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Document 32013R0567

Regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013 , che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 167 del 19.6.2013, pp. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/567/oj

19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 567/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l’elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Per alcuni dei paesi che figurano in detto allegato, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione (3), gli indirizzi Internet di taluni organismi di controllo risultano errati od obsoleti.

(2)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. Per alcuni degli organismi o delle autorità di controllo, il testo di detto allegato, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 508/2012 e (UE) n. 125/2013 della Commissione (4), contiene errori nelle categorie di prodotti indicate in relazione a taluni paesi terzi.

(3)

Inoltre, l’indirizzo Internet di un organismo di controllo, quale indicato negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, risulta errato.

(4)

Occorre pertanto modificare gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che le indicazioni corrette relative a AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH si applichino a decorrere dalla data di applicazione dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 e che le indicazioni corrette relative a IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști e a Organización Internacional Agropecuaria si applichino a decorrere dalla data di applicazione dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2013.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

1)

l’allegato III è rettificato secondo l’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato IV è rettificato secondo l’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, il punto 1) dell’allegato II si applica a decorrere dal 1o luglio 2012 e i punti 3) e 4) dell’allegato II si applicano a decorrere dal 1o aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)   GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

(3)   GU L 162 del 21.6.2012, pag. 1.

(4)   GU L 43 del 14.2.2013, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

1)

al punto 5 del testo relativo a «Canada», la voce CA-ORG-002 è sostituita dalla seguente:

«CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca»;

2)

nel testo relativo a «Costa Rica», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Autorità competente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr»;

3)

il testo relativo a «India» è rettificato come segue:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Autorità competente: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp»;

b)

al punto 5, le voci IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016, IN-ORG-019 e IN-ORG-021 sono sostituite dalle seguenti:

«IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)

www.nocaagro.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org»;

4)

al punto 5 del testo relativo a «Giappone», la voce JP-BIO-005 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/»;

5)

al punto 5 del testo relativo a «Tunisia», la voce TN-BIO-004 è sostituita dalla seguente:

«TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institut.com»;

6)

al punto 5 del testo relativo a «Stati Uniti», le voci US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 e US-ORG-055 sono sostituite dalle seguenti:

«US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx».


ALLEGATO II

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

1)

al punto 3 del testo relativo a «AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH», la voce «Ghana» è sostituita dalla seguente:

«Ghana

GH-BIO-151

x

x

—»;

2)

nel testo relativo a «BioAgriCert S.r.l.», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Sito Internet: http://www.bioagricert.org/english/»;

3)

nel testo relativo a «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Turchia

TR-BIO-158

x

x

—»;

4)

al punto 3 del testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria», la voce «Argentina» è sostituita dalla seguente:

«Argentina

AR-BIO-110

x

—».


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