Conferences by Lorenzo Gagliardi
Presiede e introduce: Prof. Lauretta Maganzani. RELAZIONI: Prof. David Kremer (Université Paris D... more Presiede e introduce: Prof. Lauretta Maganzani. RELAZIONI: Prof. David Kremer (Université Paris Descartes) La constitution des communautés latines de 493 av n.è à 212 de n.è.; Prof. Lorenzo Gagliardi (Università degli Studi di Milano) Il sistema normativo dei municipi italici più antichi; Prof. Edward Bispham (University of Oxford) La redazione degli statuti municipali nel I secolo a.C.: alcuni ripensamenti. Dibattito
Books by Lorenzo Gagliardi
The essays collected in this volume are meant to honor Alberto Maffi, two years after his retirem... more The essays collected in this volume are meant to honor Alberto Maffi, two years after his retirement. They are all on Greek law, the subject to which professor Maffi has devoted most of his life and scholarship. The papers, whose authors are among the most eminent scholars from all over the world, deal with the main topics of ancient Greek law (private law, criminal law, constitutional law), and range from archaic and hellenistic Greece to Egypt in Roman times. The title of this Festschrift, Dike, celebrates the first international journal in Greek and Hellenistic law that Alberto Maffi established with Eva Cantarella.
![Research paper thumbnail of Studi sulla legittimazione alla querela inofficiosi testamenti in diritto romano e bizantino, Milano: Giuffrè, 2017, pp. XVI-247 [ISBN 978-88-14-22194-1].](https://attachments.academia-assets.com/57889516/thumbnails/1.jpg)
STUDI SULLA LEGITTIMAZIONE ALLA QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI IN DIRITTO ROMANO E BIZANTINO, 2017
Lo studio affronta alcuni aspetti inerenti al tema della legittimazione attiva e passiva ai proce... more Lo studio affronta alcuni aspetti inerenti al tema della legittimazione attiva e passiva ai processi di querela inofficiosi testamenti. Il volume si sviluppa lungo quattro capitoli. Il primo ha per oggetto le norme fondamentali sulla legittimazione alla querela. Il secondo esamina le conseguenze che si verificavano quando l’azione era esercitata da un soggetto non legittimato. Il terzo tratta della disciplina del diritto di accrescimento tra legittimati attivi. Il quarto, infine, analizza un frammento delle Quaestiones di Paolo, D. 5.2.19 (lex “Mater”), molto noto e incluso dal Medio Evo, per la sua difficoltà, tra le cosiddette leges damnatae. Di tale testo viene proposto un tentativo di spiegazione nuovo, inquadrando il passo dal punto di vista dei problemi legati alla legittimazione attiva e passiva alla querela inofficiosi testamenti. Sotto il profilo cronologico, l’indagine ha come punto di partenza il diritto classico, ma, per i singoli temi affrontati, ne segue gli sviluppi fino al diritto giustinianeo e poi a quello bizantino dei Basilici e dei relativi scolii. È parso all’autore che, in relazione al tema trattato, lo studio di tali fonti bizantine risulti di utilità ai fini di una migliore comprensione dei testi classici.
![Research paper thumbnail of Cesare e le guerre civili, a cura di Lorenzo Gagliardi, Milano: RCS MediaGroup S.p.A., 2015, pp. 167 [Le Grandi Collane del Corriere della Sera, ISSN 1828-0501].](https://attachments.academia-assets.com/38797889/thumbnails/1.jpg)
A metà del II secolo a.C. Roma non aveva più nemici esterni, ma il perfetto meccanismo politico-i... more A metà del II secolo a.C. Roma non aveva più nemici esterni, ma il perfetto meccanismo politico-istituzionale della Repubblica cominciò a logorarsi di fronte alle istanze delle rinnovate compagini della società, mentre il Senato era arroccato su posizioni di chiusura contro ogni tentativo di rinnovamento. Le crescenti tensioni interne e l’antagonismo tra i leader mi¬litari si tramutarono in una lotta prima politica e poi armata, dividendo Roma in fazioni che si affrontarono nella guerra civile. Seguì l’epoca dalle congiure e dei complotti per conqui¬stare la supremazia di una nazione che non voleva riconoscersi più negli antichi valori dei padri. Giulio Cesare tentò di porre fine al caos con la sua dittatura in odore di monarchia, ma questo sogno svanì alle Idi di marzo del 44 a.C. Finché non comparve sulla scena Ottaviano, che avrebbe assunto con il nome di Augusto i poteri assoluti fondando un vero e proprio impero, anche se camuffato da repubblica.
![Research paper thumbnail of Roma e l'età della repubblica, a cura di Lorenzo Gagliardi, Milano, RCS MediaGroup S.p.A., 2015, pp. 167 [Le Grandi Collane del Corriere della Sera, ISSN 1828-0501]](https://attachments.academia-assets.com/38745237/thumbnails/1.jpg)
Cosa portò un piccolo insediamento sul Tevere a diventare padrone del Mediterraneo e poi di tutta... more Cosa portò un piccolo insediamento sul Tevere a diventare padrone del Mediterraneo e poi di tutta l’Europa occidentale, dell’Africa settentrionale e del Vicino Oriente? Gli storici continuano a interrogarsi sui fattori che fecero di Roma la grande potenza che fu. Il periodo che va dalla fine della monarchia dei Sette Re (509 a.C.) alla metà del II secolo a.C. segna non solo la grande espansione di Roma nel Mediterraneo, ma anche l’apogeo della Repubblica, una forma di governo unica nella sua struttura e nella sua costituzione. Alla coesione politica interna si affiancò una serie di leader militari, come Scipione l'Africano, il vincitore di Annibale, che seppe vincere in terra e per mare, in nome di quei valori della Romanitas (l’eroismo, il senso dello Stato, la religiosità etica, il rispetto degli antichi costumi, la lealtà verso il prossimo, la patria e le istituzioni) che garantirono la continuità nel governo e nelle imprese belliche.
Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature. Anni 52-50 a.C., Milano, Giuffrè, 2011, pp. IX-224 [ISBN 978-88-14-15622-0]
Nel volume, dedicato all’analisi e alla riflessione storico-giuridica sugli eventi romani degli a... more Nel volume, dedicato all’analisi e alla riflessione storico-giuridica sugli eventi romani degli anni 52-50 a.C., si individuano il preciso contenuto e le precise finalità politiche degli atti normativi fatti approvare in quel periodo per iniziativa di Cesare e di Pompeo (plebiscitum X tribunorum de petitione Caesaris, lex Pompeia de provinciis, lex Pompeia de iure magistratuum). Attraverso la lettura diretta delle fonti, da Svetonio a Dione Cassio, da Cicerone a Marco Celio Rufo, la ricerca interroga i testi antichi, offrendone un’interpretazione innovativa.
Raccolta di Scritti di Eva Cantarella
Antonio Meola Sull'invalidità causata da lesioni. Appunti sulla tutela giuridica dell'offeso tra ... more Antonio Meola Sull'invalidità causata da lesioni. Appunti sulla tutela giuridica dell'offeso tra esigenze di reazione penale e pretese di ristoro a carattere risarcitorio ...
Diritto e teatro in Grecia e a Roma, a cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi, Milano, Led, 2007, pp. 285 [ISBN 978-88-7916-337-8].
Si definivano incolae, in diritto romano, gli individui domiciliati entro i confini di una coloni... more Si definivano incolae, in diritto romano, gli individui domiciliati entro i confini di una colonia o di un municipio. Poteva darsi la presenza di incolae sia in colonie o in municipi romani, sia latini. Premesso uno studio delle comunità locali disseminate nei vasti dominii di Roma, l’indagine si è concentrata sulla posizione degli incolae, che comportava una collocazione giuridica ben precisa. Di conseguenza, per poter essere incolae, i soggetti domiciliati dovevano avere un riconoscimento formale o, secondo i casi, un’autorizzazione da parte della civitas. Sulla base delle fonti letterarie, giuridiche, gromatiche ed epigrafiche si è delineata la condizione giuridica degli incolae, differenziandola da quella di realtà affini quali, tra gli altri, gli adtributi e i contributi.
L’indagine è stata rivolta a determinare l’origine di decemviri e centumviri e i criteri, in base... more L’indagine è stata rivolta a determinare l’origine di decemviri e centumviri e i criteri, in base ai quali avveniva la distribuzione dei processi tra i citati organi giudicanti. È emerso che i decemviri detennero la competenza giudicante (precisamente nelle cause di libertà, in concorrenza con i recuperatores) solo fino alle leges Iuliae, dopo le quali essi rimasero incaricati unicamente del funzionamento del collegio centumvirale. Riguardo ai centumviri, la competenza per materia è stata individuata nella sola materia ereditaria e si è negato che conoscesse limiti derivanti dal valore delle controversie. Si è ritenuto che la competenza per materia dei centumviri sia stata esclusiva fino alle riforme augustee, dopo le quali conobbe una parziale concorrenza del giudice formulare e di quello della cognitio.
Peter G. Stein, Il diritto romano nella storia europea, Milano, Raffaello Cortina editore, 2001, pp. X-169 (traduzione di Lorenzo Gagliardi dell’originale: Peter G. Stein, Roman Law in European History, Cambridge 1999. Edizione italiana a cura di Eva Cantarella) [ISBN 88-7078-708-7].
Traduzione italiana a opera di Lorenzo Gagliardi del volume inglese di Peter G. Stein, dal titolo... more Traduzione italiana a opera di Lorenzo Gagliardi del volume inglese di Peter G. Stein, dal titolo: "Roman Law in European History", Cambridge 1999.
Papers by Lorenzo Gagliardi

It is investigated whether the Latins of the colonies sine novis colonis founded first in the Cis... more It is investigated whether the Latins of the colonies sine novis colonis founded first in the Cisalpine Gaul in 89 B.C. by Pompey Strabo, and later in the Transalpine Gauls, enjoyed suffragium, commercium and conubium on a par with the prisci Latini and with the Latins of the traditional Italic colonies. As for suffragium, it is believed to have been granted only to the Cisalpine Latins, but no longer to later ones. Commercium appears to have accrued to all Latins of all types. As for conubium, it seems to have pertained to the Latins of the colonies sine novis colonis, and it can be assumed that it was provided for in the law allocating Latium to each province. The Latins who, according to the lex Minicia quoted by Gai 1.78-79, were deprived of the conubium were not, however, the provincial Latins after 89 B.C., as held by a part of modern scholarship, but the prisci Latini and the Italic coloniarii. An earlier dating of the lex Minicia than is commonly believed is proposed.

Pompeo Strabone stabilì con una lex che tutte le comunità urbanizzate della Cisalpina diventasser... more Pompeo Strabone stabilì con una lex che tutte le comunità urbanizzate della Cisalpina diventassero colonie e prefigurò il conferimento a esse di un Latium minus, che per diventare effettivo aveva bisogno che fossero individuate da Roma le magistrature locali che potevano portare all’acquisto della cittadinanza. L’individuazione delle singole comunità era poi avvenuta o con senatoconsulti o con plebisciti. Statuti locali (leges) erano stati recati alle singole comunità da magistrati incaricati da Roma e avevano introdotto le magistrature romane locali che conferivano la cittadinanza romana a chi le avesse ricoperte (ius adipiscendi civitatem Romanam per magistratum). Erano stati conclusi foedera con le singole colonie latine sine novis colonis, integrando o correggendo il cursus honorum locale predisposto dallo statuto. In alcuni casi i magistrati tradizionali delle singole comunità mantennero funzioni giurisdizionali.
The author devotes himself to the identification of the ceterae Latinae coloniae that are referre... more The author devotes himself to the identification of the ceterae Latinae coloniae that are referred to by Asconius (Pis. 3.10-11 Cl.) as colonies, having the ius adipiscendi civitatem Romanam per magistratum, additional to those established by Pompey Strabo in 89 B.C. in Cisalpine Gaul. Several possible identifications of Asconius' ceterae Latinae coloniae have been advanced in the literature: Italic colonies founded from the 3rd century BC; Hispanic established from the 2nd century BC; Italic from the time of the lex repetundarum (123/122 BCE). Based on the examination of a number of sources, the author proposes a new interpretation and argues that the ceterae Latinae coloniae to which Asconius intended to refer were instead the Latin colonies founded sine novis colonis in his own time (1st century CE) in the Narbonensis and Comata Gauls.
Il riferimento di Dionigi di Alicarnasso all’“isopoliteia” in relazione al mondo latino del V sec... more Il riferimento di Dionigi di Alicarnasso all’“isopoliteia” in relazione al mondo latino del V secolo a.C. non può essere ricondotto, come ritenne Niebuhr, all’isopoliteia ellenistica di tipo cittadino, dato che nel contesto del foedus Cassianum i cittadini di ciascuna civitas non avevano diritto di ottenere la cittadinanza in ogni altra. Piuttosto, il foedus Cassianum aveva costituito una lega nella quale le civitates condividevano commercium e conubium e inoltre norme di accesso a procedure giudiziarie di risoluzione delle controversie in ciascuna di esse, a favore dei cives di tutte. Questo pone quindi un’analogia non tanto con l’isopoliteia ellenistica di tipo cittadino, ma con quella federale dei koina del mondo greco classico ed ellenistico ed è probabile che quest’ultima Dionigi avesse in mente quando riferiva il termine “isopoliteia” al foedus Cassianum.
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