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Document 32001D0038

2001/38/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4083]

GU L 10 del 13.1.2001, pp. 66–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrog. impl. da 32006D0766

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/38(1)/oj

32001D0038

2001/38/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4083]

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0066 - 0067


Decisione della Commissione

del 22 dicembre 2000

recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini

[notificata con il numero C(2000) 4083]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/38/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/20/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/332/CE(4), fissa l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma.

(2) La decisione 2001/37/CE della Commissione(5) stabilisce le condizioni particolari d'importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica e la decisione 2001/36/CE della Commissione(6) stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Giamaica, compresi i gasteropodi marini congelati. Occorre pertanto modificare la decisione 97/20/CE includendo la Giamaica nella parte I dell'elenco.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46.

(4) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 40.

(5) Vedi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana

I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/492/CEE:

AU AUSTRALIA

CL CILE

JM GIAMAICA (unicamente per i gasteropodi marini)

KR COREA DEL SUD

MA MAROCCO

PE PERÙ

TN TUNISIA

TR TURCHIA

VN REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

II. Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE:

CA CANADA

FO ISOLE FÆRØER

GL GROENLANDIA

NZ NUOVA ZELANDA

TH THAILANDIA (solamente per i prodotti sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le condizioni stabilite dalla decisione 93/25/CEE della Commissione)

US STATI UNITI D'AMERICA

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