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L’Unione europea non detiene il potere di imporre o riscuotere le tasse, poiché tale potere è di competenza degli Stati membri dell’Unione. L’obiettivo principale della politica fiscale dell’Unione europea è il buon funzionamento del suo mercato unico, vale a dire garantire che l’attività economica transfrontaliera non sia ostacolata da barriere fiscali e che siano evitate distorsioni della concorrenza. Essa mira a garantire che i cittadini e le imprese non riscontrino difficoltà nella doppia imposizione, nella distorsione della concorrenza o nella richiesta di rimborsi fiscali e di informazioni sulle norme fiscali in relazione ad altri Stati membri.
Le attività di armonizzazione dell’Unione si sono prevalentemente concentrate sulla legislazione in materia di imposte riscosse su beni e servizi (imposte indirette, quali l’imposta sul valore aggiunto (IVA), e le accise gravanti sui prodotti energetici, sull’elettricità, sull’alcol e sui tabacchi lavorati) piuttosto che e imposte sui redditi o sui profitti (imposte dirette). Tuttavia, sono stati compiuti alcuni progressi riguardo alle misure di lotta all’evasione fiscale sui risparmi e all’assistenza reciproca fra le amministrazioni fiscali.
Disposizioni specifiche relative alle imposizioni fiscali sono definite negli articoli da 110 a 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’adozione di una legislazione armonizzata in materia di imposizione fiscale richiede l’accordo unanime di tutti gli Stati membri presenti nel Consiglio, un fattore che tende a fungere da freno all’adozione di regole comuni. Di conseguenza, un gruppo di 11 Stati membri è stato recentemente autorizzato a instaurare una cooperazione rafforzata al suo interno per quanto concerne l’ambito della tassazione delle transazioni finanziarie, rendendo maggiore l’impiego di approcci non vincolanti, tra cui le raccomandazioni, quale mezzo per raggiungere un coordinamento nel settore fiscale.