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Agenzia delle Entrate
                                                         DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO




                                        Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        Oggetto:
                                        Studi di settore. Periodo d'imposta 2005

                                        Sintesi:
                                        La circolare illustra i 53 studi di settore approvati nel 2006. Inoltre,
                                        vengono forniti chiarimenti sull'applicazione degli studi gia' in vigore e
                                        vengono date indicazioni circa le modalita' di compilazione dei modelli per
Servizio di documentazione tributaria




                                        la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
                                        settore che costituiscono parte integrante del modello Unico 2006.
                                        La circolare   descrive,   altresi',   le   novita'   concernenti  l'istituto
                                        dell'asseverazione.

                                        Testo:
                                                                          INDICE
                                        1. Premessa.
                                        2. LE PRINCIPALI NOVITA' PER GLI STUDI EVOLUTI IN VIGORE DAL PERIODO
                                        D'IMPOSTA 2005.
                                           2.1 L'utilizzo degli studi evoluti per i periodi d'imposta precedenti e
                                           la semplificazione degli adempimenti.
                                           2.2 Cause di inapplicabilita'.
                                           2.3 L'evoluzione delle distribuzioni ventiliche.
                                           2.4 L'introduzione      di un correttivo congiunturale per i settori in
                                           difficolta'.
                                           2.5 L'introduzione di particolari correttivi (c.d. non automatici).
                                           2.6 Gli studi di settore applicati con carattere "monitorato".
                                           2.7 Le    novita'    relative agli studi di settore dei professionisti.
                                           L'applicazione "monitorata" degli studi relativi ai professionisti.
                                             2.7.1 La proroga della fase di monitoraggio per gli studi relativi ai
                                             professionisti approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2004.
                                           2.8 Gli studi "monitorati" per le attivita' manifatturiere.
                                           2.9 Studi di settore e regime delle attivita' marginali.
                                           2.10 Principali novita' del prodotto GE.RI.CO. 2006.
                                           2.11 Annotazione separata.
                                             2.11.1 Le     novita'    del  modello N Annotazione separata. Ulteriori
                                             elementi contabili.
                                             2.11.2 Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti.
                                        3. NOVITA' RIGUARDANTI L'ISTITUTO DELL'ASSEVERAZIONE.
                                        4. SOGGETTI    IN    CONTABILITA'   ORDINARIA. INDICI   DI NATURA ECONOMICA,
                                        FINANZIARIA E PATRIMONIALE.
                                           4.1 Decorrenza della disposizione relativa agli indici di incoerenza
                                           economica, patrimoniale e finanziaria.
                                        5. NOVITA' DELLA MODULISTICA 2006 STUDI DI SETTORE
                                        Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi di settore per il periodo d'imposta 2005.
                                           5.1 QUADRO     A - Indicazione dei dati relativi al personale addetto
                                           all'attivita'. L'apporto di lavoro da parte del personale non dipendente.
                                           5.2 QUADRO A - Indicazione delle giornate di sospensione delle giornate
                                           lavorative dovute a Cassa Integrazione Guadagni e istituti simili.
                                           5.3 QUADRO F - Elementi contabili
                                             5.3.1 - Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti
                                             finiti.
                                             5.3.2 - I ricavi delle attivita' per le quali si percepiscono aggi o
                                             ricavi fissi.
                                           5.4 QUADRO Z - Dati complementari.
                                        ALLEGATO 1 - ELENCO STUDI APPROVATI IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO
                                        D'IMPOSTA 2005.
                                                                                  Pagina 1
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        ALLEGATO 2 - PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20
                                        MARZO 2006.
                                        ALLEGATO 3 - STUDI DI SETTORE IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA
                                        2005
                                        1. SETTORE DELLE MANIFATTURE.
                                           1.1 Valutazioni di carattere generale.
                                           1.2 Informazioni inserite nel quadro Z - Dati Complementari. Studi di
                                           settore TD06U, TD07A, TD07B, TD08B, TD10B, SD40U, SD41U e SD44U.
                                           1.3 Interventi correttivi adottati a favore di attivita' economiche in
                                           difficolta'.
                                             1.3.1 Correttivo congiunturale per gli studi di settore: TD14U, TD21U,
                                             TD26U e TD33U.
                                             1.3.2 Ulteriori correttivi specifici (c.d. non automatici) previsti per
                                             gli studi TD18U, TD20U, TD32U e TD35U.
                                             1.3.3 Applicazione dei correttivi specifici (c.d. non automatici) da
                                             parte degli Uffici.
                                             1.3.4. Studio di settore TD35U - Edizioni di libri, stampa e prestampa.
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                                             Correttivo cd. "per innovazione tecnologica".
                                             1.3.5 Studio di settore TD18U - Fabbricazione della ceramica.
                                             1.3.6 Studi di settore TD20U (meccanica leggera) e TD32U (meccanica
                                             pesante).
                                           1.4 Utilizzo delle giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa, CIG
                                           ed istituti simili per il personale dipendente.
                                           1.5 L'introduzione di un "fattore di modulazione" del valore dei beni
                                           strumentali per gli studi: TD14U, TD33U e TD35U.
                                           1.6 Quadro Z - Dati complementari. Nuove informazioni per il monitoraggio
                                           della congiuntura economica.
                                           1.7 Applicazione monitorata degli studi di settore: TD14U, TD21U e TD33U.
                                           1.8 Studio di settore TD03U - Molitoria.
                                           1.9 - Studio di settore TD14U - Preparazione e filatura di fibre tipo
                                           cotone.
                                           1.10 Studio di settore TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali.
                                           1.11 Studio di settore TD22U - Fabbricazione di apparecchiature per
                                           illuminazione e di lampade elettriche.
                                           1.12 Studio di settore TD24U - Confezione e commercio al dettaglio di
                                           articoli in pelliccia.
                                           1.13 Studio di settore TD25U - Concia delle pelli e del cuoio.
                                           1.14 Studio di settore TD26U - Confezione di vestiario in pelle.
                                           1.15 Studio di settore TD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio,
                                           borse, marocchineria e selleria.
                                           1.16 Studio    di     settore   TD28U   -   Fabbricazione,   lavorazione  e
                                           trasformazione del vetro.
                                           1.17 Studio di settore TD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri
                                           prodotti per l'edilizia.
                                           1.18 Studio di settore TD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di
                                           gioielleria ed oreficeria.
                                           1.19 Studio di settore TD35U - Editoria, stampa e prestampa.
                                           1.20 Studio di settore TD36U - Fusione di metalli, trasformazione del
                                           ferro e dell'acciaio.
                                           1.21 Studio di settore TD37U - Cantieri navali.
                                           1.22 Studio di settore TD38U - Fabbricazione di mobili metallici.
                                           1.23 Studio di settore TD47U - Fabbricazione di articoli di carta e
                                           cartone.
                                        2. ATTIVITA' PROFESSIONALI
                                           2.1 Valutazioni di carattere generale.
                                           2.3 Principali novita' degli studi dei professionisti.
                                             2.3.1 Le novita' nella stima delle funzioni di compenso degli studi di
                                             settore relativi alle attivita' professionali tecniche.
                                             2.3.2 Le novita' nella stima delle funzioni di compenso degli studi di
                                             settore relativi alle attivita' professionali mediche.
                                           2.4 Eliminazione   dei    correttivi   previsti nei previgenti studi dei
                                           professionisti.
                                           2.5 Studio di settore TK02U - Studi di ingegneria.
                                           2.6 Studio di settore TK06U - Servizi forniti da revisori contabili,
                                           periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di
                                           amministrazione, contabilita' e tributi.

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                                           2.7 Studio di settore TK10U - Studi medici.
                                           2.8 Studio    di settore TK17U - Attivita' tecniche svolte da periti
                                           industriali.
                                           2.9 Studio    di   settore     TK19U - Attivita' professionali paramediche
                                           indipendenti.
                                           2.10 Studio di settore TK22U - Servizi veterinari.
                                           2.11 Studio di settore TK56U - Laboratori di analisi cliniche.
                                        3. ATTIVITA' DEI SERVIZI
                                           3.1 Studio    di settore SG57U - Altri studi medici e poliambulatori
                                           specialistici.
                                           3.2 Studio di settore TG33U - Servizi degli istituti di bellezza.
                                           3.3 Studio di settore TG46U - Riparazione di trattori agricoli.
                                           3.4 Studio di settore TG51U - Attivita' di conservazione e restauro di
                                           opere d'arte.
                                           3.5 Studio di settore TG55U - Servizi di pompe funebri e attivita'
                                           connesse.
                                           3.6 Studio di settore TG58U - Campeggi ed aree attrezzate per roulotte.
Servizio di documentazione tributaria




                                           3.7 Studio di settore TG60U - Stabilimenti balneari.
                                           3.8 Studio di settore TG68U - Trasporti di merce su strada.
                                           3.9 Studio di settore TG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri.
                                        4. ATTIVITA' DEL COMMERCIO
                                           4.1 Studio di settore TM11U - Commercio al dettaglio di ferramenta,
                                           materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano, di articoli
                                           igienico-sanitari, Commercio all'ingrosso di carte da parati, di legname,
                                           semilavorati in legno e legno artificiale, di materiali da costruzione
                                           (inclusi i materiali igienico-sanitari), di vetro piano, di vernici e
                                           colori, di    articoli    in ferro e in altri metalli (ferramenta), di
                                           apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, ecc.
                                           4.2 Studio di settore TM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi.
                                           4.3 Studio di settore TM15B - Commercio al dettaglio di materiale per
                                           ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione.
                                           4.4 Studio di settore TM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi
                                           secchi e sementi.
                                           4.5 Studio di settore TM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante.
                                           4.6 Studio di settore TM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi.
                                           4.7 Studio di settore TM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi.
                                           4.8 Studio di settore TM21B - Commercio all'ingrosso di bevande.
                                           4.9 Studio di settore TM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della
                                           pesca.
                                           4.10 Studio di settore TM21D - Commercio all'ingrosso di carni.
                                           4.11 Studio    di   settore TM21E - Commercio all'ingrosso di prodotti
                                           alimentari.
                                           4.12 Studio     di     settore     TM22A  -    Commercio  all'ingrosso    di
                                           elettrodomestici, di     apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra
                                           elettronica di consumo.
                                           4.13 Studio di settore TM22B - Commercio all'ingrosso di vetrerie e
                                           cristallerie.
                                           4.14 Studio di settore TM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di
                                           qualsiasi materiale.
                                           4.15 Studio    di settore TM25A - Commercio all'ingrosso di giochi e
                                           giocattoli.
                                           4.16 Studio    di   settore TM25B - Commercio all'ingrosso di articoli
                                           sportivi (comprese le biciclette).
                                           4.17 Studio    di settore TM30U - Commercio al dettaglio di prodotti
                                           surgelati.
                                           4.18 Studio di settore TM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte,
                                           di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria".
                                           4.19 Studio di settore TM35U - Erboristerie.
                                           4.20 Studio di settore TM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e
                                           giornali.
                                           4.21 Studio    di   settore     TM37U - Commercio all'ingrosso di saponi,
                                           detersivi, profumi e cosmetici.
                                           4.22 Modifiche degli studi del commercio gia' in vigore antecedentemente
                                           al periodo d'imposta 2005.
                                              4.22.1 Studio di settore TM04U - Farmacie.


                                                                          Pagina 3
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        1. Premessa.

                                            Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti con riguardo alla
                                        applicazione degli   studi di settore, previsti dall'articolo 62-bis del
                                        decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
                                        legge 29 ottobre 1993, n. 427.
                                            Vengono altresi' illustrati gli studi di settore in vigore dal periodo
                                        d'imposta 2005   e   fornite ulteriori indicazioni circa le modalita' di
                                        compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
                                        dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo
                                        d'imposta 2005.
                                            In relazione ai 53 studi di settore, approvati con decreti del Ministro
                                        dell'Economia e delle finanze del 5 aprile 2006 (il cui elenco e' riportato
                                        nell'allegato 1), in vigore dal periodo d'imposta 2005, si precisa che:

                                            . 52 studi derivano dalla revisione di 57 studi precedentemente in vigore;
Servizio di documentazione tributaria




                                            . 1 costituisce uno studio di settore completamente nuovo.

                                              In particolare, i predetti studi revisionati riguardano le evoluzioni di
                                            . 21 studi relativi ad attivita' economiche del settore del commercio;

                                            . 8 studi relativi ad attivita' economiche del settore dei servizi;

                                            . 16 studi relativi ad attivita' economiche del settore delle manifatture;
                                            . 7 studi relativi ai comparti delle attivita' professionali.

                                            I citati decreti sono stati pubblicati nel Supplemento Straordinario
                                        alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 100 del 2 maggio 2006.
                                            Al riguardo, si fa presente che, il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2,
                                        convertito con modifiche dalla legge n. 81 dell'11 marzo 2006, ha previsto,
                                        all'articolo 1, comma 4, che l'approvazione degli studi di settore, con
                                        validita' per il periodo d'imposta 2005, possa avvenire con la pubblicazione
                                        in Gazzetta   Ufficiale   entro il 2 maggio 2006. Pertanto, la predetta
                                        disposizione ha sancito, per il periodo d'imposta 2005, la proroga del
                                        termine ordinario di approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
                                        previsto al 31 marzo dall'articolo 1 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195.

                                            La revisione dei predetti studi e' stata effettuata sulla base del
                                        provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2005,
                                        pubblicato nella G.U. n. 48 del 28 febbraio 2005.
                                            In data 6 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006, i predetti studi approvati,
                                        hanno avuto parere favorevole da parte della Commissione degli esperti,
                                        costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998.

                                            Si ricorda che, per il periodo d'imposta 2006, gli studi da sottoporre a
                                        revisione, in   ottemperanza dell'articolo 1, comma 399, della legge 30
                                        dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), sono stati individuati con
                                        provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2006,
                                        pubblicato nella G.U. n. 73 del 28 marzo 2006 (vedi Allegato 2 l'elenco
                                        degli studi in evoluzione previsti per il periodo d'imposta 2006). Al
                                        termine delle elaborazioni potranno essere previsti accorpamenti tra studi o
                                        tra codici di attivita' che si renderanno necessari durante l'elaborazione
                                        degli stessi.
                                            I modelli    per   la   comunicazione dei   dati   rilevanti   ai   fini
                                        dell'applicazione degli studi di settore, approvati con provvedimento del
                                        Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2006 (pubblicato nel
                                        Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
                                        2006), sono i seguenti:

                                            . 51 relativi alle attivita' economiche delle manifatture (volume I);

                                            . 59 relativi alle attivita' economiche dei servizi (volume II);


                                                                           Pagina 4
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                            . 69 relativi alle attivita' economiche del commercio (volume III);

                                            . 23 relativi alle attivita' professionali (volume IV).
                                            Tali modelli   possono essere utilizzati indifferentemente da persone
                                        fisiche, societa' di persone ed equiparate, societa' di capitali, enti
                                        commerciali ed equiparati ed enti non commerciali ed equiparati nell'ambito
                                        di tutti i modelli UNICO 2006, di cui costituiscono parte integrante.
                                        2. LE PRINCIPALI         NOVITA'   PER   GLI   STUDI   EVOLUTI   IN   VIGORE   DAL   PERIODO
                                        D'IMPOSTA 2005.
                                            La fase di evoluzione degli studi di settore, gia' iniziata negli scorsi
                                        anni, permette di cogliere i cambiamenti dei modelli organizzativi, le
                                        modifiche dei mercati di riferimento, gli andamenti economici e le tendenze
                                        evolutive intervenute nei diversi settori seguendo la dinamicita' delle
                                        realta' economiche ed aziendali di riferimento. Si ricorda che gli studi
Servizio di documentazione tributaria




                                        evoluti, a   decorrere   dagli   studi   applicabili   dal 2003, sono stati
                                        contraddistinti dalla lettera iniziale "T", invece della lettera "S".
                                            Con gli studi in evoluzione per il periodo d'imposta 2005, sono stati
                                        individuati circa 675 modelli organizzativi, definendo per ogni modello le
                                        fasi piu' importanti dello studio di settore attraverso:

                                            . l'analisi degli indicatori economici e delle relative distribuzioni
                                              ventiliche;
                                            . l'indicazione delle soglie di coerenza degli indicatori selezionati per
                                              l'analisi della coerenza;
                                            . la definizione delle funzioni di ricavo per l'applicazione dell'analisi
                                              della congruita'.

                                            Per gli   studi   approvati in "evoluzione", a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005, si segnalano di seguito alcune principali novita', che
                                        saranno analizzate piu' approfonditamente nelle rispettive parti specifiche
                                        contenute nell'Allegato n. 3 alla presente circolare.

                                         2.1 L'utilizzo degli studi evoluti per i periodi d'imposta precedenti e la
                                        semplificazione degli adempimenti.

                                            Analogamente a quanto gia' precisato al par. 2.12 della circolare n.
                                        32/E del 21 giugno 2005, in merito al possibile utilizzo degli studi evoluti
                                        quest'anno, con riferimento ad accertamenti riguardanti periodi d'imposta
                                        precedenti al 2005, si fa presente che in sede di contraddittorio, l'Ufficio
                                        dovra' attentamente valutare, caso per caso, l'eventuale accoglimento della
                                        richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio
                                        di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l'ammontare dei ricavi
                                        dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso
                                        studio. In particolare, l'Ufficio avra' cura di verificare se effettivamente
                                        il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione
                                        del contribuente anche per i periodi d'imposta precedenti e con riferimento
                                        alle medesime attivita' esercitate e previste nello studio evoluto.

                                            Tra gli obiettivi che si intendono perseguire con l'evoluzione degli
                                        studi di settore vi e' la semplificazione degli adempimenti tributari dei
                                        contribuenti, attuata mediante la riduzione del numero di studi di settore
                                        in vigore (per quest'anno da 57 studi "di partenza" sono stati approvati 52
                                        studi evoluti). L'attivita' di evoluzione ha quindi determinato la riduzione
                                        di 5 studi di settore. L'accorpamento degli studi di settore e' stato
                                        ispirato dalla necessita' di semplificare l'applicazione degli studi di
                                        settore per le imprese che svolgono piu' attivita' economiche simili e che,
                                        quindi, possono   essere    rappresentate con un unico studio di settore,
                                        evitando di ricorrere all'annotazione separata.
                                            In particolare,    per   gli   studi approvati a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005, si segnala che
                                           . lo studio di settore TD37U costituisce l'evoluzione dei previgenti
                                             studi SD37U    (Costruzione   e   riparazione di imbarcazioni) e SD48U
                                             (Cantieri navali per costruzioni e riparazioni);

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                                            . lo studio di settore TD14U costituisce l'evoluzione degli studi SD10A
                                              (Filatura e tessitura di fibre tipo cotone e lino) e SD14U (Lavorazione
                                              della lana);
                                            . lo studio TM21E costituisce l'evoluzione degli studi SM21E (Commercio
                                              all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova) e SM21F (Commercio
                                              all'ingrosso di altri prodotti alimentari);
                                            . lo studio di settore TD24U - Confezione e Commercio al dettaglio di
                                              pellicce, costituisce l'evoluzione dei previgenti studi SD24A e SD24B;
                                            . lo studio di settore TM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di
                                              ferramenta, costituisce l'evoluzione dei previgenti studi SM11A e SM11B.

                                            Un altro   importante   elemento di   semplificazione e' rappresentato
                                        dall'applicabilita' di tutti gli studi evoluti ai soggetti che esercitano la
                                        propria attivita' con piu' punti di produzione e/o di vendita, in quanto
                                        anche gli studi evoluti, approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2005,
                                        riducono la   platea dei contribuenti tenuti all'obbligo dell'annotazione
                                        separata per le imprese multipunto.
Servizio di documentazione tributaria




                                         2.2 Cause di inapplicabilita'.

                                            Nei citati decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 5
                                        aprile 2006, concernenti l'approvazione dei 53 studi di settore, in vigore a
                                        decorrere dal periodo d'imposta 2005, e' previsto che, nel settore delle
                                        attivita' economiche delle manifatture, dei servizi e del commercio, gli
                                        stessi non si applicano:

                                            1. nel caso di esercizio di due o piu' attivita' d'impresa non rientranti
                                               nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata,
                                               se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita'
                                               non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione
                                               dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale
                                               dei ricavi dichiarati;
                                            2. nei   confronti   delle societa' cooperative, societa' consortili e
                                               consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
                                               associate;
                                            3. nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non
                                               imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

                                             Nelle predette ipotesi risultano applicabili i parametri.

                                         2.3 L'evoluzione delle distribuzioni ventiliche.

                                            Nell'ambito di alcuni studi di settore evoluti nel 2005, analogamente
                                        agli studi   evoluti   per   il   periodo d'imposta 2004, le distribuzioni
                                        ventiliche sono   state suddivise non solo per forma giuridica (Persone
                                        Fisiche, Persone Giuridiche), ma anche, all'interno di essa, sulla base
                                        della presenza o meno di lavoratori dipendenti.
                                            In alcuni studi di settore, in particolare quelli dei professionisti, le
                                        distribuzioni ventiliche   sono   state   suddivise sulla base della forma
                                        giuridica e   della localizzazione dell'attivita'. Tale novita' e' stata
                                        introdotta per prendere in considerazione, nell'analisi della coerenza, le
                                        rilevanti differenze che emergono tra le varie aree territoriali del Paese.
                                            Si rinvia all'allegato 3, per ulteriori approfondimenti in relazione
                                        alle novita' relative allo specifico studio di settore.

                                         2.4 L'introduzione          di   un   correttivo   congiunturale   per   i   settori   in
                                             difficolta'.

                                            In considerazione   di   alcune diffuse situazioni di difficolta' del
                                        sistema delle PMI del comparto manifatturiero, sono stati introdotti negli
                                        studi di settore relativi al comparto tessile-abbigliamento (TD14U e TD26U),
                                        al comparto   dell'occhialeria   (TD21U)  e   a  quello   dell'oreficeria e
                                        gioielleria (TD33U), opportuni correttivi che consentono di tener conto
                                        dell'andamento sfavorevole   della congiuntura economica, cosi' come, dal
                                        periodo d'imposta 2004, erano stati introdotti per alcuni studi del comparto
                                        del Tessile-Abbigliamento-Calzature (TD06U, TD07A, TD07B, TD08U, TD10B) e

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                                        del comparto del Mobile (TD09A, TD09B).
                                            Per maggiori approfondimenti sul funzionamento dei correttivi in oggetto
                                        si rinvia a quanto riportato al par. 1.3.1 dell'allegato n. 3 della presente
                                        circolare e all'allegato 3 della circolare n. 32/E del 21 giugno 2005.
                                         2.5 L'introduzione di particolari correttivi (c.d. non automatici).

                                            Sulla base   del   parere espresso dalla Commissione degli esperti e
                                        considerate le richieste avanzate dalle Associazioni di categoria, nonche'
                                        tenendo conto delle elaborazioni effettuate dalla SOSE S.p.a., negli studi:

                                            . TD18U - Lavorazione della ceramica, TD20U - Meccanica leggera, TD32U -
                                              Meccanica pesante nonche' TM04U - Farmacie (approvati a decorrere dal
                                              periodo d'imposta 2004 con i decreti del 17 marzo 2005);
                                            . TD35U - Editoria, stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d'imposta
                                              2005),
Servizio di documentazione tributaria




                                          sono stati introdotti alcuni specifici "correttivi".

                                            In particolare,          si   e'   ritenuto     opportuno   considerare   gli   effetti
                                        conseguenti:
                                            . per   lo studio di settore della lavorazione della ceramica, alla
                                              particolare situazione di crisi di alcuni distretti produttivi;
                                            . per gli studi di settore relativi alla meccanica leggera e pesante,
                                              all'aumento del   costo    delle    materie prime che si e' verificato
                                              successivamente all'elaborazione dello studio;
                                            . per   il   settore   dell'editoria,     della    stampa e prestampa, alla
                                              trasformazione produttiva,     dovuta   ad    un ricorso alla innovazione
                                              tecnologica, che ha indotto le imprese ad accrescere e modificare la
                                              propria dotazione   di    beni    strumentali    senza  che  cio'   abbia,
                                              necessariamente, comportato un corrispondente incremento dei ricavi;
                                            . per lo studio di settore delle farmacie, a seguito dell'entrata in
                                              vigore del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla Legge 26 luglio
                                              2005, n. 149, in modo da tenere conto della possibile riduzione dei
                                              ricavi subita dalle farmacie per l'applicazione dello sconto stabilito
                                              per la vendita di prodotti di fascia C, medicinali senza ricetta (SOP)
                                              e di automedicazione/OTC.

                                            Nello specifico, per lo studio TD35U - Editoria, stampa e prestampa, (in
                                        vigore dal periodo d'imposta 2005), e' stato introdotto un correttivo,
                                        visualizzato da   GE.RI.CO.    (c.d. non  automatico),   per   l'innovazione
                                        tecnologica, che entra in funzione, sulla base dei dati indicati nel quadro
                                        X, esclusivamente per i contribuenti non congrui che, nel periodo d'imposta
                                        2005, rispetto all'anno precedente, hanno contemporaneamente incrementato
                                        (per effetto di acquisizioni o di utilizzazione di beni nuovi ad alto
                                        contenuto tecnologico) il valore di determinati beni strumentali e ridotto
                                        la produttivita' del capitale.

                                            E' stato inoltre introdotto un "correttivo" (anche in questo caso c.d.
                                        non automatico) per gli studi TD18U, TD20U e TD32U, gia' in vigore a
                                        decorrere dal periodo d'imposta 2004.

                                            In particolare per lo studio TD18U il correttivo viene applicato alle
                                        variabili "Costo   del venduto" e "Costo per la produzione di servizi"
                                        distinti per singolo cluster. Il contribuente "non congruo" alle risultanze
                                        dello studio   TD18U avra' la possibilita' di accedere al correttivo a
                                        condizione che i costi per consumi di energia elettrica e di gas nonche'
                                        l'ammontare dei ricavi dichiarati, risultino contemporaneamente diminuiti
                                        nel periodo d'imposta 2005, rispetto a quelli cui fanno riferimento i dati
                                        utilizzati per l'elaborazione dello studio di settore TD18U (vale a dire
                                        rispetto al periodo d'imposta 2002).

                                            Per gli studi TD20U e TD32U il correttivo trova applicazione nel caso
                                        risultino aumenti del prezzo delle materie prime metalliche. Il contribuente
                                        non congruo alle risultanze degli studi TD20U e TD32U avra' la possibilita'

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                                        di accedere al correttivo, visualizzato da GE.RI.CO., se il rapporto tra la
                                        somma del "costo del venduto e il costo per la produzione di servizi" e
                                        l'ammontare dei   ricavi    dichiarati nel periodo d'imposta 2005, risulti
                                        maggiore dello stesso rapporto calcolato per il periodo d'imposta 2002.
                                            La novita' da segnalare, relativamente ai correttivi introdotti nei
                                        predetti studi, riguarda la modalita' con la quale detti correttivi possono
                                        essere fatti valere ai fini della determinazione del ricavo puntuale di
                                        riferimento.
                                            Infatti, per gli studi di settore TD18U, TD20U, TD32U, TD35U nonche'
                                        TM04U, la novita' introdotta quest'anno (che si differenzia rispetto ai
                                        correttivi previsti    per   gli altri studi), consiste nel fatto che la
                                        riduzione dei ricavi stimati, per le imprese non congrue, non avverra' in
                                        modo automatico (mediante l'applicazione del software GE.RI.CO.), ma la
                                        stessa sara' riconosciuta dagli Uffici locali, in sede di contraddittorio
                                        con il contribuente e su richiesta dello stesso, una volta verificata la
                                        sussistenza delle condizioni previste per il correttivo dello specifico
                                        studio di settore. L'ammontare della riduzione in esame viene visualizzata
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                                        in una apposita area del software GE.RI.CO., non incidendo sul calcolo del
                                        ricavo puntuale.
                                            Pertanto, le    citate   riduzioni   non   verranno    applicate in   modo
                                        "automatico" dal software GE.RI.CO., ma saranno riconosciute al contribuente
                                        (il quale,   conseguentemente,    potra'   risultare    congruo agli studi di
                                        settore), solo   nel    momento   in cui l'Ufficio accerti l'esistenza dei
                                        requisiti idonei per poter fruire dell'abbattimento dei ricavi stimati da
                                        GE.RI.CO..
                                            Si rimanda   all'allegato 3 per maggiori chiarimenti in ordine alle
                                        motivazioni che hanno portato all'introduzione dei correttivi in esame e
                                        alle loro concrete modalita' di applicazione da parte degli Uffici.

                                            Il contribuente   potra',   inoltre, sussistendone tutti i requisiti,
                                        adeguarsi in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore tenendo
                                        conto della predetta riduzione.

                                             Esempio.

                                              . Ricavo puntuale risultante da GERICO.................... 100.000
                                              . Importo della riduzione visualizzato da GERICO.............. 2.000
                                              . Ricavi dichiarati risultanti dalle scritture contabili.........95.000

                                            Nell'esempio, il contribuente (fermi restando i requisiti previsti per
                                        poter fruire della riduzione), potra' adeguarsi alle risultanze dello studio
                                        di settore indicando, in dichiarazione, un ammontare di maggiori ricavi per
                                        3.000. Occorre tuttavia precisare che resta fermo il potere di accertamento
                                        relativamente ai maggiori ricavi, con applicazione di sanzioni ed interessi,
                                        nel caso in cui l'ufficio non riconosca, in tutto o in parte, la predetta
                                        riduzione.
                                            Ai fini dell'applicazione dell'eventuale maggiorazione del 3 per cento
                                        prevista dall'articolo   2,   comma   2-bis, del d.P.R. 195 del 1999, il
                                        contribuente potra' fare riferimento al "Ricavo puntuale" risultante dal
                                        software GE.RI.CO., al netto delle riduzioni spettanti.

                                             Esempio.

                                              . Ricavo puntuale risultante da GERICO..................... 10.000
                                              . Importo della riduzione visualizzato da GERICO................. 1.000
                                              . Ricavi dichiarati risultanti dalle scritture contabili......... 7.000

                                            In tale ipotesi, ferme restando le altre condizioni previste dal citato
                                        articolo 2, comma 2 bis, del d.P.R. n. 195 del 1999, il contribuente che
                                        intende adeguarsi in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore
                                        potra' calcolare l'importo della maggiorazione del 3 per cento facendo
                                        riferimento al "Ricavo puntuale" determinato da GERICO, al netto della
                                        riduzione (vale a dire 9.000). Pertanto, per adeguarsi il contribuente
                                        potra' versare, sussistendo i requisiti per poter fruire della riduzione, il
                                        3% di 2.000 (9.000 - 7.000).


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                                            Con riguardo     invece     alla    verifica  della    condizione  prevista
                                        dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (in base al
                                        quale viene   stabilito, tra l'altro, che nei confronti degli esercenti
                                        attivita' d'impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto
                                        di opzione, e degli esercenti arti e professioni, gli accertamenti, sulla
                                        base delle risultanze degli studi di settore, possono essere effettuati
                                        quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati,
                                        compreso quello   da    accertare,    l'ammontare dei compensi o dei ricavi
                                        determinabili sulla    base    degli   studi   di  settore    risulta superiore
                                        all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi
                                        periodi d'imposta),    occorre    precisare   che  l'Ufficio    sara' tenuto a
                                        verificare la sussistenza dei citati requisiti previsti anche nel caso in
                                        cui l'accertamento riguardi un periodo d'imposta diverso da quello oggetto
                                        delle citate riduzioni.

                                             Esempio.
Servizio di documentazione tributaria




                                            Contribuente in contabilita' ordinaria, con studio di settore TD18U,
                                        che, per il periodo d'imposta 2005, abbia richiesto le predette riduzioni e
                                        risulti, senza considerare dette riduzioni, "non congruo" alle risultanze
                                        degli studi di settore.
                                        Si supponga che, nel periodo d'imposta 2004, lo stesso soggetto sia "non
                                        congruo" alle risultanze degli studi e che, invece, nel periodo d'imposta
                                        2006 risulti "congruo". Al fine di poter effettuare l'accertamento da studi
                                        di settore per il periodo d'imposta 2004 (tenendo in considerazione il
                                        triennio 2004-2006), l'Ufficio sara' tenuto a verificare la sussistenza dei
                                        requisiti previsti per poter fruire delle riduzioni spettanti nel 2005. Se,
                                        a seguito della predetta verifica, il contribuente risultera' in possesso
                                        dei predetti   requisiti  occorrera' verificare se la predetta riduzione
                                        determini anche la congruita' alle risultanze degli studi di settore. In
                                        tale ultima ipotesi non sara' possibile emettere, per il periodo d'imposta
                                        2004, accertamenti   da  studi   di  settore   sulla  base della predetta
                                        disposizione prevista all'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge
                                        n. 146 del 1998 in relazione alla condizione dei due periodi d'imposta su
                                        tre considerati.

                                            In ogni caso l'Ufficio ha facolta', sulla base di valide motivazioni, di
                                        rideterminare la predetta riduzione nel caso in cui i dati indicati, a base
                                        per il calcolo delle citate riduzioni, non risultino corretti.

                                         2.6 Gli studi di settore applicati con carattere "monitorato".

                                            Con i decreti del 5 aprile 2006, sono state approvate le evoluzioni di
                                        alcuni studi di settore, relative alle attivita' professionali e ad alcuni
                                        studi del settore manifatturiero soggetti ad una fase di "monitoraggio".
                                            Nella riunione della Commissione degli esperti del 22 febbraio 2006, le
                                        Associazioni di    categoria   e   gli   Ordini   professionali hanno chiesto
                                        l'applicazione "monitorata" dei predetti studi per il periodo d'imposta
                                        2005, nella    prospettiva   di un'applicazione a regime. La richiesta di
                                        un'applicazione "monitorata" degli studi interessati, analogamente a quanto
                                        avvenuto per    alcuni   studi approvati lo scorso anno, scaturisce dalla
                                        constatazione di alcuni elementi di criticita' nella fase applicativa degli
                                        studi relativi    ai   professionisti e di alcuni studi del comparto del
                                        manifatturiero, questi ultimi interessati da una particolare crisi economica.
                                            Gli studi    di   settore,   approvati   con applicazione "monitorata" a
                                        decorrere dal    periodo d'imposta 2005, verranno approvati con carattere
                                        definitivo (entro il 31 marzo del 2007) tenendo conto anche:
                                        - dei dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di
                                        settore, relativo al periodo d'imposta 2005;
                                        - delle     informazioni   derivanti   dall'attivita'   di   controllo   e  di
                                        approfondimento effettuata dall'Amministrazione finanziaria.

                                         2.7 Le   novita'   relative   agli   studi di settore dei professionisti.
                                         L'applicazione "monitorata" degli studi relativi ai professionisti.

                                             Con riguardo       ai   professionisti,   e'   stata   approvata   l'evoluzione, con

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Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        applicazione "monitorata", di 7 studi di settore applicabili a decorrere dal
                                        periodo d'imposta 2005. Tali studi rappresentano l'evoluzione di altrettanti
                                        studi di settore gia' in vigore nei periodi d'imposta precedenti per i quali
                                        era prevista l'applicazione "sperimentale" (le cui peculiarita' applicative
                                        erano state gia' illustrate al paragrafo 5 della circolare 54/E del 13
                                        giugno 2001 e ribadite con successive circolari).
                                            Con l'articolo 2 dei decreti 5 aprile 2006, di approvazione di 7 studi
                                        di settore, relativi a 10 attivita' professionali, viene prevista, per il
                                        solo periodo d'imposta 2005, un'applicazione monitorata degli studi medesimi.
                                            Gli studi interessati sono i seguenti:

                                        1) TK02U (sostituisce il precedente studio di settore SK02U) Studi di
                                           ingegneria codice attivita' 74.20.F;
                                        2) TK06U (sostituisce il precedente studio di settore SK06U) - Servizi
                                           forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che
                                           svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi
                                           codice attivita' 74.12.C;
Servizio di documentazione tributaria




                                        3) TK10U (sostituisce il precedente studio di settore SK10U) Studi medici
                                           generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale codice
                                           attivita' 85.12.1; Studi di radiologia e radioterapia codice attivita'
                                           85.12.3, Prestazioni   sanitarie   svolte da chirurghi codice attivita'
                                           85.12.A, Altri   studi   medici   e   poliambulatori specialistici codice
                                           attivita' 85.12.B;
                                        4) TK17U (sostituisce il precedente studio di settore SK17U) - Attivita'
                                           tecniche svolte da periti industriali codice attivita' 74.20.B;
                                        7) TK56U (sostituisce il precedente studio di settore SG56U, limitatamente
                                           all'attivita' esercitata in forma di lavoro autonomo) - Laboratori di
                                           analisi cliniche codice attivita' 85.14.A..

                                            In particolare, la citata disposizione dell'articolo 2 del decreto 5
                                        aprile 2006 prevede che i predetti studi di settore "monitorati" sono
                                        applicabili per il solo periodo d'imposta 2005 e che, analogamente a quanto
                                        previsto per   gli   studi   dei professionisti approvati in evoluzione a
                                        decorrere dal    periodo    d'imposta    2004,    possono    essere   utilizzati
                                        esclusivamente per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo
                                        con le   ordinarie   metodologie.   Ne   deriva che i risultati scaturenti
                                        dall'applicazione GE.RI.CO. 2006 non possono essere usati direttamente per
                                        l'azione di accertamento sulla base delle risultanze dei predetti studi di
                                        settore. Tale   attivita'   sara'   fondata    sull'utilizzo    delle ordinarie
                                        metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati dell'applicazione
                                        degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio.
                                            Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che i contribuenti
                                        che, per il periodo d'imposta 2005, dichiarano compensi o ricavi di importo
                                        non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si
                                        adeguano spontaneamente, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi
                                        dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori
                                        compensi o ricavi determinati a seguito della applicazione degli studi che,
                                        al termine   della   fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva
                                        approvazione. Nel medesimo comma e' inoltre fissato al 31 marzo 2007, il
                                        termine entro il quale dovranno essere approvati definitivamente gli studi
                                        sottoposti a monitoraggio.
                                            Nel comma 3 del citato articolo 2 e' infine disposto che, al fine di
                                        procedere all'applicazione definitiva degli studi in oggetto, dovra' essere
                                        effettuato il monitoraggio utilizzando i dati comunicati con i modelli per
                                        l'applicazione degli studi di settore, relativi al periodo d'imposta 2005, e
                                        le informazioni    derivanti    dall'attivita'     di     controllo   effettuata
                                        dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli
                                        esperti.
                                            Fatta salva   l'ipotesi   prevista   al    comma 2 (vale a dire per i
                                        contribuenti che si adeguano alle risultanze dello studio "monitorato"), i
                                        compensi o i ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore
                                        approvato definitivamente,   potranno   essere    utilizzati    per   effettuare
                                        accertamenti in relazione ai periodi d'imposta precedenti a quello di prima
                                        applicazione dello studio definitivo.
                                            Restano pertanto   confermate   le peculiarita' legate all'applicazione
                                        monitorata degli studi di settore gia' previste nel decreto 24 marzo 2005 di

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                                        approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' professionali.
                                            Sono altresi' confermate le indicazioni previste al "paragrafo 2.2"
                                        dell'Allegato 3, alla circolare 32/E del 21 giugno 2005, in base alla quale
                                        e' stato chiarito che:
                                        . nei confronti dei soggetti che esercitano le attivita' economiche comprese
                                          negli studi di settore monitorati, non si applicano i parametri di cui
                                          all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
                                          L'applicazione c.d. "monitorata" viene riconosciuta anche agli studi di
                                          settore che si riferiscono ad attivita' che possono essere esercitate sia
                                          da professionisti che da imprese;
                                        . le risultanze degli studi di settore sottoposti a monitoraggio possono
                                          essere fatte valere, in fase di contraddittorio, con le stesse modalita'
                                          indicate nella   circolare   25/E   del   14 marzo 2001, per motivare e
                                          documentare idoneamente eventuali scostamenti tra l'ammontare dei ricavi o
                                          compensi dichiarati e quello presunto in base ai parametri, nei casi in
                                          cui ricorrano ancora i termini per effettuare gli accertamenti in base a
                                          tale ultimo strumento.
Servizio di documentazione tributaria




                                            Si rinvia all'allegato 3, paragrafo 2, per ulteriori approfondimenti in
                                        relazione al funzionamento dei predetti studi evoluti.

                                        2.7.1 La proroga della fase di monitoraggio per gli studi          relativi ai
                                        professionisti approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2004.

                                            Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 marzo 2005
                                        aveva previsto - per gli studi SK29U, TK01U, TK03U, TK04U, TK05U, TK08U,
                                        TK16U, TK18U, TK20U, TK21U - l'applicazione "monitorata" per il solo periodo
                                        d'imposta 2004. Era stato previsto inoltre che tali studi dovevano essere
                                        approvati in via definitiva entro il 31 marzo 2006.
                                            La Commissione degli Esperti, prevista dall'articolo 10, comma 7, della
                                        legge 8 maggio 1998, n. 146, in data 22 febbraio 2006, ha invece ritenuto
                                        necessario effettuare   ulteriori analisi ed approfondimenti, al fine di
                                        risolvere le problematiche legate alla concreta applicazione dei predetti
                                        studi e, pertanto, ha proposto la proroga, per tutti gli studi di settore
                                        sopraelencati, della fase di monitoraggio anche per l'anno 2005.
                                            Con l'articolo 7 del decreto 5 aprile 2006, di approvazione di 4 dei 7
                                        studi di   settore relativi alle attivita' professionali per il periodo
                                        d'imposta 2005,   e'   stata   pertanto disposta, per il medesimo periodo
                                        d'imposta, una proroga dell'applicazione monitorata dei citati studi di
                                        settore approvati con decreto del 24 marzo 2005.
                                            Lo stesso articolo 7 del decreto del 2006, stabilisce che tali studi
                                        saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007.

                                         2.8 Gli studi "monitorati" per le attivita' manifatturiere.

                                            Con l'articolo 2 del decreto 5 aprile 2006, di approvazione di 8
                                        evoluzioni di studi di settore in vigore fino al 2004, del comparto delle
                                        manifatture, e' stata prevista un'applicazione "monitorata" per il solo
                                        periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, degli studi di settore:
                                             . TD14U (tessile);
                                             . TD21U (occhialeria);
                                             . TD33U (oreficeria).

                                            Anche gli studi in argomento, definiti "monitorati", hanno le medesime
                                        caratteristiche gia' delineate con circolare n. 32/E del 2005.
                                            Occorre precisare inoltre che l'articolo 2 del decreto del 5 aprile 2006
                                        stabilisce che "Lo studio definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma
                                        2, avra' valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche al periodo
                                        d'imposta in corso al 31 dicembre 2005". Pertanto, lo studio definitivo, che
                                        verra' approvato ed applicato a decorrere dal periodo d'imposta 2006, potra'
                                        essere utilizzato   ai   fini   dell'attivita'   di   accertamento anche con
                                        riferimento al periodo d'imposta 2005.
                                            Analogamente a quanto e' stato precisato con circolare n. 32/E del 2005,
                                        con riferimento   allo specifico comparto, considerata l'eventualita' che
                                        possono essersi verificati casi di anticipazione nel tempo dello stato di
                                        crisi, a richiesta del contribuente, qualora sia comprovato il ricorrere di
                                        circostanze che dimostrino la rilevanza di tale crisi, le risultanze dello

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Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        studio "monitorato" potranno costituire valido ausilio ai fini della stima
                                        dei ricavi, anche per annualita' precedenti al 2005.
                                            Si rinvia    all'allegato    3,    per   ulteriori approfondimenti sul
                                        funzionamento dei predetti studi evoluti.
                                         2.9 Studi di settore e regime delle attivita' marginali.

                                            I modelli    per   la   comunicazione     dei    dati   rilevanti ai  fini
                                        dell'applicazione degli   studi    di settore vengono utilizzati anche dai
                                        contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali
                                        di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
                                            Per i   nuovi studi di settore applicabili a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005, i limiti dei ricavi o compensi per usufruire del regime
                                        agevolato delle   attivita'    marginali    sono   stabiliti dal provvedimento
                                        dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2006, pubblicato nel S.O. alla G.U.
                                        n. 117 del 22 maggio 2006.
                                            All'interno del   software    GE.RI.CO.    2006,    come per le precedenti
Servizio di documentazione tributaria




                                        versioni, e' disponibile una funzione specifica (GE.RI.CO. Marginali 2006)
                                        che consente di verificare l'entita' dei ricavi determinati tenendo conto
                                        delle predette riduzioni e di controllare se il soggetto rientra o meno nel
                                        regime agevolato in questione.
                                        2.10 Principali novita' del prodotto GE.RI.CO. 2006.

                                            La procedura   permette   l'applicazione    dei    202  studi  di settore
                                        attualmente in vigore.
                                            Con riferimento al software applicativo GE.RI.CO. 2006, rispetto alla
                                        versione 2005, non ci sono da segnalare particolari novita' di rilievo se
                                        non, come   per   il   periodo d'imposta 2004, l'inserimento di opportuni
                                        controlli automatici nella fase di invio del file telematico.
                                            Il programma GE.RI.CO. 2006 consente inoltre la compatibilita' con le
                                        basi dati di GE.RI.CO. 2005, ad esclusione degli studi portati in evoluzione
                                        quest'anno i cui dati sono stati modificati in modo strutturale.
                                            La procedura   utilizza   l'ambiente tecnologico Java 2 impiegando la
                                        Macchina Virtuale Java 1.3.1_13.
                                            La procedura permette inoltre la visualizzazione delle riduzioni (c.d.
                                        non automatiche) previste per gli studi TD18U - Lavorazione della ceramica,
                                        TD20U -   Meccanica leggera, TD32U - Meccanica pesante nonche' TM04U -
                                        Farmacie (approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2004 con i decreti del
                                        17 marzo 2005) e TD35U - Editoria, stampa e prestampa, (in vigore dal
                                        periodo d'imposta 2005).
                                            Si ricorda,   inoltre,   che   gli   uffici     hanno  la possibilita' di
                                        visualizzare le informazioni comunicate dai contribuenti con l'allegato dati
                                        rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore del modello di
                                        dichiarazione UNICO,   utilizzando   la procedura GE.RI.CO. UFFICI. Si fa
                                        presente che la procedura e' stata implementata con nuove funzionalita'.

                                         2.11 Annotazione separata.

                                            Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio
                                        2006, (pubblicato nella G.U. del 1 giugno 2006, n. 126) sono stati approvati
                                        i modelli   da   utilizzare   per   il   periodo d'imposta   2005, ai fini
                                        dell'applicazione degli studi di settore con i criteri previsti dal decreto
                                        del 25 marzo 2002.
                                            Si ricorda che, in conformita' alle indicazioni fornite al paragrafo 10
                                        della circolare n. 58/E del 27 giugno 2002, anche per il periodo d'imposta
                                        2005 la compilazione dei modelli per l'annotazione separata consentira'
                                        l'applicazione sperimentale degli studi di settore mediante il prodotto
                                        software "GE.RI.CO. Annotazione separata 2006".
                                            Come indicato nel paragrafo 3 delle relative istruzioni al "Modello per
                                        l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi di settore", i contribuenti che esercitano una delle seguenti
                                        attivita':

                                            . "Altri studi medici e poliambulatori specialistici" codice attivita'
                                              85.12.B; "Studi di radiologia e radioterapia" codice attivita' 85.12.3;

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                                              "Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori
                                              tricologici, ecc." codice attivita' - 85.12.5; comprese nello studio di
                                              settore SG57U;
                                            . "Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o
                                              artificiali", codice   attivita'   17.15.0,   "Fabbricazione   di filati
                                              cucirini", codice attivita' 17.16.0 e "Tessitura di filati tipo seta",
                                              codice attivita' 17.24.0, comprese nello studio di settore TD14U,
                                        non sono tenuti all'obbligo di compilazione dei modelli per l'annotazione
                                        separata. I predetti contribuenti non sono tenuti a tale adempimento in
                                        quanto, nei loro confronti, l'eventuale obbligo di annotazione separata dei
                                        ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
                                        studi di settore decorre dal 1 maggio 2006.
                                            Tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni, e' possibile compilare
                                        tali modelli, nel caso in cui si sia volontariamente proceduto ad effettuare
                                        detta annotazione separata.
                                            Al riguardo, nelle stesse istruzioni, e' stato precisato che i soggetti
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                                        che esercitano piu' attivita' non comprese nello stesso studio e almeno una
                                        delle quali rientrante negli studi oggetto di evoluzione a decorrere dal
                                        periodo d'imposta 2005, non sono considerati esclusi dai predetti obblighi
                                        poiche' tali   studi rappresentano delle evoluzioni di studi di settore
                                        precedentemente in vigore. Per tali contribuenti, infatti, l'approvazione di
                                        studi di settore in sostituzione di quelli precedentemente applicati, non
                                        comporta il venir meno dell'obbligo di annotazione separata gia' sussistente
                                        in anni precedenti.

                                         2.11.1 Le novita'          del   modello   N   Annotazione separata. Ulteriori elementi
                                         contabili.

                                            La novita' da segnalare, con riferimento ai modelli per la comunicazione
                                        dei dati   rilevanti   ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
                                        relativi al periodo d'imposta 2005, riguardano le nuove informazioni (gia'
                                        previste nel quadro F - Elementi contabili) inserite nella nuova sezione
                                        denominata "Ulteriori elementi contabili" del Modello N Annotazione separata.
                                            Fermo restando che gli importi da indicare sono quelli fiscalmente
                                        rilevanti ai   fini   delle imposte sui redditi, e che per la corretta
                                        compilazione, si deve fare riferimento alle istruzioni del "Quadro F -
                                        Elementi contabili" dei tradizionali modelli per gli studi di settore,
                                        occorre precisare che nella sezione "Ulteriori elementi contabili", del
                                        Modello N, devono essere indicati i dati contabili riferiti all'intera
                                        attivita' d'impresa del contribuente.
                                            I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione
                                        separata non devono, infatti, compilare i righi del quadro F degli elementi
                                        contabili dei singoli modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e
                                        TM) per l'applicazione degli studi di settore, in cui sono richiesti i
                                        medesimi dati da indicare nella sezione "Ulteriori elementi contabili", nel
                                        Modello N Annotazione separata. Piu' precisamente, tali soggetti non devono
                                        compilare i righi: F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F17, F18, F20, F21,
                                        F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28.

                                         2.11.2 Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti.

                                            Si rammenta che sono stati eliminati, rispetto allo scorso anno, i righi
                                        F02 e    F06     del    quadro   F   degli Elementi   contabili riguardanti,
                                        rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a
                                        prodotti finiti. Dette variabili non hanno nessuna rilevanza ai fini del
                                        risultato fornito da GE.RI.CO., ad eccezione del caso in cui si applichi lo
                                        studio SG69U (costruzioni). In questo caso il contribuente potra' fornire le
                                        informazioni concernenti le predette variabili indicandole nei righi D55 e
                                        D56 del quadro degli Elementi specifici del modello SG69U.
                                            Tenuto conto delle modalita' di calcolo previste per lo studio SG69U, il
                                        quadro N dei modelli per l'annotazione separata riporta, contrariamente al
                                        quadro F degli elementi contabili dei tradizionali modelli, i righi N21 e
                                        N24 riguardanti,     rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze
                                        finali relative a prodotti finiti. Tali righi devono essere compilati solo
                                        nel caso in cui il contribuente tenuto alla compilazione dei modelli per

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                                        l'annotazione separata, eserciti almeno una delle attivita' comprese nello
                                        studio SG69U, per la quale debba compilare il relativo modello e non sia
                                        riuscito ad individuare le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative
                                        a prodotti finiti, direttamente afferenti l'attivita' compresa nel predetto
                                        studio SG69U.
                                            Come e' noto, nel modello N Annotazione separata - dati contabili e del
                                        personale a destinazione promiscua, vanno indicati i dati del personale e
                                        quelli contabili che non e' possibile ripartire tra le diverse attivita'
                                        esercitate ovvero tra le diverse unita' di produzione o di vendita, ovvero
                                        quelli contabili e del personale direttamente afferenti che non e' possibile
                                        indicare nei modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM.
                                        L'attribuzione di tali componenti alle singole attivita' o alle singole
                                        unita' di   produzione   o   di vendita viene effettuata dal software di
                                        applicazione degli studi di settore GE.RI.CO. Annotazione separata.

                                        3. NOVITA' RIGUARDANTI L'ISTITUTO DELL'ASSEVERAZIONE.
Servizio di documentazione tributaria




                                            In base all'articolo 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i responsabili
                                        dell'assistenza fiscale   dei    centri    costituiti    dai   soggetti  di cui
                                        all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti
                                        abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle
                                        lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n.
                                        322 e   successive   modificazioni     (professionisti    abilitabili),  possono
                                        rilasciare, su   richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel
                                        comma 1, lett. b), dello stesso articolo.
                                            Con decreto   ministeriale    18 gennaio 2001 era stata modificata la
                                        disciplina del visto di conformita' e dell'asseverazione. Per effetto di
                                        tali modifiche, con l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
                                        b), del citato d.lgs. n. 241 del 1997 veniva attestata la congruita'
                                        dell'ammontare dei   ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli
                                        determinabili sulla   base    degli studi di settore ovvero le cause che
                                        giustificano l'eventuale scostamento.
                                            Potevano essere,   altresi',    attestate    le    cause che giustificavano
                                        un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi
                                        studi. Per   poter   rilasciare    l'asseverazione     dovevano, quindi, essere
                                        congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
                                        . la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati
                                          all'Amministrazione finanziaria    e    rilevanti ai fini dell'applicazione
                                          degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da
                                          altra documentazione idonea;
                                        . la congruita' dei ricavi o compensi dichiarati ovvero l'esistenza di cause
                                          che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi o compensi dichiarati
                                          rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
                                        . l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto
                                          agli indici individuati dai singoli studi di settore.

                                            La disciplina   dell'asseverazione   ha   subito, di recente, ulteriori
                                        modifiche ad opera del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla
                                        legge 2 dicembre 2005, n. 248, per effetto dell'abrogazione del comma 2
                                        dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio
                                        1999, n. 164, in base al quale era previsto che con l'asseverazione venivano
                                        attestate, altresi', la congruita' dell'ammontare dei ricavi o dei compensi
                                        dichiarati rispetto a quelli determinati sulla base degli studi di settore,
                                        ove applicabili, ovvero le cause che giustificavano la non congruita' dei
                                        predetti ricavi   o compensi nonche' le cause che potevano giustificare
                                        un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
                                            Tale possibilita' di attestazione e' stata prevista, in maniera autonoma
                                        rispetto alla disciplina dell'asseverazione, nel comma 3-ter dell'articolo
                                        10 della legge n. 146 del 1998, ad opera dell'articolo 7-sexies del citato
                                        D.L. n. 203 del 2005, in vigore a decorrere dal 3 dicembre 2005. In
                                        particolare, la citata norma stabilisce che, in caso di mancato adeguamento
                                        ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono
                                        essere attestate le cause che giustificano la non congruita' dei ricavi o
                                        compensi dichiarati   rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli
                                        studi medesimi.   Possono   essere   attestate,   altresi',   le   cause   che

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                                        giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai
                                        predetti studi.
                                            L'attestazione in oggetto e' rilasciata, su richiesta dei contribuenti,
                                        dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del
                                        regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitabili alla
                                        trasmissione telematica       delle      dichiarazioni,      dai      responsabili
                                        dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle
                                        lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9
                                        luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle Associazioni di
                                        categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2,
                                        del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
                                            Ne deriva,   pertanto,    che   l'asseverazione     dei    dati contabili ed
                                        extracontabili rilevanti ai fini degli studi di settore continua, come
                                        previsto dall'articolo 35 del citato d.lgs. n. 241 del 1997, ad essere
                                        collocata nel comma 1 dell'articolo 3 del regolamento ministeriale n. 164
                                        del 1999 e, pertanto, la stessa potra' essere apposta solo dai CAF imprese e
                                        dai professionisti    abilitabili      alla     trasmissione    telematica   delle
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                                        dichiarazioni, mentre l'attestazione delle cause che possono spiegare la non
                                        congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti
                                        dall'applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano
                                        un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi,
                                        puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti sopra menzionati, anche dai
                                        dipendenti e funzionari delle Associazioni di categoria in possesso dei
                                        requisiti di legge.
                                            I soggetti abilitabili potranno, separatamente:
                                          . asseverare   la   corrispondenza     dei    dati   contabili    e   di quelli
                                            extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai
                                            fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle
                                            scritture contabili     o    da    altra    documentazione    idonea.   Questa
                                            asseverazione (disciplinata dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto
                                            ministeriale n. 164 del 1999) puo' essere apposta solo dai predetti
                                            soggetti (responsabili della assistenza fiscale dei Caf imprese e dai
                                            professionisti abilitati      alla       trasmissione      telematica    delle
                                            dichiarazioni);
                                          . attestare   l'esistenza    di   cause     che possono giustificare la non
                                            congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti
                                            dalla applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano
                                            un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti
                                            studi. Questa attestazione (confluita nell'articolo 10, comma 3 ter,
                                            della legge   146   del    1998) puo' essere apposta, oltre che dagli
                                            intermediari indicati al punto precedente, anche dai dipendenti e dai
                                            funzionari delle Associazioni di categoria abilitati alla assistenza
                                            tecnica presso le Commissioni tributarie.

                                            Si sottolinea inoltre come gli indici economici, ai quali fa riferimento
                                        il comma 3 ter dell'art.10 della legge 146/1998, siano solo quelli economici
                                        di coerenza che emergono dalla applicazione dei singoli studi di settore e
                                        non anche gli "indici economici, finanziari e patrimoniali" introdotti dalla
                                        legge finanziaria    per il 2005 (n. 311 del 2004) e approvati con il
                                        Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006
                                        (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006). Tali ultimi indici, come
                                        meglio descritti al paragrafo 4, non possono essere confrontati con gli
                                        indici economici previsti dai singoli studi di settore che tendono a far
                                        emergere valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti
                                        normali degli operatori del settore che svolgono la stessa attivita' con
                                        analoghe caratteristiche.
                                            Nell'apposito campo    "Note   aggiuntive   -    Informazioni aggiuntive"
                                        dell'applicazione GE.RI.CO. dovranno essere indicate le cause che hanno
                                        determinato l'attestazione   della   non congruita' dei ricavi o compensi
                                        dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di
                                        settore e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici
                                        economici individuati dai predetti studi. In caso di mancata indicazione
                                        delle predette    cause,  l'attestazione   deve   ritenersi "non effettuata"
                                        ancorche' risulti, dal modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi di settore, l'indicazione del codice fiscale (nonche' della
                                        firma del responsabile) nelle relative attestazioni.

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                                            Si precisa che resta ferma la valutazione degli uffici circa le cause
                                        che hanno determinato la non congruita' dei ricavi o compensi e/o quelli che
                                        hanno determinato un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati
                                        dai predetti studi.
                                        4. SOGGETTI   IN   CONTABILITA'     ORDINARIA.    INDICI    DI   NATURA   ECONOMICA,
                                        FINANZIARIA E PATRIMONIALE.
                                            Nei confronti dei contribuenti in regime di contabilita' ordinaria,
                                        anche per opzione, esercenti attivita' produttive di reddito d'impresa, in
                                        relazione agli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso al 31
                                        dicembre 2004 ed ai periodi d'imposta successivi, la legge finanziaria per
                                        il 2005 ha introdotto altresi' la possibilita' di procedere ad accertamento
                                        sulla base   degli      studi     di    settore se nel corso dell'anno emergono
                                        significative situazioni       di     incoerenza     rispetto ad "indici di natura
                                        economica, finanziaria o patrimoniale".
                                            In particolare, l'articolo 10, comma 2, della citata legge n. 146 del
Servizio di documentazione tributaria




                                        1998 prevede che nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in regime
                                        di contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti
                                        arti e professioni, gli accertamenti, sulla base delle risultanze degli
                                        studi di settore, possono essere effettuati quando in almeno due periodi
                                        d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare,
                                        l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi
                                        di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati
                                        con riferimento agli stessi periodi d'imposta.
                                            La stessa norma precisa inoltre che, in ogni caso, l'accertamento da
                                        studi di settore possa essere effettuato nei confronti degli esercenti
                                        attivita' d'impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto
                                        di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto
                                        ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con
                                        apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il
                                        parere della Commissione degli esperti degli studi di settore.
                                            Pertanto, in conformita' a quanto previsto dal medesimo articolo 10,
                                        comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' stato acquisito, in data 6
                                        dicembre 2005,     il     parere     favorevole     della Commissione degli esperti
                                        istituita ai sensi del comma 7 di detto articolo e, con il Provvedimento del
                                        Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006 (pubblicato sulla
                                        G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006), sono stati approvati i predetti indici.
                                            Giova a    tal     fine    sottolineare      che la disposizione in esame e'
                                        applicabile esclusivamente        nei     confronti    dei soggetti in contabilita'
                                        ordinaria, anche per opzione, che esercitano attivita' produttiva di reddito
                                        d'impresa; per     cui     i soggetti esercenti arti e professioni non sono
                                        interessati dalla disciplina in esame.
                                            Si fa presente, inoltre, che, con circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 e,
                                        successivamente con circolare n. 32/E del 21 giugno 2005, e' stato precisato
                                        che in presenza di tali incoerenze, l'Agenzia delle Entrate e' legittimata
                                        ad effettuare un accertamento nei confronti dei contribuenti in regime di
                                        contabilita' ordinaria che risultino non congrui, anche per un solo periodo
                                        d'imposta, alle risultanze degli studi. I soggetti che risulteranno congrui,
                                        anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione, alle risultanze degli
                                        studi di settore, ancorche' non in linea con detti indici, non potranno
                                        essere sottoposti      ad    accertamento sulla base degli studi di settore.
                                        Tuttavia l'accertamento sulla base degli studi di settore, in tale ipotesi,
                                        puo' comunque essere effettuato nel caso in cui l'Ufficio riscontri la non
                                        congruita' alle risultanze degli studi di settore derivante, ad esempio,
                                        dalla non corretta indicazione delle variabili che rilevano ai fini della
                                        determinazione del valore puntuale di riferimento.
                                            Si precisa, altresi', che anche nel caso di incoerenza degli indici di
                                        natura economica,      finanziaria      o    patrimoniale,    prima  della  notifica
                                        dell'avviso di accertamento, l'Ufficio e' tenuto comunque ad invitare il
                                        contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
                                        19 giugno 1997, n. 218. In tale fase occorrera' verificare preventivamente
                                        la sussistenza     della     predetta      incoerenza degli indici, garantendo la
                                        possibilita' di fornire le eventuali giustificazioni in merito, prima di
                                        procedere, eventualmente, alla valutazione delle risultanze dello studio di
                                        settore. Pertanto, resta preclusa la possibilita' di effettuare accertamenti

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                                        da studi di settore, in ipotesi di incoerenza con i citati indici, nel caso
                                        in cui   il   contribuente   sia   in grado di giustificare e documentare
                                        adeguatamente le predette incoerenze.
                                            Gli indicatori   prescelti   rispondono   alla   esigenza di individuare
                                        determinate anomalie    prevalentemente    di   tipo    economico/contabile e
                                        rappresentano solo un primo gruppo di indicatori cui ne seguiranno di nuovi,
                                        cosi' come precisato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
                                        entrate del 18 gennaio 2006, sentito il parere della Commissione degli
                                        esperti ai sensi dell'articolo 10 della legge 146/1998.

                                            In ogni   caso,    appare  importante   sottolineare che l'esistenza di
                                        significative divergenze tra i dati risultanti dalle scritture contabili e
                                        quelli riportati in dichiarazione, compreso l'allegato relativo ai dati
                                        rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, impone, in
                                        ipotesi di   inapplicabilita' degli indici sotto elencati, l'esigenza di
                                        valutare l'avvio    di piu' penetranti attivita' istruttorie ai fini del
Servizio di documentazione tributaria




                                        controllo della posizione fiscale del contribuente.

                                            Gli indici   individuati   con il citato provvedimento, che denotano
                                        significative situazioni di incoerenza di natura economica, finanziaria e
                                        patrimoniale, sono i seguenti:


                                        a) Rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali (al netto del valore
                                        relativo ai beni acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione non
                                        finanziaria) e gli ammortamenti dei beni mobili strumentali.
                                            Tale indice   segnala   un'anomalia nel caso in cui il valore degli
                                        ammortamenti di beni mobili strumentali, indicato nell'allegato studi di
                                        settore del modello UNICO, risulti superiore al valore dei relativi beni
                                        strumentali. Infatti, deve ritenersi sintomo di grave anomalia contabile il
                                        fatto che il valore delle quote di ammortamento, deducibili fiscalmente,
                                        risulti superiore al relativo valore dei beni strumentali indicato nello
                                        stesso modello. Tale ultimo valore viene considerato al netto di quello
                                        relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
                                        finanziaria.
                                            L'indice in esame e' stato previsto:
                                          . per contrastare la mancata (ovvero la "non corretta") indicazione del
                                            valore dei beni strumentali nell'allegato studi di settore (quadro F -
                                            Elementi contabili). Tale comportamento (errata indicazione del valore
                                            dei beni strumentali), per alcuni studi, comporta, infatti, una non
                                            corretta stima dei ricavi potenziali;
                                          . evidenziare situazioni di non regolare tenuta della contabilita'.

                                            Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora l'indicatore
                                        risulti inferiore ad 1.
                                            Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la
                                        comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
                                        settore. Ad esempio, per l'anno d'imposta 2005 ricorrera' tale incoerenza se
                                        il rapporto tra il rigo F29 (campo 1 meno il campo 2) ed il rigo F20 campo 2
                                        risultera' inferiore ad 1
                                            Occorre osservare tuttavia che in talune ipotesi, l'incoerenza puo'
                                        riferirsi comunque a una situazione "corretta" e quindi giustificabile. Cio'
                                        puo' accadere nell'ipotesi in cui il predetto indicatore risulti inferiore a
                                        uno perche', ad esempio, nel corso dell'anno sono stati ceduti o dismessi
                                        beni strumentali. E' il caso, ad esempio, di un contribuente che possiede un
                                        solo bene strumentale ceduto nel corso dell'anno. Il valore di quel bene non
                                        sara' considerato   al numeratore del rapporto, in quanto, nell'allegato
                                        relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
                                        il valore dei beni strumentali deve essere indicato se esistente alla data
                                        di chiusura del periodo d'imposta, mentre il denominatore e' influenzato
                                        dalle relative quote di ammortamento in quanto le stesse sono deducibili
                                        nella determinazione del reddito di impresa anche se il bene viene ceduto in
                                        corso d'anno (sulla possibilita' di dedurre le quote di ammortamento di beni
                                        ceduti in   corso d'esercizio si veda la risoluzione dell'Agenzia delle

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                                        Entrate n. 41/E del 12 febbraio 2002). In tale ipotesi, pertanto, resta
                                        preclusa la possibilita' di effettuare accertamenti da studi di settore in
                                        ragione della sola presunta incoerenza dei predetti indici.

                                        b) Differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti,
                                        materie prime   e   sussidiarie,   semilavorati   e   servizi non di durata
                                        ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente.
                                            Trattasi di un indicatore che segnala determinate anomalie di tipo
                                        contabile ovvero anomalie che riguardano la "non corretta" indicazione dei
                                        dati riportati nell'allegato studi di settore.
                                            Come e' noto, in generale e tranne particolarissimi casi (espresse
                                        previsioni legislative,   modifiche     dei   criteri    di     valutazione  delle
                                        rimanenze, ecc.), le rimanenze iniziali di merci di un periodo d'imposta,
                                        trattandosi di valori comuni a due esercizi, devono coincidere con il valore
                                        indicato, nel   periodo   d'imposta     precedente,    alla voce relativa alle
Servizio di documentazione tributaria




                                        rimanenze finali di merce.
                                            Nel caso in cui le rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti,
                                        materie prime   e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
                                        ultrannuale di un esercizio differiscano dalle corrispondenti voci delle
                                        rimanenze iniziali   dell'esercizio     successivo    indicate nel quadro F -
                                        Elementi contabili   dell'allegato     studi    di settore, presentato con la
                                        dichiarazione UNICO,   si    verifica    una    anomalia    che    viene segnalata
                                        dall'indicatore in esame.
                                            Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza
                                        tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del
                                        minore di essi.
                                            Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la
                                        comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
                                        settore; nello   specifico,    per    l'anno d'imposta 2005, sara' preso in
                                        considerazione l'importo indicato al rigo F12 relativo al valore delle
                                        esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati,
                                        merci, prodotti   finiti    e   servizi non di durata ultrannuale e sara'
                                        confrontato con   l'importo delle relative rimanenze finali indicate nel
                                        corrispondente rigo F05 del modello studi di settore relativo all'anno
                                        d'imposta 2004.
                                            Nel caso di situazioni di "incoerenza" di tale indicatore, ai fini della
                                        individuazione del   periodo    d'imposta    da    accertare,     occorrera'  fare
                                        riferimento anche alle risultanze della contabilita'. Ad esempio, se un
                                        contribuente ha indicato nel modello per la dichiarazione dei dati rilevanti
                                        ai fini degli studi di settore 2005 (periodo d'imposta 2004) rimanenze
                                        finali di merci per euro 10.000 e nel modello per la dichiarazione dei dati
                                        rilevanti ai   fini   degli studi di settore 2006 (anno d'imposta 2005)
                                        esistenze iniziali di merci per euro 12.000, sara' possibile procedere ad
                                        accertamento da studi di settore, sulla base dell'indicatore in esame, solo
                                        per il periodo d'imposta 2005, se si appura che il corretto valore fiscale
                                        di tali beni per il periodo d'imposta 2004, derivante dalle risultanze della
                                        contabilita', e' di euro 10.000.

                                            Conseguentemente, nei    confronti   di  un   contribuente che nell'anno
                                        d'imposta 2004 abbia dichiarato, nel modello dei dati rilevanti ai fini
                                        degli studi di settore 2005, rimanenze finali di merci per euro 15.000 e nel
                                        modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di
                                        settore 2006 (anno d'imposta 2005) esistenze iniziali di merci per euro
                                        20.000, sara' possibile, procedere ad accertamento da studi di settore,
                                        sulla base dei predetti indici, per entrambi i periodi d'imposta (2004 e
                                        2005), in caso di non congruita' nei citati anni, se l'Ufficio verifica che
                                        il valore fiscale delle merci e' diverso da quanto indicato nei predetti
                                        modelli (ad   es.   il    valore   fiscale  delle rimanenze derivante dalla
                                        contabilita' e' pari a euro 25.000).

                                            E' comunque possibile procedere ad accertamento, per entrambi i periodi
                                        d'imposta, anche nel caso in cui l'incoerenza sia stata verificata sulla
                                        base dei    dati    indicati  nell'allegato   dati    rilevanti   ai   fini
                                        dell'applicazione degli studi di settore, ed entrambi i valori indicati

                                                                            Pagina 18
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        corrispondono ai valori fiscali derivanti dalla contabilita', denunciando in
                                        tal modo una evidente irregolarita' contabile. E' il caso, ad esempio, di un
                                        contribuente che abbia dichiarato nel modello dei dati rilevanti ai fini
                                        degli studi di settore 2005, rimanenze finali di merci per euro 15.000 e nel
                                        modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di
                                        settore 2006 (anno d'imposta 2005) esistenze iniziali di merci per euro
                                        20.000 e    tali   valori   corrispondono entrambi al valore fiscale delle
                                        rimanenze, finali    ed iniziali, derivante dalle scritture contabili. c)
                                        Differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
                                        di durata    ultrannuale  e    le   relative rimanenze finali dell'esercizio
                                        precedente.
                                            Le considerazioni,   precedentemente   formulate per il disallineamento
                                        delle rimanenze di merci, valgono anche con riferimento alle differenze tra
                                        le Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata
                                        ultrannuale e le relative Rimanenze finali dell'esercizio precedente.
                                            Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza
Servizio di documentazione tributaria




                                        tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del
                                        minore di essi.
                                            Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la
                                        comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
                                        settore; in   specifico   per   il periodo d'imposta 2005 si confrontera'
                                        l'importo inserito nel rigo F06 (campo esterno) relativo al valore delle
                                        esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e
                                        quello delle relative rimanenze finali del periodo d'imposta precedente
                                        (2004) indicato al rigo F07 del modello studi di settore 2005.
                                        d) Disponibilita' liquide negative (Cassa).

                                            In tale ipotesi l'incoerenza si verifica nel caso in cui il valore
                                        relativo alle disponibilita' liquide, indicate nel prospetto di bilancio
                                        inserito nella dichiarazione dei redditi, risulti di segno negativo. In
                                        particolare, ad esempio, per l'anno 2005, il rigo che dovra' essere preso in
                                        considerazione sara' il rigo RF63 UNICO Persone Fisiche, il rigo RF64 UNICO
                                        Societa' di persone, il rigo RS13 UNICO Societa' dei Capitali ed il rigo
                                        RF66 UNICO Enti non Commerciali.
                                            La presenza di una cassa "negativa" potrebbe dipendere, nell'ipotesi ad
                                        esempio di impresa individuale, da prelevamenti del titolare in misura
                                        eccedente il "reale" valore della cassa e, pertanto, potrebbe segnalare una
                                        tenuta non regolare della contabilita'.
                                            Il provvedimento ha altresi' precisato che una significativa situazione
                                        di incoerenza ricorre qualora il valore delle disponibilita' liquide risulti
                                        di segno negativo e, in valore assoluto non inferiore a 100 euro. Pertanto,
                                        se sono   stati   indicati    valori negativi nelle disponibilita' liquide,
                                        inferiori o uguali a 100, l'incoerenza non e' considerata significativa e
                                        quindi non si potra' procedere all'ulteriore fase del contradditorio ed
                                        eventuale accertamento da studi di settore sulla base dei predetti indici.
                                            La incoerenza,   rilevata    dal  prospetto di bilancio inserito nella
                                        dichiarazione dei redditi, puo' essere giustificata nel caso in cui dalla
                                        contabilita' risulti invece, alla fine del periodo d'imposta, un conto
                                        "Cassa" con saldo positivo. In tal caso non sara' possibile effettuare
                                        accertamenti da studi di settore in ragione dell'incoerenza del predetto
                                        indicatore.

                                         4.1 Decorrenza   della   disposizione relativa   agli   indici   di   incoerenza
                                         economica, patrimoniale e finanziaria.

                                            Si ricorda che l'articolo 1, comma 410, della legge finanziaria per il
                                        2005, in riferimento alla decorrenza delle disposizioni riguardanti le nuove
                                        modalita' di accertamento, stabilisce che "Le disposizioni dei commi 2 e
                                        3-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
                                        dal comma 409 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo
                                        d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.".
                                            Pertanto, si rileva che, come gia' precisato nel citato provvedimento
                                        del 18 gennaio 2006 e come gia' chiarito nella circolare n. 32/E del 21
                                        giugno 2005, questa ulteriore possibilita' di accertamento, sulla base delle

                                                                          Pagina 19
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        predette incoerenze   degli    indici di  natura economica, finanziaria o
                                        patrimoniale,e' esperibile, con riferimento agli accertamenti relativi a
                                        decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, anche nei
                                        confronti dei contribuenti in regime di contabilita' ordinaria per opzione,
                                        esercenti attivita' d'impresa.

                                        5. NOVITA' DELLA MODULISTICA 2006 STUDI DI SETTORE
                                        Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi di settore per il periodo d'imposta 2005.

                                        5.1 QUADRO   A   -   Indicazione   dei dati relativi al personale addetto
                                        all'attivita'. L'apporto di lavoro da parte del personale non dipendente.
                                            Nel Quadro A dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
                                        dell'applicazione degli studi di settore, sono richieste, con riferimento al
                                        personale non dipendente, le informazioni relative sia al numero di soggetti
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                                        che alla relativa percentuale di lavoro effettivamente prestato nell'impresa.
                                            La suddetta    percentuale    di    lavoro "effettivamente prestato" viene
                                        utilizzata nella funzione di regressione per la stima del ricavo puntuale di
                                        riferimento negli studi di settore evoluti approvati a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2004,    nonche' negli studi evoluti approvati a decorrere dal
                                        periodo d'imposta 2005. Per gli studi di settore non ancora interessati da
                                        revisione, antecedentemente     al    periodo    d'imposta 2004, ai fini della
                                        funzione di regressione assume rilevanza solo il numero di addetti indicato
                                        dal contribuente.
                                            L'informazione relativa     alla    percentuale      di   lavoro    prestato dal
                                        personale non    dipendente,    utilizzata     anche     in   fase    di costruzione
                                        dell'indicatore di    coerenza    "produttivita'      per    addetto", consente di
                                        misurare in modo piu' adeguato il contributo, in termini lavorativi, del
                                        personale non dipendente, incluso quello senza occupazione prevalente.
                                            Al riguardo,    per   le    concrete modalita' applicative relative alle
                                        indicazioni delle    predette    percentuali     di    lavoro,     si   rinvia    alle
                                        precisazioni fornite al par. 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21 giugno
                                        2005.
                                            In quella sede e' stato, tra l'altro, evidenziato che, per quanto
                                        attiene l'indicazione della percentuale di lavoro prestato da parte dei
                                        collaboratori dell'impresa     familiare, occorre far riferimento al lavoro
                                        "effettivamente prestato" rispetto a quello necessario per lo svolgimento
                                        dell'attivita' a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per
                                        l'intero anno. In sostanza, il criterio di riferimento e', in linea di
                                        massima, il tempo prestato nello svolgimento dell'attivita' da parte del
                                        personale non    dipendente    raffrontato     con    quello    necessario     per lo
                                        svolgimento dell'attivita' a tempo pieno da parte di un dipendente che
                                        svolga il   lavoro    per    l'intero    anno. Nell'indicazione delle predette
                                        percentuali, fermo    restando    il    citato     criterio,    con riferimento ai
                                        collaboratori dell'impresa familiare, deve comunque sussistere anche una
                                        correlazione con quanto dichiarato sia dal titolare dell'impresa familiare,
                                        sia dal familiare che collabora nell'impresa, in applicazione al disposto
                                        dell'articolo 5, comma 4, del TUIR.
                                            Con riferimento invece ai soci e agli associati in partecipazione, con
                                        occupazione prevalente     nell'impresa,      ai    fini    dell'indicazione     della
                                        percentuale di lavoro prestato resta fermo, in linea generale, il criterio
                                        del tempo effettivamente prestato nella societa', e cio' indipendentemente
                                        dalla percentuale    di   partecipazione      agli utili societari, cosi' come
                                        riportato nelle    apposite istruzioni al quadro A del modello dei dati
                                        rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, a condizione che
                                        tale situazione risulti da apposita documentazione o altra prova idonea.

                                        5.2 QUADRO A - Indicazione delle giornate di sospensione delle giornate
                                        lavorative dovute a Cassa Integrazione Guadagni e istituti simili.

                                            Nel Quadro A dei modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati
                                        rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore: SD39U, SD40U,
                                        SD41U, SD42U, SD43U, SD44U, SD45U, SD46U, SD49U, TD03U, TD06U, TD07A/B,
                                        TD08U, TD10B, TD12U, TD14U, TD20U, TD21U, TD22U, TD24U, TD25U, TD26U, TD27U,

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                                        TD28U, TD29U, TD32U, TD33U, TD35U, TD36U, TD37U, TD38U e TD47U, e' stata
                                        inserita una   nuova informazione che consente di cogliere con maggiore
                                        precisione lo stato di crisi aziendale che sta investendo in questi ultimi
                                        anni alcuni settori economici e che costringe le imprese a ridurre il numero
                                        di personale addetto all'attivita' o il numero delle giornate lavorative.
                                            Nei modelli approvati quest'anno, infatti, e' prevista l'indicazione
                                        (nei righi A14 o A18 o A19, dei relativi modelli) del numero delle giornate
                                        retribuite e   non   "effettivamente   lavorate"   dal   personale dipendente
                                        interessato da provvedimenti di sospensione dell'attivita' lavorativa, come
                                        nel caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG o CIGS) o ad altri
                                        istituti assimilati.
                                            Ai fini della corretta indicazione delle informazioni relative al quadro
                                        A, occorre precisare che, nel caso in cui il contribuente, ad esempio per i
                                        lavoratori a tempo parziale, abbia comunicato nel modello EMENS il numero
                                        delle giornate effettivamente lavorate, al netto di quelle retribuite ma non
                                        effettivamente lavorate a causa di sospensione dell'attivita' lavorativa per
                                        CIGS o istituti simili, occorrera' sommare anche le predette giornate di
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                                        sospensione, a quelle effettivamente retribuite, e riportare la somma al
                                        rigo A2 o A06 del quadro "A" - Personale addetto all'attivita'. Le giornate
                                        di sospensione dovranno inoltre essere indicate anche nei righi A14 o A18 o
                                        A19, in relazione ai relativi modelli dello specifico studio.
                                            Al riguardo, si fornisce il seguente esempio:

                                        - n. 200 giornate effettivamente lavorate, relative a dipendenti a tempo
                                          parziale, al netto di quelle retribuite ma non effettivamente lavorate,
                                          comunicate nel modello EMENS;
                                        - n.   50 giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa per CIGS o
                                          istituti simili;

                                            In tal caso, in base              ai modelli utilizzati, nel rigo A02 o A06 andra'
                                        indicato 250 e nei righi              A14 o A18 o A19, in base ai modelli utilizzati,
                                        andra' indicato 50.

                                             Si rinvia al paragrafo 1.4 dell'allegato 3 per ulteriori approfondimenti.

                                        5.3 QUADRO F - Elementi contabili.

                                            Con riferimento ai dati contenuti nel quadro F - Elementi contabili - e'
                                        stata rivista la struttura del quadro rispetto a quella presente nei modelli
                                        dello scorso anno.
                                            In particolare, i dati relativi alla sezione riguardante gli "Ulteriori
                                        elementi contabili", inserita per la prima volta lo scorso anno, sono stati
                                        riportati all'interno del quadro F, eliminando la relativa sezione. Si
                                        ricorda che, in tale sezione dovevano essere indicati i restanti elementi e
                                        dati contabili, non indicati nei precedenti righi del quadro F, che avevano
                                        contribuito alla determinazione del reddito d'impresa.

                                        5.3.1 - Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti.

                                            Tra le novita' introdotte quest'anno nei tradizionali modelli per la
                                        comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
                                        settore si rammenta che sono stati eliminati, rispetto allo scorso anno, i
                                        righi F02   e   F06   del quadro F degli Elementi contabili riguardanti,
                                        rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a
                                        prodotti finiti. Dette variabili non hanno nessuna rilevanza ai fini del
                                        risultato fornito da GE.RI.CO., ad eccezione del caso in cui si applichi lo
                                        studio SG69U (costruzioni). In questo caso il contribuente potra' fornire le
                                        informazioni concernenti le predette variabili indicandole nei righi D55 e
                                        D56 del quadro D degli Elementi specifici del modello SG69U.

                                        5.3.2 -     I   ricavi    delle attivita' per le quali si percepiscono aggi o ricavi
                                        fissi.

                                            Da quest'anno, i             ricavi delle attivita' per le quali si percepiscono
                                        aggi o ricavi fissi              non vanno piu' indicati esclusivamente per l'entita'
                                        dell'aggio conseguito            e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al

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                                        fornitore dei beni, ma devono essere indicati in conformita' alle modalita'
                                        seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello UNICO 2006. Come
                                        precisato nelle istruzioni ai modelli relativi agli studi di settore, detti
                                        importi, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori
                                        riguardanti le attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo
                                        fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il
                                        solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore,
                                        non rileva i costi corrispondenti. Il contribuente che ha contabilizzato i
                                        ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto
                                        al fornitore, dovra' compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo
                                        netto.
                                            Mentre, nell'ipotesi   di  contabilizzazione  a "ricavi lordi", negli
                                        appositi righi deve essere indicato anche l'ammontare dei relativi costi di
                                        acquisizione, nonche'    i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle
                                        rimanenze finali.

                                        5.4 QUADRO Z - Dati complementari.
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                                            Nel quadro Z - Dati complementari - relativi a determinati studi di
                                        settore, sono stati inserite nuove informazioni finalizzate:
                                        1. all'aggiornamento   degli   studi   di settore previsti per il periodo
                                           d'imposta 2006;
                                        2. al   monitoraggio e all'analisi dell'impatto sul comparto della c.d.
                                           "emergenza aviaria", al fine di osservarne tempestivamente l'andamento e
                                           consentire l'eventuale aggiornamento degli studi di settore.

                                            In ordine a quest'ultimo punto, le informazioni sono state richieste
                                        dalle Associazioni di categoria e dalla Commissione degli esperti, in quanto
                                        a seguito dell'"emergenza aviaria", nella filiera avicola potrebbe essersi
                                        verificata una flessione generalizzata delle vendite ed una diminuzione dei
                                        prezzi di vendita che potrebbe incidere sulla funzione di ricavo degli studi
                                        di settore degli operatori specializzati. Gli studi di settore interessati
                                        dalle predette   informazioni,   che   potrebbero essere stati maggiormente
                                        coinvolti dalla crisi del settore avicolo, sono i seguenti: TG61A, TG61F,
                                        TG68U, SM48U, TM03A, TM03C, TM02U, TM18B, TM21D, SD05U.

                                        ALLEGATO 1 - ELENCO              STUDI   APPROVATI   IN   VIGORE   A   DECORRERE   DAL PERIODO
                                        D'IMPOSTA 2005.

                                        MANIFATTURE

                                        1) TD03U (sostituisce il precedente studio di settore SD03U) Molitura del
                                           frumento codice   attivita' 15.61.1, Molitura di altri cereali codice
                                           attivita' 15.61.2, Lavorazione del risone codice attivita' 15.61.3, Altre
                                           lavorazioni di semi e granaglie codice attivita' 15.61.4;
                                        2) TD14U   (sostituisce   i   precedenti studi di settore SD10A e SD14U)
                                           Preparazione e filatura di fibre tipo cotone codice attivita' 17.11.0,
                                           Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura codice attivita'
                                           17.12.1, Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio
                                           laniero codice attivita' 17.12.2, Pettinatura e ripettinatura delle fibre
                                           di lana   e assimilate codice attivita' 17.13.1, Filatura della lana
                                           pettinata e delle fibre assimilate codice attivita' 17.13.2, Preparazione
                                           e filatura di fibre tipo lino codice attivita' 17.14.0, Torcitura e
                                           testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali codice
                                           attivita' 17.15.0,   Fabbricazione di filati cucirini codice attivita'
                                           17.16.0, Preparazione e filatura di altre fibre tessili codice attivita'
                                           17.17.0, Tessitura   di   filati tipo cotone codice attivita' 17.21.0,
                                           Tessitura di filati tipo lana cardata codice attivita' 17.22.0, Tessitura
                                           di filati tipo lana pettinata codice attivita' 17.23.0, Tessitura di
                                           filati tipo seta codice attivita'17.24.0, Tessitura di altre materie
                                           tessili, codice attivita' 17.25.0, Fabbricazione di tessuti a maglia
                                           codice attivita' 17.60.0;
                                        3) TD21U (sostituisce il precedente studio di settore SD21U) Fabbricazione
                                           di armature   per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di
                                           occhiali comuni    codice    attivita'    33.40.1,    Confezionamento  ed
                                           apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto codice attivita'

                                                                                     Pagina 22
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                           33.40.2;
                                        4) TD22U (sostituisce il precedente studio di settore SD22U) Fabbricazione
                                           di apparecchiature    per illuminazione e di lampade elettriche codice
                                           attivita' 31.50.0;
                                        5) TD24U    (sostituisce    i   precedenti studi di settore SD24A e SD24B)
                                           Confezione di articoli in pelliccia codice attivita' 18.30.2, Commercio
                                           al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle codice attivita'
                                           52.42.4;
                                        6) TD25U (sostituisce il precedente studio di settore SD25U) Preparazione e
                                           tintura di pellicce codice attivita' 18.30.1, Preparazione e concia del
                                           cuoio codice attivita' 19.10.0;
                                        7) TD26U (sostituisce il precedente studio di settore SD26U) Confezione di
                                           vestiario in pelle codice attivita' 18.10.0;
                                        8) TD27U (sostituisce il precedente studio di settore SD27U) Fabbricazione
                                           di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria codice attivita'
                                           19.20.0;
                                        9) TD28U (sostituisce il precedente studio di settore SD28U) Lavorazione e
Servizio di documentazione tributaria




                                           trasformazione del vetro piano codice attivita' 26.12.0, Lavorazione e
                                           trasformazione del vetro cavo codice attivita' 26.15.1, Lavorazione di
                                           vetro a    mano e a soffio codice attivita' 26.15.2, Fabbricazione e
                                           lavorazione di    vetro    tecnico, industriale, per altri lavori codice
                                           attivita' 26.15.3;
                                        10) TD29U (sostituisce il precedente studio di settore SD29U) Fabbricazione
                                            di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia codice attivita' 26.61.0,
                                            Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso codice attivita' 26.63.0,
                                            Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento codice
                                            attivita' 26.66.0;
                                        11) TD33U (sostituisce il precedente studio di settore SD33U) Produzione di
                                            metalli preziosi e semilavorati codice attivita' 27.41.0, Fabbricazione
                                            di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti
                                            di metalli preziosi codice attivita' 36.22.1, Lavorazione di pietre
                                            preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale codice
                                            attivita' 36.22.2;
                                        12) TD35U (sostituisce il precedente studio di settore SD35U) Edizione di
                                            libri codice attivita' 22.11.0, Edizione di riviste e periodici codice
                                            attivita' 22.13.0, Altre edizioni codice attivita' 22.15.0, Altre stampe
                                            di arti grafiche codice attivita' 22.22.0, Legatoria, rilegatura di
                                            libri codice    attivita' 22.23.0, Lavorazioni preliminari alla stampa
                                            codice attivita' 22.24.0, Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
                                            codice attivita' 22.25.0;
                                        13) TD36U (sostituisce il precedente studio di settore SD36U) Siderurgia
                                            codice attivita'    27.10.0,     Fabbricazione   di    tubi di ghisa codice
                                            attivita' 27.21.0,     Stiratura    a   freddo   codice    attivita' 27.31.0,
                                            Laminazione a freddo di nastri codice attivita' 27.32.0, Profilatura
                                            mediante formatura     o   piegatura a freddo codice attivita' 27.33.0,
                                            Trafilatura codice attivita' 27.34.0, Fusione di ghisa codice attivita'
                                            27.51.0, Fusione di acciaio codice attivita' 27.52.0, Fusione di metalli
                                            leggeri codice attivita' 27.53.0, Fusione di altri metalli non ferrosi
                                            codice attivita' 27.54.0;
                                        14) TD37U (sostituisce i precedenti studi di settore SD37U e SD48U) Cantieri
                                            navali per costruzioni metalliche codice attivita' 35.11.1, Cantieri
                                            navali per costruzioni non metalliche codice attivita' 35.11.2, Cantieri
                                            di riparazioni     navali    codice    attivita'    35.11.3,   Costruzione   e
                                            riparazione di    imbarcazioni da diporto e sportive codice attivita'
                                            35.12.0;
                                        15) TD38U (sostituisce il precedente studio di settore SD38U) Fabbricazione
                                            di mobili metallici per uffici e negozi, ecc. codice attivita' 36.12.1;
                                        16) TD47U (sostituisce il precedente studio di settore SD47U) Fabbricazione
                                            di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone codice
                                            attivita' 21.21.0,     Fabbricazione    di   prodotti    cartotecnici   codice
                                            attivita' 21.23.0, Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone
                                            codice attivita' 21.25.0

                                        SERVIZI

                                        17) TG33U     (sostituisce       il   precedente studio di settore SG33U) Servizi degli

                                                                                   Pagina 23
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                                            istituti di bellezza codice attivita' 93.02.B;
                                        18) TG46U (sostituisce il precedente studio di settore SG46U) Riparazione di
                                            trattori agricoli codice attivita' 29.31.2;
                                        19) TG51U (sostituisce il precedente studio di settore SG51U) Attivita' di
                                            conservazione e restauro di opere d'arte codice attivita' 92.31.H
                                        20) TG55U (sostituisce il precedente studio di settore SG55U) Servizi di
                                            pompe funebri e attivita' connesse codice attivita' 93.03.0
                                        21) TG58U (sostituisce il precedente studio di settore SG58U) Campeggi ed
                                            aree attrezzate    per    roulotte   codice    attivita'  55.22.0, Villaggi
                                            turistici codice attivita' 55.23.1;
                                        22) TG60U (sostituisce il precedente studio di settore SG60U) Gestione di
                                            stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali codice attivita'
                                            92.72.1;
                                        23) TG68U (sostituisce il precedente studio di settore SG68U) Trasporto di
                                            merci su strada codice attivita' 60.24.0;
                                        24) TG72B    (sostituisce    il   precedente studio di settore SG72B) Altri
                                            trasporti terrestri, regolari, di passeggeri codice attivita' 60.21.0,
Servizio di documentazione tributaria




                                            Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri codice attivita'
                                            60.23.0;
                                        25) SG57U Altri studi medici e poliambulatori specialistici codice attivita'
                                            85.12.B, Studi di radiologia e radioterapia codice attivita' 85.12.3,
                                            Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori
                                            tricologici, ecc.     codice   attivita'    85.12.5, Laboratori di analisi
                                            cliniche codice attivita' 85.14.A;

                                        PROFESSIONISTI
                                        26) TK02U (sostituisce il precedente studio di settore SK02U) Studi di
                                            ingegneria codice attivita' 74.20.F;
                                        27) TK06U   (sostituisce il precedente studio di settore SK06U) Servizi
                                            forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che
                                            svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi
                                            codice attivita' 74.12.C;
                                        28) TK10U (sostituisce il precedente studio di settore SK10U) Studi medici
                                            generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale codice
                                            attivita' 85.12.1; Studi di radiologia e radioterapia codice attivita'
                                            85.12.3, Prestazioni   sanitarie svolte da chirurghi codice attivita'
                                            85.12.A, Altri   studi    medici  e poliambulatori specialistici codice
                                            attivita' 85.12.B;
                                        29) TK17U (sostituisce il precedente studio di settore SK17U) Attivita'
                                            tecniche svolte da periti industriali codice attivita' 74.20.B;
                                        30) TK19U (sostituisce il precedente studio di settore SK19U) Attivita'
                                            professionali paramediche indipendenti codice attivita' 85.14.2;
                                        31) TK22U   (sostituisce il precedente studio di settore SK22U) Servizi
                                            veterinari codice attivita' 85.20.0;
                                        32) TK56U (sostituisce il precedente studio di settore SG56U limitatamente
                                            all'attivita' di lavoro autonomo) Laboratori di analisi cliniche codice
                                            attivita' 85.14.A;

                                        COMMERCIO

                                        33) TM11U   (sostituisce    i precedenti studi di settore SM11A e SM11B)
                                            Commercio all'ingrosso di carte da parati codice attivita' 51.44.3,
                                            Commercio al     dettaglio     di     ferramenta,    materiale   elettrico   e
                                            termoidraulico, pitture     e   vetro    piano    codice   attivita' 52.46.1,
                                            Commercio al dettaglio di articoli igienicosanitari codice attivita'
                                            52.46.2, Commercio    al dettaglio di materiali da costruzione codice
                                            attivita' 52.46.3, Commercio al dettaglio di carta da parati e di
                                            rivestimenti per     pavimenti     codice    attivita'    52.48.9,   Commercio
                                            all'ingrosso di    legname, semilavorati in legno e legno artificiale
                                            codice attivita'    51.53.1,    Commercio    all'ingrosso    di materiali da
                                            costruzione (inclusi    i materiali igienico-sanitari) codice attivita'
                                            51.53.2, Commercio all'ingrosso di vetro piano codice attivita' 51.53.3,
                                            Commercio all'ingrosso di vernici e colori codice attivita' 51.53.4,
                                            Commercio all'ingrosso     di   articoli    in    ferro e in altri metalli
                                            (ferramenta) codice    attivita'    51.54.1,    Commercio    all'ingrosso   di

                                                                            Pagina 24
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                              apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento codice
                                              attivita' 51.54.2;
                                        34)   TM12U (sostituisce il precedente studio di settore SM12U) Commercio al
                                              dettaglio di libri nuovi codice attivita' 52.47.1;
                                        35)   TM15B (sostituisce il precedente studio di settore SM15B) Commercio al
                                              dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti
                                              di precisione codice attivita' 52.48.2;
                                        36)   TM17U (sostituisce il precedente studio di settore SM17U) Commercio
                                              all'ingrosso di    cereali    e legumi secchi codice attivita' 51.21.1,
                                              Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante
                                              officinali, semi oleosi, patate da semina codice attivita' 51.21.2;
                                        37)   TM18A (sostituisce il precedente studio di settore SM18A) Commercio
                                              all'ingrosso di fiori e piante codice attivita' 51.22.0;
                                        38)   TM18B (sostituisce il precedente studio di settore SM18B) Commercio
                                              all'ingrosso di animali vivi codice attivita' 51.23.0;
                                        39)   TM21A (sostituisce il precedente studio di settore SM21A) Commercio
                                              all'ingrosso di frutta e ortaggi codice attivita' 51.31.0;
Servizio di documentazione tributaria




                                        40)   TM21B (sostituisce il precedente studio di settore SM21B) Commercio
                                              all'ingrosso di bevande alcoliche codice attivita' 51.34.1, Commercio
                                              all'ingrosso di altre bevande codice attivita' 51.34.2;
                                        41)   TM21C (sostituisce il precedente studio di settore SM21C) Commercio
                                              all'ingrosso di prodotti della pesca freschi codice attivita' 51.38.1,
                                              Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati,
                                              conservati, secchi codice attivita' 51.38.2;
                                        42)   TM21D (sostituisce il precedente studio di settore SM21D) Commercio
                                              all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata codice attivita'
                                              51.32.1;
                                        43)   TM21E    (sostituisce    i precedenti studi di settore SM21E e SM21F)
                                              Commercio all'ingrosso di prodotti lattierocaseari e di uova codice
                                              attivita' 51.33.1,     Commercio     all'ingrosso di prodotti di salumeria
                                              codice attivita'    51.32.2,      Commercio    all'ingrosso di oli e grassi
                                              alimentari codice attivita' 51.33.2, Commercio all'ingrosso di zucchero,
                                              cioccolato, dolciumi,     prodotti     da    forno codice attivita' 51.36.0,
                                              Commercio all'ingrosso di te', cacao, droghe e spezie codice attivita'
                                              51.37.B, Commercio     all'ingrosso di altri prodotti alimentari codice
                                              attivita' 51.38.3, Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti
                                              surgelati codice      attivita'      51.39.1,    Commercio   all'ingrosso   non
                                              specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco codice attivita'
                                              51.39.2;
                                        44)   TM22A (sostituisce il precedente studio di settore SM22A) Commercio
                                              all'ingrosso di    elettrodomestici,      di    apparecchi   radiotelevisivi e
                                              telefonici e altra elettronica di consumo codice attivita' 51.43.1,
                                              Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video,
                                              informatici (dischi, nastri e altri supporti) codice attivita' 51.43.2,
                                              Commercio all'ingrosso     di     materiali    radioelettrici,   telefonici   e
                                              televisivi codice attivita' 51.43.3, Commercio all'ingrosso di articoli
                                              per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico codice
                                              attivita' 51.43.4;
                                        45)   TM22B (sostituisce il precedente studio di settore SM22B) Commercio
                                              all'ingrosso di    vetrerie     e    cristallerie codice attivita' 51.44.1,
                                              Commercio all'ingrosso     di     ceramiche    e porcellane codice attivita'
                                              51.44.2, Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
                                              codice attivita' 51.44.5;
                                        46)   TM22C (sostituisce il precedente studio di settore SM22C) Commercio
                                              all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale codice attivita' 51.47.1;
                                        47)   TM25A (sostituisce il precedente studio di settore SM25A) Commercio
                                              all'ingrosso di giochi e giocattoli codice attivita' 51.47.6;
                                        48)   TM25B (sostituisce il precedente studio di settore SM25B) Commercio
                                              all'ingrosso di    articoli     sportivi     (comprese le biciclette) codice
                                              attivita' 51.47.7;
                                        49)   TM30U (sostituisce il precedente studio di settore SM30U) Commercio al
                                              dettaglio di prodotti surgelati codice attivita' 52.11.5;
                                        50)   TM32U (sostituisce il precedente studio di settore SM32U) Commercio al
                                              dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e
                                              bigiotteria codice attivita' 52.48.6;
                                        51)   TM35U (sostituisce il precedente studio di settore SM35U) Erboristerie

                                                                              Pagina 25
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                            codice attivita' 52.33.1;
                                        52) TM36U (sostituisce il precedente studio di settore SM36U) Commercio
                                            all'ingrosso di libri, riviste e Giornali codice attivita' 51.47.3;
                                        53) TM37U (sostituisce il precedente studio di settore SM37U) Commercio
                                            all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia codice
                                            attivita' 51.44.4, Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici codice
                                            attivita' 51.45.0;.
                                        ALLEGATO 2 -        PROVVEDIMENTO   DEL   DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20
                                        MARZO 2006.

                                        ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE DA REVISIONARE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2006 E
                                        DELLE RELATIVE ATTIVITA' ECONOMICHE
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         STUDIO    | ATTIVITA' ECONOMICHE (ATECOFIN     2004)
                                        ------------------------------------------------------------------------------
Servizio di documentazione tributaria




                                         SD05U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 15.11.0 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della
                                                   |           macellazione (attivita' dei mattatoi)
                                                   | 15.12.0 - Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti
                                                   |           della loro macellazione
                                                   | 15.13.0 - Lavorazione e conservazione di carne e di
                                                   |           prodotti a   base di carne
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SD11U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 15.41.1 - Produzione di olio di oliva grezzo
                                                   | 15.41.2 - Produzione di oli grezzi da semi oleosi
                                                   | 15.42.1 - Produzione di olio di oliva raffinato
                                                   | 15.42.2 - Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi
                                                   |           raffinati
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SD13U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 17.30.0 - Finissaggio dei tessili
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SD15U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 15.51.1 - Trattamento igienico del latte
                                                   | 15.51.2 - Produzione dei derivati del latte
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SD17U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 25.13.0 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma
                                                   | 25.21.0 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in
                                                   |           materie plastiche
                                                   | 25.22.0 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
                                                   | 25.23.0 - Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
                                                   | 25.24.0 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SD23U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 20.51.2 - Laboratori di corniciai
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SD30U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 37.10.1 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e
                                                   |           rottami metallici
                                                   | 37.20.1 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale
                                                   |           plastico per produzione di materie prime plastiche,
                                                   |           resine sintetiche
                                                   | 37.20.2 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti
                                                   |           solidi urbani, industriali e biomasse
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SD31U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 24.51.1 - Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di
                                                   |           agenti organici tensioattivi
                                                   | 24.51.2 - Fabbricazione di specialita' chimiche per uso
                                                   |           domestico e per manutenzione
                                                   | 24.52.0 - Fabbricazione di profumi e cosmetici
                                                   | 24.63.0 - Fabbricazione di oli essenziali

                                                                                  Pagina 26
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG38U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 52.71.0 - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG40U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 70.11.0 - Valorizzazione e promozione immobiliare
                                                   | 70.12.0 - Compravendita di beni immobili
                                                   | 70.20.0 - Locazione di beni immobili
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG42U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 74.40.2 - Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG48U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 52.72.0 - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG52U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 74.82.1 - Confezionamento di generi alimentari
Servizio di documentazione tributaria




                                                   | 74.82.2 - Confezionamento di generi non alimentari
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG53U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 74.85.2 - Traduzioni e interpretariato
                                                   | 74.87.6 - Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG54U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 92.72.2 - Sale giochi e biliardi
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG69U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 45.11.0 - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
                                                   | 45.12.0 - Trivellazioni e perforazioni
                                                   | 45.21.1 - Lavori generali di costruzione di edifici
                                                   | 45.21.2 - Lavori di ingegneria civile
                                                   | 45.22.0 - Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di
                                                   |           tetti di edifici
                                                   | 45.23.0 - Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e
                                                   |           impianti sportivi
                                                   | 45.24.0 - Costruzione di opere idrauliche
                                                   | 45.25.0 - Altri lavori speciali di costruzione
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG73A     | (primo anno di applicazione 2001)
                                                   | 63.11.3 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
                                                   | 63.11.4 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
                                                   | 63.12.1 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG73B     | (primo anno di applicazione 2001)
                                                   | 63.40.1 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
                                                   | 63.40.2 - Intermediari dei trasporti
                                                   | 64.12.0 - Attivita' dei corrieri postali diversi da quelli delle
                                                   |           poste nazionali
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG76U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 55.51.0 - Mense
                                                   | 55.52.0 - Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG77U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 61.10.0 - Trasporti marittimi e costieri
                                                   | 61.20.0 - Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti
                                                   |           lagunari)
                                                   | 63.22.0 - Altre attivita' connesse ai trasporti per via d'acqua
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG78U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 63.30.1 - Attivita' delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour
                                                   |           operator
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG79U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 71.10.0 - Noleggio di autovetture
                                                   | 71.21.0 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

                                                                          Pagina 27
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                                   | 71.22.0 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG81U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 45.50.0 - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione
                                                   |           o la demolizione, con manovratore
                                                   | 71.32.0 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e
                                                   |           di genio civile
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG82U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 74.14.5 - Pubbliche relazioni
                                                   | 74.40.1 - Studi di promozione pubblicitaria
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG83U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 92.61.2 - Gestione di piscine
                                                   | 92.61.3 - Gestione di campi da tennis
                                                   | 92.61.4 - Gestione di impianti polivalenti
                                                   | 92.61.5 - Gestione di palestre sportive
Servizio di documentazione tributaria




                                                   | 92.61.6 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG85U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 92.34.1 - Sale da ballo e simili
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG87U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 74.14.1 - Consulenza finanziaria
                                                   | 74.14.4 - Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione
                                                   |           aziendale
                                                   | 74.14.6 - Agenzie di informazioni commerciali
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG88U     | (primo anno di applicazione 2001)
                                                   | 74.85.3 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche
                                                   | 80.41.0 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SG89U     | (primo anno di applicazione 2001)
                                                   | 74.85.1 - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SK23U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 74.20.2 - Servizi di ingegneria integrata
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SK24U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 74.14.B - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SK25U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 74.14.A - Consulenze fornite da agronomi
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM13U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 52.47.2 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM23U     | (primo anno di applicazione 2001)
                                                   | 51.46.1 - Commercio all'ingrosso di medicinali
                                                   | 51.46.2 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed
                                                   |           ortopedici
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM24U     | (primo anno di applicazione 2001)
                                                   | 51.47.2 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di
                                                   |           cartoleria
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM26U     | (primo anno di applicazione 2000)
                                                   | 51.57.1 - Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della
                                                   |           lavorazione industriale metallici
                                                   | 51.57.2 - Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero
                                                   |            non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM31U     | (primo anno di applicazione 2001)
                                                   | 51.47.5 - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM33U     | (primo anno di applicazione 2002)

                                                                          Pagina 28
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                                   | 51.24.1 - Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e
                                                   |           lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
                                                   | 51.24.2 - Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per
                                                   |           pellicceria
                                                   | 51.42.2 - Commercio all'ingrosso di pellicce
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM34U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 51.42.4 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
                                                   | 51.47.8 - Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli
                                                   |           da viaggio
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM39U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 52.48.D - Commercio al dettaglio di combustibili per uso
                                                   |           domestico e per riscaldamento
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM40B     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 52.62.A - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di
Servizio di documentazione tributaria




                                                   |           fiori, piante e sementi
                                                   | 52.63.A - Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori,
                                                   |           piante e sementi
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM42U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 52.32.0 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e
                                                   |           ortopedici
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM43U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 52.46.4 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e
                                                   |           prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM44U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 52.48.1 - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per
                                                   |           Ufficio
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM45U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 52.50.2 - Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di
                                                   |           antiquariato
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM46U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 51.47.4 - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia,
                                                   |           cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
                                        ------------------------------------------------------------------------------
                                         SM48U     | (primo anno di applicazione 2002)
                                                   | 52.48.B - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici


                                        ALLEGATO 3      -   STUDI    DI   SETTORE   IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA
                                        2005

                                         1. SETTORE DELLE MANIFATTURE.

                                             1.1 Valutazioni di carattere generale.

                                            Per il periodo d'imposta 2005 sono stati approvati, con decreti del
                                        Ministro dell'Economia e delle finanze del 5 aprile 2006, 16 studi di
                                        settore che interessano complessivamente 63 attivita' economiche del settore
                                        manifatture e che costituiscono il risultato dell'"evoluzione" di 19 studi,
                                        gia' in vigore nei periodi d'imposta precedenti.
                                            In particolare, per alcuni studi e' stato effettuato un accorpamento di
                                        quelle attivita' che, pur essendo distribuite, in precedenza, in diversi
                                        studi, hanno dimostrato di possedere caratteristiche comuni.
                                            Negli studi in evoluzione e' stata inoltre condotta un'analisi sui
                                        volumi di esportazione, considerando che, aree contraddistinte da elevati
                                        livelli di specializzazione e/o concentrazione produttiva, hanno manifestato
                                        anche un notevole grado di apertura verso l'esternalizzazione dei processi
                                        produttivi.
                                            Nello svolgimento dell'attivita' di elaborazione, si e' infine proceduto

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                                        a realizzare un ampliamento della base dei dati utilizzati per effettuare la
                                        definizione dei nuovi gruppi omogenei, pervenendo, nella maggior parte degli
                                        studi approvati quest'anno, ad ottenere una piu' ampia articolazione dei
                                        "cluster".
                                        1.2 Informazioni inserite nel quadro Z - Dati Complementari.                    Studi   di
                                        settore TD06U, TD07A, TD07B, TD08B, TD10B, SD40U, SD41U e SD44U.
                                            Per procedere all'evoluzione di alcuni studi di settore, in vigore
                                        antecedentemente al    periodo    d'imposta   2005, si e' ritenuto opportuno
                                        introdurre, nel corpo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
                                        fini dell'applicazione degli studi di settore, nell'apposito "quadro Z -
                                        Dati complementari", la richiesta di nuove informazioni.
                                            L'introduzione del quadro Z consente, infatti, da un lato, di non
                                        appesantire gli oneri del contribuente con l'invio di questionari relativi
                                        agli studi da sottoporre a revisione, e, dall'altro, di ottenere ulteriori
                                        informazioni necessarie a rendere lo studio piu' idoneo a rappresentare la
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                                        mutevole realta' economica che caratterizza i singoli settori merceologici.
                                            Nel quadro Z vengono richieste informazioni del tutto nuove rispetto a
                                        quelle gia' presenti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
                                        fini dell'applicazione degli studi di settore indicati, come nel caso dello
                                        studio TD08U con riferimento alla sezione "Fascia di prezzo delle calzature
                                        finite (franco fabbrica)"; ovvero informazioni in parte gia' presenti nelle
                                        sezioni dei Quadri C, D od E dei modelli stessi, come avviene ad esempio per
                                        i dati relativi alla "Tipologia della clientela" o ai "Prodotti ottenuti e/o
                                        lavorati" (studi    SD40U,    SD41U, TD08U). La parziale duplicazione della
                                        sezione trova la sua giustificazione nel fatto che i dati relativi alle
                                        diverse tipologie di clientela o di prodotti individuate devono essere
                                        espresse in   percentuale     dei ricavi complessivi e la loro somma deve
                                        risultare pari a 100.
                                            Nel quadro Z dei modelli degli studi di settore TD06U, TD07A, TD07B,
                                        TD08U e   TD10B   sono     richieste   informazioni necessarie per proseguire
                                        l'attivita' di monitoraggio relativa al comparto dell'area T.A.C. (tessile,
                                        abbigliamento e calzature) per il periodo d'imposta 2005.

                                        1.3 Interventi       correttivi   adottati   a   favore   di   attivita'   economiche   in
                                        difficolta'.

                                            Per rispondere in modo piu' adeguato alle modifiche strutturali ed alla
                                        crisi economica che alcuni settori economici stanno attraversando, sono
                                        stati adottati alcuni interventi che hanno reso piu' flessibili gli studi in
                                        evoluzione relativi alle aree del tessile, della ceramica, della meccanica,
                                        dell'oreficeria e della stampa.
                                            In particolare, sono stati elaborati appositi correttivi, automatici e
                                        non automatici, costituiti da meccanismi di riduzione della funzione di
                                        ricavo stimata dal software GE.RI.CO., che operano in presenza di una
                                        particolare situazione di crisi economica del settore, o di una specifica
                                        modalita' operativa del contribuente, o che fanno riferimento all'utilizzo
                                        dei beni strumentali.

                                        1.3.1 Correttivo        congiunturale   per gli studi di settore: TD14U, TD21U, TD26U
                                        e TD33U.

                                            Analogamente agli interventi gia' operati l'anno scorso sugli studi del
                                        comparto del mobile (TD09A e TD09B) e sugli studi appartenenti al comparto
                                        c.d. T.A.C. (Tessile-Abbigliamento-Calzature), interessato, quest'ultimo in
                                        particolare, da una forte crisi economica, e' stato introdotto, sulla base
                                        delle richieste delle Associazioni di categoria, nonche' con il parere
                                        favorevole della Commissione degli esperti, negli studi di settore TD14U -
                                        Tessile, TD26U - Confezione di vestiario in pelle, TD21U - Fabbricazione e
                                        confezionamento di occhiali comuni e da vista, e TD33U - Settore orafo, un
                                        correttivo di   carattere   congiunturale   che  consente   di  tener conto
                                        dell'andamento sfavorevole   della   congiuntura  economica, considerato il
                                        crescente stato di difficolta' in cui opera il sistema delle PMI di tali
                                        settori del comparto manifatturiero.
                                            Nella funzione di ricavo le variabili indipendenti sono costituite da

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                                        variabili di flusso (costo del venduto, costo per la produzione di servizi,
                                        spese per lavoro dipendente, spese per acquisti di servizi) e variabili di
                                        stock (valore dei beni strumentali, numero di collaboratori familiari, soci
                                        con occupazione prevalente).
                                            Le variabili di flusso seguono solitamente gli andamenti congiunturali:
                                        aumentano al crescere dei ricavi, si riducono nel caso di contrazione delle
                                        vendite.
                                            Le variabili di stock, per loro natura, invece, sono "statiche" rispetto
                                        agli andamenti congiunturali, soprattutto in situazioni di ciclo economico
                                        negativo. I collaboratori familiari, i soci, i beni strumentali, infatti,
                                        non possono essere "ridimensionati" nel breve/medio periodo, e, quindi, il
                                        loro peso tende a rimanere costante per un lungo periodo di tempo.
                                            Il correttivo cd. "congiunturale", che viene automaticamente calcolato
                                        dal software GE.RI.CO., viene applicato nel modo seguente:

                                          . i consumi di energia elettrica vengono assunti come indicatore di ciclo
                                            economico;
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                                          . l'impresa accede al correttivo se i consumi di energia elettrica ed i
                                            ricavi diminuiscono, contemporaneamente, nell'anno di applicazione dello
                                            studio e nell'anno cui fanno riferimento i dati utilizzati per la
                                            costruzione dello studio di settore;
                                          . il   correttivo,   calcolato come rapporto tra i consumi di energia
                                            elettrica dell'anno di applicazione dello studio ed i consumi relativi
                                            all'anno base, viene applicato come fattore di riduzione del valore
                                            delle variabili di stock della funzione di ricavo (il valore dei beni
                                            strumentali, il numero di collaboratori familiari, il numero di soci con
                                            occupazione prevalente, le superfici di produzione).
                                            Il correttivo automatico, determinato da GE.RI.CO., si applica sulla
                                        base delle variabili previste quest'anno:
                                           . nel quadro F: rigo F01 relativo all'ammontare dei ricavi conseguiti
                                             nell'anno 2005;
                                           . nel quadro D: nell'apposito rigo (che assume diversa numerazione nei
                                             diversi studi)   in cui indicare la quantita' di energia elettrica
                                             complessivamente consumata nel 2005, espressa in Kwh;
                                           . nel quadro X: nei righi in cui va indicato l'ammontare complessivo dei
                                             ricavi relativi al periodo d'imposta base (ad esempio, 2001 per la
                                             maggior parte degli studi del tessile/abbigliamento) e il dato relativo
                                             alla quantita'    di   energia   elettrica   complessivamente consumata
                                             nell'anno base, sempre espressa in Kwh.

                                            Si ritiene    utile   segnalare   agli   Uffici,   che   nella  fase  di
                                        contraddittorio con   il   contribuente,   occorrera'   procedere anche alla
                                        verifica della corretta indicazione dei dati riportati nei predetti righi
                                        del modello, per accertare la spettanza della predetta riduzione.


                                        1.3.2 Ulteriori correttivi specifici            (c.d. non automatici) previsti per gli
                                        studi TD18U, TD20U, TD32U e TD35U.

                                            In accoglimento del parere espresso dalla Commissione degli esperti e
                                        considerate le richieste avanzate dalle Associazioni di categoria, nonche'
                                        tenendo conto delle elaborazioni effettuate dalla SOSE S.p.a., negli studi
                                        TD18U - Lavorazione della ceramica, TD20U - Meccanica leggera, TD32U -
                                        Meccanica pesante, approvati lo scorso anno con i decreti del 17 marzo 2005
                                        (in vigore dal periodo d'imposta 2004), e nello studio TD35U - Editoria,
                                        stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d'imposta 2005), sono stati
                                        introdotti alcuni specifici "correttivi".

                                            In particolare,          si   e'   ritenuto      opportuno   considerare   gli   effetti
                                        conseguenti:

                                            per i settori della           ceramica,   alla    particolare situazione di crisi di
                                        alcuni distretti;
                                            per i settori della           meccanica leggera e pesante, all'aumento del costo
                                        delle materie prime che           si e' verificato successivamente all'elaborazione

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                                        dello studio;
                                            per il   settore   dell'editoria,   della  stampa    e  prestampa,  alla
                                        trasformazione in termini di innovazione tecnologica che ha indotto le
                                        imprese ad accrescere e modificare la propria dotazione di beni strumentali
                                        senza che   cio'   abbia,   necessariamente,  comportato   un corrispondente
                                        incremento dei ricavi.

                                            Pertanto, per analizzare l'entita' e la diffusione dei fenomeni sopra
                                        evidenziati, sono stati introdotti, nei modelli per la comunicazione dei
                                        dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi TD18U, TD20U, TD32U e
                                        TD35U, allegati alla dichiarazione UNICO 2006, variabili che consentiranno
                                        di visualizzare   gli   eventuali abbattimenti che verranno applicati, al
                                        verificarsi di determinate condizioni, sui ricavi stimati dagli studi di
                                        settore per le imprese risultanti "non congrue".

                                        1.3.3 Applicazione        dei    correttivi   specifici   (c.d. non automatici) da parte
                                        degli Uffici.
Servizio di documentazione tributaria




                                            Per i citati studi di settore TD18U, TD20U, TD32U e TD35U, la novita'
                                        introdotta quest'anno, rispetto agli altri studi, consiste nel fatto che,
                                        l'applicazione del    correttivo,   nonche' il conseguente abbattimento dei
                                        ricavi stimati, per le imprese non congrue, non avverra', come per i
                                        correttivi introdotti in precedenza sugli altri studi di settore, in modo
                                        automatico (mediante    l'applicazione   del   software GE.RI.CO.) bensi' la
                                        relativa riduzione dovra' essere riconosciuta solo dagli Uffici locali, in
                                        sede di contraddittorio con il contribuente, e su richiesta dello stesso,
                                        una volta verificate le condizioni previste da ogni singolo studio di
                                        settore.
                                            Pertanto, il ricavo puntuale stimato da GE.RI.CO. resta invariato e il
                                        programma indica    solo   l'ammontare   dell'eventuale riduzione di cui il
                                        contribuente potra' usufruire.
                                            Il contribuente    non congruo, a seguito della riduzione operata da
                                        GE.RI.CO., potra' divenire congruo ovvero ridurre il suo livello di non
                                        congruita'.


                                        1.3.4. Studio di settore TD35U - Edizioni                 di   libri, stampa e prestampa.
                                        Correttivo cd. "per innovazione tecnologica".

                                            Il correttivo cd. "per innovazione tecnologica", e' stato elaborato per
                                        lo studio   di settore TD35U, per cogliere gli effetti derivanti dalla
                                        profonda trasformazione che ha interessato il settore dell'editoria e che si
                                        e' manifestata in termini di innovazione tecnologica.
                                            Il settore e' interessato dalla presenza di numerose imprese che sono
                                        state indotte ad arricchire e modificare la propria dotazione di beni
                                        strumentali, soprattutto   in   riferimento   alla    stampa   digitale, senza
                                        ottenere, necessariamente, una corrispondente crescita del proprio mercato.
                                            Il correttivo viene quindi concesso a quei contribuenti non congrui che,
                                        rispetto all'anno precedente (2004), hanno incrementato la loro dotazione di
                                        beni strumentali,   acquistando   nel   corso   del    periodo d'imposta 2005
                                        determinati beni nuovi ad alto contenuto tecnologico.
                                            Ai fini della corretta compilazione del quadro X, il contribuente dovra'
                                        indicare:

                                            . nel rigo X03, il valore dei beni strumentali nuovi ad alto contenuto
                                              tecnologico acquistati nel periodo d'imposta 2005;
                                            . nel rigo X04, i ricavi dichiarati per il periodo d'imposta 2004;
                                            . nel rigo X05, il valore dei beni strumentali relativi al periodo
                                              d'imposta 2004.
                                            I soggetti   non   congrui,   nei    confronti dei quali si verificano,
                                        contestualmente, le seguenti condizioni:
                                            1) acquisto o utilizzo di determinati beni strumentali nuovi ad alto
                                               contenuto tecnologico nel corso del periodo d'imposta (2005);
                                            2) incremento (del valore) dei beni strumentali dichiarati nel 2005
                                               rispetto a quelli dichiarati nel 2004;
                                            3) diminuzione della produttivita' del capitale nel 2005, rispetto a

                                                                                  Pagina 32
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                               quella calcolata sui dati 2004;
                                        potranno richiedere,   all'Ufficio   locale   competente,   l'applicazione   del
                                        correttivo nella misura calcolata dal software GE.RI.CO..
                                            In particolare, i beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico,
                                        acquisiti nel   corso  del   periodo d'imposta 2005, possono determinare
                                        l'applicazione del correttivo se presentano contemporaneamente i seguenti
                                        requisiti:
                                             a) siano nuovi e, se acquistati in proprieta', devono derivare dal
                                                produttore o dal rivenditore (ossia acquistati da soggetti per i
                                                quali il bene costituisce "bene merce"). Il valore dei beni in
                                                oggetto si riferisce al costo storico dei beni ammortizzabili, al
                                                costo di acquisto in dipendenza di contratti di locazione finanziaria
                                                ed al valore normale dei beni acquisiti in comodato o in dipendenza
                                                di contratti di locazione non finanziaria;
                                             b) la loro immissione nel processo di lavorazione comporta un aumento
Servizio di documentazione tributaria




                                                delle potenzialita' e della produttivita' degli impianti presenti
                                                nell'impresa.

                                            Il correttivo, dunque, opera applicando una riduzione al valore dei beni
                                        strumentali, utilizzato nelle funzioni di regressione, proporzionale alla
                                        riduzione percentuale della produttivita' del capitale dovuta all'acquisto
                                        di beni nuovi ad alto contenuto tecnologico.
                                            La produttivita' del capitale viene calcolata come rapporto tra i ricavi
                                        e il valore dei beni strumentali.
                                            Di seguito viene riportato l'elenco, da intendersi tassativo, dei beni
                                        strumentali ad alto contenuto tecnologico, il cui acquisto consente al
                                        contribuente non congruo di accedere al correttivo.

                                        Beni strumentali ad alto contenuto tecnologico
                                        1) Computer e workstation grafiche;
                                        2) Scanner;
                                        3) Bromografo per incisione;
                                        4) Macchine da stampa tipografica;
                                        5) Macchine per stampa flessografica;
                                        6) Macchine per stampa tampografica;
                                        7) Macchine per stampa serigrafica;
                                        8) Macchine da stampa rotocalco;
                                        9) Macchine da stampa off-set fino a 35x50;
                                        10) Macchine da stampa off-set fino a 50x70;
                                        11) Macchine da stampa off-set fino a 70x100;
                                        12) Macchine da stampa off-set oltre 70x100;
                                        13) Macchine da stampa a bobina/rotoff-set;
                                        14) Macchine da stampa digitali in b/n di produzione di piccolo formato;
                                        15) Macchine da stampa digitali a colori di produzione di piccolo formato;
                                        16) Macchine da stampa digitali di grande formato di valore non superiore a
                                            15.000 euro;
                                        17) Macchine da stampa digitali di grande formato di valore compreso tra
                                            15.000 e 50.000 euro;
                                        18) Macchine da stampa digitali di grande formato di valore superiore a
                                            50.000 euro;
                                        19) Plotter da intaglio.

                                            Sulla base dei dati inseriti nei predetti righi del quadro X, il
                                        software GE.RI.CO.   2006   visualizzera', se spettante, una riduzione da
                                        applicare al ricavo puntuale. Tale riduzione dovra' essere riconosciuta
                                        dall'Ufficio se il contribuente, nella fase del contraddittorio, dimostri la
                                        sussistenza dei requisiti richiesti. Nel caso specifico, ad esempio, il
                                        contribuente dovra'   presentare   all'Ufficio    la documentazione relativa
                                        all'acquisto del bene strumentale ovvero altra idonea documentazione in
                                        grado di comprovare comunque l'utilizzo del bene.

                                        1.3.5 Studio di settore TD18U - Fabbricazione della ceramica.


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                                            Le attivita' interessate dallo studio di settore TD18U, in vigore dal
                                        periodo d'imposta 2004, interessa le seguenti attivita' economiche:
                                             . 26.21.0 - "Fabbricazione     di   prodotti in ceramica per usi domestici e
                                               ornamentali";
                                             . 26.30.0 - "Fabbricazione     di   piastrelle     in     ceramica per pavimenti e
                                               rivestimenti";
                                             . 26.40.0 - "Fabbricazione     di   mattoni,     tegole     ed   altri prodotti per
                                               l'edilizia in terracotta".

                                            Lo studio evoluto, in applicazione dal periodo d'imposta 2004, e' stato
                                        oggetto di osservazione, anche a seguito della richiesta delle Associazioni
                                        professionali di categoria che avevano evidenziato uno stato di difficolta'
                                        economica che interessava, in particolar modo, la ceramica artistica.
                                            Nella seduta del 22 febbraio 2006, la Commissione degli Esperti, su
                                        sollecitazione delle Associazioni professionali di categoria, ha chiesto di
                                        introdurre, nell'attuale versione dello studio TD18U, un apposito correttivo
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                                        per tener conto della perdurante situazione di crisi che sta interessando il
                                        settore, soprattutto in alcuni distretti italiani.
                                            A seguito di tale richiesta, con effetto dal periodo d'imposta 2005,
                                        nello studio TD18U e' stato introdotto un correttivo che incide sulla
                                        funzione di ricavo.
                                            Il correttivo, costruito sulla base delle elaborazioni predisposte dalla
                                        SOSE S.p.A., viene determinato, in relazione anche ai differenti cluster,
                                        come differenza tra i costi per i consumi di energia elettrica e di gas,
                                        sostenuti nell'anno base dello studio (2002), valutati ai prezzi del 2005, e
                                        quelli sostenuti nell'anno di applicazione dello studio (2005), rapportata
                                        ai costi per i consumi di energia elettrica e di gas dell'anno 2002,
                                        valutati ai prezzi del 2005.
                                            Il contribuente   non   congruo   potra'   chiedere   agli Uffici locali
                                        l'applicazione del   correttivo   a   condizione   che   i predetti costi e
                                        l'ammontare dei ricavi risultino contemporaneamente diminuiti nel periodo
                                        d'imposta 2005, rispetto a quelli dell'anno cui fanno riferimento i dati
                                        utilizzati per l'elaborazione dello studio di settore TD18U (anno 2002).

                                            Anche in   questo    caso   l'applicazione   del   correttivo, nonche' il
                                        conseguente abbattimento    dei   ricavi stimati non avverra', come per i
                                        correttivi introdotti in precedenza sugli altri studi di settore, in modo
                                        automatico (mediante   l'applicazione    del   software GE.RI.CO.) bensi' la
                                        riduzione dovra' essere riconosciuta solo dagli Uffici locali, in sede di
                                        contraddittorio con il contribuente, e su richiesta dello stesso, una volta
                                        verificate le condizioni previste da ogni singolo studio di settore.
                                            Il correttivo, dunque, viene applicato dall'Ufficio competente, nella
                                        misura determinata dal software GE.RI.CO., come fattore di riduzione del
                                        peso delle variabili di stock (valore dei beni strumentali) nell'ambito
                                        della funzione di regressione utilizzata nel calcolo del ricavo puntuale.
                                            Pertanto, in fase di contraddittorio, occorrera' verificare la corretta
                                        indicazione dei dati relativi al consumo dell'energia elettrica e del gas
                                        (indicati nei righi X04 e X05 del quadro X) riguardanti il periodo d'imposta
                                        2002, nonche' la correttezza dei dati indicati nei righi da D66 a D69 del
                                        quadro D - Elementi specifici dell'attivita' - con riferimento al costo e al
                                        consumo di energia elettrica e gas, relativi al periodo d'imposta 2005.

                                            Si segnala che, nel caso in cui anche nel periodo d'imposta 2004 siano
                                        riscontrabili e documentabili le predette situazioni di crisi, l'Ufficio, su
                                        richiesta del contribuente, in fase di accertamento, ne valutera' l'impatto
                                        ai fini del conseguimento dei ricavi potenziali.

                                        1.3.6 Studi di settore TD20U (meccanica leggera) e TD32U (meccanica pesante).

                                            Gli studi di settore TD20U (evoluzione dello studio SD20U) e TD32U
                                        (evoluzione dello studio SD32U), relativi rispettivamente, alle attivita'
                                        economiche della meccanica leggera e pesante, sono stati elaborati sulla
                                        base dei dati relativi al periodo d'imposta 2002 e sono entrati in vigore a
                                        decorrere dal periodo d'imposta 2004.
                                            Nel triennio   2003-2005,   il    comparto della meccanica   e'   stato

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                                        caratterizzato da    un   forte incremento dei prezzi delle materie prime
                                        provocato dall'aumento della domanda mondiale.
                                            Tale fenomeno ha avuto un impatto sulla struttura economica e produttiva
                                        delle imprese del settore e, pertanto, in talune ipotesi, i predetti studi
                                        potrebbero non rappresentare correttamente la realta' cui si riferiscono.
                                            Sulla base    del parere espresso dalla Commissione degli esperti, a
                                        seguito delle istanze provenienti dalle Associazioni di Categoria, al fine
                                        di adeguarne le funzioni di stima dei ricavi, mantenendo costante il margine
                                        operativo lordo delle imprese interessate all'applicazione degli studi in
                                        questione, e' stato elaborato un apposito correttivo da applicare alla
                                        variabile "costo del venduto e costo per la produzione di servizi", in
                                        relazione al materiale metallico impiegato nel processo produttivo.
                                            Il correttivo introdotto viene applicato esclusivamente alle imprese non
                                        congrue alle risultanze degli studi di settore, che presentano un incremento
                                        dell'incidenza della    variabile "costo del venduto e del costo per la
                                        produzione di   servizi"    sui ricavi relativi al periodo d'imposta 2005
                                        rispetto al periodo d'imposta 2002 (anno di riferimento utilizzato per
Servizio di documentazione tributaria




                                        l'elaborazione dello studio).

                                            Per consentire al software GE.RI.CO. di calcolare il correttivo, il
                                        contribuente dovra' compilare i righi, X03 e X04, previsti nel quadro X -
                                        "Altre informazioni   rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
                                        settore", dei modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti
                                        ai fini dell'applicazione degli studi di settore, allegati ad UNICO 2006,
                                        relativi al periodo d'imposta 2005.

                                             In particolare, ai fini dell'applicazione del correttivo, vanno indicati:
                                             . nel rigo X03, i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli
                                               di cui alle lettere c), d) ed e) (ex articolo 53 del TUIR, vigente
                                               prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 344 del 2003), relativi
                                               al periodo d'imposta 2002. L'ammontare dei ricavi relativi all'anno
                                               2002 deve essere determinato senza tener conto del valore calcolato
                                               per l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, che, per il
                                               suddetto periodo    d'imposta,   veniva    indicato  nell'apposito campo
                                               interno del rigo F14 del quadro F - "Elementi contabili";
                                             . nel rigo X04, la somma del costo del venduto e del costo per la
                                               produzione di    servizi,   relativi    al periodo d'imposta 2002. Per
                                               calcolare il costo del venduto occorre far riferimento alle esistenze
                                               iniziali indicate    nel   rigo   F01    del modello utilizzato per la
                                               comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi
                                               di settore relativo al periodo d'imposta 2002, aumentate del costo per
                                               l'acquisto di materie prime, indicate nel rigo F09, e diminuite delle
                                               rimanenze finali, indicate nel rigo F05 dello stesso modello. Per il
                                               costo relativo alla produzione di servizi, occorre far riferimento a
                                               quanto gia' indicato nel rigo F10 del medesimo modello utilizzato per
                                               il periodo d'imposta 2002.

                                            Analogamente a quanto previsto per gli studi TD35U e TD18U, anche per
                                        gli studi relativi alla meccanica leggera e pesante, l'applicazione del
                                        correttivo in esame, nonche' il conseguente abbattimento dei ricavi stimati
                                        non avverra'   in   modo automatico (mediante l'applicazione del software
                                        GE.RI.CO.) bensi' la riduzione dovra' essere riconosciuta solo dagli Uffici
                                        locali, in sede di contraddittorio con il contribuente, e su richiesta dello
                                        stesso, una volta verificate le condizioni previste da ogni singolo studio
                                        di settore.
                                            Con riguardo   agli   studi    TD20U   e   TD32U  l'Ufficio, in fase di
                                        contraddittorio, avra'   cura   di    verificare   la corretta indicazione e
                                        corrispondenza nelle scritture contabili del valore relativo alle voci del
                                        "costo del venduto" e del "costo della produzione di servizi", sia con
                                        riferimento all'anno 2002 che all'anno 2005.
                                            Si segnala che, nel caso in cui anche nel periodo d'imposta 2004 siano
                                        riscontrabili e documentabili le citate situazioni di incremento eccessivo
                                        dei prezzi delle materie prime, rispetto all'anno di costruzione dello
                                        studio, l'Ufficio, su richiesta del contribuente, in fase di accertamento,
                                        ne valutera' l'impatto ai fini del conseguimento dei ricavi potenziali.

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                                        1.4 Utilizzo delle giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa, CIG ed
                                        istituti simili per il personale dipendente.
                                            Per cogliere con sempre maggiore precisione lo stato di crisi economica
                                        che puo' investire alcuni settori del comparto manifatturiero, nei modelli
                                        SD39U, SD40U, SD41U, SD42U, SD43U, SD44U, SD45U, SD46U, SD49U, TD03U, TD06U,
                                        TD07A/B, TD08U, TD10B, TD12U, TD14U, TD20U, TD21U, TD22U, TD24U, TD25U,
                                        TD26U, TD27U, TD28U, TD29U, TD32U, TD33U, TD35U, TD36U, TD37U, TD38U e TD47U
                                        allegati ad UNICO 2006 da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti
                                        ai fini   dell'applicazione     degli    studi di settore, e' stata inserita
                                        l'informazione riguardante     il   numero    delle   giornate   di   sospensione
                                        dell'attivita' lavorativa.
                                            Da quest'anno,    e' prevista l'indicazione nel quadro A - Personale
                                        addetto all'attivita'    -   del    numero    delle giornate retribuite e non
                                        "effettivamente lavorate"      dal     personale    dipendente   interessato   da
                                        provvedimenti di sospensione dell'attivita' lavorativa, come ad esempio il
Servizio di documentazione tributaria




                                        ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG o CIGS) o ad altri istituti
                                        assimilati.
                                            Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli, viene evidenziato che,
                                        ai fini   dell'indicazione     del    numero delle giornate retribuite e non
                                        "effettivamente lavorate", non devono essere computati i periodi di normale
                                        sospensione e/o interruzione dell'attivita' lavorativa, come, ad esempio,
                                        quelli dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternita',
                                        ecc..
                                            Viene inoltre    precisato    che    nel   caso   in   cui   la   sospensione
                                        dell'attivita' lavorativa      non    venga   effettuata   mediante   la   totale
                                        interruzione dell'attivita' stessa, bensi' attraverso una riduzione parziale
                                        dell'orario di lavoro giornaliero, il computo delle ore di sospensione
                                        dovra' essere trasformato in giornate lavorative, arrotondando le eventuali
                                        frazioni di ore risultanti dal calcolo stesso all'unita' piu' vicina.
                                            Tuttavia, le    giornate retribuite ai lavoratori dipendenti, depurate
                                        dalle giornate di sospensione, CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ed altri
                                        istituti simili, sono state utilizzate esclusivamente per la costruzione
                                        dello studio di settore TD14U - Tessile.
                                            Cio' e' stato possibile in quanto le informazioni relative al numero di
                                        giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa, erano gia' presenti nel
                                        questionario ESD14 inviato l'anno scorso ai contribuenti interessati.
                                            Tali indicazioni hanno quindi consentito di tener conto delle giornate
                                        "effettivamente lavorate" e sono state utilizzate per la determinazione dei
                                        gruppi omogenei, per la definizione della funzione di ricavo e per l'analisi
                                        della coerenza.
                                            Per gli   altri    studi    del    comparto manifatturiero sopra elencati,
                                        l'informazione non e' stata utilizzata nella fase di costruzione degli studi
                                        stessi, in quanto al momento della loro elaborazione non era ancora emersa
                                        la necessita' di effettuarne la rilevazione.
                                            L'utilizzo del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni o il ricorso a
                                        forme di sospensione dell'attivita' lavorativa, potra' essere valutato dagli
                                        uffici locali dell'Agenzia, in sede di contraddittorio, come elemento di
                                        segnalazione delle possibili situazioni di difficolta' economica in cui
                                        versano le imprese.
                                            Ai fini della corretta indicazione delle informazioni relative al quadro
                                        A, occorre precisare che, nel caso in cui il contribuente abbia comunicato
                                        nel modello EMENS il numero delle giornate effettivamente lavorate, ad
                                        esempio per lavoratori a tempo parziale, al netto di quelle retribuite ma
                                        non effettivamente lavorate a causa di sospensione dell'attivita' lavorativa
                                        per CIGS o istituti simili, occorrera' sommare anche le predette giornate di
                                        sospensione, a quelle effettivamente retribuite, e riportare la somma al
                                        rigo A02 o A06 del quadro "A" - Personale addetto all'attivita'. Le giornate
                                        di sospensione dovranno inoltre essere indicate anche nei righi A14 o A18 o
                                        A19 dei relativi modelli.

                                        1.5 L'introduzione di un "fattore di modulazione"                  del   valore     dei    beni
                                        strumentali per gli studi: TD14U, TD33U e TD35U.

                                             Nell'ambito delle           attivita'    manifatturiere,   analogamente      agli    studi

                                                                                     Pagina 36
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        TD06U, TD07A, TD07B e TD08U approvati lo scorso anno, il valore dei beni
                                        strumentali assume una rilevante incidenza nella funzione di ricavo, in
                                        particolare per le imprese che lavorano in conto terzi.
                                            Nelle analisi condotte per l'elaborazione degli studi di settore TD14U,
                                        TD33U e TD35U, e' stata impiegata la variabile "valore dei beni strumentali"
                                        rapportandola all'effettivo   utilizzo    degli   impianti, in modo tale da
                                        coglierne il reale apporto economico nel processo produttivo.
                                            A tal fine e' stato costruito un indicatore, che viene determinato in
                                        modo automatico dalla procedura GE.RI.CO., in grado di esprimere i diversi
                                        livelli di   utilizzo   della   capacita'    produttiva degli impianti: tale
                                        indicatore, calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica (Kwh)
                                        ed il valore dei beni strumentali, consente di ponderare l'effetto della
                                        variabile "valore dei beni strumentali" nella stima dei ricavi, in funzione
                                        del grado di utilizzo del bene stesso. Per ulteriori precisazioni si rinvia
                                        a quanto riportato al paragrafo 1.4.3, punto A), della circolare n. 32/E del
                                        2005.
Servizio di documentazione tributaria




                                        1.6 Quadro Z - Dati complementari.      Nuove informazioni per il monitoraggio
                                        della congiuntura economica.

                                            Analogamente a quanto e' stato previsto l'anno scorso per gli studi di
                                        settore dell'area   T.A.C. (Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero), sono state
                                        introdotte, nel   quadro   Z   nuove informazioni utili all'Amministrazione
                                        finanziaria per effettuare un monitoraggio sull'andamento della congiuntura
                                        economica per il periodo d'imposta 2005.
                                            Tali informazioni potranno essere utilizzate, al termine del periodo di
                                        monitoraggio, per la successiva elaborazione della versione definitiva dello
                                        studio di settore.
                                            In particolare, nel quadro viene chiesto di indicare, per le imprese
                                        operanti in conto proprio e in conto terzi, gli incrementi o i decrementi
                                        percentuali medi dei prezzi pagati o praticati dalle imprese nell'arco di
                                        due bienni, 2004 rispetto al 2003, e 2005 rispetto al 2004.

                                        1.7 Applicazione monitorata degli studi di settore: TD14U, TD21U e TD33U.

                                            Come precedentemente accennato (par. 2.8), per gli studi di settore
                                        TD14U (tessile),   TD21U   (occhialeria)   e TD33U (oreficeria) sono state
                                        stabilite particolari    modalita'    applicative.    In    particolare, in
                                        considerazione del   grave   stato di crisi economica in cui versano le
                                        attivita' economiche ricomprese negli studi in argomento, gli studi di
                                        settore citati sono stati approvati con applicazione "monitorata".
                                            La fase di monitoraggio e' limitata al solo periodo d'imposta in corso
                                        al 31 dicembre 2005, e comporta che:

                                            1. gli studi di settore TD14U, TD21U e TD33U, per il solo periodo
                                        d'imposta 2005, potranno essere utilizzati esclusivamente per selezionare le
                                        posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie;
                                            2. i contribuenti che, per il citato periodo d'imposta, dichiareranno
                                        ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei
                                        predetti studi di settore, non saranno assoggettabili ad accertamento ai
                                        sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei
                                        maggiori ricavi determinati a seguito dell'applicazione degli studi che
                                        saranno oggetto di definitiva approvazione, entro il 31 marzo 2007, al
                                        termine della fase di monitoraggio;
                                            3. al termine di detta fase, gli studi definitivi potranno essere
                                        utilizzati, ai fini dell'accertamento, anche con riferimento al periodo
                                        d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, nei confronti dei soggetti che non
                                        si saranno adeguati agli studi di settore oggetto di monitoraggio.

                                            I citati studi verranno approvati con carattere definitivo sulla base
                                        dei risultati del monitoraggio effettuato, utilizzando i dati comunicati con
                                        i modelli per l'applicazione degli studi di settore, relativi al periodo
                                        d'imposta 2005, e le informazioni derivanti dall'attivita' di controllo e
                                        approfondimento effettuata dall'Amministrazione finanziaria.

                                        1.8 Studio di settore TD03U - Molitoria.

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Circolare del 22/06/2006 n. 23


                                            Le attivita' interessate         dallo   studio   TD03U   sono   quelle   relative ai
                                        seguenti codici attivita':
                                             .   15.61.1   -   Molitura del frumento;
                                             .   15.61.2   -   Molitura di altri cereali;
                                             .   15.61.3   -   Lavorazione del risone;
                                             .   15.61.4   -   Altre lavorazioni di semi e granaglie.
                                            Lo studio di settore TD03U costituisce l'evoluzione dello studio SD03U,
                                        approvato con decreto ministeriale del 30 marzo 1999, ed in vigore dal
                                        periodo d'imposta 1998.
                                            Le nuove   e   piu'   dettagliate    informazioni     che    sono   alla base
                                        dell'evoluzione dello   studio    in esame, hanno consentito di realizzare
                                        un'analisi piu' completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali
                                        delle imprese che operano nel settore merceologico.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 7 nuovi
Servizio di documentazione tributaria




                                        cluster, in luogo dei 5 che caratterizzavano il precedente studio, ed ha
                                        permesso di individuare i cluster specializzati nella lavorazione del mais e
                                        del riso precedentemente ricompresi in quello generico "altri cereali".
                                            E' stato effettuato un affinamento dell'analisi della coerenza economica
                                        delle singole attivita' produttive dello studio in esame. Tale analisi viene
                                        ora infatti effettuata non piu' sulla base dell'indicatore "produttivita'
                                        per addetto" presente nel vecchio studio SD03U, ma utilizzando quattro nuovi
                                        indici: valore aggiunto per addetto, durata delle scorte, margine operativo
                                        lordo sulle vendite e resa del capitale.
                                            Nello svolgimento   dell'attivita'     accertatrice,    gli    Uffici    locali
                                        dovranno tener conto che potrebbero verificarsi risultati di incoerenza
                                        dell'indice della   durata   delle    scorte, riconducibile ad una inusuale
                                        modalita' di approvvigionamento della materia prima da parte di alcune
                                        imprese: gli   acquisti   della    stessa infatti vengono effettuati in un
                                        determinato periodo dell'anno per una scelta aziendale di controllo della
                                        filiera, attraverso la fornitura all'agricoltore di specifiche sementi e
                                        l'acquisizione diretta   di    un   intero    raccolto, oppure per anticipare
                                        fluttuazioni cicliche del prezzo della materia prima.
                                            Si richiama,   pertanto,    l'attenzione    degli    Uffici    locali,    nello
                                        svolgimento dell'attivita' accertatrice, sulla necessita' di tenere conto
                                        dell'andamento fisiologicamente    anomalo    dell'indice     di   rotazione    del
                                        magazzino in presenza delle suddette circostanze.

                                        1.9 - Studio di settore TD14U - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone.

                                            Le attivita' interessate         dallo   studio   TD14U   sono   quelle   relative ai
                                        seguenti codici attivita':

                                             . 17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
                                             . 17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
                                             . 17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio
                                               laniero;
                                             . 17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
                                             . 17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate;
                                             . 17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
                                             . 17.15.0 Torcitura   e    testurizzazione della   seta   e di filamenti
                                               sintetici o artificiali;
                                             . 17.16.0 Fabbricazione di filati cucirini;
                                             . 17.17.0 Preparazione e filatura di altre fibre tessili;
                                             . 17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone;
                                             . 17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
                                             . 17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
                                             . 17.24.0 Tessitura di filati tipo seta;
                                             . 17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
                                             . 17.60.0 Fabbricazione di tessuti a maglia.

                                            Lo studio   di   settore TD14U, approvato con carattere "monitorato",
                                        costituisce un'evoluzione   dei  precedenti studi SD10A e SD14U, che si
                                        applicavano a decorrere, rispettivamente, il primo, dal periodo d'imposta

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                                        1998, ed il secondo, da quello in corso al 31 dicembre 1999.
                                            La Commissione aveva evidenziato, da subito, la necessita' di provvedere
                                        ad una tempestiva revisione dello studio SD14U attraverso l'acquisizione di
                                        ulteriori dati, con lo scopo di cogliere meglio i cambiamenti strutturali e
                                        le modifiche organizzative in atto, ma soprattutto le criticita' che lo
                                        studio in esame aveva presentato fin da quel momento.
                                            In particolare,    aveva    chiesto,  tra   l'altro,   all'Amministrazione
                                        finanziaria di tener conto che:
                                            . non era stata individuata, con un apposito cluster descrittivo, la
                                              figura, tipica del distretto di Prato, del c.d. " impannatore", cioe'
                                              del produttore di tessuti che si avvale esclusivamente di lavorazioni
                                              terziste nella   realizzazione dei propri prodotti e che, per tali
                                              caratteristiche, non ha locali di produzione ma solo magazzino, non
                                              utilizza beni strumentali ed impiega un esiguo numero di dipendenti. La
                                              Commissione, in merito a tale osservazione aveva chiesto di introdurre,
                                              nella successiva    dichiarazione     dei   redditi,  la   richiesta di
Servizio di documentazione tributaria




                                              informazioni adeguate.    Tali informazioni sono state successivamente
                                              richieste ai contribuenti con l'invio del questionario predisposto per
                                              l'evoluzione dello studio in esame, che ha consentito l'elaborazione di
                                              uno specifico   cluster    (n.7)   contenuto nei nuovi gruppi omogenei
                                              descritti dal nuovo studio di settore;
                                            . il massiccio fenomeno della globalizzazione e della delocalizzazione
                                              produttiva aveva prodotto, negli ultimi anni, una crisi strutturale del
                                              settore. Tale crisi comportava la necessita' di monitorare l'andamento
                                              del comparto. La Commissione aveva osservato che nel caso in cui le
                                              lavorazioni fossero    avvenute per lotti quantitativamente ridotti e
                                              quindi con una maggiore incidenza dei costi sui ricavi, lo scostamento
                                              derivante dall'applicazione dello studio poteva essere giustificato, in
                                              sede di   contraddittorio,    esibendo le fatture emesse, in modo da
                                              confrontare i prezzi praticati in diversi periodi d'imposta. Inoltre,
                                              la riduzione dei ricavi per effetto di prezzi unitari di vendita
                                              diminuiti a seguito delle mutate condizioni di mercato, poteva essere
                                              dimostrata verificando    l'emissione   di   fatture di minor ammontare
                                              complessivo in periodi di uguale volume di produzione o di vendita.

                                            L'Amministrazione finanziaria, accogliendo le istanze pervenute dalle
                                        Associazioni di categoria, con circolare n. 121/E dell'8 giugno del 2000,
                                        giungeva ad attribuire carattere sperimentale allo studio SD14U, che ha
                                        continuato a conservare fino al periodo d'imposta 2004.
                                            La Commissione degli esperti, nella seduta del 22 febbraio 2006, ha
                                        espresso parere favorevole alla validazione dello studio TD14U, ma ha anche
                                        chiesto all'Amministrazione finanziaria di riconoscere allo studio la cd.
                                        applicazione "monitorata".   Conseguentemente,   con decreto ministeriale 5
                                        aprile 2006, e' stata riconosciuta l'applicazione monitorata per il solo
                                        periodo d'imposta 2005.
                                            Attraverso l'attivita' di evoluzione e' stato possibile effettuare un
                                        affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita'
                                        produttive dello studio in esame. Tale analisi viene ora effettuata sulla
                                        base di tre indicatori relativi:
                                                   - alla "durata delle scorte";
                                                   - al " valore aggiunto per addetto";
                                                   - al " margine operativo lordo sulle vendite".

                                            L'evoluzione dello studio in esame ha inoltre consentito di ampliare il
                                        numero dei nuovi gruppi omogenei, passando dai 10 precedenti, che formavano
                                        la struttura dei vecchi studi, (7, relativi all'SD14U e 3 all'SD10A) agli
                                        attuali 17 cluster. In particolare, il nuovo studio delinea cluster di
                                        imprese che svolgono attivita' non incluse precedentemente in alcun studio
                                        di settore. L'attuale elaborazione dei cluster ha determinato la completa
                                        ridefinizione dei   gruppi   omogenei   con la previsione di nuovi gruppi
                                        specializzati per tipologia di processo produttivo.
                                            La predisposizione di un unico questionario ha permesso di elaborare i
                                        gruppi omogenei non piu' in base alla tipologia di materia prima impiegata
                                        nella produzione, ma sulla tipologia di processo produttivo adottata.
                                            Negli altri   casi   prevale   la   logica   di   filiera,   e quindi la

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                                        classificazione delle imprese nei comparti della filatura, della tessitura o
                                        della produzione   di maglieria e la loro connotazione a seconda delle
                                        caratteristiche specifiche.
                                            Nell'ambito dello studio di settore TD14U, e' stata inoltre utilizzata,
                                        nella funzione di stima dei ricavi, l'eta' dei beni strumentali distinta in
                                        base all'anno di immatricolazione, al fine di cogliere meglio le differenze
                                        legate alla produttivita' dei beni stessi in relazione alla loro vetusta'.
                                        Tali differenze hanno permesso di individuare un correttivo da applicare al
                                        coefficiente del "valore dei beni strumentali".

                                        1.10 Studio di settore TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali.
                                            Le attivita' interessate dallo studio TD21U sono quelle relative ai
                                        seguenti codici attivita':
                                            33.40.1 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo;
                                        montatura in serie di occhiali comuni;
                                            33.40.2 - Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti
Servizio di documentazione tributaria




                                        a contatto.

                                            Lo studio   di   settore TD21U, approvato con carattere "monitorato",
                                        costituisce l'evoluzione    dello   studio   SD21U,     approvato    con   decreto
                                        ministeriale del 26 febbraio 2000, ed in vigore dal periodo d'imposta 1999.
                                            L'evoluzione dello studio TD21U ha consentito di individuare 7 nuovi
                                        cluster, in luogo dei 5 che caratterizzavano il precedente studio, ed ha
                                        permesso di distinguere le imprese in base anche al fattore dimensionale,
                                        alla modalita' organizzativa, al grado di integrazione del ciclo produttivo,
                                        alla tipologia di impasto nonche' alla tipologia dei prodotti.
                                            In particolare,    il   nuovo   studio distingue meglio le imprese che
                                        producono montature    complete da quelle che producono componentistica o
                                        effettuano lavorazioni particolari. E' stato individuato un nuovo cluster di
                                        imprese produttrici    di   componentistica,    uno    di imprese specializzate
                                        nell'assemblaggio delle lenti, e due cluster relativi ai laboratori ottici.
                                            L'elaborazione del     nuovo    studio   ha     consentito    un   affinamento
                                        dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita'. Tale analisi
                                        viene ora infatti effettuata non piu' sulla base dell'indicatore "rendimento
                                        per addetto" presente nel vecchio studio SD21U, ma utilizzando tre nuovi
                                        indici: valore aggiunto per addetto, indice di durata delle scorte e margine
                                        operativo lordo sulle vendite.


                                        1.11 Studio   di   settore   TD22U - Fabbricazione                 di    apparecchiature    per
                                        illuminazione e di lampade elettriche.

                                            L'attivita' interessata dallo studio TD22U e' quella relativa al codice
                                        attivita' 31.50.0 - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di
                                        lampade elettriche.

                                            Lo studio di settore TD22U e' il risultato dell'evoluzione dello studio
                                        SD22U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, ed in vigore
                                        dal periodo d'imposta 2000.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero
                                        dei gruppi omogenei, passando dai 6 cluster che formavano la struttura del
                                        precedente studio, agli attuali 8 cluster.
                                            L'elaborazione del   nuovo   studio    TD22U ha  consentito inoltre un
                                        affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita'
                                        produttive. Tale analisi viene infatti ora effettuata non piu' sulla base
                                        dei due indicatori relativi all'"indice di durata delle scorte" ed al
                                        "rendimento per addetto", ma utilizzando tre indicatori, di cui due nuovi:
                                        indice di   durata delle scorte, valore aggiunto per addetto e margine
                                        operativo lordo sulle vendite.

                                        1.12 Studio di settore           TD24U   -    Confezione    e   commercio    al    dettaglio di
                                        articoli in pelliccia.

                                            Le attivita' interessate          dallo      studio   TD24U   sono    quelle    relative ai
                                        seguenti codici attivita':

                                                                                     Pagina 40
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                                                        . 18.30.2 - Confezione di articoli in pelliccia;
                                                        . 52.42.4   -   Commercio   al   dettaglio   di      pellicce    e   di
                                                          abbigliamento in pelle.
                                            Lo studio   di   settore   TD24U sostituisce, a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005, gli studi SD24A/B, approvati con decreto ministeriale del 20
                                        marzo 2001, ed in vigore dal periodo d'imposta 2000.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero
                                        dei nuovi gruppi omogenei, passando dagli 8 precedenti, che formavano la
                                        struttura dei vecchi studi, agli attuali 9 cluster. Cio' ha permesso di
                                        distinguere meglio i cluster puri di produzione o di commercializzazione, da
                                        quelli misti che svolgono entrambe le attivita'.
                                            L'elaborazione del nuovo studio TD24U ha permesso inoltre un affinamento
                                        dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive.
                                        Tale analisi   viene   ora infatti effettuata non piu' sulla base degli
                                        indicatori relativi alla "Produttivita' per addetto", "Ricarico", "Rotazione
                                        del magazzino", utilizzati per lo studio SD24A, e "Durata delle scorte" e
Servizio di documentazione tributaria




                                        "Rendimento per addetto", utilizzati per lo studio SD24B, ma sulla base di
                                        tre nuovi indicatori:
                                                 1. valore aggiunto per addetto;
                                                 2. margine operativo lordo sulle vendite;
                                                 3. durata delle scorte.

                                        1.13 Studio di settore TD25U - Concia delle pelli e del cuoio.

                                            Le attivita' interessate      dallo   studio   TD25U   sono   quelle   relative ai
                                        seguenti codici attivita':
                                        . 18.30.1 - Preparazione e tintura di pellicce;
                                        . 19.10.0 - Preparazione e concia del cuoio.

                                            Lo studio di settore TD25U costituisce l'evoluzione dello studio SD25U,
                                        approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, ed in vigore dal
                                        periodo d'imposta 2000.
                                            Le nuove   e   piu'    dettagliate    informazioni  che   sono  alla base
                                        dell'evoluzione dello    studio   in esame, hanno consentito di realizzare
                                        un'analisi piu' completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali
                                        delle imprese che operano nel settore merceologico.
                                            La maggiore   focalizzazione sui prodotti ottenuti e sul settore di
                                        destinazione ha consentito di migliorare la ripartizione in gruppi omogenei.
                                        L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 11 nuovi
                                        cluster, in luogo degli 8 che caratterizzavano il precedente studio. Su
                                        cinque gruppi omogenei e' inoltre emersa una specializzazione di mercato non
                                        considerata nel precedente studio.
                                            L'elaborazione del    nuovo   studio    TD25U   ha  consentito inoltre un
                                        affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita'
                                        produttive.
                                            Tale analisi   viene    ora   infatti    effettuata  non piu' sulla base
                                        dell'indicatore "rendimento per addetto", presente nel vecchio studio SD25U,
                                        ma utilizzando tre nuovi indici: valore aggiunto per addetto, durata delle
                                        scorte, margine operativo lordo sulle vendite.

                                        1.14 Studio di settore TD26U - Confezione di vestiario in pelle.

                                            L'attivita' interessata dallo studio TD26U e' quella relativa al codice
                                        attivita' 18.10.0 - Confezione di vestiario in pelle.
                                            Lo studio di settore TD26U costituisce l'evoluzione, a decorrere dal
                                        periodo d'imposta    2005,   dello   studio  SD26U,   approvato   con decreto
                                        ministeriale del 16 febbraio 2001, ed in vigore dal periodo d'imposta 2000.
                                            L'evoluzione del    nuovo   studio TD26U ha consentito di operare una
                                        migliore ripartizione dei gruppi omogenei, che sono passati dai 6 che
                                        caratterizzavano il precedente studio agli attuali 7, evidenziando in modo
                                        particolare le diverse realta' all'interno del mondo dei terzisti e le loro
                                        specializzazioni di fase.
                                            E' stato realizzato inoltre un affinamento dell'analisi della coerenza
                                        economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene ora infatti

                                                                              Pagina 41
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        effettuata non piu' sulla base degli indicatori "rendimento per addetto" e
                                        "durata delle scorte" presenti nel vecchio studio SD26U, ma utilizzando tre
                                        indici di cui due nuovi: valore aggiunto per addetto, indice di durata delle
                                        scorte e margine operativo lordo sulle vendite.
                                        1.15 Studio di settore TD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse,
                                        marocchineria e selleria.
                                            L'attivita' interessata dallo studio TD27U e' quella relativa al codice
                                        attivita' 19.20.0   -   Fabbricazione   di    articoli  da   viaggio,  borse,
                                        marocchineria e selleria.
                                            Lo studio di settore TD27U, costituisce l'evoluzione dello studio SD27U,
                                        approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001, ed in vigore dal
                                        periodo d'imposta 2000.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero
                                        dei gruppi omogenei, passando dai 9 precedenti che formavano la struttura
                                        del vecchio studio, agli attuali 11 cluster. Cio' ha permesso, tra l'altro,
Servizio di documentazione tributaria




                                        di rappresentare piu' specificatamente la realta' delle imprese che svolgono
                                        l'attivita' in conto proprio e/o in conto terzi.
                                            L'elaborazione del    nuovo  studio    TD27U   ha  consentito inoltre un
                                        affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita'
                                        produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu' sulla base di
                                        soli due indicatori relativi al "rendimento per addetto" e alla "durata
                                        delle scorte", presenti nel vecchio studio, ma utilizzando tre indicatori:
                                        valore aggiunto per addetto, durata delle scorte e margine operativo lordo
                                        sulle vendite.
                                        1.16 Studio      di   settore    TD28U   - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione
                                        del vetro.

                                            Le attivita' interessate          dallo   studio   TD28U   sono   quelle   relative ai
                                        seguenti codici attivita':

                                              .   26.12.0 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano;
                                              .   26.15.1 - Lavorazione e trasformazione del vetro cavo;
                                              .   26.15.2 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio;
                                              .   26.15.3 - Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale,
                                                  per altri lavori.

                                            Lo studio di settore TD28U costituisce l'evoluzione dello studio SD28U,
                                        approvato con decreto ministeriale dell'8 marzo 2002, ed entrato in vigore
                                        dal periodo d'imposta 2001.
                                            L'elaborazione del nuovo studio TD28U ha permesso di distinguere le
                                        imprese non piu' solo in base alla dimensione della struttura produttiva o
                                        alla modalita' organizzativa della produzione, ma anche in funzione della
                                        tipologia dei prodotti ottenuti e del rapporto con il mercato di riferimento.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero
                                        dei gruppi omogenei, passando dai 7 precedenti, che formavano la struttura
                                        del vecchio studio, agli attuali 12 cluster. In particolare, il nuovo studio
                                        individua cluster di imprese di piu' grandi dimensioni e specializzazioni
                                        nel tipo di lavorazione (a mano e a soffio) e nella tipologia di prodotto
                                        ottenuto/lavorato (vetro    piano, vetrocamera per infissi, cristalleria e
                                        vetri per     complemento      d'arredamento,     vetro    a     specchi    per
                                        edilizia/arredamento).
                                            L'analisi della coerenza economica viene ora infatti effettuata, non
                                        piu' sulla base dei due indicatori relativi all'"indice di durata delle
                                        scorte" e al "rendimento per addetto", presenti nel vecchio studio SD28U, ma
                                        utilizzando tre indici di cui due nuovi: valore aggiunto per addetto, indice
                                        di durata delle scorte e margine operativo lordo sulle vendite.
                                            Nello svolgimento    dell'attivita'   accertatrice,  gli    Uffici   locali
                                        dovranno tener conto della situazione di crisi economica del settore, che,
                                        insieme alla concorrenza sempre piu' forte dei paesi emergenti e alla
                                        contraffazione dei   prodotti    da parte di operatori orientali, potrebbe
                                        incidere negativamente sulla competitivita' delle imprese e sui livelli di
                                        profitto che esse conseguono.


                                                                                  Pagina 42
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                                        1.17 Studio di settore           TD29U   -    Produzione    di    calcestruzzo    e    di   altri
                                        prodotti per l'edilizia.
                                            Le attivita' interessate          dallo      studio   TD29U   sono   quelle       relative ai
                                        seguenti codici attivita':

                                             . 26.61.0 - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;
                                             . 26.63.0 - Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
                                             . 26.66.0 - Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e
                                                         cemento.

                                            Lo studio di settore TD29U costituisce l'evoluzione, a decorrere dal
                                        periodo d'imposta   2005,   dello    studio   SD29U,  approvato   con decreto
                                        ministeriale del 16 febbraio 2001 ed in vigore dal periodo d'imposta 2000.
                                            L'evoluzione dello studio TD29U ha consentito di ampliare il numero dei
                                        gruppi omogenei, passando dai 7 che formavano la struttura del vecchio
                                        studio, agli attuali 9 cluster. Nel passaggio dal vecchio al nuovo studio,
Servizio di documentazione tributaria




                                        le variabili utilizzate per l'individuazione dei cluster, dimensione della
                                        struttura organizzativa e tipologia dei prodotti realizzati, non sono state
                                        modificate, ma l'aumento dei gruppi omogenei si e' avuto grazie ad una
                                        maggiore specificazione delle imprese che producono calcestruzzo pronto per
                                        l'uso, e all'introduzione di un cluster di imprese che realizzano strutture
                                        per solai.
                                            L'elaborazione del nuovo studio TD29U ha permesso inoltre un affinamento
                                        dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive.
                                        Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu' sulla base dei due
                                        indicatori relativi   alla   "durata    delle scorte" e al "rendimento per
                                        addetto", presenti nel vecchio studio, ma utilizzando tre indicatori di cui
                                        due nuovi: valore aggiunto per addetto, indice di durata delle scorte e
                                        margine operativo lordo sulle vendite.

                                        1.18 Studio di settore TD33U             -    Produzione    e    lavorazione   di     oggetti di
                                        gioielleria ed oreficeria.

                                            Le attivita' interessate          dallo      studio   TD33U   sono   quelle       relative ai
                                        seguenti codici attivita':

                                             . 27.41.0 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
                                             . 36.22.1 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di
                                                         metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
                                             . 36.22.2 - Lavorazione   di   pietre   preziose e semipreziose per
                                                         gioielleria e per uso industriale.

                                            Lo studio di settore TD33U, approvato con carattere "monitorato", e' il
                                        risultato dell'evoluzione    dello    studio   SD33U,   approvato  con decreto
                                        ministeriale del 20 marzo 2001, ed in vigore fino dal periodo d'imposta 2000.
                                            Il nuovo studio TD33U e' stato elaborato utilizzando i dati raccolti
                                        attraverso l'invio di un apposito questionario, e le informazioni contenute
                                        nei modelli   utilizzati    per    la   comunicazione dei dati rilevanti per
                                        l'applicazione degli studi di settore, allegati ad UNICO 2004, relativi al
                                        periodo d'imposta 2003.
                                            L'evoluzione dello    studio in esame ha consentito, tra l'altro, di
                                        ampliare il   numero   dei    gruppi    omogenei,   passando dagli 11 cluster
                                        complessivi che formavano la struttura del precedente studio, agli attuali
                                        16.
                                            L'elaborazione del nuovo studio TD33U ha permesso inoltre un affinamento
                                        dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive.
                                        Tale analisi   viene   infatti ora effettuata non piu' sulla base degli
                                        indicatori relativi all'"indice di durata delle scorte" e al "rendimento per
                                        addetto", ma utilizzando tre indicatori, di cui due nuovi: indice di durata
                                        delle scorte;valore aggiunto per addetto; margine operativo lordo sulle
                                        vendite.
                                            Occorre sottolineare all'attenzione degli Uffici che numerose imprese
                                        della filiera orafa utilizzano una particolare modalita' di acquisizione
                                        della materia prima sulla base di contratti di "prestito d'uso", e, di
                                        conseguenza, si trovano a dover sostenere oneri finanziari che non hanno

                                                                                     Pagina 43
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                                        trovato collocazione all'interno del vecchio studio di settore SD33U, ne'
                                        sul questionario predisposto per l'evoluzione dello studio.
                                            A tal   proposito, per dare un corretto inquadramento alla suddetta
                                        modalita' di acquisizione della materia prima, e' stata inserita, nel nuovo
                                        modello TD33U,   una   nuova informazione relativa agli "Oneri finanziari
                                        sostenuti per la materia prima fornita in prestito d'uso da terzi".
                                            Il nuovo studio TD33U ha individuato quattro gruppi omogenei di imprese
                                        specializzate nelle lavorazioni di oro "povere", come il cluster 7, che
                                        raggruppa imprese specializzate nella lavorazione di catename a mano, e il
                                        cluster 2, relativo alle lavorazioni di catename a macchina. Sono inoltre
                                        presenti due cluster specializzati in lavorazioni di gioielleria, oreficeria
                                        e argenteria a basso valore aggiunto (cluster 8 e 15).
                                        1.19 Studio di settore TD35U - Editoria, stampa e prestampa.

                                            Le attivita' interessate           dallo   studio   TD35U   sono   quelle   relative ai
                                        seguenti codici attivita':
Servizio di documentazione tributaria




                                             .   22.11.0   -   Edizione di libri;
                                             .   22.13.0   -   Edizione di riviste e periodici;
                                             .   22.15.0   -   Altre edizioni;
                                             .   22.22.0   -   Altre stampe di arti grafiche;
                                             .   22.23.0   -   Legatoria, rilegatura di libri;
                                             .   22.24.0   -   Lavorazioni preliminari alla stampa;
                                             .   22.25.0   -   Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa.

                                            Lo studio di settore TD35U costituisce l'evoluzione dello studio SD35U,
                                        approvato con decreto ministeriale dell'8 marzo 2002, ed entrato in vigore
                                        dal periodo d'imposta 2001.
                                            L'elaborazione del nuovo studio TD35U ha permesso di effettuare un
                                        affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita'
                                        produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu' sulla base
                                        dei tre   indicatori    relativi   all'"indice di durata delle scorte", al
                                        "rendimento per addetto" e al "margine operativo lordo sulle vendite",
                                        presenti nel vecchio studio SD35U, ma utilizzando i seguenti tre indici:
                                        valore aggiunto   per addetto, indice di durata delle scorte e margine
                                        operativo lordo sulle vendite.
                                            L'evoluzione dello    studio in esame ha consentito di migliorare la
                                        ripartizione in gruppi omogenei e soprattutto ha consentito di far emergere
                                        modelli nuovi non considerati nel precedente studio.
                                            Nello svolgimento    dell'attivita' di accertamento, gli Uffici locali
                                        dovranno inoltre tener in conto che la congiuntura economica e la tendenza
                                        del settore   grafico    stanno   registrando un andamento sfavorevole. Gli
                                        impianti produttivi    possono   risultare    sotto   utilizzati e subire una
                                        riduzione di ore di lavoro effettive. Le nuove tecnologie digitali di stampa
                                        hanno infatti   consentito     a  molti    potenziali   utenti del settore di
                                        autoprodurre i propri stampati, facendo cosi' venir meno una parte della
                                        domanda, ma soprattutto hanno permesso agli operatori del settore stampa di
                                        entrare in diretta concorrenza con le aziende grafiche.
                                            Si segnala inoltre che, per la corretta compilazione del modello per la
                                        comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di
                                        settore TD35U, i "costi per i diritti d'autore" debbono essere indicati nel
                                        rigo F15 "Costo per la produzione di servizi".

                                        1.20 Studio di          settore   TD36U - Fusione di metalli, trasformazione del ferro
                                        e dell'acciaio.

                                            Le attivita' interessate           dallo   studio   TD36U   sono   quelle   relative ai
                                        seguenti codici attivita':

                                                 .   27.10.0   -   Siderurgia;
                                                 .   27.21.0   -   Fabbricazione di tubi di ghisa;
                                                 .   27.31.0   -   Stiratura a freddo;
                                                 .   27.32.0   -   Laminazione a freddo di nastri;
                                                 .   27.33.0   -   Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo;
                                                 .   27.34.0   -   Trafilatura;

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                                                 .   27.51.0   -   Fusione   di   ghisa;
                                                 .   27.52.0   -   Fusione   di   acciaio;
                                                 .   27.53.0   -   Fusione   di   metalli leggeri;
                                                 .   27.54.0   -   Fusione   di   altri metalli non ferrosi.
                                            Lo studio di settore TD36U costituisce l'evoluzione dello studio SD36U,
                                        approvato con decreto ministeriale dell'8 marzo 2002, ed entrato in vigore
                                        dal periodo d'imposta 2001.
                                            Con la   nuova versione dello studio di settore e' stato possibile
                                        effettuare un   affinamento   dell'analisi   della coerenza economica delle
                                        singole attivita' produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata non
                                        piu' sulla base dei due indicatori relativi all'"indice di durata delle
                                        scorte" e al "rendimento per addetto", presenti nel vecchio studio SD36U, ma
                                        utilizzando tre indici di cui due nuovi: valore aggiunto per addetto, indice
                                        di durata delle scorte e margine operativo lordo sulle vendite.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero
                                        dei nuovi gruppi omogenei, passando dagli 8 precedenti, agli attuali 9
Servizio di documentazione tributaria




                                        cluster. In particolare, l'elaborazione del nuovo studio TD36U ha permesso
                                        una definizione piu' puntuale di alcuni cluster, evidenziando meglio la
                                        specializzazione delle lavorazioni effettuate; e' inoltre emerso un nuovo
                                        cluster di imprese specializzate nella progettazione e realizzazione delle
                                        attrezzature. Il nuovo studio ha determinato la riduzione ad un solo cluster
                                        delle imprese che effettuano la fusione in terra (nello studio precedente
                                        erano emersi due cluster) e la suddivisione delle imprese che effettuano la
                                        pressofusione in due cluster con differenti caratteristiche dimensionali.

                                        1.21 Studio di settore TD37U - Cantieri navali.
                                            Le attivita' interessate               dallo   studio   TD37U   sono   quelle   relative ai
                                        seguenti codici attivita':

                                             .   35.11.1   -   Cantieri navali per costruzioni metalliche;
                                             .   35.11.2   -   Cantieri navali per costruzioni non metalliche;
                                             .   35.11.3   -   Cantieri di riparazioni navali;
                                             .   35.12.0   -   Costruzione e riparazione di imbarcazioni da                 diporto e
                                                               sportive.

                                            Lo studio di settore TD37U e' il risultato dell'evoluzione degli studi
                                        SD37U e SD48U, approvati con decreti del Ministro dell'Economia e delle
                                        finanze 15 febbraio 2002 e 18 marzo 2004, che si applicavano il primo, a
                                        decorrere dal periodo d'imposta 2001, ed il secondo, da quello relativo al
                                        2003.
                                            La nuova   versione   dello   studio   di   settore TD37U ha migliorato
                                        l'articolazione dei modelli organizzativi, che ora risultano piu' numerosi,
                                        ed ha colto con maggiore precisione il fattore dimensionale, la modalita'
                                        organizzativa e le diverse tipologie di attivita' delle imprese.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero
                                        dei gruppi omogenei, passando dagli otto cluster complessivi, che formavano
                                        la struttura dei precedenti studi, agli attuali dieci cluster.
                                            L'elaborazione del   nuovo   studio   TD37U   ha   consentito inoltre un
                                        affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita'
                                        produttive. Tale analisi viene infatti ora effettuata non piu' sulla base
                                        dell'indicatore relativo al "rendimento per addetto", presente nel solo
                                        studio SD37U, insieme all'indice di durata delle scorte, ma utilizzando tre
                                        nuovi indicatori: indice di durata delle scorte, valore aggiunto per addetto
                                        e margine operativo lordo sulle vendite, gia' precedentemente utilizzati
                                        nello studio di settore SD48U.

                                            Si richiama l'attenzione degli Uffici locali affinche', ai fini dello
                                        svolgimento dell'attivita' di controllo, tengano conto che le imprese del
                                        settore spesso effettuano consistenti acquisti di materie prime a causa
                                        delle frequenti oscillazioni di prezzo.
                                            Questa particolare    modalita'    di approvvigionamento puo' determinare
                                        anomalie specialmente per quanto riguarda l'indicatore di coerenza relativo
                                        alla durata delle scorte.
                                            Pertanto, il   contribuente     potra'  dimostrare   agli  Uffici  locali

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Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        dell'Agenzia che eventuali scostamenti dalle risultanze dell'applicazione
                                        degli studi di settore, possono essere riconducibili a questa particolare
                                        modalita', che obbliga le imprese ad effettuare acquisti di legname in
                                        grossi quantitativi, e a dover procedere allo stoccaggio e alla stagionatura
                                        del legno all'interno dei propri magazzini, prima di poterlo impiegare nel
                                        processo produttivo.

                                        1.22 Studio di settore TD38U - Fabbricazione di mobili metallici.
                                            L'attivita' interessata dallo studio TD38U e' quella relativa al codice
                                        attivita' 36.12.1 - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi,
                                        ecc..
                                            Lo studio di settore TD38U costituisce l'evoluzione dello studio SD38U,
                                        approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 ed in vigore dal
                                        periodo d'imposta 2001.
                                            L'evoluzione dello studio TD38U ha consentito di ampliare il numero dei
Servizio di documentazione tributaria




                                        gruppi omogenei, passando dai 3 che formavano la struttura del vecchio
                                        studio, agli     attuali    7   cluster,   ottenendo,   cosi', una   maggiore
                                        caratterizzazione delle imprese interessate dallo studio in oggetto. Ai due
                                        criteri utilizzati    nel vecchio studio per la definizione dei cluster,
                                        "dimensione della struttura" e "modalita' organizzativa", e' stato aggiunto
                                        quello della "specializzazione per tipologia del prodotto", che ha permesso
                                        di differenziare le imprese anche in funzione della destinazione del loro
                                        prodotto finito. E' stato cosi' possibile individuare imprese specializzate
                                        nella produzione    di   arredo   per ufficio, arredo per la casa, arredo
                                        tradizionale e     sistemi   di   movimentazione/magazzinaggio e   componenti
                                        metallici per l'industria del mobile.
                                            L'elaborazione del nuovo studio TD38U ha permesso inoltre un affinamento
                                        dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive.
                                        Tale analisi viene ora infatti effettuata sulla base di tre indicatori:
                                        valore aggiunto    per addetto, indice di durata delle scorte e margine
                                        operativo lordo sulle vendite, che hanno sostituito, almeno in parte, i
                                        precedenti due indici relativi al "rendimento per addetto" e alla "durata
                                        delle scorte", presenti nel vecchio studio.

                                        1.23 Studio di settore TD47U - Fabbricazione di articoli di carta e cartone.

                                            Le attivita' interessate     dallo   studio   TD47U   sono   quelle   relative ai
                                        seguenti codici attivita':

                                             . 21.21.0 - Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di
                                                         carta e cartone;
                                             . 21.23.0 - Fabbricazione di prodotti cartotecnici;
                                             . 21.25.0 - Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone.

                                            Lo studio di settore TD47U costituisce l'evoluzione dello studio SD47U,
                                        approvato con decreto ministeriale del 8 marzo 2002 ed in vigore dal periodo
                                        d'imposta 2001.
                                            L'evoluzione dello studio TD47U ha consentito di ampliare il numero dei
                                        nuovi gruppi omogenei, passando dai 9 che formavano la struttura del vecchio
                                        studio, agli attuali 15 cluster. Nel passaggio dal vecchio al nuovo studio
                                        le imprese vengono distinte nei diversi gruppi omogenei, non piu' in base
                                        alla modalita' organizzativa della produzione e alla specializzazione del
                                        prodotto, ma in funzione della dimensione della struttura, del tipo di
                                        lavorazione/produzione, del grado di integrazione del processo produttivo,
                                        della modalita' organizzativa e della monocomittenza.
                                            Si segnala   all'attenzione degli uffici che il settore cartotecnico
                                        trasformatore e' stato caratterizzato, negli ultimi anni, da un modesto
                                        incremento della   produzione   e   da   una    contemporanea diminuzione del
                                        fatturato. Tra i fattori che hanno contribuito a determinare tale situazione
                                        vanno segnalati:
                                        - la riduzione del livello di produzione che ha caratterizzato alcuni
                                          settori di sbocco come quello del tessile, abbigliamento e calzature; .
                                        - la concorrenza dei paesi dell'Estremo Oriente per i prodotti cartotecnici
                                          per la scuola, l'ufficio e la corrispondenza;

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Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        - le nuove tecnologie connesse ad internet;
                                        - l'affermarsi   di   nuovi   materiali   per l'imballaggio. Ad esempio la
                                          produzione di tubi in cartone e di scatole in cartone ondulato sta subendo
                                          la concorrenza di prodotti sostitutivi, quali tubi e scatole in plastica,
                                          soprattutto nei settori dell'imballaggio farmaceutico, alimentare e del
                                          film plastico.

                                            Il calo strutturale della domanda con il conseguente aumento del livello
                                        di competizione   sui  prezzi di vendita, la pressione esercitata dalle
                                        politiche di acquisto dei clienti multinazionali e la crescita dei costi
                                        relativi soprattutto  ai consumi di energia elettrica ed ai trasporti,
                                        potrebbero determinare una progressiva diminuzione dei margini operativi
                                        delle imprese.
                                            Si deve   inoltre            evidenziare che, nel settore della produzione di
                                        imballaggi in   cartone            ondulato, dove domina la strategia di "volume"
                                        perseguita dai grandi            gruppi, gli scatolifici, specializzati nella sola
Servizio di documentazione tributaria




                                        trasformazione finale            del cartone ondulato, rappresentano l'anello piu'
                                        debole della catena del          valore.

                                        2. ATTIVITA' PROFESSIONALI
                                        2.1 Valutazioni di carattere generale.

                                            Come riportato al paragrafo 2.7 della presente circolare, con riguardo
                                        ai professionisti,   e'   stata  approvata l'evoluzione, con carattere di
                                        "monitoraggio", di 7 studi di settore applicabili a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005. Tali studi rappresentano l'evoluzione di altrettanti studi
                                        di settore gia' in vigore nei periodi d'imposta precedenti per i quali era
                                        prevista l'applicazione "sperimentale" (le cui peculiarita' erano state gia'
                                        illustrate al paragrafo 5 della circolare 54/E del 13 giugno 2001 e ribadite
                                        con successive circolari).

                                        2.2 Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore.

                                            Con l'articolo 7 del decreto 5 aprile 2006, di approvazione di 4 dei 7
                                        studi di    settore relativi alle attivita' professionali per il periodo
                                        d'imposta 2005,    e'   stato  inoltre   prevista, per il medesimo periodo
                                        d'imposta, una proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore
                                        SK29U, TK01U, TK03U, TK04U, TK05U, TK08U, TK16U, TK18U, TK20U e TK21U
                                        approvati con decreto del 24 marzo 2005. Nello stesso articolo 7 del citato
                                        decreto, e'    stabilito   che  tali   studi saranno oggetto di definitiva
                                        approvazione entro il 31 marzo 2007.

                                        2.3 Principali novita' degli studi dei professionisti.

                                            Tra le principali novita' che caratterizzano quasi tutti gli studi in
                                        oggetto, e' possibile evidenziare:
                                            . un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di
                                              gruppi omogenei diversi da quelli, meno numerosi, caratterizzanti i
                                              precedenti studi. Cio' e' avvenuto anche attraverso l'utilizzo di
                                              ulteriori informazioni, tra cui quelle relative alla tipologia di
                                              clientela, quali elementi rilevanti per la suddivisione in cluster;
                                            . un'evoluzione delle distribuzioni ventiliche, che sono state suddivise
                                              sulla base    della    forma    giuridica     e    della  localizzazione
                                              dell'attivita'. L'affinamento,   cosi'    operato   sulle  distribuzioni
                                              ventiliche permette di scegliere in modo piu' efficace le soglie di
                                              coerenza dei   diversi   indicatori,   nonche'    di tener conto della
                                              concorrenza nel settore e, di conseguenza, del livello di tariffe
                                              applicate;
                                            . un nuovo approccio relativo alle funzioni di compenso.

                                        2.3.1 Le novita' nella stima delle funzioni di compenso                 degli studi di
                                        settore relativi alle attivita' professionali tecniche.

                                             Le funzioni      di    compenso   degli   studi di settore relativi alle attivita'

                                                                                  Pagina 47
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        professionali sono state profondamente riviste.
                                            Le precedenti funzioni di compenso erano state criticate dagli Ordini
                                        Professionali soprattutto con riferimento ai seguenti aspetti:
                                             . l'eccessiva influenza del valore dei beni strumentali;

                                             . un peso distorto dell'eta' professionale non commisurato all'effettivo
                                               svolgimento dell'attivita'.
                                            Per migliorare la stima dei compensi, nelle funzioni di regressione sono
                                        state introdotte alcune importanti novita' di seguito elencate:
                                        . utilizzo delle tipologie di prestazioni effettuate;
                                        . esclusione del valore dei beni strumentali;
                                        . esclusione dell'eta' professionale.

                                            Un aspetto caratteristico e critico nella stima dei compensi e' sempre
Servizio di documentazione tributaria




                                        stato quello relativo alla variabilita' dei compensi a fronte di una stessa
                                        tipologia di prestazione effettuata.
                                            Per cogliere e gestire correttamente questo aspetto, nelle funzioni di
                                        compenso, per   ogni   specifica   tipologia   di   incarico, le prestazioni
                                        effettuate sono ponderate sulla base del valore medio dichiarato.
                                            Il numero   delle prestazioni professionali effettuate e il relativo
                                        valore medio dichiarato rappresentano i migliori indicatori sintetici della
                                        variabilita' dei compensi derivante, nell'ambito di una stessa tipologia di
                                        incarico, da un insieme di fattori quali:
                                        .   il valore delle opere realizzate;
                                        .   il contesto territoriale in cui opera il professionista;
                                        .   l'esperienza professionale;
                                        .   l'impegno profuso dal professionista nello svolgimento dell'attivita'.

                                                Tali novita' hanno riguardato i seguenti studi di settore:

                                        . TK02U - Studi di ingegneria;
                                        . TK06U - Servizi in materia di contabilita' e consulenza fiscale;
                                        . TK17U - Attivita' tecniche svolte da periti industriali.

                                            Per tali   studi,    si    conferma    quanto indicato al "paragrafo 2.4"
                                        dell'Allegato 3,    alla   circolare 32/E del 21 giugno 2005, in cui si
                                        rammentava che, negli studi evoluti riguardanti le attivita' professionali,
                                        le nuove modalita' di determinazione dei compensi prevedono l'introduzione
                                        di un fattore di ponderazione per le tipologie di prestazioni effettuate ed
                                        una minore influenza dei costi nella determinazione dei compensi stessi.
                                        Pertanto, con    l'introduzione    di    tale innovazione, e' stato possibile
                                        migliorare le stime effettuate anche in situazioni di sfasamento temporale
                                        tra i costi sostenuti dal professionista ed i relativi compensi e, nel
                                        contempo, si e' inteso superare le criticita' riscontrate nei previgenti
                                        studi di   settore    relativi    ai    professionisti,  legate prevalentemente
                                        all'applicazione del c.d. "principio di cassa".

                                        2.3.2 Le novita' nella stima delle funzioni di compenso           degli studi di
                                        settore relativi alle attivita' professionali mediche.

                                            Le funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attivita'
                                        professionali mediche    sono    state riviste in particolare per cio' che
                                        concerne l'impegno e l'anzianita' professionale.
                                            Rispetto alla precedente versione dello studio, si e' eliminata la
                                        valorizzazione della     variabile    relativa   all'eta'    professionale,  che
                                        interviene ora come differenziale sul numero complessivo delle ore dedicate
                                        all'attivita' (attivita' di lavoro autonomo).
                                            Nella nuova versione dello studio di settore si e' quindi introdotta la
                                        nuova variabile   relativa    al    numero   complessivo    delle   ore dedicate
                                        all'attivita' (attivita'     di    lavoro   autonomo),    modulata   sulla  base
                                        dell'anzianita' professionale del contribuente, al fine di distinguere il
                                        professionista che si e' da poco avviato alla professione rispetto a chi

                                                                            Pagina 48
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                                        opera sul mercato da piu' anni.
                                            Quest'anno tali novita' hanno riguardato i seguenti studi di settore:
                                        - TK10U - Studi medici;
                                        - TK19U - Attivita' professionali paramediche indipendenti;
                                        - TK22U - Servizi veterinari.

                                        2.4 Eliminazione         dei     correttivi   previsti   nei   previgenti   studi   dei
                                        professionisti.

                                            I precedenti studi di settore relativi ai professionisti, ora sostituiti
                                        dalle evoluzioni approvate quest'anno, erano caratterizzati dalla presenza
                                        di alcuni correttivi che permettevano, attraverso la compilazione del quadro
                                        X del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi   di settore, di rettificare il valore di alcune variabili
                                        contabili in considerazione:
Servizio di documentazione tributaria




                                             . dell'eccessivo peso assunto dai fattori produttivi ed in particolare
                                               da taluni   beni   strumentali   considerati   al costo storico nella
                                               determinazione dei compensi;
                                             . del minor apporto, in termini di compensi derivante dal personale
                                               dipendente addetto a mansioni di segreteria o amministrative;
                                             . dell'utilizzo, per l'esercizio dell'attivita', di "servizi di terzi"
                                               (quali, ad esempio, i cd. "service") e di "strutture polifunzionali".

                                            Per il solo studio SK06U (revisori contabili, periti, consulenti ed
                                        altri soggetti   che   svolgono   attivita' in materia di amministrazione,
                                        contabilita' e tributi) vi era poi un ulteriore correttivo che riduceva la
                                        stima dei compensi in ragione della percentuale di quelli percepiti a
                                        forfait.
                                            In considerazione delle nuove modalita' di determinazione dei compensi,
                                        che caratterizzano le evoluzioni degli studi per le attivita' professionali
                                        e che sono ulteriormente specificate nella parte riguardante i singoli
                                        studi, tali correttivi, ad eccezione di quello relativo all'utilizzo di
                                        strutture di terzi per l'esercizio dell'attivita', non sono piu' previsti
                                        nei quadri X dei relativi modelli. Attraverso la compilazione del predetto
                                        quadro X, risulta applicabile, pertanto, il solo correttivo relativo alle
                                        spese e costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture
                                        polifunzionali, sulla base delle motivazioni gia' precisate nel paragrafo
                                        9.4.3 della circolare 54/E del 13 giugno 2001 (esclusione dei costi relativi
                                        agli immobili ai fini della stima dei compensi).
                                            Per quanto riguarda lo studio di settore TK10U, e' stato mantenuto il
                                        correttivo riguardante il valore dei beni strumentali, tenuto conto che
                                        quest'ultima variabile, a differenza degli altri studi evoluti, e' ancora
                                        presente nella funzione di stima dei compensi, ma e' possibile usufruirne
                                        attraverso la normale compilazione del quadro D del relativo modello.
                                            Si ricorda, infine, che le informazioni richieste per l'applicazione dei
                                        correttivi nel quadro X dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai
                                        fini dell'applicazione degli studi di settore, sono facoltative. I dati
                                        forniti attraverso la compilazione del quadro X saranno utilizzati solo nel
                                        caso in cui il contribuente che risulta "non congruo" alle risultanze degli
                                        studi, voglia fruire delle riduzioni previste dagli appositi correttivi.

                                        2.5 Studio di settore TK02U - Studi di ingegneria.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 74.20.F. - "Studi
                                        di ingegneria".
                                            Lo studio di settore TK02U, approvato con carattere di applicazione
                                        "monitorata" sostituisce,   per il periodo d'imposta 2005, lo studio di
                                        settore SK02U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in
                                        vigore a partire dal periodo d'imposta 2000.
                                            L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando le
                                        informazioni contenute nel modello SK02U, costituente parte integrante della
                                        dichiarazione UNICO 2003, completate con le ulteriori informazioni contenute
                                        nel questionario   per l'evoluzione ESK02, anch'esso relativo al periodo
                                        d'imposta 2002.

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Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                            Per tale studio e' stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo
                                        periodo d'imposta    2005, le cui peculiarita' sono state precedentemente
                                        illustrate.
                                            Tra le   principali    novita'   dello  studio in oggetto e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione
                                        di 24 nuovi cluster, in luogo dei 12 che caratterizzavano il precedente
                                        studio, permettendo    di   rappresentare  meglio  le   caratteristiche  dei
                                        professionisti che operano nel settore.
                                            Per quanto    riguarda   l'indicatore  della coerenza, le distribuzioni
                                        ventiliche sono state suddivise oltre che sulla base della forma giuridica,
                                        anche in base alla localizzazione dell'attivita'.
                                            In coerenza con le novita' che contraddistinguono i nuovi studi di
                                        settore relativi alle attivita' professionali, anche per lo studio TK02U, al
                                        fine di migliorare la stima dei compensi, sono state introdotte le seguenti
                                        novita' all'interno delle funzioni di regressione:

                                             . l'eliminazione   della   variabile   relativa   al   "valore    dei beni
Servizio di documentazione tributaria




                                               strumentali";
                                             . l'eliminazione della variabile relativa all'eta' professionale;
                                             . l'utilizzo del numero degli incarichi ponderati per la tariffa media
                                               sulla base di quanto dichiarato dal professionista stesso.
                                            Dalle nuove modalita' di determinazione dei compensi che caratterizzano
                                        le evoluzioni degli studi "professionali", e' conseguita l'eliminazione dei
                                        correttivi che caratterizzavano il vecchio studio e che erano presenti nel
                                        quadro X del modello.
                                            Nel nuovo TK02U, infatti, mediante la compilazione del quadro X, risulta
                                        applicabile il solo correttivo relativo alle spese e ai costi sostenuti per
                                        l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali.
                                            Si segnala, infine, che nel calcolo dell'indicatore della resa oraria
                                        per addetto, ai fini dell'attribuzione di un fattore correttivo in funzione
                                        del minor   tempo    dedicato    dal     professionista all'attivita', e' stato
                                        aumentato il valore massimo delle ore settimanali lavorate e delle settimane
                                        lavorate nell'anno. Detti valori, pari a 40 ore e 45 settimane, sono stati
                                        spesso criticati    in   quanto,     per    la   specifica  attivita', essi non
                                        corrispondevano al reale tempo medio dedicato all'attivita' da parte di un
                                        professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. Tali valori,
                                        sulla base   delle    nuove   elaborazioni      effettuate, sono stati elevati,
                                        rispettivamente, a 50 ore e 48 settimane.
                                            In relazione all'applicazione di tale studio, si evidenzia che la nuova
                                        metodologia utilizzata ha consentito, sulla base delle considerazioni fatte
                                        in precedenza, l'eliminazione delle anomalie segnalate nella circolare 54/E
                                        del 13 giugno 2001.

                                        2.6 Studio di settore TK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti,
                                        consulenti ed   altri   soggetti   che  svolgono  attivita' in materia di
                                        amministrazione, contabilita' e tributi

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 74.12.C - "Servizi
                                        forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che
                                        svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi".
                                            Lo studio di settore TK06U, approvato con carattere di applicazione
                                        "monitorata", sostituisce, per il periodo d'imposta 2005, lo studio di
                                        settore SK06U, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in
                                        vigore a partire dal periodo d'imposta 2001.
                                            Il nuovo   studio   e' stato elaborato sulla base delle informazioni
                                        contenute nel modello SK06U costituente parte integrante della dichiarazione
                                        UNICO 2004,   con   riferimento al periodo d'imposta 2003, nonche' delle
                                        ulteriori informazioni contenute nell'apposito questionario per l'evoluzione
                                        dello studio ESK06 relativo al periodo d'imposta 2003.
                                            Per tale studio e' stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo
                                        periodo d'imposta   2005, le cui peculiarita' sono state precedentemente
                                        illustrate.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 18 nuovi
                                        cluster, in   luogo degli 11 che caratterizzavano il precedente studio,
                                        permettendo di rappresentare meglio le caratteristiche dei professionisti

                                                                           Pagina 50
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        che operano nel settore.
                                            Al fine   di valutare in modo piu' efficace le soglie di coerenza
                                        dell'indicatore della resa oraria per addetto la distribuzione ventilica e'
                                        stata suddivisa   anche   sulla   base   della   localizzazione  territoriale
                                        dell'attivita'.
                                            In coerenza con le novita' che contraddistinguono gli studi di settore
                                        relativi alle attivita' professionali, approvati per il periodo d'imposta
                                        2005, anche per lo studio TK06U si segnala che, per migliorare la stima dei
                                        compensi, sono state introdotte alcune importanti novita' nelle funzioni di
                                        regressione che riguardano:
                                            . l'utilizzo del numero degli incarichi ponderati per la tariffa media
                                              sulla base di quanto dichiarato dal professionista stesso.
                                            . l'esclusione del valore dei beni strumentali;
                                            . l'esclusione dell'eta' professionale.

                                            In considerazione delle nuove modalita' di determinazione dei compensi
                                        che caratterizzano le evoluzioni degli studi per le attivita' professionali,
Servizio di documentazione tributaria




                                        non sono piu' previsti i correttivi che caratterizzavano il vecchio studio.
                                        Nello studio TK06U, risulta ora applicabile solo il correttivo relativo alle
                                        spese e costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture
                                        polifunzionali, mediante la compilazione del quadro X del modello.
                                            In particolare, e' stato eliminato l'ulteriore correttivo che riduceva
                                        la stima dei compensi in ragione della percentuale di quelli percepiti a
                                        forfait in considerazione delle nuove modalita' di determinazione di tali
                                        compensi. Nello studio TK06U, infatti, il software GE.RI.CO. consente di
                                        calcolare con    maggiore    precisione    la    parte di compensi legata alle
                                        prestazioni fornite con la modalita' a "forfait". A tal fine, sono stati
                                        individuati, nei righi da D22 a D29 del quadro degli elementi specifici del
                                        modello TK06U, gruppi di prestazioni che il professionista generalmente
                                        fornisce in    maniera    congiunta alla propria clientela e per le quali
                                        pattuisce un     compenso    determinato    forfetariamente;    le   funzioni  di
                                        regressione utilizzano i dati relativi al numero di clienti ai quali sono
                                        fornite dette prestazioni ponderati per il valore medio dichiarato, con le
                                        stesse modalita' seguite per le altre tipologie di prestazioni effettuate.
                                            Si segnala, infine, che nel calcolo dell'indicatore della resa oraria
                                        per addetto, ai fini dell'attribuzione di un fattore correttivo in funzione
                                        del minor    tempo   dedicato    dal    professionista all'attivita', e' stato
                                        aumentato il valore massimo delle ore settimanali lavorate e delle settimane
                                        lavorate nell'anno. Nello studio SK06U detti valori, pari a 40 ore e 45
                                        settimane, sono    stati    spesso   criticati     in quanto, per la specifica
                                        attivita', essi    non    corrispondevano     al   reale  tempo    medio dedicato
                                        all'attivita' da parte di un professionista che la svolge a tempo pieno per
                                        l'intero anno. Tali valori, sulla base delle nuove elaborazioni effettuate,
                                        sono stati elevati, rispettivamente, a 50 ore e 48 settimane.


                                        2.7 Studio di settore TK10U - Studi medici.

                                             Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici:

                                        .   85.12.1   -   Studi medici generici convenzionati o meno col SSN;
                                        .   85.12.3   -   Studi di radiologia e radioterapia;
                                        .   85.12.A   -   Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;
                                        .   85.12.B   -   Altri studi medici e poliambulatori specialistici.

                                            Lo studio di settore TK10U, approvato con carattere di applicazione
                                        "monitorata" sostituisce,   per il periodo d'imposta 2005, lo studio di
                                        settore SK10U, approvato con decreto ministeriale del 8 marzo 2002 e in
                                        vigore a partire dal periodo d'imposta 2001.
                                            Il nuovo   studio   e' stato elaborato sulla base delle informazioni
                                        contenute nel modello SK10U costituente parte integrante della dichiarazione
                                        UNICO 2003, con riferimento al periodo d'imposta 2002.
                                            Per tale studio e' stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo
                                        periodo d'imposta   2005, le cui peculiarita' sono state precedentemente
                                        illustrate.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 36 nuovi

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                                        cluster, in   luogo   dei   28 che caratterizzavano il precedente studio,
                                        permettendo di rappresentare meglio le caratteristiche dei professionisti
                                        che operano nel settore e tenendo conto delle diverse specializzazioni nel
                                        settore medico.
                                            Al fine di valutare in modo piu' efficace le soglie di coerenza, la
                                        distribuzione ventilica   e'   stata   suddivisa   anche   sulla   base della
                                        localizzazione territoriale dell'attivita'.
                                            Nello studio di settore TK10U, per quanto riguarda le funzioni di
                                        regressione, rispetto   alla   precedente versione dello studio, e' stata
                                        introdotta la nuova variabile relativa al numero complessivo delle ore
                                        dedicate all'attivita', modulata sulla base:
                                        . dell'anzianita' professionale del contribuente, al fine di distinguere il
                                          professionista che si e' da poco avviato alla professione rispetto a chi
                                          opera sul mercato da piu' anni;
                                        . della densita' abitativa del comune nel quale opera il professionista;
                                        . delle informazioni riguardo alla circostanza che il professionista sia
                                          anche lavoratore dipendente a tempo pieno o pensionato;
Servizio di documentazione tributaria




                                        . della qualifica professionale per i lavoratori dipendenti.

                                            E' stata eliminata, pertanto, all'interno della funzione di regressione,
                                        la diretta valorizzazione della variabile relativa all'eta' professionale,
                                        che interviene ora come differenziale sul numero complessivo delle ore
                                        dedicate all'attivita'.

                                            Sono state,    invece,    mantenute alcune particolarita' del precedente
                                        studio ai fini della stima dei compensi. In particolare, l'ammontare dei
                                        compensi percepiti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per le
                                        prestazioni rese in favore degli assistiti, la cui percentuale in rapporto
                                        ai compensi complessivi percepiti nell'anno e' indicata nel rigo D55 del
                                        quadro degli   elementi     specifici del modello TK10U, e' utilizzato dal
                                        software GE.RI.CO. per escludere la predetta quota di compensi dalla stima
                                        effettuata. In    tal   modo,    e'   possibile effettuare la predetta stima
                                        esclusivamente sulla quota dei compensi che il professionista percepisce a
                                        fronte delle prestazioni diverse da quella in convenzione con il SSN. Ai
                                        fini del risultato di congruita', l'applicazione GE.RI.CO. calcolera' i
                                        compensi attribuibili al contribuente sommando i compensi stimati relativi
                                        alle prestazioni diverse da quella in convenzione con il SSN e i compensi
                                        relativi alla percentuale indicata nel rigo D55 del quadro degli elementi
                                        specifici del modello TK10U.
                                            Per quanto riguarda il risultato di coerenza fornito dal nuovo studio di
                                        settore TK10U,    si segnala che e' stato aggiunto un nuovo indicatore,
                                        denominato "resa    del    capitale",   basato    sul   rapporto   fra "Compensi
                                        dichiarati" e    "Valore dei beni strumentali". Inoltre, nel calcolo del
                                        tradizionale indicatore      della    resa    oraria   per   addetto,  ai   fini
                                        dell'attribuzione di un fattore correttivo in funzione del minor tempo
                                        dedicato dal professionista all'attivita', e' stato aumentato il valore
                                        massimo delle ore settimanali lavorate e delle settimane lavorate nell'anno.
                                        Nello studio SK10U detti valori, pari a 40 ore e 45 settimane, sono stati
                                        spesso criticati    in   quanto,    per    la   specifica   attivita', essi non
                                        corrispondevano al reale tempo medio dedicato all'attivita' da parte di un
                                        professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. Tali valori,
                                        sulla base   delle    nuove    elaborazioni    effettuate, sono stati elevati,
                                        rispettivamente, a 50 ore e 48 settimane.

                                            Occorre da segnalare, infine, che rispetto ai tradizionali correttivi
                                        previsti negli anni precedenti per lo studio SK10U, il nuovo studio TK10U,
                                        sulla base   delle   motivazioni gia' espresse nel paragrafo 9.4.3 della
                                        circolare 54/E del 13 giugno 2001, mantiene soltanto la previsione del
                                        correttivo legato ai beni strumentali e di quello relativo alle spese e
                                        costi sostenuti   per   l'utilizzo   di   servizi di terzi e di strutture
                                        polifunzionali. L'applicazione del correttivo legato ai beni strumentali
                                        avviene attraverso la compilazione del quadro D del modello TK10U (righi D77
                                        e D78) mentre l'applicazione del correttivo relativo alle spese e costi
                                        sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali,
                                        avviene attraverso la compilazione del quadro X del medesimo modello.
                                            In relazione   all'applicazione   di   tale studio e' opportuno tenere

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                                        presente che in esso, non e' stato previsto un cluster specifico per
                                        l'attivita' di radioterapia, separato da quello degli oncologi, attivita'
                                        che, in   considerazione    della   complessita'    delle   operazioni e delle
                                        attrezzature necessarie, viene solitamente svolta in strutture sanitarie di
                                        rilevanti dimensioni. Tale mancanza puo' riflettersi, di conseguenza, anche
                                        nei risultati   dell'applicazione    dello   studio    di   settore al singolo
                                        professionista che esercita prevalentemente tale attivita'.
                                            Occorre, inoltre, evidenziare che, il "peso" attribuito alla variabile
                                        "compensi a   terzi"   potrebbe,    in   particolari    circostanze, comportare
                                        risultati anomali.   In particolare, va considerata l'ipotesi in cui lo
                                        svolgimento della professione medica avviene attraverso delle prestazioni
                                        svolte in   "equipe".    In   questi casi puo' verificarsi che l'attivita'
                                        complessiva sia fatturata da un solo medico il quale a sua volta e'
                                        destinatario delle prestazioni (quindi delle fatture) degli altri colleghi.
                                        In queste situazioni, soprattutto laddove i compensi fatturati dai diversi
                                        componenti dell'equipe ad un solo medico siano di un rilevante ammontare, lo
                                        studio non riesce a cogliere sufficientemente il fenomeno.
Servizio di documentazione tributaria




                                        2.8 Studio   di         settore   TK17U    -   Attivita'    tecniche   svolte   da   periti
                                        industriali.
                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita': 74.20.B
                                        - "Attivita' tecniche svolte da periti industriali".
                                            Lo studio    di    settore   TK17U sostituisce, a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005,    lo    studio   di   settore    SK17U, approvato con decreto
                                        ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004.
                                            Per lo studio in oggetto e' stata prevista l'applicazione "monitorata",
                                        per il solo periodo d'imposta 2004, con le caratteristiche indicate nel
                                        decreto di approvazione degli studi delle attivita' professionali del 5
                                        aprile 2006.
                                            L'evoluzione dello     studio di settore in oggetto e' stata condotta
                                        analizzando le informazioni contenute nel modello SK17U costituente parte
                                        integrante della    dichiarazione UNICO 2003, unitamente alle informazioni
                                        contenute nel questionario ESK17, anch'esso relativo al periodo d'imposta
                                        2002.
                                            Tra le    principali    novita'   dello    studio in oggetto e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione
                                        di 17 gruppi omogenei (in luogo dei 7 caratterizzanti la precedente versione
                                        dello studio).
                                            In considerazione delle nuove modalita' di determinazione dei compensi
                                        che caratterizzano le evoluzioni degli studi per le attivita' professionali,
                                        non sono piu' previsti i correttivi che caratterizzavano il vecchio studio.
                                            Nel nuovo    studio,    infatti, risulta applicabile il solo correttivo
                                        relativo alle spese e costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e
                                        di strutture polifunzionali, mediante la compilazione del quadro X del
                                        modello.
                                            Si segnala, infine, che nel calcolo dell'indicatore della resa oraria
                                        per addetto, ai fini dell'attribuzione di un fattore correttivo in funzione
                                        del minor    tempo    dedicato   dal   professionista all'attivita', e' stato
                                        aumentato il    numero    delle ore settimanali lavorate e delle settimane
                                        lavorate all'anno. Nello studio SK17U detti valori, pari a 40 ore e 45
                                        settimane, sono    stati    spesso   criticati    in quanto, per la specifica
                                        attivita', essi    non    corrispondevano   al    reale  tempo   medio dedicato
                                        all'attivita' da parte di un professionista che la svolge a tempo pieno per
                                        l'intero anno. Tali valori, pertanto, sulla base delle nuove elaborazioni
                                        effettuate, sono stati elevati, rispettivamente, a 50 ore e 48 settimane.


                                        2.9 Studio   di         settore   TK19U    -    Attivita'     professionali     paramediche
                                        indipendenti.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 85.14.2 - Attivita'
                                        paramediche indipendenti.
                                            Lo studio    di   settore  TK19U sostituisce, a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005,    lo   studio  di   settore  SK19U, approvato con decreto
                                        ministeriale del    15 febbraio 2002 e in vigore a partire dal periodo

                                                                                  Pagina 53
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                                        d'imposta 2001.
                                            Il nuovo   studio   e' stato elaborato sulla base delle informazioni
                                        contenute nel modello SK19U costituente parte integrante della dichiarazione
                                        UNICO 2004, con riferimento al periodo d'imposta 2003.
                                            Per tale studio e' stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo
                                        periodo d'imposta   2005, le cui peculiarita' sono state precedentemente
                                        illustrate.
                                            Tra le   principali   novita'   dello   studio in oggetto e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione
                                        di 19 gruppi omogenei (in luogo degli 8 caratterizzanti la precedente
                                        versione dello studio), tra i quali ne sono stati aggiunti dei nuovi che
                                        individuano tipologie organizzative assenti nel precedente studio, come ad
                                        esempio le attivita' svolte da ostetriche, da dietisti, da logopedisti e da
                                        ortottisti.

                                            Al fine di migliorare l'analisi della coerenza, nella nuova versione
                                        dello studio di settore la distribuzione ventilica e' stata suddivisa non
Servizio di documentazione tributaria




                                        solo sulla   base   della   forma   giuridica, ma anche in relazione alla
                                        localizzazione territoriale dell'attivita'. E' stato, altresi', modificato
                                        l'indicatore di   coerenza   dell'attivita'    d'impresa in "Valore aggiunto
                                        orario", al posto dell'indicatore della "Resa oraria" dell'attivita' di
                                        impresa.
                                            Si evidenzia, inoltre, che, per migliorare la stima dei compensi, sono
                                        state introdotte le seguenti novita' nella funzione di regressione:
                                            . l'esclusione    dei    compensi/ricavi    derivanti  dallo    svolgimento
                                              dell'attivita' in Servizio Sanitario Nazionale;
                                            . l'utilizzo del numero complessivo delle ore dedicate all'attivita'
                                              (per l'attivita' di lavoro autonomo);
                                            . l'utilizzo delle percentuali di lavoro prestato dal personale non
                                              dipendente (per l'attivita' di impresa);
                                            . l'inserimento di un correttivo sulla densita' abitativa per comune
                                              applicato al numero complessivo delle ore dedicate all'attivita', per
                                              i comuni con meno di 500 abitanti (per l'attivita' di lavoro autonomo);
                                            . l'inserimento di un correttivo, sul numero complessivo delle ore, per
                                              l'attivita' di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale
                                              (attivita' di lavoro autonomo);
                                            . l'eliminazione della valorizzazione della variabile relativa all'eta'
                                              professionale che interviene ora come correttivo al numero complessivo
                                              delle ore dedicate all'attivita' (attivita' di lavoro autonomo).

                                            Al fine    di distinguere l'attivita' degli infermieri svolta per un
                                        periodo di   tempo    continuato    presso     il   domicilio dell'assistito con
                                        compensi/ricavi piu' bassi di quelli usuali, accogliendo le richieste delle
                                        associazioni, e'    stata    appositamente inserita una nuova variabile nel
                                        modello TK19U, all'interno del quadro D, per individuare la percentuale di
                                        compensi/ricavi derivanti      dall'"Attivita'      di    assistenza     di    tipo
                                        continuativo, remunerate a forfait", rispetto ai compensi/ricavi complessivi.
                                            Inoltre, vista la eterogeneita' delle attivita' ricomprese in questo
                                        studio di settore, e' stato inserito un ulteriore nuovo rigo all'interno del
                                        modello, dove    viene    richiesta    "la    percentuale di compensi derivanti
                                        dall'attivita' di    ottico-optometrista      sui   compensi    complessivi". Tale
                                        informazione servira' ad individuare l'eventuale presenza, all'interno dello
                                        studio TK19U,    di ottici che compilano il suddetto studio al fine di
                                        dichiarare i compensi derivanti dalla citata attivita' sanitaria non medica.
                                        Tali soggetti,    infatti,    pur   esercitando l'attivita' di "Commercio al
                                        dettaglio di materiale per ottica (...)" contemplata nello studio TM15B, per
                                        poter provvedere    direttamente    ad     alcune attivita' tipiche della loro
                                        professione, quali "la misurazione del difetto visivo, l'approntamento degli
                                        occhiali da vista e delle lenti graduate" (senza che il paziente debba
                                        necessariamente fornire     a tal scopo una prescrizione rilasciata da un
                                        medico) devono    fatturare    tali    operazioni    come    prestazioni    di tipo
                                        professionale.


                                        2.10 Studio di settore TK22U - Servizi veterinari.


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                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 85.20.0 - Servizi
                                        veterinari.
                                            Lo studio    di    settore    TK22U sostituisce, a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005,    lo    studio    di    settore   SK22U, approvato con decreto
                                        ministeriale dell'8 marzo 2002, pubblicato nel Supplemento Ordinario della
                                        G.U. n. 73 del 27 marzo 2002 e in vigore a partire dal periodo d'imposta
                                        2001.
                                            Il nuovo   studio      e' stato elaborato sulla base delle informazioni
                                        contenute nel modello SK22U costituente parte integrante della dichiarazione
                                        UNICO 2004, con riferimento al periodo d'imposta 2003.
                                            Per tale studio e' stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo
                                        periodo d'imposta     2005, le cui peculiarita' sono state precedentemente
                                        illustrate.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha confermato i precedenti modelli
                                        organizzativi e ne ha introdotti alcuni nuovi basati sull'attivita' svolta
                                        (visite domiciliari      o     presso    allevamenti,    effettuazione   di   esami
                                        diagnostici), sulle aree di intervento (zootecnia con attivita' prevalente
Servizio di documentazione tributaria




                                        di prestazioni     di      inseminazione     artificiale     ed    assistenza    al
                                        parto/ostetricia), sulla clientela (strutture sanitarie private, strutture
                                        sanitarie pubbliche ed imprese industriali) e sugli aspetti strutturali
                                        (cliniche veterinarie).
                                            Al fine di migliorare l'analisi della coerenza, nella nuova versione
                                        dello studio di settore la distribuzione ventilica e' stata suddivisa non
                                        solo sulla   base     della    forma   giuridica, ma anche in relazione alla
                                        localizzazione territoriale      dell'attivita'    esercitata in modo da poter
                                        cogliere le rilevanti differenze che spesso emergono tra le varie aree
                                        territoriali.
                                            Si evidenzia inoltre che, per migliorare la stima dei compensi, sono
                                        state introdotte le seguenti novita' nella funzione di regressione:
                                          . eliminazione della variabile relativa al "Valore dei beni strumentali";
                                          . utilizzo del numero complessivo delle ore dedicate all'attivita';
                                          . eliminazione    della valorizzazione della variabile relativa all'eta'
                                            professionale che interviene ora come correttivo al numero complessivo
                                            delle ore dedicate all'attivita'.

                                            Per quanto riguarda le ulteriori novita' dello studio TK22U, occorre
                                        evidenziare che l'evoluzione dello studio sui servizi veterinari ha portato
                                        essenzialmente ad una maggiore definizione di talune specializzazioni e
                                        all'evidenziazione delle     cliniche veterinarie che, per la natura delle
                                        prestazioni erogate    e   per     la    modalita' di erogazione del servizio,
                                        differiscono dagli studi e dagli ambulatori veterinari.
                                            Al fine   di    adeguare     il   nuovo studio di settore alle modifiche
                                        intervenute all'interno dell'attivita' professionale, sono state, altresi',
                                        inserite, accogliendo le richieste delle associazioni, apposite informazioni
                                        nel modello, che riguardano:
                                            1. i "laboratori di analisi", all'interno delle strutture sanitarie
                                               private previste nella "tipologia della clientela", necessario per
                                               poter individuare     un    nuovo    cluster dedicato ai veterinari che
                                               esercitano esclusivamente l'attivita' di "laboratorio di analisi".
                                               Tale voce    e'   strettamente correlata all'esigenza di una esatta
                                               individuazione e denominazione delle strutture veterinarie, che in
                                               seguito all'accordo della Conferenza Stato-Regioni del novembre 2003,
                                               sono cosi'     suddivise:      lo     studio   veterinario,  l'ambulatorio
                                               veterinario, la    clinica     veterinaria-casa    di   cura  veterinaria,
                                               l'ospedale veterinario ed il laboratorio veterinario di analisi;
                                            2. i "costi derivanti dalla dispensazione del farmaco ai sensi del D.M.
                                               n. 306/2001", all'interno degli "Elementi contabili specifici", nel
                                               quadro D. Ai sensi del decreto ministeriale n. 306 del 16 maggio
                                               2001, infatti, il medico veterinario puo' cedere il farmaco con il
                                               quale ha iniziato la terapia ambulatoriale ai propri pazienti, in
                                               considerazione della difficolta' frequente di reperire farmaci ad uso
                                               veterinario in farmacia;
                                            3. un'apposita sezione "Altri dati", contenente:
                                               a. l'informazione        relativa      all'"attivita'     di    assistenza
                                                  igienico-sanitaria presso       aziende   zootecniche e/o allevamenti,
                                                  svolte in convenzione con associazioni allevatoriali (APA e ARA)",

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Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                                    dove si    chiede   il   numero   dei capi trattati (distinti per
                                                    ovocaprini e bovini), e la percentuale dei compensi conseguiti da
                                                    tali prestazioni, rispetto ai compensi complessivi. Tale tipo di
                                                    attivita' e' svolta a favore di associazioni di allevatori a
                                                    livello provinciale    e/o   regionale, sulla base di convenzioni
                                                    particolari e gli onorari del veterinario, pur facendo riferimento
                                                    ad un unico utente nella fattura, riguardano prestazioni relative
                                                    a numerosi    allevatori privati, facenti parte dell'associazione
                                                    medesima;
                                                 b. l'informazione relativa agli "esami diagnostici per immagine (RX,
                                                    ecografia, endoscopia, TAC, risonanza magnetica)" di cui si chiede
                                                    il numero di quelli effettuati nell'anno e la percentuale di
                                                    compensi cui hanno dato origine. Tale dato servira' a distinguere
                                                    gli esami diagnostici per immagine dagli esami di laboratorio e
                                                    contribuire ad    individuare   in maniera piu' precisa il campo
                                                    d'intervento del medico veterinario.
Servizio di documentazione tributaria




                                            Con riferimento, infine, all'irrilevanza dell'informazione relativa alla
                                        "provenienza della   clientela" si e' provveduto, nel nuovo modello, ad
                                        eliminare tale   sezione   analogamente ad altri studi di settore delle
                                        attivita' professionali.

                                        2.11 Studio di settore TK56U - Laboratori di analisi cliniche.

                                            L'attivita' interessata   e'   quella   relativa   al   codice 85.14.A -
                                        "Laboratori di analisi cliniche".
                                            Lo studio di settore TK56U, approvato con carattere di applicazione
                                        "monitorata" costituisce, con riguardo all'attivita' svolta in qualita' di
                                        esercente arti e professioni, l'evoluzione dello studio SG56U, approvato con
                                        decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2001 ed in
                                        vigore fino al periodo d'imposta 2004 ed e' stato elaborato analizzando le
                                        informazioni contenute nel modello SG56U, costituente parte integrante della
                                        dichiarazione UNICO 2004.
                                            Il nuovo   studio interessa esclusivamente i soggetti che realizzano
                                        redditi di lavoro autonomo. I contribuenti che esercitano l'attivita' di
                                        "Laboratori di analisi cliniche"- 85.14.A in forma d'impresa, sono invece
                                        interessati dallo studio SG57U.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 3 gruppi
                                        omogenei differenziati secondo il numero di addetti, il numero di esami
                                        effettuati e il consumo di reagenti.
                                            Nella definizione delle funzioni di regressione si e' tenuto conto
                                        esclusivamente dei compensi derivanti da attivita' diverse da quelle in
                                        convenzione con   il SSN; di conseguenza tutte le variabili sono state
                                        ponderate con la percentuale di compensi derivante da attivita' non in
                                        convenzione con il SSN. Pertanto, nell'applicazione dello studio, viene
                                        "sterilizzata" dalla stima dei compensi la parte dei compensi relativi alle
                                        prestazioni in convenzione con il SSN per le quali e' stato richiesto il
                                        rimborso al SSN. Nel modello e' stata inserita, a tale scopo, la distinta
                                        indicazione delle   percentuali   di   compensi   relativi a prestazioni in
                                        convenzione con il SSN richieste a rimborso e non richieste a rimborso.


                                        3. ATTIVITA' DEI SERVIZI

                                        3.1 Studio   di         settore   SG57U    -   Altri   studi   medici   e   poliambulatori
                                        specialistici.

                                             Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici:

                                             . 85.12.B - Altri studi medici e poliambulatori specialistici;
                                             . 85.12.3 - Studi di radiologia e radioterapia;
                                             . 85.12.5 - Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi,
                                               ambulatori tricologici, ecc.;
                                             . 85.14.A - Laboratori di analisi cliniche.


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                                            Lo studio di settore SG57U analizza le attivita' economiche relative al
                                        settore dei laboratori e degli ambulatori, svolte in forma d'impresa.
                                            Il nuovo studio e' stato elaborato analizzando le informazioni contenute
                                        nel questionario SG57, relativo al periodo d'imposta 2002.
                                            Con riguardo esclusivamente all'attivita' (svolta in forma d'impresa) di
                                        " Laboratori di analisi cliniche" - 85.14.A, lo studio SG57U costituisce
                                        evoluzione dello studio SG56U.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 14
                                        gruppi omogenei sulla base della specializzazione per tipologia di attivita'
                                        e prestazione e del fattore dimensionale.
                                            Nella definizione delle funzioni di regressione si e' tenuto conto
                                        esclusivamente dei   ricavi derivanti da attivita' diverse da quelle in
                                        convenzione con   il SSN; di conseguenza tutte le variabili sono state
                                        ponderate con   la percentuale di ricavi derivanti da attivita' non in
                                        convenzione con il SSN. Pertanto, nell'applicazione dello studio, viene
                                        "sterilizzata" dalla stima dei ricavi la parte dei ricavi relativi alle
                                        prestazioni in convenzione con il SSN per le quali e' stato richiesto il
Servizio di documentazione tributaria




                                        rimborso al SSN. Nel modello e' stata inserita, a tale scopo, la distinta
                                        indicazione delle   percentuali   di   ricavi   relativi   a   prestazioni in
                                        convenzione con il SSN richieste a rimborso e non richieste a rimborso.
                                            Inoltre, al    fine    della   esatta   determinazione   dei   ricavi  da
                                        "sterilizzare", provenienti da prestazioni in convenzione con il SSN, lo
                                        studio coglie la differenza tra valore nominale e valore contabile delle
                                        prestazioni nel caso in cui l'impresa abbia percepito somme di minore
                                        entita' (valore contabile) rispetto al valore nominale stabilito.

                                        3.2 Studio di settore TG33U - Servizi degli istituti di bellezza.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice: 93.02.B - "Servizi
                                        degli istituti di bellezza".
                                            Lo studio di settore TG33U costituisce l'evoluzione dello studio SG33U,
                                        approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30
                                        marzo 1999 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2004.
                                            Il nuovo studio e' stato elaborato analizzando le informazioni contenute
                                        nel modello SG33U, costituente parte integrante della dichiarazione UNICO
                                        2003, completate dalle ulteriori informazioni contenute nel questionario
                                        ESG33, anch'esso relativo al periodo d'imposta 2002.
                                            Per lo studio di settore in esame sono state utilizzate, nella funzione
                                        della stima   dei ricavi, le tariffe applicate dall'impresa al fine di
                                        cogliere le differenze legate alla fascia qualitativa del servizio offerto e
                                        le differenze connesse all'ubicazione dell'esercizio.
                                            Il livello delle tariffe applicate dalla singola impresa, raffrontate
                                        con i valori di riferimento individuati per il settore, hanno permesso di
                                        graduare i coefficienti delle variabili "Costo del venduto", "Costo per la
                                        produzione di servizi", "Spese per acquisti di servizi".
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 13
                                        cluster, in luogo dei 7 che caratterizzavano il precedente studio ed ha
                                        permesso di individuare differenti modelli di imprese sulla base della
                                        tipologia del   servizio, della modalita' organizzativa, della dimensione
                                        della struttura e della localizzazione.
                                            E' stato possibile effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza
                                        economica delle singole attivita' produttive dello studio in esame. Tale
                                        analisi viene ora infatti effettuata non piu', com'era previsto per il
                                        previgente studio,   sulla base degli indicatori della "Resa oraria per
                                        addetto" e dell'"Incidenza dei costi sui ricavi", ma utilizzando due nuovi
                                        indici:
                                        - valore aggiunto orario per addetto: (ricavi - costo del venduto - costo
                                          per la produzione di servizi - spese per acquisti di servizi) / (numero
                                          addetti*312*8);
                                        - incidenza dei costi e spese sui ricavi: costo del venduto + costo per la
                                          produzione di servizi) +spese per acquisti di servizi)*100 / ricavi.

                                        3.3 Studio di settore TG46U - Riparazione di trattori agricoli.

                                             L'attivita' interessata e' quella relativa al seguente codice attivita':

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                                        29.31.2 "Riparazione di trattori agricoli".
                                            Lo studio di settore TG46U, e' il risultato della evoluzione dello
                                        studio di settore SG46U. approvato con decreto ministeriale del 30 marzo
                                        1999 ed aveva validita', ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 1998.
                                            Le nuove analisi effettuate sullo studio di settore SG46U sono state
                                        condotte analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
                                        fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2003.
                                            L'evoluzione dello studio di settore TG46U ha permesso di cogliere i
                                        cambiamenti strutturali   e     le   modifiche dei modelli organizzativi. La
                                        maggiore focalizzazione sulla tipologia di attivita' svolta (riparazione di
                                        trattori e   riparazione    di    attrezzi   agricoli),   insieme   al    fattore
                                        dimensionale, ha consentito di migliorare la ripartizione in gruppi omogenei
                                        che sono passati dai 2 dello studio SG46U ai 4 dell'attuale versione.
                                            Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, si evidenzia che nella
                                        fase di costruzione del nuovo studio di settore, e' emerso che le attivita'
Servizio di documentazione tributaria




                                        analizzate sono svolte adottando modalita' organizzative tali da richiedere
                                        l'elaborazione di   nuovi    indicatori    economico-contabili specifici delle
                                        attivita' in esame. Nella versione precedente dello studio di settore,
                                        l'unico indicatore di coerenza utilizzato era il "Rendimento Orario per
                                        Addetto".
                                            Conformemente a quanto previsto negli altri studi di settore evoluti e
                                        al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il nuovo studio
                                        consente l'applicabilita'      dello   stesso   ai   soggetti   che    esercitano
                                        l'attivita' con piu' punti di vendita. Si ricorda, infatti che il precedente
                                        studio SG46U prevedeva una causa di inapplicabilita' nei confronti delle
                                        imprese che esercitavano l'attivita' con piu' punti di vendita.

                                        3.4 Studio      di   settore TG51U - Attivita' di conservazione e restauro di opere
                                        d'arte.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 92.31.H - Attivita'
                                        di conservazione e restauro di opere d'arte.
                                            Lo studio di settore TG51U sostituisce, a partire dal periodo d'imposta
                                        2005, lo studio di settore SG51U, approvato con decreto ministeriale del 30
                                        marzo 1999 e in vigore a partire dal periodo d'imposta 1998.
                                            Il nuovo   studio     e' stato elaborato sulla base delle informazioni
                                        contenute nel modello SG51U costituente parte integrante della dichiarazione
                                        UNICO 2004, con riferimento al periodo d'imposta 2003.
                                            Tra le   principali     novita'   dello  studio in oggetto e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione
                                        di 10 gruppi omogenei, mentre la precedente versione dello studio ne aveva
                                        delineati solo 4.
                                            Inoltre, lo studio TG51U determina, in termini di semplificazione, la
                                        riduzione dei    soggetti    con l'obbligo dell'annotazione separata per le
                                        imprese multipunto, che verranno colte dal nuovo studio.
                                            Al fine di migliorare l'analisi della coerenza, nella nuova versione
                                        dello studio di settore la distribuzione ventilica e' stata suddivisa sulla
                                        base del personale dipendente. E' stato, altresi', modificato l'indicatore
                                        di coerenza   in    "Valore aggiunto orario per addetto", in luogo della
                                        precedente "Resa oraria per addetto". Nel nuovo indicatore, peraltro, sono
                                        state utilizzate    le    percentuali di lavoro prestato dal personale non
                                        dipendente.
                                            Per migliorare la stima dei ricavi, nelle funzioni di regressione si e'
                                        tenuto conto anche delle possibili differenze di risultati economici legate
                                        allo svolgere    l'attivita' in altre regioni, diverse da quella in cui
                                        l'impresa ha   il domicilio fiscale, o all'estero. Anche nelle suddette
                                        funzioni, poi, sono state utilizzate le percentuali di lavoro prestato dal
                                        personale non dipendente.


                                        3.5 Studio di settore TG55U - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse.

                                            L'attivita' interessata   e'   quella relativa al codice         di   attivita'
                                        93.03.3 - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse.

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Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                            Lo studio di settore TG55U, e' il risultato della evoluzione dello
                                        studio di settore SG55U. Lo studio di settore SG55U, era stato approvato con
                                        decreto del 6 marzo 2003 ed aveva validita', ai fini dell'accertamento, a
                                        decorrere dal periodo d'imposta 2002.
                                            Le nuove analisi effettuate sullo studio di settore SG55U sono state
                                        condotte analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
                                        fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2003.
                                            L'evoluzione dello studio di settore TG55U ha permesso di cogliere i
                                        cambiamenti strutturali,     le    modifiche    dei   modelli    organizzativi, le
                                        variazioni di mercato all'interno del settore economico. Infatti, con il
                                        nuovo studio di settore e' stato tenuto conto delle possibili differenze di
                                        risultati derivanti dalla tipologia di attivita' svolta e dal comparto di
                                        specializzazione. Cio'     ha consentito di individuare gruppi omogenei di
                                        imprese che offrono servizi cimiteriali su concessione o appalto comunale.
                                            In particolare, sono stati individuati 7 modelli organizzativi (rispetto
                                        ai 6 complessivi dello studio precedente), distinti sulla base:
                                        . della dimensione della struttura organizzativa;
Servizio di documentazione tributaria




                                        . delle spese per acquisto di servizi da altre imprese del settore;
                                        . della tipologia di servizi prestati;
                                        . della tipologia di clientela.
                                            Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, si evidenzia che nella
                                        fase di costruzione del nuovo studio di settore, e' emerso che le attivita'
                                        analizzate sono svolte adottando modalita' organizzative tali da richiedere
                                        l'elaborazione di    nuovi    indicatori     economico-contabili specifici delle
                                        attivita' in esame.
                                            I nuovi indicatori economici di coerenza individuati sono i seguenti:
                                        . margine operativo lordo sui ricavi = (ricavi - costo del venduto - costo
                                        per la produzione di servizi - spese per acquisti di servizi - spese per
                                        lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente
                                        afferenti l'attivita' dell'impresa) * 100 / ricavi;
                                        . numero servizi per addetto = numero di servizi / numero addetti;
                                        . ricavo medio per servizio = ricavi / numero di servizi.
                                            Per ogni gruppo omogeneo, distintamente per forma giuridica e sulla base
                                        del personale dipendente per il "margine operativo lordo sui ricavi" e per
                                        il "numero   servizi    per     addetto"   e    sulla base della localizzazione
                                        territoriale per il "ricavo medio per servizio", e' stata calcolata la
                                        distribuzione ventilica     di    ciascuno    degli   indicatori    precedentemente
                                        definiti.
                                            Nella versione precedente degli studi di settore, gli indicatori di
                                        coerenza utilizzati erano il "Valore aggiunto per Addetto", il " Margine
                                        operativo lordo sui ricavi" e il "Ricavo medio per servizio".

                                        3.6 Studio di settore TG58U - Campeggi ed aree attrezzate per roulotte.

                                             Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici:

                                        . 55.22.0 - "Campeggi ed aree attrezzate per roulotte";
                                        . 55.23.1 - "Villaggi turistici".

                                            Lo studio di settore TG58U costituisce l'evoluzione dello studio SG58U,
                                        approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26
                                        febbraio 2000 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2004.
                                            Il nuovo   studio   e' stato elaborato sulla base delle informazioni
                                        contenute nel modello SG58U costituente parte integrante della dichiarazione
                                        UNICO 2004, con riferimento al periodo d'imposta 2003.
                                            L'evoluzione dello   studio in esame ha consentito di individuare 9
                                        cluster, in luogo dei 5 che caratterizzavano il precedente studio ed ha
                                        permesso di individuare differenti modelli di imprese sulla base della
                                        tipologia dell'offerta e le caratteristiche della struttura, della tipologia
                                        di utenza, della gestione diretta di servizi accessori, della dimensione.
                                            E' stato possibile effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza
                                        economica delle singole attivita' produttive dello studio in esame. Tale
                                        analisi viene ora effettuata non piu' sulla base degli indicatori del
                                        "Ricavo medio per presenza" e della "Produttivita' teorica annuale per
                                        addetto", ma utilizzando due nuovi indici:
                                        - valore aggiunto per addetto: (ricavi - costo del venduto - costo per la

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Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                          produzione di    servizi  -   spese per acquisti di servizi) / (numero
                                          addetti*1.000);
                                        - ricavo medio per presenza relativo all'attivita' ricettiva: piazzole +
                                          unita' abitative + mezza pensione + pensione completa + affitto tende,
                                          caravan o roulotte) * ricavi/100)/numero totale di presenze.
                                            Nell'ambito della funzione di regressione, infine, si sottolinea che si
                                        e' tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate ai
                                        diversi valori    delle tariffe applicate dalle imprese per i principali
                                        servizi offerti, rilevando cosi' il livello qualitativo delle strutture,
                                        anche connesso all'ubicazione delle stesse.

                                        3.7 Studio di settore TG60U - Stabilimenti balneari.
                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 92.72.1 - Gestione
                                        di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.
                                            Si fa presente, tuttavia, che lo studio di settore TG60U si applica
Servizio di documentazione tributaria




                                        anche alle seguenti attivita':

                                            a) Ristoranti,    trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina,
                                               codice attivita' 55.30.A;
                                            b) Ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita'
                                               55.30.2;
                                            c) Servizi di ristorazione in self-service, codice attivita' 55.30.B;
                                            d) Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attivita'
                                               55.30.C;
                                            e) Bar e caffe', codice attivita' 55.40.A;
                                            f) Gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attivita' 55.30.4;
                                            g) Bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.40.C.
                                            Le attivita' indicate alle lettere da a) a g) rientrano tra quelle per
                                        le quali si applica il presente studio di settore solo se svolte da
                                        contribuenti titolari di concessione per l'esercizio della attivita' di
                                        Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - codice
                                        attivita' 92.72.1. Si applica lo studio TG60U anche se l'attivita' di
                                        gestione di stabilimenti balneari non e' prevalente, in termini di ricavi,
                                        rispetto alle attivita' precedentemente elencate.
                                            Lo studio di settore TG60U e' il risultato dell'evoluzione dello studio
                                        SG60U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, in vigore
                                        fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alla medesima attivita'.
                                            L'evoluzione dello studio di settore TG60U e' stata condotta utilizzando
                                        i dati contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
                                        dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003.
                                            Tra le   principali novita' dello studio in oggetto, si segnala il
                                        miglioramento dei    modelli organizzativi, che sono passati dai 7 della
                                        versione precedente agli 8 della attuale, e l'introduzione dell'indicatore
                                        di coerenza "Incidenza percentuale dei costi e spese sui ricavi".
                                            Riguardo l'analisi della coerenza, si evidenzia che le distribuzioni
                                        ventiliche degli indicatori "Valore aggiunto per addetto" e "Incidenza dei
                                        costi e spese sui ricavi" sono state suddivise sulla base della presenza o
                                        meno di   personale    dipendente,  mentre   quelle   relative all'indicatore
                                        "Giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base" sono state
                                        suddivise in relazione all'appartenenza o meno ai cluster territoriali n. 2
                                        e 5 (aree a basso livello di benessere) della territorialita' generale a
                                        livello regionale.
                                            Nell'ambito della funzione di regressione, infine, si sottolinea che si
                                        e' tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate ai
                                        diversi valori    delle tariffe applicate dalle imprese per i principali
                                        servizi offerti, rilevando cosi' il livello qualitativo delle strutture,
                                        anche connesso all'ubicazione delle stesse.

                                        3.8 Studio di settore TG68U - Trasporti di merce su strada.

                                            Le attivita'   interessate   sono   quelle relative al seguente codice
                                        attivita': 60.24.0 Trasporto di merci su strada
                                            Lo studio di settore TG68U e' il risultato della "evoluzione" dello
                                        studio di settore SG68U, (il quale a sua volta costituiva gia' l'evoluzione

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Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        del previgente studio di settore SG68U), approvato con decreto ministeriale
                                        del 25 marzo 2002 ed aveva validita', ai fini dell'accertamento, a decorrere
                                        dal periodo d'imposta 2001.
                                            Le nuove analisi effettuate sullo studio di settore SG68U sono state
                                        condotte analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
                                        fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2003.
                                            L'evoluzione dello studio di settore TG68U ha permesso di cogliere i
                                        cambiamenti strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi. Rispetto
                                        alla precedente versione dello studio, le informazioni richieste con il
                                        modello SG68U hanno permesso di confermare la struttura dei cluster della
                                        precedente versione, con l'aggiunta di tre ulteriori nuovi gruppi:
                                        - Imprese di trasporto di prodotti alimentari con piccole flotte di veicoli
                                        frigo fino a 11,5 T di PTT;
                                        - Imprese di trasporto di ghiaia, sabbia e altri materiali da costruzione
                                        con piccole flotte di veicoli ribaltabili;
                                        - Imprese di trasporto con piccole flotte di portacontainer.
Servizio di documentazione tributaria




                                            A seguito   del parere espresso dalla Commissione degli esperti, si
                                        evidenzia che,    nel    "Quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini
                                        dell'applicazione degli studi di settore" per le imprese non congrue e'
                                        previsto, in aggiunta ai correttivi gia' presenti nello studio di settore
                                        SG68U, un nuovo correttivo c.d. "dinamico" che consente di verificare se
                                        l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello
                                        risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in
                                        parte, dall'incremento     del    costo     del    carburante    e dei lubrificanti
                                        registratosi negli ultimi anni.
                                            Il correttivo     e'   stato determinato, sulla base delle elaborazioni
                                        effettuate dalla SOSE S.p.A., esaminando nel biennio 2003-2005, a parita' di
                                        volume di traffico (km percorsi), la crescita del costo del carburante e dei
                                        lubrificanti, l'evoluzione delle spese per acquisti di servizi, la crescita
                                        delle spese per il personale dipendente e l'incremento dei ricavi volto a
                                        compensare l'aumento di tali costi.
                                            Il correttivo     individuato     viene     definito "dinamico" in quanto e'
                                        previsto per    ogni      anno    di    applicazione     dello    studio   TG68U   la
                                        rideterminazione di tale valore legandolo all'eventuale variazione del costo
                                        del carburante    e dei lubrificanti ed in generale all'evoluzione della
                                        struttura dei costi - ricavi delle imprese in esame
                                            Al fine di monitorare le imprese che comprendono nel proprio parco di
                                        automezzi anche veicoli non impiegati direttamente nel ciclo produttivo, e'
                                        stata predisposto     una   apposita     sezione nel "Quadro Z" contenente la
                                        richiesta del numero dei veicoli di scorta (veicoli impiegati esclusivamente
                                        per la sostituzione di veicoli guasti) e l'indicazione dei veicoli di
                                        servizio (veicoli     utilizzati     esclusivamente     per    il soccorso, per il
                                        trasporto di materiale al servizio del proprio parco veicolare o per fare
                                        movimentazioni di carico e scarico di unita' operative).
                                            Inoltre, nello     stesso    quadro     Z,    sono   state    inserite ulteriori
                                        informazioni al     fine      di     effettuare     il   monitoraggio    dell'impatto
                                        dell'emergenza aviaria nella filiera dei prodotti avicoli.

                                        3.9 Studio di settore TG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri.

                                            Le attivita'         interessate   sono   quelle   relative   ai   seguenti   codici
                                        attivita':

                                             . 60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;
                                             . 60.23.0 Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri.

                                            Lo studio di settore TG72B, e' il risultato della "evoluzione" dello
                                        studio di settore SG72B. Lo studio di settore SG72B, era stato approvato con
                                        decreto ministeriale   del   20   marzo 2001 ed aveva validita', ai fini
                                        dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
                                            Le nuove analisi effettuate sullo studio di settore SG72B sono state
                                        condotte analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
                                        fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2003,
                                        nonche' delle ulteriori informazioni contenute nell'apposito questionario
                                        per l'evoluzione dello studio ESG72B relativo al periodo d'imposta 2003.

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                                            L'evoluzione dello studio di settore TG72B ha permesso di cogliere i
                                        cambiamenti strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi. Rispetto
                                        alla precedente versione dello studio, le informazioni richieste con il
                                        questionario ESG72B hanno permesso una maggiore focalizzazione dei gruppi
                                        omogenei sulla base della tipologia di attivita' svolta in particolare per
                                        quanto riguarda il cluster delle imprese che effettuano trasporto regolare
                                        specializzato (cluster 1). Inoltre sono emersi i cluster delle imprese che
                                        effettuano sia servizio di noleggio con conducente che trasporto pubblico di
                                        linea (Cluster 2 -Noleggio con conducente e trasporto pubblico di linea- e
                                        Cluster 4 - Servizi di noleggio con conducente e trasporto pubblico di linea
                                        erogati da imprese di grandi dimensioni-).
                                            Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, si evidenzia che nella
                                        fase di costruzione del nuovo studio di settore, e' emerso che le attivita'
                                        analizzate sono svolte adottando modalita' organizzative tali da richiedere
                                        l'elaborazione di     nuovi   indicatori    economico-contabili specifici delle
                                        attivita' in esame. Nella versione precedente dello studio di settore,
                                        l'unico indicatore di coerenza utilizzato era la "Produttivita' per Addetto".
Servizio di documentazione tributaria




                                            A seguito   del parere espresso dalla Commissione degli esperti, si
                                        evidenzia che,    nel    "Quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini
                                        dell'applicazione degli studi di settore" per le imprese non congrue e'
                                        previsto in aggiunta ai correttivi gia' presenti nello studio SG72B un nuovo
                                        correttivo "dinamico" che consente di verificare se l'eventuale differenza
                                        tra l'ammontare     dei     ricavi     contabilizzati    e    quello  risultante
                                        dall'applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte,
                                        dall'incremento del costo del carburante registratosi negli ultimi anni.
                                            Il correttivo,     sulla base delle elaborazioni effettuate dalla SOSE
                                        S.p.A., e' stato determinato esaminando nel biennio 2003-2005, a parita' di
                                        volume di traffico (km percorsi), la crescita del costo del carburante,
                                        l'evoluzione delle spese per acquisti di servizi, la crescita delle spese
                                        per il personale dipendente e l'incremento dei ricavi volto a compensare
                                        l'aumento di tali costi.
                                            Il correttivo     individuato    viene   definito "dinamico" in quanto e'
                                        prevista per    ogni      anno    di   applicazione   dello   studio  TG72B   la
                                        rideterminazione di tale valore legandolo all'eventuale variazione del costo
                                        del carburante ed in generale all'evoluzione della struttura dei costi -
                                        ricavi delle imprese contraddistinte dai codici attivita' 60.21.0. e 60.23.0.
                                            Si sottolinea inoltre, che le imprese che risultano beneficiarie dei
                                        contributi in conto esercizio (ai sensi dell'articolo 6 della legge 1 aprile
                                        1981, n. 151 e articolo 1 del D.L. n. 833 del 1986, convertito con
                                        modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987 n. 18, erogati dalle Regioni ai
                                        sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549),
                                        dovranno riportare tali contributi nel "Quadro D" (rigo D14) del modello
                                        TG72B. Detti contributi pertanto non dovranno essere indicati nel quadro F
                                        relativo ai dati contabili. Il software GE.RI.CO. procedera' a sommare tali
                                        contributi ai ricavi dichiarati nel quadro F, ai fini del confronto con il
                                        ricavo congruo stimato e ai fini del calcolo degli indicatori di coerenza.
                                            E' importante     dunque, che gli uffici controllino che i suindicati
                                        contributi non siano stati indicati nel Quadro F - Elementi contabili - tra
                                        i ricavi dichiarati.

                                        4. ATTIVITA' DEL COMMERCIO.

                                        4.1 Studio   di   settore TM11U - Commercio al dettaglio di ferramenta,
                                        materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano, di articoli
                                        igienico-sanitari, Commercio all'ingrosso di carte da parati, di legname,
                                        semilavorati in legno e legno artificiale, di materiali da costruzione
                                        (inclusi i   materiali igienico-sanitari), di vetro piano, di vernici e
                                        colori, di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), di apparecchi
                                        e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, ecc.


                                                Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici attivita':

                                             . 52.46.1      Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e
                                                            termoidraulico, pitture e vetro piano;
                                             . 52.46.2      Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

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                                             . 52.46.3  Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;
                                             . 52.48.9  Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti
                                                        per pavimenti;
                                             . 51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati;
                                             . 51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e
                                                        legno artificiale;
                                              . 51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi
                                                        i materiali igienico-sanitari);
                                             . 51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano;
                                             . 51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori;
                                             . 51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli
                                                        (ferramenta);
                                             . 51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti
                                                        idraulici e di riscaldamento.

                                            Lo studio di settore TM11U e' il risultato dell'evoluzione degli studi
                                        SM11A (relativo al commercio al dettaglio) e SM11B (commercio all'ingrosso),
Servizio di documentazione tributaria




                                        approvati con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002, in vigore fino al
                                        periodo d'imposta 2004 e relativi alle medesime attivita'. Cio' ha permesso
                                        di evitare   l'obbligo   dell'annotazione    separata per gli operatori che
                                        contemporaneamente svolgono   attivita'   di    commercio  all'ingrosso e al
                                        dettaglio.
                                            L'evoluzione dello studio di settore TM11U e' stata condotta analizzando
                                        i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi di settore SM11A e SM11B relativi al periodo d'imposta 2002,
                                        completati con   ulteriori   informazioni contenute nel questionario ESM11
                                        inviato ai contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto.
                                            Tra le   principali   novita'   dello studio in oggetto, e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione
                                        di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti i
                                        precedenti studi, passando dai 19 cluster che caratterizzavano il precedente
                                        studio SM11A e dai 17 cluster del precedente studio SM11B, ai 43 attuali.
                                            L'attuale studio di settore discrimina i soggetti in funzione della
                                        tipologia di clientela servita, ed in particolare:

                                        -   utilizzatori professionali e/o clienti di tipo "business";
                                        -   commercianti;
                                        -   filiera del legno;
                                        -   clienti privati;
                                        -   clientela diversificata.

                                            Per quanto riguarda invece le categorie merceologiche, lo        studio di
                                        settore ha permesso di evidenziare punti vendita specializzati in:
                                        - ferramenta ed utensileria;
                                        - termoidraulica;
                                        - legname;
                                        - materiali da costruzione;
                                        - piastrelle e pavimenti;
                                        - colori e vernici;
                                        - offerta differenziata.

                                            Per quanto   riguarda   gli indicatori di coerenza e la funzione di
                                        regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal
                                        personale non dipendente.
                                            Infine, relativamente   alle   problematiche    che   potrebbero scaturire
                                        dall'applicazione pratica dello studio TM11U, si deve tener conto delle
                                        caratteristiche peculiari    che    caratterizzano    l'impresa,   specie   con
                                        riferimento alla modalita' organizzativa adottata dalla stessa e ai prodotti
                                        merceologici offerti.
                                            Tali caratteristiche    potrebbero    determinare     un'incoerenza   degli
                                        indicatori specifici   dello   studio,   dovuta    alle particolari modalita'
                                        operative dell'impresa.
                                            In questi casi valgono le istruzioni gia' delineate nella circolare n.
                                        58/E del 27 giugno 2002, relativamente agli studi di settore SM11A e SM11B.



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                                        4.2 Studio di settore TM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 52.47.1 -
                                        Commercio al dettaglio di libri nuovi.
                                            Lo studio di settore TM12U e' il risultato dell'evoluzione dello studio
                                        SM12U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, in vigore
                                        fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alla medesima attivita'.
                                            L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando i
                                        modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003.
                                            Tra le   principali   novita'    dello studio in oggetto, e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione
                                        di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il
                                        precedente studio, passando dai 6 cluster che caratterizzavano la precedente
                                        versione ai 15 attuali.
                                            Infatti, rispetto alla vecchia versione dello studio, grazie all'ausilio
                                        di nuove variabili nel quadro Z, e' stato possibile distinguere le librerie
Servizio di documentazione tributaria




                                        con vendita di testi scolastici da quelle che vendono testi universitari e,
                                        ancora, individuare il cluster dei remainder.
                                            Dall'analisi, inoltre,   sono emersi nuovi cluster caratterizzati: da
                                        prodotti merceologici   che   nella    vecchia versione non erano risultati
                                        rilevanti, dalla tipologia di localizzazione e dalla modalita' organizzativa.
                                            L'aver considerato le imprese multipunto ha permesso di circoscrivere le
                                        catene di librerie e il fattore dimensionale ha rivelato tre grandezze di
                                        negozi despecializzati: piccoli, medio-grandi e grandi; diversamente, la
                                        precedente classificazione    distingueva     solo    le    piccole   librerie
                                        despecializzate da quelle piu' grandi.
                                            Inoltre, il   nuovo   studio    di   settore   determina,   in termini di
                                        semplificazione, la riduzione dei soggetti con l'obbligo dell'annotazione
                                        separata per le imprese multipunto, dal momento che le stesse sono colte
                                        dalla nuova elaborazione dello studio TM12U.
                                            Per quanto   riguarda   gli indicatori di coerenza e la funzione di
                                        regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal
                                        personale non dipendente.


                                        4.3 Studio di settore TM15B - Commercio al dettaglio di                      materiale per
                                        ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 52.48.2
                                        Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia,
                                        strumenti di precisione.
                                            Lo studio TM15B e' il risultato della "evoluzione"dello studio SM15B,
                                        approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore fino al
                                        periodo d'imposta 2004.
                                            L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando i
                                        modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi    di settore per il periodo d'imposta 2002, completati con
                                        ulteriori informazioni     contenute  nel   questionario  ESM15   inviato ai
                                        contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto.
                                            Tra le principali novita' del TM15B e' possibile evidenziare il venir
                                        meno dell'obbligo dell'annotazione separata per i soggetti che utilizzano
                                        piu' punti vendita (cosiddetti "multipunto") e la distinzione tra catene di
                                        negozi e punti vendita di grandi dimensioni.
                                            Ai modelli organizzativi individuati dallo studio precedente si sono
                                        aggiunti i   negozi    specializzati   in materiale fotografico di consumo,
                                        videocassette e batterie; le catene di ottica; i negozi di sviluppo e stampa
                                        di materiale fotografico; i negozi di fotografia con offerta estesa ai
                                        servizi fotografici e video riprese. I cluster sono passati da 11 a 13.
                                            Per quanto    riguarda    gli indicatori di coerenza e la funzione di
                                        regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal
                                        personale non dipendente.


                                        4.4 Studio di settore            TM17U   -   Commercio   all'ingrosso   di cereali, legumi
                                        secchi e sementi.

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Circolare del 22/06/2006 n. 23


                                        Le attivita' interessate sono quelle relative ai seguenti codici attivita':
                                             . 51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;
                                             . 51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame,
                                               piante officinali, semi oleosi, patate da semina.

                                            Lo studio di settore TM17U e' il risultato dell'evoluzione dello studio
                                        SM17U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, in vigore
                                        fino al periodo d'imposta 2004 e relativo, dal 2003 alle medesime attivita'.
                                            Si ricorda, a tale proposito, che fino alla suddetta data lo studio
                                        SM17U comprendeva anche il codice 51.37.A "Commercio all'ingrosso di caffe'"
                                        e le imprese che svolgevano questa attivita' erano state differenziate in
                                        uno specifico gruppo omogeneo. Dal periodo d'imposta 2003, invece, dette
                                        imprese sono state interessate dall'applicazione dello studio di settore
                                        SD45U.
                                            L'evoluzione dello studio di settore TM17U e' stata condotta analizzando
Servizio di documentazione tributaria




                                        i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003.
                                            Tra le   principali   novita'    dello studio in oggetto, e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione
                                        di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il
                                        precedente studio, passando dai 9 cluster che caratterizzavano la precedente
                                        versione agli 11 attuali.
                                            Infatti, rispetto   alla    vecchia versione dello studio, la maggiore
                                        focalizzazione sui   prodotti    merceologici venduti e sulla tipologia di
                                        vendita ha consentito di migliorare la ripartizione in gruppi omogenei.
                                        Inoltre, le   informazioni    richieste   nel quadro Z hanno consentito di
                                        distinguere un gruppo omogeneo di imprese che svolgono fasi di lavorazione
                                        sul prodotto.
                                            Il nuovo    studio    di    settore   determina,  poi,   in   termini    di
                                        semplificazione, la riduzione dei soggetti con l'obbligo dell'annotazione
                                        separata per le imprese multipunto che operano in due o piu' unita' locali
                                        non situate nello stesso territorio comunale, dal momento che le stesse sono
                                        colte dalla nuova elaborazione dello studio TM17U.
                                            Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di coerenza e la funzione di
                                        regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal
                                        personale non dipendente.


                                        4.5 Studio di settore TM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita': 51.22.0
                                        - Commercio all'ingrosso di fiori e piante.
                                            Lo studio   di   settore   TM18A sostituisce, a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005,   lo   studio   di   settore   SM18A   approvato con decreto
                                        ministeriale del 20 marzo 2001 e relativo alla medesima attivita'.
                                            L'evoluzione dello studio di settore SM18A e' stata condotta analizzando
                                        il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        dello studio di settore allegato alla dichiarazione dei redditi UNICO 2004
                                        per il periodo d'imposta 2003 unitamente alle informazioni contenute nel
                                        questionario ESM18A inviato ai contribuenti per l'evoluzione dello studio in
                                        oggetto.
                                            La nuova versione dello studio, oltre a confermare alcuni modelli di
                                        business gia' individuati in precedenza, ne individua di nuovi al fine di
                                        cogliere i cambiamenti strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi.
                                            La maggiore   focalizzazione sui servizi offerti, sulla tipologia di
                                        clientela e sulla modalita' di vendita ha consentito di migliorare la
                                        ripartizione in gruppi omogenei che sono passati dai 6 dello studio SM18A
                                        agli 11 cluster della nuova versione dello studio. Inoltre, la definizione
                                        del questionario ESM18A con una nuova sezione relativa alla tipologia di
                                        attivita', ha permesso di individuare nuovi cluster quali i grossisti di
                                        sementi, bulbi e piante da frutto che vendono prevalentemente ad agricoltori
                                        o giardinieri (cluster 4), i grossisti di fiori che vendono a commercianti
                                        al dettaglio tramite tentata vendita (cluster 6) e le imprese specializzate
                                        nella progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato.

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                                            Conformemente a quanto previsto per gli altri studi di settore evoluti e
                                        al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, il nuovo
                                        studio e' applicabile anche ai soggetti che utilizzano piu' punti vendita
                                        (cosiddetti "multipunto"), indipendentemente dalla circostanza che questi
                                        risultino situati nell'ambito del medesimo comune.
                                            Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, lo studio in esame
                                        utilizza le percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente, sia
                                        ai fini del calcolo del relativo indicatore di coerenza che della stima dei
                                        ricavi.
                                            A tal proposito si evidenzia che nella fase di costruzione del nuovo
                                        studio di settore e' emerso che l'analisi della coerenza delle attivita'
                                        considerate e' stata svolta mediante l'elaborazione di diversi indicatori
                                        economico-contabili quali il valore aggiunto per addetto onde tener conto
                                        anche delle percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente, il
                                        margine operativo lordo sulle vendite e la durata media delle scorte.
                                            In particolare,   occorre far presente che, con l'individuazione del
                                        cluster 11, che raggruppa le imprese che commercializzano fiori freschi
Servizio di documentazione tributaria




                                        recisi e fiori secchi e artificiali, sono state superate le problematiche
                                        indicate nella circolare n. 54/E del 13/06/2001 relative alla presenza, nel
                                        settore in esame, di alcuni modelli organizzativi di difficile comparazione
                                        a causa di una ripartizione dei costi molto diversa. Infatti i fiori secchi
                                        e artificiali   non   necessitano,   a   differenza   dei fiori freschi, di
                                        particolari attrezzature ne' di molto personale per la loro conservazione,
                                        ed anche il ricarico su tali prodotti differisce sostanzialmente in quanto,
                                        non operando su beni altamente deperibili, i prezzi non vengono influenzati
                                        dalla necessita' di una vendita immediata e dai conseguenti scarti.
                                            Pertanto, in relazione all'applicazione dello studio, si e' ritenuto
                                        opportuno mantenere tale informazione nel quadro D del modello, relativo
                                        agli "Elementi specifici dell'attivita'", in quanto i due diversi tipi di
                                        prodotto comportano una struttura aziendale e una ripartizione dei costi
                                        molto diversa.
                                            Restano ancora   valide,   invece, le cautele indicate nella suddetta
                                        circolare con riguardo alla necessita' di tener conto della localizzazione
                                        geografica delle aziende che operano in aree a forte concentrazione di
                                        operatori, collegate in genere al luogo di produzione dei prodotti destinati
                                        ad essere successivamente commercializzati, dove la percentuale di ricarico
                                        media sui prezzi e' piu' bassa a causa della forte concorrenza.


                                        4.6 Studio di settore TM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 51.23.0 - Commercio
                                        all'ingrosso di animali vivi. Lo studio di settore TM18B e' il risultato
                                        dell'evoluzione dello studio SM18B, approvato con decreto ministeriale del
                                        15 febbraio 2002, in vigore fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alla
                                        medesima attivita'.
                                            L'evoluzione dello studio di settore TM18B e' stata condotta utilizzando
                                        i dati contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
                                        dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003.
                                            Tra le   principali     novita'     dello studio in oggetto, e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione
                                        di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il
                                        precedente studio;     si   e',     infatti,   passati   dagli  8    cluster   che
                                        caratterizzavano la precedente versione agli 11 dell'attuale.
                                            In particolare, rispetto alla vecchia versione dello studio, e' emersa
                                        una nuova specializzazione merceologica dell'attivita' di vendita (quella
                                        relativa agli animali da affezione) ed e' stato individuato un gruppo di
                                        imprese che    si    rivolge     principalmente   agli agricoltori. Inoltre, la
                                        modalita' di      acquisto    da    importatori   ha   permesso   di   distinguere
                                        ulteriormente i grossisti di bovini.
                                            Infine, si     sottolinea     che nella funzione di regressione e' stato
                                        applicato alla     variabile     relativa al costo del venduto il correttivo
                                        territoriale del commercio a livello provinciale.
                                            Al fine di monitorare l'andamento del settore coinvolto dall'emergenza
                                        aviaria, nel quadro Z - Dati complementari del modello, sono stati richiesti
                                        ulteriori dati utili come l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti,

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                                        l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati, l'ammontare di acquisti
                                        effettuati relativi agli avicoli (pollame, selvaggina da penna selvatica e
                                        di allevamento, ratiti e altri volatili) e dei prodotti a base avicola e di
                                        uova nei periodi di tempo compresi tra settembre 2005 e aprile 2006.


                                        4.7 Studio di settore TM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi.
                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 51.30.0 -
                                        Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi.
                                            Lo studio     di   settore    TM21A sostituisce, a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005, lo studio SM21A, approvato con decreto ministeriale del 16
                                        febbraio 2001, ed in vigore dal periodo d'imposta 2002.
                                            Lo studio     in   esame    consente   una   notevole semplificazione degli
                                        adempimenti a     carico   dei    contribuenti.   Viene, infatti, meno, grazie
                                        all'evoluzione, l'obbligo     di    annotazione   separata    per    gli operatori
                                        economici che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso
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                                        territorio comunale (cosiddetti "multipunto").
                                            L'elaborazione del nuovo studio ha portato alla creazione di nuovi
                                        cluster, che passano da 14 a 18, permettendo la distinzione delle imprese
                                        per categorie merceologiche (agrumi, frutta secca e tuberi); in base alla
                                        tipologia dell'attivita': tra ingrosso di mercato, ingrosso con consegna al
                                        cliente, ingrosso con vendita interna, intermediazione per la vendita in
                                        conto terzi con contratto di commissione; infine i cluster dei grossisti
                                        esportatori e importatori.
                                            Con il nuovo studio cambia un indicatore di coerenza che diventa "valore
                                        aggiunto per addetto" in luogo della "produttivita' per addetto" che risulta
                                        essere piu' calzante al settore in oggetto.
                                            La territorialita' presa in esame diventa quella del commercio a livello
                                        regionale invece che provinciale con il correttivo che viene applicato al
                                        costo del venduto.
                                            Al fine    di    monitorare    se in futuro possano essere ancor meglio
                                        individuati comparti di appartenenza alle imprese con caratteristiche comuni
                                        di magazzinaggio e commercializzazione e di valutare se cio' possa influire
                                        sulla rotazione di magazzino e sul ricarico, e' stato inserito nel quadro Z
                                        - Dati complementari - del modello TM21A un ulteriore elenco di prodotti
                                        merceologici venduti.
                                            In relazione all'applicazione di tale studio, si evidenzia che, restano
                                        valide alcune cautele indicate nella circolare n. 54 del 13 giugno 2001 al
                                        punto 6.6, in quanto la peculiarita' del settore ortofrutticolo e' soggetta
                                        all'aleatorieta' delle     condizioni    climatiche   ed   ad     un forte potere
                                        contrattuale della clientela. In particolare, occorre osservare che:
                                            - l'attivita'     di commercializzazione puo' essere contraddistinta, a
                                        seconda dei    casi, da forti caratteri di specializzazione, per cui e'
                                        generalmente determinata     dai    tempi   di produzione della merce offerta
                                        (concetto di stagionalita') o, al contrario di generalizzazione, dando luogo
                                        ad operatori    specializzati     nella   commercializzazione di un genere di
                                        prodotti (es. commercianti solo di frutta oppure solo di verdura) o di un
                                        solo prodotto (es. commercianti solo di uva, oppure solo di banane, ecc.),
                                        oppure operatori che hanno invece seguito una strategia opposta preferendo
                                        la commercializzazione di prodotti diversi. In tal caso, l'indice economico
                                        relativo alla percentuale di ricarico va opportunamente valutato in funzione
                                        del grado    di specializzazione dell'attivita' che, per alcuni prodotti,
                                        potrebbe risultare piu' elevato della norma;
                                        - le imprese che operano con una clientela costituita in gran parte dalle
                                        grandi catene di distribuzione sia estere che italiane, a causa dello scarso
                                        potere contrattuale nei confronti della predetta clientela, hanno ridotte
                                        possibilita' di definire il livello di prezzo per loro ottimale o piu'
                                        soddisfacente e conseguentemente un limitato controllo sull'andamento dei
                                        ricavi;
                                        - a causa della natura merceologica del prodotto commercializzato dalle
                                        industrie del settore, il livello dei prezzi di vendita risente in maniera
                                        particolare delle variazioni del livello di offerta. La contrazione dei
                                        prezzi di vendita per effetto di un'abbondante produzione determina, se non
                                        viene compensata dalle maggiori quantita' vendute, una riduzione nel livello
                                        dei ricavi. Inoltre le imprese in questione commercializzano un prodotto

                                                                            Pagina 67
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                                        fortemente influenzato, dal punto di vista qualitativo, dalle condizioni
                                        climatiche ed ambientali, con effetti diretti sul livello dei prezzi.

                                        4.8 Studio di settore TM21B - Commercio all'ingrosso di bevande.

                                            Le attivita'         interessate   sono   quelle   relative   ai   seguenti   codici
                                        attivita':
                                                 . 51.34.1 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
                                                 . 51.34.2 - Commercio all'ingrosso di altre bevande.


                                            Lo studio di settore TM21B sostituisce a decorrere dal periodo d'imposta
                                        2005, lo studio SM21B approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio
                                        2001 e in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2002.
                                            Lo studio   in   esame    consente   una   notevole semplificazione degli
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                                        adempimenti a   carico    dei   contribuenti.   Viene, infatti, meno, grazie
                                        all'evoluzione, l'obbligo    di   annotazione   separata  per   gli operatori
                                        economici che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso
                                        territorio comunale (cosiddetti "multipunto").
                                            L'elaborazione del nuovo studio ha portato alla creazione di nuovi
                                        cluster, che passano da 7 a 9, permettendo la distinzione delle imprese per
                                        categorie merceologiche    (vino, acqua e birra); in base alla tipologia
                                        dell'attivita' tra ingrosso con consegna al cliente, ingrosso con vendita
                                        interna e ingrosso con tentata vendita.

                                        4.9 Studio di settore TM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca.

                                             Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici attivita':

                                             . 51.38.1 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
                                             . 51.38.2 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati,
                                               surgelati, conservati, secchi.

                                            Lo studio di settore TM21C sostituisce a decorrere dal periodo d'imposta
                                        2005, lo studio SM21C approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio
                                        2001.
                                            Lo studio   in    esame    consente      una   notevole semplificazione degli
                                        adempimenti a   carico     dei    contribuenti.     Viene, infatti, meno, grazie
                                        all'evoluzione, l'obbligo     di    annotazione     separata   per    gli operatori
                                        economici che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso
                                        territorio comunale (cosiddetti "multipunto").
                                            L'elaborazione del nuovo studio ha portato alla creazione di nuovi
                                        cluster, che passano da 6 a 7, permettendo la distinzione del cluster dei
                                        grossisti importatori    i    cui     acquisti avvengono prevalentemente presso
                                        produttori e grossisti esteri..
                                            Con il nuovo studio cambia un indicatore di coerenza che diventa valore
                                        aggiunto per addetto in luogo della produttivita' per addetto che risulta
                                        essere piu' calzante al settore in oggetto.
                                            La territorialita' presa in esame diventa quella del commercio a livello
                                        regionale invece che provinciale con il correttivo che viene applicato al
                                        costo del venduto.
                                            Sono state    ridefinite       le    distribuzioni    ventiliche,    che   prima
                                        dell'evoluzione erano suddivise per forma giuridica, mentre ora risultano
                                        suddivise sulla base della forma giuridica, e all'interno di essa, sulla
                                        base del personale dipendente. Le distribuzioni ventiliche degli indicatori
                                        del "valore aggiunto per addetto" e "durata delle scorte" sono suddivise
                                        solo sulla   base    del personale dipendente. Le distribuzioni ventiliche
                                        dell''indicatore del    "ricarico"      sono    state   suddivise   in    base alla
                                        territorialita' del commercio a livello regionale.


                                        4.10 Studio di settore TM21D - Commercio all'ingrosso di carni.


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Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codici attivita' - 51.32.1
                                        - Commercio all'ingrosso di carne fresca congelata e surgelata.
                                            Lo studio di settore TM21D sostituisce a decorrere dal periodo d'imposta
                                        2005, lo studio SM21D approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001.
                                            Lo studio   in   esame    consente    una   notevole semplificazione degli
                                        adempimenti a   carico    dei   contribuenti.    Viene, infatti, meno, grazie
                                        all'evoluzione, l'obbligo    di   annotazione    separata   per    gli operatori
                                        economici che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso
                                        territorio comunale (cosiddetti "multipunto").
                                            L'elaborazione del nuovo studio ha portato alla creazione di nuovi
                                        cluster, che passano da 5 a 8, permettendo la distinzione delle imprese in
                                        base ad alcune categorie merceologiche come la carne avicola, bovina, suina,
                                        ecc. e in base alla tipologia dell'attivita' delle imprese che effettuano
                                        ingrosso con vendita interna.
                                            Con il nuovo studio cambia un indicatore di coerenza che diventa valore
                                        aggiunto per addetto in luogo della produttivita' per addetto che risulta
                                        essere piu' calzante al settore in oggetto.
Servizio di documentazione tributaria




                                            Sono state    ridefinite     le    distribuzioni   ventiliche,    che  prima
                                        dell'evoluzione erano suddivise per forma giuridica, mentre ora risultano
                                        suddivise sulla base della forma giuridica e, all'interno di essa, sulla
                                        base del personale dipendente. Le distribuzioni ventiliche degli indicatori
                                        del "valore aggiunto per addetto" e "durata delle scorte" sono suddivise
                                        solo sulla base del personale dipendente
                                            Al fine di monitorare l'andamento del settore coinvolto dall'emergenza
                                        aviaria, nel quadro Z - Dati complementari del modello, sono stati richiesti
                                        ulteriori dati utili come l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti,
                                        l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati, l'ammontare di acquisti
                                        effettuati relativi a carne avicola (pollame, selvaggina da penna selvatica
                                        e di allevamento, ratiti e altri volatili) e dei prodotti a base avicola e
                                        di uova nei periodi di tempo compresi tra settembre 2005 e aprile 2006.


                                        4.11 Studio di settore TM21E - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

                                            Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici attivita':

                                            .   51.33.1   -   Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova;
                                            .   51.32.2   -   Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
                                            .   51.33.2   -   Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;
                                            .   51.36.0   -   Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi,
                                                              prodotti da forno;
                                            .   51.37.B   -   Commercio all'ingrosso di te', cacao, droghe e spezie;
                                            .   51.38.3   -   Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari;
                                            .   51.39.1   -   Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
                                            .   51.39.2   -   Commercio   all'ingrosso   non specializzato di prodotti
                                                              alimentari, bevande e tabacco.

                                            Lo studio di settore TM21E sostituisce a decorrere dal periodo d'imposta
                                        2005, gli studi SM21E e SM21F, approvati con decreto ministeriale del 20
                                        marzo 2001.
                                            Lo studio   in   esame    consente    una   notevole semplificazione degli
                                        adempimenti a carico dei contribuenti. Anzitutto vengono raggruppati due
                                        studi di settore in un unico studio evoluto ed inoltre viene, meno, grazie
                                        all'evoluzione, l'obbligo    di   annotazione    separata   per    gli operatori
                                        economici che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso
                                        territorio comunale (cosiddetti "multipunto").
                                            L'elaborazione del    nuovo   studio ha portato alla distinzione delle
                                        imprese per ulteriori categorie merceologiche (farine, formaggi, conserve,
                                        uova, latte, bevande); le imprese specializzate in formaggi ed olio sono
                                        state ulteriormente    distinte da quelle che vendono prodotti a marchio
                                        proprio; ed in base alla tipologia di attivita' sono state individuate
                                        quelle che effettuano ingrosso con vendita interna.
                                            Con il nuovo studio cambia un indicatore di coerenza che diventa "valore
                                        aggiunto per addetto" in luogo della "produttivita' per addetto" che risulta
                                        essere piu' calzante al settore in oggetto.
                                            Sono state    ridefinite     le    distribuzioni   ventiliche,    che  prima

                                                                                 Pagina 69
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        dell'evoluzione erano suddivise per forma giuridica, mentre ora risultano
                                        suddivise sulla base della forma giuridica e, all'interno di essa, sulla
                                        base del personale dipendente. Le distribuzioni ventiliche degli indicatori
                                        del "valore aggiunto per addetto" e "durata delle scorte" sono suddivise
                                        solo sulla base del personale dipendente. Le distribuzioni ventiliche per
                                        l'indicatore del    "ricarico"    sono    state    suddivise in  base   alla
                                        territorialita' del commercio a livello regionale.
                                            Nella definizione delle funzioni di regressione si e' tenuto anche conto
                                        delle possibili   differenze di ricavo potenziale ottenibili legate alla
                                        diversa tipologia di prodotti venduti ed alla vendita di prodotti a marchio
                                        proprio.


                                        4.12 Studio di settore TM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici,
                                        di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo.

                                            Le attivita'        interessate   sono   quelle   relative   ai   seguenti   codici di
Servizio di documentazione tributaria




                                        attivita':

                                             . 51.43.1      Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi
                                                            radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo;
                                             . 51.43.2      Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati,
                                                            audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti);
                                             . 51.43.3      Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici
                                                            e televisivi;
                                             . 51.43.4      Commercio   all'ingrosso   di articoli per illuminazione e
                                                            materiale elettrico vario per uso domestico.
                                            Tale studio   e'    il risultato della evoluzione dello studio SM22A,
                                        approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore dal
                                        periodo d'imposta 2001 fino al periodo d'imposta 2004.
                                            L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando i
                                        modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi   di settore per il periodo d'imposta 2003, completati con
                                        ulteriori informazioni     contenute    nel   questionario    ESM22   inviato   ai
                                        contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto.
                                            Tra le   principali novita' del TM22A, e' possibile evidenziare una
                                        maggiore precisione    nell'identificazione      dei modelli organizzativi, con
                                        l'individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli
                                        caratterizzanti il precedente studio, passando dai 10 cluster dello studio
                                        SM22A ai 22 attuali.
                                            La suddivisione    dei    contribuenti    in    gruppi   omogenei conferma i
                                        precedenti modelli organizzativi e ne introduce dei nuovi principalmente
                                        basati sui seguenti elementi:
                                            modalita' di vendita (individuazione dei grossisti che vendono a libero
                                        servizio);
                                            tipologia della    clientela     (identificazione    dei   grossisti   che si
                                        rivolgono a comparti con logiche di funzionamento particolari, ad es. la
                                        grande distribuzione ed il canale Ho.Re.Ca.);
                                            modalita' organizzativa     (individuazione dei concessionari/esclusivisti
                                        di un produttore);
                                            localizzazione (identificazione dei grossisti che operano all'interno
                                        dei centri o parchi commerciali con risparmio di costi e vantaggi logistici);
                                            specializzazione per     prodotto/servizio     offerto   (evidenziazione   dei
                                        grossisti di   apparecchi     e materiali di illuminazione e delle imprese
                                        specializzate nell'erogazione di servizi).

                                            Inoltre, sia per quanto riguarda gli indicatori di coerenza che per le
                                        funzioni di   regressione,   e'   stato considerato anche l'utilizzo delle
                                        percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente.
                                            Nella definizione delle funzioni di regressione si e' tenuto conto delle
                                        possibili differenze   di   risultati    economici legate alla tipologia di
                                        prodotti merceologici venduti, alla tipologia di vendita, alla tipologia di
                                        clientela ed alla modalita' di acquisto.



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Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        4.13 Studio   di         settore   TM22B   -   Commercio   all'ingrosso     di     vetrerie   e
                                        cristallerie.
                                            Le attivita'        interessate   sono     quelle   relative   ai   seguenti    codici di
                                        attivita':

                                             51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie;
                                             51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane;
                                             51.44.5 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame.

                                            Lo studio TM22B e' il risultato della evoluzione dello studio SM22B,
                                        approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore fino al
                                        periodo d'imposta 2004.
                                            L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando i
                                        modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi    di settore per il periodo d'imposta 2003, completati con
                                        ulteriori informazioni     contenute    nel   questionario   ESM22   inviato   ai
Servizio di documentazione tributaria




                                        contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto.
                                            Lo studio TM22B, rispetto alla versione precedente, introduce un gruppo
                                        basato sulla modalita' di vendita a libero servizio e differenzia i gruppi
                                        omogenei anche in funzione di:
                                            tipologia della    clientela     (identificazione   dei   grossisti   che si
                                        rivolgono a comparti con logiche di funzionamento particolari come il canale
                                        Ho.Re.Ca.);
                                            specializzazione per prodotto (evidenziazione dei grossisti di articoli
                                        in vetro/cristallo ed i grossisti di bomboniere);
                                            modalita' di     approvvigionamento     delle   merci   (evidenziazione   dei
                                        grossisti che si riforniscono all'estero).
                                            Per quanto    riguarda    gli indicatori di coerenza e la funzione di
                                        regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal
                                        personale non dipendente.


                                        4.14 Studio      di   settore TM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi
                                        materiale.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 51.47.1
                                        Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale.
                                            Lo studio TM22C e' il risultato della evoluzione dello studio SM22C,
                                        approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore fino al
                                        periodo d'imposta 2004.
                                            L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando i
                                        modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003.
                                            Tra le principali novita' del TM22C e' possibile evidenziare il venir
                                        meno dell'obbligo dell'annotazione separata per i soggetti che utilizzano
                                        piu' punti vendita (cosiddetti "multipunto") ed una maggiore precisione
                                        nell'identificazione dei   modelli   organizzativi, con l'individuazione di
                                        gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il
                                        precedente studio, passando dai 5 cluster dello studio SM22C agli 11 attuali.
                                            L'evoluzione ha consentito l'introduzione di nuove variabili atte ad
                                        identificare con maggior precisione il modello organizzativo e strutturale
                                        utilizzato dai contribuenti attraverso l'individuazione delle aziende che si
                                        approvvigionano prevalentemente da imprese all'estero e la differenziazione
                                        di quelle   realta'   che   offrono   mobili, attrezzature ed articoli per
                                        l'Ufficio, piuttosto che mobili ed articoli di arredamento per la casa,
                                        rispetto alle imprese che presentano un assortimento misto.
                                            Per quanto   riguarda   gli indicatori di coerenza e la funzione di
                                        regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal
                                        personale non dipendente.


                                        4.15 Studio di settore TM25A - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa               al codice attivita' 51.47.6
                                        Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli.

                                                                                   Pagina 71
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                            Lo studio di settore TM25A e' il risultato dell'evoluzione dello studio
                                        SM25A, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, in vigore
                                        fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alle medesime attivita'.
                                            L'evoluzione dello studio di settore TM25A e' stata condotta analizzando
                                        i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003, completati con
                                        ulteriori informazioni    contenute   nel   questionario    ESM25  inviato ai
                                        contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto.
                                            Tra le   principali    novita'   dello studio in oggetto, e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione
                                        di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il
                                        precedente studio, passando dai 3 cluster che caratterizzavano la precedente
                                        versione ai 5 attuali.
                                            Infatti, rispetto alla vecchia versione dello studio, e' stato possibile
                                        individuare nuovi gruppi: il cluster di coloro che effettuano la vendita sul
                                        territorio tramite agenti/rappresentanti ed altri intermediari e il cluster
                                        di punti vendita di piccole dimensioni che operano tramite vendita diretta
Servizio di documentazione tributaria




                                        sul territorio.
                                            Il nuovo    studio     di   settore   determina,   poi,    in  termini di
                                        semplificazione, la riduzione dei soggetti con l'obbligo dell'annotazione
                                        separata per le imprese multipunto che operano in due o piu' unita' locali
                                        non situate nello stesso territorio comunale, dal momento che le stesse sono
                                        colte dalla nuova elaborazione dello studio TM25A.
                                            Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di coerenza e la funzione di
                                        regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal
                                        personale non dipendente.
                                        4.16 Studio di settore TM25B     - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi
                                        (comprese le biciclette).

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 51.47.7
                                        Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).
                                            Lo studio di settore TM25B e' il risultato dell'evoluzione dello studio
                                        SM25B, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, in vigore
                                        fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alla medesima attivita'.
                                            L'evoluzione dello studio di settore TM25B e' stata condotta analizzando
                                        i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003, completati con
                                        ulteriori informazioni    contenute   nel   questionario    ESM25   inviato   ai
                                        contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto.
                                            Tra le   principali    novita'   dello studio in oggetto, e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione
                                        di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il
                                        precedente studio, passando dai 5 cluster che caratterizzavano la precedente
                                        versione ai 9 attuali.
                                            Infatti, rispetto alla vecchia versione dello studio, e' stato possibile
                                        individuare nuovi gruppi: il cluster di coloro che effettuano la vendita di
                                        prodotti a marchio commerciale proprio, di coloro che effettuano la vendita
                                        di prodotti su licenza esclusiva e/o selettiva e di coloro che vendono a
                                        commercianti all'ingrosso.     Inoltre,   alcuni   cluster    risultano   meglio
                                        focalizzati sulla modalita' di vendita o sulla tipologia di clientela.
                                            Il nuovo    studio     di   settore   determina,   poi,    in   termini   di
                                        semplificazione, la riduzione dei soggetti con l'obbligo dell'annotazione
                                        separata per le imprese multipunto che operano in due o piu' unita' locali
                                        non situate nello stesso territorio comunale, dal momento che le stesse sono
                                        colte dalla nuova elaborazione dello studio TM25B.
                                            Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di coerenza e la funzione di
                                        regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal
                                        personale non dipendente.


                                        4.17 Studio di settore TM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 52.11.5 Commercio
                                        al dettaglio di prodotti surgelati.
                                            Lo studio di settore TM30U e' il risultato dell'evoluzione dello studio

                                                                           Pagina 72
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        SM30U, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002, in vigore
                                        fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alle medesime attivita'.
                                            L'evoluzione dello studio di settore TM30U e' stata condotta analizzando
                                        i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        degli Studi di Settore relativi al periodo d'imposta 2003.
                                            Tra le   principali   novita'    dello studio in oggetto, e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione
                                        di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il
                                        precedente studio, passando dai 3 cluster che caratterizzavano la precedente
                                        versione ai 5 attuali. Infatti, rispetto alla vecchia versione dello studio,
                                        la maggiore focalizzazione sulla localizzazione in centri commerciali al
                                        dettaglio e sul servizio di consegna a domicilio ha consentito di migliorare
                                        la ripartizione in gruppi omogenei.
                                            Il nuovo    studio    di    settore   determina,   poi,  in    termini di
                                        semplificazione, la riduzione dei soggetti con l'obbligo dell'annotazione
                                        separata per le imprese multipunto, dal momento che le stesse sono colte
                                        dalla nuova elaborazione dello studio TM30U.
Servizio di documentazione tributaria




                                            Infine, nella definizione delle funzioni di regressione si e' tenuto
                                        conto anche delle possibili differenze di risultati economici legate alle
                                        diverse modalita' di acquisto.
                                            Si fa comunque presente agli Uffici che, nel settore del commercio al
                                        dettaglio di prodotti surgelati, si sta diffondendo una nuova modalita' di
                                        commercializzazione caratterizzata dall'attivita' di consegna a domicilio
                                        dei prodotti.
                                            Pertanto, nell'eventualita'    in cui si riscontri un'incoerenza verso
                                        l'alto dell'indicatore del ricarico, la stessa potrebbe essere giustificata
                                        dalla presenza del servizio di consegna a domicilio, cosi' come evidenziato
                                        dalla compilazione del rigo D12, "percentuale di ricavi derivanti dalla
                                        vendita con   consegna   a   domicilio".    Oltre    a tale dato si dovranno
                                        controllare, ai fini dell'effettivo svolgimento della predetta attivita',
                                        anche le altre informazioni di cui al modello, in particolare il numero e la
                                        portata dei veicoli coibentati.


                                        4.18 Studio di settore TM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di
                                        culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria".

                                            L'attivita' interessata       e'   quella    relativa   al   codice 52.48.6 -
                                        "Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione,
                                        chincaglieria e bigiotteria".
                                            Lo studio     di    settore    TM32U sostituisce, a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005,     lo    studio    di   settore    SM32U   approvato con decreto
                                        ministeriale del 15 febbraio 2002.
                                            L'evoluzione dello studio SM32U e' stata condotta analizzando i modelli
                                        per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
                                        studi di settore relativi al modello di dichiarazione UNICO 2004, per il
                                        periodo d'imposta 2003.
                                            Tra le principali novita' dello studio TM32U e' possibile evidenziare un
                                        miglioramento dei      modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi
                                        omogenei diversi     ed    ulteriori    rispetto    a   quelli caratterizzanti il
                                        precedente studio, passando dai 7 cluster che caratterizzavano la precedente
                                        versione ai    12    attuali. Rispetto alla vecchia versione dello studio,
                                        nell'ambito della vendita di oggetti di antiquariato e' stato infatti,
                                        possibile distinguere i negozi che vendono sculture e quadri dai negozi che
                                        vendono mobili     e    arredi    di antiquariato. Inoltre e' stato possibile
                                        individuare nuovi gruppi: il cluster di coloro che affiancano alla vendita
                                        la realizzazione artigianale di oggetti, il gruppo omogeneo dei negozi che
                                        vendono oggetti artistici ed il cluster dei negozi che vendono gioielli.
                                        Conformemente a quanto previsto negli altri studi di settore evoluti e al
                                        fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il nuovo studio
                                        consente l'applicabilita'        dello   stesso    ai   soggetti   che  esercitano
                                        l'attivita' con piu' punti di vendita.
                                            In relazione all'applicazione di tale studio, restano, ancora valide le
                                        cautele indicate nella circolare n. 58/E del 27/06/2002 par. 12.5.10, con
                                        riguardo alla presenza del fenomeno del gallerista, che "affianca alla
                                        vendita delle opere di artisti di fama consolidata, le opere di giovani

                                                                            Pagina 73
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        artisti ai quali fornisce una serie di servizi (mostre ed esposizioni,
                                        stampa cataloghi, pagine pubblicitarie ecc.), di cui sopporta i costi e per
                                        i quali si realizzeranno adeguati risultati economici solo a distanza di
                                        vari anni.   Conseguentemente,   e' importante considerare con particolare
                                        attenzione i   costi   sostenuti   per il "lancio" dell'artista e l'avvio
                                        dell'attivita'. Riveste, altresi', una particolare importanza la verifica
                                        del valore effettivo delle giacenze di magazzino. E' possibile, infatti, che
                                        il magazzino presenti valori elevati in conseguenza della impossibilita' di
                                        commercializzare un gran numero di opere acquistate".


                                        4.19 Studio di settore TM35U - Erboristerie.
                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 52.33.1 -
                                        "Erboristerie ".
                                            Lo studio    di   settore    TM35U sostituisce, a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005, lo studio SM35U approvato con decreto ministeriale del 15
Servizio di documentazione tributaria




                                        febbraio 2002 e relativo alla medesima attivita'.
                                            Il nuovo   studio    e' stato elaborato sulla base delle informazioni
                                        contenute nel modello SM35U costituente parte integrante della dichiarazione
                                        UNICO 2004, nonche' delle ulteriori informazioni contenute nell'apposito
                                        questionario per    l'evoluzione     dello     studio ESM35 relativo al periodo
                                        d'imposta 2003.
                                            L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 11 nuovi
                                        cluster, in   luogo    dei   7    che caratterizzavano il precedente studio,
                                        permettendo di rappresentare meglio le caratteristiche delle imprese che
                                        operano nel settore.
                                            Rispetto alla    vecchia    versione      dello    studio, e' stato possibile
                                        distinguere le erboristerie che commercializzano articoli prodotti da terzi
                                        con marchio   commerciale    del punto vendita e, attraverso la modalita'
                                        organizzativa, le    erboristerie in franchising o affiliate. Dall'analisi
                                        inoltre sono emersi nuovi cluster caratterizzati dai prodotti merceologici
                                        venduti (cluster 6, 8 e 10) che nella vecchia versione non erano risultati
                                        rilevanti. Infine l'aver considerato le imprese multipunto ha permesso di
                                        circoscrivere le    catene   di erboristerie e il fattore dimensionale ha
                                        rivelato tre grandezze di negozi despecializzati: piccoli, medi e grandi;
                                        diversamente, la precedente classificazione distingueva solo le erboristerie
                                        tradizionali e quelle di medie dimensioni.
                                            Nella definizione delle funzioni di regressione si e' inoltre tenuto
                                        conto delle   possibili    differenze      di    risultati economici legate alla
                                        tipologia di prodotti merceologici venduti.
                                            Conformemente a quanto previsto negli altri studi di settore evoluti e
                                        al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il nuovo studio
                                        consente l'applicabilita'      dello    stesso      ai   soggetti che   esercitano
                                        l'attivita' con piu' punti di vendita.


                                        4.20 Studio      di   settore    TM36U   -    Commercio all'ingrosso di libri, riviste e
                                        giornali.

                                            L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 51.47.3 - Commercio
                                        all'ingrosso di libri, riviste e giornali.
                                            Lo studio di settore TM36U e' il risultato dell'evoluzione dello studio
                                        SM36U, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002, in vigore
                                        fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alla medesima attivita'.
                                            L'evoluzione dello studio di settore TM36U e' stata condotta utilizzando
                                        i dati contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
                                        dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003.
                                            Tra le   principali   novita'   dello studio in oggetto, e' possibile
                                        evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi: in particolare, la
                                        maggiore focalizzazione   sulle   tipologie   merceologiche   trattate, sulle
                                        modalita' di vendita e sulla dimensione organizzativa hanno consentito di
                                        aggiornare e ridefinire le caratteristiche strutturali dei gruppi omogenei.


                                        4.21 Studio      di   settore    TM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi,

                                                                                     Pagina 74
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        profumi e cosmetici.

                                            Le attivita'         interessate   sono   quelle   relative   ai   seguenti   codici
                                        attivita':
                                             . 51.44.4      -   Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti
                                                                per la pulizia;
                                             . 51.45.0 -        Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
                                            Lo studio    di    settore    TM37U sostituisce, a decorrere dal periodo
                                        d'imposta 2005,    lo    studio    di   settore    SM37U   approvato con decreto
                                        ministeriale del 15 febbraio 2002 e relativo alle medesime attivita'.
                                            L'evoluzione dello studio di settore SM37U e' stata condotta analizzando
                                        il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
                                        dello studio di settore SM37U allegato alla dichiarazione dei redditi UNICO
                                        2004 per il periodo d'imposta 2003, al fine di cogliere i cambiamenti
                                        strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi.
Servizio di documentazione tributaria




                                            La maggiore focalizzazione sulla modalita' d'acquisto insieme al fattore
                                        dimensionale e    le    informazioni    richieste nel quadro Z relative alla
                                        tipologia della clientela ed alla percentuale di ricavi derivanti da vendite
                                        al dettaglio con marchio proprio commerciale hanno consentito di migliorare
                                        la ripartizione in gruppi omogenei che sono passati dai 7 dello studio SM37U
                                        agli 11 dell'attuale versione.
                                            Rispetto alla     vecchia versione dello studio, ad esempio, e' stato
                                        possibile individuare anche il gruppo omogeneo degli esercizi commerciali
                                        che si caratterizzano per la grande dimensione della struttura e per la
                                        tipologia di   vendita     prevalentemente    sul    territorio con assortimento
                                        despecializzato che     riforniscono    enti    pubblici,   privati e comunita',
                                        commercianti all'ingrosso e al dettaglio nonche' il cluster degli esercizi
                                        commerciali di tipo tradizionale e cash & carry, ossia ingrossi a libero
                                        servizio, che si approvvigionano prevalentemente di prodotti esclusivi e/o
                                        personalizzati e     riforniscono commercianti al dettaglio e all'ingrosso,
                                        utilizzatori professionali      e imprese di servizi su un'area di mercato
                                        principalmente provinciale e regionale.

                                            In relazione all'applicazione di tale studio, restano ancora valide
                                         le
                                        cautele indicate nella circolare n. 58/E del 27/06/2002 par. 12.5.11, con
                                        riguardo alla presenza nel settore di alcuni modelli organizzativi molto
                                        differenziati tra loro e di difficile comparazione come le imprese che
                                        operano con prodotti a marchio proprio che riforniscono comunita', ospedali,
                                        caserme e alberghi oppure imprese situate in zone caratterizzate da forte
                                        concorrenza (ad esempio la Campania) per le quali e' possibile che, in
                                        alcuni casi, il margine operativo lordo assuma valori inferiori alla norma
                                        con margini di ricarico molto bassi e, pertanto, inferiori alla categoria
                                        dei piccoli operatori che svolgono l'attivita' nel settore professionale
                                        (forniture per parrucchieri e per estetiste).
                                            Inoltre va    attentamente   valutato   l'impatto   dei   diversi  modelli
                                        organizzativi d'impresa sui risultati dello studio di settore per le imprese
                                        con livelli di fatturato vicini alla soglia dei 5 milioni di euro, dove il
                                        conseguimento dell'utile non e' piu' fondato sul margine di ricarico dei
                                        prodotti commercializzati ma, prevalentemente, sulle attivita' di marketing
                                        e su altri incentivi proposti dalle aziende produttrici (premi di fine anno
                                        e sconti o abbuoni legati ai volumi di vendita).
                                            Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, si evidenzia che nella
                                        fase di costruzione del nuovo studio di settore e' emerso che le attivita'
                                        analizzate sono svolte adottando modalita' organizzative tali da richiedere
                                        l'elaborazione di     nuovi  indicatori   economico-contabili specifici delle
                                        attivita' in esame. In particolare, gli indicatori economici che si e'
                                        ritenuto opportuno utilizzare nell'analisi della coerenza sono il valore
                                        aggiunto per addetto onde tener conto anche delle percentuali di lavoro
                                        prestato dal personale non dipendente, il margine operativo lordo sulle
                                        vendite e la rotazione del magazzino e, al fine di valutare in modo piu'
                                        efficace le    soglie    di  coerenza dei suddetti indicatori, le relative
                                        distribuzioni ventiliche sono state suddivise in base alla forma giuridica.


                                                                                Pagina 75
Circolare del 22/06/2006 n. 23


                                        4.22 Modifiche degli studi       del commercio gia' in vigore antecedentemente al
                                        periodo d'imposta 2005.
                                        4.22.1 Studio di settore TM04U - Farmacie.

                                            L'attivita' interessata   e'    quella relativa al codice di attivita'
                                        52.31.0 - Farmacie la cui evoluzione decorre dal periodo d'imposta 2004.
                                            In tale studio quest'anno, nel modello TM04U per la comunicazione dei
                                        dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, sono stati
                                        inseriti dei nuovi righi (da D61 a D63), nei quali vengono assunti valori
                                        contabili legati   all'introduzione    di  un   correttivo   che consente di
                                        neutralizzare gli eventuali effetti positivi conseguenti alla entrata in
                                        vigore, a decorrere dal 26 giugno 2004, dell'articolo 1 della legge 2 agosto
                                        2004 n. 202 (ulteriore sconto del 4,12% sul prezzo al pubblico dei farmaci
                                        di fascia A, concedibili in regime di S.S.N. con le eccezioni contemplate al
                                        comma 2 dello stesso articolo 1 della legge 2 agosto 2004 n. 202). Il
Servizio di documentazione tributaria




                                        correttivo tiene conto dell'eventuale presenza per la vendita di farmaci di
                                        fascia A disponibili in magazzino alla data del 31 dicembre 2005, operando
                                        come fattore positivo nella stima dei ricavi dello studio di settore in
                                        rapporto alla predetta consistenza di magazzino. Il correttivo si applica
                                        con riferimento al solo periodo d'imposta 2005.
                                            In particolare, nei predetti righi dovra' essere indicato:
                                            . il valore complessivo dei farmaci di fascia A presenti in magazzino
                                              alla data del 31 ottobre 2005;
                                            . il valore delle esistenze iniziali relative a farmaci di fascia A alla
                                              data del 1 gennaio 2005. In tale rigo dovra' essere inserito il
                                              medesimo valore indicato nel rigo X05 del quadro X del Modello TM04U
                                              relativo al periodo d'imposta 2004;
                                            . il valore delle rimanenze finali relative a farmaci di fascia A alla
                                              data del 31 dicembre 2005.

                                            Sulla base delle richieste avanzate dall'Associazione di categoria e del
                                        parere espresso dalla Commissione degli esperti, nello studio di settore in
                                        esame e'   stato   inoltre   previsto un correttivo che, in caso di non
                                        congruita', consente    di  neutralizzare   gli   eventuali effetti negativi
                                        conseguenti alla entrata in vigore del D.L. 27 magio 2005, n. 87, convertito
                                        dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, in modo da tenere conto della riduzione
                                        dei ricavi subita dalla farmacia per l'applicazione dell'apposito sconto
                                        stabilito per la vendita di prodotti di fascia C, medicinali senza ricetta
                                        (SOP) e di automedicazione/OTC.
                                            L'articolo 4,    del citato provvedimento stabilisce che "le farmacie
                                        pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione
                                        medica (SOP) e i farmaci da automedicazione operando uno sconto fino al 20%
                                        sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Lo sconto puo' variare
                                        da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a
                                        tutti i clienti della farmacia".
                                            Il correttivo previsto si applica con riferimento al periodo d'imposta
                                        2005 mediante la compilazione dei righi X03 e X04 del quadro X.

                                             In particolare, nei predetti righi dovra' essere indicato:
                                             . la data a decorrere dalla quale la farmacia ha iniziato ad applicare
                                               lo sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla
                                               legge 26 luglio 2005, n. 149;
                                             . l'ammontare   complessivo   dei   ricavi   derivanti dalla vendita di
                                               medicinali senza ricetta (SOP e automedicazione/OTC), sui quali e'
                                               stato praticato lo sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87,
                                               convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, indicati al netto dello
                                               sconto effettuato ai sensi della citata normativa;
                                             . l'ammontare complessivo dello sconto effettuato ai sensi del D.L. 27
                                               maggio 2005, n. 87, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 149,
                                               evidenziato negli scontrini fiscali rilasciati ai sensi dell'articolo
                                               12, comma 1, del D.M. 23 marzo 1983.

                                            E' opportuno segnalare che l'abbattimento       dei   ricavi stimati, per le
                                        imprese non   congrue,  non  viene  applicato        in   modo "automatico". Il

                                                                             Pagina 76
Circolare del 22/06/2006 n. 23

                                        contribuente, pertanto, dovra' inserire le informazioni nel quadro X, mentre
                                        il software    GE.RI.CO.     visualizzera'   esclusivamente    l'importo     della
                                        riduzione. La riduzione determinata sulla base dei calcoli risultanti dalla
                                        procedura GE.RI.CO.,     verra'   riconosciuta    solo   dagli   Uffici     locali
                                        dell'Agenzia delle Entrate e solo su richiesta del contribuente, dopo aver
                                        verificato, in sede di contraddittorio, la sussistenza dei presupposti per
                                        la concessione del correttivo.
                                            L'Ufficio pertanto     avra'    cura    di     verificare,   in    fase    del
                                        contraddittorio, in particolar modo, la documentazione dalla quale risulti
                                        l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali
                                        senza ricetta (SOP e automedicazione/OTC), sui quali e' stato praticato lo
                                        sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito della legge 26
                                        luglio 2005, n. 149, indicati al netto dello sconto effettuato ai sensi
                                        della citata   normativa    nonche'   l'ammontare    complessivo    dello sconto
                                        effettuato ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito della legge
                                        26 luglio 2005, n. 149, evidenziato negli scontrini fiscali.
Servizio di documentazione tributaria




                                                                            Pagina 77

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Circolare del 22/06/2006 n. 23 Oggetto: Studi di settore. Periodo d'imposta 2005

  • 1. Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO Circolare del 22/06/2006 n. 23 Oggetto: Studi di settore. Periodo d'imposta 2005 Sintesi: La circolare illustra i 53 studi di settore approvati nel 2006. Inoltre, vengono forniti chiarimenti sull'applicazione degli studi gia' in vigore e vengono date indicazioni circa le modalita' di compilazione dei modelli per Servizio di documentazione tributaria la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore che costituiscono parte integrante del modello Unico 2006. La circolare descrive, altresi', le novita' concernenti l'istituto dell'asseverazione. Testo: INDICE 1. Premessa. 2. LE PRINCIPALI NOVITA' PER GLI STUDI EVOLUTI IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005. 2.1 L'utilizzo degli studi evoluti per i periodi d'imposta precedenti e la semplificazione degli adempimenti. 2.2 Cause di inapplicabilita'. 2.3 L'evoluzione delle distribuzioni ventiliche. 2.4 L'introduzione di un correttivo congiunturale per i settori in difficolta'. 2.5 L'introduzione di particolari correttivi (c.d. non automatici). 2.6 Gli studi di settore applicati con carattere "monitorato". 2.7 Le novita' relative agli studi di settore dei professionisti. L'applicazione "monitorata" degli studi relativi ai professionisti. 2.7.1 La proroga della fase di monitoraggio per gli studi relativi ai professionisti approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2004. 2.8 Gli studi "monitorati" per le attivita' manifatturiere. 2.9 Studi di settore e regime delle attivita' marginali. 2.10 Principali novita' del prodotto GE.RI.CO. 2006. 2.11 Annotazione separata. 2.11.1 Le novita' del modello N Annotazione separata. Ulteriori elementi contabili. 2.11.2 Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti. 3. NOVITA' RIGUARDANTI L'ISTITUTO DELL'ASSEVERAZIONE. 4. SOGGETTI IN CONTABILITA' ORDINARIA. INDICI DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE. 4.1 Decorrenza della disposizione relativa agli indici di incoerenza economica, patrimoniale e finanziaria. 5. NOVITA' DELLA MODULISTICA 2006 STUDI DI SETTORE Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2005. 5.1 QUADRO A - Indicazione dei dati relativi al personale addetto all'attivita'. L'apporto di lavoro da parte del personale non dipendente. 5.2 QUADRO A - Indicazione delle giornate di sospensione delle giornate lavorative dovute a Cassa Integrazione Guadagni e istituti simili. 5.3 QUADRO F - Elementi contabili 5.3.1 - Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti. 5.3.2 - I ricavi delle attivita' per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. 5.4 QUADRO Z - Dati complementari. ALLEGATO 1 - ELENCO STUDI APPROVATI IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005. Pagina 1
  • 2. Circolare del 22/06/2006 n. 23 ALLEGATO 2 - PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20 MARZO 2006. ALLEGATO 3 - STUDI DI SETTORE IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005 1. SETTORE DELLE MANIFATTURE. 1.1 Valutazioni di carattere generale. 1.2 Informazioni inserite nel quadro Z - Dati Complementari. Studi di settore TD06U, TD07A, TD07B, TD08B, TD10B, SD40U, SD41U e SD44U. 1.3 Interventi correttivi adottati a favore di attivita' economiche in difficolta'. 1.3.1 Correttivo congiunturale per gli studi di settore: TD14U, TD21U, TD26U e TD33U. 1.3.2 Ulteriori correttivi specifici (c.d. non automatici) previsti per gli studi TD18U, TD20U, TD32U e TD35U. 1.3.3 Applicazione dei correttivi specifici (c.d. non automatici) da parte degli Uffici. 1.3.4. Studio di settore TD35U - Edizioni di libri, stampa e prestampa. Servizio di documentazione tributaria Correttivo cd. "per innovazione tecnologica". 1.3.5 Studio di settore TD18U - Fabbricazione della ceramica. 1.3.6 Studi di settore TD20U (meccanica leggera) e TD32U (meccanica pesante). 1.4 Utilizzo delle giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa, CIG ed istituti simili per il personale dipendente. 1.5 L'introduzione di un "fattore di modulazione" del valore dei beni strumentali per gli studi: TD14U, TD33U e TD35U. 1.6 Quadro Z - Dati complementari. Nuove informazioni per il monitoraggio della congiuntura economica. 1.7 Applicazione monitorata degli studi di settore: TD14U, TD21U e TD33U. 1.8 Studio di settore TD03U - Molitoria. 1.9 - Studio di settore TD14U - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone. 1.10 Studio di settore TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali. 1.11 Studio di settore TD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche. 1.12 Studio di settore TD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia. 1.13 Studio di settore TD25U - Concia delle pelli e del cuoio. 1.14 Studio di settore TD26U - Confezione di vestiario in pelle. 1.15 Studio di settore TD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria. 1.16 Studio di settore TD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro. 1.17 Studio di settore TD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia. 1.18 Studio di settore TD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria. 1.19 Studio di settore TD35U - Editoria, stampa e prestampa. 1.20 Studio di settore TD36U - Fusione di metalli, trasformazione del ferro e dell'acciaio. 1.21 Studio di settore TD37U - Cantieri navali. 1.22 Studio di settore TD38U - Fabbricazione di mobili metallici. 1.23 Studio di settore TD47U - Fabbricazione di articoli di carta e cartone. 2. ATTIVITA' PROFESSIONALI 2.1 Valutazioni di carattere generale. 2.3 Principali novita' degli studi dei professionisti. 2.3.1 Le novita' nella stima delle funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attivita' professionali tecniche. 2.3.2 Le novita' nella stima delle funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attivita' professionali mediche. 2.4 Eliminazione dei correttivi previsti nei previgenti studi dei professionisti. 2.5 Studio di settore TK02U - Studi di ingegneria. 2.6 Studio di settore TK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi. Pagina 2
  • 3. Circolare del 22/06/2006 n. 23 2.7 Studio di settore TK10U - Studi medici. 2.8 Studio di settore TK17U - Attivita' tecniche svolte da periti industriali. 2.9 Studio di settore TK19U - Attivita' professionali paramediche indipendenti. 2.10 Studio di settore TK22U - Servizi veterinari. 2.11 Studio di settore TK56U - Laboratori di analisi cliniche. 3. ATTIVITA' DEI SERVIZI 3.1 Studio di settore SG57U - Altri studi medici e poliambulatori specialistici. 3.2 Studio di settore TG33U - Servizi degli istituti di bellezza. 3.3 Studio di settore TG46U - Riparazione di trattori agricoli. 3.4 Studio di settore TG51U - Attivita' di conservazione e restauro di opere d'arte. 3.5 Studio di settore TG55U - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse. 3.6 Studio di settore TG58U - Campeggi ed aree attrezzate per roulotte. Servizio di documentazione tributaria 3.7 Studio di settore TG60U - Stabilimenti balneari. 3.8 Studio di settore TG68U - Trasporti di merce su strada. 3.9 Studio di settore TG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri. 4. ATTIVITA' DEL COMMERCIO 4.1 Studio di settore TM11U - Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano, di articoli igienico-sanitari, Commercio all'ingrosso di carte da parati, di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari), di vetro piano, di vernici e colori, di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, ecc. 4.2 Studio di settore TM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi. 4.3 Studio di settore TM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione. 4.4 Studio di settore TM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi. 4.5 Studio di settore TM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante. 4.6 Studio di settore TM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi. 4.7 Studio di settore TM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi. 4.8 Studio di settore TM21B - Commercio all'ingrosso di bevande. 4.9 Studio di settore TM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca. 4.10 Studio di settore TM21D - Commercio all'ingrosso di carni. 4.11 Studio di settore TM21E - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari. 4.12 Studio di settore TM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo. 4.13 Studio di settore TM22B - Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie. 4.14 Studio di settore TM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale. 4.15 Studio di settore TM25A - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli. 4.16 Studio di settore TM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette). 4.17 Studio di settore TM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. 4.18 Studio di settore TM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria". 4.19 Studio di settore TM35U - Erboristerie. 4.20 Studio di settore TM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali. 4.21 Studio di settore TM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici. 4.22 Modifiche degli studi del commercio gia' in vigore antecedentemente al periodo d'imposta 2005. 4.22.1 Studio di settore TM04U - Farmacie. Pagina 3
  • 4. Circolare del 22/06/2006 n. 23 1. Premessa. Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti con riguardo alla applicazione degli studi di settore, previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Vengono altresi' illustrati gli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2005 e fornite ulteriori indicazioni circa le modalita' di compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2005. In relazione ai 53 studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 5 aprile 2006 (il cui elenco e' riportato nell'allegato 1), in vigore dal periodo d'imposta 2005, si precisa che: . 52 studi derivano dalla revisione di 57 studi precedentemente in vigore; Servizio di documentazione tributaria . 1 costituisce uno studio di settore completamente nuovo. In particolare, i predetti studi revisionati riguardano le evoluzioni di . 21 studi relativi ad attivita' economiche del settore del commercio; . 8 studi relativi ad attivita' economiche del settore dei servizi; . 16 studi relativi ad attivita' economiche del settore delle manifatture; . 7 studi relativi ai comparti delle attivita' professionali. I citati decreti sono stati pubblicati nel Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 100 del 2 maggio 2006. Al riguardo, si fa presente che, il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modifiche dalla legge n. 81 dell'11 marzo 2006, ha previsto, all'articolo 1, comma 4, che l'approvazione degli studi di settore, con validita' per il periodo d'imposta 2005, possa avvenire con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 2 maggio 2006. Pertanto, la predetta disposizione ha sancito, per il periodo d'imposta 2005, la proroga del termine ordinario di approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale previsto al 31 marzo dall'articolo 1 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. La revisione dei predetti studi e' stata effettuata sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2005, pubblicato nella G.U. n. 48 del 28 febbraio 2005. In data 6 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006, i predetti studi approvati, hanno avuto parere favorevole da parte della Commissione degli esperti, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998. Si ricorda che, per il periodo d'imposta 2006, gli studi da sottoporre a revisione, in ottemperanza dell'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), sono stati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2006, pubblicato nella G.U. n. 73 del 28 marzo 2006 (vedi Allegato 2 l'elenco degli studi in evoluzione previsti per il periodo d'imposta 2006). Al termine delle elaborazioni potranno essere previsti accorpamenti tra studi o tra codici di attivita' che si renderanno necessari durante l'elaborazione degli stessi. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2006 (pubblicato nel Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2006), sono i seguenti: . 51 relativi alle attivita' economiche delle manifatture (volume I); . 59 relativi alle attivita' economiche dei servizi (volume II); Pagina 4
  • 5. Circolare del 22/06/2006 n. 23 . 69 relativi alle attivita' economiche del commercio (volume III); . 23 relativi alle attivita' professionali (volume IV). Tali modelli possono essere utilizzati indifferentemente da persone fisiche, societa' di persone ed equiparate, societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati ed enti non commerciali ed equiparati nell'ambito di tutti i modelli UNICO 2006, di cui costituiscono parte integrante. 2. LE PRINCIPALI NOVITA' PER GLI STUDI EVOLUTI IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005. La fase di evoluzione degli studi di settore, gia' iniziata negli scorsi anni, permette di cogliere i cambiamenti dei modelli organizzativi, le modifiche dei mercati di riferimento, gli andamenti economici e le tendenze evolutive intervenute nei diversi settori seguendo la dinamicita' delle realta' economiche ed aziendali di riferimento. Si ricorda che gli studi Servizio di documentazione tributaria evoluti, a decorrere dagli studi applicabili dal 2003, sono stati contraddistinti dalla lettera iniziale "T", invece della lettera "S". Con gli studi in evoluzione per il periodo d'imposta 2005, sono stati individuati circa 675 modelli organizzativi, definendo per ogni modello le fasi piu' importanti dello studio di settore attraverso: . l'analisi degli indicatori economici e delle relative distribuzioni ventiliche; . l'indicazione delle soglie di coerenza degli indicatori selezionati per l'analisi della coerenza; . la definizione delle funzioni di ricavo per l'applicazione dell'analisi della congruita'. Per gli studi approvati in "evoluzione", a decorrere dal periodo d'imposta 2005, si segnalano di seguito alcune principali novita', che saranno analizzate piu' approfonditamente nelle rispettive parti specifiche contenute nell'Allegato n. 3 alla presente circolare. 2.1 L'utilizzo degli studi evoluti per i periodi d'imposta precedenti e la semplificazione degli adempimenti. Analogamente a quanto gia' precisato al par. 2.12 della circolare n. 32/E del 21 giugno 2005, in merito al possibile utilizzo degli studi evoluti quest'anno, con riferimento ad accertamenti riguardanti periodi d'imposta precedenti al 2005, si fa presente che in sede di contraddittorio, l'Ufficio dovra' attentamente valutare, caso per caso, l'eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio. In particolare, l'Ufficio avra' cura di verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d'imposta precedenti e con riferimento alle medesime attivita' esercitate e previste nello studio evoluto. Tra gli obiettivi che si intendono perseguire con l'evoluzione degli studi di settore vi e' la semplificazione degli adempimenti tributari dei contribuenti, attuata mediante la riduzione del numero di studi di settore in vigore (per quest'anno da 57 studi "di partenza" sono stati approvati 52 studi evoluti). L'attivita' di evoluzione ha quindi determinato la riduzione di 5 studi di settore. L'accorpamento degli studi di settore e' stato ispirato dalla necessita' di semplificare l'applicazione degli studi di settore per le imprese che svolgono piu' attivita' economiche simili e che, quindi, possono essere rappresentate con un unico studio di settore, evitando di ricorrere all'annotazione separata. In particolare, per gli studi approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2005, si segnala che . lo studio di settore TD37U costituisce l'evoluzione dei previgenti studi SD37U (Costruzione e riparazione di imbarcazioni) e SD48U (Cantieri navali per costruzioni e riparazioni); Pagina 5
  • 6. Circolare del 22/06/2006 n. 23 . lo studio di settore TD14U costituisce l'evoluzione degli studi SD10A (Filatura e tessitura di fibre tipo cotone e lino) e SD14U (Lavorazione della lana); . lo studio TM21E costituisce l'evoluzione degli studi SM21E (Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova) e SM21F (Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari); . lo studio di settore TD24U - Confezione e Commercio al dettaglio di pellicce, costituisce l'evoluzione dei previgenti studi SD24A e SD24B; . lo studio di settore TM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta, costituisce l'evoluzione dei previgenti studi SM11A e SM11B. Un altro importante elemento di semplificazione e' rappresentato dall'applicabilita' di tutti gli studi evoluti ai soggetti che esercitano la propria attivita' con piu' punti di produzione e/o di vendita, in quanto anche gli studi evoluti, approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2005, riducono la platea dei contribuenti tenuti all'obbligo dell'annotazione separata per le imprese multipunto. Servizio di documentazione tributaria 2.2 Cause di inapplicabilita'. Nei citati decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 5 aprile 2006, concernenti l'approvazione dei 53 studi di settore, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2005, e' previsto che, nel settore delle attivita' economiche delle manifatture, dei servizi e del commercio, gli stessi non si applicano: 1. nel caso di esercizio di due o piu' attivita' d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; 2. nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; 3. nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Nelle predette ipotesi risultano applicabili i parametri. 2.3 L'evoluzione delle distribuzioni ventiliche. Nell'ambito di alcuni studi di settore evoluti nel 2005, analogamente agli studi evoluti per il periodo d'imposta 2004, le distribuzioni ventiliche sono state suddivise non solo per forma giuridica (Persone Fisiche, Persone Giuridiche), ma anche, all'interno di essa, sulla base della presenza o meno di lavoratori dipendenti. In alcuni studi di settore, in particolare quelli dei professionisti, le distribuzioni ventiliche sono state suddivise sulla base della forma giuridica e della localizzazione dell'attivita'. Tale novita' e' stata introdotta per prendere in considerazione, nell'analisi della coerenza, le rilevanti differenze che emergono tra le varie aree territoriali del Paese. Si rinvia all'allegato 3, per ulteriori approfondimenti in relazione alle novita' relative allo specifico studio di settore. 2.4 L'introduzione di un correttivo congiunturale per i settori in difficolta'. In considerazione di alcune diffuse situazioni di difficolta' del sistema delle PMI del comparto manifatturiero, sono stati introdotti negli studi di settore relativi al comparto tessile-abbigliamento (TD14U e TD26U), al comparto dell'occhialeria (TD21U) e a quello dell'oreficeria e gioielleria (TD33U), opportuni correttivi che consentono di tener conto dell'andamento sfavorevole della congiuntura economica, cosi' come, dal periodo d'imposta 2004, erano stati introdotti per alcuni studi del comparto del Tessile-Abbigliamento-Calzature (TD06U, TD07A, TD07B, TD08U, TD10B) e Pagina 6
  • 7. Circolare del 22/06/2006 n. 23 del comparto del Mobile (TD09A, TD09B). Per maggiori approfondimenti sul funzionamento dei correttivi in oggetto si rinvia a quanto riportato al par. 1.3.1 dell'allegato n. 3 della presente circolare e all'allegato 3 della circolare n. 32/E del 21 giugno 2005. 2.5 L'introduzione di particolari correttivi (c.d. non automatici). Sulla base del parere espresso dalla Commissione degli esperti e considerate le richieste avanzate dalle Associazioni di categoria, nonche' tenendo conto delle elaborazioni effettuate dalla SOSE S.p.a., negli studi: . TD18U - Lavorazione della ceramica, TD20U - Meccanica leggera, TD32U - Meccanica pesante nonche' TM04U - Farmacie (approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2004 con i decreti del 17 marzo 2005); . TD35U - Editoria, stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d'imposta 2005), Servizio di documentazione tributaria sono stati introdotti alcuni specifici "correttivi". In particolare, si e' ritenuto opportuno considerare gli effetti conseguenti: . per lo studio di settore della lavorazione della ceramica, alla particolare situazione di crisi di alcuni distretti produttivi; . per gli studi di settore relativi alla meccanica leggera e pesante, all'aumento del costo delle materie prime che si e' verificato successivamente all'elaborazione dello studio; . per il settore dell'editoria, della stampa e prestampa, alla trasformazione produttiva, dovuta ad un ricorso alla innovazione tecnologica, che ha indotto le imprese ad accrescere e modificare la propria dotazione di beni strumentali senza che cio' abbia, necessariamente, comportato un corrispondente incremento dei ricavi; . per lo studio di settore delle farmacie, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla Legge 26 luglio 2005, n. 149, in modo da tenere conto della possibile riduzione dei ricavi subita dalle farmacie per l'applicazione dello sconto stabilito per la vendita di prodotti di fascia C, medicinali senza ricetta (SOP) e di automedicazione/OTC. Nello specifico, per lo studio TD35U - Editoria, stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d'imposta 2005), e' stato introdotto un correttivo, visualizzato da GE.RI.CO. (c.d. non automatico), per l'innovazione tecnologica, che entra in funzione, sulla base dei dati indicati nel quadro X, esclusivamente per i contribuenti non congrui che, nel periodo d'imposta 2005, rispetto all'anno precedente, hanno contemporaneamente incrementato (per effetto di acquisizioni o di utilizzazione di beni nuovi ad alto contenuto tecnologico) il valore di determinati beni strumentali e ridotto la produttivita' del capitale. E' stato inoltre introdotto un "correttivo" (anche in questo caso c.d. non automatico) per gli studi TD18U, TD20U e TD32U, gia' in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2004. In particolare per lo studio TD18U il correttivo viene applicato alle variabili "Costo del venduto" e "Costo per la produzione di servizi" distinti per singolo cluster. Il contribuente "non congruo" alle risultanze dello studio TD18U avra' la possibilita' di accedere al correttivo a condizione che i costi per consumi di energia elettrica e di gas nonche' l'ammontare dei ricavi dichiarati, risultino contemporaneamente diminuiti nel periodo d'imposta 2005, rispetto a quelli cui fanno riferimento i dati utilizzati per l'elaborazione dello studio di settore TD18U (vale a dire rispetto al periodo d'imposta 2002). Per gli studi TD20U e TD32U il correttivo trova applicazione nel caso risultino aumenti del prezzo delle materie prime metalliche. Il contribuente non congruo alle risultanze degli studi TD20U e TD32U avra' la possibilita' Pagina 7
  • 8. Circolare del 22/06/2006 n. 23 di accedere al correttivo, visualizzato da GE.RI.CO., se il rapporto tra la somma del "costo del venduto e il costo per la produzione di servizi" e l'ammontare dei ricavi dichiarati nel periodo d'imposta 2005, risulti maggiore dello stesso rapporto calcolato per il periodo d'imposta 2002. La novita' da segnalare, relativamente ai correttivi introdotti nei predetti studi, riguarda la modalita' con la quale detti correttivi possono essere fatti valere ai fini della determinazione del ricavo puntuale di riferimento. Infatti, per gli studi di settore TD18U, TD20U, TD32U, TD35U nonche' TM04U, la novita' introdotta quest'anno (che si differenzia rispetto ai correttivi previsti per gli altri studi), consiste nel fatto che la riduzione dei ricavi stimati, per le imprese non congrue, non avverra' in modo automatico (mediante l'applicazione del software GE.RI.CO.), ma la stessa sara' riconosciuta dagli Uffici locali, in sede di contraddittorio con il contribuente e su richiesta dello stesso, una volta verificata la sussistenza delle condizioni previste per il correttivo dello specifico studio di settore. L'ammontare della riduzione in esame viene visualizzata Servizio di documentazione tributaria in una apposita area del software GE.RI.CO., non incidendo sul calcolo del ricavo puntuale. Pertanto, le citate riduzioni non verranno applicate in modo "automatico" dal software GE.RI.CO., ma saranno riconosciute al contribuente (il quale, conseguentemente, potra' risultare congruo agli studi di settore), solo nel momento in cui l'Ufficio accerti l'esistenza dei requisiti idonei per poter fruire dell'abbattimento dei ricavi stimati da GE.RI.CO.. Si rimanda all'allegato 3 per maggiori chiarimenti in ordine alle motivazioni che hanno portato all'introduzione dei correttivi in esame e alle loro concrete modalita' di applicazione da parte degli Uffici. Il contribuente potra', inoltre, sussistendone tutti i requisiti, adeguarsi in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore tenendo conto della predetta riduzione. Esempio. . Ricavo puntuale risultante da GERICO.................... 100.000 . Importo della riduzione visualizzato da GERICO.............. 2.000 . Ricavi dichiarati risultanti dalle scritture contabili.........95.000 Nell'esempio, il contribuente (fermi restando i requisiti previsti per poter fruire della riduzione), potra' adeguarsi alle risultanze dello studio di settore indicando, in dichiarazione, un ammontare di maggiori ricavi per 3.000. Occorre tuttavia precisare che resta fermo il potere di accertamento relativamente ai maggiori ricavi, con applicazione di sanzioni ed interessi, nel caso in cui l'ufficio non riconosca, in tutto o in parte, la predetta riduzione. Ai fini dell'applicazione dell'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del d.P.R. 195 del 1999, il contribuente potra' fare riferimento al "Ricavo puntuale" risultante dal software GE.RI.CO., al netto delle riduzioni spettanti. Esempio. . Ricavo puntuale risultante da GERICO..................... 10.000 . Importo della riduzione visualizzato da GERICO................. 1.000 . Ricavi dichiarati risultanti dalle scritture contabili......... 7.000 In tale ipotesi, ferme restando le altre condizioni previste dal citato articolo 2, comma 2 bis, del d.P.R. n. 195 del 1999, il contribuente che intende adeguarsi in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore potra' calcolare l'importo della maggiorazione del 3 per cento facendo riferimento al "Ricavo puntuale" determinato da GERICO, al netto della riduzione (vale a dire 9.000). Pertanto, per adeguarsi il contribuente potra' versare, sussistendo i requisiti per poter fruire della riduzione, il 3% di 2.000 (9.000 - 7.000). Pagina 8
  • 9. Circolare del 22/06/2006 n. 23 Con riguardo invece alla verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (in base al quale viene stabilito, tra l'altro, che nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, gli accertamenti, sulla base delle risultanze degli studi di settore, possono essere effettuati quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta), occorre precisare che l'Ufficio sara' tenuto a verificare la sussistenza dei citati requisiti previsti anche nel caso in cui l'accertamento riguardi un periodo d'imposta diverso da quello oggetto delle citate riduzioni. Esempio. Servizio di documentazione tributaria Contribuente in contabilita' ordinaria, con studio di settore TD18U, che, per il periodo d'imposta 2005, abbia richiesto le predette riduzioni e risulti, senza considerare dette riduzioni, "non congruo" alle risultanze degli studi di settore. Si supponga che, nel periodo d'imposta 2004, lo stesso soggetto sia "non congruo" alle risultanze degli studi e che, invece, nel periodo d'imposta 2006 risulti "congruo". Al fine di poter effettuare l'accertamento da studi di settore per il periodo d'imposta 2004 (tenendo in considerazione il triennio 2004-2006), l'Ufficio sara' tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire delle riduzioni spettanti nel 2005. Se, a seguito della predetta verifica, il contribuente risultera' in possesso dei predetti requisiti occorrera' verificare se la predetta riduzione determini anche la congruita' alle risultanze degli studi di settore. In tale ultima ipotesi non sara' possibile emettere, per il periodo d'imposta 2004, accertamenti da studi di settore sulla base della predetta disposizione prevista all'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge n. 146 del 1998 in relazione alla condizione dei due periodi d'imposta su tre considerati. In ogni caso l'Ufficio ha facolta', sulla base di valide motivazioni, di rideterminare la predetta riduzione nel caso in cui i dati indicati, a base per il calcolo delle citate riduzioni, non risultino corretti. 2.6 Gli studi di settore applicati con carattere "monitorato". Con i decreti del 5 aprile 2006, sono state approvate le evoluzioni di alcuni studi di settore, relative alle attivita' professionali e ad alcuni studi del settore manifatturiero soggetti ad una fase di "monitoraggio". Nella riunione della Commissione degli esperti del 22 febbraio 2006, le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali hanno chiesto l'applicazione "monitorata" dei predetti studi per il periodo d'imposta 2005, nella prospettiva di un'applicazione a regime. La richiesta di un'applicazione "monitorata" degli studi interessati, analogamente a quanto avvenuto per alcuni studi approvati lo scorso anno, scaturisce dalla constatazione di alcuni elementi di criticita' nella fase applicativa degli studi relativi ai professionisti e di alcuni studi del comparto del manifatturiero, questi ultimi interessati da una particolare crisi economica. Gli studi di settore, approvati con applicazione "monitorata" a decorrere dal periodo d'imposta 2005, verranno approvati con carattere definitivo (entro il 31 marzo del 2007) tenendo conto anche: - dei dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore, relativo al periodo d'imposta 2005; - delle informazioni derivanti dall'attivita' di controllo e di approfondimento effettuata dall'Amministrazione finanziaria. 2.7 Le novita' relative agli studi di settore dei professionisti. L'applicazione "monitorata" degli studi relativi ai professionisti. Con riguardo ai professionisti, e' stata approvata l'evoluzione, con Pagina 9
  • 10. Circolare del 22/06/2006 n. 23 applicazione "monitorata", di 7 studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2005. Tali studi rappresentano l'evoluzione di altrettanti studi di settore gia' in vigore nei periodi d'imposta precedenti per i quali era prevista l'applicazione "sperimentale" (le cui peculiarita' applicative erano state gia' illustrate al paragrafo 5 della circolare 54/E del 13 giugno 2001 e ribadite con successive circolari). Con l'articolo 2 dei decreti 5 aprile 2006, di approvazione di 7 studi di settore, relativi a 10 attivita' professionali, viene prevista, per il solo periodo d'imposta 2005, un'applicazione monitorata degli studi medesimi. Gli studi interessati sono i seguenti: 1) TK02U (sostituisce il precedente studio di settore SK02U) Studi di ingegneria codice attivita' 74.20.F; 2) TK06U (sostituisce il precedente studio di settore SK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi codice attivita' 74.12.C; Servizio di documentazione tributaria 3) TK10U (sostituisce il precedente studio di settore SK10U) Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale codice attivita' 85.12.1; Studi di radiologia e radioterapia codice attivita' 85.12.3, Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi codice attivita' 85.12.A, Altri studi medici e poliambulatori specialistici codice attivita' 85.12.B; 4) TK17U (sostituisce il precedente studio di settore SK17U) - Attivita' tecniche svolte da periti industriali codice attivita' 74.20.B; 7) TK56U (sostituisce il precedente studio di settore SG56U, limitatamente all'attivita' esercitata in forma di lavoro autonomo) - Laboratori di analisi cliniche codice attivita' 85.14.A.. In particolare, la citata disposizione dell'articolo 2 del decreto 5 aprile 2006 prevede che i predetti studi di settore "monitorati" sono applicabili per il solo periodo d'imposta 2005 e che, analogamente a quanto previsto per gli studi dei professionisti approvati in evoluzione a decorrere dal periodo d'imposta 2004, possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. Ne deriva che i risultati scaturenti dall'applicazione GE.RI.CO. 2006 non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento sulla base delle risultanze dei predetti studi di settore. Tale attivita' sara' fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati dell'applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che i contribuenti che, per il periodo d'imposta 2005, dichiarano compensi o ricavi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione. Nel medesimo comma e' inoltre fissato al 31 marzo 2007, il termine entro il quale dovranno essere approvati definitivamente gli studi sottoposti a monitoraggio. Nel comma 3 del citato articolo 2 e' infine disposto che, al fine di procedere all'applicazione definitiva degli studi in oggetto, dovra' essere effettuato il monitoraggio utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore, relativi al periodo d'imposta 2005, e le informazioni derivanti dall'attivita' di controllo effettuata dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli esperti. Fatta salva l'ipotesi prevista al comma 2 (vale a dire per i contribuenti che si adeguano alle risultanze dello studio "monitorato"), i compensi o i ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato definitivamente, potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione ai periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dello studio definitivo. Restano pertanto confermate le peculiarita' legate all'applicazione monitorata degli studi di settore gia' previste nel decreto 24 marzo 2005 di Pagina 10
  • 11. Circolare del 22/06/2006 n. 23 approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' professionali. Sono altresi' confermate le indicazioni previste al "paragrafo 2.2" dell'Allegato 3, alla circolare 32/E del 21 giugno 2005, in base alla quale e' stato chiarito che: . nei confronti dei soggetti che esercitano le attivita' economiche comprese negli studi di settore monitorati, non si applicano i parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'applicazione c.d. "monitorata" viene riconosciuta anche agli studi di settore che si riferiscono ad attivita' che possono essere esercitate sia da professionisti che da imprese; . le risultanze degli studi di settore sottoposti a monitoraggio possono essere fatte valere, in fase di contraddittorio, con le stesse modalita' indicate nella circolare 25/E del 14 marzo 2001, per motivare e documentare idoneamente eventuali scostamenti tra l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati e quello presunto in base ai parametri, nei casi in cui ricorrano ancora i termini per effettuare gli accertamenti in base a tale ultimo strumento. Servizio di documentazione tributaria Si rinvia all'allegato 3, paragrafo 2, per ulteriori approfondimenti in relazione al funzionamento dei predetti studi evoluti. 2.7.1 La proroga della fase di monitoraggio per gli studi relativi ai professionisti approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2004. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 marzo 2005 aveva previsto - per gli studi SK29U, TK01U, TK03U, TK04U, TK05U, TK08U, TK16U, TK18U, TK20U, TK21U - l'applicazione "monitorata" per il solo periodo d'imposta 2004. Era stato previsto inoltre che tali studi dovevano essere approvati in via definitiva entro il 31 marzo 2006. La Commissione degli Esperti, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, in data 22 febbraio 2006, ha invece ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi ed approfondimenti, al fine di risolvere le problematiche legate alla concreta applicazione dei predetti studi e, pertanto, ha proposto la proroga, per tutti gli studi di settore sopraelencati, della fase di monitoraggio anche per l'anno 2005. Con l'articolo 7 del decreto 5 aprile 2006, di approvazione di 4 dei 7 studi di settore relativi alle attivita' professionali per il periodo d'imposta 2005, e' stata pertanto disposta, per il medesimo periodo d'imposta, una proroga dell'applicazione monitorata dei citati studi di settore approvati con decreto del 24 marzo 2005. Lo stesso articolo 7 del decreto del 2006, stabilisce che tali studi saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007. 2.8 Gli studi "monitorati" per le attivita' manifatturiere. Con l'articolo 2 del decreto 5 aprile 2006, di approvazione di 8 evoluzioni di studi di settore in vigore fino al 2004, del comparto delle manifatture, e' stata prevista un'applicazione "monitorata" per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, degli studi di settore: . TD14U (tessile); . TD21U (occhialeria); . TD33U (oreficeria). Anche gli studi in argomento, definiti "monitorati", hanno le medesime caratteristiche gia' delineate con circolare n. 32/E del 2005. Occorre precisare inoltre che l'articolo 2 del decreto del 5 aprile 2006 stabilisce che "Lo studio definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avra' valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005". Pertanto, lo studio definitivo, che verra' approvato ed applicato a decorrere dal periodo d'imposta 2006, potra' essere utilizzato ai fini dell'attivita' di accertamento anche con riferimento al periodo d'imposta 2005. Analogamente a quanto e' stato precisato con circolare n. 32/E del 2005, con riferimento allo specifico comparto, considerata l'eventualita' che possono essersi verificati casi di anticipazione nel tempo dello stato di crisi, a richiesta del contribuente, qualora sia comprovato il ricorrere di circostanze che dimostrino la rilevanza di tale crisi, le risultanze dello Pagina 11
  • 12. Circolare del 22/06/2006 n. 23 studio "monitorato" potranno costituire valido ausilio ai fini della stima dei ricavi, anche per annualita' precedenti al 2005. Si rinvia all'allegato 3, per ulteriori approfondimenti sul funzionamento dei predetti studi evoluti. 2.9 Studi di settore e regime delle attivita' marginali. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore vengono utilizzati anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per i nuovi studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2005, i limiti dei ricavi o compensi per usufruire del regime agevolato delle attivita' marginali sono stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2006, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 117 del 22 maggio 2006. All'interno del software GE.RI.CO. 2006, come per le precedenti Servizio di documentazione tributaria versioni, e' disponibile una funzione specifica (GE.RI.CO. Marginali 2006) che consente di verificare l'entita' dei ricavi determinati tenendo conto delle predette riduzioni e di controllare se il soggetto rientra o meno nel regime agevolato in questione. 2.10 Principali novita' del prodotto GE.RI.CO. 2006. La procedura permette l'applicazione dei 202 studi di settore attualmente in vigore. Con riferimento al software applicativo GE.RI.CO. 2006, rispetto alla versione 2005, non ci sono da segnalare particolari novita' di rilievo se non, come per il periodo d'imposta 2004, l'inserimento di opportuni controlli automatici nella fase di invio del file telematico. Il programma GE.RI.CO. 2006 consente inoltre la compatibilita' con le basi dati di GE.RI.CO. 2005, ad esclusione degli studi portati in evoluzione quest'anno i cui dati sono stati modificati in modo strutturale. La procedura utilizza l'ambiente tecnologico Java 2 impiegando la Macchina Virtuale Java 1.3.1_13. La procedura permette inoltre la visualizzazione delle riduzioni (c.d. non automatiche) previste per gli studi TD18U - Lavorazione della ceramica, TD20U - Meccanica leggera, TD32U - Meccanica pesante nonche' TM04U - Farmacie (approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2004 con i decreti del 17 marzo 2005) e TD35U - Editoria, stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d'imposta 2005). Si ricorda, inoltre, che gli uffici hanno la possibilita' di visualizzare le informazioni comunicate dai contribuenti con l'allegato dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore del modello di dichiarazione UNICO, utilizzando la procedura GE.RI.CO. UFFICI. Si fa presente che la procedura e' stata implementata con nuove funzionalita'. 2.11 Annotazione separata. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2006, (pubblicato nella G.U. del 1 giugno 2006, n. 126) sono stati approvati i modelli da utilizzare per il periodo d'imposta 2005, ai fini dell'applicazione degli studi di settore con i criteri previsti dal decreto del 25 marzo 2002. Si ricorda che, in conformita' alle indicazioni fornite al paragrafo 10 della circolare n. 58/E del 27 giugno 2002, anche per il periodo d'imposta 2005 la compilazione dei modelli per l'annotazione separata consentira' l'applicazione sperimentale degli studi di settore mediante il prodotto software "GE.RI.CO. Annotazione separata 2006". Come indicato nel paragrafo 3 delle relative istruzioni al "Modello per l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore", i contribuenti che esercitano una delle seguenti attivita': . "Altri studi medici e poliambulatori specialistici" codice attivita' 85.12.B; "Studi di radiologia e radioterapia" codice attivita' 85.12.3; Pagina 12
  • 13. Circolare del 22/06/2006 n. 23 "Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc." codice attivita' - 85.12.5; comprese nello studio di settore SG57U; . "Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali", codice attivita' 17.15.0, "Fabbricazione di filati cucirini", codice attivita' 17.16.0 e "Tessitura di filati tipo seta", codice attivita' 17.24.0, comprese nello studio di settore TD14U, non sono tenuti all'obbligo di compilazione dei modelli per l'annotazione separata. I predetti contribuenti non sono tenuti a tale adempimento in quanto, nei loro confronti, l'eventuale obbligo di annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore decorre dal 1 maggio 2006. Tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni, e' possibile compilare tali modelli, nel caso in cui si sia volontariamente proceduto ad effettuare detta annotazione separata. Al riguardo, nelle stesse istruzioni, e' stato precisato che i soggetti Servizio di documentazione tributaria che esercitano piu' attivita' non comprese nello stesso studio e almeno una delle quali rientrante negli studi oggetto di evoluzione a decorrere dal periodo d'imposta 2005, non sono considerati esclusi dai predetti obblighi poiche' tali studi rappresentano delle evoluzioni di studi di settore precedentemente in vigore. Per tali contribuenti, infatti, l'approvazione di studi di settore in sostituzione di quelli precedentemente applicati, non comporta il venir meno dell'obbligo di annotazione separata gia' sussistente in anni precedenti. 2.11.1 Le novita' del modello N Annotazione separata. Ulteriori elementi contabili. La novita' da segnalare, con riferimento ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi al periodo d'imposta 2005, riguardano le nuove informazioni (gia' previste nel quadro F - Elementi contabili) inserite nella nuova sezione denominata "Ulteriori elementi contabili" del Modello N Annotazione separata. Fermo restando che gli importi da indicare sono quelli fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, e che per la corretta compilazione, si deve fare riferimento alle istruzioni del "Quadro F - Elementi contabili" dei tradizionali modelli per gli studi di settore, occorre precisare che nella sezione "Ulteriori elementi contabili", del Modello N, devono essere indicati i dati contabili riferiti all'intera attivita' d'impresa del contribuente. I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono, infatti, compilare i righi del quadro F degli elementi contabili dei singoli modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) per l'applicazione degli studi di settore, in cui sono richiesti i medesimi dati da indicare nella sezione "Ulteriori elementi contabili", nel Modello N Annotazione separata. Piu' precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F17, F18, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28. 2.11.2 Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si rammenta che sono stati eliminati, rispetto allo scorso anno, i righi F02 e F06 del quadro F degli Elementi contabili riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a prodotti finiti. Dette variabili non hanno nessuna rilevanza ai fini del risultato fornito da GE.RI.CO., ad eccezione del caso in cui si applichi lo studio SG69U (costruzioni). In questo caso il contribuente potra' fornire le informazioni concernenti le predette variabili indicandole nei righi D55 e D56 del quadro degli Elementi specifici del modello SG69U. Tenuto conto delle modalita' di calcolo previste per lo studio SG69U, il quadro N dei modelli per l'annotazione separata riporta, contrariamente al quadro F degli elementi contabili dei tradizionali modelli, i righi N21 e N24 riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a prodotti finiti. Tali righi devono essere compilati solo nel caso in cui il contribuente tenuto alla compilazione dei modelli per Pagina 13
  • 14. Circolare del 22/06/2006 n. 23 l'annotazione separata, eserciti almeno una delle attivita' comprese nello studio SG69U, per la quale debba compilare il relativo modello e non sia riuscito ad individuare le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a prodotti finiti, direttamente afferenti l'attivita' compresa nel predetto studio SG69U. Come e' noto, nel modello N Annotazione separata - dati contabili e del personale a destinazione promiscua, vanno indicati i dati del personale e quelli contabili che non e' possibile ripartire tra le diverse attivita' esercitate ovvero tra le diverse unita' di produzione o di vendita, ovvero quelli contabili e del personale direttamente afferenti che non e' possibile indicare nei modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM. L'attribuzione di tali componenti alle singole attivita' o alle singole unita' di produzione o di vendita viene effettuata dal software di applicazione degli studi di settore GE.RI.CO. Annotazione separata. 3. NOVITA' RIGUARDANTI L'ISTITUTO DELL'ASSEVERAZIONE. Servizio di documentazione tributaria In base all'articolo 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti abilitabili), possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 era stata modificata la disciplina del visto di conformita' e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche, con l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del citato d.lgs. n. 241 del 1997 veniva attestata la congruita' dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Potevano essere, altresi', attestate le cause che giustificavano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione dovevano, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze: . la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea; . la congruita' dei ricavi o compensi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore; . l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore. La disciplina dell'asseverazione ha subito, di recente, ulteriori modifiche ad opera del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, in base al quale era previsto che con l'asseverazione venivano attestate, altresi', la congruita' dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificavano la non congruita' dei predetti ricavi o compensi nonche' le cause che potevano giustificare un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale possibilita' di attestazione e' stata prevista, in maniera autonoma rispetto alla disciplina dell'asseverazione, nel comma 3-ter dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, ad opera dell'articolo 7-sexies del citato D.L. n. 203 del 2005, in vigore a decorrere dal 3 dicembre 2005. In particolare, la citata norma stabilisce che, in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresi', le cause che Pagina 14
  • 15. Circolare del 22/06/2006 n. 23 giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. L'attestazione in oggetto e' rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle Associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ne deriva, pertanto, che l'asseverazione dei dati contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi di settore continua, come previsto dall'articolo 35 del citato d.lgs. n. 241 del 1997, ad essere collocata nel comma 1 dell'articolo 3 del regolamento ministeriale n. 164 del 1999 e, pertanto, la stessa potra' essere apposta solo dai CAF imprese e dai professionisti abilitabili alla trasmissione telematica delle Servizio di documentazione tributaria dichiarazioni, mentre l'attestazione delle cause che possono spiegare la non congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi, puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti sopra menzionati, anche dai dipendenti e funzionari delle Associazioni di categoria in possesso dei requisiti di legge. I soggetti abilitabili potranno, separatamente: . asseverare la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea. Questa asseverazione (disciplinata dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 164 del 1999) puo' essere apposta solo dai predetti soggetti (responsabili della assistenza fiscale dei Caf imprese e dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni); . attestare l'esistenza di cause che possono giustificare la non congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dalla applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Questa attestazione (confluita nell'articolo 10, comma 3 ter, della legge 146 del 1998) puo' essere apposta, oltre che dagli intermediari indicati al punto precedente, anche dai dipendenti e dai funzionari delle Associazioni di categoria abilitati alla assistenza tecnica presso le Commissioni tributarie. Si sottolinea inoltre come gli indici economici, ai quali fa riferimento il comma 3 ter dell'art.10 della legge 146/1998, siano solo quelli economici di coerenza che emergono dalla applicazione dei singoli studi di settore e non anche gli "indici economici, finanziari e patrimoniali" introdotti dalla legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004) e approvati con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006). Tali ultimi indici, come meglio descritti al paragrafo 4, non possono essere confrontati con gli indici economici previsti dai singoli studi di settore che tendono a far emergere valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono la stessa attivita' con analoghe caratteristiche. Nell'apposito campo "Note aggiuntive - Informazioni aggiuntive" dell'applicazione GE.RI.CO. dovranno essere indicate le cause che hanno determinato l'attestazione della non congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. In caso di mancata indicazione delle predette cause, l'attestazione deve ritenersi "non effettuata" ancorche' risulti, dal modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, l'indicazione del codice fiscale (nonche' della firma del responsabile) nelle relative attestazioni. Pagina 15
  • 16. Circolare del 22/06/2006 n. 23 Si precisa che resta ferma la valutazione degli uffici circa le cause che hanno determinato la non congruita' dei ricavi o compensi e/o quelli che hanno determinato un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. 4. SOGGETTI IN CONTABILITA' ORDINARIA. INDICI DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE. Nei confronti dei contribuenti in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione, esercenti attivita' produttive di reddito d'impresa, in relazione agli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed ai periodi d'imposta successivi, la legge finanziaria per il 2005 ha introdotto altresi' la possibilita' di procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore se nel corso dell'anno emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad "indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale". In particolare, l'articolo 10, comma 2, della citata legge n. 146 del Servizio di documentazione tributaria 1998 prevede che nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, gli accertamenti, sulla base delle risultanze degli studi di settore, possono essere effettuati quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta. La stessa norma precisa inoltre che, in ogni caso, l'accertamento da studi di settore possa essere effettuato nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli esperti degli studi di settore. Pertanto, in conformita' a quanto previsto dal medesimo articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' stato acquisito, in data 6 dicembre 2005, il parere favorevole della Commissione degli esperti istituita ai sensi del comma 7 di detto articolo e, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006), sono stati approvati i predetti indici. Giova a tal fine sottolineare che la disposizione in esame e' applicabile esclusivamente nei confronti dei soggetti in contabilita' ordinaria, anche per opzione, che esercitano attivita' produttiva di reddito d'impresa; per cui i soggetti esercenti arti e professioni non sono interessati dalla disciplina in esame. Si fa presente, inoltre, che, con circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 e, successivamente con circolare n. 32/E del 21 giugno 2005, e' stato precisato che in presenza di tali incoerenze, l'Agenzia delle Entrate e' legittimata ad effettuare un accertamento nei confronti dei contribuenti in regime di contabilita' ordinaria che risultino non congrui, anche per un solo periodo d'imposta, alle risultanze degli studi. I soggetti che risulteranno congrui, anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione, alle risultanze degli studi di settore, ancorche' non in linea con detti indici, non potranno essere sottoposti ad accertamento sulla base degli studi di settore. Tuttavia l'accertamento sulla base degli studi di settore, in tale ipotesi, puo' comunque essere effettuato nel caso in cui l'Ufficio riscontri la non congruita' alle risultanze degli studi di settore derivante, ad esempio, dalla non corretta indicazione delle variabili che rilevano ai fini della determinazione del valore puntuale di riferimento. Si precisa, altresi', che anche nel caso di incoerenza degli indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'Ufficio e' tenuto comunque ad invitare il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In tale fase occorrera' verificare preventivamente la sussistenza della predetta incoerenza degli indici, garantendo la possibilita' di fornire le eventuali giustificazioni in merito, prima di procedere, eventualmente, alla valutazione delle risultanze dello studio di settore. Pertanto, resta preclusa la possibilita' di effettuare accertamenti Pagina 16
  • 17. Circolare del 22/06/2006 n. 23 da studi di settore, in ipotesi di incoerenza con i citati indici, nel caso in cui il contribuente sia in grado di giustificare e documentare adeguatamente le predette incoerenze. Gli indicatori prescelti rispondono alla esigenza di individuare determinate anomalie prevalentemente di tipo economico/contabile e rappresentano solo un primo gruppo di indicatori cui ne seguiranno di nuovi, cosi' come precisato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006, sentito il parere della Commissione degli esperti ai sensi dell'articolo 10 della legge 146/1998. In ogni caso, appare importante sottolineare che l'esistenza di significative divergenze tra i dati risultanti dalle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione, compreso l'allegato relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, impone, in ipotesi di inapplicabilita' degli indici sotto elencati, l'esigenza di valutare l'avvio di piu' penetranti attivita' istruttorie ai fini del Servizio di documentazione tributaria controllo della posizione fiscale del contribuente. Gli indici individuati con il citato provvedimento, che denotano significative situazioni di incoerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale, sono i seguenti: a) Rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali (al netto del valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione non finanziaria) e gli ammortamenti dei beni mobili strumentali. Tale indice segnala un'anomalia nel caso in cui il valore degli ammortamenti di beni mobili strumentali, indicato nell'allegato studi di settore del modello UNICO, risulti superiore al valore dei relativi beni strumentali. Infatti, deve ritenersi sintomo di grave anomalia contabile il fatto che il valore delle quote di ammortamento, deducibili fiscalmente, risulti superiore al relativo valore dei beni strumentali indicato nello stesso modello. Tale ultimo valore viene considerato al netto di quello relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. L'indice in esame e' stato previsto: . per contrastare la mancata (ovvero la "non corretta") indicazione del valore dei beni strumentali nell'allegato studi di settore (quadro F - Elementi contabili). Tale comportamento (errata indicazione del valore dei beni strumentali), per alcuni studi, comporta, infatti, una non corretta stima dei ricavi potenziali; . evidenziare situazioni di non regolare tenuta della contabilita'. Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora l'indicatore risulti inferiore ad 1. Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Ad esempio, per l'anno d'imposta 2005 ricorrera' tale incoerenza se il rapporto tra il rigo F29 (campo 1 meno il campo 2) ed il rigo F20 campo 2 risultera' inferiore ad 1 Occorre osservare tuttavia che in talune ipotesi, l'incoerenza puo' riferirsi comunque a una situazione "corretta" e quindi giustificabile. Cio' puo' accadere nell'ipotesi in cui il predetto indicatore risulti inferiore a uno perche', ad esempio, nel corso dell'anno sono stati ceduti o dismessi beni strumentali. E' il caso, ad esempio, di un contribuente che possiede un solo bene strumentale ceduto nel corso dell'anno. Il valore di quel bene non sara' considerato al numeratore del rapporto, in quanto, nell'allegato relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, il valore dei beni strumentali deve essere indicato se esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta, mentre il denominatore e' influenzato dalle relative quote di ammortamento in quanto le stesse sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa anche se il bene viene ceduto in corso d'anno (sulla possibilita' di dedurre le quote di ammortamento di beni ceduti in corso d'esercizio si veda la risoluzione dell'Agenzia delle Pagina 17
  • 18. Circolare del 22/06/2006 n. 23 Entrate n. 41/E del 12 febbraio 2002). In tale ipotesi, pertanto, resta preclusa la possibilita' di effettuare accertamenti da studi di settore in ragione della sola presunta incoerenza dei predetti indici. b) Differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente. Trattasi di un indicatore che segnala determinate anomalie di tipo contabile ovvero anomalie che riguardano la "non corretta" indicazione dei dati riportati nell'allegato studi di settore. Come e' noto, in generale e tranne particolarissimi casi (espresse previsioni legislative, modifiche dei criteri di valutazione delle rimanenze, ecc.), le rimanenze iniziali di merci di un periodo d'imposta, trattandosi di valori comuni a due esercizi, devono coincidere con il valore indicato, nel periodo d'imposta precedente, alla voce relativa alle Servizio di documentazione tributaria rimanenze finali di merce. Nel caso in cui le rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale di un esercizio differiscano dalle corrispondenti voci delle rimanenze iniziali dell'esercizio successivo indicate nel quadro F - Elementi contabili dell'allegato studi di settore, presentato con la dichiarazione UNICO, si verifica una anomalia che viene segnalata dall'indicatore in esame. Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del minore di essi. Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; nello specifico, per l'anno d'imposta 2005, sara' preso in considerazione l'importo indicato al rigo F12 relativo al valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci, prodotti finiti e servizi non di durata ultrannuale e sara' confrontato con l'importo delle relative rimanenze finali indicate nel corrispondente rigo F05 del modello studi di settore relativo all'anno d'imposta 2004. Nel caso di situazioni di "incoerenza" di tale indicatore, ai fini della individuazione del periodo d'imposta da accertare, occorrera' fare riferimento anche alle risultanze della contabilita'. Ad esempio, se un contribuente ha indicato nel modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2005 (periodo d'imposta 2004) rimanenze finali di merci per euro 10.000 e nel modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2006 (anno d'imposta 2005) esistenze iniziali di merci per euro 12.000, sara' possibile procedere ad accertamento da studi di settore, sulla base dell'indicatore in esame, solo per il periodo d'imposta 2005, se si appura che il corretto valore fiscale di tali beni per il periodo d'imposta 2004, derivante dalle risultanze della contabilita', e' di euro 10.000. Conseguentemente, nei confronti di un contribuente che nell'anno d'imposta 2004 abbia dichiarato, nel modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2005, rimanenze finali di merci per euro 15.000 e nel modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2006 (anno d'imposta 2005) esistenze iniziali di merci per euro 20.000, sara' possibile, procedere ad accertamento da studi di settore, sulla base dei predetti indici, per entrambi i periodi d'imposta (2004 e 2005), in caso di non congruita' nei citati anni, se l'Ufficio verifica che il valore fiscale delle merci e' diverso da quanto indicato nei predetti modelli (ad es. il valore fiscale delle rimanenze derivante dalla contabilita' e' pari a euro 25.000). E' comunque possibile procedere ad accertamento, per entrambi i periodi d'imposta, anche nel caso in cui l'incoerenza sia stata verificata sulla base dei dati indicati nell'allegato dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ed entrambi i valori indicati Pagina 18
  • 19. Circolare del 22/06/2006 n. 23 corrispondono ai valori fiscali derivanti dalla contabilita', denunciando in tal modo una evidente irregolarita' contabile. E' il caso, ad esempio, di un contribuente che abbia dichiarato nel modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2005, rimanenze finali di merci per euro 15.000 e nel modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2006 (anno d'imposta 2005) esistenze iniziali di merci per euro 20.000 e tali valori corrispondono entrambi al valore fiscale delle rimanenze, finali ed iniziali, derivante dalle scritture contabili. c) Differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente. Le considerazioni, precedentemente formulate per il disallineamento delle rimanenze di merci, valgono anche con riferimento alle differenze tra le Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le relative Rimanenze finali dell'esercizio precedente. Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza Servizio di documentazione tributaria tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del minore di essi. Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; in specifico per il periodo d'imposta 2005 si confrontera' l'importo inserito nel rigo F06 (campo esterno) relativo al valore delle esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e quello delle relative rimanenze finali del periodo d'imposta precedente (2004) indicato al rigo F07 del modello studi di settore 2005. d) Disponibilita' liquide negative (Cassa). In tale ipotesi l'incoerenza si verifica nel caso in cui il valore relativo alle disponibilita' liquide, indicate nel prospetto di bilancio inserito nella dichiarazione dei redditi, risulti di segno negativo. In particolare, ad esempio, per l'anno 2005, il rigo che dovra' essere preso in considerazione sara' il rigo RF63 UNICO Persone Fisiche, il rigo RF64 UNICO Societa' di persone, il rigo RS13 UNICO Societa' dei Capitali ed il rigo RF66 UNICO Enti non Commerciali. La presenza di una cassa "negativa" potrebbe dipendere, nell'ipotesi ad esempio di impresa individuale, da prelevamenti del titolare in misura eccedente il "reale" valore della cassa e, pertanto, potrebbe segnalare una tenuta non regolare della contabilita'. Il provvedimento ha altresi' precisato che una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora il valore delle disponibilita' liquide risulti di segno negativo e, in valore assoluto non inferiore a 100 euro. Pertanto, se sono stati indicati valori negativi nelle disponibilita' liquide, inferiori o uguali a 100, l'incoerenza non e' considerata significativa e quindi non si potra' procedere all'ulteriore fase del contradditorio ed eventuale accertamento da studi di settore sulla base dei predetti indici. La incoerenza, rilevata dal prospetto di bilancio inserito nella dichiarazione dei redditi, puo' essere giustificata nel caso in cui dalla contabilita' risulti invece, alla fine del periodo d'imposta, un conto "Cassa" con saldo positivo. In tal caso non sara' possibile effettuare accertamenti da studi di settore in ragione dell'incoerenza del predetto indicatore. 4.1 Decorrenza della disposizione relativa agli indici di incoerenza economica, patrimoniale e finanziaria. Si ricorda che l'articolo 1, comma 410, della legge finanziaria per il 2005, in riferimento alla decorrenza delle disposizioni riguardanti le nuove modalita' di accertamento, stabilisce che "Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.". Pertanto, si rileva che, come gia' precisato nel citato provvedimento del 18 gennaio 2006 e come gia' chiarito nella circolare n. 32/E del 21 giugno 2005, questa ulteriore possibilita' di accertamento, sulla base delle Pagina 19
  • 20. Circolare del 22/06/2006 n. 23 predette incoerenze degli indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale,e' esperibile, con riferimento agli accertamenti relativi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, anche nei confronti dei contribuenti in regime di contabilita' ordinaria per opzione, esercenti attivita' d'impresa. 5. NOVITA' DELLA MODULISTICA 2006 STUDI DI SETTORE Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2005. 5.1 QUADRO A - Indicazione dei dati relativi al personale addetto all'attivita'. L'apporto di lavoro da parte del personale non dipendente. Nel Quadro A dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sono richieste, con riferimento al personale non dipendente, le informazioni relative sia al numero di soggetti Servizio di documentazione tributaria che alla relativa percentuale di lavoro effettivamente prestato nell'impresa. La suddetta percentuale di lavoro "effettivamente prestato" viene utilizzata nella funzione di regressione per la stima del ricavo puntuale di riferimento negli studi di settore evoluti approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2004, nonche' negli studi evoluti approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2005. Per gli studi di settore non ancora interessati da revisione, antecedentemente al periodo d'imposta 2004, ai fini della funzione di regressione assume rilevanza solo il numero di addetti indicato dal contribuente. L'informazione relativa alla percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente, utilizzata anche in fase di costruzione dell'indicatore di coerenza "produttivita' per addetto", consente di misurare in modo piu' adeguato il contributo, in termini lavorativi, del personale non dipendente, incluso quello senza occupazione prevalente. Al riguardo, per le concrete modalita' applicative relative alle indicazioni delle predette percentuali di lavoro, si rinvia alle precisazioni fornite al par. 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21 giugno 2005. In quella sede e' stato, tra l'altro, evidenziato che, per quanto attiene l'indicazione della percentuale di lavoro prestato da parte dei collaboratori dell'impresa familiare, occorre far riferimento al lavoro "effettivamente prestato" rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attivita' a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. In sostanza, il criterio di riferimento e', in linea di massima, il tempo prestato nello svolgimento dell'attivita' da parte del personale non dipendente raffrontato con quello necessario per lo svolgimento dell'attivita' a tempo pieno da parte di un dipendente che svolga il lavoro per l'intero anno. Nell'indicazione delle predette percentuali, fermo restando il citato criterio, con riferimento ai collaboratori dell'impresa familiare, deve comunque sussistere anche una correlazione con quanto dichiarato sia dal titolare dell'impresa familiare, sia dal familiare che collabora nell'impresa, in applicazione al disposto dell'articolo 5, comma 4, del TUIR. Con riferimento invece ai soci e agli associati in partecipazione, con occupazione prevalente nell'impresa, ai fini dell'indicazione della percentuale di lavoro prestato resta fermo, in linea generale, il criterio del tempo effettivamente prestato nella societa', e cio' indipendentemente dalla percentuale di partecipazione agli utili societari, cosi' come riportato nelle apposite istruzioni al quadro A del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, a condizione che tale situazione risulti da apposita documentazione o altra prova idonea. 5.2 QUADRO A - Indicazione delle giornate di sospensione delle giornate lavorative dovute a Cassa Integrazione Guadagni e istituti simili. Nel Quadro A dei modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore: SD39U, SD40U, SD41U, SD42U, SD43U, SD44U, SD45U, SD46U, SD49U, TD03U, TD06U, TD07A/B, TD08U, TD10B, TD12U, TD14U, TD20U, TD21U, TD22U, TD24U, TD25U, TD26U, TD27U, Pagina 20
  • 21. Circolare del 22/06/2006 n. 23 TD28U, TD29U, TD32U, TD33U, TD35U, TD36U, TD37U, TD38U e TD47U, e' stata inserita una nuova informazione che consente di cogliere con maggiore precisione lo stato di crisi aziendale che sta investendo in questi ultimi anni alcuni settori economici e che costringe le imprese a ridurre il numero di personale addetto all'attivita' o il numero delle giornate lavorative. Nei modelli approvati quest'anno, infatti, e' prevista l'indicazione (nei righi A14 o A18 o A19, dei relativi modelli) del numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" dal personale dipendente interessato da provvedimenti di sospensione dell'attivita' lavorativa, come nel caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG o CIGS) o ad altri istituti assimilati. Ai fini della corretta indicazione delle informazioni relative al quadro A, occorre precisare che, nel caso in cui il contribuente, ad esempio per i lavoratori a tempo parziale, abbia comunicato nel modello EMENS il numero delle giornate effettivamente lavorate, al netto di quelle retribuite ma non effettivamente lavorate a causa di sospensione dell'attivita' lavorativa per CIGS o istituti simili, occorrera' sommare anche le predette giornate di Servizio di documentazione tributaria sospensione, a quelle effettivamente retribuite, e riportare la somma al rigo A2 o A06 del quadro "A" - Personale addetto all'attivita'. Le giornate di sospensione dovranno inoltre essere indicate anche nei righi A14 o A18 o A19, in relazione ai relativi modelli dello specifico studio. Al riguardo, si fornisce il seguente esempio: - n. 200 giornate effettivamente lavorate, relative a dipendenti a tempo parziale, al netto di quelle retribuite ma non effettivamente lavorate, comunicate nel modello EMENS; - n. 50 giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa per CIGS o istituti simili; In tal caso, in base ai modelli utilizzati, nel rigo A02 o A06 andra' indicato 250 e nei righi A14 o A18 o A19, in base ai modelli utilizzati, andra' indicato 50. Si rinvia al paragrafo 1.4 dell'allegato 3 per ulteriori approfondimenti. 5.3 QUADRO F - Elementi contabili. Con riferimento ai dati contenuti nel quadro F - Elementi contabili - e' stata rivista la struttura del quadro rispetto a quella presente nei modelli dello scorso anno. In particolare, i dati relativi alla sezione riguardante gli "Ulteriori elementi contabili", inserita per la prima volta lo scorso anno, sono stati riportati all'interno del quadro F, eliminando la relativa sezione. Si ricorda che, in tale sezione dovevano essere indicati i restanti elementi e dati contabili, non indicati nei precedenti righi del quadro F, che avevano contribuito alla determinazione del reddito d'impresa. 5.3.1 - Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti. Tra le novita' introdotte quest'anno nei tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore si rammenta che sono stati eliminati, rispetto allo scorso anno, i righi F02 e F06 del quadro F degli Elementi contabili riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a prodotti finiti. Dette variabili non hanno nessuna rilevanza ai fini del risultato fornito da GE.RI.CO., ad eccezione del caso in cui si applichi lo studio SG69U (costruzioni). In questo caso il contribuente potra' fornire le informazioni concernenti le predette variabili indicandole nei righi D55 e D56 del quadro D degli Elementi specifici del modello SG69U. 5.3.2 - I ricavi delle attivita' per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. Da quest'anno, i ricavi delle attivita' per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno piu' indicati esclusivamente per l'entita' dell'aggio conseguito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al Pagina 21
  • 22. Circolare del 22/06/2006 n. 23 fornitore dei beni, ma devono essere indicati in conformita' alle modalita' seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello UNICO 2006. Come precisato nelle istruzioni ai modelli relativi agli studi di settore, detti importi, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovra' compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a "ricavi lordi", negli appositi righi deve essere indicato anche l'ammontare dei relativi costi di acquisizione, nonche' i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali. 5.4 QUADRO Z - Dati complementari. Servizio di documentazione tributaria Nel quadro Z - Dati complementari - relativi a determinati studi di settore, sono stati inserite nuove informazioni finalizzate: 1. all'aggiornamento degli studi di settore previsti per il periodo d'imposta 2006; 2. al monitoraggio e all'analisi dell'impatto sul comparto della c.d. "emergenza aviaria", al fine di osservarne tempestivamente l'andamento e consentire l'eventuale aggiornamento degli studi di settore. In ordine a quest'ultimo punto, le informazioni sono state richieste dalle Associazioni di categoria e dalla Commissione degli esperti, in quanto a seguito dell'"emergenza aviaria", nella filiera avicola potrebbe essersi verificata una flessione generalizzata delle vendite ed una diminuzione dei prezzi di vendita che potrebbe incidere sulla funzione di ricavo degli studi di settore degli operatori specializzati. Gli studi di settore interessati dalle predette informazioni, che potrebbero essere stati maggiormente coinvolti dalla crisi del settore avicolo, sono i seguenti: TG61A, TG61F, TG68U, SM48U, TM03A, TM03C, TM02U, TM18B, TM21D, SD05U. ALLEGATO 1 - ELENCO STUDI APPROVATI IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005. MANIFATTURE 1) TD03U (sostituisce il precedente studio di settore SD03U) Molitura del frumento codice attivita' 15.61.1, Molitura di altri cereali codice attivita' 15.61.2, Lavorazione del risone codice attivita' 15.61.3, Altre lavorazioni di semi e granaglie codice attivita' 15.61.4; 2) TD14U (sostituisce i precedenti studi di settore SD10A e SD14U) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone codice attivita' 17.11.0, Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura codice attivita' 17.12.1, Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero codice attivita' 17.12.2, Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate codice attivita' 17.13.1, Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate codice attivita' 17.13.2, Preparazione e filatura di fibre tipo lino codice attivita' 17.14.0, Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali codice attivita' 17.15.0, Fabbricazione di filati cucirini codice attivita' 17.16.0, Preparazione e filatura di altre fibre tessili codice attivita' 17.17.0, Tessitura di filati tipo cotone codice attivita' 17.21.0, Tessitura di filati tipo lana cardata codice attivita' 17.22.0, Tessitura di filati tipo lana pettinata codice attivita' 17.23.0, Tessitura di filati tipo seta codice attivita'17.24.0, Tessitura di altre materie tessili, codice attivita' 17.25.0, Fabbricazione di tessuti a maglia codice attivita' 17.60.0; 3) TD21U (sostituisce il precedente studio di settore SD21U) Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni codice attivita' 33.40.1, Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto codice attivita' Pagina 22
  • 23. Circolare del 22/06/2006 n. 23 33.40.2; 4) TD22U (sostituisce il precedente studio di settore SD22U) Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche codice attivita' 31.50.0; 5) TD24U (sostituisce i precedenti studi di settore SD24A e SD24B) Confezione di articoli in pelliccia codice attivita' 18.30.2, Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle codice attivita' 52.42.4; 6) TD25U (sostituisce il precedente studio di settore SD25U) Preparazione e tintura di pellicce codice attivita' 18.30.1, Preparazione e concia del cuoio codice attivita' 19.10.0; 7) TD26U (sostituisce il precedente studio di settore SD26U) Confezione di vestiario in pelle codice attivita' 18.10.0; 8) TD27U (sostituisce il precedente studio di settore SD27U) Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria codice attivita' 19.20.0; 9) TD28U (sostituisce il precedente studio di settore SD28U) Lavorazione e Servizio di documentazione tributaria trasformazione del vetro piano codice attivita' 26.12.0, Lavorazione e trasformazione del vetro cavo codice attivita' 26.15.1, Lavorazione di vetro a mano e a soffio codice attivita' 26.15.2, Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori codice attivita' 26.15.3; 10) TD29U (sostituisce il precedente studio di settore SD29U) Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia codice attivita' 26.61.0, Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso codice attivita' 26.63.0, Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento codice attivita' 26.66.0; 11) TD33U (sostituisce il precedente studio di settore SD33U) Produzione di metalli preziosi e semilavorati codice attivita' 27.41.0, Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi codice attivita' 36.22.1, Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale codice attivita' 36.22.2; 12) TD35U (sostituisce il precedente studio di settore SD35U) Edizione di libri codice attivita' 22.11.0, Edizione di riviste e periodici codice attivita' 22.13.0, Altre edizioni codice attivita' 22.15.0, Altre stampe di arti grafiche codice attivita' 22.22.0, Legatoria, rilegatura di libri codice attivita' 22.23.0, Lavorazioni preliminari alla stampa codice attivita' 22.24.0, Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa codice attivita' 22.25.0; 13) TD36U (sostituisce il precedente studio di settore SD36U) Siderurgia codice attivita' 27.10.0, Fabbricazione di tubi di ghisa codice attivita' 27.21.0, Stiratura a freddo codice attivita' 27.31.0, Laminazione a freddo di nastri codice attivita' 27.32.0, Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo codice attivita' 27.33.0, Trafilatura codice attivita' 27.34.0, Fusione di ghisa codice attivita' 27.51.0, Fusione di acciaio codice attivita' 27.52.0, Fusione di metalli leggeri codice attivita' 27.53.0, Fusione di altri metalli non ferrosi codice attivita' 27.54.0; 14) TD37U (sostituisce i precedenti studi di settore SD37U e SD48U) Cantieri navali per costruzioni metalliche codice attivita' 35.11.1, Cantieri navali per costruzioni non metalliche codice attivita' 35.11.2, Cantieri di riparazioni navali codice attivita' 35.11.3, Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive codice attivita' 35.12.0; 15) TD38U (sostituisce il precedente studio di settore SD38U) Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc. codice attivita' 36.12.1; 16) TD47U (sostituisce il precedente studio di settore SD47U) Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone codice attivita' 21.21.0, Fabbricazione di prodotti cartotecnici codice attivita' 21.23.0, Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone codice attivita' 21.25.0 SERVIZI 17) TG33U (sostituisce il precedente studio di settore SG33U) Servizi degli Pagina 23
  • 24. Circolare del 22/06/2006 n. 23 istituti di bellezza codice attivita' 93.02.B; 18) TG46U (sostituisce il precedente studio di settore SG46U) Riparazione di trattori agricoli codice attivita' 29.31.2; 19) TG51U (sostituisce il precedente studio di settore SG51U) Attivita' di conservazione e restauro di opere d'arte codice attivita' 92.31.H 20) TG55U (sostituisce il precedente studio di settore SG55U) Servizi di pompe funebri e attivita' connesse codice attivita' 93.03.0 21) TG58U (sostituisce il precedente studio di settore SG58U) Campeggi ed aree attrezzate per roulotte codice attivita' 55.22.0, Villaggi turistici codice attivita' 55.23.1; 22) TG60U (sostituisce il precedente studio di settore SG60U) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali codice attivita' 92.72.1; 23) TG68U (sostituisce il precedente studio di settore SG68U) Trasporto di merci su strada codice attivita' 60.24.0; 24) TG72B (sostituisce il precedente studio di settore SG72B) Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri codice attivita' 60.21.0, Servizio di documentazione tributaria Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri codice attivita' 60.23.0; 25) SG57U Altri studi medici e poliambulatori specialistici codice attivita' 85.12.B, Studi di radiologia e radioterapia codice attivita' 85.12.3, Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc. codice attivita' 85.12.5, Laboratori di analisi cliniche codice attivita' 85.14.A; PROFESSIONISTI 26) TK02U (sostituisce il precedente studio di settore SK02U) Studi di ingegneria codice attivita' 74.20.F; 27) TK06U (sostituisce il precedente studio di settore SK06U) Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi codice attivita' 74.12.C; 28) TK10U (sostituisce il precedente studio di settore SK10U) Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale codice attivita' 85.12.1; Studi di radiologia e radioterapia codice attivita' 85.12.3, Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi codice attivita' 85.12.A, Altri studi medici e poliambulatori specialistici codice attivita' 85.12.B; 29) TK17U (sostituisce il precedente studio di settore SK17U) Attivita' tecniche svolte da periti industriali codice attivita' 74.20.B; 30) TK19U (sostituisce il precedente studio di settore SK19U) Attivita' professionali paramediche indipendenti codice attivita' 85.14.2; 31) TK22U (sostituisce il precedente studio di settore SK22U) Servizi veterinari codice attivita' 85.20.0; 32) TK56U (sostituisce il precedente studio di settore SG56U limitatamente all'attivita' di lavoro autonomo) Laboratori di analisi cliniche codice attivita' 85.14.A; COMMERCIO 33) TM11U (sostituisce i precedenti studi di settore SM11A e SM11B) Commercio all'ingrosso di carte da parati codice attivita' 51.44.3, Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano codice attivita' 52.46.1, Commercio al dettaglio di articoli igienicosanitari codice attivita' 52.46.2, Commercio al dettaglio di materiali da costruzione codice attivita' 52.46.3, Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti codice attivita' 52.48.9, Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale codice attivita' 51.53.1, Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari) codice attivita' 51.53.2, Commercio all'ingrosso di vetro piano codice attivita' 51.53.3, Commercio all'ingrosso di vernici e colori codice attivita' 51.53.4, Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) codice attivita' 51.54.1, Commercio all'ingrosso di Pagina 24
  • 25. Circolare del 22/06/2006 n. 23 apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento codice attivita' 51.54.2; 34) TM12U (sostituisce il precedente studio di settore SM12U) Commercio al dettaglio di libri nuovi codice attivita' 52.47.1; 35) TM15B (sostituisce il precedente studio di settore SM15B) Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione codice attivita' 52.48.2; 36) TM17U (sostituisce il precedente studio di settore SM17U) Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi codice attivita' 51.21.1, Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina codice attivita' 51.21.2; 37) TM18A (sostituisce il precedente studio di settore SM18A) Commercio all'ingrosso di fiori e piante codice attivita' 51.22.0; 38) TM18B (sostituisce il precedente studio di settore SM18B) Commercio all'ingrosso di animali vivi codice attivita' 51.23.0; 39) TM21A (sostituisce il precedente studio di settore SM21A) Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi codice attivita' 51.31.0; Servizio di documentazione tributaria 40) TM21B (sostituisce il precedente studio di settore SM21B) Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche codice attivita' 51.34.1, Commercio all'ingrosso di altre bevande codice attivita' 51.34.2; 41) TM21C (sostituisce il precedente studio di settore SM21C) Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi codice attivita' 51.38.1, Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi codice attivita' 51.38.2; 42) TM21D (sostituisce il precedente studio di settore SM21D) Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata codice attivita' 51.32.1; 43) TM21E (sostituisce i precedenti studi di settore SM21E e SM21F) Commercio all'ingrosso di prodotti lattierocaseari e di uova codice attivita' 51.33.1, Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria codice attivita' 51.32.2, Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari codice attivita' 51.33.2, Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno codice attivita' 51.36.0, Commercio all'ingrosso di te', cacao, droghe e spezie codice attivita' 51.37.B, Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari codice attivita' 51.38.3, Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati codice attivita' 51.39.1, Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco codice attivita' 51.39.2; 44) TM22A (sostituisce il precedente studio di settore SM22A) Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo codice attivita' 51.43.1, Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti) codice attivita' 51.43.2, Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi codice attivita' 51.43.3, Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico codice attivita' 51.43.4; 45) TM22B (sostituisce il precedente studio di settore SM22B) Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie codice attivita' 51.44.1, Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane codice attivita' 51.44.2, Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame codice attivita' 51.44.5; 46) TM22C (sostituisce il precedente studio di settore SM22C) Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale codice attivita' 51.47.1; 47) TM25A (sostituisce il precedente studio di settore SM25A) Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli codice attivita' 51.47.6; 48) TM25B (sostituisce il precedente studio di settore SM25B) Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette) codice attivita' 51.47.7; 49) TM30U (sostituisce il precedente studio di settore SM30U) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati codice attivita' 52.11.5; 50) TM32U (sostituisce il precedente studio di settore SM32U) Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria codice attivita' 52.48.6; 51) TM35U (sostituisce il precedente studio di settore SM35U) Erboristerie Pagina 25
  • 26. Circolare del 22/06/2006 n. 23 codice attivita' 52.33.1; 52) TM36U (sostituisce il precedente studio di settore SM36U) Commercio all'ingrosso di libri, riviste e Giornali codice attivita' 51.47.3; 53) TM37U (sostituisce il precedente studio di settore SM37U) Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia codice attivita' 51.44.4, Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici codice attivita' 51.45.0;. ALLEGATO 2 - PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20 MARZO 2006. ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE DA REVISIONARE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2006 E DELLE RELATIVE ATTIVITA' ECONOMICHE ------------------------------------------------------------------------------ STUDIO | ATTIVITA' ECONOMICHE (ATECOFIN 2004) ------------------------------------------------------------------------------ Servizio di documentazione tributaria SD05U | (primo anno di applicazione 2002) | 15.11.0 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della | macellazione (attivita' dei mattatoi) | 15.12.0 - Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti | della loro macellazione | 15.13.0 - Lavorazione e conservazione di carne e di | prodotti a base di carne ------------------------------------------------------------------------------ SD11U | (primo anno di applicazione 2002) | 15.41.1 - Produzione di olio di oliva grezzo | 15.41.2 - Produzione di oli grezzi da semi oleosi | 15.42.1 - Produzione di olio di oliva raffinato | 15.42.2 - Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi | raffinati ------------------------------------------------------------------------------ SD13U | (primo anno di applicazione 2002) | 17.30.0 - Finissaggio dei tessili ------------------------------------------------------------------------------ SD15U | (primo anno di applicazione 2002) | 15.51.1 - Trattamento igienico del latte | 15.51.2 - Produzione dei derivati del latte ------------------------------------------------------------------------------ SD17U | (primo anno di applicazione 2002) | 25.13.0 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma | 25.21.0 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in | materie plastiche | 25.22.0 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche | 25.23.0 - Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia | 25.24.0 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche ------------------------------------------------------------------------------ SD23U | (primo anno di applicazione 2002) | 20.51.2 - Laboratori di corniciai ------------------------------------------------------------------------------ SD30U | (primo anno di applicazione 2002) | 37.10.1 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e | rottami metallici | 37.20.1 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale | plastico per produzione di materie prime plastiche, | resine sintetiche | 37.20.2 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti | solidi urbani, industriali e biomasse ------------------------------------------------------------------------------ SD31U | (primo anno di applicazione 2002) | 24.51.1 - Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di | agenti organici tensioattivi | 24.51.2 - Fabbricazione di specialita' chimiche per uso | domestico e per manutenzione | 24.52.0 - Fabbricazione di profumi e cosmetici | 24.63.0 - Fabbricazione di oli essenziali Pagina 26
  • 27. Circolare del 22/06/2006 n. 23 ------------------------------------------------------------------------------ SG38U | (primo anno di applicazione 2002) | 52.71.0 - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio ------------------------------------------------------------------------------ SG40U | (primo anno di applicazione 2002) | 70.11.0 - Valorizzazione e promozione immobiliare | 70.12.0 - Compravendita di beni immobili | 70.20.0 - Locazione di beni immobili ------------------------------------------------------------------------------ SG42U | (primo anno di applicazione 2002) | 74.40.2 - Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari ------------------------------------------------------------------------------ SG48U | (primo anno di applicazione 2002) | 52.72.0 - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa ------------------------------------------------------------------------------ SG52U | (primo anno di applicazione 2002) | 74.82.1 - Confezionamento di generi alimentari Servizio di documentazione tributaria | 74.82.2 - Confezionamento di generi non alimentari ------------------------------------------------------------------------------ SG53U | (primo anno di applicazione 2002) | 74.85.2 - Traduzioni e interpretariato | 74.87.6 - Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni ------------------------------------------------------------------------------ SG54U | (primo anno di applicazione 2002) | 92.72.2 - Sale giochi e biliardi ------------------------------------------------------------------------------ SG69U | (primo anno di applicazione 2002) | 45.11.0 - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno | 45.12.0 - Trivellazioni e perforazioni | 45.21.1 - Lavori generali di costruzione di edifici | 45.21.2 - Lavori di ingegneria civile | 45.22.0 - Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di | tetti di edifici | 45.23.0 - Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e | impianti sportivi | 45.24.0 - Costruzione di opere idrauliche | 45.25.0 - Altri lavori speciali di costruzione ------------------------------------------------------------------------------ SG73A | (primo anno di applicazione 2001) | 63.11.3 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari | 63.11.4 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri | 63.12.1 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi ------------------------------------------------------------------------------ SG73B | (primo anno di applicazione 2001) | 63.40.1 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali | 63.40.2 - Intermediari dei trasporti | 64.12.0 - Attivita' dei corrieri postali diversi da quelli delle | poste nazionali ------------------------------------------------------------------------------ SG76U | (primo anno di applicazione 2002) | 55.51.0 - Mense | 55.52.0 - Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting) ------------------------------------------------------------------------------ SG77U | (primo anno di applicazione 2002) | 61.10.0 - Trasporti marittimi e costieri | 61.20.0 - Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti | lagunari) | 63.22.0 - Altre attivita' connesse ai trasporti per via d'acqua ------------------------------------------------------------------------------ SG78U | (primo anno di applicazione 2002) | 63.30.1 - Attivita' delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour | operator ------------------------------------------------------------------------------ SG79U | (primo anno di applicazione 2002) | 71.10.0 - Noleggio di autovetture | 71.21.0 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri Pagina 27
  • 28. Circolare del 22/06/2006 n. 23 | 71.22.0 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali ------------------------------------------------------------------------------ SG81U | (primo anno di applicazione 2002) | 45.50.0 - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione | o la demolizione, con manovratore | 71.32.0 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e | di genio civile ------------------------------------------------------------------------------ SG82U | (primo anno di applicazione 2002) | 74.14.5 - Pubbliche relazioni | 74.40.1 - Studi di promozione pubblicitaria ------------------------------------------------------------------------------ SG83U | (primo anno di applicazione 2002) | 92.61.2 - Gestione di piscine | 92.61.3 - Gestione di campi da tennis | 92.61.4 - Gestione di impianti polivalenti | 92.61.5 - Gestione di palestre sportive Servizio di documentazione tributaria | 92.61.6 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. ------------------------------------------------------------------------------ SG85U | (primo anno di applicazione 2002) | 92.34.1 - Sale da ballo e simili ------------------------------------------------------------------------------ SG87U | (primo anno di applicazione 2002) | 74.14.1 - Consulenza finanziaria | 74.14.4 - Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione | aziendale | 74.14.6 - Agenzie di informazioni commerciali ------------------------------------------------------------------------------ SG88U | (primo anno di applicazione 2001) | 74.85.3 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche | 80.41.0 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche ------------------------------------------------------------------------------ SG89U | (primo anno di applicazione 2001) | 74.85.1 - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura ------------------------------------------------------------------------------ SK23U | (primo anno di applicazione 2002) | 74.20.2 - Servizi di ingegneria integrata ------------------------------------------------------------------------------ SK24U | (primo anno di applicazione 2002) | 74.14.B - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari ------------------------------------------------------------------------------ SK25U | (primo anno di applicazione 2002) | 74.14.A - Consulenze fornite da agronomi ------------------------------------------------------------------------------ SM13U | (primo anno di applicazione 2002) | 52.47.2 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici ------------------------------------------------------------------------------ SM23U | (primo anno di applicazione 2001) | 51.46.1 - Commercio all'ingrosso di medicinali | 51.46.2 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed | ortopedici ------------------------------------------------------------------------------ SM24U | (primo anno di applicazione 2001) | 51.47.2 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di | cartoleria ------------------------------------------------------------------------------ SM26U | (primo anno di applicazione 2000) | 51.57.1 - Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della | lavorazione industriale metallici | 51.57.2 - Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero | non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.) ------------------------------------------------------------------------------ SM31U | (primo anno di applicazione 2001) | 51.47.5 - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria ------------------------------------------------------------------------------ SM33U | (primo anno di applicazione 2002) Pagina 28
  • 29. Circolare del 22/06/2006 n. 23 | 51.24.1 - Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e | lavorate (escluse le pelli per pellicceria) | 51.24.2 - Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per | pellicceria | 51.42.2 - Commercio all'ingrosso di pellicce ------------------------------------------------------------------------------ SM34U | (primo anno di applicazione 2002) | 51.42.4 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori | 51.47.8 - Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli | da viaggio ------------------------------------------------------------------------------ SM39U | (primo anno di applicazione 2002) | 52.48.D - Commercio al dettaglio di combustibili per uso | domestico e per riscaldamento ------------------------------------------------------------------------------ SM40B | (primo anno di applicazione 2002) | 52.62.A - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di Servizio di documentazione tributaria | fiori, piante e sementi | 52.63.A - Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, | piante e sementi ------------------------------------------------------------------------------ SM42U | (primo anno di applicazione 2002) | 52.32.0 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e | ortopedici ------------------------------------------------------------------------------ SM43U | (primo anno di applicazione 2002) | 52.46.4 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e | prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio ------------------------------------------------------------------------------ SM44U | (primo anno di applicazione 2002) | 52.48.1 - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per | Ufficio ------------------------------------------------------------------------------ SM45U | (primo anno di applicazione 2002) | 52.50.2 - Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di | antiquariato ------------------------------------------------------------------------------ SM46U | (primo anno di applicazione 2002) | 51.47.4 - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, | cinematografia, ottica e di strumenti scientifici ------------------------------------------------------------------------------ SM48U | (primo anno di applicazione 2002) | 52.48.B - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici ALLEGATO 3 - STUDI DI SETTORE IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005 1. SETTORE DELLE MANIFATTURE. 1.1 Valutazioni di carattere generale. Per il periodo d'imposta 2005 sono stati approvati, con decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 5 aprile 2006, 16 studi di settore che interessano complessivamente 63 attivita' economiche del settore manifatture e che costituiscono il risultato dell'"evoluzione" di 19 studi, gia' in vigore nei periodi d'imposta precedenti. In particolare, per alcuni studi e' stato effettuato un accorpamento di quelle attivita' che, pur essendo distribuite, in precedenza, in diversi studi, hanno dimostrato di possedere caratteristiche comuni. Negli studi in evoluzione e' stata inoltre condotta un'analisi sui volumi di esportazione, considerando che, aree contraddistinte da elevati livelli di specializzazione e/o concentrazione produttiva, hanno manifestato anche un notevole grado di apertura verso l'esternalizzazione dei processi produttivi. Nello svolgimento dell'attivita' di elaborazione, si e' infine proceduto Pagina 29
  • 30. Circolare del 22/06/2006 n. 23 a realizzare un ampliamento della base dei dati utilizzati per effettuare la definizione dei nuovi gruppi omogenei, pervenendo, nella maggior parte degli studi approvati quest'anno, ad ottenere una piu' ampia articolazione dei "cluster". 1.2 Informazioni inserite nel quadro Z - Dati Complementari. Studi di settore TD06U, TD07A, TD07B, TD08B, TD10B, SD40U, SD41U e SD44U. Per procedere all'evoluzione di alcuni studi di settore, in vigore antecedentemente al periodo d'imposta 2005, si e' ritenuto opportuno introdurre, nel corpo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nell'apposito "quadro Z - Dati complementari", la richiesta di nuove informazioni. L'introduzione del quadro Z consente, infatti, da un lato, di non appesantire gli oneri del contribuente con l'invio di questionari relativi agli studi da sottoporre a revisione, e, dall'altro, di ottenere ulteriori informazioni necessarie a rendere lo studio piu' idoneo a rappresentare la Servizio di documentazione tributaria mutevole realta' economica che caratterizza i singoli settori merceologici. Nel quadro Z vengono richieste informazioni del tutto nuove rispetto a quelle gia' presenti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore indicati, come nel caso dello studio TD08U con riferimento alla sezione "Fascia di prezzo delle calzature finite (franco fabbrica)"; ovvero informazioni in parte gia' presenti nelle sezioni dei Quadri C, D od E dei modelli stessi, come avviene ad esempio per i dati relativi alla "Tipologia della clientela" o ai "Prodotti ottenuti e/o lavorati" (studi SD40U, SD41U, TD08U). La parziale duplicazione della sezione trova la sua giustificazione nel fatto che i dati relativi alle diverse tipologie di clientela o di prodotti individuate devono essere espresse in percentuale dei ricavi complessivi e la loro somma deve risultare pari a 100. Nel quadro Z dei modelli degli studi di settore TD06U, TD07A, TD07B, TD08U e TD10B sono richieste informazioni necessarie per proseguire l'attivita' di monitoraggio relativa al comparto dell'area T.A.C. (tessile, abbigliamento e calzature) per il periodo d'imposta 2005. 1.3 Interventi correttivi adottati a favore di attivita' economiche in difficolta'. Per rispondere in modo piu' adeguato alle modifiche strutturali ed alla crisi economica che alcuni settori economici stanno attraversando, sono stati adottati alcuni interventi che hanno reso piu' flessibili gli studi in evoluzione relativi alle aree del tessile, della ceramica, della meccanica, dell'oreficeria e della stampa. In particolare, sono stati elaborati appositi correttivi, automatici e non automatici, costituiti da meccanismi di riduzione della funzione di ricavo stimata dal software GE.RI.CO., che operano in presenza di una particolare situazione di crisi economica del settore, o di una specifica modalita' operativa del contribuente, o che fanno riferimento all'utilizzo dei beni strumentali. 1.3.1 Correttivo congiunturale per gli studi di settore: TD14U, TD21U, TD26U e TD33U. Analogamente agli interventi gia' operati l'anno scorso sugli studi del comparto del mobile (TD09A e TD09B) e sugli studi appartenenti al comparto c.d. T.A.C. (Tessile-Abbigliamento-Calzature), interessato, quest'ultimo in particolare, da una forte crisi economica, e' stato introdotto, sulla base delle richieste delle Associazioni di categoria, nonche' con il parere favorevole della Commissione degli esperti, negli studi di settore TD14U - Tessile, TD26U - Confezione di vestiario in pelle, TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista, e TD33U - Settore orafo, un correttivo di carattere congiunturale che consente di tener conto dell'andamento sfavorevole della congiuntura economica, considerato il crescente stato di difficolta' in cui opera il sistema delle PMI di tali settori del comparto manifatturiero. Nella funzione di ricavo le variabili indipendenti sono costituite da Pagina 30
  • 31. Circolare del 22/06/2006 n. 23 variabili di flusso (costo del venduto, costo per la produzione di servizi, spese per lavoro dipendente, spese per acquisti di servizi) e variabili di stock (valore dei beni strumentali, numero di collaboratori familiari, soci con occupazione prevalente). Le variabili di flusso seguono solitamente gli andamenti congiunturali: aumentano al crescere dei ricavi, si riducono nel caso di contrazione delle vendite. Le variabili di stock, per loro natura, invece, sono "statiche" rispetto agli andamenti congiunturali, soprattutto in situazioni di ciclo economico negativo. I collaboratori familiari, i soci, i beni strumentali, infatti, non possono essere "ridimensionati" nel breve/medio periodo, e, quindi, il loro peso tende a rimanere costante per un lungo periodo di tempo. Il correttivo cd. "congiunturale", che viene automaticamente calcolato dal software GE.RI.CO., viene applicato nel modo seguente: . i consumi di energia elettrica vengono assunti come indicatore di ciclo economico; Servizio di documentazione tributaria . l'impresa accede al correttivo se i consumi di energia elettrica ed i ricavi diminuiscono, contemporaneamente, nell'anno di applicazione dello studio e nell'anno cui fanno riferimento i dati utilizzati per la costruzione dello studio di settore; . il correttivo, calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica dell'anno di applicazione dello studio ed i consumi relativi all'anno base, viene applicato come fattore di riduzione del valore delle variabili di stock della funzione di ricavo (il valore dei beni strumentali, il numero di collaboratori familiari, il numero di soci con occupazione prevalente, le superfici di produzione). Il correttivo automatico, determinato da GE.RI.CO., si applica sulla base delle variabili previste quest'anno: . nel quadro F: rigo F01 relativo all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno 2005; . nel quadro D: nell'apposito rigo (che assume diversa numerazione nei diversi studi) in cui indicare la quantita' di energia elettrica complessivamente consumata nel 2005, espressa in Kwh; . nel quadro X: nei righi in cui va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi relativi al periodo d'imposta base (ad esempio, 2001 per la maggior parte degli studi del tessile/abbigliamento) e il dato relativo alla quantita' di energia elettrica complessivamente consumata nell'anno base, sempre espressa in Kwh. Si ritiene utile segnalare agli Uffici, che nella fase di contraddittorio con il contribuente, occorrera' procedere anche alla verifica della corretta indicazione dei dati riportati nei predetti righi del modello, per accertare la spettanza della predetta riduzione. 1.3.2 Ulteriori correttivi specifici (c.d. non automatici) previsti per gli studi TD18U, TD20U, TD32U e TD35U. In accoglimento del parere espresso dalla Commissione degli esperti e considerate le richieste avanzate dalle Associazioni di categoria, nonche' tenendo conto delle elaborazioni effettuate dalla SOSE S.p.a., negli studi TD18U - Lavorazione della ceramica, TD20U - Meccanica leggera, TD32U - Meccanica pesante, approvati lo scorso anno con i decreti del 17 marzo 2005 (in vigore dal periodo d'imposta 2004), e nello studio TD35U - Editoria, stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d'imposta 2005), sono stati introdotti alcuni specifici "correttivi". In particolare, si e' ritenuto opportuno considerare gli effetti conseguenti: per i settori della ceramica, alla particolare situazione di crisi di alcuni distretti; per i settori della meccanica leggera e pesante, all'aumento del costo delle materie prime che si e' verificato successivamente all'elaborazione Pagina 31
  • 32. Circolare del 22/06/2006 n. 23 dello studio; per il settore dell'editoria, della stampa e prestampa, alla trasformazione in termini di innovazione tecnologica che ha indotto le imprese ad accrescere e modificare la propria dotazione di beni strumentali senza che cio' abbia, necessariamente, comportato un corrispondente incremento dei ricavi. Pertanto, per analizzare l'entita' e la diffusione dei fenomeni sopra evidenziati, sono stati introdotti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi TD18U, TD20U, TD32U e TD35U, allegati alla dichiarazione UNICO 2006, variabili che consentiranno di visualizzare gli eventuali abbattimenti che verranno applicati, al verificarsi di determinate condizioni, sui ricavi stimati dagli studi di settore per le imprese risultanti "non congrue". 1.3.3 Applicazione dei correttivi specifici (c.d. non automatici) da parte degli Uffici. Servizio di documentazione tributaria Per i citati studi di settore TD18U, TD20U, TD32U e TD35U, la novita' introdotta quest'anno, rispetto agli altri studi, consiste nel fatto che, l'applicazione del correttivo, nonche' il conseguente abbattimento dei ricavi stimati, per le imprese non congrue, non avverra', come per i correttivi introdotti in precedenza sugli altri studi di settore, in modo automatico (mediante l'applicazione del software GE.RI.CO.) bensi' la relativa riduzione dovra' essere riconosciuta solo dagli Uffici locali, in sede di contraddittorio con il contribuente, e su richiesta dello stesso, una volta verificate le condizioni previste da ogni singolo studio di settore. Pertanto, il ricavo puntuale stimato da GE.RI.CO. resta invariato e il programma indica solo l'ammontare dell'eventuale riduzione di cui il contribuente potra' usufruire. Il contribuente non congruo, a seguito della riduzione operata da GE.RI.CO., potra' divenire congruo ovvero ridurre il suo livello di non congruita'. 1.3.4. Studio di settore TD35U - Edizioni di libri, stampa e prestampa. Correttivo cd. "per innovazione tecnologica". Il correttivo cd. "per innovazione tecnologica", e' stato elaborato per lo studio di settore TD35U, per cogliere gli effetti derivanti dalla profonda trasformazione che ha interessato il settore dell'editoria e che si e' manifestata in termini di innovazione tecnologica. Il settore e' interessato dalla presenza di numerose imprese che sono state indotte ad arricchire e modificare la propria dotazione di beni strumentali, soprattutto in riferimento alla stampa digitale, senza ottenere, necessariamente, una corrispondente crescita del proprio mercato. Il correttivo viene quindi concesso a quei contribuenti non congrui che, rispetto all'anno precedente (2004), hanno incrementato la loro dotazione di beni strumentali, acquistando nel corso del periodo d'imposta 2005 determinati beni nuovi ad alto contenuto tecnologico. Ai fini della corretta compilazione del quadro X, il contribuente dovra' indicare: . nel rigo X03, il valore dei beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico acquistati nel periodo d'imposta 2005; . nel rigo X04, i ricavi dichiarati per il periodo d'imposta 2004; . nel rigo X05, il valore dei beni strumentali relativi al periodo d'imposta 2004. I soggetti non congrui, nei confronti dei quali si verificano, contestualmente, le seguenti condizioni: 1) acquisto o utilizzo di determinati beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico nel corso del periodo d'imposta (2005); 2) incremento (del valore) dei beni strumentali dichiarati nel 2005 rispetto a quelli dichiarati nel 2004; 3) diminuzione della produttivita' del capitale nel 2005, rispetto a Pagina 32
  • 33. Circolare del 22/06/2006 n. 23 quella calcolata sui dati 2004; potranno richiedere, all'Ufficio locale competente, l'applicazione del correttivo nella misura calcolata dal software GE.RI.CO.. In particolare, i beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, acquisiti nel corso del periodo d'imposta 2005, possono determinare l'applicazione del correttivo se presentano contemporaneamente i seguenti requisiti: a) siano nuovi e, se acquistati in proprieta', devono derivare dal produttore o dal rivenditore (ossia acquistati da soggetti per i quali il bene costituisce "bene merce"). Il valore dei beni in oggetto si riferisce al costo storico dei beni ammortizzabili, al costo di acquisto in dipendenza di contratti di locazione finanziaria ed al valore normale dei beni acquisiti in comodato o in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; b) la loro immissione nel processo di lavorazione comporta un aumento Servizio di documentazione tributaria delle potenzialita' e della produttivita' degli impianti presenti nell'impresa. Il correttivo, dunque, opera applicando una riduzione al valore dei beni strumentali, utilizzato nelle funzioni di regressione, proporzionale alla riduzione percentuale della produttivita' del capitale dovuta all'acquisto di beni nuovi ad alto contenuto tecnologico. La produttivita' del capitale viene calcolata come rapporto tra i ricavi e il valore dei beni strumentali. Di seguito viene riportato l'elenco, da intendersi tassativo, dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, il cui acquisto consente al contribuente non congruo di accedere al correttivo. Beni strumentali ad alto contenuto tecnologico 1) Computer e workstation grafiche; 2) Scanner; 3) Bromografo per incisione; 4) Macchine da stampa tipografica; 5) Macchine per stampa flessografica; 6) Macchine per stampa tampografica; 7) Macchine per stampa serigrafica; 8) Macchine da stampa rotocalco; 9) Macchine da stampa off-set fino a 35x50; 10) Macchine da stampa off-set fino a 50x70; 11) Macchine da stampa off-set fino a 70x100; 12) Macchine da stampa off-set oltre 70x100; 13) Macchine da stampa a bobina/rotoff-set; 14) Macchine da stampa digitali in b/n di produzione di piccolo formato; 15) Macchine da stampa digitali a colori di produzione di piccolo formato; 16) Macchine da stampa digitali di grande formato di valore non superiore a 15.000 euro; 17) Macchine da stampa digitali di grande formato di valore compreso tra 15.000 e 50.000 euro; 18) Macchine da stampa digitali di grande formato di valore superiore a 50.000 euro; 19) Plotter da intaglio. Sulla base dei dati inseriti nei predetti righi del quadro X, il software GE.RI.CO. 2006 visualizzera', se spettante, una riduzione da applicare al ricavo puntuale. Tale riduzione dovra' essere riconosciuta dall'Ufficio se il contribuente, nella fase del contraddittorio, dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti. Nel caso specifico, ad esempio, il contribuente dovra' presentare all'Ufficio la documentazione relativa all'acquisto del bene strumentale ovvero altra idonea documentazione in grado di comprovare comunque l'utilizzo del bene. 1.3.5 Studio di settore TD18U - Fabbricazione della ceramica. Pagina 33
  • 34. Circolare del 22/06/2006 n. 23 Le attivita' interessate dallo studio di settore TD18U, in vigore dal periodo d'imposta 2004, interessa le seguenti attivita' economiche: . 26.21.0 - "Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali"; . 26.30.0 - "Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti"; . 26.40.0 - "Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta". Lo studio evoluto, in applicazione dal periodo d'imposta 2004, e' stato oggetto di osservazione, anche a seguito della richiesta delle Associazioni professionali di categoria che avevano evidenziato uno stato di difficolta' economica che interessava, in particolar modo, la ceramica artistica. Nella seduta del 22 febbraio 2006, la Commissione degli Esperti, su sollecitazione delle Associazioni professionali di categoria, ha chiesto di introdurre, nell'attuale versione dello studio TD18U, un apposito correttivo Servizio di documentazione tributaria per tener conto della perdurante situazione di crisi che sta interessando il settore, soprattutto in alcuni distretti italiani. A seguito di tale richiesta, con effetto dal periodo d'imposta 2005, nello studio TD18U e' stato introdotto un correttivo che incide sulla funzione di ricavo. Il correttivo, costruito sulla base delle elaborazioni predisposte dalla SOSE S.p.A., viene determinato, in relazione anche ai differenti cluster, come differenza tra i costi per i consumi di energia elettrica e di gas, sostenuti nell'anno base dello studio (2002), valutati ai prezzi del 2005, e quelli sostenuti nell'anno di applicazione dello studio (2005), rapportata ai costi per i consumi di energia elettrica e di gas dell'anno 2002, valutati ai prezzi del 2005. Il contribuente non congruo potra' chiedere agli Uffici locali l'applicazione del correttivo a condizione che i predetti costi e l'ammontare dei ricavi risultino contemporaneamente diminuiti nel periodo d'imposta 2005, rispetto a quelli dell'anno cui fanno riferimento i dati utilizzati per l'elaborazione dello studio di settore TD18U (anno 2002). Anche in questo caso l'applicazione del correttivo, nonche' il conseguente abbattimento dei ricavi stimati non avverra', come per i correttivi introdotti in precedenza sugli altri studi di settore, in modo automatico (mediante l'applicazione del software GE.RI.CO.) bensi' la riduzione dovra' essere riconosciuta solo dagli Uffici locali, in sede di contraddittorio con il contribuente, e su richiesta dello stesso, una volta verificate le condizioni previste da ogni singolo studio di settore. Il correttivo, dunque, viene applicato dall'Ufficio competente, nella misura determinata dal software GE.RI.CO., come fattore di riduzione del peso delle variabili di stock (valore dei beni strumentali) nell'ambito della funzione di regressione utilizzata nel calcolo del ricavo puntuale. Pertanto, in fase di contraddittorio, occorrera' verificare la corretta indicazione dei dati relativi al consumo dell'energia elettrica e del gas (indicati nei righi X04 e X05 del quadro X) riguardanti il periodo d'imposta 2002, nonche' la correttezza dei dati indicati nei righi da D66 a D69 del quadro D - Elementi specifici dell'attivita' - con riferimento al costo e al consumo di energia elettrica e gas, relativi al periodo d'imposta 2005. Si segnala che, nel caso in cui anche nel periodo d'imposta 2004 siano riscontrabili e documentabili le predette situazioni di crisi, l'Ufficio, su richiesta del contribuente, in fase di accertamento, ne valutera' l'impatto ai fini del conseguimento dei ricavi potenziali. 1.3.6 Studi di settore TD20U (meccanica leggera) e TD32U (meccanica pesante). Gli studi di settore TD20U (evoluzione dello studio SD20U) e TD32U (evoluzione dello studio SD32U), relativi rispettivamente, alle attivita' economiche della meccanica leggera e pesante, sono stati elaborati sulla base dei dati relativi al periodo d'imposta 2002 e sono entrati in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2004. Nel triennio 2003-2005, il comparto della meccanica e' stato Pagina 34
  • 35. Circolare del 22/06/2006 n. 23 caratterizzato da un forte incremento dei prezzi delle materie prime provocato dall'aumento della domanda mondiale. Tale fenomeno ha avuto un impatto sulla struttura economica e produttiva delle imprese del settore e, pertanto, in talune ipotesi, i predetti studi potrebbero non rappresentare correttamente la realta' cui si riferiscono. Sulla base del parere espresso dalla Commissione degli esperti, a seguito delle istanze provenienti dalle Associazioni di Categoria, al fine di adeguarne le funzioni di stima dei ricavi, mantenendo costante il margine operativo lordo delle imprese interessate all'applicazione degli studi in questione, e' stato elaborato un apposito correttivo da applicare alla variabile "costo del venduto e costo per la produzione di servizi", in relazione al materiale metallico impiegato nel processo produttivo. Il correttivo introdotto viene applicato esclusivamente alle imprese non congrue alle risultanze degli studi di settore, che presentano un incremento dell'incidenza della variabile "costo del venduto e del costo per la produzione di servizi" sui ricavi relativi al periodo d'imposta 2005 rispetto al periodo d'imposta 2002 (anno di riferimento utilizzato per Servizio di documentazione tributaria l'elaborazione dello studio). Per consentire al software GE.RI.CO. di calcolare il correttivo, il contribuente dovra' compilare i righi, X03 e X04, previsti nel quadro X - "Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore", dei modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, allegati ad UNICO 2006, relativi al periodo d'imposta 2005. In particolare, ai fini dell'applicazione del correttivo, vanno indicati: . nel rigo X03, i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) (ex articolo 53 del TUIR, vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 344 del 2003), relativi al periodo d'imposta 2002. L'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2002 deve essere determinato senza tener conto del valore calcolato per l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, che, per il suddetto periodo d'imposta, veniva indicato nell'apposito campo interno del rigo F14 del quadro F - "Elementi contabili"; . nel rigo X04, la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi, relativi al periodo d'imposta 2002. Per calcolare il costo del venduto occorre far riferimento alle esistenze iniziali indicate nel rigo F01 del modello utilizzato per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativo al periodo d'imposta 2002, aumentate del costo per l'acquisto di materie prime, indicate nel rigo F09, e diminuite delle rimanenze finali, indicate nel rigo F05 dello stesso modello. Per il costo relativo alla produzione di servizi, occorre far riferimento a quanto gia' indicato nel rigo F10 del medesimo modello utilizzato per il periodo d'imposta 2002. Analogamente a quanto previsto per gli studi TD35U e TD18U, anche per gli studi relativi alla meccanica leggera e pesante, l'applicazione del correttivo in esame, nonche' il conseguente abbattimento dei ricavi stimati non avverra' in modo automatico (mediante l'applicazione del software GE.RI.CO.) bensi' la riduzione dovra' essere riconosciuta solo dagli Uffici locali, in sede di contraddittorio con il contribuente, e su richiesta dello stesso, una volta verificate le condizioni previste da ogni singolo studio di settore. Con riguardo agli studi TD20U e TD32U l'Ufficio, in fase di contraddittorio, avra' cura di verificare la corretta indicazione e corrispondenza nelle scritture contabili del valore relativo alle voci del "costo del venduto" e del "costo della produzione di servizi", sia con riferimento all'anno 2002 che all'anno 2005. Si segnala che, nel caso in cui anche nel periodo d'imposta 2004 siano riscontrabili e documentabili le citate situazioni di incremento eccessivo dei prezzi delle materie prime, rispetto all'anno di costruzione dello studio, l'Ufficio, su richiesta del contribuente, in fase di accertamento, ne valutera' l'impatto ai fini del conseguimento dei ricavi potenziali. Pagina 35
  • 36. Circolare del 22/06/2006 n. 23 1.4 Utilizzo delle giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa, CIG ed istituti simili per il personale dipendente. Per cogliere con sempre maggiore precisione lo stato di crisi economica che puo' investire alcuni settori del comparto manifatturiero, nei modelli SD39U, SD40U, SD41U, SD42U, SD43U, SD44U, SD45U, SD46U, SD49U, TD03U, TD06U, TD07A/B, TD08U, TD10B, TD12U, TD14U, TD20U, TD21U, TD22U, TD24U, TD25U, TD26U, TD27U, TD28U, TD29U, TD32U, TD33U, TD35U, TD36U, TD37U, TD38U e TD47U allegati ad UNICO 2006 da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e' stata inserita l'informazione riguardante il numero delle giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa. Da quest'anno, e' prevista l'indicazione nel quadro A - Personale addetto all'attivita' - del numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" dal personale dipendente interessato da provvedimenti di sospensione dell'attivita' lavorativa, come ad esempio il Servizio di documentazione tributaria ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG o CIGS) o ad altri istituti assimilati. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli, viene evidenziato che, ai fini dell'indicazione del numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate", non devono essere computati i periodi di normale sospensione e/o interruzione dell'attivita' lavorativa, come, ad esempio, quelli dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternita', ecc.. Viene inoltre precisato che nel caso in cui la sospensione dell'attivita' lavorativa non venga effettuata mediante la totale interruzione dell'attivita' stessa, bensi' attraverso una riduzione parziale dell'orario di lavoro giornaliero, il computo delle ore di sospensione dovra' essere trasformato in giornate lavorative, arrotondando le eventuali frazioni di ore risultanti dal calcolo stesso all'unita' piu' vicina. Tuttavia, le giornate retribuite ai lavoratori dipendenti, depurate dalle giornate di sospensione, CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ed altri istituti simili, sono state utilizzate esclusivamente per la costruzione dello studio di settore TD14U - Tessile. Cio' e' stato possibile in quanto le informazioni relative al numero di giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa, erano gia' presenti nel questionario ESD14 inviato l'anno scorso ai contribuenti interessati. Tali indicazioni hanno quindi consentito di tener conto delle giornate "effettivamente lavorate" e sono state utilizzate per la determinazione dei gruppi omogenei, per la definizione della funzione di ricavo e per l'analisi della coerenza. Per gli altri studi del comparto manifatturiero sopra elencati, l'informazione non e' stata utilizzata nella fase di costruzione degli studi stessi, in quanto al momento della loro elaborazione non era ancora emersa la necessita' di effettuarne la rilevazione. L'utilizzo del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni o il ricorso a forme di sospensione dell'attivita' lavorativa, potra' essere valutato dagli uffici locali dell'Agenzia, in sede di contraddittorio, come elemento di segnalazione delle possibili situazioni di difficolta' economica in cui versano le imprese. Ai fini della corretta indicazione delle informazioni relative al quadro A, occorre precisare che, nel caso in cui il contribuente abbia comunicato nel modello EMENS il numero delle giornate effettivamente lavorate, ad esempio per lavoratori a tempo parziale, al netto di quelle retribuite ma non effettivamente lavorate a causa di sospensione dell'attivita' lavorativa per CIGS o istituti simili, occorrera' sommare anche le predette giornate di sospensione, a quelle effettivamente retribuite, e riportare la somma al rigo A02 o A06 del quadro "A" - Personale addetto all'attivita'. Le giornate di sospensione dovranno inoltre essere indicate anche nei righi A14 o A18 o A19 dei relativi modelli. 1.5 L'introduzione di un "fattore di modulazione" del valore dei beni strumentali per gli studi: TD14U, TD33U e TD35U. Nell'ambito delle attivita' manifatturiere, analogamente agli studi Pagina 36
  • 37. Circolare del 22/06/2006 n. 23 TD06U, TD07A, TD07B e TD08U approvati lo scorso anno, il valore dei beni strumentali assume una rilevante incidenza nella funzione di ricavo, in particolare per le imprese che lavorano in conto terzi. Nelle analisi condotte per l'elaborazione degli studi di settore TD14U, TD33U e TD35U, e' stata impiegata la variabile "valore dei beni strumentali" rapportandola all'effettivo utilizzo degli impianti, in modo tale da coglierne il reale apporto economico nel processo produttivo. A tal fine e' stato costruito un indicatore, che viene determinato in modo automatico dalla procedura GE.RI.CO., in grado di esprimere i diversi livelli di utilizzo della capacita' produttiva degli impianti: tale indicatore, calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica (Kwh) ed il valore dei beni strumentali, consente di ponderare l'effetto della variabile "valore dei beni strumentali" nella stima dei ricavi, in funzione del grado di utilizzo del bene stesso. Per ulteriori precisazioni si rinvia a quanto riportato al paragrafo 1.4.3, punto A), della circolare n. 32/E del 2005. Servizio di documentazione tributaria 1.6 Quadro Z - Dati complementari. Nuove informazioni per il monitoraggio della congiuntura economica. Analogamente a quanto e' stato previsto l'anno scorso per gli studi di settore dell'area T.A.C. (Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero), sono state introdotte, nel quadro Z nuove informazioni utili all'Amministrazione finanziaria per effettuare un monitoraggio sull'andamento della congiuntura economica per il periodo d'imposta 2005. Tali informazioni potranno essere utilizzate, al termine del periodo di monitoraggio, per la successiva elaborazione della versione definitiva dello studio di settore. In particolare, nel quadro viene chiesto di indicare, per le imprese operanti in conto proprio e in conto terzi, gli incrementi o i decrementi percentuali medi dei prezzi pagati o praticati dalle imprese nell'arco di due bienni, 2004 rispetto al 2003, e 2005 rispetto al 2004. 1.7 Applicazione monitorata degli studi di settore: TD14U, TD21U e TD33U. Come precedentemente accennato (par. 2.8), per gli studi di settore TD14U (tessile), TD21U (occhialeria) e TD33U (oreficeria) sono state stabilite particolari modalita' applicative. In particolare, in considerazione del grave stato di crisi economica in cui versano le attivita' economiche ricomprese negli studi in argomento, gli studi di settore citati sono stati approvati con applicazione "monitorata". La fase di monitoraggio e' limitata al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, e comporta che: 1. gli studi di settore TD14U, TD21U e TD33U, per il solo periodo d'imposta 2005, potranno essere utilizzati esclusivamente per selezionare le posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie; 2. i contribuenti che, per il citato periodo d'imposta, dichiareranno ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore, non saranno assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori ricavi determinati a seguito dell'applicazione degli studi che saranno oggetto di definitiva approvazione, entro il 31 marzo 2007, al termine della fase di monitoraggio; 3. al termine di detta fase, gli studi definitivi potranno essere utilizzati, ai fini dell'accertamento, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, nei confronti dei soggetti che non si saranno adeguati agli studi di settore oggetto di monitoraggio. I citati studi verranno approvati con carattere definitivo sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato, utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore, relativi al periodo d'imposta 2005, e le informazioni derivanti dall'attivita' di controllo e approfondimento effettuata dall'Amministrazione finanziaria. 1.8 Studio di settore TD03U - Molitoria. Pagina 37
  • 38. Circolare del 22/06/2006 n. 23 Le attivita' interessate dallo studio TD03U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 15.61.1 - Molitura del frumento; . 15.61.2 - Molitura di altri cereali; . 15.61.3 - Lavorazione del risone; . 15.61.4 - Altre lavorazioni di semi e granaglie. Lo studio di settore TD03U costituisce l'evoluzione dello studio SD03U, approvato con decreto ministeriale del 30 marzo 1999, ed in vigore dal periodo d'imposta 1998. Le nuove e piu' dettagliate informazioni che sono alla base dell'evoluzione dello studio in esame, hanno consentito di realizzare un'analisi piu' completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali delle imprese che operano nel settore merceologico. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 7 nuovi Servizio di documentazione tributaria cluster, in luogo dei 5 che caratterizzavano il precedente studio, ed ha permesso di individuare i cluster specializzati nella lavorazione del mais e del riso precedentemente ricompresi in quello generico "altri cereali". E' stato effettuato un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive dello studio in esame. Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu' sulla base dell'indicatore "produttivita' per addetto" presente nel vecchio studio SD03U, ma utilizzando quattro nuovi indici: valore aggiunto per addetto, durata delle scorte, margine operativo lordo sulle vendite e resa del capitale. Nello svolgimento dell'attivita' accertatrice, gli Uffici locali dovranno tener conto che potrebbero verificarsi risultati di incoerenza dell'indice della durata delle scorte, riconducibile ad una inusuale modalita' di approvvigionamento della materia prima da parte di alcune imprese: gli acquisti della stessa infatti vengono effettuati in un determinato periodo dell'anno per una scelta aziendale di controllo della filiera, attraverso la fornitura all'agricoltore di specifiche sementi e l'acquisizione diretta di un intero raccolto, oppure per anticipare fluttuazioni cicliche del prezzo della materia prima. Si richiama, pertanto, l'attenzione degli Uffici locali, nello svolgimento dell'attivita' accertatrice, sulla necessita' di tenere conto dell'andamento fisiologicamente anomalo dell'indice di rotazione del magazzino in presenza delle suddette circostanze. 1.9 - Studio di settore TD14U - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone. Le attivita' interessate dallo studio TD14U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone; . 17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura; . 17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero; . 17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate; . 17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; . 17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino; . 17.15.0 Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali; . 17.16.0 Fabbricazione di filati cucirini; . 17.17.0 Preparazione e filatura di altre fibre tessili; . 17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone; . 17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata; . 17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata; . 17.24.0 Tessitura di filati tipo seta; . 17.25.0 Tessitura di altre materie tessili; . 17.60.0 Fabbricazione di tessuti a maglia. Lo studio di settore TD14U, approvato con carattere "monitorato", costituisce un'evoluzione dei precedenti studi SD10A e SD14U, che si applicavano a decorrere, rispettivamente, il primo, dal periodo d'imposta Pagina 38
  • 39. Circolare del 22/06/2006 n. 23 1998, ed il secondo, da quello in corso al 31 dicembre 1999. La Commissione aveva evidenziato, da subito, la necessita' di provvedere ad una tempestiva revisione dello studio SD14U attraverso l'acquisizione di ulteriori dati, con lo scopo di cogliere meglio i cambiamenti strutturali e le modifiche organizzative in atto, ma soprattutto le criticita' che lo studio in esame aveva presentato fin da quel momento. In particolare, aveva chiesto, tra l'altro, all'Amministrazione finanziaria di tener conto che: . non era stata individuata, con un apposito cluster descrittivo, la figura, tipica del distretto di Prato, del c.d. " impannatore", cioe' del produttore di tessuti che si avvale esclusivamente di lavorazioni terziste nella realizzazione dei propri prodotti e che, per tali caratteristiche, non ha locali di produzione ma solo magazzino, non utilizza beni strumentali ed impiega un esiguo numero di dipendenti. La Commissione, in merito a tale osservazione aveva chiesto di introdurre, nella successiva dichiarazione dei redditi, la richiesta di Servizio di documentazione tributaria informazioni adeguate. Tali informazioni sono state successivamente richieste ai contribuenti con l'invio del questionario predisposto per l'evoluzione dello studio in esame, che ha consentito l'elaborazione di uno specifico cluster (n.7) contenuto nei nuovi gruppi omogenei descritti dal nuovo studio di settore; . il massiccio fenomeno della globalizzazione e della delocalizzazione produttiva aveva prodotto, negli ultimi anni, una crisi strutturale del settore. Tale crisi comportava la necessita' di monitorare l'andamento del comparto. La Commissione aveva osservato che nel caso in cui le lavorazioni fossero avvenute per lotti quantitativamente ridotti e quindi con una maggiore incidenza dei costi sui ricavi, lo scostamento derivante dall'applicazione dello studio poteva essere giustificato, in sede di contraddittorio, esibendo le fatture emesse, in modo da confrontare i prezzi praticati in diversi periodi d'imposta. Inoltre, la riduzione dei ricavi per effetto di prezzi unitari di vendita diminuiti a seguito delle mutate condizioni di mercato, poteva essere dimostrata verificando l'emissione di fatture di minor ammontare complessivo in periodi di uguale volume di produzione o di vendita. L'Amministrazione finanziaria, accogliendo le istanze pervenute dalle Associazioni di categoria, con circolare n. 121/E dell'8 giugno del 2000, giungeva ad attribuire carattere sperimentale allo studio SD14U, che ha continuato a conservare fino al periodo d'imposta 2004. La Commissione degli esperti, nella seduta del 22 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole alla validazione dello studio TD14U, ma ha anche chiesto all'Amministrazione finanziaria di riconoscere allo studio la cd. applicazione "monitorata". Conseguentemente, con decreto ministeriale 5 aprile 2006, e' stata riconosciuta l'applicazione monitorata per il solo periodo d'imposta 2005. Attraverso l'attivita' di evoluzione e' stato possibile effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive dello studio in esame. Tale analisi viene ora effettuata sulla base di tre indicatori relativi: - alla "durata delle scorte"; - al " valore aggiunto per addetto"; - al " margine operativo lordo sulle vendite". L'evoluzione dello studio in esame ha inoltre consentito di ampliare il numero dei nuovi gruppi omogenei, passando dai 10 precedenti, che formavano la struttura dei vecchi studi, (7, relativi all'SD14U e 3 all'SD10A) agli attuali 17 cluster. In particolare, il nuovo studio delinea cluster di imprese che svolgono attivita' non incluse precedentemente in alcun studio di settore. L'attuale elaborazione dei cluster ha determinato la completa ridefinizione dei gruppi omogenei con la previsione di nuovi gruppi specializzati per tipologia di processo produttivo. La predisposizione di un unico questionario ha permesso di elaborare i gruppi omogenei non piu' in base alla tipologia di materia prima impiegata nella produzione, ma sulla tipologia di processo produttivo adottata. Negli altri casi prevale la logica di filiera, e quindi la Pagina 39
  • 40. Circolare del 22/06/2006 n. 23 classificazione delle imprese nei comparti della filatura, della tessitura o della produzione di maglieria e la loro connotazione a seconda delle caratteristiche specifiche. Nell'ambito dello studio di settore TD14U, e' stata inoltre utilizzata, nella funzione di stima dei ricavi, l'eta' dei beni strumentali distinta in base all'anno di immatricolazione, al fine di cogliere meglio le differenze legate alla produttivita' dei beni stessi in relazione alla loro vetusta'. Tali differenze hanno permesso di individuare un correttivo da applicare al coefficiente del "valore dei beni strumentali". 1.10 Studio di settore TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali. Le attivita' interessate dallo studio TD21U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': 33.40.1 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni; 33.40.2 - Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti Servizio di documentazione tributaria a contatto. Lo studio di settore TD21U, approvato con carattere "monitorato", costituisce l'evoluzione dello studio SD21U, approvato con decreto ministeriale del 26 febbraio 2000, ed in vigore dal periodo d'imposta 1999. L'evoluzione dello studio TD21U ha consentito di individuare 7 nuovi cluster, in luogo dei 5 che caratterizzavano il precedente studio, ed ha permesso di distinguere le imprese in base anche al fattore dimensionale, alla modalita' organizzativa, al grado di integrazione del ciclo produttivo, alla tipologia di impasto nonche' alla tipologia dei prodotti. In particolare, il nuovo studio distingue meglio le imprese che producono montature complete da quelle che producono componentistica o effettuano lavorazioni particolari. E' stato individuato un nuovo cluster di imprese produttrici di componentistica, uno di imprese specializzate nell'assemblaggio delle lenti, e due cluster relativi ai laboratori ottici. L'elaborazione del nuovo studio ha consentito un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita'. Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu' sulla base dell'indicatore "rendimento per addetto" presente nel vecchio studio SD21U, ma utilizzando tre nuovi indici: valore aggiunto per addetto, indice di durata delle scorte e margine operativo lordo sulle vendite. 1.11 Studio di settore TD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche. L'attivita' interessata dallo studio TD22U e' quella relativa al codice attivita' 31.50.0 - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche. Lo studio di settore TD22U e' il risultato dell'evoluzione dello studio SD22U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, ed in vigore dal periodo d'imposta 2000. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero dei gruppi omogenei, passando dai 6 cluster che formavano la struttura del precedente studio, agli attuali 8 cluster. L'elaborazione del nuovo studio TD22U ha consentito inoltre un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene infatti ora effettuata non piu' sulla base dei due indicatori relativi all'"indice di durata delle scorte" ed al "rendimento per addetto", ma utilizzando tre indicatori, di cui due nuovi: indice di durata delle scorte, valore aggiunto per addetto e margine operativo lordo sulle vendite. 1.12 Studio di settore TD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia. Le attivita' interessate dallo studio TD24U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': Pagina 40
  • 41. Circolare del 22/06/2006 n. 23 . 18.30.2 - Confezione di articoli in pelliccia; . 52.42.4 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle. Lo studio di settore TD24U sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, gli studi SD24A/B, approvati con decreto ministeriale del 20 marzo 2001, ed in vigore dal periodo d'imposta 2000. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero dei nuovi gruppi omogenei, passando dagli 8 precedenti, che formavano la struttura dei vecchi studi, agli attuali 9 cluster. Cio' ha permesso di distinguere meglio i cluster puri di produzione o di commercializzazione, da quelli misti che svolgono entrambe le attivita'. L'elaborazione del nuovo studio TD24U ha permesso inoltre un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu' sulla base degli indicatori relativi alla "Produttivita' per addetto", "Ricarico", "Rotazione del magazzino", utilizzati per lo studio SD24A, e "Durata delle scorte" e Servizio di documentazione tributaria "Rendimento per addetto", utilizzati per lo studio SD24B, ma sulla base di tre nuovi indicatori: 1. valore aggiunto per addetto; 2. margine operativo lordo sulle vendite; 3. durata delle scorte. 1.13 Studio di settore TD25U - Concia delle pelli e del cuoio. Le attivita' interessate dallo studio TD25U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 18.30.1 - Preparazione e tintura di pellicce; . 19.10.0 - Preparazione e concia del cuoio. Lo studio di settore TD25U costituisce l'evoluzione dello studio SD25U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, ed in vigore dal periodo d'imposta 2000. Le nuove e piu' dettagliate informazioni che sono alla base dell'evoluzione dello studio in esame, hanno consentito di realizzare un'analisi piu' completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali delle imprese che operano nel settore merceologico. La maggiore focalizzazione sui prodotti ottenuti e sul settore di destinazione ha consentito di migliorare la ripartizione in gruppi omogenei. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 11 nuovi cluster, in luogo degli 8 che caratterizzavano il precedente studio. Su cinque gruppi omogenei e' inoltre emersa una specializzazione di mercato non considerata nel precedente studio. L'elaborazione del nuovo studio TD25U ha consentito inoltre un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu' sulla base dell'indicatore "rendimento per addetto", presente nel vecchio studio SD25U, ma utilizzando tre nuovi indici: valore aggiunto per addetto, durata delle scorte, margine operativo lordo sulle vendite. 1.14 Studio di settore TD26U - Confezione di vestiario in pelle. L'attivita' interessata dallo studio TD26U e' quella relativa al codice attivita' 18.10.0 - Confezione di vestiario in pelle. Lo studio di settore TD26U costituisce l'evoluzione, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, dello studio SD26U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, ed in vigore dal periodo d'imposta 2000. L'evoluzione del nuovo studio TD26U ha consentito di operare una migliore ripartizione dei gruppi omogenei, che sono passati dai 6 che caratterizzavano il precedente studio agli attuali 7, evidenziando in modo particolare le diverse realta' all'interno del mondo dei terzisti e le loro specializzazioni di fase. E' stato realizzato inoltre un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene ora infatti Pagina 41
  • 42. Circolare del 22/06/2006 n. 23 effettuata non piu' sulla base degli indicatori "rendimento per addetto" e "durata delle scorte" presenti nel vecchio studio SD26U, ma utilizzando tre indici di cui due nuovi: valore aggiunto per addetto, indice di durata delle scorte e margine operativo lordo sulle vendite. 1.15 Studio di settore TD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria. L'attivita' interessata dallo studio TD27U e' quella relativa al codice attivita' 19.20.0 - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria. Lo studio di settore TD27U, costituisce l'evoluzione dello studio SD27U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001, ed in vigore dal periodo d'imposta 2000. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero dei gruppi omogenei, passando dai 9 precedenti che formavano la struttura del vecchio studio, agli attuali 11 cluster. Cio' ha permesso, tra l'altro, Servizio di documentazione tributaria di rappresentare piu' specificatamente la realta' delle imprese che svolgono l'attivita' in conto proprio e/o in conto terzi. L'elaborazione del nuovo studio TD27U ha consentito inoltre un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu' sulla base di soli due indicatori relativi al "rendimento per addetto" e alla "durata delle scorte", presenti nel vecchio studio, ma utilizzando tre indicatori: valore aggiunto per addetto, durata delle scorte e margine operativo lordo sulle vendite. 1.16 Studio di settore TD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro. Le attivita' interessate dallo studio TD28U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 26.12.0 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano; . 26.15.1 - Lavorazione e trasformazione del vetro cavo; . 26.15.2 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio; . 26.15.3 - Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori. Lo studio di settore TD28U costituisce l'evoluzione dello studio SD28U, approvato con decreto ministeriale dell'8 marzo 2002, ed entrato in vigore dal periodo d'imposta 2001. L'elaborazione del nuovo studio TD28U ha permesso di distinguere le imprese non piu' solo in base alla dimensione della struttura produttiva o alla modalita' organizzativa della produzione, ma anche in funzione della tipologia dei prodotti ottenuti e del rapporto con il mercato di riferimento. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero dei gruppi omogenei, passando dai 7 precedenti, che formavano la struttura del vecchio studio, agli attuali 12 cluster. In particolare, il nuovo studio individua cluster di imprese di piu' grandi dimensioni e specializzazioni nel tipo di lavorazione (a mano e a soffio) e nella tipologia di prodotto ottenuto/lavorato (vetro piano, vetrocamera per infissi, cristalleria e vetri per complemento d'arredamento, vetro a specchi per edilizia/arredamento). L'analisi della coerenza economica viene ora infatti effettuata, non piu' sulla base dei due indicatori relativi all'"indice di durata delle scorte" e al "rendimento per addetto", presenti nel vecchio studio SD28U, ma utilizzando tre indici di cui due nuovi: valore aggiunto per addetto, indice di durata delle scorte e margine operativo lordo sulle vendite. Nello svolgimento dell'attivita' accertatrice, gli Uffici locali dovranno tener conto della situazione di crisi economica del settore, che, insieme alla concorrenza sempre piu' forte dei paesi emergenti e alla contraffazione dei prodotti da parte di operatori orientali, potrebbe incidere negativamente sulla competitivita' delle imprese e sui livelli di profitto che esse conseguono. Pagina 42
  • 43. Circolare del 22/06/2006 n. 23 1.17 Studio di settore TD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia. Le attivita' interessate dallo studio TD29U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 26.61.0 - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia; . 26.63.0 - Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso; . 26.66.0 - Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento. Lo studio di settore TD29U costituisce l'evoluzione, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, dello studio SD29U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001 ed in vigore dal periodo d'imposta 2000. L'evoluzione dello studio TD29U ha consentito di ampliare il numero dei gruppi omogenei, passando dai 7 che formavano la struttura del vecchio studio, agli attuali 9 cluster. Nel passaggio dal vecchio al nuovo studio, Servizio di documentazione tributaria le variabili utilizzate per l'individuazione dei cluster, dimensione della struttura organizzativa e tipologia dei prodotti realizzati, non sono state modificate, ma l'aumento dei gruppi omogenei si e' avuto grazie ad una maggiore specificazione delle imprese che producono calcestruzzo pronto per l'uso, e all'introduzione di un cluster di imprese che realizzano strutture per solai. L'elaborazione del nuovo studio TD29U ha permesso inoltre un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu' sulla base dei due indicatori relativi alla "durata delle scorte" e al "rendimento per addetto", presenti nel vecchio studio, ma utilizzando tre indicatori di cui due nuovi: valore aggiunto per addetto, indice di durata delle scorte e margine operativo lordo sulle vendite. 1.18 Studio di settore TD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria. Le attivita' interessate dallo studio TD33U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 27.41.0 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati; . 36.22.1 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi; . 36.22.2 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale. Lo studio di settore TD33U, approvato con carattere "monitorato", e' il risultato dell'evoluzione dello studio SD33U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001, ed in vigore fino dal periodo d'imposta 2000. Il nuovo studio TD33U e' stato elaborato utilizzando i dati raccolti attraverso l'invio di un apposito questionario, e le informazioni contenute nei modelli utilizzati per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, allegati ad UNICO 2004, relativi al periodo d'imposta 2003. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito, tra l'altro, di ampliare il numero dei gruppi omogenei, passando dagli 11 cluster complessivi che formavano la struttura del precedente studio, agli attuali 16. L'elaborazione del nuovo studio TD33U ha permesso inoltre un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene infatti ora effettuata non piu' sulla base degli indicatori relativi all'"indice di durata delle scorte" e al "rendimento per addetto", ma utilizzando tre indicatori, di cui due nuovi: indice di durata delle scorte;valore aggiunto per addetto; margine operativo lordo sulle vendite. Occorre sottolineare all'attenzione degli Uffici che numerose imprese della filiera orafa utilizzano una particolare modalita' di acquisizione della materia prima sulla base di contratti di "prestito d'uso", e, di conseguenza, si trovano a dover sostenere oneri finanziari che non hanno Pagina 43
  • 44. Circolare del 22/06/2006 n. 23 trovato collocazione all'interno del vecchio studio di settore SD33U, ne' sul questionario predisposto per l'evoluzione dello studio. A tal proposito, per dare un corretto inquadramento alla suddetta modalita' di acquisizione della materia prima, e' stata inserita, nel nuovo modello TD33U, una nuova informazione relativa agli "Oneri finanziari sostenuti per la materia prima fornita in prestito d'uso da terzi". Il nuovo studio TD33U ha individuato quattro gruppi omogenei di imprese specializzate nelle lavorazioni di oro "povere", come il cluster 7, che raggruppa imprese specializzate nella lavorazione di catename a mano, e il cluster 2, relativo alle lavorazioni di catename a macchina. Sono inoltre presenti due cluster specializzati in lavorazioni di gioielleria, oreficeria e argenteria a basso valore aggiunto (cluster 8 e 15). 1.19 Studio di settore TD35U - Editoria, stampa e prestampa. Le attivita' interessate dallo studio TD35U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': Servizio di documentazione tributaria . 22.11.0 - Edizione di libri; . 22.13.0 - Edizione di riviste e periodici; . 22.15.0 - Altre edizioni; . 22.22.0 - Altre stampe di arti grafiche; . 22.23.0 - Legatoria, rilegatura di libri; . 22.24.0 - Lavorazioni preliminari alla stampa; . 22.25.0 - Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa. Lo studio di settore TD35U costituisce l'evoluzione dello studio SD35U, approvato con decreto ministeriale dell'8 marzo 2002, ed entrato in vigore dal periodo d'imposta 2001. L'elaborazione del nuovo studio TD35U ha permesso di effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu' sulla base dei tre indicatori relativi all'"indice di durata delle scorte", al "rendimento per addetto" e al "margine operativo lordo sulle vendite", presenti nel vecchio studio SD35U, ma utilizzando i seguenti tre indici: valore aggiunto per addetto, indice di durata delle scorte e margine operativo lordo sulle vendite. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di migliorare la ripartizione in gruppi omogenei e soprattutto ha consentito di far emergere modelli nuovi non considerati nel precedente studio. Nello svolgimento dell'attivita' di accertamento, gli Uffici locali dovranno inoltre tener in conto che la congiuntura economica e la tendenza del settore grafico stanno registrando un andamento sfavorevole. Gli impianti produttivi possono risultare sotto utilizzati e subire una riduzione di ore di lavoro effettive. Le nuove tecnologie digitali di stampa hanno infatti consentito a molti potenziali utenti del settore di autoprodurre i propri stampati, facendo cosi' venir meno una parte della domanda, ma soprattutto hanno permesso agli operatori del settore stampa di entrare in diretta concorrenza con le aziende grafiche. Si segnala inoltre che, per la corretta compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TD35U, i "costi per i diritti d'autore" debbono essere indicati nel rigo F15 "Costo per la produzione di servizi". 1.20 Studio di settore TD36U - Fusione di metalli, trasformazione del ferro e dell'acciaio. Le attivita' interessate dallo studio TD36U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 27.10.0 - Siderurgia; . 27.21.0 - Fabbricazione di tubi di ghisa; . 27.31.0 - Stiratura a freddo; . 27.32.0 - Laminazione a freddo di nastri; . 27.33.0 - Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; . 27.34.0 - Trafilatura; Pagina 44
  • 45. Circolare del 22/06/2006 n. 23 . 27.51.0 - Fusione di ghisa; . 27.52.0 - Fusione di acciaio; . 27.53.0 - Fusione di metalli leggeri; . 27.54.0 - Fusione di altri metalli non ferrosi. Lo studio di settore TD36U costituisce l'evoluzione dello studio SD36U, approvato con decreto ministeriale dell'8 marzo 2002, ed entrato in vigore dal periodo d'imposta 2001. Con la nuova versione dello studio di settore e' stato possibile effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu' sulla base dei due indicatori relativi all'"indice di durata delle scorte" e al "rendimento per addetto", presenti nel vecchio studio SD36U, ma utilizzando tre indici di cui due nuovi: valore aggiunto per addetto, indice di durata delle scorte e margine operativo lordo sulle vendite. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero dei nuovi gruppi omogenei, passando dagli 8 precedenti, agli attuali 9 Servizio di documentazione tributaria cluster. In particolare, l'elaborazione del nuovo studio TD36U ha permesso una definizione piu' puntuale di alcuni cluster, evidenziando meglio la specializzazione delle lavorazioni effettuate; e' inoltre emerso un nuovo cluster di imprese specializzate nella progettazione e realizzazione delle attrezzature. Il nuovo studio ha determinato la riduzione ad un solo cluster delle imprese che effettuano la fusione in terra (nello studio precedente erano emersi due cluster) e la suddivisione delle imprese che effettuano la pressofusione in due cluster con differenti caratteristiche dimensionali. 1.21 Studio di settore TD37U - Cantieri navali. Le attivita' interessate dallo studio TD37U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche; . 35.11.2 - Cantieri navali per costruzioni non metalliche; . 35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali; . 35.12.0 - Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive. Lo studio di settore TD37U e' il risultato dell'evoluzione degli studi SD37U e SD48U, approvati con decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze 15 febbraio 2002 e 18 marzo 2004, che si applicavano il primo, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, ed il secondo, da quello relativo al 2003. La nuova versione dello studio di settore TD37U ha migliorato l'articolazione dei modelli organizzativi, che ora risultano piu' numerosi, ed ha colto con maggiore precisione il fattore dimensionale, la modalita' organizzativa e le diverse tipologie di attivita' delle imprese. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di ampliare il numero dei gruppi omogenei, passando dagli otto cluster complessivi, che formavano la struttura dei precedenti studi, agli attuali dieci cluster. L'elaborazione del nuovo studio TD37U ha consentito inoltre un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene infatti ora effettuata non piu' sulla base dell'indicatore relativo al "rendimento per addetto", presente nel solo studio SD37U, insieme all'indice di durata delle scorte, ma utilizzando tre nuovi indicatori: indice di durata delle scorte, valore aggiunto per addetto e margine operativo lordo sulle vendite, gia' precedentemente utilizzati nello studio di settore SD48U. Si richiama l'attenzione degli Uffici locali affinche', ai fini dello svolgimento dell'attivita' di controllo, tengano conto che le imprese del settore spesso effettuano consistenti acquisti di materie prime a causa delle frequenti oscillazioni di prezzo. Questa particolare modalita' di approvvigionamento puo' determinare anomalie specialmente per quanto riguarda l'indicatore di coerenza relativo alla durata delle scorte. Pertanto, il contribuente potra' dimostrare agli Uffici locali Pagina 45
  • 46. Circolare del 22/06/2006 n. 23 dell'Agenzia che eventuali scostamenti dalle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, possono essere riconducibili a questa particolare modalita', che obbliga le imprese ad effettuare acquisti di legname in grossi quantitativi, e a dover procedere allo stoccaggio e alla stagionatura del legno all'interno dei propri magazzini, prima di poterlo impiegare nel processo produttivo. 1.22 Studio di settore TD38U - Fabbricazione di mobili metallici. L'attivita' interessata dallo studio TD38U e' quella relativa al codice attivita' 36.12.1 - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.. Lo studio di settore TD38U costituisce l'evoluzione dello studio SD38U, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 ed in vigore dal periodo d'imposta 2001. L'evoluzione dello studio TD38U ha consentito di ampliare il numero dei Servizio di documentazione tributaria gruppi omogenei, passando dai 3 che formavano la struttura del vecchio studio, agli attuali 7 cluster, ottenendo, cosi', una maggiore caratterizzazione delle imprese interessate dallo studio in oggetto. Ai due criteri utilizzati nel vecchio studio per la definizione dei cluster, "dimensione della struttura" e "modalita' organizzativa", e' stato aggiunto quello della "specializzazione per tipologia del prodotto", che ha permesso di differenziare le imprese anche in funzione della destinazione del loro prodotto finito. E' stato cosi' possibile individuare imprese specializzate nella produzione di arredo per ufficio, arredo per la casa, arredo tradizionale e sistemi di movimentazione/magazzinaggio e componenti metallici per l'industria del mobile. L'elaborazione del nuovo studio TD38U ha permesso inoltre un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata sulla base di tre indicatori: valore aggiunto per addetto, indice di durata delle scorte e margine operativo lordo sulle vendite, che hanno sostituito, almeno in parte, i precedenti due indici relativi al "rendimento per addetto" e alla "durata delle scorte", presenti nel vecchio studio. 1.23 Studio di settore TD47U - Fabbricazione di articoli di carta e cartone. Le attivita' interessate dallo studio TD47U sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 21.21.0 - Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone; . 21.23.0 - Fabbricazione di prodotti cartotecnici; . 21.25.0 - Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone. Lo studio di settore TD47U costituisce l'evoluzione dello studio SD47U, approvato con decreto ministeriale del 8 marzo 2002 ed in vigore dal periodo d'imposta 2001. L'evoluzione dello studio TD47U ha consentito di ampliare il numero dei nuovi gruppi omogenei, passando dai 9 che formavano la struttura del vecchio studio, agli attuali 15 cluster. Nel passaggio dal vecchio al nuovo studio le imprese vengono distinte nei diversi gruppi omogenei, non piu' in base alla modalita' organizzativa della produzione e alla specializzazione del prodotto, ma in funzione della dimensione della struttura, del tipo di lavorazione/produzione, del grado di integrazione del processo produttivo, della modalita' organizzativa e della monocomittenza. Si segnala all'attenzione degli uffici che il settore cartotecnico trasformatore e' stato caratterizzato, negli ultimi anni, da un modesto incremento della produzione e da una contemporanea diminuzione del fatturato. Tra i fattori che hanno contribuito a determinare tale situazione vanno segnalati: - la riduzione del livello di produzione che ha caratterizzato alcuni settori di sbocco come quello del tessile, abbigliamento e calzature; . - la concorrenza dei paesi dell'Estremo Oriente per i prodotti cartotecnici per la scuola, l'ufficio e la corrispondenza; Pagina 46
  • 47. Circolare del 22/06/2006 n. 23 - le nuove tecnologie connesse ad internet; - l'affermarsi di nuovi materiali per l'imballaggio. Ad esempio la produzione di tubi in cartone e di scatole in cartone ondulato sta subendo la concorrenza di prodotti sostitutivi, quali tubi e scatole in plastica, soprattutto nei settori dell'imballaggio farmaceutico, alimentare e del film plastico. Il calo strutturale della domanda con il conseguente aumento del livello di competizione sui prezzi di vendita, la pressione esercitata dalle politiche di acquisto dei clienti multinazionali e la crescita dei costi relativi soprattutto ai consumi di energia elettrica ed ai trasporti, potrebbero determinare una progressiva diminuzione dei margini operativi delle imprese. Si deve inoltre evidenziare che, nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato, dove domina la strategia di "volume" perseguita dai grandi gruppi, gli scatolifici, specializzati nella sola Servizio di documentazione tributaria trasformazione finale del cartone ondulato, rappresentano l'anello piu' debole della catena del valore. 2. ATTIVITA' PROFESSIONALI 2.1 Valutazioni di carattere generale. Come riportato al paragrafo 2.7 della presente circolare, con riguardo ai professionisti, e' stata approvata l'evoluzione, con carattere di "monitoraggio", di 7 studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2005. Tali studi rappresentano l'evoluzione di altrettanti studi di settore gia' in vigore nei periodi d'imposta precedenti per i quali era prevista l'applicazione "sperimentale" (le cui peculiarita' erano state gia' illustrate al paragrafo 5 della circolare 54/E del 13 giugno 2001 e ribadite con successive circolari). 2.2 Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore. Con l'articolo 7 del decreto 5 aprile 2006, di approvazione di 4 dei 7 studi di settore relativi alle attivita' professionali per il periodo d'imposta 2005, e' stato inoltre prevista, per il medesimo periodo d'imposta, una proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore SK29U, TK01U, TK03U, TK04U, TK05U, TK08U, TK16U, TK18U, TK20U e TK21U approvati con decreto del 24 marzo 2005. Nello stesso articolo 7 del citato decreto, e' stabilito che tali studi saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007. 2.3 Principali novita' degli studi dei professionisti. Tra le principali novita' che caratterizzano quasi tutti gli studi in oggetto, e' possibile evidenziare: . un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi da quelli, meno numerosi, caratterizzanti i precedenti studi. Cio' e' avvenuto anche attraverso l'utilizzo di ulteriori informazioni, tra cui quelle relative alla tipologia di clientela, quali elementi rilevanti per la suddivisione in cluster; . un'evoluzione delle distribuzioni ventiliche, che sono state suddivise sulla base della forma giuridica e della localizzazione dell'attivita'. L'affinamento, cosi' operato sulle distribuzioni ventiliche permette di scegliere in modo piu' efficace le soglie di coerenza dei diversi indicatori, nonche' di tener conto della concorrenza nel settore e, di conseguenza, del livello di tariffe applicate; . un nuovo approccio relativo alle funzioni di compenso. 2.3.1 Le novita' nella stima delle funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attivita' professionali tecniche. Le funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attivita' Pagina 47
  • 48. Circolare del 22/06/2006 n. 23 professionali sono state profondamente riviste. Le precedenti funzioni di compenso erano state criticate dagli Ordini Professionali soprattutto con riferimento ai seguenti aspetti: . l'eccessiva influenza del valore dei beni strumentali; . un peso distorto dell'eta' professionale non commisurato all'effettivo svolgimento dell'attivita'. Per migliorare la stima dei compensi, nelle funzioni di regressione sono state introdotte alcune importanti novita' di seguito elencate: . utilizzo delle tipologie di prestazioni effettuate; . esclusione del valore dei beni strumentali; . esclusione dell'eta' professionale. Un aspetto caratteristico e critico nella stima dei compensi e' sempre Servizio di documentazione tributaria stato quello relativo alla variabilita' dei compensi a fronte di una stessa tipologia di prestazione effettuata. Per cogliere e gestire correttamente questo aspetto, nelle funzioni di compenso, per ogni specifica tipologia di incarico, le prestazioni effettuate sono ponderate sulla base del valore medio dichiarato. Il numero delle prestazioni professionali effettuate e il relativo valore medio dichiarato rappresentano i migliori indicatori sintetici della variabilita' dei compensi derivante, nell'ambito di una stessa tipologia di incarico, da un insieme di fattori quali: . il valore delle opere realizzate; . il contesto territoriale in cui opera il professionista; . l'esperienza professionale; . l'impegno profuso dal professionista nello svolgimento dell'attivita'. Tali novita' hanno riguardato i seguenti studi di settore: . TK02U - Studi di ingegneria; . TK06U - Servizi in materia di contabilita' e consulenza fiscale; . TK17U - Attivita' tecniche svolte da periti industriali. Per tali studi, si conferma quanto indicato al "paragrafo 2.4" dell'Allegato 3, alla circolare 32/E del 21 giugno 2005, in cui si rammentava che, negli studi evoluti riguardanti le attivita' professionali, le nuove modalita' di determinazione dei compensi prevedono l'introduzione di un fattore di ponderazione per le tipologie di prestazioni effettuate ed una minore influenza dei costi nella determinazione dei compensi stessi. Pertanto, con l'introduzione di tale innovazione, e' stato possibile migliorare le stime effettuate anche in situazioni di sfasamento temporale tra i costi sostenuti dal professionista ed i relativi compensi e, nel contempo, si e' inteso superare le criticita' riscontrate nei previgenti studi di settore relativi ai professionisti, legate prevalentemente all'applicazione del c.d. "principio di cassa". 2.3.2 Le novita' nella stima delle funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attivita' professionali mediche. Le funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attivita' professionali mediche sono state riviste in particolare per cio' che concerne l'impegno e l'anzianita' professionale. Rispetto alla precedente versione dello studio, si e' eliminata la valorizzazione della variabile relativa all'eta' professionale, che interviene ora come differenziale sul numero complessivo delle ore dedicate all'attivita' (attivita' di lavoro autonomo). Nella nuova versione dello studio di settore si e' quindi introdotta la nuova variabile relativa al numero complessivo delle ore dedicate all'attivita' (attivita' di lavoro autonomo), modulata sulla base dell'anzianita' professionale del contribuente, al fine di distinguere il professionista che si e' da poco avviato alla professione rispetto a chi Pagina 48
  • 49. Circolare del 22/06/2006 n. 23 opera sul mercato da piu' anni. Quest'anno tali novita' hanno riguardato i seguenti studi di settore: - TK10U - Studi medici; - TK19U - Attivita' professionali paramediche indipendenti; - TK22U - Servizi veterinari. 2.4 Eliminazione dei correttivi previsti nei previgenti studi dei professionisti. I precedenti studi di settore relativi ai professionisti, ora sostituiti dalle evoluzioni approvate quest'anno, erano caratterizzati dalla presenza di alcuni correttivi che permettevano, attraverso la compilazione del quadro X del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, di rettificare il valore di alcune variabili contabili in considerazione: Servizio di documentazione tributaria . dell'eccessivo peso assunto dai fattori produttivi ed in particolare da taluni beni strumentali considerati al costo storico nella determinazione dei compensi; . del minor apporto, in termini di compensi derivante dal personale dipendente addetto a mansioni di segreteria o amministrative; . dell'utilizzo, per l'esercizio dell'attivita', di "servizi di terzi" (quali, ad esempio, i cd. "service") e di "strutture polifunzionali". Per il solo studio SK06U (revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi) vi era poi un ulteriore correttivo che riduceva la stima dei compensi in ragione della percentuale di quelli percepiti a forfait. In considerazione delle nuove modalita' di determinazione dei compensi, che caratterizzano le evoluzioni degli studi per le attivita' professionali e che sono ulteriormente specificate nella parte riguardante i singoli studi, tali correttivi, ad eccezione di quello relativo all'utilizzo di strutture di terzi per l'esercizio dell'attivita', non sono piu' previsti nei quadri X dei relativi modelli. Attraverso la compilazione del predetto quadro X, risulta applicabile, pertanto, il solo correttivo relativo alle spese e costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali, sulla base delle motivazioni gia' precisate nel paragrafo 9.4.3 della circolare 54/E del 13 giugno 2001 (esclusione dei costi relativi agli immobili ai fini della stima dei compensi). Per quanto riguarda lo studio di settore TK10U, e' stato mantenuto il correttivo riguardante il valore dei beni strumentali, tenuto conto che quest'ultima variabile, a differenza degli altri studi evoluti, e' ancora presente nella funzione di stima dei compensi, ma e' possibile usufruirne attraverso la normale compilazione del quadro D del relativo modello. Si ricorda, infine, che le informazioni richieste per l'applicazione dei correttivi nel quadro X dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sono facoltative. I dati forniti attraverso la compilazione del quadro X saranno utilizzati solo nel caso in cui il contribuente che risulta "non congruo" alle risultanze degli studi, voglia fruire delle riduzioni previste dagli appositi correttivi. 2.5 Studio di settore TK02U - Studi di ingegneria. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 74.20.F. - "Studi di ingegneria". Lo studio di settore TK02U, approvato con carattere di applicazione "monitorata" sostituisce, per il periodo d'imposta 2005, lo studio di settore SK02U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore a partire dal periodo d'imposta 2000. L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello SK02U, costituente parte integrante della dichiarazione UNICO 2003, completate con le ulteriori informazioni contenute nel questionario per l'evoluzione ESK02, anch'esso relativo al periodo d'imposta 2002. Pagina 49
  • 50. Circolare del 22/06/2006 n. 23 Per tale studio e' stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo periodo d'imposta 2005, le cui peculiarita' sono state precedentemente illustrate. Tra le principali novita' dello studio in oggetto e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di 24 nuovi cluster, in luogo dei 12 che caratterizzavano il precedente studio, permettendo di rappresentare meglio le caratteristiche dei professionisti che operano nel settore. Per quanto riguarda l'indicatore della coerenza, le distribuzioni ventiliche sono state suddivise oltre che sulla base della forma giuridica, anche in base alla localizzazione dell'attivita'. In coerenza con le novita' che contraddistinguono i nuovi studi di settore relativi alle attivita' professionali, anche per lo studio TK02U, al fine di migliorare la stima dei compensi, sono state introdotte le seguenti novita' all'interno delle funzioni di regressione: . l'eliminazione della variabile relativa al "valore dei beni Servizio di documentazione tributaria strumentali"; . l'eliminazione della variabile relativa all'eta' professionale; . l'utilizzo del numero degli incarichi ponderati per la tariffa media sulla base di quanto dichiarato dal professionista stesso. Dalle nuove modalita' di determinazione dei compensi che caratterizzano le evoluzioni degli studi "professionali", e' conseguita l'eliminazione dei correttivi che caratterizzavano il vecchio studio e che erano presenti nel quadro X del modello. Nel nuovo TK02U, infatti, mediante la compilazione del quadro X, risulta applicabile il solo correttivo relativo alle spese e ai costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali. Si segnala, infine, che nel calcolo dell'indicatore della resa oraria per addetto, ai fini dell'attribuzione di un fattore correttivo in funzione del minor tempo dedicato dal professionista all'attivita', e' stato aumentato il valore massimo delle ore settimanali lavorate e delle settimane lavorate nell'anno. Detti valori, pari a 40 ore e 45 settimane, sono stati spesso criticati in quanto, per la specifica attivita', essi non corrispondevano al reale tempo medio dedicato all'attivita' da parte di un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. Tali valori, sulla base delle nuove elaborazioni effettuate, sono stati elevati, rispettivamente, a 50 ore e 48 settimane. In relazione all'applicazione di tale studio, si evidenzia che la nuova metodologia utilizzata ha consentito, sulla base delle considerazioni fatte in precedenza, l'eliminazione delle anomalie segnalate nella circolare 54/E del 13 giugno 2001. 2.6 Studio di settore TK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 74.12.C - "Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi". Lo studio di settore TK06U, approvato con carattere di applicazione "monitorata", sostituisce, per il periodo d'imposta 2005, lo studio di settore SK06U, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore a partire dal periodo d'imposta 2001. Il nuovo studio e' stato elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello SK06U costituente parte integrante della dichiarazione UNICO 2004, con riferimento al periodo d'imposta 2003, nonche' delle ulteriori informazioni contenute nell'apposito questionario per l'evoluzione dello studio ESK06 relativo al periodo d'imposta 2003. Per tale studio e' stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo periodo d'imposta 2005, le cui peculiarita' sono state precedentemente illustrate. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 18 nuovi cluster, in luogo degli 11 che caratterizzavano il precedente studio, permettendo di rappresentare meglio le caratteristiche dei professionisti Pagina 50
  • 51. Circolare del 22/06/2006 n. 23 che operano nel settore. Al fine di valutare in modo piu' efficace le soglie di coerenza dell'indicatore della resa oraria per addetto la distribuzione ventilica e' stata suddivisa anche sulla base della localizzazione territoriale dell'attivita'. In coerenza con le novita' che contraddistinguono gli studi di settore relativi alle attivita' professionali, approvati per il periodo d'imposta 2005, anche per lo studio TK06U si segnala che, per migliorare la stima dei compensi, sono state introdotte alcune importanti novita' nelle funzioni di regressione che riguardano: . l'utilizzo del numero degli incarichi ponderati per la tariffa media sulla base di quanto dichiarato dal professionista stesso. . l'esclusione del valore dei beni strumentali; . l'esclusione dell'eta' professionale. In considerazione delle nuove modalita' di determinazione dei compensi che caratterizzano le evoluzioni degli studi per le attivita' professionali, Servizio di documentazione tributaria non sono piu' previsti i correttivi che caratterizzavano il vecchio studio. Nello studio TK06U, risulta ora applicabile solo il correttivo relativo alle spese e costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali, mediante la compilazione del quadro X del modello. In particolare, e' stato eliminato l'ulteriore correttivo che riduceva la stima dei compensi in ragione della percentuale di quelli percepiti a forfait in considerazione delle nuove modalita' di determinazione di tali compensi. Nello studio TK06U, infatti, il software GE.RI.CO. consente di calcolare con maggiore precisione la parte di compensi legata alle prestazioni fornite con la modalita' a "forfait". A tal fine, sono stati individuati, nei righi da D22 a D29 del quadro degli elementi specifici del modello TK06U, gruppi di prestazioni che il professionista generalmente fornisce in maniera congiunta alla propria clientela e per le quali pattuisce un compenso determinato forfetariamente; le funzioni di regressione utilizzano i dati relativi al numero di clienti ai quali sono fornite dette prestazioni ponderati per il valore medio dichiarato, con le stesse modalita' seguite per le altre tipologie di prestazioni effettuate. Si segnala, infine, che nel calcolo dell'indicatore della resa oraria per addetto, ai fini dell'attribuzione di un fattore correttivo in funzione del minor tempo dedicato dal professionista all'attivita', e' stato aumentato il valore massimo delle ore settimanali lavorate e delle settimane lavorate nell'anno. Nello studio SK06U detti valori, pari a 40 ore e 45 settimane, sono stati spesso criticati in quanto, per la specifica attivita', essi non corrispondevano al reale tempo medio dedicato all'attivita' da parte di un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. Tali valori, sulla base delle nuove elaborazioni effettuate, sono stati elevati, rispettivamente, a 50 ore e 48 settimane. 2.7 Studio di settore TK10U - Studi medici. Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici: . 85.12.1 - Studi medici generici convenzionati o meno col SSN; . 85.12.3 - Studi di radiologia e radioterapia; . 85.12.A - Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; . 85.12.B - Altri studi medici e poliambulatori specialistici. Lo studio di settore TK10U, approvato con carattere di applicazione "monitorata" sostituisce, per il periodo d'imposta 2005, lo studio di settore SK10U, approvato con decreto ministeriale del 8 marzo 2002 e in vigore a partire dal periodo d'imposta 2001. Il nuovo studio e' stato elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello SK10U costituente parte integrante della dichiarazione UNICO 2003, con riferimento al periodo d'imposta 2002. Per tale studio e' stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo periodo d'imposta 2005, le cui peculiarita' sono state precedentemente illustrate. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 36 nuovi Pagina 51
  • 52. Circolare del 22/06/2006 n. 23 cluster, in luogo dei 28 che caratterizzavano il precedente studio, permettendo di rappresentare meglio le caratteristiche dei professionisti che operano nel settore e tenendo conto delle diverse specializzazioni nel settore medico. Al fine di valutare in modo piu' efficace le soglie di coerenza, la distribuzione ventilica e' stata suddivisa anche sulla base della localizzazione territoriale dell'attivita'. Nello studio di settore TK10U, per quanto riguarda le funzioni di regressione, rispetto alla precedente versione dello studio, e' stata introdotta la nuova variabile relativa al numero complessivo delle ore dedicate all'attivita', modulata sulla base: . dell'anzianita' professionale del contribuente, al fine di distinguere il professionista che si e' da poco avviato alla professione rispetto a chi opera sul mercato da piu' anni; . della densita' abitativa del comune nel quale opera il professionista; . delle informazioni riguardo alla circostanza che il professionista sia anche lavoratore dipendente a tempo pieno o pensionato; Servizio di documentazione tributaria . della qualifica professionale per i lavoratori dipendenti. E' stata eliminata, pertanto, all'interno della funzione di regressione, la diretta valorizzazione della variabile relativa all'eta' professionale, che interviene ora come differenziale sul numero complessivo delle ore dedicate all'attivita'. Sono state, invece, mantenute alcune particolarita' del precedente studio ai fini della stima dei compensi. In particolare, l'ammontare dei compensi percepiti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni rese in favore degli assistiti, la cui percentuale in rapporto ai compensi complessivi percepiti nell'anno e' indicata nel rigo D55 del quadro degli elementi specifici del modello TK10U, e' utilizzato dal software GE.RI.CO. per escludere la predetta quota di compensi dalla stima effettuata. In tal modo, e' possibile effettuare la predetta stima esclusivamente sulla quota dei compensi che il professionista percepisce a fronte delle prestazioni diverse da quella in convenzione con il SSN. Ai fini del risultato di congruita', l'applicazione GE.RI.CO. calcolera' i compensi attribuibili al contribuente sommando i compensi stimati relativi alle prestazioni diverse da quella in convenzione con il SSN e i compensi relativi alla percentuale indicata nel rigo D55 del quadro degli elementi specifici del modello TK10U. Per quanto riguarda il risultato di coerenza fornito dal nuovo studio di settore TK10U, si segnala che e' stato aggiunto un nuovo indicatore, denominato "resa del capitale", basato sul rapporto fra "Compensi dichiarati" e "Valore dei beni strumentali". Inoltre, nel calcolo del tradizionale indicatore della resa oraria per addetto, ai fini dell'attribuzione di un fattore correttivo in funzione del minor tempo dedicato dal professionista all'attivita', e' stato aumentato il valore massimo delle ore settimanali lavorate e delle settimane lavorate nell'anno. Nello studio SK10U detti valori, pari a 40 ore e 45 settimane, sono stati spesso criticati in quanto, per la specifica attivita', essi non corrispondevano al reale tempo medio dedicato all'attivita' da parte di un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. Tali valori, sulla base delle nuove elaborazioni effettuate, sono stati elevati, rispettivamente, a 50 ore e 48 settimane. Occorre da segnalare, infine, che rispetto ai tradizionali correttivi previsti negli anni precedenti per lo studio SK10U, il nuovo studio TK10U, sulla base delle motivazioni gia' espresse nel paragrafo 9.4.3 della circolare 54/E del 13 giugno 2001, mantiene soltanto la previsione del correttivo legato ai beni strumentali e di quello relativo alle spese e costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali. L'applicazione del correttivo legato ai beni strumentali avviene attraverso la compilazione del quadro D del modello TK10U (righi D77 e D78) mentre l'applicazione del correttivo relativo alle spese e costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali, avviene attraverso la compilazione del quadro X del medesimo modello. In relazione all'applicazione di tale studio e' opportuno tenere Pagina 52
  • 53. Circolare del 22/06/2006 n. 23 presente che in esso, non e' stato previsto un cluster specifico per l'attivita' di radioterapia, separato da quello degli oncologi, attivita' che, in considerazione della complessita' delle operazioni e delle attrezzature necessarie, viene solitamente svolta in strutture sanitarie di rilevanti dimensioni. Tale mancanza puo' riflettersi, di conseguenza, anche nei risultati dell'applicazione dello studio di settore al singolo professionista che esercita prevalentemente tale attivita'. Occorre, inoltre, evidenziare che, il "peso" attribuito alla variabile "compensi a terzi" potrebbe, in particolari circostanze, comportare risultati anomali. In particolare, va considerata l'ipotesi in cui lo svolgimento della professione medica avviene attraverso delle prestazioni svolte in "equipe". In questi casi puo' verificarsi che l'attivita' complessiva sia fatturata da un solo medico il quale a sua volta e' destinatario delle prestazioni (quindi delle fatture) degli altri colleghi. In queste situazioni, soprattutto laddove i compensi fatturati dai diversi componenti dell'equipe ad un solo medico siano di un rilevante ammontare, lo studio non riesce a cogliere sufficientemente il fenomeno. Servizio di documentazione tributaria 2.8 Studio di settore TK17U - Attivita' tecniche svolte da periti industriali. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita': 74.20.B - "Attivita' tecniche svolte da periti industriali". Lo studio di settore TK17U sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, lo studio di settore SK17U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004. Per lo studio in oggetto e' stata prevista l'applicazione "monitorata", per il solo periodo d'imposta 2004, con le caratteristiche indicate nel decreto di approvazione degli studi delle attivita' professionali del 5 aprile 2006. L'evoluzione dello studio di settore in oggetto e' stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello SK17U costituente parte integrante della dichiarazione UNICO 2003, unitamente alle informazioni contenute nel questionario ESK17, anch'esso relativo al periodo d'imposta 2002. Tra le principali novita' dello studio in oggetto e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di 17 gruppi omogenei (in luogo dei 7 caratterizzanti la precedente versione dello studio). In considerazione delle nuove modalita' di determinazione dei compensi che caratterizzano le evoluzioni degli studi per le attivita' professionali, non sono piu' previsti i correttivi che caratterizzavano il vecchio studio. Nel nuovo studio, infatti, risulta applicabile il solo correttivo relativo alle spese e costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali, mediante la compilazione del quadro X del modello. Si segnala, infine, che nel calcolo dell'indicatore della resa oraria per addetto, ai fini dell'attribuzione di un fattore correttivo in funzione del minor tempo dedicato dal professionista all'attivita', e' stato aumentato il numero delle ore settimanali lavorate e delle settimane lavorate all'anno. Nello studio SK17U detti valori, pari a 40 ore e 45 settimane, sono stati spesso criticati in quanto, per la specifica attivita', essi non corrispondevano al reale tempo medio dedicato all'attivita' da parte di un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. Tali valori, pertanto, sulla base delle nuove elaborazioni effettuate, sono stati elevati, rispettivamente, a 50 ore e 48 settimane. 2.9 Studio di settore TK19U - Attivita' professionali paramediche indipendenti. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 85.14.2 - Attivita' paramediche indipendenti. Lo studio di settore TK19U sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, lo studio di settore SK19U, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore a partire dal periodo Pagina 53
  • 54. Circolare del 22/06/2006 n. 23 d'imposta 2001. Il nuovo studio e' stato elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello SK19U costituente parte integrante della dichiarazione UNICO 2004, con riferimento al periodo d'imposta 2003. Per tale studio e' stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo periodo d'imposta 2005, le cui peculiarita' sono state precedentemente illustrate. Tra le principali novita' dello studio in oggetto e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di 19 gruppi omogenei (in luogo degli 8 caratterizzanti la precedente versione dello studio), tra i quali ne sono stati aggiunti dei nuovi che individuano tipologie organizzative assenti nel precedente studio, come ad esempio le attivita' svolte da ostetriche, da dietisti, da logopedisti e da ortottisti. Al fine di migliorare l'analisi della coerenza, nella nuova versione dello studio di settore la distribuzione ventilica e' stata suddivisa non Servizio di documentazione tributaria solo sulla base della forma giuridica, ma anche in relazione alla localizzazione territoriale dell'attivita'. E' stato, altresi', modificato l'indicatore di coerenza dell'attivita' d'impresa in "Valore aggiunto orario", al posto dell'indicatore della "Resa oraria" dell'attivita' di impresa. Si evidenzia, inoltre, che, per migliorare la stima dei compensi, sono state introdotte le seguenti novita' nella funzione di regressione: . l'esclusione dei compensi/ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' in Servizio Sanitario Nazionale; . l'utilizzo del numero complessivo delle ore dedicate all'attivita' (per l'attivita' di lavoro autonomo); . l'utilizzo delle percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente (per l'attivita' di impresa); . l'inserimento di un correttivo sulla densita' abitativa per comune applicato al numero complessivo delle ore dedicate all'attivita', per i comuni con meno di 500 abitanti (per l'attivita' di lavoro autonomo); . l'inserimento di un correttivo, sul numero complessivo delle ore, per l'attivita' di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale (attivita' di lavoro autonomo); . l'eliminazione della valorizzazione della variabile relativa all'eta' professionale che interviene ora come correttivo al numero complessivo delle ore dedicate all'attivita' (attivita' di lavoro autonomo). Al fine di distinguere l'attivita' degli infermieri svolta per un periodo di tempo continuato presso il domicilio dell'assistito con compensi/ricavi piu' bassi di quelli usuali, accogliendo le richieste delle associazioni, e' stata appositamente inserita una nuova variabile nel modello TK19U, all'interno del quadro D, per individuare la percentuale di compensi/ricavi derivanti dall'"Attivita' di assistenza di tipo continuativo, remunerate a forfait", rispetto ai compensi/ricavi complessivi. Inoltre, vista la eterogeneita' delle attivita' ricomprese in questo studio di settore, e' stato inserito un ulteriore nuovo rigo all'interno del modello, dove viene richiesta "la percentuale di compensi derivanti dall'attivita' di ottico-optometrista sui compensi complessivi". Tale informazione servira' ad individuare l'eventuale presenza, all'interno dello studio TK19U, di ottici che compilano il suddetto studio al fine di dichiarare i compensi derivanti dalla citata attivita' sanitaria non medica. Tali soggetti, infatti, pur esercitando l'attivita' di "Commercio al dettaglio di materiale per ottica (...)" contemplata nello studio TM15B, per poter provvedere direttamente ad alcune attivita' tipiche della loro professione, quali "la misurazione del difetto visivo, l'approntamento degli occhiali da vista e delle lenti graduate" (senza che il paziente debba necessariamente fornire a tal scopo una prescrizione rilasciata da un medico) devono fatturare tali operazioni come prestazioni di tipo professionale. 2.10 Studio di settore TK22U - Servizi veterinari. Pagina 54
  • 55. Circolare del 22/06/2006 n. 23 L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 85.20.0 - Servizi veterinari. Lo studio di settore TK22U sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, lo studio di settore SK22U, approvato con decreto ministeriale dell'8 marzo 2002, pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 73 del 27 marzo 2002 e in vigore a partire dal periodo d'imposta 2001. Il nuovo studio e' stato elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello SK22U costituente parte integrante della dichiarazione UNICO 2004, con riferimento al periodo d'imposta 2003. Per tale studio e' stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo periodo d'imposta 2005, le cui peculiarita' sono state precedentemente illustrate. L'evoluzione dello studio in esame ha confermato i precedenti modelli organizzativi e ne ha introdotti alcuni nuovi basati sull'attivita' svolta (visite domiciliari o presso allevamenti, effettuazione di esami diagnostici), sulle aree di intervento (zootecnia con attivita' prevalente Servizio di documentazione tributaria di prestazioni di inseminazione artificiale ed assistenza al parto/ostetricia), sulla clientela (strutture sanitarie private, strutture sanitarie pubbliche ed imprese industriali) e sugli aspetti strutturali (cliniche veterinarie). Al fine di migliorare l'analisi della coerenza, nella nuova versione dello studio di settore la distribuzione ventilica e' stata suddivisa non solo sulla base della forma giuridica, ma anche in relazione alla localizzazione territoriale dell'attivita' esercitata in modo da poter cogliere le rilevanti differenze che spesso emergono tra le varie aree territoriali. Si evidenzia inoltre che, per migliorare la stima dei compensi, sono state introdotte le seguenti novita' nella funzione di regressione: . eliminazione della variabile relativa al "Valore dei beni strumentali"; . utilizzo del numero complessivo delle ore dedicate all'attivita'; . eliminazione della valorizzazione della variabile relativa all'eta' professionale che interviene ora come correttivo al numero complessivo delle ore dedicate all'attivita'. Per quanto riguarda le ulteriori novita' dello studio TK22U, occorre evidenziare che l'evoluzione dello studio sui servizi veterinari ha portato essenzialmente ad una maggiore definizione di talune specializzazioni e all'evidenziazione delle cliniche veterinarie che, per la natura delle prestazioni erogate e per la modalita' di erogazione del servizio, differiscono dagli studi e dagli ambulatori veterinari. Al fine di adeguare il nuovo studio di settore alle modifiche intervenute all'interno dell'attivita' professionale, sono state, altresi', inserite, accogliendo le richieste delle associazioni, apposite informazioni nel modello, che riguardano: 1. i "laboratori di analisi", all'interno delle strutture sanitarie private previste nella "tipologia della clientela", necessario per poter individuare un nuovo cluster dedicato ai veterinari che esercitano esclusivamente l'attivita' di "laboratorio di analisi". Tale voce e' strettamente correlata all'esigenza di una esatta individuazione e denominazione delle strutture veterinarie, che in seguito all'accordo della Conferenza Stato-Regioni del novembre 2003, sono cosi' suddivise: lo studio veterinario, l'ambulatorio veterinario, la clinica veterinaria-casa di cura veterinaria, l'ospedale veterinario ed il laboratorio veterinario di analisi; 2. i "costi derivanti dalla dispensazione del farmaco ai sensi del D.M. n. 306/2001", all'interno degli "Elementi contabili specifici", nel quadro D. Ai sensi del decreto ministeriale n. 306 del 16 maggio 2001, infatti, il medico veterinario puo' cedere il farmaco con il quale ha iniziato la terapia ambulatoriale ai propri pazienti, in considerazione della difficolta' frequente di reperire farmaci ad uso veterinario in farmacia; 3. un'apposita sezione "Altri dati", contenente: a. l'informazione relativa all'"attivita' di assistenza igienico-sanitaria presso aziende zootecniche e/o allevamenti, svolte in convenzione con associazioni allevatoriali (APA e ARA)", Pagina 55
  • 56. Circolare del 22/06/2006 n. 23 dove si chiede il numero dei capi trattati (distinti per ovocaprini e bovini), e la percentuale dei compensi conseguiti da tali prestazioni, rispetto ai compensi complessivi. Tale tipo di attivita' e' svolta a favore di associazioni di allevatori a livello provinciale e/o regionale, sulla base di convenzioni particolari e gli onorari del veterinario, pur facendo riferimento ad un unico utente nella fattura, riguardano prestazioni relative a numerosi allevatori privati, facenti parte dell'associazione medesima; b. l'informazione relativa agli "esami diagnostici per immagine (RX, ecografia, endoscopia, TAC, risonanza magnetica)" di cui si chiede il numero di quelli effettuati nell'anno e la percentuale di compensi cui hanno dato origine. Tale dato servira' a distinguere gli esami diagnostici per immagine dagli esami di laboratorio e contribuire ad individuare in maniera piu' precisa il campo d'intervento del medico veterinario. Servizio di documentazione tributaria Con riferimento, infine, all'irrilevanza dell'informazione relativa alla "provenienza della clientela" si e' provveduto, nel nuovo modello, ad eliminare tale sezione analogamente ad altri studi di settore delle attivita' professionali. 2.11 Studio di settore TK56U - Laboratori di analisi cliniche. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 85.14.A - "Laboratori di analisi cliniche". Lo studio di settore TK56U, approvato con carattere di applicazione "monitorata" costituisce, con riguardo all'attivita' svolta in qualita' di esercente arti e professioni, l'evoluzione dello studio SG56U, approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2001 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2004 ed e' stato elaborato analizzando le informazioni contenute nel modello SG56U, costituente parte integrante della dichiarazione UNICO 2004. Il nuovo studio interessa esclusivamente i soggetti che realizzano redditi di lavoro autonomo. I contribuenti che esercitano l'attivita' di "Laboratori di analisi cliniche"- 85.14.A in forma d'impresa, sono invece interessati dallo studio SG57U. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 3 gruppi omogenei differenziati secondo il numero di addetti, il numero di esami effettuati e il consumo di reagenti. Nella definizione delle funzioni di regressione si e' tenuto conto esclusivamente dei compensi derivanti da attivita' diverse da quelle in convenzione con il SSN; di conseguenza tutte le variabili sono state ponderate con la percentuale di compensi derivante da attivita' non in convenzione con il SSN. Pertanto, nell'applicazione dello studio, viene "sterilizzata" dalla stima dei compensi la parte dei compensi relativi alle prestazioni in convenzione con il SSN per le quali e' stato richiesto il rimborso al SSN. Nel modello e' stata inserita, a tale scopo, la distinta indicazione delle percentuali di compensi relativi a prestazioni in convenzione con il SSN richieste a rimborso e non richieste a rimborso. 3. ATTIVITA' DEI SERVIZI 3.1 Studio di settore SG57U - Altri studi medici e poliambulatori specialistici. Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici: . 85.12.B - Altri studi medici e poliambulatori specialistici; . 85.12.3 - Studi di radiologia e radioterapia; . 85.12.5 - Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc.; . 85.14.A - Laboratori di analisi cliniche. Pagina 56
  • 57. Circolare del 22/06/2006 n. 23 Lo studio di settore SG57U analizza le attivita' economiche relative al settore dei laboratori e degli ambulatori, svolte in forma d'impresa. Il nuovo studio e' stato elaborato analizzando le informazioni contenute nel questionario SG57, relativo al periodo d'imposta 2002. Con riguardo esclusivamente all'attivita' (svolta in forma d'impresa) di " Laboratori di analisi cliniche" - 85.14.A, lo studio SG57U costituisce evoluzione dello studio SG56U. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 14 gruppi omogenei sulla base della specializzazione per tipologia di attivita' e prestazione e del fattore dimensionale. Nella definizione delle funzioni di regressione si e' tenuto conto esclusivamente dei ricavi derivanti da attivita' diverse da quelle in convenzione con il SSN; di conseguenza tutte le variabili sono state ponderate con la percentuale di ricavi derivanti da attivita' non in convenzione con il SSN. Pertanto, nell'applicazione dello studio, viene "sterilizzata" dalla stima dei ricavi la parte dei ricavi relativi alle prestazioni in convenzione con il SSN per le quali e' stato richiesto il Servizio di documentazione tributaria rimborso al SSN. Nel modello e' stata inserita, a tale scopo, la distinta indicazione delle percentuali di ricavi relativi a prestazioni in convenzione con il SSN richieste a rimborso e non richieste a rimborso. Inoltre, al fine della esatta determinazione dei ricavi da "sterilizzare", provenienti da prestazioni in convenzione con il SSN, lo studio coglie la differenza tra valore nominale e valore contabile delle prestazioni nel caso in cui l'impresa abbia percepito somme di minore entita' (valore contabile) rispetto al valore nominale stabilito. 3.2 Studio di settore TG33U - Servizi degli istituti di bellezza. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice: 93.02.B - "Servizi degli istituti di bellezza". Lo studio di settore TG33U costituisce l'evoluzione dello studio SG33U, approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 1999 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2004. Il nuovo studio e' stato elaborato analizzando le informazioni contenute nel modello SG33U, costituente parte integrante della dichiarazione UNICO 2003, completate dalle ulteriori informazioni contenute nel questionario ESG33, anch'esso relativo al periodo d'imposta 2002. Per lo studio di settore in esame sono state utilizzate, nella funzione della stima dei ricavi, le tariffe applicate dall'impresa al fine di cogliere le differenze legate alla fascia qualitativa del servizio offerto e le differenze connesse all'ubicazione dell'esercizio. Il livello delle tariffe applicate dalla singola impresa, raffrontate con i valori di riferimento individuati per il settore, hanno permesso di graduare i coefficienti delle variabili "Costo del venduto", "Costo per la produzione di servizi", "Spese per acquisti di servizi". L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 13 cluster, in luogo dei 7 che caratterizzavano il precedente studio ed ha permesso di individuare differenti modelli di imprese sulla base della tipologia del servizio, della modalita' organizzativa, della dimensione della struttura e della localizzazione. E' stato possibile effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive dello studio in esame. Tale analisi viene ora infatti effettuata non piu', com'era previsto per il previgente studio, sulla base degli indicatori della "Resa oraria per addetto" e dell'"Incidenza dei costi sui ricavi", ma utilizzando due nuovi indici: - valore aggiunto orario per addetto: (ricavi - costo del venduto - costo per la produzione di servizi - spese per acquisti di servizi) / (numero addetti*312*8); - incidenza dei costi e spese sui ricavi: costo del venduto + costo per la produzione di servizi) +spese per acquisti di servizi)*100 / ricavi. 3.3 Studio di settore TG46U - Riparazione di trattori agricoli. L'attivita' interessata e' quella relativa al seguente codice attivita': Pagina 57
  • 58. Circolare del 22/06/2006 n. 23 29.31.2 "Riparazione di trattori agricoli". Lo studio di settore TG46U, e' il risultato della evoluzione dello studio di settore SG46U. approvato con decreto ministeriale del 30 marzo 1999 ed aveva validita', ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 1998. Le nuove analisi effettuate sullo studio di settore SG46U sono state condotte analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2003. L'evoluzione dello studio di settore TG46U ha permesso di cogliere i cambiamenti strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi. La maggiore focalizzazione sulla tipologia di attivita' svolta (riparazione di trattori e riparazione di attrezzi agricoli), insieme al fattore dimensionale, ha consentito di migliorare la ripartizione in gruppi omogenei che sono passati dai 2 dello studio SG46U ai 4 dell'attuale versione. Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, si evidenzia che nella fase di costruzione del nuovo studio di settore, e' emerso che le attivita' Servizio di documentazione tributaria analizzate sono svolte adottando modalita' organizzative tali da richiedere l'elaborazione di nuovi indicatori economico-contabili specifici delle attivita' in esame. Nella versione precedente dello studio di settore, l'unico indicatore di coerenza utilizzato era il "Rendimento Orario per Addetto". Conformemente a quanto previsto negli altri studi di settore evoluti e al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il nuovo studio consente l'applicabilita' dello stesso ai soggetti che esercitano l'attivita' con piu' punti di vendita. Si ricorda, infatti che il precedente studio SG46U prevedeva una causa di inapplicabilita' nei confronti delle imprese che esercitavano l'attivita' con piu' punti di vendita. 3.4 Studio di settore TG51U - Attivita' di conservazione e restauro di opere d'arte. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 92.31.H - Attivita' di conservazione e restauro di opere d'arte. Lo studio di settore TG51U sostituisce, a partire dal periodo d'imposta 2005, lo studio di settore SG51U, approvato con decreto ministeriale del 30 marzo 1999 e in vigore a partire dal periodo d'imposta 1998. Il nuovo studio e' stato elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello SG51U costituente parte integrante della dichiarazione UNICO 2004, con riferimento al periodo d'imposta 2003. Tra le principali novita' dello studio in oggetto e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di 10 gruppi omogenei, mentre la precedente versione dello studio ne aveva delineati solo 4. Inoltre, lo studio TG51U determina, in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con l'obbligo dell'annotazione separata per le imprese multipunto, che verranno colte dal nuovo studio. Al fine di migliorare l'analisi della coerenza, nella nuova versione dello studio di settore la distribuzione ventilica e' stata suddivisa sulla base del personale dipendente. E' stato, altresi', modificato l'indicatore di coerenza in "Valore aggiunto orario per addetto", in luogo della precedente "Resa oraria per addetto". Nel nuovo indicatore, peraltro, sono state utilizzate le percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente. Per migliorare la stima dei ricavi, nelle funzioni di regressione si e' tenuto conto anche delle possibili differenze di risultati economici legate allo svolgere l'attivita' in altre regioni, diverse da quella in cui l'impresa ha il domicilio fiscale, o all'estero. Anche nelle suddette funzioni, poi, sono state utilizzate le percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente. 3.5 Studio di settore TG55U - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice di attivita' 93.03.3 - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse. Pagina 58
  • 59. Circolare del 22/06/2006 n. 23 Lo studio di settore TG55U, e' il risultato della evoluzione dello studio di settore SG55U. Lo studio di settore SG55U, era stato approvato con decreto del 6 marzo 2003 ed aveva validita', ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 2002. Le nuove analisi effettuate sullo studio di settore SG55U sono state condotte analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2003. L'evoluzione dello studio di settore TG55U ha permesso di cogliere i cambiamenti strutturali, le modifiche dei modelli organizzativi, le variazioni di mercato all'interno del settore economico. Infatti, con il nuovo studio di settore e' stato tenuto conto delle possibili differenze di risultati derivanti dalla tipologia di attivita' svolta e dal comparto di specializzazione. Cio' ha consentito di individuare gruppi omogenei di imprese che offrono servizi cimiteriali su concessione o appalto comunale. In particolare, sono stati individuati 7 modelli organizzativi (rispetto ai 6 complessivi dello studio precedente), distinti sulla base: . della dimensione della struttura organizzativa; Servizio di documentazione tributaria . delle spese per acquisto di servizi da altre imprese del settore; . della tipologia di servizi prestati; . della tipologia di clientela. Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, si evidenzia che nella fase di costruzione del nuovo studio di settore, e' emerso che le attivita' analizzate sono svolte adottando modalita' organizzative tali da richiedere l'elaborazione di nuovi indicatori economico-contabili specifici delle attivita' in esame. I nuovi indicatori economici di coerenza individuati sono i seguenti: . margine operativo lordo sui ricavi = (ricavi - costo del venduto - costo per la produzione di servizi - spese per acquisti di servizi - spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' dell'impresa) * 100 / ricavi; . numero servizi per addetto = numero di servizi / numero addetti; . ricavo medio per servizio = ricavi / numero di servizi. Per ogni gruppo omogeneo, distintamente per forma giuridica e sulla base del personale dipendente per il "margine operativo lordo sui ricavi" e per il "numero servizi per addetto" e sulla base della localizzazione territoriale per il "ricavo medio per servizio", e' stata calcolata la distribuzione ventilica di ciascuno degli indicatori precedentemente definiti. Nella versione precedente degli studi di settore, gli indicatori di coerenza utilizzati erano il "Valore aggiunto per Addetto", il " Margine operativo lordo sui ricavi" e il "Ricavo medio per servizio". 3.6 Studio di settore TG58U - Campeggi ed aree attrezzate per roulotte. Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici: . 55.22.0 - "Campeggi ed aree attrezzate per roulotte"; . 55.23.1 - "Villaggi turistici". Lo studio di settore TG58U costituisce l'evoluzione dello studio SG58U, approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2000 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2004. Il nuovo studio e' stato elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello SG58U costituente parte integrante della dichiarazione UNICO 2004, con riferimento al periodo d'imposta 2003. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 9 cluster, in luogo dei 5 che caratterizzavano il precedente studio ed ha permesso di individuare differenti modelli di imprese sulla base della tipologia dell'offerta e le caratteristiche della struttura, della tipologia di utenza, della gestione diretta di servizi accessori, della dimensione. E' stato possibile effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle singole attivita' produttive dello studio in esame. Tale analisi viene ora effettuata non piu' sulla base degli indicatori del "Ricavo medio per presenza" e della "Produttivita' teorica annuale per addetto", ma utilizzando due nuovi indici: - valore aggiunto per addetto: (ricavi - costo del venduto - costo per la Pagina 59
  • 60. Circolare del 22/06/2006 n. 23 produzione di servizi - spese per acquisti di servizi) / (numero addetti*1.000); - ricavo medio per presenza relativo all'attivita' ricettiva: piazzole + unita' abitative + mezza pensione + pensione completa + affitto tende, caravan o roulotte) * ricavi/100)/numero totale di presenze. Nell'ambito della funzione di regressione, infine, si sottolinea che si e' tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate ai diversi valori delle tariffe applicate dalle imprese per i principali servizi offerti, rilevando cosi' il livello qualitativo delle strutture, anche connesso all'ubicazione delle stesse. 3.7 Studio di settore TG60U - Stabilimenti balneari. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 92.72.1 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali. Si fa presente, tuttavia, che lo studio di settore TG60U si applica Servizio di documentazione tributaria anche alle seguenti attivita': a) Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attivita' 55.30.A; b) Ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 55.30.2; c) Servizi di ristorazione in self-service, codice attivita' 55.30.B; d) Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.30.C; e) Bar e caffe', codice attivita' 55.40.A; f) Gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attivita' 55.30.4; g) Bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.40.C. Le attivita' indicate alle lettere da a) a g) rientrano tra quelle per le quali si applica il presente studio di settore solo se svolte da contribuenti titolari di concessione per l'esercizio della attivita' di Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - codice attivita' 92.72.1. Si applica lo studio TG60U anche se l'attivita' di gestione di stabilimenti balneari non e' prevalente, in termini di ricavi, rispetto alle attivita' precedentemente elencate. Lo studio di settore TG60U e' il risultato dell'evoluzione dello studio SG60U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, in vigore fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alla medesima attivita'. L'evoluzione dello studio di settore TG60U e' stata condotta utilizzando i dati contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003. Tra le principali novita' dello studio in oggetto, si segnala il miglioramento dei modelli organizzativi, che sono passati dai 7 della versione precedente agli 8 della attuale, e l'introduzione dell'indicatore di coerenza "Incidenza percentuale dei costi e spese sui ricavi". Riguardo l'analisi della coerenza, si evidenzia che le distribuzioni ventiliche degli indicatori "Valore aggiunto per addetto" e "Incidenza dei costi e spese sui ricavi" sono state suddivise sulla base della presenza o meno di personale dipendente, mentre quelle relative all'indicatore "Giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base" sono state suddivise in relazione all'appartenenza o meno ai cluster territoriali n. 2 e 5 (aree a basso livello di benessere) della territorialita' generale a livello regionale. Nell'ambito della funzione di regressione, infine, si sottolinea che si e' tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate ai diversi valori delle tariffe applicate dalle imprese per i principali servizi offerti, rilevando cosi' il livello qualitativo delle strutture, anche connesso all'ubicazione delle stesse. 3.8 Studio di settore TG68U - Trasporti di merce su strada. Le attivita' interessate sono quelle relative al seguente codice attivita': 60.24.0 Trasporto di merci su strada Lo studio di settore TG68U e' il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SG68U, (il quale a sua volta costituiva gia' l'evoluzione Pagina 60
  • 61. Circolare del 22/06/2006 n. 23 del previgente studio di settore SG68U), approvato con decreto ministeriale del 25 marzo 2002 ed aveva validita', ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le nuove analisi effettuate sullo studio di settore SG68U sono state condotte analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2003. L'evoluzione dello studio di settore TG68U ha permesso di cogliere i cambiamenti strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi. Rispetto alla precedente versione dello studio, le informazioni richieste con il modello SG68U hanno permesso di confermare la struttura dei cluster della precedente versione, con l'aggiunta di tre ulteriori nuovi gruppi: - Imprese di trasporto di prodotti alimentari con piccole flotte di veicoli frigo fino a 11,5 T di PTT; - Imprese di trasporto di ghiaia, sabbia e altri materiali da costruzione con piccole flotte di veicoli ribaltabili; - Imprese di trasporto con piccole flotte di portacontainer. Servizio di documentazione tributaria A seguito del parere espresso dalla Commissione degli esperti, si evidenzia che, nel "Quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore" per le imprese non congrue e' previsto, in aggiunta ai correttivi gia' presenti nello studio di settore SG68U, un nuovo correttivo c.d. "dinamico" che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dall'incremento del costo del carburante e dei lubrificanti registratosi negli ultimi anni. Il correttivo e' stato determinato, sulla base delle elaborazioni effettuate dalla SOSE S.p.A., esaminando nel biennio 2003-2005, a parita' di volume di traffico (km percorsi), la crescita del costo del carburante e dei lubrificanti, l'evoluzione delle spese per acquisti di servizi, la crescita delle spese per il personale dipendente e l'incremento dei ricavi volto a compensare l'aumento di tali costi. Il correttivo individuato viene definito "dinamico" in quanto e' previsto per ogni anno di applicazione dello studio TG68U la rideterminazione di tale valore legandolo all'eventuale variazione del costo del carburante e dei lubrificanti ed in generale all'evoluzione della struttura dei costi - ricavi delle imprese in esame Al fine di monitorare le imprese che comprendono nel proprio parco di automezzi anche veicoli non impiegati direttamente nel ciclo produttivo, e' stata predisposto una apposita sezione nel "Quadro Z" contenente la richiesta del numero dei veicoli di scorta (veicoli impiegati esclusivamente per la sostituzione di veicoli guasti) e l'indicazione dei veicoli di servizio (veicoli utilizzati esclusivamente per il soccorso, per il trasporto di materiale al servizio del proprio parco veicolare o per fare movimentazioni di carico e scarico di unita' operative). Inoltre, nello stesso quadro Z, sono state inserite ulteriori informazioni al fine di effettuare il monitoraggio dell'impatto dell'emergenza aviaria nella filiera dei prodotti avicoli. 3.9 Studio di settore TG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri. Le attivita' interessate sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri; . 60.23.0 Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri. Lo studio di settore TG72B, e' il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SG72B. Lo studio di settore SG72B, era stato approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 ed aveva validita', ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 2000. Le nuove analisi effettuate sullo studio di settore SG72B sono state condotte analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2003, nonche' delle ulteriori informazioni contenute nell'apposito questionario per l'evoluzione dello studio ESG72B relativo al periodo d'imposta 2003. Pagina 61
  • 62. Circolare del 22/06/2006 n. 23 L'evoluzione dello studio di settore TG72B ha permesso di cogliere i cambiamenti strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi. Rispetto alla precedente versione dello studio, le informazioni richieste con il questionario ESG72B hanno permesso una maggiore focalizzazione dei gruppi omogenei sulla base della tipologia di attivita' svolta in particolare per quanto riguarda il cluster delle imprese che effettuano trasporto regolare specializzato (cluster 1). Inoltre sono emersi i cluster delle imprese che effettuano sia servizio di noleggio con conducente che trasporto pubblico di linea (Cluster 2 -Noleggio con conducente e trasporto pubblico di linea- e Cluster 4 - Servizi di noleggio con conducente e trasporto pubblico di linea erogati da imprese di grandi dimensioni-). Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, si evidenzia che nella fase di costruzione del nuovo studio di settore, e' emerso che le attivita' analizzate sono svolte adottando modalita' organizzative tali da richiedere l'elaborazione di nuovi indicatori economico-contabili specifici delle attivita' in esame. Nella versione precedente dello studio di settore, l'unico indicatore di coerenza utilizzato era la "Produttivita' per Addetto". Servizio di documentazione tributaria A seguito del parere espresso dalla Commissione degli esperti, si evidenzia che, nel "Quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore" per le imprese non congrue e' previsto in aggiunta ai correttivi gia' presenti nello studio SG72B un nuovo correttivo "dinamico" che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dall'incremento del costo del carburante registratosi negli ultimi anni. Il correttivo, sulla base delle elaborazioni effettuate dalla SOSE S.p.A., e' stato determinato esaminando nel biennio 2003-2005, a parita' di volume di traffico (km percorsi), la crescita del costo del carburante, l'evoluzione delle spese per acquisti di servizi, la crescita delle spese per il personale dipendente e l'incremento dei ricavi volto a compensare l'aumento di tali costi. Il correttivo individuato viene definito "dinamico" in quanto e' prevista per ogni anno di applicazione dello studio TG72B la rideterminazione di tale valore legandolo all'eventuale variazione del costo del carburante ed in generale all'evoluzione della struttura dei costi - ricavi delle imprese contraddistinte dai codici attivita' 60.21.0. e 60.23.0. Si sottolinea inoltre, che le imprese che risultano beneficiarie dei contributi in conto esercizio (ai sensi dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 151 e articolo 1 del D.L. n. 833 del 1986, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987 n. 18, erogati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), dovranno riportare tali contributi nel "Quadro D" (rigo D14) del modello TG72B. Detti contributi pertanto non dovranno essere indicati nel quadro F relativo ai dati contabili. Il software GE.RI.CO. procedera' a sommare tali contributi ai ricavi dichiarati nel quadro F, ai fini del confronto con il ricavo congruo stimato e ai fini del calcolo degli indicatori di coerenza. E' importante dunque, che gli uffici controllino che i suindicati contributi non siano stati indicati nel Quadro F - Elementi contabili - tra i ricavi dichiarati. 4. ATTIVITA' DEL COMMERCIO. 4.1 Studio di settore TM11U - Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano, di articoli igienico-sanitari, Commercio all'ingrosso di carte da parati, di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari), di vetro piano, di vernici e colori, di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, ecc. Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici attivita': . 52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano; . 52.46.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Pagina 62
  • 63. Circolare del 22/06/2006 n. 23 . 52.46.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione; . 52.48.9 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti; . 51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati; . 51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale; . 51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari); . 51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano; . 51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori; . 51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta); . 51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento. Lo studio di settore TM11U e' il risultato dell'evoluzione degli studi SM11A (relativo al commercio al dettaglio) e SM11B (commercio all'ingrosso), Servizio di documentazione tributaria approvati con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002, in vigore fino al periodo d'imposta 2004 e relativi alle medesime attivita'. Cio' ha permesso di evitare l'obbligo dell'annotazione separata per gli operatori che contemporaneamente svolgono attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio. L'evoluzione dello studio di settore TM11U e' stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SM11A e SM11B relativi al periodo d'imposta 2002, completati con ulteriori informazioni contenute nel questionario ESM11 inviato ai contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto. Tra le principali novita' dello studio in oggetto, e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti i precedenti studi, passando dai 19 cluster che caratterizzavano il precedente studio SM11A e dai 17 cluster del precedente studio SM11B, ai 43 attuali. L'attuale studio di settore discrimina i soggetti in funzione della tipologia di clientela servita, ed in particolare: - utilizzatori professionali e/o clienti di tipo "business"; - commercianti; - filiera del legno; - clienti privati; - clientela diversificata. Per quanto riguarda invece le categorie merceologiche, lo studio di settore ha permesso di evidenziare punti vendita specializzati in: - ferramenta ed utensileria; - termoidraulica; - legname; - materiali da costruzione; - piastrelle e pavimenti; - colori e vernici; - offerta differenziata. Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza e la funzione di regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente. Infine, relativamente alle problematiche che potrebbero scaturire dall'applicazione pratica dello studio TM11U, si deve tener conto delle caratteristiche peculiari che caratterizzano l'impresa, specie con riferimento alla modalita' organizzativa adottata dalla stessa e ai prodotti merceologici offerti. Tali caratteristiche potrebbero determinare un'incoerenza degli indicatori specifici dello studio, dovuta alle particolari modalita' operative dell'impresa. In questi casi valgono le istruzioni gia' delineate nella circolare n. 58/E del 27 giugno 2002, relativamente agli studi di settore SM11A e SM11B. Pagina 63
  • 64. Circolare del 22/06/2006 n. 23 4.2 Studio di settore TM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 52.47.1 - Commercio al dettaglio di libri nuovi. Lo studio di settore TM12U e' il risultato dell'evoluzione dello studio SM12U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, in vigore fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alla medesima attivita'. L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003. Tra le principali novita' dello studio in oggetto, e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai 6 cluster che caratterizzavano la precedente versione ai 15 attuali. Infatti, rispetto alla vecchia versione dello studio, grazie all'ausilio di nuove variabili nel quadro Z, e' stato possibile distinguere le librerie Servizio di documentazione tributaria con vendita di testi scolastici da quelle che vendono testi universitari e, ancora, individuare il cluster dei remainder. Dall'analisi, inoltre, sono emersi nuovi cluster caratterizzati: da prodotti merceologici che nella vecchia versione non erano risultati rilevanti, dalla tipologia di localizzazione e dalla modalita' organizzativa. L'aver considerato le imprese multipunto ha permesso di circoscrivere le catene di librerie e il fattore dimensionale ha rivelato tre grandezze di negozi despecializzati: piccoli, medio-grandi e grandi; diversamente, la precedente classificazione distingueva solo le piccole librerie despecializzate da quelle piu' grandi. Inoltre, il nuovo studio di settore determina, in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con l'obbligo dell'annotazione separata per le imprese multipunto, dal momento che le stesse sono colte dalla nuova elaborazione dello studio TM12U. Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza e la funzione di regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente. 4.3 Studio di settore TM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione. Lo studio TM15B e' il risultato della "evoluzione"dello studio SM15B, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004. L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2002, completati con ulteriori informazioni contenute nel questionario ESM15 inviato ai contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto. Tra le principali novita' del TM15B e' possibile evidenziare il venir meno dell'obbligo dell'annotazione separata per i soggetti che utilizzano piu' punti vendita (cosiddetti "multipunto") e la distinzione tra catene di negozi e punti vendita di grandi dimensioni. Ai modelli organizzativi individuati dallo studio precedente si sono aggiunti i negozi specializzati in materiale fotografico di consumo, videocassette e batterie; le catene di ottica; i negozi di sviluppo e stampa di materiale fotografico; i negozi di fotografia con offerta estesa ai servizi fotografici e video riprese. I cluster sono passati da 11 a 13. Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza e la funzione di regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente. 4.4 Studio di settore TM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi. Pagina 64
  • 65. Circolare del 22/06/2006 n. 23 Le attivita' interessate sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi; . 51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina. Lo studio di settore TM17U e' il risultato dell'evoluzione dello studio SM17U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, in vigore fino al periodo d'imposta 2004 e relativo, dal 2003 alle medesime attivita'. Si ricorda, a tale proposito, che fino alla suddetta data lo studio SM17U comprendeva anche il codice 51.37.A "Commercio all'ingrosso di caffe'" e le imprese che svolgevano questa attivita' erano state differenziate in uno specifico gruppo omogeneo. Dal periodo d'imposta 2003, invece, dette imprese sono state interessate dall'applicazione dello studio di settore SD45U. L'evoluzione dello studio di settore TM17U e' stata condotta analizzando Servizio di documentazione tributaria i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003. Tra le principali novita' dello studio in oggetto, e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai 9 cluster che caratterizzavano la precedente versione agli 11 attuali. Infatti, rispetto alla vecchia versione dello studio, la maggiore focalizzazione sui prodotti merceologici venduti e sulla tipologia di vendita ha consentito di migliorare la ripartizione in gruppi omogenei. Inoltre, le informazioni richieste nel quadro Z hanno consentito di distinguere un gruppo omogeneo di imprese che svolgono fasi di lavorazione sul prodotto. Il nuovo studio di settore determina, poi, in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con l'obbligo dell'annotazione separata per le imprese multipunto che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso territorio comunale, dal momento che le stesse sono colte dalla nuova elaborazione dello studio TM17U. Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di coerenza e la funzione di regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente. 4.5 Studio di settore TM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita': 51.22.0 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante. Lo studio di settore TM18A sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, lo studio di settore SM18A approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e relativo alla medesima attivita'. L'evoluzione dello studio di settore SM18A e' stata condotta analizzando il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore allegato alla dichiarazione dei redditi UNICO 2004 per il periodo d'imposta 2003 unitamente alle informazioni contenute nel questionario ESM18A inviato ai contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto. La nuova versione dello studio, oltre a confermare alcuni modelli di business gia' individuati in precedenza, ne individua di nuovi al fine di cogliere i cambiamenti strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi. La maggiore focalizzazione sui servizi offerti, sulla tipologia di clientela e sulla modalita' di vendita ha consentito di migliorare la ripartizione in gruppi omogenei che sono passati dai 6 dello studio SM18A agli 11 cluster della nuova versione dello studio. Inoltre, la definizione del questionario ESM18A con una nuova sezione relativa alla tipologia di attivita', ha permesso di individuare nuovi cluster quali i grossisti di sementi, bulbi e piante da frutto che vendono prevalentemente ad agricoltori o giardinieri (cluster 4), i grossisti di fiori che vendono a commercianti al dettaglio tramite tentata vendita (cluster 6) e le imprese specializzate nella progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato. Pagina 65
  • 66. Circolare del 22/06/2006 n. 23 Conformemente a quanto previsto per gli altri studi di settore evoluti e al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, il nuovo studio e' applicabile anche ai soggetti che utilizzano piu' punti vendita (cosiddetti "multipunto"), indipendentemente dalla circostanza che questi risultino situati nell'ambito del medesimo comune. Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, lo studio in esame utilizza le percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente, sia ai fini del calcolo del relativo indicatore di coerenza che della stima dei ricavi. A tal proposito si evidenzia che nella fase di costruzione del nuovo studio di settore e' emerso che l'analisi della coerenza delle attivita' considerate e' stata svolta mediante l'elaborazione di diversi indicatori economico-contabili quali il valore aggiunto per addetto onde tener conto anche delle percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente, il margine operativo lordo sulle vendite e la durata media delle scorte. In particolare, occorre far presente che, con l'individuazione del cluster 11, che raggruppa le imprese che commercializzano fiori freschi Servizio di documentazione tributaria recisi e fiori secchi e artificiali, sono state superate le problematiche indicate nella circolare n. 54/E del 13/06/2001 relative alla presenza, nel settore in esame, di alcuni modelli organizzativi di difficile comparazione a causa di una ripartizione dei costi molto diversa. Infatti i fiori secchi e artificiali non necessitano, a differenza dei fiori freschi, di particolari attrezzature ne' di molto personale per la loro conservazione, ed anche il ricarico su tali prodotti differisce sostanzialmente in quanto, non operando su beni altamente deperibili, i prezzi non vengono influenzati dalla necessita' di una vendita immediata e dai conseguenti scarti. Pertanto, in relazione all'applicazione dello studio, si e' ritenuto opportuno mantenere tale informazione nel quadro D del modello, relativo agli "Elementi specifici dell'attivita'", in quanto i due diversi tipi di prodotto comportano una struttura aziendale e una ripartizione dei costi molto diversa. Restano ancora valide, invece, le cautele indicate nella suddetta circolare con riguardo alla necessita' di tener conto della localizzazione geografica delle aziende che operano in aree a forte concentrazione di operatori, collegate in genere al luogo di produzione dei prodotti destinati ad essere successivamente commercializzati, dove la percentuale di ricarico media sui prezzi e' piu' bassa a causa della forte concorrenza. 4.6 Studio di settore TM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 51.23.0 - Commercio all'ingrosso di animali vivi. Lo studio di settore TM18B e' il risultato dell'evoluzione dello studio SM18B, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002, in vigore fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alla medesima attivita'. L'evoluzione dello studio di settore TM18B e' stata condotta utilizzando i dati contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003. Tra le principali novita' dello studio in oggetto, e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio; si e', infatti, passati dagli 8 cluster che caratterizzavano la precedente versione agli 11 dell'attuale. In particolare, rispetto alla vecchia versione dello studio, e' emersa una nuova specializzazione merceologica dell'attivita' di vendita (quella relativa agli animali da affezione) ed e' stato individuato un gruppo di imprese che si rivolge principalmente agli agricoltori. Inoltre, la modalita' di acquisto da importatori ha permesso di distinguere ulteriormente i grossisti di bovini. Infine, si sottolinea che nella funzione di regressione e' stato applicato alla variabile relativa al costo del venduto il correttivo territoriale del commercio a livello provinciale. Al fine di monitorare l'andamento del settore coinvolto dall'emergenza aviaria, nel quadro Z - Dati complementari del modello, sono stati richiesti ulteriori dati utili come l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, Pagina 66
  • 67. Circolare del 22/06/2006 n. 23 l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati, l'ammontare di acquisti effettuati relativi agli avicoli (pollame, selvaggina da penna selvatica e di allevamento, ratiti e altri volatili) e dei prodotti a base avicola e di uova nei periodi di tempo compresi tra settembre 2005 e aprile 2006. 4.7 Studio di settore TM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 51.30.0 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi. Lo studio di settore TM21A sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, lo studio SM21A, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, ed in vigore dal periodo d'imposta 2002. Lo studio in esame consente una notevole semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. Viene, infatti, meno, grazie all'evoluzione, l'obbligo di annotazione separata per gli operatori economici che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso Servizio di documentazione tributaria territorio comunale (cosiddetti "multipunto"). L'elaborazione del nuovo studio ha portato alla creazione di nuovi cluster, che passano da 14 a 18, permettendo la distinzione delle imprese per categorie merceologiche (agrumi, frutta secca e tuberi); in base alla tipologia dell'attivita': tra ingrosso di mercato, ingrosso con consegna al cliente, ingrosso con vendita interna, intermediazione per la vendita in conto terzi con contratto di commissione; infine i cluster dei grossisti esportatori e importatori. Con il nuovo studio cambia un indicatore di coerenza che diventa "valore aggiunto per addetto" in luogo della "produttivita' per addetto" che risulta essere piu' calzante al settore in oggetto. La territorialita' presa in esame diventa quella del commercio a livello regionale invece che provinciale con il correttivo che viene applicato al costo del venduto. Al fine di monitorare se in futuro possano essere ancor meglio individuati comparti di appartenenza alle imprese con caratteristiche comuni di magazzinaggio e commercializzazione e di valutare se cio' possa influire sulla rotazione di magazzino e sul ricarico, e' stato inserito nel quadro Z - Dati complementari - del modello TM21A un ulteriore elenco di prodotti merceologici venduti. In relazione all'applicazione di tale studio, si evidenzia che, restano valide alcune cautele indicate nella circolare n. 54 del 13 giugno 2001 al punto 6.6, in quanto la peculiarita' del settore ortofrutticolo e' soggetta all'aleatorieta' delle condizioni climatiche ed ad un forte potere contrattuale della clientela. In particolare, occorre osservare che: - l'attivita' di commercializzazione puo' essere contraddistinta, a seconda dei casi, da forti caratteri di specializzazione, per cui e' generalmente determinata dai tempi di produzione della merce offerta (concetto di stagionalita') o, al contrario di generalizzazione, dando luogo ad operatori specializzati nella commercializzazione di un genere di prodotti (es. commercianti solo di frutta oppure solo di verdura) o di un solo prodotto (es. commercianti solo di uva, oppure solo di banane, ecc.), oppure operatori che hanno invece seguito una strategia opposta preferendo la commercializzazione di prodotti diversi. In tal caso, l'indice economico relativo alla percentuale di ricarico va opportunamente valutato in funzione del grado di specializzazione dell'attivita' che, per alcuni prodotti, potrebbe risultare piu' elevato della norma; - le imprese che operano con una clientela costituita in gran parte dalle grandi catene di distribuzione sia estere che italiane, a causa dello scarso potere contrattuale nei confronti della predetta clientela, hanno ridotte possibilita' di definire il livello di prezzo per loro ottimale o piu' soddisfacente e conseguentemente un limitato controllo sull'andamento dei ricavi; - a causa della natura merceologica del prodotto commercializzato dalle industrie del settore, il livello dei prezzi di vendita risente in maniera particolare delle variazioni del livello di offerta. La contrazione dei prezzi di vendita per effetto di un'abbondante produzione determina, se non viene compensata dalle maggiori quantita' vendute, una riduzione nel livello dei ricavi. Inoltre le imprese in questione commercializzano un prodotto Pagina 67
  • 68. Circolare del 22/06/2006 n. 23 fortemente influenzato, dal punto di vista qualitativo, dalle condizioni climatiche ed ambientali, con effetti diretti sul livello dei prezzi. 4.8 Studio di settore TM21B - Commercio all'ingrosso di bevande. Le attivita' interessate sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 51.34.1 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche; . 51.34.2 - Commercio all'ingrosso di altre bevande. Lo studio di settore TM21B sostituisce a decorrere dal periodo d'imposta 2005, lo studio SM21B approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001 e in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2002. Lo studio in esame consente una notevole semplificazione degli Servizio di documentazione tributaria adempimenti a carico dei contribuenti. Viene, infatti, meno, grazie all'evoluzione, l'obbligo di annotazione separata per gli operatori economici che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso territorio comunale (cosiddetti "multipunto"). L'elaborazione del nuovo studio ha portato alla creazione di nuovi cluster, che passano da 7 a 9, permettendo la distinzione delle imprese per categorie merceologiche (vino, acqua e birra); in base alla tipologia dell'attivita' tra ingrosso con consegna al cliente, ingrosso con vendita interna e ingrosso con tentata vendita. 4.9 Studio di settore TM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca. Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici attivita': . 51.38.1 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi; . 51.38.2 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi. Lo studio di settore TM21C sostituisce a decorrere dal periodo d'imposta 2005, lo studio SM21C approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001. Lo studio in esame consente una notevole semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. Viene, infatti, meno, grazie all'evoluzione, l'obbligo di annotazione separata per gli operatori economici che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso territorio comunale (cosiddetti "multipunto"). L'elaborazione del nuovo studio ha portato alla creazione di nuovi cluster, che passano da 6 a 7, permettendo la distinzione del cluster dei grossisti importatori i cui acquisti avvengono prevalentemente presso produttori e grossisti esteri.. Con il nuovo studio cambia un indicatore di coerenza che diventa valore aggiunto per addetto in luogo della produttivita' per addetto che risulta essere piu' calzante al settore in oggetto. La territorialita' presa in esame diventa quella del commercio a livello regionale invece che provinciale con il correttivo che viene applicato al costo del venduto. Sono state ridefinite le distribuzioni ventiliche, che prima dell'evoluzione erano suddivise per forma giuridica, mentre ora risultano suddivise sulla base della forma giuridica, e all'interno di essa, sulla base del personale dipendente. Le distribuzioni ventiliche degli indicatori del "valore aggiunto per addetto" e "durata delle scorte" sono suddivise solo sulla base del personale dipendente. Le distribuzioni ventiliche dell''indicatore del "ricarico" sono state suddivise in base alla territorialita' del commercio a livello regionale. 4.10 Studio di settore TM21D - Commercio all'ingrosso di carni. Pagina 68
  • 69. Circolare del 22/06/2006 n. 23 L'attivita' interessata e' quella relativa al codici attivita' - 51.32.1 - Commercio all'ingrosso di carne fresca congelata e surgelata. Lo studio di settore TM21D sostituisce a decorrere dal periodo d'imposta 2005, lo studio SM21D approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001. Lo studio in esame consente una notevole semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. Viene, infatti, meno, grazie all'evoluzione, l'obbligo di annotazione separata per gli operatori economici che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso territorio comunale (cosiddetti "multipunto"). L'elaborazione del nuovo studio ha portato alla creazione di nuovi cluster, che passano da 5 a 8, permettendo la distinzione delle imprese in base ad alcune categorie merceologiche come la carne avicola, bovina, suina, ecc. e in base alla tipologia dell'attivita' delle imprese che effettuano ingrosso con vendita interna. Con il nuovo studio cambia un indicatore di coerenza che diventa valore aggiunto per addetto in luogo della produttivita' per addetto che risulta essere piu' calzante al settore in oggetto. Servizio di documentazione tributaria Sono state ridefinite le distribuzioni ventiliche, che prima dell'evoluzione erano suddivise per forma giuridica, mentre ora risultano suddivise sulla base della forma giuridica e, all'interno di essa, sulla base del personale dipendente. Le distribuzioni ventiliche degli indicatori del "valore aggiunto per addetto" e "durata delle scorte" sono suddivise solo sulla base del personale dipendente Al fine di monitorare l'andamento del settore coinvolto dall'emergenza aviaria, nel quadro Z - Dati complementari del modello, sono stati richiesti ulteriori dati utili come l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati, l'ammontare di acquisti effettuati relativi a carne avicola (pollame, selvaggina da penna selvatica e di allevamento, ratiti e altri volatili) e dei prodotti a base avicola e di uova nei periodi di tempo compresi tra settembre 2005 e aprile 2006. 4.11 Studio di settore TM21E - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari. Le attivita' interessate sono quelle relative ai codici attivita': . 51.33.1 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova; . 51.32.2 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria; . 51.33.2 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari; . 51.36.0 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno; . 51.37.B - Commercio all'ingrosso di te', cacao, droghe e spezie; . 51.38.3 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari; . 51.39.1 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati; . 51.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco. Lo studio di settore TM21E sostituisce a decorrere dal periodo d'imposta 2005, gli studi SM21E e SM21F, approvati con decreto ministeriale del 20 marzo 2001. Lo studio in esame consente una notevole semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. Anzitutto vengono raggruppati due studi di settore in un unico studio evoluto ed inoltre viene, meno, grazie all'evoluzione, l'obbligo di annotazione separata per gli operatori economici che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso territorio comunale (cosiddetti "multipunto"). L'elaborazione del nuovo studio ha portato alla distinzione delle imprese per ulteriori categorie merceologiche (farine, formaggi, conserve, uova, latte, bevande); le imprese specializzate in formaggi ed olio sono state ulteriormente distinte da quelle che vendono prodotti a marchio proprio; ed in base alla tipologia di attivita' sono state individuate quelle che effettuano ingrosso con vendita interna. Con il nuovo studio cambia un indicatore di coerenza che diventa "valore aggiunto per addetto" in luogo della "produttivita' per addetto" che risulta essere piu' calzante al settore in oggetto. Sono state ridefinite le distribuzioni ventiliche, che prima Pagina 69
  • 70. Circolare del 22/06/2006 n. 23 dell'evoluzione erano suddivise per forma giuridica, mentre ora risultano suddivise sulla base della forma giuridica e, all'interno di essa, sulla base del personale dipendente. Le distribuzioni ventiliche degli indicatori del "valore aggiunto per addetto" e "durata delle scorte" sono suddivise solo sulla base del personale dipendente. Le distribuzioni ventiliche per l'indicatore del "ricarico" sono state suddivise in base alla territorialita' del commercio a livello regionale. Nella definizione delle funzioni di regressione si e' tenuto anche conto delle possibili differenze di ricavo potenziale ottenibili legate alla diversa tipologia di prodotti venduti ed alla vendita di prodotti a marchio proprio. 4.12 Studio di settore TM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo. Le attivita' interessate sono quelle relative ai seguenti codici di Servizio di documentazione tributaria attivita': . 51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo; . 51.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti); . 51.43.3 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi; . 51.43.4 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico. Tale studio e' il risultato della evoluzione dello studio SM22A, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore dal periodo d'imposta 2001 fino al periodo d'imposta 2004. L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2003, completati con ulteriori informazioni contenute nel questionario ESM22 inviato ai contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto. Tra le principali novita' del TM22A, e' possibile evidenziare una maggiore precisione nell'identificazione dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai 10 cluster dello studio SM22A ai 22 attuali. La suddivisione dei contribuenti in gruppi omogenei conferma i precedenti modelli organizzativi e ne introduce dei nuovi principalmente basati sui seguenti elementi: modalita' di vendita (individuazione dei grossisti che vendono a libero servizio); tipologia della clientela (identificazione dei grossisti che si rivolgono a comparti con logiche di funzionamento particolari, ad es. la grande distribuzione ed il canale Ho.Re.Ca.); modalita' organizzativa (individuazione dei concessionari/esclusivisti di un produttore); localizzazione (identificazione dei grossisti che operano all'interno dei centri o parchi commerciali con risparmio di costi e vantaggi logistici); specializzazione per prodotto/servizio offerto (evidenziazione dei grossisti di apparecchi e materiali di illuminazione e delle imprese specializzate nell'erogazione di servizi). Inoltre, sia per quanto riguarda gli indicatori di coerenza che per le funzioni di regressione, e' stato considerato anche l'utilizzo delle percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente. Nella definizione delle funzioni di regressione si e' tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate alla tipologia di prodotti merceologici venduti, alla tipologia di vendita, alla tipologia di clientela ed alla modalita' di acquisto. Pagina 70
  • 71. Circolare del 22/06/2006 n. 23 4.13 Studio di settore TM22B - Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie. Le attivita' interessate sono quelle relative ai seguenti codici di attivita': 51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie; 51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane; 51.44.5 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame. Lo studio TM22B e' il risultato della evoluzione dello studio SM22B, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004. L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2003, completati con ulteriori informazioni contenute nel questionario ESM22 inviato ai Servizio di documentazione tributaria contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto. Lo studio TM22B, rispetto alla versione precedente, introduce un gruppo basato sulla modalita' di vendita a libero servizio e differenzia i gruppi omogenei anche in funzione di: tipologia della clientela (identificazione dei grossisti che si rivolgono a comparti con logiche di funzionamento particolari come il canale Ho.Re.Ca.); specializzazione per prodotto (evidenziazione dei grossisti di articoli in vetro/cristallo ed i grossisti di bomboniere); modalita' di approvvigionamento delle merci (evidenziazione dei grossisti che si riforniscono all'estero). Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza e la funzione di regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente. 4.14 Studio di settore TM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale. Lo studio TM22C e' il risultato della evoluzione dello studio SM22C, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004. L'evoluzione dello studio di settore e' stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003. Tra le principali novita' del TM22C e' possibile evidenziare il venir meno dell'obbligo dell'annotazione separata per i soggetti che utilizzano piu' punti vendita (cosiddetti "multipunto") ed una maggiore precisione nell'identificazione dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai 5 cluster dello studio SM22C agli 11 attuali. L'evoluzione ha consentito l'introduzione di nuove variabili atte ad identificare con maggior precisione il modello organizzativo e strutturale utilizzato dai contribuenti attraverso l'individuazione delle aziende che si approvvigionano prevalentemente da imprese all'estero e la differenziazione di quelle realta' che offrono mobili, attrezzature ed articoli per l'Ufficio, piuttosto che mobili ed articoli di arredamento per la casa, rispetto alle imprese che presentano un assortimento misto. Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza e la funzione di regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente. 4.15 Studio di settore TM25A - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 51.47.6 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli. Pagina 71
  • 72. Circolare del 22/06/2006 n. 23 Lo studio di settore TM25A e' il risultato dell'evoluzione dello studio SM25A, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, in vigore fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alle medesime attivita'. L'evoluzione dello studio di settore TM25A e' stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003, completati con ulteriori informazioni contenute nel questionario ESM25 inviato ai contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto. Tra le principali novita' dello studio in oggetto, e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai 3 cluster che caratterizzavano la precedente versione ai 5 attuali. Infatti, rispetto alla vecchia versione dello studio, e' stato possibile individuare nuovi gruppi: il cluster di coloro che effettuano la vendita sul territorio tramite agenti/rappresentanti ed altri intermediari e il cluster di punti vendita di piccole dimensioni che operano tramite vendita diretta Servizio di documentazione tributaria sul territorio. Il nuovo studio di settore determina, poi, in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con l'obbligo dell'annotazione separata per le imprese multipunto che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso territorio comunale, dal momento che le stesse sono colte dalla nuova elaborazione dello studio TM25A. Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di coerenza e la funzione di regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente. 4.16 Studio di settore TM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette). L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette). Lo studio di settore TM25B e' il risultato dell'evoluzione dello studio SM25B, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, in vigore fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alla medesima attivita'. L'evoluzione dello studio di settore TM25B e' stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003, completati con ulteriori informazioni contenute nel questionario ESM25 inviato ai contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto. Tra le principali novita' dello studio in oggetto, e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai 5 cluster che caratterizzavano la precedente versione ai 9 attuali. Infatti, rispetto alla vecchia versione dello studio, e' stato possibile individuare nuovi gruppi: il cluster di coloro che effettuano la vendita di prodotti a marchio commerciale proprio, di coloro che effettuano la vendita di prodotti su licenza esclusiva e/o selettiva e di coloro che vendono a commercianti all'ingrosso. Inoltre, alcuni cluster risultano meglio focalizzati sulla modalita' di vendita o sulla tipologia di clientela. Il nuovo studio di settore determina, poi, in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con l'obbligo dell'annotazione separata per le imprese multipunto che operano in due o piu' unita' locali non situate nello stesso territorio comunale, dal momento che le stesse sono colte dalla nuova elaborazione dello studio TM25B. Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di coerenza e la funzione di regressione e' stata utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente. 4.17 Studio di settore TM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. Lo studio di settore TM30U e' il risultato dell'evoluzione dello studio Pagina 72
  • 73. Circolare del 22/06/2006 n. 23 SM30U, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002, in vigore fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alle medesime attivita'. L'evoluzione dello studio di settore TM30U e' stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore relativi al periodo d'imposta 2003. Tra le principali novita' dello studio in oggetto, e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai 3 cluster che caratterizzavano la precedente versione ai 5 attuali. Infatti, rispetto alla vecchia versione dello studio, la maggiore focalizzazione sulla localizzazione in centri commerciali al dettaglio e sul servizio di consegna a domicilio ha consentito di migliorare la ripartizione in gruppi omogenei. Il nuovo studio di settore determina, poi, in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con l'obbligo dell'annotazione separata per le imprese multipunto, dal momento che le stesse sono colte dalla nuova elaborazione dello studio TM30U. Servizio di documentazione tributaria Infine, nella definizione delle funzioni di regressione si e' tenuto conto anche delle possibili differenze di risultati economici legate alle diverse modalita' di acquisto. Si fa comunque presente agli Uffici che, nel settore del commercio al dettaglio di prodotti surgelati, si sta diffondendo una nuova modalita' di commercializzazione caratterizzata dall'attivita' di consegna a domicilio dei prodotti. Pertanto, nell'eventualita' in cui si riscontri un'incoerenza verso l'alto dell'indicatore del ricarico, la stessa potrebbe essere giustificata dalla presenza del servizio di consegna a domicilio, cosi' come evidenziato dalla compilazione del rigo D12, "percentuale di ricavi derivanti dalla vendita con consegna a domicilio". Oltre a tale dato si dovranno controllare, ai fini dell'effettivo svolgimento della predetta attivita', anche le altre informazioni di cui al modello, in particolare il numero e la portata dei veicoli coibentati. 4.18 Studio di settore TM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria". L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 52.48.6 - "Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria". Lo studio di settore TM32U sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, lo studio di settore SM32U approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002. L'evoluzione dello studio SM32U e' stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al modello di dichiarazione UNICO 2004, per il periodo d'imposta 2003. Tra le principali novita' dello studio TM32U e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai 7 cluster che caratterizzavano la precedente versione ai 12 attuali. Rispetto alla vecchia versione dello studio, nell'ambito della vendita di oggetti di antiquariato e' stato infatti, possibile distinguere i negozi che vendono sculture e quadri dai negozi che vendono mobili e arredi di antiquariato. Inoltre e' stato possibile individuare nuovi gruppi: il cluster di coloro che affiancano alla vendita la realizzazione artigianale di oggetti, il gruppo omogeneo dei negozi che vendono oggetti artistici ed il cluster dei negozi che vendono gioielli. Conformemente a quanto previsto negli altri studi di settore evoluti e al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il nuovo studio consente l'applicabilita' dello stesso ai soggetti che esercitano l'attivita' con piu' punti di vendita. In relazione all'applicazione di tale studio, restano, ancora valide le cautele indicate nella circolare n. 58/E del 27/06/2002 par. 12.5.10, con riguardo alla presenza del fenomeno del gallerista, che "affianca alla vendita delle opere di artisti di fama consolidata, le opere di giovani Pagina 73
  • 74. Circolare del 22/06/2006 n. 23 artisti ai quali fornisce una serie di servizi (mostre ed esposizioni, stampa cataloghi, pagine pubblicitarie ecc.), di cui sopporta i costi e per i quali si realizzeranno adeguati risultati economici solo a distanza di vari anni. Conseguentemente, e' importante considerare con particolare attenzione i costi sostenuti per il "lancio" dell'artista e l'avvio dell'attivita'. Riveste, altresi', una particolare importanza la verifica del valore effettivo delle giacenze di magazzino. E' possibile, infatti, che il magazzino presenti valori elevati in conseguenza della impossibilita' di commercializzare un gran numero di opere acquistate". 4.19 Studio di settore TM35U - Erboristerie. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice attivita' 52.33.1 - "Erboristerie ". Lo studio di settore TM35U sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, lo studio SM35U approvato con decreto ministeriale del 15 Servizio di documentazione tributaria febbraio 2002 e relativo alla medesima attivita'. Il nuovo studio e' stato elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello SM35U costituente parte integrante della dichiarazione UNICO 2004, nonche' delle ulteriori informazioni contenute nell'apposito questionario per l'evoluzione dello studio ESM35 relativo al periodo d'imposta 2003. L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 11 nuovi cluster, in luogo dei 7 che caratterizzavano il precedente studio, permettendo di rappresentare meglio le caratteristiche delle imprese che operano nel settore. Rispetto alla vecchia versione dello studio, e' stato possibile distinguere le erboristerie che commercializzano articoli prodotti da terzi con marchio commerciale del punto vendita e, attraverso la modalita' organizzativa, le erboristerie in franchising o affiliate. Dall'analisi inoltre sono emersi nuovi cluster caratterizzati dai prodotti merceologici venduti (cluster 6, 8 e 10) che nella vecchia versione non erano risultati rilevanti. Infine l'aver considerato le imprese multipunto ha permesso di circoscrivere le catene di erboristerie e il fattore dimensionale ha rivelato tre grandezze di negozi despecializzati: piccoli, medi e grandi; diversamente, la precedente classificazione distingueva solo le erboristerie tradizionali e quelle di medie dimensioni. Nella definizione delle funzioni di regressione si e' inoltre tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate alla tipologia di prodotti merceologici venduti. Conformemente a quanto previsto negli altri studi di settore evoluti e al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il nuovo studio consente l'applicabilita' dello stesso ai soggetti che esercitano l'attivita' con piu' punti di vendita. 4.20 Studio di settore TM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice 51.47.3 - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali. Lo studio di settore TM36U e' il risultato dell'evoluzione dello studio SM36U, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002, in vigore fino al periodo d'imposta 2004 e relativo alla medesima attivita'. L'evoluzione dello studio di settore TM36U e' stata condotta utilizzando i dati contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2003. Tra le principali novita' dello studio in oggetto, e' possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi: in particolare, la maggiore focalizzazione sulle tipologie merceologiche trattate, sulle modalita' di vendita e sulla dimensione organizzativa hanno consentito di aggiornare e ridefinire le caratteristiche strutturali dei gruppi omogenei. 4.21 Studio di settore TM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, Pagina 74
  • 75. Circolare del 22/06/2006 n. 23 profumi e cosmetici. Le attivita' interessate sono quelle relative ai seguenti codici attivita': . 51.44.4 - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia; . 51.45.0 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici Lo studio di settore TM37U sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, lo studio di settore SM37U approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e relativo alle medesime attivita'. L'evoluzione dello studio di settore SM37U e' stata condotta analizzando il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM37U allegato alla dichiarazione dei redditi UNICO 2004 per il periodo d'imposta 2003, al fine di cogliere i cambiamenti strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi. Servizio di documentazione tributaria La maggiore focalizzazione sulla modalita' d'acquisto insieme al fattore dimensionale e le informazioni richieste nel quadro Z relative alla tipologia della clientela ed alla percentuale di ricavi derivanti da vendite al dettaglio con marchio proprio commerciale hanno consentito di migliorare la ripartizione in gruppi omogenei che sono passati dai 7 dello studio SM37U agli 11 dell'attuale versione. Rispetto alla vecchia versione dello studio, ad esempio, e' stato possibile individuare anche il gruppo omogeneo degli esercizi commerciali che si caratterizzano per la grande dimensione della struttura e per la tipologia di vendita prevalentemente sul territorio con assortimento despecializzato che riforniscono enti pubblici, privati e comunita', commercianti all'ingrosso e al dettaglio nonche' il cluster degli esercizi commerciali di tipo tradizionale e cash & carry, ossia ingrossi a libero servizio, che si approvvigionano prevalentemente di prodotti esclusivi e/o personalizzati e riforniscono commercianti al dettaglio e all'ingrosso, utilizzatori professionali e imprese di servizi su un'area di mercato principalmente provinciale e regionale. In relazione all'applicazione di tale studio, restano ancora valide le cautele indicate nella circolare n. 58/E del 27/06/2002 par. 12.5.11, con riguardo alla presenza nel settore di alcuni modelli organizzativi molto differenziati tra loro e di difficile comparazione come le imprese che operano con prodotti a marchio proprio che riforniscono comunita', ospedali, caserme e alberghi oppure imprese situate in zone caratterizzate da forte concorrenza (ad esempio la Campania) per le quali e' possibile che, in alcuni casi, il margine operativo lordo assuma valori inferiori alla norma con margini di ricarico molto bassi e, pertanto, inferiori alla categoria dei piccoli operatori che svolgono l'attivita' nel settore professionale (forniture per parrucchieri e per estetiste). Inoltre va attentamente valutato l'impatto dei diversi modelli organizzativi d'impresa sui risultati dello studio di settore per le imprese con livelli di fatturato vicini alla soglia dei 5 milioni di euro, dove il conseguimento dell'utile non e' piu' fondato sul margine di ricarico dei prodotti commercializzati ma, prevalentemente, sulle attivita' di marketing e su altri incentivi proposti dalle aziende produttrici (premi di fine anno e sconti o abbuoni legati ai volumi di vendita). Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, si evidenzia che nella fase di costruzione del nuovo studio di settore e' emerso che le attivita' analizzate sono svolte adottando modalita' organizzative tali da richiedere l'elaborazione di nuovi indicatori economico-contabili specifici delle attivita' in esame. In particolare, gli indicatori economici che si e' ritenuto opportuno utilizzare nell'analisi della coerenza sono il valore aggiunto per addetto onde tener conto anche delle percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente, il margine operativo lordo sulle vendite e la rotazione del magazzino e, al fine di valutare in modo piu' efficace le soglie di coerenza dei suddetti indicatori, le relative distribuzioni ventiliche sono state suddivise in base alla forma giuridica. Pagina 75
  • 76. Circolare del 22/06/2006 n. 23 4.22 Modifiche degli studi del commercio gia' in vigore antecedentemente al periodo d'imposta 2005. 4.22.1 Studio di settore TM04U - Farmacie. L'attivita' interessata e' quella relativa al codice di attivita' 52.31.0 - Farmacie la cui evoluzione decorre dal periodo d'imposta 2004. In tale studio quest'anno, nel modello TM04U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, sono stati inseriti dei nuovi righi (da D61 a D63), nei quali vengono assunti valori contabili legati all'introduzione di un correttivo che consente di neutralizzare gli eventuali effetti positivi conseguenti alla entrata in vigore, a decorrere dal 26 giugno 2004, dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2004 n. 202 (ulteriore sconto del 4,12% sul prezzo al pubblico dei farmaci di fascia A, concedibili in regime di S.S.N. con le eccezioni contemplate al comma 2 dello stesso articolo 1 della legge 2 agosto 2004 n. 202). Il Servizio di documentazione tributaria correttivo tiene conto dell'eventuale presenza per la vendita di farmaci di fascia A disponibili in magazzino alla data del 31 dicembre 2005, operando come fattore positivo nella stima dei ricavi dello studio di settore in rapporto alla predetta consistenza di magazzino. Il correttivo si applica con riferimento al solo periodo d'imposta 2005. In particolare, nei predetti righi dovra' essere indicato: . il valore complessivo dei farmaci di fascia A presenti in magazzino alla data del 31 ottobre 2005; . il valore delle esistenze iniziali relative a farmaci di fascia A alla data del 1 gennaio 2005. In tale rigo dovra' essere inserito il medesimo valore indicato nel rigo X05 del quadro X del Modello TM04U relativo al periodo d'imposta 2004; . il valore delle rimanenze finali relative a farmaci di fascia A alla data del 31 dicembre 2005. Sulla base delle richieste avanzate dall'Associazione di categoria e del parere espresso dalla Commissione degli esperti, nello studio di settore in esame e' stato inoltre previsto un correttivo che, in caso di non congruita', consente di neutralizzare gli eventuali effetti negativi conseguenti alla entrata in vigore del D.L. 27 magio 2005, n. 87, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, in modo da tenere conto della riduzione dei ricavi subita dalla farmacia per l'applicazione dell'apposito sconto stabilito per la vendita di prodotti di fascia C, medicinali senza ricetta (SOP) e di automedicazione/OTC. L'articolo 4, del citato provvedimento stabilisce che "le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci da automedicazione operando uno sconto fino al 20% sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Lo sconto puo' variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia". Il correttivo previsto si applica con riferimento al periodo d'imposta 2005 mediante la compilazione dei righi X03 e X04 del quadro X. In particolare, nei predetti righi dovra' essere indicato: . la data a decorrere dalla quale la farmacia ha iniziato ad applicare lo sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 149; . l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali senza ricetta (SOP e automedicazione/OTC), sui quali e' stato praticato lo sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, indicati al netto dello sconto effettuato ai sensi della citata normativa; . l'ammontare complessivo dello sconto effettuato ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, evidenziato negli scontrini fiscali rilasciati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.M. 23 marzo 1983. E' opportuno segnalare che l'abbattimento dei ricavi stimati, per le imprese non congrue, non viene applicato in modo "automatico". Il Pagina 76
  • 77. Circolare del 22/06/2006 n. 23 contribuente, pertanto, dovra' inserire le informazioni nel quadro X, mentre il software GE.RI.CO. visualizzera' esclusivamente l'importo della riduzione. La riduzione determinata sulla base dei calcoli risultanti dalla procedura GE.RI.CO., verra' riconosciuta solo dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e solo su richiesta del contribuente, dopo aver verificato, in sede di contraddittorio, la sussistenza dei presupposti per la concessione del correttivo. L'Ufficio pertanto avra' cura di verificare, in fase del contraddittorio, in particolar modo, la documentazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali senza ricetta (SOP e automedicazione/OTC), sui quali e' stato praticato lo sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito della legge 26 luglio 2005, n. 149, indicati al netto dello sconto effettuato ai sensi della citata normativa nonche' l'ammontare complessivo dello sconto effettuato ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito della legge 26 luglio 2005, n. 149, evidenziato negli scontrini fiscali. Servizio di documentazione tributaria Pagina 77