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Document 22001A0113(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000

GU L 10 del 13.1.2001, pp. 49–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

Related Council decision

22001A0113(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0049 - 0053


Accordo

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000

A. Lettera n. 1

Bruxelles, 22 dicembre 2000

Signor,

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CE, divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1o marzo 2000 a norma dell'articolo 3 della decisione n. 1/2000 del Comitato degli ambasciatori ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, ai sensi delle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 1999-30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;

b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

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B. Lettera n. 2

Bruxelles, 22 dicembre 2000

Signor,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CE, divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1o marzo 2000 a norma dell'articolo 3 della decisione n. 1/2000 del Comitato degli ambasciatori ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, ai sensi delle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 1999-30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;

b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Per i governi degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3

For the Government of Barbados

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For the Government of Belize

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Pour le gouvernement de la République du Congo

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Pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire

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For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

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For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

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For the Government of Jamaica

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For the Government of the Republic of Kenya

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Pour le gouvernement de la République de Madagascar

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For the Government of the Republic of Malawi

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For the Government of the Republic of Mauritius

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For the Government of Saint Kitts and Nevis

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For the Government of the Republic of Suriname

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For the Government of the Kingdom of Swaziland

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For the Government of the United Republic of Tanzania

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For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

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For the Government of the Republic of Uganda

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For the Government of the Republic of Zambia

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For the Government of the Republic of Zimbabwe

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