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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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7.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/1 |
Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare entrerà in vigore il 1o dicembre 2014, essendo stata espletata il 15 ottobre 2014 la procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo.
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7.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/1 |
Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea entrerà in vigore il 1o dicembre 2014, essendo stata espletata il 15 ottobre 2014 la procedura prevista all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo.
REGOLAMENTI
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7.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1198/2014 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2014
che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 5 bis, paragrafo 1, l'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (CE) n. 1217/2009 per renderlo conforme alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico risultante da tale allineamento, è opportuno adottare alcune norme mediante atti delegati e atti di esecuzione. Le nuove norme dovrebbero sostituire le norme vigenti stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009. È dunque opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1242/2008 (3) e (UE) n. 1291/2009 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione (5). |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1217/2009 conferisce alla Commissione il potere di adottare regolamenti delegati che stabiliscono le norme relative ai dati per la rilevazione dei redditi e per l'analisi della situazione economica delle aziende agricole. L'atto delegato dovrebbe in particolare stabilire le regole per la fissazione dei valori soglia che delimitano il campo di osservazione, per l'elaborazione dei piani di selezione delle aziende, per la fissazione del periodo di riferimento della produzione standard, per la determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e per la determinazione dei principali gruppi di dati da rilevare sulle schede aziendali, nonché le regole generali da seguire al riguardo. |
|
(3) |
I valori soglia che delimitano il campo di osservazione dovrebbero consentire risultati rappresentativi del campo di osservazione che si vuole ottenere. I valori soglia dovrebbero ottimizzare il rapporto costo/benefici ed essere determinati con l'obiettivo di includere nel campo di osservazione le aziende che rappresentano la maggiore porzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato. |
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(4) |
Il piano di selezione dovrebbe includere un numero minimo di elementi che dimostrino come viene selezionato un campione rappresentativo, consentendo in tal modo all'indagine di conseguire gli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola. |
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(5) |
Le produzioni standard sono basate su dati medi rilevati nel corso di un determinato periodo di riferimento. Il loro valore dovrebbe essere attualizzato periodicamente per tener conto dell'evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità. La frequenza dell'attualizzazione dovrebbe essere connessa agli anni in cui vengono eseguite le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione. |
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(6) |
È necessario che le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali siano strutturate in modo da permettere la costituzione di gruppi omogenei di aziende con un grado maggiore o minore di aggregazione e il raffronto della situazione dei gruppi di aziende. |
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(7) |
I dati riportati nelle schede aziendali dovrebbero permettere di ottenere un quadro delle aziende contabili per quanto riguarda i fattori di produzione, di valutare il livello di reddito agricolo e di rispecchiare la realtà tecnica, economica e sociale dell'azienda agricola interessata. A tal fine occorre determinare i principali gruppi di dati contabili da raccogliere e le norme generali relative alla raccolta dei dati. |
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(8) |
Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio 2015 per la rete di informazione contabile agricola e a decorrere dall'indagine 2016 per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009 ai fini della rilevazione annua dei redditi e di un'analisi del funzionamento economico delle aziende agricole mediante la rete d'informazione contabile agricola dell'Unione. Tali norme riguardano:
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a) |
la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009; |
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b) |
il piano di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009; |
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c) |
il «periodo di riferimento» di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009; |
|
d) |
le classi di orientamento tecnico-economico di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009; |
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e) |
la raccolta di dati contabili di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009. |
Articolo 2
Soglia
La soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009 garantisce che il campo di osservazione dell'indagine rappresenti la maggiore proporzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato.
Articolo 3
Piano di selezione
Il piano di selezione delle aziende contabili, redatto da ciascuno Stato membro secondo quanto previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, include elementi atti a garantire l'ottenimento di un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione. Nello specifico, il piano deve:
|
a) |
essere basato sulle fonti statistiche di riferimento più recenti; |
|
b) |
spiegare le modalità di stratificazione del campo di osservazione conformemente alle circoscrizioni elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, nonché alle classi di orientamento tecnico-economico e alle classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009; |
|
c) |
fornire una ripartizione delle aziende nel campo di osservazione per classi di orientamento tecnico-economico e classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, corrispondente almeno alle tipologie principali; |
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d) |
indicare i metodi statistici per la determinazione della percentuale di selezione adottata per ciascuno strato, le procedure di selezione delle aziende contabili e il numero di aziende contabili da selezionare per strato. |
Articolo 4
Periodo di riferimento della produzione standard
Ai fini del calcolo delle produzioni standard per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione per l'anno N, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, il periodo di riferimento comprende i cinque anni consecutivi dall'anno N-5 all'anno N-1.
Le produzioni standard sono determinate utilizzando i dati di base medi calcolati per il periodo di riferimento di cui al primo comma e comunemente denominati «produzioni standard N-3». Tali «produzioni standard N-3» sono attualizzate per tener conto dell'evoluzione economica almeno ogni volta che viene effettuata un'indagine sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.
Articolo 5
Classi di orientamento tecnico-economico generali e principali
Le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e la corrispondenza tra di loro, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 6
Scheda aziendale
I gruppi principali di dati contabili da raccogliere e le norme generali per la raccolta dei dati, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, figurano nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 7
Abrogazioni
Il regolamento (CE) n. 1242/2008, il regolamento (UE) n. 1291/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2015.
Tuttavia, per la rete di informazione contabile agricola, i regolamenti di cui al primo comma continuano ad applicarsi agli esercizi anteriori all'esercizio contabile 2015.
Il regolamento (CE) n. 1242/2008 continua ad applicarsi per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione fino all'indagine 2013.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'esercizio 2015 per la rete di informazione contabile agricola e a decorrere dall'indagine 2016 per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.
(2) Regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 340 del 17.12.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione, del 30 aprile 2012, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende (GU L 127 del 15.5.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
Classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e rispettive corrispondenze
|
Orientamento tecnico-economico generale |
Descrizione |
Orientamento tecnico-economico principale |
Descrizione |
|
1. |
Aziende specializzate nei seminativi |
15. |
Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose |
|
16. |
Aziende specializzate in altre colture |
||
|
2. |
Aziende specializzate in ortofloricoltura |
21. |
Aziende specializzate in ortofloricoltura di serra |
|
22. |
Aziende specializzate in ortofloricoltura all'aperto |
||
|
23. |
Aziende specializzate in altri tipi di ortofloricoltura |
||
|
3. |
Aziende specializzate nelle colture permanenti |
35. |
Aziende specializzate in viticoltura |
|
36. |
Aziende specializzate in frutticoltura e agrumicoltura |
||
|
37. |
Aziende specializzate in olivicoltura |
||
|
38. |
Aziende con diverse combinazioni di colture permanenti |
||
|
4. |
Aziende specializzate in erbivori |
45. |
Aziende bovine specializzate — orientamento latte |
|
46. |
Aziende bovine specializzate — orientamento allevamento e ingrasso |
||
|
47. |
Aziende bovine — latte, allevamento e ingrasso combinati |
||
|
48. |
Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori |
||
|
5. |
Aziende specializzate in granivori |
51. |
Aziende suinicole specializzate |
|
52. |
Aziende specializzate in pollame |
||
|
53. |
Aziende con vari granivori combinati |
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|
6. |
Aziende di policoltura |
61. |
Aziende di policoltura |
|
7. |
Aziende con poliallevamento |
73. |
Aziende con poliallevamento ad orientamento erbivori |
|
74. |
Aziende con poliallevamento ad orientamento granivori |
||
|
8. |
Aziende miste (colture — allevamento) |
83. |
Aziende miste seminativi ed erbivori |
|
84. |
Aziende con colture diverse e allevamenti misti |
||
|
9. |
Aziende non classificate |
90. |
Aziende non classificate |
ALLEGATO II
Scheda aziendale — principali gruppi di dati contabili da raccogliere
|
— |
Informazioni generali sull'azienda, quali dati relativi all'ubicazione, allo status, al tipo e alla classificazione. |
|
— |
Tipo di occupazione: dati sintetici relativi ai tipi di conduzione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda. |
|
— |
Manodopera: i dati che caratterizzano l'organizzazione del lavoro, come il numero di persone che lavorano nell'azienda, l'orario di lavoro e il tipo di contratto. |
|
— |
Attivo patrimoniale: i dati che descrivono gli attivi dell'azienda, suddivisi per categorie, utilizzati per il suo funzionamento nel corso dell'esercizio contabile. |
|
— |
Quote e altri diritti: i dati relativi alle quote e ad altri diritti connessi al funzionamento dell'azienda nel corso dell'esercizio contabile. |
|
— |
Passivo patrimoniale: i dati relativi alle passività dell'azienda nel corso dell'esercizio contabile. |
|
— |
Imposta sul valore aggiunto: i dati relativi all'applicazione dei sistemi di imposta sul valore aggiunto (IVA) all'azienda. |
|
— |
Fattori di produzione: i dati relativi ai fattori di produzione utilizzati per il funzionamento dell'azienda, come costi specifici e generali, per ottenere la sua produzione nel corso dell'esercizio contabile. |
|
— |
Produzioni vegetali: i dati relativi alla produzione e all'uso delle coltivazioni nell'azienda. |
|
— |
Produzione zootecnica: i dati relativi alla produzione e all'uso di animali nell'azienda. |
|
— |
Prodotti e servizi connessi agli animali: i dati relativi alla produzione e all'uso di prodotti e servizi connessi agli animali nell'azienda. |
|
— |
Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda: i dati relativi a tutte le attività diverse dal lavoro agricolo direttamente collegate all'azienda e che hanno un'incidenza economica sulla stessa, e nell'ambito delle quali sono utilizzate le risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, prodotti agricoli ecc.) o i prodotti dell'azienda. |
|
— |
Sovvenzioni: i dati che descrivono nel dettaglio le sovvenzioni ricevute dall'azienda nel corso dell'esercizio contabile. |
Scheda aziendale — norme generali per la raccolta dei dati
|
a) |
L'esercizio contabile di dodici mesi consecutivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 si chiude nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 30 giugno. |
|
b) |
I dati della scheda aziendale devono provenire da una contabilità che comporta registrazioni sistematiche e regolari nel corso dell'esercizio contabile. |
|
c) |
I dati della scheda aziendale devono essere indicati in valori finanziari, in euro o in unità monetarie nazionali, in misure fisiche di peso, volume, superficie, in numeri nonché in altre unità o indicazioni corrispondenti. |
|
d) |
I dati contabili sono espressi in valore monetario, IVA esclusa. |
|
e) |
I dati contabili in valore monetario sono espressi al netto di premi e sovvenzioni, che vengono registrati separatamente. Per premio e sovvenzione si intende qualsiasi aiuto diretto concesso con fondi pubblici e che abbia dato luogo a un'entrata specifica. |
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7.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1199/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pemento de Mougán (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pemento de Mougán» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pemento de Mougán» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Pemento de Mougán» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 198 del 27.6.2014, pag. 39.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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7.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1200/2014 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
54,3 |
|
MA |
79,8 |
|
|
MK |
65,0 |
|
|
ZZ |
66,4 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
78,9 |
|
JO |
193,6 |
|
|
MK |
74,3 |
|
|
TR |
129,4 |
|
|
ZZ |
119,1 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
60,4 |
|
TR |
118,7 |
|
|
ZZ |
89,6 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
121,8 |
|
TR |
61,9 |
|
|
ZZ |
91,9 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
TR |
66,9 |
|
ZZ |
66,9 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
78,7 |
|
MA |
52,7 |
|
|
TR |
91,4 |
|
|
ZZ |
74,3 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
315,5 |
|
LB |
284,9 |
|
|
PE |
348,3 |
|
|
TR |
138,3 |
|
|
US |
400,6 |
|
|
ZA |
133,6 |
|
|
ZZ |
270,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
153,3 |
|
BA |
46,1 |
|
|
BR |
51,7 |
|
|
CA |
88,6 |
|
|
CL |
86,8 |
|
|
CN |
68,5 |
|
|
NZ |
136,2 |
|
|
US |
193,3 |
|
|
ZA |
160,7 |
|
|
ZZ |
109,5 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
118,3 |
|
ZA |
57,4 |
|
|
ZZ |
87,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
Rettifiche
|
7.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/11 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286 del 31 ottobre 2009 )
Pagina 38, articolo 3
|
a) |
paragrafo 2 |
Anziché:
«2. In deroga al paragrafo 1:
|
a) |
l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali; |
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b) |
l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non sono tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali. |
L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.»
leggi:
«2. In deroga al paragrafo 1:
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a) |
l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non devono essere tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali; |
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b) |
l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non devono essere tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali. |
L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.»
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b) |
paragrafo 3 |
Anziché:
«3. La Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.»
leggi:
«3. La Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.»
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7.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/12 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290 del 20 ottobre 2012 )
Pagina 5, articolo 60 bis, primo comma, prima frase
Anziché:
«Lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica ai soggetti passivi che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE l'obbligo di presentare tale dichiarazione.»;
leggi:
«Lo Stato membro di identificazione ricorda per via elettronica ai soggetti passivi che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE l'obbligo di presentare tale dichiarazione.».
Pagina 6, articolo 63 bis, primo comma
Anziché:
«Se un soggetto passivo ha presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica al soggetto passivo l'importo dell'IVA ancora da versare il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente all'articolo 367 o all'articolo 369 decies della direttiva 2006/112/CE.»
leggi:
«Se un soggetto passivo ha presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione ricorda per via elettronica al soggetto passivo l'importo dell'IVA ancora da versare il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente all'articolo 367 o all'articolo 369 decies della direttiva 2006/112/CE.»