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare i criteri definiti nella norma europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989 e in tale contesto sono soggetti a riconoscimento e sorveglianza da parte delle competenti autorità dello Stato membro interessato.
Articolo 14
Le carni di pollame importate provenienti da paesi terzi possono recare una o più delle indicazioni facoltative di cui agli articoli 10 e 11, a condizione che siano accompagnate da un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine, nel quale si attesti che i prodotti di cui trattasi sono conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Qualora un paese terzo ne faccia richiesta, la Commissione predispone un elenco di dette autorità.
Articolo 15
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 16, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 3, i polli congelati e surgelati, oggetto di attività commerciali o professionali, possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se il tenore d'acqua non supera il livello tecnicamente inevitabile, determinato secondo uno dei due metodi di analisi descritti nell'allegato VI (prova di sgocciolamento) o nell'allegato VII (prova chimica).
2. Le competenti autorità designate da ciascuno Stato membro vigilano a che i macelli adottino tutte le misure necessarie per conformarsi con quanto disposto dal paragrafo 1 e in particolare a che:
— |
siano prelevati campioni per il controllo dell'assorbimento d'acqua durante la refrigerazione e del tenore d'acqua dei polli congelati e surgelati, |
— |
i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di un anno, |
— |
ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare nei registri di produzione. |
Articolo 16
1. Presso i macelli, almeno una volta durante ciascun ciclo di lavorazione di otto ore, occorre controllare l'assorbimento d'acqua, procedendo come indicato nell'allegato IX o come indicato nell'allegato VI.
Se tali verifiche evidenziano un assorbimento d'acqua superiore a quello compatibile, tenuto conto dell'assorbimento d'acqua verificatosi nelle fasi della preparazione delle carcasse che non sono soggette a controllo, con il tenore totale autorizzato dal presente regolamento e se comunque l'assorbimento d'acqua è superiore ai valori previsti dall'allegato IX, punto 10, o dall'allegato VI, punto 7, i macelli apportano immediatamente al processo di lavorazione i necessari correttivi tecnici.
2. In tutti i casi contemplati al paragrafo 1, secondo comma, e comunque almeno una volta ogni due mesi, si effettuano per ciascun macello le verifiche a campione del tenore d'acqua nei polli congelati e surgelati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, attenendosi alle disposizioni degli allegati VI o VII, a scelta della competente autorità dello Stato membro. Detti controlli non devono essere effettuati sulle carcasse per le quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell'autorità competente, che sono destinate esclusivamente all'esportazione.
3. Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate dalle competenti autorità o sotto la loro responsabilità. In casi specifici, le competenti autorità possono rendere più rigorose, per un determinato macello, le disposizioni di cui al paragrafo 1, con particolare riguardo alle indicazioni dell'allegato IX, punti 1 e 10, e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora ciò risulti necessario ai fini del rispetto del tenore totale d'acqua ammesso dal presente regolamento.
In tutti i casi in cui si ritenga che un lotto di polli congelati o surgelati non soddisfi le disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti riprendono i controlli con la frequenza minima prevista al paragrafo 2 soltanto dopo che abbiano dato risultati negativi tre verifiche successive, effettuate conformemente agli allegati VI o VII, su campioni prelevati in tre diversi giorni di produzione nell'arco di un periodo massimo di quattro settimane. I costi di tali verifiche sono a carico del macello interessato.
4. Se i risultati dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati da VI a IX, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 1 può essere ridotta a una volta al mese. In caso di inosservanza dei criteri stabiliti nei suddetti allegati i controlli sono ripresi con la frequenza di cui al paragrafo 1.
5. Se i risultati dei controlli di cui al paragrafo 2 indicano un superamento dei limiti tollerati, il lotto in questione è considerato non conforme al presente regolamento. In tal caso, tuttavia, il macello interessato può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi nel laboratorio di riferimento dello Stato membro, secondo un metodo scelto dalla competente autorità dello stesso Stato membro. I costi dell'analisi suddetta sono a carico del detentore del lotto.
6. Se, eventualmente dopo la controanalisi, il lotto di cui trattasi è considerato non conforme al presente regolamento, l'autorità competente provvede affinché il lotto stesso possa essere commercializzato come tale nella Comunità soltanto se sugli imballaggi individuali e sugli imballaggi collettivi delle carcasse in questione siano apposti dal macello, sotto il controllo dell'autorità competente, una fascetta o un'etichetta recanti, in lettere maiuscole di colore rosso, almeno una delle diciture di cui all'allegato X.
Il lotto di cui al primo comma resta sotto il controllo dell'autorità competente sino al momento in cui riceve un trattamento conforme alle disposizioni del presente paragrafo o è oggetto di altra decisione. Se si certifica all'autorità competente che il lotto di cui al primo comma è destinato all'esportazione, la medesima autorità competente adotta i necessari provvedimenti per evitare che detto lotto sia commercializzato all'interno della Comunità.
Le diciture di cui al primo comma sono apposte in un punto ben visibile, in maniera che risultino chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono essere in alcun modo occultate, segnate o interrotte da scritte o figure. Le lettere devono avere un'altezza di almeno 1 cm nel caso di imballaggi individuali e di almeno 2 cm nel caso di imballaggi collettivi.
Articolo 17
1. Lo Stato membro di destinazione può, ove sussistano fondati motivi per sospettare irregolarità, effettuare controlli a campione non discriminatori su polli congelati o surgelati, per verificare che un lotto soddisfi i requisiti previsti dagli articoli 15 e 16.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati nel luogo di destinazione della merce o in altra opportuna sede; in quest'ultimo caso, l'inoltro della merce deve essere perturbato quanto meno possibile, il luogo prescelto non deve trovarsi alla frontiera e la merce deve poter pervenire normalmente a destinazione dopo il prelievo dei campioni necessari. I prodotti in questione, tuttavia, possono essere venduti al consumatore finale solo dal momento in cui è disponibile il risultato del controllo.
I controlli in parola sono effettuati il più rapidamente possibile, in modo da non ritardare indebitamente l'immissione sul mercato del prodotto e non provocare ritardi che possano pregiudicare la qualità dello stesso.
I risultati dei controlli, tutte le conseguenti decisioni e i motivi che hanno portato all'adozione delle stesse, sono notificati allo speditore, al destinatario o al loro rappresentante entro due giorni lavorativi dal prelievo dei campioni. Le decisioni adottate dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione sono comunicate, con le relative motivazioni, all'autorità competente dello Stato membro di spedizione.
A richiesta dello speditore o del suo rappresentante, le decisioni con le relative motivazioni sono loro comunicate per iscritto, con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della procedura e dei termini prescritti per il ricorso stesso.
3. Se il risultato dei controlli di cui al paragrafo 1 indica un superamento della tolleranza ammessa, il detentore del lotto di cui trattasi può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi in uno dei laboratori di riferimento elencati nell'allegato XI, secondo lo stesso metodo impiegato per il controllo iniziale. Le spese relative a detta analisi in contraddittorio sono assunte dal detentore del lotto. I compiti e le competenze dei laboratori di riferimento sono precisati nell'allegato XII.
4. Se a seguito di un controllo effettuato a norma dei paragrafi 1 e 2 nonché, se del caso, di una controanalisi, si constata che i polli congelati o surgelati non sono conformi a quanto disposto dagli articoli 15 e 16, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione applica le procedure indicate all'articolo 16, paragrafo 6.
5. Nei casi previsti dai paragrafi 3 e 4 l'autorità competente dello Stato membro di destinazione si mette immediatamente in contatto con le autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Queste ultime prendono tutte le misure necessarie e comunicano alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.
Qualora i controlli di cui ai paragrafi 1 e 3 evidenzino ripetute irregolarità o qualora detti controlli, secondo il parere dello Stato membro di spedizione, siano stati effettuati senza una giustificazione sufficiente, le autorità competenti degli Stati membri interessati ne informano la Commissione.
Se necessario, per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento o su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni:
— |
inviare una missione di esperti presso lo stabilimento di cui trattasi ed effettuare sopralluoghi di concerto con le competenti autorità nazionali, oppure |
— |
chiedere all'autorità competente dello Stato membro di spedizione di intensificare i prelievi di campioni sulla produzione dello stabilimento di cui trattasi, applicando eventualmente sanzioni, in conformità delle disposizioni dell'articolo 194 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
La Commissione comunica agli Stati membri le proprie conclusioni. Gli Stati membri sul cui territorio è effettuata un'ispezione forniscono agli esperti l'assistenza necessaria all'espletamento delle loro mansioni.
In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro di spedizione, su richiesta dello Stato membro di destinazione, intensifica i controlli sui prodotti provenienti dallo stabilimento in questione.
Qualora tali provvedimenti siano adottati a seguito di ripetute irregolarità da parte di uno stabilimento, la Commissione pone a carico di quest'ultimo tutte le spese sostenute per l'applicazione delle disposizioni contenute nei trattini del terzo comma.
Articolo 18
1. Le competenti autorità degli Stati membri informano immediatamente i rispettivi laboratori nazionali di riferimento dei risultati dei controlli di cui agli articoli 15, 16 e 17 effettuati da esse o sotto la loro responsabilità.
Prima del 1o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui all'articolo 19, per un'ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati sono presentati per esame al comitato di gestione secondo la procedura prevista dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
2. Gli Stati membri adottano le modalità pratiche dei controlli di cui agli articoli 15, 16 e 17 per tutte le fasi della commercializzazione, inclusi i controlli delle importazioni da paesi terzi al momento dello sdoganamento, in conformità degli allegati VI e VII. Essi comunicano dette misure agli altri Stati membri e alla Commissione. Qualsiasi modifica delle suddette modalità è comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione.
Articolo 19
Un comitato di esperti nel controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame funge da organismo di coordinamento delle attività di analisi dei laboratori nazionali di riferimento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento. I compiti del comitato e dei laboratori nazionali di riferimento, nonché la relativa struttura organizzativa, sono precisati nell'allegato XII.
Al laboratorio di riferimento è versato un aiuto finanziario, secondo i termini di un contratto concluso tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e detto laboratorio.
Il direttore generale della Direzione generale dell'agricoltura è autorizzato a firmare il contratto a nome della Commissione.
Articolo 20
1. I seguenti tagli di pollame freschi, congelati e surgelati, oggetto di attività commerciali o professionali, possono essere commercializzati all'interno della Comunità, soltanto se il loro tenore d'acqua non supera i valori tecnicamente inevitabili determinati col metodo di analisi descritto nell'allegato VIII (prova chimica):
a) |
filetto/fesa di pollo, con o senza forcella, senza pelle; |
b) |
petto di pollo, con pelle; |
c) |
sovraccoscia, fuso, coscia, coscetta, quarto della coscia, con pelle; |
d) |
filetto/fesa di tacchino, senza pelle; |
e) |
petto di tacchino, con pelle; |
f) |
sovraccoscia, fuso, coscia di tacchino, con pelle; |
g) |
carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle. |
2. Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro vigilano a che i macelli e i laboratori di sezionamento, annessi o meno ai macelli, adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, e in particolare a che:
a) |
siano effettuati controlli regolari dell'assorbimento d'acqua presso i macelli, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, anche per le carcasse di polli e di tacchini destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Detti controlli sono effettuati almeno una volta per ogni periodo di lavoro di otto ore. Tuttavia, nel caso del raffreddamento ad aria delle carcasse di tacchino non è necessario procedere a controlli regolari del tenore d'acqua. I valori limite di cui all'allegato IX, punto 10, si applicano anche alle carcasse di tacchino; |
b) |
i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di un anno; |
c) |
ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare nei registri di produzione. |
Se i risultati dei controlli di cui alla lettera a) e al paragrafo 3, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati da VI a IX, la frequenza dei controlli di cui alla lettera a) può essere ridotta a una volta al mese. In caso di inosservanza dei criteri stabiliti negli allegati da VI a IX i controlli sono ripresi con la frequenza prevista alla lettera a).
3. Almeno ogni tre mesi sono effettuati controlli a campione del tenore d'acqua nei tagli congelati e surgelati di cui al paragrafo 1, per ciascun laboratorio di sezionamento che produce detti tagli, attenendosi alle indicazioni contenute nell'allegato VIII. Detti controlli non debbono essere eseguiti sui tagli per i quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell'autorità competente, che sono destinati esclusivamente all'esportazione.
Se un laboratorio di sezionamento rispetta per un anno i criteri indicati nell'allegato VIII, la frequenza dei controlli è ridotta a un controllo ogni sei mesi. In caso di inosservanza di detti criteri i controlli riprendono con la frequenza prevista al primo comma.
4. L'articolo 16, paragrafi da 3 a 6, e gli articoli 17 e 18 si applicano, in quanto compatibili, ai tagli di pollame di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 21
Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2008.
I riferimenti al regolamento abrogato e al regolamento (CEE) n. 1906/90 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.
Articolo 22
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 470/2008 (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 1).
(2) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/2006 (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 6).
(3) GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1474/2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 14).
(4) GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/45/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
(5) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(7) Bruciatura da congelamento: (con riferimento a uno scadimento qualitativo) disidratazione irreversibile locale o diffusa della pelle e/o della carne, che può manifestarsi con alterazioni:
— |
del colore originario (generalmente con un impallidimento), oppure |
— |
del sapore e dell'odore (insipidezza o rancidità), oppure |
— |
della consistenza (essiccamento, spugnosità). |
(8) Tolleranza nell'ambito di ciascuna specie, non tra una specie e l'altra.
(9) GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.
ALLEGATO I
Articolo 1, punto 1) — Denominazioni delle carcasse intere
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
1. |
Пиле, бройлер |
Pollo (de carne) |
Kuře, brojler |
Kylling, slagtekylling |
Hähnchen Masthuhn |
Tibud, broiler |
Κοτόπουλο Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής) |
Chicken, broiler |
Poulet (de chair) |
Pollo, ‘Broiler’ |
Cālis, broilers |
2. |
Петел, кокошка |
Gallo, gallina |
Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření |
Hane, høne, suppehøne |
Suppenhuhn |
Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud |
Πετεινοί και κότες (για βράοιμο) |
Cock, hen, casserole, or boiling fowl |
Coq, poule (à bouillir) |
Gallo, gallina Pollame da brodo |
Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa |
3. |
Петел (угоен, скопен) |
Capón |
Kapoun |
Kapun |
Kapaun |
Kohikukk |
Καπόνια |
Capon |
Chapon |
Cappone |
Kapauns |
4. |
Ярка, петле |
Polluelo |
Kuřátko, kohoutek |
Poussin, Coquelet |
Stubenküken |
Kana- ja kukepojad |
Νεοσσός, πετεινάρι |
Poussin, Coquelet |
Poussin, coquelet |
Galletto |
Cālītis |
5. |
Млад петел |
Gallo joven |
Mladý kohout |
Unghane |
Junger Hahn |
Noor kukk |
Πετεινάρι |
Young cock |
Jeune coq |
Giovane gallo |
Jauns gailis |
1. |
(Млада) пуйка |
Pavo (joven) |
(Mladá) krůta |
(Mini) kalkun |
(Junge) Pute, (Junger) Truthahn |
(Noor) kalkun |
(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες |
(Young) turkey |
Dindonneau, (jeune) dinde |
(Giovane) tacchino |
(Jauns) tītars |
2. |
Пуйка |
Pavo |
Krůta |
Avlskalkun |
Pute, Truthahn |
Kalkun |
Γάλοι και γαλοπούλες |
Turkey |
Dinde (à bouillir) |
Tacchino/a |
Tītars |
1. |
(Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар |
Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven) |
(Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard |
(Ung) and (Ung) berberiand (Ung) mulardand |
Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge Mulardente) |
(Noor) part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard |
(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard |
(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck |
(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard |
(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra ‘mulard’ |
(Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (Jauna) Mulard pīle |
2. |
Патица, мускусна патица, мюлар |
Pato, pato de Barbaria, pato cruzado |
Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard |
Avlsand Avlsberberiand Avlsmulardand |
Ente, Barbarieente Mulardente |
Part, muskuspart, mullard |
Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard |
Duck, Muscovy duck, Mulard duck |
Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir) |
Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard’ |
Pīle, muskuspīle, Mulard pīle |
1. |
(Млада) гъска, гъсе |
Oca (joven), ansarón |
Mladá husa, house |
(Ung) gås |
Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans |
(Noor) hani, hanepoeg |
(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια |
(Young) goose, gosling |
(Jeune) oie ou oison |
(Giovane) oca |
(Jauna) zoss, zoslēns |
2. |
Гъска |
Oca |
Husa |
Avlsgås |
Gans |
Hani |
Χήνες |
Goose |
Oie |
Oca |
Zoss |
1. |
(Млада) токачка |
Pintada (joven) |
Mladá perlička |
(Ung) perlehøne |
(Junges) Perlhuhn |
(Noor) pärlkana |
(Νεαρές) φραγκόκοτες |
(Young) guinea fowl |
(Jeune) pintade Pintadeau |
(Giovane) faraona |
(Jauna) pērļu vistiņa |
2. |
Токачка |
Pintada |
Perlička |
Avlsperlehøne |
Perlhuhn |
Pärlkana |
Φραγκόκοτες |
Guinea fowl |
Pintade |
Faraona |
Pērļu vistiņa |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
1. |
Viščiukas broileris |
Brojler csirke, pecsenyecsirke |
Fellus, brojler |
Kuiken, braadkuiken |
Kurczę, broiler |
Frango |
Pui de carne, broiler |
Kurča, brojler |
Pitovni piščanec – brojler |
Broileri |
Kyckling, slaktkyckling (broiler) |
2. |
Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti |
Kakas és tyúk (főznivaló baromfi) |
Serduk, tiġieġa (tal-brodu) |
Haan, hen soep- of stoofkip |
Kura rosołowa |
Galo, galinha |
Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert |
Kohút, sliepka |
Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje |
Kukko, kana |
Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna |
3. |
Kaplūnas |
Kappan |
Ħasi |
Kapoen |
Kapłon |
Capão |
Clapon |
Kapún |
Kopun |
Chapon (syöttökukko) |
Kapun |
4. |
Viščiukas |
Minicsirke |
Għattuqa, coquelet |
Piepkuiken |
Kurczątko |
Franguitos |
Pui tineri |
Kurčiatko |
Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet) |
Kananpoika, kukonpoika |
Poussin, Coquelet |
5. |
Gaidžiukas |
Fiatal kakas |
Serduk żgħir fl-eta |
Jonge haan |
Młody kogut |
Galo jovem |
Cocoș tânăr |
Mladý kohút |
Mlad petelin |
Nuori kukko |
Ung tupp |
1. |
Kalakučiukas |
Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka |
Dundjan (żgħir fl-eta) |
(Jonge) kalkoen |
(Młody) indyk |
Peru |
Curcan (tânăr) |
Mladá morka |
(Mlada) pura |
(Nuori) kalkkuna |
(Ung) kalkon |
2. |
Kalakutas |
Pulyka |
Dundjan |
Kalkoen |
Indyk |
Peru adulto |
Curcan |
Morka |
Pura |
Kalkkuna |
Kalkon |
1. |
Ančiukai, muskusinės anties ančiukai, mulardinės anties ančiukai |
Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard-kacsa |
Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard |
(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend |
(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard |
Pato, Pato Barbary, Pato Mulard |
Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard |
(Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard |
(Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca |
(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka |
(Ung) anka, ankunge (ung) mulardand (ung) myskand |
2. |
Antis, muskusinė antis, mulardinė antis |
Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa |
Papra, papra muscovy, papra mulard |
Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend |
Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard |
Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard |
Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard |
Kačica, Pyžmová kačica, Mulard |
Raca, muškatna raca, mulard raca |
Ankka, myskiankka |
Anka, mulardand, myskand |
1. |
Žąsiukas |
Fiatal liba, pecsenye liba |
Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża |
(Jonge) gans |
Młoda gęś |
Ganso |
Gâscă (tânără) |
(Mladá) hus, húsa |
(Mlada) gos, goska |
(Nuori) hanhi |
(Ung) gås, gåsunge |
2. |
Žąsis |
Liba |
Wiżża |
Gans |
Gęś |
Ganso adulto |
Gâscă |
Hus |
Gos |
Hanhi |
Gås |
1. |
Perlinių vištų viščiukai |
Pecsenyegyöngyös |
Farghuna (żgħira fl-eta) |
(Jonge) parelhoen |
(Młoda) perliczka |
Pintada |
Bibilică adultă |
(Mladá) perlička |
(Mlada) pegatka |
(Nuori) helmikana |
(Ung) pärlhöna |
2. |
Perlinės vištos |
Gyöngytyúk |
Fargħuna |
Parelhoen |
Perlica |
Pintada adulta |
Bibilică |
Perlička |
Pegatka |
Helmikana |
Pärlhöna |
Articolo 1, punto 2) — Denominazioni dei tagli
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
a) |
Половинка |
Medio |
Půlka |
Halvt |
Hälfte oder Halbes |
Pool |
Μισά |
Half |
Demi ou moitié |
Metà |
Puse |
b) |
Четвъртинка |
Charto |
Čtvrtka |
Kvart |
(Vorder-, Hinter-)Viertel |
Veerand |
Τεταρτημόριο |
Quarter |
Quart |
Quarto |
Ceturdaļa |
c) |
Неразделени четвъртинки с бутчетата |
Cuartos traseros unidos |
Neoddělená zadní čtvrtka |
Sammenhængende lårstykker |
Hinterviertel am Stück |
Lahtilõikamata koivad |
Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών |
Unseparated leg quarters |
Quarts postérieurs non séparés |
Cosciotto |
Nesadalītas kāju ceturdaļas |
d) |
Гърди, бяло месо или филе с кост |
Pechuga |
Prsa |
Bryst |
Brust, halbe Brust, halbierte Brust |
Rind |
Στήθος |
Breast |
Poitrine, blanc ou filet sur os |
Petto con osso |
Krūtiņa |
e) |
Бутче |
Muslo y contramuslo |
Stehno |
Helt lår |
Schenkel, Keule |
Koib |
Πόδι |
Leg |
Cuisse |
Coscia |
Kāja |
f) |
Бутче с част от гърба, прикрепен към него |
Charto trasero de pollo |
Stehno kuřete s částí zad |
Kyllingelår med en del af ryggen |
Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück |
Koib koos seljaosaga |
Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης |
Chicken leg with a portion of the back |
Cuisse de poulet avec une portion du dos |
Coscetta |
Cāļa kāja ar muguras daļu |
g) |
Бедро |
Contramuslo |
Horní stehno |
Overlår |
Oberschenkel, Oberkeule |
Reis |
Μηρός (μπούτι) |
Thigh |
Haut de cuisse |
Sovraccoscia |
Šķiņkis |
h) |
Подбедрица |
Muslo |
Dolní stehno (palička) |
Underlår |
Unterschenkel, Unterkeule |
Sääretükk |
Κνήμη |
Drumstick |
Pilon |
Fuso |
Stilbs |
i) |
Крило |
Ala |
Křídlo |
Vinge |
Flügel |
Tiib |
Φτερούγα |
Wing |
Aile |
Ala |
Spārns |
j) |
Неразделени крила |
Alas unidas |
Neoddělená křídla |
Sammenhængende vinger |
Beide Flügel, ungetrennt |
Lahtilõikamata tiivad |
Αδιαχώριστες φτερούγες |
Unseparated wings |
Ailes non séparées |
Ali non separate |
Nesadalīti spārni |
k) |
Филе от гърдите, бяло месо |
Filete de pechuga |
Prsní řízek |
Brystfilet |
Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet |
Rinnafilee |
Φιλέτο στήθους |
Breast fillet |
Filet de poitrine, blanc, filet, noix |
Filetto, fesa (tacchino) |
Krūtiņas fileja |
l) |
Филе от гърдите с „ядеца“ |
Filete de pechuga con clavícula |
Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti) |
Brystfilet med ønskeben |
Brustfilet mit Schlüsselbein |
Rinnafilee koos harkluuga |
Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο |
Breast fillet with wishbone |
Filet de poitrine avec clavicule |
Petto (con forcella), fesa (con forcella) |
Krūtiņas fileja ar krūšukaulu |
m) |
Нетлъсто филе |
Magret, maigret |
Magret, maigret (filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního) |
Magret, maigret |
Magret, Maigret |
Rinnaliha („magret” või „maigret”) |
Maigret, magret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
Pīles krūtiņa |
n) |
Oбезкостен пуешки бут |
Carne de muslo y contramuslo de pavo deshuesada |
U vykostěných krůtích stehen |
Udbenet kød af hele kalkunlår |
Entbeintes Fleisch von Putenschenkeln |
Kalkuni konditustatud koivaliha |
Κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο |
Deboned turkey leg meat |
Cuisse désossée de dinde |
Carne di coscia di tacchino disossata |
Atkaulotai tītara kāju gaļai |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
a) |
Pusė |
Fél baromfi |
Nofs |
Helft |
Połówka |
Metade |
Jumătăți |
Polená hydina |
Polovica |
Puolikas |
Halva |
b) |
Ketvirtis |
Negyed baromfi |
Kwart |
Kwart |
Ćwiartka |
Quarto |
Sferturi |
Štvrťka hydiny |
Četrt |
Neljännes |
Kvart |
c) |
Neatskirti kojų ketvirčiai |
Összefüggő (egész) combnegyedek |
Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati |
Niet-gescheiden achterkwarten |
Ćwiartka tylna w całości |
Quartos da coxa não separados |
Sferturi posterioare neseparate |
Neoddelené hydinové stehná |
Neločene četrti nog |
Takaneljännes |
Bakdelspart |
d) |
Krūtinėlė |
Mell |
Sidra |
Borst |
Pierś, połówka piersi |
Peito |
Piept |
Prsia |
Prsi |
Rinta |
Bröst |
e) |
Koja |
Comb |
Koxxa |
Hele poot, hele dij |
Noga |
Perna inteira |
Pulpă |
Hydinové stehno |
Bedro |
Koipireisi |
Klubba |
f) |
Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi |
Csirkecomb a hát egy részével |
Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar |
Poot/dij met rugdeel (bout) |
Noga kurczęca z częścią grzbietu |
Perna inteira de frango com uma porção do dorso |
Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată |
Kuracie stehno s panvou |
Piščančja bedra z delom hrbta |
Koipireisi, jossa selkäosa |
Kycklingklubba med del av ryggben |
g) |
Šlaunelė |
Felsőcomb |
Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa |
Bovenpoot, bovendij |
Udo |
Coxa |
Pulpă superioară |
Horné hydinové stehno |
Stegno |
Reisi |
Lår |
h) |
Blauzdelė |
Alsócomb |
Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick) |
Onderpoot, onderdij (Drumstick) |
Podudzie |
Perna |
Pulpă inferioară |
Dolné hydinové stehno |
Krača |
Koipi |
Ben |
i) |
Sparnas |
Szárny |
Ġewnaħ |
Vleugel |
Skrzydło |
Asa |
Aripi |
Hydinové krídelko |
Peruti |
Siipi |
Vinge |
j) |
Neatskirti sparnai |
Összefüggő (egész) szárnyak |
Ġwienaħ mhux separati |
Niet-gescheiden vleugels |
Skrzydła w całości |
Asas não separadas |
Aripi neseparate |
Neoddelené hydinové krídla |
Neločene peruti |
Siivet kiinni toisissaan |
Sammanhängande vingar |
k) |
Krūtinėlės filė |
Mellfilé |
Flett tas-sidra |
Borstfilet |
Filet z piersi |
Carne de peito |
Piept dezosat |
Hydinový rezeň |
Prsni file |
Rintafilee |
Bröstfilé |
l) |
Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu |
Mellfilé szegycsonttal |
Flett tas-sidra bil-wishbone |
Borstfilet met vorkbeen |
Filet z piersi z obojczykiem |
Carne de peito com fúrcula |
Piept dezosat cu osul iadeș |
Hydinový rezeň s kosťou |
Prsni file s prsno kostjo |
Rintafilee solisluineen |
Bröstfilé med nyckelben |
m) |
Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret) |
Bőrös libamell-filé, (maigret) |
Magret, maigret |
Magret |
Magret |
Magret, maigret |
Tacâm de pasăre, spinări de pasăre |
Magret |
Magret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
n) |
Kalakuto kojų mėsa be kaulų |
Kicsontozott pulykacomb |
Laħam tas-saqajn tad-dundjan dissussat |
Vlees van hele poten/hele dijen van kalkoenen, zonder been |
Pozbawione kości mięso z nogi indyka |
Carne desossada da perna inteira de peru |
Pulpă dezosată de curcan |
Vykostené morčacie stehno |
Puranje bedro brez kosti |
Kalkkunan luuton koipi-reisiliha |
Urbenat kalkonkött av klubba |
ALLEGATO II
Sezionatura che separa la sovraccoscia/coscia dal dorso
— |
delimitazione dell'articolazione dell'anca
|
Sezionatura che separa la sovraccoscia dal fuso
— |
delimitazione dell'articolazione del ginocchio
|
ALLEGATO III
ARTICOLO 10 — Metodi di raffreddamento
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
1. |
Въздушно охлаждане |
Refrigeración por aire |
Vzduchem (Chlazení vzduchem) |
Luftkøling |
Luftkühlung |
Ōhkjahutus |
Ψύξη με αέρα |
Air chilling |
Refroidissement à l'air |
Raffreddamento ad aria |
Dzesēšana ar gaisu |
2. |
Въздушно-душово охлаждане |
Refrigeración por aspersión ventilada |
Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem |
Luftspraykøling |
Luft-Sprühkühlung |
Ōhkpiserdusjahutus |
Ψύξη με ψεκασμό |
Air spray chilling |
Refroidissement par aspersion ventilée |
Raffreddamento per aspersione e ventilazione |
Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu |
3. |
Охлаждане чрез потапяне |
Refrigeración por immersión |
Ve vodní lázni ponořením |
Neddypningskøling |
Gegenstrom-Tauchkühlung |
Sukeljahutus |
Ψύξη με βύθιση |
Immersion chilling |
Refroidissement par immersion |
Raffreddamento per immersione |
Dzesēšana iegremdējot |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
1. |
Atšaldymas ore |
Levegős hűtés |
Tkessih bl-arja |
Luchtkoeling |
Owiewowa |
Refrigeração por ventilação |
Refrigerare în aer |
Chladené vzduchom |
Zračno hlajenje |
Ilmajäähdytys |
Luftkylning |
2. |
Atšaldymas pučiant orą |
Permetezéses hűtés |
Tkessih b'air spray |
Lucht-sproeikoeling |
Owiewowo-natryskowa |
Refrigeração por aspersão e ventilação |
Refrigerare prin dușare cu aer |
Chladené sprejovaním |
Hlajenje s pršenjem |
Ilmasprayjäähdytys |
Evaporativ kylning |
3. |
Atšaldymas panardinant |
Bemerítéses hűtés |
Tkessiħ b’immersjoni |
Dompelkoeling |
Zanurzeniowa |
Refrigeração por imersão |
Refrigerare prin imersiune |
Chladené vo vode |
Hlajenje s potapljanjem |
Vesijäähdytys |
Vattenkylning |
ALLEGATO IV
Articolo 11, paragrafo 1 — Tipi di allevamento
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
a) |
Хранена с … % … гъска, хранена с овес |
Alimentado con … % de … Oca engordada con avena |
Krmena (čím) … % (čeho) … Husa krmená ovsem |
Fodret med … % … Havrefodret gås |
Mast mit … % … Hafermastgans |
Söödetud …, mis sisaldab … % … Kaeraga toidetud hani |
Έχει τραφεί με … % … Χήνα που παχαίνεται με βρώμη |
Fed with … % of … Oats fed goose |
Alimenté avec … % de … Oie nourrie à l’avoine |
Alimentato con il … % di … Oca ingrassata con avena |
Barība ar … % … ar auzām barotas zosis |
b) |
Екстензивно закрито (отгледан на закрито) |
Sistema extensivo en gallinero |
Extenzivní v hale |
Ekstensivt staldopdræt (skrabe …) |
Extensive Bodenhaltung |
Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine) |
Εκτατικής εκτροφής |
Extensive indoor (barnreared) |
Élevé à l’intérieur: système extensif |
Estensivo al coperto |
Turēšana galvenokārt telpās (“Audzēti kūtī”) |
c) |
Свободен начин на отглеждане |
Gallinero con salida libre |
Volný výběh |
Fritgående |
Freilandhaltung |
Vabapidamine |
Ελεύθερης βοσκής |
Free range |
Sortant à l’extérieur |
All’aperto |
Brīvā turēšana |
d) |
Традиционен свободен начин на отглеждане |
Granja al aire libre |
Tradiční volný výběh |
Frilands … |
Bäuerliche Freilandhaltung |
Traditsiooniline vabapidamine |
Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής |
Traditional free range |
Fermier-élevé en plein air |
Rurale all’aperto |
Tradicionālā brīvā turēšana |
e) |
Свободен начин на отглеждане – пълна свобода |
Granja de cría en libertad |
Volný výběh – úplná volnost |
Frilands … opdrættet i fuld frihed |
Bäuerliche Freilandhaltung Unbegrenzter Auslauf |
Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine |
Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής |
Free-range — total freedom |
Fermier-élevé en liberté |
Rurale in libertà |
Pilnīgā brīvība |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
a) |
Lesinta … % … Avižomis penėtos žąsys |
…%-ban …-val etetett Zabbal etetett liba |
Mitmugħa b’… % ta’ … Wiżża mitmugħa bil-ħafur |
Gevoed met … % … Met haver vetgemeste gans |
Żywione z udziałem … % … tucz owsiany (gęsi) |
Alimentado com … % de … Ganso engordado com aveia |
Furajate cu un % de … Gâște furajate cu ovăz |
Kŕmené … % … Husi kŕmené ovsom |
Krmljeno z … % … gos krmljena z ovsom |
Ruokittu rehulla, joka sisältää … …% Kauralla ruokittu hanhi |
Utfodrad med … % … Havreutfodrad gås |
b) |
Patalpose laisvai auginti paukščiai (Auginti tvartuose) |
Istállóban külterjesen tartott |
Mrobbija ġewwa: sistema estensiva |
Scharrel … binnengehouden |
Ekstensywny chów ściółkowy |
Produção extensiva em interior |
Creștere în interior sistem extensiv |
Chované na hlbokej podstielke (chov v hale) |
Ekstenzivna zaprta reja |
Laajaperäinen sisäkasvatus |
Extensivt uppfödd inomhus |
c) |
Laisvai laikomi paukščiai |
Szabadtartás |
Barra (free range) |
Scharrel … met uitloop |
Chów wybiegowy |
Produção em semiliberdade |
Creștere liberă |
Výbehový chov (chov v exteriéri) |
Prosta reja |
Vapaa laidun – perinteinen kasvatustapa |
Tillgång till utomhusvistelse |
d) |
Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai |
Hagyományos szabadtartás |
Barra (free range) tradizzjonali |
Boerenscharrel … met uitloop Hoeve … met uitloop |
Tradycyjny chów wybiegowy |
Produção ao ar livre |
Creștere liberă tradițională |
Chované navol'no |
Tradicionalna prosta reja |
Ulkoiluvapaus |
Traditionell utomhusvistelse |
e) |
Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai |
Teljes szabadtartás |
Barra (free range) – liberta totali |
Boerenscharrel … met vrije uitloop Hoeve … met vrije uitloop |
Chów wybiegowy bez ograniczeń |
Produção em liberdade |
Creștere liberă – libertate totală – |
Úplne vol'ný chov |
Prosta reja – neomejen izpust |
Vapaa laidun – täydellinen liikkumavapaus |
Uppfödd i full frihet |
ALLEGATO V
Le condizioni di cui all'articolo 11 sono le seguenti:
a) |
Alimentato con il … % di … L'indicazione degli ingredienti dell'alimentazione precisati qui di seguito è autorizzata soltanto se:
Il termine «oca ingrassata con avena» può tuttavia essere utilizzato se le oche nella fase di finissaggio di tre settimane ricevono giornalmente almeno 500 grammi di avena. |
b) |
«Estensivo al coperto» Questa dicitura può figurare soltanto se:
|
c) |
«All'aperto» Questa dicitura può figurare soltanto se:
per le faraone, i parchetti esterni possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella del ricovero, con un'altezza di almeno 2 m. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispondente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera);
|
d) |
«Rurale all'aperto» Questa dicitura può figurare soltanto se:
|
e) |
«Rurale in libertà» L'impiego di questa dicitura presuppone il rispetto delle condizioni indicate alla lettera d); gli animali devono però avere anche costantemente accesso, durante le ore diurne, a spazi all'aperto di superficie illimitata. In caso di restrizione, anche di ordine veterinario, all'accesso del pollame all'aperto, disposta a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali, il pollame allevato secondo i metodi di produzione di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), eccetto le faraone allevate in voliera, può continuare a essere commercializzato con una particolare indicazione del tipo di allevamento durante il periodo di applicazione della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane. |
ALLEGATO VI
DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ D'ACQUA RISULTANTE DAL DECONGELAMENTO
(Prova di sgocciolamento)
1. Oggetto e campo di applicazione
Questa tecnica è utilizzata per determinare la quantità d'acqua risultante dal decongelamento di polli congelati o surgelati. Se la quantità d'acqua proveniente dallo sgocciolamento, espressa in percentuale, in peso, della carcassa, comprese tutte le frattaglie commestibili contenute nell'imballaggio, supera il valore minimo fissato al punto 7, si ritiene che la carcassa abbia assorbito un eccesso d'acqua durante il trattamento.
2. Definizione
La quantità d'acqua determinata con questa tecnica si esprime in percentuale, in peso d'acqua sgocciolata, calcolando tale percentuale rispetto al peso totale della carcassa congelata o surgelata, comprese le frattaglie commestibili.
3. Principio
La carcassa congelata o surgelata, comprese eventualmente le frattaglie commestibili, è decongelata in condizioni controllate che consentono di calcolare il peso dell'acqua sgocciolata.
4. Attrezzatura
4.1. |
Una bilancia in grado di pesare fino a 5 chilogrammi con una precisione non inferiore a 1 grammo. |
4.2. |
Sacchetti di plastica sufficientemente grandi per contenere la carcassa e muniti di un sistema sicuro di fissazione. |
4.3. |
Una bacinella d'acqua sottoposta a controllo termostatico, in grado di contenere le carcasse descritte ai punti 5.5 e 5.6. La bacinella deve contenere una quantità d'acqua pari a almeno 8 volte il volume dei volatili da controllare e in grado di mantenere l'acqua ad una temperatura di 42 ± 2 °C. |
4.4. |
Carta da filtro o altre salviette di carta assorbente. |
5. Tecnica
5.1. |
Prelevare, a caso, 20 carcasse dalla quantità di volatili sottoposti al controllo. Conservarli a una temperatura massima di – 18 °C finché essi possano essere sottoposti alla prova di cui ai punti 5.2-5.11. |
5.2. |
Asciugare la parte esterna dell'imballaggio per togliere l'acqua e il ghiaccio che vi aderiscono. Pesare l'imballaggio e il suo contenuto arrotondandolo al grammo più vicino; si ottiene così M0. |
5.3. |
Togliere dalla carcassa, ed eventualmente dalle frattaglie commestibili vendute insieme ad essa, l'imballaggio esterno. Lasciare asciugare e pesare l'imballaggio, arrotondando il peso al grammo più vicino; si ottiene così M1. |
5.4. |
Calcolare il peso della carcassa e delle frattaglie congelate, deducendo M1 da M0. |
5.5. |
Introdurre la carcassa, comprese le frattaglie commestibili, in un solido sacchetto di plastica impermeabile, dirigendo la cavità addominale verso la parte inferiore e chiusa del sacchetto. Le dimensioni di quest'ultimo devono essere tali da poterlo fissare saldamente durante l'immersione nella bacinella, ma non eccessive e tali da permettere alla carcassa di non presentarsi più in posizione verticale. |
5.6. |
La parte del sacchetto contenente la carcassa e le frattaglie commestibili va completamente immersa nell'acqua, mentre l'imboccatura resta aperta per consentire la fuoriuscita di quanta più aria possibile. Con l'eventuale ausilio di apposite sbarre o con l'introduzione di pesi, il sacchetto viene tenuto in posizione verticale in modo che l'acqua della bacinella non possa entrarvi. I singoli sacchetti non devono toccarsi. |
5.7. |
Il sacchetto va lasciato a bagno nell'acqua, mantenuta a una temperatura costante di 42 ± 2 °C, muovendolo o agitando l'acqua di continuo, finché il centro termico della carcassa (corrispondente, per le presentazioni senza frattaglie, alla parte più interna del muscolo pettorale, in prossimità dello sterno, per le presentazioni con le frattaglie al centro delle stesse) abbia raggiunto la temperatura di + 4 °C. La misurazione della temperatura si effettua su due carcasse scelte a caso. Le carcasse non devono rimanere immerse per un tempo superiore a quello necessario per raggiungere la suddetta temperatura di + 4 °C. A titolo indicativo, la durata dell'immersione per carcasse conservate a – 18 °C è dell'ordine di:
Oltre i 1 400 g i tempi si allungano di sette minuti per ogni 100 g supplementari. Se il tempo indicativo di immersione non è sufficiente a far raggiungere la temperatura di + 4 °C alle due carcasse controllate, il decongelamento deve proseguire finché il centro termico delle stesse è effettivamente a + 4 °C. |
5.8. |
Togliere il sacchetto ed il suo contenuto dalla bacinella d'acqua; forare la base del sacchetto per consentire l'uscita dell'acqua proveniente dal decongelamento. Lasciare sgocciolare il sacchetto e il suo contenuto per un'ora a una temperatura ambiente compresa tra + 18 °C e + 25 °C. |
5.9. |
Ritirare la carcassa decongelata dal sacchetto ed estrarre (ove sia presente) l'imballaggio contenente le frattaglie dalla cavità addominale. Asciugare l'interno e l'esterno della carcassa con carta filtro o salviette di carta. Forare l'imballaggio contenente le frattaglie e, una volta uscita l'acqua, asciugare il più possibile l'imballaggio e le frattaglie decongelate. |
5.10. |
Determinare il peso totale della carcassa decongelata e delle frattaglie nonché del loro imballaggio, arrotondandolo al grammo più vicino; si ottiene così M2. |
5.11. |
Determinare il peso dell'imballaggio che conteneva le frattaglie, arrotondandolo al grammo più vicino; si ottiene così M3. |
6. Calcolo del risultato
Si ottiene la quantità d'acqua proveniente da decongelamento, espressa in percentuale, in peso, della carcassa congelata o surgelata (comprese le frattaglie) applicando la formula seguente:
[(M0 – M1 – M2)/(M0 – M1 – M3)] ×100
7. Valutazione del risultato
Se per il campione di 20 carcasse la quantità media d'acqua proveniente dal decongelamento è superiore alle percentuali di seguito indicate, si ritiene che la quantità d'acqua assorbita durante il trattamento superi il valore limite.
Le percentuali in parola sono:
— |
per il raffreddamento ad aria: 1,5 %, |
— |
per il raffreddamento per aspersione e ventilazione: 3,3 %, |
— |
per il raffreddamento per immersione: 5,1 %. |
ALLEGATO VII
DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI POLLI
(Prova chimica)
1. Oggetto e campo di applicazione
Questo metodo è utilizzato per valutare il tenore totale d'acqua dei polli congelati o surgelati. Il metodo comporta la determinazione dei tenori d'acqua e di proteine di campioni prelevati da carcasse omogeneizzate di tali volatili. Il tenore totale d'acqua così determinato è confrontato col valore limite espresso dalle formule di cui al punto 6.4 per determinare se sia stata o meno assorbita acqua in eccesso durante il processo. Se l'analista sospetta la presenza di sostanze che potrebbero interferire con la valutazione, prenderà le precauzioni del caso.
2. Definizioni
Carcassa: la carcassa del volatile con ossa, cartilagine ed eventualmente frattaglie.
Frattaglie: fegato, cuore, ventriglio e collo.
3. Principio
Il tenore d'acqua e di proteine è determinato con i metodi descritti nelle norme ISO (International Organization for Standardization) o con altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.
Il limite massimo del tenore totale d'acqua della carcassa è desunto dal tenore di proteine della carcassa, che può essere correlato al tenore d'acqua fisiologica.
4. Attrezzatura e reagenti
4.1. |
Bilancia per pesare le carcasse e relativi involucri con una precisione non inferiore a 1 grammo. |
4.2. |
Ascia o sega per carne per sezionare la carcassa in pezzi che possano essere introdotti nel trituratore. |
4.3. |
Trituratore e miscelatore di grande potenza, in grado di omogeneizzare pezzi interi di volatile congelato o surgelato. Nota: Non si raccomanda alcun tipo particolare di tritacarne. Esso dovrebbe essere abbastanza potente da permettere di sminuzzare carni e ossi surgelati o congelati, in modo da ottenere campioni omogenei corrispondenti a quelli che si potrebbero ottenere impiegando un tritacarne provvisto di un disco con fori da 4 mm. |
4.4. |
Per la determinazione del tenore d'acqua effettuata secondo la norma ISO 1442, l'attrezzatura specificata in questo metodo. |
4.5. |
Per la determinazione del tenore di proteine effettuata secondo la norma ISO 937, l'attrezzatura specificata in questo metodo. |
5. Procedimento
5.1. |
Prelevare a caso sette carcasse dalla quantità di volatili sottoposta al controllo e mantenerle allo stato congelato in attesa dell'inizio dell'analisi di cui ai punti da 5.2 a 5.6. Invece di effettuare un'analisi di ciascuna delle sette carcasse separatamente, si può anche procedere all'analisi di un campione composto dalle sette carcasse. |
5.2. |
Procedere all'esame nell'ora successiva al ritiro delle carcasse dal congelatore. |
5.3. |
|
5.4. |
|
5.5. |
Prelevare un campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il suo tenore d'acqua secondo il metodo descritto nella norma ISO 1442, in modo da ottenere il tenore d'acqua indicato con «a %». |
5.6. |
Prelevare anche un altro campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto secondo il metodo descritto nella norma ISO 937. Convertire questo tenore in azoto in tenore di proteine grezze indicato come «b %», moltiplicandolo per il coefficiente 6,25. |
6. Calcolo dei risultati
6.1. |
|
6.2. |
Determinare il peso medio d'acqua (WA) e di proteine (RPA) dividendo W7 e RP7 per sette. |
6.3. |
Il tenore teorico d'acqua fisiologica determinato mediante questo metodo può essere calcolato con la seguente formula:
|
6.4. |
|
6.5. |
Se il valore medio del tenore d'acqua (WA) delle sette carcasse, determinato in base al punto 6.2, non è superiore ai valori massimi di cui al punto 6.4 (WG), la quantità di pollame sottoposto a controllo è considerata conforme. |
(1) Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l'acqua estranea assorbita.
(2) Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l'acqua estranea assorbita.
(3) Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l'acqua estranea assorbita.
ALLEGATO VIII
DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI TAGLI DI POLLAME
(Prova chimica)
1. Oggetto e campo di applicazione
Questo metodo è utilizzato per determinare il tenore totale d'acqua di alcuni tagli di pollame. Esso comporta la determinazione del tenore d'acqua e di proteine dei campioni a partire dai tagli di pollame omogeneizzati. Il tenore totale d'acqua così determinato è confrontato col valore limite espresso dalle formule di cui al punto 6.4 per determinare se sia stata o meno assorbita acqua in eccesso durante il processo. Se l'analista sospetta la presenza di sostanze che potrebbero interferire con la valutazione, prenderà le precauzioni del caso.
2. Definizioni e procedure di campionamento
Le definizioni di cui all'articolo 1, punto 2), si applicano ai tagli di pollame di cui all'articolo 20. L'entità dei campioni deve essere almeno la seguente:
— |
petto di pollo: metà del petto, |
— |
filetto di petto di pollo: metà del petto, disossato e senza pelle, |
— |
petto di tacchino, filetto/fesa di tacchino e carne di coscia di tacchino disossata: porzioni da 100 g circa, |
— |
altri tagli: come definito all'articolo 1, punto 2). |
Nel caso di prodotti sfusi congelati o surgelati (tagli non imballati al pezzo), gli imballaggi dai quali devono essere prelevati i campioni possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 °C fino al momento della rimozione dei singoli tagli.
3. Principio
Il tenore d'acqua e di proteine è determinato con i metodi descritti nelle norme ISO (International Organization for Standardization) o con altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.
Il tenore massimo totale ammissibile d'acqua nei tagli di pollame è desunto dal tenore di proteine dei tagli, che può essere correlato al tenore d'acqua fisiologica.
4. Attrezzatura e reagenti
4.1. |
Bilancia per pesare i tagli e gli involucri, in grado di pesare con una precisione superiore a ± 1 grammo. |
4.2. |
Ascia o sega per carne per sezionare i tagli in pezzi che possano essere introdotti nel trituratore. |
4.3. |
Trituratore e miscelatore di grande potenza, in grado di omogeneizzare i tagli di pollame o parti di essi. Nota: Non si raccomanda alcun tipo particolare di tritacarne. Esso dovrebbe essere abbastanza potente da permettere di sminuzzare carni ed ossi surgelati o congelati, in modo da ottenere campioni omogenei corrispondenti a quelli che si potrebbero ottenere impiegando un tritacarne provvisto di un disco con fori da 4 millimetri. |
4.4. |
Per la determinazione del tenore d'acqua effettuata secondo la norma ISO 1442, l'attrezzatura specificata in questo metodo. |
4.5. |
Per la determinazione del tenore di proteine effettuata secondo la norma ISO 937, l'attrezzatura specificata in questo metodo. |
5. Procedimento
5.1. |
Prelevare a caso cinque tagli della quantità di volatili sottoposta al controllo e mantenerli allo stato refrigerato o congelato, in attesa dell'inizio dell'analisi di cui ai punti da 5.2 a 5.6. I campioni di prodotti sfusi congelati o surgelati di cui al punto 2 possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 °C in attesa dell'inizio dell'analisi. L'analisi può essere eseguita sia su ciascuno dei cinque tagli, sia su un campione composto dai cinque tagli. |
5.2. |
Procedere alla preparazione nell'ora successiva al ritiro dei tagli dal congelatore o dal frigorifero. |
5.3. |
|
5.4. |
Analizzare i due campioni come indicato ai punti 5.5 e 5.6. |
5.5. |
Prelevare un campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il suo tenore d'acqua secondo il metodo descritto nella norma ISO 1442, in modo da ottenere il tenore d'acqua indicato con «a %». |
5.6. |
Prelevare anche un altro campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto secondo il metodo descritto nella norma ISO 937. Convertire questo tenore in azoto in tenore di proteine grezze indicato come «b %», moltiplicandolo per il coefficiente 6,25. |
6. Calcolo dei risultati
6.1. |
|
6.2. |
Determinare il peso medio d'acqua (WA) e di proteine (RPA) dividendo rispettivamente per cinque i valori di W5 e RP5. |
6.3. |
Il rapporto teorico medio W/RP determinato con questo metodo è il seguente:
|
6.4. |
Assumendo che il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione sia pari al 2 %, 4 % o 6 % (1) a seconda del tipo di prodotto e del metodo di raffreddamento utilizzato, i valori massimi ammissibili per il rapporto W/RP determinati con questo metodo sono i seguenti:
Se il rapporto medio WA/RPA dei cinque tagli, determinato in base ai valori di cui al punto 6.2, non è superiore ai rapporti indicati al punto 6.4, la quantità di tagli di pollame sottoposta al controllo è considerata conforme. |
(1) Calcolato in base al taglio, esclusa l'acqua estranea assorbita. Per i filetti (senza pelle) e la carne di coscia di tacchino disossata, la percentuale è pari al 2 % per ciascuno dei metodi di refrigerazione.
ALLEGATO IX
VERIFICA DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA NELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE
(Prova presso l'impianto)
1. |
Almeno una volta per periodo di lavorazione di otto ore: prelevare a caso 25 carcasse dalla catena di eviscerazione, immediatamente dopo l'eviscerazione e la completa asportazione delle frattaglie e del grasso e prima del primo lavaggio. |
2. |
Se necessario, tagliare il collo lasciando la pelle del collo attaccata alla carcassa. |
3. |
Identificare ciascuna carcassa individualmente. Pesare ciascuna carcassa e registrarne il peso, arrotondato al grammo più vicino. |
4. |
Rimettere le carcasse che sono oggetto di controllo sulla catena di eviscerazione, affinché proseguano il corso normale delle operazioni di lavaggio, di refrigerazione, di sgocciolamento, ecc. |
5. |
Riprendere le carcasse etichettate al termine della catena di sgocciolamento, senza sottoporle ad uno sgocciolamento di durata superiore a quello normalmente praticato per i volatili del lotto da cui proviene il campione. |
6. |
Il campione è formato dalle prime 20 carcasse recuperate. Queste vengono nuovamente pesate. Il loro peso, arrotondato al grammo più vicino, è indicato in corrispondenza del peso constatato all'atto della prima pesatura. La prova è nulla se si recuperano meno di 20 carcasse identificate. |
7. |
Togliere i marchi di identificazione dalle carcasse del campione e sottoporre le carcasse alle abituali operazioni di imballaggio. |
8. |
Determinare la percentuale di assorbimento d'acqua deducendo il peso totale delle 20 carcasse esaminate prima del lavaggio dal peso totale delle medesime carcasse dopo il lavaggio, la refrigerazione e lo sgocciolamento, dividendo la differenza per il peso iniziale e moltiplicando per 100. |
9. |
In luogo della pesatura manuale descritta sopra ai punti da 1 a 8, si può utilizzare la pesatura automatica per determinare la percentuale di assorbimento d'acqua per lo stesso numero di carcasse, applicando gli stessi principi, a condizione che la pesatura automatica sia stata precedentemente approvata a tale scopo dall'autorità competente. |
10. |
Il risultato non deve essere superiore alle percentuali seguenti del peso iniziale della carcassa o a qualsiasi altra cifra che consenta di rispettare il tenore massimo totale d'acqua estranea:
|
ALLEGATO X
DICITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 6
– |
: |
in bulgaro |
: |
Съдържанието на вода превишава нормите на ЕО |
– |
: |
in spagnolo |
: |
Contenido en agua superior al límite CE |
– |
: |
in ceco |
: |
Obsah vody překračuje limit ES |
– |
: |
in danese |
: |
Vandindhold overstiger EF-Normen |
– |
: |
in tedesco |
: |
Wassergehalt über dem EG-Höchstwert |
– |
: |
in estone |
: |
Veesisaldus ületab EÜ normi |
– |
: |
in greco |
: |
Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΚ |
– |
: |
in inglese |
: |
Water content exceeds EC limit |
– |
: |
in francese |
: |
Teneur en eau supérieure à la limite CE |
– |
: |
in italiano |
: |
Tenore d’acqua superiore al limite CE |
– |
: |
in lettone |
: |
Ūdens saturs pārsniedz EK noteikto normu |
– |
: |
in lituano |
: |
Vandens kiekis viršija EB nustatytą ribą |
– |
: |
in ungherese |
: |
Víztartalom meghaladja az EK által előírt határértéket |
– |
: |
in maltese |
: |
Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KE |
– |
: |
in olandese |
: |
Watergehalte hoger dan het EG-maximum |
– |
: |
in polacco |
: |
Zawartość wody przekracza normę WE |
– |
: |
in portoghese |
: |
Teor de água superior ao limite CE |
– |
: |
in rumeno |
: |
Conținutul de apă depășește limita CE |
– |
: |
in slovacco |
: |
Obsah vody presahuje limit ES |
– |
: |
in sloveno |
: |
Vsebnost vode presega ES omejitev |
– |
: |
in finlandese |
: |
Vesipitoisuus ylittää EY-normin |
– |
: |
in svedese |
: |
Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EG. |
ALLEGATO XI
ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO
Belgio
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) |
Eenheid Technologie en Voeding |
Productkwaliteit en voedselveiligheid |
Brusselsesteenweg 370 |
B-9090 Melle |
Bulgaria
Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт |
(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute) |
бул. „Пенчо Славейков“ 15 |
(15, Pencho Slaveikov str.) |
София–1606 |
(Sofia–1606) |
Repubblica ceca
Státní veterinární ústav Jihlava |
Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, |
chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků |
Rantířovská 93 |
CZ-586 05 Jihlava |
Danimarca
Fødevarestyrelsen |
Fødevareregion Øst |
Afdeling for Fødevarekemi |
Søndervang 4 |
DK-4100 Ringsted |
Germania
Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel |
Standort Kulmbach |
E.C.-Baumann-Straße 20 |
D-95326 Kulmbach |
Estonia
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium |
Kreutzwaldi 30 |
EE-51006 Tartu |
Irlanda
National Food Centre |
Teagasc |
Dunsinea |
Castleknock |
IE-Dublin 15 |
Grecia
Ministry of Rural Development & Food |
Veterinary Laboratory of Larisa |
7th km Larisa-Trikalοn st. |
GR-411 10 Larisa |
Spagna
Laboratorio Arbitral Agroalimentario |
Carretera de La Coruña, km 10,700 |
E-28023 Madrid |
Francia
SCL Laboratoire de Lyon |
10, avenue des Saules |
BP 74 |
F-69922 Oullins |
Italia
Ministero Politiche Agricole e Forestali |
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari |
Laboratorio di Modena |
Via Jacopo Cavedone n. 29 |
I-41100 Modena |
Cipro
Agricultural Laboratory |
Department of Agriculture |
Loukis Akritas Ave; 14 |
CY-Lefcosia (Nicosia) |
Lettonia
Pārtikas un veterinārā dienesta |
Nacionālais diagnostikas centrs |
Lejupes iela 3, |
Rīga, LV-1076 |
Lituania
Nacionalinė veterinarijos laboratorija |
J. Kairiūkščio g. 10 |
LT-2021 Vilnius |
Lussemburgo
Laboratoire National de Santé |
Rue du Laboratoire, 42 |
L-1911 Luxembourg |
Ungheria
Országos Élelmiszervizsgáló Intézet |
Budapest 94. Pf. 1740 |
Mester u. 81. |
HU-1465 |
Malta
Malta National Laboratory |
UB14, San Gwann Industrial Estate |
San Gwann, SGN 09 |
Malta |
Paesi Bassi
RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid |
Bornsesteeg 45, gebouw 123 |
6708 AE Wageningen |
Nederland |
Austria
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH |
Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien |
Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren |
Spargelfeldstraße 191 |
A-1226 Wien |
Polonia
Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości |
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych |
ul. Reymonta 11/13 |
60-791 Poznań |
Polska |
Portogallo
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE |
Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA |
Av. Conde Valbom, 98 |
P-1050-070 Lisboa |
Romania
Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară |
Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2 |
București |
Slovenia
Univerza v Ljubljani |
Veterinarska fakulteta |
Nacionalni veterinarski inštitut |
Gerbičeva 60 |
SI-1115 Ljubljana |
Slovacchia
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
Botanická 15 |
842 52 Bratislava |
Slovenská republika |
Finlandia
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira |
Mustialankatu 3 |
FI-00710 Helsinki |
Svezia
Livsmedelsverket |
Box 622 |
S-75126 Uppsala |
Regno Unito
Laboratory of the Government Chemist |
Queens Road |
Teddington |
TW11 0LY |
United Kingdom |
ALLEGATO XII
Compiti e struttura organizzativa del comitato di esperti nel controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame
Al comitato di esperti di cui all'articolo 19 sono affidati i seguenti compiti:
a) |
fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi di analisi e sulle prove comparative del tenore d'acqua nelle carni di pollame; |
b) |
coordinare l'applicazione, da parte dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare mediante l'organizzazione di prove comparative e valutative; |
c) |
sostenere i laboratori nazionali di riferimento nelle prove valutative prestando assistenza scientifica per la valutazione dei dati statistici e per l'elaborazione di relazioni; |
d) |
coordinare la sperimentazione di nuovi metodi di analisi ed informare i laboratori nazionali di riferimento in merito ai progressi compiuti in materia; |
e) |
prestare assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, segnatamente nei casi di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri. |
Il comitato di esperti di cui all'articolo 19 è organizzato come segue:
Il comitato di esperti per il controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame è formato da rappresentanti dell'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca (CCR), della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento. Il rappresentante dell'IRMM funge da presidente del comitato e designa i laboratori nazionali di riferimento secondo un criterio di rotazione. Le autorità degli Stati membri responsabili del laboratorio nazionale di riferimento designato nominano quindi i singoli esperti nel controllo del tenore d'acqua dei prodotti alimentari che dovranno prestare la loro opera in seno al comitato. Ogni anno a rotazione viene sostituito uno dei laboratori nazionali di riferimento partecipanti, in modo da garantire al comitato una certa continuità. Le spese incorse dagli esperti degli Stati membri e/o dai laboratori nazionali di riferimento nell'esercizio delle loro funzioni a norma della presente sezione del presente allegato sono a carico dei rispettivi Stati membri.
Compiti dei laboratori nazionali di riferimento
Ai laboratori nazionali di riferimento elencati nell'allegato XI sono affidati i seguenti compiti:
a) |
coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell'analisi del tenore d'acqua delle carni di pollame; |
b) |
assistere l'autorità competente dello Stato membro nell'organizzazione del sistema di controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame; |
c) |
partecipare a prove comparative (prove valutative) tra i vari laboratori nazionali di cui alla lettera a); |
d) |
provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal comitato di esperti presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali di cui alla lettera a); |
e) |
collaborare con il comitato di esperti e, nel caso in cui il laboratorio nazionale sia designato a farne parte, preparare i campioni necessari per le prove, incluse le prove di omogeneità, e provvedere alla loro spedizione nei modi appropriati. |
ALLEGATO XIII
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 1906/90 |
Regolamento (CEE) n. 1538/91 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 1 bis, termini introduttivi |
Articolo 2, termini introduttivi |
Articolo 2, punti 2), 3) e 4) |
|
Articolo 2, punti a), b) e c) |
Articolo 2, punto 8) |
|
Articolo 2, punto d) |
|
Articolo 1 bis, primo e secondo trattino |
Articolo 2, punti e) e f) |
|
Articolo 2 |
Articolo 3, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 4 |
|
Articolo 3, paragrafo 5 |
|
Articolo 3 |
Articolo 4 |
|
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafi da 1 a 4 |
|
Articolo 5, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 6 |
|
Articolo 5, paragrafo 6 |
|
Articolo 5 |
Articolo 6 |
|
Articolo 6, paragrafo 1, termini introduttivi |
Articolo 7, paragrafo 1, termini introduttivi |
|
Articolo 6, paragrafo 1, dal primo al sesto trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, punti da a) a f) |
|
Articolo 6, paragrafo 2, termini introduttivi |
Articolo 7, paragrafo 2, termini introduttivi |
|
Articolo 6, paragrafo 2, dal primo al quarto trattino |
Articolo 7, paragrafo 2, punti da a) a d) |
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
|
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 3, termini introduttivi |
Articolo 9, paragrafo 3, termini introduttivi |
|
Articolo 8, paragrafo 3, primo trattino |
Articolo 9, paragrafo 3, punto a) |
|
Articolo 8, paragrafo 3, secondo trattino |
Articolo 9, paragrafo 3, punto b) |
|
Articolo 8, paragrafo 4, primo comma, termini introduttivi |
Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, termini introduttivi |
|
Articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dal primo al terzo trattino |
Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, punti da a) a c) |
|
Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma |
|
Articolo 8, paragrafi da 5 a 12 |
Articolo 9, paragrafi da 5 a 12 |
|
Articolo 8, paragrafo 13, primo comma |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 13, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 13 |
|
Articolo 9 |
Articolo 10 |
|
Articolo 10 |
Articolo 11 |
|
Articolo 11, paragrafo 1, termini introduttivi |
Articolo 12, paragrafo 1, termini introduttivi |
|
Articolo 11, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino |
Articolo 12, paragrafo 1, punti da a) a d) |
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, paragrafo 2 bis |
Articolo 12, paragrafo 3 |
|
Articolo 11, paragrafo 2 ter |
Articolo 12, paragrafo 4 |
|
Articolo 11, paragrafo 3, termini introduttivi |
Articolo 12, paragrafo 5, termini introduttivi |
|
Articolo 11, paragrafo 3, dal primo al quarto trattino |
Articolo 12, paragrafo 5, punti da a) a d) |
|
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 6 |
|
Articolo 12 |
Articolo 13 |
|
Articolo 13 |
Articolo 14 |
|
Articolo 14 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 15 |
|
Articolo 14 bis, paragrafi da 3 a 5 |
Articolo 16, paragrafi da 1 a 3 |
|
Articolo 14 bis, paragrafo 5 bis |
Articolo 16, paragrafo 4 |
|
Articolo 14 bis, paragrafo 6 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
|
Articolo 14 bis, paragrafo 7, primo comma, termini introduttivi |
Articolo 16, paragrafo 6, primo comma |
|
Articolo 14 bis, paragrafo 7, primo comma, trattini |
Allegato X |
|
Articolo 14 bis, paragrafo 7, secondo e terzo comma |
Articolo 16, paragrafo 6, secondo e terzo comma |
|
Articolo 14 bis, paragrafi da 8 a 12 |
Articolo 17, paragrafi da 1 a 5 |
|
Articolo 14 bis, paragrafo 12 bis |
Articolo 18, paragrafo 1 |
|
Articolo 14 bis, paragrafo 13 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
|
Articolo 14 bis, paragrafo 14 |
Articolo 19 |
|
Articolo 14 ter, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
|
Articolo 14 ter, paragrafo 2, primo comma, termini introduttivi |
Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, termini introduttivi |
|
Articolo 14 ter, paragrafo 2, primo comma, dal primo al terzo trattino |
Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, punti da a) a c) |
|
Articolo 14 ter, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 14 ter, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 20, paragrafi 3 e 4 |
|
Articolo 15 |
— |
|
— |
Articolo 21 |
|
— |
Articolo 22 |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato I bis |
Allegato II |
|
Allegato II |
Allegato III |
|
Allegato III |
Allegato IV |
|
Allegato IV |
Allegato V |
|
Allegato V |
Allegato VI |
|
Allegato VI |
Allegato VII |
|
Allegato VI bis |
Allegato VIII |
|
Allegato VII |
Allegato IX |
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Allegato VIII |
Allegato XI |
|
Allegato IX |
Allegato XII |
|
— |
Allegato XIII |
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/88 |
REGOLAMENTO (CE) N. 544/2008 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2008
relativo al divieto di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e nelle acque comunitarie e internazionali della zona VI per le navi battenti bandiera della Spagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
11/T&Q |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
GHL/2A-C46 |
Specie |
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
Zona |
Acque comunitarie delle zone IIa e IV; acque comunitarie e internazionali della zona VI |
Data |
12.5.2008 |
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/90 |
REGOLAMENTO (CE) N. 545/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 526/2008 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).
(3) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.
(4) GU L 155 del 13.6.2008, pag. 3.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 17 giugno 2008
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
19,90 |
6,35 |
1701 11 90 (1) |
19,90 |
12,02 |
1701 12 10 (1) |
19,90 |
6,16 |
1701 12 90 (1) |
19,90 |
11,50 |
1701 91 00 (2) |
23,80 |
13,75 |
1701 99 10 (2) |
23,80 |
8,81 |
1701 99 90 (2) |
23,80 |
8,81 |
1702 90 95 (3) |
0,24 |
0,40 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/92 |
REGOLAMENTO (CE) N. 546/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1399/2007 per alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1399/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per quanto riguarda le salsicce e alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1399/2007 ha aperto dei contingenti tariffari per l’importazione di alcuni prodotti a base di carne. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4180 a norma del regolamento (CE) n. 1399/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono pari a 1 390 000 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). : Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 311 del 29.11.2007, pag. 7.
17.6.2008 |
IT |
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L 157/93 |
REGOLAMENTO (CE) N. 547/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1382/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione per le carni suine (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1382/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4046 ai sensi del regolamento (CE) n. 1382/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono pari a 5 250 000 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 309, del 27.11.2007, pag. 28.
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/94 |
REGOLAMENTO (CE) N. 548/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 812/2007 per le carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),
visto il regolamento (CE) n. 812/2007 della Commissione, dell’11 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d’America (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 812/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4170 ai sensi del regolamento (CE) n. 812/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono pari a 600 500 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 182 del 12.7.2007, pag. 7.
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/95 |
REGOLAMENTO (CE) N. 549/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 979/2007 per le carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),
visto il regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario nel settore delle carni suine originarie del Canada (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 979/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4204 ai sensi del regolamento (CE) n. 979/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono pari a 1 156 000 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 217 del 22.08.2007, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1564/2007 della Commissione (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 36).
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/96 |
REGOLAMENTO (CE) N. 550/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 806/2007 per le carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 806/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. |
(3) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 806/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 806/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 181 dell'11.7.2007, pag. 3.
ALLEGATO
N. del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.7.2008-30.9.2008 (%) |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo 1.10.2008-31.12.2008 (kg) |
G2 |
09.4038 |
85,853052 |
— |
G3 |
09.4039 |
738 000 |
|
G4 |
09.4071 |
750 500 |
|
G5 |
09.4072 |
1 540 250 |
|
G6 |
09.4073 |
3 766 750 |
|
G7 |
09.4074 |
1 119 750 |
(1) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
(2) Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/98 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2008
relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne
[notificata con il numero C(2008) 2168]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(2008/448/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
I. FATTI E PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 21 novembre 2007 pervenuta alla Commissione il 23 novembre 2007, la rappresentanza permanente del Regno di Danimarca presso l’Unione europea ha, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, notificato le misure nazionali concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne. Il Regno di Danimarca ritiene necessario mantenere queste disposizioni nonostante l’adozione della direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (1) e non intende recepire nella legislazione nazionale la direttiva 2006/52/CE limitatamente all’aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne. |
1. LEGISLAZIONE COMUNITARIA
1.1. ARTICOLO 95, PARAGRAFI 4 E 6, DEL TRATTATO CE
(2) |
L’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE recita: «Allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse». |
(3) |
A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
1.2. DIRETTIVA 2006/52/CE
(4) |
In base ai principi generali della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (2), un additivo alimentare può essere approvato solo qualora esista una sufficiente necessità tecnologica, esso sia accettabile da un punto di vista sanitario e non induca in errore il consumatore. |
(5) |
Da molti decenni i nitriti vengono utilizzati nelle carni e nei prodotti a base di carne per garantire, unitamente ad altri fattori, la conservazione e la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne, in particolare di quelli ottenuti mediante salatura; essi inibiscono, tra l’altro, la moltiplicazione del Clostridium botulinum, il batterio responsabile del botulismo, che è potenzialmente letale. Nel contempo è noto che la presenza di nitriti nei prodotti a base di carne può determinare la formazione di nitrosammine, risultate cancerogene. La normativa in questo settore deve quindi garantire un equilibrio tra il rischio di formazione di nitrosammine derivante dalla presenza di nitriti nei prodotti a base di carne e la funzione protettiva dei nitriti contro la moltiplicazione dei batteri, in particolare quelli responsabili del botulismo. |
(6) |
Nella sua versione originaria la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (3) stabiliva livelli massimi dei residui di nitriti e nitrati per vari prodotti a base di carne ed anche le «quantità introdotte indicative». L’allegato I, punto 3, lettera c), della direttiva 2006/52/CE modifica l’allegato III, parte C, della direttiva 95/2/CE per quanto concerne l’E 249 (nitrito di potassio) e l’E 250 (nitrito di sodio). |
(7) |
La direttiva 2006/52/CE stabilisce invece, a titolo di regola generale, la dose massima di E 249 (nitrito di potassio) e di E 250 (nitrito di sodio) che può essere aggiunta durante la fabbricazione. Tale dose è di 150 mg/kg per i prodotti a base di carne in generale e di 100 mg/kg per i prodotti a base di carne sterilizzati. Per alcuni particolari prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura in determinati Stati membri la dose massima è di 180 mg/kg. |
(8) |
Tale impostazione è conforme ai pareri del comitato scientifico dell’alimentazione umana (di seguito SCF) del 1990 (4) e 1995 (5) e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 26 novembre 2003 (6) la quale ha concluso che sono le quantità di nitriti «introdotte», piuttosto che la dose residua, a contribuire all’effetto di inibizione nei confronti del C. botulinum, e ha raccomandato di sostituire l’espressione «quantità introdotta indicativa» con l’espressione «quantità massima introdotta». L’EFSA tiene conto anche della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-3/00 Regno di Danimarca contro Commissione delle Comunità europee concernente una precedente richiesta della Danimarca a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE; nella sentenza la Corte ha statuito che la Commissione, nel respingere la richiesta della Danimarca concernente l’impiego dei nitriti nei prodotti a base di carne, non ha preso sufficientemente in considerazione i pareri dell’SCF del 1990 e 1995, i quali esprimevano dubbi sull’adeguatezza delle quantità dei nitriti autorizzate dalla direttiva 95/2/CE (7). |
(9) |
A titolo di eccezione alla regola generale, la direttiva 2006/52/CE stabilisce le dosi massime residue relative ad alcuni particolari prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura con processi di fabbricazione tradizionale. La dose massima residua è di 50 mg/kg, 100 mg/kg e 175 mg/kg a seconda delle diverse tipologie di questi prodotti: ad esempio è di 175 kg/kg per il Wiltshire bacon, il dry cured bacon e prodotti affini e di 100 mg/kg per il Wiltshire ham e prodotti affini. Per quanto concerne questi prodotti è stata stabilita la dose massima residua, in quanto, data la natura stessa del processo di fabbricazione, non è possibile controllare quale sia la quantità «introdotta» di sali per la conservazione assorbita dalla carne. La direttiva descrive il processo di produzione di questi particolari prodotti al fine di consentire l’individuazione dei «prodotti affini» e di chiarire a quali prodotti si applichino le diverse dosi massime residue. La tabella che segue riporta le dosi massime residue stabilite dalla direttiva 2006/52/CE (8).
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(10) |
Come raccomandato dai pareri dell’SCF e dell’EFSA, la direttiva 2006/52/CE si basa sulla fissazione di dosi massime aggiunte e riflette gli intervalli dei valori indicati nei citati pareri scientifici precisando che il valore massimo ammesso è di 100 mg/kg di nitriti nei prodotti a base di carne sterilizzati e di 150 mg/kg negli altri prodotti a base di carne. Data l’ampia gamma di prodotti a base di carne (ottenuti mediante salatura) e di metodi di fabbricazione che si registrano nella Comunità, il legislatore comunitario ha all’epoca ritenuto che non fosse possibile precisare il livello di nitriti adeguato per ciascun prodotto. |
(11) |
Le eccezioni alla regola della dose massima aggiunta hanno carattere limitato; si applicano a determinati prodotti tradizionalmente fabbricati in alcuni Stati membri per i quali, data la natura stessa del processo di fabbricazione, non è possibile controllare quale sia la quantità «introdotta» di sali per la conservazione assorbiti dalla carne. I prodotti tradizionali cui si applicano le eccezioni vengono definiti mediante una descrizione del metodo di fabbricazione. |
(12) |
La direttiva 2006/52/CE doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 15 febbraio 2008 al fine di autorizzare il commercio e l’uso dei prodotti conformi alla direttiva medesima entro il 15 febbraio 2008 e vietare il commercio e l’uso dei prodotti non conformi entro il 15 agosto 2008. |
2. DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATE
(13) |
Le disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca sono il decreto n. 22 dell’11.1.2005 relativo agli additivi alimentari (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer) e l’elenco positivo danese degli additivi alimentari autorizzati (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, «Positivlisten»). |
(14) |
Il decreto n. 22 contiene il principio secondo cui solo gli additivi che figurano in un elenco positivo possono essere utilizzati nei prodotti alimentari a determinate condizioni e nel rispetto degli obiettivi e delle limitazioni indicate (9). Esso prevede altresì che, salvo quanto altrimenti disposto, i valori massimi indicati nell’elenco positivo facciano riferimento al tenore massimo dell’additivo che può essere presente in un prodotto alimentare nella forma in cui è presentato per la vendita (10). Di conseguenza possono essere venduti sul mercato danese solo i prodotti alimentari conformi a quanto disposto dal decreto n. 22 e dall’elenco positivo. L’elenco positivo compilato dalla Danish Veterinary and Food Administration (DFVA — Amministrazione veterinaria e alimentare danese) sulla base del decreto n. 22 indica quali additivi possono essere utilizzati nei singoli prodotti alimentari e in quali quantitativi. La versione notificata si applica dal 29 gennaio 2005. |
(15) |
Per quanto concerne l’impiego dei nitriti E 249 ed E 250 nelle carni e nei prodotti a base di carne, l’elenco positivo danese indica soltanto la dose massima aggiunta.
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(16) |
Emerge quindi che a molti prodotti a base di carne si applica il limite di 60 mg/kg (11), mentre i corrispondenti limiti massimi stabiliti dalla direttiva 2006/52/CE sono 100 o 150 mg/kg. Per alcune salsicce il limite massimo consentito in Danimarca è pari a 100 mg/kg, mentre per alcuni particolari prodotti a base di carne conservati o semiconservati, compreso il «bacon di tipo Wiltshire e tagli simili» il limite massimo è di 150 mg/kg. |
3. PROCEDIMENTO
(17) |
Il 17 agosto la Commissione ha ricevuto una prima comunicazione dal Regno di Danimarca, datata 14 agosto 2007, con la quale la Danimarca criticava vari aspetti della direttiva 2006/52/CE e informava la Commissione che non intendeva recepire tale direttiva limitatamente ai nitriti nei prodotti alimentari. La Danimarca non ha però notificato le disposizioni nazionali che intendeva mantenere e la Commissione ha provveduto a segnalarlo al governo danese con lettera del 13 novembre 2007. La rappresentanza permanente di Danimarca presso l’Unione europea ha notificato le disposizioni nazionali pertinenti con lettera del 21 novembre 2007 pervenuta alla Commissione in data 23 novembre 2007. In un’ulteriore nota del 22 novembre 2007 pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2007 e corredata di una relazione del 30 ottobre 2007 del National Food Institute (Istituto nazionale dell’alimentazione), la Danimarca ha prodotto elementi per dimostrare la fondatezza della sua richiesta. |
(18) |
Con lettera datata 21 dicembre 2007 la Commissione ha informato il governo danese di avere ricevuto la notifica, comunicando che il periodo di sei mesi previsto per il suo esame a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, decorreva dal 24 novembre 2007, giorno successivo al ricevimento della notifica. |
(19) |
Con nota del 31 marzo 2008 la Danimarca ha fornito dati circa il consumo di prodotti a base di carne in Danimarca. |
(20) |
Con lettera del 31 gennaio 2008 la Commissione ha informato della notifica gli altri Stati membri e i paesi EFTA, dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni. La Commissione ha anche pubblicato una comunicazione riguardante la notifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12) per informare le altri parti interessate delle disposizioni nazionali danesi e delle motivazioni addotte dalla Danimarca. La Commissione ha ricevuto osservazioni dall’Estonia, dalla Francia, dall’Ungheria e dalla Norvegia (13).
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4. RICHIESTA ALL’EFSA
(21) |
Con lettera del 10 marzo 2008 la direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori ha chiesto all’EFSA un parere scientifico per conoscere se i precedenti pareri dell’SCF del 1990 e del 1995 e quello dell’EFSA del 2003 fossero tuttora validi alla luce dei dati presentati dalla Danimarca. Nella risposta del 28 marzo 2008 l’EFSA ha concluso che i precedenti pareri dell’SCF e dell’EFSA erano ancora validi alla luce dei dati forniti dalla Danimarca. |
(22) |
Per quanto concerne gli effetti dei nitriti/nitrati sulla sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne, l’EFSA rinvia al parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici del 26 novembre 2003, nel quale si legge che vari fattori contribuiscono alla sicurezza dei prodotti a base di carne (il processo di preparazione, il sale e la sua concentrazione, l’attività dell’acqua, ecc.) e che ai fini della sicurezza microbiologica è importante la dose introdotta di nitriti, motivo per cui è questa dose a dover essere controllata (piuttosto che la dose residua). L’EFSA ricorda inoltre che il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici concordava con la posizione del comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF) secondo cui 50-100 mg di nitriti aggiunti per kg di prodotti a base di carne possono essere sufficienti per molti prodotti, mentre per altri prodotti, soprattutto quelli con un basso tenore di sale e una prolungata conservabilità, è necessaria l’aggiunta di una dose di nitriti compresa tra 50 e 150 mg/kg per inibire la crescita del C. botulinum. |
II. VALUTAZIONE
1. RICEVIBILITÀ
(23) |
A norma dell’articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione uno Stato membro può mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro qualora esso le notifichi alla Commissione e quest’ultima ne approvi l’applicazione. |
(24) |
La notifica danese riguarda disposizioni nazionali che derogano, per quanto concerne l’E 249 e l’E 250, all’allegato I, punto 3, lettera c), della direttiva 2006/52/CE che modifica l’allegato III, parte C, della direttiva 95/2/CE. Le attuali disposizioni danesi erano già vigenti al momento dell’adozione della direttiva 2006/52/CE. |
(25) |
Per quanto attiene all’uso dei nitriti nelle carni e nei prodotti a base di carne, il decreto n. 22 e l’elenco positivo danese contengono disposizioni più severe della direttiva 2006/52/CE, in quanto per vari tipi di prodotti stabiliscono dosi massime aggiunte inferiori a quelle della direttiva 2006/52/CE (in molti casi 60 mg/kg) e in quanto, a differenza della direttiva 2006/52/CE, non consentono che per l’immissione sul mercato di alcuni prodotti a base di carne tradizionali si faccia riferimento alla dose massima residua. |
(26) |
Secondo quanto disposto dall’articolo 95, paragrafo 4, la notifica precisava le motivazioni relative a una o più delle esigenze importanti di cui all’articolo 30 o alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro: in questo caso si trattava della protezione della salute e della vita dell’uomo. La posizione danese è spiegata più diffusamente in una relazione del National Food Institute del 30 ottobre 2007, presentata in data 27 novembre 2007, e negli altri documenti citati ai considerando 17 e 19. |
(27) |
Stante quanto precede, la Commissione ritiene che la richiesta avanzata dalla Danimarca per ottenere l’autorizzazione a mantenere le proprie disposizioni nazionali relative all’impiego dei nitriti nelle carni e nei prodotti a base di carne sia ricevibile a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE. |
2. VALUTAZIONE DI MERITO
(28) |
Secondo quanto disposto dall’articolo 95, paragrafo 4, e dall’articolo 95, paragrafo 6, primo comma, del trattato CE, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga a una misura di armonizzazione comunitaria adottata a norma del medesimo articolo. |
(29) |
La Commissione deve in particolare valutare se le disposizioni nazionali siano giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro e verificare che esse non vadano al di là di quanto necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Inoltre la Commissione, qualora ritenga le disposizioni nazionali conformi alle condizioni di cui sopra, deve verificare, a norma all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
(30) |
Va rilevato che, in considerazione dei termini stabiliti dall’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione, nel valutare se le misure nazionali notificate ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, siano giustificate, deve fondarsi sui «motivi» addotti dallo Stato membro che effettua la notifica. Ciò significa che, a norma delle disposizioni del trattato CE, spetta allo Stato membro in questione dimostrare che le misure nazionali che intende mantenere sono giustificate. Considerato il quadro procedurale stabilito dall’articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE, in particolare il termine imperativo previsto per l’adozione di una decisione, la Commissione deve di norma limitarsi a esaminare la pertinenza degli elementi presentati dallo Stato membro richiedente, senza dover cercare essa stessa le possibili giustificazioni. |
(31) |
Tuttavia, se alla Commissione sono noti elementi alla luce dei quali potrebbe imporsi una revisione della misura di armonizzazione comunitaria dalla quale derogano le misure nazionali notificate, essa può tenere conto di tali elementi nel valutare le misure nazionali notificate. |
2.1. POSIZIONE DELLA DANIMARCA
(32) |
Il Regno di Danimarca sostiene che la propria legislazione garantisce un più elevato livello di protezione della salute e della vita dell’uomo in quanto stabilisce dosi massime aggiunte di E 249 (nitrito di potassio) ed E 250 (nitrito di sodio) inferiori a quelle previste dalla direttiva 2006/52/CE e non consente l’immissione sul mercato dei prodotti a base di carne tradizionali per i quali non possano essere stabilite le dosi introdotte. La Danimarca ritiene le proprie disposizioni pienamente compatibili con le raccomandazioni formulate dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF) nel 1990 e 1995 e con il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 26 novembre 2003, in quanto non prevedono eccezioni al principio della fissazione di dosi massime aggiunte contrapposte alle dosi residue e stabiliscono dosi massime maggiormente differenziate in rapporto a particolari gruppi di prodotti a base di carne. |
(33) |
La Danimarca riconosce che sotto alcuni profili la direttiva 2006/52/CE è conforme alle raccomandazioni scientifiche dell’SCF e dell’EFSA, in particolare laddove essa prevede, a differenza del testo originario della direttiva 95/2/CE «dosi massime aggiunte», invece di dosi residue e «dosi aggiunte indicative». Essa critica però la presenza di eccezioni a tale principio, che fanno sì che alcuni prodotti a base di carne tradizionali siano tuttora disciplinati in base al principio della dose residua e ritiene che ciò possa costituire un pericolo per la salute umana. Sottolinea che la concentrazione di nitrito residuo costituisce un indicatore molto dubbio del nitrito aggiunto e rinvia agli studi che hanno dimostrato che la dose residua può perfino nascondere aggiunte molto elevate di nitriti, con conseguente formazione imprevedibilmente elevata di composti N-nitrosi. |
(34) |
La Danimarca evidenzia anche che le nitrosammine, la cui formazione dipende dalla presenza di nitrito nei prodotti a base di carne, sono genotossiche e cancerogene, motivo per cui l’impiego dei nitriti dovrebbe essere consentito solo nelle dosi assolutamente necessarie. Essa ritiene che le dosi massime aggiunte di cui alla direttiva 2006/52/CE sono troppo elevate da un punto di vista sanitario e che non ne è stata dimostrata la necessità tecnologica. Essa sostiene che, alla luce dei pareri degli organismi scientifici della Comunità, l’inibizione della crescita del Clostridium botulinum potrebbe essere ottenuta mantenendo i limiti di nitrito nell’intervallo compreso tra 50 e 150 mg/kg e specificando i limiti per le varie categorie di prodotti a base di carne in funzione di esigenze scientificamente dimostrate. |
(35) |
Dato che il 90 % circa del consumo danese di prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura è rappresentato da prodotti ai quali si applica attualmente la dose massima di 60 mg/kg di nitrito aggiunto stabilita a livello nazionale, la Danimarca rileva che il recepimento della direttiva e l’introduzione di un limite generale di 150 mg/kg per ogni prodotto a base di carne ottenuto mediante salatura determinerebbero in Danimarca un incremento dell’assunzione di nitriti del 230-240 %, che potrebbe tradursi in un corrispondente incremento dell’assunzione di nitrosammine preformate. |
(36) |
La Danimarca sottolinea che le sue norme, le quali prevedono dosi più basse di nitriti che possono essere aggiunte, pur in vigore da molti anni, si sono rivelate adeguate nella prevenzione del botulismo. Il governo danese osserva che queste disposizioni non hanno mai causato problemi per quanto attiene alla conservazione dei prodotti interessati e che in Danimarca la percentuale di intossicazioni alimentari provocate da salsicce è molto bassa rispetto a quella di altri Stati membri. Essa afferma che il numero dei casi di botulismo è inferiore a quello della maggior parte degli altri Stati membri. Secondo il numero speciale dello European Communicable Disease Bulletin di Eurosurveillance del gennaio 1999 dedicato al botulismo in Europa, tale intossicazione è molto rara in Danimarca. Secondo quanto pubblicato sul sito Internet dello «Statens Serum Institut», organismo di sorveglianza sanitaria in Danimarca, dal 1980 si sono verificati solo cinque casi di botulismo nella popolazione danese, nessuno dei quali dovuto al consumo di prodotti a base di carne. |
(37) |
La Danimarca sostiene inoltre che le sue disposizioni sul nitrito non costituiscono un ostacolo agli scambi e cita per questo i dati relativi all’importazione di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri che negli ultimi anni ha conosciuto tra l’altro un progressivo aumento. |
(38) |
In sintesi, la Danimarca ritiene legittimo ridurre al di là di quanto prescritto dalla direttiva 2006/52/CE il rischio per la salute umana derivante dall’esposizione alle nitrosammine mantenendo la propria legislazione. |
2.2. VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA
2.2.1. Giustificazione sulla base delle esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato CE
(39) |
La legislazione danese mira a garantire un più elevato livello di protezione della salute e della vita dell’uomo dall’esposizione ai nitriti e dalla possibile formazione di nitrosammine nei prodotti a base di carne: lo fa mediante la fissazione, per molti prodotti a base di carne, di più basse dosi massime aggiunte di nitriti e mediante il divieto di immissione sul mercato dei prodotti per i quali possono essere stabilite solo dosi massime residue. |
(40) |
Nel valutare se la legislazione danese sia effettivamente adeguata e necessaria ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo occorre tenere conto di una serie di fattori. Deve in particolare essere trovato un equilibrio tra due rischi per la salute: da un lato quello connesso alla presenza di nitrosammine nei prodotti a base di carne e dall’altro la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne. Quest’ultimo aspetto è più di una semplice necessità tecnologica, costituendo di per sé un problema sanitario molto importante. Benché si riconosca che occorre limitare il livello dei nitriti nei prodotti a base di carne, livelli più bassi non determineranno automaticamente una maggiore protezione della salute umana. Il livello più opportuno di nitrito dipende da una serie di fattori riconosciuti nei pareri sull’argomento dell’SCF e dell’EFSA, quali ad esempio l’aggiunta di sale, l’umidità, il pH, la conservabilità del prodotto, l’igiene, il controllo della temperatura, ecc. |
(41) |
In base alle considerazioni di cui sopra e a quanto precisato ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che la direttiva 2006/52/CE costituisca in linea di massima una risposta adeguata al problema di conciliare due rischi per la salute tra loro contrastanti, tenuto conto della diversità dei prodotti a base di carne presenti nella Comunità. |
(42) |
La Commissione deve d’altro canto valutare le scelte specifiche del legislatore danese e l’esperienza nell’applicazione di queste norme, in vigore da molto tempo. Con i dati forniti circa i casi di intossicazione alimentare, in particolare quelli di botulismo, la Danimarca ha dimostrato di aver ottenuto finora risultati soddisfacenti con la propria legislazione. Da tali dati emerge che le dosi massime previste dalla legislazione danese sono a quanto pare sufficienti a garantire la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne attualmente fabbricati in Danimarca e dei metodi di fabbricazione ivi impiegati. |
(43) |
La Commissione osserva che la legislazione danese è compatibile con i pareri scientifici espressi in materia dagli organismi scientifici comunitari. La disciplina si basa sulle dosi massime aggiunte e rispetta per le dosi aggiunte di nitrito l’intervallo compreso tra 50 e 150 mg/kg di cui ai suddetti pareri. D’altra parte, per determinati gruppi di prodotti a base di carne la Danimarca ha stabilito anche dosi massime aggiunte più specifiche rispetto a quelle contemplate dalla direttiva, tenendo conto delle tipologie di prodotti a base di carne e dei metodi di fabbricazione più diffusi in Danimarca. |
(44) |
Va altresì considerato che, secondo le informazioni fornite dalla Danimarca, la maggior parte (il 90 % circa) dei prodotti a base di carne consumati dalla popolazione danese è costituito da prodotti per i quali il limite attuale è di 60 mg/kg, cui subentrerebbe un limite di 100 o 150 mg/kg. Dato che i produttori danesi, come quelli degli altri Stati membri, non avrebbero l’obbligo di innalzare la dose di nitriti attualmente aggiunta ai loro prodotti fino alle dosi massime di cui alla direttiva 2006/52/CE, è improbabile che l’esposizione reale della popolazione danese ai nitriti dovuta al consumo di prodotti a base di carne subisca un aumento dell’ordine del 230-240 %, come ipotizzato nella documentazione prodotta dalla Danimarca, anche se non si può escludere un aumento dell’effettiva esposizione della popolazione danese ai nitriti. |
(45) |
Alla luce dei dati attualmente disponibili la Commissione ritiene che per motivi di tutela della salute pubblica in Danimarca possa essere accolta la richiesta di mantenere misure più severe di quelle della direttiva 2006/52/CE. |
2.2.2. Assenza di discriminazioni arbitrarie, di restrizioni dissimulate al commercio tra gli Stati membri o di ostacoli al funzionamento del mercato interno
2.2.2.1. Assenza di discriminazioni arbitrarie
(46) |
A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, perché non vi sia discriminazione situazioni simili non devono essere trattate in modo differente e situazioni diverse non devono essere trattate nello stesso modo. |
(47) |
Le norme nazionali danesi si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti fabbricati in altri Stati membri. In assenza di prove di segno contrario, si può concludere che le disposizioni nazionali non sono uno strumento di discriminazione arbitraria. |
2.2.2.2. Assenza di una restrizione dissimulata al commercio
(48) |
Le disposizioni nazionali che limitano l’impiego di un prodotto in misura maggiore rispetto a quanto imposto da una direttiva comunitaria costituiscono di norma un ostacolo agli scambi, se e in quanto sia prevedibile che un prodotto legittimamente immesso sul mercato e usato nel resto della Comunità non possa essere immesso sul mercato dello Stato membro in questione per effetto del divieto di impiego. Le condizioni di cui al paragrafo 6 dell’articolo 95 del trattato CE sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri dei paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo vengano applicate per motivi non ammissibili e costituiscano in realtà misure economiche volte a impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri, cioè un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale |
(49) |
Le norme danesi rischiano di costituire una restrizione dissimulata del commercio o un ostacolo al funzionamento del mercato interno giacché impongono anche agli operatori di altri Stati membri il rispetto, in un settore altrimenti armonizzato, di norme più severe per quanto attiene all’aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne. Va tuttavia notato che l’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE deve essere interpretato nel senso che a non poter essere approvate sono solo le misure nazionali che costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno. A questo proposito la Danimarca ha presentato dati i quali indicano che i prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri vengono importati nonostante la sua legislazione e che queste importazioni hanno conosciuto persino un progressivo aumento negli ultimi anni. |
(50) |
In assenza di prove indicanti che le disposizioni nazionali costituiscono in effetti una misura intesa a proteggere la produzione nazionale, si può concludere che esse non costituiscono una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. |
2.2.2.3. Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno
(51) |
Tale condizione non può essere interpretata in modo da precludere l’approvazione di qualsiasi disposizione nazionale capace di incidere sulla realizzazione del mercato interno. In effetti qualsiasi disposizione nazionale che deroghi a una misura di armonizzazione finalizzata all’istituzione e al funzionamento del mercato interno costituisce in sostanza una misura capace di incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per salvaguardare l’utilità della procedura di cui all’articolo 95 del trattato CE, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere inteso, in rapporto all’articolo 95, paragrafo 6, come un effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. |
(52) |
Considerati i benefici per la salute addotti dal governo danese, ovvero la riduzione dell’esposizione ai nitriti contenuti nei prodotti a base di carne, e tenuto conto che dai dati attualmente disponibili l’incidenza sugli scambi sembra essere nulla o al massimo molto modesta, la Commissione ritiene che le misure notificate dalla Danimarca possano essere temporaneamente mantenute per motivi connessi alla protezione della salute e della vita dell’uomo, visto che non si tratta di misure sproporzionate e non costituiscono quindi un ostacolo al funzionamento del mercato interno ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE. |
(53) |
Alla luce della presente analisi, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione relativa all’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. |
2.2.3. Limitazione temporale
(54) |
Le conclusioni di cui sopra si basano sulle informazioni attualmente disponibili, in particolare sui dati che indicano che la Danimarca è riuscita a tenere sotto controllo il botulismo pur applicando a determinati tipi di prodotti a base di carne dosi massime aggiunte di nitrito più basse, senza con ciò provocare perturbazioni sproporzionate degli scambi. |
(55) |
Un altro aspetto importante è il tasso di consumo di prodotti a base di carne in Danimarca, per cui l’applicazione della direttiva 2006/52/CE potrebbe determinare un aumento dell’esposizione della popolazione danese ai nitriti e di conseguenza alle nitrosammine. |
(56) |
Dato che non è possibile prevedere con sufficiente certezza che questi fattori non subiranno modifiche significative nel tempo, la Commissione ritiene opportuno riesaminare la situazione entro due anni in base ad informazioni aggiornate. |
(57) |
Il termine di due anni consentirà al governo danese di presentare a tempo debito una nuova domanda e di fornire ulteriori dati pertinenti per suffragare la tesi secondo cui l’applicazione delle dosi di cui alla direttiva 2006/52/CE non assicura il livello di tutela necessario e determinerebbe rischi inaccettabili per la salute umana. |
(58) |
Per poter presentare questi dati la Danimarca dovrà monitorare la situazione, in particolare per quanto concerne il controllo del botulismo, la percentuale di prodotti a base di carne cui si applica la dose di 60 mg/kg sul totale prodotti a base di carne consumati in Danimarca, compresi se dal caso eventuali altri fattori di rischio legati ad abitudini alimentari particolari, ed infine le importazioni di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri. |
(59) |
Nella nuova richiesta la Danimarca dovrebbe anche motivare esaurientemente l’ulteriore mantenimento della sua legislazione. |
(60) |
Nel contempo il termine di due anni consentirà alla Commissione di verificare e analizzare l’attuazione della direttiva 2006/52/CE negli Stati membri e di riesaminare la direttiva 2006/52/CE a norma dell’articolo 95, paragrafo 7, del trattato CE, anche consultando ulteriormente gli Stati membri e l’EFSA. |
(61) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali, nei limiti sopra specificati, possano essere autorizzate per un periodo di tempo limitato. L’approvazione dovrebbe essere concessa per il tempo che occorre per raccogliere e valutare attentamente le informazioni necessarie. La Commissione ritiene che a tal fine sia necessario un periodo di due anni dalla data della presente decisione. La decisione scadrà in tale data. |
(62) |
Resta l’obbligo per la Danimarca di recepire nel suo ordinamento nazionale le altre disposizioni della direttiva 2006/52/CE. |
III. CONCLUSIONE
In base alle considerazioni suesposte e tenuto conto delle osservazioni degli Stati membri in merito alla notifica presentata dalle autorità danesi, la Commissione ritiene si possa approvare la richiesta presentata dalla Danimarca il 23 novembre 2007 per il mantenimento delle sue misure nazionali relative all’aggiunta dei nitriti, più severe di quelle stabilite dalla direttiva 2006/52/CE, possano essere approvate per un periodo di due anni dall’adozione della presente decisione, in attesa che le autorità danesi dimostrino che le dosi di cui alla citata direttiva comporterebbero un rischio inaccettabile,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvate le disposizioni nazionali sull’aggiunta di nitriti alle carni e ai prodotti a base di carne di cui al decreto n. 22 dell’11 gennaio 2005 sugli additivi alimentari (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer) nonché l’elenco positivo danese degli additivi alimentari autorizzati (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, «Positivlisten») che il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE con lettera del 21 novembre 2007.
Articolo 2
La presente decisione scade il 23 maggio 2010.
Articolo 3
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10.
(2) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).
(4) Parere sui nitrati e sui nitriti adottato il 19 ottobre 1990, Commissione europea — Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana (26a serie), pag. 21.
(5) Parere sui nitrati e sui nitriti adottato il 22 settembre 1995, Commissione europea — Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana (38a serie), pag. 1.
(6) Parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici adottato a seguito di una richiesta della Commissione relativa agli effetti dei nitriti/nitrati sulla sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne, The EFSA Journal (2003) 14, pagg. 1-34.
(7) Sentenza del 20 marzo 2003; cfr. in particolare punti da 109 a 115.
(8) Direttiva 2006/52/CE come rettificata (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 32).
(9) Cfr. § 13 del decreto n. 22 «Impiego degli additivi».
(10) Cfr. § 20 del decreto n. 22.
(11) Per quanto concerne le kødboller e il leverpostej, l’impiego dei nitriti è vietato a norma della decisione n. 292/97/CE.
(12) GU C 30 del 2.2.2008, pag. 5.
(13) In data 1o maggio 2008 la Commissione ha ricevuto osservazioni anche dall’Irlanda, ovvero oltre il termine da essa stabilito.
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/108 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2008
che modifica la decisione 2008/155/CE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Australia, in Canada e negli Stati Uniti
[notificata con il numero C(2008) 2466]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/449/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2008/155/CE della Commissione, del 14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità (2), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta e produzione di embrioni elencati nell’allegato di tale decisione. |
(2) |
L’Australia ha chiesto di sopprimere dall’elenco di tale paese un gruppo di raccolta di embrioni. |
(3) |
Il Canada e gli Stati Uniti hanno chiesto di modificare le voci dell’elenco relative a detti paesi per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta di embrioni. |
(4) |
Il Canada e gli Stati Uniti garantiscono di ottemperare alle pertinenti norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e garantiscono che i gruppi di raccolta interessati sono stati ufficialmente abilitati dai rispettivi servizi veterinari ai fini dell’esportazione verso la Comunità. |
(5) |
La decisione 2008/155/CE deve essere quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2008/155/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).
(2) GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51.
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2008/155/CE è modificato come segue:
1) |
la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni ETV0006 dell’Australia è soppressa; |
2) |
la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni E 1159 del Canada è sostituita dalla riga seguente:
|
3) |
per il Canada vengono inserite le righe seguenti:
|
4) |
la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 99TX104 E874 degli Stati Uniti è sostituita dalla riga seguente:
|
5) |
la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 96TX088 E928 degli Stati Uniti è sostituita dalla riga seguente:
|
6) |
per gli Stati Uniti vengono inserite le righe seguenti:
|
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/110 |
AZIONE COMUNE 2008/450/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2008
relativa all’ulteriore contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/439/PESC relativa all’ulteriore contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale (1), che è stata prorogata dall’azione comune 2007/484/PESC (2) fino al 31 dicembre 2007. |
(2) |
L’assistenza dell’UE nel quadro dell’azione comune 2006/439/PESC ha rafforzato l’efficacia del suo ruolo nonché di quello dell’OSCE nella risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale. In particolare, il contributo dell’UE alla missione dell’OSCE in Georgia ha consentito di garantire il funzionamento dei segretariati permanenti per i rappresentanti georgiano e dell’Ossezia meridionale sotto l’egida dell’OSCE e di agevolare le riunioni nell’ambito della Commissione congiunta di controllo (in seguito denominata «JCC»), che costituisce il principale consesso del processo di risoluzione del conflitto. |
(3) |
L’OSCE ha chiesto il proseguimento dell’assistenza dell’UE, e quest’ultima ha deciso di continuare a offrire assistenza finanziaria al processo di risoluzione del conflitto. Tale assistenza finanziaria dovrebbe incentrarsi sul sostegno alle riunioni della JCC, alle riunioni del comitato direttivo riguardanti il programma di riabilitazione socioeconomica e il bollettino d’informazione pertinente, all’organizzazione di un workshop mirante a rafforzare la fiducia e ad una riunione dei rappresentanti degli organismi preposti all’applicazione della legge. |
(4) |
L’assistenza che l’UE fornirà nel quadro della presente azione è complementare al lavoro del Rappresentante speciale dell’Unione europea (in seguito denominato «RSUE») per il Caucaso meridionale nominato dall’azione comune 2008/132/PESC (3), il cui mandato è, tra l’altro, quello di contribuire alla prevenzione del conflitto, aiutare alla risoluzione dei conflitti e intensificare il dialogo dell’Unione europea con i principali attori interessati per quanto riguarda la regione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. L’Unione europea contribuisce a rafforzare il processo di risoluzione del conflitto nell’Ossezia meridionale.
2. A tale fine l’Unione europea fornisce un contributo all’OSCE, allo scopo di finanziare le riunioni della JCC e di altri meccanismi nell’ambito della stessa.
3. L’Unione europea fornisce un contributo all’OSCE allo scopo di finanziare le riunioni del comitato direttivo riguardanti un programma di riabilitazione socioeconomica ed il bollettino d’informazione su tale programma, il workshop mirante a rafforzare la fiducia ed una riunione dei rappresentanti degli organismi preposti all’applicazione della legge.
4. Nel quadro del sostegno dell’UE riguardante una serie di misure miranti a rafforzare la fiducia in Georgia, l’Unione europea fornisce un contributo inoltre per la convocazione di una riunione informale della JCC a Bruxelles o nella capitale dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio.
Articolo 2
La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC, è incaricata dell’attuazione della presente azione comune allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1.
Articolo 3
1. L’erogazione dell’aiuto finanziario ai sensi della presente azione comune è subordinata all’organizzazione di riunioni periodiche della JCC e di altri meccanismi nell’ambito della stessa, nonché di riunioni del comitato direttivo riguardanti il programma di riabilitazione socioeconomica e la pubblicazione del bollettino d’informazione su tale programma, all’organizzazione di un workshop mirante a rafforzare la fiducia, di una riunione dei rappresentanti degli organismi preposti all’applicazione della legge come anche di una riunione informale della JCC a Bruxelles o nella capitale dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’accordo di finanziamento che sarà concluso tra la Commissione e la missione dell’OSCE in Georgia. La Georgia e l’Ossezia meridionale dovrebbero compiere sforzi dimostrabili al fine di realizzare progressi politici reali verso una risoluzione duratura e pacifica delle controversie che le oppongono.
2. La Commissione ha il compito di controllare e valutare l’attuazione del contributo finanziario dell’UE, in particolare per quanto riguarda le condizioni di cui al paragrafo 1. A tal fine, la Commissione conclude con la missione dell’OSCE in Georgia un accordo di finanziamento sull’utilizzazione del contributo dell’Unione europea, che assume la forma di sovvenzione. La Commissione garantisce inoltre la corretta utilizzazione della sovvenzione per gli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4.
3. La missione dell’OSCE in Georgia è incaricata del rimborso delle spese di missione, dell’organizzazione di conferenze sotto l’egida della JCC e dell’acquisto e della consegna delle attrezzature. L’accordo di finanziamento stabilisce che la missione dell’OSCE in Georgia garantisce visibilità al contributo dell’UE al progetto e riferisce ogni tre mesi alla Commissione sulla sua attuazione.
4. La Commissione, in stretta cooperazione con il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale, è in stretto collegamento con la missione dell’OSCE in Georgia al fine di controllare e valutare l’impatto del contributo dell’UE.
5. La Commissione riferisce per iscritto al Consiglio sotto la responsabilità della presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, riguardo all’attuazione della presente azione comune. Le informazioni fornite dalla Commissione sono basate in particolare sulle relazioni trimestrali che la missione dell’OSCE in Georgia elabora come previsto nel paragrafo 3.
Articolo 4
1. L’importo totale di riferimento finanziario del contributo dell’UE di cui all’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 è pari a 223 000 EUR.
2. La spesa finanziata con l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure della Comunità europea e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.
Articolo 5
1. La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica fino al 16 giugno 2009.
2. La presente azione comune è riesaminata dieci mesi dopo la sua entrata in vigore. A tal fine il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale, in associazione con la Commissione, valuta la necessità di un ulteriore contributo al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale e, se del caso, formula raccomandazioni al Consiglio.
Articolo 6
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 174 del 28.6.2006, pag. 9.
(2) GU L 181 dell’11.7.2007, pag. 14.
(3) GU L 43 del 19.2.2008, pag. 30.