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Document 32007R1406

Regolamento (CE) n. 1406/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007 , che apre un riesame nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

GU L 312 del 30.11.2007, pp. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1406/oj

30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1406/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

che apre un riesame «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   RICHIESTA DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

B.   PRODOTTO

(2)

Il prodotto oggetto del riesame è l’acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificabile nel codice NC 2918 12 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio (2), in forza del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 34,9 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4)

Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, vale a dire durante il periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 («periodo dell’inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

E.   PROCEDIMENTO

(6)

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

(7)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame «nuovi esportatori», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare se il richiedente operi in condizioni di economia di mercato, quali definite dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, se il richiedente soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, in tal caso, il margine di dumping individuale del richiedente, nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, l’ammontare del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

(8)

Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale, potrebbe essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da parte delle imprese non menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 130/2006.

a)

Questionari

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b)

Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini previsti dal presente regolamento.

c)

Status di economia di mercato

Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, deve essere presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese i moduli per la richiesta.

d)

Selezione del paese a economia di mercato

Qualora il richiedente non ottenga il trattamento di impresa operante in un’economia di mercato, ma soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese sarà fatto riferimento, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende nuovamente far riferimento all’Argentina, come nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all’opportunità di questa scelta entro il termine indicato all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

Inoltre, nel caso in cui il richiedente ottenga il trattamento di impresa operante in un’economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire i dati sui costi o sui prezzi cinesi, necessari per fissare il valore normale, che risultassero inattendibili e qualora dati attendibili non fossero disponibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare l’Argentina anche a tale scopo.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(9)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Contemporaneamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l’accertamento dell’esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di apertura del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l’ammontare degli eventuali dazi che il richiedente dovrà corrispondere in futuro.

G.   TERMINI

(10)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

a)

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta;

b)

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione;

c)

le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all’appropriatezza della scelta dell’Argentina come paese a economia di mercato in riferimento al quale determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, nel caso in cui al richiedente non sia concesso il trattamento di impresa operante in un’economia di mercato;

d)

il richiedente deve presentare la richiesta, debitamente motivata, di trattamento di impresa operante in un’economia di mercato.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(11)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente l’inchiesta, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se in un’inchiesta una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che potrebbero essere state raggiunte se avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(12)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

J.   CONSIGLIERE AUDITORE

(13)

Se le parti interessate ritengono di avere difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, se necessario offrendo la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda questioni quali l’accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale. Per ulteriori informazioni, anche su come prendere contatto, si consultino le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperto un riesame del regolamento (CE) n. 130/2006 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di acido tartarico di cui al codice NC 2918 12 00 originario della Repubblica popolare cinese, prodotto e venduto per l’esportazione nella Comunità da Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd (codice addizionale TARIC A851).

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1. La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Affinché durante l’inchiesta si possa tener conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a inviare le risposte al questionario di cui al considerando 10, lettera a), nonché eventuali altre informazioni, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione. Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

2.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all’opportunità della scelta dell’Argentina come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento di impresa operante in un’economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, trasmesse dalle parti interessate in forma riservata sono contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, sono corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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