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Document C:2017:441:FULL
Official Journal of the European Union, C 441, 22 December 2017
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 441, 22 dicembre 2017
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 441, 22 dicembre 2017
ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441 |
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![]() |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 441/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8680 — Bain Capital/Toshiba Memory Corporation) ( 1 ) |
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2017/C 441/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8717 — Engie/IPM Energy Trading/International Power Fuel Company) ( 1 ) |
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2017/C 441/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8705 — BC Partners/Ceramtec) ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 441/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8759 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8680 — Bain Capital/Toshiba Memory Corporation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 441/01)
Il 14 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8680. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8717 — Engie/IPM Energy Trading/International Power Fuel Company)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 441/02)
Il 15 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8717. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8705 — BC Partners/Ceramtec)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 441/03)
Il 15 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8705. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/3 |
Conclusioni del Consiglio sugli aspetti transfrontalieri della politica in materia di alcol — Contrastare il consumo nocivo di alcol
(2017/C 441/04)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
1. |
RAMMENTA l’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in cui si stabilisce che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione dovrebbe essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana, e si asserisce altresì che l’azione dell’Unione dovrebbe completare le politiche nazionali, rispettando al contempo le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. |
2. |
RAMMENTA i principi del mercato interno previsti dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
3. |
RICORDA le varie iniziative adottate dal Consiglio riguardo ai danni connessi con l’alcol causati dal consumo nocivo di alcol e, in particolare, le più recenti conclusioni del Consiglio «Una strategia dell’UE per la riduzione dei danni connessi con l’alcol», adottate il 7 dicembre 2015 (1) (2). |
4. |
RAMMENTA la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 29 aprile 2015 sulla strategia in materia di alcol (3) che invita la Commissione ad avviare i lavori su una nuova strategia in materia di alcol (2016-2022), in cui il Parlamento europeo «sottolinea la necessità di indicare chiaramente e al più presto sulle etichette almeno il contenuto calorico delle bevande alcoliche», e «invita la Commissione a valutare e, se necessario, riformare il ruolo e il funzionamento del Forum europeo “Alcol e salute” (4)» e a intensificare l’interazione con il Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol (5) a livello dell’UE. |
5. |
RAMMENTA la comunicazione della Commissione su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol (2007-2012) (6), in particolare nei casi in cui gli aspetti transfrontalieri, ad esempio in relazione alle prescrizioni di etichettatura o alla pubblicità, trarrebbero vantaggio dal valore aggiunto dell’azione a livello dell’UE, e ACCOGLIE CON FAVORE gli impegni formulati dalla Commissione di proseguire e sostenere tale azione, in particolare nell’ambito del Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol e del Forum europeo «Alcol e salute». |
6. |
RICORDA la relazione, presentata il 13 marzo 2017 dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, sull’etichettatura obbligatoria dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche (7). |
7. |
RAMMENTA il parere formulato dal Comitato delle regioni il 9 febbraio 2017«La necessità e la messa a punto di una strategia dell’UE sulle questioni connesse con l’alcol» (8), che chiede una nuova strategia dell’UE in materia di alcol, sostenendo le richieste formulate dal Consiglio e dal Parlamento europeo di una forte leadership politica al riguardo ed evidenziando specifici settori di intervento, come ad esempio contrastare l’esposizione dei bambini e dei giovani alla commercializzazione e alla pubblicità di bevande alcoliche e migliorare l’etichettatura delle bevande alcoliche a livello UE nonché la sicurezza stradale. |
8. |
RAMMENTA la Carta europea sull’ambiente e la salute (9), che riconosce, tra i principi della politica pubblica, che la salute delle persone e delle comunità dovrebbe avere una netta priorità sulle considerazioni di tipo economico e commerciale. |
9. |
RAMMENTA la strategia globale per ridurre il consumo dannoso di alcol (10), approvata dall’Assemblea mondiale della sanità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 21 maggio 2010, nonché il piano d’azione europeo per ridurre il consumo nocivo di alcol 2012-2020 dell’Organizzazione mondiale della sanità (11), approvato da tutti i 53 Stati membri della regione europea dell’OMS il 15 settembre 2011. Entrambi i documenti sottolineano la necessità di adottare un approccio globale e di coinvolgere opportunamente settori quali lo sviluppo, i trasporti, la giustizia, la protezione sociale, la politica di bilancio, il commercio, l’agricoltura, la politica dei consumatori, l’istruzione e l’occupazione, così come la società civile e gli operatori economici (12). |
10. |
RAMMENTA il piano d’azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili (NCD) per il periodo 2013-2020 (13) approvato dall’OMS nel maggio 2013, che definisce l’obiettivo di raggiungere una riduzione relativa del consumo nocivo di alcol pari almeno al 10 % entro il 2025. |
11. |
RICORDA gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015, che includono il rafforzamento della prevenzione e del trattamento dell’abuso di sostanze, compreso il consumo nocivo di alcol (14). |
12. |
ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti dagli Stati membri nell’attuazione delle misure previste nelle loro strategie e piani d’azione nazionali di ampio respiro volti a ridurre il consumo nocivo di alcol. |
13. |
RILEVA CON PREOCCUPAZIONE che l’Europa rimane la regione con il maggiore consumo di alcol del mondo: il livello di consumo medio è quasi il doppio rispetto alla media mondiale (15). Pertanto anche l’incidenza dei danni causati dall’alcol è la più elevata del mondo, sia sotto forma di numerose patologie a cui è noto che l’alcol contribuisce (16) sia di costi tra l’altro per la società causati da criminalità, violenza, ridotta capacità lavorativa, o danni subiti dai bambini e dalle famiglie (17). |
14. |
OSSERVA che la riduzione del consumo nocivo di alcol contribuisce sia alla crescita sostenibile dell’economia europea che al benessere della popolazione. La riduzione del consumo nocivo di alcol comporta vantaggi economici e finanziari per tutti gli Stati membri e i loro cittadini, ad esempio contribuendo alla sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 (18). |
15. |
SOTTOLINEA che il consumo nocivo di alcol contribuisce in maniera significativa anche alle disuguaglianze sanitarie all’interno degli Stati membri e tra di essi (19). |
16. |
EVIDENZIA che la riduzione dei danni connessi con l’alcol richiede azioni in tutta una serie di settori politici e coinvolge vari ambiti della società a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, al fine di conseguire benefici sul piano umano, sociale, economico e finanziario per tutti gli Stati membri e i loro cittadini. |
17. |
RILEVA che secondo il parere scientifico del gruppo scientifico del Forum europeo «Alcol e salute» (20) e studi più recenti (21), la commercializzazione delle bevande alcoliche ha un impatto sul comportamento dei consumatori, in particolare quello dei bambini e dei giovani, che sono più esposti alla pubblicità attraverso i nuovi mezzi di comunicazione online e hanno maggiori probabilità di formarsi un’impressione positiva dei marchi che sponsorizzano attività sportive. |
18. |
RILEVA che nella sua relazione sull’etichettatura obbligatoria dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche (22), la Commissione conclude che non vi sono ragioni che giustifichino l’assenza di tali informazioni in relazione alle bevande alcoliche e invita l’industria a presentare, entro un anno, una proposta di autoregolamentazione per l’intero settore delle bevande alcoliche. |
19. |
OSSERVA che, sebbene il regolamento (UE) n. 1169/2011 esoneri le bevande alcoliche dalla fornitura obbligatoria di informazioni sugli ingredienti e i valori nutrizionali, vari Stati membri hanno mantenuto o adottato misure nazionali che impongono prescrizioni di etichettatura o avvertenze relative alla salute, e taluni produttori di bevande alcoliche forniscono volontariamente tali informazioni ai consumatori. |
20. |
RILEVA CON PREOCCUPAZIONE che, sebbene il prezzo dell’alcol sia uno dei fattori più importanti per disciplinare il consumo globale di alcol e uno degli strumenti più incisivi che i paesi possono utilizzare per prevenire il consumo nocivo di alcol (23), gli obiettivi in materia di salute di vari Stati membri possono essere compromessi da quantità eccessivamente elevate di alcol trasportato, presumibilmente per uso personale, da un paese all’altro. |
21. |
OSSERVA CON PREOCCUPAZIONE che la disponibilità materiale e la facilità di accesso all’alcol ha un impatto sul consumo di alcol e che, in tale contesto, lo sviluppo delle vendite online pone nuove sfide agli Stati membri nel trattamento della questione, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di bevande alcoliche per i minori. |
22. |
RILEVA CON PREOCCUPAZIONE che l’efficacia delle regolamentazioni e dei piani degli Stati membri volti a introdurre misure per proteggere la salute pubblica e prevenire il consumo nocivo di alcol può essere indebolita dall’esposizione alla pubblicità transfrontaliera, compresa la pubblicità online, e dal commercio transfrontaliero, incluse le vendite online. Pertanto la cooperazione multilaterale, che interessa diversi settori politici, massimizza i benefici delle misure nazionali in materia di problemi di salute connessi con l’alcol. |
23. |
OSSERVA che dati comparabili sul consumo di alcol e sui danni da esso causati, raccolti sulla base di una metodologia comune, sono una risorsa preziosa per l’elaborazione di misure politiche in materia di alcol all’interno dell’UE, nonché per la valutazione del loro impatto, e, in tale contesto, ACCOGLIE CON FAVORE i lavori già intrapresi nel quadro dell’Iniziativa congiunta per la riduzione dei danni legati al consumo di bevande alcoliche (RAHRA) (24). |
INVITA GLI STATI MEMBRI A
24. |
Continuare a rafforzare l’attuazione del piano d’azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili (NCD) per il periodo 2013-2020, al fine di conseguire l’obiettivo di una riduzione relativa del consumo nocivo di alcol pari al 10 % entro il 2025. |
25. |
Continuare ad integrare l’obiettivo di ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol in tutte le pertinenti politiche nazionali, quali le politiche che possono avere un impatto sui prezzi delle bevande alcoliche nonché le politiche volte a regolamentare le modalità di commercializzazione e di vendita dell’alcol, come raccomandato nelle conclusioni del Consiglio sugli aspetti inerenti alla salute in tutte le politiche (25). |
26. |
Esaminare la possibilità di adottare misure volte a ridurre il consumo nocivo di alcol a livello nazionale e nell’ambito della cooperazione bilaterale e multilaterale rispettando nel contempo il buon funzionamento del mercato interno, come ad esempio misure destinate a proteggere i bambini e i giovani dall’esposizione alla pubblicità transfrontaliera all’interno del mercato unico, aumentare l’efficienza delle informazioni fornite mediante l’etichettatura delle bevande alcoliche e prevenire le attività illecite connesse al trasporto transfrontaliero di alcol. |
27. |
Monitorare attentamente l’osservanza delle misure nazionali e dell’UE intese a prevenire il consumo nocivo di alcol, come l’età minima per l’acquisto di alcol e le condizioni applicabili al trasporto transfrontaliero di bevande alcoliche. |
28. |
Studiare modalità che, anche attraverso accordi bilaterali e multilaterali, consentano di evitare che le questioni transfrontaliere abbiano un impatto negativo sull’efficacia delle misure nazionali volte a contrastare il consumo nocivo di alcol. |
INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A
29. |
Proseguire la raccolta e lo scambio di informazioni a livello dell’UE sulle misure nazionali adottate nel contesto della politica in materia di alcol, nonché sull’applicazione delle misure nazionali relative all’alcol. |
30. |
Continuare a sviluppare la collaborazione e la condivisione di migliori prassi al fine di ridurre il consumo nocivo di alcol nell’UE per quanto possibile, in particolare attraverso una migliore supervisione delle attività che possono indebolire l’efficacia delle politiche nazionali in materia di alcol in altri Stati membri, ad esempio la trasmissione transfrontaliera di messaggi promozionali e gli acquisti transfrontalieri di bevande alcoliche. |
31. |
Sostenere l’elaborazione di ricerche e studi scientifici volti a individuare le misure e le iniziative più efficaci per contrastare il consumo nocivo di alcol e condividere i relativi risultati, al fine, tra l’altro, di ottimizzare l’impatto delle informazioni fornite sulle bevande alcoliche, ad esempio mediante l’etichettatura. |
32. |
Basandosi sui lavori svolti dall’OMS, sviluppare, nell’ambito di un’azione comune dell’UE sul consumo nocivo di alcol e in collaborazione con le agenzie e gli altri organismi competenti dell’UE (26), una metodologia comune per la raccolta e l’analisi dei dati pertinenti al fine di monitorare e valutare l’impatto delle misure intersettoriali a livello nazionale e dell’UE volte a ridurre il consumo nocivo di alcol, tra cui le statistiche sugli acquisti transfrontalieri e i dati per valutare il volume, il contenuto e l’impatto della commercializzazione delle bevande alcoliche nei nuovi media, segnatamente il suo impatto sui bambini e sui giovani. |
INVITA LA COMMISSIONE A
33. |
Adottare una strategia dedicata alla riduzione dei danni connessi con l’alcol, di cui al paragrafo 21 delle conclusioni del Consiglio «Una strategia dell’UE per la riduzione dei danni connessi con l’alcol» (27), che dovrebbe tener conto degli aspetti scientifici, tecnologici, economici e sociali del consumo nocivo di alcol e degli sviluppi verificatisi a partire dal 2012 nei diversi settori politici che hanno un impatto sui danni derivanti dal consumo di alcol. |
34. |
Continuare ad integrare gli obiettivi di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol in tutte le pertinenti politiche dell’UE, in conformità con le raccomandazioni contenute nelle conclusioni del Consiglio sugli aspetti inerenti alla salute in tutte le politiche. |
35. |
Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché delle tradizioni sociali e culturali a livello locale e regionale, continuare a sostenere le politiche di prevenzione degli Stati membri volte a ridurre il consumo di alcol, al fine di prevenirne l’abuso e affrontare i danni da esso causati. |
36. |
Esaminare tutte le possibilità per continuare a finanziare le iniziative di tutte le parti interessate nel quadro del terzo programma d’azione in materia di salute (28), segnatamente nell’ambito del Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol. In conformità con il programma in materia di salute, avviare e attuare una nuova azione comune sul consumo nocivo di alcol basandosi sui lavori avviati dall’Iniziativa congiunta per la riduzione dei danni legati al consumo di bevande alcoliche (RAHRA), iniziativa di successo conclusasi nel 2016. |
37. |
Continuare a monitorare lo sviluppo dei nuovi media e valutare l’adeguatezza delle attuali misure volte a ridurre l’esposizione, in particolare dei bambini e dei giovani, alla pubblicità di bevande alcoliche trasmessa attraverso i media digitali, inclusi i media sociali. |
38. |
Nella valutazione delle proposte di autoregolamentazione sulla fornitura di informazioni sugli ingredienti e i valori nutrizionali delle bevande alcoliche che devono essere presentate dall’industria entro il marzo 2018 (29), tenere conto dell’esigenza dei consumatori di avere informazioni e di poter essere in grado di effettuare scelte informate, dei potenziali benefici delle misure proposte per la prevenzione del consumo nocivo di alcol e dei comportamenti di dipendenza, della necessità di garantire il buon funzionamento del mercato unico e dell’impatto positivo o negativo in tutti i settori delle misure proposte. Qualora l’approccio di autoregolamentazione fosse considerato insoddisfacente, avviare senza indugio una valutazione d’impatto al fine di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine del 2019 misure opportune per assicurare la fornitura delle informazioni pertinenti sugli ingredienti e sui valori nutrizionali nell’intero settore delle bevande alcoliche. Garantire la trasparenza della valutazione e delle misure conseguenti, mettendo a disposizione del pubblico in maniera facilmente accessibile e dettagliata la motivazione delle stesse, nonché tutte le informazioni pertinenti. |
39. |
Pur continuando a riferire ogni due anni al Consiglio in merito ai risultati dei suoi lavori e ai progressi compiuti nel campo della riduzione dei danni connessi con l’alcol (30), pubblicare online un registro unico di tutte le iniziative e le attività intraprese dalla Commissione in relazione alle varie politiche che potrebbero avere un impatto sulla lotta contro il consumo nocivo di alcol. |
(1) GU C 418 del 16.12.2015, pag. 6.
(2) Cfr. anche: raccomandazione del Consiglio sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti (GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38); conclusioni del Consiglio relative a una strategia comunitaria intesa a ridurre i pericoli connessi con l’alcol (GU C 175 del 20.6.2001, pag. 1); conclusioni del Consiglio «Giovani e alcol» (doc. 9507/04); conclusioni del Consiglio su una strategia dell’Unione europea per ridurre i danni connessi con l’alcol (doc. 16165/06); conclusioni del Consiglio «Riduzione dell’incidenza dei tumori» (doc. 10414/08); conclusioni del Consiglio in materia di alcol e salute (GU C 302 del 12.12.2009, pag. 15); conclusioni del Consiglio «Colmare i divari esistenti in materia di sanità all’interno dell’UE attraverso un’azione concertata volta a promuovere stili di vita sani» (GU C 359 del 9.12.2011, pag. 5).
(3) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 32.
(4) Forum europeo «Alcol e salute»: https://ec.europa.eu/health/alcohol/forum/forum_details_en#fragment0.
(5) https://ec.europa.eu/health/alcohol/committee_en.
(6) Doc. 14851/06.
(7) Doc. 7303/17.
(8) GU C 207 del 30.6.2017, pag. 61.
(9) Carta europea sull'ambiente e la salute adottata il 7 e l’8 dicembre 1989 dai ministri dell’ambiente e della sanità degli Stati membri della regione europea dell’OMS e dalla Commissione a nome della Comunità europea come orientamento per l’azione futura della Comunità in settori che sono di competenza comunitaria.
(10) Risoluzione WHA63.13, pag. 27.
(11) Risoluzione EUR/RC61/R4.
(12) Cfr. il punto 6, lettera b), a pagina 6 della strategia globale, http://www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/en/.
(13) http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/.
(14) Cfr. i traguardi dell’obiettivo 3 in: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
(15) «Alcohol in the European Union – Consumption, harm and policy approaches» (L'alcol nell'Unione europea - Consumo, danni e approcci politici), Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità e Unione europea, 2012.
(16) Come ricordato dall’OMS in «Policy in action – A tool for measuring alcohol policy implementation» (Politica in azione - Uno strumento per misurare l'attuazione della politica in materia di alcol) (2017), l’Europa presenta il livello più elevato al mondo di consumo di alcol e di carico di malattia attribuibile all’alcol.
(17) Cfr. «Alcohol in the European Union – Consumption, harm and policy approaches», Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità e Unione europea, 2012.
(18) https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en.
(19) Il Consiglio ha già sottolineato, nel 2009, che «le disuguaglianze a livello sanitario basate sui determinanti sociali sono fortemente connesse, tra l’altro, al consumo di alcol sia come causa che come conseguenza; il consumo nocivo di alcol rappresenta di per sé un fattore di rischio o un fattore causale ben noto di alcune malattie, trasmissibili o non trasmissibili, ed ha un impatto sulla salute della forza lavoro» (cfr. le conclusioni del Consiglio in materia di alcol e salute di cui alla nota in calce n. 2).
(20) http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/Forum/docs/science_o01_.pdf.
(21) Per maggiori dettagli, cfr. i risultati dello studio condotto nel settembre 2012 da RAND Europe su richiesta della Commissione europea, https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/alcohol/docs/alcohol_rand_youth_exposure_marketing_en.pdf.
Per gli studi più recenti, cfr. D. Jernigan, J. Noel, J. Landon, N. Thornton e T. Lobstein «Alcohol marketing and youth alcohol consumption: a systematic review of longitudinal studies published since 2008» (2017) (Commercializzazione dell’alcol e consumo di alcol da parte dei giovani: un esame sistematico degli studi longitudinali pubblicati dal 2008), Addiction, volume 112: 7-20, doi: 10.1111/add.13591.
(22) Relazione di cui al punto 5.
(23) Cfr. la strategia globale per ridurre il consumo dannoso di alcol, OMS, 2010.
(24) Cfr. http://www.rarha.eu/Pages/default.aspx, in particolare la relazione «Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU» (Monitoraggio comparativo dell’epidemiologia dell’alcol nell’UE).
(25) Conclusioni del Consiglio adottate il 30 novembre 2006 (doc. 16167/06).
(26) Ad esempio, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).
(27) Citate al punto 2.
(28) Cfr. regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).
(29) Cfr. le conclusioni della relazione della Commissione sull’etichettatura obbligatoria dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche (doc. 7303/17 - COM(2017) 58 final).
(30) Come richiesto al punto 22 delle conclusioni del Consiglio «Una strategia dell’UE per la riduzione dei danni connessi con l’alcol» (2015) di cui al punto 2.
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/8 |
Conclusioni del Consiglio
del 6 novembre 2017
sull’identificatore della legislazione europea
(2017/C 441/05)
I. INTRODUZIONE
1. |
L'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. |
2. |
Uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in cui possa avere luogo la cooperazione giudiziaria richiede non solo la conoscenza del diritto europeo ma anche la conoscenza reciproca degli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri, inclusa la legislazione nazionale. |
II. L'IDENTIFICATORE DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA
3. |
L'identificatore della legislazione europea (ELI) mira a facilitare l'accesso alle informazioni giuridiche pubblicate tramite i sistemi di informazione giuridica a livello nazionale, europeo e mondiale, nonché la loro condivisione e interconnessione. |
4. |
L'ELI viene utilizzato per creare un sistema di accesso alla legislazione più aperto, diretto e trasparente per i cittadini, le imprese e le amministrazioni a livello dell'UE e oltre.. |
5. |
L'impiego dell'identificatore ELI e di metadati strutturati per referenziare e classificare la legislazione garantisce un accesso più agevole alle informazioni giuridiche e ne facilita lo scambio e il reimpiego. A titolo di esempio, l'ELI viene utilizzato per snellire il processo attraverso cui le misure nazionali di recepimento sono notificate alla Commissione e pubblicate sul sito web EUR-Lex da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni. |
6. |
In particolare, il sistema ELI:
|
7. |
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni. |
III. ESIGENZE
8. |
I portali delle gazzette ufficiali nazionali ed europee danno accesso a informazioni sulla legislazione e su altre pubblicazioni ufficiali. |
9. |
La conoscenza quanto alla sostanza e all'applicazione del diritto dell'Unione europea può essere acquisita attraverso le fonti giuridiche dell'UE e le fonti nazionali, in particolare la legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione europea. |
10. |
La cooperazione in seno all'Unione europea ha accresciuto la necessità di identificare e scambiare a livello europeo informazioni giuridiche provenienti da autorità regionali e nazionali. Tale esigenza è in parte soddisfatta rendendo le informazioni giuridiche disponibili in formato digitale e mediante l'utilizzo diffuso di Internet. Tuttavia, lo scambio di informazioni giuridiche in formato elettronico è ostacolato dalle differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici nazionali, nonché tra i sistemi tecnici utilizzati per la memorizzazione e la presentazione della legislazione sui siti web nazionali. Ciò ostacola l'interoperabilità tra i sistemi di informazione delle istituzioni nazionali ed europee, nonostante la maggiore disponibilità di documenti in formato elettronico. |
11. |
L'utilizzo dell'identificatore della legislazione europea (ELI), basato sul principio dell'adozione volontaria e graduale, aiuta a superare questi problemi. Scegliendo di utilizzare identificatori unici, di assegnare metadati strutturati alla legislazione nazionale nelle gazzette ufficiali e di pubblicare i metadati in formato riutilizzabile, gli Stati membri possono consentire una ricerca e uno scambio efficaci, di facile uso e più rapidi delle informazioni, oltre a consentire di disporre di meccanismi di ricerca efficienti per i legislatori, i giudici, i professionisti del diritto e i cittadini. |
IV. SOLUZIONI
12. |
Ogni Stato membro dovrebbe continuare a gestire le proprie gazzette ufficiali nazionali nel modo che ritiene più opportuno. |
13. |
Tuttavia, un sistema comune per l'identificazione della legislazione e la strutturazione dei relativi metadati è considerato uno strumento utile per facilitare l'ulteriore sviluppo di collegamenti tra le legislazioni nazionali e assistere i professionisti del diritto e i cittadini nell'uso di tali sistemi di informazione giuridica. |
14. |
L'ELI garantirà un accesso pubblico economicamente valido ad atti legislativi affidabili e aggiornati ed è soggetto a un'introduzione volontaria, graduale e facoltativa. A tale fine:
|
15. |
L'ELI offre agli Stati membri e all'Unione europea un sistema flessibile, autodocumentato, coerente e unico per referenziare la legislazione nell'ambito di ordinamenti giuridici diversi. Gli URI dell'ELI costituiscono un mezzo stabile per identificare in maniera unica ogni atto legislativo in tutta l'Unione europea, tenendo conto nel contempo delle specificità degli ordinamenti giuridici nazionali (1). |
16. |
L'ELI tiene conto non soltanto della complessità e della specificità dei sistemi legislativi regionali, nazionali ed europei ma anche delle modifiche degli strumenti giuridici (ad esempio consolidamenti, atti abrogati, ecc.). È concepito in modo da sovrapporsi in maniera omogenea ai sistemi esistenti che utilizzano dati strutturati e può essere attuato da qualsiasi organismo responsabile della pubblicazione di legislazione nazionale a livello europeo e oltre, secondo il proprio ritmo. |
17. |
Oltre agli Stati membri, i paesi candidati, gli Stati aderenti alla convenzione di Lugano (2) e gli altri Stati sono incoraggiati ad utilizzare il sistema ELI. |
V. SITUAZIONE ATTUALE
18. |
A seguito delle conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2012, sono state messe in pratica le seguenti raccomandazioni:
|
VI. CONCLUSIONI
19. |
Il Consiglio si compiace dell'iniziativa di alcuni Stati membri intesa ad attuare l'ELI su base volontaria a livello nazionale. |
20. |
La “task force identificatore della legislazione europea”, in breve “TF ELI”, è l'organismo creato da Legislazione on-line/Gruppo “Legislazione on-line” del Consiglio dell'Unione europea per definire le specifiche relative all'ELI e assicurarne in futuro l'evoluzione e il mantenimento in un quadro strutturato:
|
21. |
Il gruppo di esperti ELI del Gruppo “Legislazione on-line” (Legislazione on-line) dovrebbe portare avanti questa iniziativa come segue:
|
22. |
Il Consiglio rileva che ciascun pilastro dell'ELI (ossia identificatori unici, ontologia e metadati) è soggetto a un'introduzione volontaria, graduale e facoltativa. |
23. |
I pilastri dell'ELI possono essere attuati indipendentemente l'uno dall'altro ma la combinazione dell'insieme dei medesimi permetterà di beneficiare appieno dell'ELI. Il Consiglio invita gli Stati membri che decidono di introdurre l'ELI su base volontaria a:
|
(1) L'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI), applicabile su base volontaria, fornisce un sistema europeo per l’identificazione della giurisprudenza. L'ELI identifica testi legislativi aventi caratteristiche diverse e più complesse, e i due sistemi sono complementari. Il Consiglio, mediante conclusioni, ha chiesto di procedere all'introduzione dell'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) e di una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza (GU C 127 del 29.4.2011, pag. 1).
(2) Islanda, Norvegia e Svizzera.
(3) GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41.
ALLEGATO
Elementi principali di informazione e riferimento
1. In merito all'attuazione a livello nazionale
1.1. Coordinatore nazionale ELI
1. |
Ogni paese che utilizza l'ELI deve nominare un coordinatore nazionale ELI unico. |
2. |
Il coordinatore nazionale ELI è responsabile degli aspetti seguenti:
|
1.2. Attuazione
1. |
L'attuazione dell'ELI è di competenza nazionale. |
2. |
L'ELI può anche essere usato nel modulo pubblicato dell'atto legislativo stesso per facilità di riferimento. |
1.3. L'ELI in ambito UE
1. |
Il coordinatore ELI per l'attuazione dell'ELI a livello dell'Unione europea è l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. |
2. |
Ove opportuno i termini “paese” o “Stato membro” dovrebbero essere intesi come “UE”. |
2. Elementi dell'ELI
I seguenti elementi dell'ELI rispondono a livello tecnico a queste esigenze (pilastri dell'ELI). I pilastri dell'ELI possono essere attuati indipendentemente l'uno dall'altro ma la combinazione dell'insieme dei medesimi permetterà di beneficiare appieno dell'ELI.
2.1. Identificazione della legislazione — Come identificare in maniera unica e denominare la legislazione nazionale ed europea e come accedervi (pilastro 1)
L'ELI utilizza gli “URI HTTP” per identificare specificamente tutte le informazioni giuridiche online pubblicate ufficialmente in tutta Europa. Tali URI sono descritti in maniera formale mediante template URI leggibili elettronicamente (IETF RFC 6570), che utilizzano componenti che comprendono dati semantici sia dal punto di vista giuridico che da quello dell'utente finale. Ciascun paese costruirà i propri URI, mediante tecniche di autodescrizione, basandosi il più possibile sui componenti descritti e tenendo conto dei requisiti specifici della propria lingua. I paesi hanno la facoltà di selezionare e strutturare i componenti nel modo che meglio si adatta ai loro requisiti.
I componenti sono definiti in modo più completo e disponibili sui siti Internet citati nella sezione 3 “Siti di riferimento ELI”.
2.2. Proprietà che descrivono ciascun atto legislativo (pilastro 2)
Un URI strutturato può già identificare atti utilizzando una serie di componenti predefiniti ma l'attribuzione di metadati supplementari stabiliti nel contesto di una sintassi condivisa porrà le basi per promuovere e accrescere l'interoperabilità tra i diversi sistemi di informazione giuridica. Grazie all'identificazione dei metadati che descrivono le caratteristiche essenziali di una risorsa, i paesi saranno in grado di riutilizzare informazioni pertinenti trattate da altri utenti per le loro proprie esigenze, senza dover creare ulteriori sistemi d'informazione.
Pertanto, i paesi sono liberi di utilizzare il loro proprio sistema di metadati ma sono incoraggiati a seguire e utilizzare gli standard di metadati dell'ELI con tabelle di autorità condivise ma estensibili, che permettono di rispondere a requisiti specifici. Il sistema di metadati dell'ELI è destinato a essere utilizzato in combinazione con sistemi di metadati personalizzati.
L'ontologia rappresenta la descrizione formale di una serie di concetti e delle relazioni esistenti tra di essi in un determinato dominio. La descrizione delle caratteristiche della legislazione e delle relazioni tra i diversi concetti rende possibile una comprensione condivisa ed evita ambiguità tra i termini. Poiché si tratta di una specifica formale, l'ontologia è direttamente leggibile in modo automatizzato.
I metadati dell'ELI sono formalizzati mediante l'ontologia ELI, che si basa su un modello consolidato per i “Requisiti funzionali per record bibliografici” (FRBR, http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/), allineato con altre iniziative attuali di standardizzazione nel settore.
Il mantenimento dell'ontologia è disciplinato dalla TF ELI.
2.3. Rendere disponibili i metadati per lo scambio di dati (pilastro 3)
Perché lo scambio di dati diventi più efficiente, gli elementi di metadati dell'ELI possono essere serializzati conformemente alla raccomandazione del W3C “RDFa in XHTML: Syntax and Processing” (RDFa). Gli Stati membri possono decidere di aggiungere ulteriori formati di serializzazione, in aggiunta a quello RDFa.
3. Siti di riferimento ELI
Il portale EUR-Lex ospita il registro che riporta i coordinatori nazionali ELI, informazioni sul formato e l'utilizzo dell'ELI negli Stati membri partecipanti e altre informazioni utili:
http://eurlex.europa.eu/eli
La versione di riferimento dell'ontologia ELI è mantenuta dalla task force ELI. Questa versione, insieme a tutte le versioni pubblicate in precedenza e alle note di rilascio, è liberamente accessibile tramite il registro dei metadati (Metadata Registry - MDR) contenuto nel sito dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea:
http://publications.europa.eu/mdr/eli/
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/13 |
Avviso all'attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2017/C 441/06)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (n. 3), Viktor Alekseevich OZEROV (n. 9), Aleksandr Borisovich TOTOONOV (n. 14), Valery Vladimirovich KULIKOV (n. 28), Valery Kirillovich MEDVEDEV (n. 31), Elena Borisovna MIZULINA (n. 33), Vladimir Nikolaevich PLIGIN (n. 51), Oleg Grigorievich KOZYURA (n. 53), Aleksandr Sergeevich MALYKHIN (n. 59), Marat Faatovich BASHIROV (n. 66), Igor PLOTNITSKY (n. 70), Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (n. 77), Fyodor Dmitrievich BEREZIN (n. 84), Boris Alekseevich LITVINOV (n. 90), Aleksandr Akimovich KARAMAN (n. 103), Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (n. 108), Vladimir Stepanovich NIKITIN (n. 111), Oleg Vladimirovich LEBEDEV (n. 112), Alexander Mikhailovich BABAKOV (n. 119), Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (n. 123), Ravil Zakarievich KHALIKOV (n. 125), Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (n. 126), Sergey Yurevich IGNATOV (n. 140) Olga Igoreva BESEDINA (n. 145), Zaur Raufovich ISMAILOV (n. 146), Anatoly Ivanovich ANTONOV (n. 147), Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (n. 153), Dmitry Anatolievich BELIK (n. 154) e della società a responsabilità limitata da azioni «impianto di vino spumante Novy Svet» (entità elencata al n. 20), che figurano nell'allegato della decisione 2014/415/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone ed entità presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone ed entità che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della loro designazione, prima del 5 gennaio 2018, al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE/BELGIË |
indirizzo di posta elettronica: [email protected] |
Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo, si richiama l'attenzione delle persone ed entità interessate sul fatto che il Consiglio riesamina periodicamente l'elenco. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 25 gennaio 2018.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag.16.
(2) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
Commissione europea
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/14 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 dicembre 2017
(2017/C 441/07)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1859 |
JPY |
yen giapponesi |
134,59 |
DKK |
corone danesi |
7,4447 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88763 |
SEK |
corone svedesi |
9,9844 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1725 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,9738 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,715 |
HUF |
fiorini ungheresi |
312,36 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1998 |
RON |
leu rumeni |
4,6363 |
TRY |
lire turche |
4,5313 |
AUD |
dollari australiani |
1,5451 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5184 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2758 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6931 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5952 |
KRW |
won sudcoreani |
1 281,82 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,0858 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8092 |
HRK |
kuna croata |
7,5468 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 067,76 |
MYR |
ringgit malese |
4,8373 |
PHP |
peso filippino |
59,525 |
RUB |
rublo russo |
69,3462 |
THB |
baht thailandese |
38,838 |
BRL |
real brasiliano |
3,9214 |
MXN |
peso messicano |
22,9004 |
INR |
rupia indiana |
75,9275 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/15 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[Pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 441/08)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
||||
C(2017) 8331 |
15 dicembre 2017 |
Dicromato di sodio N. CE: 234-190-3, n. CAS: 10588-01-9 (anidro) N. CAS: 7789-12-0 (diidrato) |
|
REACH/17/27/0 |
Uso del dicromato di sodio come mordente nella tintura della lana con colori scuri |
15 dicembre 2021 |
Conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e al momento non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative per il titolare |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/16 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[Pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 441/09)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2017) 8333 |
15 dicembre 2017 |
1,2 -dicloroetano N. CE 203-458-1 N. CAS 107-06-2 |
GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, BA 1-1, 75184 Uppsala, Svezia |
REACH/17/33/0 |
Uso industriale dell’1,2 -dicloroetano come solvente emulsionante nella produzione di particelle porose utilizzate in supporti sferici per colture cellulari e cromatografia. |
22 novembre 2029 |
Conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it.
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/17 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 441/10)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2017) 8346 |
15 dicembre 2017 |
Dicromato di ammonio N. CE: 232-143-1, n. CAS: 7789-09 |
Veco B.V., Karel van Gelreweg 22, 6961 LB Eerbeek, Paesi Bassi |
REACH/17/28/0 |
Uso del dicromato di ammonio come componente fotosensibile in un sistema di laccatura per fotolitografia con alcol polivinilico per la produzione di mandrini utilizzati in processi di elettroformatura in nichel |
21 settembre 2024 |
Conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative per il richiedente. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/18 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 441/11)
Stato membro |
Francia |
||||||
Rotta interessata |
Périgueux-Bassillac – Parigi (Orly) |
||||||
Periodo di validità del contratto |
Dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2021 |
||||||
Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
9 marzo 2018 (entro le ore 12:00, ora di Parigi) |
||||||
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico |
|
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/19 |
Nota informativa della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 441/12)
Stato Membro |
Italia |
||||||||||||||||
Rotte interessate |
Pantelleria – Trapani e viceversa; Pantelleria – Palermo e viceversa; Pantelleria – Catania e viceversa; Lampedusa – Palermo e viceversa; Lampedusa – Catania e viceversa; |
||||||||||||||||
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
1o luglio 2018 |
||||||||||||||||
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione relativo all’onere di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni:
|
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/20 |
Nota informativa della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 441/13)
Stato Membro |
Italia |
||||||||||
Rotta interessata |
Pantelleria – Trapani e viceversa; Pantelleria – Palermo e viceversa; Pantelleria – Catania e viceversa; Lampedusa – Palermo e viceversa; Lampedusa – Catania e viceversa |
||||||||||
Periodo di validità del contratto |
dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2021. |
||||||||||
Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. |
||||||||||
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d'appalto e all’onere di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni:
|
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/21 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8759 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 441/14)
1. |
In data 11 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Le imprese CEFC Europa e Rockaway Capital acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa EBT. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — CEFC Europa: appartiene al gruppo CEFC, che è un’impresa privata specializzata in energia e servizi finanziari. Il gruppo CEFC opera sui mercati dell’UE nei seguenti settori: metallurgia, siderurgia, ingegneria meccanica, industria della birra, settore alberghiero, locazione di beni immobili (uffici e spazi vendita), sport (calcio) ed è in procinto di iniziare a operare anche nel settore dei servizi finanziari e bancari, — Rockaway Capital: investe in imprese esistenti e in start-up nel settore dei servizi Internet, compreso il commercio elettronico, — EBT: l’impresa EBT è una holding che controlla indirettamente imprese attive nel settore dei servizi turistici, in particolare per quanto riguarda la vendita di pacchetti turistici di paesi terzi, la vendita di biglietti online e l’intermediazione assicurativa. Quest’ultimo servizio non viene fornito separatamente, ma soltanto come servizio accessorio della vendita di pacchetti turistici. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8759 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, fax o posta ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.