IL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
ED I DISPOSITIVI PEDAGOGICI PER LA
DISABILITÀ
Il diritto all’integrazione scolastica degli alunni
disabili trova fondamento negli articoli 3 e 34
della Costituzione italiana. La concreta
attuazione di questo diritto è stata attuata nel
tempo procedendo attraverso alcuni passaggi
significativi, come la Legge n. 118/1971 e la
Legge n. 517/1977, ed ha trovato la sua piena
espressione nelle Legge n. 104 del 1992, che
ha operato una completa sistemazione della
disciplina in materia.
L’evoluzione del quadro normativo ha posto
l’Italia all’avanguardia nella legislazione
sull’integrazione scolastica non solo in campo
europeo ma anche mondiale. L’integrazione
scolastica rappresenta una tappa significativa
del tentativo della scuola italiana di adeguare il
proprio modo di essere alle esigenze di crescita
e di valorizzazione della persona umana,
esigenza ben espressa dalla stessa
Costituzione.
Questo è certamente un motivo di orgoglio per il
nostro Paese Il diritto all’integrazione scolastica è
disciplinato in primis dalla Legge-quadro per
l’assistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate (n. 104/1992) le cui
indicazioni sono state recepite anche dalla normativa
successiva con indubbi effetti sulla vita dei diretti
interessati. L’integrazione scolastica delle persone
disabili è una delle parti più elaborate della legge-
quadro, normata in particolare dall’art. 12 (diritto
all’educazione e all’istruzione), dall’art. 13 (strumenti
per l’integrazione che devono essere messi a
disposizione in modo coordinato da scuola, Enti
locali e ASL) e dall’art. 14 (modalità di attuazione
dell’integrazione con chiari compiti del Ministero).
Il comma 5 dell’art. 12 esplicita i passaggi qualificanti
l’iter finalizzato all’integrazione scolastica degli
alunni disabili:
- individuazione dell’alunno come persona
handicappata
- definizione di una diagnosi funzionale
- predisposizione di un profilo dinamico-funzionale
- formulazione di un piano educativo individualizzato
I commi 6 e 7 identificano altri momenti significativi
rappresentati dalle occasioni di verifica degli
interventi e dall’aggiornamento della
documentazione:
- alla elaborazione del profilo dinamico-
funzionale iniziale seguono, con il concorso
degli operatori delle unità sanitarie locali, della
scuola e delle famiglie, verifiche per controllare
gli effetti dei divers interventi e l’influenza
esercitata dall’ambiente scolastico (comma 6)
- il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola
elementare e della scuola media e durante il
corso di istruzione secondaria superiore
(comma 8).
Come si può evincere dall’art. 12, comma 7
della Legge-quadro la definizione delle
modalità di svolgimento dei compiti attribuiti
alle ASL in materia di integrazione scolastica
degli alunni disabili è rinviata ad un apposito
Atto di indirizzo e coordinamento35.
L’Atto di indirizzo è stato emanato con
Decreto Presidente della Repubblica il 24
febbraio 199436 ed ha precisato l’iter per
l’individuazione dell’alunno come persona
handicappata (art. 2), i contenuti e le
modalità di redazione della diagnosi
funzionale (art.3), le caratteristiche del
profilo dinamico funzionale (art. 4) e del
piano educativo individualizzato (art. 5).
L’art. 7 si è occupato della tempistica e della
finalizzazione delle verifiche. L’Atto di indirizzo,
nella parte relativa all’individuazione dell’alunno
come persona handicappata, è stato modificato
con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 185 del 23 febbraio 200637, il quale
stabilisce le modalità e i criteri per
l’individuazione dell’alunno in situazione di
handicap (art. 1) 2.2. L’individuazione
dell’alunno in situazione di handicap L’Atto di
indirizzo del 1994 così delinea le modalità di
individuazione dell’alunno come persona
handicappata (art. 2):
All’individuazione dell’alunno come persona
handicappata, al fine di assicurare l’esercizio del diritto
all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica,
di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992,
provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di
base, anche da parte del competente capo d’istituto,
ovvero lo psicologo esperto dell’età evolutiva, in servizio
presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le
medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed
amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il
termine di dieci giorni dalle segnalazioni. In merito a
questo aspetto il D.P.C.M. del 2006 precisa, in tre commi
(art.2), le nuove modalità ed i criteri per l’individuazione
dell’alunno in situazione di handicap:
1. Ai fini della individuazione dell’alunno
come soggetto in situazione di handicap, le
Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta
documentata dei genitori o degli esercenti la
potestà parentale o la tutela dell’alunno
medesimo, appositi accertamenti collegiali,
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questo è certamente un motivo di orgoglio per il
nostro Paese Il diritto all’integrazione scolastica è
disciplinato in primis dalla Legge-quadro per
l’assistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate (n. 104/1992) le cui
indicazioni sono state recepite anche dalla normativa
successiva con indubbi effetti sulla vita dei diretti
interessati. L’integrazione scolastica delle persone
disabili è una delle parti più elaborate della legge-
quadro, normata in particolare dall’art. 12 (diritto
all’educazione e all’istruzione), dall’art. 13 (strumenti
per l’integrazione che devono essere messi a
disposizione in modo coordinato da scuola, Enti
locali e ASL) e dall’art. 14 (modalità di attuazione
dell’integrazione con chiari compiti del Ministero).
Al fine di garantire la congruenza degli
interventi cui gli accertamenti sono
preordinati, il verbale indica l’eventuale
termine di rivedibilità dell’accertamento
effettuato.
3. Gli accertamenti di cui ai commi
precedenti sono propedeutici alla redazione
della diagnosi funzionale dell’alunno, cui
provvede l’unità multidisciplinare, prevista
dall'articolo 3, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio
1994, anche secondo i criteri di
classificazione di disabilità e salute previsti
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il verbale di accertamento, con l’eventuale
termine di rivedibilità ed il documento
relativo alla diagnosi funzionale, sono
trasmessi ai genitori o agli esercenti la
potestà parentale o la tutela dell’alunno e da
questi all’istituzione scolastica presso cui
l’alunno va iscritto, ai fini della tempestiva
adozione dei provvedimenti conseguenti. .

67+68 M5C3 Lezione 5. il diritto all integrazione scolastica

  • 1.
    IL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONESCOLASTICA ED I DISPOSITIVI PEDAGOGICI PER LA DISABILITÀ Il diritto all’integrazione scolastica degli alunni disabili trova fondamento negli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana. La concreta attuazione di questo diritto è stata attuata nel tempo procedendo attraverso alcuni passaggi significativi, come la Legge n. 118/1971 e la Legge n. 517/1977, ed ha trovato la sua piena espressione nelle Legge n. 104 del 1992, che ha operato una completa sistemazione della disciplina in materia.
  • 2.
    L’evoluzione del quadronormativo ha posto l’Italia all’avanguardia nella legislazione sull’integrazione scolastica non solo in campo europeo ma anche mondiale. L’integrazione scolastica rappresenta una tappa significativa del tentativo della scuola italiana di adeguare il proprio modo di essere alle esigenze di crescita e di valorizzazione della persona umana, esigenza ben espressa dalla stessa Costituzione.
  • 3.
    Questo è certamenteun motivo di orgoglio per il nostro Paese Il diritto all’integrazione scolastica è disciplinato in primis dalla Legge-quadro per l’assistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (n. 104/1992) le cui indicazioni sono state recepite anche dalla normativa successiva con indubbi effetti sulla vita dei diretti interessati. L’integrazione scolastica delle persone disabili è una delle parti più elaborate della legge- quadro, normata in particolare dall’art. 12 (diritto all’educazione e all’istruzione), dall’art. 13 (strumenti per l’integrazione che devono essere messi a disposizione in modo coordinato da scuola, Enti locali e ASL) e dall’art. 14 (modalità di attuazione dell’integrazione con chiari compiti del Ministero).
  • 4.
    Il comma 5dell’art. 12 esplicita i passaggi qualificanti l’iter finalizzato all’integrazione scolastica degli alunni disabili: - individuazione dell’alunno come persona handicappata - definizione di una diagnosi funzionale - predisposizione di un profilo dinamico-funzionale - formulazione di un piano educativo individualizzato I commi 6 e 7 identificano altri momenti significativi rappresentati dalle occasioni di verifica degli interventi e dall’aggiornamento della documentazione:
  • 5.
    - alla elaborazionedel profilo dinamico- funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei divers interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico (comma 6) - il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore (comma 8).
  • 6.
    Come si puòevincere dall’art. 12, comma 7 della Legge-quadro la definizione delle modalità di svolgimento dei compiti attribuiti alle ASL in materia di integrazione scolastica degli alunni disabili è rinviata ad un apposito Atto di indirizzo e coordinamento35.
  • 7.
    L’Atto di indirizzoè stato emanato con Decreto Presidente della Repubblica il 24 febbraio 199436 ed ha precisato l’iter per l’individuazione dell’alunno come persona handicappata (art. 2), i contenuti e le modalità di redazione della diagnosi funzionale (art.3), le caratteristiche del profilo dinamico funzionale (art. 4) e del piano educativo individualizzato (art. 5).
  • 8.
    L’art. 7 siè occupato della tempistica e della finalizzazione delle verifiche. L’Atto di indirizzo, nella parte relativa all’individuazione dell’alunno come persona handicappata, è stato modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 23 febbraio 200637, il quale stabilisce le modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap (art. 1) 2.2. L’individuazione dell’alunno in situazione di handicap L’Atto di indirizzo del 1994 così delinea le modalità di individuazione dell’alunno come persona handicappata (art. 2):
  • 9.
    All’individuazione dell’alunno comepersona handicappata, al fine di assicurare l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d’istituto, ovvero lo psicologo esperto dell’età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni. In merito a questo aspetto il D.P.C.M. del 2006 precisa, in tre commi (art.2), le nuove modalità ed i criteri per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap:
  • 10.
    1. Ai finidella individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell’alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • 11.
    Questo è certamenteun motivo di orgoglio per il nostro Paese Il diritto all’integrazione scolastica è disciplinato in primis dalla Legge-quadro per l’assistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (n. 104/1992) le cui indicazioni sono state recepite anche dalla normativa successiva con indubbi effetti sulla vita dei diretti interessati. L’integrazione scolastica delle persone disabili è una delle parti più elaborate della legge- quadro, normata in particolare dall’art. 12 (diritto all’educazione e all’istruzione), dall’art. 13 (strumenti per l’integrazione che devono essere messi a disposizione in modo coordinato da scuola, Enti locali e ASL) e dall’art. 14 (modalità di attuazione dell’integrazione con chiari compiti del Ministero).
  • 12.
    Al fine digarantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l’eventuale termine di rivedibilità dell’accertamento effettuato.
  • 13.
    3. Gli accertamentidi cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell’alunno, cui provvede l’unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
  • 14.
    Il verbale diaccertamento, con l’eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell’alunno e da questi all’istituzione scolastica presso cui l’alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti. .