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Document 32004D0666

2004/666/CE: Decisione della Commissione, del 29 settembre 2004, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE [notificata con il numero C(2004) 3581](Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 303 del , pp. 35–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 267M del , pp. 163–172 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32005D0926

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/666/oj

30.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE

[notificata con il numero C(2004) 3581]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/666/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (3), e in particolare l’articolo 16,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ottobre 2002, l’Italia ha notificato alla Commissione la presenza in Veneto e in Lombardia del virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 e la veloce propagazione della malattia.

(2)

Al fine di contrastare la propagazione dell’infezione, le autorità italiane hanno quindi adottato misure drastiche, compresa la soppressione degli allevamenti infetti. A titolo di misura integrativa, le stesse autorità hanno inoltre richiesto che fosse approvato un programma di vaccinazione di almeno 18 mesi contro l’influenza aviaria onde evitare che l’infezione si diffondesse ulteriormente.

(3)

Il programma di vaccinazione è stato approvato con la decisione 2002/975/CE della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (5), che stabilisce le regole in materia di vaccinazione contro l’influenza aviaria in un’area geografica definita. La stessa decisione prevede inoltre misure specifiche di controllo applicabili agli scambi intracomunitari quali la limitazione dei movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova e da mensa.

(4)

I risultati del programma di vaccinazione resi noti in diverse riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali erano in generale favorevoli per quanto concerne il controllo della malattia nella zona di vaccinazione. Tuttavia, l’infezione si è diffusa a certe zone adiacenti alla zona di vaccinazione definita. Di conseguenza, la decisione 2002/975/CE, modificata dalla decisione 2003/436/CE (6), ha esteso la zona di vaccinazione in modo da coprire le zone adiacenti.

(5)

Dalla fine di settembre 2003 non è stata rilevata nessuna ulteriore circolazione del virus selvatico dell’influenza aviaria del sottotipo H7N3 nel corso dell’intenso monitoraggio condotto nella zona di vaccinazione. Di conseguenza l’Italia ha chiesto di apportare alcuni cambiamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni che interessano gli scambi intracomunitari. Conformemente a ciò, la decisione 2002/975/CE, modificata dalla decisione 2004/159/CE ha approvato tali modifiche e restrizioni.

(6)

Nel febbraio 2004 un ceppo dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H5N3 è stato isolato in un gruppo di anatre nella Lombardia all’interno della zona di vaccinazione. Anche se le indagini epidemiologiche non hanno rivelato una diffusione dell’infezione, è stato dimostrato il rischio d’introduzione dell’influenza aviaria del sottotipo H5. Attualmente né gli animali da cortile vaccinati contro il sottotipo H7 nel quadro dell’attuale campagna di vaccinazione né la popolazione di animali da cortile non vaccinata sono protetti dalla malattia eventualmente causata dal sottotipo dell’influenza aviaria H5. Per tale motivo l’Italia ha chiesto di modificare l’attuale programma di vaccinazione per autorizzare la vaccinazione degli animali da cortile all’interno della zona di vaccinazione definita tramite un vaccino bivalente che protegge contro l’infezione da virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H7 e H5 e di proseguire questo tipo di vaccinazione almeno fino al 31 dicembre 2005.

(7)

Poiché la decisione 2002/975/CE è stata già modificata due volte, per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare tale strumento rimpiazzandolo con la presente decisione.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È approvato il programma di vaccinazione modificato contro l’influenza aviaria presentato dall’Italia alla Commissione, da attuarsi nella zona indicata nell’allegato I.

2.   La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono effettuati nella zona di vaccinazione descritta nell’allegato I e nella zona confinante descritta nell’allegato II.

Articolo 2

I movimenti di volatili vivi, uova da cova e carni fresche di pollame da, verso e dentro la zona indicata nell’allegato I sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all’articolo 1 e articoli successivi.

Articolo 3

È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da allevamenti siti nella zona indicata nell’allegato I.

Articolo 4

I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall’Italia devono recare la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2004/666/CE».

Articolo 5

1.   Le carni fresche di pollame devono recare il marchio conformemente all’allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:

a)

volatili vaccinati contro l’influenza aviaria;

b)

gruppi di volatili sieropositivi all’influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione di cui all’articolo 1;

c)

volatili originari da aziende situate nella zona soggetta a limitazioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione di cui all’articolo 1.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le carni fresche ottenute da tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria con un vaccino eterologo del sottotipo (H7N1) e (H5N9) non devono recare il marchio di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da tacchini e polli che:

i)

appartengono a gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo.Per l’esame di:

dei volatili vaccinati deve essere utilizzato il test iIFA,

dei volatili di controllo deve essere utilizzato il test d’inibizione dell’emoagglutinazione (HI), il test AGID o il test ELISA, tuttavia, se necessario, potrà essere utilizzato anche il test iIFA;

ii)

originari di gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

iii)

originari da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato III della presente decisione;

iv)

devono essere spediti direttamente ad un macello designato dall’autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l’arrivo. I volatili devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni.

3.   Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all’allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio (7), che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

«Le carni di tacchino/pollo (8) sopra descritte sono conformi alla decisione 2004/666/CE.

Articolo 6

Le autorità italiane provvedono affinché nella zona indicata nell’allegato I:

a)

per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;

b)

tutti i mezzi utilizzati per i trasporti di volatili da cortile, uova da cova, carni fresche di pollame, uova da mensa e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.

Articolo 7

1.   Le autorità italiane notificano alla Commissione a agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno un giorno, la data d’inizio della campagna di vaccinazione con il vaccino bivalente.

2.   Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 si applicano a decorrere dalla data d’inizio della campagna di vaccinazione.

Articolo 8

1.   Ogni sei mesi le autorità italiane presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull’efficacia del programma di vaccinazione di cui all’articolo 1.

2.   La presente decisione, e in particolare la durata del periodo durante il quale le limitazioni dei movimenti di cui agli articoli da 2 a 6 restano in vigore successivamente al completamento del programma di vaccinazione, sono riesaminati di conseguenza.

Articolo 9

La decisione 2002/975/CE è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 87. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/159/CE (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 63).

(6)  GU L 149 del 17.6.2003, pag. 33.

(7)  GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE.

(8)  cancellare la dicitura che non si applica».


ALLEGATO I

ZONA DI VACCINAZIONE

Regione Veneto

Provincia di Verona

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

zona a sud dell’autostrada A4

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

zona a sud dell’autostrada A4

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

zona a sud dell’autostrada A4

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

zona a sud dell’autostrada A4

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

zona a sud dell’autostrada A4

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

zona a sud dell’autostrada A4

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

zona a sud dell’autostrada A4

SAN GIOVANNI LUPATOTO

zona a sud dell’autostrada A4

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

zona a sud dell’autostrada A4

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

zona a sud dell’autostrada A4

SOMMACAMPAGNA

zona a sud dell’autostrada A4

SONA

zona a sud dell’autostrada A4

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

zona a sud dell’autostrada A4

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 

Regione Lombardia

Provincia di Brescia

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

zona a sud dell’autostrada A4

CALCINATO

zona a sud dell’autostrada A4

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

zona a sud dell’autostrada A4

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

zona a sud dell’autostrada A4

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

zona a sud dell’autostrada A4

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

zona a sud dell’autostrada A4

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

zona a sud dell’autostrada A4

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 


Provincia di Mantova

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


ALLEGATO II

ZONA CONFINANTE CON LA ZONA DI VACCINAZIONE IN CUI SI ESEGUE UNA SORVEGLIANZA INTENSIVA

Regione Lombardia

Provincia di Bergamo

ANTEGNATE

 

BAGNATICA

zona a sud dell’autostrada A4

BARBATA

 

BARIANO

 

BOLGARE

zona a sud dell’autostrada A4

CALCINATE

 

CALCIO

 

CASTELLI CALEPIO

zona a sud dell’autostrada A4

CAVERNAGO

 

CIVIDATE AL PIANO

 

COLOGNO AL SERIO

 

CORTENUOVA

 

COSTA DI MEZZATE

zona a sud dell’autostrada A4

COVO

 

FARA OLIVANA CON SOLA

 

FONTANELLA

 

GHISALBA

 

GRUMELLO DEL MONTE

zona a sud dell’autostrada A4

ISSO

 

MARTINENGO

 

MORENGO

 

MORNICO AL SERIO

 

PAGAZZANO

 

PALOSCO

 

PUMENENGO

 

ROMANO DI LOMBARDIA

 

SERIATE

zona a sud dell’autostrada A4

TELGATE

zona a sud dell’autostrada A4

TORRE PALLAVICINA

 


Provincia di Brescia

AZZANO MELLA

 

BARBARIGA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BERLINGO

 

BORGO SAN GIACOMO

 

BRANDICO

 

CASTEGNATO

zona a sud dell’autostrada A4

CASTEL MELLA

 

CASTELCOVATI

 

CASTREZZATO

 

CAZZAGO SAN MARTINO

zona a sud dell’autostrada A4

CHIARI

 

COCCAGLIO

 

COLOGNE

 

COMEZZANO-CIZZAGO

 

CORZANO

 

ERBUSCO

zona a sud dell’autostrada A4

LOGRATO

 

LONGHENA

 

MACLODIO

 

MAIRANO

 

ORZINUOVI

 

ORZIVECCHI

 

OSPITALETTO

zona a sud dell’autostrada A4

PALAZZOLO SULL'OGLIO

zona a sud dell’autostrada A4

POMPIANO

 

PONTOGLIO

 

ROCCAFRANCA

 

RONCADELLE

zona a sud dell’autostrada A4

ROVATO

zona a sud dell’autostrada A4

RUDIANO

 

SAN PAOLO

 

TORBOLE CASAGLIA

 

TRAVAGLIATO

 

TRENZANO

 

URAGO D'OGLIO

 

VILLACHIARA

 


Provincia di Cremona

CAMISANO

 

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

 

CASALETTO DI SOPRA

 

CASTEL GABBIANO

 

SONCINO

 


Provincia di Mantova

ACQUANEGRA SUL CHIESE

 

ASOLA

 

BIGARELLO

 

CANNETO SULL'OGLIO

 

CASALMORO

 

CASALOLDO

 

CASALROMANO

 

CASTEL D'ARIO

 

CASTEL GOFFREDO

 

CASTELBELFORTE

 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

 

MARIANA MANTOVANA

 

PIUBEGA

 

PORTO MANTOVANO

 

REDONDESCO

 

RODIGO

 

RONCOFERRARO

 

SAN GIORGIO DI MANTOVA

 

VILLIMPENTA

 

Regione Veneto

Provincia di Padova

CARCERI

 

CASALE DI SCODOSIA

 

ESTE

 

LOZZO ATESTINO

 

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

 

MEGLIADINO SAN VITALE

 

MONTAGNANA

 

OSPEDALETTO EUGANEO

 

PONSO

 

SALETTO

 

SANTA MARGHERITA D’ADIGE

 

URBANA

 


Provincia di Verona

BEVILACQUA

 

BOSCHI SANT'ANNA

 

BUSSOLENGO

 

PESCANTINA

 

SOMMACAMPAGNA

zona a nord dell’autostrada A4

SONA

zona a nord dell’autostrada A4


Provincia di Vicenza

AGUGLIARO

 

ALBETTONE

 

ALONTE

 

ASIGLIANO VENETO

 

BARBARANO VICENTINO

 

CAMPIGLIA DEI BERICI

 

CASTEGNERO

 

LONIGO

 

MONTEGALDA

 

MONTEGALDELLA

 

MOSSANO

 

NANTO

 

NOVENTA VICENTINA

 

ORGIANO

 

POIANA MAGGIORE

 

SAN GERMANO DEI BERICI

 

SOSSANO

 

VILLAGA

 


ALLEGATO III

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

1)   Introduzione e obiettivo generale

Il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA) è inteso a distinguere i tacchini ed i polli vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto da un sottotipo del virus selvatico.

2)   Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri

Le carni provenienti da gruppi di tacchini e polli vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall’ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell’allevamento.


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