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Document 61997CJ0262
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Riduzione dell'importo della pensione concessa ad un lavoratore migrante in funzione di una pensione concessa al coniuge ai sensi della legislazione di un altro Stato membro - Pensione del coniuge che non comporta alcun aumento del reddito globale familiare - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]
$$La perdita o la riduzione di una prestazione previdenziale a danno di un lavoratore per il semplice fatto che si tenga in conto una prestazione della stessa natura concessa al coniuge in base alla legislazione di un altro Stato membro, quando, da un lato, la concessione di quest'ultima prestazione non ha causato alcun aumento del reddito globale familiare e, dall'altro, essa è avvenuta contemporaneamente a una riduzione di pari valore della pensione personale del lavoratore in base alla legislazione di questo stesso Stato, è tale da ostacolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità. Una simile conseguenza potrebbe infatti dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe, quindi, un ostacolo a tale libertà sancita dall'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE).
Conseguentemente, quando le autorità competenti di uno Stato membro applicano una norma di legge, che
- fissa l'importo della pensione di vecchiaia corrisposta a un lavoratore coniugato,
- prevede la riduzione dell'importo della detta pensione in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, ma
- prevede un divieto di cumulo, con possibilità di deroga nel caso in cui la pensione percepita da altra fonte sia inferiore a un determinato importo,
l'art. 48 del Trattato osta a che le dette autorità riducano l'importo della pensione concessa a un lavoratore migrante in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, quando la concessione di quest'ultima pensione non comporti alcun aumento del reddito familiare globale.
( v. punti 41-42, 45 e dispositivo )