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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/147 |
23.1.2026 |
REGOLAMENTO (UE) 2026/147 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2026
che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benfluralin, benthiavalicarb e penflufen in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive benfluralin, benthiavalicarb e penflufen sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(2) |
L’approvazione della sostanza attiva benfluralin non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/149 della Commissione (2). L’approvazione di tale sostanza attiva è pertanto scaduta il 12 febbraio 2023. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti benfluralin sono state revocate e non vi sono LMR del Codex («CXL») o tolleranze all’importazione per tale sostanza attiva. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per il benfluralin nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tale sostanza attiva sono già fissati al limite di determinazione («LD») e dovrebbero essere fissati all’LD di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento. |
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(3) |
L’approvazione della sostanza attiva benthiavalicarb non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2657 della Commissione (3). L’approvazione di tale sostanza attiva è pertanto scaduta il 13 dicembre 2023. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb sono state revocate e non vi sono CXL o tolleranze all’importazione per tale sostanza attiva. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per il benthiavalicarb nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tale sostanza attiva in tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all’LD di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento. |
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(4) |
L’approvazione della sostanza attiva penflufen è scaduta il 31 gennaio 2024 (4) e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per il penflufen nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tale sostanza attiva sono già fissati all’LD e dovrebbero pertanto essere fissati allo stesso valore di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento. |
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(5) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di fissare e adeguare alcuni LD. Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi. Per il benthiavalicarb hanno inoltre proposto di modificare le definizioni dei residui a fini di applicazione in relazione a tale sostanza attiva (somma di benthiavalicarb-isopropil (KIF-230 R-L) e del suo enantiomero (KIF-230 S-D)]. La Commissione ritiene opportuno stabilire tale nuova definizione del residuo. |
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(6) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(8) |
Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato prima che i nuovi LMR siano applicabili e per i quali è mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori. |
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(9) |
Prima dell’applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche dei rispettivi LMR. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 12 agosto 2026.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/149 della Commissione, del 20 gennaio 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva benfluralin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 20 del 23.1.2023, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/149/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2657 della Commissione, del 6 novembre 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva benthiavalicarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2023/2657, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2657/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1447 della Commissione, del 12 luglio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen (GU L 178 del 13.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1447/oj).
ALLEGATO
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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(1) |
nell’allegato II, le colonne relative a benfluralin, benthiavalicarb e penflufen sono soppresse; |
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(2) |
nell’allegato V, in relazione a benfluralin, benthiavalicarb e penflufen sono aggiunte le colonne seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/147/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)