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Document 52012XP0348
Implementation of the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Association Agreement between the EU and Central America ***I Amendments adopted by the European Parliament on 13 September 2012 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States on the one hand, and Central America on the other (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))
Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale***I Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012 , alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))
Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale***I Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012 , alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))
GU C 353E del 3.12.2013, pp. 312–321
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 353/312 |
Giovedì 13 settembre 2012
Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale***I
P7_TA(2012)0348
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)) (1)
2013/C 353 E/52
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Considerando 3 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 5 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 7 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Considerando 12 |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Considerando 14 |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo) |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera b |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo) |
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Articolo 2 bis Monitoraggio 1. La Commissione controlla l'evoluzione delle statistiche riguardanti le importazioni e le esportazioni dei prodotti dell'America centrale, in particolare nei settori sensibili, compreso quello delle banane. A tal fine essa coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri e l'industria dell'Unione e tutte le parti interessate. 2. Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione di estendere l’ambito di applicazione del monitoraggio ad altri settori. 3. La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle statistiche aggiornate sulle importazioni dall'America centrale per quanto concerne i prodotti nei settori sensibili e in quei settori cui è stato esteso il monitoraggio, incluse le banane. 4. Nella sua relazione di monitoraggio, la Commissione fa tutto il possibile per includere i tassi di occupazione e le condizioni di lavoro dei produttori di banane in America Centrale onde evitare qualsiasi forma di dumping. |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 |
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1. L’inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se quest’ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, che ne giustifichino l’apertura. |
1. L'inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione, del Parlamento europeo o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che ne giustifichino l’apertura. |
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Ove appropriato, il Parlamento europeo può consultare o ottenere l'analisi da organismi indipendenti, come i sindacati, l'OIL, università o organizzazioni nell'ambito dei diritti umani. |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 |
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2. La domanda di apertura di un’inchiesta deve contenere elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda conterrà inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione. |
2. La domanda di apertura di un’inchiesta contiene elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda contiene inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro . |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 |
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3. Si può aprire un’inchiesta anche quando emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l’apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5. |
3. Si può aprire un’inchiesta anche quando emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche , purché siano soddisfatte le condizioni previste per l’apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5. |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 |
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4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e , se lo ritiene opportuno, procede alla loro verifica. |
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e procede alla loro verifica. |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 |
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5. Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. |
5. Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, come il raggiungimento dei volumi massimi previsti nel quadro del meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui al capitolo II del presente regolamento . |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7 |
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7. La Commissione fa sì che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili. |
7. La Commissione fa sì che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti , aggiornati, affidabili e verificabili. |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva. |
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 |
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4. Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un’inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3. |
4. Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un’inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione , di parti interessate, del Parlamento europeo, o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3. |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo) |
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Articolo 11 bis Relazione 1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo e del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, comprese le informazioni ricevute dalle parti interessate. 2. La relazione valuta anche, in apposite sezioni speciali, l'assolvimento degli obblighi di cui al titolo VIII "Commercio e sviluppo sostenibile" della Parte IV dell'accordo e gli interventi al riguardo adottati dall'America centrale in base ai propri meccanismi interni nonché dal Forum per il dialogo con la società civile. 3. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con l'America centrale. 4. La relazione comprende statistiche aggiornate e affidabili riguardanti le importazioni di banane provenienti dall'America centrale e il loro impatto diretto e indiretto sull'evoluzione dell'occupazione e delle condizioni di lavoro nel settore produttivo dell'Unione. 5. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo e del presente regolamento. 6. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi tre mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo. |
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Emendamento 28 |
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Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo) |
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4 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. |
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Emendamento 29 |
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Proposta di regolamento Capitolo I bis – articolo 12 bis (nuovo) |
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Capitolo I bis Articolo 12 bis 12 bis. Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme di cui all'appendice 2A dell'allegato II "Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa" e all'appendice 2 dell'allegato I "Soppressione dei dazi doganali" dell'accordo, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario. |
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Emendamento 30 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane non impedisce, in nessuna circostanza, l'attivazione delle disposizioni comprese nella clausola bilaterale di salvaguardia. |
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Emendamenti 31 e 32 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 |
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2. Per importazioni da paesi dell’America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all’esibizione del certificato di origine di cui all’allegato III dell’accordo con l’America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari"e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell’America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione , seguendo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell’anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell’anno civile. |
2. Per importazioni da paesi dell’America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all’esibizione del certificato di origine di cui all’allegato III dell’accordo con l’America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari"e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell’America centrale da cui i prodotti sono esportati. L'obbligo di presentare un certificato d'esportazione, tuttavia, non dovrebbe comportare per l'esportatore un maggiore onere amministrativo, né costi aggiuntivi, né altre limitazioni commerciali. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell’anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell’anno civile. La sospensione può non essere attivata solo per cause di forza maggiore. |
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Emendamento 33 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. La Commissione monitora attentamente l'andamento delle statistiche relative alle importazioni di banane provenienti dall'America centrale. I tassi d'occupazione e le condizioni di lavoro, come pure la produzione e i consumi di prodotti biologici e i flussi del commercio equo e solidale rientrano nel processo di monitoraggio. A tal fine, la Commissione coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri, le industrie dell'Unione e le parti interessate. |
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Emendamento 34 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo) |
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5 ter. Su richiesta ragionevolmente motivata del Parlamento europeo, di uno Stato membro, dell'industria dell'Unione, di qualunque parte interessata o su propria iniziativa, la Commissione presta particolare attenzione a qualsiasi incremento apprezzabile delle importazioni di banane provenienti dall'America centrale e, se del caso, adotta misure di vigilanza preventiva in conformità dell'articolo 5. |
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Emendamento 35 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo) |
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5 quater. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se nel corrispondente anno civile é stato raggiunto il valore limite previsto dal meccanismo. |
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Emendamento 36 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 quinquies (nuovo) |
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5 quinquies. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione redatta dalla Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo inerente al settore delle banane. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0237/2012).