Gruppo 4:
Giuseppe Pio Contristano
Michele Pellecchia
Fabio Caggiano
Matteo Giannini
Elementi essenziali :
1. La denominazione di assegno bancario;
2. l’ordine incondizionato di pagare la somma indicata;
3. l’importo dell’assegno bancario scritto in cifre e in lettere;
4. il nome della banca incaricata di pagare l’assegno (banca trattaria o banca
trassata);
5. l’indicazione del luogo di pagamento, che è la sede, filiale, agenzia della banca
presso la quale è tenuto il conto corrente di chi emette l’assegno bancario;
6. la data e il luogo di emissione dell’assegno bancario;
7. la firma del titolare del conto corrente che emette l’assegno bancario (traente);
8. la clausola di non trasferibilità, che non condente il trasferimento dell’assegno
bancario ad altre persone;
9. il beneficiario, ossia la persona a favore della quale è emesso l’assegno
bancario;
10. il numero del conto corrente da cui prelevare la somma indicata nell’assegno
bancario;
11. il numero progressivo dell’assegno bancario;
12. una serie di cifre prestampate in inchiostro magnetico, leggibili con i lettori
ottici, che comprendono il numero dell’assegno e i codici ABI e CAB della banca.
L’ ASSEGNO BANCARIO
L’assegno bancario è un titolo di credito con cui un soggetto, che ha somme di denaro disponibili sul proprio conto corrente, ordina alla banca di pagare a vista un
determinato importo a un soggetto beneficiario.
Nell’assegno bancario figurano tre soggetti:
1. Il traente, che emette l’assegno in quanto titolare del conto corrente;
2. Il trattario, che è la banca che riceve dal titolare l’ordine di pagare;
3. Il beneficiario, che è la persona a favore della quale viene emesso l’assegno.
Il titolare di un conto corrente riceve dalla banca, al momento dell’apertura del conto e successivamente ogni volta che lo richiede, un libretto di assegni (carnet) di 10
o 20 moduli.
Ogni modulo è formato da due parti: la figlia è l’assegno vero e proprio che viene staccato per eseguire i pagamenti.
La madre, chiamata anche matrice, è un talloncino che rimane attaccato al libretto e che può essere compilato per ricordare gli estremi dell’assegno emesso.
Il beneficiario di un assegno bancario può ottenere il pagamento immediato della somma riportata sul titolo di credito dallo sportello della banca trattaria presso la
quale il traente ha aperto il conto corrente.
L’importo dell’assegno bancario depositato viene accreditato nel conto corrente del beneficiario. Gli assegni bancari non sono trasferibili a terzi, ma possono soltanto
essere presentati all’incasso alla banca trattaria o alla banca del beneficiario; pertanto i moduli dei libretti rilasciati dalla banca riportano prestampata la clausola NON
TRASFERIBILE.
La limitazione alla circolazione degli assegni di importo inferiore a 3.000 euro può essere eliminata a condizione che:
• il titolare del conto corrente richieda per iscritto alla banca l’autorizzazione a rilasciare assegni in forma libera, cioè assegni privi della clausola ‘non trasferibile’ ;
• per ogni assegno in forma libera sia versata un’imposta di bollo di 1,50 euro.
Un assegno emesso senza che vi sia la disponibilità di fondi sul conto corrente si definisce scoperto. Se l’assegno è scoperto la banca trattaria ne rifiuta il pagamento e
provvede a consegnarlo a un pubblico ufficiale che predispone l’atto di protesto. Il protesto è l’atto scritto con cui un pubblico ufficiale constata e dichiara il mancato
pagamento di un titolo di credito.
L’ASSEGNO CIRCOLARE
Elementi essenziali:
1. La denominazione di assegno circolare
2. La promessa incondizionata di pagare la somma indicata
3. L’importo dell’assegno circolare scritto in cifre e in lettere
4. Il beneficiario, ossia la persona a favore della quale è emesso
l’assegno circolare
5. La data e il luogo di emissione
6. La firma della banca emittente
7. La clausola di non trasferibilità
8. Il numero progressivo dell’assegno
9. Un quadro di controllo on cifre da annullare o perforare per
impedire l’alterazione dell’importo
10.Una serie di cifre prestampate, che comprendono il numero
dell’assegno dei codici ABI e CAB
L’assegno circolare è un titolo di credito con cui una banca promette di pagare a vista un determinato importo a un soggetto beneficiario.
Nell’assegno circolare figurano due soggetti:
1. L’emittente, che è la banca che rilascia l’assegno
2. Il beneficiario, che è la persona favore della quale viene emesso l’assegno
Per ottenere il rilascio da parte di una banca di un assegno circolare, il soggetto richiedente deve compilare un modulo sul quale devono essere indicati
l’importo dell’assegno e il nome del beneficiario.
L’importo dell’assegno circolare richiesto deve essere versato in contanti, oppure il richiedente può autorizzarne l’addebito in conto corrente.
Il beneficiario di un assegno circolare può ottenere il pagamento immediato della somma riportata sul titolo di credito recandosi presso lo sportello della
banca emittente o di una sua dipendenza.
Più frequentemente il beneficiario incarica la propria banca di incassare l’assegno e di depositarne l’importo sul suo conto corrente. L’importo dell’assegno
depositato viene accreditato nel conto corrente del beneficiario.
Gli assegni circolari non sono trasferibili a terzi, ma possono soltanto essere presentati all’incasso alla banca emittente o alla banca del beneficiario.
È possibile trasferire mediante girata assegni di importo inferiore a 1.000 euro, anche in questo caso a condizione che:
• ne sia stata richiesta per iscritto l’emissione in forma libera, cioè senza la clausola ‘non trasferibile’;
• per ogni singolo assegno sia versata un’imposta di bollo di 1,50 euro.
Fonti:
“Futuro Impresa “
Casa editrice: TRAMONTANA

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  • 1.
    Gruppo 4: Giuseppe PioContristano Michele Pellecchia Fabio Caggiano Matteo Giannini
  • 2.
    Elementi essenziali : 1.La denominazione di assegno bancario; 2. l’ordine incondizionato di pagare la somma indicata; 3. l’importo dell’assegno bancario scritto in cifre e in lettere; 4. il nome della banca incaricata di pagare l’assegno (banca trattaria o banca trassata); 5. l’indicazione del luogo di pagamento, che è la sede, filiale, agenzia della banca presso la quale è tenuto il conto corrente di chi emette l’assegno bancario; 6. la data e il luogo di emissione dell’assegno bancario; 7. la firma del titolare del conto corrente che emette l’assegno bancario (traente); 8. la clausola di non trasferibilità, che non condente il trasferimento dell’assegno bancario ad altre persone; 9. il beneficiario, ossia la persona a favore della quale è emesso l’assegno bancario; 10. il numero del conto corrente da cui prelevare la somma indicata nell’assegno bancario; 11. il numero progressivo dell’assegno bancario; 12. una serie di cifre prestampate in inchiostro magnetico, leggibili con i lettori ottici, che comprendono il numero dell’assegno e i codici ABI e CAB della banca. L’ ASSEGNO BANCARIO
  • 3.
    L’assegno bancario èun titolo di credito con cui un soggetto, che ha somme di denaro disponibili sul proprio conto corrente, ordina alla banca di pagare a vista un determinato importo a un soggetto beneficiario. Nell’assegno bancario figurano tre soggetti: 1. Il traente, che emette l’assegno in quanto titolare del conto corrente; 2. Il trattario, che è la banca che riceve dal titolare l’ordine di pagare; 3. Il beneficiario, che è la persona a favore della quale viene emesso l’assegno. Il titolare di un conto corrente riceve dalla banca, al momento dell’apertura del conto e successivamente ogni volta che lo richiede, un libretto di assegni (carnet) di 10 o 20 moduli. Ogni modulo è formato da due parti: la figlia è l’assegno vero e proprio che viene staccato per eseguire i pagamenti. La madre, chiamata anche matrice, è un talloncino che rimane attaccato al libretto e che può essere compilato per ricordare gli estremi dell’assegno emesso. Il beneficiario di un assegno bancario può ottenere il pagamento immediato della somma riportata sul titolo di credito dallo sportello della banca trattaria presso la quale il traente ha aperto il conto corrente. L’importo dell’assegno bancario depositato viene accreditato nel conto corrente del beneficiario. Gli assegni bancari non sono trasferibili a terzi, ma possono soltanto essere presentati all’incasso alla banca trattaria o alla banca del beneficiario; pertanto i moduli dei libretti rilasciati dalla banca riportano prestampata la clausola NON TRASFERIBILE. La limitazione alla circolazione degli assegni di importo inferiore a 3.000 euro può essere eliminata a condizione che: • il titolare del conto corrente richieda per iscritto alla banca l’autorizzazione a rilasciare assegni in forma libera, cioè assegni privi della clausola ‘non trasferibile’ ; • per ogni assegno in forma libera sia versata un’imposta di bollo di 1,50 euro. Un assegno emesso senza che vi sia la disponibilità di fondi sul conto corrente si definisce scoperto. Se l’assegno è scoperto la banca trattaria ne rifiuta il pagamento e provvede a consegnarlo a un pubblico ufficiale che predispone l’atto di protesto. Il protesto è l’atto scritto con cui un pubblico ufficiale constata e dichiara il mancato pagamento di un titolo di credito.
  • 4.
    L’ASSEGNO CIRCOLARE Elementi essenziali: 1.La denominazione di assegno circolare 2. La promessa incondizionata di pagare la somma indicata 3. L’importo dell’assegno circolare scritto in cifre e in lettere 4. Il beneficiario, ossia la persona a favore della quale è emesso l’assegno circolare 5. La data e il luogo di emissione 6. La firma della banca emittente 7. La clausola di non trasferibilità 8. Il numero progressivo dell’assegno 9. Un quadro di controllo on cifre da annullare o perforare per impedire l’alterazione dell’importo 10.Una serie di cifre prestampate, che comprendono il numero dell’assegno dei codici ABI e CAB
  • 5.
    L’assegno circolare èun titolo di credito con cui una banca promette di pagare a vista un determinato importo a un soggetto beneficiario. Nell’assegno circolare figurano due soggetti: 1. L’emittente, che è la banca che rilascia l’assegno 2. Il beneficiario, che è la persona favore della quale viene emesso l’assegno Per ottenere il rilascio da parte di una banca di un assegno circolare, il soggetto richiedente deve compilare un modulo sul quale devono essere indicati l’importo dell’assegno e il nome del beneficiario. L’importo dell’assegno circolare richiesto deve essere versato in contanti, oppure il richiedente può autorizzarne l’addebito in conto corrente. Il beneficiario di un assegno circolare può ottenere il pagamento immediato della somma riportata sul titolo di credito recandosi presso lo sportello della banca emittente o di una sua dipendenza. Più frequentemente il beneficiario incarica la propria banca di incassare l’assegno e di depositarne l’importo sul suo conto corrente. L’importo dell’assegno depositato viene accreditato nel conto corrente del beneficiario. Gli assegni circolari non sono trasferibili a terzi, ma possono soltanto essere presentati all’incasso alla banca emittente o alla banca del beneficiario. È possibile trasferire mediante girata assegni di importo inferiore a 1.000 euro, anche in questo caso a condizione che: • ne sia stata richiesta per iscritto l’emissione in forma libera, cioè senza la clausola ‘non trasferibile’; • per ogni singolo assegno sia versata un’imposta di bollo di 1,50 euro.
  • 6.