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Document JOL_2000_180_R_0027_01

2000/445/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio - Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio - Protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

GU L 180 del 19.7.2000, pp. 27–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000D0445

2000/445/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0027 - 0028


Decisione del Consiglio

del 29 giugno 2000

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

(2000/445/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e Maurizio hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio(2) al termine del periodo di applicazione del protocollo che fissa per il periodo dal 1o dicembre 1996 al 30 novembre 1999 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo(3).

(2) In seguito a questi negoziati, il 3 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo protocollo.

(3) Grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002.

(4) Per consentire la ripresa delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dalla data nella quale è stato siglato. Occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 37 del trattato.

(5) Occorre definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione tradizionale nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio.

I testi dell'accordo e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

- tonniere con reti a circuizione: Francia 20, Spagna 20, Italia 2, Regno Unito 1,

- pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 13, Portogallo 8,

- pescherecci con lenze: Francia 25 tsl/mese in media annua.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arcanjo

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2.

(3) GU L 278 dell'11.10.1997, pag. 3.

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