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Document 32001R0795
Commission Regulation (EC) No 795/2001 of 25 April 2001 on special measures derogating from Regulations (EC) No 174/1999, (EC) No 800/1999 and (EC) No 1291/2000 in the milk and milk products sector
Regolamento (CE) n. 795/2001 della Commissione, del 25 aprile 2001, recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CE) n. 795/2001 della Commissione, del 25 aprile 2001, recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 116 del 26.4.2001, pp. 14–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version:
01/09/2001
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/795/oj
Regolamento (CE) n. 795/2001 della Commissione, del 25 aprile 2001, recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 116 del 26/04/2001 pag. 0014 - 0015
Regolamento (CE) n. 795/2001 della Commissione del 25 aprile 2001 recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000(2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 31, paragrafo 14, e l'articolo 40, considerando quanto segue: (1) L'accertamento di casi di afta epizootica, rispettivamente il 20 febbraio, il 13 marzo e il 21 e il 22 marzo 2001 nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, ha determinato l'adozione di talune misure di protezione: nel Regno Unito con decisione 2001/145/CE della Commissione(3), sostituita dalla decisione 2001/172/CE(4), a sua volta modificata con decisione 2001/190/CE(5), in Francia con decisione 2001/208/CE della Commissione(6), nei Paesi Bassi con decisione 2001/223/CE della Commissione(7) e in Irlanda con decisione 2001/234/CE della Commissione(8). (2) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001(10), reca modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. (3) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(11) stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. (4) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione(12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2884/2000(13), reca modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio(14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96(15), riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. (5) Le procedure prolungate di rilascio dei certificati sanitari praticate da taluni Stati membri, relative alle misure di protezione adottate dalle pertinenti decisioni, e alcune misure adottate da taluni paesi terzi che comportano restrizioni all'importazione, hanno leso gli interessi economici degli esportatori. La situazione così creatasi ha inciso sulle possibilità di esportazione alle condizioni imposte dai regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000. (6) È pertanto necessario limitare tali conseguenze negative adottando misure speciali e prorogando taluni termini fissati dai regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000 per determinate operazioni di esportazione che non hanno potuto essere concluse in ragione delle circostanze suesposte. In particolare, è opportuno consentire agli operatori che hanno già espletato le formalità doganali di esportazione o che hanno vincolato le merci ad un regime doganale di beneficiare dello stesso effetto della proroga della durata di validità dei titoli prolungando il termine per il trasporto di cui al regolamento (CE) n. 800/1999. (7) Il beneficio di tali deroghe dev'essere riservato agli operatori che possono dimostrare, in particolare sulla scorta dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio(16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94(17), di non essere stati in grado di effettuare le operazioni di esportazione nei termini previsti a causa delle summenzionate circostanze. (8) L'evolversi della situazione rende necessaria l'entrata in vigore immediata del presente regolamento. (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le disposizioni seguenti si applicano ai prodotti elencati al settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, purché l'esportatore interessato dimostri in modo soddisfacente alle autorità competenti di non aver potuto effettuare le operazioni di esportazione a causa delle misure adottate conformemente alla normativa comunitaria o delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito dell'accertamento dei casi di afta epizootica nella Comunità. La valutazione delle autorità competenti si fonda in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89. 2. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati in applicazione del summenzionato regolamento e richiesti entro il 22 marzo 2001 è prorogato, a richiesta del titolare, di: - tre mesi per i titoli validi fino al 31 marzo 2001, - due mesi per i titoli validi fino al 30 aprile 2001, - un mese per i titoli validi fino al 31 maggio 2001. 3. In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 1291/2000, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, a richiesta dell'esportatore e per i prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono state espletate entro il 29 marzo 2001, il termine di 60 giorni è portato a 150 giorni. 4. Gli aumenti del 10 % e del 15 % di cui rispettivamente all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applicano alle esportazioni effettuate a norma dei titoli richiesti entro il 22 marzo 2001. Se il diritto alla restituzione decade, la sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile. Articolo 2 Gli Stati membri comunicano i quantitativi di prodotto interessati da ciascuna delle misure previste dal presente regolamento, specificando il numero e la data di rilascio del titolo, il codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, il quantitativo di prodotto, il periodo di validità iniziale e il periodo di validità prorogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10. (3) GU L 53 del 23.2.2001, pag. 25. (4) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22. (5) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 88. (6) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38. (7) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29. (8) GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62. (9) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. (10) GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22. (11) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. (12) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. (13) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 76. (14) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13. (15) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21. (16) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. (17) GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.