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Document 32004D0666
2004/666/EC: Commission Decision of 29 September 2004 on introducing vaccination to supplement the measures to control infections with low pathogenic avian influenza in Italy and on specific movement control measures and repealing Decision 2002/975/EC (notified under document number C(2004) 3581)(Text with EEA relevance)
2004/666/CE: Decisione della Commissione, del 29 settembre 2004, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE [notificata con il numero C(2004) 3581](Testo rilevante ai fini del SEE)
2004/666/CE: Decisione della Commissione, del 29 settembre 2004, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE [notificata con il numero C(2004) 3581](Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 303 del , pp. 35–44
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 267M del , pp. 163–172
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32005D0926
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/666/oj
30.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2004
relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE
[notificata con il numero C(2004) 3581]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/666/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il tratto che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (3), e in particolare l’articolo 16,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’ottobre 2002, l’Italia ha notificato alla Commissione la presenza in Veneto e in Lombardia del virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 e la veloce propagazione della malattia. |
(2) |
Al fine di contrastare la propagazione dell’infezione, le autorità italiane hanno quindi adottato misure drastiche, compresa la soppressione degli allevamenti infetti. A titolo di misura integrativa, le stesse autorità hanno inoltre richiesto che fosse approvato un programma di vaccinazione di almeno 18 mesi contro l’influenza aviaria onde evitare che l’infezione si diffondesse ulteriormente. |
(3) |
Il programma di vaccinazione è stato approvato con la decisione 2002/975/CE della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (5), che stabilisce le regole in materia di vaccinazione contro l’influenza aviaria in un’area geografica definita. La stessa decisione prevede inoltre misure specifiche di controllo applicabili agli scambi intracomunitari quali la limitazione dei movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova e da mensa. |
(4) |
I risultati del programma di vaccinazione resi noti in diverse riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali erano in generale favorevoli per quanto concerne il controllo della malattia nella zona di vaccinazione. Tuttavia, l’infezione si è diffusa a certe zone adiacenti alla zona di vaccinazione definita. Di conseguenza, la decisione 2002/975/CE, modificata dalla decisione 2003/436/CE (6), ha esteso la zona di vaccinazione in modo da coprire le zone adiacenti. |
(5) |
Dalla fine di settembre 2003 non è stata rilevata nessuna ulteriore circolazione del virus selvatico dell’influenza aviaria del sottotipo H7N3 nel corso dell’intenso monitoraggio condotto nella zona di vaccinazione. Di conseguenza l’Italia ha chiesto di apportare alcuni cambiamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni che interessano gli scambi intracomunitari. Conformemente a ciò, la decisione 2002/975/CE, modificata dalla decisione 2004/159/CE ha approvato tali modifiche e restrizioni. |
(6) |
Nel febbraio 2004 un ceppo dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H5N3 è stato isolato in un gruppo di anatre nella Lombardia all’interno della zona di vaccinazione. Anche se le indagini epidemiologiche non hanno rivelato una diffusione dell’infezione, è stato dimostrato il rischio d’introduzione dell’influenza aviaria del sottotipo H5. Attualmente né gli animali da cortile vaccinati contro il sottotipo H7 nel quadro dell’attuale campagna di vaccinazione né la popolazione di animali da cortile non vaccinata sono protetti dalla malattia eventualmente causata dal sottotipo dell’influenza aviaria H5. Per tale motivo l’Italia ha chiesto di modificare l’attuale programma di vaccinazione per autorizzare la vaccinazione degli animali da cortile all’interno della zona di vaccinazione definita tramite un vaccino bivalente che protegge contro l’infezione da virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H7 e H5 e di proseguire questo tipo di vaccinazione almeno fino al 31 dicembre 2005. |
(7) |
Poiché la decisione 2002/975/CE è stata già modificata due volte, per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare tale strumento rimpiazzandolo con la presente decisione. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È approvato il programma di vaccinazione modificato contro l’influenza aviaria presentato dall’Italia alla Commissione, da attuarsi nella zona indicata nell’allegato I.
2. La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono effettuati nella zona di vaccinazione descritta nell’allegato I e nella zona confinante descritta nell’allegato II.
Articolo 2
I movimenti di volatili vivi, uova da cova e carni fresche di pollame da, verso e dentro la zona indicata nell’allegato I sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all’articolo 1 e articoli successivi.
Articolo 3
È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da allevamenti siti nella zona indicata nell’allegato I.
Articolo 4
I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall’Italia devono recare la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2004/666/CE».
Articolo 5
1. Le carni fresche di pollame devono recare il marchio conformemente all’allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:
a) |
volatili vaccinati contro l’influenza aviaria; |
b) |
gruppi di volatili sieropositivi all’influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione di cui all’articolo 1; |
c) |
volatili originari da aziende situate nella zona soggetta a limitazioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione di cui all’articolo 1. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), le carni fresche ottenute da tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria con un vaccino eterologo del sottotipo (H7N1) e (H5N9) non devono recare il marchio di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da tacchini e polli che:
i) |
appartengono a gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo.Per l’esame di:
|
ii) |
originari di gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo; |
iii) |
originari da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato III della presente decisione; |
iv) |
devono essere spediti direttamente ad un macello designato dall’autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l’arrivo. I volatili devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni. |
3. Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all’allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio (7), che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:
«Le carni di tacchino/pollo (8) sopra descritte sono conformi alla decisione 2004/666/CE.
Articolo 6
Le autorità italiane provvedono affinché nella zona indicata nell’allegato I:
a) |
per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati; |
b) |
tutti i mezzi utilizzati per i trasporti di volatili da cortile, uova da cova, carni fresche di pollame, uova da mensa e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente. |
Articolo 7
1. Le autorità italiane notificano alla Commissione a agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno un giorno, la data d’inizio della campagna di vaccinazione con il vaccino bivalente.
2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 si applicano a decorrere dalla data d’inizio della campagna di vaccinazione.
Articolo 8
1. Ogni sei mesi le autorità italiane presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull’efficacia del programma di vaccinazione di cui all’articolo 1.
2. La presente decisione, e in particolare la durata del periodo durante il quale le limitazioni dei movimenti di cui agli articoli da 2 a 6 restano in vigore successivamente al completamento del programma di vaccinazione, sono riesaminati di conseguenza.
Articolo 9
La decisione 2002/975/CE è abrogata.
Articolo 10
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(5) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 87. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/159/CE (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 63).
(6) GU L 149 del 17.6.2003, pag. 33.
(7) GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE.
(8) cancellare la dicitura che non si applica».
ALLEGATO I
ZONA DI VACCINAZIONE
Regione Veneto
Provincia di Verona
ALBAREDO D'ADIGE |
|
ANGIARI |
|
ARCOLE |
|
BELFIORE |
|
BONAVIGO |
|
BOVOLONE |
|
BUTTAPIETRA |
|
CALDIERO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
CASALEONE |
|
CASTEL D'AZZANO |
|
CASTELNUOVO DEL GARDA |
zona a sud dell’autostrada A4 |
CEREA |
|
COLOGNA VENETA |
|
COLOGNOLA AI COLLI |
zona a sud dell’autostrada A4 |
CONCAMARISE |
|
ERBÈ |
|
GAZZO VERONESE |
|
ISOLA DELLA SCALA |
|
ISOLA RIZZA |
|
LAVAGNO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
MINERBE |
|
MONTEFORTE D'ALPONE |
zona a sud dell’autostrada A4 |
MOZZECANE |
|
NOGARA |
|
NOGAROLE ROCCA |
|
OPPEANO |
|
PALÙ |
|
PESCHIERA DEL GARDA |
zona a sud dell’autostrada A4 |
POVEGLIANO VERONESE |
|
PRESSANA |
|
RONCO ALL'ADIGE |
|
ROVERCHIARA |
|
ROVEREDO DI GUÀ |
|
SALIZZOLE |
|
SAN BONIFACIO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
SAN GIOVANNI LUPATOTO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
SANGUINETTO |
|
SAN MARTINO BUON ALBERGO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
SAN PIETRO DI MORUBIO |
|
SOAVE |
zona a sud dell’autostrada A4 |
SOMMACAMPAGNA |
zona a sud dell’autostrada A4 |
SONA |
zona a sud dell’autostrada A4 |
SORGÀ |
|
TREVENZUOLO |
|
VALEGGIO SUL MINCIO |
|
VERONA |
zona a sud dell’autostrada A4 |
VERONELLA |
|
VIGASIO |
|
VILLAFRANCA DI VERONA |
|
ZEVIO |
|
ZIMELLA |
|
Regione Lombardia
Provincia di Brescia
ACQUAFREDDA |
|
ALFIANELLO |
|
BAGNOLO MELLA |
|
BASSANO BRESCIANO |
|
BORGOSATOLLO |
|
BRESCIA |
zona a sud dell’autostrada A4 |
CALCINATO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
CALVISANO |
|
CAPRIANO DEL COLLE |
|
CARPENEDOLO |
|
CASTENEDOLO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
CIGOLE |
|
DELLO |
|
DESENZANO DEL GARDA |
zona a sud dell’autostrada A4 |
FIESSE |
|
FLERO |
|
GAMBARA |
|
GHEDI |
|
GOTTOLENGO |
|
ISORELLA |
|
LENO |
|
LONATO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
MANERBIO |
|
MILZANO |
|
MONTICHIARI |
|
MONTIRONE |
|
OFFLAGA |
|
PAVONE DEL MELLA |
|
PONCARALE |
|
PONTEVICO |
|
POZZOLENGO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
PRALBOINO |
|
QUINZANO D'OGLIO |
|
REMEDELLO |
|
REZZATO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
SAN GERVASIO BRESCIANO |
|
SAN ZENO NAVIGLIO |
|
SENIGA |
|
VEROLANUOVA |
|
VEROLAVECCHIA |
|
VISANO |
|
Provincia di Mantova
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
|
CAVRIANA |
|
CERESARA |
|
GOITO |
|
GUIDIZZOLO |
|
MARMIROLO |
|
MEDOLE |
|
MONZAMBANO |
|
PONTI SUL MINCIO |
|
ROVERBELLA |
|
SOLFERINO |
|
VOLTA MANTOVANA |
|
ALLEGATO II
ZONA CONFINANTE CON LA ZONA DI VACCINAZIONE IN CUI SI ESEGUE UNA SORVEGLIANZA INTENSIVA
Regione Lombardia
Provincia di Bergamo
ANTEGNATE |
|
BAGNATICA |
zona a sud dell’autostrada A4 |
BARBATA |
|
BARIANO |
|
BOLGARE |
zona a sud dell’autostrada A4 |
CALCINATE |
|
CALCIO |
|
CASTELLI CALEPIO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
CAVERNAGO |
|
CIVIDATE AL PIANO |
|
COLOGNO AL SERIO |
|
CORTENUOVA |
|
COSTA DI MEZZATE |
zona a sud dell’autostrada A4 |
COVO |
|
FARA OLIVANA CON SOLA |
|
FONTANELLA |
|
GHISALBA |
|
GRUMELLO DEL MONTE |
zona a sud dell’autostrada A4 |
ISSO |
|
MARTINENGO |
|
MORENGO |
|
MORNICO AL SERIO |
|
PAGAZZANO |
|
PALOSCO |
|
PUMENENGO |
|
ROMANO DI LOMBARDIA |
|
SERIATE |
zona a sud dell’autostrada A4 |
TELGATE |
zona a sud dell’autostrada A4 |
TORRE PALLAVICINA |
|
Provincia di Brescia
AZZANO MELLA |
|
BARBARIGA |
|
BASSANO BRESCIANO |
|
BERLINGO |
|
BORGO SAN GIACOMO |
|
BRANDICO |
|
CASTEGNATO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
CASTEL MELLA |
|
CASTELCOVATI |
|
CASTREZZATO |
|
CAZZAGO SAN MARTINO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
CHIARI |
|
COCCAGLIO |
|
COLOGNE |
|
COMEZZANO-CIZZAGO |
|
CORZANO |
|
ERBUSCO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
LOGRATO |
|
LONGHENA |
|
MACLODIO |
|
MAIRANO |
|
ORZINUOVI |
|
ORZIVECCHI |
|
OSPITALETTO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
PALAZZOLO SULL'OGLIO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
POMPIANO |
|
PONTOGLIO |
|
ROCCAFRANCA |
|
RONCADELLE |
zona a sud dell’autostrada A4 |
ROVATO |
zona a sud dell’autostrada A4 |
RUDIANO |
|
SAN PAOLO |
|
TORBOLE CASAGLIA |
|
TRAVAGLIATO |
|
TRENZANO |
|
URAGO D'OGLIO |
|
VILLACHIARA |
|
Provincia di Cremona
CAMISANO |
|
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO |
|
CASALETTO DI SOPRA |
|
CASTEL GABBIANO |
|
SONCINO |
|
Provincia di Mantova
ACQUANEGRA SUL CHIESE |
|
ASOLA |
|
BIGARELLO |
|
CANNETO SULL'OGLIO |
|
CASALMORO |
|
CASALOLDO |
|
CASALROMANO |
|
CASTEL D'ARIO |
|
CASTEL GOFFREDO |
|
CASTELBELFORTE |
|
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
|
MARIANA MANTOVANA |
|
PIUBEGA |
|
PORTO MANTOVANO |
|
REDONDESCO |
|
RODIGO |
|
RONCOFERRARO |
|
SAN GIORGIO DI MANTOVA |
|
VILLIMPENTA |
|
Regione Veneto
Provincia di Padova
CARCERI |
|
CASALE DI SCODOSIA |
|
ESTE |
|
LOZZO ATESTINO |
|
MEGLIADINO SAN FIDENZIO |
|
MEGLIADINO SAN VITALE |
|
MONTAGNANA |
|
OSPEDALETTO EUGANEO |
|
PONSO |
|
SALETTO |
|
SANTA MARGHERITA D’ADIGE |
|
URBANA |
|
Provincia di Verona
BEVILACQUA |
|
BOSCHI SANT'ANNA |
|
BUSSOLENGO |
|
PESCANTINA |
|
SOMMACAMPAGNA |
zona a nord dell’autostrada A4 |
SONA |
zona a nord dell’autostrada A4 |
Provincia di Vicenza
AGUGLIARO |
|
ALBETTONE |
|
ALONTE |
|
ASIGLIANO VENETO |
|
BARBARANO VICENTINO |
|
CAMPIGLIA DEI BERICI |
|
CASTEGNERO |
|
LONIGO |
|
MONTEGALDA |
|
MONTEGALDELLA |
|
MOSSANO |
|
NANTO |
|
NOVENTA VICENTINA |
|
ORGIANO |
|
POIANA MAGGIORE |
|
SAN GERMANO DEI BERICI |
|
SOSSANO |
|
VILLAGA |
|
ALLEGATO III
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI
1) Introduzione e obiettivo generale
Il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA) è inteso a distinguere i tacchini ed i polli vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto da un sottotipo del virus selvatico.
2) Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri
Le carni provenienti da gruppi di tacchini e polli vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall’ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell’allevamento.