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Document 31990R2698
Council Regulation (EEC) No 2698/90 of 17 September 1990 amending Regulation (EEC) No 3906/89 in order to extend economic aid to other countries of Central and Eastern Europe
Regolamento (CEE) n. 2698/90 del Consiglio del 17 settembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale
Regolamento (CEE) n. 2698/90 del Consiglio del 17 settembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale
GU L 257 del 21.9.1990, pp. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1085
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2698/oj
Regolamento (CEE) n. 2698/90 del Consiglio del 17 settembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale
Gazzetta ufficiale n. L 257 del 21/09/1990 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0083
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2698/90 DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno deciso di intraprendere, di concerto con alcuni paesi terzi, azioni volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in corso in Ungheria e in Polonia; che a questo scopo il regolamento (CEE) n. 3906/89 (3) stabilisce le condizioni per la fornitura dell'aiuto economico a questi paesi; considerando che, in occasione della riunione ministeriale G-24 del 4 luglio 1990, la Comunità ha constatato che in altri paesi dell'Europa centrale e orientale sussistono le condizioni per estendere alle loro economie gli aiuti alla ristrutturazione; considerando che occorre prevedere ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee i necessari mezzi finanziari comunitari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3906/89 è così modificato: 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: « Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale ». 2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 1 La Comunità intraprende un'azione di aiuto economico a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale elencati in allegato, secondo i criteri previsti dal presente regolamento. » 3) L'articolo 2 è soppresso. 4) All'articolo 3, paragrafo 1: - i termini « in Polonia e in Ungheria » e « dell'Ungheria e della Polonia » sono sostituiti rispettivamente dai termini « nei paesi di cui all'articolo 1 » e « dei paesi di cui all'articolo 1 »; - è aggiunto il comma seguente: « L'aiuto può essere utilizzato anche per interventi di aiuto umanitario. » 5) All'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1 i termini « della Polonia e dell'Ungheria » sono sostituiti dai termini « dei paesi di cui all'articolo 1 ». 6) È aggiunto l'allegato seguente: « ALLEGATO BULGARIA UNGHERIA POLONIA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA ROMANIA CECOSLOVACCHIA IUGOSLAVIA ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (1) GU n. C 191 del 31. 7. 1990, pag. 17. (2) GU n. C 231 del 17. 9. 1990. (3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11.