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Document C2009/075/05
Final Report in Case COMP/M.5046 — Friesland/Campina
Relazione finale sul caso COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina
Relazione finale sul caso COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina
GU C 75 del 31.3.2009, pp. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/19 |
Relazione finale (1) sul caso COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina
(2009/C 75/05)
INTRODUZIONE
Il 12 giugno 2008 la Commissione ha ricevuto la notifica di una concentrazione proposta (2) mediante la quale le cooperative Zuivelcoöperatie Campina U.A. e Zuivelcoöperatie Friesland Foods U.A. (le «parti») si fondono con una fusione nel pieno senso giuridico del termine.
La Commissione ha iniziato il procedimento il 17 luglio 2008, in quanto la concentrazione suscitava gravi dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (3).
PROCEDIMENTO
Proroga del termine
La Commissione ha prorogato di cinque giorni il termine del procedimento nella fase II, previo accordo con le parti (4).
Comunicazione delle obiezioni e risposta
La Commissione ha notificato una comunicazione delle obiezioni («CO») il 3 ottobre 2008, giungendo alla conclusione preliminare che l'operazione avrebbe suscitato gravi preoccupazioni in materia di concorrenza sui seguenti 14 mercati del prodotto: vendite di latte fresco, latte fresco per la produzione di burro e yogurt non aromatizzato; vendite di bibite a base di latte, fresche, di marca, distinte secondo i canali di distribuzione al dettaglio e svariati altri canali («Out of Home»: «OOH»); vendite di yogurt e quark a valore aggiunto al segmento OOH; vendite di crema pasticciera e porridge freschi (i «prodotti freschi a base di latte» ); vendite di bibite a base di latte, a lunga conservazione; vendite di formaggio di tipo olandese a grossisti specializzati ed a tipi moderni di vendita al dettaglio; approvvigionamento di latte crudo convenzionale (in caso di preoccupazioni in materia di concorrenza sui mercati a valle); vendite di lattosio farmaceutico e lattosio in polvere essiccata per inalazioni («lattosio PEI»).
Le parti hanno risposto alla CO il 17 ottobre 2008.
Accesso alla pratica
L'accesso alla pratica è stato accordato alle parti il 6 ottobre 2008.
Successivamente, esse hanno ottenuto a varie riprese l'accesso ai documenti che erano stati aggiunti alla pratica dopo la notifica della CO.
Interessamento di terze parti
I seguenti terzi interessati sono state ammessi al procedimento dopo avermene presentato richiesta motivata: Superunie C.I.V. B.A., Albert Heijn B.V., Arla Foods AmbA e CBC Co., Ltd.
Audizione
Un'audizione si è svolta il 21 ottobre 2008. Vi hanno partecipato le parti, due dei quattro terzi interessati ammessi (Albert Heijn B.V. e Arla Foods AmbA) e 11 Stati membri. Le osservazioni delle parti hanno indotto la Commissione a svolgere ulteriori indagini.
Impegni
Già prima dell'audizione le parti hanno presentato un progetto di misure correttive riguardanti i prodotti freschi a base di latte. In una riunione relativa allo stato di avanzamento, svoltasi con le parti dopo l'audizione, la Commissione le ha informate che il progetto di misure correttive non rispondeva a tutte le obiezioni enunciate nella CO. Perché le parti fossero in grado di presentare una proposta valida di misure correttive, la Commissione ha prorogato di un giorno lavorativo il termine del procedimento, previo accordo con le parti (4).
Le parti hanno quindi offerto una prima serie d'impegni vincolanti, che è stata completata successivamente. Il pacchetto d'impegni vincolanti consiste soprattutto nella dismissione delle attività relative ai prodotti freschi a base di latte, al formaggio, ai prodotti a lunga conservazione e all'accesso al latte crudo. Il test di mercato effettuato successivamente ha mostrato che erano necessari considerevoli miglioramenti. Di conseguenza, le parti hanno presentato un pacchetto d'impegni riveduto.
Il secondo test di mercato ha mostrato che erano ancora necessari miglioramenti riguardo all'approvvigionamento di latte crudo, per assicurare la concorrenza sui mercati a valle per i prodotti freschi a base di latte e per il formaggio.
Il 27 novembre 2008 le parti hanno presentato il pacchetto d'impegni definitivo.
Riguardo agli impegni, le parti mi hanno espresso la loro preoccupazione che la Commissione avesse violato i loro diritti di difesa. Essi sostenevano che la Commissione aveva chiesto loro di offrire una misura correttiva per il mercato dell'approvvigionamento di latte crudo, il che a loro parere non era riscontrabile nella CO.
A tale riguardo, faccio osservare che né nel progetto di decisione né, in precedenza, nella CO la Commissione conclude che la forte posizione di mercato per l'approvvigionamento di latte crudo dell'entità risultante dalla concentrazione comporterebbe di per se stessa un grave ostacolo all'effettiva concorrenza. Le preoccupazioni in materia di concorrenza derivano dall'accresciuto potere di mercato delle parti sui mercati a valle. Gli impegni proposti dalle parti riguardo all'approvvigionamento di latte crudo servono ad assicurare, insieme con gli impegni relativi ai prodotti freschi a base di latte e al formaggio, che su questi mercati a valle sia ripristinata la concorrenza effettiva, consentendo agli acquirenti delle attività dismesse e ai concorrenti sui mercati a valle di procurare adeguate forniture di latte crudo su base duratura. Quando le preoccupazioni sui mercati a valle saranno dissipate, sarà dissipata automaticamente anche la preoccupazione sul mercato dell'approvvigionamento di latte crudo.
Prendo atto che, successivamente, in una riunione sullo stato di avanzamento i servizi della Commissione hanno discusso potenziali malintesi delle precedenti comunicazioni e hanno confermato alle parti che la preoccupazione sul mercato dell'approvvigionamento di latte crudo riguarda barriere all'accesso e/o all'espansione sui mercati a valle e che quindi gli impegni relativi all'accesso al latte crudo sono necessari per dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza sui mercati a valle.
Le parti non hanno insistito presso di me su questo punto.
IL PROGETTO DI DECISIONE
Nel progetto di decisione la Commissione ha concluso che gli impegni, quali sono stati presentati il 27 novembre 2008, assicurano che la concentrazione proposta non costituirebbe un grave ostacolo all'effettiva concorrenza sui mercati rispettivamente delle vendite di latte fresco, di latte fresco per la produzione di burro e di yogurt non aromatizzati, delle vendite di bibite a base di latte, fresche, di marca, non per usi sanitari, distinte secondo i canali di distribuzione al dettaglio e l'OOH, delle vendite di yogurt e quark a valore aggiunto al segmento OOH, delle vendite di crema pasticciera e porridge freschi (insieme con tutti i suddetti mercati di «prodotti freschi a base di latte»), delle vendite di bibite a base di latte, a lunga conservazione, delle vendite di formaggio di tipo olandese a grossisti specializzati ed a tipi moderni di vendita al dettaglio, e quindi anche dell'approvvigionamento di latte crudo.
Contrariamente alla sua valutazione preliminare, la Commissione ha determinato che la concentrazione non comporterà un grave ostacolo all'effettiva concorrenza per quanto riguarda il lattosio farmaceutico e il lattosio PEI ed è giunta alla conclusione generale che la concentrazione proposta debba essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE, purché siano rispettati integralmente gli impegni enunciati nell'allegato alla decisione.
A prescindere dalle suddette osservazioni della parti, non mi sono state presentate domande ed osservazioni delle parti stesse o di terzi. Su questa base, e tenuto conto di quanto sin qui esposto, ritengo che il caso in oggetto non richieda particolari commenti per quanto riguarda il diritto all'audizione.
Bruxelles, 12 dicembre 2008.
Michael ALBERS
(1) A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).
(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(3) Cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(4) In base all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.