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Document 52011PC0599

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra

/* COM/2011/0599 definitivo - 2011/0263 (COD) */

52011PC0599

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra /* COM/2011/0599 definitivo - 2011/0263 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l’incorporazione nel diritto dell’Unione europea della clausola di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione previsti nell’accordo commerciale con l’America centrale.

Contesto generale

In data 23 aprile 2007, il Consiglio autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con alcuni paesi dell’America centrale; i negoziati si sono conclusi con un accordo di associazione con l’America centrale. L’accordo è stato siglato il 22 marzo 2011.

L’accordo contiene una clausola bilaterale di salvaguardia che prevede la possibilità di ripristinare l’aliquota del dazio doganale di NPF se, per effetto di una liberalizzazione degli scambi, le importazioni aumentano in quantità e in condizioni tali da arrecare, o da minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti.

L’accordo inoltre contiene anche un meccanismo di stabilizzazione per le banane in base al quale, fino alla data dell’1 gennaio 2020, possono essere sospesi i dazi doganali preferenziali se viene raggiunto un determinato volume d’importazione annuale.

Perché questi elementi dell’accordo possano diventare operativi, la clausola di salvaguardia e il meccanismo di stabilizzazione devono essere incorporati nella normativa dell’Unione europea e devono essere specificati gli aspetti procedurali della formulazione delle domande ad essi relative nonché i diritti delle parti interessate.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

La presente proposta di regolamento di applicazione deriva direttamente dal testo dell’accordo negoziato con l’America centrale. Di conseguenza, non è necessaria una consultazione separata delle parti interessate e neppure una valutazione d’impatto. La proposta si basa in larga misura su regolamenti di applicazione già in vigore.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

L’allegata proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l’attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione dell’accordo di associazione UE – America centrale.

Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2011/0263 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[1],

considerando quanto segue:

(1) In data 23 aprile 2007 il Consiglio autorizzava la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con alcuni paesi dell’America centrale (“America centrale”) per un accordo destinato a istituire un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell’America centrale, dall’altra (“l’accordo”).

(2) Tali negoziati si sono conclusi, l’accordo è stato siglato in data 22 marzo 2011 e, in conformità alla decisione n. …/2010/UE del Consiglio, del …[2], l’accordo è stato firmato a nome dell’Unione europea in data …, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. In data …, l’accordo ha ottenuto il consenso del Parlamento europeo. Successivamente il Consiglio ha adottato la decisione n..../2011 del Consiglio, del …,[3] relativa alla conclusione dell’accordo.

(3) È necessario fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell’accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l’applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato convenuto con l’America centrale.

(4) Occorre definire i termini “grave pregiudizio”, “minaccia di grave pregiudizio” e “periodo transitorio” di cui agli articoli 104 e 105 dell’accordo.

(5) Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall’articolo 104 dell’accordo.

(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all’articolo 104, paragrafo 2, dell’accordo.

(7) Il compito di effettuare inchieste e, se necessario, di imporre misure di salvaguardia deve essere svolto nel modo più trasparente possibile.

(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

(9) Se emergono sufficienti elementi di prova prima facie da giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come vuole l’articolo 111, paragrafo 3, dell’accordo.

(10) Occorrono disposizioni dettagliate riguardanti l’apertura delle inchieste nonché le possibilità per le parti interessate di ottenere e di verificare le informazioni raccolte, di essere ascoltate e di formulare proprie osservazioni, ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 3, dell’accordo.

(11) La Commissione deve notificare per iscritto all’America centrale l’apertura di un’inchiesta e comunicare le conclusioni da essa emerse al Comitato di associazione, come previsto dall’articolo 116 dell’accordo.

(12) È anche necessario fissare, ai sensi dell’articolo 112 dell’accordo, precise scadenze per l’apertura delle inchieste e per decidere sull’opportunità o meno di adottare misure, in modo che tali decisioni siano prese rapidamente e che aumenti così la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

(13) L’applicazione di una misura di salvaguardia dev’essere sempre preceduta da un’inchiesta, fermo restando che in circostanze critiche la Commissione può adottare misure provvisorie, ai sensi dell’articolo 106 dell’accordo.

(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall’articolo 105 dell’accordo.

(15) L’applicazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell’accordo richiede condizioni uniformi al fine di adottare misure di salvaguardia provvisorie e definitive, imporre misure di vigilanza preventiva, concludere un’inchiesta senza l’applicazione di misure e sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, fissato nel quadro del meccanismo di stabilizzazione per le banane, convenuto con l’America centrale. Tutte queste misure devono essere adottate dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[4].

(16) Per adottare le misure di vigilanza e quelle provvisorie, dati gli effetti che esse hanno e la logica che le anima in quanto premesse all’adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno ricorrere alla procedura di consultazione. Se un ritardo nell’imposizione delle misure può causare un danno difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione l’adozione di misure provvisorie immediatamente applicabili.

(17) Il presente regolamento va applicato solo a prodotti originari dell’Unione o dell’America centrale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I - disposizione di salvaguardia

Articolo 1 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

(a) “prodotti” indica merci originarie dell’Unione o di un paese dell’America centrale. Un prodotto oggetto di un’inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o, a seconda di specifiche circostanze del mercato, un loro sottosegmento oppure una segmentazione di prodotto comunemente applicata nell’industria dell’Unione;

(b) “parti interessate” indica parti danneggiate dalle importazioni del prodotto in questione;

(c) “industria dell’Unione” indica il complesso dei fabbricanti dell’Unione di prodotti simili, o direttamente concorrenti, operanti nel territorio dell’Unione o i fabbricanti dell’Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili, o direttamente concorrenti, costituisca una quota rilevante della produzione totale dell’Unione di tali prodotti. Se il prodotto simile, o direttamente concorrente, è solo uno tra vari prodotti dei fabbricanti che costituiscono l’industria dell’Unione, l’industria è allora definita dalle operazioni specifiche tese alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;

(d) “grave pregiudizio” indica un profondo deterioramento generale della situazione dei fabbricanti dell’Unione;

(e) “minaccia di grave pregiudizio” indica l’evidente imminenza di un grave pregiudizio. Per accertare l’esistenza della minaccia di un grave pregiudizio occorre vagliare fatti verificabili e non basarsi su semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Per stabilire l’esistenza di una minaccia di grave pregiudizio si deve tener conto, tra l’altro, di previsioni, stime e analisi condotte in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5;

(f) “periodo transitorio” indica un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo per prodotti la cui tabella di soppressione dei dazi preveda un periodo per la soppressione dei dazi inferiore a 10 anni. Per i prodotti la cui tabella di soppressione dei dazi prevede un periodo per la soppressione dei dazi di 10 o più anni, “periodo transitorio” indica il periodo per la soppressione dei dazi del prodotto elencato in tale tabella, maggiorato di 3 anni.

(g) “Paese dell’America centrale” indica Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.

Articolo 2 Principi

1. È possibile applicare una misura di salvaguardia ai sensi del presente regolamento se un prodotto originario di un paese dell’America centrale, per effetto della riduzione o dell’eliminazione dei dazi doganali su tale prodotto, è importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione che produce prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. Le misure definitive possono assumere una delle forme seguenti:

(a) sospensione dell’ulteriore riduzione dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dalla tabella della parte UE che si trova all’allegato I (eliminazione dei dazi doganali) dell’accordo;

(b) aumento dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:

– l’aliquota di nazione più favorita (“NPF”) applicata al prodotto interessato, in vigore al momento dell’adozione della misura; oppure

– l’aliquota di NPF applicata al prodotto interessato dal giorno immediatamente precedente l’entrata in vigore del presente accordo.

3. Nessuna delle misure di cui sopra deve essere applicata entro i contingenti tariffari preferenziali esenti da dazio concessi ai sensi del presente accordo.

Articolo 3 Apertura del procedimento

1. L’inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se quest’ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, che ne giustifichino l’apertura.

2. La domanda di apertura di un’inchiesta deve contenere elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda conterrà inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione.

3. Si può aprire un’inchiesta anche quando emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l’apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5.

4. Uno Stato membro deve informare la Commissione se l’andamento delle importazioni da un paese dell’America centrale sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. Esso fornirà gli elementi di prova di cui dispone, determinati in base ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 5. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

5. Se risultano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, per giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione ne dà notizia sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dalla richiesta in tal senso ricevuta ai sensi del paragrafo 1.

6. L’avviso di cui al paragrafo 5:

(c) riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;

(d) stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se di tali osservazioni e informazioni deve essere tenuto conto durante l’inchiesta;

(e) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9.

Articolo 4 L’inchiesta

7. In seguito all’apertura del procedimento, la Commissione avvia l’inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3, decorre a partire dalla data in cui la decisione di aprire l’inchiesta è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

8. Se la Commissione chiede agli Stati membri di fornirle informazioni, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a dar seguito a tale richiesta. Se le informazioni presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell’articolo 11, è opportuno che siano aggiunte ai fascicoli non riservati di cui al paragrafo 8.

9. Per quanto possibile, l’inchiesta deve concludersi entro 6 mesi dalla sua apertura. In circostanze eccezionali (numero insolitamente elevato di parti interessate, situazioni di mercato complesse) tale termine può essere prorogato di altri 3 mesi. La Commissione notifica la proroga a tutte le parti interessate e illustra i motivi eccezionali che la giustificano.

10. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e, se lo ritiene opportuno, procede alla loro verifica.

11. Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

12. Le parti interessate che si sono manifestate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), e i rappresentanti del paese interessato dell’America centrale possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione della loro causa, non siano riservate ai sensi dell’articolo 11 e siano usate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. Le parti interessate che si sono manifestate possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni in merito alle suddette informazioni; tali osservazioni devono essere prese in considerazione se suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.

13. La Commissione fa sì che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.

14. Non appena i necessari presupposti tecnici sono posti in essere, la Commissione garantisce un accesso online protetto da password al file non riservato (“piattaforma online”) da essa gestito, attraverso il quale diffonde tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell’articolo 11. A questa piattaforma online potranno accedere le parti interessate all’inchiesta nonché gli Stati membri e il Parlamento europeo.

15. La Commissione sente le parti interessate, in particolare quelle che ne hanno fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e hanno dimostrato che i risultati dell’inchiesta possono avere un’incidenza effettiva su di esse e che esistono motivi particolari per un’audizione.

Se esistono motivi particolari per più audizioni, la Commissione sentirà tali parti più volte in occasioni successive.

16. Se le informazioni non sono fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o se lo svolgimento dell’inchiesta viene gravemente ostacolato, le conclusioni potranno basarsi sui fatti disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti disponibili.

17. La Commissione notifica per iscritto al paese interessato dell’America centrale l’avvio di un’inchiesta.

Articolo 5 Provvedimenti di vigilanza preventiva del mercato

1. Se l’andamento delle importazioni di un prodotto originario di un paese dell’America centrale è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 2 e 3, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a misure di vigilanza preventiva.

2. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva in conformità alla procedura consultiva di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

3. Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Articolo 6 Applicazione di misure di salvaguardia provvisorie

1. In circostanze critiche, in cui un ritardo causerebbe danni difficili da riparare, si applicano misure di salvaguardia provvisorie determinando in via preliminare, in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, l’esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie attestanti che le importazioni di un prodotto originario di un paese dell’America centrale sono aumentate perché è stato ridotto o eliminato un dazio doganale in conformità alla tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea di cui all’allegato I dell’accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

La Commissione adotta misure provvisorie in conformità alla procedura consultiva di cui all’articolo 12, paragrafo 2. In caso di urgenze improrogabili, incluso il caso di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili in conformità alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 4.

2. Se uno Stato membro chiede l’intervento immediato della Commissione e se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro i 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.

3. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni.

4. Se le misure di salvaguardia provvisorie devono essere abrogate perché dall’inchiesta risulta che non sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, i dazi riscossi applicando tali misure sono rimborsati d’ufficio.

5. Le misure di cui al presente articolo si applicano a tutti i prodotti commercializzati dopo che esse sono entrate in vigore. Le misure tuttavia non pregiudicano la commercializzazione dei prodotti già avviati verso l’Unione, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione.

Articolo 7 Chiusura dell’inchiesta e procedimento senza adozione di misure

1. Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che non sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione decide di porre fine all’inchiesta e al procedimento, in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

2. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 11, pubblicherà una relazione che illustri i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.

Articolo 8 Applicazione di misure definitive

1. Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione sottopone la questione al comitato di associazione in conformità all’articolo 116 dell’accordo. Se il comitato di associazione non ha formulato alcuna raccomandazione o se non si perviene a soluzioni soddisfacenti entro 30 giorni da tale rinvio, la Commissione può decidere di applicare misure definitive di salvaguardia secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

2. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 11, pubblicherà una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e le considerazioni pertinenti alla decisione.

Articolo 9 Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1. Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il tempo necessario a impedire o a porre rimedio al grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento. Tale periodo non è superiore a 2 anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 3.

2. Durante il periodo di proroga le misure di salvaguardia restano in vigore, in attesa dell’esito del riesame di cui al paragrafo 3.

3. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata di 2 anni al massimo, purché si accerti che essa continua a essere necessaria per impedire o porre rimedio a un pregiudizio grave e per facilitare l’adeguamento e che esistono elementi di prova che l’industria dell’Unione si sta adeguando.

4. Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un’inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3.

5. L’apertura di un’inchiesta deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 5 e 6. L’inchiesta e tutte le decisioni relative a una proroga ai sensi del paragrafo 3 devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 4, 7 e 8.

6. La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare 4 anni, misure provvisorie comprese.

7. Una misura di salvaguardia non può essere applicata oltre la scadenza del periodo transitorio se non previo consenso del paese interessato dell’America centrale.

8. Una misura di salvaguardia si può applicare all’importazione di un prodotto già in precedenza assoggettato a una misura di tale tipo solo se è trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia.

Articolo 10

Regioni ultraperiferiche dell’Unione europea

1. Se un prodotto originario di un paese dell’America centrale viene importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare un grave peggioramento della situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche dell’UE di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si può applicare una misura di salvaguardia in conformità alle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 11

Trattamento riservato

1. Le informazioni ricevute ai sensi del presente regolamento possono essere usate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Le informazioni di carattere riservato o fornite in via riservata, ottenute ai sensi del presente regolamento non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.

3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve indicare i motivi per i quali l’informazione è riservata. Si può tuttavia non tener conto di una determinata informazione se chi l’ha fornita, pur risultando ingiustificata la richiesta di trattamento riservato, non vuole renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto.

4. Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente negative per chi l’ha fornita o ne è la fonte.

5. I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, tengono conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.

Articolo 12 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni[5], che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 4 del medesimo.

Capitolo II – meccanismo di stabilizzazione per le banane

Articolo 13

Meccanismo di stabilizzazione per le banane

1. Alle banane originarie dell’America centrale di cui alla rubrica 0803.00.19 della nomenclatura combinata (NC - banane fresche, escluse le banane da cuocere) e indicate alla categoria “ST” di soppressione progressiva dei dazi nella tabella di soppressione dei dazi dell’UE di cui all’allegato I dell’accordo, si applica fino all’1 gennaio 2020 un meccanismo di stabilizzazione.

2. Per importazioni da paesi dell’America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all’esibizione del certificato di origine di cui all’allegato III dell’accordo con l’America centrale (definizione della nozione di “prodotti originari” e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell’America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell’anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell’anno civile.

3. Se la Commissione decide di sospendere il dazio doganale preferenziale applicabile, essa applicherà l’aliquota più bassa tra quella di base del dazio doganale e quella NPF in vigore nel momento in cui viene presa la decisione.

4. Se la Commissione applica le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 deve immediatamente avviare consultazioni con il paese colpito per analizzare e valutare la situazione sulla base dei dati di fatto disponibili.

5. Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 sono applicabili solo durante il periodo che termina il 31 dicembre 2019.

Capitolo III - Disposizioni finali

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo indicata all’articolo 353 del medesimo. Un avviso in cui è specificata la data di applicazione dell’accordo è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il presidente

Allegato

Tabella relativa al volume limite delle importazioni ai fini dell’applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui all’appendice 3 dell’allegato I dell’accordo.

Anno || Volume limite delle importazioni, in tonnellate

Costa Rica || Panama || Honduras || Guatemala || Nicaragua || El Salvador

Fino al 31 dicembre 2010 || 1 025 000 || 375 000 || 50 000 || 50 000 || 10 000 || 2 000

1.1-31.12.2011 || 1 076 250 || 393 750 || 52 500 || 52 500 || 10 500 || 2 100

1.1-31.12.2012 || 1 127 500 || 412 500 || 55 000 || 55 000 || 11 000 || 2 200

1.1-31.12.2013 || 1 178 750 || 431 250 || 57 500 || 57 500 || 11 500 || 2 300

1.1-31.12.2014 || 1 230 000 || 450 000 || 60 000 || 60 000 || 12 000 || 2 400

1.1-31.12.2015 || 1 281 250 || 468 750 || 62 500 || 62 500 || 12 500 || 2 500

1.1-31.12.2016 || 1 332 500 || 487 500 || 65 000 || 65 000 || 13 000 || 2 600

1.1-31.12.2017 || 1 383 750 || 506 250 || 67 500 || 67 500 || 13 500 || 2 700

1.1-31.12.2018 || 1 435 000 || 525 000 || 70 000 || 70 000 || 14 000 || 2 800

1.1-31.12.2019 || 1 486 250 || 543 750 || 72 500 || 72 500 || 14 500 || 2 900

1.1.2020 e successivamente || non pertinente || non pertinente || non pertinente || non pertinente || non pertinente || non pertinente

[1]               Posizione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del .....

[2]              

[3]              

[4]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[5]               GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

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