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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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20.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/289 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588 (2),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (3) dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione. |
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(2) |
Le norme in materia di aiuti di Stato stabilite agli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito «il trattato») si applicano al sostegno fornito ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ad eccezione dei pagamenti e dei finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. |
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(3) |
In virtù dell'articolo 42 del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano pertanto al sostegno allo sviluppo rurale relativo alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli. |
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(4) |
Tuttavia le norme in materia di aiuti di Stato si applicano al sostegno allo sviluppo rurale per le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, per quanto riguarda sia la parte cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia i finanziamenti nazionali integrativi. |
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(5) |
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 sono state pertanto allineate a quelle del regolamento (UE) n. 1305/2013 nell'ambito dell'ultima revisione delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato nel 2014, al fine di semplificare le procedure relative agli aiuti di Stato applicabili al sostegno allo sviluppo rurale per il settore forestale e le attività non agricole nelle zone rurali. |
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(6) |
L'entrata in vigore, il 1o gennaio 2018, del regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che ha modificato alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 riprese nel regolamento (UE) n. 702/2014, ha influito sull'allineamento delle norme tra il regolamento (UE) n. 702/2014 e il regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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(7) |
Di conseguenza le condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato contenute negli articoli 32, 33, 35, da 38 a 41 e da 44 a 48 del regolamento (UE) n. 702/2014 non corrispondono più interamente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. È pertanto opportuno adeguare tali norme nella misura necessaria a mantenere la possibilità di esentare il sostegno allo sviluppo rurale dall'obbligo di notifica in modo analogo a quanto avvenuto finora. |
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(8) |
L'articolo 1, paragrafo 5, lettere a) e b), dovrebbe essere allineato all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (6), quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 (7). |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 702/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 702/2014 è così modificato:
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(1) |
all'articolo 1, paragrafo 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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(2) |
All'articolo 6, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera j):
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(3) |
L'articolo 32 è così modificato:
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(4) |
L'articolo 33 è così modificato:
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(5) |
L'articolo 35 è così modificato:
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(6) |
L'articolo 38, paragrafo 2, è così modificato:
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(7) |
All'articolo 39, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma: «Gli aiuti cofinanziati nell'ambito del FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti cofinanziati possono essere versati all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.» |
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(8) |
L'articolo 40 è così modificato:
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(9) |
L'articolo 41 è così modificato:
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(10) |
L'articolo 44 è così modificato:
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(11) |
L'articolo 45 è così modificato:
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(12) |
All'articolo 46, paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza o all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.» |
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(13) |
L'articolo 47, paragrafo 3, è così modificato:
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(14) |
L'articolo 48 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(2) GU C 421 del 21.11.2018, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(5) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).
(6) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1).
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20.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/290 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2019
che stabilisce il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al registro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'armonizzazione della struttura e del formato dei dati per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per tutti gli Stati membri riduce l'onere amministrativo dei produttori attivi a livello dell'Unione o di vari Stati membri. |
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(2) |
Per armonizzare le procedure applicate dagli Stati membri per la registrazione e le comunicazioni, il formato armonizzato dovrebbe essere usato da tutti i produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza, o dai rappresentanti autorizzati, se designati, e da tutti i registri stilati negli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE. |
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(3) |
Il formato per la registrazione e le comunicazioni dovrebbe definire gli elementi informativi principali necessari a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'allegato X della direttiva 2012/19/UE per la registrazione e le comunicazioni dei produttori o, se designati, dei rappresentanti autorizzati. Il formato dovrebbe inoltre consentire la presenza di limitati elementi informativi supplementari richiedibili dallo Stato membro in cui il produttore è registrato e cui trasmette le comunicazioni. Onde evitare ulteriori oneri amministrativi, tali obblighi supplementari d'informazione dovrebbero riferirsi soltanto alle voci in precedenza indicate come tali nel formato stesso. |
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(4) |
L'allegato X, parte B, punto 5, della direttiva 2012/19/UE prevede che ogni produttore o, se designato, rappresentante autorizzato fornisca informazioni sui rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione, mentre le informazioni corrispondenti che devono essere comunicate alla Commissione sono raccolte negli Stati membri da fonti diverse. Sotto questo profilo, l'armonizzazione dei formati di comunicazione aumenterebbe l'onere amministrativo per i produttori, senza essere necessaria ai fini del presente regolamento di esecuzione. |
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(5) |
Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a partire da una data che lasci margine per intraprendere le necessarie modalità pratiche per i registri e per i produttori o i loro rappresentanti autorizzati, e dovrebbe iniziare a decorrere dall'inizio di un anno civile. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Formato per la registrazione
1. Gli Stati membri assicurano che i registri stilati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE:
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a) |
usino il formato di cui all'allegato I, parte A, per la registrazione dei produttori; |
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b) |
usino il formato di cui all'allegato I, parte B, per la registrazione dei rappresentanti autorizzati. |
2. Gli Stati membri richiedono gli elementi informativi principali identificati come tali nei formati di cui all'allegato I.
Gli Stati membri possono richiedere elementi informativi supplementari identificati come tali nei formati di cui all'allegato I.
Articolo 2
Formato per la comunicazione al registro dello Stato membro dei dati relativi alle AEE immesse sul mercato di detto Stato membro
1. Gli Stati membri assicurano che i produttori o i loro rappresentanti autorizzati, se designati a norma dell'articolo 17 della direttiva 2012/19/UE, usino il formato indicato nell'allegato II per comunicare i dati relativi alle AEE immesse sui loro mercati al registro stilato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.
2. Gli Stati membri richiedono gli elementi informativi principali identificati come tali nel formato di cui all'allegato II.
Gli Stati membri possono richiedere elementi informativi supplementari identificati come tali nel formato di cui all'allegato II.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.
(2) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
ALLEGATO I
Formato per la registrazione nello Stato membro
Gli elementi informativi principali sono contrassegnati con «M».
Gli elementi informativi subordinati ai filtri, contrassegnati con «F», fanno parte degli elementi informativi principali ma si applicano solo quando in un elemento informativo precedente è selezionata una risposta specifica.
Gli elementi informativi supplementari sono contrassegnati con «M*».
PARTE A
Formato della registrazione del produttore
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Elemento informativo |
Descrizione |
Tipo di elemento informativo |
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Nome del produttore: |
Nome ufficiale del produttore collegato al numero di codice fiscale nazionale o al codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese dello Stato membro. |
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F |
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F |
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Nome commerciale del produttore |
Il nome che il produttore usa a fini di pubblicità e di vendita, diverso dal nome che figura nello statuto o in altri documenti ufficiali. |
M* |
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Indirizzo della sede legale del produttore: |
Indirizzo ufficiale del produttore. |
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M |
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M |
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M* |
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M* |
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M |
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Categorie del fatturato annuo di AEE |
Indicazione del fatturato annuo del produttore. Gli Stati membri che richiedono questo elemento informativo devono fornire diverse «categorie del fatturato annuo di AEE», per permettere al produttore di scegliere la categoria pertinente. |
M* |
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Persona di contatto del produttore: |
Persona associata al produttore come punto di contatto. Si tratta di una persona selezionata come punto di contatto iniziale o regolare del produttore in questione. |
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M |
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M |
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Numero di telefono professionale. |
M |
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Indirizzo di posta elettronica professionale. |
M |
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Indirizzo professionale della persona di contatto. |
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M |
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M |
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M |
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M |
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M* |
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M* |
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Codice d'identificazione nazionale/ Codice aziendale |
Per i produttori che sono persone giuridiche, il codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro. |
F |
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Numero di codice fiscale nazionale |
Numero di codice fiscale del produttore nello Stato membro. |
M* |
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Altre informazioni identificative |
Per i produttori stabiliti in un paese terzo, il numero/codice di registrazione ufficiale. |
F |
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Categoria/categorie di AEE |
Descrizione della categoria o delle categorie di AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro, suddivise per numero, ai sensi dell'allegato III della direttiva 2012/19/UE. |
M |
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Sottocategoria/sottocategorie di AEE |
Descrizione della sottocategoria o delle sottocategorie di AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro secondo le modalità d'uso dello Stato membro. |
M* |
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Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi) |
Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, sottocategorie di AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro, indicare apparecchiature «per uso domestico» o «per altri usi». |
M* |
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Marchio commerciale dell'AEE |
Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, sottocategorie di AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro, il nome soggettivamente attribuito dal produttore alle AEE per distinguerle in quanto da lui prodotte o vendute, che può essere usato e protetto come marchio commerciale. |
M* |
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Responsabilità del produttore |
Informazioni sulle modalità di adempimento del produttore alle responsabilità stabilite dalla direttiva 2012/19/UE nello Stato membro. Se lo stesso produttore ha istituito un regime individuale di conformità per alcune categorie di AEE e ha aderito a un regime collettivo di conformità per altre, dovrebbero essere indicati entrambi. |
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Il produttore ha istituito un regime individuale di conformità. SÌ/NO |
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M |
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Se la risposta è «SÌ», fornire informazioni supplementari sul regime individuale di conformità. |
Descrizione delle informazioni supplementari che il produttore presenta in relazione al regime individuale di conformità. |
M* |
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Il produttore ha aderito a uno o più regimi collettivi di conformità. SÌ/NO |
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M |
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Responsabilità finanziaria |
Informazioni sulla forma della garanzia che ciascun produttore fornisce allorché immette un prodotto sul mercato dello Stato membro a norma dell'articolo 12 della direttiva 2012/19/UE. |
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Il produttore partecipa a uno o più regimi collettivi di conformità. SÌ/NO |
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M |
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Il produttore fornisce una garanzia sotto forma di assicurazione di riciclaggio. SÌ/NO |
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M |
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Il produttore fornisce una garanzia sotto forma di conto bancario vincolato. SÌ/NO |
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M |
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Altro (precisare) |
Se la garanzia finanziaria nello Stato membro non prevede alcuna delle forme sopra menzionate, il produttore descrive la forma della garanzia. |
F |
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Vendita a distanza: |
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Il produttore ricorre alla vendita a distanza per vendere AEE direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici in un altro Stato membro. SÌ/NO |
Il produttore stabilito nello Stato membro indica se, al momento della registrazione, vende AEE anche in un altro Stato membro mediante tecniche di comunicazione a distanza, direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici. |
M |
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Elenco degli Stati membri in cui il produttore vende AEE a distanza |
Il produttore stabilito nello Stato membro, se mediante tecniche di comunicazione a distanza vende AEE in un altro o altri Stati membri direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici, deve indicare il nome dello o degli Stati membri. |
F |
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Nome del rappresentante autorizzato nello o negli Stati membri in cui il produttore vende AEE a distanza |
Il produttore stabilito nello Stato membro, se mediante tecniche di comunicazione a distanza vende AEE in un altro o in altri Stati membri direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici, deve indicare il nome del rappresentante autorizzato nello o negli Stati membri. |
F |
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Dichiarazione «Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e accurate in merito al suddetto produttore e al tipo di apparecchiature elettriche ed elettroniche che il produttore suddetto ha immesso sul mercato di…(inserire il nome dello Stato membro).» |
Dichiarazione del produttore o, se pertinente, del terzo che agisce per conto del produttore, sull'esattezza e accuratezza delle informazioni fornite. Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di spunta (spuntare la casella). |
M |
PARTE B
Formato per la registrazione di un rappresentante autorizzato
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Elemento informativo |
Descrizione |
Tipo di elemento informativo |
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Nome del rappresentante autorizzato: |
Nome ufficiale del rappresentante autorizzato collegato al numero di codice fiscale nazionale o al codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro. |
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F |
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F |
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Indirizzo della sede legale del rappresentante autorizzato: |
Indirizzo ufficiale del rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato è stabilito nel territorio dello Stato membro. |
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M |
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M |
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M |
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M* |
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M* |
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M |
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Persona di contatto del rappresentante autorizzato: |
Persona associata al rappresentante autorizzato come punto di contatto. Si tratta di una persona selezionata come punto di contatto iniziale o regolare del rappresentante autorizzato in questione. La persona di contatto è stabilita nel territorio dello Stato membro. |
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M |
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M |
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Numero di telefono professionale. |
M |
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Indirizzo di posta elettronica professionale. |
M |
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Indirizzo professionale della persona di contatto. |
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M |
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M |
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M |
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M |
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M* |
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M* |
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Codice d'identificazione nazionale/codice aziendale |
Per i rappresentanti autorizzati che sono persone giuridiche, il codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro. |
F |
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Numero di codice fiscale nazionale |
Numero di codice fiscale del rappresentante autorizzato nello Stato membro. |
M* |
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Nome del produttore o dei produttori rappresentati:
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nome ufficiale del produttore o dei produttori rappresentati dal rappresentante autorizzato collegato al numero di codice fiscale nazionale/europeo del produttore o al codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese del paese in cui il produttore è stabilito. Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato una sola volta, indica separatamente il nome e i dati di contatto di ciascuno dei produttori rappresentati. |
M |
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Dati di contatto del produttore o dei produttori rappresentati: |
Dati di contatto ufficiali del produttore o dei produttori rappresentati dal rappresentante autorizzato. |
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M |
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M |
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M |
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M |
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F |
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Categorie del fatturato annuo di AEE del produttore rappresentato. |
Indicazione del fatturato annuo del produttore rappresentato. Gli Stati membri che richiedono questo elemento informativo devono fornire diverse «categorie del fatturato annuo di AEE», per permettere al produttore rappresentato di scegliere la categoria pertinente. Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato una sola volta, indica separatamente la categoria di fatturato annuo delle AEE di ciascuno dei produttori rappresentati. |
M* |
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Categoria/categorie di AEE |
Descrizione della categoria o delle categorie di AEE che il produttore rappresentato immette sul mercato dello Stato membro, suddivise per numero, ai sensi dell'allegato III della direttiva 2012/19/UE. Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato una sola volta, illustra separatamente le categorie delle AEE che ciascuno dei produttori rappresentati immette sul mercato dello Stato membro. |
M |
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Sottocategoria/sottocategorie di AEE |
Descrizione della sottocategoria o delle sottocategorie di AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro secondo le modalità d'uso dello Stato membro. Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato una sola volta, illustra separatamente le sottocategorie di AEE che ciascuno dei produttori rappresentati immette sul mercato dello Stato membro. |
M* |
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Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi) |
Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, delle sottocategorie di AEE che il produttore rappresentato immette sul mercato dello Stato membro, indicare se si tratta di apparecchiature «per uso domestico» o «per altri usi». |
M* |
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Marchio commerciale dell'AEE |
Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, sottocategorie di AEE che il produttore rappresentato immette sul mercato dello Stato membro, il nome soggettivamente attribuito dal produttore alle AEE per distinguerle in quanto da lui prodotte o vendute, che può essere usato e protetto come marchio commerciale. |
M* |
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Responsabilità del produttore |
Informazioni sulle modalità di adempimento del produttore rappresentato alle responsabilità stabilite dalla direttiva 2012/19/UE nello Stato membro. Se lo stesso produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore ha istituito un regime individuale di conformità per alcune categorie di AEE e ha aderito a un regime collettivo di conformità per altre, dovrebbero essere indicati entrambi. Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato una sola volta, indica separatamente le modalità di adempimento di ciascun produttore rappresentato alle responsabilità stabilite dalla direttiva 2012/19/UE nello Stato membro. |
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Il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore ha istituito un regime individuale di conformità nello Stato membro. SÌ/NO |
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M |
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Se la risposta è «SÌ», fornire informazioni supplementari sul regime individuale di conformità. |
Descrizione delle informazioni supplementari che il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore presenta in relazione al regime individuale di conformità. |
M* |
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|
Il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore ha aderito a uno o più regimi collettivi di conformità nello Stato membro. SÌ/NO |
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M |
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Responsabilità finanziaria |
Informazioni sulla forma della garanzia che ciascun produttore rappresentato fornisce allorché immette un prodotto sul mercato dello Stato membro a norma dell'articolo 12 della direttiva 2012/19/UE. |
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Il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore partecipa ad uno o più regimi collettivi di conformità. SÌ/NO |
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M |
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Il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore fornisce una garanzia sotto forma di assicurazione di riciclaggio. SÌ/NO |
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M |
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Il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore fornisce una garanzia sotto forma di conto bancario vincolato. SÌ/NO |
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M |
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Altro (precisare) |
Se la garanzia finanziaria nello Stato membro non prevede alcuna delle forme sopra menzionate, il rappresentante autorizzato descrive la forma della garanzia. |
M |
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Dichiarazione «Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano che il suddetto rappresentante autorizzato è stato designato con mandato scritto dal produttore rappresentato/dai produttori rappresentati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.» |
Il rappresentante autorizzato o, se pertinente, il terzo per conto del rappresentante autorizzato, dichiara di essere stato designato con mandato scritto ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di spunta (spuntare la casella). |
M |
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Dichiarazione «Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e accurate sul suddetto rappresentante autorizzato e sul tipo di apparecchiature elettriche ed elettroniche che il o i produttori rappresentati dal suddetto rappresentante autorizzato hanno immesso sul mercato di … (inserire il nome dello Stato membro).» |
Dichiarazione del rappresentante autorizzato o, se pertinente, del terzo per conto del rappresentante autorizzato, sull'esattezza e accuratezza delle informazioni fornite. Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di spunta (spuntare la casella). |
M |
ALLEGATO II
Formato per la comunicazione al registro dello Stato membro relativamente alle AEE immesse sul suo mercato
Gli elementi informativi principali sono contrassegnati con «M».
Gli elementi informativi subordinati ai filtri, contrassegnati con «F», fanno parte degli elementi informativi principali ma si applicano solo quando in un elemento informativo precedente è selezionata una risposta specifica.
Gli elementi informativi supplementari sono contrassegnati con «M*».
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Elemento informativo |
Descrizione |
Tipo di elemento informativo |
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Nome del produttore o del rappresentante autorizzato o dell'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore: |
Nome ufficiale del produttore o del rappresentante autorizzato o dell'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore collegato al numero di codice fiscale nazionale o al codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro. |
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F |
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F |
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F |
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Codice d'identificazione nazionale/codice aziendale |
Per i produttori o i rappresentanti autorizzati che sono persone giuridiche o organizzazioni che attuano, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, il codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro. |
F |
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Numero di codice fiscale nazionale |
Codice fiscale del produttore o del rappresentante autorizzato o dell'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore nello Stato membro. |
M* |
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Periodo della comunicazione |
Il produttore o il rappresentante autorizzato o, se pertinente, l'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore specifica il periodo della comunicazione. |
M |
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Persona di contatto per la comunicazione: |
Persona associata al produttore o al rappresentante autorizzato o, se pertinente, all'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, selezionata come punto di contatto iniziale o regolare per la comunicazione al registro. |
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M |
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M |
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Numero di telefono professionale. |
M |
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Indirizzo di posta elettronica professionale. |
M |
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Quantità di AEE immesse sul mercato dello Stato membro (in tonnellate): |
Ciascun produttore o rappresentante autorizzato comunica il peso di AEE, in tonnellate, immesse sul mercato dello Stato membro a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione. Se lo Stato membro autorizza l'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore a fornire le informazioni, è necessario specificare se le informazioni in questione sono comunicate per ciascun produttore rappresentato e rappresentante autorizzato individualmente o in totale, per tutti i produttori rappresentati e rappresentanti autorizzati. |
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per categoria di AEE |
Il peso delle AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro per categoria di AEE a norma dell'allegato III della direttiva 2012/19/UE; i pannelli fotovoltaici sono comunicati separatamente. |
M |
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per sottocategoria di AEE |
Il peso delle AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro per sottocategoria di AEE, secondo le modalità d'uso dello Stato membro. |
M* |
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per tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi). |
Il peso delle AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro per tipo di apparecchiatura (apparecchiatura «per uso domestico» o «per altri usi»). |
M* |
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Dichiarazione «Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e accurate sul tipo e la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche che il produttore o i produttori suddetti hanno immesso sul mercato di … (inserire il nome dello Stato membro).» |
Dichiarazione del produttore o del rappresentante autorizzato o, se pertinente, del terzo per conto del produttore o del rappresentante autorizzato, sull'esattezza e accuratezza delle informazioni fornite. Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di spunta (spuntare la casella). |
M |
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20.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/291 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, azossistrobina, fluazifop-P, flurossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, procloraz, proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(2) |
I periodi di approvazione delle sostanze 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, azossistrobina, fluazifop-P, flurossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, procloraz, proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina scadranno il 31 dicembre 2021. |
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(3) |
Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive incluse nel presente regolamento sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3). È tuttavia probabile che, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione di tali sostanze scada prima che sia stata adottata una decisione sul rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i periodi di approvazione in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(4) |
In considerazione del tempo e delle risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di un gran numero di sostanze attive le cui approvazioni scadono tra il 2019 e il 2021, la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (4) ha stabilito un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili, fissando priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(5) |
La priorità delle sostanze considerate a basso rischio dovrebbe essere stabilita conformemente alla decisione di esecuzione C(2016)6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per il periodo più breve possibile. Tenendo conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione, tale periodo dovrebbe essere pari a un anno per la sostanza attiva proesadione. |
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(6) |
Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie considerate prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016)6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni i periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, fluazifop-P, procloraz e spiroxamina e di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive azossistrobina, flurossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, teflutrin e terbutilazina. |
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(7) |
Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non viene presentato alcun fascicolo supplementare a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla rispettiva data di scadenza prevista nell'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva. |
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(8) |
Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento con il quale l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(4) Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).
ALLEGATO
L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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1) |
alla riga 4, Azossistrobina, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»; |
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2) |
alla riga 5, Imazalil, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»; |
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3) |
alla riga 6, Proesadione, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»; |
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4) |
alla riga 7, Spiroxamina, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»; |
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5) |
alla riga 8, Kresoxim-metile, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»; |
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6) |
alla riga 9, Flurossipir, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»; |
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7) |
alla riga 10, Teflutrin, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»; |
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8) |
alla riga 11, Oxifluorfen, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»; |
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9) |
alla riga 12, 1-naftilacetammide, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»; |
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10) |
alla riga 13, acido 1-naftilacetico, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»; |
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11) |
alla riga 15, Fluazifop-P, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»; |
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12) |
alla riga 16, Terbutilazina, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»; |
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13) |
alla riga 19, Acrinathrin, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»; |
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14) |
alla riga 20, Procloraz, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023». |
DECISIONI
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20.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/20 |
DECISIONE (UE) 2019/292 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2019
relativa all'autorizzazione a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi e organizzazioni internazionali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (1), in particolare l'articolo 13 e l'allegato VI,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'Unione europea conclude accordi sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate con Stati terzi e organizzazioni internazionali. |
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(2) |
Il segretario generale, a nome del segretariato generale del Consiglio, può pattuire con Stati terzi e organizzazioni internazionali intese amministrative sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. |
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(3) |
A norma dell'allegato VI, punto 37, della decisione 2013/488/UE, il Consiglio deve adottare una decisione che autorizzi il segretario generale a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi o organizzazioni internazionali in virtù di accordi sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate o di intese amministrative sulle procedure di sicurezza per lo scambio d'informazioni classificate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Qualora sia in vigore un accordo sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate («accordo sulla sicurezza delle informazioni») tra l'Unione e uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale e in conformità della decisione 2013/488/UE, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni, fino al livello determinato dal Comitato per la sicurezza del Consiglio a norma dell'allegato VI, punto 11, della decisione 2013/488/UE. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo sulla sicurezza delle informazioni è presa dal segretario generale caso per caso.
2. Qualora, previa approvazione del Consiglio e in conformità della decisione 2013/488/UE, abbia concluso un'intesa amministrativa sulle procedure di sicurezza per lo scambio d'informazioni classificate («intesa amministrativa») con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'intesa amministrativa e fino al livello specificato nella stessa. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un'intesa amministrativa è presa dal segretario generale caso per caso.
3. Il segretario generale del Consiglio può delegare la facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 ad alti funzionari del segretariato generale del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione abroga e sostituisce le seguenti decisioni:
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1) |
decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, concernente la comunicazione di informazioni in virtù di accordi permanenti con Stati terzi o organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate; |
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2) |
decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, concernente la comunicazione di informazioni in virtù delle intese amministrative con organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
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20.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/22 |
DECISIONE (UE) 2019/293 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2018
relativa all'aiuto di Stato SA.43785 (2018/C) (ex 2015/PN, ex 2018/NN) attuato dalla Romania per la ristrutturazione di Complexul Energetic Hunedoara
[notificata con il numero C(2018) 7308]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 12 marzo 2018, la Commissione ha informato la Romania di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) («la decisione di avvio») in relazione agli aiuti per la ristrutturazione concessi a favore di Complexul Energetic Hunedoara SA («CE Hunedoara»). La decisione di avvio è seguita a precedenti notifiche e contatti tra la Commissione e la Romania concernenti gli aiuti di Stato concessi a favore di CE Hunedoara o dei soggetti suoi predecessori, come ulteriormente descritto nella decisione di avvio e nella sezione 2.1 in appresso. |
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(2) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito. |
|
(3) |
Il 15 maggio 2018 la Romania ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da interessati. Oltre alle osservazioni pervenute il 15 maggio 2018, la Commissione ha organizzato altresì una videoconferenza con le autorità rumene il 31 luglio 2018. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO
2.1. Decisioni precedenti riguardanti CE Hunedoara
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(4) |
Il 22 febbraio 2012 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sugli aiuti previsti per un importo complessivo di 1 169 milioni di RON (circa 251,3 milioni di EUR) per la chiusura di tre delle sette miniere di carbone sfruttate dalla National Hard Coal Company JSC Petroșani (3) («decisione sul primo aiuto a favore delle miniere di carbone»). Nel contesto di tale decisione la Commissione ha constatato che l'aiuto previsto era compatibile con il mercato interno ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio («la decisione del Consiglio sull'aiuto a favore di miniere di carbone») (4). |
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(5) |
Il 20 aprile 2015 la Commissione ha ritenuto che Electrocentrale Paroșeni ed Electrocentrale Deva, due imprese di produzione di energia elettrica che si sono fuse nella società CE Hunedoara nel 2012, avessero ricevuto tra il 2009 e il 2011 un aiuto di Stato al funzionamento incompatibile con il mercato interno. Nella sua decisione (5) («la decisione relativa all'aiuto incompatibile»), la Commissione ha chiesto alla Romania di recuperare gli aiuti e gli interessi da CE Hunedoara in qualità di impresa subentrante delle due imprese di produzione di energia elettrica nel caso in cui i beneficiari non avessero provveduto al rimborso. Il 10 giugno 2015 le autorità rumene hanno fornito informazioni a dimostrazione del fatto che l'importo di 34 785 015,45 RON (circa 7,48 milioni di EUR) a copertura dell'importo dell'aiuto da recuperare e dei corrispondenti interessi era stato trasferito da CE Hunedoara al ministero rumeno dell'Energia, attuando in tal modo la decisione di recupero. |
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(6) |
Il 21 aprile 2015 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sugli aiuti di Stato previsti per la CE Hunedoara sotto forma di prestiti dedicati fino a 167 milioni di RON (circa 37,7 milioni di EUR) (6) («la decisione sull'aiuto per il salvataggio») (7). In tale decisione la Commissione ha constatato che i prestiti costituivano un aiuto per il salvataggio a favore di CE Hunedoara e ha dichiarato che tale aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà («orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione») (8), tenendo conto di una serie di impegni assunti dalla Romania (cfr. considerando 120 e 123). |
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(7) |
Il 21 ottobre 2015, sei mesi dopo la decisione sull'aiuto per il salvataggio, la Romania ha trasmesso un piano di ristrutturazione per CE Hunedoara («il primo piano di ristrutturazione») (9). L'obiettivo della Romania consisteva nell'estendere il periodo di rimborso del prestito per il salvataggio, oggetto della decisione sull'aiuto per il salvataggio, e concedere un aiuto per la ristrutturazione a favore di CE Hunedoara destinato a finanziare i costi inclusi nel primo piano di ristrutturazione. Con lettera inviata il 3 dicembre 2015, la Romania ha comunicato la propria intenzione di fornire informazioni sull'aiuto per la ristrutturazione quattro settimane più tardi. Il giorno seguente, la Commissione ha avviato amministrativamente il caso SA.43785 (2015/PN) relativo all'aiuto per la ristrutturazione a favore di CE Hunedoara. |
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(8) |
L'8 gennaio 2016, tramite una notifica preliminare, la Romania ha preannunciato la propria intenzione di concedere un aiuto per la ristrutturazione a CE Hunedoara sulla base di un nuovo piano di ristrutturazione, modificato rispetto al primo («il piano di ristrutturazione modificato») e ha fornito ulteriori informazioni a sostegno, ulteriormente integrate l'11 gennaio 2016. Il 12 gennaio 2016 si è tenuta una riunione con le autorità rumene concernente le informazioni presentate. |
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(9) |
Il 15 gennaio 2016 la Romania è stata informata del fatto che erano auspicabili modifiche significative dell'aiuto per la ristrutturazione previsto e del primo piano di ristrutturazione prima che la Romania procedesse con una notifica formale. In seguito a tale data la Romania non ha presentato alcun nuovo piano di ristrutturazione. |
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(10) |
Nel gennaio del 2016 CE Hunedoara ha avviato formalmente una procedura concorsuale ai sensi del diritto rumeno la quale è stata tuttavia successivamente respinta da un organo giurisdizionale nazionale. |
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(11) |
Successivamente, la Romania ha ritenuto che, sebbene CE Hunedoara sarebbe stata infine posta in liquidazione, sarebbe stato necessario mantenere temporaneamente in funzione talune unità di produzione di energia elettrica unitamente ad alcune miniere di carbone e relativi servizi di preparazione del carbone sostenuti tramite una compensazione per i costi di produzione. Sulla base di tali considerazioni e di nuovi piani riguardanti possibili futuri successori di CE Hunedoara operanti con parte degli attivi di quest'ultima, su richiesta della Commissione, le autorità rumene hanno presentato informazioni il 12 maggio 2016, durante una videoconferenza il 18 maggio 2016, il 9, 25 e 29 agosto 2016, nel corso di una riunione il 12 ottobre 2016, nonché il 9 novembre 2016, il 17 maggio 2017 e il 1o settembre 2017. Le informazioni fornite il 17 maggio 2017 includevano, in particolare, un calendario per l'eventuale liquidazione di CE Hunedoara. |
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(12) |
Il 24 novembre 2016, sulla base di una notifica separata, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni su una concessione prevista di 447,8 milioni di RON (circa 96,2 milioni di EUR) a favore di CE Hunedoara per la chiusura di due delle quattro miniere di carbone ancora gestite da CE Hunedoara che non erano oggetto della decisione sul primo aiuto a favore delle miniere di carbone (10) («decisione sul secondo aiuto a favore delle miniere di carbone»). In tale decisione la Commissione ha riscontrato che l'aiuto previsto era compatibile con il mercato interno ai sensi della decisione del Consiglio sull'aiuto a favore di miniere di carbone. |
2.2. Il beneficiario: CE Hunedoara
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(13) |
CE Hunedoara è un'impresa di produzione di energia elettrica integrata verticalmente avente sede a Petroșani, nel distretto di Hunedoara. Le sue azioni sono interamente di proprietà dello Stato rumeno. CE Hunedoara utilizza principalmente carbone locale che estrae dalle sue miniere di carbone per produrre energia elettrica e termica per le città circostanti. Le sue due centrali elettriche, di Deva (11) e di Paroșeni (12), dispongono di una capacità nominale installata complessiva di 1 225 MW. CE Hunedoara produce circa il 4,2 % dell'energia elettrica consumata in Romania, dove rappresenta l'unico grande produttore di elettricità nelle zone del centro e del nord-ovest. L'impresa impiega approssimativamente 6 600 persone, delle quali 1 750 sono occupate nella produzione di energia e 4 700 nelle attività minerarie. |
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(14) |
CE Hunedoara è stata costituita nel novembre 2012 dalla fusione di due imprese pubbliche precedentemente in fallimento e ora liquidate, ossia Electrocentrale Paroșeni ed Electrocentrale Deva («le imprese precedenti»). In seguito alla liquidazione dell'impresa National Hard Coal Company JSC Petroșani, vi erano quattro miniere di carbone che era previsto rimanessero in esercizio e non percepissero aiuti per la chiusura a norma della decisione sul primo aiuto a favore delle miniere di carbone. Tali miniere sono state fuse in CE Hunedoara unitamente alle unità di produzione di energia elettrica e al relativo personale amministrativo e ai beni immobili di Electrocentrale Paroșeni ed Electrocentrale Deva, dato che praticamente tutto il carbone fornito da tali quattro miniere di carbone era utilizzato dalle stesse due imprese come combustibile per la produzione di energia elettrica e la fornitura di calore. In particolare:
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2.3. I risultati operativi e finanziari di CE Hunedoara
2.3.1. I risultati operativi
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(15) |
Secondo il regolatore rumeno dell'energia (15), la quota di produzione netta di energia elettrica di CE Hunedoara tra il 2013 e il 2015 ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Immissione totale di energia elettrica nel periodo 2013-2015 da parte di CE Hunedoara rispetto alla produzione totale
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(16) |
In Romania l'energia elettrica viene prodotta da vari tipi di centrali elettriche con costi di produzione variabili. A partire da luglio 2012, l'energia elettrica è scambiata all'ingrosso attraverso negoziazioni, ossia i mercati a pronti e a termine della Borsa dell'energia elettrica rumena («OPCOM»). |
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(17) |
Un criterio importante per l'esercizio di una centrale elettrica è dato da un raffronto tra il prezzo di mercato del giorno prima e i costi marginali per la produzione di energia elettrica nella specifica centrale elettrica in questione. Nel caso delle centrali termoelettriche i costi marginali principali sono i costi del carburante, i costi dei certificati per le emissioni di CO2 e i costi marginali operativi. |
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(18) |
CE Hunedoara ha registrato un costo medio di produzione pari a 274,27 RON/MWh (circa 59 EUR/MWh) nel 2013, a 310,19 RON/MWh (circa 67 EUR/MWh) nel 2014 e a 358,90 RON/MWh (circa 77 EUR/MWh) nel 2015. Inoltre, il costo medio dell'estrazione di carbon fossile (il carburante) interna a CE Hunedoara era pari a circa 126 RON/MWh (approssimativamente 27 EUR/MWh), rispetto al prezzo del carbon fossile sul mercato pari a circa 40 RON/MWh (approssimativamente 9 EUR/MWh) (16). |
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(19) |
Tuttavia, il prezzo annuo medio ponderato dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima presso la OPCOM era pari a 165,06 RON/MWh (circa 35 EUR/MWh) nel 2013, a 158,93 RON/MWh (circa 34 EUR/MWh) nel 2014 e a 166,35 RON/MWh (circa 36 EUR/MWh) nel 2015. Inoltre, sul mercato centralizzato bilaterale dell'OPCOM, il prezzo annuo medio dell'energia elettrica è variato tra 182,94 RON/MWh (circa 39 EUR/MWh) e 162,41 RON/MWh (circa 35 EUR/MWh) nel periodo dal 2013 al 2015 (17). In altre parole, tra il 2013 e il 2015, periodo nel quale sono stati concessi i prestiti in questione, i costi medi di produzione di CE Hunedoara sono stati tra il 66 % e il 116 % più elevati rispetto ai prezzi di negoziazione dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e tra il 50 % e 121 % più elevati rispetto ai prezzi sul mercato centralizzato bilaterale della borsa dell'energia elettrica rumena. |
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(20) |
Si può osservare che in ragione di tali prezzi di mercato CE Hunedoara non poteva operare in maniera redditizia su base duratura perché i prezzi del giorno prima e i prezzi a termine erano inferiori ai costi di produzione di CE Hunedoara. In un mercato dell'energia elettrica competitivo, ci si aspetterebbe che qualsiasi produzione venga venduta a un prezzo superiore ai suoi costi marginali, al fine di conseguire un margine di profitto. Tuttavia, CE Hunedoara è stata manifestamente incapace di realizzare tale obiettivo sin dalla sua costituzione, se non occasionalmente, come dimostra l'incapacità di CE Hunedoara di accantonare entrate d'esercizio sufficienti per acquistare i certificati per le emissioni di CO2 necessari nel 2014 e nel 2015. Solitamente le centrali elettriche alimentate a carbone operano come centrali elettriche di carico di base con un fattore di carico del 70 % o superiore (18). Tuttavia, dai dati sulla produzione di energia elettrica di cui alla tabella 1 si può osservare che il fattore di carico di CE Hunedoara era pari al 30,8 % nel 2013 e nel 2014 ed è invece calato al di sotto del 20 % nel 2015. Ciò può essere spiegato dal fatto che i beni produttivi sotto forma di miniere di carbone e di due impianti di produzione di energia elettrica che sono stati incorporati in CE Hunedoara nel novembre 2012 erano i medesimi di quelli gestiti dalle imprese precedenti fallite, senza miglioramenti produttivi o tecnologici significativi destinati a ridurre i costi di produzione. Di conseguenza CE Hunedoara ha venduto la sua produzione ad un prezzo medio di 199,22 RON/MWh (circa 43 EUR/MWh) nel 2013, di 167,68 RON/MWh (circa 36 EUR/MWh) nel 2014 e di 181,52 (circa 39 EUR/MWh) nel 2015 (19) e, come i suoi predecessori, non è stata in grado di generare profitti sufficienti per far fronte tanto ai costi di esercizio quanto ai debiti, incluso il debito verso enti pubblici, come illustrato nella tabella 2. |
2.3.2. I risultati finanziari
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(21) |
Come mostrato nella tabella 2, nel 2012, il primo anno di attività, CE Hunedoara ha realizzato un profitto (utile netto) di 37,9 milioni di RON (circa pari a 8,1 milioni di EUR). Tuttavia, a partire dal 2013, anno del trasferimento delle quattro miniere di carbone e della relativa unità di preparazione del carbone, CE Hunedoara ha iniziato a generare perdite crescenti pari a 147,6 milioni di RON (31,7 milioni di EUR) nel 2013 e a 352,3 milioni di RON (76 milioni di EUR) nel 2014, mostrando allo stesso tempo indicatori finanziari in deterioramento in termini di reddito d'esercizio, rapporto debito/patrimonio netto e liquidità. Al termine del 2015 CE Hunedoara presentava un capitale negativo di 1 082,6 milioni di RON (232,7 milioni di EUR). Alla fine del 2017, il patrimonio netto negativo era raddoppiato salendo a 2 842,7 milioni di RON (611,18 milioni di EUR). A partire dal 2013 il risultato d'esercizio è stato negativo e l'impresa non ha avuto a disposizione flussi finanziari liberi per far fronte al rimborso e ai pagamenti di debiti finanziari, escludendo il debito aggiuntivo dovuto ad enti statali non commerciali, come ad esempio le autorità fiscali. Tabella 2 Risultati finanziari di CE Hunedoara nel periodo 2012-2017
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(22) |
Al più tardi nel mese di aprile del 2015 CE Hunedoara ha soddisfatto i criteri per essere oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza ai sensi del diritto rumeno (20). Nel gennaio 2016 CE Hunedoara è stata temporaneamente sottoposta a una procedura concorsuale. Nel marzo del 2016 l'amministratore fallimentare di CE Hunedoara ha pubblicato una relazione («la relazione dell'amministratore fallimentare») contenente informazioni sulle passività dell'impresa dalle quali è emerso che la CE Hunedoara doveva circa 2 360 milioni di RON (circa 507,4 milioni di EUR) a vari organismi statali. Tale importo era riferito, tra l'altro, ai prestiti oggetto della presente decisione e alle sanzioni pecuniarie applicate dall'Agenzia dell'ambiente per la mancata acquisizione di quote per le emissioni di carbonio, certificati verdi e altri debiti nei confronti dello Stato e del bilancio della previdenza sociale. Secondo la Romania, l'Agenzia dell'ambiente avrebbe altresì richiesto il pagamento delle somme dovutele da CE Hunedoara, analogamente ad altri creditori privati. |
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(23) |
Come dimostra la posizione di CE Hunedoara in termini di capitale proprio, l'impresa è tecnicamente fallita ma continua a operare nonostante il mancato pagamento della maggior parte dei suoi debiti e delle sue passività fiscali. Stando alle informazioni fornite dalla Romania, in linea con le norme nazionali applicabili, il processo di liquidazione di CE Hunedoara potrebbe durare come minimo tre anni se avviato dallo Stato rumeno nella sua veste di azionista e principale creditore di CE Hunedoara. Finora le richieste di fallimento depositate presso l'organo giurisdizionale nazionale preposto all'esame delle questioni in materia di diritto societario non hanno portato a una dichiarazione di fallimento nei confronti di CE Hunedoara. |
2.4. I prestiti concessi a CE Hunedoara
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(24) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha esaminato cinque prestiti finanziati o garantiti pubblicamente concessi a CE Hunedoara o dei quali tale impresa ha beneficiato per la sua attuale attività di produzione di energia elettrica e che, al 30 giugno 2016, ammontavano a debito in essere nei confronti dello Stato rumeno pari a un importo totale di 337 107 835 RON (circa 72,48 milioni di EUR), comprendente capitale residuo, interessi, interessi di mora e altri costi. La tabella 3 riporta le informazioni aggiornate fornite dalla Romania in merito al capitale residuo di tali prestiti al 31 marzo 2018. |
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(25) |
In seguito alla decisione di avvio, le autorità rumene hanno presentato i contratti dei prestiti secondo i quali i termini e le condizioni principali iniziali dei prestiti erano quelle specificate in appresso. |
a)
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(26) |
Tale prestito riguardava il progetto di riabilitazione e ammodernamento del blocco di produzione di energia No. 3 presso CET Mintia. |
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(27) |
A tal fine, nell'agosto del 1995, la direzione autonoma per l'energia elettrica «RENEL» (Regia Autonomă de Electricitate) ha contratto un prestito dalla Banca mondiale per un importo di 110 000 000 USD, di cui un importo di 33 500 000 USD è stato successivamente annullato nel febbraio del 2001. Il 17 maggio 2001, data di sospensione dell'accordo da parte della BIRS, erano stati effettuati prelievi per un importo complessivo di 10 930 016 USD. |
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(28) |
Il 31 maggio 2002 la BIRS ha ripreso il contratto di prestito con Electrocentrale Deva. Tale accordo era garantito dal governo rumeno e prevedeva che Electrocentrale Deva potesse disporre di un importo massimo di 69 908 805 USD (di cui 1 162 752 USD successivamente annullati, nel febbraio 2005). |
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(29) |
La data di scadenza del prestito era il 1o novembre 2015 e il calendario dei pagamenti prevedeva un rimborso in rate semestrali (pagabili a maggio e a novembre) per 14 anni, a decorrere dal 2002. |
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(30) |
Il tasso di interesse corrisponde al costo dei prestiti qualificati ed è determinato sulla base del semestre precedente più mezzo punto percentuale; inoltre, per gli importi per i quali non erano stati effettuati prelievi, Electrocentrale Deva era tenuta a versare anche una commissione di impegno pari allo 0,25 %. |
b)
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(31) |
Questo finanziamento è stato contratto per finanziare il 25 % di un progetto di dimensioni maggiori denominato «Centrala Electrică Paroșeni» concernente l'installazione della desolforazione dei fumi di scarico e la variazione della tecnologia per la raccolta, il trasporto e il deposito di scorie e ceneri. Il finanziamento delle altre parti è stato assicurato da un prestito della BRD (che copre il 25 % dei costi totali; informazioni in merito a tale prestito sono fornite alla lettera d) in appresso) e un prestito della Banca europea per gli investimenti («BEI») (per il 50 % dei costi totali, tale prestito non è oggetto della decisione di avvio). |
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(32) |
Tramite un contratto di prestito stipulato il 3 dicembre 2013 tra la BCR e il ministero delle Finanze, la banca ha concesso un prestito di investimento al mutuatario, il quale poi lo ha concesso successivamente a CE Hunedoara mediante un contratto di prestito secondario stipulato il 5 dicembre 2013. |
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(33) |
Il contratto di prestito e il contratto di prestito secondario riguardavano entrambi il medesimo importo in termini di capitale di 83 485 450 RON (ossia 17 950 000 EUR), inizialmente concesso dalla banca al ministero delle Finanze e, successivamente, da quest'ultimo a CE Hunedoara. |
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(34) |
La scadenza del prestito era di 15 anni, con un periodo di grazia di 3 anni. Il calendario dei pagamenti prevedeva un rimborso tramite 25 rate semestrali di pari importo. Il tasso di interesse era stato fissato al 4,20 % annuo. |
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(35) |
Le garanzie correlate a tale prestito della BCR, ma che fungevano anche da garanzie reali per il prestito della BRD di 14 700 000 EUR (ossia 68 369 000 RON) trattato alla lettera d) in appresso, nonché per un prestito della BEI correlato per un importo di 32 650 000 EUR (ossia 151 855 150 RON) non trattato nella decisione di avvio, sono state costituite mediante un'ipoteca sui beni immobili e mobili di CE Hunedoara per un valore totale di 93 323 204 EUR (ossia 417 481 353,09 RON). |
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(36) |
In relazione a tale prestito della BCR CE Hunedoara avrebbe altresì dovuto pagare al ministero delle Finanze una commissione di rischio del 2,5 %, ossia 448 750 EUR suddivisi in 8 rate di pari importo, a favore del «Fondo di rischio per il debito pubblico». |
c)
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(37) |
Tale prestito è stato contratto per il finanziamento del progetto «Centrala Electrică Paroșeni». |
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(38) |
Tramite un contratto di prestito stipulato il 19 maggio 2014 tra la BRD e il ministero delle Finanze, la banca ha concesso un prestito al mutuatario, il quale poi lo ha concesso successivamente a CE Hunedoara mediante un contratto di prestito secondario stipulato il 5 giugno 2014. |
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(39) |
Il suddetto contratto di finanziamento e il contratto di prestito secondario riguardavano entrambi il medesimo importo in termini di capitale pari a 68 371 170 RON (ossia 14 700 000 EUR), inizialmente concesso dalla banca al ministero delle Finanze e, successivamente, da quest'ultimo a CE Hunedoara. |
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(40) |
La scadenza del prestito era di 15 anni, con un periodo di grazia di 3 anni. Il calendario dei pagamenti prevedeva un rimborso tramite 25 rate semestrali di pari importo. Il tasso di interesse era stato fissato al 3,79 % annuo. |
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(41) |
Le garanzie correlate a tale prestito della BRD, ma che fungevano anche da garanzie reali per il prestito della BCR di 17 950 000 EUR (circa 83 485 450 RON) trattato alla lettera c) di cui sopra, nonché per un prestito della BEI correlato per un importo di 32 650 000 EUR (circa 151 855 150 RON) non trattato nella decisione di avvio, sono state costituite mediante un'ipoteca sui beni immobili e mobili per un valore totale di 93 323 204 EUR (circa 417 481 353,09 RON). |
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(42) |
In relazione a tale prestito della BRD CE Hunedoara avrebbe altresì dovuto pagare al ministero delle Finanze una commissione di rischio del 2,5 %, ossia 367 000 EUR suddivisi in 8 rate di pari importo, a favore del «Fondo di rischio per il debito pubblico». |
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(43) |
Il prestito della BRD e quello della BCR hanno finanziato investimenti a favore della conformità ambientale presso la centrale di Paroșeni (norme UE stabilite nella direttiva sulle emissioni industriali). Tali investimenti non potevano generare produzione ulteriore o ridurre i costi di produzione consentendo entrate d'esercizio ulteriori per rimborsare i prestiti. Costituivano soltanto una condizione preliminare per la prosecuzione dell'esercizio della centrale. In realtà, il ricorso a prestiti privati concessi allo Stato rumeno e successivamente da quest'ultimo a favore del finanziamento della conformità ambientale nel periodo 2013-2014 ha fatto seguito a un caso in cui la Romania aveva concesso sovvenzioni per lo stesso tipo di installazione (desolforazione dei fumi di scarico) per altre centrali termoelettriche nel 2010 (CE Turceni) e nel 2011 (CE Craiova II) e nel contesto delle quali, nel 2012, hanno avuto luogo scambi con le autorità rumene (21). Sembra quindi adeguato ritenere che il prestito della BRD e quello della BCR trasferiti dallo Stato e utilizzati per il finanziamento della conformità ambientale siano stati di fatto delle sovvenzioni, come i predecessori a favore di altre centrali elettriche nel 2011 e nel 2012. |
d)
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(44) |
Sulla base del decreto urgente del governo n. 11 del 13 maggio 2015 concernente la concessione di un prestito a favore di CE Hunedoara SA, il 9 giugno 2015 è stata stipulata una convenzione di prestito tra il ministero delle Finanze, CE Hunedoara e il ministero dell'Energia, delle PMI e dell'ambiente commerciale. |
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(45) |
Tale convenzione di prestito ha concesso a CE Hunedoara un prestito per un importo in termini di capitale pari a 34 785 015 RON (circa 7 478 778 EUR). Tale prestito è stato utilizzato per rimborsare l'aiuto incompatibile di cui al considerando 5. |
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(46) |
La durata del prestito era di 90 giorni e scadeva quindi l'8 settembre 2015. Il tasso d'interesse concordato del prestito era fissato al valore del ROBOR a 3 mesi più il 5 %, ossia il 6,27 % annuo ed era previsto restasse fisso per l'intera durata del prestito. |
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(47) |
In conformità con l'articolo 2, secondo comma, del decreto urgente del governo n. 11 del 13 maggio 2015 di cui sopra, le garanzie sono state fissate al valore di 49 380 000 RON (circa 10 616 700 EUR), ossia il 120 % del prestito. |
e)
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(48) |
Sulla base del decreto urgente del governo n. 22 del 24 giugno 2015 concernente la concessione di un prestito a favore di CE Hunedoara SA, il 14 luglio 2015 è stata stipulata una convenzione di prestito tra il ministero delle Finanze, CE Hunedoara e il ministero dell'Energia, delle PMI e dell'ambiente commerciale. |
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(49) |
Tale convenzione di prestito prevedeva la concessione di un importo in termini di capitale pari a 167 000 000 di RON (circa 35 905 000 EUR) a favore di CE Hunedoara, suddiviso in due tranche; la prima tranche pari a 98 476 900 RON (circa 21 172 533 EUR) è stata concessa il 20 luglio 2015, mentre la seconda per un importo di 68 523 100 RON (circa 14 732 466 EUR) non è più stata concessa poiché CE Hunedoara non ha rimborsato un altro prestito, concesso sulla base del decreto urgente del governo n. 11/2015 e concernente il rimborso ai sensi della decisione relativa all'aiuto incompatibile (cfr. punto d)]. |
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(50) |
La scadenza del prestito per aiuti al salvataggio era di 6 mesi, ossia relativo al periodo da aprile a settembre del 2015; tuttavia, in considerazione dei motivi sopra esposti, CE Hunedoara ha ricevuto soltanto la prima tranche del prestito. |
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(51) |
Il tasso d'interesse concordato del prestito era fissato al valore del ROBOR a 6 mesi più il 5 %, ossia il 6,57 %, annuo ed era previsto restasse fisso per l'intera durata del prestito. |
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(52) |
In conformità con l'articolo 3, terzo comma, del decreto urgente del governo n. 22 del 24 giugno 2015 di cui sopra, le garanzie sono state fissate al valore di 123 960 000 RON (circa 26 651 400 EUR), ossia il 120 % del prestito. |
2.5. Motivi per l'avvio del procedimento
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(53) |
Nella decisione di avvio la Commissione ha stabilito in via preliminare che i cinque prestiti finanziati o garantiti pubblicamente a favore di CE Hunedoara o della quale quest'ultima ha beneficiato potevano costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, ancora in sospeso per un importo complessivo di 337 milioni di RON (circa 73 milioni di EUR) al 30 giugno 2016. |
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(54) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha sollevato altresì dubbi sul rispetto delle condizioni per la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per gli aiuti per la ristrutturazione di cui agli Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ha sottolineato che le autorità rumene non avevano presentato un piano di ristrutturazione valido o un piano di liquidazione chiaro entro un termine ragionevole per l'impresa, e che non era stato possibile individuare nessun contributo identificabile e valido di CE Hunedoara ai costi di ristrutturazione, né misure destinate a limitare le distorsioni della concorrenza, aspetti questi che costituiscono le condizioni per la conformità dell'aiuto per la ristrutturazione rispetto agli Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Infine, CE Hunedoara non ha rimborsato gli aiuti per il salvataggio né il prestito che le ha consentito di rimborsare i precedenti aiuti incompatibili. |
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(55) |
Nella decisione di avvio, al fine di consentire una valutazione della possibilità che CE Hunedoara avrebbe potuto avere accesso ai prestiti in questione sui mercati finanziari e che gli stessi siano stati concessi a condizioni di mercato, la Commissione ha chiesto alla Romania di presentare:
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3. OSSERVAZIONI DALLA ROMANIA
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(56) |
Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio della Commissione, la Romania ha presentato informazioni e una serie di osservazioni, di cui in appresso. |
3.1. Osservazioni riguardanti il capitale residuo e agli importi dovuti in relazione ai cinque prestiti
a)
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(57) |
A partire dalla rata prevista per novembre 2014, in ragione delle sue difficoltà finanziarie, CE Hunedoara non è più stata in grado di effettuare pagamenti ed ha chiesto al suo garante, il ministero delle Finanze, di pagare le rate residue. |
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(58) |
Il ministero delle Finanze, in veste di garante di CE Hunedoara, ha versato le 3 rate rimanenti (ossia novembre 2014, maggio 2015 e novembre 2015) e ha calcolato sanzioni e interessi di mora dovuti allo stesso da CE Hunedoara. Il debito residuo di CE Hunedoara nei confronti del ministero delle Finanze (comprendente le tre rate e le sanzioni e gli interessi corrispondenti) ammontava a 60 711 568 RON (circa 13 052 987 EUR) il 31 marzo 2018. |
b)
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(59) |
A partire da ottobre 2015, a causa delle sue difficoltà finanziarie, CE Hunedoara ha informato il ministero delle Finanze di non essere più in grado di onorare i suoi pagamenti. Al 31 dicembre 2017 CE Hunedoara era debitrice nei confronti del ministero delle Finanze per un importo di 5 343 411 EUR (circa 24 853 078 RON) corrispondente agli importi dovuti come capitale, interessi e commissione di rischio, oltre a 564 163 EUR supplementari (circa 2 763 553 RON) sotto forma di interessi di mora e sanzioni. |
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(60) |
Il 31 marzo 2018, a fronte dell'importo di capitale di 17 950 000 EUR (circa 83 485 450 RON), 2 154 000 EUR (circa 10 018 254 RON) erano stati rimborsati e risultavano quindi ancora dovuti 15 796 000 EUR (circa 73 467 196 RON). |
c)
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(61) |
A partire da febbraio 2016, a causa delle sue difficoltà finanziarie, CE Hunedoara ha informato il ministero delle Finanze di non essere più in grado di onorare i suoi pagamenti. Al 31 marzo 2018 CE Hunedoara era debitrice nei confronti del ministero delle Finanze di un importo pari a 3 000 357 EUR (circa 13 955 150 RON) corrispondenti agli importi dovuti in termini di capitale, interessi e commissione di rischio, interessi di mora e sanzioni. |
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(62) |
Il 31 marzo 2018, a fronte dell'importo di capitale di 14 700 000 EUR (circa 68 371 170 RON), 1 764 000 EUR (circa 8 204 364 RON) erano stati rimborsati e risultavano quindi ancora dovuti 12 936 000 EUR (circa 60 166 806 RON). |
d)
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(63) |
L'8 settembre 2015, quando il prestito è scaduto e non è stato pagato, il ministero delle Finanze ha calcolato gli interessi di mora applicati per ciascun giorno di ritardo. Il 31 marzo 2018 il debito residuo di CE Hunedoara relativo a tale prestito ammontava a 42 339 794,26 RON (circa 9 103 055 EUR), costituito da capitale per un importo pari a 34 785 015 RON (circa 7 478 778 EUR), interessi sul prestito per 545 255,11 RON (circa 117 229 EUR) e interessi di mora per 7 009 525,58 RON (circa 1 507 048 EUR). |
e)
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(64) |
A fronte di un importo di 98 476 900 RON (circa 21 172 533 EUR) che rappresentava la prima tranche, CE Hunedoara ha utilizzato soltanto 93 450 841,17 RON (circa 20 091 930 EUR) e ha restituito la differenza di 5 026 058,86 RON (circa 1 080 602 EUR) al ministero delle Finanze. Il 31 marzo 2018 il debito residuo di CE Hunedoara relativo a tale prestito ammontava a 112 579 946,05 RON (circa 24 204 688 EUR), costituito da capitale per un importo pari a 93 450 841,17 RON (circa 20 091 930 EUR), interessi sul prestito per 3 306 854,30 RON (circa 710 973 EUR) e interessi di mora per 15 822 250,68 RON (circa 3 401 783 EUR). Tabella 3 Informazioni fornite dalla Romania riguardanti, al 31 marzo 2018, il capitale residuo e gli importi dovuti relativi ai cinque prestiti
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3.2. Osservazioni particolari
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(65) |
Innanzitutto, la Romania ha offerto un chiarimento in merito al prestito per aiuti al salvataggio approvato tramite decisione della Commissione del 21 aprile 2015. Come indicato anche nella decisione di avvio, al momento dell'approvazione del prestito per il salvataggio la Romania si era impegnata a presentare, entro un termine massimo di sei mesi dalla data della decisione sull'aiuto per il salvataggio: i) la prova che il prestito era stato rimborsato; oppure ii) un piano di ristrutturazione valido; o iii) un piano di liquidazione motivato che definisse le fasi per la liquidazione di CE Hunedoara entro un ragionevole lasso di tempo, senza ulteriori aiuti. A tale riguardo, la Romania ha confermato di aver effettivamente optato per l'alternativa della ristrutturazione di Hunedoara CE. |
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(66) |
In secondo luogo, per quanto riguarda la decisione di avvio, la Romania ha sostenuto che, a suo avviso, il prestito per aiuti al salvataggio approvato dalla decisione sull'aiuto per il salvataggio non concedeva alcun vantaggio economico effettivo al beneficiario (ossia CE Hunedoara). La Romania ha sostenuto che il prestito era stato concesso in linea con le condizioni esistenti sul mercato bancario, ossia sulla base di un'analisi economico-finanziaria svolta da EximBank; inoltre, le garanzie imposte dall'autorità dell'amministrazione fiscale nazionale hanno tenuto conto del valore di mercato della garanzia, che ha coperto almeno il 120 % del valore del prestito. |
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(67) |
In terzo luogo, per quanto riguarda il processo di liquidazione di CE Hunedoara e la separazione legale tra l'attività di estrazione del carbone e l'attività di produzione di energia elettrica, la Romania ha spiegato che: i) la mancanza di risorse finanziarie, ii) il fatto che CE Hunedoara ha avviato per due volte nel 2016 una procedura di fallimento su richiesta dell'impresa e successivamente è stata esonerata da tali procedure, nonché iii) il fatto che, al momento della presentazione delle osservazioni della Romania, gli organi giurisdizionali nazionali non avessero ancora preso una decisione su un'ulteriore richiesta di apertura di una procedura concorsale costituiscono tutti motivi che hanno impedito la separazione legale dell'estrazione del carbone dalla produzione di energia elettrica. |
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(68) |
La Romania ha spiegato che la separazione legale richiede l'osservanza di talune fasi procedurali previste per legge e che, in assenza di interventi da parte di terzi interessati, il processo richiederebbe normalmente tra 6 e 9 mesi. La Romania ha inoltre sottolineato che vengono comunque tenute contabilità separate per l'estrazione del carbone e le attività di produzione di energia elettrica e che l'aiuto per il salvataggio sarebbe utilizzato esclusivamente per le attività di produzione di energia, come era stato presentato anche nella notifica dell'aiuto per il salvataggio. |
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(69) |
In quarto luogo, per quanto concerne la decisione di avvio relativa alle condizioni per l'aiuto concesso ai fornitori di servizi di interesse economico generale («SIEG»), la Romania ha affermato che CE Hunedoara sarebbe un fornitore di servizi indispensabili per il funzionamento della rete nazionale dell'energia elettrica, aspetto questo che autorizzerebbe di fatto CE Hunedoara a ricevere una compensazione, a norma delle disposizioni di legge in vigore (22). A tale riguardo, la Romania ha aggiunto che la fornitura alla Commissione di informazioni necessarie per definire il SIEG, il suo incarico, il calcolo della compensazione e la durata era iniziata nel 2016 ed era prossima al completamento. |
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(70) |
In quinto luogo, la Romania ha altresì affermato che, secondo gli studi intrapresi dalla compagnia nazionale di trasporto dell'energia elettrica Transelectrica SA, la cessazione dell'esercizio dei due impianti di produzione di energia elettrica di Mintia e Paroșeni influenzerebbe negativamente il funzionamento della rete nazionale dell'energia elettrica. |
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(71) |
In sesto luogo, secondo le stime della Romania, è previsto che altre unità produttrici di energia elettrica diventino indisponibili in un futuro molto prossimo in ragione dell'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione (23). |
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(72) |
Tuttavia, la Romania non ha fornito alcuna informazione che dimostri la valutazione ex ante da parte delle autorità rumene o di operatori del mercato prima della concessione dei prestiti e non ha fornito prove a sostegno della compatibilità dei prestiti rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato. |
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(73) |
Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio, la Romania non ha contestato il fatto che il prestito per aiuti al salvataggio, il prestito concesso per il rimborso dell'aiuto incompatibile e gli altri tre prestiti rappresentino risorse statali e siano imputabili allo Stato. |
4. VALUTAZIONE DELL'AIUTO
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(74) |
La presente decisione riguarda i cinque prestiti finanziati o garantiti pubblicamente descritti nella sezione 2.4. |
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(75) |
La presente decisione non pregiudica la valutazione di eventuali altre misure di sostegno concesse a CE Hunedoara. Ciò include, in particolare, il differimento o l'annullamento del debito da parte di organismi pubblici a beneficio diretto di CE Hunedoara, come indicato nella decisione di avvio, nonché cancellazioni precedenti o rinuncia dei crediti pubblici dovuti dall'impresa National Hard Coal Company JSC Petroșani prima della sua liquidazione, qualora CE Hunedoara venga considerata il successore economico di tale impresa. |
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(76) |
La Commissione esaminerà innanzitutto se le cinque misure in questione comportano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Successivamente la Commissione esaminerà se l'aiuto sia già stato attuato e se tale aiuto possa essere compatibile con il mercato interno. |
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(77) |
Come osservazione preliminare, la Commissione non concorda con le osservazioni della Romania sui prestiti della BCR e della BRD. Innanzitutto, sebbene la Romania abbia effettivamente pagato una parte dell'importo del credito rispettivamente alla BCR e alla BRD (nella sua veste di mutuatario), ciò non vale per CE Hunedoara, in quanto quest'ultima non ha versato alcuna parte del capitale (dei prestiti subordinati) allo Stato rumeno, di conseguenza, in realtà, resta aperto l'intero capitale originario (dei prestiti subordinati) e non soltanto una parte degli stessi. In secondo luogo, la Commissione non concorda nemmeno con le osservazioni delle autorità rumene sulle somme dovute al ministero delle Finanze al 31 marzo 2018 per tali due prestiti; in effetti, come verrà spiegato in appresso, la Commissione ritiene che gli interi importi del capitale dei prestiti (subordinati) della BCR e della BRD (e non soltanto le rate del capitale in scadenza al 31 marzo 2018 secondo il calendario dei pagamenti) siano già interamente dovuti da CE Hunedoara allo Stato rumeno. |
4.1. Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
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(78) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
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(79) |
La qualificazione di una misura come aiuto ai sensi di tale disposizione richiede pertanto la soddisfazione delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo destinatario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. |
4.1.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato
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(80) |
Come è stato affermato dalla Corte (24), affinché le misure vengano qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, a) esse devono derivare da risorse statali, direttamente o indirettamente da qualsiasi organismo intermedio che agisca in virtù di poteri ad esso conferiti e b) devono essere imputabili allo Stato. La nozione di Stato membro comprende tutti i livelli delle autorità pubbliche, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'autorità nazionale, regionale o locale (25). |
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(81) |
Per quanto riguarda il prestito della BIRS, la Romania ha spiegato che esso è stato il risultato di un accordo firmato il 31 maggio 2002 tra la BIRS ed Electrocentrale Deva, il predecessore legale di CE Hunedoara. Tale accordo di prestito è stato garantito dal governo rumeno. Secondo la giurisprudenza (26), la creazione di un rischio concreto che si realizzi, in futuro, un onere supplementare per lo Stato mediante una garanzia o un'offerta contrattuale, è sufficiente ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Di conseguenza, la garanzia sul prestito della BIRS ha comportato il coinvolgimento di risorse provenienti dal bilancio dello Stato. |
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(82) |
Per quanto riguarda il prestito della BCR, la Romania ha confermato che tale prestito derivava da un contratto stipulato il 3 dicembre 2013 tra la BCR e il ministero elle Finanze per il finanziamento di un quarto del progetto di investimento «Centrala Electrică Paroșeni». Successivamente il prestito è stato poi concesso a CE Hunedoara mediante un contratto di prestito secondario stipulato il 5 dicembre 2013. Di conseguenza, il contratto di prestito secondario (relativo al prestito della BCR contratto dallo Stato rumeno) è stato offerto a CE Hunedoara mediante risorse derivanti dal bilancio dello Stato. |
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(83) |
Per quanto riguarda il prestito della BRD, la Romania ha confermato che tale prestito costituiva l'esito di un accordo firmato il 19 maggio 2014 tra la BRD e il ministero delle Finanze. Tale prestito è stato concesso dalla banca al mutuatario che successivamente lo ha concesso a CE Hunedoara mediante un contratto di prestito secondario stipulato il 5 giugno 2014 per finanziare un altro quarto del progetto «Centrala Electrică Paroșeni». Di conseguenza, il contratto di prestito secondario (relativo al prestito della BRD contratto dallo Stato rumeno) è stato offerto a CE Hunedoara mediante risorse derivanti dal bilancio dello Stato. |
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(84) |
Il prestito per aiuti al salvataggio, compresa la parte prorogata e non rimborsata dello stesso, e il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile implicano risorse statali, dato che sono stati erogati utilizzando fondi accantonati e derivanti dal bilancio dello Stato. |
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(85) |
I vari atti tramite i quali il ministero delle Finanze ha contratto, subordinato o garantito prestiti a CE Hunedoara, tanto di propria iniziativa quanto in virtù dei poteri statali attribuiti a tale ministero o su incarico da parte del Consiglio dei ministri della Romania, sono imputabili allo Stato rumeno. |
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(86) |
Sulla base di quanto sopra, la Commissione conclude che i cinque prestiti in questione comportano il coinvolgimento di risorse statali e sono imputabili allo Stato rumeno. |
4.1.2. Vantaggio economico
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(87) |
L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, stabilisce che, affinché una misura possa essere definita costituire un aiuto di Stato, essa deve favorire talune imprese o talune produzioni. I prestiti o le garanzie concessi dallo Stato direttamente o indirettamente possono favorire l'impresa beneficiaria quando mettono a disposizione un finanziamento che non sarebbe disponibile al beneficiario sui mercati finanziari alle medesime condizioni, se non affatto disponibile. Per verificare se un'impresa abbia beneficiato di un vantaggio economico, la Commissione applica il criterio del «principio dell'operatore in economia di mercato». Secondo tale principio, la valutazione si concentra sulla transazione dal punto di vista di un ipotetico creditore/investitore privato prudente, in una situazione il più possibile simile a quella dello Stato (27). |
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(88) |
Nel caso in esame, lo Stato rumeno è tanto un creditore quanto l'azionista principale di CE Hunedoara. In tale contesto, la Romania potrebbe erogare o garantire un prestito o una garanzia conformi al principio dell'operatore in economia di mercato su base indipendente nel caso in cui i termini ai quali viene concesso tale prestito siano in linea con le condizioni di mercato, a condizione che vi sia probabilità di un rimborso o di un aumento del rendimento a favore dell'azionista in una forma diversa. |
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(89) |
Di conseguenza la valutazione delle condizioni alle quali un azionista concede i prestiti deve tenere conto dei possibili rendimenti dell'investimento che esso può ragionevolmente aspettarsi nella sua qualità di azionista. Nel presente caso, alla luce i) dei dati finanziari di CE Hunedoara riportati nella tabella 2, ii) dei costi di produzione marginali notevolmente più elevati di CE Hunedoara rispetto ai prezzi di mercato; e iii) dello storico delle imprese precedenti, appare evidente che lo Stato rumeno, o qualsiasi investitore di mercato in una posizione analoga a quella dello Stato, non poteva aspettarsi alcun possibile rendimento sotto forma di dividendi o plusvalenze dalla sua partecipazione azionaria in CE Hunedoara a partire dal 2013. |
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(90) |
Innanzitutto, per i tre prestiti (BIRS, BCR e BRD) contratti o garantiti dal ministero delle Finanze rumeno a favore di CE Hunedoara, ai fini della valutazione occorre tenere conto della situazione finanziaria dell'impresa e dello storico dei suoi predecessori, aspetti questi che qualsiasi prestatore o investitore prudente operante in un'economia di mercato avrebbe esaminato. Anche prima dell'aprile 2015, anno in cui, secondo quanto riferito, CE Hunedoara non era stata in grado di accedere a finanziamenti a condizioni di mercato, l'impresa era costantemente in perdita sin dal suo primo anno di piena operatività che comprendeva miniere di carbone e produzione di energia elettrica nel contesto della medesima impresa. |
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(91) |
In secondo luogo, per quanto concerne il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile, la decisione di avvio ha constatato che un vantaggio economico di natura analoga (a quello relativo al prestito per il salvataggio) era stato conferito a CE Hunedoara in veste di impresa subentrante nella gestione delle attività di produzione di energia elettrica di Electrocentrale Paroșeni e Electrocentrale Deva attraverso l'aiuto di Stato che è stato oggetto della decisione relativa all'aiuto incompatibile adottata il 20 aprile 2015 e, a titolo di deduzione, attraverso il prestito pubblico concesso a CE Hunedoara per rimborsarlo. Il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile è stato concesso in un momento in cui, secondo la Romania, CE Hunedoara soddisfaceva i criteri per essere oggetto di procedure concorsuali ai sensi della legislazione rumena e, di conseguenza, si può escludere che l'impresa avrebbe potuto trovare tali finanziamenti a condizioni di mercato. |
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(92) |
In terzo luogo, come sottolineato nella decisione di avvio, per quanto concerne il prestito per aiuti al salvataggio, le autorità rumene hanno dichiarato che CE Hunedoara non era stata in grado di ottenerlo dalle banche commerciali e, più in generale, tali autorità hanno riconosciuto di conferire un vantaggio (selettivo) (28). Anche la parte prorogata e ancora non rimborsata del prestito per aiuti al salvataggio in capo a CE Hunedoara comporta un vantaggio economico che l'impresa non sarebbe stata in grado di ottenere a condizioni di mercato, ad esempio rifinanziando e rimborsando la parte non rimborsata con un prestito erogato da una banca commerciale. |
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(93) |
Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio, la Romania ha sostenuto che intendeva in effetti ristrutturare CE Hunedoara e trasformare il prestito per il salvataggio in una parte di un aiuto per la ristrutturazione. La Commissione osserva tuttavia che la Romania non ha presentato un piano di ristrutturazione valido in conformità con gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e che la mera intenzione di ristrutturare non elimina il vantaggio concesso dal prestito per aiuti al salvataggio, in quanto tale prestito non è stato rimborsato nei sei mesi successivi alla concessione dell'aiuto. |
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(94) |
La Romania ha inoltre sostenuto nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio che il prestito per il salvataggio era stato concesso a «condizioni esistenti sul mercato bancario» secondo l'analisi condotta da EximBank ed è stato sostenuto da garanzie. Tale affermazione è tuttavia smentita dal semplice fatto che CE Hunedoara non è stata in grado di ottenere il prestito da banche commerciali, come indicato ai considerando 100 e 101 della presente decisione. Inoltre, la Romania non ha fornito l'analisi del rischio di credito di EximBank. |
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(95) |
In quarto luogo, anche le imprese precedenti a CE Hunedoara non erano state in grado di onorare le proprie passività, la maggior parte delle quali (oltre 1,2 miliardi di EUR) è rimasta impagata in fase di liquidazione. In veste di impresa di recente costituzione, pur essendo stata liberata della maggior parte delle passività di Electrocentrale Paroșeni ed Electrocentrale Deva e della National Hard Coal Company JSC Petroșani, CE Hunedoara non disponeva di uno storico creditizio affidabile e solido, in assenza del quale i prestatori operanti in un'economia di mercato sono riluttanti a finanziare operazioni. In effetti, i cinque prestiti oggetto del presente procedimento sono stati tutti concessi con risorse appartenenti al bilancio dello Stato (cfr. sezione 4.1.1). Al contrario, non vi sono prove del fatto che un qualsiasi creditore privato operante in un'economia di mercato abbia concesso prestiti a CE Hunedoara in qualsiasi misura analoga. Nonostante l'invito formulato alla Romania nella decisione di avvio di fornire prove delle offerte di prestiti presentate a CE Hunedoara da parte di istituti finanziari o banche operanti in un'economia di mercato tra il 2012 e il 2016, che specificassero la richiesta o meno di una garanzia da parte dello Stato o pubblica, le autorità rumene non hanno presentano nessuna di tali offerte o prove di valutazioni positive da parte di prestatori operanti in un'economia di mercato. |
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(96) |
In quinto luogo, come spiegato nel considerando 20, le attività produttive di CE Hunedoara erano inoltre le stesse gestite dalle imprese precedenti senza alcun significativo miglioramento produttivo o tecnologico tale da consentire alle parti interessate di prevedere ragionevolmente vendite migliori o più remunerative di energia elettrica e calore sul mercato rumeno dell'energia elettrica. Le autorità rumene, titolari della piena proprietà di CE Hunedoara e dei suoi predecessori, pur essendo anche il loro creditore principale, non potevano ignorare l'incapacità strutturale di CE Hunedoara di generare utili di esercizio sufficienti per far fronte alle proprie passività. Facendo ricorso alle finanze pubbliche hanno erogato fondi che CE Huneadoara non sarebbe stata in ogni caso in grado di ottenere sul mercato finanziario. |
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(97) |
Tutti e cinque i fatti di cui sopra influenzano la solvibilità di CE Hunedoara e rendono improbabile che, in assenza di intervento da parte dello Stato, CE Hunedoara avrebbe trovato prestatori operanti a condizioni di mercato disposti a fidarsi del fatto che CE Hunedoara avrebbe rimborsato i prestiti. Risulta parimenti improbabile che la Romania potesse prevedere di ottenere rendimenti dalla sua partecipazione azionaria in CE Hunedoara e, in particolare, dalla rinuncia alla riscossione di entrate concedendo a CE Hunedoara prestiti al di sotto delle condizioni di mercato. |
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(98) |
In conclusione, i prestiti in questione paiono aver favorito CE Hunedoara. In effetti, CE Hunedoara era un mutuatario con uno scarso storico di credito in termini di suoi predecessori insolventi e liquidati e che non disponeva di alcuno storico di credito proprio nel 2012-2013 quando tale impresa è stata costituita. CE Hunedoara ha registrato crescenti perdite d'esercizio che non le hanno consentito di soddisfare l'obbligo di restituzione del debito a partire dal 2013-2014 e, in effetti, la hanno resa inadempiente nel far fronte alle sue passività, situazione questa che ha portato l'impresa a essere potenzialmente oggetto di procedure concorsuali a partire dal 2015. Inoltre, non vi è alcuna indicazione del fatto che le autorità rumene abbiano adottato tempestivamente le misure che un creditore diligente avrebbe intrapreso per recuperare i propri crediti, come un'intimazione al mutuatario di rimborsare i prestiti o una richiesta di esecuzione forzata dei pagamenti per i rimborsi non effettuati. Sebbene nel gennaio 2016 sia stata presentata la domanda di insolvenza nei confronti di CE Hunedoara (cfr. considerando 22), la stessa non ha prodotto alcun recupero effettivo alla data odierna. In considerazione della difficile situazione finanziaria dell'impresa e dell'esigua probabilità di rimborso al momento della loro concessione o proroga, i prestiti in questione hanno conferito un vantaggio economico a CE Hunedoara sotto forma di finanziamenti e fondi, che tale impresa non sarebbe stata in grado di ottenere sul mercato. |
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(99) |
Per quanto concerne la quantificazione di tale vantaggio economico, al punto 34 della decisione di avvio, la Commissione ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa Larko (29) secondo la quale, in circostanze nelle quali il mutuatario si trova in una situazione finanziaria delicata, caratterizzata in particolare dalla diminuzione del suo fatturato, dall'esistenza di un patrimonio netto negativo e dall'incapacità di rimborsare i prestiti utilizzando fondi propri, il vantaggio economico comportato da un prestito può essere pari all'importo totale dei fondi ottenuti in prestito, anche se lo Stato agisce soltanto in veste di garante del prestito. Le autorità rumene non hanno fornito alcuna prova del fatto che CE Huneadoara abbia avuto accesso a finanziamenti da parte del mercato a condizioni di mercato, indicativa del tentativo, seppur non riuscito, di CE Hunedoara di ottenere un prestito dal mercato senza il sostegno dello Stato. |
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(100) |
Come rilevato al considerando 43, il prestito della BRD e quello della BCR trasferiti dallo Stato rumeno per finanziare la conformità ambientale nel 2013-2014 fanno seguito a casi in cui la Romania ha fornito sovvenzioni per il medesimo tipo di installazioni (desolforazione dei fumi di scarico) per altre centrali termoelettriche nel 2010 (CE Turceni) e nel 2011 (CE Craiova II) e ha deciso di interrompere la pratica di fornire tali sovvenzioni come strumento di aiuto. Tuttavia, date le caratteristiche, la finalità e la situazione finanziaria di CE Hunedoara, sembra quindi opportuno ritenere che il prestito della BRD e quello della BCR trasferiti dallo Stato, che hanno finanziato la conformità ambientale, erano di fatto sovvenzioni, nonostante la loro qualificazione giuridica come prestiti. |
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(101) |
Nel frattempo, il ricorso allo Stato rumeno per il trasferimento dei prestiti concessi dalla BRD e dalla BCR dimostra che tali banche private non intendevano assumersi alcun rischio di liquidità in relazione a CE Hunedoara, poiché ritenevano che il mancato rimborso sarebbe stato praticamente certo. |
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(102) |
Di conseguenza, sulla base di quanto sopra, la Commissione conclude che i cinque prestiti concessi a CE Hunedoara hanno fornito un vantaggio economico e ritiene che tale vantaggio sia pari all'importo totale del capitale dei prestiti al momento della loro concessione. |
4.1.3. Selettività
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(103) |
L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, stabilisce che, affinché una misura possa essere definita costituire un aiuto di Stato, essa deve favorire talune imprese o talune produzioni. La Commissione osserva che i cinque prestiti sono stati concessi su base ad hoc a CE Hunedoara a sostegno del mantenimento in attività in situazioni specifiche che richiedevano investimenti per conformità ambientale, costi di esercizio o rimborso di aiuti incompatibili e non rientravano in una misura più ampia di politica economica generale destinata a fornire sostegno alle imprese, in una situazione giuridica ed economica comparabile, attive nella produzione di energia elettrica o in altri settori economici. Di conseguenza la Commissione conclude che tali prestiti siano selettivi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
4.1.4. Effetto sugli scambi e distorsione della concorrenza
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(104) |
Quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi interni all'Unione, queste ultime devono ritenersi influenzate dall'aiuto (30). È sufficiente che il beneficiario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza (31). |
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(105) |
CE Hunedoara fornisce energia elettrica e calore in Romania. Conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di mercato interno dell'energia elettrica (32), i fornitori di energia elettrica possono stabilire la loro attività e cercare clienti liberamente in Romania. In effetti numerosi concorrenti provenienti dalla Romania (ad esempio SN Nuclearelectrica, SN Hidroelectrica) o altri Stati membri (ad esempio CEZ, Alpiq) hanno proceduto in effetti in tal senso. La Commissione osserva che la rete elettrica rumena è attualmente interconnessa a quelle della Bulgaria e dell'Ungheria e, pertanto, i flussi di energia elettrica sono prodotti in tali Stati membri e scambiati tra gli stessi. |
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(106) |
Di conseguenza la Commissione conclude che i prestiti in esame possono incidere sugli scambi dell'UE e falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato interno. |
4.1.5. Conclusione in merito all'esistenza di un aiuto
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(107) |
Basandosi sulle argomentazioni di cui sopra, la Commissione conclude che il prestito della BIRS garantito dallo Stato rumeno concesso a CE Hunedoara, i prestiti della BCR e della BRD contratti a beneficio di CE Hunedoara, il prestito concesso per il rimborso di un aiuto incompatibile precedente e il prestito per aiuti al salvataggio, compresa la parte oggetto di proroga e non rimborsata dello stesso, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
4.2. Legittimità dell'aiuto
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(108) |
L'accordo per il prestito della BIRS garantito dallo Stato a favore di CE Hunedoara è stato firmato il 31 maggio 2002 con Electrocentrale Deva, uno dei predecessori legali di CE Hunedoara, ossia prima dell'adesione della Romania all'Unione europea nel 2007; in quanto tale, il prestito della BIRS non è stato illegittimo, anche qualora si constati che detto prestito comportava aiuti di Stato. Di conseguenza i pagamenti effettuati dallo Stato in veste di garante, seppur eseguiti successivamente all'adesione, rappresentano aiuti esistenti e non sono, in quanto tali, illegali, fatta salva la qualificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato di un eventuale futuro mancato esercizio da parte dello Stato del suo diritto di regresso nei confronti di CE Hunedoara. |
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(109) |
Tuttavia, il prestito della BCR, il prestito della BRD e il prestito concesso per il rimborso dell'aiuto incompatibile costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e, essendo stati erogati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, costituiscono un aiuto di Stato illegale. |
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(110) |
Il prestito per aiuti al salvataggio in merito al quale la Commissione non ha sollevato obiezioni tramite la sua decisione sull'aiuto per il salvataggio del 21 aprile 2015 non è stato attuato prima della decisione della Commissione e non costituiva quindi un aiuto di Stato illegale. Tuttavia, la sua proroga eccessiva e il mancato rimborso ben oltre il periodo di sei mesi per il quale era stato concesso ne rendono illegale la proroga. |
4.3. Compatibilità dell'aiuto e base giuridica per la valutazione
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(111) |
La Commissione deve valutare se le misure di aiuto di cui sopra possano essere ritenute compatibili con il mercato interno. Secondo la giurisprudenza della Corte, spetta allo Stato membro invocare eventuali motivi di compatibilità e dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di compatibilità (33). Ad eccezione inizialmente del prestito per aiuti al salvataggio e della sua proroga dopo sei mesi dalla decisione della Commissione del 21 aprile 2015 e del prestito della BIRS che non era soggetto a notifica essendo stato concesso prima dell'adesione della Romania all'Unione, le autorità rumene non hanno notificato il prestito concesso per il rimborso dell'aiuto incompatibile, il prestito della BCR e il prestito della BRD, né hanno invocato possibili motivi di compatibilità con il mercato interno. |
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(112) |
Sulla base delle informazioni disponibili e, come rilevato nella decisione di avvio, la Commissione ritiene che l'unica base di compatibilità possibile per le misure in esame siano gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Tali orientamenti definiscono norme e condizioni da considerare ai fini della valutazione della compatibilità di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
4.3.1. Applicabilità degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione
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(113) |
Conformemente ai punti 137 e 138 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, «[l]La Commissione esaminerà, sulla base dei presenti orientamenti, la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione concesso senza la sua autorizzazione e pertanto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del [TFUE] qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» e «[i]n tutti gli altri casi la Commissione eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto». |
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(114) |
Il prestito per aiuti al salvataggio e il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile sono stati concessi dopo l'entrata in vigore degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione avvenuta il 1o agosto 2014. Di conseguenza gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione sono applicabili a questi due prestiti. |
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(115) |
Inoltre, i prestiti della BCR e della BRD non sono stati notificati alla Commissione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Ne consegue che sebbene tali due prestiti siano stati concessi prima del 1o agosto 2014, nella misura in cui essi devono essere valutati congiuntamente come parte di un'operazione unica che conferisce un aiuto a un'impresa in difficoltà, gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione si applicano anche ai prestiti della BCR e della BRD. |
4.3.2. Applicazione degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione
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(116) |
Soltanto le imprese in difficoltà corrispondenti alla definizione di cui al punto 20 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e che non operano nei settori del carbone, dell'acciaio e in quello finanziario, come stabilito al punto 16 degli orientamenti, possono beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione. Come rilevato nella decisione sull'aiuto per il salvataggio, CE Hunedoara soddisfaceva già nell'aprile 2015 i criteri per l'avvio di una procedura concorsuale per insolvenza di cui al punto 20, lettera c), degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e, in effetti, nel gennaio del 2016, è stata avviata una tale procedura nei confronti dell'impresa (cfr. considerando 22). Di conseguenza CE Hunedoara può essere considerata un'impresa in difficoltà secondo la definizione fornita dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. |
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(117) |
La Commissione osserva innanzitutto che la Romania non ha fornito alcuna prova in merito all'eventuale rispetto delle condizioni per la compatibilità degli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di cui agli orientamenti di cui sopra. |
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(118) |
Per quanto concerne il prestito della BCR, il prestito della BRD e il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile, la Commissione provvederà a valutarli congiuntamente in quanto concessi a favore di un'impresa in difficoltà sotto forma di aiuti all'investimento o al funzionamento che consentono a CE Hunedoara di far fronte ai suoi costi in assenza di accesso ai mercati finanziari (cfr. considerando 99). Su tale base, la Commissione ritiene che le condizioni di compatibilità per gli aiuti per la ristrutturazione stabilite negli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione non siano soddisfatte poiché: i) il piano di ristrutturazione (presentato nell'ottobre del 2015 e modificato nel gennaio del 2016) non era valido in via preliminare in quanto non era in grado di assicurare la redditività a lungo termine di CE Hunedoara senza ulteriori aiuti continui e non è stato perseguito; ii) non si individua alcun contributo proprio di CE Hunedoara in linea con i punti da 62 a 64 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione; e iii) non è stato possibile individuare misure destinate a limitare le distorsioni della concorrenza in linea con i punti da 74 a 86 dei medesimi orientamenti. |
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(119) |
Per quanto concerne i punti da 99 a 103 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, sebbene essi prevedano condizioni specifiche per gli aiuti a favore di fornitori di SIEG in difficoltà, la Commissione ritiene che i prestiti oggetto di valutazione non possano essere valutati o presi in considerazione come compensazione per la fornitura di tali servizi di cui al punto 100 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Innanzitutto, non viene affermato né accertato che CE Hunedoara operi sulla base di atti di incarico validi che individuano qualsiasi differenza giustificabile rispetto alla produzione di energia elettrica da parte di altri produttori di energia elettrica attivi in Romania; secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea (34), la presenza di un atto di incarico valido costituisce una condizione essenziale affinché l'aiuto di Stato possa essere considerato una compensazione valida per un servizio di interesse economico generale. In secondo luogo, i prestiti in questione sono stati concessi ad hoc per finalità specifiche e non sono stati concessi in relazione a costi supplementari individuabili e giustificati legati alla prestazione di servizi. In terzo luogo, gli importi dei prestiti non sono stati fissati, singolarmente o cumulativamente, sulla base di parametri obiettivi stabiliti in anticipo e calibrati specificamente in base ai costi determinati del SIEG, tenendo conto di tutte le entrate e i costi di CE Hunedoara. Di conseguenza, ai sensi dei punti 100 e 101 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, la Commissione non può ritenere che i prestiti in questione debbano essere considerati compensazioni valide ai sensi della decisione SIEG (35) o della disciplina dei SIEG (36). |
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(120) |
Inoltre, la Romania non ha rispettato il suo impegno di separare dal punto di vista legale le miniere di carbone dalla produzione di energia elettrica comprese in CE Hunedoara, un impegno assunto all'epoca dell'approvazione dell'aiuto per il salvataggio e che, secondo le sue osservazioni, poteva richiedere da sei a nove mesi. Due miniere di carbone stanno ricevono aiuti al funzionamento per la chiusura ai sensi della decisione sul secondo aiuto a favore delle miniere di carbone (considerando 12). La Romania ha asserito nelle sue osservazioni relative alla decisione di avvio che vengono tenute due contabilità distinte per le attività di estrazione e quelle di produzione di energia elettrica; tuttavia, il ricorso a contabilità separate non impedisce di per sé il finanziamento incrociato dell'attività di estrazione. La Romania non ha dimostrato che non si verifica il finanziamento incrociato, ad esempio, presentando elementi di prova del fatto che l'utilizzo dell'aiuto di Stato apporta vantaggi esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica. In assenza di questa prova necessaria, non è possibile escludere che taluni dei prestiti oggetto della presente decisione abbiano conferito direttamente o indirettamente un vantaggio alle miniere di carbone di CE Hunedoara, in violazione del punto 16 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione che escludono il settore del carbone dal campo di applicazione degli orientamenti stessi. |
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(121) |
Infine, è opportuno sottolineare che le entrate derivanti dal prestito concesso per il rimborso dell'aiuto incompatibile rimangono a disposizione di CE Hunedoara. Alla luce del principio di Deggendorf (37), l'accumulo di un prestito non rimborsato, concesso per rimborsare un precedente aiuto incompatibile, e degli altri tre prestiti non consente di considerare che il possibile aiuto per la ristrutturazione concesso a favore di CE Hunedoara sia compatibile con il mercato interno sulla base del punto 94 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Tuttavia, pur beneficiando di aiuti di Stato sotto forma dei prestiti in questione nella misura in cui gli stessi non sono stati rimborsati, CE Hunedoara continua a operare a danno dei concorrenti. |
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(122) |
In conclusione, sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che i prestiti della BCR e della BRD contratti a favore di CE Hunedoara, valutati congiuntamente all'eccessiva proroga per il prestito per aiuti al salvataggio, trasformandolo in un prestito per la ristrutturazione, e al prestito concesso per rimborsare l'aiuto incompatibile, siano incompatibili con il mercato interno. |
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(123) |
Per quanto concerne il prestito per aiuti al salvataggio, in linea con il punto 55, lettera d), degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, la Romania si era impegnata a presentare, entro un termine massimo di sei mesi dalla data della decisione sull'aiuto per il salvataggio o dall'erogazione della prima rata (considerando 54 della decisione sull'aiuto per il salvataggio) una prova del rimborso del prestito, un piano di ristrutturazione valido oppure un piano di liquidazione motivato che definisse le fasi per la liquidazione di CE Hunedoara entro un lasso di tempo ragionevole, senza ulteriori aiuti. La Romania non ha rispettato tale impegno, poiché: i) il prestito per il salvataggio non è stato rimborsato integralmente; e ii) la Romania è stata informata del fatto che il piano di ristrutturazione (presentato dalle autorità rumene nell'ottobre del 2015 e modificato nel gennaio del 2016) non assicurava che CE Hunedoara avrebbe potuto conseguire una redditività a lungo termine senza disporre di ulteriore aiuto continuo. |
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(124) |
In aggiunta a quanto sopra, la Commissione osserva che il calendario per la liquidazione di CE Hunedoara che prevede una durata minima di tre anni, come presentato dalla Romania nel maggio del 2017 (ossia 1,5 anni dopo la scadenza fissata per ottobre 2015, ossia sei mesi dopo la concessione dell'aiuto per il salvataggio concesso tramite la decisione sull'aiuto per il salvataggio), sembra essere piuttosto lungo. |
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(125) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che la proroga del prestito per aiuti al salvataggio è incompatibile con il mercato interno. |
5. RECUPERO
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(126) |
In conformità con il TFUE e la giurisprudenza costante della Corte, la Commissione è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare gli aiuti qualora essa abbia constatato che l'aiuto è incompatibile con il mercato interno (38). La Corte ha inoltre statuito in diverse occasioni che l'obbligo per uno Stato membro di sopprimere un aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato interno mira al ripristino della situazione preesistente (39). |
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(127) |
In tale contesto, la Corte ha precisato che tale obiettivo è raggiunto quando il destinatario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato, e la situazione antecedente al pagamento dell'aiuto risulta ripristinata (40). |
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(128) |
A tale proposito, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio (41) statuisce che «[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]». |
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(129) |
Di conseguenza, i) il prestito della BCR, ii) il prestito della BRD, iii) il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile e iv) il prestito per l'aiuto per il salvataggio (diventato illegale dal momento in cui l'aiuto per il salvataggio non è stato rimborsato entro sei mesi dalla sua concessione e/o erogazione) sono stati attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, e devono essere considerati aiuti illegali e incompatibili che devono quindi essere recuperati al fine di ristabilire la situazione di mercato antecedente la loro concessione. Il recupero deve coprire il periodo dalla data in cui è stato conferito un vantaggio al beneficiario, ossia dalla data in cui l'aiuto è stato messo illegalmente a disposizione del beneficiario sotto forma di importo di capitale di prestiti, fino alla data del suo effettivo recupero, e le somme da recuperare devono produrre interessi fino all'effettivo recupero. Gli interessi relativi al recupero sono distinti da quelli contrattuali, dagli interessi per i pagamenti ritardati o da altri importi correlati concernenti i prestiti in questione dovuti da CE Hunedoara allo Stato. |
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(130) |
Conformemente alla giurisprudenza consolidata, l'insolvenza del beneficiario e la sua incapacità di rimborsare l'aiuto non costituiscono un motivo valido per esonerarlo dall'obbligo di rimborsare l'aiuto (42). In questo caso, il ripristino della situazione antecedente al pagamento dell'aiuto e l'eliminazione della distorsione della concorrenza, in linea di principio, possono essere conseguiti tramite l'iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione dell'aiuto nell'ambito della procedura di liquidazione soggetta al controllo da parte dell'organo giurisdizionale. Qualora lo Stato membro non sia in grado di recuperare l'intero importo dell'aiuto, l'iscrizione della passività può soddisfare l'obbligo di recupero, a condizione che la procedura fallimentare giunga alla liquidazione dell'impresa beneficiaria degli aiuti illegali, ossia determini la cessazione definitiva delle sue attività (43). La liquidazione di CE Hunedoara in caso di mancato recupero dell'aiuto per il salvataggio entro sei mesi dalla sua approvazione o erogazione è contemplata anche negli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e nella decisione sull'aiuto per il salvataggio (considerando 20, 21 e 52, lettera d). |
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(131) |
La Commissione prende atto delle recenti discussioni con la Romania, durante le quali è stato stabilito che la liquidazione di CE Hunedoara può portare alla liquidazione e alla vendita dei suoi attivi, compresi quelli derivanti dall'attuazione del recupero imposto alla Romania a seguito della presente decisione. In ogni caso, le autorità rumene hanno confermato l'esistenza di disposizioni giuridiche nella legislazione nazionale che assicurerebbero la continuità d'esercizio e, a tale proposito, hanno menzionato la legge n. 123 del 10 luglio 2012 sull'energia elettrica e il gas naturale, in particolare il capitolo relativo alla sicurezza. |
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(132) |
Nel contesto di una liquidazione e considerando il suo obbligo giuridico di garantire la continuità dell'approvvigionamento, la Romania può pianificare di adottare misure volte ad evitare interruzioni improvvise della fornitura di energia elettrica e calore per la regione nella quale CE Hunedoara opera e fornisce servizi. Tuttavia, tali misure devono essere proporzionate, ragionevoli e limitate nel tempo e nella portata secondo la misura indispensabile per mantenere il valore degli attivi per la produzione di energia elettrica. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, la Commissione deve essere informata anticipatamente ed essere in grado di verificare che tali condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza la presente decisione non pregiudica in generale misure adeguate e il processo relativo al trasferimento di attivi per la produzione di energia elettrica. |
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(133) |
Inoltre, come ricordato durante la videoconferenza svoltasi il 31 luglio 2018 (cfr. considerando 3), la Romania ha espresso l'intenzione di adottare una misura idonea per procedere con il processo relativo al trasferimento di attivi per la produzione di energia elettrica da CE Hunedoara a una nuova società ancora da costituire. È previsto che tale misura assuma la forma di un decreto urgente del governo attraverso il quale si verificherà un processo in tre fasi di trasferimento in sostituzione del pagamento (in rumeno «dare în plată») esclusivamente per gli attivi per la produzione di energia elettrica, ossia escludendo le miniere. Come da verbale concordato con la Romania, questo processo dovrebbe comportare:
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(134) |
La presente decisione non pregiudica tale trasferimento di attivi tramite il previsto decreto urgente del governo a condizione che tale trasferimento previsto sia condotto dalle autorità rumene in linea con le prescrizioni di legge, compresa, in particolare, un'adeguata valutazione di tali attivi. |
6. CONCLUSIONE
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(135) |
La Commissione conclude pertanto che la Romania ha concesso a CE Hunedoara aiuti di Stato illegali che sono incompatibili con il mercato interno e che dovrebbero essere recuperati. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il prestito della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (prestito della BIRS) garantito dallo Stato rumeno e per il quale CE Hunedoara è diventato il beneficiario successore non è stato concesso illegalmente a CE Hunedoara, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 2
I seguenti prestiti a favore di CE Hunedoara e secondo gli importi di cui alle lettere da a) a d) costituiscono aiuti di Stato concessi dalla Romania illegalmente (o non rimborsati per quanto riguarda la lettera d)], in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono incompatibili con il mercato interno:
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a) |
prestito della Banca commerciale rumena contratto dal ministero delle Finanze e reso successivamente disponibile a CE Hunedoara tramite un contratto di prestito secondario (prestito della BCR) - 83 485 450 RON; |
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b) |
prestito della Banca rumena per lo sviluppo contratto dal ministero delle Finanze e reso successivamente disponibile a CE Hunedoara tramite un contratto di prestito secondario (prestito della BRD) - 68 371 170 RON; |
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c) |
prestito concesso per il pagamento dell'aiuto incompatibile per il quale è stato richiesto il recupero tramite la decisione relativa all'aiuto incompatibile (il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile) - 34 785 015 RON; |
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d) |
prestito che rappresenta un aiuto concesso conformemente alla decisione sull'aiuto per il salvataggio e interessi (il prestito per aiuti al salvataggio), come effettivamente erogato per un importo pari a 98 476 900 RON e non rimborsato dopo sei mesi dall'erogazione. |
Articolo 3
1. La Romania recupera gli aiuti incompatibili di cui all'articolo 2 dal beneficiario.
2. Le somme effettivamente da recuperare corrispondono agli importi erogati concretamente al beneficiario e non rimborsati da quest'ultimo allo Stato rumeno; tali importi producono inoltre interessi dalla data in cui tali importi sono divenuti disponibili per il beneficiario, fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (44) della Commissione.
4. La Romania annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto di cui all'articolo 2 con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 4
1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2 è immediato ed efficace, fatte salve le misure opportune che la Romania può adottare al fine di preservare il mantenimento dell'esercizio degli attivi per la produzione di energia elettrica necessari per la fornitura di energia elettrica e riscaldamento, a condizione che tali misure siano proporzionate, ragionevoli e limitate nel tempo e nella portata a ciò che è indispensabile per mantenere il valore degli attivi.
2. La Romania assicura che la presente decisione venga attuata entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 5
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Romania trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
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a) |
l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario; |
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b) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
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c) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e pianificate per preservare il mantenimento dell'esercizio degli attivi per la produzione di energia elettrica; |
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d) |
documenti che comprovino che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto. |
2. La Romania mantiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell'aiuto concesso di cui all'articolo 2. La Romania presenta immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e pianificate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi di recupero già recuperati presso il beneficiario.
Articolo 6
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU C 158 del 4.5.2018, pag. 47.
(2) Cfr. nota a piè di pagina 1.
(3) GU C 23 del 25.1.2013, pag. 3.
(4) Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).
(5) Decisione (UE) 2015/1877 della Commissione, del 20 aprile 2015, sulle tariffe applicate da S.C. Hidroelectrica SA (Romania) a S.C. Termoelectrica SA e S.C. Electrocentrale Deva SA - SA.33475 (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 46), considerando da 117 a 124.
(6) Il tasso di cambio utilizzato per le informazioni di cui alla presente decisione è RON/EUR = 0,215 (31.1.2018).
(7) Decisione della Commissione del 21 aprile 2015, SA.41318 (2015/N) – Romania – Notifica dell'aiuto per il salvataggio a favore di Complexul Energetic Hunedoara (GU C 203 del 19.6.2015, pag. 5).
(8) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.
(9) Tale piano è stato altresì discusso durante una riunione con le autorità rumene tenutasi il 23 ottobre 2015.
(10) Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (GU C 127 del 21.4.2017, pag. 1).
(11) Messa in servizio in due fasi, la prima tra il 1969 e il 1971 e la seconda tra il 1977 e il 1980 - cfr. la relazione della società di consulenza per le insolvenze GMC del marzo del 2016, pag. 37 (cigmc.ro/files/Raport%20art.%2097.pdf).
(12) Messa in servizio in due fasi, la prima tra il 1956 e il 1959 e la seconda tra il 1962 e il 1964, cfr. le informazioni accessibili al pubblico all'indirizzo: https://uzinaparoseni.wordpress.com/.
(13) Decisione relativa all'aiuto incompatibile adottata il 20 aprile 2015, considerando 84, da 88 a 90, 98 e da 117 a 124. Decisione sull'aiuto per il salvataggio del 21 aprile 2015, considerando 13 e 63.
(14) Decisione sul primo aiuto a favore delle miniere di carbone adottata il 22 febbraio 2012, considerando da 4 a 10.
(15) Relazioni annuali ANRE per il 2013, il 2014 e il 2015, disponibili all'indirizzo: http://www.anre.ro/en/about-anre/annual-reports-archive. Cfr. anche i dati di Transelectrica sulla capacità di generazione installata totale e disponibile per ogni unità programmabile, per ciascuna fonte primaria di energia, disponibili all'indirizzo: http://transelectrica.ro/web/tel/productie.
(16) CE Hunedoara, relazioni emesse dal consiglio di amministrazione per il 2013, il 2014 e il 2015, disponibili all'indirizzo: http://www.cenhd.ro/index.php/situatii-financiare/.
(17) Relazioni annuali dell'OPCOM per il 2013, il 2014 e il 2015, disponibili all'indirizzo: https://www.opcom.ro/compania/compania.php?lang=en&id=6.
(18) Cfr. ad esempio i fattori di carico riportati nella decisione SA.38760 (2016/C) (GU C 46 del 5.2.2016, pag. 19).
(19) http://www.cenhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2013/Raportul%20administratorilor%20-%202013.pdf, pag. 3.
http://www.cenhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2014/Raportul%20administratorilor%20-%202014.pdf, pag. 3.
http://www.cenhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2015/Raportul%20administratorilor%20-%202015.pdf, pag. 11.
(20) Decisione sull'aiuto per il salvataggio del 21 aprile 2015, considerando 14, 16 e 17.
(21) SA.33812 (2012/NN) – Romania - Aiuto di Stato illegali a favore di progetti ambientali obbligatori.
(22) Decreto urgente del governo n. 26/2018 e decisione del governo n. 760/2017.
(23) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU L 212 del 17.8.2017, pag. 1).
(24) Cfr. sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (Stardust Marine), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.
(25) Sentenza della Corte del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione, C-248/84 ECLI:EU:C:1987:437, punto 17.
(26) Sentenza della Corte del 19 marzo 2013, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e altri, cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, punti 137, 138 e 139.
(27) Sentenza della Corte del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C-300/16P, ECLI:EU:C:2017:706, punto 28.
(28) Decisione sull'aiuto per il salvataggio del 21 aprile 2015, considerando 30 e 31.
(29) Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE/Commissione, T-423/14, ECLI:EU:T:2018:57, punto 193 e giurisprudenza citata.
(30) Cfr., in particolare, Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris/Commissione, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; Sentenza della Corte del 22 novembre 2001, Ferring SA/Agence centrale des organismes de sécurité sociale, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, punto 21; Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, punto 44.
(31) Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998, Het Vlaamse Gewest/Commissione, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.
(32) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(33) Cfr. Sentenza della Corte del 28 aprile 1993, Italia/Commissione, C-364/90, ECLI:EU:C:1993:157, punto 20.
(34) Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, EU:C:2003:415, (Racc. 2003, pag. I7747).
(35) Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).
(36) Comunicazione della Commissione, Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).
(37) Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 settembre 1995, TWD Deggendorf/Commissione, cause riunite T-244/93 e T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, punto 56.
(38) Sentenza del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.
(39) Cfr. sentenza della Corte del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.
(40) Cfr. sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, ECLI:EU:C:1994:311, punti 64 e 65.
(41) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
(42) Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Germania/Commission, C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238, punto 85; sentenza della Corte del 15 gennaio 1986, Commission/Belgio, C-52/84, ECLI:EU:C:1986:3, punto 14; sentenza della Corte del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punti da 60 a 62.
(43) Sentenza della Corte dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punto 104.
(44) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
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20.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/41 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/294 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2019
che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni
[notificata con il numero C(2019) 1059]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 19,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di determinati animali. Essa dispone che le condizioni di importazione di cani, gatti e furetti debbano essere almeno equivalenti alle condizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede che, qualora il numero di cani, gatti o furetti oggetto di movimento a carattere non commerciale sia superiore a cinque nell'ambito di un singolo movimento, tali animali da compagnia debbano rispettare le norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE per le specie interessate, salvo nel caso di alcune categorie di animali per le quali è prevista una deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, a determinate condizioni. |
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(3) |
La direttiva 92/65/CEE stabilisce che cani, gatti e furetti debbano essere importati nell'Unione solo da un paese terzo che sia compreso in un elenco redatto conformemente alla procedura da essa contemplata. Detti animali devono inoltre essere muniti di un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva. |
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(4) |
La decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione (3) stabilisce il modello unico di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e dispone che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o i paesi terzi di transito debbano figurare in uno degli elenchi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (4), all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) o all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (6). |
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(5) |
Poiché la decisione 2004/211/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 (7) della Commissione in data 1o ottobre 2018, è necessario fare riferimento all'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi riportato all'allegato I di tale regolamento. È tuttavia opportuno chiarire che l'importazione di cani, gatti e furetti provenienti dai paesi terzi figuranti nell'elenco di detto allegato dovrebbe essere autorizzata soltanto se il paese terzo in questione figura nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 senza che sia indicato alcun limite temporale nella colonna 16. |
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(6) |
La presente decisione dovrebbe pertanto disporre che le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 o senza limiti temporali nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. |
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(7) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n 577/2013, a meno che siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013. |
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(8) |
Tali requisiti comprendono l'obbligo di eseguire tale test di titolazione in un laboratorio approvato conformemente alla decisione 2000/258/CE del Consiglio (8), che prevede che l'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (confluita dal 1o luglio 2010 nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail, ANSES) valuti i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione a effettuare le prove sierologiche di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti. |
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(9) |
Il modello unico di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti che figura nell'allegato, parte 1, della decisione di esecuzione 2013/519/UE è applicabile anche alle importazioni di cani, gatti e furetti destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE. Poiché tali animali potrebbero non essere stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica, è opportuno che la presente decisione disponga che le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti destinati a centri, organismi o istituti riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. |
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(10) |
La direttiva 96/93/CE del Consiglio (9) stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È necessario garantire che, all'atto di rilasciare i certificati sanitari, i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva. |
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(11) |
A seguito del riesame obbligatorio del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione (10), la Commissione ha inoltre adottato il regolamento delegato (UE) 2018/772 (11) che stabilisce tra l'altro le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, in vista del diritto degli stessi di applicare misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani. Tale regolamento ha abrogato il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con efficacia a decorrere dal 1o luglio 2018. L'elenco degli Stati membri che rispettano le norme di classificazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772 nella totalità o in parti del loro territorio figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione (12). È pertanto opportuno sostituire nel modello di certificato sanitario i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2018/772 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/878. |
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(12) |
La presente decisione dovrebbe pertanto istituire il nuovo elenco di territori e paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti e un modello unico di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di tali animali. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2013/519/UE. |
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(13) |
Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di cani, gatti o furetti, è necessario prevedere un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2019 per consentire, a determinate condizioni, l'uso dei modelli di certificati sanitari rilasciati in conformità alla normativa dell'Unione applicabile prima della data di applicazione della presente decisione. |
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(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Elenco dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di cani, gatti o furetti conformemente alla direttiva 92/65/CEE
1. Le partite di cani, gatti o furetti soggette alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito figurino in uno degli elenchi di cui:
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a) |
all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010; |
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b) |
all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013; |
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c) |
all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, ad eccezione dei paesi terzi per i quali è indicato un limite temporale nella colonna 16 della tabella di tale allegato. |
2. In deroga al paragrafo 1, le partite di cani, gatti o furetti destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito figurino nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b).
Articolo 2
Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi
Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni di cani, gatti o furetti che soddisfino le seguenti condizioni:
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a) |
sono munite di un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato, parte 1, e compilato e firmato da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato, parte 2; |
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b) |
soddisfano le prescrizioni del certificato sanitario di cui alla lettera a) per quanto riguarda i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c). |
Articolo 3
Abrogazione
La decisione di esecuzione 2013/519/UE è abrogata.
I riferimenti alla decisione di esecuzione 2013/519/UE si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2019 le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 30 novembre 2019 conformemente al modello figurante nell'allegato, parte 1, della decisione di esecuzione 2013/519/UE.
Articolo 5
Applicabilità
La presente decisione si applica dal 1o luglio 2019.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20).
(4) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).
(8) Decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40).
(9) Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).
(10) Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6).
(11) Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO
PARTE 1
Modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti
PARTE 2
Note esplicative per la compilazione dei certificati sanitari
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a) |
Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato. |
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b) |
L'originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è composto in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. |
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c) |
Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita è introdotta nell'Unione e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto in una o più lingue ufficiali di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale. |
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d) |
Se per identificare gli elementi della partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato veterinario) si allegano al certificato fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale. |
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e) |
Se il certificato, compresi i fogli supplementari o i documenti di cui alla lettera d), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata [(numero della pagina) di (numero totale delle pagine)] in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente. |
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f) |
L'originale del certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del territorio o paese terzo esportatore. L'autorità competente del territorio o del paese terzo esportatore garantisce l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE. |
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g) |
La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. |
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h) |
Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a è assegnato dall'autorità competente del territorio o paese terzo esportatore. |