ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.308.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 308

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
16 novembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2013/535/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione I — Parlamento europeo

1

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, Sezione I — Parlamento europeo

3

 

 

2013/536/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

20

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

22

 

 

2013/537/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive

25

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive

27

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla relazione speciale della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l’esercizio 2011

68

 

 

2013/538/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio 2011

104

 

 

2013/539/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011

106

 

 

2013/540/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l’esercizio 2011

108

 

 

2013/541/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l’esercizio 2011

110

 

 

2013/542/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2011

112

 

 

2013/543/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2011

114

 

 

2013/544/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti relativi all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione

116

 

 

2013/545/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione IV — Corte di giustizia

118

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione IV — Corte di giustizia

119

 

 

2013/546/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione V — Corte dei conti

122

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione V — Corte dei conti

123

 

 

2013/547/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

126

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

127

 

 

2013/548/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VII — Comitato delle regioni

130

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VII — Comitato delle regioni

131

 

 

2013/549/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VIII — Mediatore europeo

133

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VIII — Mediatore europeo

134

 

 

2013/550/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

136

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

137

 

 

2013/551/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione X — Servizio europeo per l’azione esterna

139

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione X — Servizio europeo per l’azione esterna

140

 

 

2013/552/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011

146

Risoluzione del Parlamento Europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011

148

 

 

2013/553/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti relativi all’esecuzione del bilancio dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011

159

 

 

2013/554/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2011

161

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2011

162

 

 

2013/555/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2011

164

 

 

2013/556/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l’esercizio 2011

165

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l’esercizio 2011

166

 

 

2013/557/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l’esercizio 2011

168

 

 

2013/558/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2011

169

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2011

170

 

 

2013/559/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2011

173

 

 

2013/560/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2011

174

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2011

175

 

 

2013/561/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2011

179

 

 

2013/562/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2011

180

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2011

182

 

 

2013/563/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2011

187

 

 

2013/564/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2011

189

Risoluzione del Parlamento Europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2011

190

 

 

2013/565/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2011

195

 

 

2013/566/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità bancaria europea per l’esercizio 2011

196

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità bancaria europea per l’esercizio 2011

197

 

 

2013/567/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Autorità bancaria europea per l’esercizio 2011

202

 

 

2013/568/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2011

203

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2011

204

 

 

2013/569/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2011

208

 

 

2013/570/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2011

209

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2011

210

 

 

2013/571/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2011

215

 

 

2013/572/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2011

216

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2011

217

 

 

2013/573/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2011

220

 

 

2013/574/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2011

221

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2011

222

 

 

2013/575/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2011

227

 

 

2013/576/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2011

228

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2011

229

 

 

2013/577/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2011

234

 

 

2013/578/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011

235

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011

236

 

 

2013/579/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011

240

 

 

2013/580/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l’esercizio 2011

241

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l’esercizio 2011

242

 

 

2013/581/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l’esercizio 2011

247

 

 

2013/582/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2011

248

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2011

249

 

 

2013/583/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2011

253

 

 

2013/584/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2011

254

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2011

255

 

 

2013/585/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2011

260

 

 

2013/586/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2011

261

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2011

262

 

 

2013/587/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2011

266

 

 

2013/588/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2011

267

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2011

268

 

 

2013/589/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2011

271

 

 

2013/590/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2011

272

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2011

273

 

 

2013/591/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2011

276

 

 

2013/592/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2011

277

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2011

278

 

 

2013/593/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2011

281

 

 

2013/594/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l’esercizio 2011

282

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l’esercizio 2011

283

 

 

2013/595/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l’esercizio 2011

288

 

 

2013/596/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2011

289

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2011

290

 

 

2013/597/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2011

294

 

 

2013/598/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2011

295

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2011

296

 

 

2013/599/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2011

298

 

 

2013/600/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom per l’esercizio 2011

299

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom per l’esercizio 2011

300

 

 

2013/601/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom per l’esercizio 2011

302

 

 

2013/602/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2011

303

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2011

304

 

 

2013/603/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2011

307

 

 

2013/604/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2011

308

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2011

309

 

 

2013/605/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti di Eurojust per l’esercizio 2011

312

 

 

2013/606/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Ufficio europeo di polizia per l’esercizio 2011

313

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Ufficio europeo di polizia per l’esercizio 2011

314

 

 

2013/607/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Ufficio europeo di polizia per l’esercizio 2011

318

 

 

2013/608/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2011

319

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2011

320

 

 

2013/609/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2011

323

 

 

2013/610/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2011

324

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2011

325

 

 

2013/611/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2011

328

 

 

2013/612/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011

329

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011

330

 

 

2013/613/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011

333

 

 

2013/614/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ARTEMIS per l’esercizio 2011

334

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ARTEMIS per l’esercizio 2011

335

 

 

2013/615/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’impresa comune ARTEMIS per l’esercizio 2011

339

 

 

2013/616/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Clean Sky per l’esercizio 2011

340

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Clean Sky per l’esercizio 2011

341

 

 

2013/617/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’impresa comune Clean Sky per l’esercizio 2011

344

 

 

2013/618/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ENIAC per l’esercizio 2011

345

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ENIAC per l’esercizio 2011

346

 

 

2013/619/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’impresa comune ENIAC per l’esercizio 2011

350

 

 

2013/620/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2011

351

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2011

352

 

 

2013/621/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2011

356

 

 

2013/622/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l’esercizio 2011

357

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l’esercizio 2011

358

 

 

2013/623/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l’esercizio 2011

362

 

 

2013/624/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione per l’esercizio 2011

363

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione per l’esercizio 2011

364

 

 

2013/625/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione per l’esercizio 2011

368

 

 

2013/626/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune SESAR per l’esercizio 2011

369

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune SESAR per l’esercizio 2011

370

 

 

2013/627/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sulla chiusura dei conti dell’impresa comune SESAR per l’esercizio 2011

373

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio delle agenzie dell’Unione europea per l’esercizio 2011: prestazioni, gestione finanziaria e controllo

374

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/1


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione I — Parlamento europeo

(2013/535/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0225/2012] (2),

vista la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria — sezione I, Parlamento europeo — esercizio finanziario 2011 (3),

vista la relazione annuale del revisore interno per l’esercizio 2011,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (4),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (5) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e l’articolo 318 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (7), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visto l’articolo 13 delle norme interne relative all’esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (8),

visto l’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2011 — Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX (9),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l’esercizio 2011 (10),

visti l’articolo 77, l’articolo 80, paragrafo 3, e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0063/2013),

A.

considerando che la revisione contabile della Corte dei conti indica, per le spese amministrative del 2011, che tutte le istituzioni hanno utilizzato in maniera soddisfacente i sistemi di supervisione e controllo prescritti dal regolamento (CE, Euratom) 1605/2002;

B.

considerando che il 24 aprile 2012 il segretario generale ha attestato con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento era stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

1.   

concede al suo presidente il discarico per l’esecuzione del bilancio del Parlamento europeo per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 164 del 9.6.2012, pag. 1.

(4)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(5)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(6)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(8)  PE 349.540/Bur/all/def.

(9)   GU C 4 E del 7.1.2011, pag. 20.

(10)   GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 258.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, Sezione I — Parlamento europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0225/2012] (2),

vista la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria — sezione I, Parlamento europeo — esercizio finanziario 2011 (3),

vista la relazione annuale del revisore interno per l’esercizio 2011,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (4),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (5) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e l’articolo 318 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (7), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visto l’articolo 13 delle norme interne relative all’esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (8),

visto l’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2011 — Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX (9),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l’esercizio 2011 (10),

visti l’articolo 77, l’articolo 80, paragrafo 3, e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0063/2013),

A.

considerando che l’11 luglio 2012 il presidente ha adottato i conti relativi all’esercizio 2011,

B.

considerando che nella sua certificazione dei conti definitivi, il contabile del Parlamento ha attestato con ragionevole certezza che i conti forniscono un’immagine veritiera e fedele, sotto ogni aspetto significativo, della situazione finanziaria del Parlamento europeo e che non è stata portata alla sua attenzione alcuna questione sulla quale esprimere riserve;

C.

considerando che il 24 aprile 2012 il segretario generale ha attestato con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento era stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti,

D.

considerando che a seguito della sua revisione contabile la Corte dei conti ha concluso, per le spese amministrative del 2011, che tutte le istituzioni hanno utilizzato in maniera efficace i sistemi di supervisione e controllo prescritti dal regolamento finanziario e che il 93 % dei 56 pagamenti esaminati (3 anticipi e 53 pagamenti finali) sono risultati esenti da errori rilevanti;

E.

considerando che, conformemente alla procedura abituale, è stato inviato un questionario all’amministrazione del Parlamento e la commissione per il controllo dei bilanci ha ricevuto le risposte e ne ha discusso in presenza del Vicepresidente responsabile per il bilancio, del segretario generale e del revisore contabile interno;

Valore aggiunto della procedura di discarico per il Parlamento

1.

evidenzia il valore aggiunto della procedura parlamentare che porta al discarico annuale del Parlamento; ribadisce che il discarico del Parlamento offre un’ulteriore possibilità di svolgere, pubblicamente, un esame critico della gestione finanziaria dell’istituzione, il che facilita la comprensione da parte dei cittadini della particolare struttura di governance e dei metodi di lavoro del Parlamento nonché dei costi di un’Europa democratica;

2.

invita l’Ufficio di presidenza a programmare come punto specifico dell’ordine del giorno una discussione relativa alla relazione sul discarico in maggio o in giugno, a breve distanza dalla sua approvazione in plenaria;

3.

sottolinea che questo esame è necessario per garantire che l’amministrazione del Parlamento sia tenuta a rispondere del suo operato e che, alla luce del grande interesse tra i cittadini dell’Unione e l’opinione pubblica per la procedura di discarico del Parlamento, è essenziale che il Parlamento eviti qualsiasi rischio di opacità della gestione e operi pertanto in modo assolutamente trasparente per garantire che ai cittadini dell’Unione sia data una rappresentazione veritiera e accurata dell’uso che il Parlamento fa delle risorse a sua disposizione;

4.

ricorda che, poiché il Parlamento è l’autorità cui spetta la decisione definitiva di concedere il discarico, è della massima importanza che la procedura si svolga in modo esemplare per quanto riguarda il Parlamento e che è pertanto necessario evitare anche le minime carenze che possano offuscare i successi politici dell’istituzione democratica dell’Europa e i suoi sforzi tesi a conseguire una maggiore trasparenza e una gestione finanziaria ancora più sana;

5.

rileva che la presente risoluzione si concentra principalmente sull’esecuzione del bilancio e sul discarico per l’esercizio 2011 e che il suo principale obiettivo è quello di garantire che il denaro pubblico dei contribuenti sia utilizzato nel miglior modo possibile ed evidenziare nel contempo le sezioni nelle quali è possibile apportare miglioramenti; incoraggia gli organi responsabili del Parlamento a continuare a migliorare, a tutti i possibili livelli, l’efficienza nelle attività quotidiane del Parlamento al fine di prestare migliori servizi ai cittadini dell’Unione;

6.

prende atto con soddisfazione della qualità dello scambio di opinioni tra il vicepresidente responsabile del bilancio, il segretario generale e la commissione per il controllo dei bilanci svoltosi il 22 gennaio 2013 nel quadro del discarico del Parlamento per l’esercizio 2011; ribadisce che l’amministrazione del Parlamento è ritenuta responsabile durante l’intera procedura e che le relazioni di discarico relative all’esecuzione del bilancio del Parlamento e le attività della sua commissione per il controllo dei bilanci negli ultimi dieci anni hanno svolto un ruolo importante e hanno condotto a sviluppi decisamente positivi nella gestione finanziaria del Parlamento, come lo statuto dei deputati e lo statuto degli assistenti; dichiara la sua determinazione a portare avanti tale promettente evoluzione verso l’eccellenza e la trasparenza nella gestione delle finanze pubbliche;

7.

reitera la sua proposta all’Ufficio di presidenza di trasmettere a tutti i deputati un maggior numero di Libri bianchi su argomenti politici di interesse generale affinché siano discussi in modo approfondito all’interno dei gruppi politici prima dell’adozione della decisione definitiva;

Gestione del Parlamento nel corso del 2011

8.

si compiace che il 22 settembre 2011 i rappresentanti dell’Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci abbiano raggiunto un accordo relativo a ulteriori misure di risparmio che sono state successivamente integrate nel bilancio 2012 del Parlamento; è fermamente convinto che tali misure di risparmio intelligente pari a quasi 40 000 000 di EUR non incidono né sull’efficienza delle attività del Parlamento, né sulle risorse messe a disposizione di ciascun deputato; invita il segretario generale a tenere informati il Consiglio e la Commissione sui successi conseguiti dal Parlamento e, a tal fine, a ottenere informazioni circa le loro iniziative e chiede di essere informato delle risposte ricevute; rileva, tuttavia, che occorre risparmiare riducendo le spese e non anticipando o ritardando i pagamenti oppure attraverso storni tra i bilanci;

9.

ricorda al suo presidente e al suo segretario generale la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 (11) nella quale: «ricorda la decisione adottata in seduta plenaria con la quale si chiede al Consiglio di presentare entro il giugno 2013 una tabella di marcia relativa ai diversi luoghi di lavoro del Parlamento europeo e si attende che entrambe le commissioni interessate, il segretario generale e l’Ufficio di presidenza forniscano ai deputati informazioni e dati aggiornati sull’incidenza finanziaria e ambientale dell’esistenza di più sedi; propone che i propri servizi competenti per la valutazione d’impatto esaminino tale questione, anche per quanto riguarda l’incidenza della presenza o della parziale presenza del Parlamento europeo sulle rispettive comunità e regioni, e presentino una valutazione entro il giugno 2013, affinché i risultati possano essere presi in considerazione nel prossimo QFP»; osserva che la data del giugno 2013 si sta avvicinando rapidamente;

10.

rileva che a norma del trattato il Parlamento è tenuto a lavorare in tre luoghi di lavoro e che ciò comporta spese aggiuntive; rileva inoltre che la modifica di tale situazione non è di competenza del Parlamento bensì degli Stati membri; esorta, pertanto, gli Stati membri a riconsiderare la questione relativa alla sede del Parlamento e ai suoi luoghi di lavoro nel quadro della prossima revisione del trattato, modificando il Protocollo n. 6;

11.

rileva che il nuovo regolamento finanziario [regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012] e le sue norme di applicazione sono entrati in vigore il 1o gennaio 2013 e hanno comportato modifiche di rilievo nella gestione finanziaria, in particolare garantendo una migliore sana gestione finanziaria nonché la tutela degli interessi dell’Unione, introducendo meccanismi finanziari che consentono la mobilitazione di fondi terzi come leva finanziaria su fondi dell’Unione e riducendo la burocrazia spostando l’accento dalle formalità amministrative ai risultati; incoraggia i servizi del Parlamento, analogamente alle scorse revisioni del regolamento finanziario, a dare applicazione quanto prima a tali norme riducendo al massimo il possibile impatto negativo per l’amministrazione del Parlamento; desidera sapere, prima dell’avvio della procedura di discarico per il 2012, se il nuovo regolamento finanziario ha comportato una diminuzione del personale necessario per la gestione finanziaria;

12.

plaude al nuovo codice di condotta per i deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti d’interesse adottato dalla plenaria il 1o dicembre 2011; prende atto che i deputati sono tenuti a comunicare integralmente tutte le attività retribuite al di fuori del Parlamento, le retribuzioni che percepiscono e qualsiasi altra funzione da essi esercitata che possa dar luogo a conflitti d’interesse; rileva inoltre che il codice vieta espressamente ai deputati di accettare somme di denaro o altri doni in cambio della disponibilità a influire su decisioni del Parlamento; prende atto con soddisfazione che esso pone chiare norme sull’accettazione di doni e sugli ex deputati impegnati in attività di lobbying; si attende che le norme di esecuzione saranno comunicate ai deputati nel modo opportuno e che le dichiarazioni saranno sottoposte a controlli a campione;

13.

esprime preoccupazione per il fatto che, a un anno dall’entrata in vigore del codice di condotta, le misure di applicazione relative all’articolo 5, paragrafo 3, miranti a garantire la trasparenza per quanto riguarda le spese di viaggio, alloggio e soggiorno pagate da terzi, non sono ancora state adottate; ricorda che è imperativo adottare rapidamente le misure di applicazione; ritiene fermamente che tutte le spese di viaggio, alloggio e soggiorno pagate da terzi e pari o superiori a 150 EUR debbano essere dichiarate;

14.

invita l’amministrazione del Parlamento a pubblicare tutte le dichiarazioni relative agli interessi finanziari dei deputati, suddivise per anno e in formato accessibile mediante lettura ottica, nel profilo di ciascun deputato sul sito del Parlamento;

15.

prende atto della pubblicazione della relazione sociale che offre informazioni preziose sulle risorse umane del Parlamento; chiede che la relazione 2012 sia pubblicata entro la fine del settembre 2013; constata inoltre che dal 2010 al 2011 l’organigramma del Parlamento ha registrato un incremento del 4 %, principalmente a seguito delle nuove competenze e dell’aumento del carico di lavoro derivanti dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona e della prevista adesione della Croazia nell’Unione;

16.

chiede che i corsi di formazione per il personale, e in particolare i corsi di lingua intensivi, siano maggiormente calibrati al calendario dei lavori dei vari tipi di agenti che lavorano nell’istituzione, compresi gli assistenti parlamentari accreditati;

17.

invita a dar seguito alla raccomandazione della Corte dei conti di provvedere a che le modifiche della situazione personale dei funzionari e degli agenti siano registrate a tempo debito e di attuare un sistema che consenta di controllare tempestivamente tali informazioni;

18.

ricorda che il 2011 è stato il secondo anno completo in cui sono in vigore il nuovo statuto dei deputati e lo statuto degli assistenti (entrambi applicabili dal 14 luglio 2009); rileva che le misure di applicazione dello statuto degli assistenti sono state modificate quattro volte in questi due anni in merito all’applicazione del titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA) e delle misure di applicazione sulla base di proposte del gruppo temporaneo di valutazione e del segretario generale; ricorda che l’applicazione del titolo VII del RAA ha determinato un regime unico che disciplina lo status degli assistenti parlamentari accreditati che lavorano nei tre luoghi di lavoro del Parlamento e ha sostituito ventisette regimi nazionali diversi in materia di rapporto contrattuale, fiscalità e sicurezza sociale e che attualmente non vi sono elementi che giustificano la necessità di adeguare le norme applicabili agli assistenti parlamentari di cui al titolo VII del RAA; propone una piena valutazione dello statuto degli assistenti, compreso un eventuale adeguamento delle norme, prima delle prossime elezioni europee;

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria  (12)

19.

osserva che nel 2011 il Parlamento ha percepito entrate per un importo pari a 173 293 432 EUR (243 094 204 EUR nel 2010), di cui 23 815 077 EUR di entrate con destinazione specifica;

Presentazione dei conti del Parlamento europeo

20.

constata che le cifre di chiusura dei conti del Parlamento europeo per l’esercizio 2011 si presentano come segue:

(EUR)

a)   Stanziamenti disponibili

Stanziamenti per il 2011

1 685 829 393

Riporti non automatici dall’esercizio 2010

9 240 000

Riporti automatici dall’esercizio 2010

231 028 630

Stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2011

23 815 077

Riporti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2010

110 017 852

Totale:

2 059 930 952

b)   Utilizzo degli stanziamenti nell’esercizio finanziario 2011

Impegni

1 843 611 385

Pagamenti effettuati

1 580 302 842

Stanziamenti riportati automaticamente, compresi quelli provenienti da entrate con destinazione specifica

330 492 631

Stanziamenti riportati non automaticamente

21 700 000

Stanziamenti annullati

126 481 634

c)   Entrate

riscosse nel 2011

173 293 432

d)

Totale bilancio al 31 dicembre 2011

1 565 534 440

21.

prende atto che gli stanziamenti autorizzati nel bilancio iniziale del Parlamento per il 2011 ammontavano a 1 685 829 393 EUR, pari a un incremento del 5 % rispetto al bilancio del 2010 (1 607 363 235 EUR) e che nel 2011, contrariamente al 2010, non sono stati presentati bilanci rettificativi;

22.

rileva che nel 2011 sono stati impegnati il 93 % (96 % nel 2010) degli stanziamenti definitivi, con un tasso di annullamento del 6 % (3 % nel 2010), e che, come negli esercizi precedenti, è stato conseguito un livello elevato di esecuzione del bilancio; constata altresì il rapido incremento degli stanziamenti annullati, il che è dovuto, in ampia misura, al mancato pagamento nel 2011 dell’adeguamento annuale degli stipendi del personale dell’1,7 % a seguito della relativa decisione del Consiglio;

23.

esprime preoccupazione circa il significativo aumento di riporti verso il 2011 (240 268 630 EUR (13)) e chiede una migliore programmazione delle spese; invita l’amministrazione a invertire tale tendenza in prospettiva delle future elezioni europee;

24.

prende atto che il bilancio per l’Unione per il 2011 è stato pari a 141,9 miliardi di EUR in stanziamenti d’impegno, di cui 1 686 milioni di EUR per il bilancio del Parlamento; rileva altresì che tale dato è appena superiore all’1 % del bilancio dell’Unione e rappresenta il 20 % degli 8 454 milioni di EUR destinati alla spesa amministrativa dell’Unione nel suo complesso per il 2011, conformemente all’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

25.

si compiace del fatto che tra il 2011 e il 2012 non sono stati effettuati storni di recupero; invita nuovamente la sua amministrazione a perseguire l’obiettivo di una migliore e più chiara programmazione e disciplina di bilancio e a iscrivere singolarmente in bilancio, ai fini della chiarezza di bilancio, le spese immobiliari, o qualsiasi altra spesa di entità analoga, anziché finanziarle attraverso gli importi non utilizzati;

26.

prende atto che nel 2011 le quattro principali voci del bilancio del Parlamento sono state: «funzionari e agenti temporanei», «immobili e spese accessorie»; «deputati e spese relative agli assistenti parlamentari», che rappresentano il 70 % degli impegni totali;

27.

ricorda che l’importo di 85,9 milioni di EUR rimborsato dal Belgio al Parlamento all’inizio del 2010 e destinato a progetti immobiliari deve essere considerato come entrata con destinazione specifica esterna a norma dell’articolo 21 del regolamento finanziario;

I conti del Parlamento

28.

prende atto che nella sua certificazione dei conti definitivi, il contabile del Parlamento ha attestato con ragionevole certezza che i conti forniscono un’immagine veritiera e fedele, sotto ogni aspetto significativo, della situazione finanziaria del Parlamento; rileva inoltre la dichiarazione secondo cui non è stata portata alla sua attenzione alcuna questione sulla quale esprimere riserve;

29.

ricorda la decisione del suo presidente in data 11 luglio 2012 concernente l’adozione del bilancio per l’esercizio 2011;

Dichiarazione di affidabilità del segretario generale

30.

si compiace della dichiarazione rilasciata il 24 aprile 2012 dal segretario generale, nella sua veste di ordinatore delegato principale, concernente le relazioni annuali di attività degli ordinatori per il 2011, in cui attesta con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento è stato eseguito conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato fornisce le necessarie garanzie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Relazioni annuali della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2011

Pareri della Corte dei conti

31.

plaude al fatto che la revisione contabile della Corte dei conti ha rilevato che i sistemi di controllo e di vigilanza della spesa amministrativa nel suo complesso prescritti dal regolamento finanziario sono stati efficaci e che i pagamenti della spesa amministrativa nel 2011 non erano affetti da errori rilevanti;

Versamento di indennità e prestazioni sociali a membri del personale

32.

prende atto della specifica constatazione concernente il Parlamento, contenuta nelle relazioni annuali della Corte dei conti per il 2011 nonché le risposte del Parlamento, circa il fatto che le informazioni a disposizione dei servizi del Parlamento sulla situazione personale e familiare dei membri del personale non erano aggiornate o non erano state trattate in maniera adeguata e che in uno di questi casi ne sono conseguiti pagamenti in eccesso; rileva che in tale caso il recupero degli importi pagati in eccesso è iniziato nel novembre 2011 con trattenuta dallo stipendio dell’agente interessato; incoraggia, tuttavia, un inasprimento dei controlli per evitare in futuro pagamenti in eccesso;

Norme relative all’assunzione di assistenti parlamentari accreditati (APA)

33.

rileva, inoltre, che in base alle norme interne sull’assunzione degli assistenti parlamentari accreditati (APA), questi ultimi possono presentare il certificato medico e gli altri documenti necessari alla definizione del contratto entro tre mesi a decorrere dalla data d’inizio del contratto di assunzione, e che, poiché tale deroga è in contrasto con la disposizione stabilita agli articoli 128 e 129 del RAA, detti articoli devono essere armonizzati con le norme applicabili agli assistenti accreditati; segnala altresì che, quanto al rispetto del requisito concernente le conoscenze linguistiche, in nessuno dei dieci casi controllati i fascicoli contenevano documenti che attestassero l’effettiva verifica di tale criterio;

34.

approva le risposte fornite dal Parlamento nella procedura in contraddittorio con la Corte dei conti;

Esecuzione di verifiche ex ante sulle procedure di assunzione

35.

rileva che la constatazione della Corte dei conti secondo cui, nelle procedure di assunzione di APA oggetto di revisione contabile, il fascicolo non conteneva documenti che attestassero l’effettiva verifica ex ante dei documenti di assunzione; prende atto della risposta dei servizi competenti del Parlamento secondo cui, a seguito di un riesame delle liste di controllo e dell’introduzione di controlli incrociati, viene ora conservata la pertinente documentazione per tali verifiche;

Appalti

36.

deplora che la Corte dei conti abbia constatato lacune nell’applicazione dei criteri di selezione e di aggiudicazione per 2 procedure di appalto del Parlamento, sulle 10 sottoposte a revisione contabile, concernenti la manutenzione degli immobili e i servizi di stampa; invita nuovamente l’Ufficio di presidenza a riesaminare tutti i meccanismi di controllo per gli appalti pubblici, al fine di garantire i prezzi più competitivi per i servizi e i beni offerti;

37.

deplora che, a seguito di una riduzione degli oneri amministrativi per contratti di modesto importo finalizzata a favorire la partecipazione agli appalti delle PMI, l’amministrazione non disponga del numero di PMI che hanno ottenuto contratti di modesto importo; constata, pertanto, che il segretario generale non è in grado di dimostrare se la riduzione degli oneri amministrativi ha portato o meno a una maggiore partecipazione delle PMI e quindi l’efficacia delle misure adottate; chiede che sia monitorato il numero di PMI che hanno ottenuto contratti di modesto importo;

Audizione del revisore contabile interno e relazione annuale del revisore contabile interno

38.

osserva che, nella riunione della commissione competente del 22 gennaio 2013 con il revisore contabile interno, quest’ultimo ha presentato la sua relazione annuale firmata il 26 luglio 2012 e ha indicato che nel 2011 ha effettuato le seguenti revisioni contabili sull’amministrazione del Parlamento:

un riesame specifico del quadro di controllo interno,

seguito della revisione contabile delle procedure di appalto presso la direzione generale della presidente (DG presidenza),

seguito della revisione contabile dell’indennità di assistenza parlamentare,

seguito della revisione contabile del trattamento delle richieste di pagamento,

una revisione contabile delle procedure di appalto e dell’esecuzione dei contratti presso la direzione generale dell’Innovazione e dell’Assistenza tecnologica (DG ITEC),

una revisione contabile della preparazione dei bollettini di stipendio,

seguito della revisione contabile della politica immobiliare: pianificazione, valutazione e gestione delle esigenze di locali,

una revisione contabile delle procedure di appalto presso la direzione generale della Comunicazione (DG Comunicazione);

39.

rileva che tra le conclusioni più significative contenute nella relazione annuale del Revisore interno figurano le seguenti:

che la revisione contabile dell’indennità di assistenza parlamentare ha evidenziato la necessità di rafforzare il quadro normativo per la retribuzione degli assistenti locali assunti a titolo privato, il cui numero varia sensibilmente da un deputato all’altro, e ottenere maggiori garanzie concernenti la prestazione di servizi,

che per le procedure di appalto di talune direzioni generali è necessario motivare meglio il ricorso alle procedure negoziate eccezionali e assicurare che l’esito delle trattative si basi su analisi documentate misurabili rispetto a pertinenti parametri di riferimento della convenienza economica,

che in numerosi casi la metodologia di valutazione applicata alla procedura di appalto non era sufficientemente documentata nelle relazioni di valutazione e nei verbali o differiva da quella comunicata nel capitolato d’oneri e che il metodo di valutazione definito nel capitolato deve attribuire la giusta ponderazione al criterio del prezzo in relazione ad altri criteri e garantire il ricorso al miglior rapporto «qualità-prezzo»;

40.

prende atto e avalla il parere espresso dal revisore interno in merito a:

l’importanza, per taluni servizi, di attuare i nuovi orientamenti centrali in materia di posti sensibili e gestione dei rischi, sviluppare indicatori di prestazione affidabili, completare la documentazione del controllo interno e delle procedure di gestione e ridurre i ritardi nella regolarizzazione della spesa di bilancio,

l’importanza di garantire che, nel corso della procedura di appalto, il comitato di valutazione motivi le sue conclusioni in modo pieno, chiaro e completo e che il processo di valutazione sia privo di qualunque elemento che denoti un trattamento non paritario degli offerenti;

Audit del Quadro di controllo interno

41.

ricorda che nel 2003 e 2004 il riesame iniziale del quadro di controllo interno ha dato luogo a 14 relazioni di revisione contabile che riguardano tutti i dipartimenti nonché i servizi centrali e contengono 452 azioni concordate finalizzate a migliorare i livelli globali di:

rispetto degli standard minimi di controllo interno dell’Istituzione,

realizzazione degli obiettivi fondamentali di controllo (conformità con le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nonché con le politiche vigenti; affidabilità delle informazioni e delle scritture contabili della dirigenza; ed economicità, efficacia ed efficienza delle operazioni);

«Azioni pendenti» residue

42.

rammenta che sono state effettuate revisioni contabili di controllo sull’attuazione delle 452 azioni nel 2005/2006 e nel 2007/2008 e, in un servizio caratterizzato da una quota elevata di azioni pendenti, anche nel 2009; sottolinea che il risultato di questa serie di revisioni contabili è stato che alla fine del 2010 erano pendenti 68 delle azioni figuranti nel riesame iniziale del quadro di controllo interno;

43.

rileva con soddisfazione che il Servizio di audit interno (SAI) continua ad accordare priorità al riesame del quadro di controllo interno avviato nel 2003; prende atto che, al 30 settembre 2011, dopo successivi audit di controllo, restavano da ultimare 38 azioni delle 452 inizialmente concordate; si compiace del fatto che nessuna di queste azioni sia classificata come critica dal Servizio di audit interno; invita la dirigenza centrale e i capi dipartimento a dare attuazione alle rimanenti 38 azioni scadute e tuttora pendenti prima della fine dell’attuale legislatura;

44.

si compiace che nel giugno 2011 una società di revisori esterni abbia certificato che il Servizio di audit interno del Parlamento rispetta la definizione di audit interno, il codice deontologico e le norme internazionali e che ciò rappresenta il massimo livello di conformità; incoraggia il Servizio di audit interno a ottimizzare le solide basi già instaurate e ad allineare ulteriormente il SAI con le migliori prassi; riconosce che nel corso della seconda metà del 2011 il Servizio di audit interno ha già attuato molti importanti elementi delle proposte di miglioramento ricevute e che il piano di azione residuo doveva essere realizzato nel periodo fino alla fine del 2012;

45.

sottolinea che, conformemente alla politica di trasparenza nei confronti dei cittadini dell’Unione, una sintesi del numero e del tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime dovrebbe essere disponibile dopo un certo lasso di tempo sul sito del Parlamento; desidera sapere quali di questi documenti non sono ancora disponibili al pubblico e per quale motivo;

Seguito dato dal segretario generale alla risoluzione di discarico 2010

46.

si compiace delle risposte scritte alle risoluzione sul discarico 2010 fornite alla commissione per il controllo di bilancio il 16 novembre 2012; deplora tuttavia che non sia stato possibile ricevere tali risposte prima dell’inizio dell’esercizio di discarico 2011; si attende che, per l’esercizio di discarico 2012, sarà possibile effettuare uno scambio di opinioni tra il segretario generale e la commissione per il controllo dei bilanci entro la fine di ottobre 2013;

47.

plaude alla decisione formale di porre fine al premio di giornalismo che nel 2011 ha comportato una spesa di 154 205 EUR, come proposto dalla commissione per il controllo dei bilanci e votato in Plenaria nella relazione di discarico 2010; riconosce che sono stati rafforzati i contatti con i giornalisti negli Stati membri grazie all’organizzazione di seminari tematici nelle capitali, utilizzando così l’esistente capacità amministrativa del Parlamento e offrendo nel contempo ai giornalisti la possibilità di scambiare opinioni con deputati e acquisire una completa comprensione della struttura e del ruolo del Parlamento nel processo legislativo;

48.

chiede per la seconda volta, dopo che la prima richiesta nell’ambito della procedura di discarico è stata formulata nel 2010, che sia elaborata una relazione completa su come i progetti di software libero del Parlamento sono stati sviluppati per quanto riguarda l’uso e gli utenti al Parlamento, l’interazione con i cittadini e le procedure di appalto; invita, per la seconda volta, a esaminare in uno studio completo gli obblighi del Parlamento a norma dell’articolo 103 del regolamento per quanto riguarda il software libero e le norme aperte; deplora che non si faccia un uso più esteso di soluzioni di software gratuiti e a sorgente aperta nelle infrastrutture informatiche del Parlamento;

49.

prende atto della risposta del segretario generale secondo la quale, nel 2011, 1 599 contratti di assistenti accreditati e 2 868 contratti di assistenti locali hanno beneficiato di indennità del Parlamento;

La gestione dell’amministrazione del Parlamento

50.

sottolinea l’eccellente qualità dei servizi di interpretazione e di traduzione del Parlamento; osserva che essi continuano a rappresentare una parte considerevole del bilancio dell’Istituzione; osserva altresì che la decisione su «Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse del servizio di interpretazione», adottata dall’Ufficio di presidenza nel 2011, aumenta l’efficienza dei servizi di interpretazione riducendone i costi strutturali; invita il Parlamento a presentare un documento dettagliato sulla struttura dei costi di traduzione e di interpretazione nonché misure intese a ridurre ulteriormente tali costi migliorando l’efficienza dei servizi, senza compromettere la qualità complessiva;

51.

osserva che 192 membri del personale riferiscono ai direttori generali senza passare per un direttore; chiede al segretario generale di rivedere tale situazione onde evitare che si creino in via ufficiosa «gabinetti» per direttori generali; chiede altresì al segretario generale di includere nella revisione una valutazione dei gradi, dei poteri e delle competenze di tali membri del personale;

Relazioni di attività dei Direttori generali

52.

prende atto che i direttori generali rendono conto annualmente dell’esercizio delle loro funzioni mediante relazioni di attività che costituiscono uno strumento di gestione interna il cui scopo primario è quello di fornire al segretario generale una chiara panoramica dell’operato dell’amministrazione e in particolare delle eventuali carenze; osserva che nelle relazioni annuali di attività relative all’esercizio 2011 nessun ordinatore ha inserito riserve nelle dichiarazioni concernenti l’individuazione, da parte dei direttori generali, di problemi significativi concernenti le modalità di utilizzo delle risorse o l’inefficacia delle procedure di controllo nel garantire la legalità e la regolarità delle operazioni;

53.

rileva che la relazione di attività di ciascuna direzione generale allega un elenco di eccezioni, che specifica le deroghe alle norme applicabili e alle procedure standard; esprime la sua preoccupazione che, per talune direzioni, il numero di tali eccezioni rimanga elevato e propone che siano esplicati ulteriori sforzi per evitare il ricorso a tale espediente per correggere le situazioni anomale;

DG presidenza

54.

plaude all’impegno della DG presidenza a compiere ulteriori progressi nella gestione finanziaria attraverso un esame approfondito dei vari aspetti dell’esecuzione del bilancio e delle procedure connesse; prende atto in particolare degli sforzi intrapresi nel sensibilizzare il personale alle procedure di appalto e alle operazioni di bilancio;

55.

ribadisce che la sicurezza è un settore molto sensibile in qualunque parlamento, ma ancor di più in un parlamento multinazionale di alto profilo e frequentemente visitato da capi di Stato e di governo; rileva che la presenza media quotidiana nei locali del Parlamento a Bruxelles è di 12 000 persone;

56.

prende atto dell’adozione all’unanimità, il 6 luglio 2011, da parte dell’Ufficio di presidenza del nuovo concetto di sicurezza globale che comprende l’idea di riservare i vari ingressi del Parlamento a diverse categorie di utenti; chiede di essere informato sull’attuazione del nuovo concetto di sicurezza globale entro la fine del 2013;

57.

osserva che il Parlamento si aspetta che l’internalizzazione dei servizi di sicurezza comporterà una riduzione dei costi a Bruxelles e a Strasburgo di 11 250 000 EUR nel periodo dal 2013 al 2016 e di 5 640 000 EUR per ogni anno successivo; chiede che siano garantiti l’introduzione e il mantenimento degli standard più elevati per una sicurezza mirata attraverso un programma di formazione continua; chiede una relazione annuale che contenga informazioni dettagliate sull’evoluzione dei costi del servizio di sicurezza, compreso l’aumento dei costi per le pensioni del personale impiegato in questi servizi, e sulle misure prese al fine di garantire la portata e la qualità del servizio;

58.

ribadisce il proprio auspicio che, ai fini di una maggiore sicurezza, i deputati siano sottoposti a un controllo elettronico quando entrano o escono dai locali del Parlamento;

59.

chiede di ricevere dal segretariato generale informazioni sulla procedura da seguire per la valutazione del «registro comune sulla trasparenza», prevista nel 2013, conformemente all’accordo interistituzionale raggiunto nel 2011;

60.

osserva che più di 1 500 membri del personale hanno iscritto i loro figli alle scuole europee ed apprende quindi con sorpresa che il Parlamento non riveste alcun ruolo nella governance del sistema delle scuole europee;

61.

invita il segretario generale a riflettere sul ruolo che il Parlamento potrebbe rivestire nella governance del sistema delle scuole europee, in considerazione dell’elevato numero di membri del personale che affidano a tale sistema l’educazione dei loro figli, e di riferire al riguardo entro l’anno alla commissione competente;

Direzione generale delle Finanze (DG Finanze)

Agenzia viaggi

62.

prende atto che il contratto con l’attuale agenzia viaggi scadrà il 31 dicembre 2013 e che sono stati avviati i preparativi in vista di un nuovo bando di gara; deplora che, sebbene il contratto prevedesse la possibilità di una revisione finanziaria, lo stesso non sia avvenuto per una revisione contabile concernente la struttura e il rendimento dell’agenzia viaggi; insiste affinché il futuro contratto preveda la possibilità di audit intermedi e finali in materia finanziaria e di rendimento; come richiesto dalla commissione per il controllo dei bilanci, si compiace che anche l’amministrazione farà ricorso a consulenti esterni in sede di definizione del fascicolo di gara e nel corso dell’intera procedura di selezione, garantendo così che il Parlamento opti per la soluzione migliore che permetta importanti semplificazioni e risparmi sui costi; sottolinea che il nuovo contratto dovrà tener conto del migliore rapporto qualità/prezzo e della migliore convenienza economica a prezzi competitivi;

DG Comunicazione

Politica di comunicazione del Parlamento

63.

si compiace che l’Ufficio di presidenza abbia finalizzato, il 23 marzo 2011, un piano d’azione per il periodo 2011-2014 volto a porre in atto la Strategia di comunicazione aggiornata del Parlamento; osserva che il piano d’azione si concentra sulle elezioni parlamentari del 2014 definendo una serie di 21 attività specifiche intese a sensibilizzare i cittadini riguardo all’attività legislativa del Parlamento e ad incoraggiare la loro partecipazione ad essa;

64.

si compiace del successo registrato dal nuovo centro visitatori a giudicare dal numero di visitatori (253 000) che ha ricevuto nel primo anno di attività;

65.

insiste sul fatto che il bilancio destinato alla comunicazione deve essere usato solo per fornire ai cittadini informazioni fattuali sulle politiche dell’Unione; sottolinea che ciò si applica anche alle attività sui media sociali;

66.

deplora che il pubblico di EuroparlTV, sebbene più numeroso nel 2011 rispetto al 2010 (14), continui a essere molto ridotto nel caso degli utenti diretti (esclusi gli accessi attraverso accordi di partenariato con reti televisive regionali), malgrado la sostanziosa dotazione di cui ha ancora beneficiato nel 2011, pari a circa 8 000 000 EUR (voce 3 2 4 6); deplora inoltre che non sia stata effettuata alcuna valutazione costi-benefici di EuroparlTV, nonostante la richiesta formulata dall’Aula nella risoluzione sul discarico 2010; prende atto della decisione dell’Ufficio di presidenza del 12 dicembre 2012 di attuare una serie di riforme al fine di realizzare importanti economie; si aspetta che una valutazione costi-benefici di questo tipo sia presentata prima della procedura di discarico 2012;

67.

è preoccupato per l’incremento dei costi del Premio Lux nel 2011 (15); chiede che la gestione di questo premio sia più efficace sotto il profilo dei costi e suggerisce quindi che il revisore contabile interno consideri la possibilità di rivederne l’amministrazione ai fini del raggiungimento di questo obiettivo; raccomanda fermamente che sia fissato un massimale chiaro per i costi dell’evento;

68.

prende atto che il piano d’attività per la Casa della storia europea a Bruxelles è stato approvato dall’Ufficio di presidenza il 26 settembre 2011 e che la Commissione si è dichiarata disponibile a dare un contributo imprecisato alle spese di funzionamento del progetto e intende comunicare al Parlamento, entro la fine dell’estate 2013, i termini di detto contributo; deplora che non si prevedano contributi dalla Commissione ai costi di avvio del progetto;

69.

si compiace della nuova procedura che consente il rimborso di un’eccedenza a seguito di un pagamento per l’accoglienza dei gruppi di visitatori; si rammarica che l’opzione di pagamento tramite bonifico bancario sia disponibile solo per bonifici su conti personali e non per bonifici sul conto di un’organizzazione; è preoccupato quanto al grave rischio di sicurezza che è connesso con il pagamento in contanti ai gruppi di visitatori, per importi che possono anche superare i 30 000 EUR, visto che il Parlamento può distribuire fino a 388 000 EUR in un solo giorno; sottolinea che la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (16), impone che si presti particolare attenzione quando si eseguono transazioni il cui importo oltrepassa i 15 000 EUR, una cifra che nel caso dei pagamenti del Parlamento ai visitatori è regolarmente superata;

Direzione generale delle politiche interne (DG IPOL)

70.

sottolinea che nel luglio 2011 è stata istituita in seno alla DG IPOL, con decisione dell’Ufficio di presidenza, una nuova Direzione della valutazione d’impatto; osserva che il principale obiettivo di tale Direzione è di fornire al Parlamento valutazioni d’impatto indipendenti a sostegno della sua attività legislativa; si compiace del fatto che la creazione della nuova Direzione non abbia inciso sul bilancio;

DG ITEC

Politica del Parlamento in materia di tecnologie dell’informazione

71.

chiede un’analisi globale da parte di un organismo indipendente della sana gestione finanziaria, efficacia ed efficienza dei contratti conclusi con fornitori di servizi esterni nel settore delle TI con particolare riferimento a:

esigenze di valutazione,

metodo di selezione,

tipo di appalto più idoneo,

possibile perdita di controllo da parte della dirigenza a causa dell’eccessiva esternalizzazione; nonché,

trasparenza dei meccanismi relativi alla fatturazione e ai compensi;

72.

deplora l’eccessiva dipendenza dalle competenze (tecniche) esterne, in particolare nei settori delle tecnologie dell’informazione, che è dovuta agli squilibri strutturali tra risorse interne ed esterne; sottolinea che l’esternalizzazione delle attività di TI deve sempre garantire che la gestione e il controllo di tale funzione restino nelle mani del Parlamento e che le minacce alla sicurezza e alla riservatezza dei dati siano opportunamente valutate e attenuate;

Direzione generale delle Infrastrutture e la Logistica (DG INLO)

73.

chiede al segretario generale di presentare all’Ufficio di presidenza un piano atto ad affrontare e migliorare il servizio di ristorazione visto il crescente numero di clienti nelle mense, nei ristoranti e nei bar del Parlamento (le attività globali sono cresciute di circa il 150 % dal 2002 al 2011, passando da 1,472 milioni di clienti nel 2002 a 3,711 milioni di clienti nel 2011);

Politica immobiliare del Parlamento

74.

prende atto delle seguenti decisioni adottate nel 2011 dall’Ufficio di presidenza, nel quadro della strategia immobiliare a medio termine adottata nel 2010, e riguardanti la realizzazione di importanti progetti miranti ad allestire gli edifici entro l’inizio della prossima legislatura:

a Bruxelles: l’acquisto dell’edificio Trebel e la firma di un contratto di enfiteusi acquisitiva per l’edificio Montoyer 70,

a Strasburgo: l’acquisto dell’edificio Vaclav Havel in cui traslocheranno il Mediatore europeo e i suoi servizi, lasciando spazio per i deputati negli edifici centrali,

in Lussemburgo: proseguimento della ristrutturazione e dell’ampliamento dell’edificio Konrad Adenauer conformemente a quanto previsto dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del 12 gennaio 2012 mediante accordi di partenariato rafforzato con la partecipazione del governo lussemburghese,

a Sofia: l’accordo preliminare per l’acquisto del nuovo edificio per la Casa d’Europa di Sofia, per 9 milioni di EUR, è stato siglato il 7 luglio 2011,

l’attuazione di una politica di manutenzione rafforzata a Bruxelles e a Strasburgo, in modo da garantire la massima sicurezza e un utilizzo ottimale delle infrastrutture,

l’avvio di una politica pianificata e sistematica di ristrutturazione, tenuto conto dell’età degli edifici più vecchi del parco immobiliare del Parlamento;

75.

riconosce che una nuova metodologia, simile a quella adottata dalla Commissione, è stata introdotta nel 2011 per la prospezione e l’acquisizione di proprietà; osserva che, in virtù di detta metodologia, la trasparenza e la concorrenza saranno ulteriormente rafforzate attraverso la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale, dei documenti relativi agli appalti; osserva inoltre che la nuova metodologia è già stata applicata dal Comitato immobiliare per l’esame delle domande e delle offerte ricevute per la prospezione del mercato immobiliare a Bruxelles, vale a dire per la sostituzione degli edifici Eastman e Montoyer 63 e la ricerca di nuovi locali;

76.

sottolinea che qualsiasi strategia immobiliare deve anche tener conto dei crescenti costi di manutenzione degli edifici acquistati;

77.

prende atto del mancato esito positivo della selezione di candidati per quanto concerne il bando di gara relativo al progetto dell’edificio Konrad Adenauer dovuto al fatto che i prezzi presentati a seguito del bando di gara erano di gran lunga troppo elevati rispetto alle stime; appoggia la decisione dell’ordinatore delegato di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto; si attende che il prezzo globale del progetto non superi i 482,7 milioni di EUR previsti nell’ottobre 2011;

78.

rileva in proposito che tutti i contratti promossi dal Parlamento e concernenti la costruzione e l’allestimento di edifici debbano essere stipulati a seguito di gare d’appalto, assicurando la più ampia concorrenza e sempre a livello europeo; raccomanda, nei casi in cui a titolo eccezionale venga fatto ricorso alla procedura negoziata, che i prezzi si basino sui costi di costruzione, prevedendo un margine di profitto strettamente ragionevole per gli operatori economici;

79.

deplora che per la seconda volta siano stati riscontrati difetti strutturali negli edifici del Parlamento, questa volta nelle travi in legno della volta dell’emiciclo del Parlamento a Bruxelles; invita la DG INLO a procedere a un riesame completo dell’assetto strutturale di tutti gli edifici del Parlamento, iniziando da quelli che sono ancora coperti dalla garanzia del promotore del progetto per quanto riguarda i difetti occulti, se possibile con il supporto di alcuni esperti scelti provenienti dagli uffici nazionali competenti dei vari Stati membri e utilizzando al massimo le conoscenze acquisite all’interno dell’istituzione; invita il segretario generale a presentare prontamente all’Ufficio di presidenza un piano contenente tutti i dettagli tecnici relativi a tali lavori e i costi connessi;

Appalti pubblici

80.

sottolinea che è essenziale che le procedure di appalto siano coerenti con le esigenze del Parlamento e contribuiscano a rispondervi; sottolinea che esse devono rispettare i requisiti regolamentari nonché i principi fondamentali che disciplinano gli appalti pubblici, le disposizioni contrattuali e i criteri impiegati nella procedura di valutazione delle offerte ed essere soggetti ad adeguati sistemi di controllo al fine di verificare l’esecuzione degli ordini emessi utilizzando contratti quadro;

81.

richiama l’attenzione sul fatto che, nel corso delle procedure di appalto, sono in gioco interessi diversi che però non sempre sono ripartiti tra il settore pubblico e il settore privato e che gli appalti pubblici sono un ambito ad alto rischio che richiede un’attenzione costante e attenta e in cui la continua programmazione anticipata dei fabbisogni risulta cruciale;

82.

sottolinea che, a causa della complessità del quadro normativo e di esigenze materiali estremamente complesse, ogni fase della procedura di appalto (analisi iniziale delle esigenze, preparazione della gara, redazione dei capitolati, contatti con gli offerenti, apertura delle offerte e loro valutazione, decisione di aggiudicazione, stipula dei contratti) comporta seri rischi per il raggiungimento degli obiettivi;

83.

rammenta che nel corso dell’appalto non va scartata la possibilità di potenziali conflitti d’interesse che vanno invece opportunamente affrontati e che il Parlamento deve rafforzare e mantenere i suoi meccanismi di verifica per permettere una corretta gestione e prevenzione dei potenziali conflitti d’interesse;

84.

rileva che nel 2011 e nel 2012 il Servizio di audit interno ha effettuato una completa revisione contabile del processo degli appalti e dell’esecuzione dei contratti presso la DG ITEC e che la relazione definitiva adottata nel giugno 2012 prevede un piano d’azione in sei punti mirante ad affrontare i problemi riscontrati; constata inoltre che era stato concordato con la dirigenza della DG ITEC che tale piano d’azione sarebbe stato attuato entro il 31 dicembre 2012; sottolinea che i capitolati sono, per loro stessa natura, estremamente complessi in quanto comportano una pluralità di lotti, profili tecnici e metodi di esecuzione;

85.

si compiace che la revisione contabile summenzionata abbia concluso che la DG ITEC è riuscita a correggere molte delle lacune procedurali constatate nella prima revisione contabile trasversale degli appalti nel 2005 e 2006; rileva tuttavia con rammarico che sono state individuate le seguenti lacune:

inefficienze nel complesso approccio alla procedura d’appalto ITS 08,

significativi margini di miglioramento per un aumento della quota dei servizi di tecnologia dell’informazione forniti extra muros; nonché,

la necessità di motivare meglio il ricorso a procedure negoziate eccezionali e di far sì che l’esito delle trattative si basi su analisi documentate misurabili rispetto a pertinenti parametri di riferimento della convenienza economica;

Relazione annuale sui contratti aggiudicati

86.

rileva che i servizi centrali hanno trasmesso all’autorità di bilancio la relazione annuale sui contratti aggiudicati nel 2011 sulla base delle informazioni fornite dagli uffici ordinatori, e osserva altresì che la composizione dei contratti stipulati nel 2011 e 2010 è la seguente:

Tipo di contratto

2011

2010

Numero

Percentuale

Numero

Percentuale

Servizi

162

68  %

145

67  %

Forniture

42

18  %

40

19  %

Opere

29

12  %

27

12  %

Edifici

5

2  %

4

2  %

Totale

238

100  %

216

100  %


Tipo di contratto

2011

2010

Valore (EUR)

Percentuale

Valore (EUR)

Percentuale

Servizi

367 969 100

64  %

171 589 038

67  %

Forniture

158 467 814

27  %

45 467 211

17  %

Opere

33 142 238

6  %

22 128 146

8  %

Edifici

15 881 213

3  %

22 269 303

9  %

Totale

575 460 365

100  %

261 453 698

100  %

(Rapporto annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2011, pag. 5)

87.

rileva che la composizione dei contratti aggiudicati nel 2011 e nel 2010 per tipo di procedura è la seguente:

Tipo di procedura

2011

2010

Numero

Percentuale

Numero

Percentuale

Aperta

89

37  %

72

33  %

Ristretta

11

5  %

6

3  %

Negoziata

133

56  %

138

64  %

Concorrenza

2

1  %

 

 

Eccezioni

3

1  %

 

 

Totale

238

100  %

216

100  %


Tipo di procedura

2011

2010

Valore (EUR)

Percentuale

Valore (EUR)

Percentuale

Aperta

408 913 061

71  %

143 603 024

55  %

Ristretta

126 310 563

22  %

10 456 576

4  %

Negoziata

30 974 647

5  %

107 394 098

41  %

Concorrenza

4 668 600

1  %

 

 

Eccezioni

4 593 494

1  %

 

 

Totale

575 460 365

100  %

261 453 698

100  %

(Rapporto annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2011, pagg. 6-7)

88.

prende atto che, su un totale di 238 contratti aggiudicati nel 2011, 100, pari a un valore di 535 milioni di EUR, erano basati su procedure aperte o ristrette mentre 133, pari a un valore di 31 milioni di EUR, erano basati su procedure negoziate;

Gruppi politici (voce di bilancio 400)

89.

prende atto del fatto che nel 2011 gli stanziamenti iscritti alla voce di bilancio 400 sono stati utilizzati nel modo seguente:

Gruppo

2011

2010

Stanziamenti annuali (*1)

Risorse proprie e stanziamenti riportati

Spese

Tasso di esecuzione stanziamenti annuali

Importi riportati all’esercizio successivo

Stanziamenti annuali

Risorse proprie e stanziamenti riportati

Spese

Tasso di esecuzione stanziamenti annuali

Importi riportati all’esercizio successivo (2011)

PPE (ex PPE-DE)

20 336

1 918

20 442

100,42  %

1 832

19 990

2 392

20 662

103,36  %

1 720

S&D (ex PSE)

14 302

5 499

13 696

95,76  %

6 105

14 011

4 629

13 359

95,35  %

5 281

ADLE

6 477

2 416

6 676

103,07  %

2 217

6 262

2 240

6 160

98,37  %

2 342

Verts/ALE

4 025

1 242

3 820

94,91  %

1 447

3 896

1 188

3 893

99,92  %

1 191

SUE/SVN

2 535

1 088

2 553

100,71  %

1 070

2 531

1 065

2 525

99,76  %

1 071

UEN

 

 

 

 

 

 

 

 

IND/DEM

 

 

 

 

 

 

 

 

ECR

3 831

720

3 375

88,09  %

1 176

3 648

398

3 362

92,16  %

684

ELD

2 088

835

2 046

98,03  %

876

2 201

419

1 799

81,74  %

821

Non iscritti

1 270

409

924

72,72  %

413

1 234

248

828

67,10  %

409

Totale

54 866

14 126

53 514

97,53  %

15 137

53 773

12 579

52 588

97,80  %

13 519

Dopo le elezioni europee del 2009 i gruppi UEN e IND/DEM hanno cessato di esistere e sono stati creati i due gruppi ECR e EFD.

Partiti politici europei e fondazioni politiche europee

90.

prende atto che nel 2011 gli stanziamenti iscritti alla voce di bilancio 402 sono stati utilizzati nel modo seguente (17):

Partito

Abbreviazione

Risorse proprie (*2)

Sovvenzione PE

Totale delle entrate

Sovvenzione PE quale % spesa ammissibile (max 85 %)

Eccedenza di entrate (trasferimento alle riserve) o perdite

Partito popolare europeo

PPE

1 801

6 184

7 985

85  %

269

Partito socialista europeo

PSE

939

4 118

5 057

85  %

51

Partito europeo dei liberali, democratici e riformatori

ELDR

672

1 816

2 488

85  %

52

Partito Verde europeo

PVE

686

1 299

1 985

84  %

204

Alleanza dei conservatori e riformisti europei

AECR

204

633

837

85  %

0

Partito della sinistra europea

SE

241

847

1 088

85  %

64

Partito Democratico europeo

PDE

73

371

444

85  %

0

Alleanza libera europea

ALE

128

392

520

85  %

8

Democratici UE

EUD

20

167

187

85  %

–19

Movimento politico cristiano europeo

ECPM

72

260

332

84  %

4

Alleanza europea per la libertà

EAF

71

368

439

85  %

6

Totale

 

4 907

16 455

21 362

85  %

639

91.

prende atto che nel 2011 gli stanziamenti iscritti alla voce di bilancio 403 sono stati utilizzati nel modo seguente (18):

Fondazione

Abbreviazione

Affiliata al partito

Risorse proprie (*3)

Sovvenzione PE

Totale delle entrate

Sovvenzione PE quale % spesa ammissibile (85 % max.)

Centre d’études européennes

CES

PPE

711

3 865

4 575

85  %

Fondazione europea di studi progressisti

FEPS

PSE

514

2 709

3 223

85  %

Forum liberale europeo

ELF

ELDR

146

805

951

85  %

Fondazione verde europea

GEF

PVE

152

851

1 002

85  %

Transform Europe

TE

SE

134

549

683

85  %

Istituto dei democratici europei

IED

PDE

35

191

226

85  %

Organizzazione per la cooperazione interstatale europea

OEIC

EUD

7

108

116

85  %

Centro Maurits Coppieters

CMC

EFA

44

250

294

85  %

Nuova Direzione

ND

AECR

114

566

680

85  %

Fondazione politica cristiana europea

ECPF

ECPM

25

115

140

82  %

Fondazione europea per la libertà

FEP

EAF

51

236

287

82  %

Totale

 

 

1 933

10 244

12 177

85  %

Parlamento ecocompatibile

92.

rileva che il Parlamento dispone di 10 biciclette di servizio a disposizione dei deputati e del personale nel corso delle tornate a Strasburgo, cui si aggiungono le 40 biciclette messe a disposizione dal comune di Strasburgo; reitera la sua richiesta di incrementare tali cifre in considerazione dell’esiguità dei relativi costi e della forte domanda;

93.

ritiene che occorra valutare la possibilità di realizzare miglioramenti ambientali e risparmi intelligenti nel bilancio del Parlamento, introducendo metodi di lavoro diversi e tecnologie moderne che siano più ecologici e meno costosi ma che non pregiudichino l’attività del Parlamento, tra cui il ricorso alle videoconferenze;

94.

chiede di essere informato in merito al totale dei kWh prodotti dai pannelli solari del Parlamento;

95.

ribadisce il proprio sostegno al progetto pilota sull’e-committee; raccomanda vivamente che i deputati abbiano, a tale proposito, la possibilità di scegliere se ricevere o meno una documentazione cartacea durante le riunioni di commissione al fine di ridurre in misura significativa l’uso della carta al Parlamento.

(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 164 del 9.6.2012, pag. 1.

(4)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(5)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(6)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(8)  PE 349.540/Bur/all/def.

(9)   GU C 4 E del 7.1.2011, pag. 20.

(10)   GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 258.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2013)0048.

(12)  Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio — Sezione I — Parlamento europeo — Esercizio finanziario 2011 (GU 164 del 9.6.2012, pag. 1).

(13)  Riporti automatici: 231 028 630 EUR; riporti non automatici: 9 240 000 EUR.

(14)  Visite dirette al sito su base mensile: 2010: 30 000; 2011: 39 559.

(15)  I dati relativi al 2011: 573 722 EUR; i dati relativi al 2010: 380 666 EUR.

(16)   GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(*1)  Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro.

(17)   Fonte: processo verbale dell’Ufficio di presidenza i) del 26 giugno 2012, punto 34 [nota del SG D(2012)31558, PE469.487/BUR] e ii) del 30 agosto 2012, punto 26 [nota del SG D(2012)42643].

(*2)  Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro.

(18)   Fonte: processo verbale dell’Ufficio di presidenza i) del 26 giugno 2012, punto 34 [nota del SG D(2012)31558, PE469.487/BUR] e ii) del 30 agosto 2012, punto 26 [nota del SG D(2012)42643].

(*3)  Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/20


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

(2013/536/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0226/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione (4) attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

vista la decisione n. 31/2008 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (7),

visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8),

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0061/2013),

1.   

rinvia la decisione di concedere il discarico al segretario generale del Consiglio per l’esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)  Decisione emanante dal regolamento del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

(8)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0226/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione (4) attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

vista la decisione n. 31/2008 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (7),

visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8),

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0061/2013),

A.

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre 2012 hanno sottolineato che «occorre esplorare ulteriormente le questioni concernenti […] la legittimità e la responsabilità democratiche»;

B.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento sta analizzando per la prima volta l’attuazione e la gestione del bilancio amministrativo da parte del Consiglio europeo;

C.

considerando che tutte le istituzioni dell’Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell’Unione in merito ai fondi loro affidati in qualità di istituzioni dell’Unione;

1.   

nota con soddisfazione che la Corte dei conti ha stimato, sulla base dei lavori di rendicontazione effettuati, che i pagamenti relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 per le spese amministrative e di altro genere delle istituzioni e degli organi sono, nell’insieme, esenti da errore significativo;

2.   

sottolinea che, nella relazione annuale 2011, la Corte dei conti ha incluso osservazioni sul Consiglio europeo e il Consiglio per quanto riguarda procedure di appalto relative a servizi di pulizia e all’acquisto di abbigliamento e scarpe da lavoro, in merito alle quali sono state riscontrate alcune carenze nell’applicazione dei criteri di selezione e aggiudicazione;

3.   

prende atto delle risposte fornite alle osservazioni della Corte dei conti e concorda con le raccomandazioni di quest’ultima secondo cui gli ordinatori dovrebbero migliorare la concezione, il coordinamento e i risultati delle procedure di appalto mediante controlli adeguati ed orientamenti migliori; raccomanda altresì un’applicazione più rigorosa delle norme in materia di appalti, cui tutte le istituzioni dell’Unione sono tenute a conformarsi;

4.   

nota che nel 2011 il Consiglio europeo e il Consiglio disponevano di stanziamenti d’impegno pari a 506 842 003,08 EUR (642 000 000 EUR nel 2010), con un tasso di utilizzo del 90 %, ossia inferiore rispetto al 2010; è preoccupato per il fatto che il tasso di sottoutilizzo è aumentato e continua ad essere elevato; chiede il miglioramento del tasso di sottoutilizzo del bilancio e il controllo delle modifiche apportate e suggerisce lo sviluppo di indicatori chiave di performance nell’ambito dei settori più sensibili, come le spese di viaggio delle delegazioni, la logistica e l’interpretazione;

5.   

evidenzia il ruolo che il trattato sul funzionamento dell’Unione europea conferisce al Parlamento europeo in relazione al discarico del bilancio;

6.   

ritiene che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio dovrebbe essere separato al fine di contribuire alla trasparenza della loro gestione finanziaria e ad una maggiore assunzione di responsabilità da parte di entrambe le istituzioni;

7.   

rileva che, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio, non vi è alcun «gentlemen’s agreement» tra Parlamento e Consiglio in relazione al discarico per il Consiglio;

8.   

ribadisce il proprio auspicio che il Parlamento riceva la relazione annuale di attività completa, comprendente un quadro generale di tutte le risorse umane, suddivise per categoria, grado, genere, nazionalità e formazione professionale; sottolinea che il servizio giuridico del Parlamento, nonché gli esperti giuridici indipendenti, concordano sul fatto che il Parlamento abbia diritto a tali informazioni;

9.   

auspica che il Parlamento riceva le decisioni interne del Consiglio in materia di bilancio;

10.   

constata in modo particolare ed esprime la propria preoccupazione per le raccomandazioni di audit interno per l’esercizio 2011 in relazione ai contratti di consulenza IT ed ai contratti di sicurezza, in cui sussistono ancora debolezze nella gestione finanziaria e nelle procedure di appalto;

11.   

è preoccupato in merito ai controlli eseguiti sulle revisioni finanziarie effettuate prima del 2010, in relazione alle quali alcune raccomandazioni relative ai programmi di lavoro del 2007, 2008 e 2009 restano inapplicate; invita il Consiglio ad adottare misure concrete per migliorare l’attuazione di tali raccomandazioni;

12.   

prende atto del fatto che il Consiglio abbia adottato misure intese a migliorare le prestazioni del progetto «palazzo Europa» ed in particolare per l’istituzione di un’équipe permanente per seguire l’attuazione del progetto insieme al piano di relazione e alla creazione di una piattaforma documentale;

13.   

invita il Consiglio a fornire una spiegazione scritta esaustiva che riporti nel dettaglio l’importo totale di stanziamenti utilizzati per l’acquisto dell’edificio Résidence Palace, le voci di bilancio da cui sono stati prelevati gli stanziamenti, le rate versate finora, le rate restanti da pagare e la destinazione prevista per l’edificio non oltre il 1o luglio 2013;

14.   

prende atto delle modifiche fondamentali al bilancio per l’esercizio 2011, con l’istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e la riduzione della spesa prevista per il funzionamento del Consiglio europeo e del Consiglio;

15.   

è costernato che l’istituzione del SEAE non sia stata anticipata nel progetto di bilancio 2011; prende atto del fatto che un aumento degli stanziamenti era necessario al fine di preparare l’adesione della Croazia e rinforzare l’ufficio del presidente del Consiglio europeo;

16.   

invita il Consiglio a presentare informazioni dettagliate in merito agli accordi sul livello dei servizi istituiti con il SEAE ed alle misure concrete adottate per promuovere la ristrutturazione amministrativa; è del parere che la gestione delle risorse umane da parte del Consiglio non sia stata abbastanza efficiente;

17.   

deplora che il Consiglio continui a rifiutarsi di rispondere alle domande del Parlamento e reputa che un controllo efficace dell’attuazione del bilancio dell’Unione richieda che il Consiglio sia disposto ad avere un dialogo aperto e formale con la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento; sottolinea la necessità per entrambe le istituzioni di disporre di una cooperazione soddisfacente;

18.   

ribadisce che il Parlamento sta ancora aspettando la risposta del Consiglio sulle azioni e la richiesta di documenti di cui alla sua risoluzione del 10 maggio 2012 (9); invita il segretario generale del Consiglio a fornire alla commissione del Parlamento competente per la procedura di discarico esaurienti risposte scritte a tali domande:

19.   

ribadisce che la spesa del Consiglio deve essere controllata come quella delle altre istituzioni; è del parere che gli elementi fondamentali di tale controllo siano stabiliti nella sua risoluzione del 23 ottobre 2012 (10);

20.   

deplora le difficoltà registrate nelle procedure di discarico per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010, a causa della mancanza di collaborazione da parte del Consiglio; sottolinea che il Parlamento ha rifiutato di concedere il discarico al segretario generale del Consiglio per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio del Consiglio per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 per i motivi esposti nelle sue risoluzioni del 10 maggio 2011 (11), del 25 ottobre 2011 (12), del 10 maggio 2012 (13) e del 23 ottobre 2012 (14);

21.   

ricorda che, in occasione dei negoziati su un regolamento finanziario rivisto, non è stato possibile trovare un accordo in vista di un miglioramento della procedura di discarico; ritiene che se il Consiglio continua a rifiutarsi di cooperare con il Parlamento, la commissione per il controllo dei bilanci sarà costretta a presentare alla Commissione le proprie domande e richieste di informazioni sul bilancio del Consiglio;

22.   

ripete che la Commissione, nella sua risposta del 25 novembre 2011 alla lettera del presidente della commissione per il controllo dei bilanci, dichiara che è auspicabile che il Parlamento continui a concedere, rinviare o rifiutare il discarico alle altre istituzioni, incluso il Consiglio, come avvenuto fino ad ora;

23.   

ritiene auspicabile che il Parlamento eserciti il suo potere di concedere il discarico ai sensi degli articoli 316, 317 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in linea con l’attuale interpretazione e prassi, in particolare per concedere il discarico ad ogni titolo di bilancio singolarmente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell’Unione;

24.   

deplora il fatto che il Consiglio non sia sufficientemente trasparente e sottolinea che tutte le istituzioni europee hanno il dovere di rispettare le stesse norme in materia di trasparenza; è convinto che il Parlamento e il Consiglio, nella loro veste di colegislatori, dovrebbero applicare gli stessi standard di trasparenza e invita il Consiglio a migliorare i propri risultati in questo settore senza indugio.


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)  Decisione emanante dal regolamento del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

(8)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(9)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 23.

(10)   GU L 350 del 20.12.2012, pag. 71.

(11)   GU L 250 del 27.9.2011, pag. 25.

(12)   GU L 313 del 26.11.2011, pag. 13.

(13)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 23.

(14)   GU L 350 del 20.12.2012, pag. 71.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/25


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive

(2013/537/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2012 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2011» [COM(2012)281],

visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all’autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni, e le relazioni speciali della Corte (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità (4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sul discarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05752/2013 — C7-0038/2013),

visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.   

concede il discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive e nella risoluzione del 17 aprile 2013 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l’esercizio 2011 (7);

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0123 (cfr. pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale).


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2012 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2011» [COM(2012)281],

visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all’autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni, e le relazioni speciali della Corte (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità (4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sul discarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05752/2013 — C7-0038/2013),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05754/2013 — C7-0039/2013),

visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (7), in particolare l’articolo 14, paragrafi 2 e 3,

visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

A.

considerando che l’Europa sta affrontando una crisi economica e finanziaria, associata a una crisi di fiducia nelle sue istituzioni, e che tale situazione esige dal Parlamento un particolare rigore nell’esame dei conti della Commissione;

B.

considerando che la Corte dei conti, per la diciottesima volta consecutiva, non è stata in grado di formulare una dichiarazione di affidabilità positiva in merito alla legittimità e alla regolarità dei pagamenti;

C.

considerando che attualmente gli Stati membri stanno negoziando il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020;

D.

considerando che in una situazione di risorse limitate, provocata dalla crisi economica e finanziaria, è necessaria una cosiddetta «solidarietà intelligente», vale a dire l’utilizzo dei fondi dell’Unione per attuare riforme, rispettare la disciplina finanziaria e garantire la stabilità politica ed economica;

E.

considerando che a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) la Commissione ha la responsabilità ultima per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio dell’Unione, mentre gli Stati membri sono tenuti e cooperare lealmente con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria;

F.

considerando che l’articolo 287 TFUE prevede che «La Corte presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni …»;

G.

considerando che i controlli di gestione intesi a determinare in quale misura le spese abbiano conseguito gli obiettivi perseguiti stanno diventando sempre più importanti;

H.

considerando che le carenze nel sistema doganale esigono un migliore equilibrio tra controlli ridotti e un aumento dei controlli ex post;

I.

considerando che la gestione della Commissione va presentata in modo fedele al fine di consolidare la fiducia pubblica nelle istituzioni;

J.

considerando che la strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione è una strategia globale in cui rientrano le attività di quasi tutti i servizi della Commissione responsabili delle politiche interne e che il 2011 è stato il primo anno pieno in cui tale strategia è stata attuata;

K.

considerando che il dialogo interistituzionale previsto all’articolo 318 TFUE dovrebbe offrire l’opportunità di promuovere una nuova cultura del rendimento all’interno della Commissione;

L.

considerando che in futuro la commissione per il controllo dei bilanci dovrebbe essere più strettamente coinvolta nel monitorare la spesa della Commissione; si attende una migliore cooperazione con la Corte dei conti, al fine di elaborare più ampie proposte volte al miglioramento dell’efficienza nelle procedure di audit;

M.

considerando che i poteri e le risorse della commissione per il controllo dei bilanci nella procedura di discarico dovrebbero essere esaminati e stabiliti in dettaglio nell’ambito di una relazione d’iniziativa;

Azioni prioritarie per la Commissione

1.

invita la Commissione, ai fini della concessione del discarico, a presentare al Parlamento un piano d’azione per la realizzazione delle seguenti azioni prioritarie:

Comunicazione della Commissione sulla protezione del bilancio dell’Unione

a)

la Commissione dovrebbe adottare ogni anno, e per la prima volta nel settembre 2013, una comunicazione al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti, allo scopo di rendere pubblico l’impatto degli interventi preventivi e rettificativi nel contesto della protezione del bilancio dell’Unione; osserva che essa dovrebbe in particolare rendere pubblici a tempo debito tutte le sospensioni, interruzioni e trattenute mirate a prevenire errori nonché tutti gli importi (in termini nominali) recuperati per Stato membro, organizzazione internazionale o paese terzo nel corso dell’esercizio precedente tramite rettifiche finanziarie e i recuperi per tutte le modalità di gestione a livello dell’Unione e in modo disaggregato a livello degli Stati membri; la Commissione dovrebbe comprovare, per quanto possibile, che le rettifiche finanziarie hanno controbilanciato in misura adeguata gli errori compiuti e che hanno concorso a miglioramenti duraturi dei sistemi di gestione e controllo;

b)

le rettifiche finanziarie dovrebbero essere effettuate dalla Commissione per l’intero importo del contributo dell’Unione a un programma ove, a causa di errori o cattiva amministrazione dei fondi da parte di autorità nazionali o regionali, il programma sostanzialmente non consegua i suoi obiettivi, anche ove sia già stata finanziata una parte del programma e i fondi siano già stati erogati;

c)

la Commissione dovrebbe fornire i dati pertinenti riguardanti tutte le politiche gestite dalla Commissione nella nota 6 «Rettifiche finanziarie e recuperi», allegata ai conti dell’Unione;

d)

per quanto riguarda le politiche gestite con programmi pluriennali, la Commissione dovrebbe specificare, alla chiusura del periodo di programmazione, l’incidenza dei recuperi e delle rettifiche finanziarie effettuate nel corso di detto periodo sul tasso di errore; rileva inoltre che la Commissione dovrebbe comprovare che le rettifiche finanziarie hanno controbilanciato in misura adeguata gli errori compiuti e che hanno concorso a miglioramenti duraturi dei sistemi di gestione e controllo;

e)

la Commissione dovrebbe assumere una maggiore responsabilità nei confronti delle autorità nazionali di audit e dei sistemi di controllo negli Stati membri in cui è stato rilevato il maggior numero di errori; ritiene che la Commissione dovrebbe elaborare una proposta sulle possibilità di migliorare ulteriormente la certificazione e le attività delle autorità di audit in tali Stati membri; ritiene che la Commissione dovrebbe pubblicare le sue conclusioni e includerle nella revisione di metà periodo dei pertinenti regolamenti e del QFP;

Tasso di errore nella gestione condivisa

invita la Commissione a:

f)

armonizzare le prassi dei suoi servizi per quanto riguarda l’interruzione o la sospensione dei pagamenti qualora siano accertate significative carenze a livello dei sistemi di vigilanza e di controllo degli Stati membri;

g)

esortare gli Stati membri a comunicare ai suoi servizi i progetti di regolamentazione sull’ammissibilità, al fine di adattare le norme in materia di ammissibilità nazionale che risultano incompatibili con le pertinenti normative dell’Unione, e a intensificare i controlli sulla dichiarazione dei costi e l’efficacia dei controlli di primo livello;

h)

raccogliere presso gli Stati membri dati riguardanti il livello in cui le normative nazionali rendono la legislazione dell’Unione in materia di gestione del bilancio inutilmente complessa («gold-plating») e riferire in merito al Parlamento entro l’ottobre 2013; ricorda che una violazione di tali normative nazionali rappresenta un errore nella gestione del bilancio e che la Commissione ha la responsabilità ultima degli errori nell’esecuzione del bilancio dell’Unione (articolo 317 TFUE); chiede che detti dati siano trasmessi ai parlamenti nazionali una volta l’anno e che la sua commissione per il controllo dei bilanci ne sia debitamente informata;

i)

sostenere le autorità di gestione e controllo degli Stati membri nell’individuare le fonti sistematiche di errore, assicurando in particolare un’applicazione conforme delle norme in materia di appalti pubblici, e offrire a dette autorità orientamenti nell’impegno di semplificazione, sotto forma di pareri motivati da rendere pubblici;

j)

applicare il principio di proporzionalità, evitando di sottovalutare le norme intese a ridurre gli oneri amministrativi e a promuovere la semplificazione delle procedure; rileva che tra le misure addizionali ai fini della semplificazione delle procedure vi sono l’utilizzo tassativo della domanda e del resoconto sul progetto per via elettronica nonché l’unificazione e la standardizzazione dei documenti e delle procedure di gestione e attuazione dei programmi operativi;

k)

armonizzare i criteri utilizzati dai suoi servizi per la formulazione di riserve nella sua relazione annuale di attività e le differenti metodologie applicate per quantificare gli errori nel settore degli appalti pubblici in due ambiti politici specifici, ossia l’agricoltura e la politica di coesione;

l)

accelerare le procedure di revisione contabile e di rettifica finanziaria seguite dai suoi servizi e in particolare esaminare la possibilità di unire le diverse fasi della procedura in contradditorio che conduce alla rettifica finanziaria;

m)

valutare i progressi compiuti nella gestione finanziaria nei settori politici del bilancio dell’Unione al fine di pervenire a una dichiarazione di affidabilità positiva e riferire su tale valutazione entro il marzo 2014 nel contesto delle relazioni annuali di attività elaborate dai direttori generali e delle relazioni di sintesi sulle realizzazioni gestionali della Commissione nel 2013;

DG AGRI

n)

la DG AGRI dovrebbe uniformare le sue prassi in materia di interruzione dei pagamenti alle migliori prassi utilizzate nelle altre direzioni generali o negli altri servizi, nonché formulare proposte per un’attuazione e un uso migliori delle sospensioni nei settori politici come l’agricoltura e lo sviluppo rurale;

o)

tenendo conto del quadro giuridico, la DG AGRI dovrebbe interrompere e sospendere sistematicamente i pagamenti quando i controlli di primo livello evidenziano che essi sono viziati da errori materiali; i pagamenti andrebbero ripresi soltanto se prove sufficienti e pertinenti, raccolte in loco, dimostrano che le carenze sono state risolte;

p)

entro la fine di giugno 2013 la Commissione dovrebbe riferire sui progressi compiuti dal gruppo di lavoro istituito dalla DG AGRI al fine di valutare le cause primarie degli errori riguardanti lo sviluppo rurale e procedere a interventi correttivi per l’attuale periodo di programmazione e per quelli successivi; la corrispondente relazione deve essere trasmessa agli Stati membri, ai parlamenti nazionali e alla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento affinché essi possano analizzare le cause degli errori, redigere pareri non vincolanti e presentare proposte per neutralizzare gli errori riscontrati;

q)

la DG AGRI dovrebbe adottare ogni misura necessaria al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri mirati a eliminare dai loro programmi le condizioni intrinsecamente atte a comportare difficoltà in fase di attuazione e controllo;

DG REGIO

r)

la Commissione dovrebbe conservare le proprie proposte originarie riguardanti le disposizioni generali del periodo di programmazione 2014-2020 nella politica di coesione e dovrebbe insistere, nei confronti degli Stati membri, sull’esigenza assoluta di introdurre nella nuova legislazione i principi delle rettifiche finanziarie nette (8) nonché procedure e condizioni razionalizzate riguardanti le possibilità di interruzione o sospensione dei pagamenti;

s)

la Commissione dovrebbe ricorrere anche, ove possibile, alle rettifiche finanziarie nette per correggere errori gravi nell’attuale periodo di programmazione a norma dell’articolo 99 e seguenti del regolamento (CE) n. 1083/2006 (9) del Consiglio; in particolare, occorre applicare le rettifiche finanziarie nette alla chiusura del periodo di programmazione;

t)

la Commissione dovrebbe inoltre sostenere la sua posizione iniziale di non consentire la selezione secondaria di progetti materialmente completati o pienamente attuati prima della richiesta di finanziamento (i cosiddetti «progetti retroattivi») per il periodo di finanziamento 2014-2020 (10);

u)

la DG REGIO dovrebbe uniformare pienamente le sue prassi di pagamento alle migliori prassi utilizzate nelle altre direzioni generali o negli altri servizi, continuare a fare uso diretto e completo degli strumenti legali previsti dalle regolamentazioni, specialmente l’interruzione dei pagamenti o, se del caso, dalla sospensione dei programmi operativi;

v)

chiede che siano applicati controlli e requisiti più rigorosi agli Stati membri che palesemente non ottemperano alle disposizioni dell’Unione in materia di bilancio e di diritto della concorrenza (specialmente in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici); chiede che, in caso di inosservanza del diritto dell’Unione, si proceda alla sospensione sistematica dei pagamenti a titolo dei fondi strutturali pertinenti fino a quando non sia garantito il rispetto delle norme e quindi assicurato un utilizzo dei fondi conforme alle norme dell’Unione;

w)

chiede una politica di sospensione più rigorosa per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione (FC), analoga a quella già applicata con successo nell’ambito del Fondo sociale europeo, al fine di intervenire con tempestività per prevenire qualsiasi uso improprio dei fondi strutturali e di corroborare fin dall’inizio un approccio di tolleranza zero da parte della Commissione;

x)

in particolare, la DG REGIO dovrebbe interrompere sistematicamente i pagamenti e sospendere i programmi quando i controlli di primo livello evidenziano che essi sono viziati da errori materiali; i pagamenti andrebbero ripresi soltanto se prove sufficienti e attendibili dimostrano che le carenze sono state risolte;

Tasso di errore nella gestione condivisa

DG Ricerca

y)

entro la fine di giugno 2013 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento una relazione in cui valuta l’incidenza delle misure di semplificazione introdotte nel 2011;

z)

la relazione dovrebbe valutare anche i miglioramenti annunciati dalla Commissione per quanto riguarda i controlli ex ante e le strategie di revisione ex post nonché il perfezionamento degli orientamenti sugli errori più frequenti forniti ai partecipanti al Settimo programma quadro di ricerca e ai revisori contabili;

aa)

nella relazione la Commissione dovrebbe spiegare se le misure adottate per ridurre gli oneri della revisione contabile legati al fatto che sette ordinatori delegati sono responsabili del bilancio della ricerca sono state efficaci e, se del caso, proporre soluzione alternative;

Relazione di valutazione (articolo 318 TFUE) e migliore uso dei controlli di gestione

ab)

i servizi della Commissione dovrebbero sviluppare una nuova cultura del rendimento, definendo nel proprio piano di gestione una serie di obiettivi e di indicatori conformi ai requisiti della Corte dei conti in materia di pertinenza, comparabilità e affidabilità; inoltre, gli indicatori di risultato e gli obiettivi dovrebbero essere pienamente integrati in tutte le proposte riguardanti nuove politiche e programmi;

ac)

chiede alla Commissione di tenere pienamente in considerazione le osservazioni e le richieste formulate nella «Risposta della Corte dei conti europea alla seconda relazione della Commissione di valutazione dell’articolo 318»;

ad)

chiede alla Commissione, prima della revisione di metà periodo dei vari settori e programmi, di proporre una definizione chiara del valore aggiunto europeo; chiede un riesame approfondito dei programmi onde evitare effetti di delocalizzazione a livello nazionale e regionale e finanziare di fatto unicamente misure che non possano essere attuate senza l’impulso dell’Unione;

ae)

nelle loro relazioni annuali di attività i servizi dovrebbero quantificare il loro rendimento sintetizzando i risultati conseguiti con la partecipazione alle principali politiche attuate dalla Commissione; detto rendimento «settoriale» va integrato con una valutazione del rendimento della Commissione nella relazione di valutazione elaborata a norma dell’articolo 318 TFUE;

af)

la Commissione dovrebbe modificare la struttura della summenzionata relazione di valutazione, operando una distinzione tra politiche interne e politiche esterne e concentrandosi, nella sezione relativa alle politiche interne, sulla strategia Europa 2020, in quanto politica economica e sociale dell’Unione; la Commissione dovrebbe mettere in evidenza i progressi compiuti nel completamento delle iniziative faro;

ag)

auspica che in un contesto politico nuovo e migliorato mirato ai risultati tutte le relazioni di valutazione realizzate o pagate dalla Commissione siano rese disponibili integralmente al Parlamento, che può decidere di renderle consultabili sul proprio sito web;

Entrate e risorse proprie tradizionali

al fine di assicurare un’adeguata protezione degli interessi finanziari dell’Unione e di dotare l’Unione di risorse proprie sufficienti per la crescita, la Commissione dovrebbe:

ah)

presentare al Parlamento, in tempo utile per la procedura di discarico 2012, una valutazione dei costi legati al rinvio della piena applicazione del codice doganale aggiornato, con la quantificazione della relativa incidenza di bilancio;

ai)

raccogliere dati attendibili sul divario doganale e IVA negli Stati membri e riferire ogni sei mesi al Parlamento al riguardo;

aj)

individuare e attuare azioni che potrebbero aumentare l’efficacia e l’efficienza della riscossione di dazi doganali e dell’IVA negli Stati membri; la Commissione e gli Stati membri dovrebbero attuare la raccomandazione formulata dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 13/2011 (11);

ak)

individuare i canali e i regimi che consentono l’evasione e l’elusione fiscale, in particolare da parte di imprese multinazionali e tramite imprese fittizie, e promuovere contromisure appropriate; accoglie con favore a tale riguardo la relazione dell’OCSE sull’erosione della base imponibile e il profit shifting e invita la Commissione a cooperare con l’OCSE che elaborerà un piano d’azione per affrontare questo problema entro il luglio 2013;

al)

sensibilizzare gli Stati membri e l’opinione pubblica, nel contesto dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale, sul fatto che l’effettiva riscossione del gettito resta un elemento essenziale della buona gestione delle finanze pubbliche, anche in considerazione del fatto che gli aspetti riguardanti il gettito non riscosso hanno un’incidenza sulla disponibilità delle risorse proprie dell’Unione, sulla situazione economica degli Stati membri e sul mercato interno, e commissionare uno studio in cui si calcolino i potenziali benefici finanziari per gli Stati membri, in termini di gettito fiscale, qualora fossero create condizioni uniformi per contrastare l’evasione fiscale e l’elusione fiscale nell’intera Unione;

2.

esprime preoccupazione per la portata delle attività finanziarie offshore, rivelata dalla recente inchiesta «Offshore Leaks»; invita la Commissione ad adottare con urgenza misure che eliminino queste possibilità di sottrarre migliaia di miliardi di euro al normale circuito finanziario innanzitutto a fini di evasione fiscale e di occultamento dei fondi illegali alle autorità tributarie degli Stati membri;

3.

raccomanda vivamente che la Commissione adotti misure volte a garantire che tutte le attività bancarie intese a istituire strutture offshore o a fornire consulenza al riguardo siano rese illegali e che nessuna banca dell’Unione europea coinvolta in tali attività riceva o possa ricevere finanziamenti europei nell’ambito di qualsivoglia regime né beneficiare di misure nazionali di sostegno;

4.

si attende di ricevere dalla Commissione, entro due mesi, progetti di proposte legislative volte a porre fine alla prassi di individui, imprese e perfino istituzioni pubbliche di ricorrere ai paradisi fiscali;

Seguito dato alla risoluzione di discarico 2010  (12)

Monitoraggio degli strumenti di ingegneria finanziaria

5.

accoglie con favore il seguito dato dalla Commissione alla richiesta del Parlamento di maggiore trasparenza in materia di strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare rendendo obbligatoria nella legislazione pertinente la procedura di rendiconto degli Stati membri sulle questioni finanziarie (13) e di attuazione e rileva che la relazione di sintesi sui progressi compiuti in materia di finanziamento e applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria annunciata dalla Commissione nella sua relazione sul seguito dato al discarico per l’esercizio finanziario 2010 [COM(2012)585]è stata trasmessa tempestivamente al Parlamento; osserva altresì che essa riporta dati riguardanti la descrizione degli strumenti di ingegneria finanziaria e le intese per la loro attuazione, nonché le definizione degli organi di attuazione e gli importi erogati per l’assistenza nel contesto di detti strumenti;

6.

osserva che l’importo dei fondi strutturali applicato tramite gli strumenti di ingegneria finanziaria ha registrato un incremento continuo nel periodo 2007-2013, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti destinati alle imprese, e segnala che oltre il 90 % degli importi attualmente erogati ai destinatari finali è stato devoluto a imprese; chiede alla Commissione di precisare in quale percentuale gli importi attualmente erogati pervengano effettivamente alla imprese private rispetto alle imprese di proprietà maggioritaria pubblica;

7.

osserva con preoccupazione che gli strumenti di ingegneria finanziaria per lo sviluppo urbano e l’efficienza energetica/le energie rinnovabili corrispondono solo al 17 % dell’importo erogato per tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria alla fine del 2011 e inoltre che resta basso il flusso destinato a progetti urbani dettagliati;

8.

condivide le deduzioni tratte dalla Commissione nella sua relazione succitata e nei rendiconti degli Stati membri, nei termini seguenti:

le procedure di raccolta dei dati da parte delle autorità di gestione e la relativa trasmissione alla Commissione devono iniziare il prima possibile,

gli Stati membri dovrebbero essere sollecitati a fornire apporti riguardanti elementi più vasti di quelli legati soltanto agli importi impegnati ai fondi e al numero e alla tipologia dei destinatari,

la Commissione dovrebbe predisporre un maggiore orientamento agli Stati membri;

9.

rileva che la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti (14) di elaborare un progetto di relazione sull’uso del FESR a sostegno dei SIF; ritiene che questo sia un primo passo e teme che l’analisi della rete di valutazione specializzata evidenzi una serie di gravi problemi, per esempio: la mancanza di comprove per determinare se l’entità del sostegno corrisponde alle dimensioni dei divari nel mercato dei crediti e dei finanziamenti azionari; la mancanza di comprove per valutare se le dimensioni dei fondi di capitale di rischio stabilite con il sostegno FESR siano sufficienti per essere praticabili; la scarsità di dati sui costi legati all’introduzione e al funzionamento dei SIF per quanto riguarda i sussidi non rimborsabili; la complessità delle regolamentazioni e le incognite che gravano sulla loro interpretazione;

10.

invita la Commissione a compiere passi concreti per migliorare in modo significativo l’uso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai fini di una migliore protezione degli interessi finanziari dell’Unione;

11.

rinnova l’invito del Parlamento alla Commissione a valutare in modo oggettivo e critico le esperienze raccolte con gli strumenti di ingegneria finanziaria nella politica di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013, a presentare una valutazione dei rischi esaminando in modo distinto i singoli strumenti di ingegneria finanziaria nonché alla luce della struttura di rischio dei beneficiari degli stessi, e a riferire ogni anno al Parlamento in merito all’uso degli strumenti di ingegneria finanziaria negli Stati membri, includendo parametri comparabili sull’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli strumenti di ingegneria finanziaria, così come le modalità con cui la Commissione coordina, assicura coerenza e riduce i rischi di sovrapposizione tra i diversi ambiti politici;

Catena/sequenza di responsabilità

12.

deplora che la Commissione continui a ignorare costantemente la richiesta formulata da tempo dal Parlamento di aggiungere la firma dei Commissari competenti alle relazioni annuali di attività delle diverse direzioni generali corrispondenti; rileva tuttavia che la relazione di sintesi è approvata dal collegio dei Commissari e contiene una dichiarazione specifica che evidenzia la responsabilità finale della Commissione per la gestione dei suoi ordinatori sulla base delle garanzie e delle riserve che essi hanno presentato nelle relazioni annuali di attività; ritiene pertanto che il collegio, quando adotta la relazione di sintesi, prende atto dei problemi nelle rispettive direzioni generali e può esserne reputato responsabile;

13.

invita la Commissione a migliorare ulteriormente la qualità e la comparabilità delle sue relazioni annuali di attività;

14.

si compiace che la Commissione gli abbia consentito l’accesso ai riepiloghi annuali degli Stati membri; deplora tuttavia la circostanza che soltanto 17 Stati membri abbiano autorizzato la Commissione a farlo; chiede alla Commissione di comunicare i provvedimenti e le misure che intende adottare per far sì che i restanti 10 Stati membri autorizzino l’accesso;

Uso dei prefinanziamenti

15.

si compiace delle nuove norme introdotte nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 sulla liquidazione regolare dei prefinanziamenti e sollecita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per attenersi alle raccomandazioni della Corte dei conti in merito ai dati e ai metodi contabili pertinenti;

Imposizione di sanzioni effettive nelle principali aree di spesa

16.

riconosce che le proposte della Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020 corrispondono ampiamente alle preoccupazioni espresse dal Parlamento nella sua risoluzione allegata alla decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio 2008 (15), con la proposta di introdurre rettifiche finanziarie nette per gli Stati membri nonché procedure e condizioni di ampia portata per disciplinare l’interruzione o la sospensione dei pagamenti; osserva che tali proposte chiariscono anche talune norme in materia di ammissibilità e vietano espressamente la possibilità che le autorità di gestione selezionino progetti materialmente completati o pienamente attuati prima della richiesta di finanziamento (i cosiddetti «progetti retroattivi»);

17.

chiede alla Commissione di studiare le possibilità di istituire un sistema di rettifica per i settori esposti a errori di spesa, in cui il valore materiale degli errori nell’anno «n» sia interamente o parzialmente detratto dalle richieste annuali di rimborso presentate dalla organizzazioni di accreditamento, in base alla gravità delle irregolarità;

L’attività di audit della Corte dei conti

18.

ricorda che l’articolo 287 TFUE recita: «La Corte presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni […]»;

19.

ricorda che la Corte dei conti esprime non solo un parere sull’affidabilità dei conti, ma anche tre pareri sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti; ritiene che tale varietà di esposizioni non facilitino ai deputati al Parlamento europeo il compito di valutare l’esecuzione del bilancio da parte della Commissione;

20.

rileva che la Corte stabilisce, in base alle sue verifiche, il tasso di errore più probabile, che nel 2011 si attestava sul 3,9 % dei pagamenti, che secondo le norme internazionali di revisione contabile la Corte dei conti considera il 2 % la soglia materiale del tasso di errore generalmente accettabile e che, ove il tasso più probabile di errore sia superiore a detta soglia, la Corte esprime parere negativo;

21.

segnala che, in conformità delle norme internazionali di revisione contabile, spetta al revisore esterno fissare in piena indipendenza la soglia di errori;

22.

sottolinea che occorre distinguere tra gli errori e le frodi e ritiene che nella gran maggioranza dei casi gli errori dipendano da anomalie amministrative, molte delle quali derivano dalla complessità della normativa nazionale e dell’Unione, che possono essere rettificate; ricorda alla Commissione che comunque l’attuale tasso di errori resta elevato in misura inaccettabile e che il Parlamento ha adottato un approccio di tolleranza zero per gli errori;

23.

evidenzia altresì il fatto che un tasso di errori, di per sé, non consente una panoramica globale dell’efficacia delle politiche dell’Unione; è pertanto del parere che le verifiche della conformità vadano associate a verifiche del rendimento che valutino l’economicità, l’efficienza e l’efficacia degli strumenti politici dell’Unione; segnala la circostanza che l’Ufficio per la responsabilità governativa degli USA (Government Accountability Office) si concentra di più sulle verifiche del rendimento che su quelle della conformità;

24.

constata che sussistono talune divergenze di opinione tra la Corte dei conti e la Commissione per quanto riguarda le modalità con cui gli errori vanno calcolati, segnatamente se i prefinanziamenti vadano inclusi o esclusi, nonché il computo degli errori quantificabili e non quantificabili, le modalità con cui i recuperi e le rettifiche finanziarie vadano valutati nell’esame generale dell’incidenza finanziaria degli errori e della capacità correttiva dei sistemi; ritiene che tali approcci divergenti rispecchino i ruoli differenti svolti dalle istituzioni, segnatamente rispettivamente la funzione di controllo e quella di gestione; chiede alla Corte dei conti di prendere in considerazione, nella sua prossima relazione annuale, la possibilità di operare un distinzione fra tali categorie controverse di tassi di errore e di classificare per settore le politiche e i risultati in materia di recupero e rettifiche finanziarie;

25.

riconosce che competenza e metodologia possono mutare nel corso del tempo; insiste tuttavia sul fatto che i risultati delle verifiche devono restare comparabili al fine di consentire al Parlamento di procedere a una valutazione politica durante un lasso di tempo maggiore;

26.

chiede pertanto di intensificare la cooperazione tra le istituzioni nazionali di controllo e la Corte dei conti europea, in applicazione dell’articolo 287, paragrafo 3, del TFUE;

27.

propone di prendere in esame la possibilità che organi nazionali di revisione contabile rilascino, in qualità di revisori esterni indipendenti e in conformità delle norme internazionali di revisione contabile, attestati nazionali di revisione contabile riguardanti la gestione dei fondi dell’Unione; detti attestati andrebbero presentati ai governi degli Stati membri al fine di essere prodotti come elementi della procedura di discarico, secondo una procedura interistituzionale da perfezionare;

La dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti

Affidabilità dei conti — Giudizio senza riserve

28.

accoglie positivamente il fatto che i conti annuali dell’Unione europea per l’esercizio 2011 forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Unione al 31 dicembre 2011 e dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data;

Legittimità e regolarità delle entrate — Giudizio senza riserve

29.

prende atto con soddisfazione che le entrate su cui sono basati i conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

Legittimità e regolarità degli impegni — Giudizio senza riserve

30.

prende atto con soddisfazione che gli impegni su cui sono basati i conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;

Legittimità e regolarità dei pagamenti — Giudizio negativo

31.

deplora profondamente che i pagamenti continuino a essere inficiati da errori in misura rilevante;

32.

intende che il giudizio negativo della Corte dei conti si fonda sull’osservazione del fatto che i sistemi di supervisione e di controllo sono solo parzialmente efficaci e che, di conseguenza, i pagamenti subiscono un tasso di errore più probabile pari al 3,9 %;

33.

osserva con preoccupazione che i gruppi tematici agricoltura, sostegno al mercato e aiuti diretti, sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute, politica regionale, energia e trasporti, occupazione e affari sociali, nonché ricerca e altre politiche interne, sono inficiati da errori in misura rilevante;

34.

ricorda che il tasso di errore annuo più probabile per i pagamenti nell’esercizio 2010 era stato valutato al 3,7 % e, nell’esercizio 2009, al 3,3 %; esprime costernazione in merito a questo aumento, in quanto inverte la tendenza positiva osservata negli esercizi 2007, 2008 e 2009; invita pertanto la Commissione a prendere le iniziative necessarie per conseguire una tendenza che mostri una diminuzione significativa del tasso di errore; sottolinea la propria opinione, secondo cui «[…] il raggiungimento di tale obiettivo è un elemento essenziale per valorizzare in pieno le spese dell’Unione europea in futuro e per avanzare verso una DAS positiva» (16);

35.

attribuisce tale tendenza soprattutto all’aumento del tasso di errore più probabile nel settore agricoltura ed è preoccupato, in particolare, dell’elevato livello di errore nell’ambito dello sviluppo rurale, nel quale il tasso di errore più probabile registrato è pari al 7,7 %;

36.

invita la Corte dei conti ad adeguare le relazioni speciali su determinati settori di intervento in maniera sempre più orientata alla comparabilità con i periodi precedenti;

Raccomandazione del Consiglio

37.

si rammarica che il Consiglio continui a rifiutare di collaborare con il Parlamento in relazione al discarico dello stesso Consiglio; è del parere che in tali circostanze la commissione per il controllo dei bilanci abbia a disposizione strumenti estremamente limitati e che alla fine sia costretta a rivolgere alla Commissione le sue domande e richieste di informazioni in merito al bilancio del Consiglio;

38.

prende atto della raccomandazione del Consiglio di concedere il discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2011; rileva che Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno votato contro la concessione del discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 2011; prende atto delle osservazioni dei citati paesi:

per la diciottesima volta consecutiva la Corte dei conti non è stata in grado di formulare una dichiarazione di affidabilità positiva senza riserve,

va sottolineato che la credibilità della spesa dell’Unione passa per una sana gestione finanziaria a tutti i livelli, una contabilità ordinata e una rendicontazione trasparente di tutti gli attori coinvolti,

va precisato che l’80 % del bilancio dell’Unione è speso in base al sistema della gestione concorrente da parte degli Stati membri,

purtroppo delle sette autorità di audit degli Stati membri valutate dalla Corte dei conti solo quattro sono state giudicate efficaci,

occorre chiedere agli Stati membri di fornire dati completi, trasparenti e precisi nell’ambito delle rispettive sintesi annuali,

occorre incoraggiare la Commissione a continuare a svolgere un ruolo guida in termini di miglior gestione finanziaria da parte di tutti gli Stati membri, anche per quanto concerne la rigorosa applicazione di sanzioni quali sospensioni e interruzioni;

39.

constata nel presente contesto l’elevato numero di riserve della Commissione in merito alla gestione del FESR/Fondo di coesione e ai sistemi di controllo per il periodo 2007-2013, ad esempio nei Paesi Bassi e nel Regno Unito; incoraggia il Consiglio a trarre conclusioni dalle osservazioni dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito realizzando valutazioni inter pares della gestione finanziaria e della qualità dei risultati dei singoli Stati membri;

Questioni orizzontali

Responsabilità della Commissione e degli Stati membri nell’ambito della gestione concorrente

40.

sottolinea che, ai sensi dell’articolo 317 TFUE, la Commissione è responsabile, in ultima istanza, dell’esecuzione del bilancio dell’Unione; rileva che, anche se la Commissione attua il bilancio in gestione concorrente, le funzioni di esecuzione sono delegate agli Stati membri a norma dell’articolo 53 ter del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002;

41.

sottolinea a questo proposito che la responsabilità dei direttori generali è una chiave di volta dell’attuale sistema di gestione dei fondi dell’Unione da parte della Commissione e rimarca l’importanza che essi presentino in maniera accurata i risultati di gestione nelle loro relazioni annuali d’attività;

42.

ricorda che nella risoluzione sul discarico 2010 il Parlamento ha proposto di istituire, nell’ambito della Commissione 2014-2019, un commissario addetto a tempo pieno al controllo dei bilanci;

43.

si attende che gli Stati membri siano pienamente consapevoli dell’obbligo loro incombente a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, e in base al principio della cooperazione leale, di assistere in maniera attiva ed efficace l’Unione nello svolgimento dei compiti derivanti dai trattati;

44.

insiste, a questo proposito, sull’importanza dell’articolo 53 ter del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002 il quale prevede che, nel dare esecuzione al bilancio, gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione; sottolinea a questo proposito che l’articolo 59, paragrafo 2 del nuovo regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 precisa che tali misure devono, tra l’altro, a) assicurare che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano eseguite effettivamente e in conformità della normativa settoriale applicabile e b) prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;

45.

rileva che il sistema attuale non garantisce la piena trasparenza dei beneficiari degli aiuti a titolo del FESR/Fondo di coesione; nell’ambito del quadro esistente, la Commissione mette a disposizione un portale da cui è possibile accedere agli elenchi dei beneficiari che figurano sui siti web nazionali, i quali sono disponibili soltanto nella rispettiva lingua del paese e non seguono criteri comuni; si attende che la futura normativa a disciplina degli strumenti strutturali garantisca che gli Stati membri forniscano i dati sui beneficiari finali degli aiuti FESR/Fondo di coesione, affinché siano pubblicati sul sito web ufficiale della Commissione in una delle tre lingue di lavoro dell’Unione e sulla base di un insieme di criteri comuni, che consentano di effettuare raffronti e individuare errori;

46.

rileva l’esistenza di sostanziali differenze tra le prestazioni amministrative degli Stati membri in materia di entrate e spese nell’ambito della gestione concorrente, in particolare per quanto riguarda l’individuazione di irregolarità, frodi ed errori e i controlli finanziari sia in ambito doganale sia riguardo alle modalità di spesa dei finanziamenti dell’Unione; constata che la Commissione controlla a tutt’oggi le prestazioni amministrative in maniera reattiva e caso per caso, e pertanto non svolge un’analisi adeguata delle tendenze in grado di individuare i settori a rischio; invita la Commissione ad applicare la metodologia dell’analisi delle tendenze allo scopo di individuare i rischi finanziari e adottare provvedimenti volti a migliorare le prestazioni amministrative degli Stati membri;

47.

accoglie positivamente il fatto che, a norma dell’articolo 59, paragrafi 3, 4 e 5 del nuovo regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, le autorità di gestione degli Stati membri dovranno, in futuro, trasmettere annualmente alla Commissione la propria contabilità, corredata da una dichiarazione di gestione, un riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati e il parere di un organismo di revisione contabile indipendente;

48.

è convinto che le dichiarazioni di cui sopra, assieme a una deliberazione autocritica da introdurre in sede di Consiglio (attualmente mancante) e a un’equilibrata valutazione reciproca tra gli Stati membri che sia franca e aperta, porterebbero a un’esecuzione di bilancio migliorata e più efficace, incrementerebbero l’efficacia delle politiche, dei programmi e dei progetti, a tutto vantaggio della solidarietà tra Stati membri e a scapito della sfiducia reciproca — un risultato preferibile ai tagli di bilancio che pregiudicano la ripresa economica e la fiducia dei cittadini europei in un’Europa di tutti;

49.

accoglie positivamente il fatto che gli Stati membri possono pubblicare, al livello appropriato, le suddette informazioni e fornire inoltre dichiarazioni firmate all’opportuno livello sulla base di tali informazioni; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché forniscano le dichiarazioni volontarie di gestione previste dall’articolo 59, paragrafo 5, del nuovo regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, promuovendo le migliori prassi; insiste affinché il Parlamento riceva sia le dichiarazioni di gestione che le dichiarazioni volontarie;

50.

rileva che la Commissione deve fornire orientamenti agli Stati membri in merito all’elaborazione di sintesi annuali significative; osserva che, a tal fine, le informazioni fornite sui programmi operativi nell’ambito della gestione concorrente dovrebbero essere standardizzate in termini di forma e contenuto; è del parere gli debbano essere messe a disposizione sintesi annuali pubblicate non soltanto nella lingua dello Stato membro, migliorando così la trasparenza e la rendicontabilità;

51.

osserva tuttavia che né la Corte dei conti, né la Commissione considerano che i riepiloghi annuali siano attualmente una valida fonte di informazioni per valutare la conformità dei beneficiari o i loro risultati; torna a invitare la Commissione ad analizzare i punti di forza e le debolezze dei sistemi di controllo nazionale sulla base dei riepiloghi annuali ricevuti; ritiene che la situazione sia inaccettabile e chiede alla Commissione di attivarsi immediatamente per garantire che i prossimi riepiloghi annuali siano utili alla valutazione dei risultati ottenuti dai beneficiari;

52.

segnala che i riepiloghi annuali forniti dagli Stati membri sono stati ritenuti, nel loro formato attuale, non particolarmente positivi in termini di valore aggiunto e che gli elementi di conformità dell’attuale riepilogo annuale riprendono una seconda volta dati facilmente disponibili presso altre fonti (17); esorta pertanto tutti gli Stati membri a incrementare l’utilità dei rispettivi riepiloghi annuali includendo un’analisi globale dei risultati nonché una dichiarazione sul livello globale di affidabilità a dimostrazione del loro impegno a favore della sana gestione dei fondi dell’Unione e della trasparenza; esorta in particolare l’Austria, il Belgio, la Germania, l’Irlanda, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia e la Spagna a seguire senza indugio l’esempio dei quindici Stati membri che hanno incluso dichiarazioni sul livello globale di affidabilità nelle rispettive sintesi annuali relative alle azioni strutturali svolte nell’ambito del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (18), cosicché la commissione per il controllo dei bilanci possa beneficiare delle informazioni in questione nell’ambito della procedura di discarico 2012; si attende che, qualora uno Stato membro ometta di presentare per tempo tale dichiarazione, lo stesso presenti una dichiarazione completa circa le ragioni di tale decisione;

53.

invita gli Stati membri a elaborare dichiarazioni di gestione nazionali all’appropriato livello politico; invita la Commissione a elaborare un modello per tale dichiarazione;

54.

invita la Commissione a definire nel breve termine, in cooperazione con gli Stati membri, un modello per le dichiarazioni di gestione nazionali che renda tali dichiarazioni significative e comparabili; chiede alla Commissione di esprimere apertamente il suo parere in merito alle citate dichiarazioni; ritiene che tali dichiarazioni debbano, tra l’altro, certificare il rispetto di criteri (come la veridicità e correttezza dei conti, l’efficacia delle procedure amministrative e di controllo e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti) e specificare l’estensione delle riserve e rinunce a esprimere un giudizio; chiede alla Commissione di presentare proposte per ridurre l’onere dei controlli per gli Stati membri o le regioni che, secondo le relazioni annuali della Corte dei conti e le rispettive dichiarazioni di gestione nazionali, registrano sistematicamente buoni risultati; ritiene che la Corte dei conti e la Commissione debbano poter tenere conto della sostanza delle dichiarazioni di gestione nazionale nei loro lavori di revisione contabile;

55.

prende atto delle informazioni dettagliate illustrate nel quadro di controllo di seguito riportato in merito alle due iniziative riguardanti i contributi degli Stati membri in relazione al miglioramento dell’efficacia della gestione condivisa:

Quadro di controllo

 

Dichiarazioni nazionali di gestione

«Dichiarazione sul livello globale di affidabilità» nelle sintesi annuali per le azioni a livello strutturale»

Austria

No

No

Belgio

No

No

Bulgaria

No

Cipro

No

Danimarca

Estonia

No

Finlandia

No

Francia

No

Germania

No

No

Grecia

No

Irlanda

No

No

Italia

No

No

Lettonia

No

No

Lituania

No

No

Lussemburgo

No

No

Malta

No

No

Paesi Bassi

No

Polonia

No

No

Portogallo

No

Regno Unito

Repubblica ceca

No

Romania

No

Slovacchia

No

Slovenia

No

Spagna

No

No

Svezia

Ungheria

No

Affidabilità delle attestazioni della dirigenza della Commissione

56.

osserva che il numero totale di riserve formulate dai direttori generali della Commissione nelle loro relazioni annuali di attività è aumentato da 17 nel 2010 a 27 nel 2011 e che l’impatto finanziario complessivo stimato delle riserve è aumentato a 1 959 milioni di EUR, pari all’1,5 % dei pagamenti effettuati nel 2011 (2010: 423 milioni di EUR, pari allo 0,3 %);

57.

teme che tale andamento rispecchi un elevato rischio di errore in alcuni settori, quali lo sviluppo rurale, la coesione o il Settimo programma quadro, come riconosciuto dai direttori generali della Commissione e corroborato dai risultati delle revisioni contabili della Corte dei conti;

58.

accoglie positivamente le istruzioni fornite dal segretario generale della Commissione e dal direttore generale della DG Bilancio ai direttori generali e capiservizio della Commissione sulle modalità di calcolo del tasso di errore residuo che, come indicato dalla Corte dei conti, hanno prodotto un miglioramento in alcune relazioni annuali di attività;

59.

deplora tuttavia che la Corte dei conti abbia rilevato debolezze in tali istruzioni e nella loro applicazione, soprattutto per quanto riguarda il tasso di errore residuo; esorta la Commissione a modificare le istruzioni di conseguenza, attribuendo al provvedimento priorità immediata;

60.

riconosce i progressi compiuti dalla Commissione nel determinare la misura in cui le operazioni restano inficiate da errori, ma osserva con delusione che la Corte dei conti ha concluso che il tasso di errore residuo non rappresenta ancora un indicatore affidabile;

61.

incoraggia la Commissione a fare progressi pubblicando dati più precisi e affidabili su recuperi e rettifiche finanziarie e a fornire informazioni che consentano di riconciliare, per quanto possibile, l’anno in cui viene effettuato il pagamento, l’anno in cui viene individuato il relativo errore e l’anno in cui il conseguente recupero o la rettifica finanziaria viene menzionata nelle note allegate ai conti (19);

62.

accoglie la relazione della Commissione sulle rettifiche finanziarie, compreso l’importo effettivamente recuperato e ricondotto nel bilancio, a conclusione del periodo di programmazione 2000-2006 nell’ambito della politica regionale, la quale deve indicare l’impatto delle rettifiche effettuate nel corso di tale periodo e alla sua chiusura sul tasso complessivo di errore di tale periodo di programmazione;

63.

invita la Commissione a estendere questa prassi di rendicontazione alle altre politiche gestite da programmi pluriennali;

64.

raccomanda, rifacendosi all’opinione espressa dalla Corte dei conti, che si stabilisca un chiaro collegamento tra gli importi presentati nelle relazioni annuali di attività, in particolare per stabilire il tasso di errore residuo, e le informazioni sui recuperi e le rettifiche finanziarie presentati nei conti;

65.

rileva che la Commissione è in grado di fornire un quadro generale delle rettifiche degli errori e delle irregolarità individuate nel 2011, in particolare per la parte di bilancio eseguita nell’ambito della gestione concorrente (20);

66.

suggerisce alla Commissione di invitare i suoi direttori generali a raccogliere sistematicamente tali dati e a pubblicarli nelle loro relazioni annuali di attività;

67.

invita la Commissione a trasmettere, in tempo per la corrispondente procedura di discarico, comunicazioni annuali al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti elencando, per paese e per programma, le rettifiche finanziarie e i recuperi effettuati, al fine di dimostrare i risultati che ottiene nello svolgere il suo ruolo di tutela del bilancio dell’Unione; sollecita la Commissione a elaborare una classifica sulla base di tali informazioni;

68.

rileva con preoccupazione che la summenzionata nota 6 allegata ai conti consolidati riguarda solamente le rettifiche finanziarie e i recuperi effettuati a livello dell’Unione e che le informazioni relative alle dismissioni, ai recuperi e ai recuperi in corso di fondi strutturali effettuati dagli Stati membri non sono pubblicate per motivi di affidabilità, «poiché rimangono dubbi in merito alla qualità e alla completezza dei dati presentati da alcuni Stati membri e/o per alcuni programmi»; invita la Commissione a rendere ogni anno pubblici in una comunicazione tutti gli importi rettificati nel corso dell’esercizio precedente tramite rettifiche finanziarie e recuperi per tutte le modalità di gestione a livello di Unione e da parte degli Stati membri;

69.

esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione stessa conferma, nella precitata nota 6, la valutazione della Corte dei conti sull’inaffidabilità dei sistemi di vigilanza e di controllo degli Stati membri e deplora profondamente che ciò possa minare l’affidabilità delle dichiarazioni della dirigenza della Commissione; invita la Commissione ad assicurare che i dati trasmessi dagli Stati membri siano completi e pienamente affidabili;

70.

ricorda in questo contesto che, adottando la relazione di sintesi sulla base delle garanzie e delle riserve espresse dai propri direttori generali e capi servizio nelle rispettive relazioni annuali di attività, la Commissione si assume la piena responsabilità politica della gestione del bilancio dell’Unione europea (21);

71.

accoglie positivamente i miglioramenti apportati al parere globale formulato dal revisore dei conti interno alla Commissione, sul quale si basa anche la relazione di sintesi, ma osserva che il parere positivo fornito dal revisore interno si basa soprattutto sulle garanzie espresse nelle relazioni di attività annuali da parte degli alti quadri della Commissione;

72.

ribadisce pertanto la sua precedente richiesta che la Commissione elabori relazioni annuali di attività affidabili e oggettive;

Responsabilità degli Stati membri

73.

osserva che i due settori politici maggiormente proni a elevati tassi di errore (sviluppo rurale, ambiente, pesca e sanità nonché politica regionale, energia e trasporti) sono perlopiù eseguiti nell’ambito della gestione concorrente; deplora che il tasso di errore più probabile stimato ammonti rispettivamente al 7,7 % e al 6 %;

74.

sottolinea che il presidente della Corte dei conti ha osservato che «le autorità nazionali mettono in atto la prima e più importante linea di difesa a tutela degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione ed è necessario un maggior grado di impegno da parte delle autorità nazionali nell’amministrazione e nel controllo dei fondi unionali» (22); sottolinea in questo contesto la corresponsabilità degli Stati membri per una migliore gestione della spesa; ritiene inoltre che il coinvolgimento attivo dei parlamenti nazionali, attraverso le rispettive commissioni competenti per il controllo sull’utilizzo del denaro dei contribuenti dell’Unione negli Stati membri (analoghe alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo), potrebbe portare, se realizzato non solo a livello di controllo politico e specializzato, ma anche nell’ambito del processo di programmazione della nuova politica di coesione, a tassi di errore più bassi nonché a una migliore trasparenza e legittimazione democratica del processo di assorbimento dei fondi dell’Unione;

75.

deplora il fatto che, nel 62 % delle operazioni nel settore della politica regionale sottoposte a revisione contabile e inficiate da errore, e nel 76 % delle operazioni del FSE sottoposte a revisione contabile, gli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti a rilevare e correggere almeno parte degli errori prima di chiedere rimborsi alla Commissione e che, nel settore dello sviluppo rurale, la Corte dei conti ha verificato che i controlli in loco non sono sempre stati effettuati adeguatamente; esorta pertanto gli Stati membri e la Commissione a rafforzare urgentemente i controlli di primo livello per far fronte all’inaccettabile livello di cattiva gestione descritto;

76.

invita il Consiglio e il Coreper ad accertarsi che, periodicamente, i sistemi nazionali di controllo e la corresponsabilità degli Stati membri in relazione al miglioramento della spesa siano inseriti come punti specifici all’ordine del giorno delle riunioni del competente Consiglio dei ministri nonché discussi alla presenza della Commissione;

77.

chiede alla Corte dei conti di formulare, a norma dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE, un parere sull’indipendenza delle autorità nazionali di revisione contabile nell’ambito della gestione concorrente;

Appalti pubblici, criteri di ammissibilità

78.

osserva che molti errori derivano da un’incorretta applicazione di norme nazionali (in particolare per quanto riguarda gli errori nell’ambito del FSE nel 2011, per il quale la violazione di norme nazionali ha contribuito all’86 % del tasso di errore) e che gli errori riguardanti l’ammissibilità (in particolare per quanto riguarda i beneficiari di sovvenzioni) e le violazioni di norme in materia di appalti pubblici (soprattutto in relazione ai fondi soggetti a gestione concorrente e indiretta) costituiscono le due principali fonti di errore;

79.

accoglie pertanto positivamente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, adottata dalla Commissione il 20 dicembre 2011 [COM(2011)896], in quanto mira a semplificare le regole e renderle più flessibili ai fini di una maggiore efficienza della spesa pubblica; osserva, ciò nondimeno, che anche le norme nazionali in materia di appalti pubblici dovrebbero essere semplificate in accordo con la legislazione unionale;

80.

deplora che gli errori possono anche derivare dalla sovrapposizione alle norme unionali di norme nazionali inutilmente complesse e, quindi, difficili da attuare e verificare da parte degli stessi Stati membri, che creano un onere aggiuntivo e artificiale per i beneficiari («placcatura d’oro»);

81.

osserva che tali norme non solo aumentano senza necessità i tassi di errore, in quanto ogni violazione è considerata un errore nell’ambito della gestione del bilancio dell’Unione anche se sono gli Stati membri ad essere responsabili per queste norme inutilmente complesse, ma possono anche portare la Commissione a emanare ordini di riscossione;

82.

esorta gli Stati membri a identificare, in coordinamento con la Commissione e in consultazione con la Corte dei conti, le norme nazionali inutilmente complesse al fine di semplificarle, e a riferirgli in merito; osserva, a tale proposito, l’opportunità di valutare meglio il potenziale in termini di elaborazione di una documentazione di gara uniforme per le procedure di appalto pubblico;

83.

invita la Commissione ad applicare condizioni e controlli più rigorosi negli Stati membri in cui siano accertate violazioni delle norme giuridiche in materia di bilancio e concorrenza (soprattutto per quanto concerne l’aggiudicazione di appalti pubblici), sospendendo direttamente i finanziamenti a titolo nei fondi strutturali in caso di dubbio fino a quando non siano garantiti il rispetto delle norme e quindi un utilizzo dei fondi conforme alle norme dell’Unione;

84.

incoraggia i servizi della Commissione ad avviare un progetto di azione pilota, come la DG Occupazione ha fatto per i settori politici ad alto rischio di errore, volto a identificare i principali settori nei quali la semplificazione potrebbe contribuire a ridurre il tasso di errore a livello dei beneficiari;

85.

sollecita la Commissione a sviluppare strumenti aggiuntivi per agevolare il processo di consultazione con i beneficiari e migliorare la risposta interattiva diretta fornita dagli stessi alle autorità nazionali, in linea con gli sforzi volti a semplificare le norme nazionali e a ridurre il tasso di errore;

86.

rinnova l’invito alla Commissione affinché indichi quali Stati membri sono responsabili degli errori quantificabili cumulativi identificati; non comprende i vincoli imposti alla Corte dei conti dal suo metodo statistico a campione, che impedisce di fatto alla Corte dei conti di indicare quali sono gli Stati membri con il più elevato tasso di errore; chiede alla Corte dei conti di confrontare le risultanze delle sue revisioni contabili con quelle della Commissione, al fine di individuare quali sono gli Stati membri o le regioni maggiormente toccati dal livello e/o dal prodursi di errori;

Meccanismo europeo di stabilità

87.

prende atto dell’entrata in vigore del meccanismo europeo di stabilità, ma deplora che tale meccanismo sia stato posto in essere al di fuori del contesto istituzionale dell’Unione, in quanto ciò preclude un controllo democratico, politico e di bilancio da parte delle istituzioni dell’Unione, in particolare del Parlamento europeo; sottolinea il fatto che la creazione del meccanismo al di fuori delle istituzioni dell’Unione rappresenta una battuta d’arresto per lo sviluppo dell’Unione, segnatamente a scapito del Parlamento, della Corte dei conti e della Corte di giustizia dell’Unione europea; ritiene indispensabile che il meccanismo europeo di stabilità sia esaminato almeno una volta l’anno nell’ambito di una discussione in Aula, alla presenza del Consiglio e della Commissione, sulla base della relazione annuale del consiglio dei governatori del MES;

Strategia antifrode

88.

invita la Commissione a riferire e a valutare le strategie antifrode messe a punto nelle singole direzioni generali in seguito all’adozione della nuova strategia antifrode della Commissione [COM(2011)376] e il piano d’azione interno (SEC(2011)787] per la sua attuazione nel giugno 2011;

Industria del tabacco

89.

chiede alla Commissione di riferire sul modo in cui intende migliorare quanto prima le disposizioni intese a introdurre una gestione proattiva dei potenziali conflitti d’interesse e del fenomeno delle «porte girevoli»;

90.

invita la Commissione a riferire sulle proprie modalità di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo e sul modo in cui intende migliorare e chiarire la normativa esistente;

91.

chiede alla Commissione di presentargli quanto prima una sintesi di tutta la documentazione (pubblica e non pubblica) e di tutti i soggetti coinvolti nei negoziati sui quattro accordi di cooperazione con l’industria del tabacco;

92.

rileva che l’Unione è firmataria della convenzione quadro OMS per il controllo del tabacco (FCTC); ritiene che l’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3, costituisca un obbligo giuridicamente vincolante per l’Unione; invita la Commissione a riferire in merito alle modalità in cui le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 3, sono state attuate nell’Unione e nelle sue istituzioni, considerando soprattutto la seguente questione: in che misura l’attuazione segue gli orientamenti stabiliti dall’OMS all’articolo 5, paragrafo 3; si chiede in che modo e per quale motivo la Commissione si è discostata da tali orientamenti;

Gestione di bilancio

Tassi di esecuzione, eccedenze di bilancio, impegni di bilancio ancora da liquidare

93.

plaude all’elevato tasso di esecuzione del bilancio, nella fattispecie il 99,3 % degli stanziamenti di impegno (come nel 2010) e il 98,6 % degli stanziamenti di pagamento (2010: 96,6 %) e alla riduzione dell’eccedenza complessiva da 4,5 miliardi di EUR nel 2010 a 1,5 miliardi di EUR nel 2011;

94.

è preoccupato dall’accelerazione del tasso di richieste di pagamenti da parte degli Stati membri verso la fine dell’anno per quanto riguarda il FES, il FESR e il Fondo di coesione, in quanto impedisce alla Commissione di chiedere all’autorità di discarico un bilancio rettificativo in tempo per aumentare gli stanziamenti di pagamento al fine di onorare le richieste ricevute; invita pertanto la Commissione a esortare gli Stati membri a presentare la maggior parte delle domande il più presto possibile;

95.

mette in guardia da una concentrazione di una quota significativa di pagamenti nel mese di dicembre, che può influire negativamente sull’efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo e accrescere il rischio di errore;

96.

esprime inquietudine per il considerevole aumento di impegni di bilancio in sospeso, da 13 miliardi di EUR nel 2010 a 207 miliardi di EUR, soprattutto nell’ambito della politica di coesione, per il periodo di programmazione 2007-2013;

97.

insiste affinché nei prossimi esercizi siano disponibili sufficienti stanziamenti di pagamento sin dall’inizio;

Entrate

Risorse proprie tradizionali e IVA

98.

osserva che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale, ha accertato che il calcolo delle entrate non presenta errori rilevanti; teme tuttavia che, per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali, l’audit della Corte dei conti non possa coprire le importazioni non dichiarate o che sono sfuggite alla vigilanza doganale, e che la relazione annuale non fornisca pertanto una stima delle perdite per il bilancio dell’Unione a tale proposito; propone che la Corte dei conti elabori una relazione speciale sulle importazioni non dichiarate in base a un rilevamento in almeno 10 Stati membri e che adegui di conseguenza il suo programma di lavoro per il 2013;

99.

considera particolarmente importante la verifica effettuata dalla Corte dei conti sui risultati in materia di entrate e incoraggia la Corte a concentrare maggiori risorse in tale ambito; deplora che la relazione annuale, sulla quale è incentrato gran parte del lavoro della Corte dei conti, fornisca scarse informazioni sulla situazione reale per quanto riguarda l’efficiente riscossione delle entrate; invita la Corte dei conti a porre maggiore enfasi, nella sua relazione annuale, sulla revisione contabile delle entrate, al fine di fornire un quadro globale dell’efficacia del sistema di riscossione delle entrate negli Stati membri e delle conseguenze del suo malfunzionamento;

100.

ricorda che il Parlamento sorveglia la situazione riguardante la riscossione di risorse proprie nella sua relazione di iniziativa sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, elaborata annualmente sulla base di una relazione della Commissione;

101.

esprime grave preoccupazione per la constatazione della Corte dei conti circa la presenza di persistenti carenze nella vigilanza doganale nazionale, che impediscono la registrazione completa e corretta delle risorse proprie tradizionali; considera inaccettabile che il controllo delle procedure doganali negli Stati membri non funzioni adeguatamente; ricorda che il corretto svolgimento delle procedure doganali ha ripercussioni dirette in termini di calcolo dell’imposta sul valore aggiunto; è profondamente preoccupato dalle risultanze della Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011, secondo cui dalla sola attuazione del regime doganale 42 (23), nel 2009 sono emerse perdite per un importo estrapolato di circa 2,2 miliardi di EUR (24) nei sette Stati membri sottoposti a verifica, che rappresentano il 29 % dell’IVA teoricamente applicabile alla base imponibile di tutte le importazioni effettuate nell’ambito del regime doganale 42 nel 2009 nei sette Stati membri in questione;

102.

sottolinea le conclusioni della Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011, secondo la quale «l’evasione dell’IVA lede gli interessi finanziari degli Stati membri; incide sul bilancio dell’Unione in quanto comporta una riduzione delle risorse proprie basate sull’IVA; rileva che questa perdita è compensata dalla risorsa propria basata sull’RNL, il che falsa la ripartizione dei contributi versati dai singoli Stati membri al bilancio dell’Unione, e che le frodi fiscali compromettono il funzionamento del mercato interno e impediscono una concorrenza leale (25)»;

103.

sottolinea che i risultati presentati dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011 sono stati corroborati dalle conclusioni della missione investigativa della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo nei porti di Rotterdam e Anversa, svoltasi il 19 e 20 settembre 2012;osserva che l’Unione è un importante blocco commerciale e che i grandi porti europei sono caratterizzati da un intenso traffico navale; rileva che, a causa della pressione logistica, i porti in questione dipendono dalle procedure previste dal regolamento doganale e che gli operatori economici autorizzati acquisiscono una rilevanza sempre maggiore; osserva, tuttavia, che Rotterdam, ad esempio, il maggiore porto europeo, ha concesso agli importatori un elevato livello di procedure doganali semplificate rispetto ad altri grandi porti dell’Unione; sottolinea che la semplificazione delle formalità doganali deve includere un approccio adeguato ed effettivo basato sui rischi, che comporti efficaci sistemi di controllo intesi a evitare distorsioni della concorrenza e che le procedure semplificate devono essere efficacemente e periodicamente controllate dalla Commissione e dagli Stati membri; osserva che minori controlli possono tradursi in maggiori vantaggi economici per un porto ma rileva che qualsiasi riduzione ingiustificata dei controlli può nuocere gravemente agli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri;

104.

prende atto delle iniziative intraprese dalla Commissione a seguito della relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti; deplora tuttavia che, secondo la prima relazione di attività di Eurofisc per il 2011, pubblicata nel maggio 2012, le principali risultanze e osservazioni di tale relazione speciale sono ancora valide; chiede di essere informato entro settembre 2013 in merito ai progressi compiuti;

105.

è seriamente preoccupato, in particolare, per i risultati dell’ambito di lavoro 3, secondo il quale, nella maggior parte degli Stati membri, le amministrazioni fiscali non dispongono di accesso diretto ai dati doganali e che non è pertanto possibile eseguire un controllo incrociato con i dati fiscali;

106.

deplora che la Commissione non abbia messo in atto la raccomandazione n. 6 della relazione speciale n. 13/2011, che le chiedeva di presentare una proposta di modifica della direttiva IVA al fine di identificare separatamente, negli elenchi riepilogativi IVA presentati dagli operatori, le cessioni intracomunitarie successive ad importazioni effettuate a titolo di questo regime; rileva che ciò permetterebbe di conciliare in maniera efficace i dati fiscali e doganali nello Stato membro di importazione; chiede di essere informato in merito alle ragioni della mancata attuazione di detta raccomandazione;

107.

deplora il fatto che il Consiglio non abbia dato seguito alla raccomandazione della Corte dei conti di modificare la direttiva IVA al fine di rendere l’importatore (o il suo rappresentante fiscale) responsabile in solido per le perdite IVA nello Stato membro di destinazione in caso di mancata presentazione, entro i termini stabiliti, di un elenco riepilogativo IVA completo;

108.

invita la Commissione a intensificare gli sforzi per ovviare alla situazione dello stato di attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011;

109.

deplora che la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di assicurare la tempestiva attuazione del codice doganale aggiornato (CDA), che avrebbe dovuto entrare in vigore entro il 24 giugno 2013; sottolinea che ulteriori ritardi impediranno un’adeguata tutela degli interessi finanziari degli Stati membri e, di conseguenza, dell’Unione stessa; sottolinea che, secondo la Commissione, tale situazione è imputabile in larga misura all’incapacità degli Stati membri di trovare un accordo sul metodo di programmazione informatica più appropriato, oltre a risentire della stretta in termini di risorse umane e finanziarie; è preoccupato dal fatto che la Commissione e gli Stati membri stiano trascinando questa importantissima riforma, in una situazione nella quale la riscossione delle risorse proprie è tutto fuorché soddisfacente;

110.

invita la Commissione a effettuare una valutazione dei costi del rinvio dell’applicazione integrale del codice doganale aggiornato, quantificando le ripercussioni di bilancio di tale rinvio;

111.

richiama l’attenzione su uno studio commissionato dal Parlamento sull’attuazione del codice doganale aggiornato (26), dal quale risulta che, nel migliore dei casi, l’entrata in vigore di tale codice (che, se la proposta di rifusione della Commissione sarà adottata si chiamerà codice doganale dell’Unione) potrebbe aver luogo nel dicembre 2017; ricorda alla Commissione che l’unione doganale è di competenza esclusiva dell’Unione e che quest’ultima deve pertanto assicurare che gli Stati membri si conformino; invita la Commissione, di conseguenza, a intensificare gli sforzi per assicurare che il codice doganale aggiornato sia applicato il più presto possibile e, in ogni caso, per evitare il caso peggiore indicato nello studio (marzo 2033);

112.

deplora il fatto che due importanti iniziative volte a lottare contro le frodi in materia IVA, nella fattispecie la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA [COM(2012)428] e la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi [COM(2009)511] siano bloccate in sede di Consiglio;

113.

plaude al fatto che Eurofisc, una struttura operativa comune che consente agli Stati membri di rispondere rapidamente alle frodi transfrontaliere in materia di IVA, sia diventato pienamente operativo e osserva che nel febbraio 2011 è stato creato uno specifico ambito di attività per lo scambio di informazioni mirate sulle operazioni fraudolente tramite il regime doganale 42;

114.

invita la Commissione a rafforzare il coordinamento con i diversi Stati membri al fine di raccogliere dati affidabili sul divario doganale e in materia di IVA in ciascun paese e a riferire in proposito al Parlamento a scadenze regolari;

Risorsa basata sull’RNL: il volume di evasione ed elusione fiscale e il suo impatto sul bilancio dell’Unione e sulle economie degli Stati membri

115.

si compiace del piano d’azione della Commissione per intensificare la lotta alle frodi fiscali e all’evasione fiscale [COM(2012)722]; plaude, in particolare, alla proposta della Commissione di istituire un meccanismo di reazione rapida e ribadisce che tale meccanismo consentirebbe agli Stati membri di rispondere in modo più rapido ed efficace alle frodi in materia di IVA; sottolinea che il costo potenziale dell’evasione ed elusione fiscale per gli Stati membri è stimato a un importo di circa 1 000 miliardi di EUR l’anno, mentre il bilancio dell’Unione per il 2011 in termini di stanziamenti per impegni ammontava ad appena 142,5 miliardi di EUR;

Agricoltura

116.

deplora l’aumento al 4,0 % del tasso di errore nel settore politico «Agricoltura e sviluppo rurale» che copre le spese del fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e nei settori politici dell’ambiente, della pesca e della sanità;

117.

ricorda che il deteriorarsi della situazione nel campo dell’agricoltura e, in particolare, dello sviluppo rurale, è la principale causa dell’aumento del tasso di errore più probabile per tutti i pagamenti nell’esercizio 2011;

118.

osserva che, sebbene lo 0,2 % di questo tasso di errore è riconducibile a un cambiamento della metodologia utilizzata dalla Corte dei conti per calcolare le violazioni della condizionalità, il tasso di errore per l’intero settore dell’agricoltura è cresciuto, tra il 2010 e il 2011, dell’1,5 % in termini reali, passando dal 2,3 % nel 2010 al 3,8 % nel 2011 (27);

119.

prende nota dell’approccio della Corte dei conti il quale, per la prima volta, ha incluso le violazioni di condizionalità nel calcolo del tasso di errore in quanto «gli obblighi in materia di condizionalità rappresentano i requisiti di legge sostanziali che devono essere rispettati da tutti i beneficiari di aiuti diretti nonché le condizioni di base, e in molti casi le uniche, da rispettare per giustificare il versamento dell’intero importo dei pagamenti diretti» (28); invita la Corte dei conti, in tale contesto, a spiegare e motivare più nel dettaglio i suoi cambiamenti di metodologia; chiede alla Commissione e alla Corte dei conti di concordare una metodologia coerente che consenta di comparare più efficacemente i risultati su base annua dell’esecuzione del bilancio;

120.

prende nota del fatto che la Corte dei conti limita la sua revisione contabile a determinati criteri di gestione obbligatori e ai requisiti delle buone condizioni agronomiche e ambientali e che «il tasso di errore deve essere utilizzato con molta prudenza e non considerato come una valutazione globale del rispetto degli obblighi di condizionalità da parte degli agricoltori» (29);

121.

osserva che spetta agli Stati membri definire in cosa consistano le «buone condizioni agronomiche e ambientali» e a quali superfici applicarle; critica vigorosamente il fatto che saranno erogati pagamenti diretti a beneficiari che spesso non sono agricoltori; ritiene che ciò rappresenti una modalità errata di assegnare stanziamenti, che potrebbero invece essere risparmiati;

122.

constata che gli Stati membri hanno recuperato dai beneficiari 172,7 milioni di EUR durante l’esercizio 2011 e che l’importo complessivo ancora da recuperare dai beneficiari alla fine dell’anno ammontava a 1 206,9 milioni di EUR, di cui 458 milioni sono stati imputati agli Stati membri per le spese del FEAGA conformemente alla regola del 50/50; rileva che circa 25,7 milioni di EUR saranno a carico del bilancio dell’Unione per i casi dichiarati irrecuperabili durante l’esercizio 2011; sottolinea che la DG AGRI ha liquidato tutti i casi pendenti non recuperati anteriori al 2006 o al 2002 con la decisione 2011/272/UE (30) del 29 aprile 2011 e che, a seguito dell’applicazione della regola del 50/50, 27,8 milioni di EUR sono stati imputati agli Stati membri mentre 29,2 milioni di EUR sono andati a carico del bilancio dell’Unione per ragioni di irrecuperabilità;

123.

si compiace del fatto che la Corte dei conti fornisca, per la prima volta, due valutazioni specifiche: una sul sostegno al mercato e sugli aiuti diretti, da una parte, e sullo sviluppo rurale, dall’altra, e ritiene che ciò fornisca una migliore comprensione di ciascun ambito tematico; invita, tuttavia, la Corte dei conti a presentare il tasso di errore per il settore dello sviluppo rurale separatamente rispetto ai settori dell’ambiente, della pesca e della sanità, e non su basa aggregata;

124.

accoglie favorevolmente il registro contenente informazioni sui beneficiari dei pagamenti a titolo della politica agricola comune negli Stati membri; considera che questo strumento rappresenti un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza nel settore agricolo; ricorda tuttavia che, secondo la sentenza della Corte di giustizia europea del 9 novembre 2010, che invalida la legislazione in materia di persone fisiche (31), il regolamento della Commissione (CE) n. 259/2008 (32) è stato modificato in modo da limitare l’obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari dei pagamenti a titolo della PAC a favore di persone giuridiche; prende atto della proposta della Commissione relativa all’introduzione di nuove norme in materia di trasparenza, adottata il 25 settembre 2012, che prevede l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare i dati di tutti i beneficiari, comprese le persone fisiche, ad eccezione dei beneficiari per i quali l’importo annuo degli aiuti non supera una certa soglia minima, tenendo conto delle obiezioni sollevate nella sentenza della Corte di giustizia e in particolare degli aspetti legati alla protezione dei dati;

125.

prende atto della prassi attualmente riscontrata nella gestione dei fondi Sapard in base alla quale i finanziamenti sono recuperati integralmente solo in via eccezionale se il comportamento fraudolento che interessa una parte del progetto ha artificiosamente creato le condizioni in assenza delle quali il beneficiario non avrebbe ottenuto alcun sostegno per il progetto; esprime preoccupazione per l’attuale prassi raccomandata dalla Commissione all’agenzia Sapard, secondo cui un progetto che ha subito in una delle sue parti un comportamento fraudolento può essere considerato ammissibile al finanziamento se non è ritenuto di carattere artificioso, ossia se la percentuale dei costi di tutti gli elementi affetti dal comportamento fraudolento non supera il 50 % del costo totale dell’intero progetto; rileva con particolare preoccupazione che tale prassi non costituisce un deterrente contro i comportamenti fraudolenti;

Sostegno al mercato e aiuti diretti

126.

si rammarica del fatto che i pagamenti a titolo del FEAGA non siano stati esenti da errori sostanziali nel 2011, che il tasso di errore probabile stimato dalla Corte dei conti si attesti al 2,9 % e che in Austria, Finlandia, Italia, Spagna e Ungheria,i sistemi di controllo verificati dalla Corte dei conti si siano rivelati solo parzialmente efficaci nell’assicurare la legittimità e regolarità dei pagamenti;

127.

rileva che gli errori di precisione più rilevanti riguardano sovradichiarazioni delle superfici, nella maggior parte dei casi per una quota individuale inferiore al 5 %, e deplora che i tassi di errore più elevati riguardino casi di valutazione inesatta dell’ammissibilità dei pascoli permanenti e la loro registrazione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);

128.

sostiene pienamente la raccomandazione della Corte dei conti sulla necessità di garantire una valutazione corretta dell’ammissibilità dei pascoli permanenti (33);

129.

osserva con disappunto la constatazione della Corte dei conti, secondo cui l’efficacia del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) risente dell’inesattezza dei dati figuranti nelle diverse banche dati e dell’inadeguatezza della gestione amministrativa delle richieste degli organismi pagatori negli Stati membri; rammenta alla Commissione che l’introduzione del SIGC ha permesso di ridurre sostanzialmente gli errori e la invita a porre rimedio senza indugio a questa situazione, ricorrendo se del caso a sospensioni e a interruzioni dei finanziamenti;

130.

esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione, nella sua relazione annuale di attività, abbia mantenuto le proprie riserve in relazione ai sistemi SIGC in Bulgaria e in Portogallo a causa delle gravi carenze riscontrate; sottolinea che, alla luce dell’importanza del SIGC per la gestione e il controllo delle spese agricole, la presenza di gravi carenze nella sua creazione e nel suo funzionamento rappresenta un rischio per l’immagine della Commissione, anche se l’impatto finanziario non supera la soglia di rilevanza;

131.

deplora che non sia stato posto rimedio ad alcune carenze sistematiche delle procedure amministrative e di controllo osservate e commentate già in esercizi precedenti: classificazione incorretta della destinazione di uso dei terreni, sovradichiarazioni di terreni ammissibili nel sistema SIPA o errata applicazione del concetto di errore palese;

132.

deplora che la Corte dei conti abbia rilevato discrepanze nelle misurazioni in loco; insiste affinché questo tipo di ispezioni siano della qualità necessaria a identificare in modo affidabile le superfici ammissibili (34);

133.

deplora che la Corte ritenga insoddisfacente la qualità del lavoro svolto dagli organismi di certificazione controllati nell’ambito della nuova procedura volontaria per il rafforzamento della garanzia;

134.

invita la Commissione a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché gli organismi pagatori pongano rimedio alle carenze identificate nelle loro procedure amministrative e di controllo; insiste che la progettazione e la qualità del lavoro svolto dagli organismi di certificazione deve essere migliorato, al fine di fornire una valutazione affidabile della legittimità e della regolarità delle operazioni degli organismi pagatori; chiede alla Commissione di esaminare le possibilità di collaborare con soggetti privati per verificare le norme di condizionalità e ridurre gli oneri amministrativi;

Sviluppo rurale

135.

deplora che i pagamenti nel settore «sviluppo rurale, ambiente, pesca e sanità» non siano stati esenti da errori sostanziali nel 2011, che il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte dei conti si attesti al 7,7 % e che i sistemi di vigilanza e controllo verificati dalla Corte dei conti si siano rivelati solo parzialmente efficaci;

136.

osserva che il tasso di errore più probabile riguarda perlopiù l’ammissibilità di misure non connesse alla superficie, quali l’ammodernamento delle aziende agricole e la predisposizione di servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, in parte a causa di norme e condizioni di ammissibilità spesso complesse;

137.

è preoccupato dal numero elevato di errori riscontrati allorché i beneficiari sono organismi pubblici, ad esempio i comuni o lo stesso organismo pagatore (35), e che tali errori riguardino ad esempio le dichiarazioni di importi IVA non ammissibili o l’inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici; esorta quindi la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché le norme esistenti siano meglio applicate;

138.

torna a deplorare il fatto che la Commissione applichi metodi diversi per quantificare gli errori riguardanti gli appalti pubblici nei due settori politici dell’agricoltura e della coesione e che inoltre ambedue i metodi non siano allineati a quello applicato dalla Corte dei conti; invita la Commissione e la Corte dei conti ad armonizzare con urgenza il trattamento degli errori in materia di appalti pubblici in questi due settori politici (36);

139.

constata che la Corte dei conti ha individuato ingenti problemi riguardo al rispetto dei requisiti di condizionalità per l’identificazione e la registrazione degli animali (37); invita gli Stati membri a migliorare la qualità dei controlli nell’arco dell’anno senza imporre ai beneficiari maggiori oneri amministrativi;

140.

deplora che la Corte dei conti abbia identificato errori nei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri nell’ambito dello sviluppo rurale e che i tre elementi sottoposti ad audit mostrassero carenze, nella fattispecie le procedure amministrative e di controllo volte a garantire la correttezza dei pagamenti, i sistemi di controllo basati su verifiche fisiche in loco e i sistemi intesi a garantire l’applicazione e il controllo della condizionalità;

141.

invita la Commissione a tenere conto delle constatazioni della Corte dei conti al momento di definire la strategia di audit della liquidazione dei conti della DG AGRI;

142.

è particolarmente preoccupato dalle attestazioni dei dirigenti della DG AGRI, in quanto la relazione annuale di attività non spiega perché il tasso di errore residuo concernente lo sviluppo rurale sia «aumentato in maniera significativa rispetto all’esercizio precedente» (38);

143.

osserva che, secondo la Corte dei conti, il tasso di errore residuo individuato dalla DG AGRI è considerevolmente inferiore a quello risultante alla Corte stessa in quanto è «basato su dati trasmessi dagli Stati membri per il 2010 e, come rilevato nella revisione contabile della Corte, gli Stati membri non individuano o denunciano tutte le spese inammissibili, a causa delle carenze dei loro controlli sugli organismi pagatori» (39);

144.

è particolarmente preoccupato dal fatto che la DG AGRI ritenga che «in generale, gli Stati membri stanno migliorando le loro procedure amministrative e di controllo per la spesa rurale» (40), mentre la revisione contabile della Corte dei conti mostra che le procedure amministrative e di controllo attuate da Danimarca, Finlandia, Italia, Spagna e Ungheria, erano inefficaci o solo parzialmente efficaci (41); ritiene che una divergenza di valutazione così ampia tra la Commissione e la Corte dei conti renda difficile all’autorità di discarico trarre conclusioni obiettive; insiste sullo scambio di dati tra la Corte dei conti e la Commissione al fine di agevolare il cosiddetto back-casting per i periodi precedenti, ai fini di una banca dati affidabile per le comparazioni future; è convinto dell’utilità di riunioni tripartite tra la Corte dei conti, la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri interessati per elaborare analisi comuni;

145.

invita pertanto la Commissione ad adottare le misure necessarie per ridurre il tasso di errore nel settore dello sviluppo rurale e accoglie favorevolmente il fatto che la DG AGRI abbia instaurato un gruppo di lavoro per valutare le cause di errori in tale settore ed elaborare azioni correttive per il periodo di programmazione in corso e quelli futuri;

146.

invita la Commissione, ciò nondimeno, ad avviare un piano d’azione per ridurre il tasso di errore, non solo fornendo orientamenti e assistenza agli Stati membri mediante esempi di prassi eccellenti, ma anche rafforzando la sorveglianza dell’esecuzione dei programmi e comminando sanzioni quali l’interruzione e la sospensione dei pagamenti, soprattutto nell’ambito dello sviluppo rurale, con maggiore efficacia ove necessario;

147.

invita la Commissione a migliorare ulteriormente il controllo di qualità relativo ai criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di certificazione;

148.

appoggia pienamente le raccomandazioni della Corte dei conti, secondo cui le norme e le condizioni per lo sviluppo rurale vanno ulteriormente semplificate e gli Stati membri devono assicurare una migliore applicazione delle norme esistenti;

Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare

149.

esprime preoccupazione, in tale contesto, per il fatto che i settori di attività dell’ambiente e della sanità siano stati presentati insieme a quelli dello sviluppo rurale e della pesca nella relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio dell’Unione, poiché è indicato che i pagamenti effettuati fino alla fine dell’anno sono inficiati da errori rilevanti; prende atto con attenzione del fatto che tale conclusione riguarda unicamente il settore dello sviluppo rurale; chiede che la Corte dei conti adotti in futuro una diversa presentazione, che tenga conto dei risultati positivi dei settori di attività di competenza della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo;

150.

ritiene soddisfacenti i tassi globali di esecuzione delle linee di bilancio relative all’ambiente, l’azione per il clima, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare; sottolinea che il 2011 è il primo esercizio che rientra nel quadro della procedura di bilancio completa stabilita nel TFUE; ricorda una volta di più che solo lo 0,76 % del bilancio dell’Unione è destinato agli strumenti di intervento di competenza della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, tenendo presente l’evidente valore aggiunto dell’Unione in tali settori e il sostegno dei cittadini europei alle politiche dell’Unione nei settori dell’ambiente e del clima;

151.

sottolinea che il tasso globale di esecuzione in materia di ambiente e azione per il clima è pari al 99,92 %; rileva inoltre che l’esecuzione dei pagamenti è stata dell’88,05 %; constata il fatto che, per il primo anno, l’esecuzione delle linee di bilancio per l’ambiente e l’azione per il clima è stata gestita dalla direzione generale ENV e dalla nuova direzione generale CLIMA, divenuta responsabile dal punto di vista del bilancio nel 2011;

152.

esprime soddisfazione per l’esecuzione del 99,82 % del bilancio operativo di LIFE+, che mostra la necessità e l’accettazione di tale strumento unico di promozione della tutela ambientale; osserva che, nel 2011, sono stati destinati 267 179 828 EUR a progetti negli Stati membri, 8 997 284 EUR al sostegno delle attività operative delle ONG, 46 817 919 EUR a misure volte a sostenere la Commissione nel suo ruolo di avvio e monitoraggio dello sviluppo delle politiche e della legislazione e 17 589 277 EUR all’assistenza amministrativa; intende continuare a seguire da vicino la distribuzione dei fondi di LIFE + tra i tre ambiti del suo utilizzo effettivo;

153.

è consapevole del fatto che il tasso di pagamento delle azioni di LIFE + ha raggiunto solo il 58,23 % nel primo anno sotto la responsabilità della DG CLIMA; osserva che tale risultato contenuto è dovuto al fatto che la preparazione del bilancio 2011 è stata troppo ottimista e che gli importi richiesti erano troppo elevati; rileva inoltre che i regolamenti definitivi di pagamento sono stati richiesti soltanto nel 2012; sottolinea che gli stanziamenti di pagamento inutilizzati sono stati stornati su altre linee di bilancio nel contesto dello storno globale che ha luogo ogni anno a novembre; è cosciente che nel 2011 tali stanziamenti di pagamento sono stati utilizzati per far fronte agli ammanchi sulle linee di bilancio relative alla coesione;

154.

considera soddisfacenti i progressi realizzati nell’attuazione di cinque progetti pilota e due azioni preparatorie, che ammontano complessivamente a 11 765 508 EUR; è consapevole che l’esecuzione di tali azioni può essere onerosa per la Commissione a causa degli esigui importi disponibili per le procedure necessarie all’esecuzione (ad esempio, piano di azione e invito a presentare proposte); incoraggia la Commissione a concentrarsi in futuro sui progetti pilota e sulle azioni preparatorie che presentano un reale valore aggiunto per l’Unione;

155.

prende atto del livello di esecuzione del 95,1 % del capitolo 17 04 — Sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e interventi fitosanitari; è consapevole del fatto che l’esecuzione completa non era necessaria in ragione dei costi meno elevati, rispetto alle previsioni degli Stati membri, per la vaccinazione contro la febbre catarrale, dovuti al passaggio di alcuni Stati membri a programmi volontari finanziati dagli agricoltori e a una diminuzione dei casi di BSE; constata un aumento del tasso di esecuzione dei pagamenti che ha raggiunto il 98,1 % rispetto al 90,5 % nel 2010; incoraggia la Commissione a rafforzare la cooperazione con gli Stati membri al fine di ricevere i dati migliori e più precisi per le previsioni in tale settore di attività;

Pesca

156.

prende atto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sui conti annuali dell’Unione europea per l’esercizio 2011, nonché della relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio 2011; ritiene che il settore affari marittimi e pesca non rivesta una posizione di rilievo nei documenti sopra citati;

157.

esprime la propria soddisfazione per l’esecuzione complessivamente soddisfacente del titolo 11 del bilancio, che presenta un tasso di esecuzione del 97 % per gli stanziamenti di impegno e del 95 % per gli stanziamenti di pagamento; rileva inoltre che la Corte dei conti non ha formulato osservazioni di rilievo sulla relazione annuale di attività della DG MARE;

158.

invita la Corte dei conti a presentare il tasso di errore riguardante il settore della pesca separatamente da quello riguardante ambiente, sviluppo rurale e sanità, anziché su base aggregata;

159.

ricorda che nel 2010 il controllo delle catture effettuate nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca è stato insufficiente, il che ha comportato pagamenti supplementari per coprire le catture in eccesso rispetto alla quota negoziata; valuta pertanto positivamente l’azione intrapresa dalla DG MARE per migliorare il controllo delle catture nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca, che auspicabilmente dovrebbe evitare il ripetersi di questo problema evidenziato dalla Corte dei conti; prende atto che le quantità pescate in eccesso nel 2010 sono state detratte dalla quota del 2011;

160.

esorta nuovamente la Corte dei conti a inserire nel suo programma di lavoro un audit sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

161.

rileva le riserve formulate dalla DG MARE sul Fondo europeo per la pesca (FEP) nella sua relazione annuale di attività in seguito alla relazione speciale n. 12/2011 della Corte dei conti, riguardo agli investimenti a bordo finanziati ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 (42), i quali hanno aumentato la capacità di cattura dei pescherecci; constata che la DG MARE ha collaborato con gli Stati membri per affrontare i problemi identificati, esaminando i progetti finanziati ai sensi di questa disposizione del FEP con l’obiettivo di eliminare le spese non ammissibili;

162.

solleva obiezioni circa i metodi di valutazione tecnica che hanno fatto sì che determinate spese a titolo dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 siano state dichiarate non ammissibili per il fatto che avrebbero aumentato la capacità di pesca, laddove esse erano in realtà intese a modernizzare l’attività di pesca; invita la Commissione a proporre una nuova definizione di «capacità di pesca», in particolare al fine di evitare, in futuro, questo tipo di reinterpretazione;

163.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che l’aiuto pubblico sia stato utilizzato per aumentare la capacità di cattura dei pescherecci, incrementando così la sovraccapacità nel settore europeo della pesca;

164.

rileva che la seconda riserva formulata nella relazione annuale di attività della DG MARE concerne la gestione e il controllo dell’attuazione del FEP in Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia;

165.

reputa opportuno che la relazione annuale della Corte dei conti presenti in futuro separatamente gli importi riguardanti la DG MARE, al fine di aumentare la trasparenza, e che sia aumentato il numero dei controlli per assicurare una maggiore esattezza generale del campione;

166.

esorta gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per affrontare i problemi individuati e consentire così di sollevare le riserve esistenti;

Politica regionale, energia e trasporti

Tasso di errore ed efficacia

167.

deplora che la Corte dei conti abbia stimato al 6 % il tasso di errore più probabile in questo settore di spesa, un livello inaccettabilmente elevato; osserva che tale tasso di errore permane inferiore a quelli indicati dalla Corte dei conti nel periodo 2006-2008, grazie a disposizioni di controllo rafforzate e a una politica rigorosa delle interruzioni e delle sospensioni che la Commissione applica qualora rilevi carenze, in linea con il suo piano d’azione 2008;

168.

è preoccupato dal fatto che, per il 62 % delle operazioni nel settore della politica regionale inficiate da errori, le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti a rilevare e correggere almeno parte degli errori prima di certificare la spesa alla Commissione; invita pertanto la Commissione a esortare gli Stati membri a migliorare le loro procedure amministrative e di controllo al fine di identificare e correggere gli errori a livello nazionale; ritiene che questo sia un obbligo imposto dal principio della sana gestione finanziaria («spendere meglio»); sottolinea che le procedure amministrative e di controllo nazionali carenti devono avere come conseguenza rettifiche finanziarie nette;

169.

osserva che la Corte dei conti ha esaminato i lavori di sette autorità di audit nazionali e regionali in diversi Stati membri e ha concluso che le autorità di audit erano efficaci in Grecia, Lettonia, Portogallo e Ungheria, e parzialmente efficaci in Italia (Sicilia) e in Romania, mentre l’autorità di audit della Repubblica ceca era inefficace;

170.

invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti disponibili nel corso del prossimo periodo di programmazione 2014-2020, come indicato nella proposta della Commissione [COM(2011)615/2], in particolare mediante atti delegati e atti di esecuzione, per definire le condizioni che le autorità nazionali di audit sono tenute a soddisfare e adottare modelli per la strategia di audit, il giudizio di audit e la relazione annuale di controllo, come pure la metodologia relativa al metodo di campionamento;

171.

deplora che, secondo la relazione annuale di attività 2011 della DG REGIO, i paesi che presentano il rischio più elevato di pagamenti non corretti per il periodo di programmazione 2007-2013 sono la Repubblica ceca (11,4 %), la Romania (11,2 %) e l’Italia (8,6 %);

172.

constata che nel 2011 la DG REGIO ha individuato gravi carenze in cinque Stati membri, ossia Francia, Austria, Italia, Romania e Repubblica ceca; osserva che, mentre le difficoltà in Francia e Austria sono state individuate dalle autorità di audit nazionali, le carenze riscontrate in Italia, Romania e Repubblica ceca sono principalmente dovute all’architettura dei sistemi di gestione e di controllo;

173.

valuta positivamente l’iniziativa lanciata dalla commissione responsabile di invitare i ministri competenti degli Stati membri dotati dei sistemi di controllo meno efficaci a recarsi al Parlamento europeo, per illustrare le misure messe in atto dai rispettivi paesi al fine di porre rimedio alla situazione; a questo proposito, esprime il suo apprezzamento per il contributo del viceministro ceco delle finanze in occasione delle discussioni con la commissione competente; considera che la presenza del viceministro in sede di commissione parlamentare abbia rappresentato un primo passo verso l’assunzione da parte degli Stati membri di un ruolo più responsabile nell’amministrazione dei fondi unionali; a questo proposito, accoglie positivamente i primi contatti con le autorità rumene e con il Parlamento italiano;

174.

constata il numero di riserve (121 programmi) formulate dalle direzioni generali della Commissione e gli importi pertanto a rischio, che secondo il commissario ammontano a 1 600 milioni di EUR; valuta positivamente, d’altro canto, il fatto che l’aumento delle riserve è dovuto soprattutto a un approccio più rigoroso da parte della Commissione, compresa una norma generale secondo la quale un rischio residuo accumulato del 2 % porta a formulare una riserva nei confronti del programma interessato;

175.

osserva l’elevato numero di riserve formulate dalla Commissione per il periodo 2007-2013 sui sistemi di gestione e di controllo di specifici programmi operativi del FESR/Fondo di coesione di Austria, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna e Ungheria; rileva che tali riserve sono dovute a gravi problemi di efficacia nei sistemi di gestione e di controllo;

176.

osserva le riserve formulate dalla Commissione per il periodo 2000-2006 sui sistemi di gestione e di controllo del Fondo di coesione di Ungheria e Spagna, sul FESR per quanto concerne i problemi ancora pendenti in Spagna, Germania, Irlanda e Italia nella fase di chiusura, nonché sui programmi transfrontalieri; rileva che tali riserve sono tutte dettate da ragioni di reputazione;

177.

osserva con preoccupazione che le piccole e medie imprese beneficiano dei finanziamenti in misura sensibilmente inferiore rispetto alle grandi imprese; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le norme in materia di ammissibilità, gli obblighi contabili e la loro applicazione pratica non precludano la partecipazione delle piccole e medie imprese;

178.

reputa che sia imperativo attuare rapidamente in tutta l’Unione leggi realistiche in materia di libertà di informazione e garantire la divulgazione sistematica, attiva e centralizzata di dati e documenti, in particolare per quanto concerne la politica regionale;

Fonti di errore

179.

sottolinea che le procedure relative agli appalti pubblici e le norme di ammissibilità sono particolarmente soggette a errori;

180.

riconosce l’importanza che le autorità di gestione dispongano di adeguate risorse di personale; invita gli Stati membri a rivolgere attenzione a questa esigenza per soddisfare gli obblighi loro incombenti a norma dell’articolo 53 ter, paragrafo 2, del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002 di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

181.

sottolinea che la quantificazione degli errori può portare a trattamenti divergenti: osserva che mentre la Corte dei conti guarda all’aspetto della conformità, in base al quale le norme sono state rispettate oppure non lo sono state, la Commissione tiene conto dell’impatto finanziario di un errore e le rettifiche finanziarie possono variare di conseguenza;

182.

sottolinea il fatto che all’origine degli errori vi è spesso un corpus normativo complesso; condivide quindi l’approccio della Commissione di impegnarsi a cercare di effettuare una semplificazione; mette in guardia dai rischi che possono derivare da dispositivi regolamentari nazionali supplementari che aggravano gli oneri amministrativi («placcatura d’oro» e complesse norme di ammissibilità);

Rendicontazione e rettifiche finanziarie

183.

accoglie positivamente i meccanismi di rettifica finanziaria della Commissione, che affrontano in modo adeguato gli errori e le lacune individuati lungo un periodo pluriennale e al suo termine; osserva che un terzo dei programmi del FESR si sono visti bloccare i pagamenti durante il 2012 a seguito di 121 riserve formulate nel 2011 e che la DG REGIO ha sospeso le scadenze di pagamento a 63 programmi, inviato 115 lettere di avvertimento e avviato procedure di sospensione per 60 di tali programmi;

184.

ricorda che le rettifiche finanziarie non devono servire solo da multe e che la loro applicazione dovrebbe avere un impatto positivo sui miglioramenti a lungo termine delle procedure di gestione e di controllo oltre che sul ricorrere di errori;

185.

è preoccupato dai risultati della Corte dei conti secondo i quali non vi è garanzia che i meccanismi di rettifica finanziaria compensino in modo adeguato gli errori constatati per tutti i programmi operativi, e che tutti i problemi rilevanti siano risolti; inoltre, la Corte dei conti non ha trovato elementi che dimostrino che i meccanismi di rettifica finanziaria portino necessariamente a miglioramenti durevoli dei sistemi, in grado di evitare il ripetersi degli errori individuati; a questo proposito, fa specificamente riferimento alla relazione speciale n. 3/2012 (43) (punti 83 e 84); invita quindi la Commissione a fornire una valutazione a largo raggio delle rettifiche finanziarie attuate e del loro impatto sui sistemi per quanto riguarda la prevenzione del ripetersi degli stessi errori (soprattutto di natura sistemica) in futuro; invita la Commissione a informare il Parlamento delle sue conclusioni entro la fine del 2013; invita la Commissione a impiegare tutti i risultati pertinenti nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020 e a presentare proposte di modifica dei regolamenti ove opportuno;

186.

prende atto con soddisfazione degli sforzi costanti della Commissione volti a rafforzare e, allo stesso tempo, a semplificare le disposizioni di controllo per la politica di coesione; ritiene che le misure proposte per il periodo di programmazione 2014-2020, quali specifiche condizionalità ex ante, le dichiarazioni annuali di affidabilità della gestione, la certificazione dei conti annuali, i pareri sul controllo o norme più rigorose per la sostituzione delle spese non ammissibili, dovrebbero contribuire ulteriormente a ridurre il livello di errore; appoggia il crescente orientamento ai risultati e la concentrazione tematica della politica di coesione, che dovrebbero assicurare un notevole valore aggiunto delle operazioni cofinanziate.

187.

chiede che i pagamenti a titolo dei fondi strutturali siano soggetti a una maggiore condizionalità, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri siano rispettate le disposizioni relative al corretto utilizzo di tali fondi;

Raccomandazioni

188.

invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché elaborino relazioni di revisione dei conti di ampia portata, significative e comparabili, comprendenti un capitolo sul contributo apportato dai finanziamenti unionali nei rispettivi paesi al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, a livello sia nazionale sia regionale, tenendo conto del potenziale di sviluppo di ciascuna regione e delle sue possibilità di trasformarsi in un centro di crescita economica;

189.

a questo proposito, richiama l’attenzione della Commissione e degli Stati membri sul fatto che, a titolo degli obiettivi Europa 2020, i programmi operativi dovranno essere sempre più definiti in modo da far sì che i loro obiettivi subordinati siano specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine e, di conseguenza, che il programma si presti allo svolgimento di audit dei risultati; osserva che l’introduzione di un sistema comune di indicatori di risultato e di impatto faciliterebbe la possibilità di valutare i progressi realizzati nell’ambito dei diversi programmi in funzione della loro efficienza ed efficacia anziché solo in termini di esecuzione finanziaria;

190.

ricorda agli Stati membri che, alla luce dei termini rigorosi previsti per l’esecuzione dei progetti, occorre predisporre una matura riserva di progetti (project pipeline), in particolare per i grandi progetti infrastrutturali, che consenta di intraprenderne l’attuazione all’inizio del prossimo periodo di programmazione 2014-2020;

191.

condivide il parere della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente l’attuale sistema di sanzioni (interruzione, sospensione, rettifiche finanziarie), limitando la possibilità di sostituire le spese non ammissibili con altre spese durante il prossimo periodo di programmazione e creando così un ulteriore incentivo affinché gli Stati membri individuino e correggano gli errori in fasi precoci;

192.

invita la Commissione, di concerto con la Corte dei conti, a introdurre un sistema trasparente che consenta da una parte di prendere in considerazione le rettifiche finanziarie annuali e, dall’altra, le rettifiche finanziarie apportate durante l’intera durata di vita di un periodo di programmazione;

193.

invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché rendano i controlli di primo livello e le autorità nazionali di audit più efficaci, attraverso lo scambio di prassi eccellenti e una più stretta cooperazione tra la Commissione, la Corte dei conti e le autorità nazionali («riunioni tripartite»); ritiene inoltre che le autorità nazionali di audit potrebbero porre un accento maggiore sul seguito da dare ai risultati conseguiti e sull’efficacia dell’assorbimento dei fondi unionali, anziché limitarsi ad applicare un approccio quantitativo senza tenere conto degli obiettivi finali del progetto;

194.

invita la Commissione a intraprendere l’elaborazione di un manuale delle migliori prassi dell’attuale periodo di programmazione, che includa risultati pratici, effetti conseguiti e insegnamenti tratti, al fine di ottimizzare il processo di assorbimento e ridurre il livello dei tassi di errore; osserva a questo proposito che una siffatta iniziativa andrebbe a vantaggio dei possibili beneficiari futuri del prossimo periodo di programmazione 2014-2020, inclusa la Croazia, come pure dei paesi potenziali candidati;

Trasporti e turismo

195.

osserva che, nell’esame dell’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011, come per l’esercizio precedente, la Corte dei conti si è concentrata principalmente sulle politiche per la coesione e l’energia piuttosto che sulla politica dei trasporti; sottolinea che tale politica mira a sviluppare il mercato interno e a rafforzare la concorrenza, l’innovazione e l’integrazione delle reti di trasporto;

196.

osserva che la diminuzione pari a 51 milioni di EUR degli stanziamenti erogati nel 2011 per la cooperazione nel settore dei trasporti all’impresa comune Clean Sky è stata determinata dal riesame dell’impostazione della politica industriale e che la diminuzione pari a 60 milioni di EUR degli stanziamenti di pagamento per i progetti di interesse comune relativi alle reti transeuropee dei trasporti è stata effettuata per questioni di tempo e per consentire il pieno utilizzo del riporto dal 2010; riconosce che la riduzione dei flussi di cassa per l’impresa comune Sesar è stata conforme alla raccomandazione della Corte dei conti;

197.

si rammarica che in seguito alla scarsa utilizzazione degli stanziamenti di pagamento destinati alla sicurezza dei trasporti nel 2010 e alla richiesta di ricevere dalla Commissione una spiegazione in merito a tale scarsa utilizzazione, nel 2011 non sia stata fornita alcuna informazione dettagliata circa il livello degli stanziamenti e la loro utilizzazione;

198.

osserva che le caratteristiche dei progetti connessi ai trasporti portano spesso a concentrare una quota significativa di pagamenti in un periodo limitato, in particolare verso la fine dell’esercizio, ed esprime preoccupazione per le ripercussioni negative che ciò potrebbe avere sulla revisione contabile;

Occupazione e affari sociali

Tasso di errore rispetto all’efficacia

199.

osserva che la Corte dei conti ha stimato al 2,2 % il tasso di errore più probabile in questo settore di spesa e che i risultati dell’audit della Corte dei conti indicano debolezze, in particolare nei «controlli di primo livello» delle spese, che sono di competenza delle autorità di gestione e degli organismi intermedi negli Stati membri;

200.

osserva che, nel 2011, il direttore generale ha formulato riserve nella propria relazione annuale di attività riguardo ai programmi operativi in Belgio, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Spagna;

201.

osserva con soddisfazione che il tasso di errore più probabile si avvicina alla soglia di rilevanza, il che dimostra che un’attuazione coerente delle interruzioni, sospensioni e rettifiche finanziarie ha avuto un effetto positivo sul tasso globale di errore;

202.

è preoccupato dal fatto che, per il 76 % delle operazioni nel settore della politica regionale inficiate da errori, le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti a rilevare e correggere almeno parte degli errori prima di certificare la spesa alla Commissione;

203.

sottolinea che è compito delle autorità nazionali di audit sviluppare il necessario «autocontrollo interno» delle norme e delle misure al fine di individuare e correggere gli errori commessi al «primo livello»;

204.

constata il numero di riserve (24 programmi) formulate dalla direzione generale Occupazione (DG EMPL) della Commissione nel 2011, corrispondenti a 57,7 milioni di EUR; osserva inoltre che i pagamenti a 21 programmi sono stati temporaneamente interrotti, per un importo di 911 milioni di EUR; accoglie positivamente il rigoroso approccio seguito dalla Commissione, compresa una norma generale secondo la quale un rischio residuo accumulato del 2 % porta a formulare una riserva nei confronti del programma interessato;

205.

valuta positivamente il fatto che nel 2011, per la prima volta, il settore dell’occupazione e degli affari sociali è stato selezionato e valutato separatamente dal capitolo sulla politica di coesione; valuta positivamente la diminuzione del tasso di errore in tale settore, che si attesta al 2,2 % rispetto alla media del 3,9 % che caratterizza le altre politiche; osserva tuttavia che sono stati rimborsate spese non ammissibili;

206.

ricorda che occorre controllare e misurare i risultati degli strumenti finanziari rispetto agli obiettivi politici (obiettivi della strategia Europa 2020), al fine di poter individuare le lacune e compiere progressi; chiede che le informazioni e i dati sui risultati siano disponibili su base annuale; ritiene che, nel contesto della crisi economica e finanziaria attuale, siano estremamente necessari dati sui risultati degli interventi del FES basati su molteplici criteri;

207.

si rammarica che, malgrado il rafforzamento delle linee di bilancio del FES mediante storni tra le linee di bilancio e il bilancio rettificativo, non sia stato possibile liquidare ai beneficiari 2,7 miliardi EUR relativi a pagamenti in sospeso a causa di insufficienti stanziamenti di pagamento; invita la Commissione a proporre e il Consiglio ad approvare stanziamenti di pagamento accurati nel quadro della procedura di bilancio annuale, al fine di evitare incertezze e un onere procedurale superfluo per l’autorità di bilancio e di poter effettuare pagamenti puntuali a favore dei beneficiari;

208.

valuta positivamente il fatto che, nell’ambito del FSE, è stato aggiunto un importo di 3,25 milioni di EUR alla linea relativa all’assistenza tecnica operativa, al fine di mobilitare le competenze specifiche e sostenere direttamente l’attuazione di un programma operativo del FSE per la Grecia;

209.

mette in rilievo che occorre migliorare l’efficacia e la qualità del lavoro degli organismi di revisione contabile del FSE;

210.

osserva che la quota di spese per la componente «Occupazione» nel quadro del programma Progress è leggermente inferiore alla quota di tale componente nel programma; ritiene, in seguito alle conclusioni della relazione di valutazione (44), che si dovrebbe incrementare la spesa per la consulenza, la ricerca e l’analisi, nonché per il dibattito orientativo sull’occupazione;

211.

ribadisce l’invito a garantire, tenuto conto dell’esecuzione, un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento in relazione agli stanziamenti d’impegno, in modo da evitare evoluzioni abnormi degli impegni residui («RAL») (pari al 65 % del volume totale del Fondo di coesione alla fine del 2011);

Fonti di errore

212.

osserva che la Corte dei conti ha rilevato il rimborso di spese non ammissibili nel 13 % delle 180 operazioni controllate nell’ambito del FSE e che tali errori costituiscono il 77 % di tutti gli errori quantificabili nonché il 73 % circa del tasso di errore stimato per questo ambito politico;

213.

è profondamente preoccupato dal fatto che l’86 % del tasso di errore calcolato dalla Corte dei conti a livello dell’Unione per il FSE deriva dall’incorretta applicazione di norme nazionali, che vanno da errori amministrativi a regole eccessivamente complesse (la cosiddetta «placcatura d’oro»), a insufficienti controlli di primo livello;

Rendicontazione e rettifiche finanziarie

214.

ritiene che i meccanismi di rettifica finanziaria della Commissione affrontino in modo adeguato gli errori e le lacune individuati lungo un periodo pluriennale e al suo termine; osserva che al novembre 2012 la Commissione ha approvato, oltre alle misure avviate nel 2011, due decisioni di sospensione e 34 interruzioni; che queste ultime rappresentano un importo di 153 milioni di EUR; inoltre, osserva che la Commissione ha imposto 153 milioni di EUR di rettifiche finanziarie fino al novembre 2012;

Progressi riguardo alla chiusura del periodo di programmazione 2000-2006

215.

riconosce che gli Stati membri devono presentare tre documenti di chiusura: una dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento finale, una relazione finale sull’esecuzione e una dichiarazione sulla liquidazione del contributo; per il periodo di programmazione, sono interessati 239 programmi operativi;

216.

constata che 149 programmi (il 62 %) sono stati chiusi entro la fine di ottobre 2012; rileva che erano ancora in sospeso stanziamenti d’impegno per un importo di 1 889 milioni di EUR;

Prevenzione delle frodi

217.

valuta positivamente lo sviluppo, da parte della DG EMPL e della DG REGIO, di strumenti informatici intelligenti che consentono di prevenire e individuare le frodi nonché di condurre indagini al riguardo, tra cui lo strumento di valutazione del rischio Arachne; rileva che in Belgio, Portogallo e Ungheria è stato condotto un progetto pilota che ha portato all’ulteriore sviluppo dello strumento di valutazione del rischio originario grazie all’aggiunta di moduli che permettono di arricchire i dati con informazioni esterne pubblicamente disponibili; constata che, secondo le informazioni in suo possesso, lo strumento Arachne sarà pronto entro la primavera 2013 ed entro la fine del 2013 tutti gli Stati membri potranno utilizzarlo su base volontaria;

Raccomandazioni

218.

invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché elaborino relazioni di revisione dei conti di ampia portata, significative e comparabili, compreso un capitolo sul contributo apportato dai finanziamenti unionali nei rispettivi paesi al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020;

219.

a questo proposito, richiama l’attenzione della Commissione e degli Stati membri sul fatto che, a titolo degli obiettivi Europa 2020, i programmi operativi dovranno essere sempre più definiti in modo da far sì che i loro obiettivi subordinati siano specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine e, di conseguenza, che il programma si presti allo svolgimento di audit dei risultati;

220.

condivide il parere della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente l’attuale sistema di sanzioni (interruzione, sospensione, rettifiche finanziarie), limitando la possibilità di sostituire le spese non ammissibili con altre spese durante il prossimo periodo di programmazione e creando così un ulteriore incentivo affinché gli Stati membri individuino e correggano gli errori in fasi precoci;

221.

invita la Commissione, di concerto con la Corte dei conti, a introdurre un sistema trasparente che consenta da una parte di prendere in considerazione le rettifiche finanziarie annuali e, dall’altra, le rettifiche finanziarie apportate durante l’intera durata di vita di un periodo di programmazione;

222.

invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché rendano più efficaci i controlli di primo livello e le autorità nazionali di audit, attraverso lo scambio di prassi eccellenti e una più stretta cooperazione tra la Commissione, la Corte dei conti e le autorità nazionali («riunioni tripartite»); valuta positivamente le riunioni tripartite in quanto parte importante nel processo di contraddittorio volto a rafforzare la cooperazione tra le parti per identificare e correggere gli errori in modo più efficace, in particolare per quanto riguarda il FSE;

223.

concorda con la Commissione sul fatto che occorre rivolgere particolare attenzione a:

migliorare la dichiarazione delle spese e la loro verifica a livello nazionale e regionale,

assistere le autorità amministrative e di controllo nell’identificare le principali fonti di errori nei programmi operativi più essenziali,

ricorrere maggiormente alle «opzioni di spesa semplificate», che prevedono rimborsi basati su tabelle standard dei costi unitari, i costi indiretti in base a una percentuale forfettaria predefinita dei costi diretti del progetto, nonché pagamenti forfettari;

Bulgaria e Romania

224.

prende atto con preoccupazione della relazione intermedia della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di cooperazione e verifica, in particolare per quanto riguarda le capacità della Romania di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo la relazione, sono stati realizzati solo progressi molto limitati per quanto riguarda la prevenzione e la repressione della corruzione nel settore degli appalti pubblici; sottolinea l’importanza della proposta contenuta nella relazione secondo cui il governo dovrebbe provvedere alla nomina di un nuovo procuratore generale e di un nuovo procuratore capo della direzione nazionale anticorruzione (DNA); invita la Commissione a insistere in modo fermo e risoluto con il governo rumeno affinché si conformi alle raccomandazioni della Commissione; si attende infine che la Commissione adotti, in collaborazione con il governo rumeno, una serie di misure volte a migliorare l’integrità dell’ordinamento giuridico della Romania;

225.

prende atto con preoccupazione della relazione intermedia della Commissione sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo di cooperazione e verifica, per quanto riguarda la necessità di compiere ulteriori sforzi al fine di ottenere risultati tangibili nei settori oggetto di controllo; chiede che il quadro giuridico e istituzionale stabilito sia effettivamente messo in atto; rileva con preoccupazione la dichiarazione contenuta nella relazione secondo cui il Consiglio superiore della magistratura (CSM) non ha utilizzato i nuovi poteri conferitigli, volti a gestire efficacemente e guidare la magistratura attraverso un ampio processo di riforme; accoglie con favore gli sforzi del governo bulgaro di rinnovare il CSM con un mandato che consenta di attuare tale riforma fondamentale, introducendo nuove regole quali lo svolgimento di audizioni pubbliche dei candidati al CSM, la selezione di chiari criteri quanto alle loro qualifiche professionali e di formazione e una visione di efficienza, responsabilità e integrità della magistratura; riconosce il fatto che le nuove strutture specializzate messe in atto illustrano l’impegno ad adattare le attuali strutture onde affrontare il crimine organizzato con più efficacia; constata tuttavia che la relazione lascia ritenere che questi nuovi strumenti non abbiano ancora ottenuto i risultati previsti in alcuni casi importanti; osserva con grande preoccupazione che le indagini in merito a casi di presunta corruzione e abusi d’ufficio da parte di magistrati hanno ricevuto una risposta particolarmente poco convincente dalla magistratura; teme inoltre che un’applicazione lacunosa della normativa in materia di appalti pubblici possa tradursi in un’importante fonte di corruzione, portare a gravi violazioni delle norme unionali in materia di appalti, alla limitata fornitura di beni pubblici di qualità con un valore aggiunto europeo e allo spreco di denaro pubblico dell’Unione; valuta positivamente la nuova legge in materia di appalti pubblici, che introduce controlli ex ante sulle procedure di gara al fine di garantire che le risorse pubbliche siano spese correttamente; invita la Commissione a insistere in modo fermo e risoluto con le istituzioni bulgare affinché si conformino alle raccomandazioni della Commissione; si attende infine che la Commissione adotti, in collaborazione con la magistratura bulgara, una serie di misure volte a migliorare l’integrità dell’ordinamento giuridico della Bulgaria;

Controllo dei fondi strutturali nella Repubblica ceca

226.

osserva che nel 2012 il governo ceco ha messo in atto un piano d’azione; rileva con preoccupazione la centralizzazione delle attività di audit in seno alla principale autorità di audit presso il ministero delle Finanze ceco, dopo che la Corte dei conti aveva notificato l’inefficacia di tale autorità di audit; invita la Commissione a riferire all’autorità di discarico in merito agli adeguamenti apportati all’organigramma dell’autorità di audit sulla base dell’analisi svolta dal governo ceco, come richiesto dal piano d’azione;

227.

osserva che la Commissione non ha applicato rettifiche finanziarie a fronte dell’inefficacia del sistema di audit nella Repubblica ceca, ma ne ha applicate ad alcuni programmi operativi, soprattutto a seguito di carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo (errori nell’ambito degli appalti pubblici e nella scelta degli interventi); rileva che le rettifiche finanziarie applicate possono essere assegnate ad altri progetti; è preoccupato dalle informazioni inizialmente riportate dalla Corte dei conti, secondo le quali il ministero delle Finanze ceco avrebbe utilizzato il proprio ruolo di autorità di audit e di certificazione per influenzare il tasso finale di errore; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento dettagliatamente al riguardo; invita la Commissione a elaborare, in cooperazione con il governo ceco, provvedimenti volti ad affrontare alla radice le carenze del sistema di audit e a controllare l’attuazione del piano d’azione esistente;

Tematica uomo-donna

228.

mette in rilievo che, ai sensi dell’articolo 8 TFUE, la promozione della parità tra uomo e donna è un principio fondamentale dell’Unione europea; invita ancora una volta tutte le parti interessate a integrare la dimensione di genere nella procedura di bilancio dell’Unione europea; invita quindi la Corte dei conti a valutare, ove possibile, l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione nell’ottica della prospettiva di genere;

229.

deplora che la relazione annuale non contenga osservazioni della Corte dei conti o risposte della Commissione riguardo le spese relative alla promozione della parità fra uomini e donne;

230.

osserva i numerosi commenti della Corte dei conti e le risposte della Commissione sul capitolo «Occupazione e affari sociali», l’ambito politico principalmente interessato dalla parità di genere; chiede alla Corte dei conti di precisare se vi siano osservazioni riguardanti spese collegate alla parità di genere;

231.

ribadisce la richiesta che siano compiuti sforzi supplementari per mettere a punto dati disaggregati per genere, che consentano di controllare in modo adeguato come le dotazioni di bilancio influiscono sulle prospettive economiche e sociali delle donne e degli uomini e che possano figurare nelle relazioni sull’esecuzione del bilancio; sottolinea che il nuovo quadro finanziario pluriennale offre l’occasione di sviluppare e introdurre tali dati e di applicare l’integrazione della prospettiva di genere nel bilancio come strumento di buon governo;

Relazioni esterne, aiuti e allargamento

232.

sottolinea che le risorse dell’Unione devono essere gestite secondo i principi della trasparenza e della buona governance; prende atto dell’osservazione della Corte dei conti secondo cui i pagamenti per l’esercizio 2011 non presentano errori significativi alla rubrica 4 del bilancio, ma i pagamenti intermedi e finali ne sono invece inficiati; osserva inoltre che non tutti gli errori erano quantificabili;

233.

ricorda tuttavia la specificità che caratterizza il finanziamento dell’assistenza esterna dell’Unione il quale, sebbene soggetto alle stesse norme e agli stessi requisiti di controllo del resto del bilancio dell’Unione, è in parte eseguito da persone ed entità esterne all’Unione, in condizioni talvolta difficili e dovendo permanere capace di reagire e flessibile dinanzi alle crisi e per rispondere alle necessità;

234.

sostiene tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti riguardo al capitolo «relazioni esterne, aiuti e allargamento» e, in particolare, quelle concernenti la direzione generale del servizio degli strumenti di politica estera (FPI) e i miglioramenti necessari che esso dovrà apportare alla gestione del bilancio della politica estera e di sicurezza comune;

235.

sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi assegnati alle missioni di osservazione elettorale; chiede alla Commissione di trasmettere all’autorità di bilancio, per ciascun esercizio, una relazione comprendente le spese sostenute per ogni missione che precisi tutte le voci di bilancio, compresi i costi legati ai prestatori esterni di servizi;

236.

richiama l’attenzione sulla necessità di riutilizzare il materiale delle missioni di osservazione elettorale (attrezzatura, computer ecc.) in altre missioni elettorali o presso le delegazioni dell’Unione, al fine di ottimizzarne l’impiego;

237.

accoglie con favore lo sviluppo di un migliore quadro per la gestione del rischio nell’ambito del sostegno di bilancio da parte della Commissione (in piena applicazione dal 1o gennaio 2013) quale parte degli orientamenti in materia di sostegno al bilancio in risposta a una raccomandazione chiave della Corte dei conti;

238.

osserva tuttavia, riguardo al sostegno al bilancio, le riserve e le segnalazioni della Corte dei conti sui rischi inerenti di irregolarità, frodi e corruzione; ribadisce la ferma convinzione che il sostegno al bilancio continua ad essere uno strumento importante dell’assistenza esterna, ma che esso deve essere soggetto a requisiti politici, giuridici e di revisione contabile particolarmente rigorosi;

239.

valuta positivamente i risultati contenuti nella relazione di valutazione degli aiuti dell’Unione convogliati attraverso le organizzazioni della società civile; richiama l’attenzione su una delle principali raccomandazioni della relazione, secondo cui è necessario ridurre le ripercussioni negative che le procedure complesse hanno sull’efficacia dei programmi attuati dalle organizzazioni della società civile, e valuta positivamente il fatto che sono state predisposte nuove opzioni per semplificare l’accesso ai finanziamenti;

240.

valuta positivamente il fatto che la Commissione consideri la visibilità dei progetti unionali un elemento chiave per la buona attuazione di tali progetti e che sia divenuto obbligatorio preparare un piano di comunicazione per ogni progetto;

241.

rileva con soddisfazione che il tasso di errore stimato della Corte dei conti per quanto concerne gli aiuti esterni a titolo del bilancio dell’Unione è rimasto al di sotto della soglia di rilevanza per due anni consecutivi; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che i pagamenti intermedi e finali erano inficiati da errori rilevanti e che l’incidenza complessiva degli errori nei pagamenti rilevati dalla Corte era superiore rispetto ai due esercizi precedenti (33 % nel 2011, rispetto al 23 % nel 2010 e al 22 % nel 2009);

242.

è preoccupato per il fatto che i sistemi di supervisione e controllo di EuropeAid e della DG ECHO sono stati nuovamente considerati solo parzialmente efficaci; evidenzia in particolare la necessità di migliorare tali sistemi presso le delegazioni; invita la Commissione a prevedere risorse sufficienti per permettere al personale delle delegazioni di esercitare le attività di controllo e supervisione in modo tempestivo e soddisfacente; valuta positivamente l’introduzione, nel luglio 2011, della nuova versione della relazione semestrale sulla gestione degli aiuti esterni, la quale si prefigge di rafforzare i legami di responsabilità tra le delegazioni e la sede centrale di EuropeAid;

243.

ribadisce la sua preoccupazione in merito all’elevata frequenza di errori di codifica del sistema informativo di gestione degli aiuti esterni (CRIS), che potrebbe compromettere l’affidabilità dei dati utilizzati per la preparazione dei conti annuali; invita la Commissione a continuare a investire nel miglioramento della qualità dei dati e nello sviluppo delle funzionalità del CRIS, segnatamente coordinando i risultati degli audit e il recupero dei fondi (45);

244.

attende con interesse i primi risultati del nuovo metodo della Commissione per calcolare il tasso d’errore residuo, applicato per la prima volta durante l’esercizio 2012 in tutte le direzioni responsabili delle relazione esterne;

245.

condivide le forti preoccupazioni della Corte dei conti circa l’insufficienza delle risorse umane addette alla gestione degli aiuti, in particolare presso l’unità di audit interno e le delegazioni di EuropeAid, e circa i potenziali effetti negativi dell’alto tasso di rotazione degli agenti contrattuali presso la sede centrale e della riorganizzazione della gestione degli aiuti svolta dalla Commissione a metà del 2011; rivolge un appello al Consiglio, quale altro ramo dell’autorità di bilancio, affinché si assuma la responsabilità di garantire che negli anni a venire gli aiuti possano continuare a essere gestiti in conformità alle norme più rigorose;

246.

osserva che nel 2011, il primo anno completo di attività del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), il personale del SEAE e il personale della Commissione in servizio presso le delegazioni erano separati per quanto concerne le assegnazioni e i finanziamenti; è preoccupato per il fatto che nel 2011 almeno 43 persone/anno assegnate a EuropeAid sono state impiegate dal SEAE, superando cioè i limiti di flessibilità concordati e definiti negli accordi operativi negoziati tra le due organizzazioni; esorta il SEAE e la Commissione a rispettare pienamente le modalità di lavoro, tenendo particolarmente conto del fatto che il personale di EuropeAid mira ad assicurare una buona gestione degli aiuti per evitare di mettere a rischio la sana gestione finanziaria dell’assistenza dell’Unione;

247.

sottolinea che il rafforzamento previsto del personale di EuropeAid nella regione del vicinato non deve comportare una riduzione o un trasferimento in tale regione di personale addetto alla gestione degli aiuti unionali a favore dei paesi meno sviluppati e di altri paesi a basso reddito in altre regioni; ritiene piuttosto che occorra sopperire a eventuali nuove esigenze ricorrendo a personale supplementare;

248.

esorta la Commissione e il SEAE a concentrarsi maggiormente sui risultati e sulla misurazione dell’impatto nell’elaborazione dei nuovi programmi di spesa a titolo del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020, in particolare utilizzando indicatori predefiniti, specifici per paese, chiari, trasparenti e misurabili, che siano adattati alle specificità e agli obiettivi di ciascuno strumento; sostiene la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe definire gli obiettivi strategici al fine di meglio dimostrare come garantirà il valore aggiunto dell’Unione nel corso del prossimo periodo di programmazione; rinnova l’invito a coinvolgere tutti i soggetti interessati, comprese la società civile e le autorità locali dei paesi partner, nella fase di valutazione dell’assistenza dell’Unione.

249.

è preoccupato per la differenza tra i metodi applicati dalla Corte dei conti per calcolare il tasso di errore nelle operazioni per le relazioni esterne, aiuto e allargamento nel bilancio generale da un lato, e il tasso di errore nei pagamenti a titolo dei FES, dall’altro; prende atto del fatto che la Corte dei conti ha deciso di allineare i suoi metodi dal 2012 in poi, al fine di fornire al Parlamento un quadro uniforme delle attività nel settore dell’azione esterna dell’Unione;

250.

a seguito della creazione del SEAE, chiede che siano chiaramente ripartiti e coordinati i ruoli e le responsabilità in materia di programmazione e di esecuzione del bilancio nei paesi terzi tra la Commissione e il SEAE;

251.

invita la Commissione a riferire, prima del luglio 2013, sul numero di ONG alle quali l’Unione fornisce un contributo, ma che non generano entrate diverse dal finanziamento delle agenzie governative;

252.

chiede una sintesi dettagliata delle assegnazioni di stanziamenti in Libia; chiede che sia chiarito se è stata revocata la sottodelega all’ambasciatore dell’Unione in Libia;

253.

invita la Commissione a utilizzare un sistema di «semafori» nelle relazioni sullo stato di avanzamento per facilità di riferimento, al fine di evidenziare quanto sia migliorato o deteriorato da un anno all’altro;

Aiuti ad Haiti

254.

è preoccupato per il fatto che gli indicatori di risultato per il sostegno di bilancio alla Repubblica di Haiti non sono stati resi pubblici; sollecita la Commissione a rendere pubblici tali indicatori e le relative valutazioni dei risultati del governo di Haiti a fini di ammissibilità al sostegno di bilancio;

255.

osserva che gli orientamenti della Commissione «Futuro approccio al sostegno di bilancio UE ai paesi terzi» hanno stabilito nuovi criteri in materia di sostegno di bilancio; invita la Commissione ad applicare in modo trasparente tali criteri al sostegno di bilancio destinato al governo di Haiti a partire dal 2013;

256.

deplora vivamente che, nonostante quanto promesso, la Commissione non abbia ancora pubblicato un elenco dei progetti finanziati dall’Unione ad Haiti; invita la Commissione a pubblicare tale elenco senza indugio e a fornire una valutazione della sostenibilità di tali progetti in una prospettiva quinquennale;

257.

esorta la Commissione a effettuare nel 2013 la prima valutazione d’impatto globale del programma di aiuti unionali ad Haiti, che è stata in precedenza rinviata, e a elaborare una relazione al riguardo destinata all’autorità di discarico;

258.

è preoccupato per le conclusioni della Corte dei conti incluse nelle sue relazioni speciali n. 1/2012 sull’efficacia degli aiuti allo sviluppo dell’Unione europea per la sicurezza alimentare nell’Africa subsahariana e n. 13/2012 sull’assistenza dell’Unione europea allo sviluppo in materia di approvvigionamento di acqua potabile e impianti igienico-sanitari di base nei paesi dell’Africa subsahariana, che sollevano preoccupazioni riguardo alla sostenibilità degli aiuti unionali; valuta positivamente le raccomandazioni della Corte dei conti formulate in tali relazioni ed esorta la Commissione a tenere conto di tali raccomandazioni al fine di massimizzare i benefici derivanti dalla spesa unionale per lo sviluppo;

259.

valuta positivamente l’istituzione, ai sensi del nuovo regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, dei fondi fiduciari dell’UE, che rafforzeranno la visibilità dell’azione unionale e consentiranno un più severo controllo della catena di fornitura dei fondi dell’Unione; invita la Commissione a riferire al Parlamento sull’efficacia di tali fondi;

Ricerca e altre politiche interne

260.

è preoccupato dal fatto che i programmi quadro di ricerca sono eseguiti mediante gestione centralizzata diretta e indiretta, che coinvolge sei direzioni generali della Commissione e due agenzie esecutive; osserva che inoltre parte del bilancio è eseguita mediante gestione centralizzata indiretta da imprese comuni e dalla Banca europea per gli investimenti;

261.

deplora il fatto che il gran numero di servizi della Commissione coinvolti in tale settore di politiche rende il processo decisionale e le responsabilità opachi; invita la Commissione a rivedere la distribuzione dei dicasteri dei Commissari al fine di riflettere meglio la ripartizione delle competenze delle commissioni del Parlamento, sulla scorta della prassi ampiamente diffusa negli Stati membri;

262.

esprime preoccupazione per il ritardo nello smantellamento della centrale nucleare di Ignalina (INPP) in Lituania, dovuto a conflitti tra le autorità e gli imprenditori contrattati; valuta positivamente e appoggia il fatto che la Commissione e la comunità internazionale dei donatori abbiano deciso, seguendo le raccomandazioni della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, di sospendere il sostegno finanziario al progetto fino a quando il conflitto non sia stato risolto;

263.

esprime profonda preoccupazione per la scarsa e inadeguata conoscenza attuale degli importi necessari per completare il processo di disattivazione; riconosce che tale processo richiede ancora importi considerevoli e deplora il fatto che gli Stati membri non siano riusciti a creare i meccanismi necessari a garantire tali finanziamenti supplementari; ribadisce e mette in evidenza che la responsabilità finale della chiusura sicura delle centrali nucleari incombe allo Stato membro in cui si trovano tali centrali; rileva che l’inosservanza di tale obbligo mette a rischio i cittadini dell’Unione;

264.

osserva che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha commissionato relazioni a esperti svedesi (SKB) (tra gli altri), le quali hanno confermato che i contenitori per le barre di combustibile della società di trattamento dei rifiuti nucleari GNS sono sicuri; osserva con preoccupazione che tale documentazione relativa ai contenitori per le barre di combustibile, che è stata a lungo disponibile, non è stata trasmessa all’autorità di omologazione lituana; osserva che, fino a quando le barre di combustibile non saranno immagazzinate nei contenitori, la centrale nucleare di Ignalina dovrà essere amministrata come se fosse in funzione, il che significa che i suoi circa 2 000 dipendenti dovranno continuare ad essere finanziati dall’Unione; invita la Commissione a non accettare dal governo lituano pretesti che comportino ulteriori ritardi dell’omologazione o del progetto; chiede che la Commissione stabilisca un rigido calendario e minacci di imporre sanzioni in caso di inadempienza;

265.

invita la Bulgaria, la Lituania e la Slovacchia a elaborare piani di disattivazione delle centrali nucleari, comprendenti dotazioni finanziarie dettagliate, che illustrino in che modo sarà finanziata la chiusura di tali centrali;

Tasso di errore rispetto all’efficacia

266.

osserva che la Corte dei conti stima al 3 % nel 2011 il tasso di errore più probabile in un settore di spesa che è prevalentemente eseguito mediante gestione centralizzata, cioè oltre il doppio rispetto all’1,4 % del 2010;

Fonti di errore

267.

osserva che il principale rischio di irregolarità è che i beneficiari possano indicare spese ammissibili superiori al dovuto; che detto rischio è accresciuto dalla complessità delle regole per il calcolo delle spese ammissibili; che, inoltre, in alcuni settori gli organismi incaricati dell’esecuzione applicano le regole in maniera differente; che i costi di personale e i costi connessi ad attività commerciali non ammissibili costituiscono ulteriori fonti di errore; deplora che la Commissione non abbia reagito per tempo;

268.

considera inaccettabile che la Corte dei conti abbia rilevato carenze anche nel lavoro di revisori dei conti indipendenti che hanno certificato le dichiarazioni di spesa dei beneficiari: in 25 casi su 31 in cui un revisore aveva espresso un giudizio senza riserve, la Corte dei conti ha rilevato errori; è preoccupato da tale palese mancanza di professionalità;

269.

osserva, tuttavia, che la Corte dei conti considera gli audit ex post efficaci;

270.

deplora il fatto che la Corte dei conti abbia rilevato che i sistemi di supervisione e di controllo nell’ambito del Programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) — Programma di sostegno strategico in materia di TIC sono inefficaci; invita la Commissione ad aggiornare senza indugi tali sistemi di supervisione e di controllo;

271.

prende atto delle conclusioni della Corte dei conti, secondo cui i pagamenti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 erogati nel settore «ricerca e altre politiche interne» presentano errori rilevanti e i sistemi di supervisione e controllo presi in esame per tale settore sono stati parzialmente efficaci; deplora che la relazione della Corte dei conti non fornisca informazioni dettagliate sulle spese per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

272.

sottolinea la grande importanza del capitolo 18 02, «Solidarietà — Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone», per la sicurezza e l’economia dell’Unione; invita la Commissione a migliorare la sua pianificazione di bilancio;

273.

prende atto delle riserve formulate dalla direzione generale Affari interni della Commissione nella sua relazione annuale di attività 2011 per quanto riguarda i rischi per la reputazione dovuti ai ritardi nell’attuazione del SIS II; prende atto del rischio finanziario derivante dal tasso di errore residuo nella popolazione non controllata delle sovvenzioni ai programmi finanziari «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» e «Prevenzione e lotta contro la criminalità»; invita la Commissione a portare avanti le misure correttive annunciate;

Rendicontazione e rettifiche finanziarie

274.

riconosce che il numero dei partecipanti al settimo programma quadro (7o PQ) è significativamente aumentato, raggiungendo quasi i 20 000 e che l’inesperienza, combinata con un insieme complesso di regole, può portare ad errori; incoraggia la Commissione a continuare a fornire assistenza e feedback ai partecipanti;

275.

trova incomprensibile che i revisori dei beneficiari presentino certificazioni erronee delle dichiarazioni di spesa; ritiene che la Commissione debba soprattutto fornire orientamenti sulle qualifiche professionali dei revisori contabili privati e consulenze supplementari;

276.

osserva gli esempi forniti dalla Corte dei conti in merito a errori nelle dichiarazioni relative al personale e ai costi indiretti; osserva che la proposta di programma Orizzonte 2020 semplifica considerevolmente le regole per tali categorie di spesa; considera tali semplificazioni essenziali per conseguire una significativa riduzione del tasso di errore;

277.

riconosce che la Commissione, in sede di revisione ex ante delle procedure di controllo, cerca di raggiungere un equilibrio tra approvazione rapida e controllo;

278.

osserva inoltre che, secondo la strategia di audit del 7o PQ, i beneficiari che ricevono il 48 % del bilancio del 7o PQ sono stati sottoposti a revisione contabile;

279.

prende atto inoltre del fatto che la Commissione segue, per le rettifiche finanziarie, la procedura semplificata di estrapolazione basata su tassi forfettari, il che potrebbe accelerare il processo di recupero se i beneficiari cooperassero pienamente;

Raccomandazioni

280.

esorta la Commissione a migliorare la cooperazione tra le direzioni generali e gli altri organismi interessati e a rendere più trasparenti la divisione del lavoro, le procedure decisionali e le ripartizioni di responsabilità tra di essi;

281.

appoggia pienamente le raccomandazioni della Corte dei conti di:

sensibilizzare maggiormente i beneficiari e i revisori esterni,

familiarizzare le società di revisione esterne con gli orientamenti della Commissione e

mettere in atto una strategia di audit per il programma ICT-PSP;

Istruzione e cultura

282.

invita l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) a rivedere i coefficienti finanziari unilaterali e inadeguati fissati per valutare la situazione finanziaria dei beneficiari e decidere il livello delle rate delle sovvenzioni, i quali possono addirittura compromettere i progetti selezionati in quanto, anziché autorizzare il tradizionale pagamento della prima rata, si attendono il completamento del progetto e la relazione al riguardo; ricorda all’EACEA che un controllo e una supervisione efficaci dei progetti implicano una valutazione realistica del contesto delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni di dimensioni molto piccole;

283.

guarda con preoccupazione ai significativi errori riscontrati in sede di controlli ex post nelle operazioni dell’EACEA relative al programma per l’apprendimento permanente (2007-2013); osserva che tali errori sono essenzialmente dovuti alla mancata presentazione di adeguati documenti giustificativi da parte dei beneficiari e al mancato rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità; incoraggia l’EACEA a migliorare ulteriormente i propri sistemi di controllo, ad adeguarli ai diversi tipi di beneficiari e a sensibilizzare questi ultimi in merito ai loro obblighi finanziari e ai controlli;

284.

valuta positivamente i miglioramenti nei sistemi di gestione e controllo delle agenzie e autorità nazionali, nonché il fatto che nel 2011 il tasso di errore nell’esecuzione dei programmi da parte delle agenzie nazionali è sceso all’1 %, risultando significativamente inferiore a quello degli anni precedenti;

285.

deplora che, per il quarto esercizio consecutivo, malgrado il piano d’azione varato nel 2009, la relazione annuale d’attività della direzione generale Comunicazione della Commissione formuli una riserva riguardo all’inosservanza della normativa in materia di diritti d’autore;

286.

prende atto delle iniziative avviate con successo dalla Commissione nel settore dello sport; la invita tuttavia ad essere più ambiziosa in relazione agli strumenti e alla dotazione finanziaria di cui dispone al fine di preparare il programma per lo sport nel 2014;

Spese amministrative e di altra natura

287.

invita la Commissione a non rimborsare più le spese di viaggio dei consulenti dei Commissari, il cui lavoro non ha prodotto risultati tangibili, sino a quando non si possa dimostrare un valore aggiunto del loro lavoro;

288.

osserva con preoccupazione le risultanze della Corte dei conti secondo cui, in 15 dei 28 casi sottoposti a verifica, le informazioni disponibili presso l’Ufficio per la gestione e il pagamento dei diritti individuali (PMO) sul personale e la situazione familiare del personale non erano aggiornate; raccomanda che la Commissione segua la raccomandazione della Corte dei conti di invitare il personale a fornire a opportuni intervalli documenti che confermino la situazione personale e di mettere in atto un sistema per verificare tali documenti in modo tempestivo;

289.

invita la Commissione a eseguire uno studio approfondito sulle disparità fra l’Unione e gli Stati membri per quanto riguarda le qualifiche richieste, i privilegi assicurati, le condizioni di lavoro, le indennità, i giorni di congedo riconosciuti e i livelli salariali per i posti di funzionario pubblico e funzionario all’estero impiegati nello stesso luogo di lavoro e sul fatto che tali disparità legittimino il divario retributivo tra i funzionari pubblici nazionali all’estero e quelli dell’Unione, tenendo conto anche del sistema fiscale applicabile attraverso la comparazione di situazioni familiari standard;

290.

osserva con preoccupazione che la Commissione non è in grado di fornire una rassegna completa dei costi sostenuti per assumere personale esterno e agenti temporanei su base annuale; chiede che tali costi siano soggetti a controlli sistematici e resi pubblici;

291.

invita la Commissione a fare maggiormente ricorso alle tecnologie disponibili, ad esempio teleconferenze e telelavoro, per ridurre i costi edilizi e di viaggio; chiede alla Commissione di valutare i possibili risparmi che potrebbero essere generati ricorrendo in modo rafforzato a tali tecnologie e a presentare i risultati al Parlamento entro settembre 2013;

292.

chiede che sia istituita una banca dati interistituzionale sugli studi onde evitare che gli stessi temi siano finanziati più volte e ottenere uno scambio dei risultati;

OLAF

293.

è stato informato dal comitato di sorveglianza dell’OLAF in merito a violazioni dei diritti fondamentali verificatesi nel corso delle indagini OLAF; esprime profonda preoccupazione per le informazioni ricevute a questo proposito e chiede la piena trasparenza su tali casi, indipendentemente dall’identità delle persone coinvolte;

294.

prende atto dei numerosi tentativi di ostacolare il chiarimento delle accuse sollevate riguardo ai metodi d’indagine dell’OLAF; ritiene che una tale situazione sia inadeguata e chiede che le citate accuse siano pienamente chiarite;

Eurobarometro

295.

è preoccupato per le critiche espresse, soprattutto nella letteratura scientifica, in merito ai metodi d’indagine di Eurobarometro e invita la Commissione a fornire un’opinione dettagliata in merito a tali critiche;

Ottenere risultati dal bilancio dell’Unione europea

296.

accoglie positivamente il fatto che la Corte dei conti abbia presentato, per la seconda volta, una relazione su «ottenere risultati dal bilancio» e la invita a estendere la sua valutazione ad altri servizi della Commissione, in particolare la DG EMPL, la DG MARE e il segretariato generale della Commissione;

Relazione di valutazione delle finanze dell’Unione sulla base dei risultati conseguiti

297.

constata che la relazione sulla valutazione delle finanze dell’Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2012)675] è stata adottata dalla Commissione il 21 novembre 2012, dando così al Parlamento e alla Corte dei conti un lasso di tempo molto limitato per esaminarla e rispondere; ribadisce la sua precedente richiesta alla Commissione di presentare la relazione di valutazione in sede di commissione competente e in Aula quando viene presentata la relazione annuale della Corte dei conti;

298.

ritiene che la relazione di valutazione sull’esercizio finanziario 2011 mostri alcuni progressi, in quanto fornisce informazioni che si sono rese disponibili nel 2011 sui risultati dei finanziamenti per tutte le principali voci di bilancio e riassume i risultati della valutazione di taluni programmi di finanziamento per ciascuna linea di bilancio;

299.

deplora tuttavia che la relazione fornisca solo sintesi di alcune valutazioni relative a diversi programmi e riferite a periodi divergenti, senza alcuna valutazione d’insieme dei risultati raggiunti nel 2011 dalla Commissione nel perseguire le sue politiche;

300.

condivide il parere della Corte (46) che la relazione di valutazione non fornisce ancora elementi sufficienti e informazioni affidabili sui risultati raggiunti dalle politiche unionali e, pertanto, non può svolgere appieno il ruolo che dovrebbe rivestire nel contesto della procedura di discarico;

301.

osserva con soddisfazione che alcune valutazioni hanno contribuito a migliorare l’impatto finale dei programmi; incoraggia la Commissione a tenere conto dei principali risultati di tali valutazioni nel definire le sue politiche;

302.

invita la Commissione a informare l’autorità di bilancio, a cadenza annuale, in merito all’andamento dei conti al di fuori del bilancio dell’Unione, compresi il loro andamento in termini di flusso di cassa e la finalità di ogni conto;

303.

segnala che la presentazione di tali sintesi per linee di bilancio, che segue la struttura del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, non costituisce di per sé una valutazione delle finanze dell’Unione;

304.

ritiene che, poiché la struttura della relazione consiste di diverse valutazioni di sintesi, comprese valutazioni interlocutorie, intermedie, ex post e finali, risulta difficile trarre conclusioni coerenti in termini di risultati;

305.

osserva che, secondo la stessa Commissione, le valutazioni di impatto dei programmi si riferiscono solitamente a fondi impegnati almeno tre-cinque anni prima; insiste per ricevere annualmente una valutazione incentrata sui risultati osservati nel precedente esercizio finanziario, vale a dire sulle misure adottate per raggiungere gli obiettivi Europa 2020, in conformità con l’articolo 318 TFUE;

306.

invita la Commissione ad estendere il campo di applicazione della sua valutazione e a sviluppare un reale approccio di efficacia delle spese volto a misurare i risultati ottenuti nella messa in atto dei suoi obiettivi politici sulla base degli stanziamenti e del personale destinati alla realizzazione di tali obiettivi;

307.

invita la Commissione a garantire che le valutazioni siano effettuate in modo indipendente; rileva che le relazioni risultanti devono essere trasmesse al più presto alle commissioni competenti del Parlamento;

308.

chiede alla Commissione di delineare, a tempo per la procedura di discarico 2012, un nuovo sistema di informazione sulla gestione e i risultati che includa la progettazione e il ruolo della relazione di valutazione, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento nei paragrafi 327 e 328 della presente risoluzione, e di presentarlo all’autorità di discarico;

309.

invita la Commissione a istituire a tal fine un sistema affidabile di raccolta dei dati sui risultati, al fine di identificare risultati e impatti quando si verificano (47);

Relazioni dei direttori generali della Commissione sulle realizzazioni dell’esercizio

310.

accoglie positivamente i miglioramenti constatati dalla Corte dei conti nell’ambito dell’autovalutazione dei risultati della Commissione nelle sue relazioni annuali di attività, in particolare per quanto riguarda i rendiconti sulle realizzazioni delle politiche nella prima parte di tali relazioni;

311.

deplora, tuttavia, che il numero limitato di obiettivi generali e di indicatori di impatto che le direzioni generali sono invitate a definire continui a presentare carenze che ne limitano l’utilità (48);

312.

deplora inoltre il fatto che la maggior parte degli indicatori e dei valori-obiettivo riferiti all’intero periodo 2007-2013 non abbia impiegato indicatori intermedi o tappe principali; insiste a questo proposito che gli indicatori di impatto siano associati a scadenze e obiettivi quantificati;

313.

osserva con preoccupazione che le direzioni generali della Commissione non hanno fissato obiettivi per le attività operative connesse all’economia, compreso il costo dei fattori di produzione, l’efficienza e il rapporto tra entrate, uscite e risultati, né hanno riferito in proposito;

314.

ricorda alla Commissione le norme relative alla rotazione dei dirigenti della sua amministrazione; ribadisce che tali requisiti sono necessari al fine di creare trasparenza ed evitare che le informazioni siano utilizzate come ostaggio; invita la Commissione ad attuare questo principio in modo capillare e sottolinea l’importanza di guidare con l’esempio e assumere le responsabilità ai massimi livelli;

315.

deplora inoltre che la descrizione delle realizzazioni politiche nella prima parte delle relazioni annuali di attività non sia sufficientemente orientata ai risultati e che l’esame del piano di gestione e delle relazioni annuali di attività da parte della Corte dei conti non abbia evidenziato progressi significativi in questo settore;

316.

insiste sulla necessità di garantire la coerenza tra gli obiettivi, gli indicatori e i valori-obiettivo previsti nel piano di gestione, sui quali riferiscono le relazioni annuali di attività;

317.

insiste inoltre sulla necessità di spiegare nella relazione annuale di attività i motivi per cui i risultati ottenuti non hanno raggiunto l’obiettivo o il valore-obiettivo in questione;

318.

sottolinea che, secondo i punti 10.17 e 10.18 della relazione annuale della Corte dei conti, l’accuratezza della valutazione svolta dalle DG AGRI e DG REGIO riposa in gran parte sulla qualità dei dati forniti dagli Stati membri; incoraggia i servizi della Commissione a elaborare orientamenti sulla fornitura di dati e a esaminare la possibilità di fornire agli Stati membri incentivi affinché forniscano dati di alta qualità sui risultati conseguiti;

319.

osserva che, secondo le relazioni annuali di attività del segretario generale della Commissione, i direttori generali della Commissione hanno «allineato» gli obiettivi generali e specifici nel loro piani di gestione con la strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione;

Strategia Europa 2020

320.

ricorda che la strategia Europa 2020 (49) lanciata dal presidente Barroso nel 2010, è il principale progetto della Commissione, volto a realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; segnala che questa strategia si concentra su cinque obiettivi ambiziosi, misurati da obiettivi quantificati in materia di occupazione, innovazione, istruzione, povertà e clima/energia;

321.

osserva che Eurostat è responsabile di assicurare il sostegno statistico alla strategia, in particolare producendo e fornendo i dati statistici pertinenti e garantendo elevati standard qualitativi dei dati;

322.

osserva che Eurostat ancora una volta non è stato in grado di trattare correttamente informazioni sensibili, ad esempio nel caso dei dati relativi alla Grecia; invita la Commissione ad effettuare verifiche di qualità più rigorose e a provvedere affinché Eurostat garantisca di essere accurato nella presentazione di dati statistici; chiede una relazione al riguardo entro marzo 2014;

323.

insiste sulla necessità di rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo e accoglie con favore le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti, nella sua relazione speciale n. 12/2012, di passare «ad un sistema statistico europeo che garantisca indipendenza professionale, risorse sufficienti e una supervisione efficace, prevedendo sanzioni nei casi in cui non vengano rispettati gli standard qualitativi» (50);

324.

sottolinea che la strategia unionale per la crescita e l’occupazione non si basa su attività condotte da singole direzioni generali, ma comprende sette iniziative faro trasversali, attuate di volta in volta da diverse direzioni generali, il che costituisce una sfida in termini di coordinamento e di cooperazione in seno alla Commissione;

325.

osserva che il coordinamento tra i servizi della Commissione nel quadro delle iniziative faro ha assunto diverse forme di consultazione tra servizi, a volte di tipo informale (51); deplora, tuttavia, che i nove gruppi di Commissari istituiti dal presidente Barroso nell’aprile 2010 si siano incontrati solo in rare occasioni (52) nel 2011, con un conseguente scarso utilizzo di questa nuova modalità di coordinamento; deplora che non sia stato introdotto un meccanismo specifico per garantire un coordinamento soddisfacente dell’esecuzione di tutte le iniziative faro;

326.

deplora che il lancio della strategia Europa 2020 nel 2010 non abbia coinciso con il calendario del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 e che ciò porterà a ritardi nel realizzare la strategia nei casi in cui gli Stati membri non siano riusciti ad adeguare i loro programmi nazionali e quelli finanziati dall’Unione per la crescita sostenibile, intelligente e inclusiva;

327.

invita tutti i servizi della Commissione coinvolti nella strategia Europa 2020 a definire nel loro piano di gestione un numero limitato di obiettivi semplici, che soddisfino i requisiti della Corte dei conti in termini di pertinenza, comparabilità e affidabilità, al fine di misurare ogni anno, nelle rispettive relazioni annuali di attività, i risultati conseguiti dalla Commissione nel realizzare la strategia;

328.

chiede alla Commissione di modificare radicalmente la struttura della sua relazione di valutazione prevista dall’articolo 318 TFUE, distinguendo le politiche interne da quelle esterne e concentrandosi, nella sezione della relazione che tratta le politiche interne, sulla strategia Europa 2020, la crescita e l’occupazione e la politica economica e sociale dell’Unione; insiste sul fatto che dovrebbe essere messo l’accento sui progressi compiuti nella realizzazione delle iniziative faro;

329.

condivide le principali conclusioni della Corte dei conti per quanto riguarda le risultanze delle sue verifiche sui risultati:

per produrre buoni risultati, è importante individuare chiaramente le esigenze che i programmi sono destinati a soddisfare,

una buona progettazione, che colleghi tra loro attività, realizzazioni, risultati e impatto, sia dei programmi sia dei singoli progetti all’interno dei programmi stessi, è essenziale ai fini di una sana gestione finanziaria,

a tempo per la procedura di discarico 2012, la Commissione dovrebbe riferire su come intende garantire il valore aggiunto europeo della spesa unionale in conformità con i principi stabiliti dalla Corte dei conti al punto 10.31 della sua relazione annuale 2011 (portata ed effetti della spesa, effetti transfrontalieri, ragionevole concentrazione e approccio selettivo per quanto riguarda le spese esterne all’Unione) e mettere a punto indicatori di risultato validi in proposito;

330.

osserva con soddisfazione che la Commissione ha predisposto un sistema per dare seguito a tutte le raccomandazioni delle relazioni speciali della Corte dei conti relative a verifiche dei risultati [cfr. relazione speciale n. 19/2012 (53)]; invita la Commissione a rafforzare tale esercizio al fine di rispondere in modo tempestivo, efficiente ed efficace alle raccomandazioni della Corte dei conti e dell’autorità di discarico;

Relazioni speciali della Corte dei conti 2011

331.

valuta positivamente il fatto che la commissione per il controllo dei bilanci abbia elaborato documenti di lavoro o relazioni separati sulle singole relazioni speciali della Corte dei conti, i cui risultati possono essere consultati in un documento a parte (54);

332.

è del parere che la valutazione politica delle conclusioni delle relazioni speciali deve costituire parte integrante della procedura di discarico;

333.

valuta pertanto positivamente le consultazioni in corso tra la sua commissione per il controllo dei bilanci, la conferenza dei presidenti di commissione e la conferenza dei presidenti, volte a individuare il miglior modo di tener conto delle risultanze delle relazioni speciali, per beneficiare al meglio del lavoro di revisione contabile della Corte dei conti;

334.

invita i suoi organi a trovare una soluzione valida e duratura in tempo per la procedura di discarico 2012.

(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(8)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 [COM(2011)615/2], articolo 136 e seguenti.

(9)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(10)  COM(2011)615/2, articolo 55, paragrafo 4.

(11)  Relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti intitolata «I controlli sul regime doganale 42 impediscono e individuano i casi di evasione in materia di IVA?».

(12)  Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione III — Commissione e Agenzie esecutive (GU L 286 del 17.10.2012, pag. 31).

(13)  Revisione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione alla luce dell’evoluzione dello sviluppo rurale; cfr. anche la proposta della Commissione [COM(2011)615/2] riguardante disposizioni comuni per gli strumenti strutturali nel periodo 2014-2020.

(14)  Cfr. la relazione di sintesi redatta da Terry Ward e Applica sprl sull’uso del FESR a sostegno degli strumenti di ingegneria finanziaria con il contributo di una rete di valutazione specializzata, che fornisce analisi politiche sull’efficacia della politica di coesione 2007-2013.

(15)  Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione III — Commissione e Agenzie esecutive (GU L 252 del 25.9.2010, pag. 39).

(16)  Paragrafo 4 della citata risoluzione del Parlamento del 5 maggio 2010.

(17)  Cfr. risposta del commissario Andor all’interrogazione scritta in preparazione dell’audizione della commissione per il controllo dei bilanci del 26 novembre 2012, unitamente alla relazione annuale d’attività 2011 della direzione generale Politica regionale, pag. 84.

(18)  Cfr. relazione di sintesi della Commissione, punto 3.3, nota a piè di pagina 9, COM(2012)281, pag. 11.

(19)  Cfr. relazione annuale 2011 della Corte dei conti, allegato 1.2, punto 2.

(20)  Cfr. nota 6 dei conti annuali consolidati dell’Unione europea 2011.

(21)  COM(2012)281, punto 1, pag. 2.

(22)  Osservazioni introduttive del presidente Caldeira il 6 novembre 2012, alla presentazione della relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2011 alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

(23)  Si tratta del regime doganale utilizzato da un importatore per ottenere un’esenzione IVA quando i beni importati verranno trasportati in un altro Stato membro e l’IVA è dovuta nello Stato membro di destinazione.

(24)  Di cui 1,8 miliardi di EUR nei sette Stati membri selezionati e 400 milioni di EUR nei 21 Stati membri di destinazione dei beni che costituiscono il campione.

(25)  Relazione speciale n. 13/2011, pag. 11, punto 5.

(26)  PE 475.094.

(27)  Dati comunicati il 6 dicembre 2012 dal sig. Kubyk a nome della Corte dei conti, durante l’audizione con Dacian Cioloș dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

(28)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, punto 3.9, nota a piè di pagina 11.

(29)  Dati comunicati il 6 dicembre 2012 dal sig. Kubyk a nome della Corte dei conti, durante l’audizione con Dacian Cioloș dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

(30)  Decisione di esecuzione 2011/272/UE della Commissione, del 29 aprile 2011, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2010 (GU L 119 del 7.5.2011, pag. 70).

(31)  Casi congiunti C-92/09 e C-93/09, Racc. 2010, pag. I-11063.

(32)  Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28).

(33)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, punto 3.45.

(34)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, punto 3.23.

(35)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, punto 4.12.

(36)  Cfr. paragrafo 86 della precitata risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012.

(37)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, punto 4.18.

(38)  DG AGRI, relazione annuale di attività, punto 3.1.1.1.6, pag. 58.

(39)  Dati comunicati il 6 dicembre 2012 dalla sig.ra Budbergyte a nome della Corte dei conti, durante l’audizione con Dacian Cioloș dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

(40)  DG AGRI, relazione annuale di attività, pag. 79.

(41)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, allegato 4.2.

(42)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(43)  Relazione speciale n. 3/2012 della Corte dei conti — Fondi strutturali: le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri sono state affrontate con successo dalla Commissione?

(44)  Valutazione intermedia dei progressi — Relazione finale, Ecorys, 22 dicembre 2011.

(45)  Cfr. anche relazione speciale n. 5/2012 della Corte dei conti, «Il sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS) usato per le relazioni esterne».

(46)  Lettera del sig. Caldeira al presidente Barroso, in data 20 dicembre 2012, con la risposta della Corte dei conti europea alla seconda relazione di valutazione della Commissione fornita a norma dell’articolo 318 TFUE.

(47)  Lettera del sig. Caldeira al presidente Barroso, in data 20 dicembre 2012, con la risposta della Corte dei conti europea alla seconda relazione di valutazione della Commissione fornita a norma dell’articolo 318 TFUE.

(48)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, esempi ai punti 10.18 e segg.

(49)  Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «EUROPA 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» [COM(2010)2020].

(50)  Relazione speciale n. 12/2012 della Corte dei conti intitolata «La Commissione e Eurostat hanno migliorato il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili?» pag. 6.

(51)  Cfr. ad esempio le risposte fornite dal commissario Andor alle interrogazioni scritte 46 e 47 in vista dell’audizione presso la commissione per il controllo dei bilanci il 26 novembre 2012.

(52)  Nel 2011 si sono svolti in totale 24 incontri dei nove gruppi specializzati di Commissari con il gruppo del quadro finanziario pluriennale (cfr. risposte fornite dal commissario Oettinger).

(53)  Relazione speciale della Corte dei conti n. 19/2012 «Relazione 2011 sul seguito dato alle relazioni speciali della Corte dei conti europea».

(54)  Testi approvati, P7_TA(2013)0123. Cfr pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla relazione speciale della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e le sue relazioni speciali, corredate delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità (4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

viste la sua decisione del 17 aprile 2013 sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione (5) e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante di tale decisione,

viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell’articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sul discarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05752/2013 — C7-0038/2013),

visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (7), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0096/2013),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria;

B.

considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti forniscono informazioni su questioni d’interesse per l’esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell’esercizio del suo ruolo di autorità di discarico;

C.

considerando che le sue osservazioni sulle relazioni speciali della Corte dei conti costituiscono parte integrante della suddetta decisione del 17 aprile 2013 sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione;

Parte I   Relazione speciale n. 12/2011 della Corte dei conti europea dal titolo: «Le misure dell’UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?»

1.

accoglie con favore la relazione della Corte dei conti e prende atto della sua valutazione estremamente negativa delle misure adottate sia dalla Commissione che dagli Stati membri;

2.

rileva che la Politica comune della pesca (PCP) si prefigge nelle intenzioni la promozione di una pesca sostenibile, il che implica la sostenibilità a lungo termine del settore e un equilibrio tra le risorse ittiche e la capacità della flotta peschereccia, tale da evitare il sovrasfruttamento degli stock ittici;

3.

osserva che, sebbene la riduzione della sovraccapacità di pesca abbia costituito un tema ricorrente nelle precedenti riforme della PCP e sia stata analizzata nelle relazioni speciali n. 3/1993 e n. 7/2007 della Corte dei conti, i costosi interventi finora attuati per ridurre la sovraccapacità di pesca adattando la flotta peschereccia alle risorse della pesca non hanno avuto successo;

4.

riconosce che dal 1995, il trend delle catture UE è in calo e che, in base alle indicazioni del libro verde della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca, del 22 aprile 2009 [COM(2009)163], questo declino è dovuto in gran parte al sovrasfruttamento e si inserisce in un circolo vizioso costituito dalla sovraccapacità di pesca e dalla scarsa redditività economica delle flotte;

5.

è preoccupato per il fatto che, dall’ultima riforma della PCP nel 2002, le catture sono diminuite di 1 000 000 di tonnellate e i posti di lavoro nel settore della pesca hanno subito una riduzione da 421 000 a 351 000;

6.

osserva che, sebbene non esista una definizione ufficiale di sovraccapacità, la diminuzione delle catture e la perdita di posti di lavoro causate dallo sfruttamento eccessivo degli stock ittici mostra una sovraccapacità di fatto; invita pertanto la Commissione a definire la sovraccapacità di pesca e a considerare l’introduzione di misure più pertinenti e incisive per promuovere azioni intese a conseguire l’equilibrio tra capacità e possibilità di pesca;

7.

ritiene indispensabile che la Commissione elabori urgentemente una relazione contenente i dati relativi alla sovraccapacità nell’Unione, suddivisi per attività di pesca e per paese;

8.

è altresì preoccupato che i massimali di capacità della flotta, come misura per limitare le dimensioni della flotta peschereccia, siano divenuti irrilevanti, dal momento che le dimensioni della flotta attuale sono ben al di sotto dei massimali e potrebbero essere aumentate di 200 000 tonnellate, pur restando entro i limiti imposti; sottolinea al tempo stesso che, a causa del progresso tecnologico, la capacità di cattura delle flotte è aumentata in media del 3 % l’anno negli ultimi dieci anni;

9.

osserva che la PCP misura la capacità dei pescherecci in termini di potenza motrice (kilowatt) e dimensioni (stazza lorda) ma che tali misure non tengono conto del progresso tecnologico nei metodi di pesca, il che complica il compito di definire obiettivi di riduzione appropriati; rileva che la Commissione intende mantenere fermi questi parametri fino alla fine del 2015;

10.

invita la Commissione a far rispettare l’obbligo che incombe agli Stati membri di aggiornare correttamente il registro della flotta e a istituire l’obbligo per i medesimi di riferire in merito ai loro sforzi per conseguire un equilibrio tra la capacità e le possibilità di pesca;

11.

rileva che, in termini di riduzione delle capacità di pesca, la nuova proposta della Commissione per la PCP si ispira ad un nuovo approccio basato sul mercato (regimi di concessione di diritti di pesca trasferibili), in quanto la Commissione è giunta alla conclusione che questi regimi svolgono un ruolo positivo nella riduzione della sovraccapacità di pesca;

12.

esprime preoccupazione per le lacune riscontrate nelle norme sulla gestione dei diritti di pesca quando le navi sono demolite beneficiando del sostegno pubblico, e per la mancata definizione di criteri chiari ed efficaci di selezione delle navi; ritiene che i programmi di demolizione siano stati in parte attuati in modo inadeguato, ad esempio nei casi in cui fondi pubblici sono stati usati per il disarmo di navi già inattive o anche, indirettamente, per la costruzione di nuove navi; osserva tuttavia che alcuni Stati membri hanno attuato programmi di demolizione che hanno raggiunto le loro finalità; rileva pertanto la necessità di prevedere rigorose garanzie quando si ricorre ai programmi di demolizione come mezzo per ridurre la sovraccapacità, al fine di evitare abusi;

13.

deplora che gli investimenti a bordo dei pescherecci finanziati dal Fondo europeo per la pesca (FEP) potrebbero contribuire ad aumentare la capacità di cattura dei singoli pescherecci; ritiene insufficiente la nota interpretativa preparata dalla Commissione e inviata agli Stati membri in seguito alla relazione speciale della Corte dei conti sulla capacità di cattura delle navi, in cui la Corte aveva invitato le autorità nazionali a procedere a controlli più rigorosi prima di decidere in merito al finanziamento dei progetti d’investimento a bordo;

14.

rileva che, sebbene il punto 36 della relazione speciale n. 12/2012 indichi che, alla fine del 2010, l’esecuzione del FEP in termini di spesa certificata dagli Stati membri era di 645 milioni di EUR, pari al 15 % dell’importo disponibile dal 2007 al 2013, la maggior parte di tale importo è stata dichiarata nel 2010 e che, al 31 dicembre 2010, la Commissione doveva ancora pagare 292 milioni di EUR, a motivo dell’approvazione tardiva, da parte del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (8) e della complessità della messa in atto iniziale dei sistemi di gestione e controllo da parte degli Stati membri; constata che i pagamenti intermedi certificati inviati dagli Stati membri alla fine di dicembre 2011 ammontavano al 28 % (1 188 milioni di EUR) della dotazione complessiva del FEP e plaude al fatto che il ritmo di assorbimento del FEP stia attualmente aumentando;

15.

raccomanda agli Stati membri di:

adeguare le rispettive flotte pescherecce alle possibilità di pesca esistenti,

garantire che i criteri di selezione per i programmi di disarmo dei pescherecci siano intesi ad esercitare un impatto positivo sulla sostenibilità degli stock ittici mirati e a evitare di erogare aiuti pubblici per il disarmo di navi inattive;

16.

invita la Commissione a fissare massimali efficaci per la capacità della flotta peschereccia;

17.

considera necessaria una riforma della PCP che preveda la regionalizzazione della sua attuazione e della gestione dei suoi programmi e delle sue misure;

18.

appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti secondo le quali:

occorre sviluppare azioni volte a ridurre efficacemente la sovraccapacità della flotta peschereccia e a definire meglio la capacità e la sovraccapacità di pesca, senza al contempo trascurare la necessità di preservare i restanti posti di lavoro nel settore della pesca,

occorre rivedere il regime di aiuti per l’ammodernamento delle navi e chiarire la funzione dei regimi di trasferimento dei diritti di pesca,

occorre stabilire norme chiare per la selezione dei programmi di disarmo dei pescherecci,

gli Stati membri dovrebbero procedere all’esecuzione del FEP nei tempi previsti e gli investimenti pubblici nei pescherecci non dovrebbero avere come conseguenza il potenziamento della capacità di pesca,

occorre aggiornare correttamente il registro della flotta peschereccia e le relazioni degli Stati membri dovrebbero contenere le informazioni richieste ed essere di qualità adeguata;

19.

ritiene inoltre che, alla luce delle critiche della Corte dei conti, è chiaro che il FEP e la PCP utilizzano le nostre risorse comuni in maniera inefficiente e si compiace pertanto del fatto che il regime sarà interamente rivisto in un prossimo futuro; sottolinea che, al momento della ristrutturazione di tali regimi, è importante concentrarsi sui settori della politica della pesca che meglio si prestano a una gestione a livello dell’Unione, come ad esempio gli aspetti ambientali, piuttosto che su vari tipi di regimi di sovvenzioni inefficaci;

Parte II   Relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti dal titolo «I controlli sul regime doganale 42 impediscono e individuano i casi di evasione in materia di IVA?»

20.

valuta positivamente la relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti;

21.

ricorda che la riscossione corretta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) influisce direttamente sulle economie degli Stati membri e sul bilancio dell’Unione, dal momento che le frodi fiscali, in particolare le frodi ai danni dell’IVA, causano enormi perdite sia al bilancio dell’Unione sia alle economie degli Stati membri, aggravando pertanto la crisi del debito pubblico; sottolinea che le frodi IVA sono stimate a un importo annuo di circa 1,4 miliardi di EUR;

22.

ritiene che, in particolare nell’attuale situazione economica, occorra concentrare l’attenzione su sistemi di riscossione delle entrate più equi ed efficienti e sottolinea che l’Unione e tutti gli Stati membri, soprattutto quelli che incontrano le maggiori difficoltà economiche, dovrebbero attribuire la massima priorità al miglioramento di tali sistemi;

23.

ricorda che, in base alle stime di uno studio eseguito per conto della Commissione, il divario medio dell’IVA nell’Unione è pari al 12 %; segnala in particolare il fatto che tale divario ha raggiunto un livello allarmante (rispettivamente il 30 % e il 22 %) in Grecia e in Italia, che sono gli Stati membri che attraversano le crisi debitorie di maggiore gravità;

24.

sottolinea che, oltre all’elusione fiscale e alle perdite dovute ai casi di insolvenza, il divario dell’IVA è attribuibile anche alle frodi, all’opacità della normativa, a sistemi di controllo incoerenti e alla mancata o parziale applicazione del diritto dell’Unione negli Stati membri, e che le perdite in termini di IVA, che ammontano a miliardi di euro, sono ampiamente compensate da misure di austerità riguardanti i cittadini dell’Unione e sostenute dai cittadini il cui reddito è ben documentato e tracciabile;

25.

esprime profonda preoccupazione per le constatazioni della Corte dei conti, in particolare il fatto che l’applicazione del solo regime doganale 42 (9) abbia permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR nei sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29 % dell’IVA teoricamente applicabile all’importo tassabile di tutti gli importi calcolati con il regime 42 nel 2009 in tali Stati membri;

26.

osserva con preoccupazione che la Corte dei conti ha rilevato che il quadro normativo dell’Unione non garantisce una gestione uniforme ed efficace di tale esenzione IVA da parte delle autorità doganali degli Stati membri, né garantisce che le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione dispongano sempre delle informazioni relative a tali operazioni, il che rende il sistema vulnerabile ad abusi da parte della criminalità organizzata e di singoli evasori e crea enormi svantaggi competitivi per gli operatori commerciali in buona fede;

27.

richiama l’attenzione sulla constatazione della Corte dei conti, secondo cui le autorità doganali degli Stati membri sottoposti ad audit non garantiscono la validità e la completezza dei dati, né il rispetto di altri requisiti per l’esenzione;

28.

esprime preoccupazione per le gravi carenze riscontrate dalla Corte dei conti nei controlli dei regimi doganali semplificati (i quali costituiscono il 70 % di tutti i regimi doganali in vigore), in particolare verifiche di bassa qualità o scarsamente documentate e un insufficiente ricorso alle tecniche di trattamento automatico dei dati per l’esecuzione dei controlli durante la verifica di tali regimi; sottolinea che tali carenze hanno comportato perdite ingiustificate nel bilancio dell’Unione e che la corretta gestione dei dazi esercita un impatto diretto sul calcolo dell’IVA; deplora che, negli ultimi 10 anni, la Commissione non abbia adottato misure adeguate per porre rimedio a questa situazione, nascondendosi dietro norme che, sulla carta, sembravano del tutto adeguate;

29.

osserva con rammarico come sin dall’introduzione dell’IVA, il metodo di riscossione di questa imposta sia rimasto immutato; ritiene che tale metodo sia ormai superato, viste le numerose modifiche intervenute nel contesto tecnologico ed economico;

30.

esorta la Commissione e gli Stati membri a monitorare e reagire in modo efficace alle frodi esistenti e alle nuove tendenze in materia e chiede alla Commissione di informare la commissione per il controllo dei bilanci entro settembre 2013 sulle misure provvisorie e permanenti che sono state adottate sulla base del regime doganale 42, non solo da parte dell’Unione ma anche a livello nazionale, e sul loro impatto sul numero dei casi di frode; prende nota del libro verde della Commissione sul futuro dell’IVA «Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente [COM(2010)695]» e chiede proposte concrete sulla riforma dell’IVA;

31.

invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di semplificare la loro normativa in materia di IVA, di introdurre un modulo standard per la notifica dell’applicazione dell’IVA alle autorità fiscali, di assicurare una gestione uniforme e corretta dei casi di esenzione IVA da parte delle autorità doganali degli Stati membri e di garantire una maggiore disponibilità di tali testi legislativi tradotti, a titolo di requisito minimo, in inglese, francese e tedesco;

32.

deplora il rinvio dell’entrata in vigore del codice doganale aggiornato (CDA) previsto dalla Commissione nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione [COM(2012)64] e considera inaccettabile la nuova data proposta (31 dicembre 2020); ricorda che il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (10) prevedeva che il CDA sarebbe entrato in vigore entro il 24 giugno 2013 ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per accelerare il processo di preparazione;

33.

consiglia vivamente a tutti gli Stati membri di partecipare all’ambito di attività 3 di Eurofisc sulle operazioni fraudolente che utilizzano il regime doganale 42;

34.

appoggia la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione e ad altre operazioni transfrontaliere [COM(2008) 805], presentata dalla Commissione, che mira a introdurre la responsabilità solidale degli operatori commerciali nelle operazioni all’interno dell’Unione, a rendere gli importatori responsabili in solido nei casi in cui una notifica falsa, tardiva o incompleta dell’operazione all’autorità competente per l’IVA abbia determinato perdite IVA e a infliggere loro adeguate sanzioni;

35.

sottolinea l’importanza di una cooperazione più intensa e rapida tra gli Stati membri, di un migliore monitoraggio dello scambio di informazioni e di contatti più diretti tra gli uffici locali delle imposte e gli uffici doganali, anche attraverso un sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES) online, in modo da assicurare che gli Stati membri si forniscano vicendevolmente un’assistenza efficace;

36.

raccomanda agli Stati membri di fornire tempestivamente alle autorità doganali l’accesso online ai numeri di identificazione IVA contenuti nel VIES, al fine di consentire a tali autorità di adempiere all’obbligo di verificare i numeri IVA raccolti nelle dichiarazioni doganali; chiede alla Commissione di informare mensilmente le commissioni competenti del Parlamento e la Corte dei conti in merito agli sviluppi in tutti gli Stati membri sulla prevenzione delle frodi nell’ambito del regime doganale 42;

37.

invita la Commissione a creare un sistema che combini l’assistenza nel settore doganale e la cooperazione amministrativa in materia di IVA, per assicurare un efficace flusso di informazioni affinché le autorità competenti in un settore siano regolarmente informate circa le attività svolte nell’altro; ritiene che questo possa rendere più efficienti e rapide la cooperazione tra le autorità competenti e l’imposizione IVA nello Stato membro di destinazione;

38.

sottolinea il ruolo dell’e-government nell’aumento della trasparenza e nella lotta contro la frode e la corruzione, salvaguardando in tal modo i fondi pubblici; sottolinea come l’Unione europea sia in ritardo rispetto ai suoi partner industrializzati, a causa, tra l’altro, della mancanza di interoperabilità tra i sistemi (11); sottolinea che l’Unione europea deve intensificare gli sforzi per realizzare una nuova generazione di e-government;

39.

sottolinea che le transazioni elettroniche non monetarie documentate rendono più difficile la partecipazione all’economia sommersa e che esiste una forte correlazione tra la quantità di pagamenti elettronici effettuati in un paese e la misura della sua economia sommersa (12); incoraggia gli Stati membri ad abbassare le soglie oltre le quali sono obbligatori i pagamenti con mezzi diversi dal denaro contante;

40.

appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti, in particolare:

la raccomandazione di modificare le disposizioni di applicazione del codice doganale, introducendo la comunicazione obbligatoria dei numeri di identificazione IVA pertinenti,

la raccomandazione di modificare la direttiva IVA al fine di rendere gli importatori responsabili in solido per le perdite IVA,

la raccomandazione alla Commissione di fornire orientamenti agli Stati membri in materia di assistenza e cooperazione amministrativa,

la raccomandazione di prevedere la verifica automatica dei numeri di identificazione IVA e la creazione di un profilo di rischio UE a titolo del regime doganale 42,

la raccomandazione di modificare la direttiva IVA per consentire la riconciliazione tra i dati fiscali e doganali,

la raccomandazione di prevedere lo scambio di informazioni necessario ai fini di una corretta imposizione dell’IVA,

la raccomandazione di instaurare uno scambio automatico e diretto di informazioni per le operazioni a rischio nell’ambito del regime doganale 42,

chiede alla Commissione di comunicare ogni 6 mesi in che modo e quando attuerà tali raccomandazioni;

Parte III   Relazione speciale n. 14/2011 della Corte dei conti dal titolo: «L’assistenza finanziaria dell’UE ha migliorato la capacità della Croazia di gestire i fondi di post-adesione?»

41.

accoglie con favore la relazione speciale n. 14/2011 della Corte dei conti europea e ne approva le conclusioni, in particolare quella secondo cui «nel complesso, l’assistenza preadesione dell’UE alla Croazia sta contribuendo in maniera significativa ai progressi compiuti dalla Croazia nello sviluppare la propria capacità amministrativa in vista della gestione dei fondi UE post-adesione, che saranno di maggiore entità»; si compiace del ruolo importante e positivo dell’assistenza preadesione nella preparazione delle autorità croate alla gestione delle politiche di coesione e rurali nel periodo post-adesione;

42.

si rammarica che la relazione della Corte dei conti non dia informazioni sufficienti sui livelli di errore e le frodi e sul relativo follow-up — anche in sede giudiziaria se necessario — e sulla valutazione delle performance;

43.

sottolinea tuttavia la constatazione della Corte dei conti secondo cui «l’assistenza fino ad ora è riuscita solo parzialmente a raggiungere i propri obiettivi; ulteriori progressi nel rafforzamento della capacità in diverse aree chiave richiedono sostegno, sia prima che dopo l’adesione»; prende atto della conclusione della Corte dei conti, secondo cui «nella maggior parte dei settori dell’assistenza preadesione, la Commissione stima che la capacità amministrativa della Croazia non sia ancora sufficiente perché la Croazia possa essere autorizzata ad attuare l’assistenza senza che la Commissione effettui i controlli ex ante» e «nonostante i recenti progressi compiuti, la capacità in materia di appalti e la lotta alla corruzione rappresentano due aree nelle quali vi è particolare bisogno di rafforzare il sostegno alle autorità croate»;

44.

è preoccupato, visti alcuni casi di mancanza di preparazione delle amministrazioni e delle istituzioni nella transizione dai finanziamenti di preadesione ai finanziamenti a titolo dei fondi strutturali, verificatisi in occasione di precedenti adesioni, di come poter evitare che rischi analoghi si presentino per la Croazia;

45.

è preoccupato che, oltre all’aspetto dell’allineamento della legislazione, ampiamente sottolineato dalla Corte dei conti, saranno necessari un monitoraggio continuo e misure volte ad affrontare le seguenti problematiche:

l’insufficienza dei livelli di assorbimento per un numero di programmi recenti,

l’adeguatezza delle capacità di audit esterno e di controllo interno,

la stabilità delle procedure nei programmi di finanziamento,

i problemi di trasparenza e la necessità di una maggiore sensibilizzazione delle parti interessate e del pubblico in genere,

l’efficienza, l’efficacia e l’economia nell’utilizzo dei finanziamenti, mediante valutazioni delle prestazioni;

46.

sostiene le raccomandazioni della Corte dei conti e invita, in particolare, la Commissione e le autorità croate a collaborare strettamente per assegnare una più alta priorità allo sviluppo di capacità in materia di appalti, tramite l’attuazione di programmi formativi sia teorici che pratici, adottare un maggior numero di iniziative per soddisfare i bisogni di rafforzamento della capacità a livello regionale e locale, perfezionare ulteriormente la valutazione dell’efficacia dei progetti, costituire un portafoglio di progetti maturi in modo che possano essere assorbiti pienamente i maggiori finanziamenti che saranno disponibili dopo l’adesione, e prendere misure in relazione ai programmi di sviluppo rurale nonché rafforzare quelle volte a contrastare la corruzione;

47.

sostiene la raccomandazione rivolta dalla Corte dei conti alla Commissione di tenere conto dell’esperienza acquisita con l’assistenza preadesione alla Croazia nel prestare assistenza preadesione ad altri paesi, ogniqualvolta ciò sia possibile,

48.

accoglie positivamente l’analisi esposta dalla Commissione nella sua relazione di controllo sui preparativi per l’adesione della Croazia, del 24 aprile 2012, in cui si afferma che «nel complesso, i preparativi della Croazia per l’adesione all’Unione europea sono a buon punto; il paese ha raggiunto un elevato grado di allineamento legislativo con l’acquis; si registrano ulteriori progressi rispetto alla relazione del 2011 e all’ultimo aggiornamento delle tabelle di controllo nell’autunno 2011; la Commissione ha però individuato alcuni ambiti che richiedono un ulteriore impegno» (13);

49.

rileva che rimane in sospeso un certo numero di questioni in molti dei capitoli dell’acquis; in particolare occorre prestare attenzione all’allineamento legislativo del diritto derivato nel settore degli appalti pubblici, segnatamente per quanto riguarda gli appalti per la difesa, nonché alla corretta attuazione della normativa recentemente adottata, specialmente a livello locale, anche ai fini della futura gestione dei fondi strutturali;

50.

osserva altresì che occorre un impegno costante nell’ambito del controllo finanziario per migliorare il funzionamento globale del controllo interno delle finanze pubbliche e dell’audit esterno a livello centrale e locale, come pure nel settore delle disposizioni finanziarie e di bilancio, dove si deve continuare a sviluppare la capacità per poter coordinare in maniera efficiente il sistema generale delle risorse proprie dopo l’adesione, e intensificare l’ammodernamento della strategia di controllo doganale, concentrandola maggiormente sui controlli a posteriori;

51.

sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi in alcuni settori, in particolare l’agricoltura e lo sviluppo rurale, in cui occorre procedere a un ulteriore allineamento legislativo e al rafforzamento delle capacità amministrative con riferimento ai pagamenti diretti e allo sviluppo rurale;

52.

è preoccupato per il basso tasso di assorbimento dei finanziamenti Sapard e IPARD e rileva che alcuni settori erano particolarmente sottorappresentati nell’esecuzione della misura 1 («Investimenti nelle aziende agricole»), segnatamente il settore lattiero-caseario, il settore delle serre e il settore ortofrutticolo; ritiene che ciò sia indice di gravi insufficienze quanto alla capacità e al grado di preparazione di tali settori ad assorbire i futuri finanziamenti dell’Unione;

53.

prende atto dei ritardi nell’attuazione dell’assistenza preadesione; plaude ai progressi realizzati nell’affrontare la questione ed esorta la Commissione e le autorità croate a continuare a migliorare i tempi di attuazione dell’assistenza, rafforzando soprattutto lo sviluppo delle capacità; sottolinea che il rafforzamento delle capacità nel quadro dell’assistenza preadesione deve avere come obiettivo le istituzioni centrali così come le strutture regionali e locali; teme che, qualora la Croazia prestasse scarsa attenzione a quest’ultimo aspetto, ciò potrebbe comportare capacità amministrativa ed esperienza inadeguate ad attuare l’assistenza dell’Unione;

54.

ribadisce che lo scopo dell’assistenza preadesione è anche quello di rafforzare la capacità dei paesi candidati di assorbire il futuro finanziamento dell’Unione in modo efficiente e trasparente; accoglie pertanto con favore la nuova impostazione adottata dalla Commissione nella pianificazione dell’assistenza preadesione alla Croazia, come il collegamento di specifici progetti di rafforzamento della capacità con i negoziati di adesione, il che consente l’elaborazione di programmi operativi pluriennali;

55.

invita la Commissione a massimizzare il potenziale per l’apprendimento e lo sviluppo istituzionale nei paesi candidati e nei potenziali paesi candidati, in particolare allineando ulteriormente le procedure di preadesione a quelle utilizzate nell’ambito dei fondi strutturali, del Fondo sociale europeo e del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale.

56.

rileva altresì che, nel campo della politica regionale e del coordinamento degli strumenti strutturali, occorre concentrare sforzi supplementari e costanti su un’esecuzione efficace dei programmi di potenziamento della capacità amministrativa, in vista dell’attuazione futura della politica di coesione e a sviluppare una riserva di progetti maturi;

57.

invita le autorità croate ad adottare misure per affrontare le problematiche di cui sopra e chiede alla Commissione di riferire sui progressi della Croazia nel risolvere queste e altre questioni in sospeso;

58.

plaude ai progressi compiuti dalla Croazia sul piano del potenziamento delle capacità istituzionali e amministrative e del consolidamento della gestione dell’assistenza preadesione;

59.

plaude all’istituzione, nel dicembre 2011, del ministero croato per lo Sviluppo regionale e i fondi europei, e si compiace del fatto che il suo ministro sia stato inoltre investito della carica di vice primo ministro, il che dimostra l’impegno del nuovo governo nei confronti delle problematiche dello sviluppo regionale e dell’utilizzo dei fondi dell’Unione;

60.

rileva che la Croazia ha compiuto notevoli sforzi per istituire un sistema di controllo e una sana gestione finanziaria che dovrebbero condurre all’auspicata abolizione dei controlli ex ante nella seconda metà del 2012; sottolinea tuttavia la necessità di un più forte e sostenuto impegno, dato che nella maggior parte dei settori la Commissione non ha ancora autorizzato la Croazia ad attuare l’assistenza di preadesione senza controlli ex ante;

61.

accoglie con favore l’entrata in vigore, dal gennaio 2012, della nuova legge sugli appalti pubblici che garantisce una maggiore trasparenza, e si compiace che nel 2011 sia stata completata la realizzazione del progetto IPA di gemellaggio «leggero» 2008 intitolato «Rafforzamento delle capacità di sanare le irregolarità nelle procedure di appalto pubbliche», che comprendeva tra l’altro sforzi in materia di sensibilizzazione;

62.

esorta la Commissione e le autorità croate a dare priorità alla costituzione di solide capacità in materia di appalti pubblici; sottolinea in questo contesto che la lotta alla corruzione ha un ruolo centrale in tutto il processo di adesione e che la mancata attuazione di misure di prevenzione anti-corruzione ostacola il futuro recepimento dell’assistenza dell’Unione

Parte IV   Relazione speciale n. 16/2011 della Corte dei conti dal titolo «L’assistenza finanziaria dell’UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia: risultati e sfide future»

63.

rileva che il tema della disattivazione diventerà sempre più importante negli anni a venire, dal momento che un terzo dei 133 reattori in funzione in 14 Stati membri dovrà essere chiuso entro il 2025 (14);

64.

invita la commissione per i bilanci e la commissione per l’industria, la ricerca e l’energia a tenere conto delle conclusioni della commissione per il controllo dei bilanci in merito ai negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale (2014-2020);

Le conclusioni della Corte dei conti

65.

ritiene che le conclusioni della Corte dei conti possano essere sintetizzate come segue:

«a)

in ragione di un quadro politico relativamente fluido, i programmi non beneficiano di una valutazione completa dei bisogni, né di una fissazione delle priorità, né di una definizione di obiettivi e risultati specifici da conseguire. Le responsabilità sono diluite, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e il perseguimento degli obiettivi dei programmi nel loro insieme. La supervisione della Commissione si concentra sull’esecuzione del bilancio e sull’attuazione dei progetti;

b)

non vi è una valutazione complessiva dell’andamento del processo di disattivazione dei reattori e di attenuazione delle conseguenze della loro chiusura anticipata. Per molti progetti infrastrutturali fondamentali sono stati rilevati ritardi e sovraccosti;

c)

anche se i reattori sono stati chiusi tra il 2002 e il 2009, i programmi non hanno determinato i cambiamenti organizzativi richiesti per permettere agli operatori di trasformarsi in efficaci organizzazioni incaricate della disattivazione;

d)

le risorse finanziarie attualmente disponibili (compreso un contributo UE per un importo di 2,85 miliardi di EUR sino al 2013) non saranno sufficienti e il deficit di finanziamento è rilevante (2,5 miliardi di EUR circa)». (15);

66.

rileva, inoltre, che il regime di finanziamento proposto dalla Commissione non è stato sottoposto a una valutazione ex ante esaustiva;

Conclusioni del Parlamento

67.

riconosce che la situazione descritta nella relazione della Corte dei conti fa riferimento al periodo fino alla fine del 2010 e che, da allora, la Commissione ha intrapreso una serie di iniziative;

68.

rileva che l’obiettivo generale dell’Unione nel settore nucleare è quello di massimizzare la sicurezza nucleare;

69.

prende atto del parere della Commissione, che afferma di aver istituito un quadro procedurale che fissa obiettivi specifici, definisce i ruoli e le responsabilità e individua chiaramente gli obblighi di rendicontazione e supervisione (16);

70.

prende atto della risposta della Commissione in cui si spiega che la valutazione del fabbisogno rientrava nella valutazione d’impatto [SEC(2011)1387] realizzata nel 2011; constata che la valutazione d’impatto ha riguardato i progressi finora compiuti e le rimanenti sfide, tracciando altresì un quadro della situazione del finanziamento;

71.

ricorda che i trattati di adesione della Bulgaria e della Slovacchia fissano i limiti per l’erogazione dell’assistenza finanziaria dell’Unione rispettivamente al 2009 e al 2006;

72.

plaude alla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia [COM(2011)783], che si basa sull’ampia consultazione delle parti in causa, ovvero gli Stati membri interessati — Bulgaria, Lituania e Slovacchia — e gruppi di esperti in disattivazione; si compiace del fatto che siano state utilizzate come input le risultanze della propria risoluzione del 5 aprile 2011 (17) e le conclusioni e raccomandazioni formulate nell’audit 2011 sull’andamento delle disattivazioni della Corte dei conti;

73.

osserva che gli esperti chiedono un piano di disattivazione circostanziato, solido e completo come base per l’erogazione di ulteriori aiuti da parte dell’Unione, che comprenda la stima totale dei costi fino alla data di completamento della disattivazione; ritiene opportuno fornire un’indicazione chiara del cofinanziamento nazionale e delle modalità per garantire tali finanziamenti nazionali nel lungo termine;

74.

rileva con soddisfazione che le tappe chiave, come definite nella suddetta valutazione d’impatto della Commissione (18), sono state esplicitamente sostenute dalle parti interessate, come pure la destinazione del sostegno dell’Unione alla realizzazione di tappe concrete con il maggior valore aggiunto per l’Unione; rileva la necessità di tenere in considerazione fin dall’inizio le procedure di conformità e un attento monitoraggio dei costi;

75.

ribadisce e sottolinea gli impegni reciproci assunti dall’Unione e da Bulgaria, Slovacchia e Lituania per quanto riguarda la disattivazione, rispettivamente, di quattro unità della centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Bohunice V1 e le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina;

76.

si rammarica che nel caso della centrale nucleare di Ignalina, progetti di grande rilevanza come il B1 e il B234 abbiano subito gravi ritardi a causa di controversie di ordine tecnico e commerciale, che hanno provocato ingenti danni economici e discontinuità nel processo di disattivazione;

77.

ritiene che la tabella di marcia comprensiva di soluzioni tecniche condivise, stabilita nel luglio 2012 dalla centrale nucleare di Ignalina e dalla NUKEM/GNS, rappresenti un importante passo avanti per superare la situazione di stallo riguardo all’impianto di stoccaggio provvisorio del combustibile esaurito B1;

78.

si rammarica che la relazione dettagliata sui progressi conseguiti nell’attuazione della tabella di marcia, prevista per il 5 ottobre 2012, non abbia rispettato il termine;

79.

si compiace dei progressi compiuti su alcune delle questioni oggetto della tabella di marcia, come l’omologazione dei contenitori schermati e le misure di miglioramento relative alle gru;

80.

permane preoccupato, tuttavia, per il fatto che non sia stato raggiunto a tutt’oggi un accordo sulle questioni ancora in sospeso, come la problematica degli ammortizzatori e la gestione del combustibile fuoriuscito e danneggiato e che tali questioni rappresentino quindi un ostacolo alla rapida attuazione della suddetta tabella di marcia;

81.

esorta entrambe le parti interessate a concludere un accordo rapido e tempestivo su tutte le questioni ancora in sospeso;

82.

condivide le conclusioni della missione d’informazione effettuata dalla commissione per il controllo dei bilanci in Lituania dal 10 al 12 luglio 2012 e considera necessario, a tale proposito, sospendere l’assistenza finanziaria dell’Unione fino a quando non sarà raggiunto un accordo sui progetti B1 e B234;

83.

appoggia la proposta della Commissione che prevede l’assegnazione di un importo aggiuntivo di 230 milioni di EUR a favore della centrale nucleare di Ignalina per il periodo 2014-2017; ribadisce che lo stanziamento delle risorse deve avvenire solo nel caso in cui siano state rispettate le condizionalità ex ante, come stabilito nella proposta di cui sopra e ritiene che dopo tale data l’assistenza finanziaria dell’Unione debba concludersi;

84.

insiste sulla necessità che l’attività di disattivazione sia pianificata in modo sicuro ed efficiente tale da consentire un rapido rilascio della licenza di disattivazione, in base ai calendari stabiliti nei rispettivi piani di disattivazione;

85.

invita la Commissione a trasmettere al Parlamento una stima dei finanziamenti necessari per lo smantellamento irreversibile e completo dei tre impianti nucleari;

86.

ribadisce che le autorità di regolamentazione nucleare sono le sole a poter rilasciare licenze di disattivazione a persone giuridiche, nel rigoroso rispetto della pertinente legislazione nazionale;

87.

invita il governo lituano a istituire una squadra di gestione indipendente per i progetti B1 e B234; rileva che, come proposto dalla Corte dei conti lituana, è opportuno prevedere la gestione autonoma dei progetti realizzati dalla centrale nucleare di Ignalina;

88.

chiede, se ancora non è stato fatto, di fissare una scadenza chiara e inequivocabile per l’acquisizione delle licenze di disattivazione;

89.

rileva con preoccupazione i ritardi nella costruzione e nel completamento di strutture provvisorie per la conservazione del combustibile usato e che, in assenza di tali strutture, le barre di combustibile nucleare non possono essere rimosse; constata che, per quanto concerne la centrale nucleare di Ignalina, debbono considerarsi prioritari la rimozione e il temporaneo stoccaggio in condizioni di sicurezza delle barre nucleari dell’unità 2;

90.

chiede di sottoporre a una procedura di arbitrato i disaccordi sull’interpretazione dei trattati, l’aggiudicazione dei contratti e le controversie tecniche e commerciali in corso tra la centrale nucleare di Ignalina e l’appaltatore principale per i due progetti; rileva l’opportunità di sospendere qualsiasi ulteriore intervento finanziario dell’Unione fintantoché la controversia non sarà stata composta; invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito alla situazione tramite una relazione annuale;

91.

è profondamente preoccupato per il fatto che la Corte dei conti ha stimato a 2,5 miliardi di EUR i finanziamenti mancanti per il completamento dei progetti di disattivazione, il che crea un considerevole deficit di finanziamento;

92.

invita la Commissione a collaborare con i governi di Bulgaria, Lituania e Slovacchia e a contribuire nella misura più ampia possibile a far avanzare il processo di disattivazione delle centrali nucleari, stanziando adeguati finanziamenti entro il 2017 o, se del caso, entro il 2020; invita inoltre la Commissione a prefiggersi obiettivi ambiziosi in materia di attuazione e a monitorare i progressi verso tali obiettivi; è del parere che sia necessario prevedere sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi in questione; invita la Commissione a trasmettergli una relazione annuale sui progressi conseguiti;

93.

rileva che sin dall’avvio del processo di disattivazione delle centrali nucleari in Lituania, in Slovacchia e in Bulgaria, è mancata una chiara definizione delle responsabilità e degli obblighi degli Stati membri partecipanti a tale processo; rileva inoltre che gli oneri derivanti dalla responsabilità per l’intero processo di disattivazione a carico degli Stati membri che chiudono le loro centrali nucleari sono stati sproporzionati;

94.

si compiace che la suddetta proposta di regolamento del Consiglio [COM(2011)783] stabilisca obiettivi non solo generali ma anche specifici, misurabili, realizzabili, realistici e corredati di scadenziario per i tre Stati membri; rileva che gli ulteriori obiettivi e indicatori di prestazioni saranno definiti a livello di progetto, nelle misure di esecuzione e nei programmi di lavoro annuali;

95.

è del parere che nella proposta di regolamento del Consiglio, la base giuridica per la concessione di finanziamenti aggiuntivi a favore del programma Ignalina debba essere il protocollo n. 4 dell’atto di adesione e non l’articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica;

96.

accoglie con favore il fatto che, entro la fine del 2015, la Commissione presenterà una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure in termini di risultati e di impatti, di efficienza dell’uso delle risorse e di valore aggiunto europeo del programma, ai fini della decisione sulla modifica o sulla sospensione delle misure; invita la Commissione a fornirgli una copia della relazione di valutazione;

97.

invita la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a mettergli a disposizione le relazioni sull’attuazione dei progetti in Bulgaria, Lituania e Slovacchia;

98.

chiede alla Commissione e alla Corte dei conti di determinare il valore aggiunto della cooperazione con la BERS e la sua capacità di agire in qualità di amministratore dei fondi, dal momento che l’Unione provvede al 96 % dei finanziamenti;

99.

invita la Commissione a elaborare una relazione sui processi di disattivazione nei tre paesi in oggetto nonché una relazione sulla disattivazione della centrale nucleare di Greifswald, così da stabilire buone prassi tecniche e organizzative e creare una base di riferimento per i futuri progetti di disattivazione;

Parte V   Relazione speciale n. 1/2012 della Corte dei conti dal titolo «Efficacia degli aiuti allo sviluppo forniti dall’Unione europea per la sicurezza alimentare nell’Africa sub-sahariana»

100.

plaude alla relazione della Corte dei conti e alle sue conclusioni generali, secondo cui gli aiuti allo sviluppo forniti dall’Unione per la sicurezza alimentare nell’Africa sub-sahariana sono, nella maggioranza dei casi, efficaci e contribuiscono in modo importante ai progressi verso il raggiungimento della sicurezza alimentare nei paesi partner che non dispongono ancora di un settore agricolo sicuro e sostenibile; rileva, tuttavia, che secondo la Corte dei conti, esistono margini di sensibile miglioramento in vari settori;

101.

prende atto con soddisfazione delle conclusioni della Corte dei conti secondo cui, quando la sicurezza alimentare fa parte della strategia del Fondo di sviluppo europeo (FES), gli aiuti allo sviluppo dell’Unione sono altamente pertinenti ai bisogni e alle priorità dell’Africa sub-sahariana e che la Commissione ha concentrato gli aiuti dell’Unione sullo sviluppo nei paesi con il maggior numero di persone denutrite;

102.

concorda con la Corte dei conti sulla necessità di prestare maggiore attenzione alla sicurezza alimentare nell’ambito degli aiuti allo sviluppo dell’Unione;

103.

deplora che per il decimo FES la sicurezza alimentare, l’agricoltura e lo sviluppo rurale siano stati scelti come settore chiave in un numero minore di paesi partner rispetto al nono FES e che molti paesi con problemi di sicurezza alimentare non abbiano praticamente ricevuto gli aiuti allo sviluppo dell’Unione in questo settore; concorda con la Corte che ciò è in contrasto con la situazione critica per quanto riguarda l’Obiettivo di sviluppo del millennio 1 (eliminare la povertà estrema e la fame) e con la crescente priorità che il FES era tenuto ad accordare alla sicurezza alimentare; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione a questo settore in sede di elaborazione dei documenti strategici per paese del FES e a destinare a tale scopo maggiori finanziamenti;

104.

appoggia la raccomandazione della Corte dei conti di effettuare una valutazione strutturata della situazione della sicurezza alimentare in ciascun paese e un esame sistematico della portata potenziale del relativo sostegno dell’Unione dal parte del Servizio europeo per l’azione esterna e della programmazione degli aiuti allo sviluppo UE a cura della Commissione; invita la direzione generale per lo Sviluppo e la cooperazione della Commissione — Europe Aid a garantire l’inserimento dei dati e delle analisi raccolti dagli uffici della direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile sul terreno e da altre fonti e a contribuire a far sì che siano predisposti efficaci sistemi di allerta rapida in caso di situazioni di insicurezza alimentare; chiede inoltre al SEAE di contribuire a garantire lo sviluppo della corrispondente capacità dei governi per far funzionare tali sistemi in modo sostenibile e l’attuazione di strategie di prevenzione che favoriscano la resilienza dei più vulnerabili;

105.

osserva che, dopo la crisi alimentare del 2008 che ha colpito gravemente molti paesi dell’Africa sub-sahariana, i prezzi degli alimenti sono tornati gradualmente ai livelli precedenti e che è probabile il perdurare della volatilità e della speculazione; invita la Commissione ad elaborare strategie di risposta alle varie contingenze, elaborando proposte pertinenti; chiede alla Commissione di prendere anche atto del fatto che il graduale aumento dei prezzi dei prodotti alimentari rientra in una marcata tendenza al rialzo a lungo termine, piuttosto che un problema a breve termine e richiede, di conseguenza, una strategia olistica a lungo termine direttamente connessa con obiettivi di sviluppo più ampi; chiede l’inclusione nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 di un nuovo strumento alimentare o di un meccanismo analogo che garantisca la capacità dell’Unione di rispondere rapidamente a nuove crisi alimentari utilizzando finanziamenti analoghi, data l’imprevedibilità di nuove crisi alimentari e l’accresciuta volatilità dei prezzi; è convinto che la speculazione finanziaria aggravi la volatilità dei prezzi degli alimenti e che, pertanto, sia necessario altresì adottare misure efficaci di azione contro questo tipo di speculazione anche attraverso la regolamentazione e il controllo dei mercati degli strumenti derivati;

106.

si rammarica che, nonostante la forte crescita economica, un quarto della popolazione dell’Africa sub-sahariana soffra ancora di malnutrizione e ricorda che la regione possiede la tecnologia, le conoscenze e le risorse naturali per cambiare questa situazione; sottolinea che la pace, la democrazia e la stabilità politica sono essenziali giacché l’accesso alle terre e ai mercati, i diritti di proprietà e l’istruzione favoriranno una maggiore influenza e responsabilità dei governi e delle autorità pubbliche;

107.

prende atto delle lacune evidenziate dalla Corte dei conti nell’articolazione dell’uso delle risorse assegnate a titolo del Fondo di sviluppo europeo e della linea di bilancio «sicurezza alimentare» nel periodo 1996-2006; chiede alla Commissione di integrare gli obiettivi dei due strumenti per far sì che siano complementari e che i finanziamenti in questione siano utilizzati con la massima efficacia;

108.

ritiene che nell’applicare la politica di sviluppo dell’Unione la Commissione debba tener conto in modo sistematico della situazione della sicurezza alimentare e, in particolare, dell’insicurezza alimentare cronica;

109.

sottolinea l’importanza di rafforzare la correlazione tra aiuto, risanamento e sviluppo al fine di garantire l’efficacia degli aiuti; reitera l’importanza di assegnare una quota adeguata dell’aiuto pubblico UE allo sviluppo al settore agricolo; deplora la drastica riduzione del livello di aiuti allo sviluppo destinati all’agricoltura dagli anni ’80 e invita la Commissione a dirigere prioritariamente tali aiuti all’agricoltura, prestando anche assistenza agli agricoltori nell’accesso ai mercati; rileva che l’aiuto allo sviluppo fa parte di un sistema più ampio, nel quale per la maggior parte dei Pvs il commercio, le rimesse e altre fonti di reddito superano per importanza tutti i pagamenti APS, e che la politica agricola comune impedisce un commercio libero ed equo con i mercati emergenti;

110.

sottolinea che, per accrescere la resilienza e la flessibilità del settore agricolo, occorre esaminare l’intera catena della distribuzione alimentare, dal produttore al consumatore; ritiene che occorrano impegni politici a lungo termine da parte dei governi dell’Africa sub-sahariana per ridurre la vulnerabilità del settore agricolo; rileva che le sovvenzioni temporanee sotto forma di sementi resistenti a condizioni atmosferiche estreme possano costituire un’importante rete di sicurezza per i piccoli produttori e le famiglie che altrimenti ne sarebbero duramente colpiti; sottolinea l’importanza dei sistemi di avviso precoce e delle attività preventive in materia di igiene, sementi e mangimi per animali; deplora che la violenza e l’insicurezza costituiscano un ostacolo alla futura sicurezza alimentare;

111.

sottolinea la necessità di concentrarsi nuovamente su una politica alimentare che vada al di là dell’aiuto alimentare, sulla cooperazione tra donatori e tra donatori e beneficiari con partenariati locali più stretti a livello europeo e globale e sul ruolo fondamentale dei paesi beneficiari nell’assicurare i presupposti di base per qualsiasi significativo progresso in questo settore, come la pace interna e investimenti nelle infrastrutture rurali; sottolinea altresì che uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine richiede fonti di reddito sostenibili diverse dagli aiuti; ritiene che un commercio libero ed equo tra l’Europa e i paesi in via di sviluppo conforme ai principi dell’OMC costituiscano un elemento chiave per rafforzare la sicurezza alimentare e accelerare lo sviluppo umano nell’Africa sub-sahariana;

112.

concorda con la Corte dei conti che sarebbe stato più opportuno prevedere un periodo di attuazione più lungo per lo strumento alimentare (dal 2008 al 2010) in considerazione dei suoi obiettivi e l’esistente divario di finanziamento tra la fine del suo periodo di programmazione e il prossimo periodo di programmazione del FES (a partire dal 2014); sottolinea l’importanza di garantire la continuità degli aiuti vista la continua instabilità e gli elevati livelli dei prezzi delle materie prime; sottolinea la necessità di puntare, in stretto coordinamento con il Programma alimentare mondiale, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, alla complementarità e alla sinergia tra i programmi dell’UE in materia di sicurezza alimentare e i programmi di questi e altri donatori internazionali;

113.

manifesta profonda inquietudine per le conclusioni della Corte dei conti secondo cui la nutrizione è stata trascurata e ritiene questo fatto preoccupante, dato che la denutrizione ha conseguenze estremamente dannose in particolare se si verifica durante la gravidanza o nei primi due anni di vita e può provocare danni irreversibili; rileva che la denutrizione è un ostacolo allo sviluppo umano che arreca danni irreversibili agli individui e infligge ai paesi gravi perdite sul piano economico e sociale; valuta positivamente la volontà della Commissione, espressa nella sua comunicazione intitolata «Un quadro strategico dell’UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare» [COM(2010)127], di integrare la dimensione nutrizionale nei programmi dell’Unione; rinnova il proprio invito alla Commissione affinché elabori un’apposita comunicazione su tale dimensione e integri strategie valide e multisettoriali nella sua politica di sviluppo; rileva che uno degli interventi più importanti ed economicamente più convenienti è l’emancipazione delle donne, che rappresenta un modo molto efficace di aiutare le famiglie a dare priorità alle cure sanitarie e all’alimentazione dei bambini;

114.

prende atto della conclusione della Corte dei conti secondo cui gli interventi dell’Unione sono stati in generale ben progettati e raggiungono la maggior parte dei risultati voluti, ma deplora che la qualità degli obiettivi sia stata eterogenea e difficile da misurare vista l’assenza di indicatori di rendimento e la sostenibilità dei risultati sia stata dubbia nella metà degli interventi oggetto di audit; invita la Commissione a fissare obiettivi più realistici e misurabili per gli interventi e a migliorare la loro definizione nei programmi di sostegno di bilancio generale, nei quali occorre prestare maggiore attenzione agli interventi che promuovono l’imprenditorialità tra la crescente popolazione giovanile e agli interventi che affrontano la discriminazione delle donne nel settore agricolo;

115.

continua ad essere convinto dell’importanza di rafforzare l’aspetto della nutrizione nell’aiuto allo sviluppo per la sicurezza alimentare e chiede che la Commissione presenti una relazione scritta sui progressi registrati al riguardo entro la primavera del 2013;

116.

osserva che l’impatto globale dell’azione dell’Unione nell’ambito della sicurezza alimentare è anche influenzato dalle politiche dell’Unione in materia di agricoltura, pesca, energia e commercio; sottolinea la necessità di garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, conformemente all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e di assicurare che tali politiche rappresentino e rispettino il principio del «non nuocere».

117.

concorda con la Corte dei conti sul fatto che la Commissione dovrebbe adoperarsi per favorire maggiormente la sostenibilità finanziaria dei programmi agricoli e di trasferimenti sociali;

Parte VI   Relazione speciale n. 2/2012 della Corte dei conti dal titolo «Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale»

118.

accoglie con favore la Relazione speciale n. 2/2012 che si concentra sulle misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel corso dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013; riconosce che la Relazione speciale n. 2/2012 fornisce informazioni sull’efficienza e sull’efficacia delle misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal FESR e si basa su un campione di audit di progetti nel Regno Unito, in Germania, in Slovacchia, in Ungheria e in Portogallo;

119.

è del parere che tale relazione di audit sarebbe molto utile anche alla fine del periodo di programmazione 2007-2013, permettendo di effettuare ulteriori conclusioni in merito alla performance degli strumenti finanziari (SF) per le piccole e medie imprese (PMI) cofinanziati dal FESR; ritiene inoltre che la redazione di siffatta relazione alla fine di tale periodo consentirà di evitare di ripetere gli errori commessi aumentando allo stesso tempo l’efficacia e l’efficienza delle future misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal FESR;

120.

sottolinea che le PMI costituiscono la spina dorsale dell’economia dell’Unione poiché generano posti di lavoro, innovazione e ricchezza; rileva, tuttavia, che le PMI possono incontrare difficoltà di finanziamento, non potendo accedere ai tipi e ai volumi di credito loro necessari in determinate fasi della loro attività;

121.

riconosce che in tempi di ristrettezze di bilancio e di una ridotta capacità di prestito del settore privato, è necessario che le PMI, in particolare le microimprese che sono le più colpite e dovrebbero quindi esserne il target principale, ricevano un maggiore sostegno unionale affinché possano continuare a produrre occupazione, innovazione e crescita; rileva che occorre riservare particolare attenzione alle PMI generatrici di uno sviluppo sostenibile a livello locale e che la politica di coesione, essendo il più importante strumento di investimento per la convergenza e lo sviluppo sostenibile di tutta l’Unione, è uno dei due principali canali di sostegno dell’Unione per le PMI; sottolinea, pertanto, che è necessario rafforzare in futuro l’utilizzo degli strumenti finanziari nella politica di coesione per le PMI onde garantire la rotazione di fondi, promuovere i partenariati pubblico-privato e conseguire un effetto moltiplicatore con il bilancio dell’Unione;

122.

ricorda che per sostenere l’imprenditorialità, l’Unione attua la sua politica d’impresa e la sua politica di coesione prevalentemente mediante sovvenzioni, ma che è sempre più frequente il ricorso a strumenti finanziari nel quadro del FESR; nota che gli strumenti finanziari sono rimborsabili e rotativi e possono così essere utilizzati da ondate successive di piccole e medie imprese;

123.

riconosce che l’attuazione di programmi volti ad agevolare l’accesso al finanziamento richiede il coinvolgimento attivo di intermediari finanziari che trasformino i fondi pubblici in SF per le PMI; rileva che al finanziamento pubblico possano aggiungersi ulteriori fondi stanziati dal settore privato, aumentando così le somme disponibili per investimenti nelle PMI; rileva che tale azione suole definirsi effetto leva o effetto moltiplicatore;

124.

sottolinea che la mancanza di accesso al finanziamento ha comportato un crollo del numero di nuove imprese e che gli strumenti finanziari cofinanziati dal FESR svolgono un ruolo sempre più importante per incentivare l’imprenditorialità;

125.

ricorda che l’audit della Corte dei conti si è concentrato sulle misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal FESR nel corso dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e che i risultati dell’audit si basano su una revisione diretta di un campione di progetti e su un esame dei sistemi di gestione, monitoraggio e informazioni della Commissione e degli Stati membri;

126.

osserva che la Corte dei conti ha concentrato il suo audit su tre principali tipologie di SF: strumenti di capitale, di credito e di garanzia; constata che si tratta di strumenti ammissibili al cofinanziamento del FESR, ma che devono essere rispettate le norme di ammissibilità dell’Unione e nazionali; ribadisce che l’obiettivo principale dell’audit era quello di verificare l’efficacia e l’efficienza delle spese del FESR a favore di misure di ingegneria finanziaria per le PMI;

127.

esprime soddisfazione per le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti relative alle valutazioni del deficit di finanziamento; osserva che nella proposta legislativa (19) per il prossimo periodo di programmazione tale valutazione è resa obbligatoria sotto forma di valutazione ex ante; invita la Commissione a introdurre i requisiti pertinenti, compresi i parametri quantificati, concernenti il ruolo e l’applicazione della valutazione ex ante nel pertinente regolamento come parte dell’atto di base; ritiene che anche la questione delle disposizioni sulla rotazione debba essere affrontata nella proposta legislativa per il prossimo periodo di programmazione;

128.

rileva che i regolamenti dei fondi strutturali consentono di stabilire una preferenza per il settore privato rispetto al pubblico; invita la Commissione a trovare una giustificazione adeguata per questa posizione privilegiata, in quanto tale trattamento potrebbe limitare la capacità di rientrare in possesso dei fondi in eccesso e la possibilità di destinare tali fondi ad altre PMI;

129.

esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia rilevato che l’efficacia e l’efficienza delle misure sono state ostacolate dalle gravi carenze seguenti:

le valutazioni del deficit di finanziamento delle PMI, ove eseguite, sono viziate da gravi difetti e tali deficit di finanziamento non vengono sistematicamente resi pubblici,

i regolamenti sui fondi strutturali, originariamente concepiti per sovvenzioni a fondo perduto, presentano gravi carenze poiché ignorano le specificità degli SF,

prima che i fondi raggiungano le PMI, si rilevano significativi ritardi e, rispetto ad altri programmi dell’Unione a sostegno delle PMI, la capacità del FESR di incentivare l’investimento di privati è piuttosto scarsa;

130.

rammenta altresì che la propria commissione per lo sviluppo regionale, nel suo parere in materia di SF innovativi nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (20), invitava a garantire da subito la chiarezza, la semplicità e la trasparenza del quadro giuridico per gli SF e un riferimento giuridico coerente alle definizioni degli SF;

131.

rileva con preoccupazione che le precedenti relazioni annuali di attuazione, le commissioni di monitoraggio e gli indicatori dei programmi operativi sono stati considerati inadeguati o inappropriati per gli obiettivi e le finalità degli SF; accoglie con favore gli sviluppi nell’attività di relazione e monitoraggio registrati con JEREMIE;

132.

deplora il fatto che, a livello dei fondi di partecipazione, la Corte dei conti non abbia riscontrato una leva significativa del settore privato per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013; esprime sorpresa per il fatto che, solitamente, negli accordi di finanziamento tra le autorità di gestione e gli intermediari finanziari non si faccia menzione di espliciti requisiti di leva, se si escludono alcuni fondi di capitale che hanno previsto requisiti di leva vincolanti per co-investitori privati;

133.

appoggia l’invito della Corte dei conti a definire con più chiarezza il concetto di leva finanziaria negli SF; sottolinea, tuttavia, che alla luce delle pressioni per una leva finanziaria più elevata, è importante rammentare che gli SF della politica di coesione finanziano generalmente progetti nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni con difficoltà economiche, con l’obiettivo di migliorare situazioni di fallimenti del mercato e investimenti non ottimali, pertanto gli SF della politica di coesione non si concentrano soltanto sulla redditività a breve termine, ma anche su elevati benefici socio-economici significativi su scala locale e regionale; punta, in materia di progettazione e realizzazione dei programmi, alla governance multilivello e alla gestione condivisa quali concetti fondamentali della politica di coesione che permettono alle autorità regionali e nazionali di partecipare alla pianificazione e all’esecuzione dei programmi; sottolinea, pertanto, che il quadro legislativo deve conservare un certo livello di flessibilità, anche in tema di definizioni e condizioni dell’effetto leva;

134.

riconosce il potenziale di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria per costituire capitale e potenziare gli investimenti, in contrapposizione alle sovvenzioni, che sono sempre percepite come eccessivamente farraginose e burocratiche dai beneficiari; sottolinea che gli strumenti di ingegneria finanziaria potrebbero svolgere un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 attraendo finanziamenti da altri investitori in aree di forte interesse per l’Unione;

135.

rileva, inoltre, che per gli strumenti di capitale e di credito, la Corte dei conti ha rilevato che l’effetto leva ottenuto non è stato significativo e inferiore ai parametri di confronto; nota con soddisfazione che, al contrario, l’effetto leva per gli strumenti di garanzia è stato più alto;

136.

esorta la Commissione ad agire senza indugio per quanto riguarda le conclusioni della Corte dei conti; attribuisce particolare importanza all’aumento, in futuro, della capacità del FESR di incentivare l’investimento di privati che corrisponda ai contributi pubblici;

137.

esprime preoccupazione per i diffusi ritardi registrati negli Stati membri quanto all’accesso al credito per le PMI; invita la Commissione e le autorità di gestione ad evitare ritardi nel consentire alle PMI di accedere ai finanziamenti, principalmente per motivi amministrativi, giuridici, organizzativi o strategici; deplora il fatto che, dal punto di vista dell’autorità di gestione, diventa più conveniente ricorrere all’alternativa delle sovvenzioni per le PMI;

138.

esorta la Commissione a presentare, quanto prima possibile, una proposta integrata e chiarificatrice sui problemi causati dall’attuale molteplicità delle definizioni di piccole e medie imprese, che variano all’interno dell’Unione per diversità di scopi o obiettivi, e a proporre possibili rimedi a tale situazione;

139.

deplora il fatto che, in taluni casi, le informazioni sui costi di gestione sostenuti dalle PMI non erano disponibili o non erano affidabili; invita le autorità competenti a migliorare la situazione attuale e a fornire, in futuro, tutte le informazioni rilevanti; riconosce l’opportunità di operare una distinzione in relazione ai costi degli strumenti di ingegneria finanziaria (costi di gestione del fondo di partecipazione JEREMIE e costi di gestione degli intermediari finanziari) e al costo per le PMI;

140.

deplora il fatto che, in un certo numero di casi, gli intermediari finanziari nominati dalle rispettive autorità di gestione abbiano addebitato alle singole PMI i costi di rifinanziamento e di trattamento; sottolinea che tali costi dovrebbero essere voci di spesa d’esercizio ordinaria per gli intermediari finanziari;

141.

sottolinea l’importanza di semplificare le procedure amministrative per quanto riguarda l’accesso al credito e di ridurre i requisiti di cofinanziamento;

142.

esprime preoccupazione per il fatto gli orientamenti della Commissione non definiscono i termini e le condizioni che impedirebbero di addebitare alle PMI costi non corrispondenti all’effettivo rischio da queste assunto o a servizi erogati dagli intermediari finanziari;

143.

raccomanda che, in considerazione della complessità combinata degli SF, della gestione concorrente e delle disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato e i fondi strutturali, la Commissione migliori i sistemi di comunicazione e di monitoraggio tra Commissione, autorità di gestione e beneficiari (gli intermediari finanziari) e fornisca, alla luce delle nuove disposizioni del quadro normativo 2007-2013, un orientamento e una consulenza migliori;

144.

approva la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe offrire un sistema di monitoraggio e di valutazione affidabile e tecnicamente ineccepibile specifico agli SF; invita altresì la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti relative a un accordo con gli Stati membri su un numero ristretto di indicatori di risultato misurabili, pertinenti, specifici e uniformi, che rafforzerebbero tanto il processo di monitoraggio quanto quello di audit;

145.

rileva che la frammentazione territoriale e l’insufficiente massa critica incidono sulla capacità di attrazione degli SF e impongono determinate condizioni finanziarie e possibili costi di gestione relativamente elevati; rileva che tali caratteristiche del FESR ostacolano la sana gestione finanziaria degli SF in tutti i diversi periodi di programmazione alla base del sostegno FESR alle PMI;

146.

si rammarica del fatto che, al momento di stabilire le procedure per l’assegnazione dei fondi del programma operativo, le autorità pubbliche, che di solito hanno poca dimestichezza con il finanziamento alle PMI, abbiano concesso spesso contributi pubblici ai fondi secondo modalità che hanno impedito di raggiungere la massa critica; insiste sul fatto che i diversi programmi operativi tematici con multipli obiettivi economici, ambientali, sociali e territoriali sono all’origine di questa situazione;

147.

è del parere che, nel proporre misure di ingegneria finanziaria, le autorità di gestione dovrebbero accertarsi che la loro proposta sia debitamente motivata da una valutazione di alta qualità del deficit di finanziamento delle PMI, basata su una metodologia standardizzata e comunemente accettata; è favorevole al fatto che, prima di approvare programmi operativi che contemplino misure di ingegneria finanziaria, la Commissione ne verifichi la compatibilità con la valutazione del deficit di finanziamento delle PMI, garantendo anche la qualità di quest’ultima;

148.

esprime preoccupazione per la mancanza di informazioni negli Stati membri in materia di accesso delle PMI alle fonti di finanziamento; sostiene la raccomandazione della Corte dei conti ai sensi della quale, al fine di ottimizzare il volume della fornitura di finanziamenti alle PMI, è necessario sensibilizzare il più possibile le parti interessate alle specifiche esigenze di finanziamento delle PMI;

149.

è del parere che debba essere l’effetto moltiplicatore a dimostrare la capacità dei contributi finanziari iniziali dell’Unione e degli Stati membri ad attrarre finanziamenti privati; ritiene che il cofinanziamento di strumenti finanziari da parte degli Stati membri debba essere considerato, insieme al contributo dell’Unione, come parte del finanziamento pubblico;

150.

ritiene che gli atti delegati, destinati a riguardare elementi non essenziali della legislazione dell’Unione, non dovrebbero disciplinare questioni che rientrano di fatto tra gli elementi chiave del futuro regime di coesione (21);

151.

raccomanda vivamente al Consiglio e alla Commissione, in sede di elaborazione delle proposte di regolamento dei fondi strutturali, di fornire un quadro normativo più adeguato, in modo tale che l’elaborazione e l’attuazione delle misure di ingegneria finanziaria non risentano delle carenze del quadro normativo, dei vincoli geografici e degli effetti di dispersione dei fondi strutturali; chiede che gli insegnamenti tratti dall’attuale periodo di programmazione trovino riscontro nella concezione delle proposte di regolamento dei fondi strutturali; ritiene, in particolare, che le proposte dovrebbero essere orientate verso le prestazioni e i risultati piuttosto che la semplice osservanza;

152.

è favorevole al fatto che la Commissione preveda un sistema di monitoraggio e di valutazione affidabile e tecnicamente solido, specifico per gli SF, anche separando gli SF dalle vere e proprie sovvenzioni nei processi di monitoraggio, relazione e revisione della Commissione, e che la quantità di denaro effettivamente versato alle PMI sia trasparente; incoraggia la Commissione e gli Stati membri, in particolare, ad accordarsi su un numero ristretto di indicatori di risultato misurabili, pertinenti, specifici e uniformi per gli SF;

153.

condivide l’opinione secondo cui la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di offrire agli Stati membri strutture e strumenti di ingegneria finanziaria per PMI già consolidati (ad esempio, sovvenzioni vincolate al pagamento di royalty, veicoli di investimento dedicati), solo se questi possano avere la conseguenza di velocizzare l’attuazione e ridurre i costi di gestione, sia pure in modo tale che questo prerequisito non comprometta eccessivamente le opportunità delle PMI di avvalersi di tali regimi di finanziamento; sottolinea l’importanza di garantire che l’ingegneria finanziaria continui a restare flessibile per adattarsi sia alle disparità regionali che ai cambiamenti del mercato;

154.

osserva che gli Stati membri, con il supporto della Commissione, dovrebbero far convergere tutti gli SF per le PMI cofinanziati dal FESR in un unico programma operativo per ciascuno Stato membro o in un unico asse prioritario nel programma operativo nazionale di uno Stato membro, al fine di razionalizzare il processo di pianificazione, eliminando una delle principali cause di ritardo riscontrate;

155.

ritiene che la Commissione dovrebbe proporre una definizione comune di effetto moltiplicatore e di concetti standard di reimpiego nei regolamenti dei fondi strutturali, con le debite distinzioni tra fondo di partecipazione, nonché esigere coefficienti di leva minimi, periodi di rotazione minimi e dati per il calcolo degli indicatori dell’effetto di leva contrattualmente vincolanti; ritiene che il concetto di valore aggiunto dovrebbe essere considerato una componente importante nel calcolo dei coefficienti di leva, al fine di raggiungere i pertinenti obiettivi politici e tener conto delle condizioni di mercato; ritiene che, a tal fine, sarebbe opportuno articolare il concetto di valore aggiunto europeo nel quadro giuridico per il periodo 2014-2020;

156.

chiede al Consiglio e alla Commissione di esaminare metodi alternativi di sostegno alle PMI attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, ove il quadro della politica di coesione non si rivelasse idoneo; rileva che tali strumenti dovrebbero essere sostenuti attraverso programmi amministrati centralmente dalla Commissione, attraverso programmi gestiti da veicoli di investimento dedicati in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, oppure attraverso programmi gestiti direttamente dagli Stati membri;

157.

rammenta che il suddetto parere della commissione per lo sviluppo regionale sugli strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo QFP accoglie positivamente il fatto che l’applicazione degli SF sia estesa nell’ambito della politica di coesione a tutti gli obiettivi tematici e a tutti i fondi del quadro strategico comune nel prossimo periodo di programmazione;

Parte VII   Relazione speciale n. 3/2012 della Corte dei conti dal titolo «I fondi strutturali: Le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri sono state affrontate con successo dalla Commissione?»

158.

valuta positivamente la relazione speciale n. 3/2012 della Corte dei conti; appoggia tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte e chiede alla Commissione di attuarle in modo efficace e tempestivo;

159.

si compiace che la Commissione abbia sistematicamente avviato azioni correttive e che nel 90 % dei casi le azioni richieste abbiano costituito un’adeguata risposta alle carenze riscontrate (punto 27);

160.

rileva che al 75 % circa delle richieste basate sulle relazioni annuali di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 438/2001 (22) della Commissione non hanno fatto seguito rettifiche finanziarie; chiede quindi alla Commissione di indicare i motivi delle mancate rettifiche finanziarie in questo contesto;

161.

esprime preoccupazione per i diversi requisiti applicati dalla Commissione nel periodo di programmazione 2000-2006 in materia di attuazione dei controlli di primo livello, poiché ciò potrebbe comportare la mancata individuazione delle spese irregolari; chiede alla Commissione di adottare un approccio coerente per le richieste di controlli di primo livello e di fornire informazioni per i periodi di programmazione successivi al 2000-2006; osserva che la base giuridica per il periodo 2007-2013 obbliga le autorità di gestione a effettuare verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1828/2006 (23) della Commissione;

162.

chiede alla Commissione di diffondere in modo ancor più capillare check-list elaborate e manuali sulle migliori prassi (prestando particolare attenzione alle norme di ammissibilità) cui gli Stati membri dovranno attenersi, e di verificare con maggior rigore in che modo si tiene conto di tali risorse;

163.

ritiene che i controlli di primo livello siano della massima importanza per garantire la validità del tasso di errore fin dall’inizio della procedura di attuazione; reputa quindi che l’autorità di gestione debba essere accreditata dalla Commissione o che quest’ultima debba coadiuvare e controllare l’autorità di gestione nell’esercizio dei summenzionati controlli di primo livello;

164.

esprime tuttavia preoccupazione, in particolare per le seguenti osservazioni:

l’attuazione delle azioni correttive ha richiesto in media 30 mesi (punto 32) e i ritardi sono imputabili principalmente agli Stati membri interessati, sebbene la Commissione sia stata parzialmente responsabile nel 39 % dei casi e pienamente responsabile nel 5 % di essi (punto 35),

solo nel 67 % dei casi la Commissione ha ottenuto un elevato livello di garanzia in merito all’accuratezza delle rettifiche finanziarie (punto 55),

solo nel 28 % dei casi la Commissione ha ottenuto un elevato livello di garanzia in relazione al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri a seguito di azioni correttive (punto 64), il che significa che saranno necessari considerevoli sforzi nella procedura di chiusura;

165.

esprime altresì preoccupazione riguardo all’osservazione della Corte dei conti secondo cui gli audit successivi utilizzati dalla Commissione per verificare l’affidabilità delle dichiarazioni rese dagli Stati membri necessitano di ulteriori azioni correttive da parte degli stessi nel 78 % dei casi (punto 45); teme pertanto che in alcuni casi la Commissione si sia basata su informazioni potenzialmente inaffidabili, senza mettere sufficientemente in discussione le informazioni presentate dagli Stati membri (cfr. ad esempio il punto 57, riquadri 9 e 12) e che non abbia verificato adeguatamente l’affidabilità delle informazioni; sottolinea che la scarsa affidabilità delle dichiarazioni degli Stati membri richiede ulteriori risorse di audit da parte della Commissione; riconosce altresì la necessità di equilibrare in modo adeguato i costi e i benefici di tali audit di follow-up (punto 46);

166.

ritiene che, rafforzando il ruolo svolto dalla Commissione nei controlli ex ante anziché nei controlli ex post, sarebbe possibile raggiungere un livello di efficienza nettamente superiore;

167.

ricorda alla Commissione che la relazione annuale 2010 della Corte dei conti ha rilevato un aumento del tasso di errore nel settore della coesione, il che denota un’inversione della tendenza positiva osservata negli anni precedenti e mal si concilia con la riduzione accelerata dei tassi di errore richiesta dal Parlamento nell’ambito della procedura di discarico 2008 (24);

168.

ribadisce l’importanza del ruolo di supervisione che la Commissione esercita per potersi assumere la responsabilità definitiva dell’attuazione del bilancio, anche nei settori a gestione condivisa; ricorda il piano d’azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [COM(2008)97] come pure il quadro giuridico rafforzato per il periodo di programmazione 2007-2013, intesi a ridurre il livello di errore nelle azioni strutturali e a tutelare così il bilancio dell’Unione; osserva tuttavia che il piano d’azione del 2008 è entrato in vigore soltanto alla fine del periodo di programmazione 2000-2006 e poteva quindi coprire solo il processo di chiusura di detto periodo; chiede quindi alla Commissione di applicare pienamente le misure indicate nel piano d’azione per il periodo di programmazione 2007-2013 e per i periodi successivi; si attende, in questo contesto, che la Commissione riduca notevolmente e progressivamente i tassi di errore, in particolare nei programmi per i quali è lecito aspettarsi i tassi più elevati; propone che la Corte dei conti proceda periodicamente a una valutazione della qualità tecnica ed etica delle autorità nazionali di audit, segnatamente per quanto concerne la loro indipendenza, comunicando le proprie osservazioni e conclusioni al Parlamento e al Consiglio;

169.

sottolinea che la rapidità è fondamentale nella procedura di controllo al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dei contribuenti dell’Unione; chiede alla Commissione di dare priorità ad azioni di controllo, valutazione e follow-up quanto più possibile precoci nell’ambito della sua futura sorveglianza della gestione di tali fondi;

170.

ritiene che il miglioramento del ruolo di vigilanza della Commissione sia un processo continuo; pone l’accento, in questo contesto, sull’osservazione della Corte dei conti secondo cui, sebbene in una determinata fase i sistemi di gestione e di controllo fossero efficaci, ciò non significa necessariamente che essi continuino a esserlo, poiché sistemi, personale e soggetti incaricati della gestione delle azioni strutturali possono cambiare; chiede alla Commissione di fornire pieno sostegno alle raccomandazioni della Corte dei conti; ritiene che il piano d’azione dovrà essere migliorato se non si darà risposta alle aspettative di miglioramento della gestione finanziaria della Commissione;

171.

chiede alla Commissione di adoperarsi per garantire che gli Stati membri non compromettano la continuità dei programmi sostituendo il personale, i sistemi e i soggetti responsabili del controllo dei fondi strutturali, la cui efficacia è già stata certificata dalla Commissione;

172.

prende nota con soddisfazione dell’elevato numero di azioni preventive, comprese le rettifiche finanziarie, messe in atto dalla Commissione in seguito all’adozione del piano d’azione nel 2008; chiede pertanto alla Commissione di fornire informazioni in merito all’impatto di tali rettifiche sul tasso di errore complessivo per il periodo di programmazione 2000-2006;

173.

ribadisce l’idea di «audit unico», proposta dalla Corte dei conti nel suo parere n. 2/2004; ritiene che in un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, i principi e le norme comuni debbano essere la base dell’amministrazione a tutti i livelli (25);

174.

è convinto che la Commissione debba continuare a mirare all’attuazione del principio dell’audit unico; ribadisce che è della massima importanza garantire la qualità dell’operato delle autorità di audit nel periodo attuale e in quelli futuri nonché assicurarne l’indipendenza, e che a tale scopo è fondamentale definire per gli audit norme comuni chiare e trasparenti; osserva che il bilancio dell’Unione potrebbe essere adeguatamente tutelato anche in presenza di tassi di errore elevati — a condizione che le autorità di audit producano risultati affidabili — visto che la Commissione potrebbe applicare opportune rettifiche finanziarie; ribadisce tuttavia che in questi casi il contribuente nazionale deve pagare due volte e che pertanto la prevenzione degli errori è sempre più efficace della loro correzione successiva, sia per la Commissione che per gli Stati membri interessati; rimanda al riguardo in particolare al trattino 2 della raccomandazione n. 1 della Corte dei conti ed esorta la Commissione ad attuare tale raccomandazione;

175.

invita la Commissione a portare a termine la chiusura del periodo di programmazione 2000-2006, tenendo in debita considerazione le osservazioni della Corte dei conti e informando il Parlamento in merito alle misure con cui intende garantire la legittimità e la regolarità della procedura;

176.

chiede altresì alla Commissione di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla relazione della Corte dei conti, di monitorare l’attuazione delle azioni strutturali per il periodo 2007-2013 e di tenere presenti le osservazioni della Corte dei conti nell’ambito dei dibattiti sui futuri interventi strutturali per il periodo 2014-2020;

177.

è fermamente convinto che la Commissione debba rafforzare la propria partecipazione alla procedura di controllo dei fondi strutturali, coadiuvando e monitorando maggiormente le autorità di gestione e di certificazione degli Stati membri, nonché gli organismi di liquidazione, in tutte le fasi di attuazione e di verifica, al fine di garantire una procedura ancor più efficace e meno onerosa in termini di tempo e di risorse;

Parte VIII   Relazione speciale n. 4/2012 della Corte dei conti dal titolo «L’uso dei fondi strutturali e del Fondo di coesione per cofinanziare infrastrutture di trasporto nei porti marittimi costituisce un investimento efficace?»

Introduzione

178.

accoglie favorevolmente la relazione della Corte dei conti e prende atto della sua valutazione negativa delle prestazioni sia della Commissione che degli Stati membri per quanto attiene all’efficacia e all’efficienza economica dei fondi spesi per progetti di porti marittimi in cofinanziamento;

179.

si compiace del fatto che la Commissione abbia accolto la maggior parte delle raccomandazioni della Corte dei conti;

180.

ritiene che gran parte delle azioni intraprese dalla Commissione al fine di prevenire future carenze del tipo di quelle individuate nella relazione speciale sia tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo di una spesa più efficace ed economicamente più efficiente;

181.

ritiene tuttavia che la Commissione debba adottare ulteriori misure;

Constatazioni

182.

è preoccupato in relazione al fatto che:

dei 27 progetti esaminati, quattro non erano stati ultimati al momento della conclusione della relazione e due non erano ancora stati completati nel gennaio 2012,

le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di costruzione sono state spesso lunghe e onerose, e in alcuni casi hanno provocato ritardi e ulteriori spese,

due progetti perseguivano obiettivi non conformi alla politica dei trasporti o alla descrizione contenuta nel programma operativo nell’ambito del quale erano stati finanziati;

183.

osserva che:

al momento della conclusione della relazione, quattro progetti non erano operativi nonostante fossero stati completati, ma lo sono attualmente,

nessuna delle regioni disponeva di un piano strategico a lungo termine per lo sviluppo portuale sebbene i piani strategici non rappresentassero una condizione di finanziamento;

184.

condivide il parere della Commissione secondo cui i risultati e l’incidenza degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto non sono sempre visibili subito dopo il completamento dei lavori di costruzione, poiché la loro concretizzazione richiede qualche tempo;

185.

conclude che:

la Commissione non riceve informazioni sufficienti sullo stato di avanzamento dei progetti, dal momento che le informazioni disponibili non hanno portato all’adozione di misure per ovviare alle carenze dei progetti stessi,

gli orientamenti e i seminari di formazione della Commissione non sono stati di per sé sufficienti per sensibilizzare in misura soddisfacente ai principi della sana gestione finanziaria,

le disposizioni giuridiche che definiscono il ruolo consultivo della Commissione presso i comitati di sorveglianza potrebbero essere troppo restrittive e i suoi «altri strumenti» intesi a garantire l’efficacia della spesa potrebbero essere inefficaci, dal momento che la Corte dei conti ha trovato solo pochi elementi che confermano l’intervento della Commissione nell’ambito di detti comitati per garantire l’efficacia della spesa o definire indicatori di risultato e di impatto,

dal momento che i porti turistici (marine) sono accessibili solo a una minoranza della popolazione, non si può ritenere che migliorino l’accessibilità delle isole e la loro costruzione non si inserisce pertanto nella politica dei trasporti, eccezion fatta per quei casi in cui le piccole imbarcazioni sono quelle comunemente utilizzate come regolare mezzo di trasporto fra le isole, per cui la costruzione di porti turistici determinerebbe un miglioramento generale dei collegamenti,

i bacini di carenaggio per costruzioni speciali non sono conformi agli obiettivi degli orientamenti TEN-T anche se possono essere usati per la manutenzione, in quanto non soddisfano nessuna delle «Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima» di cui all’allegato II, sezione 5, punto 2, parte III, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

Raccomandazioni della Corte dei conti

186.

approva le raccomandazioni della Corte dei conti, secondo cui la Commissione dovrebbe:

adoperarsi per subordinare la concessione dell’aiuto previsto dalla politica di coesione per le infrastrutture portuali all’esistenza di una strategia globale a lungo termine per lo sviluppo portuale,

effettuare visite in loco che vertano sull’efficacia durante la costruzione,

effettuare verifiche ex post, basate sull’analisi dei rischi, circa l’uso e il rendimento delle infrastrutture cofinanziate,

rafforzare la procedura di valutazione per i grandi progetti e i progetti del Fondo di coesione, onde migliorare l’individuazione di carenze gravi e l’adozione di misure correttive appropriate,

adoperarsi per introdurre il principio che subordina la concessione dei finanziamenti dell’Unione al conseguimento dei risultati previsti,

incoraggiare l’uso di indicatori di risultato e di impatto da parte delle autorità di gestione;

187.

si compiace che la Commissione abbia:

proposto l’introduzione di condizioni ex ante al fine di garantire l’esistenza di una pianificazione strategica di lungo termine prima di qualsiasi decisione di finanziamento per il quadro della politica di coesione 2014-2020,

introdotto visite in loco dei progetti e organizzato riunioni tecniche con le rispettive autorità,

avviato audit di chiusura per i progetti cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2000-2006, selezionati sulla base dei rischi,

rafforzato la procedura decisionale nel periodo 2007-2012 introducendo la standardizzazione di detta procedura per i grandi progetti, formulari standard per la presentazione delle domande e l’obbligo di consultare i servizi competenti della Commissione, nonché istituendo l’iniziativa JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), che dovrebbe consentire agli Stati membri di presentare domande preparate meglio,

messo a punto un quadro per gli audit di rendimento destinato a costituire la base di una prima serie di audit mirati che sarà avviata nel 2012 e chiesto, nell’ambito della proposta relativa al quadro della politica di coesione 2014-2020, un quadro di riferimento in materia di risultati che comprenderebbe il diritto della Commissione di sospendere i pagamenti nei casi in cui il raggiungimento dei traguardi fondamentali o degli obiettivi è lontano;

Altre raccomandazioni

188.

invita la Commissione a:

accogliere pienamente le raccomandazioni della Corte dei conti sull’uso di indicatori di risultato e d’impatto non solo a livello delle priorità ma anche — con una portata adatta all’impatto eventuale del singolo progetto — a livello dei progetti,

prevedere un dispositivo in base al quale la valutazione dei risultati e dell’impatto dell’investimento nelle infrastrutture di trasporto sia effettuata una volta ultimati i lavori di costruzione, quando ci si può aspettare che i risultati e l’impatto di questi ultimi siano visibili,

intraprendere un’analisi comparativa del termine medio di realizzazione e della qualità delle procedure amministrative nei vari Stati membri in casi paragonabili di progetti cofinanziati, al fine di raccomandare l’applicazione delle migliori prassi,

tenere conto del fatto che le carenze constatate nella realizzazione dei traguardi fondamentali fissati non sono sempre imputabili a una cattiva gestione ed escludere dalla sua proposta di quadro di riferimento in materia di prestazioni il rifiuto di effettuare i pagamenti, nel caso in cui il mancato raggiungimento dei risultati auspicati non avrebbe potuto essere evitato e/o previsto da una prospettiva ex ante,

accrescere il volume delle informazioni disponibili riguardo all’avanzamento dei progetti e subordinare il proseguimento del finanziamento alla capacità di ovviare alle carenze riscontrate; osserva che la mancanza di informazioni sull’esecuzione del progetto è inaccettabile,

effettuare analisi dell’efficacia dei seminari di formazione e delle note orientative che mirano a sensibilizzare ai principi della sana gestione finanziaria,

proporre modifiche delle disposizioni giuridiche che rendano più efficace il suo ruolo consultivo presso i comitati di sorveglianza ed effettuare un’analisi della validità dei suddetti «altri strumenti» destinati a garantire l’efficacia della spesa;

Parte IX   Relazione speciale n. 5/2012 della Corte dei conti dal titolo «Il sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS) usato per le relazioni esterne»

189.

accoglie con favore la relazione speciale n. 5/2012 della Corte dei conti poiché fornisce al Parlamento, in quanto autorità di controllo e di discarico, informazioni sull’esecuzione del bilancio;

190.

si compiace del parere generale della Corte dei conti, secondo cui il CRIS è per lo più efficace nel rispondere ai bisogni informativi della Commissione nel campo delle azioni esterne (punto 75); esprime, tuttavia, preoccupazione per talune criticità individuate nella relazione;

191.

invita la Commissione a definire il ruolo e gli obiettivi del CRIS, che non sono aggiornati da quando il sistema è entrato in funzione nel 2002, nonostante le numerose modifiche al suo contenuto;

192.

appoggia tutte le raccomandazioni della Corte dei conti e invita la Commissione a dar loro un seguito quanto prima, al fine di porre rimedio alle carenze persistenti;

193.

sottolinea che ogni cambiamento nel ruolo del CRIS e ogni sua modifica dovrebbero riflettere le nuove sfide della politica esterna dell’Unione introdotte dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con conseguente miglioramento della qualità e della coerenza dei dati;

194.

sottolinea la necessità di adattare le funzioni informative del CRIS alle competenze del Parlamento in materia di politica estera e controllo di bilancio;

195.

reputa della massima importanza la raccomandazione n. 1, secondo cui occorre definire il ruolo attribuito al CRIS in quanto sistema informatico, segnatamente rispetto al sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione;

196.

ritiene che un miglioramento dell’integrità dei dati tra il CRIS e l’ABAC sia imperativo al fine di riferire in merito alle attività esterne dell’UE in modo coerente, trasparente, aggiornato e affidabile; sottolinea che nell’ambito del CRIS occorre evitare la duplicazione delle funzioni ABAC;

197.

esprime preoccupazione per le seguenti osservazioni della Corte dei conti in merito all’efficacia e all’efficienza del CRIS:

il ruolo del CRIS rispetto all’ABAC non è stato adeguatamente definito, il che ha causato una duplicazione delle funzioni (punti 34 e 35) e vi sono dubbi sul valore aggiunto della codifica delle operazioni finanziarie in CRIS in generale (punto 35),

talune informazioni provenienti dal CRIS possono essere inattendibili (punti da 39 a 41, da 49 a 52 e da 54 a 56) e richiedono talvolta ulteriori correzioni manuali (si veda la risposta della Commissione al punto 52 a causa di lacune nella codifica dei dati (punti da 38 a 41) o di dati mancanti o non validi (punti da 49 a 51, 54 e 55),

vi sono stati notevoli ritardi nella registrazione delle informazioni (fatture e relazioni di audit) in CRIS (punto 57),

la difficoltà d’uso del CRIS si conferma il difetto più urgente (punto 43 e figura 3);

198.

teme che, a causa di tali carenze, le informazioni fornite al Parlamento in quanto autorità di discarico risultino poco attendibili (ad esempio, il punto 39 riguardo alle spese suddivise per paese); riconosce gli sforzi intrapresi finora dalla Commissione (si vedano in particolare le risposte della Commissione ai punti 35, 52 e 54); invita tuttavia quest’ultima a porre rimedio quanto prima a dette carenze al fine di garantire la sana gestione finanziaria del CRIS; propone di prestare una particolare attenzione ad evitare la duplicazione delle funzioni, che è indizio di scarsa efficienza e concorre al rischio di immissione di dati errati;

199.

rileva, inoltre, che sarebbe opportuno aggiornare la funzionalità del CRIS al fine di fornire dati aggregati sui paesi beneficiari, le aree tematiche e gli strumenti finanziari, compito che risulta attualmente difficile o addirittura impossibile; sottolinea la necessità di migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema per gli operatori, mediante la razionalizzazione e il consolidamento della codifica dei dati;

200.

prende atto delle spiegazioni della Corte dei conti in merito alla mancanza di analisi dei costi sul CRIS, emersa da un audit che era stato effettuato al fine di analizzare l’attitudine del CRIS a fornire alla Commissione le informazioni necessarie e non di esaminare le sue spese amministrative; deplora comunque la mancanza di informazioni sull’efficacia del CRIS sotto il profilo dei costi;

201.

deplora altresì la mancanza di una chiara strategia a lungo termine che definisca gli obiettivi e il funzionamento del CRIS fin dal suo inizio, mancanza che ha condotto, in definitiva, a una proliferazione di attività senza una visione coerente;

202.

sottolinea che il CRIS dovrebbe prevedere un meccanismo standard per la stratificazione della riservatezza dei dati e dei diritti di accesso degli utenti; ritiene necessaria l’inclusione di tale meccanismo in modo da garantire la debita riservatezza e integrità dei dati;

203.

esprime preoccupazione per l’insufficiente sicurezza del sistema; rileva, inoltre, che la definizione delle responsabilità nella sfera della sicurezza resta indefinita e poco chiara, con conseguente grave rischio per la sicurezza dei dati; sottolinea che i dati devono essere pienamente conformi ai criteri del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS);

204.

rammenta alla Commissione l’importanza del rispetto delle norme sulla protezione dei dati; è critico riguardo al fatto che le notifiche al Garante della protezione dei dati personali non abbiano esplicitamente contemplato i curriculum vitae allegati ai record di CRIS (punto 74);

205.

invita la Commissione a porre rimedio a tutte le lacune e a dare un seguito, senza ulteriore indugio, alle raccomandazioni presentate dal Parlamento e dalla Corte dei conti;

Parte X   Relazione speciale n. 6/2012 della Corte dei conti dal titolo «Assistenza dell’Unione europea alla comunità turco-cipriota»

206.

ricorda che l’audit ha inteso rispondere al seguente quesito generale: «La Commissione gestisce in modo efficace lo strumento di sostegno finanziario dell’Unione a favore della comunità turco-cipriota?»;

207.

invita la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci a tenere conto del testo della presente risoluzione nei negoziati relativi al nuovo quadro finanziario pluriennale (2014-2020) senza pregiudizio per l’esito finale di quest’ultimo, onde tenere presente la raccomandazione della Corte dei conti di garantire una migliore pianificazione, esecuzione e sostenibilità, in armonia con il regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio (28), in modo tale che non comporti un territorio esterno;

208.

concorda con le conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti secondo cui «il programma ha già raggiunto alcuni risultati positivi, ma la loro sostenibilità è spesso a rischio, soprattutto a causa dell’incertezza sui finanziamenti UE futuri» e la Commissione «è stata in grado di elaborare un programma che affronta e stabilisce adeguate priorità in tutti i settori a cui si riferiscono gli obiettivi del regolamento» e «ha anche individuato, a fronte di significativi vincoli, un modo per costituire rapidamente un ufficio per la gestione dei programmi nella parte settentrionale di Cipro per utilizzare metodi di attuazione per lo più adeguati, nonché misure per limitare i rischi. Le principali debolezze riscontrate nella gestione del programma sono dovute al fatto che l’Ufficio di sostegno locale non ha beneficiato di un maggior decentramento delle procedure, di cui godono invece le delegazioni dell’Unione, e al fatto che i contratti per il personale avessero durata troppo breve per consentire una gestione completa dei progetti finanziati dall’inizio alla fine; inoltre, il monitoraggio nel quadro di riferimento della gestione congiunta con l’ONU era insufficiente»;

209.

constata che il programma ha garantito assistenza a molti beneficiari diversi all’interno della comunità turco-cipriota; si rammarica tuttavia che il progetto più grande, la costruzione di un impianto di dissalazione dell’acqua marina (27,5 milioni di EUR), non abbia potuto essere attuato a causa di restrizioni imposte dall’esercito turco; osserva che ciò rappresenta un notevole insuccesso per il programma;

210.

sottolinea l’importanza di continuare a fornire assistenza alla comunità turco-cipriota conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 389/2006, come osservato anche dalla Commissione nella sua risposta alla relazione speciale della Corte dei conti; sottolinea altresì l’importanza di ravvicinare la comunità turco-cipriota all’Unione al fine di agevolare il processo di riunificazione; ritiene pertanto che occorra incrementare, in futuro, le risorse destinate i) alla promozione dello sviluppo economico e sociale; ii) allo sviluppo e al risanamento delle infrastrutture; iii) alla riconciliazione, alle misure di rafforzamento del clima di fiducia e al sostegno alla società civile; iv) alla familiarizzazione della comunità turco-cipriota con l’Unione; v) all’elaborazione di testi giuridici in linea con l’acquis communautaire; vi) alla preparazione in vista dell’attuazione dell’acquis communautaire nonché alla promozione, in via prioritaria, dell’integrazione economica e ritiene altresì che occorra intensificare i programmi bi-comunitari collegati;

211.

sottolinea, in particolare, il ruolo fondamentale dei progetti bi-comunitari quali il Comitato per le persone scomparse, al fine di accertare quale sia stato il loro destino, contribuendo in tal modo alla riconciliazione tra le comunità; evidenzia l’importanza di garantire i fondi necessari alle attività di detto comitato e invita la Commissione, nell’ambito del sostegno al Comitato per le persone scomparse, a chiedere alle forze militari turche di agevolare l’accesso alle zone militari; rileva la necessità di finanziare i progetti infrastrutturali bi-comunitari e di cooperare in modo più efficace con le agenzie e i programmi delle Nazioni Unite;

212.

sottolinea inoltre l’importanza di continuare a sostenere il lavoro del Comitato tecnico per i beni culturali al fine di assicurare il restauro e la conservazione dei siti storici e religiosi, che sono parte integrante del patrimonio culturale di Cipro ed elemento inseparabile del patrimonio culturale mondiale nel suo insieme;

213.

osserva che, più in generale, la sostenibilità dei progetti è spesso a rischio a causa della ridotta capacità amministrativa, dei ritardi nell’adozione dei testi normativi pertinenti e dell’incertezza sui finanziamenti futuri da parte dei beneficiari;

214.

ritiene altresì utile ricordare che, al momento dell’audit, non era ancora chiaro se il programma di assistenza dell’Unione avrebbe beneficiato in futuro di finanziamenti significativi; constata che tale incertezza rende più difficile la gestione del programma e ha un impatto negativo sulla sua efficacia e sostenibilità;

215.

prende atto delle raccomandazioni della Corte dei conti che tengono conto dei diversi scenari possibili, in funzione sia degli sviluppi del processo di riunificazione sia del livello della futura assistenza dell’Unione;

216.

concorda con la Commissione sul fatto che, fino a quando non sarà raggiunta una soluzione per la questione di Cipro, il sostegno alla comunità turco-cipriota dovrebbe continuare ad essere basato sul regolamento (CE) n. 389/2006;

217.

si compiace di constatare che gli interventi rispecchiano gli obiettivi del programma, nonostante l’ampio numero di settori sui quali intervenire, l’adozione tardiva del regolamento (CE) n. 389/2006 e l’assenza di un approccio pluriennale;

218.

rileva tuttavia con apprensione che la Commissione incontra notevoli difficoltà nell’elaborazione e nell’attuazione del programma, che l’efficacia dell’Ufficio di sostegno locale della Commissione è stata compromessa da diversi fattori, che le procedure di attuazione del programma non sempre sono efficaci e che la sostenibilità dei progetti continua a essere a rischio, nonostante alcuni risultati positivi;

219.

prende atto della situazione descritta nella relazione speciale della Corte dei conti; osserva che la Commissione ha adottato una serie di iniziative e che dopo l’audit sono intervenuti alcuni miglioramenti sul piano dell’efficienza;

220.

accoglie con favore la conclusione positiva delle operazioni attraverso la gestione congiunta con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU);

221.

si rammarica dell’abbandono del progetto per la costruzione di un impianto di dissalazione dell’acqua marina, che ha rappresentato un deprecabile insuccesso; ricorda che non si trattava soltanto del principale progetto nel settore idrico, ma anche del più grande intervento finanziato nell’ambito dello strumento (pari a circa il 10 % del valore totale dei contratti siglati) e che l’impianto era destinato a fornire 23 000 m3 di acqua potabile pulita al giorno per coprire il fabbisogno stimato di 100 000 persone, e ricorda che il rifornimento idrico sta diventando un problema sempre più critico per l’isola, data la riduzione del 40 % delle precipitazioni medie annuali negli ultimi trent’anni; è profondamente preoccupato per l’annullamento del progetto a causa di restrizioni imposte al contraente greco-cipriota dall’esercito turco e per il fatto che, cessate le restrizioni nel marzo 2010, il contraente non abbia voluto portare avanti il progetto adducendo circostanze sfavorevoli, elementi che impediscono di affrontare questo grave problema ambientale; invita la Commissione a esaminare le possibilità di rilanciare il progetto;

222.

ribadisce tuttavia che, nell’ambito dell’annullamento del progetto dell’impianto di dissalazione, sono stati tutelati gli interessi finanziari della Commissione; rileva che nel quadro di tale contratto di costruzione non è stato effettuato alcun pagamento;

223.

si rammarica profondamente dei ritardi registrati nella maggior parte delle azioni relative alle infrastrutture locali e urbane, anche se nella maggior parte dei casi i ritardi sono imputabili a difficoltà politiche e alla verifica della proprietà dei terreni, che sfuggono ampiamente al controllo della Commissione e del PSNU;

224.

concorda con le conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti, secondo cui il programma ha già raggiunto alcuni risultati positivi e ha fornito assistenza a numerosi beneficiari all’interno della comunità turco-cipriota, tra cui agricoltori, studenti e utilizzatori dei nuovi punti di attraversamento; rileva che la sostenibilità del programma in parola è spesso a rischio, soprattutto a causa dell’incertezza sul futuro finanziamento dell’Unione;

225.

accoglie con favore la conclusione della Corte dei conti secondo la quale, nonostante il difficile contesto politico e il poco tempo a disposizione, la Commissione è riuscita a stabilire un programma che rispecchia gli obiettivi del regolamento (CE) n. 389/2006, a istituire rapidamente un ufficio per la gestione dei programmi e a introdurre meccanismi di attuazione adeguati;

226.

sottolinea la natura transitoria ed eccezionale degli aiuti dell’Unione alla comunità turco-cipriota, in attesa della riunificazione di Cipro; rileva che la Commissione sostiene il mantenimento dell’assistenza alla comunità turco-cipriota fino al raggiungimento di una soluzione globale della questione di Cipro nel quadro del regolamento (CE) n. 389/2006;

227.

prende atto delle conclusioni e delle raccomandazioni della relazione speciale n. 6/2012; raccomanda alla Commissione di tenere conto dell’esperienza maturata nell’attuazione del programma e, se del caso, di proporre misure per il suo ulteriore miglioramento nonché di informare il Parlamento al riguardo; propone che il sostegno finanziario dell’Unione per lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota tenga conto non solo dei nuovi progetti, ma anche della necessità di garantire la sostenibilità dei progetti esistenti in sede di decisione riguardo all’assegnazione di eventuali finanziamenti futuri, in base al quadro giuridico esistente e in conformità degli obiettivi del regolamento (CE) n. 389/2006;

228.

ritiene che gli aiuti dell’Unione debbano continuare a sostenere il processo di riunificazione di Cipro; raccomanda alla Commissione, a tale riguardo, di continuare a perseguire i cinque obiettivi del regolamento (CE) n. 389/2006 sostenendo, tra l’altro, le misure bi-comunitarie, i progetti intesi a rafforzare il clima di fiducia, le attività collegate alle persone scomparse, il sostegno alla società civile (ivi comprese le minoranze armena e maronita), la tutela e il restauro dei siti e dei monumenti storici, la protezione dell’ambiente nonché lo sviluppo economico e sociale e l’attuazione dell’acquis communautaire;

229.

invita la Commissione a massimizzare la diffusione delle informazioni sulle gare relative ai programmi per la riconciliazione e il rafforzamento della società civile; sottolinea, in particolare, la necessità di sostenere i programmi di integrazione socioeconomica e di emancipazione delle donne nella comunità turco-cipriota;

Parte XI   Relazione speciale n. 7/2012 della Corte dei conti dal titolo «La riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo: i progressi sinora compiuti»

230.

valuta positivamente la relazione speciale n. 7/2012 della Corte dei conti dal titolo «La riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo: i progressi sinora compiuti», incentrata sui progressi conseguiti dalla riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo avviata dal Consiglio nel 2008; riconosce che il principale obiettivo dell’audit era quello di valutare i progressi in merito a uno degli obiettivi prioritari della riforma, vale a dire il miglioramento dell’equilibrio tra l’offerta e la domanda;

231.

ricorda che la riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo era intesa a equilibrare l’offerta e la domanda e che la riforma annoverava tra i suoi principali strumenti finanziari un regime temporaneo di estirpazione e la creazione di programmi di sostegno nazionali per consentire a ciascuno Stato membro di scegliere (tra le 11 disponibili) le misure più adatte alla propria particolare situazione;

232.

sottolinea che l’audit si è concentrato sui due interventi che costituivano i principali ambiti di spesa: l’«estirpazione» e la «ristrutturazione e riconversione dei vigneti», con 1,074 miliardi di EUR messi a disposizione per l’estirpazione nel corso del triennio di applicazione dal 2008-2009 al 2010-2011 e 4,2 miliardi di EUR destinati alla ristrutturazione e alla riconversione nel decennio compreso tra il 2001 e il 2010;

233.

prende atto del fatto che l’Unione, con 3,5 milioni di ettari di vigneti, è il maggiore produttore mondiale di vino; rammenta che durante la campagna vinicola 2007/2008 l’Unione ha prodotto approssimativamente 160 milioni di ettolitri, che rappresentano circa il 60 % della produzione mondiale di vino; osserva inoltre che si è registrata una pressione al ribasso sui prezzi del vino a livello del produttore, aggravata dalla diminuzione complessiva del consumo di vino nell’Unione nel corso del ventennio fino al 2009;

234.

osserva che, stando alla relazione speciale n. 7/2012, sebbene la domanda relativa alla misura di estirpazione fosse superiore a 350 000 ettari, l’obiettivo fissato a 175 000 ettari ne ha limitato l’impatto e, in definitiva, sono stati estirpati solo 160 550 ettari con il contributo dell’assistenza dell’Unione; rileva che, secondo le stime della Corte dei conti, il regime di estirpazione ha infine ridotto di circa il 5 % la superficie dell’inventario viticolo, corrispondente approssimativamente a 10,2 milioni di ettolitri di vino ritirato o al 6 % della produzione di vino utilizzabile; sottolinea, tuttavia, che il volume totale delle estirpazioni avvenute dall’inizio della riforma è stato ben superiore, pari a circa 300 000 ettari nel complesso, e che per circa 140 000 ettari non sono stati forniti tali aiuti, un dato che non figura nella relazione speciale n. 7/2012;

235.

rileva che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, per la misura di estirpazione il regime avrebbe potuto essere più efficiente e meno costoso, dal momento che i tassi di aiuto sono stati aumentati a livelli troppo elevati nel primo e nel secondo anno, mentre la richiesta della misura ha superato l’obiettivo previsto anche quando, nel terzo e ultimo anno del regime, i tassi sono stati ridotti ai loro livelli originali;

236.

rileva che, secondo la Corte dei conti, l’estirpazione non ha sempre riguardato i vigneti meno competitivi o meno redditizi e il regime ha finanziato l’estirpazione di alcuni vigneti che erano già stati ristrutturati e che erano, in linea di principio, competitivi; osserva con rammarico che simili casi sono in contrasto con gli obiettivi strategici della riforma;

237.

osserva che, stando alla relazione speciale n. 7/2012, l’attesa riduzione della produzione non si è concretizzata a causa dell’utilizzo insufficiente di alcuni strumenti dell’organizzazione comune del mercato, quali la vendemmia verde e la promozione, e del rigetto da parte del Consiglio della proposta della Commissione di proibire l’arricchimento con il saccarosio;

238.

rileva che la relazione speciale n. 7/2012 riconosce come le misure di ristrutturazione abbiano contribuito al miglioramento della competitività del settore, ma abbiano anche causato un incremento delle rese in determinati Stati membri controbilanciando gli sforzi compiuti per ridurre l’offerta del mercato;

239.

prende atto dell’osservazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione non ha effettuato una valutazione approfondita del potenziale impatto della liberalizzazione dei diritti d’impianto prevista al più tardi per il 2018, benché, stando alla Corte dei conti, tale valutazione sia necessaria per fornire una stima dell’equilibrio tra l’offerta e la domanda nel settore vitivinicolo;

240.

prende atto delle preoccupazioni della Corte dei conti in merito al fatto che l’Unione ha finanziato la misura di estirpazione allo scopo di ridurre le eccedenze nella produzione di vino, mentre la misura di ristrutturazione e riconversione ha causato, in taluni casi, alcuni incrementi nelle rese dei vigneti; ritiene, tuttavia, che un aumento delle rese possa essere accompagnato da un miglioramento della competitività dei vini, ma esorta vivamente la Commissione a garantire in futuro una strategia adeguata onde evitare squilibri;

241.

conviene pienamente sul fatto che si sarebbe dovuta evitare l’estirpazione di alcuni vigneti ammodernati, chiarendo le vigenti disposizioni in modo da evitare ampie possibilità di interpretazione e stabilendo criteri di ammissibilità aggiuntivi collegati ai vigneti stessi e non solo all’agricoltore;

242.

è del parere che la Commissione debba rivedere le misure di ristrutturazione per rafforzarne l’efficacia e mantenere quelle che si sono rivelate valide nel programma precedente, allo scopo di aumentare la competitività del settore; auspica che la Commissione garantisca che i programmi nazionali degli Stati membri e le misure di ristrutturazione e riconversione siano in linea con l’obiettivo della riforma, specialmente per quanto concerne il regime di pagamento unico; invita inoltre la Commissione a migliorare le attuali disposizioni per consentire agli agricoltori di adattarsi meglio ai segnali del mercato e a rispondere in modo più adeguato alla domanda di prodotti;

243.

invita la Commissione a promuovere misure volte a proteggere le migliori tradizioni vitivinicole dell’Unione, cosa che implica, essenzialmente, la garanzia della coesione socioeconomica e la tutela dell’ambiente e del paesaggio in molte delle zone rurali in cui sono radicate;

244.

ritiene che la Commissione debba fornire una stima regolarmente aggiornata dell’equilibrio tra l’offerta e la domanda per il settore vitivinicolo basata su un’analisi statistica delle variabili del settore, tenendo conto degli effetti positivi, in termini di rendimento, delle misure di ristrutturazione e riconversione; è del parere che, sulla base di tale stima, essa avrebbe dovuto determinare la zona destinataria della misura di estirpazione e ritiene che in futuro dovrebbe valutare, basandosi su tale stima, se il miglioramento di eventuali altre misure sia necessario per far fronte ai possibili squilibri;

245.

insiste sulla necessità di realizzare un’approfondita valutazione dell’impatto della liberalizzazione dei diritti d’impianto, conformemente alla raccomandazione della Corte dei conti europea; invita la Commissione a valutare le possibili conseguenze dell’eliminazione di tale regime al fine di adottare le decisioni più opportune finalizzate a garantire l’equilibrio del mercato vitivinicolo; prende atto che la maggior parte degli Stati membri è contraria alla decisione di porre fine a tale sistema, un punto di vista condiviso dal Parlamento nella sua risoluzione del 23 giugno 2011 sulla PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio (29);

246.

sottolinea che sebbene la domanda di vino nell’Unione sia diminuita negli ultimi decenni, si è assistito a un sensibile aumento delle esportazioni verso paesi terzi nel corso degli ultimi anni, un aspetto non trattato nella relazione speciale n. 7/2012; ritiene che l’attuazione di misure intese a promuovere l’esportazione dei vini di qualità contribuisca a ridurre le eccedenze di produzione;

247.

esorta la Commissione ad adottare misure volte ad assicurare che gli Stati membri che utilizzano aliquote forfettarie per ettaro per calcolare i pagamenti adottino opportuni meccanismi di controllo per gli organismi pagatori, onde garantire che gli agricoltori non beneficino di compensazioni eccessive e standardizzino la stima dei costi in modo da ridurre al minimo le variazioni dei costi stimati per misure comparabili;

248.

la esorta altresì ad adoperarsi opportunamente per stabilire la comparabilità e un livello accettabile di standardizzazione per le misure basate sull’articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (30);

249.

ritiene che, oltre all’esportazione di vini di qualità in paesi terzi, anche un maggiore sostegno al consumo dei vini europei all’interno dell’Unione contribuirebbe a ridurre le eccedenze di produzione;

250.

invita la Commissione a rilanciare una politica volta a promuovere il settore vitivinicolo e a migliorarne la competitività nel mercato interno, che comprenda campagne di informazione rivolte alla popolazione adulta sul consumo responsabile di tale prodotto e sulle sue proprietà e caratteristiche specifiche, sottolineando le radici culturali dei vini europei; invita inoltre la Commissione a esaminare una strategia europea destinata ad aumentare le esportazioni verso i paesi terzi;

Parte XII   Relazione speciale n. 9/2012 della Corte dei conti dal titolo «Audit del sistema di controllo della produzione, trasformazione, distribuzione e importazione di prodotti biologici»

251.

accoglie favorevolmente la relazione speciale della Corte dei conti n. 9/2012 e ne approva le conclusioni; si rammarica peraltro del fatto che siano state effettuate visite di controllo solo in sei Stati membri, anche se si tratta degli Stati maggiormente interessati;

252.

approva le raccomandazioni della Corte dei conti, in particolare per quanto concerne la tracciabilità e il commercio transfrontaliero di prodotti biologici;

253.

osserva che il consumo di alimenti biologici rappresenta meno del 2 % dell’intero mercato alimentare, anche se la tendenza prevista è al rialzo;

254.

pone l’accento sul fatto che l’importanza della produzione biologica va al di là dell’alimentazione sana; fa notare che l’agricoltura biologica rappresenta un approccio alla produzione agricola innovativo e basato sulla conoscenza che prevede un utilizzo efficiente delle risorse e può costituire un motore per lo sviluppo e per l’occupazione nelle aree rurali; ritiene che un maggiore ricorso alle biotecnologie e alla produzione biologica possa costituire un «valore aggiunto europeo» per l’agricoltura e quindi comportare l’assunzione, da parte dell’Europa, di un ruolo di maggiore rilievo nella concorrenza mondiale; osserva inoltre che l’agricoltura biologica contribuisce alla sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine, ad esempio sotto forma di attenuazione e adattamento al cambiamento climatico, rallentamento della perdita di biodiversità e miglioramento degli standard in materia di benessere degli animali;

255.

ricorda che il Parlamento non solo ha sempre sostenuto l’agricoltura biologica, e continuerà a farlo, ma ha anche partecipato attivamente al processo di creazione di norme legislative in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti alimentari biologici;

256.

ritiene che, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, sia necessario riservare maggiore attenzione e maggior sostegno alla produzione biologica;

257.

esprime preoccupazione per il fatto che molti prodotti biologici sono più cari rispetto agli equivalenti non biologici e che, di conseguenza, i consumatori più attenti ai prezzi e gli appartenenti alle fasce di reddito più basse non possono permettersi, o possono farlo in misura minore, i prodotti in questione, che sono più sani;

258.

riconosce che l’introduzione di un efficace sistema di controlli sulla produzione biologica pone una serie di ostacoli agli operatori (ivi compresi produttori, importatori e trasformatori) ma nel contempo ne valorizza la qualità, dando credibilità agli operatori stessi e permettendo ai consumatori di avere fiducia nei prodotti etichettati come biologici;

259.

richiama l’attenzione sull’espansione del mercato dei prodotti alimentari biologici sia provenienti dall’Unione che importati e sui connessi rischi di pratiche commerciali sleali e fa notare, a tale proposito, la necessità di sistemi di controllo più rigorosi a livello di Unione e di Stati membri; pone l’accento sulla necessità che i controlli garantiscano che i prodotti contrassegnati come biologici lo siano veramente;

260.

ricorda che la Commissione è responsabile della vigilanza sui sistemi di controllo e la invita a intraprendere, congiuntamente agli Stati membri in quanto titolari dell’importante responsabilità di gestire i sistemi di controllo stessi, una valutazione delle principali osservazioni della Corte dei conti;

261.

sottolinea l’importanza di offrire garanzie sufficienti circa l’efficace funzionamento del sistema e la sua capacità di preservare la fiducia del consumatore;

262.

chiede quindi alla Commissione di presentare iniziative e proposte legislative volte a garantire la disponibilità di una soluzione per tutte le debolezze messe in luce dalla relazione speciale n. 9/2012 entro la fine del 2013;

263.

si compiace della prevista revisione della legislazione in materia di controlli da parte della Commissione e dell’elaborazione di orientamenti per l’accreditamento attualmente portata avanti dalla Cooperazione europea per l’accreditamento in quanto preziosi contributi in vista di una migliore attuazione per il futuro;

264.

pone l’accento sul carattere fondamentale della parità di condizioni nell’ambito dell’applicazione delle procedure di approvazione e vigilanza relative agli organismi di controllo; rileva che le lacune in tal senso possono generare differenze a livello di controlli sulle indicazioni biologiche e quindi un aumento del rischio di frodi o di «compravendita» delle citate indicazioni, con conseguente impatto negativo sulla fiducia dei consumatori nel marchio «bio»;

265.

esprime sorpresa e preoccupazione per l’affermazione della Corte dei conti secondo cui le autorità competenti degli Stati membri non hanno — o non hanno sufficientemente — documentato le procedure di approvazione e vigilanza degli organismi di controllo volte a garantire il rispetto delle esigenze normative; chiede che i parlamenti nazionali incaricati di esercitare un controllo sui governi degli Stati membri siano informati di dette conclusioni;

266.

sottolinea che l’indipendenza degli organismi di controllo, anche quando si tratta di un’autorità pubblica, è fondamentale ai fini della tutela della reputazione del marchio «bio»;

267.

si compiace dei progressi conseguiti nell’ambito dei sistemi informatici già a disposizione e li considera componenti essenziali per l’efficacia dei controlli in futuro;

268.

pone l’accento sulle responsabilità degli Stati membri nel citato contesto, oltre che in altri ambiti, e ritiene che le riunioni periodiche del comitato permanente dell’agricoltura biologica rappresentino uno strumento estremamente prezioso in termini di scambio di migliori prassi e informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e il personale dei paesi terzi coinvolto nei sistemi di controllo; prende tuttavia atto dell’osservazione della Corte dei conti (punto 75) secondo cui detto organismo deve migliorare la sua capacità di scambiare informazioni sul funzionamento del regime di autorizzazione all’importazione;

269.

sottolinea l’importanza dello scambio di informazioni all’interno degli Stati membri nonché tra questi ultimi e la Commissione; chiede quindi alla stessa Commissione di accertarsi, introducendo opportune misure in tal senso, che le informazioni trasmesse siano pertinenti, attendibili e tempestive; invita, in particolare, la Commissione ad adottare apposite misure per accelerare la comunicazione in materia di certificazioni dei prodotti biologici, incrementando altresì l’attendibilità di informazioni quali, ad esempio, quelle trasmesse tramite il «Sistema informativo sull’agricoltura biologica»;

270.

chiede che gli Stati membri cessino fin d’ora di rilasciare le autorizzazioni all’importazione previste in via transitoria dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2083/92 (31), la cui possibilità di concessione è stata prorogata più volte e che, secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2011 (32) della Commissione del 6 dicembre 2011, attualmente in vigore, non saranno più rilasciate dagli Stati membri dopo il 1o luglio 2014;

271.

prende atto dell’osservazione, contenuta nella relazione annuale di attività 2011 della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione, secondo cui i prodotti biologici sono stati erroneamente indicati come possibile fonte della contaminazione che ha dato origine all’epidemia di E. Coli, il che ha sollevato dubbi circa la vigilanza sull’agricoltura biologica, e osserva che l’anno in questione è stato caratterizzato dalla massiccia pubblicazione sui media di notizie riguardanti carenze a livello di vigilanza e controllo nel settore biologico (33), soprattutto a seguito di una frode, scoperta alla fine dell’anno, nell’ambito della quale si falsificavano i dati e si etichettavano come biologici prodotti che non lo erano;

272.

prende atto della riserva formulata nella relazione annuale di attività 2011 in merito a un potenziale rischio di immagine per il sistema di controllo sul settore biologico nel caso in cui quest’ultimo non sia attuato in maniera corretta nell’intera Unione e alle sue frontiere esterne;

273.

resta in attesa del seguito che la Corte dei conti darà fra tre anni per avere una panoramica delle misure correttive adottate e dei risultati ottenuti;

Parte XIII   Relazione speciale n. 12/2012 della Corte dei conti dal titolo «La Commissione e Eurostat hanno migliorato il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili?»

274.

sottolinea che:

a)

il sistema statistico europeo consiste in un partenariato tra l’autorità statistica dell’Unione, Eurostat, e gli istituti nazionali di statistica che hanno la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee e possono beneficiare di sovvenzioni a carico del bilancio dell’Unione senza che siano precedute da un invito a presentare proposte;

b)

il comitato del sistema statistico europeo fornisce una guida professionale al sistema statistico europeo;

275.

osserva che:

a)

l’obiettivo generale dell’audit era di valutare se la Commissione ed Eurostat avessero migliorato le procedure per produrre statistiche europee affidabili e credibili;

b)

a tal fine la Corte dei conti ha affrontato le due questioni dell’attuazione del Codice delle statistiche europee e della gestione del programma statistico pluriennale europeo da parte di Eurostat;

c)

l’audit ha anche esaminato il contributo fornito dal Comitato consultivo europeo per la governance statistica (ESGAB) e dal Comitato consultivo europeo di statistica (ESAC);

276.

approva, in linea generale, le tre raccomandazioni principali formulate dalla Corte dei conti:

a)

avendo la responsabilità comune di mantenere la fiducia nel processo democratico europeo, le autorità statistiche dell’Unione e degli Stati membri dovrebbero rafforzare il sistema statistico europeo per garantire indipendenza professionale, risorse sufficienti e una supervisione efficace, con sanzioni e misure tempestive di miglioramento nei casi in cui non vengono rispettati gli standard qualitativi;

b)

per dare piena attuazione al Codice, la Commissione dovrebbe:

proporre modifiche del quadro normativo che disciplina la produzione delle statistiche europee, in modo da fornire solide basi per l’esame, l’attuazione e, nei casi appropriati, la verifica e l’ispezione che comprendano il contesto istituzionale della produzione statistica, i processi statistici e i prodotti statistici a livello nazionale e di Unione,

adottare le misure necessarie a garantire la certezza giuridica della natura dell’obbligo di rispettare il Codice,

sviluppare una funzione di supervisione che presieda agli esami, alle verifiche e alle ispezioni, ampliando, ad esempio, l’attuale mandato del Comitato consultivo europeo per la governance statistica (ESGAB),

accrescere l’indipendenza professionale dello Statistico capo dell’Unione europea,

allineare la propria decisione interna sul ruolo di Eurostat ai requisiti del Codice, permettere a Eurostat di applicare il protocollo sull’accesso imparziale ai dati senza restrizioni (ed eliminare gradualmente il meccanismo degli stanziamenti operativi sottodelegati per la produzione statistica che rende Eurostat, in parte, finanziariamente dipendente da altri servizi della Commissione),

avviare la nuova serie di «peer review» prevista dalla Commissione per il 2013, che concerne il rispetto di tutti i principi del Codice e comprende un forte elemento esterno, al fine di ottenere valutazioni indipendenti e risultati comparabili,

prendere in considerazione l’introduzione di «peer review» periodiche per i comparti statistici più importanti, che coprano tutta la filiera di produzione, inclusi i fornitori di dati amministrativi;

c)

Eurostat dovrebbe sfruttare appieno il potenziale del prossimo programma statistico europeo per il periodo 2013-2017 e, in particolare, dovrebbe procedere come segue:

definire annualmente target precisi e tappe intermedie nei programmi statistici annuali e organizzare un follow-up adeguato,

considerare l’eventualità di rivedere il programma, all’occorrenza in fase di attuazione, e di sincronizzarlo con il quadro finanziario pluriennale,

riesaminare sistematicamente le priorità statistiche prendendo in considerazione la pertinenza dei risultati statistici e i costi e gli oneri gravanti sul sistema statistico europeo, sui suoi membri e sui soggetti interpellati e incoraggiare l’innovazione statistica in sede di definizione delle nuove priorità,

migliorare il sostegno al funzionamento del Comitato consultivo europeo di statistica fornendo informazioni maggiori e più specifiche sulle implicazioni di bilancio e finanziarie delle scelte di programmazione statistica nonché sull’attuazione dei programmi statistici,

semplificare e migliorare l’efficienza della gestione finanziaria delle sovvenzioni ricorrendo a sistemi standard di costi unitari per il personale e regimi a forfait per gli insiemi di dati forniti mediante indagini,

esplorare l’opzione di un sistema di gestione delle sovvenzioni basato sui risultati, che si affidi a indicatori e obiettivi concordati,

accrescere la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione, in particolare attribuendo maggior peso al criterio del prezzo nell’ambito della procedura di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ed evitando i livelli minimi che indeboliscono la concorrenza sui prezzi;

277.

accoglie con favore le risposte generalmente costruttive formulate dalla Commissione e osserva in particolare che essa concorda con la Corte dei conti sul fatto che l’Unione, gli Stati membri e le rispettive autorità statistiche hanno la responsabilità comune di mantenere la fiducia nel processo democratico europeo;

278.

sottolinea che, in base a quanto richiesto dalla Corte dei conti, la Commissione:

a)

ha presentato una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 223/2009 [COM(2012)617];

b)

ha adottato, in data 17 settembre 2012, una nuova decisione interna su Eurostat;

c)

ha approvato, nel settembre 2011, una revisione del Codice delle statistiche europee;

279.

sottolinea che il ruolo di coordinamento degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat nella produzione delle statistiche europee deve essere rafforzato e sostenuto da ulteriori modifiche legislative, ove necessario; chiede che l’ESGAB divenga un organo di vigilanza indipendente responsabile di presiedere agli esami, alle verifiche e alle ispezioni nel sistema statistico europeo; invita la Commissione, a tal fine, a elaborare una proposta di regolamento che sostituisca la decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica (34), attualmente in vigore;

280.

sottolinea che lo stesso sistema statistico europeo deve costituire un motore di miglioramento sistematico, in modo tale da adeguare le sue strutture e risorse alle nuove sfide; osserva che, data la crescente richiesta di statistiche a dispetto delle minori risorse, occorre introdurre un cambiamento sistemico nelle modalità di produzione delle statistiche onde migliorarne ulteriormente l’efficienza; sottolinea che la realizzazione della visione per il prossimo decennio e della strategia congiunta per il sistema statistico europeo ad essa associata non può essere più posticipata;

281.

sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la governance del sistema statistico europeo ed evidenzia che occorre completare rapidamente la revisione in corso della struttura di governance del suddetto sistema, per snellire i canali decisionali e trasferire le competenze di comitatologia al comitato del sistema statistico europeo; chiede alla Commissione di chiarire la posizione occupata dall’ESGAB nella struttura di governance del sistema statistico europeo;

282.

accoglie con favore l’impegno della Commissione a favore della piena attuazione del Codice; osserva tuttavia che il Codice continua a rappresentare una sfida per il sistema statistico europeo nel suo complesso e che occorre sostenere gli sforzi profusi da Eurostat e dagli istituti nazionali di statistica per la piena attuazione del Codice;

283.

si rammarica che soltanto il 71 % delle 677 azioni di miglioramento inizialmente identificate per il sistema statistico europeo durante il ciclo di «peer review» esterne del 2006-2008 sia stato completato entro il 2012; osserva che una parte delle restanti azioni di miglioramento è già divenuta obsoleta e la loro attuazione è in fase di stallo; accoglie pertanto con favore i progetti che prevedono l’avvio di un nuovo ciclo di «peer review» nel 2012 e comprendono anche la pubblicazione dell’elenco completo delle restanti azioni e il calendario della loro attuazione; sottolinea l’importanza dell’inclusione di processi di verifica esterna nell’attuazione del nuovo ciclo di «peer review»;

284.

accoglie con favore il fatto che la Commissione accetti in linea di principio le raccomandazioni sulle «peer review», l’introduzione di target precisi e tappe intermedie nei programmi statistici annuali, la ridefinizione delle priorità e la revisione del programma per il 2013-2017, il sostegno all’innovazione, un maggior coinvolgimento del Comitato consultivo europeo di statistica, la semplificazione e il miglioramento dell’efficienza nella gestione finanziaria delle sovvenzioni; osserva che la Commissione conviene anche sulla necessità di evitare un indebolimento della concorrenza sui prezzi nelle procedure di appalto e di adeguare la soglia vigente e il rapporto per la scelta dell’offerta economica più vantaggiosa, e osserva con soddisfazione che le disposizioni della proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, quale presentata dalla Commissione, specificano l’utilizzo di regimi a forfait e fanno riferimento all’accordo sull’utilizzo di sistemi standard di costi unitari;

285.

osserva che una disposizione della proposta della Commissione di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 rafforza il principio di indipendenza dello Statistico capo dell’Unione europea, pur non prevedendo i meccanismi per la sua nomina, contrariamente a quanto raccomandato dalla Corte dei conti; sottolinea che il regolamento modificato deve definire il ruolo svolto dall’ESGAB nella procedura di selezione dello Statistico capo applicata dalla Commissione e che devono essere garantite norme chiare e accessibili al pubblico in materia di nomina e revoca dello Statistico capo per mezzo di concorsi pubblici e mandati a tempo determinato conformemente al Codice;

286.

prende atto della posizione della Commissione in merito all’eliminazione graduale del meccanismo degli stanziamenti operativi sottodelegati per la produzione statistica;

287.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0122. Cfr pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(8)   GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(9)  Regime utilizzato da un importatore per ottenere l’esenzione dall’IVA quando le merci importate sono trasportate in un altro Stato membro e l’IVA deve essere pagata nello Stato di destinazione.

(10)   GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(11)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 19 maggio 2010: Un’agenda digitale europea [COM(2010)245].

(12)   The Shadow Economy in Europe, 2010: Using Electronic Payment Systems to Combat the Shadow Economy (L’economia sommersa in Europa, 2010: utilizzo di sistemi di pagamento elettronici per combattere l’economia sommersa)/Friedrich Schneider, A.T. Kearney, 2010.

(13)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 24 aprile 2012: relazione di verifica sui preparativi per l’adesione della Croazia, pag. 12.

(14)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12.12.2007: seconda relazione sull’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di impianti nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi [COM(2007)794], pag. 10.

(15)  Relazione speciale n. 16/2011, punto 7.

(16)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 luglio 2011: l’uso, nel periodo 2004-2009, delle risorse finanziarie fornite a Lituania, Slovacchia e Bulgaria a sostegno della disattivazione di centrali nucleari chiuse anticipatamente come previsto dagli atti di adesione [COM(2011)432].

(17)  Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sull’efficienza ed efficacia dei finanziamenti dell’UE nell’ambito della disattivazione di centrali nucleari nei nuovi Stati membri (GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 19).

(18)  SEC(2011)1387, pag. 34, cfr. allegato 1.

(19)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 [COM(2011)615/2].

(20)  Parere allegato alla relazione A7-0270/2012.

(21)  Ad esempio, l’adozione di un quadro strategico comune; l’adozione di norme dettagliate sugli strumenti finanziari; le responsabilità degli Stati membri concernenti la procedura per segnalare le irregolarità e il recupero delle somme indebitamente versate; le condizioni degli audit nazionali; i criteri di accreditamento per le autorità di gestione e le autorità di certificazione.

(22)  Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21).

(23)  Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

(24)  Cfr. il paragrafo 4 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione III — Commissione e agenzie esecutive (GU L 252 del 25.9.2010, pag. 39).

(25)  Cfr. il paragrafo 61 della risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, sezione III — Commissione e agenzie esecutive (GU L 250 del 27.9.2011, pag. 33).

(26)   GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(27)   GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1.

(28)  Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all’agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

(29)   GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 49.

(30)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(31)  Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 15).

(32)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (GU L 324 del 7.12.2011, pag. 9).

(33)  Cfr. la relazione annuale di attività 2011 della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione, pag. 25.

(34)   GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17.


16.11.2013   

IT

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L 308/104


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio 2011

(2013/538/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

visti i conti annuali dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio 2011,

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all’autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all’esercizio 2011, corredata della risposta dell’Agenzia (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05754/2013 — C7-0039/2013),

visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (7), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (8), in particolare l’articolo 66, commi primo e secondo,

vista la decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (9),

visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, unitamente alla decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e alla risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni, al direttore dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 34.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(8)   GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(9)   GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.


16.11.2013   

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L 308/106


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011

(2013/539/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

visti i conti annuali dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011,

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585]e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all’autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05754/2013 — C7-0039/2013),

visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (7), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (8), in particolare l’articolo 66, commi primo e secondo,

vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un’agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l’energia intelligente», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore dell’energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (9),

vista la decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l’Agenzia esecutiva per l’energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione (10),

visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, unitamente alla decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e alla risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni, al direttore dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 40.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(8)   GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(9)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.

(10)   GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 52.


16.11.2013   

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L 308/108


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l’esercizio 2011

(2013/540/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

visti i conti annuali dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l’esercizio 2011,

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all’autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05754/2013 — C7-0039/2013),

visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (7), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (8), in particolare l’articolo 66, commi primo e secondo,

vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (9),

vista la decisione 2008/544/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori»  (10),

visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, unitamente alla decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e alla risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni, al direttore dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 388 del 15.12.2012, pagg. 46.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(8)   GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(9)   GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.

(10)   GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.


16.11.2013   

IT

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L 308/110


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l’esercizio 2011

(2013/541/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

visti i conti annuali dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l’esercizio 2011,

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all’autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05754/2013 — C7-0039/2013),

visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (7), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (8), in particolare l’articolo 66, commi primo e secondo,

vista la decisione 2008/37/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario Idee, nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (9),

visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, unitamente alla decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e alla risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni, al direttore dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 151.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(8)   GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(9)   GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.


16.11.2013   

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L 308/112


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2011

(2013/542/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

visti i conti annuali dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2011,

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all’autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva par la ricerca relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05754/2013 — C7-0039/2013),

visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (7), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (8), in particolare l’articolo 66, commi primo e secondo,

vista la decisione 2008/46/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari Persone, Capacità e Cooperazione nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (9),

visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per la ricerca sull’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, unitamente alla decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e alla risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni, al direttore dell’Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 388 del 15.12.2012, pagg. 226.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(8)   GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(9)   GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9.


16.11.2013   

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L 308/114


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2011

(2013/543/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

visti i conti annuali dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2011,

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all’autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05754/2013 — C7-0039/2013),

visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (7), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (8), in particolare l’articolo 66, commi primo e secondo,

vista la decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (9),

visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, unitamente alla decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e alla risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni, al direttore dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 388 del 15.12.2012, pagg. 232.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(8)   GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(9)   GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88.


16.11.2013   

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L 308/116


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti relativi all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione

(2013/544/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2012 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2011» [COM(2012)281],

visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all’autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni, e le relazioni speciali della Corte (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sullo scarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05752/2013 — C7-0038/2013),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05754/2013 — C7-0039/2013),

visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (7), in particolare l’articolo 14, paragrafi 2 e 3,

visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti relativi all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive e nella risoluzione del 17 aprile 2013 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l’esercizio 2011 (8);

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0123 (cfr. pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

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L 308/118


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione IV — Corte di giustizia

(2013/545/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0227/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione giuridica (A7-0090/2013),

1.   

concede il discarico al Cancelliere della Corte di giustizia per l’esecuzione del bilancio della Corte di giustizia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione IV — Corte di giustizia

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0227/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione giuridica (A7-0090/2013),

1.   

si compiace del fatto che nel 2011 gli stanziamenti d’impegno della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») ammontassero a 335 904 453,30 EUR (323 784 221,30 EUR nel 2010) e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti disponibili per la sezione IV — Corte di giustizia sia rimasto molto elevato nel 2011 (globalmente più del 98 % del totale e perfino superiore al 99 % nel caso degli stanziamenti del Titolo 2); sottolinea che il tasso di esecuzione avrebbe potuto raggiungere il 99 % se il Consiglio non avesse rifiutato di accettare l’adeguamento delle retribuzioni proposto dalla Commissione (incremento dell’+ 1,7 % con effetto retroattivo al 1o luglio 2011);

2.   

mette in evidenza che il bilancio della Corte di giustizia è puramente amministrativo, giacché il 75 % è destinato alle persone che lavorano nell’istituzione e il 25 % agli edifici, al mobilio, alle attrezzature e a spese varie di funzionamento;

3.   

osserva con soddisfazione che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale 2011, constatava che non erano state evidenziate carenze significative riguardo agli aspetti sottoposti a revisione contabile relativamente alle risorse umane e agli appalti per la Corte di giustizia;

4.   

accoglie positivamente il fatto che, sulla base dell’audit svolto, la Corte dei conti ha concluso che l’insieme dei pagamenti per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 riguardanti le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi non presenta errori rilevanti;

5.   

esprime preoccupazione quanto al fatto che nel 2011 il numero di cause pendenti al Tribunale era ancora molto elevato (ovvero 1 300 cause pendenti nel 2010 e 1 308 cause pendenti nel 2011); sottolinea l’importanza, per il buon funzionamento non solo delle istituzioni, ma anche dell’economia, di una gestione rapida della giustizia, poiché essa aumenta la certezza del diritto;

6.   

esorta la Corte di giustizia a esaminare quali tipi di mutamenti organizzativi potrebbero portare a una diminuzione del numero di cause pendenti ed è inoltre convinto che il Tribunale necessiti di un potenziamento a livello delle risorse umane; reputa che la proposta concernente la nomina di giudici supplementari in seno al Tribunale — tuttora all’esame del Consiglio — potrebbe contribuire a mitigare tale tendenza; invita il Tribunale a valutare se vi siano altre proposte non connesse alle risorse umane atte a invertire questa tendenza;

7.   

rileva che le statistiche riguardanti l’attività della Corte di giustizia nel 2011 evidenziano, globalmente, la necessità di migliorare l’efficienza per quanto attiene alla durata delle procedure; osserva che, per quanto concerne le decisioni pregiudiziali, la durata media di trattamento delle cause è di 16,4 mesi (rispetto ai 16 mesi del 2010); constata che la durata media di trattamento dei ricorsi diretti e delle impugnazioni nel 2011 è stata rispettivamente di 20,2 mesi e di 15,4 mesi (rispetto ai 16,7 mesi e 14,3 mesi del 2010);

8.   

osserva che il numero di cause, nuove e concluse, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica negli ultimi anni ha registrato un’evoluzione costante (ovvero 139 nuove cause nel 2010 contro 159 nel 2011, e 129 cause concluse nel 2010 contro 166 nel 2011);

9.   

constata che la Corte di giustizia ha completato 550 cause nel 2011, il che costituisce un incremento notevole rispetto all’anno precedente (522 cause completate nel 2010), e che di tali cause 370 si sono concluse con una sentenza, mentre 180 hanno dato luogo a un’ordinanza;

10.   

si compiace dello sviluppo dell’applicazione «e-Curia», in uso dal novembre 2011, che consente il deposito e la notifica degli atti di procedura per via elettronica; osserva con soddisfazione che tale applicazione ha consentito alla Corte di giustizia di ridurre del 25 % l’impiego di carta tra il 2011 e il 2012, e di realizzare un risparmio di 150 000 EUR;

11.   

sottolinea che «e-Curia» deve permettere, a termine, la soppressione di gran parte degli scambi di corrispondenza e della scansione dei documenti in entrata e in uscita, nonché l’ottimizzazione dei flussi di lavoro interni; chiede che sia fornita alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento una descrizione dettagliata dei costi relativi alla creazione, alla manutenzione e all’aggiornamento dell’applicazione «e-Curia»;

12.   

chiede di essere informato delle misure prese per risolvere i guasti informatici suscettibili di influenzare il funzionamento dell’applicazione «e-Curia»;

13.   

osserva con particolare soddisfazione che, alla fine del 2012, quattordici Stati membri, due paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio e cinque istituzioni europee (segnatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione) utilizzavano attivamente l’applicazione «e-Curia»;

14.   

accoglie con favore lo sviluppo e il miglioramento del sistema gestionale integrato SAP, che è stato istituito nel 2008 su base interistituzionale dal Consiglio, dalla Corte dei conti e dalla Corte di giustizia, e che costituisce lo strumento essenziale per la gestione di tutte le operazioni finanziarie e di bilancio della Corte di giustizia; ritiene quindi che sia importante assicurare il corretto funzionamento del SAP;

15.   

sostiene l’iniziativa presa dalla Corte di giustizia di riformare il proprio statuto e il proprio regolamento alla luce delle sfide risultanti dall’aumento del numero delle cause; rileva che le varie modifiche decise dai legislatori sono già entrate in vigore e sono in corso di attuazione; esprime l’auspicio che, nel 2013, siano adottate con carattere di urgenza ulteriori misure strutturali che permettano, in particolare, la nomina di giudici supplementari presso il Tribunale;

16.   

prende atto con soddisfazione della creazione di un nuovo motore di ricerca per la consultazione della giurisprudenza nonché della disponibilità online del catalogo della biblioteca della Corte di giustizia, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla Corte di giustizia quale istituzione dell’Unione;

17.   

prende atto della modifica della struttura amministrativa della Corte di giustizia che contempla la creazione di una Direzione del protocollo e dell’informazione; auspica che la relazione annuale di attività 2012 fornisca una descrizione dettagliata dei vantaggi che tale cambiamento ha apportato sul piano del funzionamento della Corte di giustizia;

18.   

ritiene che l’impegno della Corte di giustizia di riunire una collezione di opere d’arte rappresentative del patrimonio artistico dell’Unione costituisca un progetto ambizioso che richiede risorse specializzate; invita la Corte di giustizia ad illustrare in che modo tale progetto si articola con le sue attività tradizionali; prende atto del fatto che nel 2012 la Corte di giustizia ha pagato 7 500 EUR per assicurare una collezione del valore di 2 400 000 EUR;

19.   

si compiace che la Corte di giustizia abbia permesso, nel 2011, al 5 % dei suoi interpreti permanenti di aggiungere un’altra lingua di lavoro alle loro combinazioni linguistiche, e sottolinea che ciò è stato possibile grazie a una formazione linguistica intensiva;

20.   

rileva che nel 2011 il numero delle udienze e delle altre riunioni con interpretazione ha continuato a crescere, fatto principalmente imputabile all’allargamento e all’entrata in vigore del trattato di Lisbona;

21.   

riconosce che la cooperazione interistituzionale per quanto riguarda l’assunzione di interpreti consente alla Corte di giustizia di realizzare notevoli economie;

22.   

prende atto delle nuove attività intraprese nel 2011 dalla direzione generale delle Infrastrutture e chiede alla Corte di giustizia di fornire alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ulteriori informazioni in merito al progetto immobiliare per il quinto ampliamento degli edifici della Corte di giustizia;

23.   

si compiace che la Corte di giustizia abbia elaborato una relazione annuale di attività particolarmente esauriente e dettagliata, e che vi abbia incluso, conformemente alle richieste del Parlamento, informazioni approfondite sulla propria gestione delle risorse umane.


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/122


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione V — Corte dei conti

(2013/546/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0228/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0092/2013),

1.   

concede il discarico al segretario generale della Corte dei conti per l’esecuzione del bilancio della Corte dei conti per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione V — Corte dei conti

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0228/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0092/2013),

1.   

osserva che i conti annuali della Corte dei conti sono sottoposti a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente — PricewaterhouseCoopers SARL — al fine di applicare alla Corte stessa i medesimi principi di trasparenza e di responsabilità da essa applicati ai soggetti che sottopone a revisione contabile; prende atto del parere del revisore contabile secondo cui «i rendiconti finanziari presentano un’immagine fedele della situazione finanziaria della Corte dei conti europea»;

2.   

constata che nel 2011 gli stanziamenti d’impegno della Corte dei conti ammontavano a un totale di 134 337 000 EUR (rispetto a 148 600 000 EUR nel 2010) e che il tasso di esecuzione di tali stanziamenti è stato del 93 % lo scorso anno; ricorda che il bilancio della Corte dei conti è puramente amministrativo;

3.   

incoraggia la Corte dei conti a continuare a valutare la qualità e l’impatto del suo lavoro; esorta a prestare particolare attenzione all’esame del contenuto e della presentazione delle relazioni della Corte dei conti intrapreso dagli esperti esterni; osserva che nel 2011 l’indice di soddisfazione degli esperti esterni è diminuito e chiede alla Corte dei conti di spiegarne i motivi;

4.   

si congratula con la Corte dei conti per il miglioramento della sua gestione finanziaria, in particolare grazie all’introduzione di un monitoraggio sistematico dell’attuazione delle sue raccomandazioni da parte dei soggetti controllati; reputa che il risultato raggiunto sia assai positivo e desidererebbe sapere quanto tempo intercorre mediamente tra la comunicazione di dette valutazioni e il ricevimento delle risposte dei soggetti controllati;

5.   

ricorda alla Corte dei conti la necessità di rispettare il calendario previsto, anche qualora non esista una scadenza precisa, come nel caso delle sue relazioni speciali; ritiene che la percentuale delle relazioni adottate conformemente al calendario previsto debba essere migliorata;

6.   

invita la Corte dei conti a inserire in ciascuna delle sue relazioni speciali una cronologia che fornisca informazioni sulle singole tappe della relazione (dal lavoro preparatorio iniziale fino alla pubblicazione);

7.   

concorda con la Corte dei conti in merito all’importanza da essa attribuita alla dichiarazione dei risultati preliminari; invita di conseguenza la Corte dei conti ad adottare misure efficaci per aumentare la percentuale delle dichiarazioni pubblicate entro il termine di due mesi;

8.   

accoglie con favore l’aumento, nel 2011, del numero di posti di addetto alla revisione contabile rispetto al numero degli effettivi impiegati in altri servizi; loda la Corte dei conti per il suo continuo impegno nella ricerca di una maggiore efficienza nei servizi di supporto; si rammarica, tuttavia, che alla fine del 2011 il numero di posti vacanti di addetto alla revisione contabile fosse ancora elevato (25 posti vacanti), benché sensibilmente inferiore rispetto all’anno precedente (44 posti vacanti nel 2010); invita la Corte dei conti ad accelerare l’assunzione di nuovo personale per i posti di revisione contabile vacanti;

9.   

segnala che vi è un forte squilibrio geografico nella distribuzione dei posti di direttore: quattro provenienti dal Regno Unito e uno dalla Francia, uno dalla Spagna, uno dal Belgio, uno dalla Danimarca, uno dalla Grecia, uno dall’Irlanda e uno dall’Italia;

10.   

ritiene che l’equilibrio di genere a livello di direttori e di capi unità sia ancora fortemente insufficiente (72 % uomini e 28 % donne); prende atto con soddisfazione del fatto che la percentuale di donne nel gruppo di funzioni AD è in aumento; ricorda tuttavia l’importanza dell’equilibrio geografico a tutti i livelli del personale e chiede alla Corte dei conti di fornire altresì una ripartizione in base alla nazionalità;

11.   

invita la Corte dei conti a mantenere in futuro il miglior ambiente di lavoro possibile per il suo personale e i suoi membri; incoraggia la Corte dei conti a considerare quali insegnamenti si possano trarre dal caso di molestie recentemente rivelato e a verificare se la procedura applicata durante l’indagine della Corte dei conti sia stata pienamente conforme al suo regolamento;

12.   

chiede di introdurre misure preventive di protezione contro le molestie sul posto di lavoro e di descrivere tutte le misure adottate per il personale dei gabinetti dei membri della Corte dei conti;

13.   

si congratula con la Corte dei conti per i risultati ottenuti dalla sua Direzione della Traduzione, che denotano grande efficienza, e per la conclusione del progetto immobiliare K3 nel rispetto del calendario e del bilancio;

14.   

chiede perché il nuovo sistema informatico della Corte dei conti «Assist» non sia stato implementato e quali problemi ci siano stati; chiede altresì una descrizione dettagliata dei costi finora sostenuti, un’indicazione dei probabili costi futuri e una previsione circa la data di implementazione del programma;

15.   

rileva che nel 2011 la Corte dei conti ha effettuato un totale di 379 visite di audit, di cui 343 negli Stati membri e 36 in paesi terzi; invita la Corte dei conti ad aumentare sia il numero che l’efficacia delle visite di audit in loco;

16.   

prende atto del fatto che nel 2011 la Corte dei conti ha segnalato all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) un totale di sette casi di sospetta frode emersi nel quadro della sua attività di revisione contabile; osserva che l’OLAF ha deciso di aprire un’indagine in due di questi casi e che tali indagini sono tuttora in corso; invita la Corte dei conti a chiarire se il numero di casi deferiti all’OLAF e la percentuale di quelli per cui viene aperta un’indagine riflettano i reali livelli di corruzione in relazione all’utilizzo di fondi dell’Unione e, se non è così, che cosa propone al fine di incrementare entrambe queste cifre;

17.   

rileva inoltre che nel 2011 la Corte dei conti ha deferito all’OLAF diciassette casi di sospetta frode emersi da lettere di denuncia ricevute dalla stessa Corte dei conti; sostiene la prosecuzione della stretta cooperazione della Corte dei conti con l’OLAF sollecitando la Corte dei conti a valutare se questo numero possa essere aumentato — e se sì in che modo — in rapporto alla più generale immagine, azione ed efficacia della Corte dei conti in questo settore;

18.   

si compiace della cooperazione tra la Corte dei conti e la commissione del Parlamento per il controllo dei bilanci, del preciso seguito dato alla risoluzione sul discarico relativa all’esercizio precedente e del regolare riscontro dato alle richieste del Parlamento;

19.   

prende atto dell’esercizio di follow-up effettuato dal servizio di audit interno, che ha consentito di individuare i progressi ottenuti con i controlli interni già esistenti e gli sforzi compiuti dai servizi controllati al fine di attuare i piani d’azione concordati; chiede di essere informato in merito alle misure adottate e ai risultati conseguiti da tali servizi;

20.   

accoglie con soddisfazione la pubblicazione della relazione speciale n. 19/2012 sul seguito dato alle relazioni speciali della Corte dei conti;

21.   

attende di ricevere la sintesi delle principali conclusioni derivanti dal monitoraggio delle verifiche ex post del servizio di audit interno e dei risultati relativi all’impatto che tali cambiamenti hanno avuto sul controllo interno della Corte dei conti nella relazione annuale di attività 2012;

22.   

prende atto del fatto che la revisione intermedia della strategia generale della Corte dei conti per il periodo 2009-2013 ha consentito di concludere che i processi fondamentali sono monitorati e i progressi compiuti fino ad oggi sono riferiti con precisione;

23.   

attende con interesse la seconda valutazione «inter pares» che la Corte dei conti ha avviato nel 2013, focalizzata in particolare sulla pratica dell’audit della gestione alla Corte dei conti; chiede informazioni circa la messa in atto delle conclusioni della prima valutazione «inter pares» introduttiva, che si è svolta nel 2012;

24.   

concorda con le raccomandazioni formulate dal servizio di audit interno in vista della creazione di una nuova serie di indicatori chiave di rendimento al fine di misurare l’attuazione di tale strategia.


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


16.11.2013   

IT

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L 308/126


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

(2013/547/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0229/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011 (3), accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate,

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0076/2013),

1.   

concede il discarico al segretario generale del Comitato economico e sociale europeo per l’esecuzione del bilancio del Comitato economico e sociale europeo per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0229/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011 (3), accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate,

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0076/2013),

1.   

valuta positivamente il fatto che, sulla base dell’audit svolto, la Corte dei conti ha concluso che l’insieme dei pagamenti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 riguardanti le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi non presenta errori rilevanti;

2.   

segnala che, nella relazione annuale 2011, la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito alla stipula di contratti con agenti temporanei e contrattuali, identificando diverse incoerenze negli orientamenti applicabili alla selezione e all’inquadramento nel grado di detto personale; esorta il Comitato economico e sociale europeo (CESE) a garantire che tali incoerenze non si ripetano;

3.   

prende atto delle risposte fornite alle osservazioni della Corte dei conti e delle informazioni comunicate in merito all’aggiornamento degli orientamenti applicabili alla selezione e all’inquadramento del personale;

4.   

osserva che, nel 2011, il CESE disponeva di stanziamenti d’impegno per 128 600 000 EUR (123 173 749 EUR nel 2010), con un tasso di esecuzione del 95,4 %, inferiore al 98 % registrato nel 2010; osserva che ciò è primariamente dovuto alla decisione del Consiglio di non adottare la proposta della Commissione relativa all’adeguamento delle retribuzioni per il 2011; sottolinea che il bilancio del CESE è puramente amministrativo e che considerevoli importi sono stati spesi per le persone appartenenti all’istituzione, mentre l’importo rimanente riguarda immobili, mobilia, apparecchiature e spese varie di funzionamento;

5.   

appoggia gli sforzi del CESE di limitare il bilancio per il 2013 mantenendolo al livello del 2012 e, quindi, assicurando un aumento forfettario;

6.   

prende atto delle osservazioni sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo sul discarico 2010, allegate alla relazione annuale di attività del CESE; chiede di essere informato in merito ai provvedimenti presi dal CESE per effettuare una revisione dettagliata delle spese e sui risultati di tale esercizio;

7.   

ricorda che, nelle sue risoluzioni del maggio 2011 e maggio 2012 che danno il discarico per l’esecuzione del bilancio del CESE, il Parlamento aveva chiesto al Mediatore europeo di fornire informazioni riguardo ai casi di cattiva amministrazione emersi nel CESE; manifesta la sua preoccupazione a seguito della decisione del Mediatore europeo del 6 novembre 2012 [reclamo n. 2744/2009/(MF)JF] relativa a un caso molto serio di cattiva amministrazione, che il Mediatore dichiara di voler trasmettere al presidente del Parlamento affinché questi valuti se adire la commissione parlamentare competente; rileva che il CESE si è impegnato a evitare che situazioni analoghe si verifichino in futuro e ha preso provvedimenti a tal fine;

8.   

si congratula col CESE per la riforma delle norme relative ai rimborsi finanziari erogati ai suoi membri, compresi i rimborsi dei titoli di trasporto sulla base delle sole spese effettive, e si attende che il Consiglio la approvi senza indugio; ricorda che il sistema dovrebbe diventare pienamente operativo entro l’inizio del prossimo mandato del CESE;

9.   

osserva con soddisfazione che la decisione di rendere pubbliche le dichiarazioni degli interessi finanziari dei membri del CESE è entrata in vigore nel 2012;

10.   

valuta positivamente la rafforzata cooperazione tra i membri del CESE e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, in particolare per quanto riguarda l’esercizio di discarico;

11.   

osserva con soddisfazione che grazie all’accordo di cooperazione tra il CESE e il Comitato delle regioni si prevedono risparmi e sinergie dell’ordine di circa 40 milioni di EUR; ritiene che sarebbe interessante poter disporre di una valutazione più recente dei benefici di tale accordo, dal momento che i dati sopra indicati risalgono al 2005 e non tengono conto della situazione nell’UE a 27 Stati membri;

12.   

si congratula col CESE e col Comitato delle regioni per aver ottenuto le certificazioni EMAS e ISO-14001;

13.   

chiede che siano rese pubbliche le informazioni riguardanti il consumo di energia e la quota relativa alle fonti rinnovabili; chiede di ricevere informazioni nelle relazioni annuali di attività sulle energie da fonti rinnovabili impiegate;

14.   

si compiace dei risultati ottenuti nel settore dalla traduzione in seguito al rinnovo dell’accordo di cooperazione tra il CESE e il Comitato delle regioni; osserva tuttavia che, nel 2011, la domanda di traduzione esterna è stata superiore agli anni precedenti; esorta il CESE a effettuare ulteriori sforzi per migliorare la pianificazione delle scelte di traduzione;

15.   

sostiene le conclusioni della valutazione intermedia dell’accordo di cooperazione amministrativa tra il CESE e il Comitato delle regioni; ritiene che debbano essere messi in atto alcuni miglioramenti per razionalizzare le risorse umane nei servizi in comune e nell’ambito della traduzione;

16.   

propone che siano adottati provvedimenti per rafforzare la cooperazione nell’ambito della gestione dei servizi in comune;

17.   

esorta il CESE a fornire, nella sua relazione annuale, informazioni particolareggiate sui risparmi di bilancio concreti risultanti dall’attuazione di un accordo comune sulle attività amministrative;

18.   

chiede di essere informato sull’impatto di bilancio dell’utilizzo dei locali destinati alle videoconferenze, che il CESE condivide con il Comitato delle regioni, quando tali videoconferenze avranno avuto inizio;

19.   

prende atto delle iniziative avviate dal CESE per sviluppare un’autovalutazione dei suoi lavori con l’assistenza dell’istituto europeo per l’amministrazione pubblica (IEAP);

20.   

considera positiva la diminuzione del tasso dei servizi di interpretazione richiesti inutilizzati, passato dal 12,3 % nel 2010 all’8,9 % nel 2011; valuta positivamente il fatto che il CESE abbia fornito queste informazioni molto utili; rileva, tuttavia, che il tasso di servizi inutilizzati continua a essere elevato e invita il CESE a effettuare ulteriori sforzi per ridurre tale cifra; invita il CESE a monitorare le modifiche apportate e presentare informazioni dettagliate in merito alle misure adottate per risolvere tale problema;

21.   

raccomanda l’introduzione di un regime comune di appalti per i servizi di traduzione, che consentirebbe di condividere tali servizi tra le istituzioni assicurandone una completa utilizzazione;

22.   

invita il CESE a includere informazioni dettagliate sui costi delle comunicazioni e le conclusioni tratte in proposito;

23.   

prende nota del tasso di esecuzione estremamente elevato del bilancio destinato alla comunicazione, che nel 2011 ammontava a 1 712 535 EUR; accoglie positivamente la sua diminuzione a 1 597 200 EUR per il periodo 2012-2013 e si congratula col CESE per tutte le iniziative e gli eventi che ha sviluppato per promuovere il proprio lavoro e instaurare collegamenti tra la società civile e le istituzioni dell’Unione; è del parere che il CESE, come tutte le altre istituzioni, possa comunicare efficacemente con mezzi ridotti;

24.   

deplora che, nel 2011, vi sia stato un collegamento improprio del sito istituzionale del CESE e del blog personale del suo segretario generale, cessato solo dopo un episodio in cui sono venuti alla luce commenti su quest’ultimo; ribadisce l’importanza di mantenere separate le informazioni istituzionali e le opinioni personali dei funzionari;

25.   

chiede che la relazione annuale includa informazioni sulle modalità in base alle quali il personale del CESE può utilizzare i centri prescolari; prende nota dell’inattesa fine dell’accordo con il Consiglio sull’uso dei suoi centri prescolari da parte del personale del CESE e invita il CESE a considerare le possibili soluzioni;

26.   

chiede che la relazione annuale del CESE includa informazioni più particolareggiate sulla messa a disposizione di locali per riunioni organizzate da organizzazioni esterne della società civile in partenariato con il CESE; auspica di ricevere maggiori informazioni sui benefici e i costi per tali organizzazioni e sulle loro modalità di selezione; valuta positivamente i criteri precisi stabiliti per la scelta dell’organizzazione e dell’evento, che devono essere connessi all’Unione, non devono avere fini commerciali o perseguire obiettivi politici e devono mettere in luce il ruolo del CESE;

27.   

appoggia le raccomandazioni dell’audit interno di cui all’appendice B della relazione annuale di attività del CESE;

28.   

prende atto dei progetti sviluppati al fine di ammodernare la gestione dei documenti e l’infrastruttura delle tecnologie dell’informazione (TI); ritiene che la riforma della gestione dei documenti stia procedendo in modo positivo e contribuirà a migliorare le prestazioni del CESE; auspica che la riforma informatica ottenga risultati analoghi; chiede che tali progetti siano seguiti da una relazione annuale di attività nel 2012.


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


16.11.2013   

IT

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L 308/130


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VII — Comitato delle regioni

(2013/548/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0230/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4),

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0093/2013),

1.   

concede il discarico al segretario generale del Comitato delle regioni per l’esecuzione del bilancio del Comitato delle regioni per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VII — Comitato delle regioni

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0230/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4),

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0093/2013),

1.   

constata con soddisfazione che, nella sua relazione annuale per l’esercizio finanziario 2011, la Corte dei conti non ha evidenziato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti ad audit concernenti le risorse umane e gli appalti al Comitato delle regioni (in appresso il «Comitato»);

2.   

accoglie positivamente il fatto che, sulla base dell’audit svolto, la Corte ha concluso che l’insieme dei pagamenti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 riguardanti le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi non presenta errori rilevanti;

3.   

constata che nel 2011 il Comitato disponeva di un bilancio approvato di 84 100 000 EUR, di cui 82 000 000 EUR (90 800 000 EUR nel 2010) in stanziamenti d’impegno, con un tasso di esecuzione del 97,5 %, inferiore rispetto al 99,4 % registrato nel 2010; sottolinea che il bilancio del Comitato è puramente amministrativo, con il 72 % delle spese connesso al personale dell’Istituzione e il 28 % destinato agli immobili, al mobilio, alle attrezzature e alle spese varie di funzionamento;

4.   

esprime rammarico per la diminuzione del tasso di utilizzo del bilancio; chiede che si adottino misure per migliorare tale tasso e per monitorare le modifiche apportate;

5.   

riconosce che il nuovo ruolo del Comitato, previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, richiede adeguamenti organizzativi, ma ritiene che tali adeguamenti avrebbero potuto essere previsti negli impegni di bilancio del Comitato per il 2011;

6.   

accoglie con favore i progetti relativi all’organizzazione interna del Comitato, che prevedono obiettivi di cooperazione tra i servizi e lo sviluppo di sinergie nelle attività comuni e nelle azioni congiunte; chiede di essere aggiornato sui progetti e di ricevere informazioni più precise sulle implicazioni finanziarie delle misure adottate;

7.   

si congratulata con il Comitato e con il Comitato economico e sociale europeo (CESE) per aver ottenuto la certificazione EMAS e ISO-14001; si rammarica, tuttavia, che non siano state fornite informazioni sull’energia utilizzata prodotta a partire da fonti rinnovabili, come richiesto nella risoluzione di discarico dello scorso anno; richiama l’attenzione sull’obbligo di pubblicare i dati relativi alla quota di energie rinnovabili e all’impatto ambientale;

8.   

constata con soddisfazione che le raccomandazioni formulate e i requisiti posti dalla sua commissione per il controllo dei bilanci sono registrati dal servizio finanziario del Comitato in una banca dati centrale e che i progressi compiuti nell’esecuzione sono costantemente monitorati;

9.   

chiede al Comitato di continuare a monitorare la struttura del personale, al fine di garantire che l’organizzazione dei posti sia pienamente efficiente e contribuisca a un migliore utilizzo delle risorse assegnate;

10.   

si compiace della progressiva introduzione dello strumento della videoconferenza; auspica di essere regolarmente informato sulla sua efficacia e sui risparmi che consente di realizzare, anche per quanto riguarda le spese di viaggio;

11.   

prende atto delle raccomandazioni e degli obiettivi fissati dal servizio di revisione contabile interna del Comitato; ritiene tuttavia che l’esecuzione debba essere migliorata e razionalizzata;

12.   

si compiace dei risultati ottenuti nel settore dalla traduzione in seguito al rinnovo dell’accordo di cooperazione con il CESE; rileva tuttavia che l’elevata richiesta di traduzioni nei periodi di punta ha comportato un aumento delle risorse per la traduzione esterna; invita il Comitato a fissare un calendario più razionale per le richieste di traduzione;

13.   

invita il Comitato a includere il tasso dei servizi di interpretazione richiesti e non utilizzati durante l’esercizio in questione nella prossima relazione annuale di attività;

14.   

appoggia le conclusioni della valutazione di metà periodo dell’accordo di cooperazione tra il Comitato e il CESE; condivide il parere che occorra apportare dei miglioramenti per razionalizzare le risorse umane nei servizi congiunti e nella traduzione;

15.   

chiede informazioni dettagliate sugli obiettivi della cooperazione amministrativa, sul grado di conseguimento di tali obiettivi e sul loro impatto in termini di risparmi;

16.   

si congratula con il Comitato per la costante qualità della relazione annuale di attività e per aver fornito una relazione d’impatto annuale esaustiva che costituisce uno strumento importante per la valutazione delle sue attività; prende atto con soddisfazione che la relazione annuale di attività contiene una tabella completa di tutte le risorse umane a disposizione del Comitato; invita il Comitato a includere nella tabella un’indicazione dettagliata della partecipazione alle attività di formazione professionale;

17.   

ribadisce la propria posizione secondo cui, a fini di trasparenza, le dichiarazioni e le dichiarazioni aggiornate degli interessi finanziari dei membri di tutte le istituzioni dovrebbero essere accessibili via Internet; accoglie con favore la decisione adottata dall’ufficio di presidenza del Comitato nel 2011 di pubblicare online le dichiarazioni di interessi finanziari dei membri e si attende che esse siano rese disponibili quanto prima.


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/133


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VIII — Mediatore europeo

(2013/549/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali definitivi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 – C7-0231/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4),

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0094/2013),

1.   

concede il discarico al Mediatore europeo per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione VIII — Mediatore europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali definitivi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 – C7-0231/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4),

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0094/2013),

1.   

constata con soddisfazione che, nella sua relazione annuale per l’esercizio finanziario 2011, la Corte dei conti non ha evidenziato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti ad audit concernenti le risorse umane e gli appalti al Mediatore europeo (di seguito «il Mediatore»);

2.   

accoglie positivamente il fatto che, sulla base dell’audit svolto, la Corte dei conti ha concluso che l’insieme dei pagamenti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 riguardanti le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi non presenta errori rilevanti;

3.   

sottolinea che la dotazione finanziaria del Mediatore è puramente amministrativa e nel 2011 ammontava a 9 427 395 EUR, di cui 7 318 795 EUR assegnati al titolo 1 (spese relative alle persone appartenenti all’istituzione), 1 469 200 EUR al titolo 2 (immobili, materiale e spese varie di funzionamento) e 639 400 EUR al titolo 3 (spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici);

4.   

constata che del volume globale di stanziamenti il 92,54 % era impegnato (l’89,65 % nel 2010) e l’85,62 % era di pagamento (l’84,03 % nel 2010) e accoglie positivamente il miglioramento del tasso di utilizzo; invita a intraprendere ulteriori sforzi per migliorare il tasso di utilizzo e a monitorare le modifiche effettuate;

5.   

chiede che sia introdotto l’obbligo di migliorare la pianificazione finanziaria senza ritardi onde garantire una più efficiente esecuzione del bilancio;

6.   

plaude al piano di gestione annuale del Mediatore per il 2011, che contiene gli indicatori chiave di rendimento per misurare il grado di conseguimento dei suoi obiettivi;

7.   

invita il Mediatore a indicare nella prossima relazione annuale di attività la quota non utilizzata dei servizi di interpretazione richiesti nel corso dell’anno in questione;

8.   

accoglie positivamente le conclusioni del revisore interno secondo cui il Mediatore ha attuato due delle tre raccomandazioni volte ad aiutare l’Ufficio del Mediatore a migliorare le proprie procedure interne di gestione e controllo per quanto concerne il trattamento delle richieste di pagamento; sottolinea che occorre comunque migliorare l’informazione tempestiva sui pagamenti effettivi; invita ad attuare senza indugi la terza raccomandazione, relativa a un’informazione più tempestiva sui pagamenti effettivi;

9.   

chiede un aumento sostenibile della percentuale di decisioni sull’ammissibilità adottate entro un mese dal ricevimento di una denuncia, percentuale che nel 2011 ha raggiunto il 70 %; ritiene che la ristrutturazione dell’Ufficio del Mediatore, avviata all’inizio del 2012, possa contribuire, unitamente a una procedura più snella del registro, a migliorare il rendimento dell’unità preposta alle denunce negli anni a venire;

10.   

constata con preoccupazione che nel 2011 la durata media delle indagini ha continuato ad aumentare, e che soltanto il 66 % dei casi è stato chiuso entro 12 mesi, mentre l’80 % dei casi è stato chiuso entro 18 mesi; chiede un sostanziale miglioramento di tali risultati; invita il Mediatore a precisare la percentuale dei casi che necessitano di più cicli di indagine e a specificare in quali circostanze occorre un secondo ciclo di indagine;

11.   

invita il Mediatore, nell’ottica di ridurre la durata delle procedure, a indicare nella sua relazione annuale la percentuale di risorse che incide sulla gestione delle denunce presentate dal pubblico e le misure che ritiene necessarie per incrementare la rapidità e l’efficienza dei servizi, in particolare attraverso la ridistribuzione delle risorse;

12.   

invita il Mediatore a indicare nella propria relazione annuale le modalità con cui si rivolge ai cittadini dell’Unione come pure l’importo dei finanziamenti provenienti dal bilancio utilizzati a tal fine;

13.   

invita l’Ufficio del Mediatore a includere nella prossima relazione annuale di attività una tabella esauriente di tutte le risorse umane a disposizione del Mediatore, ripartita per categoria, grado, sesso, partecipazione alla formazione professionale e nazionalità, e a fornire la documentazione integrale richiesta per gli anni passati;

14.   

sottolinea che la relazione annuale sulle attività del Mediatore per il 2011 è stata approvata in Aula nell’ottobre 2012 e si ritiene soddisfatto delle osservazioni ivi contenute.


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


16.11.2013   

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L 308/136


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

(2013/550/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0232/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4),

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0095/2013),

1.   

concede il discarico al Garante europeo della protezione dei dati per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 – C7-0232/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4),

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0095/2013),

1.   

valuta positivamente le conclusioni della Corte dei conti, la quale rileva che l’insieme dei pagamenti dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 riguardanti le spese amministrative e di altra natura del Garante europeo della protezione dei dati («il Garante») non presenta errori rilevanti e che i sistemi di supervisione e di controllo per le spese amministrative e di altra natura sottoposti a esame sono efficaci;

2.   

constata con soddisfazione che nella sua relazione annuale per il 2011 la Corte dei conti non ha riscontrato carenze significative in ordine agli aspetti sottoposti ad audit relativi alle risorse umane e agli appalti del Garante;

3.   

appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti e suggerisce al Garante di chiedere a tutti i dipendenti di presentare con cadenza periodica la documentazione comprovante il loro stato civile, preferibilmente ogni anno, e di porre in essere un sistema per il controllo tempestivo di detta documentazione;

4.   

accoglie con favore il progresso riscontrato dalla Corte dei conti in merito a una migliore gestione delle indennità e la constatazione che le misure prese sono efficaci; accoglie positivamente anche il fatto che il Garante intenda continuare a migliorare il proprio sistema per il monitoraggio e il controllo tempestivi;

5.   

apprende che la Corte dei conti ha evidenziato nel suo audit l’efficacia delle misure adottate dal Garante nel 2010 per migliorare la gestione delle indennità; chiede al Garante di continuare a controllare e migliorare i suoi livelli di rendimento;

6.   

osserva che nel 2011 il Garante disponeva in totale di 7 564 137 EUR in stanziamenti d’impegno (7 104 351 EUR nel 2010) e che il tasso di esecuzione di tali stanziamenti era pari all’89,31 % (82,73 % nel 2010); ritiene tale andamento positivo, ma invita a intraprendere ulteriori sforzi per migliorare il tasso di esecuzione e a monitorare le modifiche apportate, e si attende che il prossimo anno l’impegno superi il 90 %;

7.   

sottolinea che il bilancio del Garante è puramente di carattere amministrativo; osserva che il tasso di esecuzione delle spese relative al personale che lavora per l’autorità è del 75,63 % (Titolo 1) e che le spese relative a immobili, mobilio, apparecchiature e spese varie di funzionamento sono pari al 73,38 % (Titolo 2); constata che dopo il pagamento integrale delle spese relative a entrambi i titoli, il tasso di esecuzione è stato pari all’85,03 % nel 2011;

8.   

invita il Garante a elaborare il bilancio annuale in modo tale che corrisponda meglio alle esigenze del medesimo; chiede al Garante di migliorare l’esecuzione del suo bilancio annuale;

9.   

ribadisce la richiesta di essere informato sui risultati concernenti la tabella dell’organico del 2010 e di inserire nella prossima relazione annuale di attività le informazioni sulle misure adottate facendo seguito alle raccomandazioni del Parlamento;

10.   

accoglie positivamente il rapporto di ispezione del Garante relativo a 13 istituzioni e organismi con sede a Bruxelles, finalizzato a verificare che in materia di videosorveglianza il pubblico sia informato in maniera efficace e completa da parte delle istituzioni e degli organismi dell’Unione; suggerisce di intraprendere uno scambio di informazioni e di migliori pratiche con le autorità nazionali della protezione dei dati;

11.   

invita il Garante a inserire il tasso inutilizzato dei servizi di interpretazione richiesti nel corso di tale anno nella prossima relazione annuale di attività;

12.   

auspica che siano già pienamente operativi il sistema inteso a definire gli indicatori chiave di rendimento e il piano per un sistema di parametri di riferimento stabiliti nel 2012; si attende che la relazione annuale di attività contenga l’anno prossimo una valutazione dettagliata circa i miglioramenti conseguiti mediante tale sistema;

13.   

chiede di essere informato sul seguito dato alle raccomandazioni indicate dal Parlamento nelle sue risoluzioni sul discarico;

14.   

invita il Garante a includere nella prossima relazione annuale di attività una tabella esauriente di tutte le risorse umane di cui dispone il Garante, ripartita per categoria, grado, sesso, partecipazione alla formazione professionale e nazionalità; accoglie positivamente i dati sulla formazione forniti nella relazione annuale;

15.   

invita, in generale, la Corte dei conti a concentrarsi ulteriormente sulla verifica della sana gestione finanziaria del Garante, segnatamente per quanto riguarda i criteri di economia, efficienza ed efficacia con i quali il Garante ha utilizzato gli stanziamenti di cui dispone per espletare i propri compiti.


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/139


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione X — Servizio europeo per l’azione esterna

(2013/551/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali definitivi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 – C7-0235/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità (4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165, 166 e 167,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0099/2013),

1.   

concede il discarico all’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza in riferimento all’esecuzione del bilancio del servizio europeo per l’azione esterna per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario-generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298, del 26.10.2012, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione X — Servizio europeo per l’azione esterna

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali definitivi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 – C7-0235/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità (4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165, 166 e 167,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0099/2013),

A.

considerando che il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) è stato istituito a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea ed è operativo dal 1o gennaio 2011;

B.

considerando che, secondo il considerando 1 della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (7), il SEAE è: «un organo dell’Unione che opera in autonomia funzionale sotto l’autorità dell’alto rappresentante [dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza]» (in appresso «l’alto rappresentante»),

C.

considerando che alla Commissione spetta il primato giuridico quanto alla gestione delle spese operative; considerando che è stata stabilita una ripartizione delle competenze tra il SEAE e il Servizio degli strumenti di politica estera presso la Commissione;

D.

considerando che il SEAE è responsabile della gestione finanziaria delle spese amministrative della sua sede centrale e delle delegazioni dell’Unione;

E.

considerando che il bilancio del SEAE per il 2011 era costituito da storni di bilancio pro rata dalla Commissione e dal segretariato generale del Consiglio;

1.   

prende atto del fatto che la Corte dei conti ha stimato, sulla base del lavoro di audit svolto, che i pagamenti relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 per le spese amministrative e di altro genere delle istituzioni e degli organi sono, nell’insieme, esenti da errore significativo;

2.   

osserva che, sebbene si tratti del suo primo esercizio, il SEAE è comunque pienamente responsabile per l’esercizio 2011 e deve assicurare il rigoroso rispetto della normativa; esorta il SEAE a valutare quali lezioni possono essere tratte dal primo anno operativo;

3.   

sottolinea che, nella relazione annuale per il 2011, la Corte dei conti ha espresso osservazioni sul SEAE per quanto riguarda il pagamento di indennità e prestazioni sociali ai membri del personale, la conclusione di contratti con gli agenti temporanei, la gestione di un contratto per la fornitura di servizi di sicurezza e le procedure di appalto; esorta il SEAE ad adottare i provvedimenti necessari per dar seguito a tali osservazioni;

4.   

esprime preoccupazione circa il fatto che la Corte dei conti abbia constatato che l’inosservanza delle regole ha dato origine a un numero limitato di pagamenti non corretti a membri del personale, a una situazione di incertezza giuridica per gli agenti temporanei e per il SEAE, al mancato rispetto del regolamento finanziario, e al mancato recupero dell’IVA nonché a una violazione della regolamentazione in materia di appalti, alla quale tutte le istituzioni dell’Unione sono tenute a conformarsi; sottolinea che il SEAE è pienamente responsabile del proprio funzionamento e osserva che il SEAE ha affermato di aver adottato i provvedimenti necessari per evitare che tale inosservanza si ripeta; chiede che, nel quadro della procedura di discarico per il 2012, il SEAE informi il Parlamento dei risultati conseguiti;

5.   

prende atto delle risposte alle osservazioni della Corte dei conti e concorda con le raccomandazioni sulla necessità di adottare misure affinché il personale presenti, a intervalli appropriati, i documenti che ne attestano la situazione personale; osserva che il SEAE, coadiuvato dall’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali, prevede di porre in atto un sistema per il monitoraggio tempestivo di tali documenti; ritiene che il SEAE debba inoltre migliorare ulteriormente la concezione, il coordinamento e l’attuazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti mediante controlli e orientamenti adeguati;

6.   

deplora che, stando alle osservazioni della Corte dei conti, nel 2012 sia sussistito il rischio di pagamenti non corretti o indebiti in caso di mutamento della situazione dei membri del personale, sebbene il SEAE abbia introdotto un meccanismo di aggiornamento annuale; invita il SEAE ad allegare informazioni sull’applicazione di tale nuovo meccanismo alla sua relazione annuale di attività del 2012;

7.   

constata che, alla fine del 2011, il bilancio definitivo della sede centrale del SEAE ammontava a 188 000 000 di euro, con un tasso di esecuzione del 91 % e a 276 100 000 EUR per le delegazioni, con un tasso di esecuzione inferiore, dell’89 % circa; prende atto che il bilancio delle delegazioni ha dovuto essere integrato dalla Commissione per giungere a un importo complessivo di 252 400 000 EUR, con un tasso di esecuzione dell’85 %; osserva inoltre che, alla fine del 2012, i dati definitivi sull’esecuzione del bilancio per il 2011 indicavano un tasso di esecuzione del 97 % per la sede centrale e del 97 % per le delegazioni;

8.   

esprime preoccupazione per il fatto che, dopo un bilancio rettificativo e diversi storni dalla Commissione e nei servizi nel 2011, la sottoesecuzione e i riporti di stanziamenti continuino ad essere molto elevati; propone l’elaborazione di indicatori di performance per monitorare i settori più critici al fine di migliorare l’esecuzione del bilancio nei prossimi esercizi;

9.   

rammenta che il SEAE è una struttura di recente creazione, derivante dal consolidamento di una serie di servizi differenti e che il 2011 è stato il suo primo anno operativo ed è stato caratterizzato da numerose sfide tecniche da superare, in particolare in materia di aggiudicazione di appalti e assunzioni; rileva inoltre che gli oneri amministrativi eccessivi derivanti dall’implementazione dei meccanismi nella fase iniziale molto probabilmente non si ripeteranno negli esercizi successivi;

10.   

esprime soddisfazione per le risposte dettagliate a una vasta gamma di interrogazioni scritte e orali presentate dai membri della commissione per il controllo dei bilanci, che sono andate ben oltre la questione delle spese amministrative del SEAE;

11.   

prende atto delle osservazioni su talune lacune riscontrate nelle procedure di aggiudicazione e di appalto ed esorta il SEAE a porvi rapidamente rimedio;

12.   

rileva l’importanza del discarico in corso ai fini della definizione del quadro di futuri esercizi di discarico e ritiene che esso contribuirà al rafforzamento delle aspettative quanto ai futuri sviluppi e miglioramenti nell’efficacia del SEAE e del suo funzionamento; chiede all’Alto rappresentante di procedere a una valutazione dell’organizzazione e del funzionamento del SEAE, accompagnata, ove necessario, da proposte per il riesame della decisione 2010/427/UE entro la metà del 2013;

13.   

ritiene che la procedura di discarico non possa essere utilizzata per operare un confronto dettagliato delle condizioni in cui il SEAE deve operare in 140 sedi differenti, che possono trovarsi in località pacifiche e ordinate o in vere e proprie zone di guerra; ritiene che queste località rispecchino una notevole varietà di scenari;

14.   

riconosce che le difficoltà poste dall’esecuzione del bilancio nei paesi terzi sono ben diverse da quelle poste dall’esecuzione nell’Unione; chiede che siano chiaramente ripartiti e coordinati i ruoli e le responsabilità in materia di programmazione e di esecuzione del bilancio nei paesi terzi tra la Commissione e il SEAE;

15.   

prende atto dell’intensa attività di selezione del personale nel primo anno di esercizio del SEAE finalizzata a garantirne il tempestivo funzionamento a pieno regime in termini di personale; rileva inoltre che in alcune delegazioni i posti sono più difficili da coprire a motivo del livello di rischio presentato dalla sede;

16.   

si rammarica che la quota di personale proveniente dagli Stati membri più recenti sia molto bassa rispetto al personale proveniente dall’UE-15; sottolinea che nell’assunzione e nella nomina del personale è necessario un maggiore equilibrio di genere e il maggiore equilibrio geografico possibile; esorta il SEAE a predisporre meccanismi opportuni e a prendere le misure necessarie per una rappresentanza più adeguata ed equilibrata a tempo debito; apprezza il fatto che il numero di posti vacanti sia andato diminuendo; esorta il SEAE a sfruttare i posti ancora vacanti per assicurare un equilibrio geografico a tutti i livelli del personale;

17.   

constata che vi sono direzioni che contano 22, 27 e 29 membri del personale e direzioni di gestione che ne contano 44; sottolinea l’alto numero di posti dirigenziali rispetto alle altre istituzioni e un numero relativamente eccessivo di posti nei gradi più elevati, palesemente sproporzionato rispetto alle altre istituzioni; chiede al SEAE di chiarirne il motivo e invita l’alto rappresentante a ridurre lo squilibrio che caratterizza questa amministrazione; considera parzialmente legittime le spiegazioni al riguardo fornite finora dal SEAE e invita i servizi competenti a definire, a medio e a lungo termine, una tabella di marcia e metodi appropriati per correggere questo squilibrio relativo;

18.   

ribadisce l’auspicio che sia applicata quanto prima una politica delle risorse umane che rifletta le priorità politiche dell’Unione e i bisogni reali in loco; ricorda in proposito che è indispensabile un approccio concertato con la Commissione per ottimizzare il profilo del personale nelle delegazioni (8);

19.   

sollecita una maggiore trasparenza per quanto riguarda le competenze della struttura amministrativa del SEAE e la riduzione della duplicazione delle competenze; chiede la pubblicazione dell’organigramma delle competenze; ravvisa, nella situazione attuale, il rischio che l’inefficienza procuri un grave danno di immagine;

20.   

prende atto con soddisfazione delle prestazioni e del modo in cui sono stati gestiti 8 800 candidati, 1 300 colloqui e 118 posti vacanti; si rammarica, tuttavia, che non sia stata documentata la frequenza con cui i candidati sono stati chiamati per i colloqui e che la procedura non possa, pertanto, essere considerata della massima trasparenza; invita il SEAE a rendere conto dei costi dei colloqui;

21.   

chiede che i membri del personale del SEAE di nuova nomina presentino una dichiarazione sull’onore di non aver precedentemente lavorato presso i Servizi segreti;

22.   

ritiene che le responsabilità dei rappresentanti speciali dell’Unione europea non siano affatto chiare; chiede che gli sia trasmessa una nota distinta sull’esecuzione della dotazione che percepiscono ai fini dell’espletamento del loro mandato;

23.   

rileva che il 39,5 % degli ambasciatori dell’Unione proviene da Stati membri; ricorda l’accordo secondo cui un terzo dei posti deve essere coperto da personale proveniente dagli Stati membri; sollecita l’alto rappresentante ad attuare l’accordo, includendo nella suddetta quota i posti dei gradi intermedi e quelli dirigenziali;

24.   

sottolinea che nelle delegazioni vi è uno squilibrio tra il personale del SEAE e della Commissione; chiede che un maggior numero di funzionari del SEAE sia trasferito dalla sede centrale alle delegazioni nel rispetto dei limiti di bilancio;

25.   

sottolinea le difficili condizioni in cui si trovano le delegazioni meno dotate di personale a causa della complessità e della rigidità delle norme specifiche relative alla delega dell’autorizzazione di pagamenti fra il personale del SEAE e quello della Commissione; invita queste due istituzioni a esaminare le opzioni che potrebbero semplificare la procedura di autorizzazione dei fondi nel rispetto delle norme di controllo finanziario;

26.   

sottolinea l’importanza di assicurare che il personale operativo, il personale amministrativo e il personale preposto al controllo e all’audit dispongano delle competenze necessarie ai fini dello svolgimento dei loro compiti; chiede al SEAE e alla Commissione di concentrare i loro programmi di formazione sul miglioramento di tali competenze e di riferire al Parlamento sui progressi compiuti;

27.   

richiama l’attenzione sulla costosa procedura del metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni del personale locale presso le delegazioni dell’Unione, e ritiene che tale metodo possa essere reso più efficiente ed economico; invita il SEAE a utilizzare metodi di calcolo basati su una selezione indipendente e obiettiva delle organizzazioni di riferimento con sede nella stessa località o in località analoghe; raccomanda di aggiungere come componente fissa un’agenzia delle Nazioni Unite attiva in loco, nonché di includere due ambasciatori degli Stati membri e due datori di lavoro locali, lasciando che il lavoratore e il datore di lavoro ne scelgano uno ciascuno, per ottenere così una media adeguata; chiede che venga istituito un meccanismo atto a sollevare l’ambasciatore dell’Unione dalla sua responsabilità per i negoziati salariali con il personale locale e che le organizzazioni di riferimento siano selezionate per un periodo di cinque anni;

28.   

esprime la propria preoccupazione circa l’elevato tasso di assenteismo nelle delegazioni dell’Unione e suggerisce al SEAE di riesaminare i motivi di tali assenze; sollecita il SEAE a porre rimedio agli squilibri emersi dai risultati dell’esame e a fornirgli i dati relativi a tale problematica su base annua; propone il riesame delle procedure in questo contesto affinché gli agenti delle delegazioni combinino, nella misura del possibile, i periodi di formazione professionale a Bruxelles con i loro rimanenti periodi di congedo; invita la Commissione, al momento di rivedere l’allegato X dello statuto dei funzionari (paesi terzi), a fare in modo che i giorni di congedo e gli altri giorni non lavorativi concessi al personale locale delle delegazioni siano allineati a quelli concessi dalle altre rappresentanze diplomatiche della stessa località,

29.   

esprime preoccupazione per le carenze amministrative nelle delegazioni dell’Unione in Afghanistan, a Gibuti, in Guyana, nelle isole Salomone e in Zambia; chiede una relazione sulla situazione in merito a tali carenze, ivi compresi i contratti per la fornitura di servizi di sicurezza; attende inoltre una relazione sulla situazione relativa alle norme per i controlli interni nelle delegazioni dell’Unione in Liberia e in Iraq; chiede ragguagli sul livello di ottemperanza delle delegazioni dell’Unione in Egitto e in Malawi e un aggiornamento sui contratti per la prestazione di servizi di sicurezza nelle delegazioni dell’Unione in Cisgiordania, a Haiti, in Arabia Saudita, in Pakistan, in Sri Lanka, in Libia e in Libano;

30.   

chiede chiarimenti sul motivo per cui a una società di servizi di sicurezza, sotto contratto con la delegazione dell’Unione europea in Afghanistan, oggetto di un’indagine dell’OLAF, sia stato recentemente aggiudicato un nuovo contratto per circa 50 milioni di EUR nella stessa delegazione;

31.   

rileva con soddisfazione che le sinergie tra la direzione generale della Commissione per lo sviluppo e la cooperazione — EuropeAid e i corpi diplomatici nazionali funzionano in modo soddisfacente e invita il SEAE a tenere informato il Parlamento; riconosce che sono necessari ulteriori progressi per quanto riguarda i servizi consolari; chiede che la commissione per gli affari esteri del Parlamento sia coinvolta in tale attività;

32.   

esorta il SEAE a trasmettere al Parlamento la relazione relativa allo screening del personale;

33.   

sollecita il SEAE a massimizzare i benefici delle economie di scala creando nuove sinergie nella sede centrale del SEAE e in seno alle sue delegazioni nonché cooperando con gli Stati membri e i servizi diplomatici nazionali, nello spirito di un autentico corpo diplomatico dell’Unione; sottolinea, al riguardo, la necessità di mirare, per quanto possibile, a una coubicazione dei servizi nei paesi terzi al fine di conseguire risparmi e migliorare lo scambio di informazioni;

34.   

sottolinea la necessità, nel quadro della prossima entrata in vigore dell’accordo di associazione UE-America Centrale, che l’Unione disponga di una delegazione a Panama, partner importante e unico paese della regione a non disporre di una delegazione; invita il SEAE a prendere al più presto iniziative in tal senso;

35.   

chiede spiegazioni in merito al richiamo dell’ambasciatore dell’Unione in Libia;

36.   

chiede che il SEAE fornisca tutte le informazioni relative agli accordi sul livello dei servizi conclusi con il Consiglio e con la Commissione rispettivamente;

37.   

accoglie con favore il fatto che il regolamento finanziario rivisto imponga al SEAE di presentare ogni anno al Parlamento, entro il 1o giugno, un documento di lavoro sulla sua politica immobiliare; mette in evidenza che il regolamento finanziario rivisto consente al SEAE di contrarre prestiti per l’acquisto dei suoi uffici e delle sue residenze; esorta il SEAE ad assicurare che il suo funzionamento continui ad essere efficiente sotto il profilo dei costi e a trovare soluzioni di finanziamento adeguate consultando la direzione generale della Commissione per gli affari economici e finanziari;

38.   

è preoccupato per l’aumento dei costi sostenuti per l’affitto degli uffici e delle residenze del SEAE (dal 2010 al 2011, per esempio, il costo degli uffici che a Mosca ospitano la delegazione dell’Unione in Russia è aumentato di oltre il 50 %); esorta il SEAE ad assicurare che il suo funzionamento continui a essere efficiente sotto il profilo dei costi e a fornire tutte le informazioni necessarie all’autorità di discarico;

39.   

ritiene che la prossima revisione del SEAE rappresenti la sede adatta per procedere a un’analisi dettagliata della compatibilità tra le risorse disponibili e le funzioni da svolgere in seno al SEAE, nonché delle eventuali modifiche necessarie per garantire il più alto livello di efficienza nelle sue operazioni; ritiene che la valutazione dei beni in uso da parte del SEAE dovrebbe comportare un confronto con altre missioni diplomatiche nella stessa località, piuttosto che tra le sedi del SEAE in paesi molto diversi; è del parare che, nel valutare il costo dei beni, occorra monitorare attivamente i contratti in base ai benefici apportati all’Unione e che occorra apportare modifiche ove necessario; ritiene che, nel quadro di tale valutazione, sia necessario chiarire se il bene sia utilizzato a fini diversi dall’alloggio, nonché quale parte del bene sia in uso, per quanto tempo e a quale scopo; è convinto, inoltre, che non debbano sussistere differenze negli alloggi, che devono essere simili, senza abusi, cosicché la qualità della vita in termini di alloggio sia simile tra una regione e l’altra, a seconda della disponibilità e del costo dei beni; chiede che sia presentato un piano pluriennale per gli immobili dell’UE e per la sicurezza dei funzionari e degli immobili in tutti i paesi terzi che ospitano una delegazione dell’Unione;

40.   

invita il SEAE a individuare e a esaminare tutte le opzioni possibili per conseguire risparmi sostanziali a lungo termine, nel rispetto dei suoi obblighi politici e contrattuali, in modo che la variazione del suo bilancio annuale che, per ragioni legittime, aumenta proporzionalmente più di quelli delle altre istituzioni, possa avere un effetto moltiplicatore;

41.   

richiama l’attenzione sulla necessità di garantire la presenza di controlli di sicurezza completi per gli agenti locali presso le delegazioni;

42.   

sostiene fermamente l’iniziativa «risparmio intelligente» del SEAE; e invita quest’ultimo a fornire una relazione di attuazione che illustri i risultati finanziari e le modalità di riutilizzo degli importi risparmiati, chiede che anche la Commissione aderisca a tale iniziativa;

43.   

rileva l’elevata frequenza dei viaggi del personale delle delegazioni dell’Unione alla sede centrale per diverse finalità; si rammarica del fatto che non vi sia un’autorità di controllo indipendente incaricata di valutare l’effettiva necessità di tali missioni di servizio; chiede che l’alto rappresentante tenga conto di ciò e che riferisca alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento al riguardo; chiede che sia condotto uno studio sulla frequenza dei viaggi del personale delle delegazioni dell’Unione in cui si esamini l’opportunità dell’introduzione di videoconferenze al fine di ridurre le spese di viaggio e il tempo passato in viaggio dal personale;

44.   

accoglie con favore i risparmi già realizzati ricorrendo a soluzioni innovative come la videoconferenza per i colloqui di assunzione; invita il SEAE a presentare, per quanto possibile, proposte analoghe anche per la formazione del personale;

45.   

esorta vivamente il SEAE, per quanto riguarda le modalità delle missioni dalle sue delegazioni alla sua sede centrale, ad adottare pratiche analoghe a quelle applicate dagli Stati membri in circostanze comparabili; esige che, per i voli, il SEAE si conformi alle consuetudini degli Stati membri;

46.   

accoglie con favore la creazione del gruppo di lavoro che ha esaminato le modalità per migliorare i metodi di lavoro presso la sede centrale e il fatto che ne siano già state attuate le conclusioni; chiede di essere informato di tali conclusioni e dei miglioramenti conseguiti nelle prestazioni;

47.   

è del parere che alcuni degli indicatori analizzati nell’autovalutazione delle norme di controllo interno dovrebbero essere riveduti o aggiornati;

48.   

ritiene che le statistiche contenute nella relazione annuale di attività, in particolare quelle relative ai dati sulle delegazioni, manchino di precisione; invita il SEAE a migliorare le sue prestazioni attraverso la definizione di indicatori di performance critici che contribuiscano alla continuità della valutazione dei risultati delle delegazioni; invita l’alto rappresentante a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci al riguardo;

49.   

apprezza che il SEAE si sia impegnato a collaborare appieno con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e stia per concludere un memorandum di intesa specifico con lo stesso OLAF per portare la cooperazione a un livello superiore;

50.   

è del parere che occorra migliorare la qualità della gestione finanziaria e amministrativa delle delegazioni dell’Unione e di taluni servizi della sede centrale che non sono stati individuati nella relazione annuale di attività e si attende che la prossima relazione annuale identifichi tali servizi e riferisca in merito ai progressi compiuti;

51.   

chiede al SEAE di fornire dettagli esaustivi sul funzionamento del suo meccanismo interno di controllo e supervisione con riferimento alla gestione dei fondi e delle spese; chiede altresì al SEAE di illustrare la sua politica in materia di accesso del Parlamento alle relazioni di ispezione interne;

52.   

osserva che molte delegazioni del SEAE lavorano in ambienti in cui il rischio di corruzione e di frode è elevato; ritiene che, per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, sia fondamentale che il personale del SEAE sia formato e sensibilizzato in modo opportuno per individuare eventuali scorrettezze; ritiene che una politica complessiva per la denuncia delle irregolarità sia essenziale per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione;

53.   

ritiene che i sistemi di sostegno al bilancio dei governi dei paesi terzi non vengano sottoposti a revisioni contabili adeguate e chiede un maggiore controllo delle operazioni finanziarie in una fase iniziale; insiste sul fatto che un organismo nazionale di audit indipendente deve essere la condizione ultima per la concessione del sostegno al bilancio;

54.   

ricorda al SEAE che detiene la responsabilità di ottenere risultati concreti e insiste sulla reciprocità tra servizi resi e bilancio generale.


(1)   GU L 68 del 15.3.2011.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)   GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

(8)  Si vedano altresì le raccomandazioni contenute nella relazione speciale n. 18/2012 della Corte dei conti su «L’assistenza UE al Kosovo nel settore dello Stato di diritto».


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/146


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011

(2013/552/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 (COM(2012)585) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione [SEC(2012)330 e SEC(2012)340],

visti i rendiconti finanziari e i conti di gestione relativi all’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011 [COM(2012)435 – C7-0223/2012],

vista la relazione annuale della Commissione del 26 aprile 2012 sulla gestione finanziaria dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011,

viste le informazioni finanziarie sui fondi europei di sviluppo [COM(2012)386],

viste la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte della Commissione, e le relazioni speciali (1) della Corte dei conti,

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (2) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

viste le raccomandazioni del Consiglio del 4 febbraio 2013 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2011 (05190/2012 - C7-0083/2013, 05191/2012 - C7-0084/2013, 05192/2012 - C7-0085/2013),

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000  (3) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005  (4),

vista la decisione del Consiglio 2001/822/CE del 27 novembre 2001 relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (5), come modificata dalla decisione del Consiglio 2007/249/CE (6),

visto l’articolo 33 dell’accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (7),

visto l’articolo 32 dell’accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare (PTOM) cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (8),

viste le comunicazioni della Commissione del 21 aprile 2010 dal titolo «Fiscalità e sviluppo – Cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria» e del 13 ottobre 2011, dal titolo «Il futuro approccio al sostegno dell’Unione europea al bilancio dei paesi terzi»;

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (9),

visto l’articolo 119 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al 9o Fondo europeo di sviluppo (10),

visto l’articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (11),

visti l’articolo 76, l’articolo 77, terzo trattino, e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0062/2013),

1.   

concede il discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la relativa risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 243.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)   GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(5)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1, e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

(6)   GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

(7)   GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(8)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(9)   GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(10)   GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.

(11)   GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione [SEC(2012)330 e SEC(2012)340],

visti i rendiconti finanziari e i conti di gestione relativi all’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011 [COM(2012)435 – C7-0223/2012],

vista la relazione annuale della Commissione del 26 aprile 2012 sulla gestione finanziaria dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo (FES) per l’esercizio 2011,

viste le informazioni finanziarie sui fondi europei di sviluppo [COM(2012)386],

viste la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte della Commissione, e le relazioni speciali (1) della Corte dei conti,

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (2) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

viste le raccomandazioni del Consiglio del 4 febbraio 2013 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2011 (05190/2012 - C7-0083/2013, 05191/2012 - C7-0084/2013, 05192/2012 - C7-0085/2013),

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000  (3) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005  (4),

vista la decisione del Consiglio 2001/822/CE del 27 novembre 2001 relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (5), come modificata dalla decisione del Consiglio 2007/249/CE (6),

visto l’articolo 33 dell’accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (7),

visto l’articolo 32 dell’accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare (PTOM) cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (8),

vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 dal titolo «Cooperare di più, cooperare meglio: il pacchetto 2006 sull’efficacia degli aiuti dell’UE (9) »,

viste le comunicazioni della Commissione del 21 aprile 2010 dal titolo «Fiscalità e sviluppo – Cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria» e del 13 ottobre 2011, dal titolo «Il futuro approccio al sostegno dell’Unione europea al bilancio dei paesi terzi»,

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla dichiarazione di Parigi del 2005 sull’efficacia degli aiuti (10),

vista la relazione del Comitato di assistenza allo sviluppo dell’OCSE sull’efficacia degli aiuti, che riferisce sui progressi compiuti in merito all’attuazione della dichiarazione di Parigi del giugno 2009,

visto il Consenso di Tunisi per uno sviluppo efficace, del 4 e 5 novembre 2010, un’agenda africana per l’efficacia dello sviluppo,

visto il documento finale della riunione di alto livello dell’OCSE sull’efficacia degli aiuti, tenutasi a dicembre 2011 a Busan,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (11),

visto l’articolo 119 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al 9o Fondo europeo di sviluppo (12),

visto l’articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (13),

visti l’articolo 76, l’articolo 77, terzo trattino, e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0062/2013),

A.

considerando che l’obiettivo principale dell’accordo di Cotonou, che costituisce il quadro delle relazioni tra l’Unione e i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e paesi e territori d’oltremare (PTOM), è la riduzione e lo sradicamento della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile, e la graduale integrazione dei paesi ACP e dei PTOM nell’economia mondiale; considerando altresì che il Fondo europeo di sviluppo (FES) è il più importante strumento finanziario dell’Unione per la cooperazione allo sviluppo con i paesi ACP;

B.

considerando che la Commissione, in qualità di organismo di esecuzione, è responsabile del discarico relativo al FES;

C.

considerando che la trasparenza e la responsabilità sono requisiti essenziali per il controllo democratico, nonché per un aiuto allo sviluppo efficace;

D.

considerando che la panoramica relativa all’aiuto allo sviluppo è in continua evoluzione e che l’aiuto allo sviluppo rientra in un contesto più ampio in cui gli scambi, le rimesse e altre fonti di reddito sono attualmente più importanti dei pagamenti dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per la maggior parte dei paesi in via di sviluppo;

E.

considerando che i flussi finanziari illeciti provenienti dai paesi in via di sviluppo compromettono gravemente le loro possibilità di crescita e di alleviamento della povertà;

F.

considerando che l’aiuto allo sviluppo è in molti casi erogato in un contesto caratterizzato da istituzioni pubbliche deboli, da una diffusa corruzione e da un inadeguato livello dei sistemi di controllo dello Stato beneficiario e che la revisione contabile dell’Unione della sua cooperazione allo sviluppo riveste una particolare importanza;

G.

considerando che il sostegno al bilancio, pur essendo uno strumento utile per lo sviluppo, comporta un notevole rischio fiduciario e che dovrebbe essere concesso soltanto se fornisce un sufficiente livello di trasparenza e rendicontabilità;

H.

considerando che la sopraccitata comunicazione della Commissione dal titolo «Fiscalità e sviluppo — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria» ha nuovamente posto l’accento sulla trasparenza e la responsabilità in ambito fiscale; che, comportando un notevole rischio fiduciario, il sostegno al bilancio deve essere erogato soltanto laddove vi sia sufficiente trasparenza, responsabilità ed efficacia;

I.

considerando che la promozione della trasparenza e la lotta alla corruzione e alla frode sono fattori chiave per il successo delle operazioni dell’Unione di sostegno al bilancio, come sottolineato nella sopraccitata comunicazione della Commissione dal titolo «Il futuro approccio al sostegno dell’Unione europea al bilancio dei paesi terzi»;

J.

considerando che la sostenibilità è fondamentale per l’efficacia dell’aiuto allo sviluppo;

K.

considerando che nell’esercizio 2011 (14) gli impegni globali, gli impegni specifici e i pagamenti hanno raggiunto rispettivamente 3,279 miliardi di euro, 2,786 miliardi di euro e 2,941 miliardi di euro;

L.

considerando che il Parlamento ha chiesto più volte che il Fondo europeo di sviluppo (FES) fosse incluso nel bilancio generale;

Dichiarazione di affidabilità

Affidabilità dei conti

1.

accoglie con favore il parere della Corte dei conti secondo cui i conti annuali definitivi dell’8o, 9o e 10o FES presentano correttamente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria dei FES al 31 dicembre 2011;

2.

rammenta il parere della Corte dei conti secondo cui si riscontra ancora un’alta frequenza di errori di codifica, che continuano a destare preoccupazione in quanto possono incidere sull’esattezza dei dati usati per redigere i conti annuali, in particolare per quel che riguarda la procedura di separazione degli esercizi a fine anno; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non abbia ancora rimediato a questa situazione, malgrado le ripetute critiche formulate dalla Corte dei conti e la richiesta di miglioramenti da parte del Parlamento;

Regolarità delle operazioni

3.

rileva con soddisfazione che, secondo la Corte dei conti, le entrate e gli impegni sono esenti da errori significativi;

4.

è preoccupato per il parere della Corte dei conti relativo alla legalità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti, secondo cui i pagamenti sono stati inficiati da errori in misura rilevante; esprime preoccupazione in merito all’individuazione, per il secondo anno consecutivo, di errori materiali nei pagamenti del Fondo europeo di sviluppo (FES) e, questa volta, in misura significativamente superiore al 2010 (con un tasso di errore stimato nel 2011 al 5,1 %, vale a dire un aumento significativo rispetto al 3,4 % del 2010);

5.

deplora il fatto che il tasso più probabile di errori continui ad essere elevato; deplora in particolare l’aumento, nel 2011, sia del tasso più probabile di errori, sia della frequenza degli stessi; riconosce che potrebbero esservi fluttuazioni statistiche da anno ad anno e reputa importante che la tendenza non continui ad attestarsi sui livelli attuali; chiede alla Commissione di completare l’analisi comparativa degli errori riscontrati dalla Corte dei conti nel 2010 e nel 2011 e di comunicarne i risultati al Parlamento;

6.

osserva che il tasso di errori citato riflette unicamente gli errori quantificabili e non include gli errori che potrebbero essersi verificati in relazione con i 737 milioni di EUR spesi per il sostegno al bilancio;

7.

osserva con preoccupazione che 11 delle 29 transazioni interessate da errori quantificabili erano pagamenti definitivi già sottoposti alle verifiche della Commissione;

8.

esprime preoccupazione per il fatto che molti di quegli errori non sono stati rilevati né da revisioni esterne, né dagli stessi controlli della Commissione, evidenziando carenze nei sistemi di supervisione e controllo della direzione generale dello sviluppo e della cooperazione della Commissione — EuropeAid; invita la Commissione ad esaminare le cause di quegli errori e ad avviare azioni correttive per eliminarli;

9.

accoglie con favore la relazione annuale della Corte dei conti; in particolare, apprezza il fatto che individui chiaramente le aree problematiche, quali l’incremento del tasso di errore e il sostegno al bilancio; osserva che la Corte dei conti non condivide senza riserve l’ottimismo della Commissione secondo la quale la gestione del bilancio è in costante miglioramento;

10.

invita la Commissione, per comodità di riferimento, a corredare la relazione annuale sul FES di un sistema di «segnaletica semaforica», onde mostrare ciò che da un anno all’altro è migliorato o peggiorato;

Efficacia dei sistemi

11.

è fortemente preoccupato per il fatto che la Corte dei conti ha riscontrato che i sistemi di vigilanza e di controllo sono efficaci solo in parte;

12.

accoglie con favore la valutazione positiva formulata dalla Corte dei conti relativamente alla strategia di controllo di EuropeAid per prevenire, individuare e correggere gli errori e per quanto concerne le norme di controllo interne della Commissione;

13.

osserva che i ritardi nell’aggiudicare programmi infrastrutturali importanti e la mancata erogazione di pagamenti di sostegno al bilancio hanno determinato il fatto che singoli impegni e pagamenti siano rispettivamente del 13 % e del 16 % al di sotto dell’obiettivo per il 2011; ribadisce la sua particolare preoccupazione quanto all’esiguo tasso di impegno della dotazione regionale (31 %) del decimo FES, solo due anni prima della fine del periodo di programmazione; incoraggia la Commissione ad adoperarsi per una fluida attuazione finanziaria di tale dotazione e a trarre insegnamento dagli attuali ritardi per il prossimo periodo di programmazione;

14.

è preoccupato per il fatto che la politica delle risorse umane ha continuato ad essere motivo di preoccupazione a causa di un elevato avvicendamento del personale e della riorganizzazione che ha avuto luogo a metà 2011; esprime altresì preoccupazione per il fatto che il personale di EuropeAid venisse usato per compiti diversi dalla gestione degli aiuti, e al di là dei limiti di flessibilità concordati con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE); auspica un miglioramento della situazione nel 2012 e chiede che il Parlamento sia informato in merito;

15.

osserva con rammarico che le verifiche ex ante svolte dagli ordinatori presso i servizi centrali di EuropeAid e le delegazioni che sono state controllate dalla Corte dei conti sono efficaci solo in parte; sollecita la Commissione a intensificare i propri sforzi per migliorare i sistemi attuali e informare il Parlamento dei risultati entro fine novembre 2013;

16.

rileva che la Corte dei conti ha stimato che la maggior parte degli ordinatori nazionali (ON) nei paesi beneficiari del FES esegue le proprie mansioni al di sotto degli standard di gestione finanziaria richiesti; sollecita la Commissione a intensificare la propria assistenza tecnica e l’azione di formazione per migliorare le capacità di monitoraggio e di controllo degli ON;

17.

accoglie con favore l’introduzione del pacchetto di strumenti di gestione finanziaria volti a migliorare le conoscenze di appaltatori e beneficiari in materia di norme unionali di gestione finanziaria e di ammissibilità; sollecita la Commissione a migliorare ulteriormente la gestione delle procedure di aggiudicazione dei contratti, chiarendo i criteri di selezione e documentando meglio il processo di valutazione, nonché a migliorare la qualità della vigilanza delle convenzioni di finanziamento, al fine di ridurre l’elevato numero di errori rilevati nei pagamenti relativi ai progetti;

18.

chiede alla Commissione di stilare una lista nera dei prestatori di servizi esterni che non si attengono agli standard richiesti, fra cui una serie di criteri vincolanti, e di informare l’autorità di discarico in merito alle sue conclusioni prima dell’inizio della successiva procedura di discarico;

19.

rileva con soddisfazione che il monitoraggio e la supervisione sono efficaci presso i servizi centrali di EuropeAid; accoglie con favore la nuova versione della relazione semestrale sulla gestione dell’aiuto esterno; si rammarica tuttavia per il fatto che l’attendibilità degli indicatori chiave di performance relativi ai controlli finanziari su cui si basa la relazione sia inficiata da dati non accurati del sistema informativo comune Relex (CRIS);

20.

esprime preoccupazione per le carenze rilevate nel CRIS circa le informazioni sui risultati di tutti i controlli ex ante e sul seguito dato loro, dal momento che il modulo «Audit» del CRIS non fornisce informazioni sugli importi alla fine ritenuti inammissibili da EuropeAid, il CRIS non fornisce informazioni complete sugli importi identificati come inammissibili e rettificati dai controlli ex ante della stessa Commissione e l’esattezza dei dati del CRIS rimane problematica; accoglie con favore l’impegno della Commissione di migliorare la qualità dei dati del CRIS nel 2012;

21.

esprime grande preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti ha riscontrato che il monitoraggio e la supervisione sono stati efficaci solo in parte per le delegazioni; osserva che, nelle ultime quattro relazioni annuali della Corte dei conti sul FES, sono state riscontrate limitazioni in materia di personale e risorse umane inadeguate che potrebbero avere un impatto negativo sui controlli finanziari; esprime forte preoccupazione per tale problema ricorrente;

22.

prende atto del numero ridotto di casi riferiti di segnalazioni di irregolarità (whistleblowing), malgrado l’elevato tasso di errore; chiede alla Commissione di rivedere la propria politica relativa alla denuncia di irregolarità, ivi compresa la sua applicazione presso le delegazioni; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento in merito alle sue attuali politiche e azioni intese ad accogliere e proteggere gli informatori interni ed esterni;

23.

esprime soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti ritiene che la funzione di audit esterno sia efficace per quel che riguarda i servizi centrali di EuropeAid; è preoccupato poiché una simile valutazione non può essere espressa in relazione con le delegazioni, dal momento che gli audit basati sul rischio sono lacunosi e vi sono stati ritardi nella procedura di convalida delle constatazioni di audit, con il rischio che le spese non ammissibili divengano non recuperabili; sollecita la Commissione e il SEAE a risolvere questo problema quanto prima;

24.

esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti ritiene che l’audit interno sia parzialmente efficace; riconosce che la riorganizzazione della Commissione che ha avuto luogo nel 2011 ha avuto una forte incidenza sull’attività della struttura di audit interno; auspica un miglioramento della situazione nel 2012;

25.

deplora la mancanza di compatibilità tra, da una parte, la stima della Corte dei conti dei tassi di errore più probabili, basata sull’approccio annuale della Corte dei conti e sul metodo attuale e, dall’altra, la pratica della Commissione che consiste nel fare riferimento al tasso netto di errore residuale che riguarda periodi superiori ad un anno; accoglie positivamente l’iniziativa della Commissione di promuovere uno studio sul tasso di errore residuale di EuropeAid e ne auspica il completamento nei tempi indicati, ossia entro il primo trimestre del 2013; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento i risultati del suddetto studio non appena saranno disponibili;

26.

esprime soddisfazione giacché, secondo la Corte dei conti, EuropeAid ha compiuto notevoli progressi nell’attuazione di molte delle raccomandazioni della Corte; sollecita la Commissione ad attuare tutte le raccomandazioni della Corte dei conti contenute nella relazione annuale 2011;

27.

prende nota delle rassicurazioni della Commissione sull’inesistenza di conti bancari detenuti o gestiti fuori bilancio dalla Commissione, nel senso di fondi utilizzati per finanziare interventi non autorizzati dall’autorità di bilancio;

Fughe di capitali illeciti

28.

riconosce che una delle sfide maggiori cui sono confrontati i paesi in via di sviluppo è la massiccia fuga di capitali illeciti; riconosce che i centri offshore e i paradisi fiscali agevolano le fughe illecite di capitali per 1 trilione di USD l’anno; osserva che tali deflussi monetari illeciti corrispondono a circa dieci volte l’importo degli aiuti finanziari forniti ai paesi in via di sviluppo per alleviare la povertà e favorire lo sviluppo economico;

29.

fa particolare riferimento alla sua risoluzione dell’8 marzo 2011 su fiscalità e sviluppo - cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (15),

30.

sottolinea che la componente principale del flusso transfrontaliero di denaro illecito è costituita dell’evasione dell’imposta sulle attività economiche, in particolare mediante la manipolazione dei prezzi commerciali;

31.

osserva che è possibile evadere i sistemi fiscali tramite i paradisi fiscali, le giurisdizioni ove vige il segreto bancario, le imprese mascherate, i conti fiduciari anonimi, le false fondazioni, la manipolazione dei prezzi commerciali e le tecniche di riciclaggio di denaro; sottolinea l’urgente necessità di affrontare l’evasione e la frode fiscale a tutti i livelli (nazionale, unionale e internazionale); invita la Commissione a individuare aree suscettibili di miglioramento sia nell’ambito della legislazione dell’Unione che nella cooperazione amministrativa tra Stati membri; chiede alla Commissione di valutare le possibilità di coinvolgere i paesi beneficiari nella lotta contro l’elusione fiscale attraverso un programma basato sugli incentivi e di riferire all’autorità di discarico in merito alle sue conclusioni entro la fine del 2013;

32.

accoglie positivamente il piano d’azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro la frode e l’evasione fiscali; è del parere che una definizione comune e una lista nera dei paradisi fiscali, nonché una maggiore trasparenza delle imprese, ivi compresa l’introduzione della «titolarità effettiva» nei registri delle imprese, siano passi importanti per contrastare i flussi di capitali illeciti;

33.

concorda con la Commissione nell’affermare che «[l]’accresciuta integrazione dei mercati internazionali e la mondializzazione economica incidono inoltre sull’efficacia dei sistemi fiscali nazionali» (16) e che «[a]ffrontare questa sfida richiede gli sforzi congiunti dei paesi in via di sviluppo e sviluppati per attuare i principi di buona gestione in ambito fiscale, rafforzando altresì le prospettive di crescita e la riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo e consolidando nel contempo i sistemi fiscali a livello mondiale» (17);

34.

sottolinea che una parte dei flussi finanziari illeciti avviene attraverso la manipolazione delle transazioni commerciali, che consiste nella sovraquotazione delle importazioni e nella sottoquotazione delle esportazioni nei documenti doganali; sottolinea il ruolo importante che svolgono le autorità doganali nell’individuare le transazioni fraudolente, dal momento che sono presenti nei punti di ingresso e di uscita delle merci; sottolinea che le pratiche illecite sono possibili in mancanza di un’efficace vigilanza doganale nazionale;

35.

osserva che le autorità doganali di molti paesi in via di sviluppo non funzionano in modo efficace, in particolare a causa della mancanza di sistemi efficaci di gestione del rischio; sollecita la Commissione a prestare particolare attenzione a questo aspetto dello sviluppo e a concentrare le proprie risorse nella risoluzione di questa situazione, in particolare includendo le riforme sostenibili dei sistemi doganali nei criteri di gestione delle finanze pubbliche per l’erogazione del sostegno al bilancio;

36.

sottolinea che l’inefficienza dei controlli doganali non riguarda esclusivamente i paesi in via di sviluppo; deplora che il controllo doganale negli Stati membri non funzioni correttamente (18), dando così adito a comportamenti fraudolenti; sollecita la Commissione a compiere tutti i passi necessari per porre rimedio alla situazione rafforzando la sua cooperazione con le reti internazionali, come la rete ECAN (Economic Crime Agency Network), e le autorità doganali nazionali, al fine di raccogliere elementi di prova da produttori, compagnie di navigazione, società di logistica e autorità portuali di tutto il mondo;

Coordinamento dell’aiuto allo sviluppo, priorità in materia di sviluppo e ottenimento di risultati dagli aiuti dell’Unione

37.

rileva che gli aiuti dell’Unione rimangono frammentati fra gli strumenti unionali per quanto concerne i livelli di azione dell’Unione nonché i programmi bilaterali degli Stati membri e gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI); sottolinea che tale situazione contribuisce ad aggravare le carenze della programmazione degli aiuti nelle situazioni di crisi e di instabilità; invita la Commissione a coordinare i diversi strumenti di aiuto in tutta l’Unione;

38.

esprime rammarico per il fatto che nel 2012 soltanto quattro paesi, ossia Svezia, Lussemburgo, Danimarca e Paesi Bassi, abbiano superato gli obiettivi dell’Unione in materia di aiuto internazionale allo sviluppo, nonostante l’impegno assunto da tutti di contribuire con lo 0,70 % del prodotto interno lordo (PIL) agli aiuti allo sviluppo;

39.

ribadisce che la buona governance, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la riduzione della povertà devono costituire obiettivi integranti degli organismi attuatori nei paesi in cui è distribuito l’aiuto del FES; sollecita la Commissione a ricorrere con maggiore frequenza al dialogo politico, a norma dell’articolo 8 dell’accordo di Cotonou e se necessario a sospendere gli aiuti laddove vi siano violazioni dei diritti umani;

40.

sottolinea che l’Unione necessita di un’ampia gamma di strumenti per la cooperazione allo sviluppo adeguati ai diversi contesti; sottolinea in particolare la necessità di strumenti e metodi di lavoro efficaci nelle relazioni con gli Stati falliti o con i paesi profondamente antidemocratici;

41.

sottolinea che gli obiettivi specifici della politica di sviluppo devono essere salvaguardati nell’ambito del SEAE; evidenzia che altre considerazioni quali quelle in materia di politica commerciale, politica estera e di sicurezza non dovrebbero ostacolare le priorità dell’Unione in materia di sviluppo;

42.

osserva che l’impatto globale delle politiche dell’Unione in materia di sviluppo è influenzato dalle politiche dell’Unione in materia di agricoltura, pesca, energia e commercio; sottolinea la necessità di assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo, conformemente all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e che tali politiche rappresentino e rispettino il principio del «non nuocere»;

43.

sottolinea che è necessario porre maggiormente l’accento sulla sostenibilità degli aiuti; esprime preoccupazione per le persistenti lacune in termini di efficienza (il 40,3 % degli interventi riesaminati presenta problemi), di efficacia (43 %) e di sostenibilità (46 %) dei progetti e dei programmi in corso di attuazione nell’Africa subsahariana (19), risultanti da valutazioni in loco effettuate da esperti indipendenti; rileva che problemi analoghi interessano l’attuazione di progetti nei Caraibi, dove la percentuale complessiva dei progetti attuati con risultati buoni o molto buoni è diminuita dal 74,6 % nel 2009 al 72,9 % nel 2010 e al 61,5 % nel 2011 (20), nonché nella regione del Pacifico, dove una quota significativa di programmi ha incontrato difficoltà di attuazione (21);

44.

esprime grande preoccupazione per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nelle relazioni speciali n. 1/2012 e n. 13/2012 che riguardano, rispettivamente, l’efficacia degli aiuti allo sviluppo forniti dall’Unione europea per la sicurezza alimentare nell’Africa subsahariana e l’assistenza allo sviluppo dell’Unione europea per l’approvvigionamento idrico e gli impianti igienico-sanitari di base nei paesi dell’Africa subsahariana, che hanno dimostrato che la metà degli interventi appare ragionevolmente sostenibile, mentre l’altra metà ha minori prospettive di produrre risultati durevoli; accoglie con favore le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nelle suddette relazioni e sollecita la Commissione ad adottarle al fine di incrementare al massimo i risultati della spesa dell’Unione per lo sviluppo;

45.

ritiene che l’istruzione svolga un ruolo chiave nell’ambito dello sviluppo, dal momento che fornisce possibilità di sostenibilità agli aiuti e, senza di essa, anche le migliori politiche tecniche falliranno; riconosce le sfide presenti in questo settore, in particolare le difficoltà relative al raggiungimento degli obiettivi globali in termini di parità di genere nelle iscrizioni scolastiche;

46.

è del parere che la Commissione debba essere in grado di mostrare ai contribuenti cosa sia stato realizzato grazie all’assistenza allo sviluppo dell’Unione in questo ambito; invita la Commissione a definire obiettivi chiari che possano poi consentire di realizzare vere e proprie verifiche della conformità;

47.

accoglie con favore il fatto che i servizi della Commissione stiano lavorando a un quadro comune per misurare e comunicare i risultati della politica di sviluppo, anche per quanto riguarda la crescita inclusiva e sostenibile, nell’ambito dell’attuazione del «Programma per il cambiamento»; chiede alla Commissione di comunicare al Parlamento il risultato di questi sforzi entro fine novembre 2013;

48.

sottolinea l’importanza delle verifiche della conformità realizzate dalla Corte dei conti nel settore dell’aiuto allo sviluppo; sollecita la Corte dei conti a destinare più risorse al lavoro di verifica relativo ai rischi per l’efficienza, l’efficacia e l’economia;

49.

sottolinea che uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine richiede fonti di reddito sostenibili oltre agli aiuti; ritiene che relazioni commerciali sane e funzionanti in linea con i principi dell’OMC rappresentino una questione fondamentale a tale riguardo per i paesi in via di sviluppo e sollecita pertanto il Consiglio, la Commissione e i paesi ACP a individuare soluzioni alle questioni concernenti gli accordi di partenariato economico e gli accordi di libero scambio tra l’Unione e la regione ACP;

Sostegno al bilancio

50.

prende atto che nel 2011 per il sostegno al bilancio è stato impegnato un importo pari a 207 milioni di EUR, che rappresenta il 6,3 % dell’ammontare complessivo degli impegni totali;

51.

rammenta che, nella sua relazione annuale sui FES per l’esercizio 2011, la Corte dei conti ha riscontrato che nel 23 % delle operazioni relative al sostegno al bilancio sono stati riscontrati errori non quantificabili; osserva un miglioramento rispetto a quanto constatato nelle relazioni precedenti; è tuttavia del parere che il risultato relativo al 2011 rimanga insoddisfacente;

52.

esprime grande preoccupazione per la conclusione della Corte dei conti che ha posto in luce che gli errori non quantificabili sono dovuti alla mancanza di una dimostrazione strutturata del rispetto dei criteri di ammissibilità, dal momento che gli obiettivi conseguiti in termini di gestione delle finanze pubbliche non sono stati raffrontati con gli obiettivi fissati per il periodo sottoposto a revisione; chiede alla Commissione di assicurare un controllo rigoroso dei paesi riceventi, sia prima, sia dopo la decisione di concedere sostegno al bilancio, in particolare nei paesi che ricevono un consistente sostegno finanziario a titolo del Fondo europeo di sviluppo, ma dove la corruzione è in forte aumento; chiede pertanto meccanismi di controllo più efficaci da parte della Commissione, al fine di garantire che il denaro dei contribuenti europei non sia utilizzato impropriamente per finanziare il terrorismo o la corruzione;

53.

riconosce i potenziali vantaggi del sostegno al bilancio; attira tuttavia l’attenzione sui rischi che questa modalità di aiuto comporta, dal momento che è più vulnerabile alla frode e alla corruzione rispetto ad altre forme di aiuti, a causa della sua fungibilità; rammenta che il controllo della Corte dei conti sui fondi erogati sotto forma di sostegno al bilancio si conclude nel momento in cui l’aiuto dell’Unione viene versato al tesoro del paese partner;

54.

sottolinea che questi rischi sono particolarmente allarmanti nel contesto delle fughe massicce di capitale illecito dai paesi in via di sviluppo citato al paragrafo 25; sollecita la Commissione a tenere conto delle comunicazioni esistenti sui flussi di capitali illeciti, prima di adottare le decisioni relative alla concessione del sostegno al bilancio;

55.

si compiace della dichiarazione della Commissione secondo cui occorre attribuire un maggior rilievo nell’ambito del sostegno al bilancio alla lotta contro la frode e la corruzione, in particolare nel valutare il criterio di ammissibilità alla gestione delle finanze pubbliche in termini di sostegno al bilancio; sollecita pertanto la Commissione a tenere conto delle comunicazioni esistenti sui livelli di corruzione e frode, prima di adottare le decisioni relative alla concessione del sostegno al bilancio; insiste sul fatto che un organismo nazionale di audit indipendente deve essere una condizione per concedere sostegno al bilancio;

56.

prende atto che i programmi relativi alla buona governance vengono finanziati allo scopo di sostenere i paesi in via di sviluppo nella loro lotta contro la frode, la corruzione e la cattiva gestione finanziaria; invita la Commissione, tenendo presente che un sistema giudiziario privo di corruzione è una condizione sine qua non per garantire buona governance e Stato di diritto, a porre un particolare accento sui programmi di riforma del sistema giudiziario; riconosce inoltre che nel 2011 la Commissione ha completato una valutazione tematica sulla riforma del sistema giudiziario e di sicurezza; chiede alla Commissione di pubblicare i risultati della valutazione;

57.

riconosce che il tasso di esborso relativamente basso per i pagamenti di sostegno al bilancio a titolo del FES nel 2011 è una diretta conseguenza di una valutazione più approfondita dell’osservanza, da parte dei governi partner, dei criteri di ammissibilità e/o degli indicatori di rendimento, che ha portato la Commissione a non erogare un totale di 200 milioni di EUR in 16 paesi ACP nei quali erano stati registrati progressi insufficienti a fronte degli obiettivi predefiniti; accoglie con favore il nuovo approccio al sostegno dell’Unione europea al bilancio (22), introdotto nel mese di ottobre 2011, che contribuisce a rafforzare i meccanismi di responsabilità nazionale nei paesi ACP; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento i primi risultati relativi all’efficacia di questo nuovo approccio quando le nuove linee guida saranno state pienamente applicate;

58.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione e agli Stati membri di istituire un registro pubblico che elenchi in maniera trasparente gli accordi, le procedure e gli indicatori di sviluppo relativi al sostegno al bilancio (23);

59.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione di fornire relazioni regolari sul conseguimento degli obiettivi definiti in relazione al sostegno al bilancio dell’Unione e sui problemi specifici incontrati in alcuni paesi beneficiari; invita la Commissione a garantire che il sostegno al bilancio sia ridotto o sospeso quando non siano raggiunti obiettivi chiari;

Aiuti dell’Unione ad Haiti

60.

sollecita la Commissione a rendere pubblici gli indicatori di prestazione relativi al sostegno al bilancio alla Repubblica di Haiti e le relative valutazioni delle prestazioni del governo di Haiti per l’idoneità al sostegno al bilancio, incentrandosi sui seguenti criteri: a) quadro macroeconomico stabile; b) politiche e riforme nazionali o settoriali incentrate sulla crescita sostenibile e sulla riduzione della povertà; c) gestione finanziaria pubblica, ivi compresa la lotta alla corruzione; d) trasparenza e controllo del bilancio, anche rispetto all’opinione pubblica;

61.

chiede alla Commissione di applicare in modo trasparente, a decorrere dal 2013, al sostegno al bilancio per il governo di Haiti i nuovi criteri relativi al sostegno al bilancio presentati nel documento della Commissione «Il futuro approccio al sostegno dell’Unione europea al bilancio dei paesi terzi»;

62.

si rammarica della mancata sostenibilità di alcuni progetti, sottolineando che questi ultimi devono essere principalmente finalizzati alla creazione di posti di lavoro e a garantire una crescita sostenibile, che consentirebbe allo Stato di Haiti di incrementare le entrate ai fini di una minore dipendenza dall’assistenza estera;

63.

invita la Commissione a fornire una valutazione sulla sostenibilità dei progetti finanziati dall’Unione ad Haiti sulla base di una prospettiva quinquennale e a riferire annualmente alle autorità di discarico;

64.

sollecita la Commissione a proseguire gli sforzi per rafforzare il governo e l’amministrazione di Haiti; chiede alla Commissione di riferire in merito alla situazione e alle azioni intraprese;

65.

deplora l’insufficiente grado di coordinamento tra la delegazione dell’Unione e la rappresentanza dell’Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea della Commissione; è favorevole a un coordinamento rafforzato tra tutti i soggetti dell’Unione nel paese; sollecita pertanto la Commissione a garantire una maggiore coerenza e complementarità tra l’aiuto umanitario e l’aiuto allo sviluppo, a livello sia programmatico sia pratico;

66.

sollecita la Commissione ad assicurare che la rinviata prima valutazione d’impatto globale del programma di aiuti dell’UE ad Haiti sia realizzata nel 2013;

67.

insiste sul fatto che, giacché attualmente è impossibile, sia per il Parlamento, sia per i cittadini dell’Unione, accedere ad informazioni sui risultati ottenuti dai programmi e dai progetti finanziati dall’Unione ad Haiti, la Commissione deve migliorare in maniera sostanziale la propria politica sull’accesso del pubblico al monitoraggio di programmi e progetti entro la fine del 2013;

Cooperazione con le organizzazioni internazionali

68.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia riscontrato che la maggior parte degli errori relativi ai pagamenti è stata rilevata nelle sovvenzioni e negli accordi di sovvenzionamento con organizzazioni internazionali, laddove il 58 % delle transazioni sottoposte ad audit ha evidenziato la presenza di errori; ritiene pertanto che le clausole di salvaguardia per l’attuazione dei controlli e la verifica dei fondi dell’Unione ai sensi della gestione condivisa non siano soddisfacenti e chiede a tutte le parti coinvolte di porre rimedio a questa situazione;

69.

si rammarica per il fatto che ci sia voluto così tanto tempo al gruppo della Banca mondiale per condividere con i servizi della Commissione le proprie relazioni di audit interno; esprime rammarico per il fatto che sinora non vi siano state soluzioni e procedure sostenibili per la fornitura delle necessarie informazioni finanziarie da parte del gruppo della Banca mondiale alle istituzioni dell’Unione in ciascun singolo caso; chiede al gruppo della Banca mondiale e alla Commissione di concludere rapidamente e in modo soddisfacente le discussioni in questo settore; chiede alla Commissione di informare il Parlamento degli sviluppi di queste discussioni;

70.

concorda con la Commissione sul fatto che ove non si trovi una soluzione sostenibile per la fornitura delle necessarie informazioni finanziarie da parte del gruppo della Banca mondiale alle pertinenti istituzioni dell’Unione, ciò avrà ripercussioni sulla futura cooperazione con il gruppo della Banca mondiale; invita la Commissione, nel caso in cui non si identifichi una soluzione, a interrompere sovvenzioni e accordi di sovvenzionamento con il gruppo della Banca mondiale;

Lo strumento per gli investimenti

71.

ricorda che i fondi assegnati allo strumento per gli investimenti dal 9o e dal 10o FES ammontavano a 3 185,5 milioni di EUR per i paesi ACP e i PTOM;

72.

ribadisce il proprio rammarico per il fatto che lo strumento per gli investimenti non sia coperto dalla dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti o dalla procedura di discarico del Parlamento, benché le operazioni siano eseguite dalla BEI per conto e a rischio dell’Unione, utilizzando le risorse del FES;

73.

accoglie con favore la buona cooperazione della dirigenza della BEI con il Parlamento nel contesto della procedura annuale di discarico relativa al FES, sotto forma di scambio di opinioni durante le riunioni delle commissioni parlamentari;

74.

accoglie con favore l’introduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012, del nuovo «Results Measurement Framework (REM)» per tutte le sue operazioni al di fuori dell’Unione, che fornirà una valutazione ex ante dei contributi previsti agli obiettivi di sviluppo dell’Unione e per paese (1o pilastro), la qualità prevista e i risultati delle operazioni, ivi compresi i risultati economici, sociali, ambientali e istituzionali del progetto (2o pilastro), e la prevista addizionalità della BEI relativa alle alternative di mercato (3o pilastro), nonché per il monitoraggio degli indicatori fintantoché il progetto non sia stato pienamente attuato e sia operativo e i primi risultati dello sviluppo siano quantificabili; si aspetta che la BEI fornisca la prima valutazione del funzionamento del REM nel contesto della procedura di discarico relativa all’esercizio 2012;

75.

ribadisce la propria richiesta alla BEI di collegare il finanziamento dei progetti in modo più diretto alla riduzione della povertà e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, ai diritti umani, alla democrazia, alla buona governance, alla responsabilità sociale delle imprese, al lavoro dignitoso e ai principi ambientali;

76.

accoglie con favore l’obiettivo dichiarato della BEI per quanto riguarda la garanzia di una politica dei prestiti restrittiva rispetto al finanziamento delle nuove centrali elettriche alimentate a carbone e a lignite; sollecita la BEI ad attuare tale politica;

77.

accoglie con favore le misure adottate dalla BEI in risposta alle richieste del Parlamento di maggiore trasparenza, sotto forma di pubblicazione di ogni nuovo prestito sul proprio sito Web prima dell’approvazione da parte del consiglio di amministrazione, indicando altresì sul sito ciascun intermediario finanziario che beneficia di un aiuto BEI (recapiti inclusi), e chiedendo agli intermediari dei prestiti BEI per le piccole e medie imprese (PMI) di realizzare un’apposita pagina sul prodotto sul proprio sito Web, a beneficio della comunità delle PMI;

78.

ricorda che l’accordo tripartito tra la Commissione, la BEI e la Corte dei conti definisce il ruolo della Corte dei conti in relazione al controllo dei FES gestiti dalla BEI; ribadisce il proprio invito alla Corte dei conti a presentare una relazione speciale sull’efficacia e l’efficienza dei FES gestiti dalla BEI dal punto di vista della riduzione della povertà;

79.

nota altresì che l’attuale consiglio di amministrazione della BEI è costituito da 8 donne e 20 uomini; sollecita gli Stati membri a prendere in considerazione la designazione di candidati di entrambi i sessi, al fine di conseguire una rappresentanza più equilibrata dal punto di vista del genere in seno al consiglio di amministrazione della BEI;

Iscrizione in bilancio del FES

80.

sottolinea la necessità della prevedibilità degli aiuti e del controllo democratico, ottenibili soltanto se il FES entra a far parte del bilancio generale dell’Unione europea; sottolinea che l’iscrizione in bilancio ridurrebbe i costi di transazione e semplificherebbe le procedure contabili e dei sistemi di informazione, grazie all’introduzione di una sola serie di norme amministrative e strutture decisionali invece di due; sottolinea che l’iscrizione in bilancio del FES non implica la possibilità di ridurre la spesa totale a favore della cooperazione allo sviluppo;

81.

si compiace dell’impegno della Commissione (24) a proporre l’iscrizione in bilancio del FES per il 2020, quando scadrà l’accordo di Cotonou; si attende che la Commissione onori questo impegno e adotti misure atte a facilitare l’integrazione del FES nel bilancio dell’Unione a partire dal QFP post-2020; è del parere che, alla luce dell’attuale crisi economica e di bilancio, il rischio che l’iscrizione in bilancio del FES porti a una riduzione del livello globale di finanziamento a favore della cooperazione con i partner ACP sia al momento troppo elevato; insiste, quindi, affinché, ove l’iscrizione in bilancio debba essere presa in considerazione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020, essa comprenda il trasferimento dell’intera dotazione finanziaria del FES come proposto dalla Commissione (30,3 miliardi di EUR ai prezzi del 2011) (25) alla rubrica 4 (Ruolo mondiale dell’Europa) e non venga in alcun caso utilizzata come pretesto per ridurre i massimali di spesa complessivi per l’azione esterna dell’Unione in generale, e per l’assistenza allo sviluppo in particolare;

82.

accoglie con favore l’impegno della Commissione ad allineare i diritti di controllo del Parlamento relativi al FES a quelli che l’istituzione dispone in merito al bilancio generale dell’Unione, in particolare per quanto riguarda lo Strumento di cooperazione allo sviluppo; sollecita la Commissione a presentare senza indugio proposte concrete in tal senso e ad avviare un dialogo per stabilire le modalità precise del futuro controllo del Parlamento sul processo decisionale strategico per quanto riguarda il FES.

(1)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 243.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)   GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(5)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1, e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

(6)   GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

(7)   GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(8)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(9)   GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 373.

(10)   GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 100.

(11)   GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(12)   GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.

(13)   GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

(14)  Relazione annuale della Commissione sulla gestione finanziaria dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo (FES) per l’esercizio 2011,

(15)   GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 37.

(16)  Comunicazione della Commissione del 21 aprile 2010 dal titolo «Fiscalità e sviluppo: Cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria».

(17)  Ibidem.

(18)  Relazioni speciali della Corte dei conti europea n. 1/2010 e n. 13/2011

(19)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione annuale 2012 sulle politiche di sviluppo e di assistenza esterna dell’Unione europea e sulla loro attuazione nel 2011», pag. 67.

(20)  Idem, pag. 90.

(21)  Idem, pag. 113.

(22)  Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 al titolo «Il futuro approccio al sostegno dell’Unione europea al bilancio dei paesi terzi».

(23)  Come richiesto al paragrafo 52 della risoluzione del Parlamento del 5 luglio 2011 sul futuro del sostegno finanziario dell’UE ai paesi in via di sviluppo [testi approvati, P7_TA(2011)0317] e al paragrafo 42 della relazione sul discarico per l’esercizio 2010.

(24)  Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia Europa 2020».

(25)  Ibid.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/159


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti relativi all’esecuzione del bilancio dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011

(2013/553/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione [SWD(2012)330 e SWD(2012)340],

visti i rendiconti finanziari e i conti di gestione relativi all’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011 [COM(2012)435 — C7-0223/2012],

vista la relazione annuale della Commissione del 26 aprile 2012 sulla gestione finanziaria dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011,

viste le informazioni finanziarie sui fondi europei di sviluppo [COM(2012)386],

viste la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte della Commissione, e le relazioni speciali (1) della Corte dei conti,

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti (2) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

viste le raccomandazioni del Consiglio del 4 febbraio 2013 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2011 (05190/2012 — C7-0083/2013, 05191/2012 — C7-0084/2013, 05192/2012 — C7-0085/2013),

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000  (3) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005  (4),

vista la decisione del Consiglio 2001/822/CE del 27 novembre 2001 relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (5), come modificata dalla decisione del Consiglio 2007/249/CE (6),

visto l’articolo 33 dell’accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (7),

visto l’articolo 32 dell’accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare (PTOM) cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (8),

viste le comunicazioni della Commissione del 21 aprile 2010 dal titolo «Fiscalità e sviluppo — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria» e del 13 ottobre 2011, dal titolo «Il futuro approccio al sostegno dell’Unione europea al bilancio dei paesi terzi»,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (9),

visto l’articolo 119 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al 9o Fondo europeo di sviluppo (10),

visto l’articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (11),

visti l’articolo 76, l’articolo 77, terzo trattino, e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0062/2013),

1.   

constata che i conti annuali definitivi dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo si presentano come figurano nella tabella 2 della relazione annuale della Corte dei conti;

2.   

approva la chiusura dei conti relativi all’esecuzione del bilancio dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2011;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 344 del 12.11.2012, pag. 243.

(2)   GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)   GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(5)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1, e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

(6)   GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

(7)   GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(8)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(9)   GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(10)   GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.

(11)   GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/161


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2011

(2013/554/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (4), in particolare l’articolo 24,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0068/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (4), in particolare l’articolo 24,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0068/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («l’Agenzia») relativi all’esercizio 2011 nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

B.

considerando che l’Agenzia si è spostata da Bruxelles alla sede di Lubiana, Slovenia, il 1o febbraio 2011, ha ufficialmente avviato le sue attività il 3 marzo 2011 e raggiunto l’autonomia finanziaria l’8 marzo 2011;

C.

considerando che il bilancio complessivo dell’Agenzia per l’esercizio 2011 è ammontato a 4 792 345 EUR e che il contributo dell’Unione europea al bilancio dell’Agenzia per il 2011 è stato di 4 362 607,98 EUR (6);

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

ricorda che il contributo iniziale dell’Unione per il 2011 è ammontato a 4 362 607,98 EUR; osserva che il 2011 è stato il primo anno di autonomia finanziaria dell’Agenzia;

2.

osserva dai conti annuali che il bilancio iniziale dell’Agenzia per il 2011 ammontava a 5 119 000 EUR (compreso il contributo di 119 000 EUR dell’Associazione europea di libero scambio);

3.

constata dai conti annuali che gli stanziamenti sono stati impegnati a un tasso del 67 %, mentre i pagamenti hanno raggiunto un livello pari al 74 % del totale degli stanziamenti gestiti;

Stanziamenti riportati

4.

prende atto con preoccupazione dell’osservazione della Corte dei conti in merito al fatto che l’elevato livello di stanziamenti non utilizzati e di riporti, nonché il basso livello dei pagamenti sono indicativi di carenze nella pianificazione e nell’esecuzione del bilancio e sono contrari al principio di bilancio dell’annualità;

5.

accetta la spiegazione fornita dall’Agenzia secondo la quale, durante il primo anno di attività, ha dovuto assumere la maggior parte del personale, il che ha implicato un ritardo nell’avvio delle posizioni aperte e un conseguente impatto considerevole sul tasso di esecuzione del bilancio dell’Agenzia e sulle stime delle esigenze in materia di appalti, fattori che hanno portato a una concentrazione di procedure di appalto verso la fine dell’anno; prende atto che tale situazione, a sua volta, ha determinato un elevato livello di riporti al fine di rispettare gli impegni giuridici e di bilancio sottoscritti;

6.

osserva che l’Agenzia ha dichiarato di trovarsi attualmente in una posizione molto migliore ai fini dell’esecuzione dei compiti affidatile e del corrispondente bilancio e la invita a dare seguito alla questione e a riferirne in merito all’autorità di discarico;

Pagamenti irregolari

7.

osserva con preoccupazione che nel 2011 l’Agenzia ha erogato indennità giornaliere per un valore di 10 839 EUR agli esperti distaccati che erano cittadini dello Stato in cui ha sede l’Agenzia, e che questi pagamenti erano in violazione delle norme relative al distacco degli esperti nazionali, adottate dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, in base alle quali tali indennità sono concesse solo ad agenti temporanei che non siano cittadini dello Stato membro in cui prestano servizio;

8.

osserva che l’Agenzia aveva già interrotto il pagamento delle indennità in suddetti casi; chiede tuttavia all’Agenzia, vista l’irregolarità dei pagamenti menzionati, di dare seguito alla questione, valutare le possibilità di recupero delle indennità giornaliere indebitamente versate e riferirne in merito all’autorità di discarico;

Procedure di assunzione

9.

prende atto dall’osservazione della Corte dei conti secondo la quale vi sono margini di miglioramento per quanto attiene alla trasparenza delle procedure di assunzione; chiede all’Agenzia di seguire la questione e di riferire all’autorità di discarico in merito alle azioni adottate; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto dei funzionari potrebbero imporre un considerevole onere amministrativo; incoraggia quindi la Commissione a prevedere un certo grado di semplificazione, in conformità con l’articolo 110 dello Statuto dei funzionari per quanto riguarda le agenzie;

10.

segnala che, sebbene l’assunzione di personale permanente sia stata completata, nell’Agenzia restano carenze legate al numero di esperti nazionali distaccati e che sussistono dubbi sulle competenze tecniche di parte del personale, che sono all’origine di incertezze nei lavori dell’Agenzia; chiede all’Agenzia di seguire la questione e di riferire all’autorità di discarico in merito alle azioni adottate;

11.

chiede all’Agenzia di migliorare la cooperazione con gli organi nazionali di regolamentazione, specialmente al fine di garantire che i lavori siano organizzati sulla base di principi di efficienza e di fissare una sede permanente, che consenta sia all’Agenzia sia agli organi nazionali di regolamentazione di realizzare risparmi sostanziali e di dare soluzione tempestiva ai problemi legati ai trasporti e alle risorse limitate;

12.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (7) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Relazione annuale di attività dell’ACER per il 2011, pag. 85-91.

(7)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

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L 308/164


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2011

(2013/555/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (4), in particolare l’articolo 24,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0068/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/165


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l’esercizio 2011

(2013/556/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Organismo (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (4), e in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0066/2013),

1.   

concede al direttore amministrativo dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Organismo per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore amministrativo dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 8.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Organismo (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (4), e in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0066/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell’affidabilità dei conti annuali dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («l’Organismo») per l’esercizio finanziario 2011, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

B.

considerando che, in conformità della decisione 2010/349/UE adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 31 maggio 2010, relativa alla sede dell’ufficio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (6), l’Ufficio del BEREC («l’Ufficio») ha sede a Riga, in Lettonia; considerando che l’Ufficio ha firmato l’accordo relativo alla propria sede il 24 febbraio 2011, è diventato pienamente operativo nel corso del 2011 ed ha acquisito autonomia finanziaria il 12 settembre 2011;

C.

considerando che il bilancio complessivo dell’Organismo per l’esercizio 2011, ossia 1 178 785,60 EUR, è stato interamente finanziato mediante un contributo dell’Unione (7);

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

ricorda che il contributo iniziale dell’Unione al bilancio dell’Ufficio per il 2011 ammontava a 1 178 785,60 EUR; nota che si trattava del primo anno in cui l’Ufficio era autonomo sul piano finanziario;

2.

prende atto dell’osservazione della Corte secondo cui il bilancio 2011 dell’Ufficio, adottato dal comitato di gestione, presentava gli stanziamenti solo per titoli e capitoli senza una suddivisione in articoli e voci e che tale situazione è pertanto in contraddizione con il principio di specificità; nota che nella sua risposta l’Ufficio indica che il suo bilancio per il 2012 è già suddiviso in articoli e voci;

3.

osserva dai conti annuali dell’Ufficio che gli stanziamenti sono stati impegnati a un tasso del 63,4 %, mentre i pagamenti hanno raggiunto un livello del 70,1 % del totale degli stanziamenti gestiti (ovvero il 44,5 % di stanziamenti disponibili);

Stanziamenti riportati

4.

nota con preoccupazione che la Corte dei conti ha identificato 21 casi, per un valore totale di 94 120 EUR, in cui gli stanziamenti riportati al 2012 non corrispondevano agli impegni giuridici e in cui tali riporti erano pertanto irregolari;

5.

accetta la spiegazione dell’Ufficio secondo cui la fase di avvio ha reso difficile elaborare previsioni corrette dei riporti e l’esecuzione del bilancio è attualmente sottoposta ad uno stretto controllo; prende atto dell’osservazione dell’Ufficio secondo cui alla fine del 2012 dovevano essere fornite istruzioni e dovevano essere raccolte le informazioni rilevanti presso le unità al fine di disimpegnare gli impegni non utilizzati; invita l’Ufficio a riferire all’autorità competente per il discarico se ciò è avvenuto;

Norme di controllo interno

6.

richiama l’attenzione dell’Ufficio sull’osservazione della Corte dei conti secondo cui l’Ufficio non aveva adottato ed attuato tutte le norme di controllo interno, in particolare non era stato introdotto un registro centrale per le fatture, né un registro delle eccezioni;

7.

prende atto della dichiarazione dell’Ufficio secondo cui l’attuale piano di attuazione delle norme di controllo interno concerne la definizione dei termini relativi alla realizzazione delle diverse norme nel periodo da novembre 2011 a gennaio 2013; nota che la registrazione delle fatture e delle eccezioni è stata effettuata dal 18 giugno 2012 con un impatto sulle ulteriori registrazioni del 2012 e che erano in corso i preparativi delle istruzioni amministrative rilevanti; invita l’Ufficio a tenere informata l’autorità competente per il discarico in merito ai progressi compiuti su tali questioni;

Procedure di assunzione

8.

nota che secondo la Corte dei conti è necessario migliorare la trasparenza delle procedure di assunzione; osserva che l’Ufficio ha risposto che nel giugno 2012 ha aggiornato le linee guida sulle procedure di assunzione per rispondere alle risultanze della Corte; invita l’Ufficio a seguire la questione e a riferire in merito all’autorità competente per il discarico sulle misure adottate; ritiene che alcune disposizioni dello statuto dei funzionari possano comportare un onere amministrativo considerevole; invita pertanto la Commissione a consentire un certo grado di semplificazione ai sensi dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari per quanto riguarda le agenzie;

9.

rinvia, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (8) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 8.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 156 del 23.6.2010, pag. 12.

(7)  Conti annuali definitivi dell’Ufficio BEREC 2011, pag. 29.

(8)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

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L 308/168


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l’esercizio 2011

(2013/557/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Organismo (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (4), e in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0066/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore amministrativo dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 8.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/169


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2011

(2013/558/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte del Centro (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio del 28 novembre 1994 relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0069/2013),

1.   

concede il discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esecuzione del bilancio del Centro per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 12.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte del Centro (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio del 28 novembre 1994 relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0069/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevole garanzia dell’affidabilità dei conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea («il Centro») per l’esercizio finanziario 2011 e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

B.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore del Centro per l’esecuzione del bilancio del Centro per l’esercizio 2010 (6) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento ha, tra l’altro:

esortato il Centro a garantire la conformità all’articolo 60 del suo regolamento finanziario adottando decisioni di finanziamento per le spese operative; chiesto in particolare al Centro di prevedere controlli più rigorosi nel processo di pianificazione degli appalti;

esortato il Centro ad analizzare il flusso di dati e gli strumenti utilizzati per la pianificazione di bilancio e a prevedere controlli; osservato, a tale proposito, che la pianificazione di bilancio del Centro si basa su tabelle Excel e su controlli manuali o sistemici dei dati che potrebbero comportare errori di calcolo e una pianificazione errata delle spese e, in ultima analisi, incidere negativamente sulla fissazione dei prezzi del Centro;

osservato che, delle 12 raccomandazioni «molto importanti» dell’IAS, il Centro ha respinto quella relativa all’informativa finanziaria; invitato il Centro a comunicare all’autorità di discarico i motivi di tale decisione;

C.

considerando che il bilancio definitivo del Centro per l’esercizio 2011 ammontava a 51 299 000 EUR rispetto a 55 928 077 EUR nel 2010, il che rappresenta una riduzione dell’8,27 %,

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

osserva che il bilancio del Centro comprende entrate costituite dai pagamenti effettuati dagli organismi per i quali il Centro lavora e dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione con i quali è stata concordata una collaborazione in cambio del lavoro svolto, comprese le attività interistituzionali, nonché altre entrate;

2.

rammenta che il bilancio del Centro per il 2011 ammontava a 51 299 000 EUR e che il risultato dell’esecuzione di bilancio è sceso a 1 201 339,13 EUR nel 2011, rispetto a 8 319 397,02 EUR nel 2010, il che rappresenta una diminuzione dell’85,56 %; riscontra inoltre dalla relazione della Corte dei conti che la diminuzione è principalmente imputabile a un calo delle entrate del 15 %, che rispecchia la nuova politica dei prezzi del Centro tesa ad allineare il prezzo dei prodotti al loro costo;

3.

riscontra dalla relazione della Corte dei conti che l’eccedenza di bilancio accumulata è diminuita da 9 231 709,81 EUR nel 2010 a 2 973 348,94 nel 2011 e che tale riduzione è l’effetto netto dell’eccedenza di bilancio dell’esercizio 2011 e degli accantonamenti alla riserva per la stabilizzazione dei prezzi e per investimenti eccezionali;

4.

prende atto dalla relazione annuale di attività del Centro che nel suo bilancio iniziale per il 2011 un importo di 46 956 800 EUR è stato oggetto di un bilancio rettificativo adottato dal consiglio di amministrazione il 13 ottobre 2011; riconosce, in particolare, che il bilancio rettificativo aveva un duplice scopo:

iscrivere l’eccedenza di bilancio degli anni precedenti, segnatamente 9 231 709,81 EUR, e utilizzare tale eccedenza per creare due riserve eccezionali, una per lo sviluppo di uno strumento più efficace per la gestione delle richieste di traduzione (il programma E-CdT) (4 325 709,81 EUR) e l’altra per consentire al Centro di mantenere stabili i prezzi nel 2012 e nel 2013 (4 906 000 EUR),

riequilibrare il bilancio a seguito di una significativa diminuzione delle previsioni dei clienti;

5.

rileva inoltre che l’importo della riserva per la stabilità dei prezzi era inferiore a quella proposta, in quanto si sono dovuti utilizzare 1,8 milioni di EUR dell’eccedenza per compensare il calo delle entrate versate dai clienti verificatosi già nel 2011, e che pertanto l’importo finale della riserva era pari a soli 7,4 milioni di EUR;

Impegni

6.

riscontra dalla relazione annuale di attività che gli impegni totali di cui al Titolo I hanno raggiunto il 95,12 % per il 2011, il che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al 2010 quando soltanto il 91,5 % del bilancio è stato utilizzato (85 % nel 2009); rileva, inoltre, che i riporti sono limitati, dato che rappresentano soltanto l’1,32 % degli impegni;

7.

riscontra dalla relazione annuale di attività che gli impegni totali di cui al Titolo II hanno raggiunto il 94,44 % per il 2011, il che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al 2010 quando soltanto l’86,30 % del bilancio è stato impegnato (88 % nel 2009);

8.

prende atto dalla relazione annuale di attività che, per il Titolo III, il 99,4 % del bilancio è stato impegnato entro la fine dell’esercizio 2011, rispetto all’80,5 % nel 2010, e che tale livello elevato di esecuzione del bilancio è il risultato dei tagli apportati nel bilancio rettificativo;

Risorse umane

9.

riscontra dalla relazione annuale di attività che entro la fine del 2011 sono stati coperti 205 posti dell’organigramma, pari al 91,1 % del numero totale di posti previsti; rileva inoltre che, in sintonia con i continui sforzi del Centro volti a ottimizzare i metodi di lavoro e ridurre i costi, nel 2011 è stata effettuata una nuova valutazione di tutti i posti del Centro che ha portato a una riduzione di cinque posti a partire dal 2012 (tenendo conto di tale riduzione, l’organigramma risulterebbe coperto al 93,18 %);

10.

osserva che durante l’esercizio, quattro membri del personale si sono avvalsi dell’opportunità della mobilità interna e hanno cambiato lavoro presso il Centro;

Protezione dei dati

11.

prende atto che nel 2011, al fine di accrescere l’indipendenza della funzione, il Centro ha nominato un nuovo responsabile della protezione dei dati; rileva che nel 2011 vi sono state quattro notifiche per un controllo preventivo presentate al Garante europeo della protezione dei dati, segnatamente nell’ambito della videosorveglianza, della procedura disciplinare, della politica antimolestie e della procedura di certificazione; rileva inoltre che per la videosorveglianza il caso si è concluso con parere favorevole, per le procedure disciplinari e antimolestie il Garante ha chiesto e ottenuto informazioni complementari, mentre per la certificazione si attende ancora il responso del Garante; invita il Centro a tenere informata l’autorità di discarico circa lo stato di avanzamento delle notifiche;

Procedure di aggiudicazione degli appalti

12.

prende atto che nel 2010, conformemente all’articolo 60 del suo regolamento finanziario, il Centro ha elaborato il piano per gli appalti per il 2011 che costituisce la decisione di finanziamento del consiglio di amministrazione del Centro; rileva altresì che il piano è parte integrante del programma di lavoro 2011 del Centro, approvato dal consiglio di amministrazione il 27 ottobre 2010;

Sistema contabile

13.

riconosce che nel maggio 2012 il Centro ha applicato la contabilità per competenza, che è il sistema contabile utilizzato dalla Commissione per la contabilità di bilancio, e che il contabile adotterà in via definitiva la convalida del sistema contabile nel primo trimestre del 2013; invita il Centro a informare l’autorità di discarico in merito alla situazione relativa alla convalida del sistema contabile;

14.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (7) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 12.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 141.

(7)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

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L 308/173


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2011

(2013/559/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte del Centro (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0069/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 12.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/174


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2011

(2013/560/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte del Centro (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (4), in particolare l’articolo 12 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0073/2013),

1.   

concede il discarico al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esecuzione del bilancio del Centro per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 17.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte del Centro (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (4), in particolare l’articolo 12 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0073/2013),

A.

considerando che il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale («il Centro»), con sede a Salonicco, è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75;

B.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell’affidabilità dei conti annuali del Centro relativi all’esercizio 2011, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

C.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore del Centro per l’esecuzione del bilancio del Centro per l’esercizio 2010 (6) e che, nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, il Parlamento, tra l’altro:

ha rilevato l’impegno del Centro a esaurire nel 2012 i contributi di Norvegia e Islanda per gli anni precedenti; ha invitato il Centro a tenere informata l’autorità competente per il discarico circa l’utilizzo dei contributi in questione;

ha accolto positivamente l’impegno del Centro a ridurre ulteriormente i propri riporti monitorando mediante modelli standardizzati l’esecuzione del bilancio (impegni, pagamenti) e le procedure di appalto;

ha esortato il Centro a compiere ulteriori sforzi per ridurre i riporti di stanziamenti al fine di rispettare maggiormente il principio dell’annualità di bilancio; ha ricordato al Centro che ciò può essere conseguito migliorando i suoi sistemi di programmazione e di monitoraggio e anticipando, all’interno dell’anno di calendario, l’avvio delle procedure di appalto;

ha invitato il Centro a ridurre per quanto possibile gli storni di stanziamenti d’impegno effettuati dal Centro tra linee di bilancio al fine di applicare il principio della specializzazione di bilancio;

ha rilevato che il sistema di misurazione dei risultati (PMS) del Centro è stato messo integralmente in atto e ha incoraggiato il Centro a sviluppare ulteriormente valutazioni qualitative a complemento degli indicatori PMS, di natura più quantitativa;

ha invitato il Centro a tenere informata l’autorità competente per il discarico in merito ai progressi nell’attuazione delle rimanenti raccomandazioni formulate dal Servizio di audit interno (SAI);

D.

considerando che il bilancio definitivo del Centro per l’esercizio 2011 è stato pari a 18 870 845 EUR rispetto ai 18 250 000 EUR del 2010, il che rappresenta un incremento del 3,21 %;

E.

considerando che il contributo dell’Unione al bilancio del Centro per l’esercizio 2011 è stato pari a 16 987 000 EUR rispetto ai 16 920 000 EUR del 2010, il che rappresenta un incremento dello 0,39 %;

F.

considerando che il risultato economico dell’esercizio è stato negativo per – 483 296,74 EUR;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

rileva dai conti annuali del Centro per l’esercizio 2011 che è stato autorizzato un bilancio rettificativo di un importo di 1 106 655 EUR, per un bilancio totale di 18 870 845 EUR dopo le modifiche apportate;

2.

prende atto del parere del consiglio di amministrazione del Centro sui conti annuali per il 2011, secondo il quale il bilancio finanziato dal contributo dell’Unione nel 2011 sarebbe stato completamente eseguito;

3.

osserva che il Centro percepisce contributi annuali da due paesi terzi che beneficiano dei suoi lavori; rileva che il contributo della Norvegia e dell’Islanda al bilancio del Centro per l’esercizio 2011 ammontava a 407 066,59 EUR; ricorda che questi fondi sono gestiti come entrate con destinazione specifica e devono pertanto essere assegnati a determinati progetti; si compiace del fatto che nel 2011 l’obiettivo è stato raggiunto ed è stato eseguito il 100 % del bilancio previsto; invita il Centro a tenere informata l’autorità di discarico circa l’utilizzo di tali contributi;

4.

si compiace della messa a punto di un insieme organico di processi atti a monitorare e a riferire in merito all’attuazione del programma di lavoro annuale e l’assegnazione delle risorse; rileva, tuttavia, che occorrono ulteriori miglioramenti dato che 67 su un totale di 77 storni di bilancio sono stati effettuati alla fine del 2011, il che dimostra le lacune nella programmazione di bilancio e nella pianificazione del programma; chiede che siano adottate misure strutturali per porre rimedio alla situazione;

5.

plaude al fatto che gli stanziamenti di pagamento cancellati sono scesi dal 14 % nel 2010 al 5,2 % nel 2011;

Stanziamenti riportati

6.

rileva dai conti annuali che 0,9 milioni di EUR (5 %) sono stati riportati al 2012; osserva inoltre che i riporti comprendono 0,6 milioni di EUR di stanziamenti per il titolo II «Spese amministrative» (37 % degli stanziamenti totali del titolo II); invita il Centro a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per rimediare a tale carenza, poiché l’eccessivo livello dei riporti per il titolo II è in contrasto con il principio dell’annualità di bilancio;

7.

osserva che il Centro ha utilizzato stanziamenti dissociati per il titolo III fin dal 2004, il che spiega perché, nel calcolo dell’esecuzione del bilancio, non risultano riporti di stanziamenti per le attività operative diversi dai riporti non automatici approvati dal consiglio di amministrazione;

Storni

8.

prende atto che il Centro, a norma dell’articolo 23 del regolamento finanziario, ha stornato 699 920 EUR dal titolo I ai titoli II e III (rispettivamente 204 620 EUR e 495 300 EUR); invita il Centro a informare l’autorità di discarico in merito alle misure da adottare per rimediare a tale carenza poiché la situazione fa emergere lacune nella pianificazione e nella programmazione di bilancio ed è in contrasto con il principio della specializzazione di bilancio;

Sovvenzioni

9.

apprende dalla Corte dei conti che le sovvenzioni erogate dal Centro, su base annuale, per l’istruzione e la formazione professionali ammontano a circa 1 milione di EUR; osserva inoltre che si sono registrati considerevoli ritardi nella chiusura delle sovvenzioni per l’esercizio 2010, a causa della presentazione tardiva, da parte dei beneficiari, delle rispettive relazioni finali sulle attività e a causa dei ritardi nella verifica di tali relazioni e nell’erogazione dei pagamenti finali da parte del Centro; invita il Centro a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per rimediare a tale carenza;

10.

riconosce che, secondo il Centro, i ritardi nel pagamento del saldo finale delle sovvenzioni per il 2010, effettuato nel 2011, sono stati dovuti a un programma di lavoro particolarmente carico durante il 2010, insieme a una temporanea carenza del personale che coordina la rete a causa di assenze a lungo termine impreviste;

Risorse umane

11.

prende atto del fatto che, al 31 dicembre 2011, erano coperti 97 dei 101 posti previsti dall’organico;

12.

accoglie favorevolmente il fatto che nel 2010 il Centro abbia messo definitivamente a punto uno strumento online per le assunzioni (RECON), che gli permetterà di accelerare i tempi e l’efficacia delle sue assunzioni;

13.

deplora il fatto che la procedura di assunzione per il nuovo direttore non sia andata a buon fine e che tale posto, vacante dal 15 ottobre 2010, non sia stato coperto nel corso del 2012;

Prestazioni

14.

osserva con soddisfazione che il Centro ha messo a disposizione, come richiesto dall’autorità di discarico, diagrammi di Gantt per tutte le attività operative essenziali del 2011;

15.

rileva dai conti annuali che il sistema di misurazione dei risultati (PMS) è stato messo integralmente in atto e incoraggia il Centro a sviluppare ulteriormente valutazioni qualitative a complemento degli indicatori PMS, di natura più quantitativa;

16.

invita la Commissione, insieme alla Fondazione europea per la formazione professionale, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, ad esplorare ulteriormente le sinergie che esistono tra tali agenzie e a riferire all’autorità di discarico in merito a una possibile maggiore integrazione di queste quattro agenzie; invita le suddette agenzie e la Commissione a valutare se una più intensa cooperazione possa portare a economie di scala e all’ottimizzazione dei relativi risultati;

Cooperazione con la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

17.

constata che nel novembre 2009 l’accordo di cooperazione tra il Centro e l’ETF è stato rinnovato per il periodo 2010-2013; prende atto che ogni anno, nell’ambito del quadro di cooperazione, il Centro e l’ETF elaborano un programma di lavoro comune che è allegato ai programmi di lavoro di ciascuna agenzia;

18.

prende atto del fatto che nel 2011 il Centro e l’ETF hanno ulteriormente sistematizzato la loro cooperazione per massimizzare i benefici per i loro rispettivi mandati, il che ha portato all’organizzazione di seminari di condivisione delle conoscenze, alla collaborazione nel settore dello sviluppo delle qualifiche e dell’attuazione degli strumenti comuni dell’Unione e alla cooperazione per la preparazione delle relazioni del 2012 sui progressi compiuti dai paesi candidati, nell’ambito del seguito al comunicato di Bruges sulla cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale;

Audit interno

19.

si compiace delle informazioni fornite dal Centro in una lettera del 23 febbraio 2012, in cui si afferma che tutte e sette le raccomandazioni formulate dal SAI nel 2009 sono state attuate entro la fine di dicembre 2011; invita il Centro a tenere informata l’autorità di discarico in merito ai progressi nell’attuazione delle raccomandazioni del 2010;

20.

si compiace delle informazioni ricevute tramite lettera del 23 febbraio 2012, in cui si afferma che tutti i requisiti di base riguardanti la norma di controllo interno (ICS) 8 sono stati pienamente soddisfatti entro la fine del 2011; prende atto dell’impegno del Centro a soddisfare i requisiti di base riguardanti la ICS 10 nel primo semestre del 2012;

Struttura di audit interno (IAC)

21.

prende nondimeno atto delle osservazioni del Centro, in base alle quali le funzioni della struttura di audit interno sono ora svolte da contraenti esterni (ad esempio un audit del programma finanziario del Centro è stato appaltato esternamente e concluso nel 2011) o da gruppi interni a progetto, a seconda dei casi; osserva inoltre che il Centro ha finito di documentare tutte le principali procedure (è stato firmato un contratto con un revisore esterno per gestire tale processo) e che sono stati organizzati corsi di formazione per garantire l’attuazione del programma di lavoro annuale e controlli efficaci;

22.

rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (7) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 17.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 148.

(7)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pag. 374 della presente Gazzetta.


16.11.2013   

IT

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L 308/179


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2011

(2013/561/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte del Centro (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (4), in particolare l’articolo 12 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0073/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 17.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/180


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2011

(2013/562/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Accademia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (4), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare il suo articolo 94,

vista la decisione C(2011)4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l’autorizzazione alla deroga richiesta dall’Accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

vista la relazione dell’Accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA),

visto l’audit esterno commissionato dall’Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private,

vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l’Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002),

vista la relazione annuale di attività 2009 della direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza,

vista la quarta relazione dell’Accademia europea di polizia sui progressi compiuti nell’attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) per il 2010-2014,

vista la relazione della Corte dei conti sull’attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) dell’Accademia europea di polizia per il 2010-2014,

vista la nota del Servizio di audit interno (SAI) del 4 luglio 2011 [Rif. Ares (2011)722479] sulla terza relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del PAP dell’Accademia europea di polizia per il 2010-2014,

visti la relazione dell’Accademia europea di polizia sull’attuazione della risoluzione del Parlamento europeo sul «Discarico 2009: Accademia europea di polizia» e i relativi allegati,

visti la relazione dell’Accademia europea di polizia sull’applicazione del manuale per gli appalti per il periodo dal 1o luglio 2010 al 1o luglio 2011 e il relativo allegato,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0064/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 23.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Accademia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) («il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) che abroga la decisione 2000/820/GAI (4), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

vista la decisione C(2011)4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l’autorizzazione alla deroga richiesta dall’Accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

vista la relazione dell’Accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA),

visto l’audit esterno commissionato dall’Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private,

vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l’Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002),

vista la relazione annuale di attività 2009 della direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza,

vista la quarta relazione dell’Accademia europea di polizia sui progressi compiuti nell’attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) per il 2010-2014,

vista la relazione della Corte dei conti sull’attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) dell’Accademia europea di polizia per il 2010-2014,

vista la nota del Servizio di audit interno (SAI) del 4 luglio 2011 [Rif. Ares (2011) 722479] sulla terza relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del PAP dell’Accademia europea di polizia per il 2010-2014,

visti la relazione dell’Accademia europea di polizia sull’attuazione della risoluzione del Parlamento europeo su «Discarico 2009: Accademia europea di polizia» e i relativi allegati,

visti la relazione dell’Accademia europea di polizia sull’applicazione del manuale per gli appalti per il periodo dal 1o luglio 2010 al 1o luglio 2011 e il relativo allegato,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0064/2013),

A.

considerando che l’Accademia europea di polizia (di seguito «l’Accademia»), con sede a Bramshill, è stata istituita con decisione 2000/820/GAI del Consiglio, abrogata nel 2005 e sostituita dalla decisione 2005/681/GAI del Consiglio;

B.

considerando che l’Accademia è stata istituita nel 2001 e, a decorrere dal 1o gennaio 2006, è stata trasformata in organismo comunitario ai sensi dell’articolo 185 del regolamento finanziario, per cui rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario quadro delle agenzie;

C.

considerando che, nelle sue relazioni sui conti annuali dell’Accademia per gli esercizi 2006, 2007 e 2009, la Corte dei conti ha espresso riserve in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti in quanto le procedure di appalto non erano conformi alle disposizioni del regolamento finanziario;

D.

considerando che, nella sua relazione sui conti annuali dell’Accademia per l’esercizio 2008, la Corte dei conti ha formulato un paragrafo d’enfasi sull’affidabilità dei conti, pur non esprimendo riserve al riguardo, e ha espresso riserve in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

E.

considerando che, nella sua decisione del 7 ottobre 2010, il Parlamento ha rifiutato la concessione del discarico al direttore dell’Accademia per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia per l’esercizio 2008 (6);

F.

considerando che, nella sua decisione del 10 maggio 2011, il Parlamento ha deciso di rinviare la sua decisione sulla concessione del discarico al direttore dell’Accademia per l’esecuzione del suo bilancio per l’esercizio 2009 (7), ma lo ha poi concesso nella sua decisione del 25 ottobre 2011 (8),

G.

considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell’Accademia per l’esercizio 2010, ha dichiarato, per la prima volta da quando l’Accademia è diventata un’agenzia, di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all’affidabilità dei conti annuali per l’esercizio 2008 nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

H.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevole garanzia dell’affidabilità dei conti annuali dell’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni;

I.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore dell’Accademia per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia per l’esercizio 2010 (9) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento ha, tra l’altro:

incoraggiato l’Accademia a introdurre una chiara distinzione tra le diverse componenti del contributo dell’Unione al bilancio dell’Accademia nei suoi conti definitivi annuali;

invitato l’Accademia ad agire in modo tale da evitare in futuro il ripetersi delle carenze che si sono verificate nella preparazione dei singoli bilanci;

ricordato che il mancato rispetto delle date limite è uno dei fattori principali che ostacolano la sana gestione finanziaria, chiedendo all’Accademia di tenere informata l’autorità di discarico in merito all’esecuzione della decisione 34/2010/GB;

invitato l’Accademia ad informare l’autorità di discarico quanto all’effettiva attuazione della raccomandazione «molto importante» del SAI sulla completezza della registrazione interna delle spese di missione;

invitato l’Accademia ad aggiornare il Parlamento sul livello di attuazione dei 16 nuovi standard di controllo interno (SCI) della Commissione, che sono stati adottati dal consiglio di amministrazione dell’Accademia in sostituzione dei precedenti SCI;

J.

considerando che, con la decisione C(2011)4680 del 30 giugno 2011, la Commissione ha concesso all’Accademia una deroga alle disposizioni di cui all’articolo 74 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002;

K.

considerando che il bilancio dell’Accademia per l’esercizio 2011 ammontava a 8 341 000 EUR rispetto a 7 800 000 EUR nel 2010, il che rappresenta un aumento del 6,93 %;

L.

considerando che il contributo dell’Unione al bilancio 2011 dell’Accademia ammontava a 8 341 000 EUR;

M.

considerando che il saldo del conto profitti e perdite dell’Accademia nel 2011 è stato positivo, per un importo pari a 1 358 764,32 EUR;

1.   

ritiene che occorra esaminare ulteriormente gli elementi comuni tra l’Accademia e l’Ufficio europeo di polizia, tenendo conto dei risultati dello studio pubblicato dall’Accademia nel 2011 (n. di riferimento del contratto CEPOL/CT/2010/002); rileva che l’Accademia lascerà i locali che occupa attualmente a Bramshill (GB) a marzo 2014; chiede alla Commissione di presentare una proposta per il trasferimento dell’Accademia a L’Aia (NL), dove è ubicato l’Ufficio europeo di polizia, affinché le due agenzie possano condividere strutture e servizi e beneficiare delle sinergie, senza compromettere i compiti fondamentali e l’autonomia di entrambe, e di presentare tali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio; sottolinea che una rapida decisione sul trasferimento della sede dell’Accademia contribuirebbe a ridurre l’incertezza che potrebbe avere effetti negativi sul personale e sulle procedure di assunzione;

Gestione finanziaria e di bilancio

2.

prende atto del fatto che l’Accademia ha ottenuto il suo bilancio totale di 8 341 000 EUR per il 2011 dalla Direzione Generale Interni;

3.

prende atto dagli stati finanziari definitivi dell’Accademia di casi di inefficiente gestione finanziaria nel 2011, come l’utilizzo dei pagamenti su linee di bilancio errate all’interno di capitoli o rubriche; invita l’Accademia a fornire al più presto all’autorità di discarico ulteriori precisazioni al riguardo, compresi gli importi e le linee di bilancio in questione e le misure attuate per ovviare alla situazione;

Stanziamenti riportati

4.

riscontra dalla relazione annuale di attività (RAA) dell’Accademia che nel 2011 gli stanziamenti d’impegno sono stati impegnati a un livello pari a quasi il 100 % per il titolo I «Organico», mentre gli stanziamenti di pagamento sono stati utilizzati a concorrenza del 93,98 %;

5.

evince dalla RAA che gli stanziamenti d’impegno sono stati impegnati a concorrenza del 99,93 % per il titolo II «Spese amministrative», mentre gli stanziamenti di pagamento sono stati utilizzati a concorrenza dell’88,86 %;

6.

riscontra dalla RAA che per il titolo III «Spese operative», su un bilancio complessivo di 4 063 000 EUR, è stato impegnato il 93,31 % degli stanziamenti rispetto al 99,56 % nel 2010 e che è stato utilizzato il 55,98 % degli stanziamenti di pagamento rispetto al 45,20 % nel 2010;

7.

riconosce dalla relazione della Corte dei conti che sono stati riportati al 2012 stanziamenti pari a 1 772 523 EUR (22 %), dei quali 208 813 EUR si riferiscono al Titolo I, 47 275 EUR al titolo II e 1 516 435 EUR al titolo III; invita l’Accademia a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a questa carenza, in quanto l’elevato livello dei riporti indica difetti nella pianificazione ed esecuzione del bilancio ed è in contrasto con il principio dell’annualità del bilancio;

8.

riscontra dalla relazione della Corte dei conti che, degli stanziamenti riportati per un importo di 2,5 milioni di EUR, nel 2011 sono stati annullati 0,7 milioni di EUR (27,5 %); invita l’Accademia a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a tale carenza, in quanto l’elevato livello degli annullamenti indica difetti nella pianificazione ed esecuzione del bilancio ed è in contrasto con il principio dell’annualità del bilancio;

9.

riscontra dalla RAA che il 96,74 % degli stanziamenti d’impegno è stato impegnato; rileva inoltre che è stato speso il 75,21 % degli stanziamenti di pagamento (6 273 389 EUR);

Storni

10.

rileva dalla relazione della Corte che nel 2011 l’Accademia ha effettuato 38 storni di bilancio per un importo di 1,8 milioni di EUR; ritiene che le procedure di pianificazione e di esecuzione del bilancio andrebbero ulteriormente rafforzate e invita l’Accademia a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a tale carenza, in quanto indica difetti nella pianificazione del bilancio ed è in contrasto con il principio della specializzazione;

Procedure di aggiudicazione degli appalti

11.

riscontra dalla RAA che nel 2011 gli sforzi per migliorare gli appalti dell’Accademia sono proseguiti e che, nel complesso, 40 procedure di appalto sono state completate nel 2011 e una procedura di appalto era in corso al 31 dicembre 2011;

Audit interno

12.

riscontra dalla RAA (10) che l’Accademia ha adottato misure volte a razionalizzare il suo controllo interno, adottando 16 standard di controllo interno e assumendo un agente preposto al controllo interno nel mese di agosto 2011; si compiace della valutazione della conformità per quanto riguarda il livello di attuazione dei 16 standard di controllo interno, effettuata nel quarto trimestre del 2011, dalla quale è emerso che, nel complesso, l’Accademia rispondeva ai requisiti degli standard di controllo interno;

13.

apprende dalla RAA che il gruppo di audit interno ha iniziato a operare nel 2011; si compiace dei tre principali audit condotti dall’Accademia nel 2011: due audit esterni da parte della Corte dei conti e un audit interno effettuato dal SAI della Commissione;

Procedure di assunzione

14.

prende atto del fatto che, secondo la relazione della Corte dei conti, l’Accademia deve migliorare la trasparenza delle procedure di assunzione; invita l’Accademia a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a tale carenza; riconosce all’Accademia che le norme e i modelli di documentazione per ogni fase delle procedure di assunzione sono stati rivisti nel giugno 2012 onde garantire una maggiore trasparenza e chiarezza nella documentazione; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto dei funzionari potrebbero comportare un considerevole onere amministrativo; incoraggia pertanto la Commissione a prevedere un certo grado di semplificazione, in conformità con l’articolo 110 dello Statuto dei funzionari per quanto riguarda le agenzie;

15.

rileva che nel 2011 sono state effettuate 10 assunzioni e che, alla fine dello stesso anno, l’Accademia impiegava 23 dei 26 agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico in seguito alla partenza di un membro del personale il 15 dicembre 2011, mentre in precedenza vi erano solo due posti vacanti; rileva peraltro che l’organico complessivo dell’Accademia è di 38 unità, completato da cinque esperti nazionali distaccati;

Rendimento

16.

si compiace degli sforzi e dei risultati dell’Accademia per migliorare le prestazioni senza aumentare il bilancio; si congratula inoltre con l’Agenzia per aver pienamente risposto alle richieste del Parlamento europeo e alle attuali sfide di bilancio, riducendo drasticamente i propri costi di gestione;

17.

plaude agli sforzi intrapresi dall’Accademia per razionalizzare e migliorare l’efficienza della sua gestione, ad esempio attraverso l’attuazione di misure volte a smantellare i comitati e la riduzione del numero annuale delle riunioni dei consigli direttivi che dovrebbero ormai concentrarsi essenzialmente sulla politica e sul processo decisionale a livello strategico e a lungo termine;

18.

rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (11) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 23.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 320 del 7.12.2010, pag. 11.

(7)   GU L 250 del 27.9.2011, pag. 260.

(8)   GU L 313 del 26.11.2011, pag. 17.

(9)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 156.

(10)  Relazione annuale di attività 2011, pag. 14.

(11)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pag. 374 della presente Gazzetta).


16.11.2013   

IT

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L 308/187


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2011

(2013/563/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Accademia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (4), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare il suo articolo 94,

vista la decisione C(2011)4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l’autorizzazione alla deroga richiesta dall’Accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

vista la relazione dell’Accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA),

visto l’audit esterno commissionato dall’Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private,

vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l’Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002),

vista la relazione annuale di attività 2009 della direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza,

vista la quarta relazione dell’Accademia europea di polizia sui progressi compiuti nell’attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) per il 2010-2014,

vista la relazione della Corte dei conti sull’attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) dell’Accademia europea di polizia per il 2010-2014,

vista la nota del Servizio di audit interno (SAI) del 4 luglio 2011 [Rif. Ares (2011)722479] sulla terza relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del PAP dell’Accademia europea di polizia per il 2010-2014,

visti la relazione dell’Accademia europea di polizia sull’attuazione della risoluzione del Parlamento europeo sul «Discarico 2009: Accademia europea di polizia» e i relativi allegati,

visti la relazione dell’Accademia europea di polizia sull’applicazione del manuale per gli appalti per il periodo dal 1o luglio 2010 al 1o luglio 2011 e il relativo allegato,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0064/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 23.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/189


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2011

(2013/564/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l’articolo 60,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0075/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea sull’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 53.

(2)   GU L 248 del 16.9.2012, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (005753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (4), in particolare l’articolo 60,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della Commissione per i trasporti e il turismo (A7-0075/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») per l’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2010 (6) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento ha, tra l’altro:

invitato l’Agenzia ad adottare le misure adeguate per evitare le carenze che pregiudicano la trasparenza della procedura d’appalto, nonché il principio di sana gestione finanziaria,

invitato la Commissione a verificare che l’Agenzia applichi correttamente le norme dell’Unione; sottolineato l’importanza della trasparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti e di selezione del personale,

invitato l’Agenzia a tenere debitamente conto dei precedenti professionali dei suoi collaboratori al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi; espresso il parere che la politica dell’Agenzia in materia di conflitto di interessi dovrebbe stabilire in quale misura e in quali condizioni un dipendente dell’Agenzia possa essere coinvolto nella certificazione di un aeromobile su cui ha lavorato prima di entrare nell’Agenzia,

invitato l’Agenzia ad adottare procedure efficaci che affrontino debitamente i potenziali casi di accuse di conflitto di interessi in seno all’Agenzia; invitato inoltre l’Agenzia a pubblicare sul proprio sito web la dichiarazione di interessi e l’esperienza professionale dei propri esperti, della propria amministrazione, dei membri del suo consiglio di amministrazione e di eventuali altre persone le cui attività sono collegate al processo di certificazione; indicato che l’Agenzia dovrebbe seguire gli orientamenti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di conflitto di interessi,

invitato l’Agenzia ad attuare ulteriormente l’attuale struttura per attività rispetto al suo bilancio operativo per stabilire un chiaro collegamento tra il programma di lavoro e le previsioni finanziarie, nonché a migliorare ulteriormente il monitoraggio e la rendicontazione delle prestazioni,

invitato l’Agenzia a migliorare ulteriormente la documentazione di pianificazione e programmazione delle ispezioni; ricordato all’Agenzia l’importanza di documentare la valutazione del rischio e i criteri utilizzati per stabilire la pianificazione delle ispezioni al fine di giustificare il proprio processo decisionale interno per i casi che presentano carenze significative con conseguenze sulla sicurezza dei cittadini dell’Unione,

invitato, inoltre, l’Agenzia a migliorare ulteriormente la propria efficacia nella gestione di questioni fondamentali in materia di sicurezza:

controllando l’informazione,

riducendo la lunghezza dei tempi della comunicazione e dell’attuazione,

documentando il processo decisionale tra l’Agenzia e la Commissione, e

attenuando adeguatamente ogni potenziale situazione di conflitto di interessi;

C.

considerando che l’Agenzia è finanziata per il 75 % circa da diritti, onorari e altre entrate, e approssimativamente per il 25 % dal contributo del bilancio dell’Unione;

D.

considerando che, secondo la Corte dei conti, il bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011 ammontava a 138 700 000 EUR rispetto a 137 200 000 EUR nel 2010, il che rappresenta un aumento dell’1,09 %;

E.

considerando che, secondo la Corte dei conti, il contributo dell’Unione al bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011 ammontava a 34 400 000 EUR rispetto a 34 197 000 EUR nel 2010, il che rappresenta un aumento dello 0,59 %;

1.   

sottolinea l’importante contributo dell’Agenzia nel mantenere un livello uniforme ed elevato della sicurezza dell’aviazione civile in Europa;

Gestione finanziaria e di bilancio

2.

apprende dalla relazione della Corte dei conti che il contributo dell’Unione al bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011 ammontava a 34,4 milioni di EUR rispetto a 34,2 milioni di EUR nel 2010;

3.

apprende dalla relazione della Corte dei conti che il bilancio complessivo di 138 700 000 EUR comprendeva:

34,4 milioni di EUR di sovvenzione UE (24,8 %),

75,2 milioni di EUR di risorse proprie dell’Agenzia (54,2 %),

1,7 milioni di EUR di contributi versati da paesi terzi (1,2 %),

24,7 milioni di EUR di entrate con destinazione specifica provenienti dai diritti e dagli onorari riscossi (17,8 %),

1,4 milioni di EUR di altre entrate dell’Agenzia (1 %),

1,2 milioni di EUR di altre sovvenzioni (1 %);

4.

apprende che gli sforzi di controllo di bilancio attuati nel corso dell’esercizio finanziario hanno contribuito all’elevato tasso di esecuzione del bilancio, pari all’98,80 %;

Impegni e riporti

5.

apprende dalla relazione annuale 2011 dell’Agenzia che, durante l’esercizio 2011, l’Agenzia ha utilizzato solo stanziamenti non dissociati;

6.

apprende dalla relazione della Corte dei conti che la diminuzione del coefficiente per la Germania nel giugno 2010 ha causato un’eccedenza significativa negli stanziamenti del titolo I dell’Agenzia (spese per il personale) nel 2011 e che circa 3 milioni di EUR (il 7 % degli stanziamenti) sono stati stornati dal titolo I a varie linee di bilancio del titolo III (spese operative), nonostante il tasso di pagamenti eseguiti a titolo di queste ultime fosse modesto; osserva inoltre che questo storno importante da titolo a titolo, che ha mutato considerevolmente la struttura del bilancio, non è stato sottoposto all’approvazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle iniziative prese, in quanto la situazione è in contrasto con il principio della specializzazione del bilancio;

7.

prende nota del fatto che lo storno ha aumentato gli stanziamenti del titolo III a 13,7 milioni di EUR; che, alla fine del 2011, 7,8 milioni di EUR sono stati riportati al 2012 e che l’importo riportato rappresenta il 56,9 % dell’aumento degli importi; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle iniziative prese per ridurre l’elevato livello di riporti, in quanto in contrasto con il principio dell’annualità del bilancio;

8.

apprende dalla relazione annuale di attività che l’esecuzione complessiva degli stanziamenti d’impegno ha raggiunto 148 450 344,53 EUR, dei quali 121 966 394,59 EUR sono stati impegnati e 26 483 949,94 EUR degli stanziamenti resi disponibili dalle entrate con destinazione specifica sono stati riportati automaticamente, a norma dell’articolo 10 del regolamento finanziario dell’Agenzia; osserva che tale riporto rappresenta il 17,8 % del totale; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle iniziative prese per ridurre l’elevato livello di riporti, in quanto in contrasto con il principio dell’annualità di bilancio; chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta per risolvere la contraddizione tra il principio dell’annualità di bilancio e l’esigenza di finanziare progetti di certificazione pluriennali;

Sistemi di supervisione e di controllo

9.

apprende dalla relazione della Corte dei conti che l’Agenzia deve migliorare la gestione delle immobilizzazioni; invita l’Agenzia a informare con urgenza l’autorità di discarico in merito alle iniziative prese per migliorare il sistema d’inventario e la gestione finanziaria dei costi dei progetti informatici interni;

10.

prende atto con preoccupazione del fatto che, alla fine del 2011, l’Agenzia deteneva saldi bancari per 55 milioni di EUR (49 milioni di EUR nel 2010) presso un’unica banca; prende atto dell’intenzione dell’Agenzia di aprire conti bancari presso almeno due banche, come raccomandato dalla Corte dei conti; prende nota, a questo fine, dell’intenzione dell’Agenzia di lanciare una procedura competitiva negoziata all’inizio del 2013; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito al completamento delle iniziative prese per ridurre il suo rischio finanziario;

Conflitto di interessi e trasparenza

11.

accoglie favorevolmente il fatto che la Corte dei conti abbia svolto un audit inteso a valutare le politiche e le procedure applicate in situazioni in cui si configurano conflitti di interessi per quattro agenzie europee, fra cui l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e presentato i risultati dell’audit nella sua relazione speciale n. 15/2012;

12.

deplora che, secondo le risultanze della Corte dei conti, al momento della conclusione del lavoro sul campo (ottobre 2011) l’Agenzia non gestiva in modo adeguato le situazioni di conflitto di interessi; deplora inoltre che l’Agenzia non disponesse di una politica di gestione dei conflitti di interessi;

13.

ribadisce che l’Agenzia deve astenersi dall’assegnare a un membro del personale, assunto quando lavorava presso un costruttore di aeromobili, il compito di lavorare alla certificazione del velivolo sul quale lavorava quando impiegato da tale costruttore, in quanto si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi; segnala che tale situazione si è verificata almeno in un caso di certificazione; sottolinea che il solo principio di collegialità per le valutazioni tecniche e il processo decisionale non costituisce di per sé una garanzia contro i rischi di conflitto di interessi;

14.

rileva che l’Agenzia ha preso una serie di provvedimenti a seguito dell’audit della Corte dei conti e della pubblicazione della relazione speciale n. 15/2012, in particolare:

il 1o agosto 2012, l’Agenzia ha approvato una revisione del codice di condotta del suo personale per includervi una politica sulle donazioni e l’ospitalità, nonché una politica di prevenzione e attenuazione dei conflitti di interesse rispondente alle raccomandazioni della Corte dei conti e conforme agli orientamenti dell’OCSE; rileva che la politica sul conflitto di interessi prevede che tutti i dirigenti, i membri del comitato esecutivo, i membri del personale che occupano posizioni sensibili e gli agenti esterni coinvolti nelle attività fondamentali dell’Agenzia presentino una dichiarazione di interessi; chiede inoltre che anche le dichiarazioni di interessi del personale, quelli dei dirigenti e degli esperti esterni siano pubblicate sul sito web dell’Agenzia,

il 1o agosto 2012, l’Agenzia ha creato un comitato etico per garantire la valutazione indipendente, imparziale e obiettiva delle dichiarazioni di interessi presentate dal personale dell’Agenzia, assistere i dirigenti nella valutazione delle dichiarazioni di interessi completate e trattare tutti i temi correlati presentati al comitato etico; il comitato etico è ora pienamente operativo e ha adottato un proprio regolamento, che comprende criteri dettagliati per la valutazione delle dichiarazioni di interessi del personale dell’Agenzia; prende atto del fatto che i membri del consiglio di amministrazione non vogliano firmare una dichiarazione di interessi; chiede che siano presi provvedimenti a tale proposito e invita la presidenza del consiglio di amministrazione a informare l’autorità di discarico in merito a questa situazione,

attualmente (gennaio 2013), l’Agenzia attua la politica sul conflitto di interessi anche mediante formazioni obbligatorie, fornite da un consulente esterno, per tutti i membri del personale dell’Agenzia, nonché una formazione propedeutica periodica per il personale dell’Agenzia neoassunto;

il 1o agosto 2012, un codice di condotta simile è stato introdotto per la commissione di ricorso e un consulente esterno fornirà formazione ai membri della commissione di ricorso entro la fine di febbraio 2013;

nel giugno 2012, l’Agenzia ha presentato una proposta di codice di condotta per il suo consiglio di amministrazione; successivamente, la Commissione ha preso l’iniziativa, con il sostegno dell’Agenzia, affinché tale codice di condotta sia approvato dal consiglio di amministrazione;

esige che l’Agenzia continui ad applicare le raccomandazioni della Corte dei conti per evitare qualsiasi conflitto di interessi nelle sue diverse strutture di governo e funzionamento, nonché a informare l’autorità di discarico in merito all’attuazione delle politiche e procedure sopra elencate, nonché su ogni ulteriore sviluppo riguardante la gestione del conflitto di interessi;

15.

esorta l’Agenzia a introdurre, nella sua relazione annuale di attività, una sezione speciale destinata a descrivere le azioni intraprese per prevenire e gestire i conflitti di interessi, comprendente tra l’altro:

il numero di casi di conflitto d’interessi accertati,

il numero di casi di porte girevoli,

i provvedimenti presi in ciascuna categoria di casi,

il numero di procedure di abuso di fiducia avviate e il loro risultato,

le sanzioni inflitte;

16.

prende atto del fatto che il curriculum vitae del direttore esecutivo dell’Agenzia e quelli di altri quattro direttori sono ora disponibili sul sito web dell’Agenzia stessa, insieme alle rispettive dichiarazioni d’interesse; prende atto degli sforzi dell’Agenzia volti a una maggiore trasparenza, ma rimane del parere che tali disposizioni debbano essere applicate anche a tutti gli esperti e membri del personale implicati nel processo di certificazione di velivoli, come dichiarato nella procedura di discarico 2010; invita l’Agenzia a informare quanto prima l’autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in tale ambito;

17.

deplora il fatto che né il curriculum vitae (contenente almeno il profilo professionale), né la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione e degli osservatori siano pubblicamente disponibili sul sito web dell’Agenzia come richiesto nella precedente procedura di discarico; esorta l’Agenzia e il suo consiglio di amministrazione ad adottare provvedimenti urgenti per porre rimedio a tale situazione;

Audit interno

18.

apprende dalla relazione annuale sull’audit interno 2011 che, nel 2011, il servizio di audit interno (SAI) ha svolto una valutazione dei progressi compiuti dall’Agenzia nell’attuazione delle raccomandazioni formulate dal SAI a seguito dell’audit del 2006 sull’applicazione delle norme di controllo interno della Commissione, della successiva verifica nel 2007, dell’audit sulle entrate e i costi diretti e dell’audit 2009 sulla gestione delle risorse umane; osserva inoltre che il SAI ha confermato che 16 delle 18 raccomandazioni sono state messe in atto adeguatamente ed efficacemente; invita l’Agenzia a tenere informata l’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese per completare le due raccomandazioni rimanenti;

Procedure di assunzione

19.

prende atto dalla relazione annuale di attività che nel 2011 l’Agenzia ha concluso 85 nuovi contratti di lavoro e che a fine anno impiegava un totale di 642 dipendenti;

20.

apprende dalla relazione della Corte dei conti che l’Agenzia deve migliorare ulteriormente la trasparenza delle sue procedure di selezione del personale; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle iniziative prese per migliorare le procedure di assunzione;

21.

ricorda all’Agenzia l’importanza di garantire una formazione e criteri di qualificazione adeguati per i gruppi di ispezione e i capigruppo; invita l’Agenzia a continuare a fare sforzi a questo proposito;

22.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (7) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 53.

(2)   GU C 248 del 16.9.2012, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 175.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2013)0134 (Cfr. pag. 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

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L 308/195


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2011

(2013/565/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (005753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l’articolo 60,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0075/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 53.

(2)   GU C 248 del 16.9.2012, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

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L 308/196


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità bancaria europea per l’esercizio 2011

(2013/566/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità bancaria europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità bancaria europea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (4), in particolare l’articolo 64,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare il suo articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0113/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Autorità bancaria europea per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia bancaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 60.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità bancaria europea per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità bancaria europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità bancaria europea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7–0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (4), in particolare l’articolo 64,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare il suo articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della Commissione per i problemi economici e monetari (A7-0113/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia bancaria europea (in seguito «l’Agenzia») per l’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

B.

considerando che l’Autorità, agenzia di recente istituzione con sede a Londra, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 e ha avviato ufficialmente le sue attività quale autorità indipendente il 1o gennaio 2011,

C.

considerando che l’Autorità dovrebbe essere esaminata nel contesto della transizione giuridica dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) che l’ha preceduta e che, conseguentemente, oltre al suo nuovo mandato, ha assunto tutti i compiti e le responsabilità esistenti e in corso del CEBS,

D.

considerando che l’Autorità è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e opera in stretta collaborazione con le sue agenzie sorelle (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nel contesto di un comitato congiunto e con il Comitato europeo per il rischio sistemico,

E.

considerando che il bilancio complessivo dell’Autorità per il 2011 è ammontato a 12 685 000 EUR,

F.

considerando che, conformemente al suo regolamento istitutivo (6), il bilancio per l’esercizio 2011 è stato finanziato per il 60 % dai contributi degli Stati membri e dei paesi appartenenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e per il 40 % dal bilancio dell’Unione,

G.

considerando che, alla fine del 2011, l’Autorità ha registrato un risultato positivo di bilancio di 3 579 861 EUR (7), che è stato quindi registrato nei conti come passività nei confronti della Commissione,

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

prende atto dai conti annuali (8) che il contributo iniziale dell’Unione al bilancio dell’Autorità per il 2011 è ammontato a 5 073 000 EUR; osserva che il 2011 è stato il primo anno di attività dell’Autorità;

2.

riconosce dai conti annuali che il bilancio complessivo dell’Autorità per l’esercizio 2011 è ammontato a 12 865 000 EUR (ivi inclusi i contributi di 7 413 000 EUR e di 199 000 EUR da parte, rispettivamente, delle autorità nazionali di vigilanza e degli osservatori);

3.

invita la Commissione a valutare la possibilità di presentare una proposta volta a far sì che i bilanci delle tre Autorità europee di vigilanza (ESA) siano totalmente finanziati dal bilancio dell’Unione;

4.

osserva con preoccupazione che le disposizioni del regolamento finanziario non sono pienamente adattate al regime di finanziamento dell’Autorità, poiché il 60 % del suo bilancio è costituito dai contributi degli Stati membri e dei paesi dell’EFTA; ritiene che tale questione dovrebbe essere trattata, al più tardi, durante la prossima revisione del regolamento finanziario per quanto riguarda le agenzie e invita la Commissione a valutare la situazione e a riferirne in merito all’autorità di discarico;

5.

osserva dai conti annuali che nel 2011 le attività dell’Autorità si sono principalmente incentrate sulla sua istituzione e ulteriore estensione;

6.

sottolinea l’importanza di garantire un’adeguata corrispondenza tra il bilancio stanziato e i posti disponibili, da un lato, e i compiti affidati all’Autorità, dall’altro, poiché, se tale corrispondenza venisse meno, si potrebbe creare uno squilibrio nell’organico per quanto concerne l’assunzione di personale dell’Autorità, da una parte, e il coinvolgimento di esperti nazionali, dall’altra; esprime preoccupazione per la modifica che la Commissione ha apportato alla tabella dell’organico proposta dell’Autorità, senza fornire una chiara indicazione in merito; esorta la Commissione a garantire la piena trasparenza sulla questione citata e su altre;

7.

prende atto della preoccupazione espressa nelle conclusioni preliminari della valutazione del settore finanziario del FMI del dicembre 2012 sull’Unione, in cui si raccomanda di aumentare le risorse e le competenze delle ESA affinché possano adempiere con successo ai rispettivi mandati, rafforzando nel contempo la loro indipendenza operativa;

8.

osserva dai conti annuali che, in occasione della riunione inaugurativa del 12 gennaio 2011, il consiglio di amministrazione dell’Autorità ha adottato e approvato le norme finanziarie principali e il regolamento finanziario dell’Autorità per permetterle di esercitare i suoi poteri di autorità europea;

9.

constata che i due uffici presi in locazione, di superficie complessiva pari a 1 089 m2, hanno originato un costo di 1 016 512,64 EUR e sollecita l’Autorità a far sì che i canoni di locazione e i costi relativi agli uffici non superino i normali prezzi locali di mercato come pure a cercare di diminuire i costi di anno in anno, parallelamente al miglioramento delle condizioni di mercato;

Contabilità

10.

osserva dai conti annuali (9) che è stato necessario adeguare la struttura generale e standard del bilancio, adottata all’inizio del 2011, alle necessità dell’Autorità (dato che il bilancio è stato preparato prima del suo primo anno di attività, non erano state maturate esperienze precedenti);

11.

osserva dai conti annuali che il 10 giugno 2011 l’Autorità ha introdotto la contabilità per competenza (ABAC), il sistema contabile usato dalla Commissione per la contabilità di bilancio; osserva, inoltre, che durante il periodo di transizione protrattosi dal 1o gennaio al 10 giugno 2011, l’Autorità ha utilizzato uno strumento basato su Excel per la sua contabilità di bilancio e che, al momento della transizione, è stata elaborata una relazione con impegni e pagamenti caricati su ABAC;

12.

prende atto del fatto che i pagamenti effettuati prima dell’applicazione del sistema ABAC risultano soltanto nel sistema di transizione e non in ABAC stesso; osserva che per ogni relazione sui consumi e sull’esecuzione di bilancio estratta da ABAC, viene effettuato un raggruppamento manuale su un foglio Excel per avere un riscontro completo del bilancio iniziale e del consumo di impegni e pagamenti per l’intero esercizio;

13.

osserva dai conti annuali che a partire dal 2012 tutte le transazioni finanziarie sono pienamente rappresentate in ABAC;

14.

osserva dai conti annuali che, per la contabilità generale, il 10 giugno 2011 l’Autorità ha attuato il sistema SAP, direttamente connesso ad ABAC, il sistema utilizzato dalla Commissione; osserva altresì che fino a tale data l’Autorità ha utilizzato SAGE (10), il sistema creato dal CEBS, per la contabilità finanziaria e che un bilancio di transizione è stato istituito a partire dal 10 giugno 2011;

15.

osserva che il 28 agosto 2011 l’Autorità ha applicato il sistema di registrazione degli attivi della Commissione (ABAC Assets) per rintracciare fisicamente le singole voci delle immobilizzazioni (ABAC Assets è integrato nel sistema contabile dell’Autorità); osserva inoltre che il CEBS non disponeva di alcun sistema per tali finalità;

16.

prende atto dai conti annuali (11) che durante i mesi di agosto e settembre 2011, l’Autorità ha effettuato un inventario fisico delle immobilizzazioni ricevute dal CEBS e ha concluso che non sussistono variazioni significative;

17.

plaude alla convalida del sistema contabile dell’Autorità effettuata dal revisore esterno Deloitte Consulting (12); prende atto che la revisione del sistema contabile dell’Autorità si è svolta nel novembre 2012;

18.

osserva dalla relazione del revisore esterno che «in base alle procedure eseguite di convalida della conformità, la conclusione generale della Deloitte Consulting è che il sistema contabile dell’Autorità è conforme ai criteri specificati dalla Commissione (DG Bilancio); sono già in atto una serie di controlli interni, adeguatamente realizzati dal responsabile dell’ABE, sul processo contabile e sulla concessione dell’accesso ai principali elementi infrastrutturali interessati delle tecnologie dell’informazione, conformemente alle buone prassi»;

Impegni

19.

constata, sulla base dei conti annuali, che alla fine del 2011 l’Autorità ha registrato un tasso di esecuzione del bilancio pari al 71 % per gli impegni e al 59 % per i pagamenti;

20.

osserva che il tasso di esecuzione degli impegni per il titolo I (Spese per il personale) è pari al 91 % ed è in linea con il numero di posti occupati al 31 dicembre 2011 (41 dei 46 previsti dalla tabella dell’organico); osserva inoltre che il tasso più basso per i pagamenti (83 %) è principalmente imputabile alla fatturazione tardiva del personale distaccato da parte delle autorità nazionali di vigilanza; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per colmare questa lacuna;

21.

osserva dai conti annuali che il livello di esecuzione più basso per il titolo III (Spese operative) concerne principalmente il settore delle tecnologie dell’informazione (IT) e deriva sia da un processo di assunzione del personale informatico necessario protrattosi più a lungo del previsto che dalla durata della procedura di appalto; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle iniziative prese per migliorare il livello di esecuzione per il titolo III;

22.

prende atto dalla relazione annuale dell’Autorità (13) che nel 2011 essa ha utilizzato soltanto stanziamenti non dissociati; osserva inoltre che gli impegni sono ammontati a 9 054 030 EUR, ossia al 71 % del bilancio per l’esercizio 2011, di cui 7 436 217 EUR sono stati erogati e 1 617 813 EUR sono stati automaticamente riportati al 2012, a norma dell’articolo 10 del regolamento finanziario dell’Autorità;

23.

prende atto con preoccupazione dell’osservazione della Corte dei conti in cui indica che i tassi d’impegno erano bassi, in particolare per il Titolo II «Spese amministrative» (57 %) e per il Titolo III «Spese operative» (46 %) e che ciò ha avuto un impatto sugli obiettivi dell’Autorità in materia di tecnologie dell’informazione, obiettivi che non sono stati pienamente conseguiti; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per migliorare tali tassi, in quanto i bassi tassi di esecuzione indicano difficoltà nella pianificazione ed esecuzione del bilancio;

24.

osserva che la Corte dei conti ha sottolineato le debolezze relative a tre impegni giuridici assunti anteriormente agli impegni di bilancio (742 000 EUR); invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per colmare questa lacuna;

Procedure di aggiudicazione degli appalti

25.

osserva che, secondo la relazione annuale dell’Autorità (14), varie procedure di appalto per beni e servizi sono state indette nel 2011; osserva inoltre che l’Autorità ha fatto ricorso ai contratti quadro esistenti della Commissione, in particolare per il settore delle tecnologie dell’informazione dove ha applicato alcuni sistemi informatici interni, ad esempio la posta elettronica e Intranet, nonché una piattaforma per la raccolta e l’analisi dei dati provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza;

26.

riconosce che l’Autorità ha compiuto progressi significativi nell’aggiornamento delle procedure di gara per rispettare la normativa dell’UE in materia di appalti; osserva che l’arretrato delle procedure di gara in sospeso è stato considerevolmente ridotto e che, secondo l’Autorità, l’arretrato restante (aree di non conformità) sarà corretto nel 2013; invita l’Autorità a seguire tale questione e a riferire all’autorità di discarico in merito ai progressi ottenuti;

27.

riconosce che sono state concesse alcune deroghe alle norme in materia di appalti; osserva tuttavia che nel 2012 il loro numero è stato molto inferiore rispetto al 2011 e che la maggior parte delle aree di non conformità sono state corrette; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito a qualsiasi azione supplementare adottata per colmare questa lacuna;

Procedure di assunzione

28.

prende atto dalla Corte dei conti che l’Autorità deve migliorare la trasparenza delle procedure di assunzione; esorta l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per colmare questa lacuna; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto del personale possano rappresentare un considerevole onere amministrativo; incoraggia pertanto la Commissione a consentire un certo grado di semplificazione, ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto del personale, per quanto riguarda le agenzie;

29.

osserva dalla relazione annuale dell’Autorità (15) che il 2011 è stato un anno fondamentale per l’Autorità per quanto riguarda la creazione e l’ampliamento del personale delle Risorse umane al fine di mettere a disposizione dell’Autorità risorse adeguate alle sue funzioni e compiti; osserva altresì che in totale sono state portate avanti 33 procedure di assunzione e che il personale dell’Autorità è passato da 31 a 52 effettivi nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011 e comprende 19 nazionalità;

30.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (16) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 60.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12; articolo 62, paragrafo 1.

(7)  Conti annuali 2011, pag. 19.

(8)  Conti annuali 2011, pag. 18.

(9)  Conti annuali 2011, pag. 31.

(10)  SAGE è un sistema contabile specificamente pensato per le imprese commerciali, le organizzazioni e le istituzioni di piccole e medie dimensioni.

(11)  Conti annuali 2011, pag. 26.

(12)  Autorità bancaria europea (ABE), Convalida dei sistemi contabili, 7.12.2012, Deloitte.

(13)  Relazione annuale 2011, pag. 41.

(14)  Relazione annuale 2011, pag. 36.

(15)  Relazione annuale 2011, pag. 36.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2013)0134 (Cfr. pag. 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

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L 308/202


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Autorità bancaria europea per l’esercizio 2011

(2013/567/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità bancaria europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità bancaria europea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE ed abroga la decisione della Commissione 2009/78/CE (4), in particolare l’articolo 64,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare il suo articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0113/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Autorità bancaria europea per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia bancaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 60.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

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L 308/203


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2011

(2013/568/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte del Centro (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (4), in particolare l’articolo 23,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0082/2013),

1.   

concede il discarico al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sull’esecuzione del bilancio del Centro per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 66.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte del Centro (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7 0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (di seguito il «regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (4), in particolare l’articolo 23,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0082/2013),

A.

considerando che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (di seguito «il Centro»), con sede a Stoccolma, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004,

B.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore del Centro per l’esecuzione del bilancio del Centro per l’esercizio 2010 (6) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento ha, tra l’altro:

esortato il Centro a mettere in atto sufficienti misure per garantire la trasparenza delle sue procedure di assunzione,

espresso preoccupazione per l’elevato livello di riporti, combinato con il ridotto livello di spese da pagare, che è eccessivo e in contrasto con il principio dell’annualità di bilancio,

ritenuto che il Centro sia un importante organismo dell’Unione per rafforzare e sviluppare la sorveglianza delle malattie a livello europeo, per valutare e comunicare le minacce per la salute umana, attuali ed emergenti, costituite dalle malattie infettive e per raggruppare a livello europeo le conoscenze in ambito sanitario,

C.

considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali del Centro relativi all’esercizio 2011, ha formulato un giudizio con riserva sulla regolarità della gestione di un contratto quadro concluso nel 2009, in quanto il Centro ha successivamente modificato il contratto, eseguendo pagamenti superiori al massimale fissato considerati irregolari e il cui importo superava la soglia di rilevanza;

D.

considerando che il bilancio del Centro per l’esercizio 2011 ammontava a 56 656 000 EUR rispetto a 57 800 000 EUR nel 2010, il che rappresenta una riduzione del 2 %;

E.

considerando che il contributo dell’Unione per il 2011 al bilancio del Centro ammontava a 55 400 000 EUR;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

osserva che il 2011 è stato il primo anno in cui il Centro ha ricevuto un giudizio con riserva dalla Corte dei conti;

2.

prende atto con preoccupazione delle osservazioni della Corte, in particolare che «Il Centro ha concluso nel 2009 un contratto quadro per un importo massimo di 9 milioni di EUR, che gli consentiva di firmare contratti specifici con fornitori selezionati fino a tale importo. […] Successive modifiche hanno portato il valore di questi contratti a 14,9 milioni di EUR. Alla fine del 2011, i pagamenti eseguiti ammontavano in totale a 12,2 milioni di EUR, di cui 3,2 milioni di EUR nel 2011. Gli impegni e i pagamenti eccedenti il massimale di 9 milioni di EUR stabilito dal contratto quadro sono irregolari»;

3.

rileva che, secondo il Centro,

il contratto quadro pubblicato prevedeva un importo di «minimo 3 000 000 EUR l’anno», mentre il contratto quadro firmato non precisava il valore dei contratti da aggiudicare e l’articolo I, punto 1, intitolato «Oggetto», di ciascun contratto firmato precisava che «la firma del contratto non impone alcun obbligo di acquisto al Centro»;

la fornitura dei servizi oggetto del contratto è stata verificata e i conti sono stati pagati secondo le procedure previste dal regolamento finanziario, tutti i pagamenti per servizi forniti sono stati effettuati legalmente e nessun fondo è andato perso;

i contratti quadro sono stati aggiudicati a seguito di una procedura d’appalto pubblico conforme alla procedura di «chiamata aperta» definita dal regolamento finanziario e seguendo la procedura interna del Centro per assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo, una concorrenza reale e trasparenza; va inoltre tenuto conto del fatto che nessuna controparte è stata lesa dalla procedura di appalto o da successivi contratti aggiudicati;

4.

rileva che il Centro ha consultato la Corte dei conti in merito alle azioni da intraprendere non appena si è reso conto dell’irregolarità e ha preso provvedimenti per correggere la situazione, centralizzando i servizi informatici e mettendo in atto ulteriori iniziative volte a prevenire possibili irregolarità in futuro;

5.

ricorda che il bilancio complessivo del Centro per l’esercizio 2011 ammontava a 56 656 000 EUR, dei quali 1 256 000 EUR costituivano un contributo da parte dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio;

6.

riconosce che, secondo i conti annuali per l’esercizio 2011, l’esecuzione del bilancio è leggermente migliorata alla fine del 2011, raggiungendo il 96 % rispetto al 95 % del 2010 per quanto riguarda gli stanziamenti d’impegno, equivalenti a 54,5 milioni di EUR;

Esecuzione

7.

prende atto del fatto che l’esecuzione del bilancio, per quanto riguarda i pagamenti, è aumentata dell’8 % rispetto al 2010, raggiungendo il 76 % del bilancio complessivo rispetto al 68 % nel 2010; riconosce che questo rappresenta un miglioramento a fronte del 68 % registrato nel 2010, ma ritiene che il Centro debba compiere ulteriori sforzi a questo proposito;

Contabilità

8.

osserva dai conti annuali che il 2010 è stato il primo esercizio completo nel quale il Centro ha eseguito il bilancio, per tutto l’anno, secondo il principio della contabilità per competenza (il sistema integrato di bilancio e contabilità della Commissione);

Stanziamenti riportati

9.

esprime viva preoccupazione per il fatto che la relazione della Corte dei conti abbia evidenziato che, come nell’esercizio precedente, il livello degli stanziamenti riportati al 2011 è stato elevato; osserva che, rispetto al bilancio complessivo per l’esercizio 2011, 11 milioni di EUR (il 20 %) sono stati riportati al 2012, il 38 % dei quali riguardavano stanziamenti per il titolo III (spese operative); invita il Centro a informare l’autorità di discarico delle iniziative prese per affrontare questa lacuna, in quanto l’elevato livello di riporti, combinato con il ridotto livello di spese da pagare (5,4 milioni di EUR) è in contrasto con il principio dell’annualità di bilancio;

Sovvenzioni

10.

apprende dalla relazione della Corte dei conti che una convenzione di sovvenzione per un importo di 0,2 milioni di EUR è stata firmata nel 2011, oltre quattro mesi dopo l’inizio delle attività; accoglie favorevolmente il miglioramento delle procedure di gestione dei contratti del Centro;

Appalti

11.

osserva dai conti annuali che, nel 2011, il servizio appalti ha gestito 60 procedure aperte, 59 bandi di gara e un invito a presentare proposte e ha riaperto 46 procedure (contratti quadro per l’informatica); osserva inoltre che sono state concluse 14 procedure negoziate d’importo superiore ai 25 000 EUR, una delle quali superiore a 60 000 EUR;

12.

apprende dalla relazione del direttore all’autorità di discarico sulle misure adottate a seguito delle osservazioni dell’autorità di discarico sull’esercizio finanziario 2010, che tutte le procedure di appalto avviate, salvo 10, sono state concluse positivamente aggiudicando uno o più contratti e che tutte le procedure negoziate, salvo cinque, hanno portato all’aggiudicazione di contratti; invita il Centro a fornire all’autorità di discarico ulteriori informazioni sulle procedure di appalto;

Procedure di assunzione

13.

apprende dai conti annuali che, al 31 dicembre 2011, il Centro impiegava 177 agenti temporanei su 200 posti previsti dalla tabella dell’organico per quell’anno; considera che alcune disposizioni dello Statuto dei funzionari possono imporre un considerevole onere amministrativo; incoraggia quindi la Commissione a consentire un certo grado di semplificazione, in conformità con l’articolo 110 dello Statuto dei funzionari, per quanto riguarda le agenzie;

14.

accoglie positivamente l’introduzione da parte del Centro di procedure interne di assunzione riviste nel gennaio 2012;

15.

reputa importante che il Centro abbia rivisto le proprie procedure interne in materia di assunzione e selezione del personale, che la Corte dei conti aveva giudicato passibili di miglioramenti; incoraggia la rigorosa applicazione del nuovo insieme di norme e intende continuare a verificarne l’applicazione;

16.

chiede al Centro ulteriori informazioni sul tasso dei posti vacanti;

Audit interno

17.

osserva che nel contesto dei lavori per la relazione annuale 2011 è stata effettuata una verifica dell’attuazione del sistema di controllo interno; prende atto, in particolare, che una delle norme di valutazione delle attività non è stata attuata e altre tre norme sono state attuate solo parzialmente, mentre le rimanenti sono state attuate integralmente o per la maggioranza; esorta il Centro a prendere rapidamente provvedimenti a questo proposito e a informare l’autorità di discarico sui progressi compiuti;

18.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (7) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 66.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 184.

(7)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/208


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2011

(2013/569/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte del Centro (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (4), in particolare l’articolo 23,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0082/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 66.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/209


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2011

(2013/570/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, in particolare l’articolo 97,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0097/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 73.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (4), in particolare l’articolo 97,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0097/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») per l’esercizio 2011 nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

B.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2010 (6) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento ha, tra l’altro:

sottolineato che, visto che l’Agenzia opera con stanziamenti non dissociati in tutti i suoi titoli, non è realistico attendersi che tutte le operazioni iscritte in un anno di calendario possano essere impegnate e pagate nel corso dello stesso esercizio di bilancio, soprattutto quando si tratta di spese operative di tipo progettuale (ad esempio, lo sviluppo di sistemi informatici),

invitato l’Agenzia a migliorare la pianificazione delle sue attività e progetti in materia di risorse umane al momento di elaborare il proprio programma di lavoro annuale,

accolto positivamente la creazione, da parte dell’Agenzia, di un’unità distinta per la registrazione e la presentazione di domande, nonché di un gruppo di lavoro d’emergenza,

invitato l’Agenzia a rispettare rigorosamente un metodo di rendicontazione bidirezionale (dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto) e chiari principi guida per definire gli indicatori pertinenti e gli strumenti da utilizzare;

C.

considerando che, secondo la relazione della Corte dei conti, il bilancio generale dell’Agenzia per l’esercizio 2011 ammonta a 93 200 000 EUR rispetto ai 75 500 000 EUR nel 2010, il che rappresenta un aumento del 23,44 %;

D.

considerando che nell’esercizio 2011, l’Agenzia ha operato come agenzia autofinanziata e non ha ricevuto sovvenzioni rimborsabili dalla Commissione;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

osserva dalla relazione annuale di attività (RAA) 2011 dell’Agenzia che, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006, l’Agenzia è finanziata con i diritti versati dall’industria per la registrazione delle sostanze chimiche ed eventualmente con una sovvenzione dell’Unione, come indicato all’articolo 185 del regolamento finanziario;

2.

prende atto che nel 2011 l’Agenzia è stata di fatto interamente finanziata con le entrate derivanti dai diritti e non ha ricevuto alcuna sovvenzione dall’Unione; osserva tuttavia che l’Agenzia ha ottenuto dall’Unione un finanziamento di soli 500 000 EUR e che tale importo è stato versato dalla Commissione (direzione generale Ambiente) a titolo di indennizzo contrattuale per lo svolgimento di determinate attività preparatorie relative al futuro regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sui biocidi;

3.

osserva che, come concluso dal consiglio di amministrazione nel dicembre 2010, gli stanziamenti di pagamento iniziali per il 2011 ammontavano a 99 800 000 EUR;

4.

constata che, secondo la RAA, nel 2010 l’Agenzia ha ricevuto una sovvenzione di equilibrio di 36 000 000 EUR registrata come passività di prefinanziamento dalla Commissione; osserva inoltre che l’importo è stato interamente rimborsato alla Commissione nel 2011 dato che l’alto livello di entrate proprie derivanti dai diritti previsto per l’Agenzia nel 2011 è stato raggiunto;

5.

constata che nel 2011 il consiglio di amministrazione ha adottato i due bilanci rettificativi seguenti:

il primo bilancio rettificativo ha aumentato le entrate dell’eccedenza risultante dal 2010, ovvero 280 565 807,25 EUR; ha inoltre iscritto l’importo di 500 000 EUR nelle entrate con destinazione specifica per il contratto di servizi concluso tra l’Agenzia e la DG Ambiente per i lavori preparatori relativi al regolamento (UE) n. 528/2012;

il secondo bilancio rettificativo ha ridotto le spese di bilancio di 7 142 500 EUR (7 %);

6.

constata che, secondo la RAA, il tasso di esecuzione del bilancio per il 2011 è stato del 96 %;

Impegni e pagamenti

7.

osserva che, secondo la RAA, l’importo totale degli stanziamenti di impegno e pagamento riportati è pari a 14 421 314,76 EUR e corrisponde al 16,2 % degli impegni stabiliti; invita l’agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a tale carenza, dato che il livello dei riporti è eccessivo e contrasta con il principio dell’annualità del bilancio;

8.

prende atto che, secondo la RAA, il bilancio adottato per il titolo I nel 2011 (54 508 000 EUR) è stato aumentato, mediante storni dal titolo III, del 4,25 % (2 316 781,90 EUR); di questi, 2 005 138,33 EUR riguardavano le spese per il personale; osserva inoltre che, di conseguenza, il tasso di esecuzione per il titolo I ha raggiunto il 99,16 %;

9.

osserva che un importo di 1 758 060,98 EUR è stato cancellato dall’importo totale di 12 254 740,59 EUR degli stanziamenti di impegno e di pagamento riportati dal bilancio del 2010;

10.

si compiace degli sforzi dell’Agenzia per migliorare la pianificazione e il controllo delle risorse nonché dell’introduzione di orientamenti applicabili a tutta l’Agenzia al fine di promuovere il principio dell’annualità; constata, in particolare, che l’Agenzia è riuscita a ridurre il tasso di riporti dal 29 % nel 2009 al 17 % nel 2010 e al 16,2 % nel 2011;

Sistemi di supervisione e di controllo

11.

constata che, secondo la relazione della Corte dei conti, i risultati dell’inventario fisico più recente, realizzato nel 2011, mostrano diverse carenze, soprattutto per quanto riguarda la modesta quota di materiale di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) verificato in termini di valore; osserva tuttavia che non esiste alcuna politica formale in materia di inventario delle immobilizzazioni; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle iniziative prese al fine di attuare una politica formale al riguardo;

12.

osserva che l’Agenzia registra i costi per progetti TIC già in corso come spese, invece che come immobilizzazioni; sottolinea inoltre che la politica dovrebbe essere formalizzata e formalmente approvata nel primo trimestre del 2013; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico sulla situazione relativa all’attuazione di tale politica;

Procedure di assunzione

13.

osserva che la Corte dei conti ha individuato carenze nelle procedure di assunzione; invita pertanto l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a tali carenze; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto dei funzionari potrebbero rappresentare un considerevole onere amministrativo; incoraggia quindi la Commissione a prevedere un certo grado di semplificazione, in conformità con l’articolo 110 dello Statuto dei funzionari, per quanto riguarda le agenzie;

14.

osserva che, secondo la RAA, l’Agenzia continua ad attrarre personale altamente qualificato e che nel 2011 vi sono state 88 nuove assunzioni, con un conseguente completamento al 98 % dell’organico dell’Agenzia;

15.

constata che al 31 dicembre 2011 il numero totale di posti occupati da agenti temporanei era di 441 su 456 posti disponibili; osserva che il numero totale di posti occupati da agenti contrattuali era di 62 e il numero totale degli altri agenti era di 46 (esperti nazionali distaccati, personale interinale, tirocinanti);

16.

segue da vicino il miglioramento delle procedure di assunzione e di selezione, messo a punto lo scorso anno; ritiene che occorra applicare pienamente le norme e le procedure per garantire una buona reputazione dell’Agenzia;

Conflitto di interessi

17.

accoglie favorevolmente il fatto che la Corte dei conti abbia svolto un audit inteso a valutare le politiche e le procedure applicate in situazioni di conflitto di interessi per quattro agenzie europee, fra cui l’Agenzia, e presentato i risultati dell’audit nella relazione speciale della Corte dei conti n. 15/2012;

18.

deplora che, secondo le risultanze della Corte dei conti, al momento della conclusione del lavoro sul campo (ottobre 2011) l’Agenzia non gestiva in modo adeguato le situazioni di conflitto di interessi; rileva inoltre che le politiche dell’Agenzia per la gestione dei conflitti di interessi erano incomplete, le dichiarazioni di interessi non erano state né esaminate né pubblicate, bensì sigillate, e non esisteva alcuna formazione in materia;

19.

valuta positivamente il fatto che l’Agenzia ha adottato una serie di provvedimenti a seguito dell’audit della Corte dei conti, in particolare:

una politica per la gestione dei potenziali conflitti di interessi, adottata nel settembre 2011,

un nuovo modello più dettagliato per le dichiarazioni di interessi,

nuovi orientamenti per la compilazione delle dichiarazioni di interessi, adottati nel novembre 2011,

la pubblicazione delle dichiarazioni di interessi dei dirigenti dell’Agenzia sul sito Internet di quest’ultima dal gennaio 2012,

l’istituzione del comitato consultivo per i conflitti di interessi nel giugno 2012, con una riunione costitutiva nell’agosto 2012,

un codice di condotta per i membri del consiglio di amministrazione, adottato nel marzo 2012,

criteri di ammissibilità provvisori per gli organi dell’Agenzia, adottati nel settembre 2012,

disposizioni di attuazione relative alla prevenzione dei conflitti di interessi e al trattamento delle informazioni sui potenziali conflitti di interessi del personale dell’Agenzia, adottate rispettivamente nel giugno 2012 e nell’ottobre 2012,

orientamenti destinati ai dirigenti sulla prevenzione dei conflitti di interessi, inclusi criteri di valutazione concreti, adottati nel novembre 2012,

linee guida riviste su doni e ospitalità ricevuti dal personale, adottate nel dicembre 2012;

sollecita l’Agenzia a continuare ad attuare le raccomandazioni della Corte dei conti per evitare qualsiasi conflitto di interessi nelle sue diverse strutture di governo e di funzionamento, e a informare l’autorità di discarico in merito all’attuazione delle politiche e procedure sopra elencate, nonché su ogni ulteriore sviluppo riguardante la gestione del conflitto di interessi;

20.

invita l’Agenzia a introdurre nelle sue relazioni annuali d’attività una sezione speciale che illustri le azioni intraprese per prevenire e gestire i conflitti di interessi, sezione che tra l’altro dovrà comprendere:

il numero di casi di conflitti d’interessi accertati,

il numero di casi di «porte girevoli»,

i provvedimenti presi in ciascuna categoria di casi,

il numero di procedure di abuso di fiducia avviate e il loro risultato,

le sanzioni inflitte;

21.

rileva che le dichiarazioni d’interessi di tutti i membri del consiglio d’amministrazione sono disponibili sul sito web dell’Agenzia, mentre non tutti i curriculum vitae lo sono ancora; invita l’Agenzia a informare quanto prima possibile l’autorità di discarico in merito ai progressi compiuti al riguardo;

22.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (8) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 73.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 192.

(7)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

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L 308/215


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2011

(2013/571/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, in particolare l’articolo 97,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0097/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 73.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

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L 308/216


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2011

(2013/572/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4), in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0070/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea dell’ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 80.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4), in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0070/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli circa l’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia europea dell’ambiente («l’Agenzia») per l’esercizio 2011 nonché in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

B.

considerando che il bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011 ammontava a 62,2 milioni di EUR;

C.

considerando che l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine interna in merito all’Agenzia;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

desume dai conti annuali definitivi che la sovvenzione della Commissione destinata all’Agenzia per l’esercizio 2011 ammontava a 35 445 155,69 EUR, contro i 34 674 450,58 EUR del 2010, e che il totale delle entrate ammontava a 44 447 489,45 EUR (45 550 051,50 EUR nel 2010); esprime soddisfazione per la copertura di 132 posti sui 134 disponibili, e rileva che alla fine del 2011 erano impiegate presso l’Agenzia 82 persone tra agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati;

2.

apprende dalla relazione della Corte dei conti che l’Agenzia ha effettuato un pagamento di 6 061 EUR a favore di un’organizzazione ambientale internazionale per la partecipazione di membri del personale dell’Agenzia a spedizioni organizzate da detta organizzazione nei mesi di febbraio e maggio 2011; constata che per tali spedizioni non era stata esperita alcuna procedura di appalto né era stato stilato alcun contratto; osserva che l’Agenzia ha sostenuto le spese di viaggio, pari a 11 625 EUR; prende atto delle constatazioni della Corte dei conti secondo cui, fino all’aprile 2011, il direttore esecutivo dell’Agenzia era membro del consiglio direttivo dell’organizzazione ambientale internazionale, ovvero una circostanza che poteva configurare un conflitto di interessi;

3.

riconosce che, essendo stato informato nell’aprile 2011 del fatto che la Corte dei conti aveva riscontrato un potenziale conflitto di interessi, il direttore esecutivo ha rassegnato le dimissioni dal consiglio direttivo dell’altra organizzazione;

Appalti pubblici

4.

osserva che ha ricevuto ulteriori chiarimenti in merito ai rapporti contrattuali intrattenuti dall’Agenzia con ACE&ACE, una società di produzione video danese con sede a Copenaghen; constata che nel 2011 l’Agenzia ha aggiudicato ad ACE&ACE un contratto di produzione video (AEA/COM/10/001 — lotto 5) con un massimale di bilancio che poteva arrivare a 1 000 000 EUR, a seguito di una procedura di gara aperta; pone l’accento sul fatto che i criteri di aggiudicazione erano considerevolmente diversi da quelli utilizzati nella precedente gara in materia di produzioni video (AEA/CCA/07/001 — lotto 1) e alcuni erano più restrittivi, ad esempio per quanto riguarda «l’accesso a servizi di editing nelle vicinanze dell’AEA»; prende atto della dichiarazione del direttore esecutivo (6) secondo cui 16 società ubicate in prossimità dell’Agenzia avevano presentato la candidatura per partecipare alla gara e 15 soddisfacevano tutti i criteri; osserva che ha ricevuto dall’Agenzia un elenco di tutti i candidati per la gara AEA/COM/10/001 — lotto 5, completo di nominativi e recapiti;

5.

rileva che nel 2007 a seguito di un bando di gara aperto è stato aggiudicato un contratto quadro alla N1 Creative, con sede a Londra, la quale ha subappaltato alcuni servizi alla ACE&ACE; fa notare che già tra il 2007 e il 2008 erano stati conclusi tra l’Agenzia e la ACE&ACE due contratti di prestazione di servizi, per un valore complessivo di 101 000 EUR, senza passare attraverso una procedura di appalto, ma in conformità delle norme di attuazione del regolamento finanziario (diritti esclusivi); prende nota dei dettagli, pervenuti all’autorità di discarico, relativi al numero e alla tipologia dei progetti realizzati nel quadro del citato contratto dalla N1 Creative, da una parte, e dalla ACE&ACE, dall’altra;

6.

è stato informato dal direttore esecutivo dell’Agenzia (7) che attualmente l’OLAF sta indagando sui citati contratti di produzione video;

Trasparenza

7.

prende atto dell’osservazione della Corte dei conti secondo cui l’Agenzia avrebbe migliorato, nel corso degli anni, la trasparenza delle procedure di assunzione; constata tuttavia che, secondo la relazione della Corte dei conti, sarebbe tuttora riscontrabile una confusione fra i criteri di ammissibilità e di selezione per quanto concerne gli anni di esperienza professionale di volta in volta richiesti; rileva inoltre che, sempre secondo la citata relazione, non vi era alcun elemento in grado di dimostrare che il contenuto e i punteggi minimi per le prove scritte fossero stati stabiliti prima dell’esame delle candidature;

8.

constata che l’Agenzia ha avviato il processo di attuazione delle raccomandazioni della Corte dei conti;

Efficienza

9.

evidenzia che la Commissione deve esercitare la sua funzione di vigilanza tramite la partecipazione al consiglio di amministrazione e all’ufficio di presidenza dell’Agenzia, entro i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 401/2009 e nel giusto rispetto dell’autonomia giuridica dell’Agenzia; pone l’accento sulla necessità di tenere regolarmente informato il Parlamento;

10.

si compiace del fatto che il personale e le attività di gestione, i processi di controllo della qualità, i prodotti e i servizi, i servizi amministrativi e quelli immobiliari siano tutti aspetti che assumono una valenza strategica nell’ambito della «strategia AEA 2009-2013»;

Conflitti di interessi

11.

riconosce che il consiglio di amministrazione e l’amministrazione dell’Agenzia hanno rafforzato la politica della stessa in materia di conflitti di interessi, onde evitare qualunque problema in futuro; prende atto dell’introduzione di un’approvazione ex ante del consiglio di amministrazione per quanto riguarda l’accettazione, da parte del direttore esecutivo, della qualità di membro di consigli di amministrazione e organi consultivi esterni;

12.

prende atto dell’introduzione di un modulo relativo ai diritti e doveri firmando il quale i consulenti e i fornitori dovranno dichiarare di astenersi da ogni comportamento o azione potenzialmente in grado di compromettere la loro indipendenza o di ripercuotersi in maniera negativa sulla loro posizione, il loro lavoro o l’immagine dell’Unione;

13.

si compiace delle nuove procedure approvate dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia in occasione della sua 65a riunione svoltasi il 12 dicembre 2012, in particolare per quanto concerne:

la formazione sulla prevenzione dei conflitti di interesse prevista nel programma di preparazione iniziale per i neoassunti,

l’obbligo di sottoscrivere il modulo A1 «Obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell’Agenzia europea dell’ambiente a norma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti» e di confermare l’avvenuta ricezione di una copia dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea,

la formazione in materia di etica e integrità riguardo agli obblighi e alle mansioni del personale nonché l’introduzione di una procedura per la segnalazione delle irregolarità (un meccanismo di «informatori interni»),

la consegna al personale di una copia del Codice europeo di buona condotta amministrativa e di una copia della decisione del consiglio di amministrazione, adottata il 22 giugno 2004, relativa all’attuazione di detto codice nell’Agenzia;

prende nota delle informazioni pervenute dall’Agenzia in merito non solo all’attuazione delle procedure sopra elencate ma anche all’ulteriore sviluppo riguardante la gestione dei conflitti di interessi;

14.

rinvia, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (8) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 80.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Cfr. le risposte del direttore esecutivo dell’Agenzia europea dell’ambiente rese in occasione dell’audizione, organizzata dalla commissione per il controllo dei bilanci il 24 gennaio 2013, sul discarico 2011 delle agenzie decentralizzate dell’UE.

(7)  Ibid.

(8)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

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L 308/220


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2011

(2013/573/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4), in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0070/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea dell’ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 80.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/221


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2011

(2013/574/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea di controllo della pesca relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea di controllo della pesca relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7 0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della Commissione per la pesca (A7-0109/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea di controllo della pesca (precedentemente denominata Agenzia europea di controllo della pesca), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 86.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea di controllo della pesca relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea di controllo della pesca relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7 0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della Commissione per la pesca (A7-0109/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia europea di controllo della pesca («l’Agenzia») per l’esercizio 2011, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

B.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia per l’esecuzione del bilancio della medesima per l’esercizio 2010 (6) e che, nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, il Parlamento, tra l’altro:

esorta l’Agenzia a migliorare il suo Programma di lavoro annuale includendovi obiettivi specifici e misurabili, a livello sia di settore di intervento che di attività operativa definendo indicatori SMART,

esorta il direttore esecutivo ad adempiere pienamente all’obbligo di includere nella relazione di sintesi da presentare all’autorità di discarico che riassume la relazione al Servizio di audit interno (SAI) tutte le raccomandazioni formulate e tutte le azioni intraprese sulla base di tali raccomandazioni,

invita l’Agenzia a rivedere non solo il proprio sistema di controllo interno, in modo da suffragare la dichiarazione annuale di affidabilità del suo direttore esecutivo, ma anche tutte le procedure amministrative e operative applicate, documentando successivamente il flusso di lavoro nonché i controlli chiave effettuati;

C.

considerando che il bilancio complessivo dell’Agenzia per il 2011 è stato di 12 850 000 EUR rispetto agli 11 013 000 EUR del 2010, il che rappresenta un incremento del 16,7 %;

D.

considerando che il contributo iniziale dell’Unione al bilancio dell’Agenzia per il 2011 è stato di 11 850 000 EUR (7) con un aumento cioè del 40,90 % rispetto al contributo iniziale del 2010 (8 410 000 EUR);

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

ricorda che il contributo totale dell’Unione europea al bilancio dell’Agenzia per il 2011 è stato di 12 850 000 EUR;

2.

constata dai suoi conti annuali per il 2011 che l’Agenzia ha impegnato il 99 % del contributo concesso e ha erogato l’89 % degli stanziamenti di pagamento disponibili (esclusa la spesa da altre fonti di entrata); si compiace che l’Agenzia, nella sua relazione annuale di attività per l’esercizio 2011 (8), abbia fornito all’autorità di discarico dati che mostrano il suo tasso di esecuzione del bilancio generale in termini di impegni e di pagamenti; ricorda che, nel 2010, l’Agenzia ha impegnato il 98,3 % della sovvenzione concessa ed erogato l’85,6 % degli stanziamenti di pagamento disponibili;

Stanziamenti riportati

3.

prende atto dai conti annuali che gli stanziamenti d’impegno pari a 1 160 170 EUR assegnati entro la fine del 2011 ma non ancora erogati sono stati riportati al 2012; osserva inoltre che l’annullamento degli stanziamenti di pagamento non utilizzati riportati (9) dall’esercizio precedente ammonta a 151 710 EUR;

4.

apprende dalla relazione annuale di attività per l’esercizio 2011 che il riporto automatico dell’Agenzia verso il 2012 è stato di 2 161 172 EUR; osserva inoltre che per quanto riguarda la percentuale di pagamenti a norma dei termini del regolamento finanziario, l’87 % dei pagamenti totali è stato effettuato nel rispetto degli obiettivi giuridici. Per quanto riguarda le fatture commerciali, il 79 % è stato pagato entro i 30 giorni previsti dalla legge e il 91 % circa delle dichiarazioni di spesa (rimborsi al personale e agli esperti) è stato pagato entro i 45 giorni previsti dalla legge; incoraggia la Corte dei conti a menzionare i dati sui riporti nella sua relazione sui conti annuali dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2012;

Sistema contabile

5.

constata dai suoi conti annuali (10) per l’esercizio finanziario 2011 che la contabilità di bilancio dell’Agenzia è gestita dal sistema ABAC basato sulla contabilità per competenza, mentre i conti generali sono tenuti con il sistema SAP, che ha un’interfaccia diretta con il sistema di contabilità generale della Commissione;

Procedure di aggiudicazione degli appalti

6.

invita l’Agenzia a migliorare le procedure di aggiudicazione degli appalti; osserva che la Corte dei conti ha constatato lacune a tale riguardo (ovvero l’Agenzia non ha documentato in maniera adeguata la stima degli importi contrattuali nei fascicoli degli appalti);

7.

apprende dalla Corte dei conti che l’Agenzia dovrebbe migliorare la trasparenza delle procedure applicando criteri per la selezione degli offerenti più specifici;

8.

apprende con preoccupazione dalla Corte dei conti che l’Agenzia non dispone ancora di procedure adeguate per registrare e contabilizzare i costi relativi alla generazione di attività immateriali interne;

Procedure di assunzione

9.

apprende dalla Corte dei conti che l’Agenzia dovrebbe migliorare ulteriormente le procedure di selezione del personale (ovvero gli avvisi di vacanza non fornivano informazioni sui reclami in merito alle procedure di ricorso; le riunioni della commissione giudicatrice non erano sufficientemente documentate e nel caso di una procedura di assunzione l’Autorità che ha il potere di nomina non ha rispettato la graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice, senza tuttavia motivare tale decisione); ritiene che alcune disposizioni dello statuto dei funzionari possano generare un onere amministrativo considerevole; incoraggia pertanto la Commissione a consentire una certa semplificazione a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari per quanto riguarda le agenzie;

10.

constata dalla relazione annuale di attività (11) che sono stati assunti quattro agenti temporanei e un agente contrattuale, mentre quattro agenti temporanei e un agente contrattuale hanno lasciato l’Agenzia, il che porta al 97 % il tasso di copertura dei posti previsti dall’organico 2011;

11.

esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittime e regolari, in tutti gli aspetti materiali, le operazioni soggiacenti ai conti annuali dell’Agenzia relativi all’esercizio 2011;

12.

apprende dalla relazione di seguito dell’Agenzia che la documentazione relativa alle procedure di assunzione è stata rivista nel 2012 al fine di tenere conto dei commenti della Corte dei conti;

Organizzazione

13.

apprende dalla Corte dei conti che, nel corso della procedura di nomina del direttore esecutivo, un membro del consiglio di amministrazione ha infranto il regolamento che disciplina le nomine a posti chiave annunciando il candidato per il quale la Commissione intendeva votare; riconosce che le azioni dei membri del consiglio di amministrazione non sono sotto il controllo dell’Agenzia e che il direttore esecutivo non è quindi responsabile dei loro comportamenti;

Risultati

14.

accoglie con favore l’iniziativa dell’Agenzia di continuare la preparazione del suo programma di lavoro annuale e pluriennale; sottolinea l’importanza di tale documento per consentire all’Agenzia di prendere disposizioni organizzative efficaci per attuare la sua strategia e conseguire i suoi obiettivi; osserva che l’Agenzia, per il suo programma di lavoro e la pianificazione delle risorse, segue una prospettiva pluriennale, tramite l’elaborazione di un programma di lavoro pluriennale, del piano pluriennale in materia di politica del personale e di un piano strategico pluriennale in materia di IT; osserva inoltre che dal 2010 l’Agenzia dispone di un piano strategico in materia di IT, che viene riesaminato e aggiornato annualmente;

15.

sottolinea l’importanza dei compiti dell’Agenzia e si compiace dell’efficienza ed efficacia della sua attività, che la commissione per la pesca ha potuto constatare nel corso della visita presso l’Agenzia nel giugno 2010 e il 29-30 ottobre 2012; prende nota del fatto che durante la visita del 29-30 ottobre 2012 sono state discusse importanti questioni quali la creazione di «aree di controllo regionali» al fine di creare un valore aggiunto europeo;

Audit interno

16.

si compiace dell’iniziativa dell’Agenzia di attivazione, nel 2008, di una funzione di audit interno con il compito di fornire sostegno e consulenza al direttore esecutivo e ai responsabili amministrativi del controllo interno, della valutazione dei rischi e dell’audit interno; osserva che l’Agenzia non si serve di una struttura di audit interno (IAC) a tempo pieno ma condivide questo servizio con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima di Lisbona (EMSA); osserva, a tale proposito, che il 17 giugno 2008 l’Agenzia e l’EMSA hanno firmato un accordo a livello di servizio;

17.

constata dal SAI dell’Agenzia che questa ha rivisto sia l’attuazione delle norme di controllo interne (2008) sia il suo primo seguito (2009); osserva che l’Agenzia ritiene che i risultati siano stati attuati in maniera adeguata ed efficace;

18.

osserva che nel 2011 la struttura di audit interno ha eseguito, su richiesta speciale del direttore esecutivo, un audit limitato sulle retribuzioni al fine di valutare i controlli interni sul ciclo dei pagamenti degli stipendi, con particolare attenzione alla documentazione dei fascicoli di pagamento; apprende dal SAI (12) che la struttura di audit interno ha eseguito anche un audit incentrato sulla gestione delle scorte presso l’Agenzia, al fine di fornire al direttore esecutivo una garanzia indipendente sull’adeguatezza e l’effettiva applicazione del sistema di controllo interno relativo alla registrazione degli attivi;

19.

constata dalla relazione annuale di attività che nel 2010 il SAI, conformemente al programma strategico 2010-2012, ha svolto un audit del processo di esecuzione del bilancio e una valutazione dei rischi delle tecnologie dell’informazione;

20.

riconosce che nel 2011 il SAI ha eseguito un audit sulla «Costruzione di capacità — Formazione e sviluppo» al fine di valutare e fornire al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione una garanzia indipendente sull’adeguatezza e l’effettiva applicazione del sistema di controllo interno relativamente alla «Costruzione di capacità — Formazione e sviluppo»;

21.

constata dal SAI che nel 2011 la struttura di audit interno ha altresì effettuato un riesame completo dell’attuazione delle norme di controllo interno all’interno dell’Agenzia;

22.

osserva che, nell’ottobre 2011, il SAI è stato invitato a presentare il quadro della situazione e il suo piano strategico 2013-2015 al consiglio di amministrazione dell’Agenzia;

23.

apprende dal SAI che nel 2011 l’Agenzia ha nominato il coordinatore del controllo interno e ha stabilito linee guida interne per la gestione dei rischi, compresa la procedura per il riesame regolare del sistema di controllo interno e per l’aggiornamento regolare del registro dei rischi dell’Agenzia; invita comunque l’Agenzia a informare l’autorità di discarico delle ulteriori azioni intraprese e dei risultati conseguiti;

24.

riconosce che l’Agenzia ha preso le misure necessarie sulle seguenti questioni:

i diritti di accesso al sistema ABAC per gli ordinatori delegati,

ritardi dei pagamenti,

la politica per la gestione delle eccezioni e la creazione di un registro centrale delle eccezioni;

osserva che le due importantissime raccomandazioni formulate dal SAI, segnatamente l’adeguamento dei diritti di accesso ABAC per gli ordinatori delegati e la creazione e attuazione di una politica per il trattamento delle eccezioni e di un registro centrale delle eccezioni, sono ormai considerate dal SAI come completate;

25.

constata dalla relazione di seguito dell’Agenzia (13) che, per quanto riguarda le relazioni sulle eccezioni, sono stati documentati tutti i flussi di lavoro, sono già disponibili elenchi di verifica per gran parte dei processi e sono stati chiaramente definiti il ruolo e i compiti di ciascun soggetto coinvolto in un’operazione; ciò, insieme a relazioni puntuali sulle eccezioni, garantirà un adeguato seguito alle eventuali irregolarità;

26.

Rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (14) sull’efficienza finanziaria e il controllo della agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 86.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 169.

(7)  Conti annuali definitivi 2011, giugno 2012, pag. 26.

(8)  Relazione annuale di attività 2011, pag. 125.

(9)  Conti annuali definitivi 2011, giugno 2012, pag. 27.

(10)  Conti annuali definitivi 2011, giugno 2012, pag. 18.

(11)  Relazione annuale di attività 2011, pag. 122.

(12)  Relazione annuale sull’attività interna 2011, pag. 4.

(13)  Relazione sulle misure adottate alla luce delle raccomandazioni del Parlamento europeo nella sua decisione del 10 maggio 2012, pag. 5.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2013)0134 (cfr. pag. 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

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L 308/227


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2011

(2013/575/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea di controllo della pesca relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea di controllo della pesca relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7 0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la pesca (A7-0109/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea di controllo della pesca (precedentemente denominata Agenzia comunitaria di controllo della pesca), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 86.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/228


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2011

(2013/576/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in particolare l’articolo 44,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0074/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 92.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) («il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in particolare l’articolo 44,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0074/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell’affidabilità dei conti annuali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») per l’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.

considerando che il bilancio dell’Autorità per l’esercizio 2011 ammontava a 77 309 800 EUR rispetto a 74 700 000 EUR nel 2010, il che rappresenta un aumento del 3,49 %, e che l’Autorità è finanziata interamente con un contributo dell’Unione,

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

riconosce che gli sforzi di controllo di bilancio attuati nel corso dell’esercizio finanziario continuano a contribuire all’elevato tasso di esecuzione del bilancio del 98,47 % (98,8 % nel 2010);

2.

constata che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato pari all’82,05 %, che rappresenta una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente (83,51 %);

3.

prende atto che nel 2011 il bilancio dell’Unione ha messo a disposizione dell’Autorità un importo di 78 800 000 EUR; prende atto che entro la fine del 2011 sono stati coperti 334 posti su 355 e che l’Autorità ha assunto 109 agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati; chiede all’Autorità di migliorare il tasso di occupazione ma è pienamente consapevole che l’Autorità deve fronteggiare talune difficoltà in termini di trasporto dovute alla sua ubicazione;

4.

ricorda all’Autorità di rispettare maggiormente il principio dell’annualità; ritiene che l’esercizio 2011 sia particolare a causa del trasloco nella nuova sede e il regolamento posticipato dei pagamenti al riguardo;

Politica immobiliare

5.

osserva che nel dicembre 2011 l’Autorità ha acquistato un nuovo edificio per la propria sede per un costo di 36,8 milioni di EUR che saranno pagati in rate trimestrali per un periodo di 25 anni, il che comporta il pagamento di 18,5 milioni di EUR di interessi; che, inoltre, la Corte dei conti si chiede se le autorità di bilancio non avrebbero potuto individuare una soluzione alternativa meno onerosa, in applicazione del principio della sana gestione finanziaria e nel pieno rispetto del regolamento finanziario;

6.

apprende dall’Autorità che il progetto immobiliare è stato presentato nel 2005 dalla stessa all’autorità di bilancio corredato di un accordo per una dilazione di pagamento del prezzo di acquisto per un periodo di 25 anni, e che l’autorità di bilancio ha approvato il progetto; osserva che su suggerimento della Corte dei conti è stato chiesto alla Commissione di individuare stanziamenti di pagamento supplementari per procedere all’acquisto in un’unica soluzione di pagamento; apprende, tuttavia, che non è stato possibile aumentare gli stanziamenti nei confronti dell’Autorità per pagare in un’unica soluzione, dato l’attuale contesto di limitazione delle spese; osserva che le modalità adottate nell’ambito di tale acquisto hanno comportato una riduzione dei costi per gli immobili dell’Autorità rispetto alla soluzione dell’affitto utilizzata in precedenza;

Trasferimenti

7.

apprende dalla relazione della Corte dei conti e dalla relazione annuale di attività dell’Autorità che nel 2011 sono stati effettuati 13 storni di bilancio; che, in particolare, 2,46 milioni di EUR sono stati trasferiti dal Titolo I alle linee del Titolo II concernenti l’infrastruttura e le tecnologie informatiche, onde fornire le risorse per adattare i sistemi informatici e i sistemi finanziari nell’ambito della riorganizzazione e della migrazione al sistema finanziario basato sulla contabilità per competenza, nonché consolidare le risorse disponibili destinate al trasferimento nella nuova sede e alle attrezzature per quest’ultima; rileva, inoltre, che gli storni sono stati effettuati nell’ambito dei Titoli II e III; prende atto con preoccupazione dell’osservazione della Corte dei conti secondo cui la situazione denota lacune nella pianificazione e nell’esecuzione del bilancio ed è in contrasto con il principio della specializzazione;

Conflitto di interessi e trasparenza

8.

si compiace che la Corte dei conti abbia svolto una revisione contabile intesa a valutare le politiche e le procedure applicate in situazioni in cui si configurano conflitti di interessi per quattro agenzie europee, fra cui l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, e abbia presentato i risultati della revisione contabile nella relazione speciale della Corte dei conti n. 15/2012;

9.

prende atto con preoccupazione che, secondo le risultanze della Corte dei conti, al momento della conclusione del lavoro sul campo (ottobre 2011) l’Autorità non gestiva in modo adeguato le situazioni di conflitto di interessi; osserva, tuttavia, che nel frattempo l’Agenzia aveva già sviluppato politiche avanzate in materia di gestione dei conflitti di interessi; è, tuttavia, preoccupato del fatto che tali politiche non abbiano prodotto i risultati sperati;

10.

plaude all’organizzazione nell’ottobre 2012 di una riunione obbligatoria in materia di etica e integrità per tutti i membri del consiglio di amministrazione; invita il consiglio di amministrazione ad applicare efficacemente il proprio codice di condotta e ad adottare disposizioni volte a prevenire e a sanzionare fenomeni quali le cosiddette «porte girevoli», al fine di evitare in futuro casi analoghi a quello dell’ex presidente;

11.

osserva che l’Autorità ha previsto una valutazione della sua politica in materia di indipendenza entro la fine del 2013 e si è impegnata a esaminare, tra l’altro, la possibilità di pubblicare i risultati delle procedure sull’abuso di fiducia, compresi i risultati delle procedure volte a verificare l’integrità degli esami scientifici e ad estendere e rafforzare il mandato del suo comitato sui conflitti di interessi, ad esempio prevedendo un mandato analogo a quello del comitato per le norme etiche e la prevenzione dei conflitti di interessi dell’agenzia francese per l’alimentazione e la sicurezza ambientale e occupazionale (ANSES); si attende che l’Autorità informi l’autorità di discarico in merito a tale questione, se possibile entro l’ottobre 2013;

12.

invita l’Autorità ad avviare un dialogo strutturato con la società civile in merito a questioni correlate ai conflitti di interessi e a invitare le organizzazioni interessate, almeno due volte l’anno, a discutere apertamente le questioni di interesse comune sulla base di un ordine del giorno concordato e a informare l’autorità di discarico in merito al risultato di tali deliberazioni; prende atto che l’Autorità ha intensificato questo dialogo con i soggetti interessati e la società civile; ritiene che questi dialoghi debbano essere istituzionalizzati e tenuti presenti dal consiglio di amministrazione dell’Autorità;

13.

è preoccupato per le critiche rivolte all’Autorità per la mancanza di trasparenza in merito alla pubblicazione delle dichiarazioni di interesse annuali e alla mancanza di attività di formazione in materia di conflitto di interessi; esige che siano presi provvedimenti per affrontare tali questioni ed esorta vivamente l’Autorità a riferire all’autorità di discarico in merito alle attività intraprese; si compiace che tutte le dichiarazioni di interesse annuali degli esperti dell’Autorità siano ora pubblicate e consultabili sul sito web dell’Autorità;

14.

invita l’Autorità a mantenere un livello di priorità elevato per il conflitto di interessi al fine di tutelare la propria credibilità e salvaguardare la fiducia dell’opinione pubblica nella sicurezza alimentare e a indicare, nel modo più accurato e dettagliato possibile, in che modo intende attuare le raccomandazioni della relazione della Corte dei conti e delle risoluzioni del Parlamento europeo; esorta vivamente l’Autorità a esaminare con la massima attenzione il conflitto di interessi, in vista dell’avvio della revisione del suo regolamento istitutivo che costituisce un’opportunità per raggiungere i più elevati standard di governance come descritto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e influenzerebbe positivamente la struttura di governance, l’indipendenza e la qualità scientifica dell’Autorità; ritiene che la revisione del regolamento istitutivo dell’Autorità costituisca un’importante opportunità per avviare un cambiamento radicale in seno all’Autorità che è responsabile della consulenza scientifica oggettiva sulla sicurezza degli alimenti e dell’ambiente a livello dell’Unione;

15.

raccomanda con insistenza che, al fine di evitare che il personale dell’Autorità lasci la propria posizione per andare a occupare direttamente un posto simile nell’industria o in un’agenzia di lobby, o viceversa, venga introdotto e rispettato un periodo di riflessione adeguato per specifici settori di attività al fine di evitare conflitti di interessi;

16.

rileva che l’Autorità ha preso una serie di provvedimenti a seguito dell’audit della Corte dei conti e della pubblicazione della relazione speciale n. 15/2012, in particolare:

nel 2007 l’Autorità ha introdotto un quadro globale per evitare potenziali conflitti di interesse e da allora lo ha periodicamente riesaminato e aggiornato,

a partire dal 2011 l’Autorità ha rafforzato tale quadro con l’adozione di una strategia rivista relativa all’indipendenza e ai processi decisionali in ambito scientifico; è, tuttavia, preoccupato dell’adeguatezza della strategia riesaminata e segnala diversi casi di conflitti di interessi denunciati nel 2012 da due organizzazioni non governative (ONG) di vigilanza — Corporate Europe Observatory (CEO) ed Earth Open Source (EOS); chiede che la politica di indipendenza dell’Autorità sia ulteriormente migliorata, anche mediante l’introduzione del divieto di avere legami con organismi collegati all’industria;

alla fine del 2013 è previsto un riesame delle politiche e delle norme di esecuzione dell’Autorità in materia di indipendenza,

nel luglio 2012 l’Autorità ha applicato il quadro fornito dalla Commissione e concernente l’etica e l’integrità adottando una politica specifica in materia di donazioni,

nel 2012 è stato nominato un consulente etico,

sollecita l’Autorità a continuare ad applicare le raccomandazioni della Corte dei conti per evitare qualsiasi conflitto di interessi nelle sue diverse strutture di governo e funzionamento e a informare l’autorità di discarico in merito all’attuazione delle politiche e procedure sopra elencate, nonché su qualsiasi ulteriore sviluppo riguardante la gestione del conflitto di interessi prima dell’ottobre 2013;

17.

riconosce gli sforzi dell’autorità per migliorare la prevenzione e la gestione del conflitto di interessi; osserva, tuttavia, che l’indipendenza e la competenza dei suoi esperti esterni è ancora messa in discussione da ONG di vigilanza o persino da altri esperti di sicurezza alimentare, come per esempio nel caso degli esperti del gruppo di lavoro sugli interferenti endocrini; sottolinea che, di conseguenza, il lavoro dell’Autorità è oggetto di contestazioni, come ad esempio nel corso del seminario congiunto JRC-NIEHS sugli effetti a basse dosi delle sostanze con attività endocrina tenutosi a Berlino nel dicembre 2012;

18.

osserva che il consiglio di amministrazione ha eletto il suo presidente in una riunione pubblica; ricorda, tuttavia, che nella procedura di discarico del 2010, il Parlamento ha chiesto una votazione a scrutinio palese per l’elezione del presidente del consiglio di amministrazione e si attende che sia dato seguito alla sua richiesta;

19.

constata che gli orientamenti dell’OCSE, sui quali si è basata la Corte dei conti nella relazione speciale n. 15/2012, pur prevedendo in materia un parametro di riferimento internazionale, non sono concepiti per un’agenzia e non soddisfano le esigenze specifiche delle agenzie decentrate; accoglie con favore l’intenzione della Commissione di presentare orientamenti sulla gestione dei conflitti di interesse, come previsto nella sua «Tabella di marcia per il seguito da dare all’approccio comune in merito alle agenzie decentralizzate dell’UE»;

20.

sottolinea l’impegno dell’Autorità ad avviare nell’ottobre 2012 il suo primo esame a campione di una serie di dichiarazioni di interessi, per verificarne la coerenza con la politica che ha recentemente adottato in materia di indipendenza e le relative modalità di esecuzione; osserva, tuttavia, che i protocolli dovevano ancora essere completati, il che ha comportato un ritardo nella valutazione; invita l’Autorità a comunicare all’autorità di discarico i motivi di tale ritardo nonché il calendario previsto per l’organizzazione della valutazione;

21.

accoglie positivamente il piano dell’Autorità di avviare nel 2013 un progetto pilota volto a internalizzare parte delle attività scientifiche attualmente svolte da esperti esterni nell’ambito di gruppi di lavoro nel settore dei prodotti regolamentati; osserva che tale iniziativa prenderà il via nei settori degli ingredienti alimentari e degli OGM; chiede all’Autorità di fornire all’autorità di discarico maggiori informazioni sui progressi compiuti;

22.

prende atto con soddisfazione che dal 2011 l’autorità contempla nella sua relazione di attività annuale una sezione specifica che descrive le misure adottate per attuare la sua politica di indipendenza, rispondendo così in parte alla raccomandazione formulata nella risoluzione del Parlamento del 23 ottobre 2012 sul discarico all’autorità per l’esercizio 2010 (6);

23.

accoglie con favore il fatto che i curriculum vitae del direttore esecutivo dell’Autorità, dell’alta dirigenza e dei gruppi di esperti siano ora disponibili sul suo sito web assieme alle rispettive dichiarazioni di interessi; prende atto degli sforzi dell’Autorità volti a una maggiore trasparenza, ma rimane del parere che tali disposizioni debbano essere applicate anche a tutti gli esperti interni, come dichiarato nella procedura di discarico 2010; comprende che siano in corso attività su tale questione; invita l’Autorità a informare quanto prima l’autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in tale ambito;

Audit interno

24.

apprende dall’Autorità che nel 2011 il Servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha svolto un controllo sull’affidabilità della pianificazione e formazione operativa del bilancio, mentre l’unità di audit interno ha eseguito tre audit sull’affidabilità, ovvero il processo di selezione di membri del gruppo di esperti, un riesame specifico dei contributi degli esperti destinati ai pareri scientifici (post conflitto di interessi), nonché un riesame ad interim delle spese dichiarate in relazione alla nuova sede dell’Autorità;

25.

osserva con soddisfazione che la direzione ha accettato tutte le 11 raccomandazioni effettuate dalla revisione contabile del Servizio di audit interno (di cui nessuna «critica», due «molto importanti», sette «importanti» e due «auspicabili») e che cinque delle sei raccomandazioni pendenti e «molto importanti» sono state attuate e sono in attesa del controllo da parte del SAI, mentre è in corso di realizzazione la messa in atto dell’altra raccomandazione; rileva altresì che l’audit interno ha formulato una raccomandazione molto importante e due raccomandazioni importanti, e che delle 11 raccomandazioni molto importanti pendenti cinque sono attuate e sei sono in corso di realizzazione; constata che nessuna raccomandazione critica è ancora pendente;

26.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (7) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 92.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 350 del 20.12.2012, pag. 77.

(7)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

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L 308/234


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2011

(2013/577/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2011, accompagnata dalle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in particolare l’articolo 44,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0074/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 92.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/235


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011

(2013/578/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Istituto (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A7-0081/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esecuzione del bilancio dell’Istituto per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 98.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Istituto (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A7-0081/2013),

A.

considerando che l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (di seguito «l’Istituto») è stato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1922/2006 ed è divenuto indipendente il 15 giugno 2010;

B.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole in merito all’affidabilità dei conti annuali dell’Istituto per l’esercizio 2011 nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

C.

considerando che il 2011 è stato il primo anno completo di attività dell’Istituto da quando, nel giugno 2010, esso ha acquisito autonomia finanziaria e amministrativa;

D.

considerando che la struttura dell’Istituto si fonda sul mandato e sui compiti definiti nel regolamento istitutivo di base nonché sugli obiettivi approvati dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nel programma di lavoro a medio termine 2010-2012 e nel programma di lavoro annuale;

E.

considerando che il bilancio complessivo dell’Istituto per l’esercizio 2011 è pari a 7 530 000 EUR, e che si registra un aumento del 32,6 % rispetto al bilancio complessivo per l’esercizio 2010, pari a 5 678 123,09 EUR; che il bilancio dell’Istituto è interamente finanziato con il contributo dell’Unione;

F.

considerando che, alla fine del 2011, l’Istituto ha registrato un risultato positivo dell’esecuzione del bilancio di 1 156 400,29 EUR (6) (previa detrazione di differenze dei tassi di cambio pari a 2 650,64 EUR), che è stato quindi registrato nei conti come passività nei confronti della Commissione;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

ricorda che l’Istituto gode di autonomia amministrativa e finanziaria dal 15 giugno 2010; rileva che, di conseguenza, le procedure d’appalto del 2010 sono state in prevalenza avviate nell’ultimo trimestre dell’anno;

2.

constata che l’esecuzione del bilancio è preparata sulla base della contabilità di cassa modificata, il che significa che gli stanziamenti di pagamento riportati sono registrati unitamente ai pagamenti effettuati e alle entrate realizzate;

3.

prende atto, sulla base dei conti annuali, che nel 2011 l’esecuzione dei pagamenti è stata più efficace rispetto al 2010, con miglioramenti considerevoli in tutti i titoli; constata, sulla base dei conti annuali, che alla fine del 2011 l’Istituto ha registrato un tasso di esecuzione del bilancio pari al 44,19 % per i pagamenti e all’88,54 % per gli impegni;

4.

rileva, sulla base dei conti annuali (7), che il tasso di pagamento per il titolo I «spese per il personale» è aumentato all’88,49 % nel 2011, rispetto al 49,19 % registrato nel 2010; invita l’Istituto a informare l’autorità di discarico in merito alle ulteriori azioni intraprese per migliorare il tasso in questione;

5.

constata, sulla base dei conti annuali, che i pagamenti effettuati per il titolo II «spese amministrative» sono aumentati al 34,71 % nel 2011, rispetto al 28,99 % registrato nel 2010; invita l’Istituto a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese per migliorare tale risultato, in quanto un tasso di esecuzione basso è indice di difficoltà in termini di pianificazione ed esecuzione del bilancio;

6.

prende atto, sulla base dei conti annuali, del tasso di esecuzione molto basso, pari al 18,36 %, dei pagamenti iscritti al titolo III «spese operative»; osserva che tale risultato è dovuto all’elevato numero di appalti avviati negli ultimi mesi del 2010, in seguito all’acquisizione dell’indipendenza amministrativa da parte dell’Istituto nel giugno dello stesso anno; invita l’Istituto a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese da allora per migliorare tale risultato, in quanto un tasso di esecuzione basso è indice di difficoltà in termini di pianificazione ed esecuzione del bilancio;

7.

constata, sulla base dei conti annuali, che 3 339 551,93 EUR degli stanziamenti di impegno assegnati entro la fine del 2011 ma non ancora erogati sono stati riportati al 2012, il che equivale al 50 % degli impegni totali; rileva inoltre che l’importo totale degli stanziamenti riportati che sono stati annullati (ossia riportati dal 2010 e non erogati nel 2011) ammonta a 295 741,61 EUR, e che tale risultato è dovuto al fatto che il 2011 è stato il primo anno completo di attività, in cui il personale ha intrapreso per la prima volta diversi tipi di procedure di appalto e ha avviato misure tra cui una richiesta tardiva di evento della presidenza, nonché altre azioni, nella seconda metà dell’anno; invita l’Istituto a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese per assicurare che in futuro il tasso di esecuzione del bilancio sia soddisfacente;

8.

rileva, sulla base dei conti annuali, che alla fine del 2010 l’Istituto non ha provveduto alla necessaria procedura di disimpegno e che hanno avuto luogo tutti i riporti automatici;

Contabilità

9.

constata che nel 2010 l’Istituto ha definito le responsabilità degli attori finanziari per il personale e ha messo a punto circuiti finanziari per gli impegni; osserva inoltre che l’Istituto ha nominato tutti gli attori finanziari, definendone i ruoli e le responsabilità, entro la fine del 2010;

10.

rileva che l’Istituto ha ricevuto tre storni finanziari dalla Commissione per un totale di 7 530 000 EUR (rispettivamente 3 390 000 EUR in occasione del primo storno, 2 070 000 EUR del secondo e 2 070 000 EUR del terzo);

Appalti pubblici

11.

constata, sulla base della relazione annuale, che nel 2011 l’Istituto ha registrato sei eccezioni in relazione alle operazioni finanziarie, che sono state discusse con la direzione, i capisquadra e il personale interessato per evitare che siano commessi errori in futuro; invita l’Istituto a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese per ovviare a questa carenza;

12.

osserva che, nel 2011, sono state completate 123 procedure di appalto nel settore delle operazioni e dell’amministrazione, e che gli appalti hanno rappresentato globalmente circa il 50 % del bilancio complessivo dell’Istituto; rileva inoltre che le attività inerenti agli appalti del 2011 sono state svolte in conformità del programma di lavoro 2011;

Risorse umane

13.

constata, sulla base dei conti annuali, che nel 2011 l’Istituto ha assunto tre agenti temporanei e tre agenti contrattuali (mentre nel 2010 aveva assunto 23 agenti temporanei), portando al 94 % il tasso di copertura dei posti in organico, rispetto al 92,3 % registrato nel 2010; valuta positivamente il miglioramento del tasso di copertura dei propri posti in organico, che contribuirà al funzionamento efficace dell’Istituto;

14.

rileva che, secondo il servizio di audit interno, l’Istituto ha messo a punto una serie di politiche, strategie, procedure e orientamenti a sostegno dell’attuazione delle disposizioni del regolamento; osserva che alcuni elementi sono ancora in fase di sviluppo e dovrebbero essere completati in futuro, segnatamente con l’introduzione di strumenti informatici per la gestione delle risorse umane (in particolare questioni come l’elaborazione della descrizione delle mansioni, la definizione degli obiettivi personali e la formalizzazione dei piani di formazione individuali); invita l’Istituto a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese per affrontare le questioni summenzionate;

Risultati

15.

accoglie con favore la seconda relazione di valutazione ex ante dell’Istituto dell’8 settembre 2011, incentrata sulle operazioni e sugli obiettivi specifici dello stesso e finalizzata a fornire alla sua direzione orientamenti che consentano di realizzare gli obiettivi e le attività; rileva che, in un periodo di crisi economica e austerità, è fondamentale che l’Istituto assicuri il miglior rapporto costi-efficacia senza pregiudicare l’esito positivo del suo importante mandato;

16.

plaude alla creazione, da parte dell’Istituto, di un centro di risorse e di documentazione, che costituisce in Europa una fonte unica di conoscenze istituzionali e metodologiche in materia di uguaglianza di genere;

17.

sottolinea che gli obiettivi e i compiti dell’Istituto richiedono il mantenimento di un’entità specifica distinta nell’ambito del quadro istituzionale;

Sede

18.

constata, sulla base della relazione annuale, che il 1o marzo 2010 il personale dell’Istituto è stato trasferito dalla sede provvisoria di Bruxelles a quella permanente di Vilnius, in Lituania;

19.

rileva, sulla base della relazione annuale, che il governo della Repubblica di Lituania ha assicurato il pagamento della locazione degli uffici dell’Istituto per due anni, fino al 15 dicembre 2011;

20.

accoglie positivamente l’iniziativa esemplare attuata in coordinamento con le altre rappresentanze delle istituzioni dell’Unione a Vilnius (la rappresentanza della Commissione e l’ufficio di informazione del Parlamento europeo) nell’ottica di individuare e scegliere locali in comune; osserva che la «Casa dell’Europa» istituita di recente si è dimostrata necessaria e consentirà di generare sinergie, aumentare la visibilità dell’Unione, ripartire le spese ed effettuare risparmi;

Audit interno

21.

accoglie con favore le prime attività di audit condotte nel 2011 presso l’Istituto dal Servizio di audit interno (SAI); constata, sulla base della relazione del SAI (8), che non vi sono raccomandazioni pendenti «critiche» o «molto importanti» derivanti dalle relazioni del SAI del 31 dicembre 2011;

22.

osserva che nel dicembre 2011 il servizio di audit interno ha svolto un esame limitato dell’applicazione delle norme di controllo interno da parte dell’Istituto; rileva che l’Istituto ha accettato la raccomandazione di finalizzare la procedura per l’attuazione delle norme di controllo interno e la direzione ha adottato un piano d’azione da porre in atto nel 2012; invita l’Istituto a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese in relazione a tali raccomandazioni;

23.

rileva che l’analisi dei rischi effettuata dal SAI ha individuato alcuni processi (9) che non hanno potuto essere esaminati nel quadro del piano di audit del SAI, in quanto i controlli sono stati considerati assenti o insufficienti;

24.

constata, sulla base delle osservazioni della Corte dei conti, che l’Istituto deve migliorare la documentazione dell’inventario fisico per quanto riguarda le immobilizzazioni e la stima delle spese da pagare;

25.

rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (10) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 98.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Conti annuali 2011, pag. 22.

(7)  Conti annuali 2011, pag. 34.

(8)  Relazione annuale di audit interno per il 2011, pag. 6.

(9)  Relazione annuale di audit interno per il 2011, pag. 4.

(10)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

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L 308/240


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011

(2013/579/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Istituto (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A7-0081/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 98.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/241


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l’esercizio 2011

(2013/580/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (4), in particolare l’articolo 64,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della Commissione per i problemi economici e monetari (A7-0114/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali sull’esecuzione del bilancio dell’Autorità per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 104.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (4), in particolare l’articolo 64,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della Commissione per i problemi economici e monetari (A7-0114/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevole garanzia dell’affidabilità dei conti annuali dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (di seguito «l’Autorità») per l’esercizio finanziario 2011 e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

B.

considerando che l’Autorità, agenzia di recente istituzione con sede a Francoforte sul Meno, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 e ha avviato ufficialmente le sue attività quale autorità indipendente il 1o gennaio 2011,

C.

considerando che l’Autorità dovrebbe essere esaminata nel contesto della transizione giuridica dal Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazione e delle pensioni aziendali e professionali (CEIOPS) che l’ha preceduta e che, conseguentemente, oltre al suo nuovo mandato, ha assunto tutti i compiti e le responsabilità esistenti e in corso del CEIOPS (tutti gli attivi, i passivi e tutte le operazioni in fase di realizzazione del CEIOPS sono stati automaticamente trasferiti all’Autorità appena istituita),

D.

considerando che l’Autorità è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e opera in stretta collaborazione con le sue agenzie sorelle (Autorità bancaria europea e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nel contesto di un comitato congiunto, e con il Comitato europeo per il rischio sistemico,

E.

considerando che il bilancio complessivo dell’Autorità per l’esercizio 2011 è ammontato a 10 667 000 EUR,

F.

considerando che, conformemente al suo regolamento istitutivo (6), il bilancio per l’esercizio 2011 è stato finanziato per il 55 % dai contributi degli Stati membri e dei paesi appartenenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e per il 45 % dal bilancio dell’Unione,

G.

considerando che, alla fine del 2011, l’Autorità ha conseguito un risultato positivo di bilancio di 2 804 969,81 EUR (7), previa detrazione di differenze dei tassi di cambio pari a 2 437,59 EUR, che è stato poi registrato nei conti come passività nei confronti della Commissione,

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

prende atto dalla relazione sul bilancio (8) che il contributo iniziale dell’Unione al bilancio dell’Autorità per il 2011 è ammontato a 4 267 000 EUR; osserva che il 2011 è stato il primo anno di attività dell’Autorità;

2.

riconosce dai conti annuali che il bilancio complessivo dell’Autorità per l’esercizio 2011 è ammontato a 10 667 000 EUR; osserva inoltre che le entrate totali di bilancio sono state pari a 9 387 070,78 EUR (di cui 5 120 035,36 EUR rappresentano l’80 % del contributo degli Stati membri al bilancio incassato nel 2011);

3.

ribadisce dai conti annuali che il contributo stanziato dalle autorità nazionali di vigilanza è ammontato a 6 400 200 EUR mentre il contributo realmente incassato è stato di 5 120 035,36 EUR; invita gli Stati membri a informare l’autorità di discarico delle ragioni per le quali i contributi sono stati limitati all’80 % di quanto inizialmente previsto; invita gli Stati membri a versare per intero la rispettiva quota in futuro, quando l’Autorità sarà stata pienamente istituita, poiché in caso contrario potrebbero danneggiarne la capacità di svolgere adeguatamente i compiti che le sono stati affidati;

4.

osserva con preoccupazione che le disposizioni del regolamento finanziario non sono pienamente adattate al regime di finanziamento dell’Autorità, poiché il 55 % del bilancio è costituito dai contributi degli Stati membri e dei paesi dell’EFTA; ritiene che tale questione dovrebbe essere trattata, al più tardi, durante la prossima revisione del regolamento finanziario per quanto riguarda le agenzie e invita la Commissione a valutare la situazione e a riferirne in merito all’autorità di discarico;

5.

invita la Commissione a valutare tutte le opzioni per un nuovo finanziamento sostenibile a lungo termine dell’Autorità che ne salvaguardi l’indipendenza, nell’ambito del prossimo riesame del lavoro e delle modalità di finanziamento delle agenzie che la Commissione presenterà al più tardi entro il 2 gennaio 2014;

6.

invita la Commissione a valutare la possibilità di presentare una proposta volta a far sì che i bilanci delle tre Autorità europee di vigilanza (ESA) siano totalmente finanziati dal bilancio dell’Unione;

7.

osserva dai conti annuali che nel 2011 le attività dell’Autorità si sono principalmente incentrate sulla sua istituzione e ulteriore estensione;

8.

sottolinea l’importanza di garantire un’adeguata corrispondenza tra il bilancio stanziato e i posti disponibili, da un lato, e i compiti affidati all’Autorità, dall’altro, poiché, se tale corrispondenza venisse meno, si potrebbe creare uno squilibrio nell’organico per quanto concerne l’assunzione di personale dell’Autorità, da una parte, e il coinvolgimento di esperti nazionali, dall’altra; esprime preoccupazione per la modifica che la Commissione ha apportato alla tabella dell’organico proposta dell’Autorità, senza fornire una chiara indicazione in merito; esorta la Commissione a garantire la piena trasparenza sulla questione citata e su altre;

9.

prende atto della preoccupazione espressa nelle conclusioni preliminari della valutazione del settore finanziario del FMI del dicembre 2012 sull’Unione, in cui si raccomanda di aumentare le risorse e le competenze delle ESA affinché possano adempiere con successo ai rispettivi mandati, rafforzando nel contempo la loro indipendenza operativa;

10.

osserva dai conti annuali che, in occasione della riunione inaugurativa dell’Autorità del 10 gennaio 2011, il consiglio di amministrazione ha adottato e approvato le norme finanziarie principali e il regolamento finanziario dell’Autorità per permetterle di esercitare i suoi poteri di autorità europea;

Contabilità

11.

osserva dai conti annuali (9) che è stato necessario adeguare la struttura generale e standard del bilancio, adottata dall’Autorità all’inizio del 2011, alle reali necessità di quest’ultima;

12.

osserva dai conti annuali che il 19 aprile 2011 l’Autorità ha introdotto la contabilità per competenza (ABAC), il sistema di contabilità usato dalla Commissione per la contabilità di bilancio; osserva, inoltre, che durante il periodo di transizione protrattosi dal 1o gennaio al 19 aprile 2011, l’Autorità ha utilizzato uno strumento basato su Excel per la sua contabilità di bilancio e che, al momento della transizione, è stata elaborata una relazione con impegni e pagamenti caricati su ABAC;

13.

prende atto del fatto che i pagamenti effettuati prima dell’applicazione del sistema ABAC risultano soltanto nel sistema di transizione e non in ABAC stesso; osserva che, per ogni relazione sui consumi e sull’esecuzione di bilancio estratta da ABAC, viene effettuato un raggruppamento manuale su un foglio Excel per avere un riscontro completo del bilancio iniziale e del consumo di impegni e pagamenti per l’intero esercizio;

14.

osserva dai conti annuali che a partire dal 2012 tutte le transazioni finanziarie sono pienamente rappresentate in ABAC;

15.

osserva dai conti annuali che, per la contabilità generale, il 19 aprile 2011 l’Autorità ha applicato il sistema SAP, che è direttamente connesso ad ABAC, il sistema utilizzato dalla Commissione; osserva altresì che fino alla suddetta data l’Autorità ha utilizzato SAGE (10), il sistema creato dal CEIOPS per la contabilità finanziaria, e che è stato istituito un saldo di transizione a partire dal 19 aprile 2011;

16.

osserva che a settembre 2011 l’Autorità ha applicato il sistema di registrazione degli attivi della Commissione (ABAC Assets) per rintracciare fisicamente le singole voci delle immobilizzazioni (ABAC Assets è integrato nel sistema contabile dell’Autorità);

17.

plaude alla convalida del sistema contabile dell’Autorità effettuata dal revisore esterno Deloitte Consulting (11); prende atto che la revisione del sistema contabile dell’Autorità si è svolta a ottobre 2012;

18.

apprende dalla relazione della Deloitte che, in base alle procedure di convalida della conformità eseguite, il sistema contabile dell’Autorità è in generale conforme ai criteri specificati dalla Commissione (DG Bilancio);

19.

osserva dalla relazione della Deloitte che è stato identificato un numero di settori suscettibili di miglioramento (relativi ai diritti di accesso degli utenti ad ABAC che non sono in linea con le attuali responsabilità, al processo di gestione dell’accesso degli utenti e agli aspetti connessi alla formazione su ABAC), i quali saranno affrontati dall’Autorità nel 2013; rileva inoltre che quei miglioramenti non hanno un impatto significativo sulla conformità generale osservata;

Esecuzione del bilancio

20.

constata, sulla base dei conti annuali, che alla fine del 2011 l’Autorità ha registrato un tasso di esecuzione del bilancio pari al 61,68 % per gli impegni e al 58,84 % per i pagamenti;

21.

osserva che il tasso di esecuzione degli impegni per il titolo I («Spese per il personale») è pari al 92,79 % e rappresenta l’elemento principale del tasso di esecuzione; osserva inoltre che l’alta percentuale di esecuzione del bilancio per il titolo I, in particolare nel primo anno di attività dell’Autorità, rispecchia il legame tra le richieste di personale e i suoi obiettivi e rafforza la legittimità delle richieste di personale per il 2012 e il 2013;

22.

prende atto dai conti annuali che il principale fattore che ha contribuito a un elevato tasso di esecuzione del bilancio è stata la piena realizzazione della tabella dell’organico nel 2011;

23.

prende atto dai conti annuali del basso tasso di esecuzione degli impegni, pari a 60,41 %, per il titolo II («Spese amministrative»); osserva che il 2011 è stato un anno di transizione, con il passaggio dal CEIOPS all’Autorità, e di preparazione per le nuove procedure e richieste; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per colmare tale lacuna; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per migliorare i tassi, in quanto il basso tasso di esecuzione indica difficoltà nella pianificazione ed esecuzione del bilancio;

24.

osserva che l’Autorità si attende un considerevole volume di traduzioni, regolamenti e procedure in tutte le lingue dell’Unione da trattare a partire dal 2012; osserva inoltre che l’Autorità ha ridotto, laddove possibile, il costo dell’organizzazione delle riunioni, in particolare quelle del Consiglio delle autorità di vigilanza e del Consiglio di amministrazione, e che il medesimo approccio è stato seguito per i costi di informazione e pubblicazione (la relazione annuale del CEIOPS per il 2010 è stata pubblicata soltanto sul sito web, ai fini di un ulteriore taglio dei costi);

25.

osserva che, secondo l’Autorità, il tasso di esecuzione degli impegni per il titolo II è stato medio in quanto l’Autorità mirava a identificare possibili aree in cui tagliare i costi e tale approccio ha prevalso sulla disponibilità di risorse;

26.

prende atto dai conti annuali del tasso di esecuzione degli impegni estremamente basso per il titolo III («Spese operative»), ossia 11,73 %; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per migliorare il tasso in questione, in quanto il basso tasso di esecuzione indica difficoltà nella pianificazione ed esecuzione del bilancio;

27.

osserva che, secondo l’Autorità, il tasso di esecuzione degli impegni per il titolo III è stato molto ridotto a causa della decisione di non spendere, né riportare, i fondi stanziati ai progetti sulle tecnologie dell’informazione (IT) in settori così centrali in assenza di una chiara decisione strategica da parte del Consiglio delle autorità di vigilanza; osserva inoltre che nel mese di ottobre 2011 il Consiglio delle autorità di vigilanza ha adottato la relazione sulle specifiche in materia di dati dell’Autorità, compreso lo scambio di informazioni individuali per le necessità identificate, e ha assegnato al comitato per i dati e le tecnologie dell’informazione (ITDC) il mandato di sviluppare ulteriormente la relazione in parola;

28.

riconosce che, secondo i conti annuali, l’ITDC avrebbe dovuto avviare l’appalto e l’attuazione dei sistemi IT nel febbraio 2012;

29.

osserva che nel 2011, secondo la relazione annuale dell’Autorità (12), gli impegni sono ammontati a 6 579 663 EUR, vale a dire il 62 % del bilancio per l’esercizio, di cui 6 276 158,59 EUR sono stati erogati e 303 504,79 EUR sono stati automaticamente riportati al 2012;

Procedure di aggiudicazione degli appalti

30.

riconosce dalla Corte dei conti che le procedure di appalto esaminate non erano pienamente coerenti con le disposizioni del regolamento finanziario; invita l’Autorità a garantire che tutti i nuovi appalti siano aggiudicati nel pieno rispetto delle norme dell’Unione applicabili in materia;

31.

osserva che l’Autorità ha assunto un funzionario per gli appalti a partire dal 1o giugno 2012 e che sono stati definiti i flussi di appalti, sono stati organizzati corsi di sensibilizzazione e formazione sulle norme dell’Unione in materia di appalti per i membri del personale, sono stati elaborati modelli per gli appalti e, attualmente, tutte le procedure di appalto sono lanciate in conformità delle pertinenti norme dell’Unione in materia;

Procedure di assunzione

32.

osserva che l’Autorità ha allineato le proprie procedure di assunzione alle raccomandazioni della Corte dei conti; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito a qualsiasi ulteriore azione che intende adottare per migliorare le procedure di assunzione; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto dei funzionari possano rappresentare un considerevole onere amministrativo; incoraggia pertanto la Commissione a consentire un certo grado di semplificazione, ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto dei funzionari, per quanto riguarda le agenzie;

33.

osserva dai conti annuali (13) che il 2011 è stato un anno fondamentale per l’Autorità nell’ambito della creazione e dell’ampliamento del team Risorse umane al fine di mettere a disposizione dell’Autorità risorse adeguate alle sue funzioni e compiti; osserva che, al 31 dicembre 2012, il personale dell’Autorità era costituito da 46 agenti temporanei, sei agenti contrattuali e quattro esperti nazionali distaccati, per un totale di 56 effettivi;

34.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (14) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 104.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, articolo 62, paragrafo 1.

(7)  Conti annuali 2011, pag. 36.

(8)  Relazione sul bilancio 2011, pag. 2.

(9)  Conti annuali 2011, pag. 31.

(10)  SAGE è un sistema contabile specificamente pensato per le imprese commerciali, le organizzazioni e le istituzioni di piccole e medie dimensioni.

(11)  Autorità bancaria europea (ABE), Convalida dei sistemi contabili, 19.11.2012, Deloitte.

(12)  Relazione annuale 2011, pag. 38.

(13)  Conti annuali 2011, pagg. 47-48.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2013)0134 (cfr. pag. 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

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L 308/247


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l’esercizio 2011

(2013/581/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (4), in particolare l’articolo 64,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0114/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 104.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/248


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2011

(2013/582/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all’esercizio 2011 corredata della risposta dell’Istituto (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (4), in particolare l’articolo 21,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0108/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esecuzione del bilancio dell’Istituto per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 110.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all’esercizio 2011 corredata della risposta dell’Istituto (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (4), in particolare l’articolo 21,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci (A7-0108/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all’affidabilità dei conti annuali dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia («l’Istituto») relativi all’esercizio 2011 nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

B.

considerando che l’Istituto, che ha sede a Budapest, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008,

C.

considerando che la Commissione ha concesso l’autonomia finanziaria all’Istituto l’8 giugno 2011,

D.

considerando che il 2011 è stato il primo anno in cui la Corte dei conti ha pubblicato una relazione sui conti annuali dell’Istituto; considerando altresì che il periodo sottoposto ad audit è compreso fra l’8 giugno e il 31 dicembre 2011,

E.

considerando che il bilancio complessivo dell’Istituto per il 2011 è stato di 64 294 640 EUR,

F.

considerando che le sovvenzioni costituiscono all’incirca il 90 % del bilancio dell’Istituto e che, di conseguenza, il loro impatto sull’esecuzione del bilancio è significativo; considerando altresì che le sovvenzioni destinate alle «Comunità della conoscenza e dell’innovazione» (sovvenzioni CCI) sono state pari a 56 847 080 EUR,

G.

considerando che, ai sensi del suo regolamento di fondazione, il bilancio dell’Istituto per il 2011 è stato finanziato da una sovvenzione erogata dall’Unione, da un contributo dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e da un contributo dello Stato membro ospitante,

H.

considerando che, il 23 marzo 2010, l’Istituto ha firmato un accordo di sede con il governo della Ungheria,

I.

considerando che alla fine del 2011 l’Istituto ha registrato un risultato di bilancio negativo di 1 824 955,81 EUR (6); considerando che l’Istituto riconosce il risultato come un’attività potenziale; considerando altresì che, ai sensi delle linee guida pubblicate dai servizi contabili della Commissione, il risultato di bilancio negativo non dovrebbe essere iscritto come credito nei confronti della Commissione, giacché gli importi riportati solitamente sono in parte cancellati,

J.

considerando che, nel 2010 e nel 2011, l’Istituto e la sua DG di riferimento, la direzione generale Istruzione e cultura (DG EAC), hanno collaborato alla messa a punto delle strutture e delle procedure interne adeguate per consentire all’Istituto di gestire i fondi dell’Unione in linea con i principi di una gestione finanziaria sana e di rispettare le condizioni minime per la sua autonomia finanziaria; considerando che queste condizioni (7) sono state definite come condizioni che creano:

un’effettiva separazione delle funzioni dell’ordinatore e del contabile,

un sistema contabile operativo che permetta di verificare l’utilizzo dei fondi e iscriverli nei conti dell’Unione,

una procedura adeguata per i pagamenti onde assicurare una gestione finanziaria sana dei fondi dell’Unione,

1.   

accoglie positivamente la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2011;

Gestione finanziaria e di bilancio

2.

rammenta, sulla base dei conti annuali, che il bilancio complessivo dell’Istituto relativo al 2011 è stato di 64 294 640 EUR;

3.

constata, sulla base dei conti annuali, che il bilancio dell’Istituto per il 2011, nel periodo di autonomia finanziaria (giugno-dicembre) è stato di 9 794 873,70 EUR;

4.

osserva, sulla base dei conti annuali, che il contributo dell’Unione è stato di 8 234 873,70 EUR nel periodo di autonomia finanziaria; constata altresì che il contributo include 191 433,87 EUR erogati dai paesi dell’EFTA, un contributo riscosso dalla Commissione che lo storna poi all’Istituto insieme alla sovvenzione dell’Unione;

5.

rammenta che, il 23 marzo 2010, l’Istituto ha firmato un accordo di sede con il governo della Ungheria; ricorda che, ai sensi dell’accordo, lo Stato membro ospitante si impegna a contribuire alle spese per il personale dell’Istituto, al fine di coprire i costi relativi agli stipendi di 20 dipendenti per un periodo di cinque anni; osserva inoltre che il contributo relativo al 2011 deve essere versato in cinque quote annuali di 1 560 000 EUR;

Sistema contabile

6.

osserva, sulla base dei conti annuali, che l’8 giugno 2011 l’Istituto ha introdotto il sistema contabile basato sul principio della competenza (ABAC), il sistema contabile utilizzato dalla Commissione per la contabilità di bilancio; osserva inoltre che, l’8 giugno 2011, il sistema di gestione contrattuale è stato fornito da un contratto ABAC;

7.

rileva, sulla base dei conti annuali, che per la contabilità generale l’8 giugno 2011 l’Istituto ha applicato il sistema SAP, ossia il sistema utilizzato dalla Commissione, direttamente collegato ad ABAC; osserva inoltre che, tra il 1o gennaio e il 7 giugno 2011, l’Istituto ha utilizzato il sistema contabile della sua DG di riferimento;

8.

prende atto, sulla base dei conti annuali, che dal 19 dicembre 2011 il sistema di gestione degli attivi è stato assicurato da ABAC assets;

Impegni

9.

osserva, sulla base dei conti annuali (8), che il tasso di esecuzione relativo all’intero anno è pari al 97,21 % per gli stanziamenti d’impegno, all’83,83 % per gli stanziamenti di pagamento e al 67,33 % per i pagamenti su impegno;

10.

prende atto del fatto che il tasso di esecuzione relativo al periodo di autonomia finanziaria è del 92,81 % per gli stanziamenti d’impegno, del 24,70 % per gli stanziamenti di pagamento e dell’11,48 % per i pagamenti su impegno; esorta l’Istituto ad informare l’autorità di discarico delle azioni che intraprenderà per affrontare tale lacuna, dal momento che tassi di esecuzione ridotti sono indice di difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione del bilancio;

11.

riconosce che il tasso di esecuzione relativo agli impegni di cui al titolo I («spese per il personale») per l’intero anno è pari al 73,28 % e che il tasso di esecuzione per i pagamenti su impegno è del 92,79 %;

12.

osserva che il tasso di esecuzione per gli impegni di cui al titolo I («spese per il personale») per il periodo di autonomia finanziaria è pari al 63,36 % e che il tasso di esecuzione per i pagamenti su impegno è dell’88,56 %; esorta l’Istituto ad informare l’autorità di discarico delle azioni che intraprenderà per affrontare tale lacuna, dal momento che tassi di esecuzione ridotti sono indice di difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione del bilancio;

13.

riconosce, sulla base dei conti annuali, che il tasso di esecuzione relativo agli impegni di cui al titolo II («spese amministrative») era del 72,41 % alla fine del 2011 e quello relativo agli stanziamenti di pagamento del 47,77 %; esorta l’Istituto ad informare l’autorità di discarico delle azioni che intraprenderà per affrontare tale lacuna, dal momento che tassi di esecuzione ridotti sono indice di difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione del bilancio;

14.

osserva che il tasso di esecuzione degli impegni di cui al titolo II («spese amministrative») relativo al periodo di autonomia finanziaria è del 70,32 % e che il tasso di esecuzione per i pagamenti su impegno è del 42,13 %; esorta l’Istituto ad informare l’autorità di discarico delle azioni che intraprenderà per affrontare tale lacuna, dal momento che tassi di esecuzione ridotti sono indice di difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione del bilancio;

15.

osserva che il tasso di esecuzione relativo agli impegni di cui al titolo III («spese operative») per l’intero anno è pari al 99,32 % e che il tasso di esecuzione per i pagamenti su impegno è del 66,39 %; osserva inoltre che il tasso di esecuzione degli impegni per le sovvenzioni CCI e la fondazione dell’Istituto è del 100 % e che la percentuale del 66,39 % relativa ai pagamenti su impegno per le spese operative risulta dal fatto che non sono stati eseguiti pagamenti di prefinanziamento per le sovvenzioni supplementari derivanti dal secondo storno di agosto;

16.

osserva che il tasso di esecuzione relativo agli impegni di cui al titolo III («spese operative») per il periodo di autonomia finanziaria è pari al 98,09 % e che il tasso di esecuzione per i pagamenti su impegno è solo del 3,46 %; esorta l’Istituto ad informare l’autorità di discarico delle azioni che intraprenderà per affrontare tale lacuna, dal momento che tassi di esecuzione ridotti sono indice di difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione del bilancio;

17.

prende atto dalle osservazioni della Corte dei conti che le convenzioni di sovvenzione che hanno dato luogo a pagamenti nel 2011 sono state sistematicamente firmate dalla Commissione (DG EAC) e dall’Istituto dopo che la maggior parte delle attività era stata già attuata; osserva inoltre che, fra settembre e dicembre 2011, l’Istituto ha eseguito pagamenti a saldo per 4 200 000 EUR, relativi a tre convenzioni di sovvenzione che erano state firmate dopo molto tempo dall’inizio delle attività; chiede all’Istituto di informare l’autorità di discarico delle azioni che adotterà per affrontare questa lacuna dal momento che rappresenta un problema in termini di buona gestione finanziaria;

Riporti

18.

osserva che un importo pari a 4 500 000 EUR di stanziamenti di pagamento è stato riportato sulla linea di bilancio 3 100 (sovvenzioni CCI) dal 2010 al 2011; osserva inoltre che sono stati pagati 3 780 634,25 EUR che ammontavano a un tasso di esecuzione dei pagamenti su impegno dell’84,01 % alla fine del 2011;

19.

prende atto del fatto che 21 903 441,85 EUR di impegni sono stati automaticamente riportati dal 2011 al 2012, come segue: 0,97 % per le spese per il personale, 2,25 % per le spese amministrative e, la cifra più considerevole, il 96,79 %, per le spese operative; chiede all’Istituto di informare l’autorità di discarico delle azioni che intende adottare per affrontare questa lacuna, dal momento che l’alto livello di riporti contrasta con il principio di bilancio dell’annualità;

20.

osserva che sono stati riportati 3 778 942,31 EUR di stanziamenti di pagamento in modo non automatico dal 2011 al 2012, dal momento che a fine 2011 l’Istituto aveva diversi impegni corrispondenti ad obblighi debitamente contratti per i quali non erano stati eseguiti pagamenti né pagamenti parziali nel 2011; chiede all’Istituto di informare l’autorità di discarico delle azioni che adotterà per affrontare tale lacuna;

Procedure di assunzione

21.

osserva, sulla base della relazione annuale di attività, che prima della fine del 2011 sono stati coperti 40 posti (23 agenti temporanei e 17 agenti contrattuali), il che dimostra un incremento del 66 %, rispetto ai 24 posti coperti a fine 2010;

22.

prende atto del fatto che, oltre all’aumento del personale, a settembre 2011 è stata istituita una nuova struttura organizzativa per assicurare un numero sufficiente di effettivi per rafforzare, in particolare, le funzioni amministrative e orizzontali, la pianificazione e l’esecuzione del bilancio, la gestione delle risorse umane e le funzioni di contabilità e di revisione contabile interna, costituendo in tal modo una base solida di servizi di sostegno per l’Istituto;

23.

riconosce, sulla base della relazione annuale di attività, che il nuovo direttore ha preso servizio presso l’Istituto il 1o luglio 2011;

24.

rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (9) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 110.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Conti annuali 2011, pag. 23.

(7)  Decisione C(2009) 10145 della Commissione, del 17 dicembre 2009.

(8)  Conti annuali 2011, pag. 34.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2013)0134. (Cfr. pag. 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

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L 308/253


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2011

(2013/583/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all’esercizio 2011 corredata della risposta dell’Istituto (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (4), in particolare l’articolo 21,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci (A7-0108/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 110.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/254


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2011

(2013/584/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un’Agenzia europea per i medicinali, in particolare l’articolo 68,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare il suo articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0098/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 116.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7 0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un’Agenzia europea per i medicinali, in particolare l’articolo 68,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare il suo articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0098/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia europea per i medicinali (in appresso «l’Agenzia») per l’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

B.

considerando che il 23 ottobre 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia per l’esecuzione del bilancio della medesima per l’esercizio 2010 (6) e che, nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, il Parlamento, tra l’altro:

ha invitato l’Agenzia a informare l’autorità di discarico sui tempi e l’esito del restante 46 % dell’esame analitico delle dichiarazioni di interesse dei suoi esperti e dei membri del comitato che hanno partecipato attivamente alle attività dell’Agenzia tra il 1o gennaio e il 31 maggio 2012 a fronte del loro curriculum vitae, entro l’inizio della prossima procedura di discarico,

ha chiesto all’Agenzia di comunicare all’autorità di discarico un calendario preciso dell’attuazione di un nuovo sistema ex ante ed ex post per le dichiarazioni di interesse, in particolare attraverso il confronto casuale delle stesse con i curriculum vitae e le informazioni fornite dagli esperti a livello nazionale,

ha invitato l’Agenzia a introdurre, nella sua relazione annuale di attività (RAA), una sezione speciale che illustri le azioni intraprese per prevenire e gestire i conflitti d’interessi, che dovrebbe comprendere tra l’altro:

il numero di casi di presunti conflitti di interessi accertati,

il numero di casi di porte girevoli,

i provvedimenti presi in ciascuna categoria di casi,

il numero di procedure di abuso di fiducia avviate e il loro risultato,

le sanzioni comminate,

ha chiesto all’Agenzia di informare l’autorità di discarico delle misure dettagliate adottate in merito;

C.

considerando che il bilancio dell’Agenzia per il 2011 ammontava a 208 863 000 EUR, il che rappresenta un aumento nominale dello 0,22 % rispetto all’esercizio 2010;

D.

considerando che il contributo complessivo dell’Unione al bilancio dell’Agenzia per il 2011 è stato di 39 765 191,39 EUR rispetto a 36 755 652,07 EUR nel 2010;

Seguito dato al discarico 2010

1.

apprende dall’Agenzia che, per quanto riguarda il controllo ex post delle dichiarazioni di interesse dei suoi esperti e dei membri del comitato, un campione rappresentativo del restante 46 % degli esperti sarà incluso nel controllo ex post attualmente in corso; rileva che è in fase di sviluppo un nuovo controllo più approfondito, frutto dell’esperienza maturata durante il controllo ex post effettuato nell’ambito del discarico 2010; prende atto del calendario comunicato dall’Agenzia e attende di essere debitamente informato dei risultati della verifica;

2.

rileva con soddisfazione che una sezione speciale che descrive le azioni intraprese per prevenire e gestire i conflitti di interesse sarà introdotta in ciascuna delle relazioni annuali di attività dell’Agenzia, a partire da quella relativa al 2012;

Gestione finanziaria e di bilancio

3.

rammenta che i contributi complessivi dell’Unione per il 2011 sono ammontati a 39 765 191,39 EUR, il che rappresenta un aumento dell’8,65 % rispetto all’esercizio precedente;

4.

riconosce che il bilancio dell’Agenzia è finanziato sia dal bilancio dell’Unione sia dai diritti versati dall’industria farmaceutica per ottenere o mantenere le autorizzazioni UE di commercializzazione; constata dai conti annuali che, nel 2011, il 77.7 % delle entrate dell’Agenzia proveniva, secondo le stime, dai diritti riscossi che continuano ad aumentare di anno in anno, e che il reddito relativo percentuale proveniente dal contributo dell’Unione è stato pari al 18,3 % nel 2011 (18,8 % nel 2010, pari al 14 % se si deduce il recupero delle eccedenze dal contributo complessivo dell’Unione);

5.

osserva che, in termini di stanziamenti impegnati ed erogati, il tasso di esecuzione dell’Agenzia si attesta rispettivamente al 95,21 % e all’81,97 % a fronte del 95,65 % e 79,10 % nel 2010; esorta l’Agenzia a continuare i propri sforzi per migliorare il tasso di esecuzione dei pagamenti;

6.

rileva con preoccupazione che, come nelle precedenti relazioni, la Corte dei conti ha ravvisato la necessità di introdurre un sistema di retribuzione dei servizi forniti dalle autorità degli Stati membri basato sui costi realmente sostenuti; si rammarica che non siano stati compiuti progressi in merito dal 2009, quando è stata presentata al consiglio di amministrazione una proposta per un nuovo sistema di retribuzione, senza che si giungesse ad un accordo; rileva che l’Agenzia presenterà una nuova proposta per un nuovo sistema di pagamento al consiglio di amministrazione a marzo 2013; riconosce gli sforzi profusi dalla dirigenza dell’Agenzia allo scopo di incoraggiare il consiglio di amministrazione a decidere di rivedere il sistema di remunerazione dei servizi degli Stati membri sulla base dei costi effettivi; è pienamente consapevole che la scarsità di progressi conseguiti è dovuta alla mancanza di una decisione da parte del consiglio di amministrazione; si compiace pertanto dell’approccio adottato dall’amministrazione dell’Agenzia, che ha chiesto l’ulteriore assistenza della Commissione a tale riguardo; esorta l’Agenzia a informare l’autorità di discarico sugli sviluppi in materia, tra l’altro sulla situazione per quanto riguarda il nuovo piano d’azione e la relativa posizione del consiglio di amministrazione;

Stanziamenti riportati

7.

esprime preoccupazione per il fatto che, ancora una volta, la Corte dei conti abbia constatato che gli stanziamenti di pagamento riportati al 2012 sono ammontati a 9 600 000 EUR per il Titolo II (Spese amministrative), pari al 29 % del bilancio per tale Titolo, e a 10 300 000 EUR per il Titolo III (Spese operative), pari al 34 % del bilancio per tale Titolo; ritiene che questo livello di riporti sia eccessivo e in contrasto con il principio dell’annualità;

8.

rileva con preoccupazione la divergenza tra la conclusione della Corte dei conti e la risposta dell’Agenzia riguardo al contratto quadro relativo a servizi informatici (TI) concluso nel 2009, per il quale la Corte aveva già espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui erano basati i conti dell’Agenzia per il 2009; rileva che la Corte dei conti considera irregolare l’aumento del massimale originale del contratto, mentre l’Agenzia ritiene che il contratto quadro per le TI non sia irregolare, e che, di conseguenza, non lo sia neanche la sua estensione; esorta l’Agenzia a fornire ulteriori informazioni in merito e ad adottare misure al fine di risolvere la questione;

Procedure di aggiudicazione degli appalti

9.

apprende dalla Corte dei conti che si potrebbe incrementare la trasparenza delle procedure di appalto per quanto riguarda la giustificazione delle stime relative ai volumi dei contratti e la definizione, pubblicazione e applicazione dei criteri di selezione; rileva con soddisfazione che l’Agenzia ha preso atto delle osservazioni della Corte dei conti e ha aggiornato le proprie procedure in vista di una maggiore trasparenza e documentazione;

Procedure di selezione del personale

10.

osserva che, nel 2011, l’Agenzia ha pubblicato 15 posti vacanti per agenti temporanei e che, alla fine dell’anno, il numero complessivo dei suoi impiegati era passato da 656 a 689;

11.

apprende dalla Corte dei conti che l’Agenzia deve migliorare ulteriormente la trasparenza delle procedure di selezione del personale; rileva con preoccupazione che i membri della commissione giudicatrice non hanno sempre compilato le dichiarazioni relative ai conflitti di interessi, o non lo hanno fatto tempestivamente, e non vi sono elementi che documentino eventuali azioni intraprese per risolvere le questioni sollevate da queste dichiarazioni; si rammarica che la documentazione dei lavori della commissione giudicatrice non sia sempre stata adeguata e che non vi siano elementi probatori che mostrino come sia stato definito il metodo per la preselezione dei candidati o che le domande per le prove scritte o i colloqui fossero state stabilite prima di procedere all’esame delle candidature;

12.

apprende dall’Agenzia che essa ha preso atto delle osservazioni della Corte dei conti e ha aggiornato le proprie procedure in funzione della trasparenza e della tempestività della documentazione; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto del personale possano comportare un considerevole onere amministrativo; incoraggia pertanto la Commissione a consentire un certo grado di semplificazione, ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto del personale, per quanto riguarda le agenzie;

Conflitto di interessi

13.

accoglie favorevolmente il fatto che la Corte dei conti abbia svolto un audit inteso a valutare le politiche e le procedure applicate in situazioni in cui si configurano conflitti di interessi per quattro agenzie europee, fra cui l’Agenzia europea per i medicinali, e abbia presentato i risultati dell’audit nella sua relazione speciale n. 15/2012;

14.

rileva che, secondo le risultanze della Corte dei conti, al momento della conclusione del lavoro sul campo (ottobre 2011) l’Agenzia non gestiva in modo adeguato le situazioni di conflitto di interessi, ma che ha messo a punto una delle politiche e procedure più avanzate per la dichiarazione, la valutazione e la gestione dei conflitti d’interessi;

15.

accoglie con favore il fatto che l’Agenzia ha preso una serie di provvedimenti a seguito delle raccomandazioni dell’autorità di discarico per il 2010, dell’audit della Corte dei conti e della pubblicazione della relazione speciale n. 15/2012, in particolare:

la politica di gestione dei conflitti di interessi dei membri e degli esperti dei comitati scientifici, un sistema già rivisto, entrato in vigore il 29 settembre 2011, è stato ulteriormente riesaminato nel 2012 (soprattutto al fine di formulare indicazioni più chiare) ed è entrato in vigore il 3 aprile, 2012,

l’esame obbligatorio dei conflitti di interessi dichiarati dei membri dei comitati scientifici è stato introdotto il 29 settembre 2011; inoltre tutte le autorità che hanno il potere di nomina hanno la possibilità di procedere a una valutazione preliminare di qualsiasi esperto prima della valutazione ufficiale dell’Agenzia che precede l’autorizzazione a partecipare alle sue attività;

il 3 aprile 2012 è entrata in vigore una nuova politica per la gestione dei conflitti di interessi del consiglio di amministrazione (in linea con la politica applicata per i membri/gli esperti dei comitati scientifici),

sono state sviluppate delle procedure sull’abuso di fiducia sia per i membri/gli esperti dei comitati scientifici (in vigore dal 3 aprile 2012) sia per i membri del consiglio di amministrazione (in vigore dal 7 giugno 2012),

in materia di trasparenza, la registrazione degli interessi dichiarati è stata ulteriormente perfezionata nella misura in cui tutte le partecipazioni limitate, per motivi attinenti ai punti all’ordine del giorno di una riunione, vengono oramai registrate (in vigore da prima di dicembre 2012);

16.

invita l’Agenzia a continuare ad attuare le raccomandazioni della Corte dei conti al fine di evitare qualunque conflitto d’interessi nelle sue varie strutture di gestione e di funzionamento e a informare l’autorità di discarico con cadenza semestrale in merito all’attuazione delle politiche e procedure sopra elencate, nonché su ogni ulteriore sviluppo riguardante la gestione del conflitto di interessi;

17.

chiede all’Agenzia di avviare un dialogo strutturato con la società civile sulle questioni relative ai conflitti di interessi e di invitare le organizzazioni interessate, almeno due volte all’anno, per discutere di questioni d’interesse comune sulla base di un ordine del giorno concordato, nonché di informare l’autorità di discarico dei risultati di tali deliberazioni;

18.

accoglie con favore l’impegno dell’Agenzia ad intraprendere, nella prima metà del 2013, un riesame dell’attuazione della sua nuova politica di gestione dei conflitti di interessi e il fatto che si stia attualmente mettendo a punto un controllo ex ante ed ex post sulla gestione dei conflitti di interesse, da attuare nel secondo trimestre del 2013; invita l’Agenzia a tenere informata l’autorità di discarico dei relativi risultati;

19.

accoglie con favore il fatto che, dopo che, a giugno 2012, l’ex capo del Servizio giuridico è divenuto consulente presso uno studio legale con sede negli Stati Uniti che annovera tra i suoi clienti un certo numero di aziende del settore farmaceutico, il direttore esecutivo dell’Agenzia abbia avviato una revisione delle sue attività in veste di capo del servizio giuridico, presidente del comitato misto, presidente del comitato disciplinare e membro della Commissione consultiva per gli acquisti e i contratti; riconosce che non sono emerse prove di conflitto di interessi, né di violazione degli obblighi di cui agli articoli 11 e 11 bis dello Statuto; si compiace del fatto che, a norma dell’articolo 16 dello Statuto, il direttore esecutivo abbia imposto alcune restrizioni alle attività dell’ex capo del servizio giuridico per un periodo di due anni dopo la sua partenza dall’Agenzia; invita l’Agenzia a fornire all’autorità di discarico informazioni dettagliate in merito a dette restrizioni;

Audit interno

20.

prende atto che è stata condotta una valutazione approfondita del rischio per determinare le priorità di audit e che, di conseguenza, il tema concordato per l’audit del 2012 è: «Programmazione e previsioni di bilancio», e che il Servizio di audit interno (SAI) ha effettuato un audit dal titolo «Piano di continuità operativa nell’Agenzia europea per i medicinali»;

21.

rileva che, in base ai risultati della valutazione della continuità operativa, il SAI ha formulato 13 raccomandazioni, sette delle quali sono state classificate come «molto importanti», cinque come «importanti» e una «auspicabile»; prende atto con soddisfazione che tutte le raccomandazioni sono state accettate dal consiglio di amministrazione e che il piano d’azione preparato dall’Agenzia per dar loro un seguito è stato considerato adeguato dal SAI;

22.

rileva che il SAI ha anche effettuato una valutazione del rischio informatico (TI) sottoforma di auto-valutazione del rischio, che fornisce una visione d’insieme dell’esposizione ai rischi nel settore delle tecnologie informatiche;

23.

riconosce che, per quanto riguarda le precedenti raccomandazioni formulate dal SAI e la loro attuazione da parte dell’Agenzia entro il 31 dicembre 2011, vi sono nove raccomandazioni classificate come «molto importanti» rimaste in sospeso da audit precedenti, otto delle quali sono state attuate dall’Agenzia e sono in fase di revisione da parte di SAI, e che, al 31 dicembre 2011, non vi erano raccomandazioni critiche rimaste in sospeso;

24.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (7) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 116.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 350 del 20.12.2012, pag. 82.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2013)0134 (Cfr. pag. 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

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L 308/260


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2011

(2013/585/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un’Agenzia europea per i medicinali, in particolare l’articolo 68,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare il suo articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0098/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 116.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/261


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2011

(2013/586/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Osservatorio (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (4), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0071/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sull’esecuzione del bilancio dell’Osservatorio per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 338 del 15.12.2012, pag. 123.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Osservatorio (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (4), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0071/2013),

A.

considerando che l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze («l’Osservatorio»), con sede a Lisbona, è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio (6);

B.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie circa l’affidabilità dei conti annuali dell’Osservatorio per l’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

C.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore dell’Osservatorio per l’esecuzione del bilancio dell’Osservatorio per l’esercizio 2010 (7) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento ha, tra l’altro:

esortato l’Osservatorio ad attivarsi senza indugio per migliorare in futuro il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento e a mantenere informata l’autorità competente per il discarico in merito ai progressi compiuti,

invitato l’Osservatorio a rafforzare la sua gestione finanziaria; riconosce che le questioni connesse alle droghe dovrebbero trovare un’adeguata rappresentazione nel nuovo quadro finanziario pluriennale (2014-2020),

esortato l’Osservatorio ad attuare senza indugio cinque raccomandazioni «molto importanti» formulate dal servizio di audit interno (SAI) e a informare l’autorità di discarico in merito ai progressi ottenuti;

D.

considerando che il bilancio complessivo dell’Osservatorio per l’esercizio 2011 ammontava a 16 274 205,07 EUR rispetto a 15 900 323 EUR nel 2010, il che rappresenta un aumento del 2,35 %;

E.

considerando che il contributo dell’Unione per il 2011 al bilancio dell’Osservatorio ammontava a 15 400 000 EUR;

F.

considerando che il conto del risultato economico del 2011 presenta un valore negativo di – 203 404,85 EUR;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

prende atto dalla relazione annuale di attività che la gestione finanziaria e di bilancio dimostrata dall’Osservatorio ha portato a un’esecuzione del bilancio pari a quasi il 100 % per quanto riguarda impegni e pagamenti, nel modo seguente:

Titolo 1: 99,92 % per gli impegni e 99,40 % per i pagamenti,

Titolo 2: 99,49 % per gli impegni e 90,08 % per i pagamenti, nonché

Titolo 3: 97,18 % per gli impegni e 99,86 % per i pagamenti.

2.

osserva dai conti annuali definitivi che l’Osservatorio dipende dalle seguenti entrate per il proprio bilancio:

15 400 000 EUR forniti come sovvenzione dalla Commissione all’Osservatorio;

379 934,67 EUR forniti dalla Norvegia per la sua partecipazione all’Osservatorio;

400 000 EUR di entrate con destinazione specifica dallo strumento di assistenza preadesione 3;

3.

riscontra dalla relazione annuale di attività che nel 2011 è stata effettuata una valutazione delle procedure di appalto e di aggiudicazione dei contratti; prende atto della dichiarazione dell’Osservatorio secondo la quale esso ha definito azioni basate sui risultati di tale valutazione, ovvero i) sulla razionalizzazione delle procedure di gara e sulla riduzione delle procedure negoziate; ii) sull’attuazione di misure specifiche intese a garantire la corretta esecuzione dei contratti; e iii) sullo svolgimento di procedure di gara prima del 2010;

4.

prende atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti per quanto concerne la spesa di circa 275 000 EUR sostenuta dall’Osservatorio per uno spazio uffici non utilizzato e della risposta fornita dallo stesso secondo cui esso «sta intensificando il proprio impegno in questo senso»; chiede di essere tenuto al corrente sugli sviluppi della questione; chiede che la questione venga risolta con urgenza;

Rendimento

5.

prende atto dalla relazione annuale di attività che nel 2011, nell’ambito dello sviluppo di un sistema integrato per la gestione e la formazione del bilancio per attività, l’Osservatorio ha cominciato ad attuare un sistema di contabilità analitica; osserva altresì che l’Osservatorio ha aumentato la sua capacità di migliorare ulteriormente il suo sistema di pianificazione e monitoraggio, prestando particolare attenzione allo sviluppo di indicatori di rendimento, che sarà portato avanti nel periodo di programmazione 2013-2015;

6.

riconosce che la terza valutazione esterna dell’Osservatorio è stata avviata dalla Commissione nel 2011 a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1920/2006 e che la sua conclusione era prevista per il 2012; invita l’Osservatorio a informare l’autorità di discarico delle misure adottate alla luce delle raccomandazioni della valutazione esterna di cui sopra;

Stanziamenti riportati

7.

è preoccupato quanto al fatto che la Corte dei conti ha individuato 51 casi, per un valore totale di 90 053 EUR, in cui gli stanziamenti riportati al 2012 non corrispondevano a impegni giuridici esistenti, e avrebbero pertanto dovuto essere disimpegnati e restituiti alla Commissione entro la fine del 2011; osserva che l’Osservatorio ha avviato il processo troppo tardi e, di conseguenza, a causa delle restrizioni imposte dal sistema informatico, i fondi saranno bloccati per un anno e saranno disimpegnati e restituiti solo alla fine del 2012; invita l’Osservatorio a migliorare la propria pianificazione al fine di evitare tali situazioni in futuro;

Sede

8.

riconosce dalla relazione della Corte dei conti che l’Osservatorio sostiene attualmente una spesa annua di circa 275 000 EUR per uno spazio uffici non utilizzato nell’edificio precedentemente occupato e nella nuova sede; invita l’Osservatorio a continuare, in collaborazione con la Commissione e le autorità nazionali, a cercare una soluzione adeguata per lo spazio uffici non utilizzato e a tenere informata l’autorità di discarico;

Politica di tesoreria

9.

esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte dei conti secondo cui l’Osservatorio non ha ancora adottato e attuato una politica di tesoreria intesa a ridurre al minimo e a ripartire il rischio finanziario, mirando al contempo a una redditività adeguata; prende atto delle risposte dell’Osservatorio in cui sono annunciati provvedimenti in merito a tutte le tematiche in questione; invita l’Osservatorio ad adottare senza indugio tutte le misure correttive annunciate e a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per colmare questa lacuna;

10.

è preoccupato per il fatto che l’Osservatorio non ha ancora adottato una politica esaustiva per quanto concerne le eccezioni e le deviazioni dai processi e dalle procedure stabiliti; prende atto delle risposte dell’Osservatorio in cui sono annunciati provvedimenti in merito a tutte le tematiche in questione; invita l’Osservatorio ad adottare senza indugio tutte le misure correttive annunciate e a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per colmare questa lacuna;

Procedure di assunzione

11.

riscontra dalla relazione della Corte dei conti che l’Osservatorio potrebbe migliorare le procedure di assunzione; invita l’Osservatorio a informare l’autorità di discarico in merito alle iniziative prese per migliorare le procedure di assunzione; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto dei funzionari potrebbero imporre un considerevole onere amministrativo; incoraggia quindi la Commissione a prevedere un certo grado di semplificazione, in conformità con l’articolo 110 dello Statuto dei funzionari per quanto riguarda le agenzie;

Contabilità

12.

riconosce dai conti annuali definitivi che l’Osservatorio ha messo in atto una nuova struttura delle entrate, creata secondo il principio della contabilità per competenza (ABAC), per semplificare e meglio gestire gli ordini di recupero;

13.

osserva inoltre che l’Osservatorio ha sottoposto a revisione il suo sistema di gestione basato sulle attività e ha definito il suo sistema di contabilità basato sui costi; prende atto, in particolare, che i relativi sistemi ABAC e SAP CO sono stati configurati di conseguenza;

Audit interno

14.

rileva che, nel 2011, il SAI ha effettuato un audit di conformità sulla relazione annuale di attività e sui capisaldi dell’affidabilità; rileva che, in base ai risultati della valutazione di cui sopra, il SAI ha formulato otto raccomandazioni, due delle quali erano classificate come «molto importanti» e sei come «importanti»; invita l’Osservatorio a dare esecuzione alle raccomandazioni del SAI del 2011, come pure a quelle derivanti dai suoi audit precedenti che restano in sospeso, e a tenere informata l’autorità di discarico;

15.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (8) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 338 del 15.12.2012, pag. 123.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1.

(7)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 206.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2013)0134 (Cfr. pag. 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

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L 308/266


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2011

(2013/587/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Osservatorio (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (4), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0071/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 338 del 15.12.2012, pag. 123.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

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L 308/267


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2011

(2013/588/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (4), in particolare l’articolo 19,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0078/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 129.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (4), in particolare l’articolo 19,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0078/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima («l’Agenzia») per l’esercizio finanziario 2011 nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

osserva che nel 2011 il bilancio dell’Agenzia ammontava a 56,4 milioni di EUR, contro i 54,4 milioni di EUR dell’esercizio precedente;

2.

prende atto con preoccupazione della conclusione della Corte dei conti secondo cui impegni di bilancio per 0,9 milioni di EUR non corrispondevano a impegni giuridici esistenti e l’Agenzia avrebbe dovuto disimpegnare e restituire tale importo alla Commissione all’inizio del 2012; osserva tuttavia che l’Agenzia ha avviato il processo troppo tardi e, di conseguenza, a causa delle restrizioni imposte dal sistema informatico, i fondi saranno bloccati per un anno e saranno disimpegnati e restituiti solo alla fine del 2012;

3.

constata che l’Agenzia ha adottato misure intese ad assicurare che le partite in sospeso sugli impegni non associate a obblighi giuridici esistenti siano disimpegnate prima della chiusura dell’esercizio, e ha incaricato gli ordinatori di iniziare la procedura di disimpegno non appena è sicuro che una misura non sia o non sarà interamente attuata; invita l’Agenzia a comunicare all’autorità di discarico se le misure siano state sufficienti per evitare il ripetersi di una simile situazione;

4.

deplora che la Corte dei conti abbia constatato la necessità di migliorare la gestione del patrimonio dell’Agenzia; sottolinea, in particolare, che la Corte ha individuato discrepanze non giustificate tra la registrazione dell’ammortamento annuo e dell’ammortamento cumulativo e ha osservato che per le immobilizzazioni immateriali create internamente, le procedure contabili e le informazioni sui costi non sono affidabili; osserva che mancano elementi comprovanti l’inventario fisico delle attrezzature amministrative nel periodo prescritto;

5.

constata che, secondo l’Agenzia, tutti i problemi concernenti la gestione del patrimonio sono stati risolti e che, in particolare, nel corso del 2012 sono state elaborate e attuate disposizioni e procedure dettagliate in materia di gestione del patrimonio, è stata verificata la correttezza dell’inventario e, come previsto, nella seconda metà del 2012 è stato realizzato un inventario completo delle attività materiali; osserva che il registro delle attività alla base della contabilità per competenza, strumento utilizzato dall’Agenzia per controllare l’insieme delle sue attività, è stato infine completamente aggiornato;

6.

prende atto con preoccupazione della conclusione della Corte dei conti secondo cui nel dicembre 2011 l’Agenzia ha venduto due insiemi di sistemi di bracci di dragaggio per servizi di recupero di idrocarburi in mare, allo scopo di ottenere almeno il valore residuo dell’attrezzatura, ammontante a 319 050 EUR; osserva che il prezzo minimo è stato erroneamente fissato al di sotto del valore residuo e la vendita dell’attrezzatura ha pertanto provocato una perdita di 93 950 EUR; ritiene che poiché il prezzo ottenuto è il risultato di una procedura d’appalto, potrebbe essere necessario esaminare i tassi di ammortamento utilizzati;

7.

constata che l’Agenzia ha fissato una serie di orientamenti e procedure relativi alla gestione dei mezzi di risposta all’inquinamento marino e che questi sono stati raggruppati in maniera coerente in un compendio comprendente un capitolo sulla procedura di vendita pubblica e una procedura dettagliata per determinare il pertinente valore contabile ammortizzato;

Assunzione di personale

8.

rileva dalla relazione della Corte dei conti che vi sono margini di miglioramento per quanto attiene alla trasparenza delle procedure di assunzione, in particolare i punteggi minimi che i candidati dovevano aver ottenuto per essere convocati a colloquio, le domande per le prove scritte e i colloqui, nonché la relativa ponderazione ai fini della valutazione dei candidati non erano stati stabiliti prima di procedere all’esame delle candidature; constata che l’Agenzia ha aggiornato le sue procedure di assunzione di conseguenza;

Conflitti di interessi

9.

chiede all’Agenzia di esaminare e proibire eventuali conflitti di interessi in sede di assunzione di esperti e personale provenienti dal settore che essa controlla;

Audit interno

10.

osserva che nel 2011 il servizio di audit interno (SAI) della Commissione ha svolto un audit di ispezione in seno all’Agenzia europea per la sicurezza marittima e che, a seguito di tale audit, l’Agenzia ha elaborato un piano d’azione dettagliato che, secondo il SAI, affronta adeguatamente i rischi più importanti; rileva che il SAI ha inoltre verificato lo stato di attuazione delle raccomandazioni aperte «molto importanti» degli audit precedenti e ha constatato che l’Agenzia ha attuato tutte queste raccomandazioni; osserva che alla fine del 2011 l’Agenzia considerava chiuse 26 delle 30 raccomandazioni formulate complessivamente dal SAI e dal revisore interno dell’Agenzia (struttura di audit interno);

11.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (6) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 129.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pag. 374 della presente Gazzetta).


16.11.2013   

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L 308/271


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2011

(2013/589/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (4), in particolare l’articolo 19,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0078/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 129.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/272


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2011

(2013/590/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (4), in particolare l’articolo 17,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0100/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione sull’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 135.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (4), in particolare l’articolo 17,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0100/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevole garanzia dell’affidabilità dei conti annuali dell’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni;

B.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2010 (6) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento ha, tra l’altro:

espresso preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti ha segnalato che gli stanziamenti riportati all’esercizio successivo corrispondevano al 19 % del bilancio complessivo dell’Agenzia;

esortato l’Agenzia a:

realizzare un inventario fisico completo e a garantire la correttezza delle registrazioni contabili,

migliorare la trasparenza per quanto riguarda le previsioni e l’identità delle persone responsabili dei progetti,

rafforzare le proprie procedure di autorizzazione degli appalti a livello di decisione di finanziamento e di programma di lavoro,

garantire che la comunicazione delle deroghe nella sua relazione annuale di attività avvenga in maniera esaustiva,

garantire che sia dato opportunamente seguito alle eventuali irregolarità,

istituire controlli ex post e riferire in merito,

C.

considerando che il bilancio complessivo dell’Agenzia per l’esercizio 2011 è stato di 8 102 921 EUR, pari a una diminuzione dello 0,003 % rispetto al bilancio per il 2010 (8 133 188 EUR); che per il 2011 il contributo iniziale dell’Unione al bilancio dell’Agenzia ammontava a 7 931 858 EUR (7), rispetto a 7 928 200 EUR nel 2010;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

ricorda che il contributo iniziale dell’Unione per il 2011 era di 7 931 858 EUR; rileva che l’esecuzione del bilancio è migliorata rispetto all’esercizio precedente;

2.

riconosce dai conti annuali che la dotazione di bilancio iniziale 2011 dell’Agenzia per l’esercizio 2011 ammontava a 7 931 858 EUR; rileva tuttavia che il consiglio di amministrazione ha modificato il bilancio onde riflettere il contributo di 171 063 EUR dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio;

3.

constata, sulla base dei conti annuali, che gli stanziamenti sono stati impegnati a un tasso del 100 %, rispetto al 99,95 % del 2010, mentre i pagamenti hanno raggiunto un livello pari all’85,82 % del totale degli stanziamenti gestiti, contro il 75,46 % nel 2010;

Stanziamenti riportati

4.

prende atto dai conti annuali dell’Agenzia che 1 166 895 EUR degli stanziamenti d’impegno assegnati entro la fine del 2011 ma non ancora erogati sono stati riportati al 2012; osserva inoltre che il totale degli stanziamenti riportati annullati (ossia riportati dal 2010 e non erogati nel 2011) ammonta nel 2011 a 130 133 EUR;

5.

è preoccupato per il fatto che, ancora una volta, la Corte dei conti ha osservato che il 33 % dei riporti proveniva dal bilancio operativo dell’Agenzia (titolo III); esprime preoccupazione perché tale situazione è indicativa di ritardi nell’esecuzione delle attività dell’Agenzia finanziate a carico del titolo III ed è in contrasto con il principio dell’annualità del bilancio; esorta nuovamente l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a tale carenza; rileva altresì che la situazione è migliorata rispetto all’esercizio precedente (52 %);

6.

ricorda che la Corte dei conti ha osservato che il 34 % dei riporti proveniva dal bilancio amministrativo dell’Agenzia (titolo III); constata che tale situazione non è in linea con il principio dell’annualità del bilancio; esorta nuovamente l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a tale carenza;

Procedure di aggiudicazione degli appalti

7.

apprende dalla relazione della Corte dei conti che l’Agenzia deve migliorare la documentazione relativa alle immobilizzazioni dato che gli acquisti di beni immobili sono registrati a livello di fattura e non di ogni singola voce; esorta l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per ovviare a tale carenza;

Procedure di assunzione

8.

rileva che non sono state adottate misure idonee a porre rimedio alla scarsa trasparenza delle procedure di assunzione rilevata dalla Corte nel 2010 e che la Corte ha nuovamente indicato che l’Agenzia deve migliorare la trasparenza di dette procedure; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per ovviare a tale carenza; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto del personale possano rappresentare un considerevole onere amministrativo; incoraggia quindi la Commissione a consentire un certo grado di semplificazione, in conformità con l’articolo 110 dello Statuto dei funzionari, per quanto riguarda le Agenzie;

9.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (8) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 135.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 221.

(7)  Conti annuali per l’esercizio 2011, pag. 20.

(8)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pag. 374 della presente Gazzetta).


16.11.2013   

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L 308/276


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2011

(2013/591/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (4), in particolare l’articolo 17,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0100/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 135.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

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L 308/277


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2011

(2013/592/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea («il regolamento dell’Agenzia») (4), in particolare l’articolo 39,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0103/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia ferroviaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 145.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea («il regolamento dell’Agenzia») (4), in particolare l’articolo 39,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0103/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia ferroviaria europea («l’Agenzia») per l’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

B.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2010 (6) e che, nella sua risoluzione che accompagna il discarico, il Parlamento ha, tra l’altro:

deplorato che gli errori nelle previsioni di bilancio abbiano causato l’annullamento o il ritardo di determinati investimenti; esortato l’Agenzia a informare immediatamente l’autorità di discarico circa le misure attuate per consentire migliori previsioni di spesa,

ricordato che l’Agenzia aveva già riportato un volume notevole di stanziamenti dagli esercizi finanziari 2008 e 2009 all’esercizio 2010; ritenuto che siffatte gravi violazioni del principio dell’annualità del bilancio non potessero più essere tollerate in futuro e che, in caso di ulteriore violazione di tale principio, il discarico dovesse essere rifiutato; chiesto all’Agenzia di adottare senza indugio le necessarie misure correttive,

ritenuto che l’Agenzia non abbia risolto adeguatamente il problema degli stanziamenti riportati da un esercizio all’altro; ricordato l’importanza del principio dell’annualità del bilancio; invitato l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per migliorare l’esecuzione annuale del bilancio e a ridurre i riporti di stanziamenti di bilancio,

esortato l’Agenzia a stabilire un piano pluriennale che consenta di tradurre gli obiettivi a lungo termine in compiti pluriennali e nei relativi indicatori chiave di efficienza; sottolineato che ciò consentirà di migliorare la comunicazione alle parti interessate delle informazioni sugli obiettivi e sulle attività, sulle priorità strategiche e sull’assegnazione delle risorse,

invitato l’Agenzia ad attuare le raccomandazioni del Servizio di audit interno (SAI) relative alla revisione contabile sulla gestione delle risorse umane intrapresa dal SAI nel 2009;

C.

considerando che, secondo la relazione sui conti annuali dell’Agenzia per il 2011 (7), il bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011 ammontava a 25 988 665 EUR rispetto a 24 147 240 EUR nel 2010, il che rappresenta un aumento del 7,62 % rispetto all’esercizio precedente;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

prende atto dalla relazione annuale di attività dell’Agenzia che è stato impegnato il 95 % degli stanziamenti e che l’81 % è stato utilizzato per pagamenti; rileva in particolare che:

al Titolo I «spese di personale», gli stanziamenti totali impegnati ammontano a 15 930 664 EUR (100 %), il 99 % dei quali è stato utilizzato per l’esecuzione di pagamenti (15 710 948 EUR) mentre l’1 % degli stanziamenti è stato riportato al 2012 (219 716 EUR),

al Titolo II «spese amministrative», gli stanziamenti totali impegnati ammontano a 2 212 548 EUR (quasi il 100 %), il 75 % dei quali è stato utilizzato per l’esecuzione di pagamenti (1 649 635 EUR) mentre il 25 % degli stanziamenti è stato riportato al 2012 (562 913 EUR);

al Titolo III «spese di funzionamento», gli stanziamenti totali impegnati ammontano a 6 495 020 EUR (83 %), il 47 % dei quali è stato utilizzato per l’esecuzione di pagamenti (3 659 761 EUR) mentre il 36 % degli stanziamenti è stato riportato al 2012 (2 835 259 EUR);

2.

riconosce che il livello dei pagamenti a fronte degli stanziamenti di bilancio è migliorato per tutti i titoli, ma rimane modesto per il titolo III che raggiunge appena il 47 % (rispetto al 39 % del 2010); esige che l’Agenzia adotti ulteriori misure per ovviare a tale carenza, in quanto questa situazione viola il principio dell’annualità del bilancio, e riferisca in merito all’autorità di bilancio quanto prima;

Effettivi

3.

osserva dalla relazione della Corte dei conti che l’Agenzia dovrà sostituire metà del personale operativo nel periodo 2013-2015; invita l’Agenzia a comunicare all’autorità di discarico le azioni intraprese per gestire questa difficile situazione che potrebbe perturbare gravemente le attività operative dell’Agenzia;

Due siti

4.

prende atto che l’Agenzia riconosce che l’uso dei due siti comporta inefficienze e costi aggiuntivi; rileva inoltre che l’Agenzia si sta adoperando al massimo per ridurre l’impatto negativo della decisione concernente la sede dell’Agenzia;

5.

prende atto dalla relazione annuale di attività che la fase preparatoria del progetto volto ad accrescere la capacità della sede di Valenciennes è stata completata; rileva inoltre che le migliorie da apportare ai locali di Lille sono state rinviate per mancanza di risorse;

Contabilità

6.

riscontra dalla relazione annuale di attività, che l’Agenzia ha aggiornato il suo manuale per le procedure finanziarie adottando i moduli della contabilità per competenza, ABAC workflow e ABAC assets; rileva inoltre che il modulo ABAC assets è stato attuato nel 2011;

7.

si congratula con l’Agenzia per aver reso operativo, a decorrere dal 1o settembre 2010, un sistema centralizzato per la registrazione delle fatture in entrata; sottolinea la necessità di tale misura per assicurare la tempestiva registrazione di tutte le fatture e contribuire a evitare ritardi nell’esecuzione dei pagamenti;

Riporti

8.

riscontra dalla relazione della Corte di conti che gli stanziamenti riportati al 2012 ammontano a 3 617 887 EUR; invita l’Agenzia ad adottare ulteriori misure per ovviare a tale carenza, in quanto questa situazione viola il principio dell’annualità del bilancio;

Procedure di assunzione

9.

riscontra dalla relazione della Corte dei conti che l’Agenzia potrebbe migliorare le sue procedure di assunzione per garantire appieno la trasparenza e la parità di trattamento dei candidati; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito alle iniziative prese per migliorare le procedure di assunzione; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto del personale possano rappresentare un considerevole onere amministrativo; incoraggia quindi la Commissione a consentire un certo grado di semplificazione, in conformità con l’articolo 110 dello Statuto dei funzionari, per quanto riguarda le Agenzie;

10.

prende atto dalla relazione annuale di attività dell’Agenzia che sono stati assunti effettivi conformemente alle previsioni e che il tasso dei posti vacanti è pari al 2,78 % alla fine dell’esercizio; rileva altresì che il totale degli effettivi alla fine del 2011 era pari a 140 agenti temporanei e 14 altri agenti (agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati);

Conflitti d’interesse

11.

chiede all’Agenzia di esaminare e proibire eventuali conflitti d’interesse in sede di assunzione di esperti e personale provenienti dal settore che essa controlla;

Audit interno

12.

riscontra da quanto indicato dall’Agenzia che nel 2011 il Servizio di audit interno ha effettuato una revisione contabile dal titolo «Gestione dell’interoperabilità da parte di esperti» per fornire un’adeguata affidabilità dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno per quanto riguarda la gestione dell’interoperabilità da parte di esperti in seno all’Agenzia; rileva che, in base ai risultati della valutazione, il SAI ha formulato sei raccomandazioni, due delle quali sono state classificate come «molto importanti», tre come «importanti» e una «auspicabile»; invita l’Agenzia a dare esecuzione alle raccomandazioni del SAI e a informare l’autorità di discarico in merito alle iniziative prese;

13.

si congratula con l’Agenzia per aver creato, alla fine del 2007, una struttura di audit interno incaricata di fornire sostegno e consulenza al suo direttore esecutivo e ai responsabili amministrativi in materia di controlli interni, valutazione dei rischi e audit interno; rileva inoltre che nel corso del 2011 l’attività della struttura di audit interno è stata finalizzata ad assistere la dirigenza nella valutazione annuale delle 16 norme di controllo interno, nella revisione del quadro di gestione dei rischi, nel coordinamento dell’esercizio di valutazione dei rischi per il 2011 e nella messa a punto di una politica specifica in materia di gestione dei conflitti d’interesse all’interno dell’Agenzia;

14.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (8) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 145.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 229.

(7)  Relazione sui conti annuali 2011, pag. 6.

(8)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

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L 308/281


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2011

(2013/593/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea («il regolamento dell’Agenzia») (4), in particolare l’articolo 39,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0103/2013),

1.   

concede la chiusura dei conti dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia ferroviaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 145.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

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L 308/282


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l’esercizio 2011

(2013/594/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE ed abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (4), in particolare l’articolo 64,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0115/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 157.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE ed abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (4), in particolare l’articolo 64,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0115/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevole garanzia dell’affidabilità dei conti annuali dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito «l’Autorità») per l’esercizio finanziario 2011 e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

B.

considerando che l’Autorità, agenzia di recente istituzione con sede a Parigi, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 e ha avviato ufficialmente le sue attività quale autorità indipendente il 1o gennaio 2011;

C.

considerando che l’Autorità dovrebbe essere esaminata nel contesto della transizione giuridica dall’associazione francese che l’ha preceduta, il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), e che, conseguentemente, oltre al suo nuovo mandato, ha assunto tutti i compiti e le responsabilità esistenti e in corso del CESR (tutti gli attivi, i passivi e tutte le operazioni in fase di realizzazione del CESR sono stati automaticamente trasferiti all’Autorità appena istituita),

D.

considerando che l’Autorità è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e opera in stretta collaborazione con le sue agenzie sorelle (Autorità bancaria europea e Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) nel contesto di un comitato congiunto, e con il Comitato europeo per il rischio sistemico;

E.

considerando che il bilancio complessivo dell’Autorità per il 2011 è ammontato a 16 964 913,92 EUR;

F.

considerando che, conformemente al suo regolamento istitutivo (6), il bilancio per l’esercizio 2011 è stato finanziato per il 60 % dai contributi degli Stati membri e dei paesi appartenenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e per il 40 % dal bilancio dell’Unione;

G.

considerando che, alla fine del 2011, l’Autorità ha registrato un risultato positivo di bilancio di 4 457 244,82 EUR (7), previa detrazione di differenze dei tassi di cambio pari a 4 645,56 EUR, che è stato poi registrato nei conti come passività nei confronti della Commissione;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

prende atto dai conti annuali che il contributo iniziale dell’Unione al bilancio dell’Autorità per il 2011 è ammontato a 6 784 000 EUR; osserva che il 2011 è stato il primo anno di attività dell’Autorità;

2.

apprende dai conti annuali che il bilancio generale dell’Autorità per l’esercizio 2011 è ammontato a 16 964 913,92 EUR (ivi inclusi i contributi di 9 857 457,23 EUR e di 257 288,76 EUR da parte, rispettivamente, degli Stati membri e degli osservatori nonché 66 167,93 EUR di «altre entrate»);

3.

invita la Commissione a valutare tutte le opzioni per un nuovo finanziamento sostenibile a lungo termine dell’Autorità che ne salvaguardi l’indipendenza nell’ambito del prossimo riesame del lavoro e delle modalità di finanziamento delle agenzie che la Commissione presenterà al più tardi entro il 2 gennaio 2014;

4.

invita la Commissione a valutare la possibilità di presentare una proposta volta a far sì che i bilanci delle tre Autorità europee di vigilanza (ESA) siano totalmente finanziati dal bilancio dell’Unione;

5.

osserva con preoccupazione che le disposizioni del regolamento finanziario non sono pienamente adattate al regime di finanziamento dell’Autorità, poiché il 60 % del suo bilancio è costituito dai contributi degli Stati membri e dei paesi dell’EFTA; ritiene che tale questione dovrebbe essere trattata, al più tardi, durante la prossima revisione del regolamento finanziario per quanto riguarda le agenzie e invita la Commissione a valutare la situazione e a riferirne in merito all’autorità di discarico;

6.

osserva dai conti annuali che nel 2011 le attività dell’Autorità si sono principalmente incentrate sulla sua istituzione e ulteriore estensione;

7.

sottolinea l’importanza di garantire un’adeguata corrispondenza tra il bilancio stanziato e i posti disponibili, da un lato, e i compiti affidati all’Autorità, dall’altro, poiché, se tale corrispondenza venisse meno, si potrebbe creare uno squilibrio nell’organico per quanto concerne l’assunzione di personale dell’Autorità, da una parte, e il coinvolgimento di esperti nazionali, dall’altra; esprime preoccupazione per la modifica che la Commissione ha apportato alla tabella dell’organico proposta dall’Autorità, senza fornire una chiara indicazione in merito; esorta la Commissione a garantire la piena trasparenza sulla questione citata e su altre;

8.

prende atto della preoccupazione espressa nelle conclusioni preliminari della valutazione del settore finanziario del FMI del dicembre 2012 sull’Unione, in cui si raccomanda di aumentare le risorse e le competenze delle ESA affinché possano adempiere con successo ai rispettivi mandati, rafforzando nel contempo la loro indipendenza operativa;

9.

osserva dai conti annuali che, in occasione della riunione inaugurale dell’Autorità dell’11 gennaio 2011, il consiglio di amministrazione ha adottato e approvato le norme finanziarie principali e il regolamento finanziario dell’Autorità per permetterle di esercitare i suoi poteri di autorità europea;

Transizione dal CESR

10.

apprende dai conti annuali che la decisione politica di trasformare il CESR in un’Autorità nel gennaio 2011 è stata adottata a settembre 2010, con uno scarto di quattro mesi soltanto per istituire l’Autorità quando, in condizioni normali, il tempo necessario a tal fine è stimato a due anni;

11.

prende atto del fatto che il primo trimestre del 2011 è stato dedicato al trasferimento degli attivi dal CESR all’Autorità, all’attuazione delle norme dell’Unione in termini di circuiti finanziari, assunzioni e appalti nonché alla formazione in materia; osserva inoltre che il secondo trimestre è stato caratterizzato dal trasloco dell’Autorità nella sua sede, in seguito alla firma di un nuovo contratto di locazione avvenuta nel dicembre 2010; osserva che i lavori nella nuova sede si sono protratti da marzo a giugno 2011;

12.

osserva dai conti annuali che, nel terzo e quarto trimestre, l’organigramma e le assunzioni dell’Autorità sono stati rivisti e, in tale fase, sono stati assunti nuovi dirigenti (un nuovo presidente nell’aprile 2011 e un nuovo direttore esecutivo a giugno dello stesso anno) e le attività dell’Agenzia hanno cominciato a consolidarsi;

13.

prende atto che, secondo l’Autorità, le questioni precedentemente indicate e lo scarso tempo a disposizione per preparare e predisporre le sue attività spiegano la sottoutilizzazione degli stanziamenti di bilancio nel 2011;

Contabilità

14.

osserva dai conti annuali che è stato necessario adeguare la struttura generale e standard del bilancio, adottata dall’Autorità all’inizio del 2011, alle autentiche necessità di quest’ultima;

15.

osserva dai conti annuali che nell’aprile 2011 l’Autorità ha introdotto la contabilità per competenza (ABAC), il sistema di contabilità usato dalla Commissione per la contabilità di bilancio; osserva, inoltre, che durante il periodo di transizione protrattosi da gennaio ad aprile 2011, l’Autorità ha utilizzato un sistema basato su fogli elettronici e ad aprile è passata al sistema contabile definitivo ABAC/SAP utilizzato dalla Commissione;

16.

osserva dai conti annuali che i conti di bilancio sono gestiti dal sistema ABAC e i conti generali sono tenuti dal sistema SAP, che è munito di un’interfaccia diretta con il sistema di contabilità generale della Commissione; osserva inoltre che le varie relazioni di bilancio e finanziarie sono elaborate utilizzando lo strumento di rendicontazione Business Objects;

17.

prende atto del fatto che l’Autorità afferma di aver attuato nel 2011 la convalida del suo sistema contabile con un approccio basato su un controllo completo e la esorta a fornire all’autorità di discarico la relazione di follow up del 2012 sulla convalida dei sistemi contabili in conformità dei criteri specificati dalla Commissione (DG Budget);

Esecuzione del bilancio

18.

constata, sulla base dei conti annuali, che alla fine del 2011 l’Autorità ha registrato un tasso di esecuzione del bilancio pari al 75,7 % per gli impegni e al 62,5 % per i pagamenti;

19.

riconosce dai conti annuali (8) che 1 901 218,61 EUR di impegni sono stati riportati dal 2011 al 2012, di cui circa 250 000 EUR potrebbero dover essere successivamente disimpegnati;

20.

osserva che il tasso di esecuzione degli impegni è pari all’84,95 % per il titolo I («Spese per il personale») e all’82,46 % per il titolo II («Spese amministrative»); osserva che il 2011 è stato un anno di transizione, con il passaggio dal CESR a un’autorità europea, e di preparazione per le nuove procedure e richieste; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per migliorare i tassi, in quanto il basso tasso di esecuzione indica difficoltà nella pianificazione ed esecuzione del bilancio;

21.

osserva che l’Autorità sta attraversando una fase iniziale di crescita; prende perciò atto del fatto che il bilancio stanziato per le retribuzioni è stato più elevato del necessario dato che non è stato possibile assumere tutto il personale all’inizio dell’anno; osserva inoltre che la presenza di un organico più ridotto rispetto a quanto inizialmente inscritto in bilancio ha implicato un effetto corrispondente sull’esecuzione del titolo II;

22.

riconosce che tutti gli storni di bilancio sono stati effettuati all’interno dello stesso titolo, ad esclusione di uno storno netto di 250 000 EUR che sono stati trasferiti dal titolo I al titolo II per contribuire a coprire i costi di rinnovo della nuova sede;

23.

prende atto dai conti annuali del basso tasso di esecuzione degli impegni (46,92 %) per il titolo III («Spese operative»); osserva che circa 1 000 000 EUR di impegni per il titolo III è stato riportato per coprire progetti sulle tecnologie dell’informazione (IT) che rientravano nel programma di lavoro 2011 ma che, a causa di ritardi nel processo legislativo, sono stati lanciati in una data successiva; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per migliorare il tasso, in quanto il basso tasso di esecuzione indica difficoltà nella pianificazione ed esecuzione del bilancio;

24.

osserva che gli impegni per i quali si è rivelato particolarmente difficile valutare la spesa erano connessi alle imposte dovute alle autorità francesi, all’onorario di un’agenzia di viaggi e alla formazione destinata ai supervisori non gestita direttamente dall’Autorità;

25.

riconosce che l’Autorità ha tenuto conto della struttura della spesa per l’esercizio 2011, che il bilancio per il 2012 è stato oggetto di una riorganizzazione e che, nel bilancio 2013, per i titoli I e II, l’Autorità ha tenuto conto del fatto che, durante un periodo di crescita, non tutti i posti della tabella dell’organico saranno ricoperti all’inizio dell’anno;

26.

osserva che, secondo l’Autorità, a causa di difficoltà tecniche e dell’introduzione tardiva del sistema ABAC, gli impegni di bilancio corrispondenti sono stati registrati nei conti soltanto verso la fine del 2011;

27.

osserva che la Corte dei conti ha individuato una serie di casi, per un valore totale di 207 442 EUR, in cui gli stanziamenti di pagamento riportati al 2012 non corrispondevano a impegni giuridici contratti; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni adottate per valutare questa carenza, dato che i riporti in questione sono irregolari e dovrebbero essere annullati;

28.

riconosce il miglioramento operato dall’Autorità nell’ambito della gestione delle immobilizzazioni; osserva inoltre che, per quanto riguarda i beni immateriali, l’Autorità ha utilizzato schede di presenza per il personale interno impiegato nei progetti di tecnologie dell’informazione a partire dal 1o gennaio 2012 e che sta attualmente migliorando le pertinenti procedure;

Sistemi di controllo

29.

riconosce che le norme di controllo interno dell’Autorità sono state approvate nel 2012 e che nello stesso anno è stato designato anche un coordinatore di controllo interno;

30.

accoglie con favore la decisione del Consiglio di amministrazione, adottata l’11 gennaio 2011, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, corruzione e ogni attività illecita lesiva degli interessi dell’Unione; sottolinea che la citata decisione si attiene strettamente al testo del modello di decisione allegato all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 e rappresenta l’adesione dell’Autorità all’accordo in parola;

31.

riconosce che l’Autorità ha adottato la maggior parte delle modalità di attuazione dello statuto dei funzionari, ma che alcune devono essere ancora confermate o finalizzate;

32.

prende atto della situazione attuale, che è esattamente la stessa per le tre ESA:

14 modalità di attuazione sono state adottate nel 2011,

5 modalità di attuazione sono state adottate nel 2012,

7 modalità di attuazione sono in attesa di conferma da parte della Commissione o della DG HR;

4 modalità di attuazione che impongono alle tre ESA l’obbligo definitivo di rivedere le proprie norme sulla base dei nuovi modelli in linea con il nuovo statuto del personale non sono state approvate dalla Commissione;

Procedure di assunzione

33.

osserva che l’Autorità ha allineato le proprie procedure di assunzione alle raccomandazioni della Corte dei conti; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito alle ulteriori azioni adottate per migliorare le procedure di assunzione; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto dei funzionari potrebbero imporre un considerevole onere amministrativo; incoraggia quindi la Commissione a consentire un certo grado di semplificazione, in conformità con l’articolo 110 dello Statuto dei funzionari, per quanto riguarda le agenzie;

34.

osserva dai conti annuali (9) che il 2011 è stato un anno fondamentale per l’Autorità nell’ambito della creazione e dell’ampliamento del personale delle Risorse umane al fine di mettere a disposizione dell’Autorità risorse adeguate alle sue funzioni e compiti; osserva che al 31 dicembre 2012 il personale dell’Autorità era costituito da 50 agenti temporanei, tre membri del personale assunti con contratti francesi rilevati dall’organizzazione precedente, cinque agenti contrattuali, due esperti nazionali distaccati e due tirocinanti;

35.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (10) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 157.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, articolo 62, paragrafo 1.

(7)  Conti annuali 2011, pag. 27.

(8)  Conti annuali 2011, pag. 42.

(9)  Conti annuali 2011, pag. 46.

(10)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/288


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l’esercizio 2011

(2013/595/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE ed abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (4), in particolare l’articolo 64,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0115/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 157.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/289


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2011

(2013/596/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte della Fondazione (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione (rifusione) (4), in particolare l’articolo 17,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0080/2013),

1.   

concede il discarico al direttore della Fondazione europea per la formazione per l’esecuzione del bilancio della Fondazione per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore della Fondazione europea per la formazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 165.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte della Fondazione (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione (rifusione) (4), in particolare l’articolo 17,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0080/2013),

A.

considerando che la Fondazione europea per la formazione (di seguito «la Fondazione»), con sede a Torino, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio (6);

B.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all’affidabilità dei conti annuali della Fondazione relativi all’esercizio 2011 nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

C.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore della Fondazione per l’esecuzione del bilancio della Fondazione per l’esercizio 2010 (7) e che, nella risoluzione che correda la decisione sul discarico, il Parlamento ha, tra l’altro:

invitato la Fondazione e la Commissione a informare l’autorità di discarico in merito all’effettivo contributo accordato alla Fondazione per l’esercizio 2010;

sollecitato la Fondazione a concentrarsi su un sistema di rendicontazione che sia efficiente sotto il profilo dei costi e funzionale per il consiglio di amministrazione e per i principali soggetti interessati e che consenta loro di controllare il rendimento della Fondazione;

invitato la Fondazione a dare attuazione alle rimanenti raccomandazioni formulate dal Servizio di audit interno (SAI) in esito ad audit precedenti;

invitato la Fondazione a informare l’autorità di discarico in merito alla revisione del proprio bilancio iniziale per il 2010;

D.

considerando che gli stanziamenti d’impegno (8) nel bilancio 2011 ammontavano a 20 350 000 EUR e gli stanziamenti di pagamento a 19 850 000 EUR;

E.

considerando che il contributo totale dell’Unione al bilancio della Fondazione per il 2011 è stato di 19 850 000 EUR, contro i 19 297 822 EUR del 2010, il che rappresenta un aumento del 2,86 %;

F.

considerando che, alla fine del 2011, la Fondazione ha registrato un risultato positivo dell’esecuzione del bilancio pari a 117 686,58 EUR;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

ricorda che il contributo totale dell’Unione a favore della Fondazione per il 2011 ammontava a 19 850 000 EUR;

2.

invita la Fondazione e la Commissione a informare l’autorità di discarico in merito all’effettivo contributo accordato alla Fondazione per l’esercizio 2011, in quanto esso non risulta molto chiaramente dai conti annuali della Fondazione;

3.

ricorda che la Fondazione deve restituire un importo totale di 117 686,58 EUR alla Commissione, che rappresenta il risultato di bilancio per il 2011;

4.

rileva, sulla base della relazione annuale di attività della Fondazione, che essa ha conseguito un tasso di impegni del 99,69 %, simile al tasso di esecuzione del 2010, ma più elevato in termini nominali;

5.

riconosce, sulla base della relazione annuale di attività, che nel 2011 la Fondazione ha proceduto a una modifica del suo bilancio per integrare entrate con destinazione specifica (286 284,28 EUR riportati dagli esercizi precedenti e 4 522,81 EUR di interessi accumulati), che sono generalmente indefinite al momento dell’adozione del bilancio (novembre 2010 per il bilancio 2011);

6.

prende atto del fatto che, secondo la Fondazione, la sua gestione di cassa è disciplinata da un memorandum d’intesa con la direzione generale Istruzione e cultura (DG EAC), che definisce criteri chiari per l’erogazione della sovvenzione sulla base di severi requisiti di liquidità; nota altresì che, in seguito alla visita della Corte dei conti nel novembre 2012, la Fondazione intende elaborare e adottare una politica ufficiale in materia di liquidità nel 2013; invita la Fondazione a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese per adottare una politica ufficiale in materia di liquidità al fine di ridurre al minimo e distribuire il rischio finanziario mirando nel contempo a rendimenti adeguati;

Riporti e storni

7.

rileva, sulla base della relazione annuale di attività, che, inclusi i pagamenti sugli impegni operativi riportati dal 2010, il tasso di esecuzione dei pagamenti conseguito dalla Fondazione ammonta al 99,8 % degli stanziamenti di pagamento pari a 19 850 000 EUR disponibili nel 2011, a fronte del 96,5 % nel 2010 e al 90 % nel 2009;

8.

prende atto, sulla base della relazione, che la Fondazione ha ridotto il numero di storni di bilancio a 12 nel 2011, rispetto a 15 nel 2010 e 33 nel 2009; riconosce che la Fondazione ha riportato il 13,1 % degli importi impegnati nel 2011, a fronte del 12,8 % nel 2010 e del 17 % nel 2009;

9.

nota che il tasso dei riporti di attività operative — stanziamenti dissociati (reste à liquider) — è del 33 %, mentre il tasso di riporti amministrativi per gli stanziamenti non dissociati è pari al 3,9 %;

10.

osserva che, in seguito al riesame delle attività e della dotazione di bilancio, la Fondazione ha proposto una ridistribuzione delle risorse di bilancio al fine di rafforzare le attività operative, risultante in uno storno di stanziamenti di impegno e di pagamento dal titolo I ai titoli II e III di 147 340 EUR;

Appalti pubblici

11.

rileva che, per quanto riguarda gli appalti pubblici, sono state annullate nove procedure di appalto, sono stati firmati 38 contratti e al 31 dicembre 2011 vi erano 104 contratti in vigore;

Immobili

12.

prende atto dalla Corte dei conti che la situazione concernente gli immobili della Fondazione è insoddisfacente e rischia di perturbare le sue attività; invita la Fondazione a proseguire gli sforzi volti a conseguire una soluzione soddisfacente e a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese per affrontare tale carenza; constata che la Fondazione è in procinto di firmare il nuovo contratto di servizi con la regione, previsto — in seguito all’accordo tra le parti — per la fine di febbraio 2013;

Risorse umane

13.

rileva, sulla base della relazione annuale di attività, che alla fine del 2011 la Fondazione aveva sei posti vacanti in organico, rispetto ai quattro presenti alla fine del 2010;

14.

osserva che l’organico complessivo della Fondazione consta attualmente di 125 unità e che nel 2011 sono state effettuate sette nuove assunzioni, mentre 10 persone hanno lasciato la Fondazione;

15.

prende atto, sulla base della relazione annuale di attività, che il numero di posti disponibili per l’esecuzione del mandato della Fondazione consta di:

90 posti per personale temporaneo;

32 agenti contrattuali e locali;

due agenti locali e

un esperto nazionale distaccato;

Risultati

16.

osserva nella relazione annuale di attività che la Fondazione ha elaborato un elenco riveduto di indicatori di rendimento aziendale volti a migliorare la pertinenza e la misurabilità dei propri obiettivi e a fornire dati aggregati sul rendimento in relazione alle proprie attività principali e al proprio funzionamento;

17.

rileva inoltre che la Fondazione ha messo a punto il progetto «quadro di controllo», che consente di disporre di dati fondamentali in tempo reale per il monitoraggio quotidiano delle sue attività, in particolare a fini di gestione e rendicontazione;

18.

riconosce che la Fondazione ha portato avanti con successo per il secondo anno il cosiddetto processo di Torino, che mira a fornire un’analisi concisa, documentata e completa della riforma dell’insegnamento e della formazione professionale in ciascun paese nonché ad identificare le principali tendenze politiche, le sfide e le limitazioni, le buone prassi e le opportunità, mediante una conferenza che ha consolidato i risultati delle analisi del 2010 e un accordo sulla dichiarazione di Torino nonché l’iniziativa «Torinet» sul rafforzamento delle capacità nell’ambito dell’elaborazione di politiche fondate su elementi concreti;

Cooperazione con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

19.

constata che nel novembre 2009 l’accordo di cooperazione tra la Fondazione e il Cedefop è stato rinnovato per il periodo 2010-2013; prende atto che ogni anno la Fondazione e il Cedefop elaborano, nell’ambito del quadro di cooperazione, un programma di lavoro comune che è allegato ai programmi di lavoro di ciascuna agenzia; plaude all’intenzione della Fondazione di dare maggiore spazio all’informazione sull’esecuzione di questo programma di lavoro comune nelle future relazioni annuali di attività;

20.

rileva che nel 2011 la Fondazione e il Cedefop hanno reso ancora più sistematica la loro cooperazione al fine di accrescere al massimo i benefici per i rispettivi mandati, organizzando seminari per la condivisione di conoscenze, avviando collaborazioni nel settore dello sviluppo delle qualifiche, attuando strumenti comuni dell’Unione e collaborando in vista della preparazione delle relazioni del 2012 sui progressi compiuti dai paesi candidati nel quadro del seguito dato al comunicato di Bruges su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale;

21.

invita la Commissione, insieme alla Fondazione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, a esaminare ulteriormente le sinergie esistenti tra tali agenzie e a riferire all’autorità di discarico in merito all’eventuale rafforzamento dell’integrazione delle quattro agenzie; invita tali agenzie e la Commissione a valutare se una cooperazione più stretta potrebbe portare a economie di scala e a un’ottimizzazione delle loro prestazioni;

Audit interno

22.

prende atto dell’audit operativo e di conformità sulla comunicazione esterna e interna della Fondazione intrapreso dal SAI nel 2011; nota in particolare che il SAI ha emesso 14 raccomandazioni, nessuna delle quali è stata classificata come «critica» o «molto importante»; rileva altresì che 12 raccomandazioni sono state classificate come «importanti» e una come «auspicabile»;

23.

invita la Fondazione, in tale contesto, ad attuare le raccomandazioni del SAI;

24.

rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (9) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 165.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.

(7)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 238.

(8)  Conti annuali per il 2011, pag. 13.

(9)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pag. 374 della presente Gazzetta).


16.11.2013   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2011

(2013/597/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte della Fondazione (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione (rifusione) (4), in particolare l’articolo 17,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0080/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per la formazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 165.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2011

(2013/598/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0085/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 219.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0085/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute (di seguito «l’Agenzia») per l’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

prende atto dalla relazione della Corte dei conti che il bilancio dell’agenzia per il 2011 ammontava a 16,4 milioni di EUR, rispetto ai 15,5 milioni di EUR nel 2010, il che rappresenta un aumento del 5,8 %;

2.

deplora che nel contempo il tasso di annullamento degli stanziamenti sia raddoppiato, passando dal 4 % nel 2010 all’8 % (1,3 milioni di EUR) della dotazione complessiva di bilancio per il 2011, il che denota le difficoltà incontrate nell’attuare le azioni previste dal programma di lavoro annuale e nel rispettare il principio dell’annualità del bilancio. chiede pertanto che sia presentato in futuro un programma più realistico e fattibile;

3.

riscontra da quanto indicato dall’Agenzia che il livello dell’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011 è stato in generale migliore rispetto al 2010, in particolare l’annullamento degli stanziamenti C8 e la riduzione del riporto di stanziamenti C1 per il Titolo III «Spese di funzionamento»; rileva che il tasso di annullamento più elevato per il 2011 è stato in parte imputabile ad alcuni posti vacanti presso l’Agenzia e la necessità di astenersi dal partecipare a un importante attività (il progetto OSH wikipedia: un’enciclopedia online in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro) finché non fosse garantita la cooperazione internazionale; invita l’Agenzia ad ovviare a tale situazione e a riferire all’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese;

4.

rileva con preoccupazione che, benché il regolamento finanziario dell’Agenzia e le relative modalità di esecuzione prevedano un inventario fisico almeno ogni tre anni, al momento dell’audit della Corte dei conti l’ultimo inventario risultava effettuato nel 2006;

5.

osserva da quanto indicato dall’Agenzia che l’inventario fisico è stato effettuato nel 2012;

Accordo di sede

6.

rileva con preoccupazione la conclusione della Corte dei conti secondo cui l’Agenzia non ha concluso un accordo di sede;

7.

prende atto della risposta dell’Agenzia secondo cui sono tuttora in corso negoziati sull’accordo relativo alla sede dell’Agenzia e il progetto di accordo precedentemente negoziato è di nuovo oggetto di consultazioni con la partecipazione di diversi ministeri; invita l’Agenzia a informare debitamente l’autorità di discarico sull’avanzamento dei negoziati e invita lo Stato membro ospitante a intervenire per accelerare i negoziati e a concludere l’accordo di sede in tempi brevi;

Prestazioni

8.

invita la Commissione, unitamente alla Fondazione europea per la formazione professionale, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, a studiare più a fondo le sinergie esistenti tra queste agenzie e a riferire all’autorità di discarico, prima che siano prese in considerazione decisioni relative a eventuali modifiche delle rispettive responsabilità e/o dei metodi di lavoro di tali agenzie, in merito a una possibile integrazione più approfondita di tali quattro agenzie; invita tali agenzie e la Commissione a valutare se una cooperazione più stretta potrebbe portare a economie di scala e a un’ottimizzazione delle loro prestazioni;

Audit interno

9.

prende atto che nel 2011, il Servizio di audit interno dell’Agenzia ha elaborato una relazione dal titolo «Sito Internet e comunicazioni esterne presso l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro» che non contiene raccomandazioni critiche ma formula due raccomandazioni «molto importanti» e cinque raccomandazioni «importanti»; rileva che tutte e sette le raccomandazioni sono state accettate dalla dirigenza e sono già attuate (sei su sette nel 2011 e l’ultima nel 2012); prende atto che l’Agenzia ha effettuato una «valutazione dei compiti delle tecnologie dell’informazione presso l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro» e ha pubblicato la relativa relazione, oltre a esaminare lo stato delle raccomandazioni formulate nei precedenti audit;

10.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (6) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 219.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pag. 374 della presente Gazzetta).


16.11.2013   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2011

(2013/599/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0085/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 219.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

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L 308/299


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom per l’esercizio 2011

(2013/600/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), e in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo Statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (4), in particolare l’articolo 8,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0104/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom sull’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 171.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 41, 15.2.2008, pag. 15.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (4), in particolare l’articolo 8,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al trattato generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0104/2013),

A.

considerando che l’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom («l’Agenzia») è stata istituita a Lussemburgo nel 1958 e che la decisione 2008/114/CE ha stabilito un nuovo statuto dell’Agenzia che è così divenuta un’Agenzia europea;

B.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell’affidabilità dei conti annuali dell’esercizio 2011 nonché della legittimità delle operazioni sottostanti;

1.   

prende nota del fatto che nel 2011 l’Agenzia non ha ricevuto alcuna sovvenzione per il finanziamento delle sue attività e che la Commissione si è fatta carico di tutte le spese da essa sostenute nell’ambito dell’esecuzione del bilancio relativo all’esercizio 2011; prende altresì atto del fatto che tale situazione continua fin dalla creazione dell’Agenzia nel 2008;

2.   

rileva che, in assenza di un bilancio autonomo, nel 2011 l’Agenzia è stata di fatto integrata nella Commissione e che tale situazione è in contrasto con il suo statuto;

3.   

rileva tuttavia che, nel 2011 la Commissione ha adottato la proposta di ristabilire una linea di bilancio specifica (la linea di bilancio 32 01 06) per l’Agenzia e, di conseguenza, nel 2012 è stata concessa dalla Commissione una sovvenzione di 98 000 EUR, con una dotazione complessiva di 104 000 EUR (compresi i ricavi finanziari) nel 2012; reputa che si tratti di un risultato importante per far fronte alle esigenze attuali;

4.   

rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (6) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 171.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Testi adottati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/302


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom per l’esercizio 2011

(2013/601/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia per l’approvvigionamento dell’Euratom relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativi all’esercizio 2011, corredata dalle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom), n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (4), in particolare l’articolo 8,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0104/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 171.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/303


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2011

(2013/602/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte della Fondazione (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom), n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CEE), n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (4), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicato al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0067/2013),

1.   

concede il discarico al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro sull’esecuzione del bilancio della Fondazione per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 174.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte della Fondazione (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, sull’istituzione di una della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (4), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0067/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di avere ottenuto una garanzia ragionevole dell’affidabilità dei conti annuali relativi all’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

B.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro («la Fondazione») il discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione per l’esercizio 2010 (6) e, nella risoluzione che accompagna il discarico, fra l’altro:

esorta la Fondazione a registrare tutte le decisioni del consiglio di amministrazione relative alle indagini dal momento che, in assenza di norme adeguate per documentare le decisioni adottate, l’efficienza e l’efficacia della comunicazione di dette decisioni possono essere compromesse;

invita la Fondazione a mettere in atto procedure scritte che descrivano le sue attività principali, cosa che potrebbe aiutarla a utilizzare le proprie risorse in modo efficace e a individuare eventuali punti deboli;

esorta la Fondazione ad affrontare le raccomandazioni formulate dal Servizio di audit interno (SAI) e a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate al riguardo;

C.

considerando che il bilancio generale della Fondazione per l’anno 2011 è stato pari a 20 600 000 EUR, il che rappresenta una diminuzione rispetto all’esercizio 2010 (20 900 000 EUR), e che nel 2011 il contributo iniziale dell’Unione al bilancio della Fondazione è pari a 20 210 000 EUR, rispetto alla cifra di 19 067 159 EUR del 2010,

Gestione di bilancio e finanziaria

1.

Rileva, dalla lettura dei conti annuali, che la somma di 1 166 895 EUR di stanziamenti di impegno assunti prima della fine del 2011, ma non ancora liquidati, è stata riportata al 2012; osserva inoltre che il totale degli stanziamenti riportati annullati nel 2011 (ossia riportati dall’esercizio 2010 e non pagati nel 2011) è pari a 130 133 EUR;

2.

Esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia rilevato che la Fondazione ha riportato oltre il 47 % degli stanziamento del titolo III (spese operative), pari a 3 400 000 EUR, dei quali 1 600 000 EUR non programmati (pari al 22 % del titolo III); esprime preoccupazione per il fatto che tale situazione denoti ritardi nell’esecuzione delle attività della Fondazione e sia in contrasto con il principio dell’annualità di bilancio;

3.

invita la Fondazione a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni da essa intraprese per colmare tale lacuna nonché alle azioni da adottare per prevenire il ripetersi in futuro di una simile situazione; rileva inoltre che, rispetto all’anno precedente, la situazione è peggiorata;

Seguito da dare alle raccomandazioni sul discarico 2010

4.

Accoglie con favore la relazione della Fondazione sulle misure adottate alla luce delle raccomandazioni dell’autorità di bilancio del 2010; rileva in particolare che, stando alla Fondazione:

un registro di tutte le decisioni del consiglio e dell’Ufficio di presidenza è disponibile sul sito web della Fondazione e firme e date mancanti sono stati errori singolari cui è stato posto rimedio;

il manuale completo sul processo di gestione delle indagini, come raccomandato dal SAI durante il suo controllo della gestione delle indagini, è stato elaborato e ora l’organizzazione si attiene a esso;

tutte le raccomandazioni in sospeso del SAI sono state chiuse alla fine del 2010 e i dettagli figurano nella relazione annuale sulle attività di audit interno 2011 (ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento finanziario);

Prestazioni

5.

invita la Commissione a esplorare ulteriormente, in collaborazione con la Fondazione europea per la formazione, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, le sinergie esistenti tra dette agenzie e a riferire, prima dell’esame di ogni decisione riguardante eventuali cambiamenti nelle rispettive responsabilità e/o metodi di lavoro, all’autorità di discarico su un’eventuale maggiore integrazione di dette quattro agenzie; invita le suddette agenzie e la Commissione a valutare se una più intensa cooperazione possa portare a economie di scala e all’ottimizzazione dei relativi risultati;

Procedure di assunzione

6.

Rileva che la Corte dei conti ha individuato la necessità di migliorare la trasparenza delle procedure di assunzione; osserva che le riunioni della commissione esaminatrice non sono sempre state sufficientemente documentate e non vi è prova alcuna del fatto che le domande per le interviste o le prove scritte siano state preparate prima dei colloqui o degli esami;

7.

Invita la Fondazione a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni da essa intraprese per colmare tale lacuna; reputa che alcune disposizioni dello statuto del personale possano rappresentare un notevole onere amministrativo; esorta pertanto la Commissione a consentire una certa semplificazione dell’articolo 110 dello statuto per quanto riguarda le agenzie;

8.

Rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (7) sull’efficienza finanziaria e il controllo della agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 174.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 258.

(7)  Testi adottati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pag. 374 della presente Gazzetta).


16.11.2013   

IT

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L 308/307


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2011

(2013/603/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte della Fondazione (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (4), e in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0067/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 174.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/308


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2011

(2013/604/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust relativi all’esercizio 2011 corredata dalle risposte di Eurojust (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0072/2013),

1.   

concede il discarico al direttore amministrativo di Eurojust per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 180.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust relativi all’esercizio 2011 corredata dalle risposte di Eurojust (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0072/2013),

A.

considerando che Eurojust, con sede a L’Aia, è stato istituito mediante decisione 2002/187/GAI del Consiglio;

B.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all’affidabilità dei conti annuali di Eurojust per l’esercizio 2011 nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

C.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore amministrativo di Eurojust per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2010 (6) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento ha, tra l’altro:

invitato Eurojust a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per evitare il riporto degli stanziamenti;

espresso preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti ha nuovamente riscontrato carenze nella pianificazione e attuazione delle procedure di assunzione constatando, in particolare, un tasso ancora troppo elevato di posti vacanti (13 %), nondimeno inferiore a quello del 2009 (24 %) e del 2008 (28 %);

invitato Eurojust a elaborare un piano strategico pluriennale nell’ambito delle tecnologie informatiche applicabile sia alle attività operative che a quelle di assistenza;

esortato Eurojust ad attuare correttamente le raccomandazioni emesse dal servizio di audit interno (SAI) e a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate al riguardo;

D.

considerando che il bilancio di Eurojust per l’esercizio 2011 ammontava a 31 357 900,47 EUR contro i 32 241 523,92 EUR nel 2010, il che rappresenta una riduzione del 2,91 %;

E.

considerando che il contributo dell’Unione al bilancio di Eurojust per l’esercizio 2011 ammontava a 31 333 740 EUR contro i 30 163 220 EUR nel 2010, il che rappresenta un aumento del 5,20 %;

F.

considerando che nel 2011 il saldo del conto profitti e perdite di Eurojust è stato positivo, per un importo pari a 2 496 985,21 EUR;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

osserva, sulla base dei conti annuali del 2011, che Eurojust ha ricevuto un bilancio di 31 733 740 EUR dal bilancio generale dell’Unione, e che di tale importo sono stati incassati 31 333 740 EUR; rileva inoltre che il bilancio era composto da stanziamenti non dissociati;

2.

prende atto che nel 2011 Eurojust ha impegnato rispettivamente il 93 %, il 99 % e il 96 % degli stanziamenti ricevuti nel quadro del titolo I (Spese per il personale), del titolo II (Spese amministrative) e del titolo III (Spese operative); osserva che, in termini di stanziamenti erogati, il tasso di esecuzione di Eurojust si attesta al 90 % per il titolo I, al 78 % per il titolo II e al 58 % per il titolo III, e invita pertanto Eurojust ad attuare misure specifiche per migliorare la propria procedura di bilancio e il proprio tasso di esecuzione dei pagamenti; osserva inoltre che sono state realizzate complessivamente 7 300 operazioni (impegni e pagamenti);

3.

constata, sulla base dei conti annuali, che nel 2010 Eurojust ha ottenuto dalla Commissione una sovvenzione di 2 159 000 EUR per la partecipazione a programmi in materia di giustizia penale (squadre investigative comuni) e che nel 2011 non ha ricevuto alcuna sovvenzione;

Seguito dato alle raccomandazioni sul discarico 2010

4.

deplora che Eurojust non abbia fornito all’autorità di discarico una relazione in cui figurino le misure adottate e attuate a seguito delle raccomandazioni dell’autorità di discarico nel 2010, come previsto all’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento finanziario quadro; esorta Eurojust a trasmettere quanto prima la relazione affinché l’autorità di discarico possa valutare se siano stati compiuti dei progressi;

5.

invita Eurojust a presentare in tempo utile per la procedura di discarico la relazione a norma dell’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento finanziario quadro, concernente la procedura di discarico 2011;

Stanziamenti riportati

6.

osserva che, secondo la relazione della Corte dei conti, gli stanziamenti di pagamento riportati dal 2010 al 2011 ammontano a 6 448 762 EUR; osserva inoltre che nel 2011 si è dovuto annullare l’importo riportato di 1,3 milioni di EUR; rammenta che nella relazione sull’esercizio 2010, la Corte dei conti aveva sottolineato che un livello di riporti così elevato era eccessivo;

7.

constata che, secondo la relazione della Corte dei conti, gli stanziamenti di pagamento riportati al 2012 ammontano a 5 187 289 EUR (16 % del totale degli stanziamenti di pagamento); di questi, 3,1 milioni di EUR riguardano il titolo III («Spese operative») e corrispondono al 39 % degli stanziamenti di pagamento di tale titolo; invita Eurojust a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a tale carenza, in quanto il livello di riporti è eccessivo e contrasta con il principio dell’annualità;

8.

rileva che il bilancio per il titolo I è aumentato del 7 % dal 2010, riflettendo l’aumento dei costi per il personale e delle spese correlate;

9.

prende atto che nel 2011 quasi il 99 % dei fondi sono stati impegnati nell’ambito del titolo II («Spese amministrative»); osserva inoltre che il tasso di esecuzione dei pagamenti è stato del 78 % rispetto al 72 % nel 2010;

10.

constata che nel 2011 quasi il 96 % dei fondi sono stati impegnati nell’ambito del titolo III, mentre il tasso di esecuzione dei pagamenti è stato del 58 %, rispetto al 59 % nel 2010; invita Eurojust a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a tale carenza, in quanto un tasso di esecuzione basso è segno di difficoltà nella pianificazione o attuazione delle attività di Eurojust;

Contabilità

11.

osserva dai conti annuali che nel 2011 Eurojust ha introdotto il sistema finanziario basato sulla contabilità per competenza, il sistema di contabilità utilizzato dalla Commissione per la contabilità di bilancio; rileva inoltre che le informazioni di bilancio sono integrate in un sistema che utilizza SAP come applicazione di back-end per la parte contabile;

Storni

12.

osserva, sulla base dei conti annuali, che nel 2011 sono stati eseguiti complessivamente 12 storni di bilancio;

Locali

13.

prende atto, dalla lettura della relazione annuale di attività (RAA) 2011 di Eurojust, che è stato raggiunto un accordo con i Paesi Bassi, Stato membro ospitante, in merito a nuovi locali destinati a Eurojust nel 2015 nel quadro dell’accordo di cooperazione del 30 giugno 2011, e con le istituzioni europee per quanto riguarda le implicazioni di bilancio;

Procedure di assunzione

14.

osserva che la Corte dei conti ha nuovamente constatato carenze nell’applicazione delle procedure di assunzione; invita, di conseguenza, Eurojust a mettere a punto un piano d’azione organico in materia di assunzioni, garantendo pari opportunità a tutti i candidati, per ridurre in modo significativo il tasso di posti vacanti, e a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate; ritiene che alcune disposizioni dello statuto dei funzionari possano rappresentare un considerevole onere amministrativo; incoraggia quindi la Commissione a consentire un certo grado di semplificazione, in conformità con l’articolo 110 dello statuto, per quanto riguarda le agenzie;

15.

osserva, dalla lettura della RAA, che le persone impiegate presso Eurojust nel 2011 erano 269, di cui:

42 magistrati, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative distaccati dagli Stati membri, assistiti da 15 esperti nazionali distaccati negli uffici nazionali,

210 persone impiegate a norma dello statuto dei funzionari, coadiuvate da due esperti nazionali distaccati nell’amministrazione;

Risultati

16.

rileva che il numero di casi in cui gli Stati membri hanno chiesto l’assistenza di Eurojust nella lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera è passato da 1 421 nel 2010 a 1 441 nel 2011; riconosce, in particolare, che nel 2011 si sono registrati 218 casi di frode e che il numero di riunioni di coordinamento in materia di frodi è passato da 17 nel 2010 a 58 nel 2011; si compiace che, nello stesso anno, Eurojust abbia concluso con la squadra reati economici il progetto strategico per il miglioramento dello scambio di informazioni e di reciproca assistenza giuridica tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’ambito delle frodi in materia di IVA;

17.

prende atto del fatto che nel 2011 si sono registrati 26 casi di corruzione contro i 31 del 2010; sottolinea che il numero delle riunioni di coordinamento è passato da 11 nel 2010 a 19 nel 2011; si compiace che, nello stesso anno, una squadra investigativa comune sulla corruzione abbia conseguito risultati positivi con un’impresa di uno Stato membro che ha pagato una regolarizzazione di circa 3 000 000 EUR a seguito di un caso di corruzione transfrontaliera con aspetti globali;

18.

rileva che la Corte dei conti ha nuovamente sottolineato la necessità di riesaminare la definizione dei rispettivi ruoli e responsabilità del direttore e del collegio di Eurojust; annuncia la propria intenzione di esaminare la questione nella prossima revisione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio che disciplina Eurojust;

19.

riconosce che è stato sottoscritto con lo Stato ospitante un accordo di cooperazione per quanto riguarda la nuova sede di Eurojust a partire dal 2015;

20.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (7) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 180.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 267.

(7)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134. 374


16.11.2013   

IT

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L 308/312


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti di Eurojust per l’esercizio 2011

(2013/605/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust relativi all’esercizio 2011 corredata dalle risposte di Eurojust (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0072/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti di Eurojust per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 180.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/313


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Ufficio europeo di polizia per l’esercizio 2011

(2013/606/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Ufficio europeo di polizia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Ufficio europeo di polizia relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Ufficio (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (4), in particolare l’articolo 43,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0083/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Ufficio europeo di polizia sull’esecuzione del bilancio dell’Ufficio per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell’Ufficio europeo di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 187.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Ufficio europeo di polizia per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Ufficio europeo di polizia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Ufficio europeo di polizia relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Ufficio (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (4), in particolare l’articolo 43,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0083/2013),

A.

considerando che l’Ufficio europeo di polizia (di seguito «l’Ufficio»), con sede all’Aia, è stato istituito con decisione del Consiglio n. 2009/371/GAI;

B.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevole garanzia in merito all’affidabilità dei conti annuali dell’esercizio 2011 nonché alla legittimità e regolarità delle relative operazioni;

C.

considerando che il 2011 è stato il secondo anno in cui l’Ufficio ha operato finanziariamente come Agenzia dell’Unione;

D.

considerando che il bilancio complessivo dell’Ufficio per l’esercizio 2011 ammontava a 84 771 084,01 EUR rispetto a 91 830 691,75 EUR del 2010, il che rappresenta una riduzione del 7,69 %;

E.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore dell’Ufficio per l’esecuzione del bilancio dell’Ufficio per l’esercizio 2010 (6) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento ha, tra l’altro:

invitato l’Ufficio ad adottare le norme di attuazione dello statuto del personale (nonché gli strumenti interni connessi) e a preparare un quadro in materia di apprendimento e sviluppo,

invitato l’Ufficio a includere nel suo programma di lavoro annuale una sintesi sulle attività di appalto previste che funga da «decisione di finanziamento», come imposto dalle disposizioni di attuazione del regolamento finanziario quadro,

sollecitato l’Ufficio a completare la trasposizione della definizione del suo mandato organizzativo in descrizioni concise di ruoli e obiettivi dei servizi e delle unità;

F.

considerando che l’Ufficio ha firmato un accordo immobiliare con lo Stato membro ospite nel marzo 2011 e si è trasferito nella sua nuova sede nel mese di giugno 2011;

G.

considerando che il contributo dell’Unione al bilancio dell’Ufficio per il 2011 ammontava a 83 469 000 EUR;

H.

considerando che nel 2011 il saldo del conto profitti e perdite per l’Ufficio è stato positivo, per un importo pari a 6 938 170,36 EUR (previa deduzione delle differenze di cambio pari a 10 632,56 EUR);

1.   

ritiene che occorrerebbe approfondire ulteriormente gli elementi comuni tra l’Ufficio e l’Accademia europea di polizia; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di preparare una valutazione d’impatto approfondita in merito a una potenziale fusione di queste due Agenzie che definisca i costi e i benefici, tenendo conto delle complementarità tra l’Ufficio e l’Accademia europea di polizia nonché delle potenziali sinergie, e di valutare se la fusione potrebbe comportare economie di scala e l’ottimizzazione delle prestazioni in materia di cooperazione transfrontaliera nella lotta contro la criminalità;

Gestione finanziaria e di bilancio

2.

rileva che, nel 2011, l’Ufficio ha impegnato il 99,1 %, il 75 % e il 95,1 % degli stanziamenti ricevuti nel quadro del titolo I (Spese per il personale), del titolo II (Spese amministrative) e del titolo III (Spese operative) rispettivamente; osserva che, in termini di stanziamenti erogati, il tasso di esecuzione dell’Ufficio si attesta al 96,8 % nel quadro del titolo I, al 33,8 % nel quadro del titolo II e al 47,1 % nel quadro del titolo III; prende atto della dichiarazione dell’Ufficio secondo cui i costi relativi alla nuova sede hanno avuto un notevole impatto sui tassi di esecuzione nel quadro dei titoli II e III che avrebbero raggiunto rispettivamente il 53 % e il 58 % senza questo fattore; invita comunque l’Ufficio ad applicare misure specifiche per migliorare il processo di iscrizione in bilancio e il tasso di esecuzione dei pagamenti per quanto riguarda le spese amministrative e operative;

3.

prende atto della dichiarazione dell’Ufficio secondo la quale esso ha economizzato 2,6 milioni di EUR nel suo bilancio 2011, riducendo il numero delle riunioni del consiglio di amministrazione e i costi di traduzione, modernizzando ad un tempo le sue capacità interne al fine di soddisfare l’aumento della domanda di servizi dell’Ufficio;

4.

riscontra dalla relazione della Corte dei conti che, nel 2010, si è dovuto annullare un importo di oltre 1,6 milioni di EUR e nel 2011 sono stati annullati 1,9 milioni di EUR (9 % degli stanziamenti riportati dal 2010); rileva inoltre che, nel 2011, i riporti di stanziamenti d’impegno sono stati altresì elevati per 4,2 milioni di EUR (il 41 %) per il Titolo II (Spese amministrative) e 10,6 milioni di EUR (il 46 %) per il Titolo III (Spese operative); esige che l’Ufficio informi l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a tali carenze, in quanto l’elevato tasso di riporti e annullamenti indica difficoltà nella pianificazione e/o nella realizzazione delle attività dell’Ufficio;

5.

rileva dalla relazione della Corte dei conti che il livello dei pagamenti a fronte degli impegni è stato basso, pari al 34 % per il titolo II e al 45 % per il titolo III; invita l’Ufficio a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per ovviare a tale carenza, in quanto lo scarso livello dei pagamenti è in contrasto con il principio dell’annualità del bilancio;

6.

prende atto della relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Fondo pensioni dell’Ufficio (7) per l’esercizio finanziario 2011, nonché delle risposte del Fondo; invita l’Ufficio a informare il Parlamento in merito a qualsiasi decisione relativa al futuro del Fondo;

Attività

7.

rileva che la Corte dei conti ha riscontrato carenze per quanto riguarda la verifica fisica e la registrazione degli attivi prima e dopo il trasloco nella nuova sede; è preoccupato inoltre che i contratti d’assicurazione non riflettano il valore degli attivi dell’Ufficio: prima del trasloco, il patrimonio netto era assicurato in eccesso di circa 17 milioni di EUR e al momento dell’audit era assicurato in difetto di circa 21 milioni di EUR;

Sistema di convalida

8.

evince dalla relazione della Corte dei conti che il sistema contabile non è stato pienamente convalidato dal contabile, il che non ha comunque inciso su correttezza e legalità dei conti; si compiace dell’audit del Servizio di audit interno (SAI) della Commissione effettuato nel 2011 sul processo di pianificazione e iscrizione in bilancio che ha confermato sviluppi positivi al riguardo;

Procedure di assunzione

9.

riscontra dalla relazione della Corte dei conti che l’Ufficio potrebbe migliorare la trasparenza delle procedure di assunzione; invita l’Ufficio a chiarire le eventuali carenze per quanto riguarda la procedura delle assunzioni; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto dei funzionari potrebbero imporre un considerevole onere amministrativo;

Normativa finanziaria

10.

riscontra dalla relazione della Corte dei conti che la normativa finanziaria dell’Ufficio fa riferimento a dettagliate modalità e procedure stabilite nelle norme di esecuzione dell’Ufficio, anche se le norme non sono ancora state adottate; invita l’Ufficio a informare l’autorità di discarico in merito alla situazione relativa all’adozione delle sue norme di esecuzione;

11.

accoglie con favore la relazione di audit del SAI sulla pianificazione e il finanziamento dell’Ufficio elaborata nel 2011; prende atto della raccomandazione secondo cui l’Ufficio dovrebbe chiarire l’ordine prioritario delle scadenze; si compiace del fatto che l’Ufficio abbia compiuto dei passi per rispondere a tale raccomandazione;

Audit interno

12.

ricorda che il SAI ha effettuato un audit nel 2011 con l’obiettivo di valutare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema interno dei processi di pianificazione e iscrizione in bilancio dell’Ufficio; rileva, inoltre, che la pianificazione degli appalti non figurava tra gli obiettivi di tale audit;

13.

si compiace delle conclusioni del SAI secondo le quali il sistema di controllo interno in atto fornisce ragionevoli garanzie per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi operativi fissati per i processi di pianificazione e iscrizione in bilancio;

14.

rileva che il SAI ha considerato ad alto rischio i seguenti settori:

gestione della continuità operativa,

gestione dei requisiti delle domande, quadro del project management e impegno delle parti interessate,

competenze del personale,

dipendenza dai singoli e trasferimento di conoscenze,

invita l’Ufficio ad attuare tutte le raccomandazioni del SAI, al fine di migliorare questi settori, e a informare l’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese;

15.

rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (8) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle Agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 187.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 276.

(7)  L’obiettivo del Fondo pensioni di Europol è quello di finanziare e pagare le pensioni per il personale già impiegato da Europol prima di diventare un’agenzia dell’Unione europea il 1o gennaio 2010.

(8)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

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L 308/318


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Ufficio europeo di polizia per l’esercizio 2011

(2013/607/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Ufficio europeo di polizia relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Ufficio europeo di polizia relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Ufficio (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (4), in particolare l’articolo 43,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0083/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Ufficio europeo di polizia per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Ufficio europeo di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 187.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/319


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2011

(2013/608/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali relativi all’esercizio 2011 corredata della risposta dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (4), in particolare l’articolo 21,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0102/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 196.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali relativi all’esercizio 2011 corredata della risposta dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 dl Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (4), in particolare l’articolo 21,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0102/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («l’Agenzia») relativi all’esercizio 2011 nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

B.

considerando che il bilancio complessivo dell’Agenzia per l’esercizio 2011 è stato di 20 180 000 EUR, e che il contributo iniziale dell’Unione al bilancio dell’Agenzia per il 2011 è stato di 19 978 200 EUR;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

valuta positivamente il fatto che i conti annuali dell’Agenzia presentino fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2011, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;

2.

plaude al fatto che le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’Agenzia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

3.

rileva che, nella sua relazione, la Corte dei conti non ha formulato osservazioni critiche;

4.

constata che nel 2011 l’Agenzia ha impegnato il 100 % degli stanziamenti ricevuti; osserva tuttavia che in termini di stanziamenti di pagamento il tasso di esecuzione dell’Agenzia è pari al 75 % per il titolo II (spese amministrative) e soltanto al 27 % per il titolo III (spese operative); chiede all’Agenzia di applicare misure specifiche per migliorare il processo di iscrizione a bilancio e il tasso di esecuzione dei pagamenti per quanto riguarda le spese amministrative e di funzionamento;

Risorse umane

5.

osserva che nel 2012 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha esaminato tre casi aventi ad oggetto presunte molestie psicologiche, il rigetto di una candidatura a un posto e il mancato rinnovo del contratto di un agente e che, il 6 luglio 2011, il Mediatore europeo ha aperto il caso 0917/2011/ (PMC) EIS a seguito delle accuse concernenti il mancato avvio di un’indagine adeguata sulle molestie psicologiche denunciate dal ricorrente e l’incorretta conservazione di documenti;

6.

rileva che, in uno dei casi menzionati al paragrafo 5, il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea si è pronunciato a favore del ricorrente (causa F-58/10, sentenza del 18 settembre 2012) e ha annullato la decisione dell’Agenzia del 16 ottobre 2009 di non avviare procedimenti disciplinari contro due dipendenti accusati di presunte molestie psicologiche, avendo riscontrato una mancanza di imparzialità da parte del responsabile dell’indagine e un rifiuto di garantire l’anonimato dei testimoni, condannando l’Agenzia a pagare i danni al ricorrente e a sostenere le spese legali; rileva che nella causa F-112/10 il tribunale si è espresso a favore dell’Agenzia, ma la ricorrente ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, mentre nella causa F-38/12 la sentenza non è ancora stata pronunciata;

7.

esorta l’Agenzia, alla luce dei rischi in termini di reputazione, a informare dettagliatamente l’autorità di discarico in merito alle norme procedurali, al quadro giuridico e alle modalità di audizione stabiliti per l’avvio e la conduzione di indagini interne e per la protezione dell’anonimato dei testimoni nel quadro di tali indagini interne;

8.

prende atto dell’indagine avviata nel 2011 dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); chiede che l’Agenzia comunichi all’autorità di discarico i risultati dell’indagine dell’OLAF nonché l’esito del caso aperto dal Mediatore europeo;

9.

constata che ogni due anni l’Agenzia provvede a condurre un’indagine anonima sul benessere dell’organico; osserva, in particolare sulla base dell’indagine 2012, che sono state espresse preoccupazioni circa la gestione dei conflitti interni e l’attenzione prestata al benessere del personale; rileva che l’Agenzia si è dotata di una politica anti-molestie e ha instaurato una rete di consulenti confidenziali al fine di ridurre al minimo i conflitti sul posto di lavoro e di gestirli in modo globale; esorta l’Agenzia a dare seguito alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti in relazione ai problemi riscontrati e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che detti problemi non si ripresentino in alcuna circostanza;

Trasparenza

10.

osserva che il 12 e il 14 dicembre 2012 l’Agenzia ha presentato all’ufficio di presidenza e al consiglio di amministrazione il progetto di norme relative alla segnalazione di irregolarità; prende atto della decisione di adottare formalmente tali norme in seguito alla consultazione dei servizi della Commissione; osserva che nel frattempo l’Agenzia ha adottato i principi stabiliti negli orientamenti della Commissione; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito all’attuazione delle norme;

11.

osserva che alcuni dei curriculum vitae e delle dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione sono disponibili sul sito web dell’Agenzia; rileva che per il direttore esecutivo e i membri della direzione sono disponibili solo i curriculum vitae; invita l’Agenzia a pubblicare le informazioni mancanti e a comunicare quanto prima all’autorità di discarico i progressi realizzati al riguardo;

Audit interno

12.

apprende dall’Agenzia che essa ha introdotto una procedura di appalto che consente di mitigare gli eventuali conflitti di interessi, che il servizio di audit interno (SAI) ha sottoposto ad esame tale procedura e che tutte le nove raccomandazioni formulate in tale sede sono state attuate; osserva che, secondo la valutazione del SAI, alcune delle azioni intraprese dall’Agenzia costituiscono buone prassi, in particolare l’introduzione di un’applicazione informatica per la creazione di contratti d’appalto («Tender contract maker») sviluppata dall’Agenzia per elaborare una documentazione standard nell’ambito della procedura di appalto; osserva che il modulo di bilancio dell’applicazione informatica «Matrix» utilizzata dall’Agenzia per la gestione dei progetti è stato collegato alle registrazioni contabili derivanti dalla contabilità per competenza, consentendo l’aggiornamento quotidiano online dell’esecuzione di bilancio;

13.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (6) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 196.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pagina 374 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2013   

IT

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L 308/323


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2011

(2013/609/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali relativi all’esercizio 2011 corredata della risposta dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (4), in particolare l’articolo 21,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0102/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 196.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/324


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2011

(2013/610/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (4), in particolare l’articolo 30,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0079/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 202.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (4), in particolare l’articolo 30,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0079/2013),

A.

considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie ragionevoli riguardo all’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea («l’Agenzia») per l’esercizio 2011, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

B.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia in ordine all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2010 (6) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, il Parlamento ha tra l’altro:

ribadito che occorre limitare rigorosamente la prassi del riporto degli stanziamenti, la quale non deve rappresentare un ostacolo alle pratiche di sana gestione finanziaria, e chiesto all’Agenzia di rispettare, in futuro, il principio dell’annualità;

invitato l’Agenzia a effettuare, attraverso visite in loco, controlli ex post sulle sovvenzioni accordate;

C.

considerando che il bilancio complessivo dell’Agenzia per l’esercizio 2011 ammontava a 118 200 000 EUR, rispetto ai 93 200 000 EUR dell’esercizio 2010; che il contributo iniziale dell’Unione al bilancio dell’Agenzia per il 2011 è stato di 111 000 000 EUR, rispetto agli 89 100 000 EUR del 2010;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

riconosce che il bilancio dell’Agenzia è stato oggetto di tre bilanci rettificativi il cui obiettivo era triplice:

introdurre la voce di bilancio «Eurosur» al titolo III (Spese operative),

aumentare il bilancio dell’Agenzia di 12 700 000 EUR nel quadro del pacchetto di risposta di emergenza in relazione agli sviluppi in Nordafrica,

includere una dotazione di 31 800 000 EUR in stanziamenti d’impegno per il pacchetto di risposta di emergenza nel Mediterraneo;

2.

osserva che, in termini di stanziamenti erogati, il tasso di esecuzione dell’Agenzia si attesta al 96 % per il titolo I (spese relative al personale), al 74 % per il titolo II (spese amministrative) e al 58 % per il titolo III; invita l’Agenzia ad applicare misure specifiche per migliorare la formazione del proprio bilancio e il tasso di esecuzione dei pagamenti per quanto riguarda le spese amministrative e operative;

3.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che il 33 % della dotazione dell’Agenzia per il 2011 (38,7 milioni di EUR) è stato riportato al 2012; rileva che i riporti relativi al titolo III (spese operative) sono ammontati a 36 milioni di EUR (pari al 41 % della dotazione); osserva che, come per il 2010, il livello di riporti è eccessivo, nonché contrario al principio dell’annualità del bilancio;

4.

deplora che nell’ambito dell’importo totale riportato, l’Agenzia abbia riportato impegni globali per 5,1 milioni di EUR; osserva che il regolamento finanziario dell’Agenzia non offre una chiara base giuridica per questo tipo di riporto; è consapevole del fatto che i fondi ricevuti alla fine dell’esercizio finanziario possono portare a un aumento del livello dei riporti;

Seguito delle raccomandazioni sul discarico 2010

5.

osserva che nel 2012 l’Agenzia ha adottato e attuato una strategia di controllo ex post effettuando tre visite in loco che hanno coperto il 9 % dei 73 milioni di EUR di pagamenti effettuati a titolo di sovvenzioni nel 2011; si compiace del fatto che il tasso di errore sia risultato inferiore all’1 % e che nel 2013 siano previste sei visite in loco;

6.

prende atto degli sforzi dell’Agenzia e delle difficoltà che essa continua a incontrare nell’esecuzione del bilancio; prende nota delle spiegazioni fornite dall’Agenzia, secondo la quale tali difficoltà sarebbero causate, tra l’altro, da fattori esterni quali sviluppi improvvisi alle frontiere esterne; esorta l’Agenzia a continuare a impegnarsi in questo ambito;

Sistemi di supervisione e di controllo

7.

è consapevole del fatto che, pur effettuando verifiche di plausibilità, l’Agenzia non ha richiesto di norma la documentazione giustificativa necessaria per far fronte al rischio di spese non ammissibili concernenti le sovvenzioni finanziate dall’Agenzia per operazioni congiunte effettuate da Stati membri e paesi associati Schengen; valuta positivamente il fatto che l’Agenzia abbia adottato politiche intese a rafforzare i controlli ex ante includendo sistematicamente la richiesta dei documenti giustificativi;

8.

apprende con sorpresa che, come nel 2010, il sistema contabile dell’Agenzia deve essere convalidato dal suo contabile;

9.

si rammarica per il fatto che siano state rilevate lacune nei controlli interni con riferimento alla gestione delle immobilizzazioni; deplora che non vi sia alcuna procedura relativa alla cessione delle immobilizzazioni e che l’inventario fisico non sia completo;

10.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (7) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 202.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 288.

(7)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pag. 374 della presente Gazzetta).


16.11.2013   

IT

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L 308/328


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2011

(2013/611/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 —C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (4), in particolare l’articolo 30,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0079/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2011,

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 202.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

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L 308/329


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011

(2013/612/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia del GNSS europeo relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia del GNSS europeo relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0065/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Agenzia del GNSS europeo sull’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell’Agenzia del GNSS europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 208.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia del GNSS europeo relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia del GNSS europeo relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0065/2013),

A.

considerando che l’Agenzia del GNSS europeo (in appresso «l’Agenzia») ha acquisito l’autonomia finanziaria nel 2006;

B.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di non essere stata in grado di formulare un parere sui conti dell’Agenzia per l’esercizio 2007;

C.

considerando che la Corte dei conti ha attenuato la posizione espressa nella sua dichiarazione relativa all’affidabilità dei conti annuali per l’esercizio 2008 e alla legittimità e regolarità delle relative operazioni;

D.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia per l’esercizio 2009 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

E.

considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell’Agenzia relativi all’esercizio 2010, ha espresso un giudizio con riserva riguardo all’affidabilità dei conti annuali per l’esercizio 2010;

F.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia per l’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

osserva che il bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2011 ammontava a 38,7 milioni di EUR, versati dall’Unione (8,2 milioni di EUR di sovvenzioni per il funzionamento e 30,5 milioni di EUR di fondi operativi), che rappresentano un aumento considerevole rispetto al 2010 (15,9 milioni di EUR);

2.

rileva con preoccupazione che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, i controlli ex post svolti per conto dell’Agenzia da una società di revisione esterna sui pagamenti di sovvenzioni eseguiti negli esercizi precedenti nell’ambito del sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (PQ 6) hanno spesso chiamato in causa le dichiarazioni dei costi da parte dei beneficiari, e alla fine del 2011, gli importi contestati erano stimati a 1,7 milioni di EUR, pari al 5 % delle sovvenzioni sottoposte ad audit;

3.

riscontra da quanto indicato dall’Agenzia che le convenzioni di sovvenzione gestite dall’Agenzia nell’ambito del PQ 6 erano state ereditate dal suo predecessore, l’impresa comune Galileo, e che quest’ultima e l’Agenzia spaziale europea avevano stabilito le proprie norme per il PQ 6, lievemente diverse rispetto alle norme della Commissione;

4.

prende atto che i controlli di audit ex post per il PQ 6 sono stati ultimati nel 2012 e, in base alle conclusioni definitive dei revisori, i costi relativi al campione sottoposto ad audit sono stati sovrastimati di 455 836,66 EUR, ovvero l’1,4 % delle sovvenzioni controllate; osserva, in base a quanto indicato dall’Agenzia, che essa intende recuperare la maggior parte degli importi risultati inesatti all’esame dei revisori esterni, in attesa di un accordo con la Commissione, ed esorta l’Agenzia a informare l’autorità di discarico se riuscirà a recuperare gli importi contestati;

5.

deplora che, stando alle osservazioni della Corte dei conti, nel 2011 l’Agenzia ha eseguito pagamenti di sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (PQ 7) per un importo di 5,8 milioni di EUR e, per verificare le spese dichiarate dai beneficiari (enti di ricerca pubblici e privati), l’Agenzia, pur eseguendo controlli di plausibilità, non ha richiesto di norma la documentazione giustificativa necessaria per far fronte al rischio di spese non ammissibili;

6.

osserva, in base a quanto indicato dall’Agenzia, che l’analisi dei costi si basa sui seguenti elementi: la proposta di progetto, i risultati da raggiungere durante il ciclo di vita del progetto (relazioni trimestrali), i risultati finali e i costi sostenuti, e che le proposte comprendono un programma di lavoro particolareggiato con le diverse attività necessarie per conseguire gli obiettivi del progetto; osserva che i beneficiari definiscono un bilancio per il progetto in funzione delle risorse occorrenti per attuare il programma di lavoro e che le proposte sono valutate e le sovvenzioni assegnate da esperti presso la sede della Commissione; prende atto che in futuro l’Agenzia intende attuare controlli che permettano un’efficace verifica dei costi dei progetti; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito ai provvedimenti presi in tal senso;

7.

richiama l’attenzione dell’Agenzia sul fatto che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, nel 2011 pagamenti per un importo di 4,8 milioni di EUR (22 % degli importi versati nel corso dell’esercizio) sono stati eseguiti oltre i termini stabiliti dal regolamento finanziario;

8.

prende atto che, secondo l’Agenzia, nel 2011 essa ha evaso 1 195 richieste di pagamento, delle quali 140 (11,72 %) con qualche ritardo, e le conclusioni dell’audit sono state notevolmente influenzate da alcune operazioni molto particolari ma di importo elevato, ad esempio trasferimenti di fondi non utilizzati all’Unione e pagamenti a titolo di sovvenzione di grande complessità, e inoltre, a causa delle piccole dimensioni dell’Agenzia, durante i periodi di vacanza i pagamenti possono facilmente subire ritardi per la mancanza di personale di riserva in alcune posizioni operative e amministrative fondamentali; riconosce che dall’aprile 2012 l’Agenzia ha realizzato circuiti finanziari più efficienti, al fine di ridurre al minimo i ritardi nei pagamenti, e invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico in merito al conseguimento dei risultati attesi;

9.

si compiace delle osservazioni della Corte dei conti secondo cui non sussiste più il motivo per cui la Corte aveva espresso un giudizio con riserva in relazione all’affidabilità dei conti 2010 dell’Agenzia, ovvero la non corretta contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali relative al programma di navigazione satellitare Galileo; osserva che la Corte ha ricevuto conferma che tali immobilizzazioni sono attualmente di competenza della Commissione e non devono essere registrate nei conti dell’Agenzia; rileva che, di conseguenza, la Corte ritiene che non sia più necessario un giudizio con riserva;

Assunzioni

10.

rileva che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, la trasparenza delle procedure di assunzione è stata compromessa poiché per le procedure di selezione del personale esaminate non erano stati stabiliti i punteggi minimi per l’ammissione alle prove scritte e ai colloqui o per l’inserimento nell’elenco dei candidati idonei; ritiene che alcune disposizioni dello Statuto dei funzionari potrebbero imporre un considerevole onere amministrativo; incoraggia quindi la Commissione a prevedere un certo grado di semplificazione, in conformità con l’articolo 110 dello Statuto dei funzionari per quanto riguarda le agenzie;

11.

riscontra da quanto indicato dall’Agenzia che essa ha riesaminato la procedura di selezione e che dal 2012 il comitato di preselezione determina i punteggi minimi nella fase di concezione dell’avviso di posto vacante, i quali sono pubblicati nell’avviso stesso; osserva che le domande e le prove scritte sono preparate dagli esperti del comitato di selezione insieme all’avviso di posto vacante, prima che i membri del comitato ricevano accesso alle candidature;

12.

rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 17 aprile 2013 (6) sull’efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 208.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134 (cfr. pag. 374 della presente Gazzetta).


16.11.2013   

IT

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L 308/333


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011

(2013/613/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia del GNSS europeo relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia del GNSS europeo relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0065/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Agenzia del GNSS europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 388 del 15.12.2012, pag. 208.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/334


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ARTEMIS per l’esercizio 2011

(2013/614/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune ARTEMIS relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune ARTEMIS relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’impresa comune ARTEMIS per l’attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0087/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’impresa comune ARTEMIS per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’impresa comune ARTEMIS, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 1.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ARTEMIS per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune ARTEMIS relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune ARTEMIS relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’impresa comune ARTEMIS per l’attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0087/2013),

A.

considerando che l’impresa comune ARTEMIS (di seguito «impresa comune») è stata costituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni con l’obiettivo di definire e attuare un’«agenda di ricerca» per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali;

B.

considerando che l’impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma nell’ottobre 2009;

C.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli circa l’affidabilità dei conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio 2011;

D.

considerando che la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti dell’impresa comune;

E.

considerando che il contributo massimo dell’Unione all’impresa comune per il periodo di 10 anni è pari a 420 000 000 EUR, a carico del bilancio del settimo programma quadro di ricerca;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

osserva che il bilancio iniziale per il 2011 comprendeva stanziamenti operativi per un importo di 46,6 milioni di EUR e che è stato adottato un bilancio rettificativo che riduce gli stanziamenti operativi a 18 600 000 EUR; osserva inoltre che il tasso di utilizzo degli stanziamenti di impegno operativi, a seguito della riduzione degli stanziamenti operativi a 18 600 000 EUR, era del 100 %, mentre il tasso relativo agli stanziamenti di pagamento era del 51 %;

2.

è preoccupato per il fatto che i conti annuali dell’impresa comune sono stati oggetto di un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle relative operazioni da parte della Corte dei conti a causa dell’incapacità dell’impresa comune di valutare se la strategia di audit ex post fornisca una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti; invita l’impresa comune a fornire all’autorità di discarico un piano d’azione al fine di ovviare alla possibile mancanza di garanzia; si attende che la Corte dei conti mediante i suoi audit indipendenti sia in grado di fornire all’autorità di discarico il proprio parere concernente l’efficacia della strategia di audit ex post dell’impresa comune;

3.

rammenta che l’impresa comune nel 2010 ha adottato una strategia di audit ex post che rappresenta uno strumento chiave per valutare la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e che tale strategia è attuata a partire dal 2011; osserva che l’audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti è stato delegato alle autorità di finanziamento nazionali (AFN) degli Stati membri, tuttavia gli accordi amministrativi conclusi con le AFN non contengono le modalità pratiche per l’esecuzione di tali audit; osserva altresì che, stando all’impresa comune, i diversi piani di finanziamento e le norme nazionali in vigore nei vari Stati membri fanno sì che gli audit ex post siano realizzabili solo per progetti conclusi e chiede di essere informato circa i risultati degli audit svolti; ribadisce la necessità che l’impresa comune migliori senza indugio la qualità delle sue verifiche ex ante, in particolare in relazione alla gestione delle sovvenzioni, e chiede che l’autorità di discarico sia informata dei risultati delle successive procedure di audit ex post condotte dall’impresa comune;

4.

rileva che, contrariamente al regolamento finanziario dell’impresa comune, il bilancio 2011 dell’impresa stessa non rispecchia gli stanziamenti di pagamento dissociati per le spese operative;

5.

si rammarica del tasso di esecuzione relativamente basso per gli stanziamenti di pagamento operativi, che era pari all’86 %, al 53 % e al 18 % rispettivamente per gli inviti a presentare proposte 2008, 2009 e 2010; osserva i ritardi, a livello degli Stati membri, nella firma delle convenzioni di sovvenzione nazionali; è preoccupato per il basso tasso di esecuzione del bilancio così come per le operazioni sottostanti dell’impresa comune; invita a presentare una relazione dettagliata in merito a tali carenze, la quale contenga proposte specifiche per un graduale miglioramento del tasso di esecuzione;

6.

deplora il fatto che la Grecia si stia servendo dei fondi strutturali dell’Unione per erogare i propri contributi nazionali ai beneficiari greci dei progetti ARTEMIS anziché attingere a fondi nazionali e che l’impresa comune abbia accettato il proseguimento della partecipazione della Grecia ai progetti ARTEMIS, ma non eroghi alcun finanziamento ai beneficiari greci in quanto, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (6), una spesa cofinanziata dai fondi strutturali dell’Unione non può beneficiare dell’intervento di un altro strumento finanziario dell’UE; invita la Commissione a informare quanto prima l’autorità di discarico circa la legittimità di tale situazione;

7.

rileva che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, l’impresa comune sta utilizzando riporti non automatici di stanziamenti di pagamento all’esercizio successivo, tuttavia senza una decisione del consiglio di direzione, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento finanziario, e che non viene inoltre operata alcuna distinzione fra stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti e stanziamenti di pagamento dell’esercizio in corso;

Inviti a presentare proposte

8.

prende nota del fatto che l’attuazione effettiva e il valore previsto degli inviti a presentare proposte ammontano solamente a 244 000 000 EUR, che equivale al 58 % della dotazione di 420 000 000 EUR prevista per le spese operative;

Sistemi di controllo interno

9.

riconosce che nel 2011 l’impresa comune ha intensificato gli sforzi intesi a stabilire e attuare efficaci procedure finanziarie, contabili e di controllo della gestione; rileva che il contabile ha convalidato i sistemi contabili e finanziari utilizzati, ma non ha ancora convalidato i relativi processi operativi che forniscono informazioni finanziarie, in particolare quello da cui provengono informazioni finanziarie sulla convalida e il pagamento delle dichiarazioni di spesa trasmesse dalle autorità nazionali; rammenta che sono necessari ulteriori interventi, specialmente in relazione alle norme di controllo interno, e che l’impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma nell’ottobre 2009;

Audit interno

10.

rileva che alla fine del 2011 la struttura di audit interno dell’impresa comune non era ancora stata istituita; ricorda che il servizio di audit interno della Commissione è il revisore interno dell’impresa comune sin dal 2010 e ha svolto una valutazione dei rischi, e che un piano di audit strategico per il periodo 2012-2014 è stato presentato al consiglio di direzione dell’impresa comune; riconosce che, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa comune, il servizio di audit interno della Commissione svolgerà altresì il ruolo di struttura di audit interno;

11.

osserva che il regolamento finanziario dell’impresa comune non è stato ancora modificato formalmente per includervi le disposizioni relative ai poteri del revisore interno della Commissione per quanto concerne il bilancio generale nel suo insieme;

Relazione annuale di attività

12.

prende atto che la relazione annuale di attività fornisce informazioni sui risultati delle operazioni dell’impresa comune, tuttavia non comprende una valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e presenta le seguenti debolezze:

la mancanza di informazioni sufficienti sull’attuazione della strategia di audit ex post non consente di stabilire se questo controllo fondamentale funzioni efficacemente e avrebbe dovuto dar luogo all’emissione di una riserva,

non viene fornita alcuna informazione sulla convalida parziale da parte del contabile dei sistemi contabili e finanziari,

vi sono divergenze inspiegabili fra i dati sull’esecuzione del bilancio riportati nella tabella concernente gli stanziamenti di pagamento della relazione annuale di attività e i dati sull’esecuzione del bilancio che figurano nei conti definitivi;

Altre questioni in materia di gestione

13.

osserva che nel 2011 l’impresa comune ha messo a punto una piano di continuità operativa e ha compiuto passi avanti nella formalizzazione delle politiche di sicurezza in campo informatico, tuttavia sono necessari ulteriori sforzi per portare a termine il piano di ripristino in caso di disastro (DRP);

14.

deplora che, contrariamente a quanto stabilito dal regolamento finanziario dell’impresa comune, le AFN non abbiano ancora dichiarato eventuali interessi bancari prodotti dai prefinanziamenti;

15.

plaude alla firma, avvenuta in data 3 febbraio 2012, dell’accordo sulla sede, stipulato fra l’impresa comune e le autorità belghe per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità nonché altre forme di supporto da fornire;

Altre questioni

Eventuale fusione con ENIAC

16.

ritiene che vada realizzata un’analisi costi/benefici di una fusione con ENIAC e che il Parlamento europeo debba essere informato dei risultati di tale valutazione; è del parere che la relazione debba sottolineare i possibili vantaggi e svantaggi di tale eventuale fusione;

17.

ribadisce il suo invito alla Corte dei conti a trasmettere al Parlamento, entro scadenze ragionevoli, una relazione speciale sulle problematiche comuni dovute alla natura delle imprese comuni, che dovrebbero essere affrontate dalle imprese comuni unitamente ai loro partner, onde garantire il loro valore aggiunto e l’esecuzione efficiente dei programmi dell’Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; rileva altresì che detta relazione dovrebbe comprendere una valutazione dell’efficacia della costituzione e della struttura delle imprese comuni.

(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 1.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


16.11.2013   

IT

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L 308/339


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’impresa comune ARTEMIS per l’esercizio 2011

(2013/615/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune ARTEMIS relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune ARTEMIS relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’impresa comune ARTEMIS per l’attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0087/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’impresa comune ARTEMIS per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’impresa comune ARTEMIS, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 1.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

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L 308/340


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Clean Sky per l’esercizio 2011

(2013/616/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune Clean Sky relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune Clean Sky relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune Clean Sky (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky, adottato con decisione del suo consiglio di direzione il 7 novembre 2008,

visto il parere n. 2/2011 sul regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky espresso dalla Corte dei conti l’8 febbraio 2011,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci (A7-0086/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’impresa comune Clean Sky sull’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’impresa comune Clean Sky, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 9.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Clean Sky per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune Clean Sky relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune Clean Sky relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7 0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune Clean Sky (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky, adottato con decisione del suo consiglio di direzione il 7 novembre 2008,

visto il parere n. 2/2011 sul regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky espresso dalla Corte dei conti l’8 febbraio 2011,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci (A7-0086/2013),

A.

considerando che l’impresa comune Clean Sky (di seguito «impresa comune») è stata costituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo, la convalida e la dimostrazione di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell’Unione da diffondere il più rapidamente possibile;

B.

considerando che l’impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma nel novembre 2009;

C.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli circa l’affidabilità dei conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio 2011;

D.

considerando che la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti dell’impresa comune;

E.

considerando che il contributo massimo dell’Unione all’impresa comune per il periodo di 10 anni è pari a 800 000 000 EUR provenienti dal bilancio del settimo programma quadro per la ricerca;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

osserva che il bilancio rettificativo definitivo dell’impresa comune per l’esercizio 2011 comprendeva stanziamenti d’impegno per 175 000 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 159 800 000 EUR; riconosce altresì che i tassi di esecuzione per gli stanziamenti d’impegno e di pagamento erano rispettivamente del 94 % e del 64 %; invita a presentare una relazione dettagliata in merito a tali carenze, la quale contenga proposte specifiche per un graduale miglioramento dei tassi di esecuzione;

2.

esprime preoccupazione per il fatto che il basso tasso degli stanziamenti di pagamento riflette i ritardi nell’attuazione delle attività dell’impresa comune, compresi i ritardi significativi tra la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e la firma delle convenzioni di sovvenzione; esorta l’impresa comune ad attuare le misure necessarie a evitare simili ritardi, riducendo il tempo mediamente intercorrente tra la pubblicazione dell’invito a presentare proposte e la firma delle convenzioni di sovvenzione dell’impresa comune rispetto ai 291 giorni impiegati per il primo invito del 2011;

3.

sottolinea che il basso tasso di esecuzione del bilancio comporta un eccessivo saldo di cassa, che alla fine dell’esercizio era pari a 51 000 000 EUR (vale a dire il 32 % degli stanziamenti di pagamento disponibili nel 2011);

4.

deplora che l’impresa comune, in violazione del proprio regolamento finanziario, abbia riportato al 2012 stanziamenti di pagamento per 68 000 000 EUR senza una decisione del consiglio di direzione;

5.

riconosce che nel 2011 si sono registrati considerevoli ritardi nella ricezione delle dichiarazioni di spesa nell’ambito delle convenzioni di sovvenzione con i membri e che, pertanto, la convalida di un gran numero di dichiarazioni non ha potuto essere completata per i conti definitivi; osserva che il consiglio di direzione non ha potuto approvare in tempo utile i relativi contributi in natura pari a 52 000 000 EUR e che, pertanto, essi non hanno potuto essere registrati nell’attivo netto bensì sono stati iscritti tra le passività; rileva che, di conseguenza, l’impresa comune ha registrato un attivo netto negativo di 18 500 000 EUR, dal momento che i conti definitivi rispecchiano questa situazione transitoria che non denota un eventuale rischio di solvibilità per l’impresa comune;

6.

è preoccupato per il fatto che i conti annuali dell’impresa comune siano stati oggetto di un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle relative operazioni da parte della Corte dei conti a causa del tasso di errore derivante dagli audit ex post, che era pari al 6,16 %; osserva che l’impresa comune ha completato audit ex post riguardanti una spesa di 44 300 000 EUR (pari al 18,8 % di tutte le dichiarazioni di spesa ricevute dall’impresa comune nel triennio a partire dal 2008); si rammarica che il tasso di errore derivante da tali audit ex post fosse del 6,16 %, mentre quello ottenuto tenendo conto delle misure correttive messe in atto, come ad esempio il meccanismo di recupero, era pari al 4,09 %; ribadisce la necessità che l’impresa comune migliori senza indugio la qualità delle sue verifiche ex ante relative alla gestione delle sovvenzioni; chiede che l’autorità di discarico sia informata dei risultati delle successive procedure di audit ex post condotte dall’impresa comune e che sia presentata una relazione dettagliata contenente proposte specifiche per una graduale riduzione dei tassi di errore;

Sistemi di controllo interno

7.

osserva, sulla base di quanto rilevato dalla Corte dei conti, che l’impresa comune non ha attuato appieno i propri sistemi di controllo interno e di informativa finanziaria nel corso del 2011, tra cui il nuovo strumento per la gestione dei dati relativi alle dichiarazioni di spesa presentate dai membri e dai beneficiari, e che sono necessari ulteriori sforzi per quanto concerne le procedure di verifica ex ante applicate per convalidare le dichiarazioni di spesa; esorta l’impresa comune ad attuare le misure richieste per portare a termine i propri sistemi di controllo interno e di informativa finanziaria nonché gli strumenti ritenuti necessari;

8.

si rammarica di apprendere che nelle procedure di verifica ex ante applicate alle dichiarazioni di spesa presentate sono stati rilevati i seguenti punti deboli:

le liste di controllo utilizzate per la verifica ex ante delle dichiarazioni di spesa non erano sempre complete,

in un caso, la certificazione di audit che accompagnava la dichiarazione di spesa di un associato conteneva eccezioni concernenti i costi per il personale e i subappalti, tuttavia non è stato apportato alcun adeguamento alla dichiarazione di spesa a seguito delle riserve formulate,

in contrasto con il manuale di procedura finanziaria, non vi sono elementi in grado di comprovare che gli agenti operativi verificano anche gli aspetti finanziari dell’esecuzione dei contratti, e

in almeno tre operazioni, le funzioni di verificatore finanziario e di ordinatore rientravano nella responsabilità del capo dell’amministrazione, in contrasto con le disposizioni del manuale di procedura finanziaria e con il principio di separazione delle funzioni;

9.

riconosce che il contabile ha completato l’esercizio di convalida dei sottostanti processi operativi nel marzo 2012, come richiesto dal regolamento finanziario dell’impresa comune; rileva che nella relazione di convalida del contabile sono state formulate diverse raccomandazioni, tra cui in particolare la necessità di migliorare il sistema per la convalida delle dichiarazioni di spesa e l’attuazione di uno strumento per riferire in maniera adeguata alla direzione sulle questioni relative al bilancio e alla contabilità;

10.

osserva che nel 2011 il servizio di audit interno della Commissione ha svolto una valutazione dei rischi e che, sulla base dei risultati di tale valutazione, è stato presentato al consiglio di direzione, a fini di approvazione, il piano di audit strategico per il periodo 2012-2014; rammenta che l’impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma nel novembre 2009;

11.

prende atto che la procedura per l’emissione degli ordini di riscossione relativi ai costi di funzionamento dell’impresa comune non è stata applicata correttamente, giacché la richiesta ai membri concernente il pagamento dei loro contributi per il 2011 non è stata accompagnata da una previsione del flusso di cassa come richiesto dall’accordo di finanziamento;

Altre questioni in materia di gestione

12.

rileva che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, alla fine del 2011 l’impresa comune non aveva ancora finalizzato le procedure interne da utilizzare per la supervisione dell’applicazione delle disposizioni riguardanti la protezione, l’utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca;

13.

ribadisce che la Corte dei conti, nel suo parere 2011 sul regolamento finanziario dell’impresa comune, aveva suggerito la necessità di modificare diversi settori, tuttavia tale procedura non è stata ancora conclusa; si compiace che l’impresa comune intenda modificare il proprio regolamento finanziario contestualmente all’aggiornamento del regolamento finanziario quadro;

14.

osserva che nel 2011 l’impresa comune ha messo a punto un piano di continuità operativa e ha compiuto passi avanti nella formalizzazione delle politiche di sicurezza in campo informatico, inoltre sono stati definiti gli elementi essenziali di un piano di ripristino in caso di disastro (DRP), tuttavia sono necessari ulteriori sforzi per portarlo a termine e approvarlo;

15.

plaude alla firma, avvenuta nel febbraio 2012, dell’accordo sulla sede, stipulato fra l’impresa comune e le autorità belghe per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità nonché altre forme di supporto da fornire;

Altre questioni

16.

ribadisce il suo invito alla Corte dei conti a trasmettere al Parlamento, entro scadenze ragionevoli, una relazione speciale sulle problematiche comuni dovute alla natura delle imprese comuni, che dovrebbero essere affrontate dalle imprese comuni unitamente ai loro partner, onde garantire il loro valore aggiunto e l’esecuzione efficiente dei programmi dell’Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; rileva altresì che tale relazione dovrebbe comprendere una valutazione dell’efficacia della costituzione e della struttura delle imprese comuni.

(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 9.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

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L 308/344


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’impresa comune Clean Sky per l’esercizio 2011

(2013/617/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune Clean Sky relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune Clean Sky relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune Clean Sky (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky, adottato con decisione del suo consiglio di direzione il 7 novembre 2008,

visto il parere n. 2/2011 sul regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky espresso dalla Corte dei conti l’8 febbraio 2011,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci (A7-0086/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’impresa comune Clean Sky per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’impresa comune Clean Sky, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 9.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/345


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ENIAC per l’esercizio 2011

(2013/618/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune ENIAC relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune ENIAC relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0105/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’impresa comune ENIAC per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’impresa comune ENIAC, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 18.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ENIAC per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune ENIAC relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune ENIAC relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0105/2013),

A.

considerando che l’impresa comune ENIAC (di seguito «impresa comune») è stata costituita il 20 dicembre 2007 per un periodo di 10 anni con l’obiettivo di definire e attuare un’«agenda di ricerca» per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d’applicazione;

B.

considerando che all’impresa comune è stata conferita autonomia finanziaria nel luglio 2010;

C.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli circa l’affidabilità dei conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio 2011;

D.

considerando che la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti dell’impresa comune;

E.

considerando che il contributo massimo dell’Unione all’impresa comune per il periodo di 10 anni è pari a 450 000 000 EUR provenienti dal bilancio del settimo programma quadro di ricerca;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

prende atto che il bilancio definitivo dell’impresa comune per l’esercizio 2011 comprendeva stanziamenti d’impegno e di pagamento pari, rispettivamente, a 66 000 000 EUR e a 35 000 000 EUR e che i tassi di utilizzazione sono stati pari rispettivamente al 97 % per gli stanziamenti d’impegno e al 48 % per gli stanziamenti di pagamento; osserva inoltre che, dei 63,6 milioni di EUR di stanziamenti d’impegno disponibili per attività operative, 20,1 milioni di EUR sono stati eseguiti come impegno globale per il primo invito a presentare proposte del 2011 e 42,2 milioni di EUR sono stati eseguiti come impegno globale per il secondo invito a presentare proposte del 2011; chiede una relazione dettagliata sui progressi compiuti in merito a tali carenze, la quale avanzi proposte specifiche per un graduale miglioramento dei tassi di utilizzazione;

2.

si rammarica che gli stanziamenti dell’impresa comune che avrebbero dovuto essere eseguiti entro la fine del 2010 e quelli che avrebbero dovuto essere eseguiti entro la fine del 2011 siano stati disimpegnati nel gennaio 2012 e che l’impegno globale inutilizzato di 2,8 milioni di EUR sulla linea di bilancio delle attività operative del 2010, il cui termine ultimo di esecuzione era il 31 dicembre 2011, non sia stato disimpegnato; prende atto che le imprese comuni hanno intrapreso azioni per evitare che ciò si ripeta in futuro, definendo una procedura dettagliata per la gestione della chiusura di fine esercizio e fissando scadenze rigide;

3.

esprime preoccupazione per il fatto che i conti annuali dell’impresa comune hanno ricevuto dalla Corte dei conti un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle relative operazioni a causa del fatto che l’impresa comune non è stata in grado di valutare se la strategia di audit ex post fornisca una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti; ribadisce la necessità che l’impresa comune migliori senza indugio la qualità delle sue verifiche ex ante, in particolare per la gestione delle sovvenzioni, e chiede che l’autorità di discarico sia informata dei risultati delle successive procedure di audit ex post svolte dall’impresa comune; auspica che la Corte dei conti, mediante i suoi audit indipendenti, sarà in grado di fornire all’autorità di discarico il proprio parere sull’efficacia della strategia di audit ex post dell’impresa comune;

4.

rammenta che l’impresa comune ha adottato nel 2010 una strategia di audit ex post che rappresenta un controllo chiave per valutare la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e ricorda che tale strategia è stata attuata a partire dal 2011; osserva che l’audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti è stato delegato alle autorità di finanziamento nazionali (AFN) degli Stati membri, ma gli accordi amministrativi conclusi con le AFN non contengono le modalità pratiche per l’esecuzione di tali audit; osserva inoltre che l’impresa comune non aveva ricevuto sufficienti informazioni in merito alle strategie di audit delle AFN; deplora il fatto che le AFN non abbiano effettuato audit ex post sulle sovvenzioni erogate sino alla fine del 2011 e invita l’impresa comune a informare l’autorità di discarico in merito alle misure adottate per rimediare a tale carenza;

Inviti a presentare proposte

5.

prende atto che gli inviti a presentare proposte debitamente organizzati nel 2008, 2009 e 2010 hanno condotto alla firma di convenzioni di sovvenzione per un totale di 107,9 milioni di EUR, che rappresentano il 25 % del contributo finanziario massimo dell’Unione alle attività di ricerca dell’impresa comune, e che nel 2011 sono stati banditi due inviti a presentare proposte per un importo di 62,3 milioni di EUR; rileva che nel 2012 sono stati banditi altri due inviti a presentare proposte per un importo di 84,5 milioni di EUR e che nel corso del 2013 dovrebbero essere banditi inviti a presentare proposte con una dotazione di 185,3 milioni di EUR (42 %) al fine di utilizzare completamente il contributo disponibile dell’UE pari a 440 000 000 EUR; invita l’impresa comune a fare il miglior uso possibile delle risorse che sono state destinate all’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica;

Sistemi di controllo interno

6.

ribadisce l’invito rivolto all’impresa comune affinché metta pienamente in opera i propri sistemi di controllo interno e di informazione finanziaria; osserva che il non averlo ancora fatto ha determinato notevoli errori e ritardi nella rendicontazione finanziaria, che sono stati corretti prima dell’adozione dei conti definitivi;

7.

prende atto che il contabile dell’impresa comune ha convalidato i sistemi contabili e finanziari (ABAC e SAP); osserva tuttavia che nel corso del 2011 non sono stati convalidati i relativi processi operativi, in particolare quello che fornisce informazioni finanziarie sulla convalida e il pagamento delle dichiarazioni di spesa trasmesse dalle autorità nazionali; chiede all’impresa comune di informare l’autorità di discarico sullo stato di convalida dei processi operativi sottostanti;

Audit interno

8.

prende atto che il regolamento finanziario dell’impresa comune non è stato ancora modificato per includervi la disposizione del regolamento quadro relativa ai poteri del revisore interno della Commissione; osserva tuttavia che nel 2011 il Servizio di audit interno della Commissione ha svolto un esercizio di valutazione del rischio e che, sulla base dei risultati della valutazione del rischio, il 22 novembre 2011 è stato presentato al consiglio di direzione, per adozione, il piano di audit strategico per il periodo 2012-2014; rammenta che alla fine del 2011 l’impresa comune non aveva ancora istituito la propria struttura di audit interno (IAC, Internal Audit Capability), ma che nel 2012 ha deciso di assegnare un membro del proprio personale alla funzione IAC;

Contributo degli Stati membri ENIAC

9.

prende atto che per i primi cinque inviti a presentare proposte il contributo finanziario degli Stati membri ENIAC è ammontato a 1,55 volte il contributo dell’UE, in contrasto con il principio sancito nello statuto dell’impresa comune secondo cui i contributi finanziari degli Stati membri ENIAC devono ammontare in totale ad almeno 1,8 volte il contributo finanziario dell’Unione, mentre le sovvenzioni dell’impresa comune possono raggiungere al massimo il 16,7 % dei costi ammissibili totali dei progetti;

10.

condanna il fatto che la Grecia si stia servendo dei fondi strutturali dell’Unione per coprire i propri contributi nazionali ai beneficiari greci dei progetti ENIAC, anziché attingere a fondi nazionali, e che l’impresa comune abbia accettato il proseguimento della partecipazione della Grecia ai progetti ENIAC senza che però venga fornito alcun finanziamento dell’impresa comune ai beneficiari greci, in quanto, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (6), una spesa cofinanziata dai fondi strutturali dell’Unione non può beneficiare dell’intervento di un altro strumento finanziario dell’UE; chiede alla Commissione di informare quanto prima l’autorità di discarico circa la legittimità di tale situazione;

Relazione annuale di attività

11.

prende atto che la relazione annuale di attività fornisce informazioni sui risultati delle operazioni dell’impresa comune ma non contiene una valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e presenta inoltre le seguenti debolezze:

la mancanza di informazioni sufficienti sull’attuazione della strategia di audit ex post non consente di stabilire se questo controllo fondamentale funzioni efficacemente e avrebbe dovuto dar luogo all’emissione di una riserva,

non viene fornita alcuna informazione sulla convalida parziale da parte del contabile dei sistemi contabili e finanziari,

le insufficienze riscontrate riguardo alla rendicontazione contabile e finanziaria non hanno dato luogo a una riserva nella relazione annuale di attività;

Altre questioni in materia di gestione

12.

osserva che nel 2011 l’impresa comune ha definito un piano di continuità operativa e ha fatto progressi per quanto riguarda la formalizzazione delle norme di sicurezza in campo informatico, ma che occorre lavorare ulteriormente alla finalizzazione del piano di ripristino in caso di disastro;

13.

plaude alla firma, avvenuta in data 3 febbraio 2012, dell’accordo sulla sede, stipulato fra l’impresa comune e le autorità belghe per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità nonché altre forme di supporto;

Altre questioni

Eventuale fusione con Artemis

14.

ritiene che vada realizzata un’analisi costi/benefici di una fusione con Artemis e che il Parlamento europeo debba essere informato dei risultati di tale valutazione; ritiene che tale relazione debba sottolineare i possibili vantaggi e svantaggi di tale eventuale fusione;

15.

ribadisce il suo invito alla Corte dei conti a trasmettere al Parlamento, entro un termine ragionevole, una relazione speciale sulle problematiche comuni dovute alla natura delle imprese comuni e che dovrebbero essere da esse affrontate unitamente ai loro partner, onde garantire il loro valore aggiunto e l’esecuzione efficiente dei programmi dell’Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; rileva altresì che detta relazione dovrebbe comprendere una valutazione dell’efficacia della costituzione e della struttura delle imprese comuni.

(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 18.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


16.11.2013   

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L 308/350


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’impresa comune ENIAC per l’esercizio 2011

(2013/619/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune ENIAC relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune ENIAC relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0105/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’impresa comune ENIAC per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’impresa comune ENIAC, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 18.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/351


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l’esercizio 2011

(2013/620/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»  (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»  (5),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0084/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» sull’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 56.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.

(5)   GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3.

(6)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7 0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»  (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»  (5),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0084/2013),

A.

considerando che l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (di seguito «impresa comune») è stata costituita nel maggio 2008 come partenariato pubblico-privato dal regolamento (CE) n. 521/2008 per un periodo che si estende fino al 31 dicembre 2017, per concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali e così facilitare ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida introduzione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno;

B.

considerando che il regolamento (CE) n. 521/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2011;

C.

considerando che l’impresa comune gode di autonomia finanziaria solo dal novembre 2010 e che ha redatto il suo primo bilancio annuale per un esercizio intero nel 2011;

D.

considerando che sono membri dell’impresa comune l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, il gruppo industriale mondiale per le nuove energie (NEW-IG) e la Comunità di ricerca (N.ERGHY);

E.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli circa l’affidabilità dei conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio 2011;

F.

considerando che la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti dell’impresa comune;

G.

considerando che il contributo massimo dell’Unione all’impresa comune per l’intero periodo è pari a 470 000 000 EUR, finanziati dalla dotazione finanziaria del settimo programma quadro di ricerca, dei quali la parte destinata ai costi amministrativi non deve eccedere i 20 000 000 EUR;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

plaude all’affermazione della Corte dei conti, secondo cui i conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio 2011 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2011, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune stessa;

2.

è preoccupato che i conti annuali dell’impresa comune siano stati oggetto di un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle relative operazioni da parte della Corte dei conti a causa del fatto che a settembre 2012 otto dei dodici audit ex post, quali definiti nella strategia di audit ex post adottata dal consiglio di direzione dell’impresa comune nel gennaio 2011, erano stati completati, interessando una spesa di 4 800 000 EUR (il 27 % di tutte le domande di rimborso ricevute dall’impresa comune nel 2011), e che due di essi avevano rilevato errori significativi, il più importante dei quali (764 000 EUR) è stato corretto nell’esercizio successivo;

3.

osserva inoltre che ad eccezione delle questioni descritte nei due audit, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio 2011 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

4.

osserva inoltre che il bilancio definitivo dell’impresa comune per l’esercizio 2011 comprendeva stanziamenti d’impegno e di pagamento pari, rispettivamente, a 117 000 000 EUR e a 60 000 000 EUR e che i tassi di esecuzione per gli stanziamenti d’impegno e di pagamento disponibili sono stati pari rispettivamente al 99,8 % e all’87,9 %; rileva che un importo di 112 000 000 EUR, corrispondente a stanziamenti d’impegno disponibili per attività operative (Titolo III del bilancio), è stato eseguito tramite un impegno globale relativo all’invito a presentare proposte del 2011;

5.

osserva con preoccupazione che la procedura di bilancio descritta nel regolamento finanziario dell’impresa comune non è stata seguita poiché la deroga, concessa dalla Commissione, che permetteva di iscrivere gli stanziamenti annullati nelle stime delle entrate e delle spese per i tre anni successivi è stata interpretata in modo erroneo; rileva che, in conseguenza del modo in cui l’impresa comune ha interpretato la procedura di bilancio, il risultato dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio 2011 non è corretto, poiché nel calcolo non sono stati inclusi i 6 300 000 EUR in stanziamenti di pagamento riportati dal 2011 al 2012, inoltre il conto di risultato dell’esecuzione di bilancio per il 2010 non indica i 3 300 000 EUR in stanziamenti di pagamento riportati dal 2010 al 2011;

6.

esprime preoccupazione per il fatto che gli impegni globali non utilizzati del 2010, ammontanti a 10 400 000 EUR e aventi come termine ultimo di esecuzione il 31 dicembre 2011, sono stati disimpegnati nel gennaio 2012 anziché entro la fine del 2011;

7.

riconosce che gli inviti a presentare proposte organizzati nel 2008, 2009 e 2010 hanno condotto alla firma di convenzioni di sovvenzione per un totale di 183 400 000 EUR, e nel 2011 è stato indetto un quarto invito a presentare proposte ammontante a 111 600 000 EUR, che rappresentano, rispettivamente, il 41 % e il 25 % del contributo finanziario massimo dell’Unione alle attività di ricerca dell’impresa comune; osserva inoltre che nel gennaio 2012 è stato indetto un quinto invito a presentare proposte, ammontante a 79 000 000 EUR, ossia un ulteriore 18 % del contributo massimo dell’UE; fa notare i progressi nell’esecuzione del bilancio;

Sistemi di supervisione e di controllo

8.

rileva che alla fine del 2011 i processi operativi sottostanti erano stati convalidati dal contabile, come richiesto dal regolamento finanziario dell’impresa comune, ed era stata individuata una serie di debolezze; osserva che l’impresa comune ha definito un piano d’azione volto a porre rimedio alle carenze riscontrate e che, stando all’impresa comune, la maggior parte delle azioni è stata attuata;

Valutazione annuale del livello dei contributi in natura

9.

accoglie favorevolmente il fatto che la metodologia di valutazione del livello dei contributi in natura sia stata finalizzata ed esaminata congiuntamente dal servizio di audit interno (IAS) della Commissione e dalla struttura di audit interno (IAC) dell’impresa comune nell’aprile 2012;

10.

rileva giustamente che il livello aggregato dei contributi in natura convalidato dal contabile l’8 febbraio 2012 era di 347 600 000 EUR e che la relazione di valutazione concludeva che a tale importo dovevano essere sottratti 930 000 EUR, giacché alcuni partecipanti avevano presentato i propri costi iscritti a bilancio sulla base di un sistema per il calcolo dei costi indiretti a tasso forfettario del 60 % anziché al tasso forfettario del 20 % applicabile all’impresa comune; osserva che la relativa correzione è stata effettuata;

Gestione della tesoreria

11.

sottolinea che a fine dicembre 2011 il saldo del conto bancario dell’impresa comune era di 9 200 000 EUR e che tra i mesi di agosto 2011 e dicembre 2011 il saldo di cassa dell’impresa comune ha fluttuato tra circa 30 000 000 EUR e 60 000 000 EUR; esorta l’impresa comune ad attuare, congiuntamente alla Commissione, tutte le misure necessarie a minimizzare i saldi di cassa detenuti sul conto fino ai livelli prescritti, nei limiti previsti dalle convenzioni di finanziamento concluse con la Commissione;

Altre questioni in materia di gestione

12.

riconosce che nel corso del 2011 l’impresa comune ha redatto un piano di continuità operativa e ha compiuto progressi per quanto riguarda la formalizzazione delle politiche di sicurezza informatica, e nel giugno 2012 è stato adottato un piano di continuità operativa che include un piano di ripristino in caso di disastro;

13.

prende atto che il regolamento finanziario dell’impresa comune non è stato ancora modificato al fine di introdurre le disposizioni relative ai poteri del revisore interno della Commissione; osserva tuttavia che nel marzo 2011 il consiglio di direzione ha definito e approvato i rispettivi ruoli dell’IAS e dell’IAC;

14.

plaude alla firma, avvenuta in data 3 febbraio 2012, dell’accordo sulla sede, stipulato fra l’impresa comune e le autorità belghe per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità nonché altre forme di supporto da fornire;

Altre questioni

15.

ribadisce il suo invito alla Corte dei conti a trasmettere al Parlamento, entro scadenze ragionevoli, una relazione speciale sulle problematiche comuni dovute alla natura delle imprese comuni, che dovrebbero essere affrontate dalle imprese comuni unitamente ai loro partner, onde garantire il loro valore aggiunto e l’esecuzione efficiente dei programmi dell’Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; rileva altresì che detta relazione dovrebbe comprendere una valutazione dell’efficacia della costituzione e della struttura delle imprese comuni.

(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 56.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.

(5)   GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3.

(6)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/356


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l’esercizio 2011

(2013/621/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»  (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»  (5),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0084/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 56.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.

(5)   GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3.

(6)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/357


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l’esercizio 2011

(2013/622/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi relativa all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0088/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI) per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’impresa comune IMI, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 27.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi relativa all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0088/2013),

A.

considerando che l’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi (di seguito «impresa comune») è stata costituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni al fine di aumentare significativamente l’efficienza e l’efficacia del processo di sviluppo dei medicinali con l’obiettivo a lungo termine di far sì che il settore farmaceutico produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri;

B.

considerando che l’impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma il 16 novembre 2009;

C.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie dell’affidabilità dei conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

D.

considerando che la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti dell’impresa comune;

E.

considerando che il contributo massimo dell’Unione all’impresa comune per il periodo di 10 anni è pari a 1 000 000 000 EUR, a carico del bilancio del settimo programma quadro di ricerca;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

osserva con preoccupazione che il consiglio di direzione ha adottato il bilancio dell’impresa comune per l’esercizio 2011 e il piano di attuazione solamente il 4 aprile 2011 a causa del tempo richiesto per fissare e concordare le priorità scientifiche da includere nel piano di attuazione annuale; osserva che questo ha ritardato la pubblicazione dell’invito a presentare proposte e che per l’intero primo trimestre dell’anno l’impresa comune è stata costretta a ricorrere al regime di bilancio dei dodicesimi provvisori per effettuare i pagamenti;

2.

esprime preoccupazione per il fatto che il tasso di esecuzione dei 159 000 000 EUR di stanziamenti d’impegno disponibili per le attività di ricerca è stato del 66 % e l’esecuzione è avvenuta attraverso un impegno globale relativo al quarto invito a presentare proposte; ribadisce la sua preoccupazione per il basso tasso di esecuzione del bilancio ed anche per le attività sottostanti dell’impresa comune; rileva che l’elevato livello di stanziamenti inutilizzati della dotazione per le spese amministrative (44 %) indica che questa non era basata su stime realistiche; chiede una relazione dettagliata sui progressi compiuti in merito a tali carenze, la quale avanzi proposte specifiche per un graduale miglioramento del tasso di esecuzione e per una stima più realistica delle risorse finanziarie necessarie;

3.

si rammarica pertanto che stanziamenti d’impegno per 117 000 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 65 000 000 EUR non utilizzati nell’esercizio 2010 siano stati riportati al 2011, e che stanziamenti d’impegno per 62 000 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 11 000 000 EUR non utilizzati nel corso dell’esercizio 2011 siano stati riportati al 2012; accoglie con favore i miglioramenti conseguiti per il 2012, tra cui un tasso di esecuzione complessivo per gli stanziamenti d’impegno pari al 96 % e per gli stanziamenti di pagamento pari al 97 %;

4.

esprime preoccupazione per il fatto che i conti annuali dell’impresa comune hanno ricevuto dalla Corte dei conti un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle relative operazioni a causa del tasso di errore risultante dagli audit ex post, che è stato pari al 6,84 %; rileva che l’impresa comune ha completato audit ex post riguardanti un importo di 2,2 milioni di EUR (il 18,8 % del contributo dell’impresa comune accettato per il primo invito da essa convalidato per giugno 2011); si rammarica che sulla base del fatto che per i primi audit l’impresa comune ha applicato la propria metolodogia, il tasso di errore rilevato fosse del 4,58 % e il tasso di errore residuo del 3,72 %; auspica che la Corte dei conti e l’impresa comune concordino una metodologia di revisione contabile che per gli stessi audit ex post fornisca gli stessi risultati; ribadisce la necessità che l’impresa comune migliori senza indugio la qualità delle sue verifiche ex ante, in particolare per la gestione delle sovvenzioni, e chiede che l’autorità di discarico sia informata dei risultati delle successive procedure di audit ex post condotte dall’impresa comune;

5.

chiede pertanto una relazione dettagliata sui progressi compiuti che formuli proposte specifiche per una graduale riduzione del tasso di errore;

Inviti a presentare proposte

6.

sottolinea che l’impresa comune ha organizzato nel 2008, 2009 e 2010 inviti a presentare proposte che hanno condotto alla firma di convenzioni di sovvenzione per un ammontare di 269 000 000 EUR alla fine del 2011, e che nel 2012 è stato bandito il quinto invito a presentare proposte con un contributo indicativo dell’Unione iscritto a bilancio di 80 000 000 EUR; è preoccupato per il fatto che, se gli inviti a presentare proposte si mantengono ai livelli attuali, è altamente probabile che il contributo totale disponibile dell’Unione non venga utilizzato; invita l’impresa comune a fare il miglior uso possibile delle risorse destinate all’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi;

7.

prende atto delle incoerenze tra le decisioni del consiglio di direzione e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, in particolare del fatto che in detta relazione l’importo totale del capitolo 30-C2 «Agenda strategica di ricerca» (117 000 000 EUR) è inferiore alla linea di bilancio B03000-C2 (141 000 000 EUR) che è parte del capitolo suddetto, e inoltre che la decisione del consiglio di direzione del 28 gennaio 2011 autorizza solamente il riporto di 115 000 000 EUR di stanziamenti d’impegno, mentre la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio indica un riporto di 117 000 000 EUR; invita l’impresa comune ad assicurare che la gestione tenga debitamente conto delle decisioni del consiglio di direzione;

Sistemi di controllo interno

8.

fa notare che la Corte dei conti riferisce progressi significativi per quanto concerne i sistemi di controllo interno nel corso del 2011; osserva tuttavia che è necessario ulteriore lavoro per stabilire e documentare le procedure contabili e di bilancio e i relativi controlli, e che nel corso del 2011 è stata svolta una valutazione formale del sistema di controllo interno;

9.

prende atto che il contabile dell’impresa comune ha riferito in merito alla convalida del sistema contabile il 27 settembre 2012 e ha sottolineato le significative debolezze cui è necessario porre rimedio;

Valutazione dei contributi in natura

10.

osserva che la Corte dei conti ha rilevato che la metodologia per la valutazione dei contributi in natura è stata approvata dal consiglio di direzione l’11 novembre 2011 e che i contributi in natura sono convalidati mediante una certificazione ex ante e degli audit ex post, ma che nel 2011 l’impresa comune non ha effettuato alcuna certificazione ex ante né alcun audit ex post;

11.

rammenta che l’impresa comune è stata istituita nel dicembre 2007 e ha iniziato a operare in maniera autonoma nel novembre 2009; esprime preoccupazione per il fatto che la metodologia per la valutazione dei contributi in natura, che andava stabilita nelle norme e procedure interne dell’impresa comune in conformità del suo regolamento finanziario, sia stata approvata dal consiglio di direzione l’11 novembre 2011; pone l’accento sul fatto che i membri EFPIA (Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche) dell’impresa comune non sono stati pertanto in grado di riferire sui costi sostenuti durante il primo periodo di relazione, come invece stabilito nelle convenzioni di sovvenzione;

Audit interno e Servizio di audit interno della Commissione

12.

prende atto che nel 2011 il servizio di audit interno della Commissione e la struttura di audit interno dell’impresa comune hanno svolto una valutazione dei rischi e il 3 novembre 2011 è stato approvato dal consiglio di direzione il piano strategico di audit per il periodo 2012-2014;

13.

osserva che il regolamento finanziario dell’impresa comune non è stato ancora modificato per recepire le disposizioni del regolamento quadro, ma che la carta delle funzioni (mission charter) del Servizio di audit interno della Commissione è stata adottata dal consiglio di direzione l’8 marzo 2011;

14.

è preoccupato per il fatto che, benché l’impresa comune abbia ottenuto l’autonomia nel novembre 2009, fino al marzo 2012 non sia stata eseguita in quanto tale alcuna attività di audit interno di garanzia dell’affidabilità né dal Servizio di audit interno della Commissione né dal responsabile dell’audit interno, e che quest’ultimo sia stato coinvolto direttamente in attività operative [attuazione della strategia ex post, quadro di riferimento degli indicatori di performance (KPI), esame del certificato ex ante relativo ai contributi in natura] e in altri incarichi di consulenza;

Diritti di audit della Corte dei conti

15.

apprende con sorpresa che le disposizioni della convenzione di sovvenzione non riconoscono alla Corte dei conti il diritto di procedere all’audit dei contributi in natura delle aziende che sono membri dell’EFPIA, sebbene tali contributi siano registrati nei rendiconti finanziari dell’impresa comune e siano stimati in 1 000 000 000 EUR nell’arco dell’esistenza dell’impresa comune; osserva che i contributi in natura sono controllati dall’impresa comune conformemente all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2008 e che l’impresa comune è ricorsa alla consulenza della Commissione in merito al diritto della Corte dei conti di sottoporre ad audit i contributi in natura delle aziende che sono membri dell’EFPIA;

Relazione annuale di attività

16.

pone l’accento sul fatto che la dichiarazione di affidabilità del direttore esecutivo è stata emessa nel febbraio 2012 senza riportare alcuna riserva, nonostante la mancanza di informazioni relative all’efficacia della strategia di audit ex post, che rappresenta il controllo chiave per le spese operative; osserva che ai sensi dello statuto e del regolamento finanziario dell’impresa comune, il direttore esecutivo è tenuto a redigere un rapporto annuale di attività, comprendente una dichiarazione di affidabilità che attesti che le informazioni contenute nel rapporto presentano un’immagine fedele, salvo se diversamente specificato in eventuali riserve;

Altre questioni in materia di gestione

17.

osserva che nel corso del 2011 l’impresa comune ha compiuto progressi nella formalizzazione delle politiche di sicurezza informatica; prende atto che non sono stati ancora completati il piano di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro;

18.

plaude alla firma, avvenuta in data 3 febbraio 2012, dell’accordo sulla sede, stipulato fra l’impresa comune e le autorità belghe per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità nonché altre forme di supporto da fornire;

Altre questioni

19.

ribadisce il suo invito alla Corte dei conti a trasmettere al Parlamento, entro un termine ragionevole, una relazione speciale sulle problematiche comuni dovute alla natura delle imprese comuni e che dovrebbero essere da esse affrontate unitamente ai loro partner, onde garantire il loro valore aggiunto e l’esecuzione efficiente dei programmi dell’Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; rileva altresì che detta relazione dovrebbe comprendere una valutazione dell’efficacia della costituzione e della struttura delle imprese comuni.

(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 27.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/362


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l’esercizio 2011

(2013/623/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 – C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0088/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI) per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’impresa comune (IMI), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 27.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/363


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione per l’esercizio 2011

(2013/624/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Impresa comune (1),

viste le conclusioni della delegazione congiunta della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo su ITER recatasi a Cadarache il 16-18 maggio 2011,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 - C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (4), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0077/2013),

1.   

concede il discarico al direttore dell’Impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione per l’esecuzione del bilancio dell’Impresa comune per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’Impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 36.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Impresa comune (1),

viste le conclusioni della delegazione congiunta della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo su ITER recatasi a Cadarache il 16-18 maggio 2011,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 - C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (4), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0077/2013),

A.

considerando che l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione («l’Impresa comune») è stata istituita nel marzo 2007 per un periodo di 35 anni,

B.

considerando che l’Impresa comune ha iniziato ad operare in maniera autonoma nel marzo 2008,

C.

considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto ragionevole garanzia dell’affidabilità dei conti annuali dell’Impresa comune per l’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

D.

considerando che il 9 ottobre 2008 la Corte dei conti ha pubblicato il parere n. 4/2008 sul regolamento finanziario dell’Impresa comune,

E.

considerando che al momento dell’istituzione dell’Impresa comune le risorse indicative totali ritenute necessarie per il periodo dal 2007 al 2014 ammontavano a 9 653 000 000 EUR,

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

constata che i conti annuali dell’Impresa comune presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2011, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del suo regolamento finanziario;

2.

prende atto che le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’Impresa comune per l’esercizio 2011 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

3.

constata che i tassi di esecuzione per gli stanziamenti d’impegno e di pagamento disponibili sono stati rispettivamente pari al 99,7 % e all’85,7 %; rileva che dei 611 000 000 EUR di stanziamenti d’impegno disponibili per le attività operative, il 42 % è stato eseguito mediante impegni singoli diretti, mentre il restante 58 % è stato eseguito mediante impegni globali;

4.

accoglie positivamente la nomina del capo del dipartimento ITER, del capo dell’amministrazione e del capo dell’unità Bilancio e finanza nel 2011, in seguito all’adattamento del piano di miglioramento della gestione finalizzato a separare le funzioni finanziarie e operative nel 2010;

5.

deplora che il revisore interno dell’Impresa comune abbia espresso la propria preoccupazione sui circuiti finanziari come pure sulla separazione delle funzioni; sollecita l’Impresa comune a procedere senza indugio a un’adeguata sistematizzazione dei circuiti finanziari e a separare tutte le funzioni che sono incompatibili;

6.

si attende che l’Impresa comune:

attui e utilizzi pienamente uno strumento integrato di gestione delle informazioni di bilancio, finanziarie e operative;

attui pienamente i piani di azione adottati dall’Impresa comune in risposta agli audit interni sui circuiti finanziari, sulla gestione delle sovvenzioni e sui contratti degli esperti;

completi la convalida dei sistemi sottostanti da parte del contabile;

adotti una strategia complessiva di audit ex post per le sovvenzioni e i contratti relativi ad attività operative;

effettui un esercizio di gestione del rischio a livello di organizzazione;

Appalti e sovvenzioni

7.

pone l’accento sul fatto che, come già sottolineato nella relazione della Corte dei conti per il 2010, l’Impresa comune deve intensificare gli sforzi per aumentare la concorrenza, in quanto il numero di offerte ricevute per le procedure di appalto per le attività operative firmate nel 2011 è stato ancora basso ed è mediamente ammontato a due, mentre, per quel che riguarda le sovvenzioni, il numero medio di proposte ricevute è stato solamente di una proposta per invito; riconosce che la natura specifica dell’attività dell’Impresa comune è caratterizzata dall’aggiudicazione di appalti che riguardano componenti altamente tecnologici, mai costruiti prima e senza alcun valore commerciale, progettati per la costruzione di un reattore a fusione sperimentale in un mercato estremamente complesso nel quale sono predominanti situazioni di monopolio o di oligopolio; ribadisce che tutti gli acquisti dell’Impresa devono essere effettuati nel rispetto del rapporto costi-benefici;

8.

deplora che in un caso non sia stata debitamente giustificata la decisione di annullare una procedura aperta e di ricorrere a una procedura negoziata, mentre in un altro caso l’Impresa comune ha deciso di negoziare con due società che avevano presentato offerte nell’ambito di una procedura aperta (sebbene una di esse non soddisfacesse i requisiti tecnici); deplora inoltre che, in un altro caso, non siano state debitamente giustificate né la scelta della procedura negoziata né la decisione sulle quantità e sui prezzi contrattuali;

9.

esprime preoccupazione per il fatto che l’audit della Corte dei conti ha confermato le constatazioni di un audit interno svolto nel 2011 nel settore degli appalti, in particolare:

l’avviso di preinformazione non viene utilizzato come strumento per accrescere la pubblicità ex ante per le gare successive;

non vi è alcun sistema per monitorare e gestire le modifiche dei requisiti contrattuali, che permetta pertanto di identificare gli scostamenti dai costi previsti e di porvi rimedio;

la durata della procedura d’appalto è spesso eccessiva e vi sono inefficienze nella preparazione dei documenti di gara;

le stime dei costi non sono ben documentate;

10.

chiede, a questo proposito, che venga presentata al Parlamento europeo una dettagliata relazione di avanzamento, corredata di proposte concrete finalizzate a colmare gradualmente le lacune constatate;

11.

deplora che l’audit della Corte dei conti abbia anche rivelato che le procedure di controllo ex ante, applicate ai pagamenti erogati nel quadro di contratti e di convenzioni di sovvenzione, non sono documentate in maniera sufficiente;

Audit relativi alla garanzia di qualità e controlli ex post su appalti e sovvenzioni

12.

esprime preoccupazione per il fatto che, pur disponendo l’Impresa comune di un sistema per effettuare audit a livello dei contraenti onde appurare la conformità ai requisiti in materia di garanzia di qualità, l’ambito delle verifiche non copre gli aspetti finanziari dell’esecuzione dei contratti; invita l’Impresa comune a provvedere affinché il campo di applicazione del sistema di audit includa la tutela degli interessi finanziari dell’Impresa comune e copra gli aspetti finanziari e contrattuali;

13.

constata che, pur avendo avviato nel 2011 controlli ex post per valutare la legittimità e la regolarità dell’esecuzione delle sovvenzioni concesse, l’Impresa comune non dispone di una strategia complessiva per i controlli ex post che copra l’esecuzione delle convenzioni di sovvenzione e dei contratti d’appalto; sollecita l’Impresa comune a definire e attuare una strategia globale di controllo ex post che copra interamente le risorse di bilancio utilizzate;

Diritti di proprietà intellettuale e politica industriale

14.

prende atto che il 28 marzo 2012 il consiglio di direzione ha adottato la politica dell’Impresa comune in materia di diritti di proprietà intellettuale e di diffusione delle informazioni; constata tuttavia che il consiglio di direzione non ha ancora adottato la politica industriale prevista dallo statuto;

Versamento tardivo dei contributi di associazione

15.

deplora che i pagamenti dei contributi relativi al 2011 da parte di 12 membri siano stati effettuati in ritardo;

16.

ritiene fondamentale che sia rispettata la scadenza per il versamento dei contributi da parte di tutti i membri dell’Impresa comune; appoggia le misure adottate dal consiglio di direzione, che prevedono l’imposizione di interessi sul contributo di associazione annuale in caso di pagamento tardivo;

Servizio di audit interno della Commissione

17.

constata che il 25 novembre 2011 il consiglio di direzione ha recepito la carta delle funzioni (mission charter) del servizio di audit interno della Commissione, unitamente a un piano coordinato strategico di audit per il periodo 2012-2014, e che il regolamento finanziario dell’Impresa comune è stato modificato di conseguenza, per includervi le disposizioni del regolamento quadro relative ai poteri del revisore interno della Commissione; rammenta che l’Impresa comune ha iniziato ad operare in maniera autonoma nel marzo 2008;

Regolamento finanziario e modalità di applicazione

18.

si compiace del fatto che il consiglio di direzione dell’Impresa comune ha deciso, nella riunione del 1o giugno 2011, di accogliere in gran parte le osservazioni della Corte dei conti (37 raccomandazioni sono state pienamente accolte, 11 accettate con commenti e solo due sono state respinte) formulate nel parere n. 4/2008 sul regolamento finanziario dell’Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione;

19.

osserva che la Corte dei conti ritiene tuttavia che talune disposizioni delle modalità di applicazione del regolamento finanziario dell’Impresa comune si discostino, senza una giustificazione sufficiente, dalle modalità di applicazione del regolamento finanziario dell’Unione; accoglie con favore i chiarimenti dell’Impresa comune secondo cui le modalità di esecuzione modificate forniscono un orientamento sufficiente per l’esecuzione delle attività dell’Impresa comune per quanto concerne, ad esempio, le condizioni per contrarre e concedere prestiti o le norme per la valutazione dei contributi in natura;

Contributo dell’Unione alla fase di costruzione ITER

20.

rammenta che nel luglio 2010 il Consiglio ha riesaminato la stima di bilancio del contributo europeo all’Impresa comune per la fase di costruzione per un importo di 6 600 000 000 EUR (valori 2008), raddoppiando pertanto la stima iniziale; esprime preoccupazione per il fatto che l’Impresa comune sta avviando un esercizio per aggiornare tutti i costi sostenuti ai valori del 2008, allo scopo di essere in grado di stabilire i potenziali scarti dalle stime di bilancio; constata che l’Impresa comune ha dato esecuzione a uno strumento per monitorare a intervalli regolari la validità delle stime e segnalare eventuali scarti; si attende che l’Impresa comune informi l’autorità di discarico circa gli esiti di tale analisi;

Accordo con lo Stato ospitante sulla sede

21.

riconosce che sebbene il Regno di Spagna e l’Impresa comune abbiano firmato un accordo sulla sede e sul supporto, i privilegi e le immunità, la sede permanente non è ancora stata messa a disposizione dell’Impresa comune; osserva, tuttavia, che l’Impresa comune occupa ancora locali temporanei finanziati dal Regno di Spagna;

Altre questioni

22.

reitera il suo invito alla Corte dei conti a trasmettere al Parlamento, entro scadenze ragionevoli, una relazione speciale sulle problematiche comuni riconducibili alla natura delle Imprese comuni, problematiche che dovrebbero essere affrontate da tali imprese insieme ai rispettivi partner, con l’obiettivo di garantire il loro valore aggiunto e l’esecuzione efficiente dei programmi dell’Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; osserva inoltre che tale relazione dovrebbe comprendere una valutazione dell’efficacia della costituzione e della struttura delle Imprese comuni.

(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 36.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/368


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione per l’esercizio 2011

(2013/625/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione relativi all’esercizio 2011, corredata delle risposte dell’Impresa comune (1),

viste le conclusioni della delegazione congiunta della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo su ITER recatasi a Cadarache il 16-18 maggio 2011,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 - C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (4), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0077/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 36.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

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L 308/369


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune SESAR per l’esercizio 2011

(2013/626/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune SESAR relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune SESAR relativi all’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 – C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (4), in particolare l’articolo 4 ter,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0101/2013),

1.   

concede il discarico al direttore esecutivo dell’impresa comune SESAR per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’esercizio 2011;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell’impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 46.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune SESAR per l’esercizio 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune SESAR relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune SESAR relativi all’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 – C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (4), in particolare l’articolo 4 ter,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0101/2013),

A.

considerando che l’impresa comune SESAR (in appresso «l’impresa comune») è stata costituita nel febbraio 2007 al fine di gestire le attività del programma di ricerca per la gestione del traffico aereo nell’ambito del cielo unico europeo (SESAR), il quale mira alla modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa;

B.

considerando che l’impresa comune ha iniziato ad operare in maniera autonoma ad agosto 2007;

C.

considerando che l’impresa comune sarà proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali da essa creati o ad essa trasferiti per la fase di sviluppo del progetto SESAR in conformità degli accordi specifici conclusi con i suoi membri;

D.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie dell’affidabilità dei conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio 2011 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

E.

considerando che nell’aprile 2010 la Corte dei conti ha espresso il parere n. 2/2010 sulle norme finanziarie SESAR;

F.

considerando che il bilancio per la fase di sviluppo 2008-2013 del programma SESAR ammonta a 2 100 000 000 di euro;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

osserva che il bilancio definitivo dell’impresa comune per l’esercizio 2011 comprendeva stanziamenti di impegno per un importo di 148 000 000 di euro e stanziamenti di pagamento per un importo di 91 700 000 EUR; riconosce altresì che i tassi di esecuzione per gli stanziamenti d’impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 99,4 % e dell’82,4 %;

2.

rileva che alla fine del 2011, l’impresa comune ha registrato un risultato positivo dell’esecuzione del bilancio di 15 600 000 EUR con entrate pari a 91 200 000 EUR a fronte di pagamenti per 75 600 000 EUR; osserva che tale situazione è dovuta ai seguenti elementi:

contributi da parte dei membri dell’impresa comune: 34 000 000 EUR,

saldo dell’esercizio precedente e altre fonti di entrate: 57 200 000 EUR,

pagamenti dell’impresa comune: 75 600 000 EUR,

risultato positivo dell’esecuzione del bilancio: 15 600 000 EUR;

3.

fa presente che l’importo dei depositi in conti bancari alla fine dell’esercizio, che ammontava complessivamente a 15 300 000 EUR, continua a rappresentare una violazione del principio dell’equilibrio di bilancio; riconosce che vi è stato un progresso positivo, con depositi in conti bancari pari a 57 200 000 EUR alla fine del 2010 e 86 800 000 EUR alla fine del 2009; invita l’impresa comune a continuare ad attuare misure concrete per raggiungere l’equilibrio di bilancio;

4.

chiede inoltre all’impresa comune di proseguire i suoi sforzi per garantire una sana gestione finanziaria e continuare a rispettare i principi di bilancio; rileva altresì che, al 31 dicembre 2011, l’impresa comune aveva provveduto alla copertura di 34 dei 39 posti autorizzati nella tabella dell’organico;

Sistemi di controllo interno

5.

si compiace che nel 2011 una revisione dei processi operativi dell’impresa comune condotta da un revisore esterno indipendente abbia riscontrato che i sistemi di controllo interno funzionavano in modo efficace; rileva che nel mese di aprile 2012, il contabile ha convalidato ufficialmente i processi operativi sottostanti, in linea con il regolamento finanziario dell’impresa comune, sebbene dopo ripetute osservazioni da parte della Corte dei conti;

Funzione di audit interno

6.

si compiace del fatto che, nel novembre 2011, il consiglio di amministrazione dell’impresa comune abbia adottato un piano di audit strategico coordinato con il SAI per l’impresa comune per il periodo 2012-2014 in seguito al chiarimento dei ruoli operativi del servizio di audit interno della Commissione e della funzione di audit interno dell’impresa comune; si attende di essere informato dei risultati dell’attuazione di tale piano di audit strategico e richiama l’attenzione sul fatto che l’impresa comune è stata costituita nel febbraio 2007;

Versamento tardivo dei contributi di associazione

7.

deplora il mancato rispetto della scadenza per il versamento all’impresa comune dei contributi in contanti da parte dei suoi membri; rileva che, a fine agosto 2011, rimanevano 17 ordini di riscossione pendenti, per un totale di 3,7 milioni di EUR, e che al termine del medesimo esercizio, un membro non aveva ancora versato alcun contributo annuale; prende atto della risposta dell’impresa comune che il contributo ancora pendente alla chiusura dell’esercizio è stato incassato nel febbraio 2012; sollecita l’impresa comune a garantire comunque il rispetto dei termini contrattuali per il pagamento dei contributi in contanti da parte dei suoi membri, dal momento che rappresentano il 10 % dei loro contributi complessivi al progetto;

Obiettivi del programma SESAR

8.

riconosce che, alla fine del 2011, l’impresa comune era responsabile complessivamente di 310 progetti di ricerca e sviluppo e gestione, di cui 282 in fase di esecuzione; sottolinea che la «fase di sviluppo» gestita dall’impresa comune dovrebbe giungere a termine nel 2016; invita l’impresa comune a utilizzare tutte le risorse finanziarie a sua disposizione per completare, nel rispetto delle scadenze, lo sviluppo delle tecnologie necessarie alla realizzazione del programma SESAR;

9.

riconosce il fondamentale contributo dell’impresa comune ai fini dello sviluppo di un più moderno sistema di gestione del traffico aereo in Europa; sollecita gli Stati membri a tenere fede ai rispettivi impegni in relazione al conseguimento dell’obiettivo riguardante un Cielo unico europeo, la cui realizzazione è intrinsecamente legata a quella del programma SESAR;

10.

sollecita l’impresa comune a continuare a informare l’autorità di discarico sulla fase di attuazione dei progetti nell’ambito del programma SESAR e a riferire sui risultati conseguiti;

11.

osserva che l’impresa comune è stata progettata come un partenariato pubblico-privato e che gli interessi pubblici e privati sono strettamente collegati; ricorda che i membri fondatori sono l’Unione, rappresentata dalla Commissione, ed Eurocontrol, rappresentata dalla sua Agenzia, unitamente a 15 imprese pubbliche e private del settore della navigazione aerea; raccomanda la necessità assoluta, date le circostanze, di garantire che i potenziali conflitti d’interesse non vengano ignorati bensì siano affrontati in maniera opportuna;

Altre questioni

12.

ribadisce il suo invito alla Corte dei conti a trasmettere al Parlamento, entro un termine ragionevole, una relazione speciale sui problemi comuni che si verificano a causa della natura delle imprese comuni, e che dovrebbero essere affrontati dalle imprese comuni insieme ai loro partner, al fine di garantire il loro valore aggiunto e l’esecuzione efficiente dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione; rileva altresì che detta relazione dovrebbe comprendere una valutazione dell’efficacia della costituzione e della struttura delle imprese comuni.

(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 46.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/373


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti dell’impresa comune SESAR per l’esercizio 2011

(2013/627/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune SESAR relativi all’esercizio 2011,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune SESAR relativi all’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte dell’impresa comune (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (05755/2013 — C7-0040/2013),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (4), in particolare l’articolo 4 ter,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0101/2013),

1.   

approva la chiusura dei conti annuali definitivi dell’impresa comune SESAR per l’esercizio 2011;

2.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 6 del 10.1.2013, pag. 46.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio delle agenzie dell’Unione europea per l’esercizio 2011: prestazioni, gestione finanziaria e controllo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 14 novembre 2011, sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2009 [COM(2011) 736] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SEC(2011) 1350 e SEC(2011) 1351],

vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012,

visto l’approccio comune sulle agenzie decentrate dell’Unione europea allegato alla dichiarazione congiunta del 19 luglio 2012,

vista la tabella di marcia della Commissione sul seguito da dare all’approccio comune sulle agenzie decentrate dell’Unione europea, adottata dalla Commissione nel dicembre 2012,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Il futuro delle agenzie europee» [COM(2008) 135],

vista la sua risoluzione, del 10 maggio 2012, sul bilancio 2010: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell’UE (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e, in particolare, il suo articolo 185,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), in particolare l’articolo 208,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e, in particolare, il suo articolo 96,

vista la relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti dal titolo «La gestione del conflitto di interessi in quattro Agenzie UE»,

viste le relazioni annuali specifiche (5) della Corte dei conti sui conti annuali delle agenzie decentrate per l’esercizio 2011,

visto il suo studio intitolato «Opportunity and feasibility of establishing common support services for EU Agencies» (Opportunità e fattibilità della creazione di servizi di supporto comuni per le agenzie dell’UE), pubblicato il 7 aprile 2009,

viste la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell’Unione europea per lottare contro la corruzione (6), la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell’Unione per lottare contro la corruzione (7) e la comunicazione della Commissione dal titolo «Lotta contro la corruzione nell’UE» [COM(2011) 308];

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0118/2013),

A.

considerando che la presente risoluzione contiene, per ciascun organismo di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, le osservazioni orizzontali che accompagnano le decisioni di discarico in conformità dell’articolo 96 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 e dell’articolo 3 dell’allegato VI del regolamento del Parlamento europeo,

B.

considerando che nell’ultimo decennio il numero di agenzie è triplicato e che esse sono passate dalle 10 del 2001 alle 30 del 2011;

Aspetti generali

1.

sottolinea l’importanza dei compiti svolti dalle agenzie e il loro impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini, in particolare per quanto attiene alla qualità dei medicinali, alla sicurezza alimentare, alla sicurezza dell’aviazione e al controllo delle epidemie di malattie infettive; sottolinea a tale riguardo l’importanza fondamentale dell’autonomia delle agenzie, in particolare di quelle di regolamentazione e di quelle incaricate di raccogliere informazioni in maniera indipendente; ricorda inoltre che la finalità principale della creazione delle agenzie decentrate è stata la capacità di fornire valutazioni tecniche e scientifiche indipendenti;

2.

ricorda che nel luglio 2012, dopo tre anni di analisi e di negoziati, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno approvato il cosiddetto «approccio comune sulle agenzie decentrate», un accordo politico sulla gestione futura e le riforme delle agenzie; accoglie positivamente la conclusione di tale accordo, ma deplora che esso non includa già le procedure decisionali relative all’attuazione delle azioni ivi proposte o le modalità per assicurare il ruolo di scrutinio e di controllo da parte del Parlamento in tali procedure;

3.

accoglie positivamente le relazioni della Corte dei conti e, in particolare, i suoi sforzi per dare seguito alle richieste del Parlamento alla Corte di migliorare la qualità degli audit e facilitare la procedura di concessione del discarico;

4.

osserva con soddisfazione che le relazioni di revisione della Corte presentano attualmente informazioni più dettagliate rispetto agli anni precedenti; incoraggia la Corte a mantenere tale andamento positivo e a sviluppare ulteriormente gli elementi del controllo delle prestazioni sia nelle sue varie relazioni annuali di revisione sia nelle sue relazioni speciali; invita la Corte dei conti a promuovere lo svolgimento di discussioni contraddittorie quando le agenzie lo richiedano e a rendere le sue relazioni più informative e trasparenti, in particolare identificando i casi in cui un’agenzia abbia individuato un problema e lo abbia notificato alla Corte, e ciò soprattutto nei casi in cui la Corte formula una riserva;

5.

ricorda all’insieme delle agenzie il loro obbligo di sottoporre all’autorità di discarico una relazione elaborata dal loro direttore esecutivo che sintetizzi il numero e il tipo di controlli interni effettuati dal loro revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni, in conformità dell’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002;

6.

plaude alla cooperazione positiva con la commissione competente da parte della rete delle agenzie dell’Unione («la rete»), un forum per il coordinamento, lo scambio di informazioni e la definizione di posizioni comuni su questioni di interesse reciproco per le agenzie, e incoraggia il rafforzamento della rete; osserva con soddisfazione l’atteggiamento disponibile e aperto dei direttori delle agenzie contattati nel quadro della procedura di discarico annuale; prende atto con sorpresa della lettera inviata dalla rete il 19 ottobre 2012, nella quale si invita il Parlamento a «tornare alla sua prassi degli anni precedenti»; al contrario, incoraggia i cambiamenti chiesti dal Parlamento nelle sue precedenti relazioni sul discarico di migliorare la gestione, la trasparenza e l’adozione di misure di lotta contro il conflitto di interessi, a beneficio dei consumatori e dei contribuenti, e si aspetta che la rete li sostenga;

7.

sottolinea la necessità di concentrarsi sull’efficacia e la trasparenza nell’esercizio di discarico; invita tutte le parti interessate, ovvero la Corte dei conti, il Consiglio, le agenzie e la rete, a considerare un tale approccio al discarico; sottolinea che il fatto di aver spostato l’attenzione sulle prestazioni non deve in alcun modo ostacolare la regolarità e la sana gestione finanziaria;

8.

sottolinea a tale riguardo la relazione tra l’onere amministrativo e il risultato delle agenzie; ritiene che, affinché le agenzie funzionino nel modo più efficace possibile e sfruttino in modo ottimale le risorse di cui dispongono, esse devono cercare sinergie, scambiarsi pratiche eccellenti e condividere servizi in funzione della loro prossimità geografica o tematica; ritiene che debba anche essere migliorato, ampliato e facilitato l’accesso a condizioni accettabili ai servizi forniti dalla Commissione;

9.

propone di semplificare le regole finanziarie applicabili alle agenzie, il che consentirebbe di ridurre le spese per il personale amministrativo delle agenzie; invita la Commissione a elaborare proposte al riguardo e a incoraggiare le agenzie a ricorrere alla possibilità di semplificare le procedure di assunzione nel caso in cui la procedura standard sia concepita per un’organizzazione su più ampia scala e presenti un onere eccessivo per le agenzie;

10.

rileva con preoccupazione che la Corte dei conti ha riscontrato numerosi problemi, che interessano varie agenzie, in particolare riguardo a quanto segue:

stanziamenti non suffragati da impegni o apparentemente molto elevati,

mancanza di trasparenza o rigore nelle assunzioni,

gestione di appalti e contratti,

potenziali conflitti di interesse, anche a livello dei consigli di amministrazione delle agenzie;

11.

osserva al riguardo la risposta della rete; accoglie con favore l’azione coordinata delle agenzie e la loro intenzione di affrontare i problemi individuati dalla Corte dei conti ed esorta la rete e le singole agenzie a riferire all’autorità di bilancio in merito ai progressi nell’attuazione delle misure concrete volte a correggere le lacune identificate dalla Corte dei conti e dal Parlamento nella procedura di discarico per l’esercizio 2010; sottolinea che la responsabilità spetta a ciascun direttore esecutivo e ai consigli di amministrazione delle agenzie;

12.

esorta la rete, nonché le singole agenzie, a riferire all’autorità di discarico in merito alla realizzazione di tali idee e approcci intesi a valutare se l’approccio scelto si sia rivelato efficace nel risolvere le questioni in sospeso individuate dalla Corte dei conti ed evidenziate nell’orientamento comune e a riferire all’autorità di discarico in merito alle azioni individuali e collettive adottate per tenere conto delle constatazioni della Corte dei conti e in merito ai relativi risultati;

13.

sottolinea che le agenzie chiedono da tempo una maggiore flessibilità nelle norme del regolamento finanziario che le riguardano; riconosce che la maggior parte di tali norme sono sproporzionate e inadatte alle dimensioni, agli obiettivi e alle caratteristiche della maggior parte delle agenzie; ritiene che una semplificazione delle disposizioni finanziarie e statutarie applicabili alle agenzie permetterebbe di migliorare la loro efficienza, ridurne le spese e risolvere numerosi problemi evidenziati dalla Corte dei conti;

14.

rileva che alcune agenzie nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono agenzie operative e che l’esecuzione del loro bilancio dipende anche da fattori esterni, che dovrebbero essere esaminati durante la procedura di bilancio;

Gestione finanziaria e di bilancio

15.

ribadisce che il principio di annualità è uno dei tre principi contabili di base (unità, annualità e pareggio) indispensabili per assicurare un’esecuzione efficiente del bilancio dell’Unione; constata che le agenzie decentrate non sempre rispettano pienamente tale principio;

16.

rammenta alle agenzie che occorre anche affrontare il problema persistente dei riporti; prende atto delle spiegazioni delle agenzie in merito alla difficoltà di evitare riporti nelle spese operative; ritiene, tuttavia, che in numerosi casi, esistano ancora margini di miglioramento, segnatamente attraverso una migliore gestione degli stanziamenti di impegno sulla base delle esigenze reali, di una pianificazione interna e programmazione generale delle entrate migliori e di una disciplina di bilancio più rigorosa e un quadro generale periodico della spesa; invita inoltre le agenzie a esaminare le rispettive procedure amministrative interne al fine di ridurre i loro oneri amministrativi, in particolare per quanto riguarda le procedure di licitazione pubbliche e le procedure di assunzione del personale; ritiene che la Commissione e la Corte dei conti debbano fornire assistenza efficace alle agenzie in tale ambito;

17.

rileva che in alcuni casi la programmazione interna necessita di miglioramenti, il che implica che le agenzie rafforzino le proprie procedure; riconosce allo stesso tempo che, in determinate circostanze e con debite motivazioni (ad esempio se la liquidazione dei pagamenti non è stata possibile nell’anno di stipula del contratto), ciò dovrebbe essere menzionato in modo trasparente nella relazione della Corte dei conti; ritiene che soltanto in tal caso sarà possibile valutare effettivamente se i riporti siano troppo elevati;

18.

sottolinea al riguardo che è opportuno tenere conto della gerarchia delle norme e ritiene, che la sana gestione finanziaria debba avere la priorità; rileva, tuttavia, che le regole finanziarie vigenti non risolvono il problema delle agenzie il cui finanziamento si basa sulla riscossione di diritti e invita la Commissione a proporre una soluzione al riguardo in occasione della prossima revisione delle regole finanziarie applicabili alle agenzie; ricorda che il regolamento finanziario è inadeguato anche per quanto riguarda le agenzie che generano eccedenze e sottolinea che è indispensabile prevedere, in sede di riforma, soluzioni a questo problema, ad esempio mediante la creazione di un fondo di riserva limitato;

19.

si attende che la Corte dei conti, nella sua funzione di revisore esterno, consulti la rete delle agenzie, a seguito della relazione del Parlamento sul discarico per l’esercizio 2010 e della sua relazione sull’analisi comparativa delle agenzie, per elaborare una procedura di comparazione e classificazione delle agenzie trasparente e liberamente accessibile, mediante l’utilizzo di importanti indicatori in materia di sana gestione finanziaria e di bilancio, costi di governance ridotti e buona efficacia operativa, e fornisca i dati di riferimento in un formato di facile accesso (ad esempio, file Excel e/o CSV);

20.

osserva con preoccupazione che la mancanza di flessibilità all’interno del bilancio è stata riconosciuta come una lacuna da alcune agenzie, il che suggerisce la possibilità di ottenere risparmi in caso di sufficiente flessibilità tra titoli all’interno del bilancio; invita la Commissione a esaminare attentamente la situazione e a presentare proposte al riguardo;

21.

osserva che le agenzie sono sottoposte a numerose e diverse procedure di revisione e di controllo nel corso dell’anno, le quali sono spesso mal distribuite e possono crear loro difficoltà; è del parere che il problema debba essere affrontato principalmente mediante un migliore coordinamento delle varie revisioni indicate (8); ritiene necessaria la consultazione delle agenzie in ordine all’individuazione di soluzioni pratiche a tale questione senza ostacolare lo svolgimento dei loro compiti fondamentali; invita la Corte dei conti, la Commissione, le agenzie e la rete a proporre un approccio della questione adatto a tutte le parti interessate;

22.

chiede che tutte le agenzie e le imprese comuni alleghino sistematicamente un modello standardizzato per quanto concerne la pubblicazione dei loro conti annuali definitivi, modello che deve includere i dati presentati nelle rispettive relazioni sull’esecuzione del bilancio e nelle rispettive relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio; raccomanda che tutte le agenzie e le imprese comuni forniscano tali informazioni in modo esaustivo, trasparente e facilmente accessibile (per esempio file Excel o file in formato CSV) per agevolare la comparazione della loro esecuzione del bilancio e consentire dunque al Parlamento e all’opinione pubblica una comparazione globale delle loro spese;

23.

chiede alla rete di introdurre un sistema di linee di bilancio dettagliato e standardizzato che consenta l’aggregazione e il confronto delle entrate e delle spese delle agenzie e permetta inoltre di confrontare per titolo, capitolo e voce l’esecuzione e l’utilizzo degli stanziamenti di ogni linea di bilancio; chiede altresì alla rete di procedere quindi a una comparazione e di garantire che le conclusioni nonché i dati di riferimento siano disponibili gratuitamente in un formato di facile accesso (ad esempio, file Excel e/o CSV);

Risorse umane e politica di assunzione

24.

ricorda che lo statuto dei funzionari stabilisce i principi in base ai quali le agenzie adottano la propria politica del personale e che è necessario rendere più flessibili e semplificare le disposizioni dello statuto applicabili alle agenzie per assicurarne un miglior funzionamento in tale ambito; ricorda inoltre che, sebbene l’articolo 110 dello statuto permetta una certa flessibilità, dal momento che la decisione spetta in ultima istanza alla Commissione, è comunque fondamentale che le agenzie e la Commissione trovino preventivamente un accordo; ritiene che, in caso di disaccordo, la Commissione dovrebbe presentare una decisione motivata alla commissione competente del Parlamento;

25.

ricorda alle agenzie che, nei loro piani di politica del personale, dovrebbero adottare una programmazione globale delle proprie risorse umane adeguata alle proprie capacità amministrativa e finanziarie, al fine di garantire una politica del personale coerente e adatta alle loro esigenze; ricorda inoltre che tali piani dovrebbero tener conto di fattori fondamentali come l’equilibrio di genere e quello geografico; accoglie con soddisfazione, a questo proposito, le iniziative previste dalla Commissione nella sua tabella di marcia, nonché il fatto che le specificità delle agenzie siano prese in considerazione nel quadro della revisione dello statuto dei funzionari attualmente in corso;

26.

si dichiara preoccupato per il fatto che le procedure di assunzione del personale delle agenzie abbiano rappresentato un problema ricorrente praticamente sin dalla loro creazione, e che nelle procedure di audit relative all’esercizio 2011, la Corte dei conti abbia riscontrato problemi o carenze di questo tipo in tutte le agenzie tranne due; constata con sorpresa che né l’approccio comune né la tabella di marcia prevedono misure al riguardo;

27.

ritiene che la prassi consolidata dei piani di politica del personale sia uno strumento prezioso per la pianificazione dell’organico a lungo termine; esprime crescente preoccupazione per il fatto che, nel quadro della procedura annuale di bilancio, la Commissione annulli i piani di politica del personale adottati e la invita pertanto a dar prova di moderazione al riguardo;

28.

invita tutte le agenzie a comunicare all’autorità competente per il discarico, quale allegato alla propria relazione annuale d’attività, il numero di giorni di congedo concessi annualmente per ogni grado nel quadro dei regimi di orario flessibile e di compensazione delle ore di lavoro straordinario;

I conflitti di interesse e la trasparenza

29.

accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti dal titolo «La gestione del conflitto di interessi in quattro Agenzie UE» (relazione speciale n. 15/2012), elaborata a seguito dell’invito rivolto dal Parlamento alla Corte a procedere a un’analisi globale dell’approccio delle agenzie nei confronti della gestione delle situazioni in cui sussiste un potenziale conflitto di interessi;

30.

ritiene che il principale valore aggiunto della relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti consista nel monitoraggio costante dei progressi compiuti dalle agenzie per quanto concerne la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse; invita dunque la Corte dei conti a seguire ulteriormente la questione estendendo l’audit alle altre agenzie e a presentare le proprie conclusioni in una nuova relazione speciale in materia;

31.

ricorda che nella sua relazione speciale n. 15/2012 la Corte dei conti ha valutato le politiche e le procedure per la gestione di situazioni di conflitto di interessi in quattro Agenzie: l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA);

32.

ritiene che gli audit della Corte dei conti abbiano avuto lo scopo di dare risposta a due quesiti: in primo luogo, in merito alla presenza di politiche e procedure adeguate e, in secondo luogo, all’attuazione adeguata di dette politiche e procedure; osserva, inoltre, che la Corte ha basato la propria attività sulla definizione di conflitto di interessi prevista negli orientamenti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e che anche il quadro di riferimento per i requisiti minimi adottato dalla Corte è stato tratto dai citati orientamenti; sottolinea, tuttavia, che sebbene gli orientamenti dell’OCSE rappresentino un parametro di riferimento internazionale in materia, gli stessi riguardano fondamentalmente il conflitto di interessi nell’ambito dei dipendenti pubblici e non possono dunque rappresentare la base adeguata per una risposta efficace per trattare i possibili conflitti di interesse tra organi direttivi e altri organi coinvolti nelle attività delle agenzie, come i consigli di amministrazione e i comitati di esperti; riconosce tuttavia l’utilità degli strumenti del «toolkit» dell’OCSE, in particolare l’elenco per l’autovalutazione di doni, vantaggi ecc., nonché le raccomandazioni relative alle sanzioni, alla necessità di verificare completezza e contenuto delle dichiarazioni di interesse, nonché all’esigenza di disporre di esperienza e conoscenze per quanto concerne l’identificazione dei rischi di conflitto di interessi;

33.

rileva che i conflitti di interesse possono altresì verificarsi tra i membri del consiglio di amministrazione di un’agenzia e l’agenzia stessa, a causa di interessi nazionali o istituzionali, che possono compromettere il corretto funzionamento dell’agenzia, e invita di conseguenza la Commissione a presentare urgentemente al Parlamento una proposta intesa ad affrontare tale problema; si attende che nel frattempo siano rese pubbliche, nell’interesse della trasparenza, le dichiarazioni di interesse di ciascuno dei membri dei consigli di amministrazione delle agenzie;

34.

deplora che, in base alle constatazioni della Corte dei conti espresse nella sua relazione speciale n. 15/2012, al momento dell’espletamento della sua attività sul campo (ottobre 2011), nessuna delle quattro agenzie selezionate abbia gestito in modo adeguato le situazioni di conflitto di interessi; osserva che, sebbene l’EMA e l’EFSA abbiano sviluppato politiche più avanzate per quel che riguarda la gestione del conflitto di interessi, le politiche dell’ECHA erano incomplete e che l’AESA non possedeva alcuna politica in materia;

35.

rileva con preoccupazione che la Corte dei conti ha riportato una serie di carenze, in particolare in merito all’attuazione delle politiche e delle procedure relative al personale e alla commissione di ricorso (ECHA), alla trasparenza concernente la pubblicazione delle dichiarazioni annuali di interessi (AESA) e alla formazione in tema di conflitti di interesse (ECHA e AESA); sottolinea che delle quattro agenzie controllate dalla Corte soltanto l’EMA prevede l’attuazione una politica in materia di regali e inviti;

36.

accoglie positivamente le raccomandazioni che la Corte dei conti ha formulato nei confronti delle quattro agenzie controllate; si compiace del fatto che a seguito degli audit della Corte dei conti, le quattro agenzie selezionate abbiano intrapreso numerose iniziative volte a colmare le loro lacune individuali; esorta le agenzie a riferire all’autorità di discarico in merito all’eventuale adozione di ulteriori misure per attuare le loro politiche e procedure volte ad affrontare tali carenze, anche per quanto concerne la gestione dei conflitti di interesse;

37.

rileva che la Corte dei conti ha individuato una serie di carenze significative connesse alla questione delle attività lavorative svolte dopo la cessazione dal servizio, che rende più difficile la prevenzione di situazioni di conflitto di interesse del tipo «porta girevole»; appoggia la raccomandazione della Corte dei conti, che sottolinea la necessità di affrontare la questione delle attività lavorative svolte dopo la cessazione dal servizio, e ritiene che sia necessario precisare il periodo durante il quale una persona che abbia ricoperto la carica di direttore di un’agenzia o abbia esercitato importanti responsabilità al suo interno debba astenersi da attività che possano dar luogo a un conflitto di interessi;

38.

approva la raccomandazione della Corte dei conti che invita tutte le istituzioni e gli organismi decentrati dell’Unione a valutare se le raccomandazioni della sua relazione speciale n. 15/2012 siano pertinenti e applicabili anche alla loro realtà; ritiene che tutte le agenzie debbano elaborare e applicare strategie e procedure dettagliate in materia di indipendenza, introducendo, fra le altre cose, un meccanismo per i casi di abuso di fiducia nonché sanzioni chiare, ovvero modificando le strategie e le procedure esistenti sulla base degli insegnamenti tratti e delle raccomandazioni contenute nella relazione speciale n. 15/2012; invita tutte le agenzie a riferire all’autorità di bilancio in proposito entro la fine del 2013;

39.

plaude alla decisione del Mediatore europeo di effettuare un’indagine di propria iniziativa sui conflitti di interesse attinenti al fenomeno delle «porte girevoli» in relazione a vari casi in seno alla Commissione denunciati recentemente; appoggia quanto osservato dal Mediatore, il quale avverte che, sebbene la corretta gestione dei conflitti di interesse sia essenziale per una buona governance e un comportamento eticamente corretto, non tutti i problemi di governance e deontologia implicano necessariamente un conflitto di interessi; ritiene che occorre affrontare i conflitti di interesse all’interno dei loro confini e sottolinea la necessità di promuovere strategie di formazione e prevenzione e misure per quanto concerne i conflitti di interesse in seno alle istituzioni dell’Unione;

40.

accoglie con favore la raccomandazione della Corte dei conti affinché l’Unione valuti l’ulteriore sviluppo del proprio quadro normativo dedicato alla gestione di situazioni di conflitto di interessi;

41.

plaude alla dichiarazione congiunta interistituzionale del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentrate e, in particolare, alle disposizioni in essa contenute in merito alla gestione e prevenzione dei conflitti di interessi (paragrafi 11 e 18) e all’indipendenza dei loro esperti scientifici (paragrafo 20);

42.

invita la Corte dei conti a valutare le eventuali misure adottate dalle agenzie sulla base delle raccomandazioni formulate nella relazione speciale n. 15/2012; invita la rete a elaborare proposte basate sullo scambio delle miglior pratiche e sulle esperienze fatte affinché sia possibile individuare, in collaborazione con la Commissione e con la Corte dei conti, le agenzie o gli ambiti di attività delle stesse maggiormente esposti al rischio di conflitti di interesse; valuta positivamente, a questo proposito, la revisione del registro per la trasparenza relativo ai gruppi di interesse che operano presso le istituzioni dell’Unione e sollecita la Commissione e le agenzie ad applicare le misure che scaturiranno da detta revisione per quanto riguarda i potenziali conflitti di interessi;

43.

accoglie favorevolmente le azioni previste della Commissione sui conflitti di interesse, in particolare la sua intenzione di presentare orientamenti per una politica coerente in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse per i membri dei consigli di amministrazione e i direttori, gli esperti dei comitati scientifici e i membri delle commissioni di ricorso (9), un compito di cui la Commissione stessa ha assunto la responsabilità e ha fissato il 2013 come obiettivo; rileva con soddisfazione che detto compito rientra nelle azioni prioritarie e nelle tappe fondamentali della Commissione; esorta la Commissione a rispettare il termine proposto ai fini dell’attuazione di tale misura e a riferire all’autorità di discarico in merito ai suoi risultati prima della fine del 2013, allegando alla sua relazione le proposte legislative pertinenti;

44.

osserva, a questo proposito, che la Commissione prevede che nel 2013 le agenzie intraprendano due azioni, vale a dire adottare e attuare una chiara politica sui conflitti di interesse e, in particolare, scambiare le esperienze ed eventualmente elaborare un approccio coordinato ai problemi comuni che interessano i comitati scientifici e le commissioni di ricorso, nonché definire criteri trasparenti e oggettivamente verificabili per l’imparzialità e l’indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso e rivedere le procedure di selezione per i membri dei comitati scientifici (10); esorta le agenzie a riferire all’autorità di discarico in merito alla situazione attuale relativa a tali compiti prima della fine del 2013;

45.

invita la Commissione a tenere conto della necessità di mantenere un equilibrio adeguato tra i rischi e i benefici, in merito alla gestione dei conflitti di interesse, da un lato, e all’obiettivo di ottenere la migliore consulenza scientifica possibile, dall’altro; ritiene che il moltiplicarsi di codici di condotta e orientamenti deontologici non garantisce che non vi siano conflitti di interessi; reputa che l’adozione di codici di condotta e di orientamenti deontologici sia necessaria, ma non sufficiente, e che sia possibile estirpare il conflitto di interessi soltanto mediante l’attuazione di norme appropriate e la loro effettiva applicazione, il tutto nel quadro di una cultura generale improntata all’onestà, all’integrità e alla trasparenza;

46.

ricorda che un elevato livello di trasparenza è un elemento fondamentale per ridurre il rischio di conflitto di interessi; invita dunque le agenzie che ancora non lo hanno fatto a pubblicare nel loro sito web l’elenco dei membri del proprio consiglio d’amministrazione, del personale direttivo e degli esperti esterni e interni, unitamente alle loro dichiarazioni di interessi e ai loro curricula;

Tabella di marcia

47.

accoglie con favore la tabella di marcia, adottata dalla Commissione nel dicembre 2012, sul seguito da dare all’orientamento comune in merito alle agenzie decentrate dell’Unione europea (la tabella di marcia) e invita tutte le parti interessate ad accogliere le idee espresse in detto documento, tra l’altro, nel contesto dei negoziati in corso sul quadro finanziario pluriennale (QFP);

48.

appoggia integralmente i principali obiettivi della Commissione delineati nella tabella di marcia, ovvero il conseguimento di una governance più equilibrata, il rafforzamento dell’efficienza e della rendicontabilità delle agenzie e l’introduzione di una maggiore coerenza nel loro modo di funzionare; plaude alle azioni proposte in materia, segnatamente per quanto riguarda la semplificazione dei consigli di amministrazione, gli sforzi promossi per individuare sinergie tra le agenzie e la possibilità di effettuare una fusione tra alcune di loro;

49.

rileva, tuttavia, che la tabella di marcia, sebbene costituisca un buon punto di partenza, è ancora priva di una valutazione globale dell’attuale panorama delle agenzie, nonché di una visione e una strategia ben definite intese a rispondere all’esigenza di ammodernare le agenzie; è del parere che la Commissione avrebbe potuto essere più ambiziosa ed esigente in merito alle azioni specifiche destinate a singole agenzie o a singoli tipi o gruppi di agenzie; deplora che la lunga attività del gruppo di lavoro interistituzionale abbia determinato un risultato piuttosto modesto in questa fase e che il Consiglio non sia stato più aperto a un approccio maggiormente ambizioso; è convinto che un approccio più proattivo e lungimirante avrebbe condotto a un valore aggiunto nettamente superiore;

50.

si compiace del fatto che una delle priorità dell’orientamento comune sia migliorare la governance delle agenzie, in particolare mediante una definizione più chiara dei ruoli del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo, nonché mediante una revisione del mandato dei rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo all’interno dei consigli di amministrazione; ritiene che questo processo contribuirà parimenti a chiarire le relazioni delle agenzie con l’Unione e con gli Stati membri, a istituire meccanismi rafforzati di rendicontabilità per le agenzie e a definire il grado di responsabilità della Commissione per quanto concerne le attività delle agenzie, nel rispetto del principio di indipendenza di queste ultime;

51.

chiede alla Commissione di utilizzare meglio lo sviluppo delle capacità e le raccomandazioni delle agenzie nel quadro del semestre europeo, segnatamente in sede di elaborazione dell’analisi annuale della crescita e degli indicatori economici; sottolinea il ruolo chiave delle agenzie nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

Indipendenza

52.

sottolinea l’estrema importanza dell’indipendenza delle agenzie; ricorda che le agenzie dovrebbero poter espletare il proprio mandato in modo indipendente e deplora il fatto che attualmente ciò non si verifichi sempre; ritiene che le direzioni generali della Commissione debbano essere considerate partner delle agenzie e osserva con preoccupazione che gli interventi della Commissione, a volte, sollevano dubbi sull’obiettività delle decisioni e delle azioni delle agenzie, in particolare se si tratta di rischi elevati per la sicurezza dei consumatori;

Responsabilità finanziaria

53.

ritiene che sia opportuno semplificare la responsabilità democratica delle agenzie, in particolare il modo in cui le agenzie riferiscono all’autorità di discarico (sono ancora presenti, in particolare, incoerenze in merito alla presentazione delle informazioni finanziarie e alla presentazione delle relazioni sul seguito da dare al discarico); ritiene che nell’ambito della presentazione delle relazioni al Parlamento il rapporto tra il Parlamento e le agenzie possa trarre vantaggio da un sistema più solido e meglio strutturato; reputa che la situazione attuale sia piuttosto frammentata e troppo spesso il contatto e la presentazione di relazioni avvengono solo su base ad hoc;

54.

ritiene vitale che le commissioni parlamentari competenti per le agenzie controllino accuratamente i programmi di lavoro annuali delle agenzie, garantendo che rispecchino la situazione corrente e le priorità politiche; si attende, a questo proposito, una stretta collaborazione delle agenzie con le commissioni e con la Commissione, conformemente alla dichiarazione congiunta del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentrate, in sede di elaborazione dei loro programmi di lavoro annuali;

55.

invita le agenzie a pubblicare sui loro siti web i processi verbali delle riunioni dei rispettivi consigli di amministrazione, nell’interesse della trasparenza e del controllo democratico esercitato anche dal Parlamento europeo;

56.

propone che sia consentito a un membro della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo di partecipare in veste di osservatore alle riunioni dei consigli di amministrazione delle agenzie;

Possibilità di una più intensa cooperazione ed eventuale fusione di alcune agenzie

57.

ritiene che occorra ulteriormente esaminare le future sinergie tra l’Accademia europea di polizia e l’Ufficio europeo di polizia, tenendo conto delle conclusioni dello studio pubblicato da CEPOL nel 2011 (contratto CEPOL/CT/2010/002); rileva che nel marzo 2014 l’Accademia lascerà la sua attuale sede di Bramshill (UK); chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta concernente il trasferimento dell’Accademia a L’Aia, sede attuale dell’Ufficio europeo di polizia, affinché entrambe le agenzie possano condividere strutture e servizi senza compromettere i compiti fondamentali e l’autonomia delle due agenzie; sottolinea che una decisione rapida sul trasferimento di CEPOL ridurrebbe notevolmente il grado di incertezza, suscettibile di incidere negativamente sul personale e le procedure di assunzione;

58.

invita la Commissione, insieme alla Fondazione europea per la formazione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, a esaminare ulteriormente le sinergie esistenti tra dette agenzie e a riferire all’autorità di discarico in merito all’eventuale rafforzamento della loro integrazione; invita le suddette agenzie e la Commissione a valutare se una cooperazione più intensa possa portare a economie di scala e all’ottimizzazione dei relativi risultati;

59.

ritiene che occorra rafforzare il coordinamento fra alcune agenzie, con particolare riferimento alle decisioni che hanno implicazioni sul mandato di un’altra agenzia; propone che le agenzie interessate raggiungano fra loro un accordo, con la partecipazione dei soggetti interessati, onde evitare normative contrastanti; invita le agenzie, in ogni caso, a informare in ogni momento le commissioni competenti del Parlamento europeo;

Condivisione delle migliori prassi

60.

sottolinea la necessità di garantire che le agenzie di nuova costituzione [ad esempio l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, l’Autorità bancaria europea (EBA), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituite tutte nel 2011] beneficino delle migliori prassi delle agenzie consolidate e con maggiore esperienza, onde evitare difficoltà legate alle assunzioni, agli appalti e alla disciplina finanziaria;

61.

osserva con soddisfazione che le agenzie di nuova costituzione partecipano alle riunioni della rete tre volte all’anno e che tali riunioni prevedono una condivisione delle migliori prassi; rileva inoltre che le agenzie di nuova costituzione sono invitate alle riunioni delle sottoreti istituite per esaminare questioni che richiedono conoscenze tecniche, in particolare la sottorete dei capi di amministrazione che si riunisce con la stessa frequenza della rete e tratta questioni concernenti la regolamentazione in materia di assunzioni, appalti e disciplina finanziaria;

62.

prende atto delle due visite di studio organizzate dall’ESMA che hanno avuto luogo presso l’Agenzia ferroviaria europea (ERA) nel 2011 e l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) nel 2012, in occasione delle quali il personale dell’ESMA ha avuto la possibilità di apprendere le migliori pratiche utilizzate dalle agenzie consolidate; constata lo sviluppo di contatti frequenti tra l’ESMA, l’EIOPA e l’EBA, attraverso la condivisione di esperienze, l’allineamento delle prassi e i benefici derivanti dalle sinergie;

63.

invita la rete a fungere da collegamento con la Commissione per esaminare le possibilità di organizzare iniziative di formazione comune per le agenzie, onde superare le difficoltà finanziarie individuate dalla Corte dei conti nel 2011;

Autorità europee di vigilanza

64.

osserva con preoccupazione che le disposizioni del regolamento finanziario non sono pienamente adeguate al regime di finanziamento delle autorità europee di vigilanza, giacché una quota compresa tra il 55 % e il 60 % del loro bilancio è finanziata mediante i contributi degli Stati membri e dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio; reputa che sia necessario individuare i meccanismi appropriati per garantire la sicurezza e la stabilità finanziaria delle autorità europee di vigilanza, che presentano rischi specifici per il carattere ibrido del loro finanziamento; ritiene che tale questione debba essere affrontata al più tardi nel corso della prossima revisione del regolamento finanziario per quanto riguarda le agenzie, e invita la Commissione a valutare la presente situazione e a riferirne all’autorità di discarico;

65.

sottolinea l’importanza di associare in modo adeguato il bilancio assegnato e i posti disponibili, da un lato, e le funzioni affidate alle autorità europee di vigilanza, dall’altro, dal momento che un’incongruenza può tradursi in uno squilibrio a livello di organico in ordine all’assunzione di personale nelle autorità europee di vigilanza, da un lato, e alla partecipazione di esperti nazionali, dall’altro; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione abbia modificato le tabelle degli organici proposte dalle agenzie europee di vigilanza senza una chiara indicazione; esorta la Commissione a essere pienamente trasparente su questa e altre questioni;

66.

prende atto, a tale proposito, delle preoccupazioni espresse nelle conclusioni preliminari della valutazione del settore finanziario dell’FMI del dicembre 2012 sull’Unione, in cui figura la raccomandazione di aumentare le risorse e le competenze delle autorità europee di vigilanza, affinché possano rispettare appieno i rispettivi mandati, rafforzando nel contempo la loro indipendenza operativa;

Parità di genere

67.

sottolinea l’importanza di porre in essere politiche intese a garantire l’adeguata rappresentanza di donne e uomini negli organi direttivi delle agenzie; esorta la rete a introdurre e promuovere in proposito orientamenti generali di migliori prassi, anche se i regolamenti istitutivi delle agenzie non prevedono indicazioni specifiche; invita i direttori esecutivi delle agenzie, nella misura in cui detengono pieni poteri gestionali per quanto riguarda il personale, a garantire la parità di genere sia a livello di organico delle agenzie che tra le persone che occupano posizioni di responsabilità;

68.

rileva con preoccupazione lo scarso numero di donne che ricoprono la posizione di direttore esecutivo delle agenzie; invita i consigli di amministrazione delle agenzie e la Commissione, dato che, nella maggior parte delle agenzie, la nomina dei direttori è di competenza del consiglio di amministrazione sulla base di una lista di preselezione presentata dalla Commissione, a rispettare i principi dell’uguaglianza di genere e a tenere conto della strategia lanciata dalla Commissione nel 2010 per migliorare l’equilibrio fra i generi nei posti di responsabilità; esprime preoccupazione per il fatto che né l’orientamento comune né la tabella di marcia annoverano le politiche di uguaglianza di genere fra gli obiettivi e sollecita la Commissione a elaborare proposte specifiche per porre rimedio a tale questione;

69.

osserva che spetta agli Stati membri scegliere i propri rappresentanti presso i consigli di amministrazione delle agenzie; invita gli Stati membri a tenere conto dei principi della parità di genere nella nomina dei loro rappresentanti presso tali organi ed esorta i direttori esecutivi a sensibilizzare i membri dei consigli di amministrazione su questo tema in caso di nomina dei presidenti e dei vicepresidenti; rileva con soddisfazione che il presidente del consiglio direttivo di due delle attuali agenzie della troika è una donna;

Sistemi informatici complessi

70.

sottolinea la necessità delle agenzie, nonché della Commissione, di coordinare e condividere le migliori prassi ed esperienze al fine di superare le sfide tecniche e gestionali poste da sistemi informatici (TI) complessi che hanno il compito di operare a livello di Unione; è sorpreso del fatto che la Commissione percepisca onorari dalle agenzie per l’utilizzo dei suoi sistemi informatici, e che tali onorari non siano stabiliti in relazione a parametri oggettivi quali le dimensioni delle agenzie; invita la Commissione, qualora tali onorari fossero inevitabili, a modularli in base alle dimensioni e alle capacità finanziarie delle agenzie, dato che rappresentano un onere considerevole per le agenzie di minori dimensioni;

71.

richiama l’attenzione della Commissione sulle difficoltà incontrate dalle agenzie in ordine ai sistemi informatici complessi come la contabilità per competenza (ABAC) e SYSPER2, a causa del fatto che tali sistemi sono concepiti per rispondere alle esigenze della Commissione, piuttosto che a quelle delle agenzie; accoglie con favore le azioni delle sottoreti preposte ad affrontare le conseguenze di tale problema, in particolare, la rete delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione delle agenzie dell’Unione (questioni informatiche) e la sottorete dei capi di amministrazione (ABAC e SYSPER2) e invita la Commissione a cooperare più intensamente con le agenzie su tale questione;

72.

propone di offrire alle agenzie la possibilità di utilizzare il software per le risorse umane o qualsiasi altro tipo di software della Commissione, anziché dovere acquistare un proprio software costoso;

73.

suggerisce che, a partire dal prossimo esercizio e al fine di facilitare il compito dell’autorità di discarico per quanto concerne le agenzie, e in considerazione del vasto numero di agenzie e della crescente complessità della loro attività nonché delle informazioni che da tale attività provengono, il Parlamento valuti se procedere, in sede di esame e preparazione del suo parere su un agenzia, a una riconfigurazione che consenta la nomina di vari relatori, come è già avvenuto quest’anno per altre istituzioni;

74.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alle agenzie soggette alla presente procedura di discarico, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

(1)   GU L 286 del 17.10.2012, pag. 388.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)   GU C 368 del 16.12.2011.

(6)   GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 62.

(7)   GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 121.

(8)  A tal riguardo, si veda l’azione 53 della tabella di marcia sul seguito dell’approccio comune sulle agenzie decentrate dell’Unione europea.

(9)  Cfr. la tabella di marcia sul seguito da dare alla strategia comune sugli organismi decentrati dell’UE, azione 33.

(10)  Cfr. la tabella di marcia sul seguito da dare alla strategia comune sugli organismi decentrati dell’UE, azioni 34 e 35.