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Document 52011PC0599
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States on the one hand, and Central America on the other
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra
/* COM/2011/0599 definitivo - 2011/0263 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra /* COM/2011/0599 definitivo - 2011/0263 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l’incorporazione
nel diritto dell’Unione europea della clausola di salvaguardia e del meccanismo
di stabilizzazione previsti nell’accordo commerciale con l’America centrale. Contesto generale In data 23 aprile 2007, il Consiglio
autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con alcuni paesi dell’America
centrale; i negoziati si sono conclusi con un accordo di associazione con
l’America centrale. L’accordo è stato siglato il 22 marzo 2011. L’accordo contiene una clausola bilaterale di
salvaguardia che prevede la possibilità di ripristinare l’aliquota del dazio
doganale di NPF se, per effetto di una liberalizzazione degli scambi, le
importazioni aumentano in quantità e in condizioni tali da arrecare, o da
minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione che
fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. L’accordo inoltre contiene anche un meccanismo
di stabilizzazione per le banane in base al quale, fino alla data dell’1
gennaio 2020, possono essere sospesi i dazi doganali preferenziali se viene
raggiunto un determinato volume d’importazione annuale. Perché questi elementi dell’accordo possano
diventare operativi, la clausola di salvaguardia e il meccanismo di
stabilizzazione devono essere incorporati nella normativa dell’Unione europea e
devono essere specificati gli aspetti procedurali della formulazione delle
domande ad essi relative nonché i diritti delle parti interessate. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO La presente proposta di regolamento di
applicazione deriva direttamente dal testo dell’accordo negoziato con l’America
centrale. Di conseguenza, non è necessaria una consultazione separata delle
parti interessate e neppure una valutazione d’impatto. La proposta si basa in
larga misura su regolamenti di applicazione già in vigore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte L’allegata proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per
l’attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione
dell’accordo di associazione UE – America centrale. Base giuridica Articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. 2011/0263 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante applicazione della clausola
bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane
previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta
della Commissione europea, previa trasmissione
del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo
la procedura legislativa ordinaria[1], considerando quanto
segue: (1)
In data 23 aprile 2007 il Consiglio autorizzava la
Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri,
con alcuni paesi dell’America centrale (“America centrale”) per un accordo
destinato a istituire un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e i paesi dell’America centrale, dall’altra
(“l’accordo”). (2)
Tali negoziati si sono conclusi, l’accordo è stato
siglato in data 22 marzo 2011 e, in conformità alla decisione n. …/2010/UE del
Consiglio, del …[2], l’accordo è stato
firmato a nome dell’Unione europea in data …, fatta salva la sua conclusione in
una data successiva. In data …, l’accordo ha ottenuto il consenso del
Parlamento europeo. Successivamente il Consiglio ha adottato la decisione
n..../2011 del Consiglio, del …,[3] relativa alla conclusione
dell’accordo. (3)
È necessario fissare le procedure di applicazione
di determinate disposizioni dell’accordo riguardanti la clausola bilaterale di
salvaguardia e l’applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane
che è stato convenuto con l’America centrale. (4)
Occorre definire i termini “grave pregiudizio”,
“minaccia di grave pregiudizio” e “periodo transitorio” di cui agli articoli
104 e 105 dell’accordo. (5)
Le misure di salvaguardia devono essere prese in
considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell’Unione in
quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione
dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un
grave pregiudizio ai fabbricanti dell’Unione di prodotti simili o direttamente
concorrenti, come stabilito dall’articolo 104 dell’accordo. (6)
È opportuno che le misure di salvaguardia assumano
una delle forme di cui all’articolo 104, paragrafo 2, dell’accordo. (7)
Il compito di effettuare inchieste e, se
necessario, di imporre misure di salvaguardia deve essere svolto nel modo più
trasparente possibile. (8)
È opportuno definire nei dettagli le modalità di
apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri le
informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che
possano rendere necessarie misure di salvaguardia. (9)
Se emergono sufficienti elementi di prova prima
facie da giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un
avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come vuole l’articolo 111,
paragrafo 3, dell’accordo. (10)
Occorrono disposizioni dettagliate riguardanti
l’apertura delle inchieste nonché le possibilità per le parti interessate di
ottenere e di verificare le informazioni raccolte, di essere ascoltate e di
formulare proprie osservazioni, ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 3,
dell’accordo. (11)
La Commissione deve notificare per iscritto
all’America centrale l’apertura di un’inchiesta e comunicare le conclusioni da
essa emerse al Comitato di associazione, come previsto dall’articolo 116
dell’accordo. (12)
È anche necessario fissare, ai sensi dell’articolo
112 dell’accordo, precise scadenze per l’apertura delle inchieste e per
decidere sull’opportunità o meno di adottare misure, in modo che tali decisioni
siano prese rapidamente e che aumenti così la certezza del diritto per gli
operatori economici interessati. (13)
L’applicazione di una misura di salvaguardia
dev’essere sempre preceduta da un’inchiesta, fermo restando che in circostanze
critiche la Commissione può adottare misure provvisorie, ai sensi dell’articolo
106 dell’accordo. (14)
È opportuno applicare le misure di salvaguardia
solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a
facilitare l’adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di
salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di
tali misure, secondo quanto stabilito dall’articolo 105 dell’accordo. (15)
L’applicazione della clausola di salvaguardia
bilaterale dell’accordo richiede condizioni uniformi al fine di adottare misure
di salvaguardia provvisorie e definitive, imporre misure di vigilanza
preventiva, concludere un’inchiesta senza l’applicazione di misure e sospendere
temporaneamente il dazio doganale preferenziale, fissato nel quadro del
meccanismo di stabilizzazione per le banane, convenuto con l’America centrale.
Tutte queste misure devono essere adottate dalla Commissione ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[4]. (16)
Per adottare le misure di vigilanza e quelle
provvisorie, dati gli effetti che esse hanno e la logica che le anima in quanto
premesse all’adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno
ricorrere alla procedura di consultazione. Se un ritardo nell’imposizione delle
misure può causare un danno difficile da riparare è necessario consentire alla
Commissione l’adozione di misure provvisorie immediatamente applicabili. (17)
Il presente regolamento va applicato solo a
prodotti originari dell’Unione o dell’America centrale, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capitolo I - disposizione di salvaguardia Articolo
1
Definizioni Ai sensi del presente
regolamento s'intende per: (a)
“prodotti” indica merci originarie dell’Unione o di
un paese dell’America centrale. Un prodotto oggetto di un’inchiesta può
interessare una o più linee tariffarie o, a seconda di specifiche circostanze
del mercato, un loro sottosegmento oppure una segmentazione di prodotto
comunemente applicata nell’industria dell’Unione; (b)
“parti interessate” indica parti danneggiate dalle
importazioni del prodotto in questione; (c)
“industria dell’Unione” indica il complesso dei
fabbricanti dell’Unione di prodotti simili, o direttamente concorrenti,
operanti nel territorio dell’Unione o i fabbricanti dell’Unione la cui
produzione complessiva di prodotti simili, o direttamente concorrenti,
costituisca una quota rilevante della produzione totale dell’Unione di tali
prodotti. Se il prodotto simile, o direttamente concorrente, è solo uno tra
vari prodotti dei fabbricanti che costituiscono l’industria dell’Unione,
l’industria è allora definita dalle operazioni specifiche tese alla produzione
del prodotto simile o direttamente concorrente; (d)
“grave pregiudizio” indica un profondo
deterioramento generale della situazione dei fabbricanti dell’Unione; (e)
“minaccia di grave pregiudizio” indica l’evidente
imminenza di un grave pregiudizio. Per accertare l’esistenza della minaccia di
un grave pregiudizio occorre vagliare fatti verificabili e non basarsi su
semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Per stabilire l’esistenza
di una minaccia di grave pregiudizio si deve tener conto, tra l’altro, di
previsioni, stime e analisi condotte in base ai fattori di cui all’articolo 4,
paragrafo 5; (f)
“periodo transitorio” indica un periodo di 10 anni
a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo per prodotti la cui tabella
di soppressione dei dazi preveda un periodo per la soppressione dei dazi
inferiore a 10 anni. Per i prodotti la cui tabella di soppressione dei dazi
prevede un periodo per la soppressione dei dazi di 10 o più anni, “periodo transitorio”
indica il periodo per la soppressione dei dazi del prodotto elencato in tale
tabella, maggiorato di 3 anni. (g)
“Paese dell’America centrale” indica Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. Articolo
2
Principi 1.
È possibile applicare una misura di salvaguardia ai
sensi del presente regolamento se un prodotto originario di un paese
dell’America centrale, per effetto della riduzione o dell’eliminazione dei dazi
doganali su tale prodotto, è importato nell’Unione in quantitativi così
accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell’Unione, e in
condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio
all’industria dell’Unione che produce prodotti simili o direttamente
concorrenti. 2.
Le misure definitive possono assumere una delle
forme seguenti: (a)
sospensione dell’ulteriore riduzione dell’aliquota
del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dalla tabella della parte
UE che si trova all’allegato I (eliminazione dei dazi doganali) dell’accordo; (b)
aumento dell’aliquota del dazio doganale sul
prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente
alla più bassa delle seguenti aliquote: –
l’aliquota di nazione più favorita (“NPF”)
applicata al prodotto interessato, in vigore al momento dell’adozione della
misura; oppure –
l’aliquota di NPF applicata al prodotto interessato
dal giorno immediatamente precedente l’entrata in vigore del presente accordo. 3.
Nessuna delle misure di cui sopra deve essere
applicata entro i contingenti tariffari preferenziali esenti da dazio concessi
ai sensi del presente accordo. Articolo
3
Apertura del procedimento 1.
L’inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro,
di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica
che rappresenti l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se
quest’ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova
prima facie, accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo
5, che ne giustifichino l’apertura. 2.
La domanda di apertura di un’inchiesta deve
contenere elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura
di salvaguardia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In
generale, la domanda conterrà inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l’entità
dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini
assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento,
le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività,
nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti,
nell’occupazione. 3.
Si può aprire un’inchiesta anche quando emerga un
picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché siano
soddisfatte le condizioni previste per l’apertura, avvalorate da sufficienti
elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui
all’articolo 4, paragrafo 5. 4.
Uno Stato membro deve informare la Commissione se
l’andamento delle importazioni da un paese dell’America centrale sembra rendere
necessario il ricorso a misure di salvaguardia. Esso fornirà gli elementi di
prova di cui dispone, determinati in base ai criteri di cui all’articolo 4,
paragrafo 5. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati
membri. 5.
Se risultano sufficienti elementi di prova prima facie,
accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, per
giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione ne dà notizia sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dalla
richiesta in tal senso ricevuta ai sensi del paragrafo 1. 6.
L’avviso di cui al paragrafo 5: (c)
riassume le informazioni ricevute e precisa che
ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; (d)
stabilisce il termine entro il quale gli
interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire
informazioni, se di tali osservazioni e informazioni deve essere tenuto conto
durante l’inchiesta; (e)
stabilisce il termine entro il quale le parti
interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 9. Articolo
4
L’inchiesta 7.
In seguito all’apertura del procedimento, la
Commissione avvia l’inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3, decorre a
partire dalla data in cui la decisione di aprire l’inchiesta è pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 8.
Se la Commissione chiede agli Stati membri di
fornirle informazioni, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni
necessarie a dar seguito a tale richiesta. Se le informazioni presentano un
interesse generale e non sono riservate ai sensi dell’articolo 11, è opportuno
che siano aggiunte ai fascicoli non riservati di cui al paragrafo 8. 9.
Per quanto possibile, l’inchiesta deve concludersi
entro 6 mesi dalla sua apertura. In circostanze eccezionali (numero insolitamente
elevato di parti interessate, situazioni di mercato complesse) tale termine può
essere prorogato di altri 3 mesi. La Commissione notifica la proroga a tutte le
parti interessate e illustra i motivi eccezionali che la giustificano. 10.
La Commissione raccoglie tutte le informazioni che
ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, e, se lo ritiene opportuno, procede alla loro
verifica. 11.
Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta
tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono
sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso
e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in
termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale
incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella
produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti,
nell’occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per
stabilire l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare
anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali
investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver
arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all’industria
dell’Unione. 12.
Le parti interessate che si sono manifestate ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), e i rappresentanti del paese
interessato dell’America centrale possono esaminare, previa domanda scritta,
tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro
dell’inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità
dell’Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la
presentazione della loro causa, non siano riservate ai sensi dell’articolo 11 e
siano usate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. Le parti interessate
che si sono manifestate possono comunicare alla Commissione le proprie
osservazioni in merito alle suddette informazioni; tali osservazioni devono
essere prese in considerazione se suffragate da sufficienti elementi di prova
prima facie. 13.
La Commissione fa sì che tutti i dati e le
statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, comprensibili,
trasparenti e verificabili. 14.
Non appena i necessari presupposti tecnici sono
posti in essere, la Commissione garantisce un accesso online protetto da
password al file non riservato (“piattaforma online”) da essa gestito,
attraverso il quale diffonde tutte le informazioni pertinenti e non riservate
ai sensi dell’articolo 11. A questa piattaforma online potranno accedere le
parti interessate all’inchiesta nonché gli Stati membri e il Parlamento
europeo. 15.
La Commissione sente le parti interessate, in
particolare quelle che ne hanno fatto richiesta scritta entro il termine
fissato nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e hanno dimostrato che i risultati dell’inchiesta possono avere un’incidenza
effettiva su di esse e che esistono motivi particolari per un’audizione. Se esistono motivi particolari per più audizioni,
la Commissione sentirà tali parti più volte in occasioni successive. 16.
Se le informazioni non sono fornite nei termini
stabiliti dalla Commissione o se lo svolgimento dell’inchiesta viene gravemente
ostacolato, le conclusioni potranno basarsi sui fatti disponibili. Se la
Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito
informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può
avvalersi dei fatti disponibili. 17.
La Commissione notifica per iscritto al paese
interessato dell’America centrale l’avvio di un’inchiesta. Articolo
5
Provvedimenti di vigilanza preventiva del mercato 1.
Se l’andamento delle importazioni di un prodotto
originario di un paese dell’America centrale è tale da poter condurre a una
delle situazioni di cui agli articoli 2 e 3, le importazioni di tale prodotto
possono essere sottoposte a misure di vigilanza preventiva. 2.
La Commissione adotta misure di vigilanza
preventiva in conformità alla procedura consultiva di cui all’articolo 12,
paragrafo 2. 3.
Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata
limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del
secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte. Articolo
6
Applicazione di misure di salvaguardia provvisorie 1.
In circostanze critiche, in cui un ritardo
causerebbe danni difficili da riparare, si applicano misure di salvaguardia
provvisorie determinando in via preliminare, in base ai fattori di cui
all’articolo 4, paragrafo 5, l’esistenza di sufficienti elementi di prova prima
facie attestanti che le importazioni di un prodotto originario di un paese
dell’America centrale sono aumentate perché è stato ridotto o eliminato un
dazio doganale in conformità alla tabella di soppressione dei dazi dell’Unione
europea di cui all’allegato I dell’accordo, e che tali importazioni arrecano o
minacciano di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione adotta misure provvisorie in
conformità alla procedura consultiva di cui all’articolo 12, paragrafo 2. In
caso di urgenze improrogabili, incluso il caso di cui al paragrafo 2, la
Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente
applicabili in conformità alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 4. 2.
Se uno Stato membro chiede l’intervento immediato
della Commissione e se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, la
Commissione adotta una decisione entro i 5 giorni lavorativi successivi al
ricevimento della richiesta. 3.
Le misure provvisorie non si applicano per più di
200 giorni. 4.
Se le misure di salvaguardia provvisorie devono
essere abrogate perché dall’inchiesta risulta che non sussistono le condizioni
di cui all’articolo 2, paragrafo 1, i dazi riscossi applicando tali misure sono
rimborsati d’ufficio. 5.
Le misure di cui al presente articolo si applicano
a tutti i prodotti commercializzati dopo che esse sono entrate in vigore. Le
misure tuttavia non pregiudicano la commercializzazione dei prodotti già
avviati verso l’Unione, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione. Articolo
7
Chiusura dell’inchiesta e procedimento senza adozione di misure 1.
Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta
che non sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la
Commissione decide di porre fine all’inchiesta e al procedimento, in conformità
alla procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3. 2.
La Commissione, tenendo nel debito conto la
protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 11,
pubblicherà una relazione che illustri i risultati dell’inchiesta e le
conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto. Articolo
8
Applicazione di misure definitive 1.
Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta
che sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione
sottopone la questione al comitato di associazione in conformità all’articolo
116 dell’accordo. Se il comitato di associazione non ha formulato alcuna
raccomandazione o se non si perviene a soluzioni soddisfacenti entro 30 giorni
da tale rinvio, la Commissione può decidere di applicare misure definitive di
salvaguardia secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3. 2.
La Commissione, tenendo nel debito conto la
protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 11,
pubblicherà una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e le
considerazioni pertinenti alla decisione. Articolo
9
Durata e riesame delle misure di salvaguardia 1.
Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per
il tempo necessario a impedire o a porre rimedio al grave pregiudizio e per
facilitare l’adeguamento. Tale periodo non è superiore a 2 anni, salvo proroghe
ai sensi del paragrafo 3. 2.
Durante il periodo di proroga le misure di salvaguardia
restano in vigore, in attesa dell’esito del riesame di cui al paragrafo 3. 3.
La durata iniziale di una misura di salvaguardia
può essere eccezionalmente prorogata di 2 anni al massimo, purché si accerti
che essa continua a essere necessaria per impedire o porre rimedio a un
pregiudizio grave e per facilitare l’adeguamento e che esistono elementi di
prova che l’industria dell’Unione si sta adeguando. 4.
Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta
da un’inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona
giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti
l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se esistono
sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai
fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al
paragrafo 3. 5.
L’apertura di un’inchiesta deve essere pubblicata
ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 5 e 6. L’inchiesta e tutte le decisioni
relative a una proroga ai sensi del paragrafo 3 devono essere conformi alle
disposizioni degli articoli 4, 7 e 8. 6.
La durata totale di una misura di salvaguardia non
può superare 4 anni, misure provvisorie comprese. 7.
Una misura di salvaguardia non può essere applicata
oltre la scadenza del periodo transitorio se non previo consenso del paese
interessato dell’America centrale. 8.
Una misura di salvaguardia si può applicare
all’importazione di un prodotto già in precedenza assoggettato a una misura di
tale tipo solo se è trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della
durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia. Articolo 10 Regioni
ultraperiferiche dell’Unione europea 1.
Se un prodotto originario di un paese dell’America
centrale viene importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da
provocare o da minacciare di provocare un grave peggioramento della situazione
economica di una o più regioni ultraperiferiche dell’UE di cui all’articolo 349
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si può applicare una misura
di salvaguardia in conformità alle disposizioni del presente capitolo. Articolo 11 Trattamento
riservato 1.
Le informazioni ricevute ai sensi del presente
regolamento possono essere usate solo per lo scopo per il quale sono state
richieste. 2.
Le informazioni di carattere riservato o fornite in
via riservata, ottenute ai sensi del presente regolamento non possono essere
divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite. 3.
Ogni richiesta di trattamento riservato deve
indicare i motivi per i quali l’informazione è riservata. Si può tuttavia non
tener conto di una determinata informazione se chi l’ha fornita, pur risultando
ingiustificata la richiesta di trattamento riservato, non vuole renderla
pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di
riassunto. 4.
Un’informazione è comunque considerata riservata se
la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente negative per chi l’ha
fornita o ne è la fonte. 5.
I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità
dell’Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi
su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento.
Queste autorità, tuttavia, tengono conto del legittimo interesse delle persone
fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati. Articolo
12
Procedura di comitato 1.
La Commissione è assistita dal comitato istituito
dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle
importazioni[5], che è un comitato ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui si fa riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.
Nei casi in cui si fa riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.
Nei casi in cui si fa riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in
combinato disposto con l’articolo 4 del medesimo. Capitolo II – meccanismo di stabilizzazione per le banane Articolo
13 Meccanismo
di stabilizzazione per le banane 1.
Alle banane originarie dell’America centrale di cui
alla rubrica 0803.00.19 della nomenclatura combinata (NC - banane fresche,
escluse le banane da cuocere) e indicate alla categoria “ST” di soppressione
progressiva dei dazi nella tabella di soppressione dei dazi dell’UE di cui
all’allegato I dell’accordo, si applica fino all’1 gennaio 2020 un
meccanismo di stabilizzazione. 2.
Per importazioni da paesi dell’America centrale di
prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle
importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento.
L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio
doganale preferenziale è subordinata oltre che all’esibizione del certificato
di origine di cui all’allegato III dell’accordo con l’America centrale
(definizione della nozione di “prodotti originari” e dei metodi della
cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo
d’esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell’America
centrale da cui i prodotti sono esportati. Una
volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente
anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d’esame di cui all’articolo
12, paragrafo 3, può sospendere temporaneamente il dazio doganale
preferenziale, applicato durante quell’anno, per un periodo di tempo non
superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell’anno civile. 3.
Se la Commissione decide di sospendere il dazio
doganale preferenziale applicabile, essa applicherà l’aliquota più bassa tra
quella di base del dazio doganale e quella NPF in vigore nel momento in cui
viene presa la decisione. 4.
Se la Commissione applica le decisioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 deve immediatamente avviare consultazioni con il paese colpito
per analizzare e valutare la situazione sulla base dei dati di fatto
disponibili. 5.
Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 sono
applicabili solo durante il periodo che termina il 31 dicembre 2019. Capitolo III - Disposizioni finali Articolo
14
Entrata in vigore Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente
regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo
indicata all’articolo 353 del medesimo. Un avviso in cui è specificata la data
di applicazione dell’accordo è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
presidente Allegato Tabella
relativa al volume limite delle importazioni ai fini dell’applicazione del
meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui all’appendice 3
dell’allegato I dell’accordo. Anno || Volume limite delle importazioni, in tonnellate Costa Rica || Panama || Honduras || Guatemala || Nicaragua || El Salvador Fino al 31 dicembre 2010 || 1 025 000 || 375 000 || 50 000 || 50 000 || 10 000 || 2 000 1.1-31.12.2011 || 1 076 250 || 393 750 || 52 500 || 52 500 || 10 500 || 2 100 1.1-31.12.2012 || 1 127 500 || 412 500 || 55 000 || 55 000 || 11 000 || 2 200 1.1-31.12.2013 || 1 178 750 || 431 250 || 57 500 || 57 500 || 11 500 || 2 300 1.1-31.12.2014 || 1 230 000 || 450 000 || 60 000 || 60 000 || 12 000 || 2 400 1.1-31.12.2015 || 1 281 250 || 468 750 || 62 500 || 62 500 || 12 500 || 2 500 1.1-31.12.2016 || 1 332 500 || 487 500 || 65 000 || 65 000 || 13 000 || 2 600 1.1-31.12.2017 || 1 383 750 || 506 250 || 67 500 || 67 500 || 13 500 || 2 700 1.1-31.12.2018 || 1 435 000 || 525 000 || 70 000 || 70 000 || 14 000 || 2 800 1.1-31.12.2019 || 1 486 250 || 543 750 || 72 500 || 72 500 || 14 500 || 2 900 1.1.2020 e successivamente || non pertinente || non pertinente || non pertinente || non pertinente || non pertinente || non pertinente [1] Posizione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011
(non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
..... [2] [3] [4] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [5] GU L 84 del
31.3.2009, pag. 1.