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Trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziali tra i paesi dell’Unione

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2020/1784 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Mira a migliorare l’efficacia e la rapidità della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari1 ed extragiudiziali2 nei casi di natura civile o commerciale tra Stati membri per ridurre l’uso di carta.

Per farlo, mira inoltre a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione, tutelando i diritti del destinatari e rispettando la vita privata e i dati personali.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica in materia civile e commerciale quando devono essere inviati atti giudiziari ed extragiudiziali a un altro Stato membro.

Gli atti — richieste, conferme, ricevute, certificati e comunicazioni — vengono trasmessi tra gli organi attraverso:

  • un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile (una rete di sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili);
  • il mezzo alternativo più rapido e appropriato in caso di interruzione nel sistema.

Vengono trasmessi al destinatario tramite:

  • organi riceventi; o
  • organi mittenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via elettronica, a determinate condizioni.

Gli Stati membri:

  • designano i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per trasmettere («organi mittenti») e ricevere («organi riceventi») gli atti;
  • forniscono alla Commissione europea i dettagli dei soggetti selezionati e altre informazioni pratiche;
  • designano un’autorità centrale incaricata di:
    • fornire informazioni agli organi mittenti;
    • ricercano soluzioni in caso di difficoltà,
    • trasmettono, in casi eccezionali, una richiesta al competente organo ricevente;
  • forniscono assistenza nel determinare i recapiti non noti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto;
  • sostengono i costi dell’installazione, del funzionamento e della manutenzione dei sistemi informatici nazionali utilizzati.

La procedura per la trasmissione e notificazione stabilisce quanto segue:

  • Gli atti giudiziari devono essere:
    • trasmessi direttamente e il più rapidamente possibile tra gli organi mittenti e riceventi,
    • corredati di una domanda redatta o in una delle lingue ufficiali dell’Unione;
  • gli organi riceventi devono:
    • dichiarare l’avvenuta ricezione al più presto,
    • informare l’organo mittente in caso di informazioni mancanti o se la domanda esula dall’ambito di applicazione della legislazione,
    • ritrasmettere l’atto all’organo competente se non hanno la necessaria competenza territoriale,
    • notificare l’atto, se hanno facoltà di farlo, entro un mese,
    • informare l’organo mittente se l’atto viene notificato o rifiutato;
  • i destinatari possono rifiutare di accettare l’atto:
    • se non è redatto nella lingua ufficiale del loro paese o in una lingua che non comprendono,
    • al momento della notificazione o comunicazione o entro due settimane;
  • si applicano regole e calendari specifici nel caso in cui un convenuto sia assente al momento dell’avvio del procedimento giudiziario.

In generale, i richiedenti non sono tenuti a pagare le spese di notificazione degli atti giudiziari. Tuttavia, a livello nazionale viene fissato un importo forfettario unico che si applica in caso di:

  • intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto legalmente competente;
  • ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.

La Commissione:

Gli atti extragiudiziali vengono notificati e comunicati alle stesse condizioni degli atti giudiziari.

Il regolamento:

  • non si applica a:
    • materia fiscale, doganale e amministrativa;
    • alla responsabilità di uno Stato membro nell’esercizio di pubblici poteri,
    • quando non è noto il recapito del destinatario.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 2020/1784 rivede e sostituisce il regolamento (CE) n. 1393/2007 e i successivi emendamenti (si veda la sintesi).

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Si applica dal , eccetto alcuni aspetti pratici riguardanti la trasmissione degli atti (articoli 5, 8 e 10) che verranno applicati a partire da una data successiva.

CONTESTO

Il regolamento stabilisce un quadro per la cooperazione giudiziaria allineata con la strategia per un mercato unico digitale in Europa (si veda la sintesi).

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Atti giudiziari: documenti emessi nell’ambito di procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale, ad esempio un atto di citazione, un mandato o una decisione.
  2. Atti extragiudiziali: documenti redatti o certificati da un’autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, ad esempio una fattura o una notifica di sfratto.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 405 del , pag. 40).

ultimo aggiornamento

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