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Document 32002R2205

Regolamento (CE) n. 2205/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

GU L 337 del 13.12.2002, pp. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2205/oj

32002R2205

Regolamento (CE) n. 2205/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 13/12/2002 pag. 0015 - 0018


Regolamento (CE) n. 2205/2002 della Commissione

del 12 dicembre 2002

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2132/2002(6), stabilisce i bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche a norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento per anno civile dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini riproduttori (codice NC ex 0102 10 ) prevede un quantitativo annuo di 400 animali. L'esame dei dati forniti dalle autorità francesi induce a ritenere che tali quantitativi non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno di tali dipartimenti per il 2002. È quindi opportuno, per tale anno, aumentare il suddetto quantitativo di 50 animali.

(3) In seguito alla constatazione di un errore materiale, occorre rettificare il codice tariffario per le carcasse e le mezzene congelate di carni di animali della specie suina domestica di cui all'allegato II, parte 10, del regolamento (CE) n. 21/2002.

(4) Il bilancio previsionale di approvvigionamento per anno civile delle isole Canarie in carni bovine fresche/refrigerate prevede un quantitativo annuo di 20000 tonnellate per i prodotti di cui al codice NC 0201. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole dimostra che il quantitativo suddetto non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno delle Canarie per il consumo diretto nel 2002. È quindi opportuno, per tale anno, aumentare il suddetto quantitativo di 1000 tonnellate. L'esame dei dati indica al contrario una sottoutilizzazione del quantitativo di carni bovine congelate, inizialmente fissato a 16500 tonnellate per il 2002. È quindi opportuno ridurre il suddetto quantitativo di 1650 tonnellate.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni bovine e per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue.

1) La parte 6 dell'allegato I è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.

2) La parte 10 dell'allegato II è sostituita dall'allegato II del presente regolamento.

3) La parte 8 dell'allegato III è sostituita dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punti 1 e 3, si applica fino al 31 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

(3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

(4) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.

(5) GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.

(6) GU L 325 del 30.11.2002, pag. 21.

ALLEGATO I

"Parte 6

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"Parte 10

Settore delle carne suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

MADERA

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag.1).

AZZORRE

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

"Parte 8

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato."

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