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Document 32013R1333
Commission Implementing Regulation (EU) No 1333/2013 of 13 December 2013 amending Regulations (EC) No 1709/2003, (EC) No 1345/2005, (EC) No 972/2006, (EC) No 341/2007, (EC) No 1454/2007, (EC) No 826/2008, (EC) No 1296/2008, (EC) No 1130/2009, (EU) No 1272/2009 and (EU) No 479/2010 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1296/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1296/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli
GU L 335 del 14.12.2013, pp. 8–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1333/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R1709 | sostituzione | articolo 3 testo | 01/04/2014 | |
Modifies | 32005R1345 | sostituzione | articolo 4 2 testo | 01/04/2014 | |
Modifies | 32006R0972 | sostituzione | articolo 5 testo | 01/09/2014 | |
Modifies | 32007R0341 | sostituzione | articolo 12 testo | 01/04/2014 | |
Modifies | 32007R1454 | aggiunta | articolo 10 4 | 01/04/2014 | |
Modifies | 32008R0826 | allegato III A testo | 01/01/2014 | ||
Modifies | 32008R0826 | sostituzione | articolo 35 2 testo | 01/04/2014 | |
Modifies | 32008R1296 | allegato I testo | 01/04/2014 | ||
Modifies | 32008R1296 | aggiunta | capo IV 21.BI | 01/04/2014 | |
Modifies | 32009R1130 | aggiunta | articolo 25 4 | 01/04/2014 | |
Modifies | 32009R1272 | sostituzione | articolo 28 testo | 01/07/2014 | |
Modifies | 32010R0479 | Eliminazione | articolo 7 3 | 01/04/2014 | |
Modifies | 32010R0479 | sostituzione | articolo 8 testo | 01/04/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32016R1237 | abrogazione parziale | articolo 2 | 06/08/2016 | |
Implicitly repealed by | 32016R1238 | abrogazione parziale | articolo 8 | 06/08/2016 | |
Implicitly repealed by | 32016R1238 | abrogazione parziale | articolo 9 | 06/08/2016 | |
Implicitly repealed by | 32016R1238 | abrogazione parziale | articolo 6 | 06/08/2016 | |
Implicitly repealed by | 32017R1185 | abrogazione parziale | articolo 1 | 11/07/2017 | |
Implicitly repealed by | 32020R0760 | abrogazione parziale | articolo 4 | 01/01/2021 | |
Implicitly repealed by | 32020R0760 | abrogazione parziale | articolo 7 | 01/01/2021 | |
Implicitly repealed by | 32023R2835 | abrogazione parziale | articolo 5 | 28/12/2023 | |
Implicitly repealed by | 32023R2835 | abrogazione parziale | articolo 3 | 28/12/2023 |
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 335/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1333/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2013
che modifica i regolamenti (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1296/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (2) stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti da parte degli Stati membri alla Commissione. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a trasmettere notifiche. Il regolamento (CE) n. 792/2009 stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. L’obbligo di utilizzare tali sistemi di informazione deve essere previsto da ogni regolamento che impone un particolare obbligo di notifica. |
(2) |
Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. |
(3) |
Vari obblighi di comunicazione e notifica possono essere espletati tramite tale sistema, in particolare quelli previsti dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1709/2003 (3), (CE) n. 1345/2005 (4), (CE) n. 972/2006 (5), (CE) n. 341/2007 (6), (CE) n. 1454/2007 (7), (CE) n. 826/2008 (8), (CE) n. 1296/2008 (9), (CE) n. 1130/2009 (10), (UE) n. 1272/2009 (11) e (UE) n. 479/2010 (12). |
(4) |
Ai fini dell’efficienza amministrativa e alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno semplificare oppure sopprimere talune comunicazioni e notifiche. |
(5) |
Per potenziare il controllo della situazione di mercato nel settore dell’olio di oliva e tenuto conto dell’esperienza acquisita in materia, occorre precisare taluni obblighi di comunicazione degli Stati membri previsti all’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008. A tal fine, è necessario aumentare la frequenza di comunicazione della stima della produzione e del consumo di olio di oliva nonché delle scorte di fine campagna, limitando tuttavia l’obbligo di comunicazione agli Stati membri produttori di olio di oliva. Occorre stabilire che la modifica si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014 poiché è questa la data alla quale si prevede che entri in applicazione la nuova organizzazione comune dei mercati. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1296/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 479/2010. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1709/2003 è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Gli Stati membri in cui sono presenti produttori di riso o riserie trasmettono alla Commissione:
Le informazioni trasmesse possono essere modificate fino al 15 gennaio al più tardi. 2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 4 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1). |
2) |
agli allegati I, II e III, nella frase introduttiva l’espressione «all’indirizzo indicato di seguito, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2: [email protected]» è soppressa. |
Articolo 2
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1345/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2).
Articolo 3
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 972/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) |
entro i due giorni lavorativi successivi al rifiuto, i quantitativi per i quali sono state rifiutate le domande di titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data e dei motivi del rifiuto, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare; |
b) |
entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che ha rilasciato il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare; |
c) |
in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all’annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli, nonché il nome e l’indirizzo dei titolari dei titoli annullati; |
d) |
l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica con l’indicazione del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità. |
Le comunicazioni sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3).
Articolo 4
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007 è modificato come segue:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Notifiche e comunicazioni alla Commissione»; |
2) |
al paragrafo 2, l’ultima frase è soppressa; |
3) |
è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Le notifiche e comunicazioni sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4). |
Articolo 5
All’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1454/2007 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*5).
Articolo 6
Il regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:
1) |
all’articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.» |
2) |
all’allegato III, la parte A è modificata come segue:
|
Articolo 7
Il regolamento (CE) n. 1296/2008 è così modificato:
1) |
al capo IV è inserito l’articolo 21 bis seguente: «Articolo 21 bis Le comunicazioni di cui agli articoli 3, 14 e 16 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*6). |
2) |
all’allegato I, l’espressione «(formulario da trasmettere al seguente indirizzo: agri-cl@ ec.europa.eu)» è soppressa. |
Articolo 8
All’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1130/2009 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Le comunicazioni e la notifica delle informazioni di cui agli articoli 2 e 7 e al presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*7).
Articolo 9
L’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1272/2009 è sostituito dal seguente:
«Articolo 58
Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie
«1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 16, paragrafo 7, agli articoli 18 e 45, e all’articolo 56, paragrafi 3 e 4, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*8).
2. Le comunicazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 7, agli articoli 18 e 45, e all’articolo 56, paragrafi 3 e 4, sono effettuate con mezzi elettronici tramite il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o delle autorità competenti, a seconda dei casi. Le comunicazioni sono effettuate sotto la responsabilità delle autorità competenti designate dagli Stati membri.
Articolo 10
Il regolamento (UE) n. 479/2010 è così modificato:
1) |
all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso. |
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 «1. Le comunicazioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*9). «2. Le comunicazioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono effettuate con mezzi elettronici secondo i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o delle autorità competenti, a seconda dei casi. |
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2014.
Tuttavia, l’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o settembre 2014, l’articolo 6, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 e l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 92).
(4) Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva (GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13).
(5) Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).
(6) Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d’importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).
(7) Regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69).
(8) Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).
(9) Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).
(10) Regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 5).
(11) Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26).