ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
4.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/1 |
DECISIONE (UE) 2018/948 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2018
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della decisione (UE) 2018/398 del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 («accordo») è stato firmato dalla Commissione il 2 marzo 2018, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(2) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. |
(3) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(5) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente accordo e non ritardare l'approvazione e attuazione del programma nazionale, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(6) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell'Unione (5).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo (6).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018
Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV
(1) Approvazione del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2018/398 del Consiglio, del 12 giugno 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) L'accordo è stato pubblicato nella GU L 72 del 15.3.2018 unitamente alla decisione relativa alla firma.
(6) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
REGOLAMENTI
4.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/949 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. |
(2) |
Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, approvato con la decisione del Consiglio (UE) 2017/2307 (3), l'Unione e il Cile accettano l'importazione nel loro territorio, e l'immissione nel mercato come prodotti biologici, dei prodotti elencati in un allegato dell'accordo, a condizione che tali prodotti siano conformi alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti. L'allegato I dell'accordo si applica ai prodotti biologici del Cile di cui l'Unione riconosce l'equivalenza. A fini di chiarezza il Cile dovrebbe essere inserito nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(3) |
In base alle informazioni fornite dalla Costa Rica, l'autorità competente di tale paese ha aggiunto un nuovo organismo di controllo, ossia «Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.», all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Costa Rica. |
(4) |
In base alle informazioni fornite dalla Svizzera, i nomi degli organismi di controllo «Institut für Marktökologie (IMO)» e «ProCert Safety AG» sono stati modificati rispettivamente in «IMOswiss AG» e «ProCert AG». |
(5) |
In base alle informazioni fornite dalla Tunisia, il nome dell'autorità competente di tale paese è cambiato. La Tunisia ha inoltre informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto un organismo di controllo, ossia «CERES GmbH», all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Tunisia e che il nome dell'organismo di controllo «Ecocert SA en Tunisie» è modificato in «Ecocert SA». Il riconoscimento dell'organismo di controllo «Suolo e Salute» è stato revocato. Infine sono stati assegnati nuovi numeri di codice agli organismi di controllo «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» e «Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)». |
(6) |
In base alle informazioni fornite dalla Corea del Sud, sono stati comunicati nuovi indirizzi Internet per «OCK» e «Neo environmentally-friendly». Il riconoscimento dell'organismo di controllo «Ecocert» è stato revocato. Infine l'autorità competente sudcoreana ha riconosciuto altri quattro organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Ecolivestock Association», «Association for Agricultural Products Quality Evaluation», «University Industry Liaison office of CNU» e «Eco Agriculture Institute Inc.». |
(7) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. |
(8) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agreco R.F. Göderz GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Agreco R.F. Göderz GmbH» per la categoria di prodotti B in relazione a tutti i paesi terzi per cui è stato riconosciuto per le altre categorie di prodotti e di estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D a Capo Verde, Figi, Iran, Cambogia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Isole Salomone, El Salvador, Tonga e Samoa, e per i prodotti della categoria A in relazione a Messico e Uruguay. |
(9) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Bioagricert S.r.l.» per la categoria di prodotti D in relazione all'Indonesia. |
(10) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biocert International Pvt Ltd» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. In base alle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Biocert International Pvt Ltd» per le categorie di prodotti D ed E in relazione all'India e per le categorie di prodotti A e D in relazione allo Sri Lanka. |
(11) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Nuova Caledonia, per la categoria di prodotti B all'Armenia e per la categoria di prodotti E al Togo. |
(12) |
«Ecoglobe» ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo e il proprio indirizzo Internet. |
(13) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ekoagros» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il riconoscimento per la Russia alle categorie di prodotti A e D. |
(14) |
«NASAA Certified Organic Pty Ltd» ha informato la Commissione di aver modificato il suo indirizzo Internet. |
(15) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «OneCert International PVT Ltd.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Benin, Indonesia, Nigeria, Filippine e Togo. |
(16) |
«Organic Certifiers» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(17) |
«ORSER» ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo. |
(18) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Q-check» di essere inserito nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. In base alle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Q-Check» per le categorie di prodotti A e D in relazione ad Albania, Egitto, Giordania, Kosovo, Libano, Perù, Arabia Saudita, Serbia, Turchia e Emirati arabi uniti. |
(19) |
«Quality Partner» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in Indonesia, l'unico paese terzo per cui era riconosciuto. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(20) |
«Soil Association Certification Limited» ha informato la Commissione che intende cessare l'attività di certificazione in Egitto e in Iran. Di conseguenza tali paesi non dovrebbero più essere compresi nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(21) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Valsts SIA» Sertifikācijas un testēšanas centrs«» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A alla Bielorussia e per le categorie di prodotti A e B all'Uzbekistan. |
(22) |
A seguito dell'inclusione del Cile nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, gli organismi di controllo pertinenti finora riconosciuti per l'importazione di prodotti delle categorie A, D o F dal Cile dovrebbero continuare a essere riconosciuti in relazione al Cile per tali categorie di prodotti, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo commerciale. |
(23) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
dopo il testo relativo al Canada è inserito il nuovo testo seguente: «CILE
|
2) |
nel testo relativo alla Costa Rica, al punto 5, è aggiunta la seguente riga corrispondente al numero di codice CR-BIO-007:
|
3) |
nel testo relativo alla Svizzera, al punto 5, le righe corrispondenti ai numeri di codice CH-BIO-004 e CH-BIO-038 sono sostituite dalle seguenti:
|
4) |
nel testo relativo alla Tunisia, i punti 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:
|
5) |
nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:
|
ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
nel testo relativo a «A CERT European Organization for Certification S.A.», il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
2) |
nel testo relativo ad «Agreco R.F. Göderz GmbH», il punto 3 è modificato come segue:
|
3) |
nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l», al punto 3, nella riga riguardante l'Indonesia è aggiunta una crocetta nella colonna D; |
4) |
dopo il testo relativo a «BIOcert Indonesia» è inserito il nuovo testo seguente: « “ Biocert International Pvt Ltd ”
|
5) |
nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
6) |
nel testo relativo a «Ecocert SA» il punto 3 è così modificato:
|
7) |
nel testo relativo a «Ecoglobe», i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
|
8) |
nel testo relativo a «Ekoagros», al punto 3, nella riga riguardante la Russia è aggiunta una crocetta nelle colonne B e D; |
9) |
nel testo relativo a «IMOcert Latinoamérica Ltda», il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
10) |
nel testo relativo a «LACON GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
11) |
nel testo relativo a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
12) |
nel testo relativo a «OneCert International PVT Ltd», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:
|
13) |
nel testo relativo a «Oregon Tilth», il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
14) |
il testo relativo a «Organic Certifiers» è soppresso; |
15) |
nel testo relativo a «ORSER», il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
16) |
dopo il testo relativo a «Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd» è inserito il nuovo testo seguente: « “ Q-check ”
|
17) |
il testo relativo a «Quality Partner» è soppresso; |
18) |
nel testo relativo a «Soil Association Certification Limited», al punto 3, le righe relative all'Egitto e all'Iran sono soppresse; |
19) |
nel testo relativo a «Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” », al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:
|
DECISIONI
4.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/950 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2018
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2018) 4321]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. |
(2) |
Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata il 7 novembre 2017 (5). |
(3) |
Nel giugno 2018 sono stati rilevati 139 focolai di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Tulcea in Romania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e III di tale allegato. |
(4) |
Nel giugno 2018 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici nel distretto di Satu Mare in Romania, già colpito dal focolaio di peste suina africana nei suini domestici. Tali focolai di peste suina africana nei cinghiali selvatici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I, II e III di tale allegato. |
(5) |
Nel giugno 2018 sono stati rilevati numerosi focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle regioni di Radviliskis, Lazdijai, Raseiniai, Jubarkas, Kediainiai, Mažeikiai e Joniškis in Lituania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nelle stesse zone della Lituania determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato. |
(6) |
Nel giugno 2018 sono stati rilevati tre focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle regioni di Wlodawsik, Bialski e Braniewski in Polonia. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nelle stesse zone della Polonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato. |
(7) |
Nel giugno 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nella regione di Jelgava in Lettonia. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Lettonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lettonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato. |
(8) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania, Lettonia, Lituania e Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) EFSA Journal 2015; 13(7):4163; EFSA Journal 2017; 15(3):4732; EFSA Journal 2017; 15(11):5068.
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
— |
okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Aizputes novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
7. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Bihor county, |
— |
Cluj county, |
— |
Maramureș county, |
— |
Galați county, |
— |
Vrancea county, |
— |
Brăila county, |
— |
Buzău county, |
— |
Ialomița county, |
— |
Călărași county, |
— |
Constanța county. |
PARTE II
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9 |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto, Papilės seniūnijos, |
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto, Jurbarkų, seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos, |
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
7. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Sălaj county. |
PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts, |
— |
Ozolnieku novada Salgales pagasts, |
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė. |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Satu Mare county, |
— |
Tulcea county. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
RACCOMANDAZIONI
4.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/28 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/951 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2018
sulle norme riguardanti gli organismi per la parità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne. |
(2) |
L'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che nelle sue azioni l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. |
(3) |
L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'articolo 23 della Carta sancisce il diritto alla parità fra donne e uomini in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Ai sensi dell'articolo 26 della Carta l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Inoltre, l'articolo 20 della Carta sancisce l'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge. |
(4) |
L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che, fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. A norma dell'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. |
(5) |
Sulla base di queste disposizioni sono state adottate numerose direttive che sanciscono il divieto di discriminazione in settori specifici. |
(6) |
La direttiva 2000/43/CE del Consiglio (1) vieta le discriminazioni dirette e indirette fondate sulla razza o sull'origine etnica, comprese le molestie. La direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione; b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione; d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni; e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; f) alle prestazioni sociali; g) all'istruzione; h) all'accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e alla loro fornitura, incluso l'alloggio. |
(7) |
La direttiva 2000/78/CE del Consiglio (2) vieta le discriminazioni dirette o indirette, comprese le molestie, fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali per quanto concerne l'occupazione e la formazione professionale. La direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, in relazione alle lettera da a) a d) del precedente considerando. |
(8) |
La direttiva 2004/113/CE del Consiglio (3) vieta le discriminazioni dirette e indirette fondate sul sesso, comprese le molestie e le molestie sessuali, per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. |
(9) |
La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sulla parità tra uomini e donne, vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso, comprese le molestie e le molestie sessuali, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e i regimi professionali di sicurezza sociale. |
(10) |
La direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) vieta le discriminazioni dirette e indirette, comprese le molestie e le molestie sessuali, fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma. Nell'ambito di applicazione della direttiva rientrano tutti i tipi di discriminazione, con espressa menzione della protezione sociale e delle prestazioni di maternità. |
(11) |
Gli Stati membri hanno recepito tutte le summenzionate direttive (di seguito le «direttive sulla parità»). Le direttive sulla parità, ad eccezione della direttiva 2000/78/CE, prevedono che gli Stati membri istituiscano uno o più organismi per la promozione (inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno) della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nella rispettiva direttiva (di seguito «organismi per la parità»). Tutti gli Stati membri hanno pertanto istituito organismi per la parità. |
(12) |
La presente raccomandazione si applica agli organismi per la parità istituiti a norma delle direttive sulla parità. |
(13) |
Le direttive sulla parità che prevedono l'istituzione di tali organismi impongono agli Stati membri di provvedere affinché questi organismi abbiano competenza, tra l'altro, a fornire assistenza indipendente alle vittime, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione. |
(14) |
Inoltre, il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (6). Nell'ambito di applicazione della proposta rientrano: a) la protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; b) le prestazioni sociali; c) l'istruzione; h) l'accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e la loro fornitura, incluso l'alloggio. A norma della direttiva proposta, gli Stati membri sono tenuti a designare uno o più organismi per la parità competenti anche per questi settori, che possono essere gli stessi organismi già istituiti in applicazione delle direttive sulla parità. Anche se la proposta non è stata ancora adottata, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a designare organismi per la parità competenti anche per questi ambiti, dato che l'esperienza dimostra che la designazione di tali organismi rafforza la protezione dalle discriminazioni. |
(15) |
Inoltre, le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE impongono agli Stati membri di assicurare che tra i compiti degli organismi per la parità rientri anche lo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi europei. |
(16) |
In un certo numero di Stati membri il mandato degli organismi per la parità ricomprende anche i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio. Si tratta di un elemento importante, in particolare per quanto riguarda l'attuazione efficace della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio (7) sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che stabilisce norme minime in materia di punibilità, azione penale e sanzioni per i reati di odio razziale e di incitamento all'odio. |
(17) |
Oltre a istituire organismi per la parità, nel rispetto dell'obbligo imposto dalle direttive sulla parità, la maggior parte degli Stati membri ha esteso il mandato dei propri organismi in modo da ricomprendervi le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in materia di occupazione e condizioni di lavoro, accesso a beni e servizi e loro fornitura, istruzione, protezione sociale e benefici sociali, coprendo in tal modo sia l'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE che altri settori. |
(18) |
Il testo delle direttive sulla parità concede un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri in merito alla struttura e al funzionamento degli organismi per la parità, il che si è tradotto in differenze significative tra gli organismi per la parità istituiti negli Stati membri in termini di mandato, competenze, risorse, struttura e funzionamento operativo. A volte questa situazione determina a sua volta un accesso insoddisfacente alla protezione per i cittadini, protezione che è ineguale da uno Stato membro all'altro (8). |
(19) |
Alcuni Stati membri hanno istituito più di un organismo per la parità, il che richiede la creazione di chiari meccanismi di coordinamento e di cooperazione. |
(20) |
In alcuni Stati membri il mandato degli organismi per la parità esistenti è stato esteso agli ambiti più svariati, senza un adeguato aumento delle risorse. Alcuni organismi per la parità hanno persino subito significative riduzioni di bilancio, il che può portare ad una riduzione della capacità di svolgere le funzioni loro assegnate (9). |
(21) |
Alcuni studi hanno evidenziato casi di organismi per la parità privi di indipendenza e che non riescono ad operare con efficacia, ad esempio a causa di pressioni esterne o dell'insufficienza di personale (10). |
(22) |
In pratica, l'indipendenza potrebbe essere compromessa in particolare quando l'organismo per la parità è istituito nell'ambito di un ministero, che prende istruzioni direttamente dal governo. |
(23) |
Gli organismi per la parità non dovrebbero concentrarsi in modo sproporzionato su alcuni compiti a scapito di altri (11). |
(24) |
Per aiutare i gruppi o gli individui discriminati a esercitare i loro diritti, gli organismi per la parità dovrebbero inoltre farsi conoscere al grande pubblico e informarlo sulle norme antidiscriminazione in vigore e sulle modalità per chiedere riparazione. A tal fine, tutti dovrebbero avere facile accesso agli organismi per la parità, sia fisicamente che in rete. Anche la presentazione delle denunce dovrebbe essere facilitata grazie a procedure semplici e gratuite e che tutelino la riservatezza. |
(25) |
Per consentire agli organismi per la parità di funzionare correttamente e uniformemente in tutta l'Unione, è opportuno raccomandare agli Stati membri norme riguardanti gli organismi per la parità. |
(26) |
La necessità di norme riguardanti gli organismi per la parità è stata ribadita nella relazione congiunta del 2014 sull'applicazione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE (12), nella relazione del 2015 sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE (13), oltre che nella relazione di valutazione della raccomandazione 2014 sulla trasparenza retributiva e nel piano d'azione dell'UE per il 2017-2019 «Affrontare il problema del divario retributivo di genere» (14). Anche il Parlamento europeo, in una risoluzione del 2015 (15), ha sollecitato l'emanazione di norme riguardanti gli organismi per la parità. |
(27) |
Norme riguardanti gli organismi per la parità e le istituzioni per i diritti umani sono già state adottate dalle Nazioni Unite (16), dalla European Network of Equality Bodies (rete europea degli organismi per la parità) (17) e dal Consiglio d'Europa (18). |
(28) |
La presente raccomandazione è rivolta agli Stati membri. Essa intende contribuire a colmare il divario normativo in materia di organismi per la parità in Europa. |
(29) |
La raccomandazione fissa norme in materia di mandato, indipendenza, efficacia, accessibilità e coordinamento degli organismi per la parità e sull'accesso a tali organismi, allo scopo di assicurare che detti organismi possano svolgere efficacemente i loro compiti. |
(30) |
La presente raccomandazione mette in pratica l'impegno assunto dalla Commissione di incoraggiare e aiutare gli Stati membri a migliorare la loro capacità di attuare la normativa dell'Unione e di fornire strumenti di ricorso per assicurare che i singoli e i gruppi tutelati dal diritto dell'Unione che sono vittime di discriminazione possano godere pienamente dei loro diritti, in linea con la comunicazione «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» (19). Organismi per la parità indipendenti hanno un ruolo fondamentale nell'attuazione efficace della normativa dell'Unione e nella sua applicazione completa e uniforme. Gli organismi per la parità sono istituzioni preziose anche per lo sviluppo duraturo di società democratiche eque e inclusive. |
(31) |
Nei settori di competenza dell'Unione le norme riguardanti gli organismi per la parità devono anche soddisfare i requisiti di accessibilità sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La convenzione, che è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio (20), è parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'UE e prevalere sul diritto derivato dell'UE. |
(32) |
Le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE e 2006/54/CE impongono agli Stati membri l'obbligo di comunicare tutte le informazioni disponibili sull'applicazione delle direttive medesime, in modo che la Commissione possa redigere una relazione di valutazione delle misure da essi adottate a norma delle direttive. La comunicazione deve essere effettuata secondo scadenze prefissate (21), per consentire alla Commissione di adottare e pubblicare la relazione. La trasmissione in detta comunicazione anche delle informazioni sull'osservanza da parte degli Stati membri della presente raccomandazione dovrebbe consentire una valutazione dell'impatto della raccomandazione medesima. |
(33) |
A livello dell'Unione, la presente raccomandazione fa salvi i principi del diritto processuale nazionale e le tradizioni giuridiche degli Stati membri. Essa non comporta un ampliamento delle competenze dell'Unione quali definite dai trattati e dal diritto derivato dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
CAPO I
SCOPO E OGGETTO
(1) |
La presente raccomandazione ha lo scopo di stabilire misure che gli Stati membri possono applicare per contribuire ad accrescere l'indipendenza e l'efficacia degli organismi per la parità, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di garantire che i singoli e i gruppi che sono vittime di discriminazione possano godere pienamente dei loro diritti. |
(2) |
Tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli organismi per la parità possano svolgere le loro funzioni, definite nelle direttive 2000/43/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE, in modo indipendente ed efficace. |
CAPO II
MISURE RACCOMANDATE
1.1. Mandato degli organismi per la parità
1.1.1. Motivi di discriminazione e ambiti inclusi nel mandato degli organismi per la parità
(1) |
In aggiunta agli obblighi loro imposti dalle direttive 2000/43/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE per quanto riguarda la designazione degli organismi per la promozione della parità di trattamento (di seguito «organismi per la parità»), tutti gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di designare un organismo per la parità competente per le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE. |
(2) |
Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di estendere il mandato degli organismi per la parità, in modo da ricomprendervi, per tutti i motivi di discriminazione, gli ambiti dell'impiego e dell'occupazione, dell'accesso a beni e servizi e della loro fornitura, dell'istruzione, della protezione sociale e dei benefici sociali, compreso l'incitamento all'odio in relazione a detti motivi di discriminazione in detti ambiti. |
(3) |
Sia per gli organismi per la parità a mandato unico che per quelli che hanno mandati plurimi e/o si occupano di vari motivi di discriminazione, la struttura interna degli organismi dovrebbe assicurare che ciascuna parte del mandato e ciascun motivo di discriminazione riceva la dovuta attenzione. Questa dovrebbe essere proporzionata all'impatto del motivo di discriminazione e le risorse dovrebbero essere adeguatamente ripartite. |
1.1.2. Funzioni rientranti nel mandato degli organismi per la parità
(1) |
Gli Stati membri dovrebbero tener conto dei seguenti aspetti legati alla prestazione dell'assistenza indipendente alle vittime: ricevere e gestire le denunce individuali o collettive; fornire consulenza giuridica alle vittime, anche dando seguito alle loro denunce; svolgere attività di mediazione e di conciliazione; rappresentare i denuncianti dinanzi all'organo giurisdizionale; agire in qualità di amicus curiae o di esperto, se necessario. |
(2) |
Gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione il fatto che l'assistenza indipendente alle vittime può includere la previsione della possibilità per gli organismi per la parità di agire in giudizio o di prestare assistenza nelle controversie, al fine di affrontare casi specifici di discriminazione strutturale e sistematica selezionati dagli organismi stessi in ragione della frequenza, della gravità o della necessità di chiarimenti giuridici. L'organismo potrebbe agire in giudizio in nome proprio o in nome delle vittime o delle organizzazioni che le rappresentano, in conformità del diritto processuale nazionale. |
(3) |
Gli Stati membri dovrebbero anche tenere in considerazione il fatto che l'assistenza alle vittime può comprendere l'emanazione di raccomandazioni o, se permesso dalla normativa nazionale, l'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti su casi individuali o collettivi di discriminazione, nonché il seguito per assicurarne l'esecuzione. |
(4) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di raccogliere elementi di prova e informazioni pertinenti, in conformità del diritto nazionale. |
(5) |
Nei casi in cui gli organismi per la parità sono legittimati a prendere decisioni vincolanti, gli Stati membri dovrebbero attribuire loro anche il potere di imporre sanzioni adeguate, efficaci e proporzionate. |
(6) |
L'esercizio dei poteri conferiti agli organismi per la parità dovrebbe essere sottoposto ad adeguate garanzie, compresi, se del caso, il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo. In particolare, il diritto nazionale, qualora riconosca agli organismi per la parità il potere di adottare decisioni vincolanti, dovrebbe esplicitamente prevedere il diritto di impugnare giudizialmente tali decisioni. |
(7) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di effettuare inchieste indipendenti a intervalli regolari. L'ambito e la struttura delle inchieste dovrebbero assicurare la raccolta di una quantità sufficiente di solidi dati quantitativi e qualitativi sulle discriminazioni, che consentano l'analisi necessaria per trarre conclusioni basate sui fatti sulle principali sfide e sui modi per affrontarle. |
(8) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di pubblicare relazioni indipendenti a intervalli regolari e di presentarle alle istituzioni pubbliche interessate, compresi, se del caso, i governi e i parlamenti nazionali o regionali competenti. L'ambito delle relazioni dovrebbe essere sufficientemente ampio da consentire una valutazione generale della situazione riguardante le discriminazioni nello Stato membro per ciascuno dei motivi di discriminazione contemplati. |
(9) |
Per avere relazioni indipendenti di qualità elevata, gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di effettuare ricerche indipendenti, che potrebbero includere la raccolta di dati, in particolare sul numero di denunce per ogni motivo di discriminazione; sulla durata dei procedimenti amministrativi, dalla presentazione della denuncia alla chiusura del caso; sull'esito dei procedimenti amministrativi; sul numero, la durata e l'esito dei procedimenti giudiziari in cui sono coinvolti organismi per la parità. |
(10) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità pubbliche tengano conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni formulate dagli organismi per la parità su legislazione, politiche, procedure, programmi e prassi. Occorre assicurare che le autorità pubbliche informino gli organismi per la parità del modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni e rendano pubbliche queste informazioni. |
(11) |
Per promuovere la parità e la diversità, gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di contribuire alla prevenzione delle discriminazioni, in particolare mediante azioni di formazione, di informazione, di consulenza, di orientamento e di sostegno ai «portatori di diritti» soggetti a obblighi a norma delle direttive sulla parità, alle istituzioni e alle persone, e facendo conoscere al grande pubblico l'esistenza degli organismi stessi e informandolo sul contenuto delle vigenti norme antidiscriminazione e delle modalità per chiedere riparazione. |
(12) |
Allo stesso fine, gli Stati membri dovrebbero anche consentire agli organismi per la parità di promuovere il dibattito pubblico, di avere un dialogo costante con le autorità pubbliche, di comunicare con i gruppi discriminati e con i portatori di interesse e di promuovere le buone pratiche e le azioni positive. |
1.2. Indipendenza ed efficacia
1.2.1. Indipendenza
(1) |
Per garantire l'indipendenza degli organismi per la parità nello svolgimento dei compiti loro assegnati, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione elementi quali l'organizzazione di detti organismi, la loro collocazione nella generale struttura amministrativa, l'allocazione del loro bilancio, le procedure da essi seguite per la gestione delle risorse, con particolare riguardo alle procedure di assunzione e di licenziamento del personale, comprese le persone che ricoprono posizioni di responsabilità. Tali considerazioni dovrebbero fare salve le strutture organizzative nazionali peculiari degli Stati membri. |
(2) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i membri del personale degli organismi per la parità, comprese le persone che ricoprono posizioni di responsabilità e i membri del consiglio di amministrazione, non possano compiere azioni incompatibili con le funzioni svolte e che per tutta la durata del mandato non possano esercitare alcuna altra attività in conflitto, sia retribuita che non retribuita. |
1.2.2. Risorse
(1) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che ciascun organismo per la parità disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie, delle infrastrutture e dei locali necessari per svolgere i suoi compiti ed esercitare i suoi poteri in modo efficace. Le risorse assegnate agli organismi per la parità dovrebbero essere in linea con le competenze e i compiti attribuiti agli organismi. Le risorse possono essere considerate adeguate solo se consentono agli organismi per la parità di svolgere tutte le loro funzioni in modo efficace, in tempi ragionevoli ed entro i termini stabiliti dal diritto nazionale. |
(2) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli organismi per la parità dispongano di personale sufficiente e adeguatamente qualificato in termini di capacità, conoscenze ed esperienza per assolvere adeguatamente ed efficacemente ciascuna delle funzioni assegnate all'organismo. |
(3) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire che gli organismi per la parità possano monitorare efficacemente l'esecuzione delle decisioni da essi stessi adottate e delle decisioni adottate da istituzioni, da organi di arbitraggio e conciliazione e da organi giurisdizionali in relazione ai casi di discriminazione. A tal fine, gli organismi dovrebbero essere immediatamente informati di tali decisioni e delle misure adottate per la loro esecuzione. |
1.2.3. Presentazione di denunce, accesso e accessibilità
(1) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che sia possibile presentare denunce agli organismi per la parità sia oralmente che per iscritto che online, nella lingua scelta dal denunciante tra le lingue comunemente utilizzate nello Stato membro in cui è situato l'organismo. |
(2) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la procedura di presentazione delle denunce agli organismi per la parità sia semplice e gratuita. |
(3) |
Gli Stati membri dovrebbero prevedere l'obbligo a carico degli organismi per la parità di garantire la riservatezza dei testimoni e di quanti segnalano illeciti e, per quanto possibile, di coloro che denunciano discriminazioni. |
(4) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare a tutte le persone il facile accesso ai locali degli organismi per la parità, alle loro informazioni e comunicazioni, ivi comprese le tecnologie informatiche, e ai loro servizi e prodotti, quali documenti e materiale audiovisivo o riunioni ed eventi aperti o forniti al pubblico. Essi dovrebbero in particolare essere accessibili per le persone con disabilità, per le quali dovrebbero inoltre essere garantiti accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per garantire alle persone con disabilità l'accesso agli organismi su base di parità con gli altri. |
(5) |
Se necessario per ragioni geografiche o di altro tipo, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di consentire agli organismi per la parità di istituire uffici locali e/o regionali o di promuovere iniziative di informazione locali e/o regionali per una presenza temporanea regolare. |
(6) |
Gli Stati membri dovrebbero dotare gli organismi per la parità di fondi e risorse sufficienti per consentire loro di svolgere iniziative efficaci di sensibilizzazione per informare il grande pubblico della loro esistenza e della possibilità di presentare denunce in caso di discriminazione. |
1.3. Coordinamento e cooperazione
(1) |
Quando in uno stesso Stato membro operano più organismi per la parità, lo Stato membro dovrebbe consentire loro di dar vita ad un coordinamento sistematico ed efficace per assicurare l'applicazione uniforme dei principi di non discriminazione. Gli organismi per la parità non dovrebbero concentrarsi in modo sproporzionato su alcuni compiti a scapito di altri. Nelle attività di sensibilizzazione dovrebbero essere coinvolti, nella misura del possibile, altri organismi competenti, al fine di informare pienamente il grande pubblico. |
(2) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di avviare il dialogo e di cooperare efficacemente con le autorità e gli organismi nazionali pertinenti nello Stato membro. A tal fine dovrebbero anche assicurare che gli organismi per la parità siano consultati in tempo utile e in maniera trasparente sulle proposte politiche e legislative e sugli sviluppi relativi alle questioni che rientrano nel loro mandato. |
(3) |
Gli Stati membri dovrebbero attribuire agli organismi per la parità la capacità di collaborare a livello europeo e internazionale con altri organismi e altre organizzazioni per la parità, anche attraverso inchieste comuni. |
(4) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di cooperare con organismi pertinenti, tra cui i dispositivi nazionali designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, i punti di contatto nazionali per i Rom, le organizzazioni della società civile e, per impedire che vengano assegnati fondi a progetti viziati da discriminazione, le autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei. |
CAPO III
COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
Gli Stati membri sono invitati a includere nelle comunicazioni sull'applicazione delle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE e 2006/54/CE informazioni sul modo in cui tengono conto della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2018
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
(2) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
(3) Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).
(4) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
(5) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
(6) COM(2008) 426 definitivo.
(7) Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).
(8) Cfr., fra l'altro, Human European Consultancy in collaborazione con l'Istituto Ludwig Boltzmann per i diritti dell'uomo, Study on Equality Bodies set up under Directives 2000/43/EC, 2004/113/EC and 2006/54/EC (Studio sugli organismi per la parità istituiti a norma delle direttive 2000/43/CE, 2004/113/CE e 2006/54/CE), ottobre 2010, pag. 177, e European Network of Equality Bodies (rete europea degli organismi per la parità), Equality Bodies. Current Challenges (Organismi per la parità. Le sfide attuali), ottobre 2012.
(9) Cfr. Human European Consultancy, op. cit., pagg. 78, 125, 142, e European Network of Equality Bodies, op. cit., pagg. 8 e 17. Cfr. anche European Network of Equality Bodies, Strategic Role of Equality Bodies (Il ruolo strategico degli organismi per la parità), 2009, pagg. 43, 44 e 52.
(10) Cfr. Human European Consultancy, op. cit., pagg. 70-145 e European Network of Equality Bodies, op. cit., pagg. 8 e 13-20.
(11) Cfr. Commissione europea, Catalysts for Change? Equality bodies according to Directive 2000/43/EC — existence, independence and effectiveness (Catalizzatori di cambiamento? Gli organismi per la parità secondo la direttiva 2000/43/CE: esistenza, indipendenza ed efficacia), 2006, pag. 57.
(12) Relazione congiunta sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale) e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva sulla parità in materia di occupazione) (COM(2014) 2 final).
(13) Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (COM(2015) 190 final). Tale necessità è stata riaffermata anche nella revisione intermedia del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (COM(2017) 458 final), nella relazione sui diritti fondamentali del maggio 2017 dell'Agenzia per i diritti fondamentali e nella relazione sull'attuazione della raccomandazione della Commissione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza (COM(2017) 671 final).
(14) Relazione sull'attuazione della raccomandazione della Commissione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza, op. cit.; piano d'azione dell'UE per il 2017-2019 «Affrontare il problema del divario retributivo di genere» (COM(2017) 678 final).
(15) Risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 ottobre 2015, sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2014/2160(INI)).
(16) Cfr. Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR), Principles relating to the Status of National Institutions (Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani) (principi di Parigi), adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993, e General Observations on the interpretation and implementation of these principles (osservazioni generali sull'interpretazione e sull'attuazione di detti principi) formulate dal Comitato internazionale di coordinamento delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani, nella versione del 21 febbraio 2018.
(17) Cfr. European Network of Equality Bodies, Developing Standards for Equality Bodies - An Equinet Working Paper (Elaborazione di norme riguardanti gli organismi per la parità - Documento di lavoro Equinet), 2016.
(18) Cfr. commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), General Policy Recommendation No2 revised on Equality Bodies to combat racism and intolerance at national level (Raccomandazione di politica generale n. 2 (rivista): gli organismi di promozione dell'uguaglianza per lottare contro il razzismo e l'intolleranza a livello nazionale), CRI(2018)06, adottata il 7 dicembre 2017.
(19) C/2016/8600.
(20) Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).
(21) Ogni quattro anni a norma della direttiva 2006/54/CE e ogni cinque anni a norma delle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CEE.
Rettifiche
4.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/36 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183 dell'8 luglio 2016 )
Pagina 24, articolo 53, paragrafo 1:
anziché:
«1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 46.»,
leggasi:
«1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 47.».
4.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/36 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 131 del 29 maggio 2018 )
Pagina 4, nell'allegato (relativo a modifiche dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012), la voce n. 68 (relativa a Bassam Sabbagh) è soppressa.
4.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/36 |
Rettifica della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 131 del 29 maggio 2018 )
Pagina 19, allegato (relativo a modifiche dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC): la voce n. 68 (relativa a Bassam Sabbagh) è soppressa.