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Mira a migliorare l’efficacia e la rapidità della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari1 ed extragiudiziali2 nei casi di natura civile o commerciale tra Stati membri per ridurre l’uso di carta.
Per farlo, mira inoltre a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione, tutelando i diritti del destinatari e rispettando la vita privata e i dati personali.
Il regolamento si applica in materia civile e commerciale quando devono essere inviati atti giudiziari ed extragiudiziali a un altro Stato membro.
Gli atti — richieste, conferme, ricevute, certificati e comunicazioni — vengono trasmessi tra gli organi attraverso:
Vengono trasmessi al destinatario tramite:
Gli Stati membri:
La procedura per la trasmissione e notificazione stabilisce quanto segue:
In generale, i richiedenti non sono tenuti a pagare le spese di notificazione degli atti giudiziari. Tuttavia, a livello nazionale viene fissato un importo forfettario unico che si applica in caso di:
La Commissione:
Gli atti extragiudiziali vengono notificati e comunicati alle stesse condizioni degli atti giudiziari.
Il regolamento:
Il regolamento (UE) n. 2020/1784 rivede e sostituisce il regolamento (CE) n. 1393/2007 e i successivi emendamenti (si veda la sintesi).
Si applica dal , eccetto alcuni aspetti pratici riguardanti la trasmissione degli atti (articoli 5, 8 e 10) che verranno applicati a partire da una data successiva.
Il regolamento stabilisce un quadro per la cooperazione giudiziaria allineata con la strategia per un mercato unico digitale in Europa (si veda la sintesi).
Per maggiori informazioni, consultare:
Regolamento (UE) n. 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 405 del , pag. 40).
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