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Document 32018R1798
Commission Regulation (EU) 2018/1798 of 21 November 2018 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for the reference year 2019 (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2018/1798 della Commissione, del 21 novembre 2018, che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione per l'anno di riferimento 2019 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2018/1798 della Commissione, del 21 novembre 2018, che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione per l'anno di riferimento 2019 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/7613
GU L 296 del 22.11.2018, pp. 2–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1798/oj
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32018R1798R(01) | (SL) |
|
22.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 296/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1798 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2018
che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione per l'anno di riferimento 2019
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell'informazione. |
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(2) |
Sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche di cui al modulo 1 «Imprese e società dell'informazione» e al modulo 2 «Individui, famiglie e società dell'informazione», nonché per stabilire i termini di trasmissione. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004, modulo 1 «Imprese e società dell'informazione» e modulo 2 «Individui, famiglie e società dell'informazione», sono specificati negli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
Modulo 1: Imprese e società dell'informazione
A. Tematiche e loro caratteristiche
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1) |
Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2019, selezionate nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
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2) |
Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche delle imprese.
a) Sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese
b) Impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese
c) Commercio elettronico
d) Processi di e-business e aspetti organizzativi
e) Competenze in materia di TIC nell'unità di impresa e fabbisogno di personale qualificato in TIC
f) Ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, del commercio elettronico e dei processi di e-business
g) Sicurezza delle TIC
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3) |
Le seguenti caratteristiche generali devono essere rilevate presso tutte le imprese od ottenute da fonti alternative:
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B. Campo di applicazione
Le caratteristiche di cui alla lettera A, punti 2 e 3, devono essere rilevate per le seguenti categorie di imprese:
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1) |
attività economica: imprese classificate secondo le seguenti categorie della NACE Rev. 2:
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2) |
dimensioni dell'impresa: imprese con 10 o più addetti. L'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa; |
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3) |
copertura geografica: imprese ubicate ovunque sul territorio dello Stato membro. |
C. Periodi di riferimento
Il periodo di riferimento è l'anno 2018 per le caratteristiche che si riferiscono all'anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il 2019.
D. Disaggregazioni di dati
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla parte A, punto 2, devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:
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1) |
disaggregazione per attività economica, secondo le seguenti aggregazioni della NACE Rev. 2: Aggregazioni della NACE Rev. 2 per l'eventuale calcolo di aggregati nazionali 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 19 + 20 + 21 + 22 + 23 24 + 25 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 35 + 36 + 37 + 38 + 39 41 + 42 + 43 45 + 46 + 47 47 49 + 50 + 51 + 52 + 53 55 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 68 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1 Aggregazioni della NACE Rev. 2 per l'eventuale calcolo di aggregati europei 10 + 11 + 12 13 + 14 + 15 16 + 17 + 18 26 27 + 28 29 + 30 31 + 32 + 33 45 46 55 + 56 58 + 59 + 60 61 62 + 63 77 + 78 + 80 + 81 + 82 79 95.1 |
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2) |
disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati per classi di dimensioni secondo le seguenti classi di addetti: Classe di addetti 10 o più addetti Da 10 a 49 addetti Da 50 a 249 addetti 250 o più addetti In caso di copertura, disaggregazione dei dati secondo la seguente tabella: Classe di addetti Da 0 a 9 addetti (facoltativo) Da 2 a 9 addetti (facoltativo) Da 0 a 1 addetto (facoltativo) |
E. Periodicità
I dati richiesti nel presente allegato sono forniti una volta per l'anno 2019.
F. Termini di trasmissione
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1) |
I dati aggregati di cui all'articolo 6 e all'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2019, segnalandone se necessario la riservatezza o l'inattendibilità. Entro tale data l'insieme di dati deve essere finalizzato, convalidato e accettato. |
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2) |
I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2019. |
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3) |
La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2019. |
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4) |
I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat utilizzando il punto di accesso unico, secondo le norme di scambio specificate da Eurostat. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat. |
ALLEGATO II
Modulo 2: Individui, famiglie e società dell'informazione
A. Tematiche e loro caratteristiche
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1) |
Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2019, selezionate nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
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2) |
Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche.
a) Accesso alle TIC e loro utilizzo da parte di individui e/o famiglie
b) Utilizzo di Internet per vari scopi da parte di individui e/o famiglie
c) Sicurezza e fiducia nelle TIC
d) Competenze e abilità in materia di TIC
e) Ostacoli all'utilizzo delle TIC e di Internet
f) Uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government)
g) Accesso alle tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti e loro utilizzo, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale)
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B. Campo di applicazione
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1) |
Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono alle famiglie sono le famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età 16-74 anni. |
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2) |
Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono ai singoli individui sono gli individui di età compresa tra i 16 e i 74 anni. |
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3) |
La copertura geografica comprende le famiglie e/o gli individui ovunque residenti sul territorio dello Stato membro interessato. |
C. Periodo di riferimento
Il periodo di riferimento principale per la rilevazione delle statistiche è il primo trimestre del 2019.
D. Caratteristiche socioeconomiche generali
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1) |
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono alle famiglie devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:
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2) |
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono agli individui devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:
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E. Periodicità
I dati richiesti nel presente allegato sono forniti una volta per l'anno 2019.
F. Termini di trasmissione
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1) |
I registri di dati individuali, tali da non permettere la diretta identificazione delle unità statistiche in questione, di cui all'articolo 6 e all'allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004, sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2019. Entro tale data l'insieme di dati deve essere finalizzato, convalidato e accettato. |
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2) |
I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2019. |
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3) |
La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2019. |
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4) |
I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat utilizzando il punto di accesso unico, secondo le norme di scambio specificate da Eurostat. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat. |